{"id":1072,"date":"2019-02-04T14:14:08","date_gmt":"2019-02-04T13:14:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1072"},"modified":"2019-02-04T14:17:09","modified_gmt":"2019-02-04T13:17:09","slug":"1072","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/02\/04\/1072\/","title":{"rendered":"Molestia, comportamenti che violano dignit\u00e0 umana, Corte d\u2019Appello di Brescia , sentenza del 18\/01\/2019"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">La corte d\u2019Appello di Brescia, Sezione Prima Civile<\/p>\n<p>Ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>Nella casua civile R.G \u2026\u2026\u2026 promossa con atto di citazione notificato in data 26 aprile e posta in decisione all\u2019udienza collegiale del 19\/09\/2018<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Da<\/p>\n<p>F E Rappresentato e difeso dall\u2019avvocato Mazzoni Stefano dall\u2019avvocato Foroni Pietro e dall\u2019Avvocato De Vecchi del foro di Milano, quest\u2019ultimo procuratore domiciliatiario, come da procura in calce all\u2019atto di citazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>La societ\u00e0 cooperativa<\/p>\n<p>E<\/p>\n<p>L\u2019associazione \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall\u2019avvocato Lavanna Marta e dall\u2019avvocato Guariso Alberto del foro di Brescia e domicilate presso la CGIL di Brescia come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudzio di primo grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATO<\/p>\n<p>In punto di appello a ordinanza del tribuanle in data 30 novembre 2016\/2 marzo 2017\/ n. \u2026..<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONCLUSIONI<\/p>\n<p><strong><u>Dell\u2019appellante <\/u><\/strong><\/p>\n<p>Voglia l\u2019Ecc.ma Corte d\u2019Appello di Brescia, <em>contrariis reiectis<\/em>, per motivi di cui in premessa, in riforma dell\u2019ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.11.2016 comunicata in data 28.03.17, cos\u00ec giudicare:<\/p>\n<p>in via principale e nel merito : annullare e riformare in toto,perch\u00e9 illegittima, ordinanza impugnata e conseguentemente dichiarare ammissibile e\/o rigettare per i motivi di cui alle premesse, ogni domanda formulata dalle attrici nel giudizio di primo grado.<\/p>\n<p>In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.<\/p>\n<p><strong><u>Dell\u2019appellato<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Voglia la Corte d\u2019Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,<\/p>\n<p>rigettare l\u2019appello avversario e conseguentemente confermare integralmente ordinanza di primo grado , adottando eventualmente ogni provvedimento ritenuto opportuno nell&#8217;ambito\u00a0 del \u201cpiano di rimozione\u201d previsto dall&#8217;art 28 d.lgs. 150\/11. Con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore dei procuratori intestatari.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con ricorso ex art 28 d-lgs 150\/11 e art 44 d-lgs 286\/98 depositato in data 3 luglio 2015, la societ\u00e0 cooperativa \u2013 Onlus \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. E \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. Avevano convenuta davanti al Tribunale di Brescia al di 1) far dichiarare il carattere discriminatorio e\/o molesto ai sensi dell\u2019art. 2 D.Lgs. 215\/2003 del comportamento, infra meglio descritto, tenuto dalla convenuta; 2) sentirla condannare al pagamento a favore di ogni ricorrente di una somma non inferiore ad \u20ac 5.000,00, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale; 3) far ordinare alla convenuta la cessazione immediata del comportamento, la pubblicazione del provvedimento con modalit\u00e0 che ne garantiscano la visibilit\u00e0 nonch\u00e9 l\u2019adozione di un piano di rimozione idoneo a prevenire il futuro ripetersi di simili episodi.<\/p>\n<p>I ricorrenti avevano infatti contestato che, in data 12\/06\/2015, F\u00a0 \u00a0E\u2026 avesse postato sulle proprie pagine Facebook una fotografia del quotidiano Bresciaoggi avente ad oggetto l\u2019elenco di vari soggetti gestori di progetti di accoglienza di cittadini stranieri, tra i quali \u2026\u2026\u2026\u2026.. e \u2026\u2026\u2026.., allegando il seguente commento: \u201cQuesto \u00e8 l\u2019elenco di tutte le cooperative e fondazioni e altri operatori che con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza stanno invece LUCRANDO sul traffico di clandestini\u201d\u2026 \u201cquesti enti prendono PI\u00d9 DI 1000 EURO AL MESE PER OGNI IMMIGRATO! Tutti soldi nostri, ma se il Governo proprio vuole usare i nostri soldi per mantenere qualcuno, che mantenga i suoi cittadini almeno, non quelli dell\u2019Africa!\u201d.<\/p>\n<p>I ricorrenti, dunque, sostenevano:<\/p>\n<p>&#8211; che il post rientrasse nella nozione di \u201cmolestia\u201d ex art. 2 co.3 D.lgs. 215\/03 in quanto suscettibile di determinare un clima umiliante, offensivo, ostile a causa a) del suo carattere irridente e sbeffeggiante nei confronti degli enti di accoglienza, la cui attivit\u00e0 \u00e8 dipinta nel post come criminosa poich\u00e9 volta al compimento del reato di favoreggiamento dell\u2019ingresso illegale di stranieri di cui all\u2019art 12 T.U. Immigrazione; b) del suo carattere offensivo da un lato nei confronti della reputazione dei suddetti enti, accusati di lucrare sul \u201ctraffico di clandestini\u201d, e dall\u2019altro lato nei confronti dei richiedenti asilo, la cui presenza nel territorio italiano \u00e8 legittima nonch\u00e9 costituzionalmente protetta dall\u2019art. 10 Cost., accostati pubblicamente dalla E\u2026 ai clandestini, la cui presenza \u00e8 invece illegale, con grave lesione della dignit\u00e0 dei primi;<\/p>\n<p>&#8211; che il post ponesse in essere una \u201cdiscriminazione per associazione\u201d atteso che, ai sensi dell\u2019art. 2 co. 3 D. Lgs. 215\/2003, ci\u00f2 che rileva \u00e8 che la dignit\u00e0 di un soggetto sia violata per motivi di razza o etnia, non che il soggetto leso sia in s\u00e9 stesso qualificato da particolare razza o etnia;<\/p>\n<p>&#8211; che il post contenesse offese \u201cper ritorsione\u201d ex art 4 bis D.Lgs. 215\/2003: le dichiarazioni moleste contenute del post, infatti, sono reazione all\u2019attivit\u00e0 svolta dalle associazioni che, in senso lato, \u00e8 volta ad ottenere la parit\u00e0 di trattamento (quanto al diritto di soggiorno e alle varie prestazioni connesse);<\/p>\n<p>&#8211; di essere legittimati alla proposizione del ricorso: la societ\u00e0 cooperativa KP\u2026..e l\u2019associazione P\u2026. E\u2026 in quanto direttamente lese dal post in parola, l\u2019associazione A.s.g.i., invece, in virt\u00f9 degli artt. 7 direttiva 2000\/43 e 4-5-6 D.Lgs. 215\/2003, per cui sono legittimati anche soggetti diversi da quelli effettivamente lesi purch\u00e9 inseriti nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 5 e titolari di un interesse al contrasto delle discriminazioni e \u201cnei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione\u201d.<\/p>\n<p>Si era costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 19 novembre 2015, F\u2026 E\u2026. resistendo alle domande formulate dai ricorrenti In particolare, la resistente, rimosso il post contestato al momento della notifica del ricorso, si era difesa in primis negando il carattere discriminatorio dello stesso, il quale non conteneva riferimento alcuno ad una particolare razza n\u00e9 aveva lo scopo di ledere la dignit\u00e0 dei richiedenti asilo o di recare danno alla reputazione delle associazioni, profilo quest\u2019ultimo peraltro estraneo alla domanda ai sensi dell\u2019art. 112 c.p.c. In secundis, F.. E\u2026 si opponeva alle sanzioni richieste dalle ricorrenti facendo leva sul diritto, costituzionalmente riconosciuto ad ogni individuo dall\u2019art. 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero.<\/p>\n<p>Cos\u00ec radicatosi il contraddittorio, con l\u2019ordinanza ora impugnata (in data 30 novembre 2016\/2 marzo 2017, n. 11217\/2015) l&#8217;adito Tribunale di Brescia ha accolto le domande delle ricorrenti, ritenendo sussistente la legittimazione attiva di queste, dichiarando il carattere discriminatorio della condotta denunciata e condannando la resistente al pagamento di \u20ac 2.000,00 a favore di ogni associazione ricorrente, oltre spese, rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..<\/p>\n<p>L\u2019estensore della sentenza, infatti, ha ritenuto che \u201cil post ha valenza irridente e sbeffeggiante ove indica le associazioni che danno ospitalit\u00e0 ai soggetto come chi \u2018opera con la faccetta misericordiosa di chi fa la beneficenza\u2019 attributivo di un fine illecito di lucro; denigratorio e offensivo laddove indica che i richiedenti asilo siano clandestini, atteso i richiedenti asilo vengono degradati al rango di chi viola il TU sulla immigrazione, messi in evidenza con assoluta convinzione da parte della convenuta ed evidenziate con caratteri cubitali e vari punti esclamativi\u201d.<\/p>\n<p>Avverso detta ordinanza, comunicata in data 28 marzo 2017, F E ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2017, chiedendone la totale riforma.<\/p>\n<p>Si sono costituite in giudizio la societ\u00e0 cooperativa \u2026., l\u2019associazione \u2026 e A.s.g.i., resistendo al gravame. Cos\u00ec radicatosi il contraddittorio e sospesa l\u2019efficacia esecutiva dell\u2019ordinanza appellata con ordinanza in data 4 ottobre 2017, la Corte ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni, come riportate in epigrafe, all&#8217;udienza collegiale del 19 settembre 2018, quindi, scaduti i termini di cui all\u2019art. 190 c.p.c., ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 19 gennaio 2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>L\u2019appellante espone le proprie ragioni articolandole in quattro motivi. In prima battuta, \u00e8 logicamente opportuno discostarsi dall\u2019impostazione data all\u2019atto di citazione d\u2019appello per volger subito l\u2019attenzione al terzo tema di doglianza, il cui ipotetico accoglimento avrebbe effetto assorbente per le rimanenti lamentele. Con tale censura, dunque, si critica la \u201ccarenza di legittimazione attiva delle ricorrenti appellate\u201d: il patrocinio della Signora E sostiene che non sussistano, in capo alle odierne appellate, i presupposti di cui ai numeri 1(delega espressa) e 3 (discriminazione collettiva) dell\u2019art. 5 D.Lgs. 215\/2003. Il motivo non \u00e8 meritevole di accoglimento. L\u2019assenza della \u201cdelega espressa rilasciata, a pena di nullit\u00e0, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione\u201d, prevista dall\u2019art. 5 co. 1, non \u00e8 infatti elemento rilevante, dal momento che tale comma si riferisce alla discriminazione di soggetti passivi specifici, singolarmente individuabili. Il post in esame, invece, riferendosi con il termine \u201cclandestini\u201d al gruppo indeterminato dei richiedenti asilo e non essendo dunque individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, corrisponde piuttosto alla fattispecie della discriminazione collettiva prevista al comma terzo. Va da s\u00e9 che, non essendo possibile che un gruppo indeterminato di individui rilasci una delega espressa che rispetti le forme richieste, l\u2019unico requisito della legittimazione che residua in caso di discriminazione collettiva \u00e8 l\u2019iscrizione dell\u2019ente nell\u2019apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunit\u00e0, requisito questo rispettato dalle associazioni appellate. Con il primo motivo d\u2019appello, poi, si lamenta l\u2019\u201comessa motivazione della sentenza o comunque l\u2019errata valutazione dei fatti di causa e dell\u2019asserita esistenza del carattere discriminatorio in merito al post pubblicato dalla Signora E\u201d. L\u2019appellante, infatti, ritiene non sia possibile comprendere l\u2019iter logico seguito dal Giudicante per ravvisare la natura discriminatoria per motivi di razza o etnia dell\u2019espressione contestata. Nello specifico, il Giudice di prime cure da un lato avrebbe immotivatamente interpretato il termine \u201clucrano\u201d in senso negativo, nonostante l\u2019autrice del post non avesse alcuna intenzione di accusare le odierne appellate di svolgere attivit\u00e0 illecite, dall\u2019altro avrebbe omesso di chiarire come la denunciata espressione, pur se \u201cirridente e sbeffeggiante\u201d, sia idonea a violare i principi di tutela dello straniero, dal momento che non contiene alcun riferimento a persone appartenenti ad una pagina.<\/p>\n<p>Le doglianze, intimamente connesse, vanno esaminate congiuntamente: entrambe non trovano il consenso della Corte.<\/p>\n<p>Il Collegio rileva come la fattispecie delle molestie ex art. 2 co. 3 D.Lgs. 215\/2003 addebitata dagli enti ricorrenti al comportamento tenuto dall\u2019odierna appellante sia pienamente integrata. Il legislatore, infatti, accosta ed equipara alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta previste al comma primo, \u201cquei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo\u201d. Il post scritto da F \u00a0E, attribuendo il fine lucrativo agli enti elencati e parlando di situazioni di clandestinit\u00e0, pu\u00f2 dunque essere considerato molesto. Ci\u00f2 si afferma non tanto valorizzando il profilo del danno all\u2019immagine e alla reputazione, estraneo al thema decidendum ai sensi dell\u2019art. 112 c.p.c., quanto valorizzando: a) per quanto riguarda l\u2019attribuzione dello scopo di lucro, il fatto che un\u2019affermazione di tal genere, visibile ad un numero potenzialmente illimitato di utenti del social network in quanto pubblica e pi\u00f9 volte condivisa, \u00e8 sicuramente idonea a creare un \u201cclima intimidatorio\u201d e \u201costile\u201d nei confronti delle associazioni, clima che pu\u00f2 avere senz\u2019altro ripercussioni dirette sui servizi resi ai richiedenti asilo. b) per quanto riguarda l\u2019utilizzo del termine \u201cclandestini\u201d, il fatto che riferire quest\u2019ultimo ai richiedenti asilo, cui l\u2019art. 10 Cost. attribuisce il diritto di fare ingresso nel territorio dello Stato e presentare richiesta di protezione internazionale, significa sostanzialmente insinuare che tali soggetti siano in una posizione di illegalit\u00e0, con \u201cl\u2019effetto di violare la dignit\u00e0\u201d della suddetta categoria di individui.<\/p>\n<p>Ad abundantiam, si segnala che la condanna disposta dal primo Giudice potrebbe confermarsi anche riconducendo la frase contestata ad una diversa fattispecie, quella della \u201critorsione\u201d ex art. 4 bis D.Lgs. 215\/2003, secondo cui \u201cla tutela giurisdizionale di cui all\u2019art. 4 si applica altres\u00ec avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivit\u00e0 diretta ad ottenere la parit\u00e0 di trattamento\u201d.<\/p>\n<p>Con il quarto ed ultimo motivo d\u2019appello, infine, si censura l\u2019\u201cillegittimit\u00e0 della condanna al risarcimento del danno\u201d. Il Giudice di prime cure, a parer dell\u2019appellante, avrebbe difatti perseguito un proprio fine sanzionatorio e persecutorio introducendo una nuova ed innominata categoria di danno non patrimoniale e condannando F E ad una somma sproporzionata, anche in considerazione del fatto che le odierne appellate non solo non avevano provato l\u2019entit\u00e0 del danno, ma nemmeno avevano allegato di subito uno. La doglianza non ha pregio. Il primo Giudice, infatti, lungi dal voler offrire un \u201cfulgido esempio di giurisprudenza creativa\u201d introducendo surrettiziamente una nuova categoria di danno non prevista dal nostro sistema normativo e giurisprudenziale, non ha fatto altro che dar corretta applicazione alla legge, la quale dispone che \u201ccon il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u2019atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonch\u00e9 la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice pu\u00f2 ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate\u201d. A nulla dunque valgono le contestazioni formulate dall\u2019appellante al fine di segnalare l\u2019inadempimento degli oneri di allegazione e di prova che generalmente sono previsti laddove vi sia una domanda risarcitoria, dal momento che si tratta, nel caso di specie, di un danno in re ipsa, risarcibile per espressa previsione legislativa: per tali ragioni, il Collegio afferma la congruit\u00e0 delle sanzioni disposte dal Tribunale. La condanna ai sensi dell&#8217;art. 96, terzo comma, c.p.c. s&#8217;impone avendo la parte appellante insistito colpevolmente in tesi giuridiche gi\u00e0 reputate manifestamente infondate dal primo giudice ed avendo censurato la sentenza impugnata in termini la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere da essa apprezzata in modo da evitare il gravame. Si reputa equo rapportare la somma da corrispondere alle parti appellate all&#8217;ammontare delle spese di lite liquidate a sensi dell&#8217;art. 91 c.p.c..<\/p>\n<p>Al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna di F \u00a0E a rimborsare agli enti appellati le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformit\u00e0 ai criteri di cui alla tabella A recentemente approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201,01 sino ad euro 26.000,00).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Brescia \u2013 Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l\u2019appello proposto da F \u00a0E \u00a0avverso l\u2019ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia n. 11217\/2015 in data 30 novembre 2016\/2 marzo 2017. Condanna la parte appellante a rimborsare alle appellate le spese del grado, che si liquidano in euro 1.080,00 per la \u201cfase di studio\u201d, euro 877,00 per la \u201cfase introduttiva\u201d ed euro 1.820,00 per la \u201cfase decisionale\u201d, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Visto l&#8217;art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l&#8217;appellante a pagare in favore della controparte la somma di euro 3.340,00. Sussistono i presupposti di cui all\u2019art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115\/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Cos\u00ec deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019.<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE EST. Donato Pianta<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La corte d\u2019Appello di Brescia, Sezione Prima Civile Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella casua civile R.G \u2026\u2026\u2026 promossa con<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[66,8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Molestia, comportamenti che violano dignit\u00e0 umana, Corte d\u2019Appello di Brescia , sentenza del 18\/01\/2019 - Osservatorio Sulle Discriminazioni<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Integra molestia il post su facebook avente lo scopo di di violare la dignit\u00e0 di una persona e di creare un clima intimidatorio ed offensivo\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/02\/04\/1072\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Molestia, comportamenti che violano dignit\u00e0 umana, Corte d\u2019Appello di Brescia , sentenza del 18\/01\/2019 - 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