{"id":1020,"date":"2018-06-05T12:25:27","date_gmt":"2018-06-05T10:25:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1020"},"modified":"2021-04-13T18:26:27","modified_gmt":"2021-04-13T16:26:27","slug":"corte-giustizia-vera-egenberger-le-intricate-questioni-delle-discriminazioni-fondate-sul-fattore-religioso-la-tutela-offerta-alle-vittime-reale-solo-apparente","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2018\/06\/05\/corte-giustizia-vera-egenberger-le-intricate-questioni-delle-discriminazioni-fondate-sul-fattore-religioso-la-tutela-offerta-alle-vittime-reale-solo-apparente\/","title":{"rendered":"Corte di Giustizia &#8211; Vera Egenberger Le intricate questioni delle discriminazioni fondate sul fattore religioso: la tutela offerta alle vittime \u00e8 reale o solo apparente? Dott.ssa Elisa Di Geronimo"},"content":{"rendered":"<p>Negli ultimi anni \u00e8 sentita sempre con pi\u00f9 forza la necessit\u00e0 di apprestare una tutela adeguata alle vittime delle discriminazioni per motivi religiosi.<\/p>\n<p>Questa attenzione \u00e8 strettamente collegata ad alcuni motivi, quali la incessante crescita dei flussi migratori provenienti dai Paesi terzi verso l\u2019Europa, la crescente globalizzazione delle economie e dei mercati, ma anche l\u2019allargamento degli Stati membri dell\u2019Unione. Per questo il fenomeno delle discriminazioni razziali \u00e8 spesso difficile da scindere da quello delle discriminazioni religiose, discriminazioni che vanno di pari passo con il fenomeno della xenofobia e dell\u2019emarginazione, quando, in modo peculiare, la discriminazione si eleva a odio razziale nei confronti di alcune popolazioni migranti o di minoranze etniche storicamente insediate in una determinata area geografica.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 il contesto in cui le discriminazioni fondate sulla religione si collocano, grande attenzione deve essere data alle giustificazioni, ammesse anche dal diritto dell\u2019Unione europea, ai trattamenti astrattamente qualificabili come discriminatori, ma posti in essere all\u2019interno di organizzazioni ideologicamente orientate, come le Chiese e gli istituti religiosi. \u00c8 proprio questo il contesto in cui si colloca la sentenza della Corte di Giustizia del 17 aprile 2018 (C-414\/16), da cui conviene partire per questa riflessione.<\/p>\n<p>Il caso nasce dalla controversia che vede contrapposte da una parte la sig.ra Vera Egenberger e dall\u2019altra l\u2019<em>Evangelisches Werk f\u00fcr Diakonie und Entwicklung eV<\/em> (Opera della Chiesa evangelica per la Diaconia e lo Sviluppo), in relazione ad una domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra Egenberger a motivo di una discriminazione fondata sul fattore religioso di cui riteneva di essere stata vittima. Infatti, l\u2019<em>Evangelisches Werk <\/em>aveva pubblicato un\u2019offerta di lavoro per un progetto relativo alla stesura di una relazione parallela con oggetto la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull\u2019eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. In essa veniva specificato, oltre a quelli che sarebbero stati i compiti da svolgere, che i candidati avrebbero dovuto precisare l\u2019appartenenza a una confessione religiosa. La ricorrente, pur avendo superato la prima selezione, non avendo indicato di appartenere ad alcuna Chiesa, venne esclusa dalla seconda fase. La stessa faceva notare che colui che si era aggiudicato il posto aveva espressamente indicato di essere un \u201ccristiano evangelico della Chiesa regionale di Berlino\u201d.<\/p>\n<p>Non ci sono dubbi che, alla base dell\u2019esclusione della donna dalla selezione, ci fosse un motivo religioso (la non aderenza ad alcuna confessione religiosa specificata nell\u2019offerta di lavoro), ma la questione si sposta su un altro fronte: la verifica della legittimit\u00e0 della giustificazione al trattamento discriminatorio posto in essere. La convenuta, infatti, in virt\u00f9 del potere di autodeterminazione della Chiesa e richiamando direttamente il diritto interno (art. 9, par. 1, AGG, di recepimento dell\u2019art. 4, par. 2, D. n. 2000\/78), si appellava alla pacifica e costante giurisprudenza tedesca in ordine allo stesso art. 9 AGG, che sosteneva che il controllo giurisdizionale doveva limitarsi ad un mero \u201ccontrollo di plausibilit\u00e0 sulla base delle regole della coscienza ecclesiale\u201d (punto 31): se la stessa Chiesa si fosse preoccupata di individuare le attivit\u00e0 che presentavano una certa prossimit\u00e0 con la proclamazione del messaggio della medesima (come in questo caso) da tutte le altre possibili attivit\u00e0, il controllo del giudice non sarebbe potuto scendere nel merito di queste scelte, precluse in vista proprio dell\u2019autodeterminazione della Chiesa, potendo effettuare, al massimo, un mero controllo formale.<\/p>\n<p>Il dubbio principale sollevato dal giudice del rinvio in merito alla questione sottopostole, a cui sono poi collegate tutte le altre, \u00e8 se il datore di lavoro (la Chiesa) ha o meno la facolt\u00e0 di definire autonomamente in maniera vincolante se una determinata religione di un candidato rappresenti un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>La conclusione cui arriva la Corte \u00e8 di tutta evidenza: indipendentemente dalle scelte operate dalla Chiesa o da un\u2019altra organizzazione la cui etica \u00e8 fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, il giudice deve poter procedere ad un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all\u2019art. 4, par. 2, D. n. 2000\/78 (punto 55). Questo vuol dire che la legittimit\u00e0 di una differenza di trattamento basata sulla religione, come anche sulle convinzioni personali, deve essere subordinata alla oggettiva e verificabile esistenza di un nesso di causalit\u00e0 tra il requisito per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa imposta dal datore e l\u2019attivit\u00e0 in questione (punto 63).<\/p>\n<p>La Corte sottolinea, solennemente, che \u00e8 obbligo del giudice nazionale, anche nell\u2019ambito di una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale che non possa essere interpretata in modo conforme all\u2019art. 4, par. 2, D. n. 2000\/78. In nome dell\u2019obbligo di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell\u2019Unione imposto, in modo diffuso, ai giudici nazionali, ricade su di essi il dovere di modificare, se del caso, anche una giurisprudenza consolidata, se questa porta a interpretare il diritto interno in modo incompatibile con la normativa europea (punto 72).<\/p>\n<p>Il passaggio di tutto rilievo \u00e8 per\u00f2 esplicitato al punto 76 della sentenza: \u201cIl divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell\u2019Unione. Sancito all\u2019articolo 21, paragrafo 1, della Carta, tale divieto \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale nell\u2019ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell\u2019Unione\u201d.<\/p>\n<p>La Corte riconosce l\u2019effetto diretto orizzontale di una disposizione quale quella dell\u2019art. 21 Carta di Nizza, efficacia che pu\u00f2 essere direttamente richiamata anche dal singolo nell\u2019ambito di una controversia tra privati.<\/p>\n<p>Tale effetto diretto orizzontale del principio di non discriminazione era gi\u00e0 stato sancito in materia di discriminazioni per et\u00e0 nella sentenza <em>K\u00fcc\u00fckdeveci <\/em>(Corte di Giustizia UE, grande sez., 19 gennaio 2010, C-555\/07). Ivi, la Corte, richiamando le conclusioni gi\u00e0 assodate nella sentenza <em>Mangold<\/em>, aveva riconosciuto che la normativa nazionale aveva introdotto un trattamento sfavorevole per i dipendenti entrati in servizio prima dei venticinque anni di et\u00e0, creando disparit\u00e0 illegittime tra persone aventi la medesima anzianit\u00e0 a seconda dell\u2019et\u00e0 in cui erano state assunte.<\/p>\n<p>In ossequio a questa giurisprudenza, la Corte richiama lo stesso principio di diretta operativit\u00e0 di un principio generale di diritto dell\u2019Unione, quale il divieto di discriminazione per motivi religiosi.<\/p>\n<p>Questa soluzione, che nel caso concreto sottoposto alla Corte porta a concludere nel senso che il giudice nazionale, anche quando sia impossibile interpretare il diritto interno in maniera conforme al summenzionato art. 4, par. 2, D. n. 2000\/78, deve apprestare una tutela giuridica ai singoli in forza degli artt. 21 e 47 Carta di Nizza (efficacia diretta orizzontale),&nbsp; disapplicando all\u2019occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria (punto 82), potrebbe essere rilevante anche in vista della decisione che a breve dovr\u00e0 essere presa dalla Cassazione in merito al ricorso promosso contro la sentenza della Corte d\u2019Appello di Trento del 23 febbraio 2017.<\/p>\n<p>Il caso presenta delle affinit\u00e0 con quello appena analizzato: \u00e8 la vicenda di un\u2019insegnate di una scuola paritaria di ispirazione religiosa cattolica, a cui non sarebbe stato rinnovato il contratto, alla scadenza, diversamente da come era accaduto gli anni precedenti, a causa della sua presunta tendenza omosessuale. Anche in questo caso il datore di lavoro dava giustificazione a questo suo comportamento invocando il perseguimento e il rispetto di progetti educativi conformi alla natura cattolica dell\u2019Istituto, con cui il presunto orientamento sessuale della donna si poneva in contrasto: proprio con riferimento alla compatibilit\u00e0 della persona-insegnate con il progetto educativo perseguito dalla scuola, la donna non vide rinnovato il suo contratto.<\/p>\n<p>\u00c8 il caso di una discriminazione, questa volta mossa in ragione del fattore orientamento sessuale, operato all\u2019interno di un\u2019organizzazione di tendenza quale \u00e8 l\u2019istituto paritario delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9. Nuovamente viene in rilievo il grande tema della giustificazione ai trattamenti discriminatorio posti in essere all\u2019interno di istituti religiosi.<\/p>\n<p>Nel nostro diritto interno, il divieto di discriminazione religiosa incontra, ad avviso della giurisprudenza e della dottrina, una parziale sfera di non operativit\u00e0 nel caso in cui il datore di lavoro possa essere qualificato come \u201corganizzazione di tendenza\u201d, <em>ex<\/em> art. 3.5, d.lgs. n. 216\/2003: il legislatore si \u00e8 preoccupato di specificare che la giustificazione risiede solo limitatamente al fattore caratterizzante e identificante la tendenza, cio\u00e8 in questo caso religione e convinzioni personali. L\u2019orientamento sessuale non pu\u00f2 essere assimilato alle convinzioni personali o alle scelte religiose, motivi che, per la natura dell\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019ente e per il contesto in cui si svolgeva, potevano essere considerati requisiti essenziali, legittimi e giustificati ai fini di quell\u2019attivit\u00e0. Non essendo l\u2019orientamento sessuale del lavoratore, dunque, espressivo di regole etiche contrastanti con quelle imposte dall\u2019organizzazione datoriale, il comportamento tenuto dalla direttrice \u00e8 comunque da qualificare come discriminatorio.<\/p>\n<p>Il legislatore italiano, con il d.lgs. n. 216\/2003, ha notevolmente ampliato la suddetta sfera di non operativit\u00e0. Non possono, infatti, essere considerate discriminatorie le differenze di trattamento fondate sulla religione \u2013 o comunque in generale fondate sul fattore che caratterizza la tendenza \u2013 allorch\u00e9 ricorrano i seguenti tre requisiti: a) le differenze siano fondate sulla professione di una determinata religione o credenza, che rappresenta l\u2019orientamento seguito dalla medesima organizzazione di tendenza; b) esse siano praticate nell\u2019ambito di enti religiosi o di altre organizzazioni pubbliche o private, che sono appunto l\u2019organizzazione di tendenza; c) la professione di quella determinata religione o credenza costituisca requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento delle attivit\u00e0 professionali di tali enti o organizzazioni, in considerazione della natura delle attivit\u00e0 o del contesto in cui esse sono espletate.<\/p>\n<p>Tale formulazione sembra ammettere la possibilit\u00e0 di deroghe anche nel caso in cui l\u2019appartenenza ideologica o confessionale del prestatore possa risultare essenziale e determinante alla luce del contesto in cui l\u2019attivit\u00e0 datoriale viene svolta: \u00e8 come se fosse possibile, per i singoli datori di lavoro, costituire un ambiente operativo religiosamente omogeneo, perch\u00e9 nel caso in cui i prestatori, appartenenti a credi diversi da quello professato dal datore, influissero negativamente sul corretto svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 produttiva nel suo complesso, il datore potrebbe legittimamente prendere un provvedimento, anche definitivo, nei loro confronti.<\/p>\n<p>Declinata in questo senso tale norma rappresenta un grande passo all\u2019indietro nella lotta alla discriminazione religiosa, quasi come l\u2019interpretazione che si era consolidata nell\u2019ordinamento tedesco in merito alla normativa interna di giustificazione ai trattamenti discriminatorio posti in essere all\u2019interno delle organizzazioni ideologicamente orientate.<\/p>\n<p>Ma se questa disposizione deve essere interpretata alla luce del diritto dell\u2019Unione e della interpretazione che di esso viene data dalla Corte di Giustizia, la sentenza che ha visto protagonista la sig.ra Egenberger pu\u00f2 risultare molto utile: se il principio <em>ex<\/em> art. 21 Carta di Nizza esplica un effetto diretto orizzontale, risultando esplicare la sua forza operativa anche nei rapporti tra privati, le difese mosse dall\u2019istituto religioso in questione risultano essere vane. Anche se non fosse possibile interpretare il diritto interno in modo conforme all\u2019art. 4, par. 2, D. n. 2000\/78, ai singoli spetta una tutela giuridica che trova fondamento direttamente negli artt. 21 e 47 Carta di Nizza, che comporta, inevitabilmente, la disapplicazione di qualsiasi altra normativa nazionale in contrasto.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 l\u2019orientamento da accogliere, anche la prossima pronuncia della Cassazione in merito al caso poco sopra richiamato non dovrebbe avere problemi ad essere confermato e consolidato. Le ripercussioni, anche in materia di discriminazione per gli altri fattori di differenziazioni vietati, sono evidenti, oltre che attesi.<\/p>\n<p>L\u2019ambito di applicazione della normativa antidiscriminatoria per motivi fondati sulla religione e sulle convinzioni personali riguarda ormai tutti i momenti caratterizzanti il rapporto di lavoro: dalle aree dell\u2019occupazione e delle condizioni di lavoro, a quelle della formazione e dell\u2019orientamento professionali, come la specifica tutela da apprestare in caso di licenziamento posto in essere essenzialmente per questo motivo.<\/p>\n<p>Un ambito interessante da vagliare \u00e8 proprio quello inerente alla conciliabilit\u00e0 delle pratiche religiose con l\u2019adempimento della prestazione lavorativa: i comportamenti tanto lavorativi quanto non lavorativi possono in qualche modo arrivare ad incidere sul corretto svolgimento della prestazione che il singolo \u00e8 chiamato a espletare. Questo perch\u00e9 la propria confessione religiosa pu\u00f2 tradursi non solo in regole confessionali, ma pu\u00f2 imporre un determinato abbigliamento, pu\u00f2 arrivare a imporre una certa alimentazione, come pu\u00f2 arrivare anche a scandire i tempi di riposo e quelli in cui \u00e8 possibile espletare qualsiasi attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il diritto dell\u2019Unione prevede una protezione pi\u00f9 limitata contro la discriminazione fondata sulla religione o la convinzione personale rispetto alla CEDU. L\u2019art. 9 CEDU, rubricato \u201clibert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione\u201d, tutela questo diritto autonomamente, riconoscendo che ogni individuo ha diritto alla libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione, diritto che include anche la libert\u00e0 di cambiare religione o credo, come la libert\u00e0 di manifestare la propria religione e il proprio credo, tanto individualmente quanto collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l\u2019insegnamento, le pratiche e l\u2019osservanza dei riti. La sua formulazione ricorda molto l\u2019art. 19 Cost., in cui viene sancito che \u201cTutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purch\u00e9 non si tratti di riti contrari al buon costume\u201d.<\/p>\n<p>La CEDU insiste sulla libert\u00e0 di manifestare la religione o il proprio credo, mentre il nostro art. 19 Cost. parla semplicemente di \u201cfede religiosa\u201d. I tre termini hanno un significato parzialmente diverso: la CEDU specifica ulteriormente il termine perch\u00e9 vuole, nello stesso articolo, tutelare tanto la libert\u00e0 religiosa in positivo che in negativo (espressa dal termine credo, idoneo a ricomprendere entrambe le diciture), anche perch\u00e9 nel Consiglio d\u2019Europa sono ricompresi tanti Paesi con tradizioni e culture diverse. \u00c8 vero per\u00f2 che, di fatto, anche i nostri costituenti, parlando di libert\u00e0 religiosa, hanno guardato tanto alla libert\u00e0 in positivo che a quella in negativo.<\/p>\n<p>Le restrizioni poste dalla CEDU a tale libert\u00e0 sono espresse nel secondo comma dell\u2019art. 9: \u201cLa libert\u00e0 di manifestare la propria religione o il proprio credo non pu\u00f2 essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societ\u00e0 democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell\u2019ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libert\u00e0 altri\u201d. All\u2019art. 19 Cost. si menziona solo il fatto che i riti non devono essere contrari al buon costume, ma \u00e8 necessario fare una importante precisazione: non \u00e8 la libert\u00e0 religiosa che pu\u00f2 essere contraria al buon costume, ma sono i riti che non gli devono essere contrari. La CEDU specifica, dunque, che la libert\u00e0 di manifestare la propria religione o il proprio credo non possono essere oggetto di restrizione, salvo che queste non siano stabilite dalla legge, costituiscano misure necessarie in una societ\u00e0 democratica, tali misure siano necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, per la protezione dell\u2019ordine pubblico, la salute o la morale pubblica, la protezione dei diritti o delle libert\u00e0 altrui.<\/p>\n<p>Il particolare abbigliamento che caratterizza, ma che viene anche imposto al singolo individuo che decide di aderire a una determinata confessione religiosa, \u00e8 stato al centro di numerose pronunce delle corti europee. La Corte EDU \u00e8 stata investita tanto di casi sul turbante, simbolo religioso tipico degli appartenenti alla religione Sikh, che di casi sul velo, simbolo religioso tipicamente islamico.<\/p>\n<p>Per quel che riguarda le sentenze relative ai turbanti, degne di nota sono le decisioni in merito ai casi che hanno interessato il sig. <em>X<\/em> contro il Regno Unito<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> e il sig. <em>Phull<\/em><a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> e il sig. <em>Mann Sigh<\/em><a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> contro la Francia. In tutte e tre le fattispecie i ricorrenti sono di religione Sikh, la quale impone loro di indossare sempre il turbante.<\/p>\n<p>Nel primo caso il sig. <em>X<\/em> \u00e8 un cittadino indiano che vive stabilmente nel Regno Unito. Tra il 1973 e il 1976 fu perseguito, condannato e multato venti volte per non aver indossato il casco durante i suoi spostamenti con la motocicletta, casco imposto come obbligatorio dalla legislazione interna. Il ricorrente lamenta di non averlo potuto indossare per evitare di trasgredire le regole imposte dalla sua religione.<\/p>\n<p>Il sig. <em>Phull<\/em> \u00e8 un cittadino britannico, di religione Sikh, che a Strasburgo viene fermato all\u2019aeroporto, dove avrebbe dovuto prendere un aereo per tornare a casa, per effettuare dei controlli di sicurezza. Al momento in cui gli venne chiesto di togliersi il turbante per effettuare i dovuti controlli il ricorrente rifiuta per evitare di disobbedire ai precetti religiosi da lui seguiti.<\/p>\n<p>Il sig. <em>Mann Singh<\/em> \u00e8 un britannico che nella sua prima patente di guida non presentava il turbante nella foto di riconoscimento. Quando la patente gli venne rubata, \u00e8 costretto a chiederne un duplicato e a quel punto le autorit\u00e0 britanniche esigono che lui presenti una foto senza turbante, cosa che il ricorrente rifiut\u00f2 in ossequio ai comportamenti religiosi da lui seguiti.<\/p>\n<p>I tre casi possono essere analizzati insieme perch\u00e9 tutti presentano il richiamo alla stessa base normativa, l\u2019art. 9 CEDU. I tre ricorrenti sostengono fortemente che il turbante, tipico abbigliamento imposto dalla confessione di appartenenza, ma anche simbolo religioso, fosse estrinsecazione pi\u00f9 ampia del loro diritto al libero esercizio della libert\u00e0 religiosa, che si manifesta proprio tramite quel simbolo, che diventa contemporaneamente il cuore della loro religione e il centro della loro identit\u00e0. La Corte EDU viene chiamata a valutare se gli Stati di volta in volta chiamati in causa hanno limitato e precluso l\u2019esercizio della loro libert\u00e0 religiosa, sapendo che ai sensi del secondo comma dell\u2019art. 9 alcune limitazioni sono possibili se stabilite espressamente dalla legge, se costituiscono misure necessarie in una societ\u00e0 democratica, o se tali misure sono necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, per la protezione dell\u2019ordine pubblico, la salute o la morale pubblica, la protezione dei diritti o delle libert\u00e0 altrui.<\/p>\n<p>In tutti e tre i casi la Corte conclude riconoscendo che non c\u2019\u00e8 stata violazione del dettato normativo: le richieste fatte ai ricorrenti erano legittime perch\u00e9 necessarie e proporzionate al raggiungimento degli scopi previsti nello stesso art. 9.2 CEDU. Nel primo caso la Corte ha stimato che in nome della pubblica sicurezza \u00e8 possibile e doveroso chiedere al seguace della religione Sikh di togliersi il turbante per indossare il casco da motociclista. Nel secondo caso la stessa Corte ha dichiarato che, anche se la religione in questione costringe i suoi seguaci a indossare il turbante in ogni momento della loro vita, a questi \u00e8 possibile chiedere di toglierlo per effettuare dei controlli sull\u2019identit\u00e0 della persona. Anche nel caso del sig. <em>Mann Singh<\/em> la conclusione \u00e8 simile: la foto d\u2019identit\u00e0 senza il turbante in testa \u00e8 necessaria alle autorit\u00e0 incaricate per garantire la sicurezza pubblica e la protezione dell\u2019ordine pubblico, in particolare nel quadro dei controlli effettuati in relazione alle disposizioni del codice della strada, per identificare il conducente e per accertare il suo diritto di condurre il veicolo. La Corte ha inoltre sottolineato, a tal proposito, che la regolamentazione contestata si \u00e8 mostrata pi\u00f9 esigente in materia a causa anche dell\u2019aumento dei rischi di frode e di falsificazione delle patenti di guida.<\/p>\n<p>Sempre con riferimento agli abiti da indossare, al centro di numerosi dibattiti e controversie in materia di discriminazione religiosa si pone la questione del velo islamico, accessorio tipicamente femminile. Le critiche pi\u00f9 significative cui si \u00e8 prestato il ragionamento della Corte EDU riguardano la necessit\u00e0, in una societ\u00e0 democratica, di adottare misure restrittive in relazione al fondamentale diritto di libert\u00e0 religiosa. Nella giurisprudenza della stessa Corte, sulla scia della sentenza <em>Handy-Side<\/em><a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, si \u00e8 affermato il concetto di \u201cmargine nazionale di apprezzamento\u201d, inteso come riconoscimento di un potere discrezionale sostanzialmente insindacabile degli Stati nella restrizione dei diritti protetti dalla Convenzione<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>I casi <em>Bulut<\/em><a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> e <em>Karaduman<\/em><a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, entrambe studentesse universitarie, sono simili e vengono risolti nello stesso modo dalla Corte EDU. L\u2019oggetto della controversia \u00e8 il mancato rilascio del diploma da parte dell\u2019universit\u00e0 per non conformit\u00e0 della foto di identit\u00e0 della titolare (ritratta con il velo) ai regolamenti universitari ispirati ai principi laici e repubblicani. Nei documenti attestanti il titolo accademico loro si rifiutano di apparire senza velo, in quanto espressione della loro libert\u00e0 religiosa. Dall\u2019altro lato si pone il fermo rifiuto dell\u2019universit\u00e0 di rilasciare il diploma, dato che le ragazze vogliono apparire con la testa coperta in violazione del regolamento universitario. Le libert\u00e0 in conflitto sono il diritto alla libert\u00e0 religiosa, in quanto il fatto che le due ragazze vogliano indossare il velo islamico \u00e8 espressione della loro dimensione religiosa personale, e il diritto dell\u2019universit\u00e0 che afferma essere ispirata a principi laici, pubblici, repubblicani, e che chiede che sia rispetta questa sua dimensione, affermando che rilascer\u00e0 il diploma solo se le ragazze accetteranno di farsi fotografare senza velo. Tradotto il tutto in termini giuridici, le questioni possono essere sintetizzate nel rispetto della libert\u00e0 di religione <em>ex<\/em> art. 9.1 CEDU e la compatibilit\u00e0 di tale diritto con le legittime limitazioni che possono esserle imposte <em>ex<\/em> art. 9.2 CEDU. La Corte conclude in entrambi i casi con l\u2019irricevibilit\u00e0 del ricorso, riconoscendo legittime le imposizioni dell\u2019universit\u00e0 per il rilascio del diploma. Tali limitazioni assicurano, in modo proporzionato, il rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 altrui, ma rispondono anche a esigenze di pubblica sicurezza. Questo perch\u00e9 la foto apposta sul diploma svolge una funzione identificativa: se non si conosce o non si ha la possibilit\u00e0 di riconoscere l\u2019identit\u00e0 della persona cui si sta rilasciando il diploma, possono sorgere problemi da un punto di vista di sicurezza pubblica.<\/p>\n<p>Altro caso interessante che ha sempre interessato i giudici di Strasburgo \u00e8 <em>Dahlab<\/em> contro Svizzera<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>. La sig.ra <em>Dahlab<\/em>, cittadina svizzera, insegnate di una scuola materna, \u00e8, quando viene assunta, di religione cattolica. Successivamente si converte all\u2019islamismo e per adempiere ai precetti della sua religione comincia a presentarsi anche a scuola con il velo. In tal modo manifesta la sua nuova appartenenza confessionale e il rispetto delle norme del Corano. Nel frattempo la donna resta incinta, si assenta dal lavoro e rientra solo alla fine della maternit\u00e0 a scuola. Nel maggio del \u201995 l\u2019ispettore scolastico fa presente al provveditorato agli studi che la signora si presentava regolarmente a scuola e svolgeva il suo servizio con il velo, aggiungendo anche che nessuno dei genitori si era mai lamentato di ci\u00f2. Nel 1996 si tiene un incontro tra la sig.ra <em>Dahlab<\/em> e il direttore scolastico, che le chiede di non indossare pi\u00f9 il velo in quanto incompatibile con le leggi svizzere in materia di educazione. Da questo momento in poi comincia il contenzioso: la donna si rifiuta di togliere il velo, simbolo della sua appartenenza al credo islamico, perch\u00e9 ritiene di manifestare liberamente in tal modo la sua libert\u00e0 religiosa; il direttore, al contempo, arriva addirittura ad approvare una circolare in cui vieta quel tipo di abbigliamento. La ricorrente, davanti alla Corte EDU, afferma di essere stata anche discriminata <em>ex<\/em> art. 14 CEDU, in quanto un uomo, appartenente alla religione islamica, non essendo obbligato a manifestare la propria adesione religiosa in maniera particolare, cio\u00e8 indossando alcun indumento religioso, non sarebbe stato trattato nello stesso modo. La Corte, valutati tutti gli elementi del caso, ha decretato per la legittimit\u00e0 del divieto di indossare il velo islamico imposto alla ricorrente, allo scopo di preservare il principio di neutralit\u00e0 dell\u2019educazione primaria pubblica. Il fatto che la legislazione nazionale imponga la laicit\u00e0 negli edifici scolastici pubblici non pu\u00f2 essere considerata motivo di discriminazione religiosa sul luogo di lavoro, in quanto risultato del bilanciamento tra il principio di laicit\u00e0 e il diritto alla libert\u00e0 religiosa della donna lavoratrice.<\/p>\n<p>Anche a livello europeo non sono mancati casi interessanti inerenti al divieto di indossare il velo per le prestatrici di lavoro. Il primo riguarda una controversia che vede schierati da una parte la sig.ra <em>As<\/em>.<em> Bo<\/em>. e l\u2019associazione per la tutela dei diritti dell\u2019uomo e dall\u2019altra la <em>Micropole SA<\/em>, in merito al licenziamento da parte della <em>Micropole <\/em>della ricorrente principale, che si rifiutava di togliere il velo quando svolgeva la sua attivit\u00e0 lavorativa, quella di ingegnera progettista, nelle relazioni con i clienti di quella stessa impresa<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>. Questa richiesta era stata avanzata esplicitamente dalla direzione aziendale a seguito di una segnalazione di un cliente che era stato infastidito dall\u2019uso di quell\u2019indumento religioso da parte della donna. I giudici del Lussemburgo arrivano a qualificare il comportamento del datore di lavoro come discriminazione diretta basata sulla religione ai sensi della direttiva n. 2000\/78\/CE. In tale direttiva non \u00e8 stata specificata la nozione di \u201creligione\u201d, ritenendovi inclusa tanto la libert\u00e0 delle persone di manifestare pubblicamente la propria fede, come appunto nel caso di una lavoratrice che decide di indossare il velo, tanto la tutela del foro interiore, cio\u00e8 la tutela delle proprie convinzioni personali. Gli Stati membri hanno la possibilit\u00e0 di stabilire, a livello interno, che una determinata differenza di trattamento, basata su un fattore di differenziazione vietato, non costituisca una discriminazione vietata se, per la natura dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento della stessa, semprech\u00e9 la finalit\u00e0 sia legittima e il requisito proporzionato. Gli stessi giudici, di conseguenza, hanno ritenuto che ai sensi dell\u2019art. 4, n. 1, D. n. 2000\/78, \u201cla volont\u00e0 di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano pi\u00f9 assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non pu\u00f2 essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>. La direttiva europea rinvia infatti a \u201cun requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in questione viene espletata\u201d e in questo ambito non possono esser fatte assolutamente rientrare le considerazioni soggettive, quali \u2013 come nel caso di specie \u2013 la volont\u00e0 del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p>Altro il caso<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> di una donna musulmana, assunta con contratto a tempo indeterminato presso l\u2019impresa <em>G4S<\/em>, che fornisce servizi di ricevimento e accoglienza a clienti tanto del settore pubblico che del settore privato, in qualit\u00e0 di <em>receptionist<\/em>. All\u2019epoca, presso la <em>G4S<\/em>, veniva applicata una regola non scritta, ma successivamente messa anche per iscritto nel regolamento aziendale, in virt\u00f9 della quale i dipendenti non potevano indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Al momento in cui ella comunica ai superiori di voler indossare il velo islamico durante l\u2019orario di lavoro, la direzione le risponde che tale suo atteggiamento non sarebbe stato tollerato in quanto era segno visibile della sua inclinazione religiosa, un qualcosa che si poneva in contrasto con la neutralit\u00e0 cui si attendeva l\u2019impresa. Poich\u00e9 la ricorrente aveva insistito nelle sue idee, la donna venne licenziata proprio per violazione del divieto, esteso a tutti i dipendenti, di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e\/o manifestazioni di qualsiasi rituale che ne derivi. Per l\u2019avvocato generale <em>Kokott<\/em>, decisione accolta dalla Corte, un simile atto datoriale non pu\u00f2 essere qualificato come discriminazione diretta in quanto mancherebbe a monte il presupposto per equiparare il trattamento connesso all\u2019uso del simbolo religioso a una differenza di trattamento fondata sulla religione. In questo caso non \u00e8 infatti possibile individuare due gruppi trattati diversamente proprio in base al fattore religioso. Tale divieto aziendale viene applicato indistintamente a tutti, indipendentemente dalla religione cui aderiscono e indipendentemente dalle convinzioni personali cui mostrano di aderire, proprio in ossequio alla scelta fatta a livello aziendale di preservare una politica di neutralit\u00e0. Non solo non si tratta di discriminazione diretta, ma anche ricostruendo la fattispecie in termini di discriminazione indiretta, essa potrebbe essere legittimamente giustificata dal fatto di voler perseguire una determinata finalit\u00e0: attuare appunto una politica aziendale di neutralit\u00e0 politica, filosofica o religiosa. Secondo questa Corte la volont\u00e0 del datore di dare ai clienti una immagine di neutralit\u00e0 rientra nella libert\u00e0 di impresa e ha carattere legittimo, in particolare, come in questo caso, se nel perseguimento di tale obiettivo sono coinvolti quei dipendenti che entrano in contatto con la clientela.<\/p>\n<p>Il fatto che il regolamento aziendale non sia stato qualificato come direttamente discriminatorio si fonda su un solo presupposto: il fatto che esso venga applicato genericamente a tutti. Scendendo pi\u00f9 nello specifico forse si poteva argomentare in modo diverso e con un occhio pi\u00f9 critico. Tale divieto, che si manifesta in modo cos\u00ec neutro e generale, potrebbe essere diretto pi\u00f9 nello specifico a colpire quelle religioni che richiedono l\u2019uso di simboli visibili, come appunto il velo. \u201cIl fatto di porre sullo stesso piano, di equiparare, le diverse religioni non implica la neutralit\u00e0 della norma, proprio perch\u00e9 non tiene conto delle differenti prescrizioni delle religioni stesse\u201d<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>. Ci\u00f2 non significa, naturalmente, che il datore di lavoro non possa dotarsi di norme prescrittive di abbigliamento uguali per tutti, ma esse devono avere contenuto positivo, e non meramente negativo.<\/p>\n<p>Le conclusioni tratte da una lettura congiunta delle due sentenze sono per\u00f2 preoccupanti: basta che l\u2019azienda adotti un regolamento aziendale particolare perch\u00e9 sia risolto in radice l\u2019uso di simboli religiosi quali il velo islamico? Ritengo che a monte manchi una lettura delle possibili conseguenze che potranno scaturire da questa stessa decisione in ambito sociale.<\/p>\n<p>Non mancano casi che hanno interessato anche in nostri giudici di merito. Davanti al Tribunale di Lodi<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> si \u00e8 presentato il caso di una ragazza musulmana, cittadina italiana, ma figlia di genitori egiziani, studentessa di scienze dei beni culturali, cui viene negata la possibilit\u00e0 di svolgere mansioni di volantinaggio in occasione di una fiera, in quanto le viene richiesto di togliersi il velo e lei rifiuta in quanto lo considera simbolo religioso, manifestazione della sua libert\u00e0 religiosa. La ricorrente chiede il riconoscimento del carattere discriminatorio del comportamento della convenuta societ\u00e0, invocando la tutela offerta dall\u2019art. 43 TU Immigrazione, dall\u2019art. 2 d.lgs. n. 216\/2003, dall\u2019art. 4 direttiva n. 2000\/78, come anche dall\u2019art. 14 CEDU e dall\u2019art. 21 Carta di Nizza. Allo stesso modo la convenuta si difende sostenendo che l\u2019esclusione della candidata era stata giustificata dal fatto che erano richieste per il servizio di <em>hostess<\/em> delle caratteristiche estetiche ben precise, tra cui l\u2019obbligo di indossare una certa divisa e che i capelli non venissero coperti. Il fatto che la ragazza si dimostrasse indisponibile nel togliere il velo la escludeva automaticamente dalle possibili candidate.<\/p>\n<p>Il giudice di primo grado conclude con l\u2019inesistenza di qualsiasi discriminazione: non si configurerebbe alcuna discriminazione diretta in quanto \u00e8 stata accertata l\u2019inesistenza di qualsiasi volont\u00e0 di escluderla in quanto musulmana, ma non si configurerebbe neanche una discriminazione indiretta in quanto la condotta della societ\u00e0 non pu\u00f2 essere definita neanche indirettamente discriminatoria. L\u2019esclusione della ricorrente dalla selezione non pu\u00f2 dirsi infatti ingiustificata, ma trovava ragione nella legittima richiesta del selezionatore di presentare al cliente candidate aventi caratteristiche di immagine non compatibili con la richiesta di indossare, durante la prestazione lavorativa, un copricapo, qualunque esso fosse. Per avvalorare ulteriormente questo assunto, la mancanza di discriminatoriet\u00e0 nell\u2019esclusione della candidata sarebbe stata dimostrata dal fatto che l\u2019interlocutrice della ricorrente le aveva chiesto, non escludendola in modo immediato, se fosse disponibile a togliersi il velo mostrando i capelli. L\u2019unico elemento che fa scartare la ricorrente tra le scelte operate dalla societ\u00e0 non era dato n\u00e9 dalla sua religione, n\u00e9 dal fatto che usasse il velo, ma solo esclusivamente dal fatto che la sua chioma fosse coperta.<\/p>\n<p>Il caso \u00e8 stato portato davanti alla Corte d\u2019Appello<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>, che ha ribaltato tali conclusioni, dando piena ragione alla ricorrente. Prima di tutto viene chiarito che la nozione di discriminazione \u00e8 oggettiva, non essendo richiesta un\u2019analisi degli elementi soggettivi della convenuta, quale la volont\u00e0 di discriminare. Essendo il velo un abbigliamento che caratterizza l\u2019appartenenza a una determinata confessione religiosa, quella appunto musulmana, l\u2019esclusione da un posto di lavoro a causa di questo costituisce una discriminazione diretta in ragione dell\u2019appartenenza religiosa. A questo si aggiunge che il fatto che la testa rimanesse scoperta non era stato qualificato da nessun documento quale requisito essenziale e determinante della prestazione. Emerge chiaramente che il diritto all\u2019identit\u00e0 religiosa \u00e8 un elemento essenziale delle societ\u00e0 democratiche e deve essere sempre garantito anche quando ci\u00f2 comporti il sacrificio di esigenze del datore di lavoro non altrettanto rilevanti, come per esempio quelle estetiche.<\/p>\n<p>Un caso ancora pi\u00f9 recente \u00e8 quello portato davanti al Tribunale di Milano<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> a seguito della delibera approvata dalla Regione Lombardia sul \u201crafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi della giunta regionale e degli enti societ\u00e0 facenti parte del sistema regionale\u201d. Dopo i gravi episodi di terrorismo che ci sono stati e con la volont\u00e0 di rafforzare le misure di sicurezza, nella predetta delibera viene vietata la possibilit\u00e0 di utilizzare caschi protettivi o qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona presso enti specificamente individuati all\u2019art. 1 della legge, quali le Aziende Ospedaliere, le ASST e altri enti pubblici. Inoltre era previsto che venissero affissi cartelli all\u2019ingresso di numerosi uffici pubblici che riportassero la scritta \u201cper ragioni di sicurezza \u00e8 vietato l\u2019ingresso con volto coperto\u201d, accompagnati da tre immagini con persone con casco, passamontagna e&nbsp;<em>burqa,<\/em>&nbsp;ciascuno barrato da una crocetta. Le associazioni ricorrenti contestano prima di tutto il fatto&nbsp;che la regione Lombardia avesse posto a fondamento della direttiva in esame soltanto le esigenze di sicurezza pubblica, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato \u2013 materia pertanto su cui la Regione non aveva alcuna competenza \u2013 e subito dopo il fatto che il provvedimento, anche se non espressamente richiamato, era principalmente rivolto a vietare l\u2019uso di copricapi dettati da motivi religiosi, come il&nbsp;<em>burqa<\/em>&nbsp;ed il&nbsp;<em>niqab<\/em>, simboli che rientravano nell\u2019ambito delle manifestazioni del credo religioso islamico. Il giudice riconosce che il divieto di accesso presso uffici ed enti pubblici a viso coperto comporta, in concreto, uno svantaggio maggiore per le donne che, per tradizione o per professare il proprio credo religioso, indossano il velo, prevalentemente nelle forme del&nbsp;<em>burqa<\/em>&nbsp;(velo che copre interamente il volto della donna, con una griglia all\u2019altezza degli occhi) e del&nbsp;<em>niqab<\/em>&nbsp;(velo che copre tutto il volto, lasciando scoperti solo gli occhi). Ma \u00e8 anche vero, e non pu\u00f2 essere sottovalutato questo aspetto, che il predetto svantaggio risulta essere oggettivamente giustificato da una finalit\u00e0 legittima: la necessit\u00e0 di garantire l\u2019identificazione e il controllo al fine di pubblica sicurezza. Le misure indicate dalla regione, peraltro, appaiono appropriate&nbsp;e necessarie. Il divieto di indossare qualsiasi mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona \u2013 qualsiasi mezzo che non necessariamente si concretizza nel velo \u2013 interessa, esclusivamente, le persone che accedono e permangono all\u2019interno di determinati luoghi pubblici e per il tempo strettamente necessario alla permanenza in detti luoghi. Tale capo di abbigliamento \u00e8 considerato nella sua oggettivit\u00e0 dunque. Questo giudice conclude pertanto nel ritenere che quanto previsto dalla regione resistente sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalit\u00e0 perseguite, fugando ogni dubbio sulla discriminatoriet\u00e0 della disposizione.<\/p>\n<p>La panoramica di casi in questione serve a sottolineare che sotto il profilo delle differenziazioni per motivi religiosi la strada da percorrere per garantire maggiori ed efficaci tutele alle vittime \u00e8 ancora lunga e tortuosa. Certo, una pronuncia come quella della Corte di Giustizia in merito al caso della sig.ra Vera Egenberger pu\u00f2 essere un buon inizio: affermare la diretta operativit\u00e0 di un principio generale quale quello sancito all\u2019art. 21 Carta di Nizza, pu\u00f2 permettere di assicurare l\u2019esistenza non solo di un apparente divieto di discriminazione per motivi religiosi, aggirabile tramite un semplice regolamento interno, neutro, di un\u2019azienda, ma di un effettivo divieto, da contemperare soltanto con il regime delle deroghe, ammesse anche dal diritto europeo. Ci\u00f2 d\u00e0 ulteriore conferma del fatto che la maggiore ampiezza dello stesso divieto dipende molto dal lavoro svolto della giurisprudenza, come pi\u00f9 in generale da tutti i giuristi, che risultano essere sempre pi\u00f9 sensibili all\u2019argomento in questione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, decisione, 12 luglio 1978, causa <em>X<\/em> c. Regno Unito.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, decisione, 11 gennaio 2005, causa <em>Phull<\/em> c. Francia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, decisione, 13 novembre 2008, causa <em>Mann Singh<\/em> c. Francia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, 7 dicembre 1976, causa <em>Handyside<\/em> c. Regno Unito. Il caso trae origine dalla condanna del sig. <em>Handyside<\/em>, da parte delle <em>Inner London Quarter Sessions<\/em>, per la pubblicazione di un libro contente immagini giudicate oscene. Il ricorrente aveva fatto ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando una violazione del proprio diritto alla libert\u00e0 di espressione di cui all\u2019art. 10 CEDU. Si trattava in quel caso di bilanciare la libert\u00e0 di espressione con le esigenze della morale: si chiede in particolare fino a che punto sia giusto consentire l\u2019esplicazione della manifestazione delle proprie idee e fino a che punto occorra, invece, tutelare la morale. La Corte afferma in questo caso: \u201c<em>It is not possible to find in the domestic law of the various Contracting States a uniform European conception of morals. The view taken by their respective law of the requirements of morals varies from time to time and from place to place, especially in our era which is characterized by a rapid and far reaching evolution of opinions on the subject. By reason of their direct and continuous contact with the vital forces of their countries, State authorities are in principle in a better position than the international judge to give an opinion on the exact content of these requirements <\/em>[\u2026]\u201d. Se non \u00e8 possibile trovare negli Stati membri una concezione uniforme della morale, la visione delle rispettive leggi interne sui requisiti della morale cambia continuamente. \u00c8 in questo senso che le autorit\u00e0 statali si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per esprimere un parere sul contenuto esatto di questi requisiti. La Corte riconosce per la prima volta che in presenza di una pluralit\u00e0 di concezioni morali \u00e8 necessario lasciare agli Stati un margine di apprezzamento nell\u2019applicazione dell\u2019art. 10 CEDU. Oltre alla libert\u00e0 di espressione molte applicazioni del margine di apprezzamento si ritrovano in norme quali quelle relative al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), alla libert\u00e0 di pensiero, coscienza e religione (art. 9), alla libert\u00e0 di riunione e associazione (art. 11) e al diritto al matrimonio (art. 12), nonch\u00e9 dell\u2019art. 1 del Protocollo 1, relativo al diritto di propriet\u00e0. In questa analisi mi interessa trattare di come il margine di apprezzamento venga piegato in ragione dell\u2019art. 9 CEDU. In tal senso vedi I. Anr\u00f2, <em>Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea e della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo<\/em>, in \u201cLa funzione giurisdizionale nell\u2019ordinamento internazionale e nell\u2019ordinamento comunitario. Atti dell\u2019incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche \u2013 VII edizione, Torino, 9-10 ottobre 2009\u201d, a cura di F. Costamagna, A. Oddenino, E. Ruozzi, A. Viterbo, L. Mola, L. Poli, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 9-11.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> A. Boncompagni, <em>Il velo islamico di fronte alla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo tra laicit\u00e0 e pluralismo<\/em>, in \u201cRivista di Studi Politici Internazionali\u201d, 2007, LXXIV, fasc. 1, p. 109. L\u2019autore continua dicendo che tale potere discrezionale riconosciuto agli Stati presenta delle forti analogie con il principio di sussidiariet\u00e0 dell\u2019Unione europea. \u00c8 guidato e influenzato inoltre dall\u2019analisi di fattori quali la morale e il contesto storico, politico e culturale. \u201cIn particolare, nella materia in esame la Corte ha rilevato che non esiste una concezione uniforme del significato della religione nella societ\u00e0\u2026 In virt\u00f9 di tale ragionamento, la Corte ha rifiutato di assumere decisioni in astratto in questa materia, limitandosi, caso per caso, a pronunciarsi sui fatti in causa\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, decisione, 5 maggio 1993, causa <em>Bulut<\/em> c. Turchia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, decisione, 5 maggio 1993, causa <em>Karaduman<\/em> c. Turchia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, decisione, 15 febbraio 2001, causa <em>Dahlab<\/em> c. Svizzera.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Corte di Giustizia UE, grande sez., 14 marzo 2017, C-188\/15.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Punto 41.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> V. Nuzzo, <em>La Corte di Giustizia e il velo islamico<\/em>, in \u201cRivista Italiana di Diritto del Lavoro\u201d, 2017, XXXVI, fasc. 2, pp. 436-437.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Corte di Giustizia UE, grande sez., 14 marzo 2017, C-157\/15.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> <em>Ivi<\/em>, pp. 447-450.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Tribunale Lodi, ordinanza, sez. lav., 3 luglio 2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Corte d\u2019Appello Milano, 4 maggio 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Tribunale Milano, 20 aprile 2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Negli ultimi anni \u00e8 sentita sempre con pi\u00f9 forza la necessit\u00e0 di apprestare una tutela adeguata alle vittime delle 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