{"id":1044,"date":"2018-12-28T11:56:04","date_gmt":"2018-12-28T10:56:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1044"},"modified":"2018-12-28T11:56:04","modified_gmt":"2018-12-28T10:56:04","slug":"1044","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2018\/12\/28\/1044\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, regolamento comunale per l&#8217;accesso alle prestazioni sociale agevolate, Tribunale di Lodi, Ordinanza del 12 dicembre 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">Tribunale di Milano<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione PRIMA<\/p>\n<p>Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20954\/2018 promossa da:<\/p>\n<p>ASGI-ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL\u2019IMMIGRAZIONE (C.F. 97086880156),<\/p>\n<p>NAGA &#8211; ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I<\/p>\n<p>DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI (C.F. 97058050150), con il patrocinio<\/p>\n<p>dell\u2019Avv. Livio Neri e dell\u2019Avv. Alberto Guariso, elettivamente domiciliate in Viale Regina<\/p>\n<p>Margherita, 30 Milano presso lo studio dei difensori<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>COMUNE DI LODI (C.F. 84507570152) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio<\/p>\n<p>dell\u2019Avv. Giuseppe Franco Ferrari, elettivamente domiciliato in Milano, Via Larga 23 presso lo<\/p>\n<p>studio del difensore<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">CONVENUTO<\/p>\n<p>Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 28 D. L.vo 28\/2011, ritualmente notificato il<\/p>\n<p>5.6.2018, ASGI &#8211; Associazione degli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione e NAGA &#8211; Associazione<\/p>\n<p>volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti hanno<\/p>\n<p>convenuto in giudizio il Comune di Lodi, chiedendo:<\/p>\n<p>1) di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019Amministrazione<\/p>\n<p>comunale consistente:<\/p>\n<p>&#8211; in via principale, nell\u2019avere modificato il \u201cRegolamento per l\u2019accesso alle prestazioni sociali<\/p>\n<p>agevolate\u201d prevedendo per il cittadino non appartenente all\u2019Unione Europea condizioni pi\u00f9 gravose<\/p>\n<p>rispetto a quelle previste per il cittadino italiano;<\/p>\n<p>&#8211; in via subordinata, nel non avere escluso dalla disciplina differenziata i titolari dello status di<\/p>\n<p>rifugiato politico, il cittadino non comunitario lungo soggiornante, il familiare di cittadino<\/p>\n<p>dell\u2019Unione, il titolare di protezione sussidiaria, umanitaria o di \u201ccarta blu\u201d, il titolare di permesso<\/p>\n<p>unico di lavoro; ovvero nel non avere escluso i Paesi nei quali l\u2019ulteriore documentazione richiesta<\/p>\n<p>non sia ottenibile e nel non avere indicato le autorit\u00e0 degli Stati esteri competenti ai fini del rilascio<\/p>\n<p>delle richieste certificazioni;<\/p>\n<p>2) conseguentemente, di ordinare al convenuto di cessare il comportamento discriminatorio e di<\/p>\n<p>modificare il Regolamento comunale al fine di consentire a tutti i cittadini non comunitari (o quanto<\/p>\n<p>meno alle categorie di cittadini extra UE indicate in via subordinata) la presentazione della<\/p>\n<p>domanda di accesso alle prestazioni agevolate alle medesime condizioni previste in favore dei<\/p>\n<p>cittadini UE, o di consentire ci\u00f2 sino a quando il Comune di Lodi non avr\u00e0 provveduto a<\/p>\n<p>individuare, per ciascun Paese, l\u2019autorit\u00e0 competente a rilasciare la documentazione richiesta;<\/p>\n<p>3) di ordinare al Comune di Lodi di riesaminare d\u2019ufficio le domande presentate dai cittadini<\/p>\n<p>extracomunitari dopo l\u2019approvazione della delibera consiliare di modifica del Regolamento<\/p>\n<p>(delibera n. 28 del 4.10.2017), respinte per mancanza, insufficienza o inidoneit\u00e0 della<\/p>\n<p>documentazione prodotta;<\/p>\n<p>4) di ordinare all\u2019Amministrazione di pubblicizzare la decisione giudiziale e la successiva modifica<\/p>\n<p>del Regolamento sulla home page del proprio sito istituzionale e su un quotidiano locale.<\/p>\n<p>A fondamento delle proprie domande le associazioni ricorrenti hanno dedotto:<\/p>\n<p>&#8211; la sussistenza di una discriminazione diretta nell\u2019accezione accolta dall\u2019ordinamento nazionale e<\/p>\n<p>comunitario; l\u2019art. 43 co. 2 lett. b) e c) D. L.vo 286\/98 impedisce infatti di prendere in<\/p>\n<p>considerazione la nazionalit\u00e0 quale fattore dirimente. Tale distinzione, peraltro, non \u00e8 giustificata<\/p>\n<p>poich\u00e9 non sussiste alcuna proporzionalit\u00e0 tra la deroga al fondamentale principio di parit\u00e0 di<\/p>\n<p>trattamento e lo scopo che la disposizione del regolamento comunale intende perseguire, cio\u00e8<\/p>\n<p>verificare la veridicit\u00e0 delle dichiarazioni ai fini della presentazione delle domande;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019esperibilit\u00e0 dell\u2019azione discriminatoria in quanto fondata sull\u2019art. 43 D. L.vo 286\/98 e ammessa<\/p>\n<p>dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Cass. 8.5.2017, n. 11165 e 11166; Cass. SS.UU., 20.4.2016, n.<\/p>\n<p>7951);<\/p>\n<p>&#8211; di conseguenza, l\u2019illegittimit\u00e0 del trattamento differenziato tra cittadini UE e gli altri rispetto alla<\/p>\n<p>presentazione della DSU e dell\u2019ISEE e, quindi, la violazione del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 156<\/p>\n<p>(\u201cRegolamento concernente la revisione delle modalit\u00e0 di determinazione e i campi di applicazione<\/p>\n<p>dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente\u201d). L\u2019art. 8 co. 5 del Regolamento comunale<\/p>\n<p>stabilisce quali siano i documenti da presentare contestualmente alla domanda di accesso ai servizi<\/p>\n<p>agevolati, che soltanto i cittadini non appartenenti all\u2019UE devono corredare di ulteriore<\/p>\n<p>documentazione, con la loro traduzione in italiano legalizzata dall\u2019Autorit\u00e0 consolare. Tuttavia le<\/p>\n<p>disposizioni non possono essere modificate da quelle adottate da un ente locale \u2013 che non<\/p>\n<p>prevedono diverse formalit\u00e0 in ragione della cittadinanza del richiedente;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019irrilevanza del richiamo all\u2019art. 3 DPR 445\/2000, in quanto normativa di carattere generale<\/p>\n<p>superata dalla natura speciale di quella di cui al DPCM 156\/2013; in assenza di un esplicito<\/p>\n<p>richiamo all\u2019art. 3 del citato DPR, le limitazioni dallo stesso previste in tema di autocertificazione<\/p>\n<p>non riguardano l\u2019accesso alle prestazioni sociali; l\u2019irrilevanza del richiamo \u00e8 inoltre dovuta al fatto<\/p>\n<p>che l\u2019art. 3 DPR 445\/2000 \u00e8 una norma di rango secondario in contrasto con la fonte statale &#8211; l\u2019art. 2<\/p>\n<ol>\n<li>5 D. L.vo 286\/1998 \u2013 e non \u00e8 pertanto applicabile; devono in ogni caso essere tenute indenni<\/li>\n<\/ol>\n<p>tutte le categorie protette dal diritto dell\u2019Unione Europea riguardo all\u2019accesso alle prestazioni<\/p>\n<p>sociali;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019irragionevolezza della procedura con la quale l\u2019Amministrazione ha individuato i Paesi stranieri<\/p>\n<p>esenti dall\u2019obbligo di documentazioni aggiuntive, ai sensi dell\u2019art. 8 co. 6 del Regolamento<\/p>\n<p>comunale; i criteri adottati sono inadeguati perch\u00e9 fondati sulle stime formulate da \u201cIHS Markit\u201d,<\/p>\n<p>societ\u00e0 cui viene richiesta una valutazione sulla sicurezza delle merci trasportate (operante perci\u00f2 in<\/p>\n<p>ambito commerciale) e che non ha alcuna competenza in merito alla verifica della disponibilit\u00e0 di<\/p>\n<p>certificazioni consolari, o sulla sussistenza di criticit\u00e0 socio-politiche nei Paesi di origine;<\/p>\n<p>&#8211; che, con delibera di Giunta n. 56 del 15.11.2017, l\u2019Amministrazione comunale ha attuato l\u2019art. 8<\/p>\n<p>comma 6 individuando unicamente Afghanistan, Libia, Siria e Yemen quali Paesi dove non risulta<\/p>\n<p>possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU;<\/p>\n<p>&#8211; che a seguito di interrogazione urgente, formulata da un consigliere comunale, l\u2019Assessore alle<\/p>\n<p>Politiche Sociali e per la Famiglia ha risposto che \u201cil Comune non ha il compito di verificare la<\/p>\n<p>reperibilit\u00e0 dei documenti necessari\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; di avere appreso che il Comune di Lodi, al fine di individuare i Paesi esenti ex art. 8 co. 6 del<\/p>\n<p>Regolamento, ha consultato l\u2019Ambasciata d\u2019Egitto, il Consolato del Togo e quello del Marocco; \u00e8<\/p>\n<p>emerso come, presso l\u2019Ufficio Patrimonio del Comune, siano state prodotte alcune certificazioni<\/p>\n<p>fornite da alcuni distaccamenti territoriali del Ministero del Demanio della Tunisia, dal Ministero<\/p>\n<p>della Giustizia dell\u2019Albania e dal Governo dell\u2019Ecuador (i quali sono in grado di accertare la<\/p>\n<p>sussistenza di redditi esclusivamente nelle proprie aree di competenza);<\/p>\n<p>&#8211; che \u00e8 configurabile la propria legittimazione ad agire con il ricorso ex art. 28 D. L.vo 150\/2011,<\/p>\n<p>perch\u00e9 il Regolamento comunale, determinando uno svantaggio nei confronti di un numero<\/p>\n<p>indeterminato di soggetti non identificabili, costituisce un atto di discriminazione collettiva; ASGI e<\/p>\n<p>NAGA sono iscritte nell\u2019elenco ex art. 52 D.P.R. 399\/1999, approvato con D.M. 13.3.2013.<\/p>\n<p>Con atto del 26.10.2018 si \u00e8 costituito in giudizio il Comune di Lodi, contestando quanto dedotto<\/p>\n<p>dalle associazioni ricorrenti e domandando:<\/p>\n<p>1) di dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per carenza di legittimazione ad agire in capo alle<\/p>\n<p>associazioni;<\/p>\n<p>2) in via subordinata, di respingere il ricorso in quanto inammissibile per carenza di interesse ad<\/p>\n<p>agire ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto.<\/p>\n<p>A sostegno delle proprie domande il convenuto rileva che:<\/p>\n<p>&#8211; successivamente alla proposizione del ricorso, con deliberazione n. 114 del 17.10.2018 la Giunta<\/p>\n<p>comunale ha adottato le Linee Guida per la corretta applicazione del Regolamento al fine di far<\/p>\n<p>fronte alle criticit\u00e0 emerse durante l\u2019istruttoria delle domande pervenute e di fornire agli uffici<\/p>\n<p>competenti indirizzi uniformi ed elementi utili per superare le difficolt\u00e0 riscontrate nella gestione<\/p>\n<p>delle richieste;<\/p>\n<p>&#8211; si \u00e8 demandato alla Giunta comunale il compito di provvedere all\u2019aggiornamento delle Linee<\/p>\n<p>Guida con cadenza annuale, ove necessario.<\/p>\n<p>Eccepisce la carenza di legittimazione ad agire in capo alle ricorrenti, in quanto la loro attivit\u00e0 \u00e8<\/p>\n<p>limitata a contrastare le discriminazioni fondate sulla razza o sull\u2019origine etnica, mentre il ricorso ha<\/p>\n<p>ad oggetto un Regolamento che opera una distinzione fondata solo sul criterio della nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Il Comune rileva inoltre che:<\/p>\n<p>&#8211; la legittimazione ad agire in capo alle ricorrenti difetta anche per la mancata individuazione diretta<\/p>\n<p>e immediata delle persone lese dalla discriminazione lamentata;<\/p>\n<p>&#8211; il Regolamento per l\u2019accesso alle prestazioni sociali agevolate si adegua alla normativa nazionale<\/p>\n<p>vigente in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione e di documentazione amministrativa,<\/p>\n<p>dettata dal DPR 28.12.2000, n. 445 e dal DPR 31.8.1999, n. 394. A norma dell\u2019art. 2 co. 2 DPR<\/p>\n<p>394\/1999, per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia l\u2019utilizzo delle dichiarazioni<\/p>\n<p>sostitutive \u00e8 limitato agli stati, ai fatti ed alle qualit\u00e0 personali certificabili o attestabili da parte di<\/p>\n<p>soggetti italiani, pubblici o privati. Il comma 2 bis della medesima disposizione aggiunge che \u201cOve<\/p>\n<p>gli stati, fatti e qualit\u00e0 personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante<\/p>\n<p>certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit\u00e0 straniere, in ragione della mancanza di<\/p>\n<p>una autorit\u00e0 riconosciuta o della presunta inaffidabilit\u00e0 dei documenti, rilasciati dall&#8217;autorit\u00e0<\/p>\n<p>locale \u2026 le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai<\/p>\n<p>sensi dell&#8217;articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base<\/p>\n<p>delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; nello stesso senso dispone la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive all\u2019art. 3<\/p>\n<p>DPR 445\/2000;<\/p>\n<p>&#8211; al di fuori dei casi definiti dall\u2019art. 2 DPR 394\/1999 e dall\u2019art. 3 DPR 445\/2000 \u00e8 possibile<\/p>\n<p>ricorrere alle dichiarazioni sostitutive solo nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in<\/p>\n<p>applicazione di convenzioni internazionali fra l\u2019Italia e il Paese di origine del dichiarante;<\/p>\n<p>diversamente, occorre la presentazione da parte dello straniero di certificati o attestazioni rilasciati<\/p>\n<p>dalle competenti autorit\u00e0 dello Stato di provenienza, corredati di traduzione in lingua italiana<\/p>\n<p>autenticata dall\u2019autorit\u00e0 consolare che ne attesti la conformit\u00e0 all\u2019originale;<\/p>\n<p>&#8211; il mero adeguamento del Regolamento comunale alla normativa italiana non ha leso il principio di<\/p>\n<p>parit\u00e0 di trattamento, posto che, pur dovendo essere identiche le prestazioni sociali offerte a<\/p>\n<p>prescindere dalla nazionalit\u00e0 dell\u2019assistito, \u00e8 logico pretendere dallo straniero extracomunitario, in<\/p>\n<p>relazione alla dimostrazione di fatti, stati e qualit\u00e0 non certificabili da parte di soggetti italiani, ed in<\/p>\n<p>assenza di appositi trattati internazionali, la produzione di documentazione rilasciata dalle<\/p>\n<p>competenti autorit\u00e0 estere;<\/p>\n<p>&#8211; il riferimento ai \u201climiti posti dalla legge\u201d nella disposizione di cui all\u2019art. 2 co. 5 D.L.vo 286\/1998<\/p>\n<p>non deve essere valutato alla stregua di una riserva di legge assoluta, poich\u00e9 l\u2019art. 7 L. 8.3.1999 n.<\/p>\n<p>50 ha demandato al Consiglio dei Ministri il compito di emanare testi unici, riguardanti anche la<\/p>\n<p>documentazione amministrativa, procedendo alla delegificazione degli aspetti organizzativi e<\/p>\n<p>procedimentali;<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 rilevante il riferimento alle convenzioni internazionali (in particolare la Convenzione di<\/p>\n<p>Ginevra), fatte salve sia dal Regolamento del Comune di Lodi che dalla legislazione italiana in<\/p>\n<p>materia di documentazione amministrativa, s\u00ec da esentare i beneficiari dello status di rifugiato o i<\/p>\n<p>possessori del titolo di viaggio per stranieri ex art. 24 co. 2 D.L.vo 251\/2007 dall\u2019obbligo di<\/p>\n<p>richiedere documenti alle autorit\u00e0 del Paese di origine;<\/p>\n<p>&#8211; la posizione dei cittadini extracomunitari non pare svantaggiosa, risolvendosi nell\u2019obbligo di<\/p>\n<p>presentare un documento o un certificato rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 straniera; tale differenza \u00e8<\/p>\n<p>giustificata dall\u2019esigenza del Comune di essere tutelato sulla veridicit\u00e0 della documentazione;<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 inconferente il richiamo al DPCM 156\/2013, in quanto disciplinante aspetti diversi da quelli<\/p>\n<p>definiti nel Regolamento: mentre quest\u2019ultimo riguarda i beni diversi e ulteriori da quelli dichiarati,<\/p>\n<p>il DPCM, nella parte in cui ammette autodichiarazioni di componenti reddituali e patrimoniali, fa<\/p>\n<p>esclusivamente riferimento al reddito dichiarato;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019esplicito riferimento contenuto nell\u2019art. 10 DPCM 156\/2013, che disciplina la DSU, all\u2019art. 3<\/p>\n<p>D.P.R. 445\/2000, limita la possibilit\u00e0 di ricorso alle autocertificazioni per i cittadini<\/p>\n<p>extracomunitari;<\/p>\n<p>&#8211; non vi \u00e8 pertanto un conflitto tra il Regolamento comunale e il DPCM 156\/2013;<\/p>\n<p>&#8211; non vi \u00e8 la dimostrazione in concreto della condotta discriminatoria e di un effettivo pregiudizio<\/p>\n<p>subito dai cittadini extracomunitari.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 6.11.2018 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da atti<\/p>\n<p>introduttivi del giudizio.<\/p>\n<p>Deve essere preliminarmente esaminata l\u2019eccezione sollevata dal Comune di Lodi di difetto di<\/p>\n<p>legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti. Il Comune deduce in primo luogo che tale<\/p>\n<p>legittimazione \u00e8 limitata alle doglianze in tema di discriminazioni fondate sulla razza o sull\u2019origine<\/p>\n<p>etnica, mentre il ricorso presentato in questa sede ha ad oggetto la legittimit\u00e0 di disposizioni che<\/p>\n<p>attuano una distinzione fondata sulla nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 3 co. 2 D. L.vo 215\/03 prevede che \u201cIl presente decreto legislativo non riguarda le differenze<\/p>\n<p>di trattamento basate sulla nazionalit\u00e0 e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni<\/p>\n<p>relative all&#8217;ingresso, al soggiorno, all&#8217;accesso all&#8217;occupazione, all&#8217;assistenza e alla previdenza dei<\/p>\n<p>cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne&#8217; qualsiasi trattamento, adottato<\/p>\n<p>in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti\u201d;<\/p>\n<p>La norma si limita pertanto a escludere dal proprio ambito di applicazione le differenze di<\/p>\n<p>trattamento fondate sul criterio della nazionalit\u00e0. Ci\u00f2 tuttavia non \u00e8 sufficiente a inibire ogni azione<\/p>\n<p>antidiscriminatoria fondata su tale parametro; l\u2019art. 2 del medesimo corpo normativo, infatti, fa<\/p>\n<p>salve le previsioni incluse nell\u2019art. 43 co. 1 e 2 D. L.vo 286\/1998, che include tra i fattori di<\/p>\n<p>discriminazione vietati anche la nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 (C. Cass. 11165\/17) ha rilevato come non sia possibile negare la<\/p>\n<p>rilevanza nell\u2019ordinamento di discriminazioni collettive fondate sulla nazionalit\u00e0 e su condotte<\/p>\n<p>offensive nei confronti di una pluralit\u00e0 di soggetti accomunati da tale fattore; sottolinea inoltre<\/p>\n<p>l\u2019esigenza di garantire una protezione giudiziale degli interessi sottesi a tale condizione, senza che i<\/p>\n<p>soggetti destinatari di una discriminazione basata su tale parametro siano tenuti a prendere parte al<\/p>\n<p>processo o ad attivarlo individualmente. Il concetto di discriminazione collettiva \u00e8 presente in varie<\/p>\n<p>forme nell\u2019ordinamento, \u201cdando fondamento alla ragione sostanziale (l\u2019effettiva protezione dei<\/p>\n<p>diritti) per la quale la loro tutela non possa prescindere da una legittimazione conferita in capo ad<\/p>\n<p>un organismo collettivo\u201d. La Corte richiama inoltre il dettato dell\u2019art. 52 DPR 349\/1999,<\/p>\n<p>evidenziando che associazioni quali le odierne ricorrenti \u201cdevono essere qualificate dallo<\/p>\n<p>svolgimento di \u201cattivit\u00e0 a favore degli stranieri immigrati\u201d e dallo \u201csvolgimento di attivit\u00e0 per<\/p>\n<p>favorire l\u2019integrazione sociale degli stranieri (non quindi testualmente in relazione alla razza o<\/p>\n<p>all\u2019etnia)\u201d. Sottolinea infine la necessit\u00e0 di una interpretazione costituzionalmente orientata della<\/p>\n<p>disciplina antidiscriminatoria; una diversa impostazione porterebbe alla conclusione che differenze<\/p>\n<p>di trattamento processuale \u201cverrebbero introdotte (senza ragionevole giustificazione) tra fattori di<\/p>\n<p>discriminazione che godono di uguale protezione dell\u2019ordinamento\u201d; ci\u00f2 anche alla luce dei principi<\/p>\n<p>di equivalenza ed effettivit\u00e0 della tutela valevoli in ambito comunitario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il secondo aspetto dedotto dal Comune di Lodi a supporto dell\u2019eccezione di difetto di legittimazione<\/p>\n<p>attiva delle ricorrenti \u00e8 fondato sulla mancata individuazione diretta ed immediata delle persone lese<\/p>\n<p>dalla discriminazione lamentata, ulteriore requisito richiesto dal D.L.vo 215\/2003.<\/p>\n<p>Si rileva in proposito che l\u2019art. 5 u.co. D. L.vo 215\/03 stabilisce che \u201cLe associazioni e gli enti<\/p>\n<p>inseriti nell&#8217;elenco di cui al comma 1 sono, altres\u00ec, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-<\/p>\n<p>bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e<\/p>\n<p>immediato le persone lese dalla discriminazione&#8221;; la legittimazione \u00e8 pertanto configurabile quando<\/p>\n<p>il comportamento discriminatorio sia collettivo e non siano individuabili in via immediata e diretta<\/p>\n<p>le vittime della discriminazione.<\/p>\n<p>Nella fattispecie in esame non sono individuabili i soggetti eventualmente pregiudicati dalla<\/p>\n<p>previsione regolamentare oggetto di discussione, con conseguente ammissibilit\u00e0 del ricorso<\/p>\n<p>presentato da ASGI e NAGA.<\/p>\n<p>Dall\u2019elenco prodotto dai ricorrenti (doc. 16), proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/p>\n<p>e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risulta inoltre che ASGI e NAGA sono<\/p>\n<p>associazioni inserite nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 5 D. L.vo 215\/2003.<\/p>\n<p>L\u2019eccezione sollevata da parte convenuta non pu\u00f2 pertanto essere accolta.<\/p>\n<p>Deve dunque essere trattato il merito del procedimento.<\/p>\n<p>Il concetto di discriminazione trova il suo principale fondamento giuridico negli artt. 43 D. L.vo<\/p>\n<p>286\/1998 e 2 D. L.vo 215\/2003.<\/p>\n<p>L\u2019art. 43 co. 1 D. L.vo 286\/1998 prevede che \u201cAi fini del presente capo, costituisce discriminazione<\/p>\n<p>ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,<\/p>\n<p>restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l&#8217;ascendenza o l&#8217;origine nazionale o etnica, le<\/p>\n<p>convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l&#8217;effetto di distruggere o di<\/p>\n<p>compromettere il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti<\/p>\n<p>umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro<\/p>\n<p>settore della vita pubblica\u201d. L\u2019origine nazionale \u2013 dunque la cittadinanza &#8211; \u00e8 espressamente<\/p>\n<p>contemplata tra i parametri sulla base dei quali valutare se una condotta possa o meno considerarsi<\/p>\n<p>discriminatoria.<\/p>\n<p>Tale previsione \u00e8 conforme al dettato sia dell\u2019art. 2 Cost., che riconosce e garantisce anche agli<\/p>\n<p>stranieri i diritti fondamentali dell\u2019uomo, sia dell\u2019art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari<\/p>\n<p>dignit\u00e0 sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di<\/p>\n<p>religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 D. L.vo 215\/2003, stabilendo il principio generale in base al quale \u201cai fini del presente<\/p>\n<p>decreto, per principio di parit\u00e0 di trattamento si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione<\/p>\n<p>diretta o indiretta a causa della razza o dell\u2019origine etnica\u201d, fa espressamente salvo il disposto di<\/p>\n<p>cui all\u2019art. 43 co. 1 e 2 D. L.vo 286\/1998, ivi compresa pertanto la nozione di nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>La definizione di discriminazione, come risultante dagli artt. 43 D. L.vo 286\/1998 e 2 D. L.vo<\/p>\n<p>215\/2003 &#8211; nella parte in cui definiscono discriminatorio il comportamento che, direttamente o<\/p>\n<p>indirettamente, abbia l\u2019effetto (solo l\u2019effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare<\/p>\n<p>(distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti umani &#8211; porta<\/p>\n<p>a ritenere che l\u2019imputazione della responsabilit\u00e0 non possa essere ancorata solo al tradizionale<\/p>\n<p>criterio della colpa (in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della<\/p>\n<p>Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. StichtingVormingscentrumvoor Jong Volwas-senen Plus,<\/p>\n<p>causa C-177\/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento<\/p>\n<p>antisindacale, Cass. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce<\/p>\n<p>condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno scopo di<\/p>\n<p>discriminazione, produca comunque un effetto di ingiustificata pretermissione per motivi razziali,<\/p>\n<p>etnici o di altro tipo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 18 TFUE vieta inoltre ogni discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0 e l\u2019art. 14 della CEDU<\/p>\n<p>si riferisce, espressamente, all\u2019origine nazionale; inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza<\/p>\n<p>187\/2010, ha fatto riferimento proprio all\u2019art. 14 della CEDU per censurare la discriminazione dello<\/p>\n<p>straniero con riferimento alle prestazioni sociali.<\/p>\n<p>La protezione dalla discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0, pertanto, trova ampia tutela nel dato<\/p>\n<p>normativo sia nazionale, sia sovranazionale, con riferimento all\u2019ipotesi di diversit\u00e0 di trattamento,<\/p>\n<p>in senso pi\u00f9 svantaggioso, dello straniero quale effetto della sua appartenenza ad una nazionalit\u00e0<\/p>\n<p>diversa da quella italiana.<\/p>\n<p>I ricorrenti deducono la natura discriminatoria delle disposizioni contenute negli artt. 8 co. 4 e 5,<\/p>\n<p>17 co. 4 del Regolamento del Comune di Lodi, cos\u00ec come risultanti a seguito dell\u2019approvazione<\/p>\n<p>della delibera consiliare n. 28\/2017.<\/p>\n<p>Deve essere esaminato il quadro normativo complessivo di riferimento, avuto riguardo sia alle<\/p>\n<p>norme di rango primario, sia a quelle di rango secondario.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 D. L.vo 286\/98 prevede che \u201cAllo straniero \u00e8 riconosciuta parit\u00e0 di trattamento con il<\/p>\n<p>cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti<\/p>\n<p>con la pubblica amministrazione e nell&#8217;accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti<\/p>\n<p>dalla legge\u201d.<\/p>\n<p>La norma pertanto:<\/p>\n<p>&#8211; afferma il principio generale della parit\u00e0 di trattamento tra cittadino italiano e straniero nei<\/p>\n<p>rapporti con la pubblica amministrazione e nell&#8217;accesso ai pubblici servizi;<\/p>\n<p>&#8211; specifica che ci\u00f2 deve avvenire nei limiti e nei modi previsti dalla legge;<\/p>\n<p>&#8211; non prevede pertanto che la Pubblica Amministrazione abbia il potere di introdurre discipline in<\/p>\n<p>deroga a quanto stabilito dalle norme di rango primario;<\/p>\n<p>&#8211; il D. L.vo 286\/98 definisce inoltre l\u2019ambito di applicazione della disciplina sull\u2019immigrazione<\/p>\n<p>come rivolta \u201cai cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea e agli apolidi, di seguito<\/p>\n<p>indicati come stranieri\u201d.<\/p>\n<p>Il D.P.R. 445\/2000 \u00e8 il \u201cTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di<\/p>\n<p>documentazione amministrativa\u201d. Si rileva in proposito che:<\/p>\n<p>&#8211; tale definizione evidenzia la duplice natura del testo unico, contenente previsioni di natura sia<\/p>\n<p>legislativa che regolamentare;<\/p>\n<p>&#8211; per quanto interessa in questa sede, l\u2019art. 3 \u2013 cio\u00e8 la norma che disciplina a quali soggetti il testo<\/p>\n<p>unico si applichi \u2013 \u00e8 espressamente indicato con la lettera R e ha pertanto natura regolamentare.<\/p>\n<p>Il D.P.C.M. 159\/2013 \u00e8 il \u201cRegolamento concernente la revisione delle modalit\u00e0 di determinazione<\/p>\n<p>e i campi di applicazione dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)\u201d. Tale<\/p>\n<p>decreto:<\/p>\n<p>&#8211; nelle premesse indica \u201cla necessit\u00e0 di definire \u2026 al fine di una migliore integrazione con le<\/p>\n<p>modalit\u00e0 di determinazione dell\u2019ISEE, anche le modalit\u00e0 con cui viene rafforzato il sistema dei<\/p>\n<p>controlli dell\u2019ISEE\u201d, da adottare \u2013 peraltro \u2013 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche<\/p>\n<p>Sociali; gi\u00e0 in termini programmatici, dunque, le modalit\u00e0 con cui vengono eventualmente<\/p>\n<p>determinati pi\u00f9 penetranti sistemi di controllo sono di competenza ministeriale;<\/p>\n<p>&#8211; individua le \u201cPrestazioni sociali agevolate\u201d quali \u201cprestazioni sociali non destinate alla generalit\u00e0<\/p>\n<p>dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 2 co. 6 prevede che l\u2019ISEE sia calcolato sulla base in primo luogo \u201cdelle informazioni<\/p>\n<p>raccolte con il modello di DSU di cui all\u2019articolo 10\u201d e, inoltre, \u201cdelle altre informazioni<\/p>\n<p>disponibili negli archivi dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate\u201d; tali sono, pertanto, le fonti sulle<\/p>\n<p>quali si basa il calcolo dell\u2019ISEE, che a sua volta \u00e8 \u201clo strumento di valutazione, attraverso criteri<\/p>\n<p>unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate\u201d (art. 2<\/p>\n<ol>\n<li>1);<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; coerentemente, l\u2019art. 11 co. 2 prevede che le informazioni necessarie per il calcolo dell\u2019ISEE, non<\/p>\n<p>ricomprese nell\u2019elenco dei dati autodichiarati \u201ce gi\u00e0 presenti nel sistema informativo dell\u2019anagrafe<\/p>\n<p>tributaria\u201d sono trasmesse dall\u2019Agenzia delle Entrate all\u2019INPS; il sistema di controllo, nel caso in<\/p>\n<p>cui sorga la necessit\u00e0 di verifica in ordine alla veridicit\u00e0 delle autodichiarazioni, prevede un<\/p>\n<p>meccanismo fondato su controlli che si basano sui dati a disposizione dell\u2019Agenzia delle Entrate e<\/p>\n<p>dell\u2019INPS; tali dati \u2013 per quanto documentalmente risultante dagli atti di causa &#8211; non potrebbero<\/p>\n<p>dunque avere ad oggetto l\u2019eventuale disponibilit\u00e0 di immobili in sedi estere di difficile o<\/p>\n<p>sostanzialmente impossibile verifica; ci\u00f2 tanto per i cittadini italiani, quanto per quelli appartenenti<\/p>\n<p>alla UE, quanto per gli altri; l\u2019ulteriore potere di controllo attribuito dall\u2019art. 11 co. 3 all\u2019INPS, in<\/p>\n<p>relazione a dati sui quali l\u2019Agenzia delle Entrate non dispone di informazioni utili, \u00e8 previsto \u201cper i<\/p>\n<p>dati autodichiarati\u201d e non riguarda dunque situazioni quali quelle che potrebbero interessare in<\/p>\n<p>questa sede; a conferma di quanto sopra esposto, l\u2019art. 11 co. 4 prevede che \u201cL\u2019INPS determina<\/p>\n<p>l\u2019ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti<\/p>\n<p>dall\u2019Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; la suindicata DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) \u00e8 regolata al successivo art. 10, che stabilisce<\/p>\n<p>che essa \u00e8 unica per il nucleo familiare del richiedente, contiene le informazioni necessarie per la<\/p>\n<p>determinazione dell\u2019ISEE ed \u00e8 presentata ai sensi del D.P.R. 445\/2000;<\/p>\n<p>&#8211; il modello tipo di DSU \u00e8 approvato con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche<\/p>\n<p>sociali; non \u00e8 prevista una possibilit\u00e0 di integrazione, tanto meno di deroga, da parte dei Comuni;<\/p>\n<p>ci\u00f2 in modo conforme a quanto indicato nelle premesse gi\u00e0 richiamate, che indicano l\u2019autorit\u00e0 (il<\/p>\n<p>Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) competente a definire il rafforzamento del sistema di<\/p>\n<p>controllo;<\/p>\n<p>&#8211; ai fini della presentazione della DSU sono autodichiarate dall\u2019interessato (per quanto interessa in<\/p>\n<p>questa sede) la composizione del nucleo familiare e varie componenti reddituali;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 10 co. 9 prevede che l\u2019elenco delle informazioni, necessarie per il calcolo dell\u2019ISEE, di cui<\/p>\n<p>si chiede l\u2019autodichiarazione possa essere modificato e che possa essere integrato il modello tipo di<\/p>\n<p>DSU, \u201canche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati\u201d, con decreto del<\/p>\n<p>Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e<\/p>\n<p>di concerto con il Ministro dell\u2019economia, sentiti l\u2019INPS, l\u2019Agenzia delle Entrate e il Garante per<\/p>\n<p>la protezione dei dati personali; ogni modifica o integrazione al modello tipo di DSU, dunque, che<\/p>\n<p>sia finalizzata al controllo dei dati autodichiarati, passa attraverso una procedura a livello statale e<\/p>\n<p>non locale;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 11 co. 6 attribuisce agli enti che erogano le prestazioni sociali agevolate il potere di eseguire<\/p>\n<p>i controlli ritenuti necessari, diversi da quelli gi\u00e0 indicati, avvalendosi degli archivi in proprio<\/p>\n<p>possesso, ovvero utilizzando i poteri di cui all\u2019art. 71 D.P.R. 445\/2000 che, a sua volta, consente la<\/p>\n<p>verifica della veridicit\u00e0 delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto<\/p>\n<p>\u201cconsultando direttamente gli archivi dell\u2019amministrazione certificante ovvero richiedendo alla<\/p>\n<p>medesima \u2026 conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei<\/p>\n<p>registri da questa custoditi\u201d; anche sotto questo profilo, nessun rilievo pu\u00f2 avere questa previsione<\/p>\n<p>al fine di introdurre un elemento di ragionevolezza nella distinzione tra cittadini italiani o della UE<\/p>\n<p>e soggetti diversi, non potendo tali dati supplire alla carenza informativa in merito a eventuali<\/p>\n<p>titolarit\u00e0 di immobili all\u2019estero, in ipotesi non dichiarati dal singolo interessato.<\/p>\n<p>A fronte di tale quadro normativo, deve essere esaminato il contenuto delle norme del<\/p>\n<p>\u201cRegolamento per l\u2019accesso alle prestazioni sociali\u201d del Comune di Lodi, con particolare<\/p>\n<p>riferimento agli artt. 8 co. 4 e 8 co. 5, cos\u00ec come modificati dalla delibera n. 28\/17 adottata dal<\/p>\n<p>Consiglio Comunale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 8 co. 4 stabilisce che \u201cAi fini dell\u2019accoglimento della domanda finalizzata all\u2019accesso agli<\/p>\n<p>interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi<\/p>\n<p>ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall\u2019art. 816 Codice civile, eventualmente<\/p>\n<p>posseduti all\u2019estero e non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo<\/p>\n<p>vigente\u201d; tale norma richiama in parte il contenuto delle disposizioni di cui al DPCM 159\/2013,<\/p>\n<p>prendendo in considerazione quali parametri per la valutazione del reddito utile per l\u2019accesso alle<\/p>\n<p>prestazioni agevolate anche i beni posseduti all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 co. 5 stabilisce che \u201cAi fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente<\/p>\n<p>alla presentazione della domanda finalizzata all\u2019accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati<\/p>\n<p>dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea devono<\/p>\n<p>produrre \u2013 anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati \u2013 la<\/p>\n<p>certificazione rilascia dalla competente autorit\u00e0 dello Stato esterno \u2013 corredata di traduzione in<\/p>\n<p>italiano legalizzata dall\u2019Autorit\u00e0 consolare italiana che ne attesti la conformit\u00e0 \u2013 resa in<\/p>\n<p>conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 3 del DPR n. 445\/2000 e dall\u2019art. 2 del DPR n. 394\/1999 e<\/p>\n<p>successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalit\u00e0 deve essere<\/p>\n<p>comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente\u201d.<\/p>\n<p>Deve essere valutata la compatibilit\u00e0 dell\u2019art. 4 co. 5 con la normativa di riferimento<\/p>\n<p>precedentemente richiamata. Si rileva in proposito che:<\/p>\n<p>&#8211; la norma richiede che la certificazione rilasciata dalla competente autorit\u00e0 statale debba essere<\/p>\n<p>resa in conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 3 DPR n. 445\/2000; esso prevede un differente<\/p>\n<p>regime tra cittadini italiani e dell\u2019Unione Europea da un lato e cittadini di Stati non appartenenti<\/p>\n<p>all\u2019Unione regolarmente soggiornanti in Italia dall\u2019altro; questi ultimi, infatti, possono utilizzare le<\/p>\n<p>dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo DPR \u201climitatamente agli stati, alle<\/p>\n<p>qualit\u00e0 personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani\u201d; al di<\/p>\n<p>fuori di tale ipotesi e di quella in cui vi sia una convenzione tra l\u2019Italia e il Paese di provenienza<\/p>\n<p>dell\u2019interessato l\u2019interessato, per attestare la sussistenza dei medesimi elementi, deve munirsi di<\/p>\n<p>attestazione rilasciata \u201cdalla competente Autorit\u00e0 dello Stato estero\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 3 DPR 445\/2000, come gi\u00e0 evidenziato, ha natura meramente regolamentare; non \u00e8 pertanto<\/p>\n<p>decisivo, sul punto, il fatto che la delibera consiliare richiami e faccia propria una indicazione gi\u00e0<\/p>\n<p>fornita dal legislatore nazionale, posto che la natura della norma richiamata non \u00e8 di rango<\/p>\n<p>primario e come tale deve essere valutata;<\/p>\n<p>&#8211; nulla aggiunge l\u2019altra disposizione richiamata dall\u2019art. 4 co. 5, cio\u00e8 l\u2019art. 2 D.P.R. 394\/1999, sia<\/p>\n<p>perch\u00e9 si limita a riprodurre sul punto quanto gi\u00e0 statuito dall\u2019art. 3 DPR 445\/2000, sia perch\u00e9 si<\/p>\n<p>tratta di mera disposizione regolamentare ed attuativa di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Il primo dato normativo che si ricava, pertanto, \u00e8 che entrambi i principi ai quali si richiama la<\/p>\n<p>delibera comunale 28\/17 e, tramite la stessa, il Regolamento comunale, trovano la loro fonte nella<\/p>\n<p>normativa di carattere secondario.<\/p>\n<p>Deve pertanto essere valutato il rapporto tra norme di pari rango, cio\u00e8 tra le previsioni di cui al<\/p>\n<p>DPCM 159\/2013 e al DPR 445\/2000 (rispetto al quale il DPR 394\/99 si pone come mero<\/p>\n<p>strumento attuativo). A tale proposito si osserva che il DPCM 159\/2013 ha ad oggetto la revisione<\/p>\n<p>delle modalit\u00e0 di determinazione e i campi di applicazione dell\u2019ISEE; definisce specificamente le<\/p>\n<p>prestazioni sociali agevolate e i criteri di accesso alle stesse. La sua disciplina \u00e8 pertanto speciale<\/p>\n<p>rispetto a quella del DPR 445\/2000, che \u00e8 pi\u00f9 in generale dedicato a regolare la materia della<\/p>\n<p>documentazione amministrativa. Si pu\u00f2 pertanto concludere che il DPCM assume natura di<\/p>\n<p>normativa speciale (oltre che cronologicamente successiva) rispetto a quella generale introdotta<\/p>\n<p>con il DPR e, dunque, prevale rispetto ad essa nella disciplina della materia in questa sede in<\/p>\n<p>esame.<\/p>\n<p>Non \u00e8 decisivo il fatto (messo in evidenza da parte convenuta) che l\u2019art. 10 co. 1 DPCM 159\/2013<\/p>\n<p>contenga un espresso richiamo al DPR 445\/2000; alla luce delle osservazioni gi\u00e0 svolte e della<\/p>\n<p>natura normativa speciale del DPCM il richiamo non pu\u00f2 che essere inteso nel senso che le norme<\/p>\n<p>del DPR, che involgono plurimi aspetti inerenti la materia della documentazione amministrativa,<\/p>\n<p>siano applicabili in quanto compatibili con la normativa di settore.<\/p>\n<p>L\u2019altro profilo oggetto di valutazione \u00e8 se il DPCM 159\/2013 presenti o meno dei profili di<\/p>\n<p>contrasto con norme di rango primario ed eventualmente con quali.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2 D. L.vo 286\/98, come gi\u00e0 si \u00e8 rilevato, riconosce allo straniero (inteso come cittadino di<\/p>\n<p>Stato non appartenente all\u2019Unione europea o apolide) parit\u00e0 di trattamento con il cittadino nei<\/p>\n<p>rapporti con la pubblica amministrazione e nell&#8217;accesso ai pubblici servizi. Tale disposizione:<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 contenuta in un corpo normativo di rango primario;<\/p>\n<p>&#8211; contiene un principio espressamente ritenuto come non derogabile da fonti diverse dalla legge;<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 specificamente dedicato alla tutela e alla regolamentazione della posizione del cittadino non<\/p>\n<p>appartenente all\u2019Unione Europea;<\/p>\n<p>&#8211; esprime un principio (la parit\u00e0 di trattamento) disatteso dalla disciplina introdotta con la delibera<\/p>\n<p>consiliare oggetto di discussione.<\/p>\n<p>Il DPCM 159\/2013 si pone in termini di continuit\u00e0 rispetto ai principi enunciati dal D. L.vo<\/p>\n<p>286\/98, posto che:<\/p>\n<p>&#8211; la suindicata DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) \u00e8 unica per il nucleo familiare del richiedente<\/p>\n<p>e contiene le informazioni necessarie per la determinazione dell\u2019ISEE;<\/p>\n<p>&#8211; si fonda su autodichiarazioni del richiedente;<\/p>\n<p>&#8211; non contiene discipline differenziate tra cittadini appartenenti all\u2019UE e altri soggetti.<\/p>\n<p>Si deve pertanto tenere conto, da un lato, dell\u2019esistenza di un principio di parit\u00e0 tra tutti i potenziali<\/p>\n<p>interessati all\u2019accesso alle prestazioni sociali agevolate, dall\u2019altro della possibilit\u00e0 riservata<\/p>\n<p>esclusivamente ad organi statali di meglio determinare le modalit\u00e0 di controllo sul reale possesso<\/p>\n<p>da parte dei richiedenti dei requisiti per il godimento delle prestazioni stesse.<\/p>\n<p>Il Comune di Lodi rileva che la riserva di legge contenuta del D. L.vo 286\/1998 non pu\u00f2<\/p>\n<p>considerarsi assoluta, richiamando a sostegno dell\u2019assunto la disposizione di cui all\u2019art. 7 L.<\/p>\n<p>8.3.1999, n. 50 (\u201cDelegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi &#8211;<\/p>\n<p>Legge di semplificazione 1998\u201d). Sul punto si osserva che:<\/p>\n<p>&#8211; la norma prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei<\/p>\n<p>Ministri, adotti il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano<\/p>\n<p>le fattispecie previste e le materie elencate, tra l\u2019altro, \u201cnell&#8217;articolo 16 delle disposizioni sulla<\/p>\n<p>legge in generale, in riferimento all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.<\/p>\n<p>286\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 2 co. 2 D. L.vo 286\/98, richiamato dalla citata disposizione, stabilisce a sua volta che \u201cLo<\/p>\n<p>straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile<\/p>\n<p>attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l&#8217;Italia e il<\/p>\n<p>presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le<\/p>\n<p>convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit\u00e0, essa \u00e8 accertata secondo i<\/p>\n<p>criteri e le modalit\u00e0 previste dal regolamento di attuazione, salvo che le convenzioni<\/p>\n<p>internazionali in vigore per l&#8217;Italia e il presente testo unico dispongano diversamente\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 7 L. 50\/99 si limita pertanto a prevedere in generale il riordino di norme legislative e<\/p>\n<p>regolamentari che disciplinano alcune materie specificamente elencate; tra esse vi \u00e8 l\u2019art. 16 delle<\/p>\n<p>disposizioni sulla legge in generale, che dispone che \u201cLo straniero \u00e8 ammesso a godere dei diritti<\/p>\n<p>civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit\u00e0 e salve le disposizioni contenute in leggi<\/p>\n<p>speciali\u201d; il richiamo di cui all\u2019art. 7 L. 50\/99 \u00e8 inoltre espressamente riferito all\u2019art. 16 delle<\/p>\n<p>preleggi con riferimento all\u2019art. 2 co. 2 D. L.vo 286\/1998, che a sua volta ribadisce il principio<\/p>\n<p>della parit\u00e0 tra cittadini italiani e non, limitandosi a richiamare l\u2019eventuale diversa disciplina<\/p>\n<p>applicabile nei casi in cui intervenga il principio di reciprocit\u00e0, del tutto estraneo alla situazione<\/p>\n<p>esaminata in questa sede;<\/p>\n<p>&#8211; non \u00e8 dunque intervenuta alcuna delegificazione nella materia sottoposta al presente giudizio nei<\/p>\n<p>termini indicati da parte convenuta.<\/p>\n<p>Dall\u2019analisi normativa che precede, dunque, pu\u00f2 evincersi come non esistano principi ricavabili da<\/p>\n<p>norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre, attraverso lo strumento del<\/p>\n<p>Regolamento, diverse modalit\u00e0 di accesso alle prestazioni sociali agevolate, con particolare<\/p>\n<p>riferimento alla previsione di specifiche e pi\u00f9 gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati<\/p>\n<p>non appartenenti all\u2019Unione Europea, cos\u00ec come indicate all\u2019art. 8 co. 5 del \u201cRegolamento per<\/p>\n<p>l\u2019accesso alle prestazioni sociali agevolate\u201d nella versione introdotta con la delibera consiliare n.<\/p>\n<p>28\/2017.<\/p>\n<p>Tale previsione \u00e8 specificamente riferita solo ai cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione<\/p>\n<p>europea e impone agli stessi di produrre \u201cla certificazione rilasciata dalla competente autorit\u00e0<\/p>\n<p>dello Stato esterno\u201d, non essendo sufficiente l\u2019autocertificazione. Si tratta pertanto di<\/p>\n<p>discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di<\/p>\n<p>partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata.<\/p>\n<p>Non si versa nell\u2019ipotesi di discriminazione indiretta, ricorrente quando una disposizione, un<\/p>\n<p>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono porre<\/p>\n<p>alcuni soggetti in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altri. Non vi \u00e8 nel caso di<\/p>\n<p>specie una disposizione apparentemente di contenuto neutro, che in realt\u00e0 determina condizioni<\/p>\n<p>particolarmente gravose per alcuni soggetti, ma una diretta imposizione di uno specifico<\/p>\n<p>adempimento aggiuntivo \u2013 dunque una oggettiva disparit\u00e0 di trattamento &#8211; ad alcuni soggetti<\/p>\n<p>rispetto ad altri.<\/p>\n<p>\u00c8 significativo inoltre richiamare brevemente il contenuto di parte della sentenza della Corte<\/p>\n<p>Costituzionale n. 166\/2018, nei termini che seguono:<\/p>\n<p>&#8211; essa affronta il diverso argomento della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei<\/p>\n<p>canoni di locazione, da erogarsi a soggetti che si trovino in una situazione di indigenza qualificata,<\/p>\n<p>nonch\u00e9 dei criteri scelti per individuare i requisiti minimi necessari per ottenere tale beneficio;<\/p>\n<p>&#8211; tali criteri, inizialmente fondati su base reddituale, sono stati successivamente integrati con il<\/p>\n<p>D.L. 112\/2008, poi convertito nella L. 133\/2008, con la previsione di ulteriori requisiti &#8211; richiesti<\/p>\n<p>soltanto ai cittadini di Paesi non appartenenti all\u2019Unione Europea e agli apolidi &#8211; attinenti alla<\/p>\n<p>durata della residenza nel territorio nazionale e di quella nel territorio di una regione;<\/p>\n<p>&#8211; per quanto interessa in questa sede, la Corte ha osservato che \u201cil legislatore pu\u00f2 legittimamente<\/p>\n<p>circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle<\/p>\n<p>risorse destinate al loro finanziamento (sentenza n. 133 del 2013). Tuttavia, la scelta legislativa<\/p>\n<p>non \u00e8 esente da vincoli di ordine costituzionale\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; tra essi vi \u00e8 il principio di ragionevolezza di cui all\u2019art. 3 Cost.; la Corte osserva che \u201ctale<\/p>\n<p>principio pu\u00f2 ritenersi rispettato solo qualora esista una \u00abcausa normativa\u00bb della<\/p>\n<p>differenziazione, che sia \u00abgiustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui \u00e8<\/p>\n<p>subordinata l\u2019attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il<\/p>\n<p>riconoscimento e ne definiscono la ratio\u00bb (sentenza n. 107 del 2018)\u201d; il concetto viene<\/p>\n<p>ulteriormente precisato, stabilendo che \u201coccorre pur sempre che sussista una ragionevole<\/p>\n<p>correlazione tra la richiesta e le situazioni di bisogno o di disagio, in vista delle quali le singole<\/p>\n<p>prestazioni sono state previste\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; si deve in primo luogo rilevare come i principi esposti dalla Corte Costituzionale si risolvano in<\/p>\n<p>limitazioni gi\u00e0 all\u2019esplicazione della potest\u00e0 legislativa, prima ancora di quella attuativa<\/p>\n<p>eventualmente svolta dai Ministeri competenti per materia; di ci\u00f2 si deve tenere conto, atteso che<\/p>\n<p>nella fattispecie in esame le limitazioni vengono imposte non dal legislatore, non da un organo<\/p>\n<p>statale, ma da un Comune;<\/p>\n<p>&#8211; in ogni caso, il principio di ragionevolezza richiamato dalla Corte impone di ancorare a un<\/p>\n<p>canone di necessaria correlazione gli adempimenti richiesti a chi aspira a fruire di una prestazione<\/p>\n<p>sociale agevolata e le situazioni di bisogno per le quali le prestazioni sono previste;<\/p>\n<p>&#8211; sotto tale aspetto, difetta nel caso di specie qualunque elemento che consenta di individuare una<\/p>\n<p>ragionevole differenziazione tra la posizione di chi appartiene e quella di chi non appartiene<\/p>\n<p>all\u2019Unione Europea; l\u2019immobile eventualmente posseduto all\u2019estero e non dichiarato in Italia pone<\/p>\n<p>sullo stesso piano le due categorie di soggetti considerati, con riferimento \u2013 come precedentemente<\/p>\n<p>esposto \u2013 sia alle fonti utilizzabili per gli accertamenti espressamente indicate nel DPCM<\/p>\n<p>159\/2013, sia alla concreta possibilit\u00e0 di avvalersi di diverse forme di accertamento all\u2019estero,<\/p>\n<p>analoghe per ogni soggetto.<\/p>\n<p>Non sono inoltre dirimenti la previsione di cui all\u2019art. 8 co. 6 del Regolamento e le Linee Guida<\/p>\n<p>approvate dal Comune in data 17.10.2018.<\/p>\n<p>L\u2019art. 8 co. 6 (introdotto dalla delibera consiliare n. 28\/2017) stabilisce che la certificazione<\/p>\n<p>rilasciata dallo Stato estero non \u00e8 richiesta in alcune situazioni di particolare gravit\u00e0, in particolare<\/p>\n<p>quella di chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, quella in cui vi sia una diversa<\/p>\n<p>previsione sulla base di una convenzione internazionale, quella in cui sia \u201coggettivamente<\/p>\n<p>impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5\u201d. Con riferimento a tale<\/p>\n<p>condizione, \u201cil Comune predisporr\u00e0 l\u2019elenco dei Paesi dove non \u00e8 possibile acquisire la<\/p>\n<p>documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica\u201d.<\/p>\n<p>Con le Linee Guida per la corretta applicazione dell\u2019art. 8 (doc. 5 di parte convenuta) di data<\/p>\n<p>17.10.2018 il Comune ha esteso il regime di favore previsto per i rifugiati anche a tutti coloro che<\/p>\n<p>provengano da paesi in stato di belligeranza.<\/p>\n<p>In proposito si rileva che:<\/p>\n<p>&#8211; fatta eccezione per il caso del soggetto che ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato,<\/p>\n<p>tutte le altre previsioni sono caratterizzate da indeterminatezza;<\/p>\n<p>&#8211; non si specifica quali previsioni contenute in convenzioni internazionali (e quali convenzioni)<\/p>\n<p>dovrebbero consentire al singolo interessato di accedere a un regime pi\u00f9 favorevole;<\/p>\n<p>&#8211; non si indica secondo quali criteri &#8211; e sulla base di una valutazione operata da chi \u2013 dovrebbe<\/p>\n<p>risultare \u201coggettivamente impossibile acquisire le certificazioni\u201d; il criterio della oggettivit\u00e0<\/p>\n<p>postula il richiamo a parametri chiari e predeterminati, che sono invece del tutto assenti nella<\/p>\n<p>previsione regolamentare;<\/p>\n<p>&#8211; analoghe considerazioni valgono per l\u2019individuazione dei Paesi \u201cin stato di belligeranza\u201d,<\/p>\n<p>richiamati dal punto 1 lett. f) delle Linee Guida;<\/p>\n<p>&#8211; si tratta in ogni caso di previsioni tese a limitare, ma non a eliminare, gli effetti di un<\/p>\n<p>provvedimento che introduce una disparit\u00e0 di trattamento emesso da un\u2019autorit\u00e0 che non ha il<\/p>\n<p>potere di assumere decisioni in proposito (dunque nemmeno di stabilire in che termini i loro effetti<\/p>\n<p>possano essere temperati) e che non risponde a canoni di ragionevolezza, per le ragioni gi\u00e0<\/p>\n<p>indicate.<\/p>\n<p>Non \u00e8 condivisibile l\u2019assunto del Comune, secondo cui vi \u00e8 carenza di interesse ad agire delle<\/p>\n<p>associazioni ricorrenti, non essendo stata fornita la dimostrazione della mancata erogazione di<\/p>\n<p>prestazioni sociali agevolate in conseguenza delle previsioni regolamentari oggetto di discussione.<\/p>\n<p>Si rileva in proposito che le associazioni \u2013 che sono legittimate a tutelare le posizioni di soggetti<\/p>\n<p>non necessariamente individuati nominativamente \u2013 si rendono portatrici dell\u2019interesse<\/p>\n<p>all\u2019ottenimento di uno specifico provvedimento giurisdizionale (prescindendo dunque dal<\/p>\n<p>perseguimento dell\u2019interesse concreto alla definizione della posizione del singolo eventualmente<\/p>\n<p>interessato), provvedimento che trova la sua ragion d\u2019essere nell\u2019eliminazione degli effetti di una<\/p>\n<p>disposizione a contenuto immediatamente precettivo nei confronti della generalit\u00e0 dei potenziali<\/p>\n<p>destinatari.<\/p>\n<p>L\u2019interesse ad agire sussiste con riferimento all\u2019immediata operativit\u00e0 e vincolativit\u00e0 del<\/p>\n<p>provvedimento oggetto di discussione, indipendentemente dai suoi riflessi sulla posizione del<\/p>\n<p>singolo.<\/p>\n<p>Affermata la natura discriminatoria della previsione contenuta nel Regolamento comunale,<\/p>\n<p>introdotta dalla delibera consiliare n. 28\/17, deve essere affrontato il tema relativo al<\/p>\n<p>provvedimento che ne consegue.<\/p>\n<p>I ricorrenti chiedono in via principale l\u2019emissione dell\u2019ordine di modifica del Regolamento e di<\/p>\n<p>quello di riesame delle domande gi\u00e0 presentate da cittadini stranieri e respinte per carenza di<\/p>\n<p>motivazione sul punto oggetto di discussione in questa sede.<\/p>\n<p>Si rileva in proposito che nessun provvedimento pu\u00f2 essere assunto con riferimento al riesame di<\/p>\n<p>eventuali domande gi\u00e0 rigettate dal Comune, non essendo stato documentato nulla sul punto da<\/p>\n<p>parte dei ricorrenti e non essendovi un concreto riscontro in ordine al fatto che la motivazione di<\/p>\n<p>eventuali dinieghi di accesso a prestazioni sociali agevolate sia attinente all\u2019assenza della<\/p>\n<p>documentazione richiesta con il nuovo art. 8 co. 5 del Regolamento.<\/p>\n<p>Deve invece essere ordinato all\u2019Amministrazione comunale di modificare il predetto Regolamento<\/p>\n<p>in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all\u2019UE di presentare la domanda di accesso a<\/p>\n<p>prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell\u2019ISEE alle stesse condizioni previste<\/p>\n<p>per i cittadini italiani e UE in generale.<\/p>\n<p>I ricorrenti chiedono infine di ordinare all\u2019Amministrazione convenuta di dare adeguata pubblicit\u00e0<\/p>\n<p>alla decisione giudiziale mediante la sua pubblicazione sulla home page del sito del Comune<\/p>\n<p>nonch\u00e9, al fine di informare gli interessati ed evitare il reiterarsi della discriminazione, su un<\/p>\n<p>quotidiano locale. La misura richiesta, per\u00f2, da un lato non \u00e8 espressamente prevista (con<\/p>\n<p>riferimento a entrambe le richieste avanzate) nei termini indicati, dall\u2019altro non \u00e8 proporzionata al<\/p>\n<p>provvedimento concretamente emesso, che gi\u00e0 impone al Comune di adottare tutti gli adempimenti<\/p>\n<p>necessari per regolarizzare le modalit\u00e0 di accesso alle prestazioni sociali agevolate.<\/p>\n<p>Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle<\/p>\n<p>parti, deriva l\u2019accoglimento del ricorso proposto da ASGI e NAGA.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:<\/p>\n<p>1) Accerta la condotta discriminatoria del Comune di Lodi consistente nella modifica del<\/p>\n<p>\u201cRegolamento per l\u2019accesso alle prestazioni sociali agevolate\u201d con la delibera del Consiglio<\/p>\n<p>Comunale n. 28\/2017, con riferimento all\u2019introduzione delle previsioni di cui agli artt. 8 co.<\/p>\n<p>5, 17 co. 4, nella parte in cui stabiliscono:<\/p>\n<p>&#8211; che i cittadini non appartenenti all\u2019Unione Europea, per accedere a prestazioni sociali<\/p>\n<p>agevolate, debbano produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorit\u00e0 dello Stato<\/p>\n<p>esterno, corredata di traduzione in italiano legalizzata dall\u2019Autorit\u00e0 consolare italiana che ne<\/p>\n<p>attesti la conformit\u00e0, resa in conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 3 DPR 445\/2000 e<\/p>\n<p>dall\u2019art. 2 DPR 394\/1999,<\/p>\n<p>&#8211; che con le medesime modalit\u00e0 debba essere comprovata anche la composizione del nucleo<\/p>\n<p>familiare del richiedente,<\/p>\n<p>&#8211; che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE di cui al DPCM 159\/2013 debba<\/p>\n<p>essere resa in conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 3 DPR 445\/2000 e dall\u2019art. 2 DPR<\/p>\n<p>394\/1999.<\/p>\n<p>2) Ordina al Comune di Lodi di modificare il predetto \u201cRegolamento per l\u2019accesso alle<\/p>\n<p>prestazioni sociali agevolate\u201d in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all\u2019Unione<\/p>\n<p>Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la<\/p>\n<p>presentazione dell\u2019ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell\u2019Unione<\/p>\n<p>Europea in generale.<\/p>\n<p>3) Condanna il Comune di Lodi alla rifusione delle spese processuali in favore di ASGI \u2013<\/p>\n<p>Associazione degli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione e NAGA \u2013 Associazione Volontaria di<\/p>\n<p>assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti, liquidate in \u20ac<\/p>\n<p>5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del<\/p>\n<p>15%; IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi in favore degli Avv.ti Alberto Guariso e<\/p>\n<p>Livio Neri, dichiaratisi antistatari.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Milano li 12\/12\/2018<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Dott. Nicola Di Plotti<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale di Milano Sezione PRIMA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. 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