{"id":1017,"date":"2018-05-24T14:55:17","date_gmt":"2018-05-24T12:55:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1017"},"modified":"2018-05-24T15:00:53","modified_gmt":"2018-05-24T13:00:53","slug":"discr-razziale-ord-trib-torino-18-maggio-2018-contenuto-pubblicato-sul-sito-asgi-associazione-gli-studi-giuridici-italiani","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2018\/05\/24\/discr-razziale-ord-trib-torino-18-maggio-2018-contenuto-pubblicato-sul-sito-asgi-associazione-gli-studi-giuridici-italiani\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale Ordinanza Tribunale di Torino, 18 maggio 2018, contenuto pubblicato sul sito Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici Italiani)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PRIMA SEZIONE CIVILE<\/p>\n<p>Il giudice dr. Ludovico Sburlati,<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,<\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>Le domande proposte dall\u2019Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione ai sensi degli art. 44 D. L.vo 286\/1998, 4 D. L.vo 215\/2003 e 28 D. L.vo 150\/2011 hanno a oggetto l\u2019accertamento del carattere discriminatorio del \u201cBando di selezione per la formazione di una graduatoria volta all&#8217;assunzione di personale operaio addetto alla manutenzione del verde\u201d, emesso dall\u2019Azienda Servizi Territoriali Genova Spa con avviso del 19\/10\/2017, nella parte in cui indica tra i requisiti per l\u2019ammissione la \u201cCittadinanza italiana o di Stato appartenente all\u2019Unione Europea\u201d, con adozione dei conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti e, in subordine, condanna al risarcimento del danno (ric. p. 14 &#8211; 15).<\/p>\n<p>L\u2019Azienda Servizi Territoriali Genova Spa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l\u2019incompetenza per territorio del Tribunale di Torino (in quanto sarebbe competente quello di Genova) e il difetto di interesse dell\u2019attrice; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo in particolare di essere una pubblica amministrazione, di considerare il bando eterointegrato dall\u2019art. 38 D. L.vo 165\/2001 e di avere in concreto ammesso alla selezione tutti i richiedenti dotati dei requisiti previsti da quest\u2019ultima norma.<\/p>\n<p>Tutte le eccezioni preliminari della convenuta sono infondate.<\/p>\n<p>Per quanto concerne la prima, va osservato che nella specie la sussistenza della giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni normative in materia sia di discriminazione che di societ\u00e0 a partecipazione pubblica.<\/p>\n<p>Sotto il primo e pi\u00f9 specifico profilo, si rileva che l\u2019art. 44 c. 1 D. L.vo 286\/1998 prevede la possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria \u201cquando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione\u201d e che l\u2019art. 28 c. 5 D. L.vo 150\/2011 stabilisce che i provvedimenti del giudice adito ex art. 702 bis Cpc possono essere adottati \u201canche nei confronti della pubblica amministrazione\u201d.<\/p>\n<p>Sulla base di queste disposizioni, la Corte di Cassazione ha pertanto affermato che il legislatore ha \u201cinteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come diritto assoluto in quanto posto a presidio di una area di libert\u00e0 e potenzialit\u00e0 del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa\u201d (Cass., Sez. Un., 7186\/2011).<\/p>\n<p>Si \u00e8 quindi di recente precisato che la disciplina in esame \u00e8 \u201capplicabile a tutte le controversie in materia di discriminazione, comprese quelle ricollegabili ad un rapporto di lavoro, tanto privato quanto pubblico\u201d (Cass. 3936\/2017).<\/p>\n<p>Sotto il secondo e pi\u00f9 generale aspetto, rileva invece l\u2019art. 19 D. L.vo 175\/2016, secondo cui, per quanto concerne le societ\u00e0 a partecipazione pubblica, \u201cresta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validit\u00e0 dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale\u201d.<\/p>\n<p>Ne discende il rigetto dell\u2019eccezione relativa \u00a0al difetto di giurisdizione.<\/p>\n<p>Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne l\u2019eccezione di incompetenza per territorio, atteso che ai sensi dell\u2019art. 28 c. 2 D. L.vo 150\/2011 \u201c\u00e8 competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio\u201d; l\u2019attrice ha sede in Torino; tale competenza \u00e8 stata affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento a un altro ricorso dell\u2019Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione (Cass. 24419\/2013; in tal senso, sempre con riferimento a questa stessa parte, Trib. Torino ord. 14\/04\/2014).<\/p>\n<p>N\u00e9 risulta fondata l\u2019eccezione relativa al difetto di interesse, la cui sussistenza non pu\u00f2 essere esclusa dall\u2019ammissione alla selezione di tutti i richiedenti, essendo stato allegato un comportamento discriminatorio di carattere collettivo.<\/p>\n<p>Passando al merito &#8211; premesso che l\u2019art. 43 c. 2 lett. e) D. L.vo 286\/1998 definisce come <strong>atto di discriminazione del datore di lavoro \u201cqualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza \u2026 ad una cittadinanza \u2026\u201d<\/strong> -, va precisato che l\u2019attrice chiede la modifica del bando al fine di consentire la partecipazione, in via principale, \u201ca tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consenta di lavorare\u201d e, in subordine, a coloro che siano \u201cin possesso di uno dei titoli di soggiorno\u201d di cui all\u2019art. 38 D. L.vo 165\/2001 (ric. p. 14).<\/p>\n<p>Nella specie, risulta fondata la domanda principale, mentre non pu\u00f2 trovare applicazione l\u2019art. 38 D. L.vo 165\/2001 (invocato dalla convenuta), che limita il novero dei soggetti che \u201cpossono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche\u201d.<\/p>\n<p>Al riguardo, va infatti osservato, per un verso, che tale norma non \u00e8 richiamata dall\u2019art. 19 D. L.vo 175\/2016, ai sensi del quale, \u201csalvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societ\u00e0 a controllo pubblico si applicano le disposizioni\u201d del codice civile e del diritto privato (Cass. 7222\/2018); per altro verso, che a questi fini l\u2019Azienda Servizi Territoriali Genova Spa non \u00e8 una pubblica amministrazione, non rientrando nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 1 D. L.vo 165\/2001.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima affermazione trova riscontro nel pi\u00f9 recente e specifico orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alle societ\u00e0 in house e alla questione relativa alla necessit\u00e0 \u201cdi seguire per le assunzioni il regime del pubblico concorso\u201d &#8211; escludendo la valenza generale della sentenza n. 26283\/2013 (riferita alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilit\u00e0 per danno erariale) e muovendo dal presupposto secondo cui \u201csarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalit\u00e0 perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze\u201d &#8211; ha attribuito al giudice ordinario la relativa controversia, affermando che le societ\u00e0 a partecipazione pubblica totale o di controllo non sono equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. Un., 7759\/2017).<\/p>\n<p>N\u00e9 si pu\u00f2 ritenere operante in questo caso il principio generale di eterointegrazione del bando, considerato, per un verso, che esso \u00e8 invocato dalla convenuta solo con riferimento ai soggetti individuati nell\u2019art. 38 D. L.vo 165\/2001, non operante nella specie; per altro verso, che <strong>il suo illegittimo contenuto configura una discriminazione secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, essendo idoneo \u201ca dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro\u201d<\/strong> (Corte Giust. Ue, 10\/07\/2008, causa C-54\/2007).<\/p>\n<p>Per tutti gli esposti motivi, risulta accertato il carattere discriminatorio del bando in esame, nella parte in cui indica tra i requisiti per l\u2019ammissione la \u201cCittadinanza italiana o di Stato appartenente all\u2019Unione Europea\u201d, con conseguente necessit\u00e0 di adottare \u201cogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti\u201d ex art. 28 c. 5 D. L.vo 150\/2011.<\/p>\n<p>Questa specifica previsione normativa priva di rilevanza i precedenti giurisprudenziali invocati dalla convenuta, che non riguardano comportamenti discriminatori, nei confronti dei quali l\u2019ordinamento appresta pi\u00f9 incisive forme di tutela, coerenti con la natura assoluta del diritto leso.<\/p>\n<p>Va pertanto ordinato all\u2019Azienda Servizi Territoriali Genova Spa di modificare il bando, indicando che \u00e8 consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l\u2019accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande.<\/p>\n<p>L\u2019accoglimento della domanda principale assorbe le questioni relative a quella di risarcimento del danno, proposta solo in via subordinata.<\/p>\n<p>Il limitato ambito territoriale di operativit\u00e0 della convenuta esclude l\u2019opportunit\u00e0 della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale.<\/p>\n<p>Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in \u20ac 3.223,33 per compenso (con riferimento ai 2\/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, ordina all\u2019Azienda Servizi Territoriali Genova Spa di modificare il bando del 19\/10\/2017, indicando che \u00e8 consentita la partecipazione a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l\u2019accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;<\/p>\n<p>condanna l\u2019Azienda Servizi Territoriali Genova Spa a rimborsare all\u2019Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione le spese di lite, liquidate in \u20ac 3.223,33 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Torino, 18\/05\/2018.<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>Ludovico Sburlati<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. 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