{"id":1047,"date":"2019-03-29T20:41:25","date_gmt":"2019-03-29T19:41:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1047"},"modified":"2019-03-29T20:41:25","modified_gmt":"2019-03-29T19:41:25","slug":"1047","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/","title":{"rendered":"Discriminazione handicap, Corte d\u2019Appello di Napoli, Sentenza del 13 settembre 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE D&#8217;APPELLO DI NAPOLI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE CONTROVERSIE \u00a0DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nella causa civile iscritta al n.1155 \/2018\u00a0 r. g. sezione\u00a0 lavoro, vertente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRA<\/p>\n<p>XXXXX ,elett.te dom.to in Napoli alla via Posillipo n.66\/21 presso lo studio degli Avv.ti Luciana<\/p>\n<p>Rossi e Stefano Esposito e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Lombardi\u00a0 \u00a0\u00a0giusta procura in atti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Appellante<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E<\/p>\n<p>Azienda ospedaliera &#8220;G. Rummo&#8221;, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall&#8217; Avv.to Alessandro Biamonte e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al e.so Umberto I n.35<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Nonch\u00e9<\/p>\n<p>XXXXX e XXXXX<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Appellate<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO E DIRITTO<\/p>\n<p>Con la ordinanza n.8503 del 30.4.18, il Tribunale di Benevento respingeva il ricorso ex art.702 bis c.p.c. e art.28 D.lgs 150\/11 proposto da XXXX nei confronti dell&#8217;Azienda ospedaliera &#8220;G.Rummo&#8221;\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 delle controinteressate XXXX e XXXX, queste ultime parti nel presente giudizio, pur non essendo state indicate nel dispositivo, che va pertanto integrato in tal senso.<\/p>\n<p>Il\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lamentava\u00a0\u00a0 che,\u00a0\u00a0 pur\u00a0\u00a0 essendo\u00a0\u00a0 risultato\u00a0\u00a0 vincitore\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 concorso\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 tre \u00a0posti \u00a0di collaboratore amministrativo cat.D\u00a0 riservato\u00a0 esclusivamente\u00a0 agli\u00a0 iscritti\u00a0 all&#8217;elenco\u00a0 dei\u00a0 disabili ex art.8 legge 68\/99, concorso bandito dall&#8217; A.O. con delibera n.1190\/06 e successiva delibera n.196\/17, non era stato immesso in servizio perch\u00e9 non pi\u00f9 in possesso del requisito della disoccupazione alla data dell&#8217; assunzione. Deduceva che tale comportamento costituiva discriminazione diretta dei disabili tenuto conto del fatto che nei concorsi relativi a soggetti non disabili\u00a0 la\u00a0 sussistenza\u00a0 dello\u00a0 stato\u00a0 di\u00a0 disoccupazione\u00a0 al\u00a0 momento\u00a0 dell&#8217;assunzione non\u00a0 \u00a0veniva richiesto e che in altri analoghi concorsi riservati ai disabili tale requisito non era appunto previsto.<\/p>\n<p>Il primo\u00a0 Giudice\u00a0 respingeva\u00a0 la domanda\u00a0 sul\u00a0 presupposto\u00a0 che\u00a0 alcuna discriminazione\u00a0 potesse ravvisarsi nel comportamento\u00a0 dell&#8217;azienda ospedaliera che,\u00a0 attenendosi\u00a0 alla normativa di legge a tutela dei disabili, aveva richiesto l&#8217; iscrizione negli elenchi di cui all&#8217; art.8 legge 68\/99 anche\u00a0 in sede di assunzione.<\/p>\n<p>Avverso questa pronuncia ha proposto tempestivo gravame deducendone \u00a0l&#8217;erroneit\u00e0 per aver il Tribunale tratto conclusioni errate dalla interpretazione ed applicazione dell&#8217;art.28 comma 4 legge 150\/11 nonch\u00e9 per travisamento dei fatti di causa e per errata applicazione dei principi validi in materia di vincitore di concorso, nonch\u00e9 per omessa decisione sulla domanda risarcitoria avanzata da esso istante<\/p>\n<p>Instaurato il contraddittorio, l&#8217;Azienda ospedaliera si \u00e8 costituita in giudizio ed ha resistito all&#8217;appello, assumendone\u00a0 l&#8217;infondatezza in fatto ed in diritto.<\/p>\n<p>Bench\u00e8\u00a0 ritualmente\u00a0 citate,\u00a0 non\u00a0 si\u00a0 sono\u00a0 costituite le controinteressate XXXX\u00a0 e\u00a0 \u00a0che XXX sono rimaste pertanto contumaci<\/p>\n<p>L&#8217; art. 28 d.lgs. n. 150\/2011, con la tecnica del richiamo ad altre fonti normative, ha stabilito l&#8217;ambito di operativit\u00e0 della speciale disciplina chiarendo che la stessa (e la regola del rito sommario di cognizione) \u00e8 applicabile alle controversie in materia di discriminazione di cui all&#8217;art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull&#8217;immigrazione), a quelle di cui all&#8217;art.\u00a0 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (attuazione della direttiva 2000\/43\/CK per la parit\u00e0 di\u00a0 trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica), a quelle di cui all&#8217;art. 4 del digs. 9 luglio 2003, n. 216 (attuazione della direttiva 2000\/78\/Cl per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), a quelle di cui all&#8217;art. 3 della I . 1\u00b0 marzo 2006, n. 67 (misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilit\u00e0 vittime di discriminazioni), e a quelle di cui all&#8217;art. 55 quinquies del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (discriminazioniper ragioni di sesso nell&#8217;accesso\u00a0 a beni e servizi e loro \u00a0fornitura).<\/p>\n<p>Il medesimo d.lgs. n. 150\/2011, in sede di disposizioni finali di cui al capo V, ha ribadito (art . 34, co. 34) che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui al sopra indicato art. 4 del d.lgs. n. 216\/2003 sono regolati dall&#8217;art . 28.<\/p>\n<p>Quanto al rito, il procedimento, come si \u00e8 detto, \u00e8 regolato dalle forme degli art. 702 bis e ss. c.p.c., con le variazioni dettate dalle norme generali di cui agli art. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 150\/2011 e da quelle speciali contenute proprio nell&#8217;art.\u00a0 28.<\/p>\n<p>La specialit\u00e0 della disciplina prevista dall&#8217;art. 28 contro gli atti e i comportamenti\u00a0 discriminatori, anche in ambito di occupazione e lavoro trova il suo fondamento nelle preminenti esigenze di tutela degli interessi in gioco. Devono, infatti, essere valutate le finalit\u00e0 perseguite dal legislatore nel dettare norme speciali e quella antidiscriminatoria, nel nostro sistema di valori, essendo finalizzata ad una piena realizzazione del fondamentale principio di uguaglianza deve essere considerata\u00a0 preminente \u00a0(Cass. n.3936\/17).<\/p>\n<p>Il Legislatore ha inteso dare piena attuazione al principio di pari dignit\u00e0 dei cittadini promuovendo la parit\u00e0 di trattamento e delle pari opportunit\u00e0 nei confronti delle persone con disabilit\u00e0 al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali . La legge 67\/06 all&#8217;art.2, invero, fissa il divieto\u00a0\u00a0\u00a0 assoluto di porre in essere condotte discriminatorie , sia esse dirette che indirette, in pregiudizio delle persone affette da disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Parte appellante contesta l&#8217;impugnata sentenza nella parte in cui \u00e8 stato ritenuto non discriminatorio ma frutto di una diversa interpretazione normativa la circostanza che altre aziende ospedaliere non avessero richiesto il requisito della disoccupazione anche all&#8217;atto dell&#8217;assunzione. In particolare ci si duole dell&#8217;omessa valutazione dei dati statistici acquisiti con alterazione degli elementi qualificanti l&#8217;azione intrapresa.<\/p>\n<p>Il\u00a0&#8230;. invero ha prodotto agli atti innumerevoli\u00a0 bandi di concorso\u00a0 del \u00a0comparto sanit\u00e0 interamente riservati ai disabili nei quali non \u00e8 stato richiesto il requisito della disoccupazione all&#8217;atto dell&#8217; assunzione.<\/p>\n<p>Ebbene con suddetta documentazione parte istante ha adempiuto all&#8217; onere probatorio della discriminazione , posto che, a mente dell&#8217; art.28 citato, per assolvere tale onere \u00e8 sufficiente che il ricorrente fornisca elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l&#8217; esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.<\/p>\n<p>Una volta adempiuto tale onere probatorio, spetta poi al convenuto dimostrare, con una inversione dell&#8217; onere della prova, che nella situazione concreta nessuna violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento si sia verificata dimostrando con qualsiasi mezzo che il trattamento che \u00e8 stato riservato al disabile \u00e8 giustificato da fattori oggettivi ed estranei a qualsivoglia discriminazione fondata sulla disabilit\u00e0 .<\/p>\n<p>Non corretta, pertanto, appare la decisione impugnata, posto che, a fronte dell&#8217; ampia acquisizione di dati statistici comprovanti una discriminazione, l&#8217;azienda ospedaliera nulla ha provato al fine di dimostrare in concreto l&#8217;insussistenza della discriminazione dell&#8217;invalido vincitore di concorso in relazione alla persona normodotata in analoga situazione.<\/p>\n<p>L&#8217; azienda si \u00e8 limitata ad escludere la discriminazione sulla scorta di una interpretazione della normativa ma giammai ha fornito in fatto, cosa che avrebbe dovuto fare, dimostrazione dell&#8217;inesistenza\u00a0 della\u00a0 dedotta discriminazione.<\/p>\n<p>Questa impostazione \u00e8 stata poi recepita anche dal Tribunale, il quale, procedendo ad una interpretazione degli elementi statistici non contestati, \u00e8 pervenuto ad una ricostruzione autonoma in modo difforme da quello risultante dagli stessi dati. In sostanza, il Giudice ha ritenuti i bandi come documenti frutto di una particolare interpretazione normativa laddove avrebbe dovuto valutare il fatto della inesistenza della disoccupazione all &#8216; atto di assunzione, come indicato nei bandi prodotti agli atti, elementi di fatto dai quali evincere la discriminazione rispetto al bando che disciplinava il concorso dell&#8217;azienda ospedaliera convenuta che, invece, richiedeva detto requisito.<\/p>\n<p>In assenza di una prova contraria, al Giudice, poi, a mente del ricordato art.28, non spettava altro che dichiarare discriminatoria la condotta dell&#8217;Azienda ospedaliera che ha negato l&#8217;assunzione del\u00a0&#8230; \u00a0per mancanza del requisito della disoccupazione anche al momento dell&#8217;assunzione .<\/p>\n<p>In proposito appare superfluo soffermarsi diffusamente sulla portata innovativa della legge n. 68\/99, che in tema di diritto al lavoro dei disabili, ha apportato radicali mutamenti al previgente sistema della legge n. 482\/1968. Tra le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti si registra la riduzione delle categorie protette, le quali vengono circoscritte alle sole persone inabili, come individuate dall&#8217;art. 1, e la riduzione delle aliquote di riserva, come indicate all&#8217; art. 3 del testo vigente<\/p>\n<p>Per assicurare a tali categorie il diritto al lavoro, viene introdotto un nuovo sistema di\u00a0 &#8220;collocamento mirato&#8221;, come definito dall&#8217;art. 2: un collocamento, cio\u00e8, che vale a favorire adeguatamente le attitudini delle persone affette da condizioni di disabilit\u00e0 , valutandole nelle loro capacit\u00e0\u00a0\u00a0 lavorative\u00a0 e consentendo\u00a0 di inserirle nel posto pi\u00f9 adatto.<\/p>\n<p>Il sostegno ai disabili viene assicurato nelle forme e nelle quantit\u00e0 previste dall&#8217; art. 3 (&#8220;Assunzioni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 obbligatorie&#8221; e &#8220;Quote di riserva&#8221;), a norma del quale i datori di \u00a0lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie dei<\/p>\n<p>disabili .<\/p>\n<p>La disciplina individua quindi la cd. quota di obbligo, in relazione all&#8217; organico complessivo.<\/p>\n<p>Il capo III della legge ( Avviamento al lavoro) si apre con l&#8217;articolo 7 intitolato &#8220;Modalit\u00e0 delle assunzioni obbligatorie&#8221; , nell&#8217;ambito del quale si distingue un primo comma che disciplina la chiamata diretta per i datori di lavoro privati, ed un secondo comma che detta disposizioni per i datori di lavoro pubblici , richiamando in linea generale anche per questi ultimi il meccanismo della chiamata diretta ( numerica o nominativa). L&#8217; ultimo capoverso del comma 2 introduce infine le\u00a0 controverse disposizioni in tema di applicazione della riserva\u00a0 nei pubblici\u00a0 concorsi.<\/p>\n<p>Osserva in proposito il Collegio che la legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili\u00a0 aspiranti al lavoro: quello dell&#8217;assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle Pubbliche Amministrazioni.<\/p>\n<p>A fronte delle disposizioni della prima parte ,che hanno riguardo al sistema generale della chiamata diretta, numerica o nominativa che, sia, <strong>il <\/strong>legislatore \u00e8 stato mosso dal chiaro intento di dettare una disciplina a s\u00e9 per le assunzioni concorsuali; e tale disciplina si ritrova nel combinato disposto dell&#8217;art. 16 comma 2 e dell&#8217;articolo 7 comma 2 ultimo cpv. della nuova legge, che realizzano una significativa innovazione rispetto al sistema vigente nella legge 482\/1968 ed in particolare al sistema dell&#8217;art. 12 per i pubblici concorsi, ove il beneficio era attribuito ai soli disoccupati.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 7 comma 2 ultimo periodo, contiene l&#8217;enunciazione del principio generale delle modalit\u00e0 di attuazione della tutela del disabile nelle procedure concorsuali, con una\u00a0 disposizione che riecheggia l&#8217;articolo 5 comma\u00a0 I del DPR 487\/I 994 ( regolamento per i concorsi della pubbliche amministrazioni): la norma afferma il principio che, per le categorie\u00a0 per la cui assunzione \u00e8 disposto il possesso di titolo di studio superiore a quello di scuola dell&#8217;obbligo, nella procedura concorsuale ( in cui ex ante occorre rispettare la par condicio tra i concorrenti) la tutela del disabile pu\u00f2 attuarsi solo a posteriori con il meccanismo delle riserve\u00a0 di posti ( nei limiti del 50% dei posti messi a concorso e comunque non oltre la quota di obbligo). Costituisce invece norma speciale la successiva disposizione che operativamente disciplina il concorso nelle pubbliche amministrazioni ( l&#8217;articolo 16 ), la cui rubrica \u00e8 intitolata appunto\u00a0 in tal senso, e che ai fini\u00a0 della applicazione\u00a0 del beneficio\u00a0 della riserva\u00a0 rendeva irrilevante, nella versione vigente prima del 2014, la sussistenza dello stato di disoccupazione\u00a0\u00a0 al momento della domanda.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 deriva la differente portata dell&#8217;articolo 7 comma 2 e dell&#8217;articolo 16 comma 2 della legge, perch\u00e9 l&#8217; articolo 7 delinea il meccanismo astratto con cui la riserva si applica alle \u00b7 procedure concorsuali, e l&#8217;art. 16 delinea con carattere di specialit\u00e0 il concreto modo operativo della riserva: l&#8217;art. 16 della legge n. 68, dettaglia infatti il beneficio, rendendone destinatari\u00a0\u00a0 i disabili che abbiano conseguito le idoneit\u00e0 nei concorsi pubblici.<\/p>\n<p>Questi possono essere assunti, ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;art. 3, (anche se non versino in stato di disoccupazione)\u00a0\u00a0 oltre il limite dei posti ad essi riservati nel\u00a0 concorso.<\/p>\n<p>L&#8217; articolo 16 si occupa delle <u>quote di obbligo<\/u><u>, <\/u>oltre che della quota di riserva, consentendo di assumere gli idonei oltre il limite dei posti riservati nel concorso, e fino al completamento della quota d&#8217;obbligo ( tale \u00e8 il senso del riferimento all&#8217; articolo 3 ).Ma la norma va oltre, e sancisce che dallo status di disoccupato si pu\u00f2 prescindere comunque in caso di concorsi,\u00a0 perch\u00e9 soccorre una ratio diversa di tutela del disabile che gi\u00e0 si \u00e8 rivelato idoneo nella procedura concorsuale.<\/p>\n<p>Successivamente, per\u00f2, l&#8217;art.25 comma 9 bis d.l. 24.6.14 ha abrogato l&#8217;inciso &#8220;anche se non versino in dato di disoccupazione&#8221; dell&#8217;art.16.<\/p>\n<p>Si \u00e8 detto che ammettere il beneficio della riserva dei posti in favore dei disabili a prescindere, dal loro stato di disoccupazione al momento dell&#8217;assunzione, sarebbe come snaturare lo spirito della legge n. 68 del 1999, il cui fine \u00e8 quello di collocare i disabili nel mondo del lavoro.<\/p>\n<p>Deve replicarsi a tale argomentazione che la finalit\u00e0 del primo inserimento nel mondo del\u00a0 lavoro vale per le procedure non concorsuali, mentre per il sistema del concorso la legge ha espressamente introdotto un diverso meccanismo, in cui la tutela \u00e8 posticipata, proprio in quanto il disabile, concorrendo alla pari di altri soggetti, ha superato un ostacolo nel mondo \u00a0del lavoro\u00a0 senza attendere il beneficio cd. assistenziale della chiamata diretta.<\/p>\n<p>L&#8217;ampliamento\u00a0 della tutela fornita al disabile coincide con la ratio ispiratrice della intera\u00a0 legge<\/p>\n<p>che \u00e8 quella di favorire il collocamento mirato, ossia realizzato non con il conferimento di una qualsiasi occupazione ,ma di una occupazione conforme alle sue aspirazioni e capacit\u00e0; di qui il corollario che nel concorso pubblico la ratio del collocamento mirato, pu\u00f2 realizzarsi solo mediante la operativit\u00e0 del meccanismo della riserva anche a favore del disabile occupato,\u00a0 atteso che il beneficio non \u00e8 attribuito attraverso l&#8217; intervento dell&#8217; organismo del lavoro, \u00a0con l&#8217; iscrizione negli elenchi e l&#8217;avviamento al lavoro, ma per effetto della iniziativa dello stesso lavoratore nel momento in cui decide di sottoporsi alla procedura concorsuale ( ex ante in condizioni di parit\u00e0 con i soggetti non svantaggiati) e di aspirare ad una determinata\u00a0 qualifica.<\/p>\n<p>Invero, a ragionare diversamente, si realizzerebbe una discriminazione non giustificata tra disabili, in quanto fondata su un elemento del tutto occasionale, per cui chi era disoccupato al momento della domanda, ma non lo risulti pi\u00f9 al momento della assunzione, non gode della tutela di legge ( fattispecie plausibile dato il protrarsi delle procedure\u00a0 concorsuali).<\/p>\n<p>Tra l&#8217; altro, sono proprio i principi costituzionali e in particolare l&#8217;art. 38 che al comma 3 sancisce il diritto degli inabili e dei minorati all&#8217;educazione e all&#8217;avviamento al lavoro , ad imporre invece, la diversa ricostruzione qui proposta (si legga pure l&#8217;enunciazione contenuta\u00a0 nel I O comma dell&#8217;art. 1 della legge 68\/99: &#8220;La presente legge ha come finalit\u00e0 la promozione dell &#8216; inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato&#8221;); non \u00e8 possibile, infatti, a parere del Collegio , subordinare l&#8217;effettivit\u00e0 di tale diritto\u00a0 ad\u00a0 una\u00a0 circostanza\u00a0 esterna,\u00a0 quale\u00a0 l&#8217;iscrizione\u00a0 o meno dell&#8217;invalido\u00a0 negli elenchi dei disoccupati, al momento della \u00a0assunzione.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 1 della legge n. 68 del 1999 indica come la finalit\u00e0 della legge non \u00e8 solo quella di garantire l&#8217;inserimento\u00a0 ma anche la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro.<\/p>\n<p>Di qui il senso della riforma, la quale, intitolata &#8220;norme sul diritto al lavoro dei disabili&#8221;, quasi\u00a0 a sottolineare finalit\u00e0 di protezione pi\u00f9 ampie e comprensive rispetto a quelle incentrate sulla garanzia dell&#8217;assunzione obbligatoria, mira a garantire non un inserimento quale che sia al disabile, ma un inserimento che possa essere conforme alle sue aspirazioni \u00a0e capacit\u00e0 lavorative. Ne consegue la possibilit\u00e0 che il beneficio sia accordato anche al disabile che gi\u00e0 occupato, intende progredire in carriera, ovvero trovare una occupazione pi\u00f9 confacente alle proprie attitudini e capacit\u00e0 lavorative.<\/p>\n<p>Il diritto alla piena occupazione \u00e8 elemento caratterizzante la nostra forma di Stato, tanto da essere inserito fra i principi fondamentali della Costituzione, ma anche il pieno sviluppo della persona umana \u00e8 un principio fondamentale (art. 3 Cost.) ed esso ben potrebbe richiamarsi\u00a0 a fondamento di una legislazione protettiva del disabile nel corso del rapporto di lavoro e non solo all&#8217;atto del suo inserimento nel mondo del\u00a0\u00a0 lavoro.<\/p>\n<p>Alla luce delle considerazioni sin qui esposte va, pertanto, dichiarata discriminatoria la condotta dell&#8217;Azienda ospedaliera che ha negato l&#8217;assunzione quale collaboratore amministrativo cat.D di vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, con ordine alla stessa di rimuovere ogni atto pregiudizievole.<\/p>\n<p>Quanto alla richiesta di risarcimento danni, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non pu\u00f2 considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell&#8217;effettivo accertamento di un danno bens\u00ec quale pena privata per un comportamento lesivo (cos\u00ec Cass., Sez. Un., 11\/11\/2008, n. <u>26972; <\/u>Cass., Sez. Un., 11\/11\/2008, n. <u>26973<\/u>; Cass., Sez. Un., 11\/11\/2008, n. <u>26974<\/u>; Cass., Sez. Un., 11\/11\/2008, n. <u>26975),<\/u> ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. <u>269<\/u>7 e.e..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A tale stregua, anche il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l&#8217;onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di &#8220;danno-conseguenza&#8221;, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova pu\u00f2 essere data con ogni mezzo (Cass. n.10527\/11)<\/p>\n<p>Nel caso di specie il ricorrente ha rivendicato un risarcimento per danno per lesione di valori costituzionali della persona lesi dal comportamento discriminatorio dell&#8217;azienda limitandosi ad affermare che il danno risarcibile scaturisse automaticamente da questo solo fatt o.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alcun danno pu\u00f2 essere liquidato senza la prova stringente della sua esistenza, non potendosi ritenere ipotizzabile la sussistenza di qualsivoglia danno in re ipsa.<\/p>\n<p>Va, invero, considerato che, qualora lo stesso lavoratore abbia subito un effettivo danno alla salute, id est al bene della integrit\u00e0 psicofisica per effetto delle peculiari modalit\u00e0 con le quali \u00e8 stata resa la prestazione lavorativa, \u00e8 tenuto ad allegarlo ed a provarlo secondo i criteri dettati dal giudice di legittimit\u00e0 a Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 26972 dell&#8217;ll\/11\/2008:\u00a0 &#8220;il\u00a0 danno\u00a0 non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,\u00a0 costituisce<\/p>\n<p>danno-conseguenza che deve essere allegato e provato&#8221;.<\/p>\n<p>Deve, dunque, essere indicata la <u>concreta <\/u>lesione del bene protetto e, cio\u00e8, la &#8220;conseguenza&#8221; in senso lato sofferta ed anche i riflessi che questa spiega sulla vita quotidiana del preteso danneggiato.<\/p>\n<p>Dalle sopraesposte premesse discende, sotto il profilo dell&#8217;onere probatorio, che al lavoratore discriminato spetta comunque di provare gli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie.<\/p>\n<p>In assenza di qualsiasi allegazione in proposito, la domanda di risarcimento del danno non pu\u00f2 che essere respinta.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>La Corte cos\u00ec provvede: Accoglie l&#8217;appello per quanto di ragione\u00a0 e dichiara illegittima\u00a0 l&#8217;esclusione\u00a0 all &#8216; assunzione di\u00a0\u00a0 quale vincitore\u00a0 del concorso\u00a0 pubblico\u00a0 per titoli ed esami per \u00a0due collaboratori amministrativi cat.D ex legge 68\/99 ordinando la rimo zione di ogni atto discriminatorio pregiudizievole .La Corte cos\u00ec provvede: Accoglie l&#8217;appello per quanto di ragione\u00a0 e dichiara illegittima\u00a0 l&#8217;esclusione\u00a0 all &#8216; assunzione di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 quale vincitore\u00a0 del concorso\u00a0 pubblico\u00a0 per titoli ed esami per \u00a0due<\/p>\n<p>Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3600 per il primo ed euro 4000 per il presente, oltre Iva e Cpa, se dovuti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Napoli 13-9-2018<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA CORTE D&#8217;APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE \u00a0DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SENTENZA nella causa civile iscritta al<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1049,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[37,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Assunzioni obbligatorie, norme sul diritto del lavoro dei disabili, inserimento nel lavoro conforme capacit\u00e0 lavorative del disabile.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le norme sul diritto al lavoro dei disabili garantiscono non un inserimento quale che sia al disabile, ma un inserimento che possa essere conforme alle sue aspirazioni e capacit\u00e0 lavorative\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Assunzioni obbligatorie, norme sul diritto del lavoro dei disabili, inserimento nel lavoro conforme capacit\u00e0 lavorative del disabile.\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le norme sul diritto al lavoro dei disabili garantiscono non un inserimento quale che sia al disabile, ma un inserimento che possa essere conforme alle sue aspirazioni e capacit\u00e0 lavorative\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-03-29T19:41:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/discriminazione-handicap.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"690\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"300\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"15 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/discriminazione-handicap.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/discriminazione-handicap.jpg\",\"width\":690,\"height\":300,\"caption\":\"Assunzioni obbligatorie, norme sul diritto del lavoro dei disabili, inserimento nel lavoro conforme capacit\\u00e0 lavorative del disabile\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/\",\"name\":\"Assunzioni obbligatorie, norme sul diritto del lavoro dei disabili, inserimento nel lavoro conforme capacit\\u00e0 lavorative del disabile.\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2019-03-29T19:41:25+00:00\",\"dateModified\":\"2019-03-29T19:41:25+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"Le norme sul diritto al lavoro dei disabili garantiscono non un inserimento quale che sia al disabile, ma un inserimento che possa essere conforme alle sue aspirazioni e capacit\\u00e0 lavorative\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/03\/29\/1047\/\",\"name\":\"Discriminazione handicap, Corte d\\u2019Appello di Napoli, Sentenza del 13 settembre 2018\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1047"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1047"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1048,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1047\/revisions\/1048"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1049"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}