{"id":1035,"date":"2018-08-02T18:07:31","date_gmt":"2018-08-02T16:07:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1035"},"modified":"2018-08-02T18:09:34","modified_gmt":"2018-08-02T16:09:34","slug":"tribunale-firenze-sezione-lavoro-ordinanza-del-26-giugno-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2018\/08\/02\/tribunale-firenze-sezione-lavoro-ordinanza-del-26-giugno-2018\/","title":{"rendered":"Discriminazione per nazionalit\u00e0, Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ordinanza del 26 giugno 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>Nella causa civile iscritta al N.R.G. <strong>1090\/2017<\/strong> promossa da:<\/p>\n<p>XXXXXXXX (C.F. ), con il patrocinio dell\u2019avv. SURACE ALIDA e dell\u2019avv. VENTURA SILVIA (VNTSLV83A44L424R) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SURACE ALIDA<\/p>\n<p><strong>L\u2019ALTRO DIRITTO ONLUS CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE DEVIANZA E MARGINALITA\u2019 <\/strong>(C.F. 94093950486), con il patrocinio dell\u2019avv. SURACE ALIDA e dell\u2019avv. VENTURA SILVIA (VNTSLV83A44L424R) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SURACE ALIDA<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>attore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <\/strong>(C.F. 97591110586), con il patrocinio dell\u2019avv. AVVOCATURA DELLO STATO e dell\u2019avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>convenuto<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice Dott.ssa Stefania Carlucci,<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 20\/06\/2018, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p>La sig.ra\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 , cittadina albanese in possesso di permesso di soggiorno di lungo<\/p>\n<p>periodo e l\u2019associazione \u201cL\u2019altro diritto onlus &#8211; Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalita\u2019\u201d, con ricorso ai sensi dell\u2019art. 44 d.lvo n. 298\/96, 28 d.lvo n. 150\/2011 e 702 bis c.p.c., previo accertamento della natura discriminatoria dell\u2019art. 3 del bando di concorso indetto con D.M. 18\/11\/2016 per 800 posti a tempo indeterminato di assistente giudiziario (area funzionale II, fascia economica F2) nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, che prescrive il requisito della cittadinanza italiana per l\u2019accesso alla selezione pubblica, hanno chiesto: 1) di dichiarare la natura discriminatoria dell\u2019art. 3 del bando di concorso citato nella parte che esclude l\u2019accesso alla pubblica selezione dei cittadini comunitari, dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti dall\u2019art. 38 d.lvo n. 165\/2001, dei titolari di carta blu, e dei familiari non comunitari di cittadini italiani, ordinandosi al Ministero della Giustizia di cessare il comportamento discriminatorio e rimuoverne gli effetti, in particolare, di modificare il bando eliminando la clausola contestata, di ammettere alla procedura concorsuale la sig.ra e gli altri candidati stranieri che hanno presentato domanda, di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande di ammissione; 2) di condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale.<\/p>\n<p>Parti ricorrenti esponevano che la sig.ra , in possesso di tutti i requisiti richiesti ad eccezione della cittadinanza, aveva presentato nei termini domanda di ammissione alla selezione pubblica e che l\u2019associazione cit., iscritta al n. 365 del registro delle associazioni di cui all\u2019art. 6 del d.lvo n. 215\/2003 gestito dall\u2019U.N.A.R., aveva invitato il Ministero a rimuove la clausola discriminatoria ed a prorogare la scadenza del termine, in modo da consentire ai soggetti privi di cittadinanza esclusi di presentare domanda.<\/p>\n<p>In diritto allegavano la natura discriminatoria, diretta e\/o indiretta, individuale e collettiva, in relazione al fattore protetto della nazionalit\u00e0, della norma del bando che imponeva il requisito della cittadinanza italiana, vietata dal diritto dell\u2019U.E e dal diritto interno, richiamando il quadro normativo di fonti diverse e la giurisprudenza della CGUE, in sintesi : 1) gli artt. 10 e 14 della Convenzione OIL n. 143\/75 che impegna gli stati membri a promuovere la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e li facoltizza a limitare l\u2019accesso a categorie di occupazione e funzioni, se necessario nell\u2019interesse dello Stato; 2) il principio di non discriminazione quale principio generale del diritto dell\u2019Unione, espresso nei Trattati e nel diritto derivato in relazione a fattori individuati, tra essi quello della nazionalit\u00e0; 3) l\u2019art. 45 TFUE che vieta le discriminazioni tra i lavoratori degli stati membri per l\u2019impiego, ad esclusione degli impieghi nella P.A.; 4) la giurisprudenza restrittiva della CGUE, in punto di esclusione in ragione della nazionalit\u00e0 dall\u2019accesso nella P.A., al solo lavoro pubblico che implichi l\u2019esercizio, non occasionale o limitato, di poteri pubblici finalizzati alla tutela dell\u2019interesse nazionale, da individuarsi in concreto; 5) la direttiva 2003\/109\/CE, recepita dal d.lvo n. 3\/2007 che equipara i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo CE ai cittadini nazionali; 6) la direttiva 2009\/50\/CE che equipara i soggetti titolari di carta blu ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 7) la direttiva 2004\/38\/CE, recepita dal d.lvo n. 30\/2007 che prevede il diritto di svolgere lavoro subordinato e autonomo dei familiari non comunitari di cittadini comunitari e una tutela specifica in favore di familiari non comunitari di cittadini italiani; 8)le norme interne di diritto antidiscriminatorio di cui all\u2019art. 2 d.lvo n. 286\/98, agli artt. 43 e 44 d.lvo n. 286\/98, all\u2019art. 38 del d.lvo n. 165\/20, che prevede il diritto ad accedere ai posti di lavoro presso le P.A., che non implicano l\u2019esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell\u2019interesse nazionale, dei cittadini comunitari e dei loro familiari non comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE, o titolari dello status di rifugiato, o dello stato di protezione sussidiaria. In detto quadro l\u2019elencazione tassativa del D.P.C.M. n. 174\/94, richiamato dall\u2019art. 38 cit., doveva, secondo le parti ricorrenti ritenersi contraria alla giurisprudenza restrittiva della CGUE.<\/p>\n<p>In ordine al profilo professionale oggetto della pubblica selezione, hanno allegato che le mansioni affidate agli assistenti giudiziari non implicassero l\u2019esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri in via non occasionale o limitata, n\u00e9 attenessero alla tutela dell\u2019interesse nazionale in via prevalente ed essenziale.<\/p>\n<p>Il Ministero della Giustizia in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione dell\u2019A.G.O. a favore del Giudice Amministrativo, atteso che le impugnazioni dei bandi di concorso per l\u2019assunzione dei dipendenti pubblici rientrano tra le materie riservate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo per espressa previsione dell\u2019art. 63 comma 4 D.lvo n. 165\/2001, stante l\u2019insussistenza di discriminatoriet\u00e0 della previsione del requisito della cittadinanza italiana contenuta nel bando. In via preliminare ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione processuale in capo alla associazione, richiamando l\u2019art. 5 comma 3 d.lvo 215\/2003, che non include il fattore della nazionalit\u00e0 tra quelli protetti dal divieto di discriminazione e l\u2019art. 44 d.lvo n. 286\/98, che attribuisce la legittimazione processuale nella azione antidiscriminatoria alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 2) la carenza di interesse alla pronuncia da parte della associazione con riferimento ai soggetti che, privi del requisito di cittadinanza, non hanno presentato domanda, in assenza di una loro iniziativa giudiziaria, mancando il presupposto dell\u2019azione costituito da detta iniziativa giudiziaria; 3) la carenza di interesse alla pronuncia per la ricorrente, in assenza di provvedimento di esclusione dalle operazioni di preselezione e dalle prove, prevedendo il bando l\u2019ammissione con riserva dei candidati alla prove concorsuali.<\/p>\n<p>L\u2019amministrazione resistente ha contestato la fondatezza del diritto, in quanto il requisito della cittadinanza per l\u2019accesso agli uffici pubblici, previsto nel bando, era coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost., era richiesto dall\u2019art. 51 Cost., ed era regolato dalla normativa nazionale, in sintesi: dall\u2019art. 70 comma 13 d.lvo n. 165\/2001, che recepisce la disciplina di cui all\u2019art. 2 del D.P.R. n. 3\/1957 prescrittivo la cittadinanza quale requisito di ammissione all\u2019impiego pubblico; dall\u2019art. 2 D.P.R. n. 487\/94 che ribadisce detta previsione; dall\u2019art. 1 D.P.C.M. n. 174\/1994 che individua le funzioni pubbliche per le quali non pu\u00f2 prescindersi dal requisito della cittadinanza e, tra esse, i posti presso il Ministero della Giustizia, oltre, ai sensi dell\u2019art. 2, alle funzioni svolte presso altre P.A. che comportano l\u2019elaborazione, la decisione, l\u2019esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; dall\u2019art. 38 d.lvo n. 165\/2001 che ha riconosciuto l\u2019accesso agli impieghi pubblici ai cittadini comunitari quando non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, o attengano alla tutela dell\u2019interesse nazionale. Detta normativa nazionale era, secondo il Ministero, da ritenersi conforme alla interpretazione restrittiva della giurisprudenza della Corte di Giustizia dei limiti della libert\u00e0 di circolazione (CGUE 17\/12\/1980 causa 149\/79). Pertanto la richiesta del requisito della cittadinanza per l\u2019accesso ai ruoli del Ministero della Giustizia costituiva esercizio di potere statuale discrezionale esercitato nei confronti di cittadini extracomunitari e comunitari, non rientrando tra i diritti fondamentali garantiti dall\u2019ordinamento l\u2019assunzione alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, n\u00e9 alle dipendenze della P.A.<\/p>\n<p>In concreto ha allegato che le mansioni affidate agli assistenti giudiziari, collaborando in compiti di natura giudiziaria, tecnica o ammnistrativa e implicando competenze strettamente connesse all\u2019esercizio delle funzioni amministrative e la partecipazione all\u2019esercizio di potest\u00e0 di natura pubblica, perseguivano la tutela dell\u2019interesse pubblico che giustificava il requisito della cittadinanza.<\/p>\n<p>Il Ministero afferma il difetto di giurisdizione per essere l\u2019impugnazione del bando di concorso ricompresa tra le materie devolute alla cognizione della Giurisdizione Amministrativa, stante la natura pubblicistica dell\u2019atto, a fronte del quale sussistono solo posizioni di interesse legittimo. L\u2019eccezione \u00e8 infondata.<\/p>\n<p>In tema di tutela avverso atti o comportamenti discriminatori vietati sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo irrilevante che il comportamento discriminatorio dedotto consista nella emanazione di un atto amministrativo.<\/p>\n<p>Secondo condivisibili principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimit\u00e0, il quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000\/43\/CE, 2000\/78\/CE, 2001\/73\/CE, 2006\/54\/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonch\u00e9 l&#8217;art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a dette previsione devono aggiungersi inoltre l\u2019art. 3 dlvo n. 216\/2003, l\u2019art. 3 L n. 67\/2006, l\u2019art. 55 quinquies d.lvo n. 198\/2006, l\u2019art. 28 d.lvo n. 150\/2011), di riferimento, configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto, la cui tutela \u00e8 espressamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario. In tali casi, il giudice deve valutare il provvedimento censurato, e, in caso di accertata discriminatoriet\u00e0, disattenderlo, adottando i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti (Cass. S.UU. ord. n. 3670\/2011; conforme Cass. SS. UU. ord. n. 7186\/2011, secondo la quale in tema di azione antidiscriminatoria si \u00e8 in presenza di posizioni di <em>\u201cdiritto soggettivo assoluto a<\/em> <em>presidio di un&#8217;area di libert\u00e0 e potenzialit\u00e0 del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell&#8217;ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilit\u00e0 rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilit\u00e0 del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di &#8220;ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione&#8221;.)<\/em><\/p>\n<p>Le ulteriori eccezioni preliminari formulate dalla resistente nella fase cautelare e nelle note autorizzate, segnatamente il difetto di legittimazione processuale della associazione attrice e il difetto di interesse alla pronuncia di entrambi le parti ricorrenti, trattandosi di eccezioni in senso lato, attinenti rispettivamente al contraddittorio e alle condizioni dell\u2019azione quale requisito per la trattazione nel merito della domanda, sono da valutarsi, anche d\u2019ufficio, dal giudice (<em>ex multis<\/em> Cass. sez. 3 sent. n. 21176\/2015; Cass. sez. 3 n. 19268\/2016).<\/p>\n<p>Sostiene l\u2019Amministrazione convenuta, che nessuna norma conferisca la legittimazione processuale alla Associazione ricorrente, non potendosi riconoscere in ragione dell\u2019art. 5 comma 3 d.lvo n. 215\/2003, che regolando l\u2019azione discriminatoria collettiva in attuazione della direttiva 2000\/43\/CE relativa ai fattori della razza e dell\u2019origine etnica, non include il fattore della nazionalit\u00e0, n\u00e9 in forza dell\u2019art. 44 d.lvo n. 286\/98, che attribuisce la legittimazione processuale nella azione antidiscriminatoria solo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudicante non condivide l\u2019assunto, ribadendosi gli argomenti gi\u00e0 enunciati in sede di ordinanza ex art. 700, in corso di causa, in data 27\/05\/2017, ed in consapevole dissenso con le argomentazioni svolte dal Collegio, in sede ordinanza di reclamo cautelare in data 21\/06\/2017<\/p>\n<p>La tutela antidiscriminatoria, sostanziale e processuale, \u00e8 venuta ad esistere mediante un <em>corpus <\/em>normativo articolato, che richiede una interpretazione che riconosca la connessione tra le norme sostanziali e le norme processuali, in particolare tra gli artt. 2 e 4 del d.lvo 215\/2003 e gli artt. 43 e 44 d.lvo n. 286\/98.<\/p>\n<p>Si rileva che l\u2019art. 3 comma 2 d.lvo n. 215\/2003, attuativo della direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persona indipendentemente dalla razza e dall\u2019origine etnica, esclude dall\u2019ambito di applicazione le differenze di trattamento basate sulla nazionalit\u00e0. Ci\u00f2 tuttavia non vale ad espellere dall\u2019azione antidiscriminatoria collettiva il fattore della nazionalit\u00e0, limitandosi la previsione a precisare che detto fattore non \u00e8 oggetto specifico del decreto legislativo attuativo della direttiva 2000\/43\/CE.<\/p>\n<p>La nozione di discriminazione delineata dall\u2019art. 2 d.lvo n. 215\/2003 attiene ai fattori protetti della razza e della origine etnica, che si aggiungono ai fattori di discriminazione gi\u00e0 vietati, ampliando e non restringendo la tutela. Detta previsione fa espressamente salve le disposizioni di cui all\u2019art. 43 comma 1 e 2 d.lvo n. 286\/98, che ricomprende tra i fattori di\u00a0 discriminazione vietati, anche la nazionalit\u00e0 (oltre a razza, colore, ascendenza nazionale, o origine etnica, convinzioni e pratiche religiose).<\/p>\n<p>Rinviando all\u2019art. 43 comma 1 e 2 d.lvo n. 286\/98, l\u2019art. 2 comma 2 cit. fa evidentemente riferimento alla nozione sostanziale di discriminazione ivi contenuta, relativa ad ogni discriminazione oggettivamente ivi prevista, diretta e indiretta, derivante da ogni tipo di atto e comportamento, di privato o della pubblica amministrazione, lesiva dell\u2019interesse individuale o collettivo. Stante la proiezione necessariamente collettiva del fattore protetto dal divieto di discriminazione, l\u2019art. 44 comma 10 cit., appresta, nel contesto lavorativo, la legittimazione ad agire in capo alle rappresentante locali della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.<\/p>\n<p>Pertanto l\u2019art. 4 d.lvo n. 215\/2003 laddove stabilisce che l\u2019azione civile avverso le discriminazione di cui all\u2019art. 2 venga regolata dall\u2019art. 28 d.lvo n. 150\/2011 (tendenzialmente \u00e8 il rito omogeneo nella materia), non pu\u00f2 che riferirsi alla definizione sostanziale di discriminazione individuale e collettiva fatta salva dall\u2019art. 2 cit.<\/p>\n<p>In proposito ampia trattazione \u00e8 stata svolta da recente pronuncia di legittimit\u00e0, le cui motivazioni si condividono, anche con riferimento ai dubbi di costituzionalit\u00e0, che deriverebbero, ai sensi dell\u2019art. 3 e 24 Cost., dal mancato riconoscimento della legittimazione processuale in capo ad un ente esponenziale in caso di discriminazione collettiva in ragione della nazionalit\u00e0, <em>\u201csia per le differenze di trattamento processuale che verrebbero introdotte tra<\/em> <em>fattori di protezione che godono di protezione da parte dell\u2019ordinamento\u201d , \u201csia in relazione al fatto che il medesimo fattore di protezione della nazionalit\u00e0, rileverebbe diversamente, rispetto alla legittimazione ad agire, se la discriminazione fosse commessa o meno in ambiente lavorativo.\u201d <\/em>(Cass. sez. L sent. n. 11165\/2017).<\/p>\n<p>Pertanto, condividendosi il principio di diritto enunciato da Cass. 11165\/2017, (\u201c<em>Nelle<\/em> <em>discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalit\u00e0 (d.lgs n. 215 del 2003 ex artt. 2 e 4, e art. 43 T.U. 286\/1998) sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel D.lgs. n. 215 del 2003, art. 5.\u201d)<\/em>, adottandosi una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo, deve riconoscersi la legittimazione ad agire in capo alla Associazione ricorrente.<\/p>\n<p>Non \u00e8 da accogliersi l\u2019ulteriore censura del Ministero, sollevata in sede di reclamo, che l\u2019associazione sia priva del requisito della valida iscrizione al registro di cui all\u2019art. 6 d.lvo n. 215\/2003, assumendo che \u201cL\u2019altro Diritto onlus &#8211; Centro di documentazione su carcere devianza e marginalita\u2019\u201d, odierno ricorrente non coincida con \u201cL\u2019altro Diritto onluss\u201d che compare nell\u2019elenco U.N.A.R. ed iscritto al n. 365 del registro di cui all\u2019art. 6 d.lvo n. 215\/2003 . Deve ritenersi, come accertato dal collegio del reclamo, che dalla documentazione prodotta dall\u2019associazione si desume la coincidenza tra la associazione ricorrente e quella iscritta al registro di cui all\u2019art. 6 d.lvo n. 215\/2003. Che si tratti della stessa associazione si evince dalla coincidente denominazione \u201cL\u2019altro Diritto onlus\u201d (solo abbreviata nella domanda di iscrizione doc. 18 e quindi anche nella comunicazione della iscrizione doc. 2 e 19), dalla identit\u00e0 di sede (in Firenze, via delle Pandette 35 c\/o la facolt\u00e0 di Giurisprudenza), dalla coincidenza della persona del Presidente Prof. Emilio Santoro, che ebbe a presentare la domanda di iscrizione il 19\/06\/2014 (dimessosi il 29\/12\/2016, doc. 16, al quale \u00e8 subentrato quale nuovo presidente la dr.ssa Sonia Ciuffoletti, che ha legittimamente conferito la procura in atti), dal contenuto dell\u2019atto costitutivo del 27\/09\/1996 (doc. 17) e della modifica adottata il 10\/07\/2006 (doc. 16) da cui si trae che scopo della Associazione \u00e8 (anche) la promozione di attivit\u00e0 di informazione legale e giustizia riparativa in favore di migranti, da ricomprendersi nel campo della lotta alle discriminazioni. Risulta quindi accertato che l\u2019Associazione ricorrente \u00e8 iscritta al registro di cui all\u2019art. 6 d.lvo n. 115\/2003 delle associazioni e degli enti che svolgono attivit\u00e0 nel campo della lotta alle discriminazioni (doc. 2 e 19).<\/p>\n<p>L\u2019amministrazione convenuta ha inoltre contestato la carenza di interesse alla pronuncia della Associazione ricorrente con riferimento ai soggetti, che privi del requisito di cittadinanza, non hanno presentato domanda, in assenza di una loro iniziativa giudiziaria.<\/p>\n<p>Detto profilo attiene pi\u00f9 propriamente alle caratteristiche della tutela antidiscriminatoria esperita dagli enti collettivi, per la quale l\u2019ordinamento regola, oltre ad un intervento <em>ad<\/em> <em>adiuvandum <\/em>del ricorrente, ai sensi dell\u2019art. 5 comma 1 d.lvo n. 215\/2003, in forza di delega del soggetto passivo della discriminazione, ove l\u2019interesse leso \u00e8 quello individuale, anche l\u2019azione a tutela dell\u2019interesse collettivo, ai sensi degli art. 5 comma 3 d.lvo n. 215\/2003, da parte delle associazioni che svolgono attivit\u00e0 nel campo della lotta alle discriminazioni, inseriti in apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>Il comma 3 cit. espressamente prevede la legittimazione ad agire delle associazioni ed enti menzionati \u201cnei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione\u201d, cos\u00ec fondando la legittimazione propria dell\u2019ente esponenziale dell\u2019interesse collettivo in ragione dello scopo che si prefigge, operando nel campo della lotta alle discriminazioni e della parit\u00e0 di trattamento. Ci\u00f2 che caratterizza l\u2019azione antidiscriminatoria collettiva \u00e8 la lesione degli interessi del gruppo cui appartengono i soggetti vittima della condotta discriminatoria, la cui individualibilit\u00e0 soggettiva \u00e8 irrilevante, essendo la condotta discriminatoria potenzialmente lesiva del diritto del singolo mediante la sua appartenenza al gruppo. Ci\u00f2 rende irrilevante, nel caso in esame, la mancata iniziativa giudiziaria dei soggetti che privi della cittadinanza non hanno presentato domanda e non hanno promosso l\u2019azione giudiziaria, in quanto e purch\u00e9 l\u2019associazione sia portatrice dell\u2019interesse collettivo leso.<\/p>\n<p>In merito si richiama la giurisprudenza della CGUE (sent. 10\/07\/2008 causa C 54\/07 Centrum voor gelijkheid en voor racismebestrijnding \/Feryn, promossa da un organismo belga deputato a promuovere la parit\u00e0 di trattamento ), che sia pure con riferimento alla direttiva 2000\/43\/CE e ai fattori di discriminazione per etnia e razza ha affermato, nel caso di un datore di lavoro che dichiari pubblicamente che non assumer\u00e0 dipendenti aventi un certa origine etnica o razziale, che: (<em>p<\/em>unto 23) \u201c<em>non pu\u00f2 dedursi che l\u2019assenza di un denunciante identificabile permetta di<\/em> <em>concludere per l\u2019assenza di un qualsivoglia discriminazione diretta ai sensi della direttiva 2000\/43.\u201d ; <\/em>(punto 24) \u201c<em>l\u2019obiettivo di promuovere una partecipazione pi\u00f9 attiva sul mercato del lavoro sarebbe difficilmente raggiungibile se la sfera di applicazione della direttiva 2000\/43 fosse circoscritta alle sole ipotesi in cui il candidato scartato per un posto di lavoro e che si reputi vittima di una discriminazione diretta abbia avviato una procedura giudiziaria nei confronti del datore di lavoro\u201d<\/em>; (25) la condotta sopra descritta configura una discriminazione diretta e <em>\u201cnon presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere vittima di tale<\/em> <em>discriminazione\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Pertanto sussiste anche l\u2019interesse ad agire dell\u2019Associazione ricorrente<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione convenuta ha contestato anche la carenza di interesse ad agire della<\/p>\n<p>Sig.ra , poich\u00e9 essendo stata ammessa con riserva, ai sensi dell\u2019art. 3 del bando sarebbe priva di un interesse concreto ed attuale alla tutela giurisdizionale. In aggiunta, il Ministero ha dato atto che la complessa procedura \u00e8 stata interamente espletata (prove preselettive, successive prove selettive, approvazione della graduatoria generale definitiva di merito e di quella dei vincitori del concorso, immissione in ruolo dei vincitori di parte degli idonei) e che tutti i candidati cittadini di altri Stati (6), ammessi con riserva alla prove preselettive, le hanno sostenute con esito negativo, compresa la ricorrente che ha conseguito la votazione di 43,50 su 50. In considerazione di questi sviluppi ha ribadito la carenza di interesse alla pronuncia, oltre alla infondatezza nel merito, poich\u00e9 l\u2019esclusione dalla procedura della sig.ra\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 era conseguenza dell\u2019esito negativo della prova preselettiva e non del<\/p>\n<p>difetto del requisito della cittadinanza.<\/p>\n<p>Il giudicante ritiene sopravvenuto il difetto di interesse ad agire della sigra\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 , sussistente<\/p>\n<p>al momento della introduzione del giudizio, in quanto, sebbene ammessa con riserva, potendo intervenire in ogni momento della procedura la verifica del requisito in discussione, ai sensi dell\u2019ultimo periodo dell\u2019ultimo comma dell\u2019art. 3 del bando, poteva conseguire la sua esclusione dal concorso in ragione della sua nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>E\u2019 dato pacifico che non sia intervenuto alcun provvedimento di esclusione della ricorrente (e degli altri candidati privi di cittadinanza che hanno presentato domanda) dalla ammissione alle prove preselettive, che questa vi ha preso parte con esito negativo e che non \u00e8 intervenuto alcun provvedimento di esclusione per difetto del requisito della cittadinanza.<\/p>\n<p>In tema di azione di mero accertamento, l&#8217;interesse ad agire, che rientra fra le condizioni dell&#8217;azione ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., la cui utilit\u00e0, quindi, pu\u00f2 maturare fino al momento della decisione, postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l&#8217;attualit\u00e0 della lesione del diritto, poich\u00e9 \u00e8 sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull&#8217;esistenza di un rapporto giuridico o sull&#8217;esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l&#8217;intervento del giudice.<\/p>\n<p>La ricorrente (e gli altri candidati privi della cittadinanza che hanno presentato domanda), ha preso parte alla procedura, senza che ne sia stata esclusa in ragione del difetto del requisito contestato, avendo avuto, al pari degli altri candidati, acceso alle prove preselettive. Avendo avuto accesso alla procedura, ha conseguito il risultato che perseguiva attraverso questa iniziativa giudiziaria, ma essendo stata esclusa dalle ulteriori prove selettive, per l\u2019esito negativo, la pronuncia del giudice non le apporterebbe alcun risultato utile.<\/p>\n<p>Essendo sopravvenuta la carenza di interesse alla pronuncia il ricorso della sig.ra\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 inammissibile<\/p>\n<p>Nel merito la domanda \u00e8 fondata con le precisazioni che seguono.<\/p>\n<p>Si osserva che il requisito della cittadinanza per l\u2019accesso al lavoro nella pubblica amministrazione previsto da norme nazionali di diverso rango (art. 51 Cost., art. 2 del D.P.R. n. 3\/1957, art. 2 D.P.R. n. 487\/94 richiamato dall\u2019 art. 70 comma 13 d.lvo n. 165\/2001, art. 1 D.P.C.M. n. 174\/1994,) ha subito restrizioni derivanti dal processo di integrazione europea, dal principio di libera circolazione all\u2019interno dell\u2019Unione e di non discriminazione, sulla base della nazionalit\u00e0, tra i lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l\u2019impiego, la retribuzione, le condizioni di lavoro (art. 45 TFUE ex 39 TCE)<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento europeo prevede quale eccezione alla abolizione di ogni discriminazione, fondata sulla nazionalit\u00e0, tra i lavoratori degli stati membri, gli impieghi nella pubblica amministrazione (art. 45 paragrafo 4 TFUE). La portata applicativa di detta esclusione, ampia nella enunciazione letterale, \u00e8 stata definita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini restrittivi.<\/p>\n<p>Secondo la Corte la nozione di \u201cpubblica amministrazione\u201d, ai sensi dell\u2019art. 45 paragrafo 4, deve avere un\u2019interpretazione e applicazione uniformi, nella Comunit\u00e0 e non pu\u00f2 essere rimessa alla completa discrezionalit\u00e0 degli stati membri (CGUE sent. 17\/12\/1979 Commissione CE\/Regno del Belgio C 149\/79 punto 12 e 18; CGUE sent,. 20\/09\/2003 Colegio de Oficiales del la Marina Mercante Espanola C 405\/2001 punto 38). Trattandosi di deroga al principio fondamentale della libera circolazione e della parit\u00e0 di trattamento dei lavoratori comunitari, deve ricevere una interpretazione che ne limiti la portata a quanto \u00e8 strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che essa consente agli stati membri di tutelare (CGUE sent. 20\/09\/2003 Colegio de Oficiales della Marina Mercante Espanola C 405 punto 41). La deroga dell\u2019art. 45 paragrafo 4 non trova applicazione a impieghi, che pur dipendendo dallo stato o da altri enti pubblici non implicano la partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta (CGUE sent. 17\/12\/1979 Commissione CE\/Regno del Belgio C 149\/79 punto 11; CGUE sent,. 20\/09\/2003 Colegio de Oficiales del la Marina Mercante Espanola C 405\/2001 punto 40). La Corte di Giustizia ha quindi circoscritto detta deroga ai \u201c<em>posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all\u2019esercizio dei pubblici<\/em> <em>poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettivit\u00e0 pubbliche<\/em>\u201d in quanto \u201c<em>presuppongono, da parte dei loro titolari, l\u2019esistenza di un rapporto particolare di solidariet\u00e0 nei confronti dello Stato nonch\u00e9 la reciprocit\u00e0 di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza<\/em>\u201d (CGUE sent. 17\/12\/1979 Commissione CE\/Regno del Belgio C 149\/79 punto 10; CGUE sent. 20\/09\/2003 Colegio de Oficiales del la Marina Mercante Espanola C 405\/2001 punto 39).<\/p>\n<p>Facendo applicazione di detti criteri la Corte di Giustizia ha ritenuto impieghi nella P.A. non ricompresi nella deroga al principio di parit\u00e0 di trattamento dei lavoratori comunitari: il tirocinio della professione di insegnante (Corte Giust. 3 luglio 1986, Lawrie- Blum, c- 66\/85), i posti di ricercatore presso il CNR (Corte Giust. 16 giugno 1987, Commissione c. Italia, c- 225\/85), i posti di lettore di lingua straniera nell&#8217;Universit\u00e0 di Venezia (Corte Giust. 30 maggio 1989, Allu\u00e9, c- 33\/88), il lavoro di infermiere (Corte Giust.3 giugno 1986, Commissione c. Francia, c-307\/84), vari impieghi esecutivi presso amministrazioni comunali (es.: falegname, aiuto giardiniere, elettricista; v. Corte Giust., 26 maggio 1982, Commissione c. Belgio, c- 149\/79).<\/p>\n<p>Secondo l\u2019interpretazione sempre pi\u00f9 rigorosa della Corte di Giustizia i pubblici poteri finalizzati alla tutela dell\u2019interesse nazionale rilevanti ai fini della deroga di cui all\u2019art. 45 paragrafo 4 si manifesterebbero nella posizione e mansione lavorativa che: 1) <u>implichi<\/u> <u>l\u2019esercizio di poteri di coercizione o d\u2019imperio nei confronti dei terzi<\/u>, 2) <u>in funzione di interessi<\/u> <u>generali e non meramente tecnici o economici<\/u>, 3) e <u>purch\u00e9 siano esercitati in modo abituale e<\/u> <u>non rappresentino una parte molto ridotta<\/u> <u>dell\u2019attivit\u00e0<\/u> (CGUE sent. 20\/09\/2003 Colegio de Oficiales della Marina Mercante Espanola C 405\/2001 punti 42, 44; CGUE sent. Anker C 47\/2002 punto 63 CGUE; sent. 10\/09\/2014 Haralambidis punti 57, 58, 59 che ha ritenuto che l\u2019esclusione generale dall\u2019accesso dei cittadini di altri stati membri dalla funzione di Presidetente dell\u2019Autorit\u00e0 Portuale, nello specifico di Brindisi, costituisce discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0 vietata dall\u2019art. 45 TFUE).<\/p>\n<p>Detta nozione restrittiva \u00e8 espressione di un criterio funzionale, che cumula i due requisiti dell\u2019impiego di pubblici poteri, come sopra intesi, e la tutela degli interessi generali dello Stato o delle pubbliche collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>In aggiunta si osserva che in pronunce intervenute in tema di discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0, vietata dall\u2019art. 49 TFUE (ex 43 TCR diritto di stabilimento), ove la Corte ha fornito l\u2019interpretazione della nozione di pubblici poteri fondanti la deroga consentita dall\u2019art. 51 paragrafo 1 (ex art. 45 TCE), ha ritenuto illegittimo il requisito della cittadinanza per l\u2019accesso a determinate posizioni lavorative pubbliche o private collegate all\u2019esercizio di pubblici poteri consistenti in: talune attivit\u00e0 ausiliarie o preparatorie rispetto all\u2019esercizio dei pubblici poteri (v. in tal senso, sentenze del 13 luglio 1993, Thijssen, C-42\/92, EU:C:1993:304, punto 22; del 29 ottobre 1998, Commissione\/Spagna, C-114\/97, EU:C:1998:519, punto 38; del 30 marzo 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451\/03, EU:C:2006:208, punto 47; del 29 novembre 2007, Commissione\/Germania, C-404\/05, EU:C:2007:723, punto 38, e del 22 ottobre 2009, Commissione\/Portogallo, C-438\/08, EU:C:2009:651, punto 36), o determinate attivit\u00e0 il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorit\u00e0 amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorit\u00e0 (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 1974, Reyners, 2\/74, EU:C:1974:68, punti 51 e 53), o ancora determinate attivit\u00e0 che non comportano l\u2019esercizio di poteri decisionali (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1993, Thijssen, C-42\/92, EU:C:1993:304, punti 21 e 22; del 29 novembre 2007, Commissione\/Austria, C-393\/05, EU:C:2007:722, punti 36 e 42; del 29 novembre 2007, Commissione\/Germania, C-404\/05, EU:C:2007:723, punti 38 e 44, nonch\u00e9 del 22 ottobre 2009, Commissione\/Portogallo, C-438\/08, EU:C:2009:651, punti 36 e 41), di poteri di coercizione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 29 ottobre 1998, Commissione\/Spagna, C-114\/97, EU:C:1998:519, punto 37), o di potest\u00e0 coercitiva (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Anker e a., C-47\/02, EU:C:2003:516, punto 61, nonch\u00e9 del 22 ottobre 2009, Commissione\/Portogallo, C-438\/08, EU:C:2009:651, punto 44) (cos\u00ec riassuntivamente indicate nella sentenza CGUE Commissione europea c Repubblica Ungherese 01\/02\/2017 c 392\/2015 al paragrafo 108).<\/p>\n<p>Le norme e le statuizioni della Corte di Giustizia prevalgono sulle norme nazionali contrastanti, vincolando ad una interpretazione conforme, o in caso di impossibilit\u00e0, alla disapplicazione della norma interna.<\/p>\n<p>Il quadro normativo nazionale in tema di accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi ai posti di lavoro pubblici \u00e8 dettato dall\u2019 art. 38, comma 1, d.lgs 165\/2001 (cos\u00ec modificato dall\u2019art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013) che stabilisce, al comma 1 che &#8220;<em>I cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione europea e i loro familiari non aventi la<\/em> <em>cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell&#8217;interesse nazionale<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Il successivo comma 3 bis (anch&#8217;esso modificato dall\u2019art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013 ) prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica<em>\u201cai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La L. n. 97\/2013 ha esteso l\u2019accesso al pubblico impiego ed i limiti previsti per i cittadini UE (introdotto con la riforma del pubblico impiego del 93) a determinate categorie di cittadini di paesi terzi (familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, titolari dello status di rifugiato, titolari dello status di protezione sussidiaria). L\u2019estensione della disciplina \u00e8 piena, con la conseguenza che i cittadini terzi appartenenti a dette categorie sono ammessi all\u2019accesso al lavoro pubblico alle stesse condizioni riconosciute ai cittadini comunitari. L\u2019identit\u00e0 di regime applicabile impone che i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento ai cittadini UE debbano essere applicati in modo uniforme anche ai cittadini terzi appartenenti alle categorie citate.<\/p>\n<p>Al di fuori di queste categorie non \u00e8 possibile estendere l\u2019accesso al pubblico impiego agli stranieri, non esistendo un principio generale di ammissione dello straniero non comunitario al lavoro pubblico (su questa tema si veda la recente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., n. 18523\/2014). In conclusione sul punto, l\u2019accesso al pubblico impiego secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria deve applicarsi ai cittadini comunitari, ai cittadini di paesi terzi familiari dei cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.<\/p>\n<p>Ai sensi del comma 2 dell\u2019art. 38 cit. \u00e8 rimesso al D.P.C.M. ai sensi dell\u2019art. 17 L. n. 400\/88 l\u2019individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non pu\u00f2 prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonch\u00e9 i requisiti indispensabili all\u2019accesso dei cittadini di cui al comma 1. In assenza dell\u2019adozione di nuovo regolamento, il risalente D.P.C.M. n. 174\/94 ha individuato i posti per i quali non pu\u00f2 prescindersi dal requisito della cittadinanza sulla base di un criterio organizzativo-settoriale, comprendendo : lett. a) e b) la categoria dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato e strutture periferiche, enti pubblici non economici, Regioni e enti locali, Banca d\u2019Italia; lett. c) le carriere (le magistrature, avvocati e procuratori i dello stato); lett. d) intere Amministrazioni statuali (ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri degli Affari Esteri, dell\u2019Interno, della Giustizia, della Difesa, delle Finanze). Prevede inoltre le funzioni per le quali \u00e8 richiesto il possesso della cittadinanza (quelle che \u201ccomportano l\u2019elaborazione, la decisione, l\u2019esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi\u201d e funzioni di controllo e legittimit\u00e0\u201d), riserva sottoposta alla decisione, motivata caso per caso, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>Il criterio organizzativo posto dal comma 1 del DPCM cit., applicato nel bando in esame, secondo il quale tutti i posti appartenenti al ruolo civile del Ministero della Giustizia richiedono il requisito della cittadinanza, cos\u00ec escludendo i cittadini UE (e gli altri cittadini di paesi terzi sopra indicati), senza ulteriori distinzioni in ordine alle specifiche mansioni e posizioni lavorative, non pare compatibile con la giurisprudenza Comunitaria illustrata e con l\u2019elaborata nozione restrittiva e funzionale, che presuppone in modo abituale e non occasionale, l\u2019esercizio di pubblici poteri, inteso come esercizio di poteri di imperio o di coercizione collegati a funzioni di interesse pubblico generale<\/p>\n<p>Si rende quindi necessario, conformandosi alla interpretazione comunitaria, valutare in concreto, (e non in astratto), se un determinato posto presso la P.A. costituisca o meno esercizio di pubblici poteri nei termini sopra illustrati.<\/p>\n<p>Il CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29.7.2010, colloca la figura professionale dell\u2019Assistente Giudiziario nella II area funzionale (assieme a Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario).<\/p>\n<p>L\u2019 all\u2019allegato A ne definisce le specifiche professionali, richiedendo: \u201c<em>conoscenze teoriche e<\/em> <em>pratiche di medio livello; discreta complessit\u00e0 dei processi e delle problematiche da gestire; capacit\u00e0 di coordinamento di unit\u00e0 operative interne con assunzione di responsabilit\u00e0 dei risultati; relazioni con capacit\u00e0 organizzative di media complessit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Quanto al contenuto della figura professionale dell&#8217;Assistente Giudiziario stabilisce che \u00e8 propria dei \u201c<em>lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari<\/em> <em>supporti informatici, attivit\u00e0 di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attivit\u00e0 preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalit\u00e0 superiori, curando l&#8217;aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. In relazione all&#8217;esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi possono essere adibiti anche all&#8217;assistenza del magistrato nell&#8217;attivit\u00e0 istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Si evince quindi che detta figura professionale opera sempre sulla base di istruzioni, in collaborazione in altrui compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o ammnistrativa. Prepara o forma atti attribuiti alle professionalit\u00e0 superiori. Curando l\u2019aggiornamento e la conservazione di atti e fascicoli, compie operazioni. Quando svolge assistenza al magistrato, provvedendo alla redazione e sottoscrizione dei verbali nell\u2019attivit\u00e0 istruttoria, dibattimentale o nella fase delle indagini, che costituiscono atti pubblici, l\u2019attivit\u00e0 viene esercitata interamente sotto la vigilanza e la direzione del magistrato, in compiti ausiliari e privi di discrezionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Nelle mansioni che l\u2019assistente giudiziario \u00e8 chiamato a svolgere sono ricompresi la ricezione di istanze per l\u2019iscrizione all\u2019albo dei periti e dei consulenti tecnici, la certificazione, tramite la propria sottoscrizione, del deposito di memorie nel processo civile e degli atti nel processo in cui presta assistenza (es. costituzione di parte civile nel processo penale e costituzione del convenuto nel processo civile), il rilascio di copia autentica del verbale dal medesimo redatto.<\/p>\n<p>Tuttavia parte dell\u2019attivit\u00e0 certificativa indicata occupa, anche secondo il Ministero una porzione ridotta e del tutto occasionale rispetto a quella in collaborazione, preparatoria e assistenza, in quanto, \u201cil <em>rilascio di copie conformi e la ricezione in deposito degli atti<\/em> <em>provenienti sia dal giudice che dall&#8217;utenza deve essere limitato solo ai casi urgenti ed indifferibili nella contingente assenza di altri profili professionali di norma preposti a tali attivit\u00e0\u201d <\/em>(si legge in questi termini la nota inviata dal Ministero della Giustizia in data 11.2.2014 al Tribunale di Roma &#8211; Prot. n. 116\/1\/10014\/GM\/I). Si tratta quindi di una mansione priva del requisito di abitualit\u00e0 richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.<\/p>\n<p>Il Ministero, in sede di reclamo, ha inoltre allegato come in concreto l\u2019assistente giudiziario venga adibito anche ai seguenti compiti: consegnatari dei mobili e degli arredi degli uffici (e delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni), ausiliario nel servizio di videoconferenza compresa l\u2019attivit\u00e0 certificativa, attivit\u00e0 del deposito degli atti nell\u2019ambito del processo civile telematico, spedizione telematica degli atti penali da notificare, previa apposizione della firma digitale. Quando svolge compiti di consegnatario, l\u2019assistente giudiziario compie operazioni. Nello svolgimento degli adempimenti nel processo telematico civile o nella spedizione telematica di atti penali l\u2019attivit\u00e0 accessoria \u00e8 del tutto priva di discrezionalit\u00e0. Le attivit\u00e0 certificative esercitate hanno sempre carattere accessorio rispetto ad atti che sono riferibili a terzi (magistrato) o a profili professionali sovraordinati.<\/p>\n<p>Da ultimo il Ministero ha allegato che le declaratorie del CCNLsiglato il 29\/07\/2010 siano state interessate da un accordo di rimodulazione dei profili professionali in data 26\/04\/2017, da adottarsi con D.M., in vista del superamento delle declaratorie. Quanto al profilo dell\u2019assistente giudiziario l\u2019unica modifica apportata al contenuto professionale, \u00e8 il requisito di un anno di anzianit\u00e0 di servizio per essere adibiti all\u2019assistenza al magistrato e l\u2019aggiunta \u201c<em>Le attivit\u00e0<\/em> <em>precedenti possono essere svolte in modalit\u00e0 telematica\u201d<\/em>. Dette circoscritte modifiche non hanno alcuna incidenza sostanziale sugli aspetti del profilo professionale esaminati, tanto pi\u00f9 che l\u2019accordo di rimodulazione citato, riserva espressamente al diverso profilo professionale di Cancelliere, ridenominato Cancelliere Esperto, <em>\u201cil rilascio di copie conformi e di ricezione di<\/em> <em>atti, anche in modalit\u00e0 telematica, e tutte le altre attivit\u00e0 che la legge attribuisce al cancelliere. A coloro che sono risultati idonei alla procedure selettive di cui all\u2019art. 21 quater del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, alla legge 6 agosto 2015 n. 132 e a coloro che abbiano maturato 2 anni di anzianit\u00e0 nel presente profilo alla data del presente accordo, pu\u00f2 essere affidata attivit\u00e0 di collaborazione qualificata al magistrato nell\u2019ambito dell\u2019Ufficio per il processo e nei servizi analoghi, al fine di assicurare il coordinamento delle attivit\u00e0 e dei servizi nell\u2019ambito di tale modalit\u00e0 organizzativa\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Alla luce di tali considerazioni, emerge che il profilo professionale di assistente giudiziario rappresenti un&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria, preparatoria all&#8217;esercizio di pubblici poteri. Sebbene il suo esercizio comporti la partecipazione obbligatoria al funzionamento dell&#8217;amministrazione della giustizia, (con particolare riguardo ai compiti di redazione e sottoscrizione dei verbali), non costituisce comunque partecipazione diretta e specifica all&#8217;esercizio dei pubblici poteri in quanto i contatti con l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria lasciano inalterati i poteri di valutazione e di decisione di stretta pertinenza di quest&#8217;ultima. Si tratta quindi di un profilo professionale, quello di assistente giudiziario, che rimane escluso dal processo decisionale che si esprime nel provvedimento giurisdizionale ed \u00e8 privo di qualsiasi potere di natura discrezionale, in ogni restante sua mansione.<\/p>\n<p>Si evidenzia infine che, anche se pu\u00f2 essere preclusa la progressione di carriera allo straniero qualora le funzioni di livello pi\u00f9 elevato implichino il compimento di pubblici poteri a tutela dell\u2019interesse nazionale (cfr. Corte Giust. , 16 giugno 1987, Commissione c. Italia, C \u2013 225\/85), l&#8217;art. 39, par. 4, TFUE non permette di riservare ai cittadini UE un trattamento discriminatorio rispetto ai nazionali una volta che l&#8217;accesso ad un impiego nella P.A sia stato consentito (cfr. Corte Giust. , 12 febbraio 1974, Sotgiu , C \u2013 152\/73) n\u00e9 tanto meno questo pu\u00f2 ritenersi legittimato in virt\u00f9 di una potenziale futura progressione di carriera.<\/p>\n<p>Pertanto, una volta accertato che il profilo professionale in esame non implica l\u2019esercizio di pubblici poteri a tutela dell\u2019interesse nazionale secondo la nozione comunitaria, non si pu\u00f2 non rilevare la natura discriminatoria dell&#8217;art. 3 del bando per assistente giudiziario nella parte in cui richiede quale requisito partecipativo necessario il possesso della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>L\u2019esclusione dalla procedura concorsuale dei cittadini comunitari e degli stranieri rientranti in una delle categoria previste dall\u2019art. 38 comma 1 e comma 3 bis d.lvo n. 165\/2001 \u00e8 stata determinata solo dalla nazionalit\u00e0, senza che ci\u00f2 possa essere giustificato da valide ragioni dovute alla natura dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o al contesto in cui questa viene espletata.<\/p>\n<p>La vicenda concreta degli effetti della clausola discriminatoria appare del tutto esaurita, come risulta dall\u2019espletamento del concorso pubblico, che si \u00e8 concluso con l\u2019approvazione della graduatoria definitiva di merito, con provvedimento in data 14\/11\/2017 del Direttore generale del Personale e della Formazione e la pubblicazione dell\u2019avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14\/11\/2017, cui \u00e8 seguita l\u2019immissione in possesso delle funzioni dei vincitori presso le sedi di servizio l\u201908\/01\/2018.<\/p>\n<p>La tutela accordabile \u00e8 quella risarcitoria, considerato che con l\u2019esaurimento della procedura concorsuale si \u00e8 consolidato il danno, di natura collettiva, nei confronti dei cittadini comunitari e degli stranieri rientranti in una delle categoria previste dall\u2019art. 38 comma 1 e comma 3 bis d.lvo n. 165\/2001 che, non individuabili in modo diretto, hanno omesso di presentare domanda a causa della clausola in esame. Si tratta di un pregiudizio non patrimoniale, legalmente tutelato, alla parit\u00e0 di trattamento nell\u2019accesso alla procedura concorsuale oggetto della causa. Il danno in esame ha natura di danno comunitario, il cui risarcimento deve determinarsi in conformit\u00e0 ai canoni di adeguatezza, effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0, dissuasivit\u00e0 (Cass. sez. L sent. n. 27481\/2014; Cass. Sez L sent. n. 13655\/2015), quale danno presunto e con valenza sanzionatoria (Cass. SS.UU. sent. n. 5072\/2016). In via equitativa, tenuto conto dell\u2019ampia platea dei potenziali discriminati, del profilo professionale e del numero dei posti oggetto del bando si determina nella misura di \u20ac 30.000,00.<\/p>\n<p>Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la novit\u00e0 delle questioni di diritto trattate e gli indirizzi giurisprudenziali difformi, anche per la fase cautelare.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Dichiara inammissibile il ricorso di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per sopravventa carenza di interesse ad agire.<\/p>\n<p>In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il carattere discriminatorio della condotta del Ministero della Giustizia in relazione al \u201cConcorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, area economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia\u201d, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 22\/11\/2016, nella parte in cui all\u2019art. 3 prevede tra i requisiti per l\u2019accesso al concorso la cittadinanza italiana, con esclusione dei cittadini degli Stati membri della UE e delle categorie di stranieri indicate dall\u2019art. 38 comma 1 e comma 3 bis D.lvo n. 165\/2001;<\/p>\n<p>condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore di L\u2019altro diritto onlus &#8211; Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalita\u2019 della somma di \u20ac 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Le spese di lite sono interamente compensate, anche nella fase cautelare.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Firenze, 26 giugno 2018<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Il Giudice<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Dott.ssa Stefania Carlucci<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Nella causa civile iscritta al N.R.G. 1090\/2017 promossa da: XXXXXXXX (C.F. ), con il<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1036,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[64,8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione per nazionalit\u00e0, Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ordinanza del 26 giugno 2018<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"L\u2019ordinamento europeo prevede quale eccezione alla abolizione della discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0 tra i lavoratori gli impieghi nella p.a\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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