{"id":1011,"date":"2018-05-08T14:05:53","date_gmt":"2018-05-08T12:05:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1011"},"modified":"2018-05-08T14:17:01","modified_gmt":"2018-05-08T12:17:01","slug":"1011","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2018\/05\/08\/1011\/","title":{"rendered":"Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali, Corte di Giustizia Unione Europea sentenza del 17 aprile 2018."},"content":{"rendered":"<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 17 aprile 2018<\/p>\n<p>(*) \u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Politica sociale \u2013 Direttiva 2000\/78\/CE \u2013 Parit\u00e0 di trattamento \u2013 Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali \u2013 Attivit\u00e0 professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali \u2013 Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione \u2013 Nozione \u2013 Natura delle attivit\u00e0 e contesto in cui vengono espletate \u2013 Articolo 17 TFUE \u2013 Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea\u00bb<\/p>\n<p>Nella causa C\u2011414\/16,<\/p>\n<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell\u2019articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 17 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2016, nel procedimento<\/p>\n<p>Vera Egenberger<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>Evangelisches Werk f\u00fcr Diakonie und Entwicklung eV,<\/p>\n<p>LA CORTE (Grande Sezione),<\/p>\n<p>composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vila\u00e7a e A. Rosas, presidenti di sezione, E. Juh\u00e1sz, M. Safjan, D. \u0160v\u00e1by, M. Berger, A. Prechal, E. Jara\u0161i\u016bnas, F. Biltgen (relatore), M. Vilaras ed E. Regan, giudici,<\/p>\n<p>avvocato generale: E. Tanchev<\/p>\n<p>cancelliere: K. Malacek, amministratore<\/p>\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all\u2019udienza del 18 luglio 2017,<\/p>\n<p>considerate le osservazioni presentate:<\/p>\n<p>\u2013 per V. Egenberger, da K. Bertelsmann, Rechtsanwalt, e P. Stein;<\/p>\n<p>\u2013 per l\u2019Evangelisches Werk f\u00fcr Diakonie und Entwicklung eV, da M. Sandmaier, Rechtsanwalt, nonch\u00e9 da M. Ruffert e G. Th\u00fcsing;<\/p>\n<p>\u2013 per il governo tedesco, da T. Henze e J. M\u00f6ller, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013 per l\u2019Irlanda, da E. Creedon, M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualit\u00e0 di agenti, assistiti da C. Toland, SC, e S. Kingston, BL;<\/p>\n<p>\u2013 per la Commissione europea, da D. Martin e B.\u2011R. Killmann, in qualit\u00e0 di agenti, sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 9 novembre 2017,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente\u00a0 Sentenza<\/p>\n<p>1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull\u2019interpretazione dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).<\/p>\n<p>2 Tale domanda \u00e8 stata presentata nell\u2019ambito di una controversia tra la sig.ra Vera Egenberger e l\u2019Evangelisches Werk f\u00fcr Diakonie und Entwicklung eV (Opera della Chiesa evangelica per la Diaconia e lo Sviluppo; in prosieguo: l\u2019\u00abEvangelisches Werk\u00bb), relativa a una domanda di risarcimento proposta dalla sig.ra Egenberger a motivo di una discriminazione fondata sulla religione di cui sostiene di essere stata vittima nell\u2019ambito di una procedura di assunzione.<\/p>\n<p><strong>Contesto normativo <\/strong><\/p>\n<p><strong>Diritto dell\u2019Unione <\/strong><\/p>\n<p>3 I considerando 4, 23, 24 e 29 della direttiva 2000\/78 prevedono quanto segue: \u00ab(4) Il diritto di tutti all\u2019uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull\u2019eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell\u2019Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro. (&#8230;) (23) In casi strettamente limitati una disparit\u00e0 di trattamento pu\u00f2 essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all\u2019et\u00e0 o alle tendenze sessual[i] costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, a condizione che la finalit\u00e0 sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. (24) L\u2019Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all\u2019atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunit\u00e0 religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un\u2019attivit\u00e0 lavorativa. (&#8230;) (29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell\u2019et\u00e0 o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello pi\u00f9 efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalit\u00e0 stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia\u00bb.<\/p>\n<p>4 L\u2019articolo 1 della direttiva 2000\/78 cos\u00ec dispone: \u00abLa presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l\u2019et\u00e0 o le tendenze sessuali, per quanto concerne\u00a0 l\u2019occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parit\u00e0 di trattamento\u00bb.<\/p>\n<p>5 L\u2019articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, di tale direttiva \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00ab1. Ai fini della presente direttiva, per \u201cprincipio della parit\u00e0 di trattamento\u201d si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all\u2019articolo 1.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all\u2019articolo 1, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga; (&#8230;) 5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una societ\u00e0 democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell\u2019ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libert\u00e0 altrui\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6 L\u2019articolo 4 della direttiva in parola stabilisce quanto segue: \u00ab1. Fatto salvo l\u2019articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all\u2019articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, purch\u00e9 la finalit\u00e0 sia legittima e il requisito proporzionato. 2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d\u2019adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d\u2019adozione della presente direttiva, disposizioni in virt\u00f9 delle quali, nel caso di attivit\u00e0 professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attivit\u00e0, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonch\u00e9 dei principi generali del diritto comunitario, e non pu\u00f2 giustificare una discriminazione basata su altri motivi. A condizione che le sue disposizioni siano d\u2019altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformit\u00e0 delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealt\u00e0 nei confronti dell\u2019etica dell\u2019organizzazione\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7 L\u2019articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78 cos\u00ec prevede: \u00abGli Stati membri provvedono affinch\u00e9 tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parit\u00e0 di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e\/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva\u00bb. 8 L\u2019articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue: \u00abGli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorch\u00e9 persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parit\u00e0 di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un\u2019altra autorit\u00e0 competente, fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Diritto tedesco <\/strong><\/p>\n<p><em>Il GG <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>9 L\u2019articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Grundgesetz f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in prosieguo: il \u00abGG\u00bb) dispone quanto segue: \u00ab(1) La libert\u00e0 di fede e di coscienza e la libert\u00e0 di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili. (2) \u00c8 garantito il libero esercizio del culto\u00bb.<\/p>\n<p>10 Conformemente all\u2019articolo 140 del GG, le disposizioni degli articoli da 136 a 139 e 141 della Weimarer Reichsverfassung (Costituzione di Weimar), dell\u201911 agosto 1919 (in prosieguo: la \u00abWRV\u00bb), costituiscono parte integrante del GG.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11 L\u2019articolo 137 della WRV cos\u00ec prevede: \u00ab1. Non esiste alcuna religione di Stato. 2. La libert\u00e0 di riunirsi in associazioni religiose \u00e8 garantita. Esse possono federarsi senza alcuna restrizione all\u2019interno del territorio del Reich. 3. Ogni associazione religiosa disciplina e gestisce in modo autonomo i propri interessi, nei limiti delle leggi generali. Essa conferisce le proprie cariche senza l\u2019intervento dello Stato o delle autorit\u00e0 locali. (&#8230;) 7. Alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un\u2019ideologia\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>12 Secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), i titolari del diritto all\u2019autodeterminazione della Chiesa, garantito all\u2019articolo 140 del GG in combinato disposto con l\u2019articolo 137, paragrafo 3, della WRV, sono non solo le Chiese stesse in quanto comunit\u00e0 religiose, ma anche l\u2019insieme delle istituzioni a loro collegate in modo specifico, se e nei limiti in cui queste siano chiamate, secondo le regole della coscienza ecclesiale e conformemente al loro obiettivo o alla loro missione, a svolgere compiti e missioni ecclesiali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>L\u2019AGG <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>13 L\u2019Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (legge generale sulla parit\u00e0 di trattamento), del 14 agosto 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1897; in prosieguo: l\u2019\u00abAGG\u00bb), mira a trasporre la direttiva 2000\/78 nel diritto tedesco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>14 L\u2019articolo 1 dell\u2019AGG, che determina l\u2019obiettivo della legge, cos\u00ec recita: \u00abL\u2019obiettivo della presente legge \u00e8 la prevenzione o l\u2019eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, l\u2019origine etnica, il sesso, la religione o le convinzioni personali, la disabilit\u00e0, l\u2019et\u00e0 o l\u2019identit\u00e0 sessuale\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>15 L\u2019articolo 7, paragrafo 1, dell\u2019AGG prevede quanto segue: \u00abI lavoratori non devono essere soggetti a discriminazione per alcuno dei motivi elencati nell\u2019articolo 1. Tale divieto si applica anche quando l\u2019autore della discriminazione semplicemente presume l\u2019esistenza di uno dei motivi di discriminazione elencati nell\u2019articolo 1\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>16 Ai sensi dell\u2019articolo 9 dell\u2019AGG: \u00ab1. Ferme restando le disposizioni dell\u2019articolo 8 [della presente legge], una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali nel rapporto d\u2019impiego con comunit\u00e0 religiose, istituzioni ad esse correlate, a prescindere dalla forma giuridica, o associazioni che coltivano in comune una religione o convinzioni personali, \u00e8 altres\u00ec lecita quando una determinata religione o convinzione personale costituisce, tenuto conto delle regole della coscienza ecclesiale della rispettiva comunit\u00e0 religiosa o associazione sotto il profilo del suo diritto all\u2019autodeterminazione o a seconda della natura della sua attivit\u00e0, un requisito giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. 2. Il divieto di disparit\u00e0 di trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali non pregiudica il diritto delle comunit\u00e0 religiose di cui al paragrafo 1, delle istituzioni ad esse correlate, a prescindere dalla forma giuridica, o delle associazioni che coltivano in comune una religione o convinzioni personali, di chiedere ai loro dipendenti un atteggiamento di buona fede e di lealt\u00e0 ai sensi delle regole della propria coscienza ecclesiale\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>17 L\u2019articolo 15 dell\u2019AGG ha il seguente tenore: \u00ab1. In caso di violazione del divieto di discriminazione, il datore di lavoro \u00e8 tenuto a riparare il danno che ne risulta. Tale norma non si applica qualora il datore di lavoro non sia responsabile della violazione di detto obbligo. 2. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il lavoratore ha diritto a un adeguato risarcimento pecuniario. In caso di mancata assunzione, il risarcimento non pu\u00f2 eccedere tre stipendi mensili qualora il lavoratore non sarebbe stato assunto nemmeno in caso di selezione non discriminatoria. (&#8230;)\u00bb. Il diritto ecclesiastico dell\u2019Evangelische Kirche in Deutschland<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>18 La Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (regolamento fondamentale della Chiesa evangelica di Germania), del 13 luglio 1948, come modificata da ultimo dal Kirchengesetz (legge sulle Chiese), del 12 novembre 2013, costituisce la base del diritto ecclesiastico dell\u2019Evangelische Kirche in Deutschland (Chiesa evangelica di Germania; in prosieguo: l\u2019\u00abEKD\u00bb).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>19 Adottata in applicazione dell\u2019articolo 9, lettera b), di tale regolamento fondamentale, come modificato, la Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland \u00fcber die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonischen Werkes (direttiva del Consiglio dell\u2019EKD relativa ai requisiti per la collaborazione professionale ai sensi del diritto privato nell\u2019EKD e nell\u2019Opera diaconale; in prosieguo: la \u00abdirettiva sulla collaborazione professionale con l\u2019EKD\u00bb), del 1\u00b0 luglio 2005, al suo articolo 2, paragrafo 1, prevede quanto segue: \u00abIl servizio della Chiesa \u00e8 determinato dalla missione di testimoniare il Vangelo con le parole e con i fatti. Tutte le donne e gli uomini che lavorano nell\u2019ambito della Chiesa e delle attivit\u00e0 caritative svolte dalla Diaconia contribuiscono in vari modi a consentire il compimento di tale missione. Tale missione costituisce la base dei diritti e obblighi dei datori di lavoro, nonch\u00e9 delle collaboratrici e dei collaboratori\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>20 L\u2019articolo 3 della direttiva sulla collaborazione professionale con l\u2019EKD dispone quanto segue: \u00ab1. L\u2019attivit\u00e0 professionale nell\u2019ambito della Chiesa evangelica e delle sue attivit\u00e0 caritative svolte dalla Diaconia presuppone, in linea di principio, l\u2019appartenenza a una delle Chiese che fanno parte dell\u2019[EKD] o a una Chiesa in comunione con essa. 2. \u00c8 possibile derogare al paragrafo 1 per compiti che esulano dalla proclamazione del Vangelo, dall\u2019assistenza spirituale, dall\u2019insegnamento o dalle funzioni direttive, qualora non sia possibile trovare altri collaboratori e collaboratrici adeguati. In tal caso, \u00e8 altres\u00ec possibile assumere persone appartenenti a un\u2019altra Chiesa che fa parte dell\u2019Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in\u00a0 Deutschland (Associazione delle Chiese cristiane in Germania) o della Vereinigung Evangelischer Freikirchen (Associazione delle libere Chiese evangeliche). L\u2019assunzione di persone che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto della rilevanza del servizio o dell\u2019istituzione e del numero degli altri suoi collaboratori, nonch\u00e9 dei compiti da svolgere e del rispettivo ambiente. La presente disposizione non pregiudica l\u2019articolo 2, paragrafo 1, seconda frase\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>21 Con il titolo \u00abMissione ecclesiale e diaconale\u00bb, l\u2019articolo 2 della Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (regolamento relativo ai contratti di servizio dell\u2019EKD), del 25 agosto 2008, che disciplina le condizioni generali di lavoro dei dipendenti dall\u2019EKD ai sensi del diritto privato, dell\u2019ufficio centrale dell\u2019Opera diaconale e di altre opere e istituzioni, cos\u00ec recita: \u00abIl servizio della Chiesa \u00e8 determinato dalla missione di proclamare il Vangelo di Ges\u00f9 Cristo con le parole e con i fatti. Il servizio diaconale \u00e8 espressione dell\u2019esistenza e della natura della Chiesa evangelica\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>22 Secondo l\u2019articolo 4 del regolamento relativo ai contratti di servizio dell\u2019EKD, intitolato \u00abObblighi generali\u00bb: \u00abLe collaboratrici e i collaboratori contribuiscono a svolgere la loro missione ecclesiale e diaconale in base al loro talento, ai loro compiti e ai loro ambiti di responsabilit\u00e0. Il loro comportamento complessivo durante il servizio e al di fuori del servizio deve essere conforme alla responsabilit\u00e0 che hanno accettato in qualit\u00e0 di collaboratrice o collaboratore al servizio della Chiesa\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>23 Sia la direttiva sulla collaborazione professionale con l\u2019EKD sia il regolamento relativo ai contratti di servizio dell\u2019EKD sono applicabili all\u2019Evangelisches Werk.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Procedimento principale e questioni pregiudiziali <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>24 Nel mese di novembre 2012, l\u2019Evangelisches Werk ha pubblicato un\u2019offerta di lavoro a tempo determinato per un progetto relativo alla stesura di una relazione parallela avente ad oggetto la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull\u2019eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Conformemente a tale offerta di lavoro, i compiti da svolgere comprendevano l\u2019accompagnamento del processo di stesura delle relazioni redatte dagli Stati su detta convenzione relativamente al periodo compreso tra il 2012 e il 2014; l\u2019elaborazione della relazione parallela alla relazione dello Stato tedesco nonch\u00e9 di pareri e contributi specialistici; la rappresentanza, nell\u2019ambito del progetto, della Diaconia tedesca nei confronti del mondo politico, del pubblico e delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, nonch\u00e9 la collaborazione nell\u2019ambito dei comitati; l\u2019informazione e il coordinamento del processo di formazione dell\u2019opinione nel settore dell\u2019Associazione, nonch\u00e9 l\u2019organizzazione, l\u2019amministrazione e la stesura di relazioni tecniche nel settore di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>25 Peraltro, detta offerta di lavoro specificava i requisiti che i candidati dovevano soddisfare. Uno di essi era cos\u00ec formulato: \u00ab\u00c8 richiesta l\u2019appartenenza a una Chiesa evangelica oppure a una Chiesa rientrante nell\u2019Associazione delle Chiese cristiane in Germania, nonch\u00e9 l\u2019identificazione con la missione assistenziale-caritatevole della Diaconia. Nel curriculum va indicata la rispettiva confessione religiosa\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>26 La sig.ra Egenberger, che non appartiene a nessuna confessione religiosa, si \u00e8 candidata per il posto in questione. Sebbene facesse ancora parte dei candidati dopo una prima selezione effettuata dall\u2019Evangelisches Werk, l\u2019interessata non \u00e8 stata invitata a un colloquio. Invece, il candidato che alla fine ha ottenuto il posto aveva indicato, riguardo alla propria appartenenza a una confessione religiosa, di essere \u00abun cristiano evangelico appartenente alla Chiesa regionale di Berlino\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>27 La sig.ra Egenberger, ritenendo che la sua candidatura fosse stata respinta per il fatto che non apparteneva a nessuna confessione religiosa, ha proposto un ricorso dinanzi all\u2019Arbeitsgericht Berlin (Tribunale del lavoro di Berlino, Germania), affinch\u00e9 l\u2019Evangelisches Werk fosse condannato a versarle, a titolo dell\u2019articolo 15, paragrafo 2, dell\u2019AGG, l\u2019importo di EUR 9 788,65. L\u2019interessata ha sostenuto che la rilevanza attribuita alla religione nella procedura di assunzione, rinvenibile nell\u2019offerta di lavoro in questione, non era compatibile con il divieto di discriminazione sancito dall\u2019AGG, come interpretato conformemente al diritto dell\u2019Unione, e che l\u2019articolo 9, paragrafo 1, dell\u2019AGG non poteva giustificare la discriminazione di cui essa era stata vittima.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>28 L\u2019Evangelisches Werk ha fatto valere che, nel caso di specie, una differenza di trattamento basata sulla religione era giustificata ai sensi dell\u2019articolo 9, paragrafo 1, dell\u2019AGG. Il diritto di imporre l\u2019appartenenza a una Chiesa cristiana rientra, secondo l\u2019Evangelisches Werk, nel diritto all\u2019autodeterminazione della Chiesa, tutelato dall\u2019articolo 140 del GG, in combinato disposto con l\u2019articolo 137, paragrafo 3, della WRV. Orbene, un siffatto diritto sarebbe conforme al diritto dell\u2019Unione a motivo, in particolare, delle disposizioni dell\u2019articolo 17 TFUE. Inoltre, l\u2019appartenenza religiosa costituirebbe, data la natura dell\u2019attivit\u00e0 considerata nell\u2019offerta di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale, un requisito giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto delle regole della coscienza ecclesiale dell\u2019Evangelisches Werk.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>29 L\u2019Arbeitsgericht Berlin (Tribunale del lavoro di Berlino, Germania) ha parzialmente accolto il ricorso della sig.ra Egenberger. Esso ha dichiarato che quest\u2019ultima era stata vittima di una discriminazione, ma ha limitato l\u2019importo del risarcimento a EUR 1 957,73. Dato che l\u2019appello proposto dalla sig.ra Egenberger contro tale decisione \u00e8 stato respinto dal Landesarbeitsgericht Berlin\u2011Brandenburg (Tribunale superiore del lavoro del Land, Berlino\u2011Brandeburgo, Germania), l\u2019interessata ha proposto un ricorso in cassazione (\u00abRevision\u00bb) dinanzi al giudice del rinvio, al fine di ottenere il pagamento di un risarcimento adeguato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>30 Il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) ritiene che l\u2019esito della controversia principale dipenda dallo stabilire se la distinzione a seconda dell\u2019appartenenza religiosa, operata dall\u2019Evangelisches Werk, sia lecita ai sensi dell\u2019articolo 9, paragrafo 1, dell\u2019AGG. Tuttavia, tale disposizione dovrebbe essere interpretata in conformit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione. Pertanto, l\u2019esito di tale controversia dipenderebbe dall\u2019interpretazione dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, che l\u2019articolo 9 dell\u2019AGG dovrebbe avere trasposto nel diritto nazionale. Il giudice del rinvio precisa che tale differenza di trattamento deve inoltre aver luogo nel rispetto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonch\u00e9 dei principi generali del diritto dell\u2019Unione e dell\u2019articolo 17 TFUE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>31 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, secondo la volont\u00e0 espressa del legislatore tedesco, l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 \u00e8 stato trasposto nel diritto tedesco con l\u2019articolo 9 dell\u2019AGG in modo da conservare le disposizioni giuridiche e le prassi in vigore alla data di adozione di tale direttiva. Tale legislatore avrebbe cos\u00ec deciso in considerazione della giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) relativa al privilegio di autodeterminazione delle Chiese. In forza di tale giurisprudenza, il controllo giurisdizionale dovrebbe limitarsi a un controllo di plausibilit\u00e0 sulla base delle regole della coscienza ecclesiale. Ne conseguirebbe che, nel caso in cui le regole della coscienza ecclesiale stabiliscano esse stesse una distinzione tra le attivit\u00e0 \u00abche presentano una prossimit\u00e0\u00bb con la proclamazione del messaggio della Chiesa e le attivit\u00e0 \u00abche non presentano una prossimit\u00e0\u00bb con quest\u2019ultima, non si dovrebbe accertare se e in quale misura tale distinzione sia giustificata. Anche se le regole della coscienza ecclesiale dovessero implicare che si deve provvedere a coprire tutti i posti di lavoro tenendo conto dell\u2019appartenenza religiosa, e questo indipendentemente dalla natura di tali posti di lavoro, ci\u00f2 dovrebbe essere accettato senza un approfondito controllo giurisdizionale. Tuttavia, si porrebbe la questione di stabilire se tale interpretazione dell\u2019articolo 9, paragrafo 1, dell\u2019AGG sia conforme al diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>32 Infatti, secondo il giudice del rinvio, non si pu\u00f2 dedurre n\u00e9 dalla formulazione dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 n\u00e9 dai considerando di tale direttiva che un datore di lavoro quale l\u2019Evangelisches Werk pu\u00f2 determinare esso stesso, in modo definitivo, che la religione costituisca, indipendentemente dalla natura dell\u2019attivit\u00e0 in questione, un requisito giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica di tale datore di lavoro, e che i giudici nazionali possano esercitare, al riguardo, solo un semplice controllo di plausibilit\u00e0. Al contrario, il riferimento, in tale\u00a0 disposizione, al fatto che la religione debba costituire un \u00abrequisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione\u00bb potrebbe deporre a favore di una competenza e di un obbligo di controllo dei giudici nazionali che vadano oltre un semplice controllo di plausibilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>33 Il giudice del rinvio fa tuttavia osservare che, a giudizio di una parte della dottrina tedesca, l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 deve essere interpretato conformemente al diritto primario, in particolare alla dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, allegata all\u2019atto finale del Trattato di Amsterdam (in prosieguo: la \u00abdichiarazione n. 11\u00bb), o all\u2019articolo 17 TFUE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>34 In secondo luogo, il giudice del rinvio fa osservare che spetter\u00e0 ad esso, se del caso, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest\u2019ultimo, decidere se e in quale misura l\u2019articolo 9, paragrafo 1, dell\u2019AGG, possa essere interpretato conformemente all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, come interpretato dalla Corte, senza che sia necessario procedere a un\u2019interpretazione contra legem, o se tale disposizione dell\u2019AGG debba essere disapplicata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>35 A tale riguardo, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se il divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, sancito all\u2019articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (in prosieguo: la \u00abCarta\u00bb), conferisca un diritto soggettivo al singolo, che quest\u2019ultimo pu\u00f2 far valere dinanzi ai giudici nazionali e che, nelle controversie tra privati, obbliga tali giudici a disapplicare disposizioni nazionali non conformi a tale divieto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>36 Dall\u2019altro, il giudice del rinvio rileva che la Corte non ha ancora chiarito se l\u2019obbligo di astenersi dall\u2019applicare disposizioni nazionali non conformi al divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, sancito all\u2019articolo 21, paragrafo 1, della Carta, si applichi anche nel caso in cui un datore di lavoro, quale l\u2019Evangelisches Werk, si avvalga, per giustificare una differenza di trattamento basata sulla religione, non solo delle disposizioni del diritto costituzionale nazionale, ma anche di quelle di diritto primario dell\u2019Unione, nel caso di specie dell\u2019articolo 17 TFUE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>37 In terzo luogo, il giudice del rinvio precisa che spetter\u00e0 inoltre ad esso stabilire eventualmente, in un caso come quello di cui al procedimento principale, quali requisiti connessi alla religione possano essere ritenuti, per la natura dell\u2019attivit\u00e0 di cui trattasi o il contesto del suo esercizio, costitutivi di un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione, ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>38 Vero \u00e8 che la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, in cause in cui erano in gioco conflitti di lealt\u00e0, avrebbe stabilito criteri individuali, con particolare riferimento alla direttiva 2000\/78, tuttavia tali criteri avrebbero avuto ad oggetto rapporti di lavoro esistenti e si sarebbero incentrati essenzialmente su casi singoli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>39 In simili circostanze, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se siffatti criteri siano pertinenti ai fini dell\u2019interpretazione dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 nel caso in cui la differenza di trattamento basata sulla religione abbia luogo al momento dell\u2019assunzione, e se l\u2019articolo 17 TFUE rilevi ai fini dell\u2019interpretazione di tale disposizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>40 Si porrebbe anche la questione se i giudici nazionali debbano procedere a un controllo approfondito, a un mero controllo di plausibilit\u00e0 o a un puro controllo degli abusi quando sono chiamati a verificare se, tenuto conto della natura dell\u2019attivit\u00e0 o dell\u2019ambito del suo esercizio, la religione costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione, ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>41 \u00c8 in tale contesto che il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: \u00ab1) Se l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [2000\/78] debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, come [la parte convenuta] nel caso di specie \u2013 o rispettivamente la Chiesa per lui \u2013 abbia la facolt\u00e0 di definire autonomamente in maniera vincolante se, per la natura \u00a0dell\u2019attivit\u00e0 o per il contesto in cui viene espletata, una determinata religione di un candidato rappresenti un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: Se, in una controversia come quella di cui al presente caso, debba essere disapplicata una disposizione della normativa nazionale \u2013 come, nel caso di specie, l\u2019articolo 9, paragrafo 1, prima ipotesi, [dell\u2019AGG] \u2013 secondo la quale una differenza di trattamento basata sulla religione per l\u2019assunzione presso comunit\u00e0 religiose e le istituzioni loro affiliate sia lecita anche nel caso in cui una determinata religione rappresenti un requisito giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa nel rispetto dell\u2019identit\u00e0 di detta comunit\u00e0 religiosa in relazione al suo diritto di autodeterminazione. 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, inoltre: Quali caratteristiche debbano essere stabilite, per la natura dell\u2019attivit\u00e0 o per il contesto in cui viene espletata, come requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione, conformemente all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [2000\/78]\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sulle questioni pregiudiziali <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Sulla prima questione <\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>42 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda sostanzialmente se l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 debba essere interpretato nel senso che una Chiesa o un\u2019altra organizzazione la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, che intende procedere a un\u2019assunzione, pu\u00f2 determinare essa stessa, in via definitiva, le attivit\u00e0 professionali con riferimento alle quali la religione costituisce, per la natura dell\u2019attivit\u00e0 di cui trattasi o per il contesto in cui viene espletata, un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica di tale Chiesa o di tale organizzazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>43 In via preliminare, occorre rilevare che \u00e8 pacifico tra le parti nel procedimento principale che il rigetto della candidatura della sig.ra Egenberger per il fatto che quest\u2019ultima non appartiene a nessuna confessione religiosa costituisce una differenza di trattamento basata sulla religione, ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>44 Ci\u00f2 premesso, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell\u2019interpretazione di una norma del diritto dell\u2019Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, in particolare, della genesi di tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 1\u00b0 luglio 2015, Bund f\u00fcr Umwelt und Naturschutz Deutschland, C\u2011461\/13, EU:C:2015:433, punto 30).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>45 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000\/78, da tale disposizione risulta che una Chiesa o un\u2019altra organizzazione la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali pu\u00f2 prevedere un requisito connesso alla religione o alle convinzioni personali qualora, tenuto conto della natura dell\u2019attivit\u00e0 di cui trattasi o del contesto in cui essa \u00e8 espletata, \u00abla religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica dell\u2019organizzazione\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>46 Orbene, si deve constatare che il controllo del rispetto di tali criteri, qualora spettasse, in caso di dubbio, non a un\u2019autorit\u00e0 indipendente, quale un giudice nazionale, bens\u00ec alla Chiesa o all\u2019organizzazione che intende mettere in atto una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali, sarebbe svuotato di ogni significato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l\u2019obiettivo della direttiva 2000\/78 e il contesto in cui si inserisce il suo articolo 4, paragrafo 2, occorre ricordare che tale direttiva, ai sensi del suo articolo 1, mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sulla religione o sulle convinzioni personali per quanto concerne l\u2019occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parit\u00e0 di trattamento. Tale direttiva concretizza pertanto, nell\u2019ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito ormai all\u2019articolo 21 della Carta. 48 Per garantire il rispetto di questo principio generale, l\u2019articolo 9 della direttiva 2000\/78, letto alla luce del considerando 29 della stessa, impone agli Stati membri di prevedere procedure, in particolare giurisdizionali, volte a far rispettare gli obblighi derivanti da tale direttiva. Peraltro, l\u2019articolo 10 della stessa direttiva dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorch\u00e9 persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parit\u00e0 di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un\u2019altra autorit\u00e0 competente, fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione di tale principio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>49 Inoltre, la Carta \u2013 che \u00e8 applicabile a una controversia come quella di cui al procedimento principale poich\u00e9, da un lato, l\u2019AGG comporta l\u2019attuazione, nel diritto tedesco, della direttiva 2000\/78, ai sensi dell\u2019articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e, dall\u2019altro, tale controversia riguarda una persona che \u00e8 stata oggetto di una differenza di trattamento basata sulla religione nell\u2019ambito dell\u2019accesso a un posto di lavoro \u2013 sancisce, al suo articolo 47, il diritto degli interessati a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell\u2019Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C\u2011682\/15, EU:C:2017:373, punto 50).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>50 Sebbene la direttiva 2000\/78 miri in tal modo a tutelare il diritto fondamentale dei lavoratori di non essere oggetto di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, tuttavia, con il suo articolo 4, paragrafo 2, la suddetta direttiva intende anche tenere conto del diritto all\u2019autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, come sancito all\u2019articolo 17 TFUE e all\u2019articolo 10 della Carta, che corrisponde all\u2019articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. 51 L\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 ha quindi lo scopo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto all\u2019autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali e, dall\u2019altro, il diritto dei lavoratori di non essere oggetto, in particolare al momento della loro assunzione, di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, in situazioni in cui tali diritti possono essere concorrenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>52 In questa prospettiva, detta disposizione stabilisce i criteri da prendere in considerazione nell\u2019ambito del bilanciamento che occorre compiere per garantire un giusto equilibrio tra tali diritti eventualmente concorrenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>53 Tuttavia, in caso di controversia, un siffatto bilanciamento deve poter essere oggetto, se del caso, di un controllo da parte di un\u2019autorit\u00e0 indipendente e, in ultimo luogo, di un giudice nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>54 In tale contesto, la circostanza che l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 si riferisca alle legislazioni nazionali in vigore alla data di adozione di detta direttiva, nonch\u00e9 alle prassi nazionali vigenti a tale data, non pu\u00f2 essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a sottrarre ad un controllo giurisdizionale effettivo il rispetto dei criteri sanciti da tale disposizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>55 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, qualora una Chiesa o un\u2019altra organizzazione la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali faccia valere, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attivit\u00e0 di cui trattasi o per il contesto in cui tali attivit\u00e0 devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica di tale Chiesa od organizzazione, una siffatta affermazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78. 56 L\u2019articolo 17 TFUE non \u00e8 tale da inficiare detta conclusione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>57 Infatti, anzitutto, il tenore letterale di tale disposizione corrisponde sostanzialmente a quello della dichiarazione n. 11. Orbene, il fatto che quest\u2019ultima sia esplicitamente citata al considerando 24 della direttiva 2000\/78 mette in risalto che il legislatore dell\u2019Unione ha necessariamente tenuto conto di detta dichiarazione al momento di adottare la suddetta direttiva, in particolare il suo articolo 4, paragrafo 2, dal momento che tale disposizione rinvia proprio alle legislazioni e alle prassi nazionali vigenti alla data d\u2019adozione della direttiva medesima.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>58 Si deve inoltre osservare che l\u2019articolo 17 TFUE esprime la neutralit\u00e0 dell\u2019Unione nei confronti dell\u2019organizzazione, da parte degli Stati membri, dei loro rapporti con le Chiese e le associazioni o comunit\u00e0 religiose. Per contro, detto articolo non \u00e8 tale da sottrarre a un controllo giurisdizionale effettivo il rispetto dei criteri enunciati all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78. 59 Alla luce dell\u2019insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 di quest\u2019ultima, nonch\u00e9 con l\u2019articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, <strong>qualora una Chiesa o un\u2019altra organizzazione la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attivit\u00e0 di cui trattasi o per il contesto in cui tali attivit\u00e0 devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Sulla terza questione<\/em><\/p>\n<p>60 Con la terza questione, che occorre esaminare prima della seconda, il giudice del rinvio domanda sostanzialmente in base a quali criteri si debba accertare in ogni singolo caso se, tenuto conto dell\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione in questione, la religione o le convinzioni personali, in considerazione della natura dell\u2019attivit\u00e0 di cui trattasi o del contesto in cui viene espletata, costituiscano un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>61 A tale riguardo, se \u00e8 vero che, nell\u2019ambito del bilanciamento di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, richiamato ai punti 51 e 52 della presente sentenza, gli Stati membri e le loro autorit\u00e0, in particolare giurisdizionali, devono, salvo in casi del tutto eccezionali, astenersi dal valutare la legittimit\u00e0 dell\u2019etica stessa della Chiesa o dell\u2019organizzazione di cui trattasi (v., in tal senso, Corte EDU, 12 giugno 2014, Fern\u00e1ndez Mart\u00ednez c. Spagna, CE:ECHR:2014:0612JUD005603007, punto 129), tuttavia spetta loro garantire che non sia pregiudicato il diritto dei lavoratori di non essere oggetto di una discriminazione fondata, in particolare, sulla religione o sulle convinzioni personali. Pertanto, in forza del medesimo articolo 4, paragrafo 2, tale esame mira a verificare se <strong>il requisito per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa posto dalla Chiesa o dall\u2019organizzazione di cui trattasi sia, per la natura delle attivit\u00e0 di cui trattasi o per il contesto in cui vengono espletate, essenziale, legittimo e giustificato<\/strong>, tenuto conto dell\u2019etica suddetta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>62 Per quanto riguarda l\u2019interpretazione della nozione di \u00abrequisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u00bb di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, da tale disposizione risulta espressamente che \u00e8 in considerazione della \u00abnatura\u00bb delle attivit\u00e0 di cui trattasi o del \u00abcontesto\u00bb in cui vengono espletate che la religione o le convinzioni personali possono, eventualmente, costituire un siffatto requisito per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>63 Pertanto, la legittimit\u00e0, alla luce di quest\u2019ultima disposizione, di una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali \u00e8 subordinata all\u2019esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa imposto dal datore di lavoro e l\u2019attivit\u00e0 in questione. Un tale nesso pu\u00f2 derivare vuoi dalla natura di tale attivit\u00e0, ad esempio qualora essa comporti di partecipare alla determinazione dell\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione in questione, o di collaborare alla sua missione di proclamazione, vuoi dalle condizioni in cui tale attivit\u00e0 deve essere espletata, come la necessit\u00e0 di garantire una rappresentanza credibile della Chiesa o dell\u2019organizzazione all\u2019esterno della stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>64 Inoltre, tale requisito per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa deve essere, come richiesto dall\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, \u00abessenziale, legittimo e giustificato\u00bb, tenuto conto dell\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione. Sebbene, come \u00e8 stato sottolineato al punto 61 della presente sentenza, non spetti, in linea di principio, ai giudici nazionali pronunciarsi sull\u2019etica, in quanto tale, che \u00e8 alla base del requisito per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa fatto valere, tuttavia spetta loro determinare, caso per caso, se, tenuto conto di tale etica, questi tre criteri siano soddisfatti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>65 Per quanto riguarda questi ultimi, occorre precisare, in primo luogo, per quanto concerne il carattere \u00abessenziale\u00bb del requisito, che l\u2019impiego di tale aggettivo significa che, per il legislatore dell\u2019Unione, l\u2019appartenenza alla religione o l\u2019adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione in questione deve apparire necessaria, a causa dell\u2019importanza dell\u2019attivit\u00e0 professionale di cui trattasi, per l\u2019affermazione di tale etica o l\u2019esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all\u2019autonomia.<\/p>\n<p>66 Per quanto concerne, in secondo luogo, il carattere \u00ablegittimo\u00bb del requisito, l\u2019utilizzo di questo termine dimostra che il legislatore dell\u2019Unione ha inteso garantire che il requisito relativo all\u2019appartenenza alla religione o all\u2019adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione in questione non venga utilizzato per un fine estraneo a tale etica o all\u2019esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all\u2019autonomia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>67 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il carattere \u00abgiustificato\u00bb del requisito, tale termine implica non solo che il controllo del rispetto dei criteri di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 possa essere effettuato da un giudice nazionale, ma anche che la Chiesa o l\u2019organizzazione che ha stabilito tale requisito ha l\u2019obbligo di dimostrare, alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, che il presunto rischio di lesione per la sua etica o il suo diritto all\u2019autonomia \u00e8 probabile e serio, di modo che l\u2019introduzione di un siffatto requisito risulta essere effettivamente necessaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>68 A tale riguardo, il requisito di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 deve essere conforme al principio di proporzionalit\u00e0. Infatti, se \u00e8 vero che tale disposizione non prevede espressamente, a differenza dell\u2019articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, che tale requisito debba essere \u00abproporzionato\u00bb, essa dispone tuttavia che qualsiasi differenza di trattamento deve essere effettuata nel rispetto, in particolare, dei \u00abprincipi generali del diritto comunitario\u00bb. Dal momento che il principio di proporzionalit\u00e0 rientra tra i principi generali del diritto dell\u2019Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C\u2011206\/13, EU:C:2014:126, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonch\u00e9 del 9 luglio 2015, K e A, C\u2011153\/14, EU:C:2015:453, punto 51), i giudici nazionali devono verificare che il requisito in questione sia appropriato e non vada al di l\u00e0 di quanto \u00e8 necessario per conseguire l\u2019obiettivo perseguito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>69 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 deve essere interpretato nel senso che <strong>il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa ivi previsto rinvia a un requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto dell\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione di cui trattasi, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale in questione, e non pu\u00f2 includere considerazioni estranee a tale etica o al diritto all\u2019autonomia di detta Chiesa o di detta organizzazione<\/strong>. Tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0Sulla seconda questione <\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>70 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio domanda sostanzialmente se un giudice nazionale abbia l\u2019obbligo, nell\u2019ambito di una controversia tra privati, di disapplicare una disposizione nazionale che non possa essere interpretata in modo conforme all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>71 A tale riguardo, occorre ricordare che spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest\u2019ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione nazionale, come l\u2019articolo 9, paragrafo 1, dell\u2019AGG, possa essere interpretata conformemente all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, senza procedere ad un\u2019interpretazione contra legem di tale disposizione nazionale (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C\u2011441\/14, EU:C:2016:278, punti 31 e 32 nonch\u00e9 giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>72 La Corte ha peraltro statuito che l\u2019esigenza di un\u2019interpretazione conforme include l\u2019obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un\u2019interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza del 19 aprile 2016, DI, C\u2011441\/14, EU:C:2016:278, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>73 Pertanto, un giudice nazionale non pu\u00f2 validamente ritenere di trovarsi nell\u2019impossibilit\u00e0 di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell\u2019Unione per il solo fatto che detta disposizione \u00e8 stata costantemente interpretata in un senso che \u00e8 incompatibile con tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C\u2011441\/14, EU:C:2016:278, punto 34).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>74 Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la disposizione nazionale di cui al procedimento principale si presti a un\u2019interpretazione conforme alla direttiva 2000\/78.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>75 Nel caso in cui gli fosse impossibile procedere a una siffatta interpretazione conforme della disposizione nazionale di cui al procedimento principale, occorre precisare, da un lato, che la direttiva 2000\/78 non sancisce essa stessa il principio della parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale trova la sua fonte in diversi strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire, in queste stesse materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali, come risulta dal titolo e dall\u2019articolo 1 della medesima (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2011, R\u00f6mer, C\u2011147\/08, EU:C:2011:286, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>76 <strong>Il divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell\u2019Unione<\/strong>. Sancito all\u2019articolo 21, paragrafo 1, della Carta, tale divieto \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale nell\u2019ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell\u2019Unione (v., per quanto riguarda il principio di non discriminazione fondata sull\u2019et\u00e0, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de m\u00e9diation sociale, C\u2011176\/12, EU:C:2014:2, punto 47).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>77 Riguardo all\u2019effetto imperativo che esso esplica, l\u2019articolo 21 della Carta non si distingue, in linea di principio, dalle diverse disposizioni dei Trattati istitutivi che vietano le discriminazioni fondate su vari motivi, anche quando tali discriminazioni derivino da contratti conclusi tra privati (v., per analogia, sentenze dell\u20198 aprile 1976, Defrenne, 43\/75, EU:C:1976:56, punto 39; del 6 giugno 2000, Angonese, C\u2011281\/98, EU:C:2000:296, punti da 33 a 36; del 3 ottobre 2000, Ferlini, C\u2011411\/98, EU:C:2000:530, punto 50, nonch\u00e9 dell\u201911 dicembre 2007, International Transport Workers\u2019 Federation e Finnish Seamen\u2019s Union, C\u2011438\/05, EU:C:2007:772, punti da 57 a 61).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>78 Dall\u2019altro lato, occorre sottolineare che, al pari dell\u2019articolo 21 della Carta, l\u2019articolo 47 di quest\u2019ultima, relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, \u00e8 sufficiente di per s\u00e9 e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell\u2019Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>79 Pertanto, nell\u2019ipotesi di cui al punto 75 della presente sentenza, <strong>il giudice nazionale sarebbe tenuto ad assicurare, nell\u2019ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando all\u2019occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>80 Tale conclusione non \u00e8 rimessa in discussione dalla circostanza che un giudice possa essere chiamato, in una controversia tra privati, a contemperare diritti fondamentali concorrenti che le parti in causa\u00a0 traggono dalle disposizioni del Trattato FUE e della Carta e che sia addirittura tenuto, nell\u2019ambito del controllo che deve effettuare, ad assicurarsi che il principio di proporzionalit\u00e0 sia rispettato. Infatti, un simile obbligo di stabilire un equilibrio tra i diversi interessi in gioco non incide in alcun modo sull\u2019invocabilit\u00e0, in una simile controversia, dei diritti in questione (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2003, Schmidberger, C\u2011112\/00, EU:C:2003:333, punti da 77 a 80, nonch\u00e9 dell\u201911 dicembre 2007, International Transport Workers\u2019 Federation e Finnish Seamen\u2019s Union, C\u2011438\/05, EU:C:2007:772, punti da 85 a 89).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>81 Peraltro, allorch\u00e9 il giudice nazionale \u00e8 chiamato a garantire il rispetto degli articoli 21 e 47 della Carta, procedendo a un eventuale bilanciamento dei diversi interessi in gioco, quali il rispetto dello status delle Chiese sancito all\u2019articolo 17 TFUE, esso deve prendere in considerazione, in particolare, l\u2019equilibrio stabilito tra tali interessi dal legislatore dell\u2019Unione nella direttiva 2000\/78, al fine di determinare gli obblighi risultanti dalla Carta in circostanze come quelle di cui al procedimento principale [v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2005, Mangold, C\u2011144\/04, EU:C:2005:709, punto 76, e ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione\/Vanbreda Risk &amp; Benefits, C\u201135\/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 31].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>82 Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati, \u00e8 tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, ad assicurare, nell\u2019ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando all\u2019occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Sulle spese <\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<\/p>\n<p><strong>1) L\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 di quest\u2019ultima, nonch\u00e9 con l\u2019articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o un\u2019altra organizzazione la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attivit\u00e0 di cui trattasi o per il contesto in cui tali attivit\u00e0 devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, tenuto conto dell\u2019etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva. <\/strong><\/p>\n<p><strong>2) L\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78 deve essere interpretato nel senso che il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa ivi previsto rinvia a un requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto dell\u2019etica della Chiesa o dell\u2019organizzazione di cui trattasi, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale in questione, e non pu\u00f2 includere considerazioni estranee a tale etica o al diritto all\u2019autonomia di detta Chiesa o di detta organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalit\u00e0. <\/strong><\/p>\n<p><strong>3 Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati \u00e8 tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all\u2019articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, ad assicurare, nell\u2019ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando all\u2019occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 17 aprile 2018 (*) \u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Politica sociale \u2013 Direttiva 2000\/78\/CE \u2013 Parit\u00e0 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