{"id":1038,"date":"2018-08-28T17:48:40","date_gmt":"2018-08-28T15:48:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1038"},"modified":"2018-08-28T17:48:40","modified_gmt":"2018-08-28T15:48:40","slug":"1038","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2018\/08\/28\/1038\/","title":{"rendered":"Discriminazione orientamento sessuale, Corte di Cassazione, ordinanza 30 maggio 2018, rimessione alla Corte di Giustizia"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br \/>\nPRIMA SEZIONE CIVILE<\/strong><\/h3>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri\u00a0 Magistrati<\/p>\n<p>FRANCESCO A. GENOVESE \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente<br \/>\nMARIA GIOVANNA C. SAMBITO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<br \/>\nLOREDANA NAZZICONE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere \u2013 Rel.<br \/>\nALBERTO PAZZI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<br \/>\nPAOLO DI MARZIO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p><strong>ORDINANZA INTERLOCUTORIA<\/strong><\/p>\n<p>Sul ricorso 13996\/2015 proposto da:<\/p>\n<p>T C, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n.21, presso il proprio Studio, rappresentato e difeso da se medesimo;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">ricorrente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>Associazione Avvocatura per i diritti LGBT \u2013 Rete Lenford, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via A. Toscani n. 49, presso lo Studio dell\u2019avvocato Caput Caterina, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Guariso Alberto, giusta procura a margine del controricorso;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">controriccorente \u2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>avverso\u00a0\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 sentenza\u00a0\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 529\/2014\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0\u00a0 CORTE\u00a0 D&#8217;APPELLO\u00a0 di BRESCIA, pubblicata il 23\/01\/2015;<\/p>\n<p>udita \u00a0la \u00a0relazione \u00a0della \u00a0causa \u00a0svolta \u00a0nella \u00a0camera \u00a0di \u00a0consiglio \u00a0del<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>30\/05\/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p><strong>FATTI DI CAUSA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte d&#8217;appello di Brescia con sentenza del 23 gennaio 2015 ha respinto l&#8217;impugnazione proposta avverso l&#8217;ordinanza del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, in data 6 agosto 2014, la quale ha dichiarato illecito, in quanto a carattere discriminatorio, il comportamento \u00a0tenuto \u00a0dall&#8217;odierno \u00a0ricorrente, \u00a0consistito \u00a0nell&#8217;avere egli affermato, nel corso di un&#8217;intervista radiofonica, di non volere assumere e di non volersi avvalere\u00a0 della collaborazione, nel proprio studio, di persone omosessuali, condannandolo al risarcimento del danno nella misura di \u20ac 10.000,00 ed ordinando la pubblicazione in estratto del provvedimento su di un quotidiano nazionale.<\/p>\n<p>Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di nove motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l&#8217;associazione intimata, depositando, altres\u00ec, una memoria.<\/p>\n<p><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>&#8211; <em>I <\/em><em>motivi <\/em><em>del <\/em><em>ricorso<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell&#8217;art. 437 cod. proc. civ., non \u00a0avendo \u00a0la \u00a0corte territoriale provveduto alla lettura del dispositivo in \u00a0udienza, \u00a0con nullit\u00e0 della sentenza <em>ex <\/em>art. 156, comma \u00a02, \u00a0cod. \u00a0proc. \u00a0civ., trattandosi di rito del lavoro.<\/p>\n<p>Con il secondo motivo, censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ., nonch\u00e9 la falsa applicazione dell&#8217;art. 5 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, avendo la corte del merito ravvisato la capacit\u00e0 processuale e la legittimazione ad agire dell&#8217;associazione,\u00a0 \u00a0mentre \u00a0questa\u00a0 \u00a0\u00e8 \u00a0composta\u00a0 \u00a0esclusivamente\u00a0 \u00a0da<\/p>\n<p>avvocati, \u00a0o \u00a0praticanti tali,\u00a0 ed \u00e8 specializzata \u00a0nella \u00a0difesa \u00a0giudiziaria<\/p>\n<p>Con il terzo motivo, lamenta la violazione o \u00a0falsa \u00a0applicazione delle regole sulla competenza, non sussistendo quella funzionale del giudice del lavoro, con conseguente violazione dell&#8217;art. 158 cod. proc. civ. e carenza di potere giurisdizionale; infatti, non si tratta di una controversia neppure <em>\u00ablatamente\u00bb <\/em>di lavoro, come invece affermato dalla sentenza impugnata, non essendo \u00a0mai \u00a0stato \u00a0dedotto \u00a0un rapporto di tal genere, ma solo un presunto e mai avvenuto reclutamento; n\u00e9 le controversie sulle prestazioni degli avvocati sono soggette al\u00a0 rito del lavoro, quali liberi professionisti e non lavoratori subordinati.dei diritti di tali persone, restando dunque priva di rilievo l&#8217;enunciazione dell&#8217;intento \u00a0di \u00a0diffonderne \u00a0la \u00a0&#8220;cultura&#8221; \u00a0mero presupposto ideologico dell&#8217;associazione medesima; viceversa, un&#8217;associazione pu\u00f2\u00a0 dirsi portatrice di interessi collettivi \u00a0ed \u00a0ente \u00a0di essi esponenziale solo ove partecipata dai soggetti attivi di tali interessi.<\/p>\n<p>Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 164, comma 3, cod. proc. civ., per la mancanza nell&#8217;atto introduttivo dell&#8217;avvertimento di cui all&#8217;art. 163, comma l, n. 7, cod. proc. civ., il quale avrebbe in ogni caso imposto al giudice di primo grado di fissare una nuova udienza.<\/p>\n<p>Con il quinto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma l, lett. <em>a), <\/em>e 3 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, posto\u00a0che il ricorrente non si present\u00f2 affatto come datore di lavoro, ma, al contrario, semplicemente andava ragionando quale privato cittadino, essendosi limitato ad esprimere un&#8217;opinione in riferimento \u00a0alla categoria degli avvocati: ci\u00f2 era palese per il contesto\u00a0 stesso\u00a0 delle dichiarazioni, rese non a fronte di un&#8217;offerta di lavoro pubblicamente esternata, ma durante una trasmissione radiofonica scherzosa e basata sulla provocazione, in cui egli aveva espresso a tinte forti il proprio pensiero, tuttavia del tutto astratto ed avulso da qualsiasi ambito lavorativo effettivo: non si trattava, cio\u00e8, della manifestazione pubblica di una politica di assunzione, come \u00e8 dato accertato, oltretutto essendo egli in pensione; mentre, nelle sentenze europee <em>Feryn <\/em>e <em>Asociatia, <\/em>citate dal giudice del merito, vi era una procedura di assunzione in corso. Opinare il contrario comporta l&#8217;inammissibile compressione dei diritti di cui all&#8217;art. 21 Cost. Il giudice del merito avrebbe dovuto fare applicazione della teoria dei controlimiti per il contrasto con i principi supremi del nostro ordinamento e sollevare la questione pregiudiziale comunitaria, come presupposto \u00a0di ammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale, invece direttamente \u00a0disattesa.<\/p>\n<p>Con il sesto motivo, solleva la questione di \u00a0legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2, lett. <em>a) <\/em>e <em>b), <\/em>e dell&#8217;art. 3 d.lgs. n. 216 del 2003, in relazione all&#8217;art. 21 Cost., chiedendo di proporre la questione pregiudiziale comunitaria innanzi alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, al fine di permettere alla Corte costituzionale il controllo sul rispetto dei controlimiti suesposti.<\/p>\n<p>Con il settimo motivo, il ricorrente\u00a0 censura la violazione \u00a0dell&#8217;art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011, con riguardo all&#8217;onere probatorio, avendo la corte del merito ritenuto onere del medesimo di provare l&#8217;insussistenza \u00a0della \u00a0discriminazione: \u00a0ma \u00a0egli \u00a0ha \u00a0dimostrato \u00a0di \u00a0non avere in corso nessuna assunzione, n\u00e9 essendovi nessuna &#8220;prassi&#8221; di assunzione presso di lui, mancando cos\u00ec il presupposto per l&#8217;applicazione della normativa.<\/p>\n<p>Con l&#8217;ottavo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, posto che l&#8217;associazione avversaria non ha soggettivit\u00e0 giuridica e non avrebbe quindi potuto richiedere il risarcimento; non vi \u00e8 stata nessuna condotta discriminatoria; \u00e8 errato procedere alla liquidazione del danno sulla base del parametro della notoriet\u00e0 del ricorrente e della diffusione<\/p>\n<p>delle sue dichiarazioni, incongrui alla stregua dell&#8217;art. 1226 cod. civ. e rivelanti un intento di mera sanzione discrezionale; mentre la sola pubblicazione del provvedimento avrebbe \u00a0potuto \u00a0raggiungere \u00a0lo scopo riparatorio in modo adeguato.<\/p>\n<p>Con il nono motivo, censura la violazione \u00a0o \u00a0falsa \u00a0applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 5, comma 6, d.m. n. \u00a055 \u00a0del \u00a02014, avendo la corte territoriale accolto \u00a0solo \u00a0parte \u00a0delle \u00a0domande \u00a0altrui, con parziale reciproca soccombenza; inoltre, le spese superano il massimo previsto dalla norma.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>&#8211; <em>Le questioni <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>motivi primo, terzo e quarto, sebbene pongano questioni di natura pregiudiziale di rito, non appaiono tuttavia al Collegio tali da definire la controversia.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>&#8211; <em>Le questioni afferenti: a) la legittimazione attiva in capo ad\u00a0<\/em><em>un&#8217;associazione di avvocati; b) l&#8217;applicabilit\u00e0 della disciplina<\/em> <em>antidiscriminatoria su\/lavoro alla manifestazione del pensiero.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La sentenza impugnata ha accertato, in punto di fatto, che, in una conversazione tenuta nel corso di una trasmissione radiofonica, l&#8217;intervistato proffer\u00ec una serie di frasi, via via sollecitate dallo stesso interlocutore, \u00a0al \u00a0fine \u00a0di \u00a0sostenere \u00a0il \u00a0proprio \u00a0astio \u00a0generico \u00a0per \u00a0una\u00a0data categoria di persone, tanto da non volerle intorno s\u00e9 nel suo studio professionale, n\u00e9 in una fantomatica \u00a0scelta \u00a0dei collaboratori; ha accertato altres\u00ec che non vi era nessuna selezione di lavoro aperta, e neppure programmata per il futuro.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, la controversia \u00a0presenta due differenti profili, contenuti nel secondo e nel quinto motivo di ricorso, che si palesano centrali e per i quali la Corte ritiene di richiedere, in \u00a0via \u00a0pregiudiziale, l&#8217;intervento interpretativo della Corte di giustizia dell&#8217;Unione.<\/p>\n<p>Essi prospettano, invero, a questa Corte le seguenti questioni:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em>a) <\/em>se un&#8217;associazione di avvocati, la quale si proponga la tutela giudiziale delle persone a differente orientamento sessuale, costituisca un ente esponenziale ai sensi dell&#8217;art. 9, comma \u00a02, direttiva 2000\/78\/CE, per il fatto che nel suo statuto \u00a0contempli anche il fine della diffusione della cultura \u00a0medesima;<\/li>\n<li><em>b) <\/em>se rientri nell&#8217;ambito della tutela antidiscriminatoria una manifestazione di pensiero contrario alla categoria delle persone omosessuali, sebbene avulso da qualsiasi procedura di assunzione ed esternato per palesare la propria<\/li>\n<li>&#8211; <em>Prima\u00a0\u00a0 questione:\u00a0\u00a0\u00a0 a)\u00a0\u00a0\u00a0 legittimazione\u00a0\u00a0\u00a0 attiva\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0\u00a0 capo\u00a0\u00a0 ad\u00a0<\/em><em>un&#8217;associazione di avvocati.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Le norme de<\/em><em>l <\/em><em>diritto dell&#8217;Unione.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000\/78\/CE,\u00a0 stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia \u00a0di occupazione e di condizioni di lavoro.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 9, che riguarda i mezzi di ricorso, al comma 2, dispone:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u00abGli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e<\/em> <em>altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle<\/em> <em>rispettive \u00a0legislazioni\u00a0 \u00a0nazionali, \u00a0abbiano\u00a0 \u00a0un \u00a0interesse\u00a0 \u00a0legittimo \u00a0a\u00a0<\/em><em>garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il<\/em> <em>diritto di avviare, in via giurisdizionale <\/em>o <em>amministrativa, per conto <\/em>o <em>a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una<\/em> <em>procedura finalizzata all&#8217;esecuzione degli obblighi derivanti dalla<\/em> <em>presente direttiva\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Il <em>considerando <\/em>29 premetteva, appunto, l&#8217;esigenza che al <em>\u00abfine di<\/em> <em>assicurare un livello pi\u00f9 efficace di protezione, anche alle associazioni<\/em> o <em>alle persone giuridiche dovrebbe essere \u00a0conferito\u00a0 il \u00a0potere \u00a0di<\/em> <em>avviare una procedura, secondo le modalit\u00e0 \u00a0stabilite \u00a0dagli \u00a0Stati<\/em> <em>membri, per conto <\/em>o <em>a sostegno delle vittime, fatte salve norme<\/em> <em>procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in<\/em> <em>giudizio\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Al riguardo, rilevano anche \u00a0la \u00a0raccomandazione \u00a0della Commissione \u00a0europea \u00a0dell&#8217;11 \u00a0giugno \u00a02013 \u00a0(2013\/396\/UE), \u00a0sui principi comuni per i meccanismi di \u00a0ricorso \u00a0collettivo \u00a0di \u00a0natura inibitoria e risarcitoria, e la comunicazione COM(2013)401, <em>Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi, <\/em>le quali si propongono di offrire un quadro giuridico preciso agli Stati, al fine di creare un sistema uniforme e coerente di tali azioni.<\/p>\n<p>A proposito della legittimazione ad agire, tra i criteri ivi individuati accanto alla pertinenza tra lo scopo statutario\u00a0 e i diritti lesi viene sottolineata <em>l&#8217;assenza di scopo di lucro.<\/em><\/p>\n<p><em>-Il <\/em><em>diritto interno.<\/em><\/p>\n<p>Attuando il precetto ricordato, l&#8217;art. 5 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, <em>Attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in<\/em> <em>materia di occupazione e di condizioni di lavoro, <\/em>prevede, quanto alla legittimazione ad agire, che:<\/p>\n<p><em>\u00ab1. Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni\u00a0<\/em><em>rappresentative \u00a0del \u00a0diritto \u00a0<\/em>o \u00a0<em>dell&#8217;interesse \u00a0leso, \u00a0in \u00a0forza \u00a0di \u00a0delega,<\/em><\/p>\n<p><em>rilasciata per atto pubblico <\/em>o <em>scrittura privata autenticata, a pena di<\/em> <em>nullit\u00e0, sono legittimate ad agire ai sensi dell&#8217;articolo 4, in nome <\/em>e <em>per conto <\/em>o <em>a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro<\/em> <em>la persona fisica <\/em>o <em>giuridica cui <\/em><em>\u00e8 <\/em><em>riferibile il comportamento <\/em>o <em>l&#8217;atto<\/em> <em>discriminatorio.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>I <\/em><em>soggetti di cui al comma 1 sono altres\u00ec legittimati ad agire nei<\/em> <em>casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in<\/em> <em>modo diretto <\/em>e <em>immediato le persone lese dalla discriminazione\u00bb.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em><em>Requisiti di legittimazione attiva di un&#8217;associazione.<\/em>Sulla base della direttiva 2000\/78\/CE, come pure della legge nazionale, non tutte le associazioni possono agire per conto altrui oppure vantare una posizione giuridica soggettiva propria: ma soltanto quelle in capo alle quali, sotto il primo profilo, sussista un potere delegato dal titolare del diritto soggettivo, o, sotto il secondo profilo, sia riconoscibile un <em>\u00abinteresse legittimo a garantire che le<\/em> <em>disposizioni della presente direttiva siano rispettate\u00bb <\/em>o, ai sensi della terminologia interna, siano <em>\u00abrappresentative del diritto <\/em>o <em>dell&#8217;interesse leso\u00bb.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La tutela, predisposta dalla direttiva e dal provvedimento di attuazione, contro le condotte discriminatorie sul lavoro appartiene dunque al soggetto che le subisca e non \u00a0alla \u00a0collettivit\u00e0, \u00a0non ponendosi come interesse diffuso, onde il primo \u00e8 l&#8217;unico legittimato a farla valere, alla stregua delle regole generali.<\/p>\n<p>Tuttavia, nel caso in cui la discriminazione risulti attuata verso un&#8217;intera categoria di soggetti coinvolti fra quelle cui la disciplina intende offrire tutela, che non sia possibile <em>nominatim <\/em>individuare &#8211; dunque verso una &#8220;collettivit\u00e0&#8221; &#8211; subentra l&#8217;autonoma fattispecie legittimante <em>ex <\/em>art. 5, comma 2, d.lgs. n. 216 del 2003.<\/p>\n<p>In tal modo la norma, dopo aver contemplato, al primo comma, la figura ordinaria della delega conferita all&#8217;associazione \u00a0perch\u00e9 rappresenti in giudizio l&#8217;interesse di un soggetto determinato, ha attribuito ad essa, nel secondo comma, la rappresentanza <em>ex lege <\/em>per conto di una collettivit\u00e0 indeterminata, postulandone la natura esponenziale degli interessi contro la discriminazione, in \u00a0tale fattispecie rivolta ad una pluralit\u00e0 di soggetti aventi analoghe caratteristiche.<\/p>\n<p>Il legislatore\u00a0\u00a0\u00a0 non\u00a0\u00a0 ha\u00a0\u00a0\u00a0 prescelto\u00a0\u00a0 di\u00a0 individuare\u00a0 con chiarezza inequivoca &#8211; ad esempio, mediante l&#8217;iscrizione in un registro o albo o elenco &#8211; le associazioni rappresentative di dati interessi, sulla base di precisi requisiti: come, invece, ha fatto in altri settori, legittimando all&#8217;azione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 all&#8217;intervento a\u00a0 tutela di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 interessi collettivi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 solo\u00a0\u00a0 le associazioni \u00a0iscritte in apposito albo (cfr. elenco <em>ex <\/em>art. 5 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva direttiva 2000\/43\/CE, con riguardo alla discriminazione a causa della razza; art. 52, comma l, lett. <em>a), <\/em>d.P.R. 31 agosto \u00a01999, n. 394, in tema di registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit\u00e0 \u00a0a \u00a0favore \u00a0degli stranieri \u00a0immigrati; \u00a0artt. \u00a0137 e \u00a0139 d.lgs. \u00a06 settembre \u00a02005, \u00a0n. 206, <em>Codice del consumo,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>in merito al quale Cass.,\u00a0 sez.\u00a0\u00a0\u00a0 un.,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 16\u00a0\u00a0 novembre 2016, n.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 23304,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ha\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 negato all&#8217;associazione di\u00a0 consumatori\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 priva\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 requisito\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dell&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco ministeriale la legittimazione attiva) oppure formalmente individuate dalla pubblica amministrazione \u00a0(v., in materia di danno ambientale, \u00a0gli \u00a0artt. \u00a013 \u00a0e \u00a018 \u00a0della\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 legge \u00a08 \u00a0luglio \u00a01986, \u00a0n. \u00a0349, <em>Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente, <\/em>secondo cui le associazioni di protezione \u00a0ambientale a\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 carattere\u00a0\u00a0 nazionale\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 e \u00a0quelle\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 presenti\u00a0 in almeno\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 cinque\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 regioni,\u00a0 individuate\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 decreto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ministro dell&#8217;ambiente, \u00a0possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione \u00a0amministrativa).<\/p>\n<p>Nell&#8217;ipotesi di associazione privata, occorre, in generale, distinguere il caso in cui l&#8217;associazione agisca facendo valere un diritto altrui in forza di una delega dell&#8217;interessato, dal caso in cui operi quale portatrice di un interesse collettivo che alla stessa faccia direttamente capo, quale d. ente esponenziale, non costituente <em>ex<\/em> <em>ante <\/em>una posizione soggettiva in capo ai singoli, ma nato come posizione sostanziale direttamente e solo in capo all&#8217;ente, dunque sorta di &#8220;derivazione&#8221; dell&#8217;interesse diffuso, per sua natura adespota.<\/p>\n<p>L&#8217;esigenza di un interesse <em>qualificato <\/em>risponde a criteri di selezione razionale dei soggetti che possano far valere un diritto in giudizio, per evitare l&#8217;espansione eccessiva dei legittimati, pur quando il fine primario sia propriamente altro, rispetto a quello di farsi portatori di un interesse prima diffuso.<\/p>\n<p>Sembra, poi, che l&#8217;interesse qualificato ad agire in giudizio non si possa riconoscere &#8211; pena la tautologia &#8211; unicamente in base al fatto che si tratti di associazione di avvocati operante, per definizione, mediante le azioni legali:\u00a0 in tal caso, tutte le associazioni di avvocati specializzate in date controversie \u00a0dovrebbero \u00a0automaticamente ritenersi titolari in proprio del diritto di azione (nonch\u00e9, come nel caso di specie, del diritto a\u00a0 richiedere una condanna risarcitoria in proprio favore).<\/p>\n<p>Mancando, nella specie, un sicuro criterio formale di attribuzione della legittimazione attiva, essa va individuata volta per<\/p>\n<p>L&#8217;art. \u00a05,\u00a0 comma \u00a02,\u00a0 d.lgs. \u00a0n. \u00a0216 \u00a0del \u00a02003 \u00a0prevede \u00a0una \u00a0doppia indagine, richiedendo di accertare:<\/p>\n<p><em>a) <\/em>l&#8217;impossibilit\u00e0 di individuare il soggetto o\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 soggetti\u00a0 singolarmente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 discriminati;<\/p>\n<p><em>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>la rappresentativit\u00e0 dell&#8217;associazione rispetto all&#8217;interesse collettivo in questione.<\/p>\n<p>Una volta \u00a0operato \u00a0il duplice \u00a0accertamento, \u00a0ne deriva \u00a0la titolarit\u00e0\u00a0<em>ex lege <\/em>della legittimazione ad agire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;azione proposta dall&#8217;associazione, in tal caso, \u00e8 a diretta tutela dell&#8217;interesse collettivo proprio dell&#8217;ente esponenziale, legittimato a farne valere la lesione: onde il medesimo avr\u00e0, altres\u00ec, la facolt\u00e0 di richiedere il risarcimento del danno in proprio favore (art. 17 direttiva n. \u00a02000\/78\/CE; \u00a0art. \u00a04, \u00a0comma \u00a05, \u00a0d.lgs. \u00a0n. \u00a0216 \u00a0del \u00a02003; \u00a0art. \u00a028, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011).<\/p>\n<p>Il requisito <em>sub a) <\/em>postula che la discriminazione, in quanto in violazione della parit\u00e0 di trattamento sul lavoro, abbia colpito una categoria indeterminata di soggetti, rientrante nel disposto dell&#8217;art. 2 d.lgs. n. 216 del 2003.<\/p>\n<p>Il requisito <em>sub b) <\/em>va verificato sulla base dell&#8217;esame dello statuto associativo, il quale dovr\u00e0 univocamente contemplare la tutela dell&#8217;interesse collettivo assunto a scopo dell&#8217;ente, che di esso si ponga quale esponenziale: deve, dunque, trattarsi di un interesse proprio dell&#8217;associazione, perch\u00e9 in connessione immediata con il fine statutario, cosicch\u00e9 la produzione degli effetti del comportamento controverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell&#8217;ente, il quale contempli e persegua un fine ed un interesse, assunti nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto dell&#8217;ente stesso.<\/p>\n<p>Secondo, inoltre, la ricordata raccomandazione della Commissione europea dell&#8217;11 giugno 2013 (2013\/396\/UE),\u00a0 rileva che l&#8217;associazione sia <em>priva di scopo di lucro. <\/em>E la Corte di giustizia dell&#8217;Unione\u00a0 ha pi\u00f9 volte chiarito che le raccomandazioni, \u00a0pur \u00a0non \u00a0vincolanti \u00a0in quanto non \u00a0attribuiscono \u00a0diritti, \u00a0non \u00a0sono \u00a0tuttavia \u00a0prive \u00a0di \u00a0qualsiasi \u00a0effetto giuridico, perch\u00e9 \u00abi giudici nazionali sono tenuti a prenderne in considerazione il contenuto ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio\u00bb (cos\u00ec Comunit\u00e0 europee, 13-12-1989, n. C-322\/88,\u00a0 \u00a0<em>Grimaldi).<\/em><\/p>\n<p>Quindi, non deve trattarsi di un ente che agisca secondo criteri di economicit\u00e0, quale equilibrio tra costi e ricavi, occorrendo che non si tratti di un&#8217;attivit\u00e0 funzionale al procacciamento di \u00a0entrate remunerative dei fattori produttivi, finalizzata almeno \u00a0al \u00a0detto equilibrio.<\/p>\n<p>La sentenza impugnata ha ritenuto l&#8217;associazione, odierna intimata, legittimata all&#8217;azione per il fatto che, secondo l&#8217;art. 2 dello statuto, l&#8217;associazione si propone, in generale, <em>\u00ablo scopo di<\/em> <em>contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti<\/em> <em>delle persone\u00bb <\/em>con date preferenze sessuali <em>\u00absollecitando l&#8217;attenzione<\/em> <em>del mondo giudiziario\u00bb, <\/em>e, quindi, in particolare, che essa <em>\u00abgestisce<\/em> <em>la formazione di una rete di avvocati &#8230; favorisce e promuove la tutela<\/em> <em>giudiziaria, nonch\u00e9 l&#8217;utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva,<\/em> <em>presso le Corti nazionali e internazionali\u00bb <\/em>(p. 11-12 sentenza impugnata).<\/p>\n<p>Dal momento che si tratta di un&#8217;associazione di avvocati e che lo statuto, oltre all&#8217;indicazione del fine di diffondere \u00a0il rispetto dei diritti di queste persone, si incentra sullo scopo di offrire assistenza giudiziaria, si pone la questione se sia sufficiente l&#8217;enunciazione del primo fine per rendere l&#8217;associazione legittimata ad \u00a0agire \u00a0a \u00a0tutela delle discriminazioni sul lavoro in relazione ad un proprio diretto interesse e per ottenere la condanna al risarcimento del danno in proprio favore<\/p>\n<p><em>Seconda questione: b) l&#8217;applicabilit\u00e0 della disciplina<\/em> <em>antidiscriminatoria su lavoro alla manifestazione del pensiero.<\/em><\/p>\n<p><em>Le norme di riferimento.<\/em><\/p>\n<p><em>Il <\/em><em>diritto dell&#8217;Unione.<\/em><\/p>\n<p>L&#8217;art. della direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000\/78\/CE, sugli &#8220;obiettivi&#8221;, dispone:<\/p>\n<p><em>\u00abLa presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la<\/em> <em>lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni<\/em> <em>personali, gli handicap, l&#8217;et\u00e0 o le tendenze sessuali, per quanto<\/em> <em>concerne l&#8217;occupazione\u00a0 e le condizioni di lavoro al fine di rendere<\/em> <em>effettivo negli Stati membri il principio della parit\u00e0 di trattamento\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>L&#8217;art. 2, sulla &#8220;nozione di discriminazione&#8221;, prevede:<\/p>\n<p><em>\u00ab1. Ai fini della presente direttiva, per &#8220;principio della parit\u00e0 di<\/em> <em>trattamento&#8221; si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o<\/em><em> indiretta basata su uno dei motivi di cui all&#8217;articolo\u00a0 1.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Ai fini del paragrafo 1:<\/em><\/li>\n<li><em>sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno<\/em> <em>qualsiasi dei motivi di cui all&#8217;articolo 1, una persona <\/em>\u00e8 <em>trattata meno<\/em> <em>favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un &#8216;altra in<\/em> <em>una situazione analoga;<\/em><\/li>\n<li><em>sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una<\/em> <em>posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici<\/em> <em>di un particolare handicap, le persone di una particolare et\u00e0 o di una<\/em> <em>particolare tendenza sessuale (&#8230;).<\/em><\/li>\n<li><em>La presente direttiva \u00a0lascia \u00a0impregiudicate \u00a0le \u00a0misure previste\u00a0<\/em><em>dalla legislazione nazionale che, in una societ\u00e0 democratica, sono<\/em> <em>necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell&#8217;ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei \u00a0diritti \u00a0e \u00a0delle libert\u00e0 \u00a0altrui\u00bb.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 3, concernente il <em>&#8220;campo d&#8217;applicazione&#8221;, prevede:<\/em><\/p>\n<p><em>\u00ab1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunit\u00e0, la presente<\/em> <em>direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del<\/em> <em>settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto<\/em> <em>attiene:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>alle condizioni\u00a0\u00a0\u00a0 di \u00a0accesso\u00a0\u00a0 all&#8217;occupazione\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>e \u00a0<em>al \u00a0lavoro,<\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0 sia\u00a0<\/em><em>dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione \u00a0<\/em>e \u00a0<em>le<\/em> <em>condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attivit\u00e0 \u00a0<\/em>e <em>a<\/em> <em>tutti i livelli della gerarchia professionale, \u00a0nonch\u00e9 alla promozione;<\/em><\/li>\n<li><em>all&#8217;accesso a tutti i tipi <\/em>e <em>livelli di orientamento <\/em>e <em>formazione<\/em> <em>professionale, perfezionamento <\/em>e <em>riqualificazione professionale, \u00a0inclusi i tirocini professionali;<\/em><\/li>\n<li><em>all&#8217;occupazione <\/em>e <em>alle condizioni di lavoro, comprese le<\/em> <em>condizioni di licenziamento <\/em>e <em>la retribuzione;<\/em><\/li>\n<li><em>all&#8217;affiliazione <\/em>e <em>all&#8217;attivit\u00e0 in un &#8216;organizzazione di lavoratori o<\/em><em> datori di lavoro, o in qualunque organizzazione \u00a0i \u00a0cui \u00a0membri esercitino una particolare professione, nonch\u00e9 alle prestazioni erogate da tali \u00a0(&#8230;}\u00bb.\u00a0 \u00a0 <\/em><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0I<\/em><em>l <\/em><em>diritto Interno<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;art. ld.lgs. n. 216 del 2003, rubricato &#8220;oggetto&#8221;, dispone:<\/p>\n<p><em>\u00abIl presente decreto reca le disposizioni \u00a0relative \u00a0all&#8217;attuazione<\/em> <em>della parit\u00e0 di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione,\u00a0 \u00a0dalle\u00a0 \u00a0convinzioni\u00a0 \u00a0personali,\u00a0 \u00a0dagli\u00a0 \u00a0handicap,\u00a0 \u00a0dall&#8217;et\u00e0\u00a0 \u00a0<\/em>e<\/p>\n<p><em>dall&#8217;orientamento sessuale, per quanto concerne l&#8217;occupazione <\/em>e <em>le\u00a0<\/em><em>condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinch\u00e9 tali<\/em> <em>fattori non siano causa di discriminazione, in un&#8217;ottica \u00a0che \u00a0tenga<\/em> <em>conto anche del diverso impatto che le \u00a0stesse \u00a0forme \u00a0di<\/em> <em>discriminazione possono avere su donne <\/em>e <em>uomini\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>L&#8217;art. 2, circa la &#8220;nozione di discriminazione&#8221;, \u00a0prevede:<\/p>\n<p><em>\u00ab1. Ai fini del presente decreto (&#8230;) per principio di parit\u00e0 di<\/em> <em>trattamento si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o<\/em> <em>indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli<\/em> <em>handicap, dell&#8217;et\u00e0 o dell&#8217;orientamento sessuale. Tale principio<\/em> <em>comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o<\/em> <em>indiretta, cos\u00ec come di seguito definite:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni<\/em> <em>personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento sessuale, una<\/em> <em>persona <\/em><em>\u00e8 <\/em><em>trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o<\/em> <em>sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga;<\/em><\/li>\n<li><em>discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio,<\/em> <em>una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente<\/em> <em>neutri possono mettere le persone che professano una determinata<\/em> <em>religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap,<\/em> <em>le persone di una particolare et\u00e0 o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre (..<\/em><em>.)\u00bb.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;art. 3, in tema di &#8220;\u00e0mbito di applicazione&#8221;, prevede:<\/p>\n<p><em>\u00ab1. Il principio di parit\u00e0 di trattamento senza distinzione di<\/em> <em>religione, di convinzioni personali, di handicap, di et\u00e0 e\u00a0 di<\/em> <em>orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore<\/em> <em>pubblico che privato ed <\/em><em>\u00e8 <\/em><em>suscettibile di tutela giurisdizionale secondo<\/em> <em>le forme previste dall&#8217;articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti<\/em> <em>aree:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia autonomo che<\/em> <em>dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di<\/em> <em>assunzione;<\/em><\/li>\n<li><em>occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di\u00a0<\/em><em>carriera, la retribuzione e le condizioni de\/licenziamento;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>3\u00a0<em>accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione<\/em> <em>professionale, perfezionamento \u00a0e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;<\/em><\/p>\n<p><em>4 ailiazione e attivit\u00e0 nell&#8217;\u00e0mbito di organizzazioni \u00a0di lavoratori,<\/em> <em>di datori di lavoro <\/em>o <em>di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime (. ..)\u00bb.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>-Il confine tra discriminazione e libert\u00e0 di\u00a0opinione \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/em><em>La connessione ad un rapporto di lavoro<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria \u00e8 riferito &#8211; sia dalla fonte eurounitaria, sia dalla fonte nazionale &#8211; alla situazione che concerne l&#8217;instaurazione, l&#8217;esecuzione o la conclusione di un rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>La lettera e la <em>ratio <\/em>della direttiva 2000\/78\/CE, come sovente accade nelle forti eurounitarie grazie all&#8217;ampio preambolo che le caratterizza, sono particolarmente chiare.<\/p>\n<p>Nel preambolo, sotto il profilo \u00a0teleologico, \u00a0si \u00a0richiamano \u00a0gli obiettivi di coordinamento tra le politiche degli Stati membri \u00a0<em>\u00abin<\/em> <em>materia di occupazione\u00bb <\/em>(considerando 7), il fine di promuovere l&#8217;inserimento sociale sul \u00a0<em>\u00abmercato\u00a0 del \u00a0lavoro\u00bb \u00a0<\/em>(considerando \u00a08), posto che <em>\u00abl&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro\u00bb <\/em>sono elementi chiave per \u00a0garantire \u00a0pari \u00a0opportunit\u00e0 \u00a0a \u00a0tutti \u00a0cittadini \u00a0e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale (considerando 9); si ribadisce ulteriormente che la discriminazione potrebbe pregiudicare il raggiungimento di <em>\u00abun elevato livello di<\/em> <em>occupazione\u00bb <\/em>(considerando 11); anche le deroghe sono strettamente afferenti esigenze lavorative \u00a0(considerando \u00a013, 14, 19, 23), sempre se giustificate da obiettivi legittimi \u00a0di \u00a0<em>\u00abpolitica \u00a0dell&#8217;occupazione,<\/em> <em>mercato de\/lavoro e formazione professionale\u00bb \u00a0<\/em>(considerando 25).<\/p>\n<p>La lettera e la <em>ratio <\/em>del d.lgs. n. 216 del 2003 non sono diverse. L&#8217;art. definisce l&#8217;oggetto del decreto come recante disposizioni<\/p>\n<p><em>\u00abrelative all&#8217;attuazione della parit\u00e0 \u00a0di trattamento fra le persone <\/em>&#8230;<\/p>\n<p><em>per quanto concerne l&#8217;occupazione <\/em>e <em>le condizioni di lavoro\u00bb; <\/em>l&#8217;art. 2 menziona, in dettaglio, i momenti dell&#8217;accesso, della formazione, delle condizioni di lavoro (quali carriera e retribuzione), del licenziamento e dell&#8217;aderenza alle organizzazioni di lavoratori o datoriali.<\/p>\n<p>La normativa eurounitaria e quella italiana di attuazione sono cio\u00e8<\/p>\n<p>focalizzate sulla ricerca di una parit\u00e0 di trattamento \u00a0sul \u00a0lavoro, \u00a0sin dalla fase della sua instaurazione, al fine di assicurare l&#8217;aumento dell&#8217;occupazione e con esse il miglioramento delle condizioni di vita\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<em>Incidenza della tutela antidiscriminatoria sull&#8217;iniziativa<\/em> <em>economica, non sulla manifestazione del <\/em><\/p>\n<p>L&#8217;ambito\u00a0\u00a0\u00a0 proprio\u00a0\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 tutela\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8\u00a0\u00a0 perci\u00f2\u00a0\u00a0 quello\u00a0\u00a0\u00a0 dell&#8217;autonomia negoziale, espressione del diritto di iniziativa economica privata (art. 41 cast.).<\/p>\n<p>La disciplina antidiscriminatoria non appare volta ad apprestare i mezzi processuali per la tutela dell&#8217;onore, della reputazione o dell&#8217;identit\u00e0 personale, di cui siano titolari i citati soggetti; n\u00e9 \u00e8 volta ad operarne il bilanciamento con l&#8217;altrui diritto alla libera manifestazione del pensiero: categorie concettuali estranee all&#8217;ambito di applicazione, sopra richiamato, della direttiva 2000\/78\/CE.<\/p>\n<p>La libert\u00e0 di manifestazione del pensiero \u00e8 \u00a0un \u00a0diritto fondamentale, ai sensi dell&#8217;art. 10 della Carta diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, dell&#8217;art. 18 del Patto internazionale relativo \u00a0ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 dall&#8217;Assemblea delle Nazioni Unite, dell&#8217;art. 9 Convenzione europea di salvaguardia dei diritti \u00a0dell&#8217;uomo \u00a0e \u00a0delle \u00a0libert\u00e0 \u00a0fondamentali \u00a0e dell&#8217;art.\u00a0 21 Cast.<\/p>\n<p>La disciplina in esame sembra del tutto estranea alla libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, n\u00e9 sembra che intenda !imitarla<\/p>\n<p><em>L&#8217;accesso al lavoro.<\/em><\/p>\n<p>Trattandosi di discriminazione, si richiede un giudizio di comparazione fra due termini: da una parte, il trattamento sub\u00ecto dal soggetto che se ne duole; dall&#8217;altra, quello riservato a chi non presenti date caratteristiche.<\/p>\n<p>Il secondo termine del paragone riguarda, per la direttiva e la legge nazionale, anche una posizione potenziale del soggetto comparato: che, in ipotesi, avrebbe fruito di un trattamento migliore.<\/p>\n<p>Sembra\u00a0\u00a0\u00a0 comunque\u00a0\u00a0\u00a0 richiesta,\u00a0\u00a0\u00a0 secondo\u00a0\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 <em>ratio\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>esposta,\u00a0\u00a0\u00a0 una situazione di <em>effettivo <\/em>pericolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quando, perci\u00f2, si tratti di discriminazione relativa alla fase dell&#8217;assunzione &#8211; che \u00e8 quella rilevante nel caso di specie &#8211; \u00e8 dubbio se debba almeno essere in corso una trattativa individuale di lavoro o un&#8217;offerta al pubblico di lavoro.<\/p>\n<p>\u00c8 dubbio, quindi, specularmente, se invece rientrino nella tutela della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero le mere dichiarazioni, che non presentino almeno le caratteristiche di un&#8217;offerta al pubblico (cfr. art. 1336 c.c.). Ci\u00f2, ad evitare che si trasli verso un diritto sanzionatorio dell&#8217;intenzione, che sembra incompatibile con i principi dello Stato di diritto e con una legittima compressione dei diritti fondamentali.<\/p>\n<ul>\n<li><em>-I <\/em><em>precedenti della Corte diGiustizia<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Sotto questo profilo, la Corte dei giustizia dell&#8217;Unione ha emesso alcune pronunce.<\/p>\n<p>Nel caso Feryn, deciso \u00a0da \u00a0Corte giust. \u00a010 luglio 2008, \u00a0C-54\/07,Centrum \u00a0voor \u00a0gelijkheid \u00a0van \u00a0kansen \u00a0en \u00a0voor \u00a0racismebestrijding \u00a0c. <em>Firma \u00a0Feryn \u00a0NV, \u00a0<\/em>il \u00a0contesto \u00a0della \u00a0decisione \u00a0\u00e8 \u00a0palesato \u00a0anche \u00a0dal<\/p>\n<p>quesito di rimessione da parte dell\u2019Arbeidshof \u00a0te \u00a0Brussel, \u00a0che chiedeva di stabilire se sussiste una discriminazione <em>\u00abqualora un<\/em> <em>datore di lavoro, dopo aver collocato un&#8217;offerta\u00a0 di lavoro destinata a<\/em> <em>richiamare l&#8217;attenzione, dichiari in pubblico\u00bb <\/em>che non assumer\u00e0 stranieri, avendo dunque accertato che il datore seguiva <em>\u00abcriteri di<\/em> <em>selezione direttamente discriminatori\u00bb <\/em>(Corte di giustizia 10 \u00a0luglio 2008, C-54\/07, <em>Feryn, <\/em>punto \u00a018).<\/p>\n<p>lvi risulta, dalle conclusioni dell&#8217;Avvocato generale, che <em>\u00abAll&#8217;inizio<\/em> <em>del 2005 la Feryn cercava operai per l&#8217;installazione di porte basculanti<\/em> <em>presso la clientela. A tale scopo, essa collocava sul terreno aziendale lungo l&#8217;autostrada Bruxelles-Anversa un grande cartellone per la<\/em> <em>ricerca di personale\u00bb <\/em>(conclusioni dell&#8217;avvocato generale M. Poiares Maduro presentate il 12 marzo 2008, punto 2).<\/p>\n<p>La situazione era tale per cui quel datore <em>\u00abnon si limita a parlare<\/em> <em>di discriminazione, bens\u00ec <\/em>discrimina. <em>Non si limita a \u00a0pronunciare<\/em> <em>parole, bens\u00ec compie un &#8220;atto linguistico&#8221; <\/em>(&#8220;speech act&#8221;)\u00bb, specificamente idoneo a scoraggiare date candidature dalla procedura in corso (conclusioni dell&#8217;avvocato generale, punto 16).<\/p>\n<p>In tale\u00a0 vicenda, pertanto, nonostante non fosse provato che qualcuno si fosse presentato come \u00a0candidato, \u00a0era \u00a0stata pubblicamente esposta dall&#8217;impresa la propria effettiva politica di assunzione, per scoraggiare le candidature alloctone non gradite dalla clientela.<\/p>\n<p>La Corte di giustizia ha dichiarato sussistere una discriminazione diretta, ai sensi della direttiva 2000\/43\/CE, anche quando si tratti di una procedura di assunzione e, quindi, prima dell&#8217;eventuale decisione sull&#8217;assunzione ed anche in mancanza di candidati identificabili.<\/p>\n<p>Nel caso <em>Asociatia Accept, <\/em>dal suo canto, si trattava del periodo del \u00a0reclutamento \u00a0dei \u00a0giocatori \u00a0da \u00a0parte \u00a0di \u00a0una \u00a0squadra \u00a0di \u00a0calcio professionistica, e tutta la controversia si incentra \u00a0sulla \u00a0imputabilit\u00e0 alla societ\u00e0 delle dichiarazioni di un suo azionista, sfornito di poteri formali di impegnarla, il quale aveva reso dichiarazioni omofobe nei confronti di un dato giocatore in procinto di essere trasferito presso la sua squadra; la direzione della squadra aveva confermato la linea seguita in materia di ingaggi, e le illazioni giornalistiche, relative all&#8217;omosessualit\u00e0 del predetto giocatore, avevano condotto alla mancata \u00a0stipula \u00a0del \u00a0contratto \u00a0di \u00a0lavoro \u00a0(Corte \u00a0giustizia \u00a025 \u00a0aprile 2013,\u00a0 \u00a0C-81\/12,\u00a0 \u00a0<em>Asociatia\u00a0 \u00a0ACCEPT\u00a0 \u00a0<\/em><em>c.\u00a0 \u00a0<\/em><em>Consiliul\u00a0 \u00a0National\u00a0 \u00a0pentru <\/em><em>Combaterea Discriminarii, <\/em>spec. punti 2, 25, 27, 31, 49).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sulla base di tali pronunce, la Corte di giustizia non \u00e8 mai giunta al punto di affermare che la direttiva 2000\/78\/CE sanzioni la mera manifestazione di un&#8217;opinione che, per quanto criticabile e non condivisibile, sia rimasta del tutto avulsa da una selezione discriminatoria del personale.<\/p>\n<p>Al contrario, non sono mancati richiami, da parte della Corte di giustizia dell&#8217;Unione, al bilanciamento degli interessi coinvolti, in particolare quando si finirebbe per comprimere \u00a0diritti \u00a0e \u00a0libert\u00e0 parimenti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (v. Corte giustizia 14 marzo 2017, C-157\/15, <em>Achbita, <\/em>punti 37-38, secondo cui il diritto del datore di lavoro di dare ai clienti un&#8217;immagine di neutralit\u00e0 rientra nella libert\u00e0 d&#8217;impresa, riconosciuta dall&#8217;art. \u00a016 della Carta).<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>&#8211; <em>Rimessione alla Corte diGiustizia<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tutto quanto esposto induce il Collegio, \u00a0trattandosi \u00a0di questione che richiede l&#8217;esatta interpretazione e delimitazione delle norme poste da una direttiva europea, a sospendere il procedimento ed\u00a0\u00a0 a sottoporre alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato \u00a0sul funzionamento \u00a0dell&#8217;Unione \u00a0europea \u00a0(TFUE)\u00a0\u00a0\u00a0 le seguenti questioni pregiudiziali:<\/p>\n<ol>\n<li>l) \u00abSe l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 9 della direttiva 2000\/78\/CE sia nel senso che un&#8217;associazione, composta da avvocati specializzati nella tutela giudiziale di una categoria di soggetti a differente orientamento sessuale, la quale nello statuto dichiari il fine di promuovere la cultura e il rispetto dei diritti della categoria, si ponga automaticamente come portatrice di un interesse collettivo e associazione di tendenza <em>non profit, <\/em>legittimata ad agire in giudizio, anche con una domanda risarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria\u00bb;<\/li>\n<\/ol>\n<p>2) \u00abSe rientri nell&#8217;ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria predisposta dalla direttiva n. 2000\/78\/CE, secondo l&#8217;esatta interpretazione dei suoi artt. 2 e 3, una dichiarazione di manifestazione del pensiero contraria alla categoria delle persone omosessuali, con la quale, in un&#8217;intervista rilasciata nel corso di una trasmissione radiofonica di intrattenimento, l&#8217;intervistato \u00a0abbia dichiarato che mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di dette persone nel proprio studio professionale, sebbene non fosse affatto attuale n\u00e9 programmata dal medesimo una selezione di lavoro\u00bb.<\/p>\n<p>Il rinvio pregiudiziale determina la sospensione del procedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte, visto l&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e l&#8217;art. 295 cod. proc. civ., chiede alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto comunitario indicate al \u00a7 6 della motivazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria \u00a0della \u00a0Corte \u00a0di giustizia.<\/p>\n<p>Cos\u00ec \u00a0deciso \u00a0in \u00a0Roma, \u00a0nella \u00a0camera \u00a0di consiglio \u00a0del \u00a030 \u00a0maggio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri\u00a0 Magistrati FRANCESCO A. 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