{"id":1051,"date":"2019-01-08T16:51:28","date_gmt":"2019-01-08T15:51:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1051"},"modified":"2019-01-08T16:51:28","modified_gmt":"2019-01-08T15:51:28","slug":"discr-razziale-corte-app-torino-sent-del-7-nov-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/08\/discr-razziale-corte-app-torino-sent-del-7-nov-2018\/","title":{"rendered":"Concessione assegno maternit\u00e0, Discriminazione Razziale, Corte d\u2019Appello di Torino, sentenza del 7 novembre 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI PRESIDENTE Rel.<\/p>\n<p>Dott.ssa Caterina BAISI CONSIGLIERE<\/p>\n<p>Dott. Piero ROCCHETTI CONSIGLIERE<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">S E N T E N Z A<\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n. 86\/2018 R.G.L. promossa da:<\/p>\n<p>I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, nell\u2019Ufficio Legale Distrettuale dell\u2019Istituto presso l\u2019avv. Franca Borla che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente<\/p>\n<p>all\u2019avv. Franco Pasut, per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito notaio Paolo Castellini di Roma<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>I R, c.f. \u2026, ., rappresentata e difesa dall\u2019avv. Marina Siniscalco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via Crespi n. 2\/A, per procura in calce alla memoria di costituzione in appello<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATA<\/p>\n<p>Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONCLUSIONI<\/p>\n<p>Per l\u2019appellante: come da ricorso depositato il 6.2.2018<\/p>\n<p>Per l\u2019appellata: come da memoria depositata il 24.10.2018<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>I. ha chiamato in giudizio l\u2019INPS e il Comune di Novara davanti al Tribunale di Novara esponendo di essere cittadina extracomunitaria (nigeriana), titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dall\u20198.10.2010, valido per due anni; di avere presentato al Comune, il 25.5.2012, domanda di concessione dell\u2019assegno di maternit\u00e0 di base ex art. 74 D.Lgs. 151\/2001 in relazione alla nascita della figlia I F E, avvenuta in Novara il 15.4.2012, essendo in possesso dei relativi requisiti reddituali; che il Comune aveva respinto la domanda unicamente per il mancato possesso da parte sua della carta di soggiorno ovvero dello status di rifugiato politico o di titolare di protezione sussidiaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Affermando l\u2019illegittimit\u00e0 del diniego della prestazione, per contrasto, tra gli altri, con il principio di parit\u00e0 di trattamento tra cittadini dei Paesi UE e stranieri extracomunitari in materia di prestazioni di sicurezza sociale, ha chiesto la condanna del Comune di Novara alla concessione e dell\u2019INPS all\u2019erogazione della prestazione.<\/p>\n<p>Costituendosi in giudizio, l\u2019INPS e il Comune di Novara hanno contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.<\/p>\n<p>Il Tribunale, con sentenza n. 272\/2017, pubblicata il 21.12.2017, ha accolto il ricorso.<\/p>\n<p>Propone appello l\u2019INPS; la sig.ra <em>\u00a0<\/em>I resiste al gravame, mentre il Comune di Novara \u00e8 rimasto contumace.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 7.11.2018 la causa \u00e8 stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che l\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001 \u2013 che prevede la concessione dell\u2019assegno di maternit\u00e0, in presenza di determinati requisiti reddituali del nucleo familiare, \u201cper ogni figlio nato dal 1\u00b0 gennaio 2001 \u2026 alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno\u201d \u2013 contrasti sia con il principio di non discriminazione sancito dall\u2019art. 14 CEDU sia con il principio di parit\u00e0 di trattamento tra cittadini dei Paesi UE e stranieri extracomunitari nel settore della sicurezza sociale, sancito dall\u2019art. 12 della Direttiva UE 2011\/98, e debba essere disapplicato dal giudice ordinario nella parte in cui richiede, agli stranieri extracomunitari, il possesso della carta di soggiorno anzich\u00e9 la semplice presenza legale nel territorio dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019INPS deduce l\u2019assenza di ragioni di contrasto tra l\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001, da un lato, e gli artt. 14 CEDU e 12 Direttiva UE 2011\/98 dall\u2019altro, i quali non sarebbero riferibili alla prestazione oggetto di causa e consentirebbero alle autorit\u00e0 nazionali di introdurre limitazioni all\u2019estensione dei benefici.<\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 infondato.<\/p>\n<p>L\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001 istituisce, oggettivamente, una disparit\u00e0 di trattamento tra due gruppi di soggetti, il primo costituito dalle madri italiane o cittadine dei Paesi UE \u2013 le quali, in presenza di determinati requisiti reddituali, hanno diritto alla concessione dell\u2019assegno di maternit\u00e0 \u2013 ed il secondo costituito dalle madri straniere extracomunitarie le quali, pur se in possesso degli stessi requisiti reddituali, secondo il disposto della norma hanno diritto alla prestazione solo all\u2019ulteriore condizione di essere titolari di carta di soggiorno.<\/p>\n<p>La legittimit\u00e0 di tale oggettiva disparit\u00e0 di trattamento tra italiani e stranieri deve essere valutata alla luce della Direttiva 2011\/98\/UE in materia di permesso unico di soggiorno, che ha stabilito \u201cun insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 12 (\u201cDiritto alla parit\u00e0 di trattamento\u201d) della Direttiva prevede che \u201c1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:\u201d, tra l\u2019altro, \u201ce) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883\/2004\u201d.<\/p>\n<p>I \u201clavoratori dei paesi terzi di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)\u201d sono, rispettivamente, \u201cb) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi\u00a0 dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa a norma del diritto dell\u2019Unione o nazionale, ai quali \u00e8 consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030\/2002\u201d e \u201cc) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi\u201d.<\/p>\n<p>La sig.ra <em>\u00a0I<\/em> rientra indubbiamente nel campo di applicazione della Direttiva ai sensi della lettera c), in quanto \u2013 alla data di presentazione della domanda amministrativa di assegno di maternit\u00e0 (25.5.2012) \u2013 era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato l\u20198.10.2010, valido fino all\u20198.10.2012 (v. doc. 2 appellata).<\/p>\n<p>Parimenti, \u00e8 indubbio che l\u2019assegno di maternit\u00e0 previsto dall\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001 \u00e8 prestazione che rientra nei \u201csettori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883\/2004\u201d: l\u2019art. 1 del Regolamento, lett. z), infatti, cos\u00ec definisce la nozione di \u201cprestazione familiare\u201d: \u201ctutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell\u2019allegato 1\u201d (nell\u2019allegato 1 sono elencate alcune specifiche prestazioni, previste dalle legislazioni di alcuni Paesi membri: nessuna prestazione \u00e8 menzionata per l\u2019Italia).<\/p>\n<p>Pare pertanto evidente che l\u2019assegno di maternit\u00e0 rientri nella categoria delle prestazioni familiari previste dal citato Regolamento, essendo destinato, specificamente, \u201ca compensare i carichi familiari\u201d.<\/p>\n<p>Se ne trae conferma dalla sentenza 21.6.2017, C-449\/16, Martinez Silva, della Corte di Giustizia UE che \u2013 pronunciandosi sull\u2019assegno previsto dall\u2019art. 65 L. 448\/1998 a favore dei nuclei familiari con tre figli minori \u2013 ha chiarito che \u201cuna prestazione pu\u00f2 essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell\u2019articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 883\/2004\u201d, ed ha ricordato \u201cche le modalit\u00e0 di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale\u201d; occupandosi, in particolare, dell\u2019ANF previsto dall\u2019art. 65 L. 448\/1998, la CGUE ha rilevato che \u201ctale prestazione (\u2026) viene concessa prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base a una situazione definita per legge. Dall\u2019altro lato, l\u2019ANF consiste in una somma di denaro versata ogni anno ai suddetti beneficiari e destinata a compensare i carichi familiari. Si tratta dunque proprio di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli\u201d ed ha pertanto concluso che \u201cl\u2019ANF costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera j) (recte, lettera z), n.d.e.), del Regolamento n. 883\/2004\u201d (v. par. 20-25 della sentenza).<\/p>\n<p>Le stesse considerazioni possono svolgersi, evidentemente, per l\u2019assegno di maternit\u00e0 previsto dall\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001: anch\u2019esso, infatti, \u00e8 concesso \u201cin base a una situazione definita per legge\u201d, ossia sulla base di requisiti oggettivi (la nascita di un figlio ed il mancato superamento di limiti di reddito stabiliti per legge) e \u201cprescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale\u201d della pubblica Amministrazione; anch\u2019esso consiste in \u201cuna prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento\u201d del figlio neonato della beneficiaria; anch\u2019esso, conseguentemente, \u00e8 una prestazione di sicurezza sociale \u201crientrante nelle prestazioni familiari di cui all\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettera z), del Regolamento n. 883\/2004\u201d.<\/p>\n<p>A tutto ci\u00f2 consegue, indiscutibilmente, che l\u2019assegno di maternit\u00e0 previsto dall\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001 rientra fra le prestazioni in relazione alle quali deve essere assicurato \u2013 alle lavoratrici madri, cittadine di Paesi extra-UE, che siano titolari, come l\u2019appellata, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato \u2013 \u201clo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano\u201d, ai sensi della clausola di parit\u00e0 di trattamento contenuta nel sopra riportato art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE.<\/p>\n<p>La norma nazionale che concede l\u2019assegno di maternit\u00e0 alle madri straniere extracomunitarie a condizione che siano in possesso di carta di soggiorno (mentre non lo concede alle madri extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato) si pone, oggettivamente, in contrasto frontale con il principio di parit\u00e0 di trattamento sancito dal citato art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE.<\/p>\n<p>Il compito del giudice nazionale, in casi come questo, \u00e8 di verificare se la norma comunitaria sia direttamente applicabile, di valutare la possibilit\u00e0 di dare alla norma nazionale un\u2019interpretazione conforme alla norma comunitaria e, in caso negativo, quello di disapplicare la norma nazionale contrastante con il precetto comunitario.<\/p>\n<p>A questi fini, occorre considerare che l\u2019Italia ha dato solo una parziale attuazione alla Direttiva 2011\/98\/UE, con il D.Lgs. 40\/2014, senza recepire il disposto dell\u2019art. 12 della Direttiva, ed omettendo, quindi, di garantire la parit\u00e0 di trattamento ivi prevista; tale omissione non pu\u00f2, ovviamente, vanificare l\u2019efficacia diretta dell\u2019art. 12, trattandosi di una norma assolutamente chiara (\u201cI lavoratori dei paesi terzi \u2026 beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano\u201d), di una norma incondizionata, non richiedendo alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell\u2019ordinamento interno, e di una norma che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati; infine, il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali (che era il 25.12.2013: v. art. 16) \u00e8 scaduto da tempo.<\/p>\n<p>\u00c8 vero che la Direttiva mantiene in capo agli Stati membri una limitata facolt\u00e0 di deroga, perch\u00e9 lo Stato pu\u00f2 decidere che la parit\u00e0 di trattamento, proprio \u201cper quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi\u201d (v. art. 12, par. 2, lettera b) della Direttiva): ma, da un lato, lo Stato italiano non si \u00e8 avvalso di tale facolt\u00e0 di deroga (e ci\u00f2 \u00e8 confermato da CGUE 21.6.2017, C-449\/16, Martinez Silva, cit.: v. par. 28-30) e, d\u2019altro lato, la deroga non avrebbe potuto riguardare l\u2019appellata che, gi\u00e0 alla data di presentazione della domanda amministrativa, era titolare di un permesso di soggiorno che le consentiva di lavorare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.<\/p>\n<p>Deve pertanto riconoscersi che la clausola di parit\u00e0 di trattamento di cui all\u2019art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE \u00e8 direttamente applicabile nell\u2019ordinamento nazionale; che essa impone un trattamento paritario, nell\u2019erogazione dell\u2019assegno di maternit\u00e0, tra lavoratrici madri italiane e lavoratrici madri cittadine di Paesi extra-UE legalmente soggiornanti in Italia a fini lavorativi; che non vi sono margini per un apprezzamento circa le ragioni che hanno mosso il legislatore nazionale ad introdurre il regime differenziato; che non \u00e8 possibile dare della norma nazionale un\u2019interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile.<\/p>\n<p>\u00c8 noto, infine, che l\u2019obbligo di applicazione diretta delle\u00a0 Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell\u2019ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi della pubblica Amministrazione (quali sono, nel caso in esame, sia l\u2019INPS sia il Comune di Novara): tanto i giudici nazionali quanto gli organi amministrativi, infatti, sono tenuti ad applicare integralmente il diritto dell\u2019Unione e a tutelare i diritti che quest\u2019ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103\/88, Costanzo, punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C-208\/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243\/09, Fu\u00df, punti 61-63).<\/p>\n<p>Un ulteriore e consistente argomento a sostegno della disapplicazione dell\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001 \u00e8, poi, desumibile dall\u2019ordinanza n. 95\/2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilit\u00e0 delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 74 sollevate dai Tribunali di Reggio Calabria e di Bergamo in controversie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio. La Corte Costituzionale ha motivato la dichiarazione di inammissibilit\u00e0 stigmatizzando l\u2019omessa indicazione, da parte dei giudici remittenti, \u201cdei motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell\u2019Unione Europea\u201d, facendo specifico riferimento proprio all\u2019art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che, una volta appurato che l\u2019art. 74 D.Lgs. 151\/2001 contrasta con l\u2019art. 12 della Direttiva 2011\/98\/UE, il giudice nazionale \u00e8 tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell\u2019Unione, senza sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma nazionale.<\/p>\n<p>L\u2019appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.<\/p>\n<p>Al rigetto dell\u2019appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228\/2012), la dichiarazione che l\u2019appellante \u00e8 tenuto all\u2019ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l\u2019impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q. M.<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>respinge l\u2019appello;<\/p>\n<p>condanna l\u2019INPS a rimborsare all\u2019appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 1.830,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;<\/p>\n<p>dichiara la sussistenza delle condizioni per l\u2019ulteriore pagamento, a carico dell\u2019appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l\u2019impugnazione.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 7.11.2018<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE est.<\/p>\n<p>Dott. Federico Grillo Pasquarelli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. 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