{"id":1116,"date":"2019-08-05T17:24:07","date_gmt":"2019-08-05T15:24:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1116"},"modified":"2019-08-05T17:24:07","modified_gmt":"2019-08-05T15:24:07","slug":"tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/","title":{"rendered":"Questione di legittimit\u00e0 costituzionale art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018, Tribunale ordinario di Ancona, ordinanza del 29 luglio 2019."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Prima Sezione Civile<\/strong><\/p>\n<p>Nel procedimento iscritto al n. r.g. <strong>3081\/2019 <\/strong>promosso da:<\/p>\n<p>COMUNE DI ANCONA<\/p>\n<p>Il Giudice dott. ssa Martina Marinangeli,<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>ricorrente<\/p>\n<p>resistente<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 10\/07\/2019, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<h5 style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/h5>\n<p>Con\u00a0 ricorso\u00a0 depositato\u00a0 in data 13.5.2019\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ha\u00a0 domandato\u00a0 che\u00a0 venisse ordinata al Sindaco del Comune di Ancona l\u2019immediata iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente.<\/p>\n<p>A sostegno della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto che:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 regolarmente soggiornante in Italia dal 20.6.2017 in virt\u00f9 di permesso di soggiorno per richiesta asilo;<\/li>\n<li>vive stabilmente nel Comune di Ancona dal 17.11.2018, quando \u00e8 stato inserito presso le strutture di accoglienza per richiedenti asilo operative nel territorio comunale;<\/li>\n<li>in particolare, ha la stabile dimora presso la struttura di Via xxxxxx, come attestato anche dalla cooperativa responsabile del progetto di accoglienza;<\/li>\n<li>in data 12.3.2019 ha formulato istanza di iscrizione anagrafica presso il Comune di Ancona e l\u2019ufficiale di stato civile ha dichiarato l\u2019istanza \u201cirricevibile ed inefficace\u201d sulla base della seguente motivazione: \u201c<em>a norma dell&#8217;art.4 comma 1-bis del Decreto Legislativo n.142 del 18\/08\/2015, cos\u00ec come introdotto dall&#8217;art.13 del Decreto Legge n.113 del 05\/10\/2018, convertito in Legge il 1 dicembre 2018 132, il permesso di soggiorno rilasciato per richiesta asilo non costituisce titolo per l&#8217;iscrizione anagrafica<\/em><em>ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30\/05\/1989 n.223 e dell&#8217;art.6 comma 7\u00a0 del\u00a0 Decreto Legislativo 25\/07\/1998 n.286\u201d;<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>il rifiuto opposto dall\u2019ufficiale di stato civile sarebbe illegittimo in quanto il legislatore non ha posto chiaramente un divieto generalizzato di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo dotati di permesso di soggiorno e, in ogni caso, un tale divieto sarebbe in contrasto con norme costituzionali e sovranazionali che vietano qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>gli \u00e8 preclusa l\u2019iscrizione in qualit\u00e0 di socio e volontario all\u2019Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, iscrizione che presuppone l\u2019indicazione della residenza anagrafica sia ai fini dell\u2019acquisto della qualit\u00e0 di socio, che ai fini dell\u2019iscrizione al libro dei volontari per la stipula della polizza assicurativa, con conseguente ostacolo al processo di integrazione del richiedente;<\/li>\n<li>la mancanza di una residenza anagrafica ostacola l\u2019apertura di un regolare conto corrente bancario, con preclusione all\u2019accesso ai servizi bancari;<\/li>\n<li>la residenza anagrafica ha rilevanza rispetto alla maturazione dei requisiti necessari ad ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell\u2019art. 9 lett f) della legge n. 91\/1992, norma che subordina l\u2019ottenimento della cittadinanza alla residenza protratta dello straniero sul territorio per almeno\n<ul>\n<li>il ricorrente non ha possibilit\u00e0 di stipulare altri contratti di prestazione\u00a0 di\u00a0 lavoro occasionale\u00a0 (come disciplinati dal l. n. 50\/2017) in quanto gli stessi presuppongono la registrazione presso\n<ul>\n<li>gli \u00e8 preclusa la stipula di un contratto lavorativo con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, la\u00a0 cui\u00a0 stipula\u00a0 \u00e8\u00a0 subordinata\u00a0 alla\u00a0 condizione\u00a0 che\u00a0 il\u00a0 medesimo\u00a0 apra lala mancata iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente pregiudica l\u2019esercizio di tutta una serie di diritti (quali: \u201c<em><em>eventuale iscrizione scolastica, sottoscrizione di\u00a0 un\u00a0 contratto\u00a0 di\u00a0 lavoro,\u00a0 accesso alle\u00a0 misure di politica attiva del lavoro ex art. 11 co. 1 lett c D. Lgs. 150\/15, apertura di un conto corrente su cui\u00a0\u00a0<\/em><\/em><em>il datore di lavoro possa versare il salario, ottenimento della patente di guida\u00a0 ex\u00a0 art,\u00a0 118\u00a0 bis\u00a0 1\u00a0 cds, determinazione valore ISEE per accedere a determinate prestazioni sociali, decorrenza\u00a0 dei termini\u00a0 sia\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo&#8230;. sia per l&#8217;ottenimento della cittadinanza italiana ex art.\u00a0<\/em><em>9, 1 lett. f) L.91\/92 ecc<\/em>.\u201d) e pertanto, alla luce della entit\u00e0 e natura dei diritti la lesione del diritto all\u2019iscrizione anagrafica sarebbe insuscettibile di tutela per equivalente.All\u2019udienza del 10.6.2019 si \u00e8 costituito il Comune di Ancona, chiedendo:\n<ul>\n<li>di essere estromesso dal giudizio, per essere il Ministero dell\u2019interno dotato di legittimazione passiva;<\/li>\n<li>di sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) del decreto legge n.113\/2018 del 05.10.2018, convertito in legge n. 132\/2018, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 16, 77, 97, 117 e 118 della Costituzione;<\/li>\n<li>in subordine, di rigettare la<\/li>\n<\/ul>\n<p>A scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza, il giudice, rammentando che ai fini della tutela <em>ex <\/em>art. 700 c.p.c. il <em>periculum in mora <\/em>non possa essere individuato in astratto bens\u00ec con riferimento ai pregiudizi<\/p>\n<p>cui il ricorrente in concreto si espone in attesa del giudizio di merito, ha invitato il ricorrente ad argomentare in ordine alla sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile.<\/p>\n<p>Con la memoria autorizzata il ricorrente ha evidenziato che, allo stato attuale, in difetto di iscrizione anagrafica: partita i.v.a. e consegua la patente di guida, incombenti entrambi che presuppongono la titolarit\u00e0 di una residenza anagrafica; la piattaforma telematica dell\u2019INPS, la cui procedura richiede indefettibilmente l\u2019indicazione dell\u2019indirizzo di residenza; 10 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Comune di Ancona, in punto di <em>periculum in mora<\/em>, ha invece evidenziato che ogni pregiudizio sarebbe scongiurato dall\u2019art. 5 del d.lgs. 142\/2015 norma che garantirebbe, in ogni caso, al\u00a0 richiedente\u00a0 asilo l\u2019accesso a tutti i servizi previsti dal decreto nonch\u00e9 a quelli comunque erogati sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 10.7.2019 la causa \u00e8 stata trattenuta in riserva.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p>Ai fini della decisione appare opportuno esaminare analiticamente le diverse questioni giuridiche, partendo dalla legittimazione passiva della parte evocata in giudizio.<\/p>\n<ol>\n<li><strong><u>S<\/u><\/strong><strong><u>ULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL C<\/u><\/strong><strong><u>OMUNE DI A<\/u><\/strong><strong><u>NCONA<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo giudice ritiene che il Comune di Ancona, in persona del Sindaco, sia dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio.<\/p>\n<p>Il Comune convenuto in giudizio ha argomentato il difetto di legittimazione passiva, in\u00a0 favore\u00a0 del Ministero dell\u2019interno, sostenendo che l\u2019anagrafe \u00e8 servizio\u00a0 di\u00a0 competenza\u00a0 statale\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 Sindaco\u00a0 ne esercita le funzioni quale ufficiale di governo in base\u00a0 all\u2019art.\u00a0 14\u00a0 d.lgs.\u00a0 267\/2000,\u00a0 pertanto,\u00a0 lo stesso agisce quale delegato del Ministero dell\u2019interno e sarebbe gerarchicamente sottoposto a quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>L\u2019azione del Sindaco sarebbe dunque imputabile non all\u2019ente locale, ma allo Stato in virt\u00f9 del rapporto organico.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico che il Sindaco curi il registro dell\u2019anagrafe quale ufficiale di governo. Il Testo Unico Enti Locali sul punto statuisce quanto segue:<\/p>\n<p>Art. 14 Articolo 14 Compiti del comune per servizi di competenza statale<\/p>\n<ol>\n<li>Il comune <u>gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe<\/u>, di leva militare e di<\/li>\n<li>Le relative <u>funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo<\/u>, ai sensi dell&#8217;articolo<\/li>\n<li>Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse<\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) (\u2026)<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><u>Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi&#8217;, alla tenuta dei registri di\u00a0 stato\u00a0 civile\u00a0 e<\/u>\u00a0 di<u> popolazione<\/u> e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><u>Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell&#8217;esercizio <\/u> <u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0delle\u00a0 funzioni previste\u00a0 dal comma\u00a0 10, il prefetto puo&#8217;\u00a0 intervenire\u00a0 con\u00a0 proprio provvedimento<\/u>.<\/li>\n<li><u>Il Ministro dell&#8217;interno puo&#8217; adottare atti di indirizzo pe<\/u>r l&#8217;esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il quadro normativo non delinea il rapporto tra Sindaco e Ministero dell\u2019interno quale vero e proprio rapporto gerarchico, in quanto l\u2019intervento del Ministero \u00e8 confinato all\u2019ipotesi di \u201cinerzia del Sindaco\u201d (comma 11) o comunque alla promanazione di \u201catti di indirizzo per l\u2019esercizio delle funzioni\u201d (comma 12).<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 5047 e 5048 del 2016, ha chiarito che dal fatto che al Sindaco<\/p>\n<p>siano attribuiti poteri quali ufficiale di governo non si pu\u00f2 inferire la sussistenza di un rapporto\u00a0 di\u00a0 gerarchia propria tra Sindaco e Ministero dell\u2019interno, che consentirebbe a quest\u2019ultimo di annullare gli<\/p>\n<p>atti posti in essere dal primo nella veste di superiore gerarchico. Ci\u00f2 in quanto, un rapporto generico di vigilanza \u2013 quale quello che viene in rilievo nel caso di specie \u2013 non sottrae la titolarit\u00e0 della funzione all\u2019organo vigilato, che pertanto risponde in proprio degli atti emessi nell\u2019esercizio di poteri statali.<\/p>\n<p>La sussistenza di un rapporto di vigilanza, nella materia oggetto di giudizio, trova conferma nel regolamento dell\u2019anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223\/1989).<\/p>\n<p>Articolo 52 Vigilanza del prefetto.<\/p>\n<ol>\n<li>Il <u>prefetto vigila<\/u> affinch\u00e9 le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0dei comuni della provincia siano tenuti in conformit\u00e0 alle norme del presente regolamento e che\u00a0 siano\u00a0 rigorosamente osservati le modalit\u00e0 ed\u00a0 i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ivi compresi\u00a0 gli adempimenti di carattere statistico. 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da\u00a0 effettuarsi, almeno una volta all&#8217;anno in tutti i comuni, da\u00a0 funzionari della\u00a0 prefettura\u00a0 appartenenti alle\u00a0 carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 3.\u00a0 L&#8217;esito\u00a0 dell&#8217;ispezione\u00a0 deve\u00a0 essere\u00a0 comunicato all&#8217;Istituto centrale di statistica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Articolo 54 Vigilanza esercitata dal Ministero dell&#8217;interno e dall&#8217;Istituto centrale di statistica.<\/p>\n<ol>\n<li><u>L&#8217;alta vigilanza sulla regolare tenuta\u00a0 delle\u00a0 anagrafi\u00a0 \u00e8\u00a0 esercitata\u00a0 dal\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;intern<\/u>o\u00a0 e\u00a0 dall&#8217;Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori. 2. L&#8217;Istituto centrale di statistica vigila, tra l&#8217;altro, affinch\u00e9 da parte di\u00a0 tutti\u00a0 i\u00a0 comuni\u00a0 siano\u00a0 adottati\u00a0 modelli\u00a0 conformi\u00a0 agli\u00a0 appositi\u00a0 esemplari\u00a0 predisposti dall&#8217;Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l&#8217;adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Cassazione a Sezioni Unite, peraltro, pronunciandosi recentemente in materia di rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero \u2013 e pertanto in materia di stato civile, nella quale il Sindaco, al pari della materia dell\u2019anagrafe, agisce quale ufficiale di governo ai sensi dell\u2019art. 14 TUEL sopra richiamato \u2013 ha statuito che la relativa azione d\u00e0 luogo ad una controversia di stato da svolgersi \u201c<em>in contraddittorio con il Sindaco, in qualit\u00e0 di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell\u2019interno, legittimato a spiegare l\u2019intervento in giudizio, in qualit\u00e0\u00a0 di\u00a0 titolare\u00a0 della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile\u201d <\/em>(Cass. n. 12193\/2019).<\/p>\n<p>In conclusione, dunque, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva del Comune di Ancona, in persona del Sindaco, quale soggetto che risponde in proprio\u00a0 degli\u00a0 atti\u00a0 emessi\u00a0 anche\u00a0 nell\u2019esercizio\u00a0 di poteri statali.<\/p>\n<p>La questione circa la legittimazione passiva del Ministero e, in particolare, circa l\u2019eventuale titolarit\u00e0 di una posizione di litisconsorte necessario in un procedimento analogo a quello <em>sub iudice\u00a0 <\/em>\u00e8\u00a0 stata affrontata e risolta negativamente anche dal Tribunale di Firenze in sede di reclamo avverso un\u2019ordinanza resa <em>ex <\/em>art. 700 c.p.c. nel contraddittorio con il solo Comune di Scandicci (ordinanza del 27.5.2019).<\/p>\n<p>La Corte fiorentina ha concluso nel senso che il\u00a0 Ministero\u00a0 dell\u2019interno\u00a0 avrebbe\u00a0 potuto\u00a0 espletare intervento quale litisconsorte facoltativo nel giudizio <em>ex <\/em>art. 700 c.p.c. in ragione\u00a0 del\u00a0 fatto\u00a0 che:\u00a0 \u201c<em>la circostanza che il Ministero degli Interni abbia la vigilanza sull\u2019anagrafe, non determina\u00a0 affatto\u00a0 un\u00a0 rapporto\u00a0 necessariamente consortile di diritto sostanziale: (\u2026), la titolarit\u00e0 della funzione resta\u00a0 in\u00a0 capo\u00a0 al\u00a0 Sindaco\u00a0 mentre\u00a0 il rapporto generico di vigilanza in capo al Ministero non\u00a0 sottrae\u00a0 la\u00a0 titolarit\u00e0\u00a0 della\u00a0 funzione\u00a0 all\u2019organo\u00a0 vigilato,\u00a0 unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel dato compito\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Ad abundantiam <\/em>si pu\u00f2 richiamare anche la copiosa giurisprudenza amministrativa che ravvisa la legittimazione passiva del Sindaco nei ricorsi avverso le ordinanze contingibili ed urgenti\u00a0 \u2013\u00a0 che\u00a0 si rammenta vengono adottate dal medesimo quale Ufficiale\u00a0 di governo\u00a0 \u2013\u00a0 \u201c<em>atteso\u00a0 che\u00a0 tale\u00a0 organo\u00a0 comunale anche ove eserciti il ridetto potere, non dismette la sua natura di soggetto espressione dell&#8217;amministrazione locale, la quale, infatti,\u00a0 risponde\u00a0 degli\u00a0 atti\u00a0 posti\u00a0 in\u00a0 essere\u00a0 dal Sindaco in\u00a0 siffatta\u00a0 qualit\u00e0\u201d <\/em>(Cfr.\u00a0 T.A.R.\u00a0 Campania\u00a0 n. 3011\/2015,<\/p>\n<p>T.A.R. Roma n. 750\/2011, Consiglio di Stato n. 3424\/2010, Consiglio di Stato n. 4434\/2008).<\/p>\n<p>Per tutte le ragioni esposte, stante la legittimazione processuale del Sindaco e la natura ontologicamente celere del giudizio cautelare, ritiene questo giudice di non dover estendere il giudizio al Ministero dell\u2019Interno, portatore s\u00ec di un interesse concreto alla partecipazione che ne legittimerebbe l\u2019intervento, ma non anche litisconsorte necessario.<\/p>\n<ol>\n<li><strong><u>S<\/u><\/strong><strong><u>UL FUMUS BONI IURIS DELLA TUTELA CAUTELARE<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per quanto concerne lo scrutinio del <em>fumus boni <\/em>iuris, al fine di stabilire se sussista un diritto ad ottenere l\u2019iscrizione al registro dell\u2019anagrafe in capo al richiedente asilo titolare di permesso di soggiorno, appare utile partire da un esame del quadro normativo.<\/p>\n<p>La norma di riferimento, posta dal Comune di Ancona a fondamento del rigetto della domanda \u00e8 l\u2019art. 4 co. 1 <em>bis <\/em>del d.lgs.142\/2015, come modificato dall\u2019art. 13 d.l. 113\/2018, in base al quale:<\/p>\n<p><em>1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l&#8217;iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell&#8217;articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio\u00a0<\/em><em>1998, n. 286.<\/em><\/p>\n<p>Ai fini della comprensione del significato della disposizione occorre dunque attingere alla norme richiamate, le quali dispongono quanto segue.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Sul D.P.R. 223\/1989 in materia di iscrizione all\u2019anagrafe<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il D.P.R. 223\/1989, normativa deputata alla regolamentazione dell\u2019iscrizione all\u2019anagrafe, individua puntualmente:<\/p>\n<ul>\n<li>le dichiarazioni da rendere ai fini dell\u2019ottenimento dell\u2019iscrizione all\u2019anagrafe (art. 13);<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>i casi nei quali si pu\u00f2 richiedere l\u2019iscrizione anagrafica (art. 7);<\/li>\n<li>i soggetti che rendono le dichiarazioni e i presupposti affinch\u00e9 le possano rendere (art. 6);<\/li>\n<li>gli accertamenti compiuti dall\u2019ufficiale dell\u2019anagrafe (art. 14).<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art. 7 individua coloro che possono richiedere l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente:<\/p>\n<ol>\n<li><em>L&#8217;iscrizione nell&#8217;anagrafe della popolazione residente viene effettuata:<\/em><\/li>\n<li><em>per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove \u00e8 residente la persona o la\u00a0 convivenza\u00a0 cui il\u00a0 nato\u00a0\u00a0 \u00e8\u00a0 stato affidato;<\/em><\/li>\n<li><em>per esistenza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 giudizialmente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dichiarata;<u> c) per trasferimento di residenza dall&#8217;estero dichiarato dall&#8217;interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto e&#8217; disposto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u> <u>dall&#8217;articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u> <u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0fissa dimora di cui all&#8217;articolo 2, comma terzo, della legge 24 \u00a0dicembre 1954, 1228, nonch\u00e9 per mancanza di precedente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u> <u>iscrizione.<\/u><\/em><\/li>\n<li><em>Per le\u00a0 persone\u00a0 gi\u00e0\u00a0 cancellate\u00a0 per\u00a0 irreperibilit\u00e0\u00a0 e\u00a0 successivamente\u00a0 ricomparse\u00a0 devesi\u00a0 procedere\u00a0 a\u00a0 nuova\u00a0 iscrizione\u00a0 <u> 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l&#8217;obbligo di rinnovare all&#8217;ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u> <u>comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u> <u>non decadono dall&#8217;iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. P<\/u>er gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0rinnovo della dichiarazione di dimora abituale \u00e8 effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L&#8217;ufficiale di anagrafe aggiorner\u00e0 la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il trasferimento della residenza dall\u2019estero, quindi, rientra tra le ipotesi che danno diritto all\u2019iscrizione anagrafica. Lo straniero, peraltro, come si evince dal terzo comma, deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune ogni volta che ottiene il rinnovo del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p>Tutti coloro che richiedono l\u2019iscrizione anagrafica devono rendere delle dichiarazioni, di cui sono responsabili: l\u2019art. 13 individua il contenuto della dichiarazione e l\u2019art. 6 richiede che colui che rende la dichiarazione comprovi la propria identit\u00e0 mediante un documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>L\u2019art. 13 del D.P.R. 223\/1989 recita infatti:<\/p>\n<ol>\n<li><em> Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all&#8217;art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:<\/em><\/li>\n<li><em>a) trasferimento di residenza da altro comune o dall&#8217;estero ovvero trasferimento di residenza all&#8217;estero; b) (\u2026)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 6 del D.P.R. 223.1989 recita:<\/p>\n<p><em>1.Ciascun componente della famiglia \u00e8 responsabile per se&#8217; e per le persone sulle quali esercita la potest\u00e0 la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all&#8217;art. 13 (\u2026).<\/em><\/p>\n<p><em>2.(\u2026)<\/em><\/p>\n<p><em>3.Le persone che rendono dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identit\u00e0 mediante l\u2019<u>esibizione di un documento di riconoscimento.<\/u><\/em><\/p>\n<p>A fronte delle dichiarazioni rese ai sensi dell\u2019art. 13, in un caso rientrante in quelli individuati dall\u2019art. 7, da un soggetto munito di documento di riconoscimento ai sensi dell\u2019art. 6, l\u2019ufficiale\u00a0 dell\u2019anagrafe\u00a0 accerta l\u2019effettiva sussistenza dei requisiti e procede all\u2019iscrizione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 18 bis prevede infatti:<\/p>\n<ol>\n<li><em>L&#8217;ufficiale d&#8217;anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell&#8217;articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>(\u2026)<\/em><\/p>\n<p>L\u2019art. 19, nel prevedere uno specifico adempimento compiuto dall\u2019ufficiale dell\u2019anagrafe, evidenzia un ulteriore requisito per ottenere l\u2019iscrizione ovvero quello della dimora abituale nel\u00a0 comune\u00a0 in\u00a0 cui\u00a0 si chiede l\u2019iscrizione:<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><em>eventuale iscrizione scolastica;<\/em><\/li>\n<li><em>sottoscrizione di un contratto di lavoro;<\/em><\/li>\n<li><em>accesso alle misure di politica attiva del lavoro ex art. 11 co. 1 lett c d.lgs. 150\/15;<\/em>\n<ul>\n<li>la prima risiede nel fatto che, laddove questo giudicante dovesse escludere il <em>periculum in mora<\/em>, si imporrebbe il rigetto della domanda cautelare a prescindere dalla sussistenza del <em>fumus boni iuris <\/em>e sarebbe ultroneo soffermarsi sulla legittimit\u00e0 costituzionale della norma o meno e sulla conseguente possibilit\u00e0 di introdurre un incidente di legittimit\u00e0 costituzionale, tenuto conto che la questione sarebbe irrilevante ai fini del decidere;<\/li>\n<li>la seconda risiede nel fatto che l\u2019esame del <em>periculum in mora <\/em>potr\u00e0 gi\u00e0 fornire elementi in ordine alla individuazione dei diritti che risultano eventualmente compromessi dalla mancata iscrizione all\u2019anagrafe e quindi indizi che potranno risultare eventualmente utili a vagliare la non manifesta fondatezza della\n<ul>\n<li>l\u2019art. 4 comma 1 <em>bis <\/em>lgs. 142\/2015 non pone un divieto espresso di iscrizione all\u2019anagrafe del richieste asilo titolare del permesso di soggiorno;<\/li>\n<li>la norma, infatti, si limita a dire che il permesso di soggiorno \u201cnon costituisce titolo\u201d;<\/li>\n<li>da un esame della normativa in materia, si evince che il permesso di soggiorno non \u00e8 \u201ctitolo\u201d\n<ul>\n<li>al fine di provare l\u2019identit\u00e0 per poter rendere le dichiarazioni di cui all\u2019art. 6 D.P.R. 223\/1989;<\/li>\n<li>al fine\u00a0 di\u00a0 provare\u00a0 l\u2019identit\u00e0\u00a0 per\u00a0 poter\u00a0 trasferire\u00a0 la\u00a0 residenza\u00a0 dall\u2019esterno\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 dell\u2019art. 14<em><em>L&#8217;ufficiale di anagrafe \u00e8 tenuto a verificare la su<u>ssistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l&#8217;iscrizione ((o<\/u> la mutazione)) anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all&#8217;apposito esemplare predisposto\u00a0 dall&#8217;Istituto\u00a0 nazionale\u00a0 di\u00a0<\/em><\/em>Per quanto concerne le persone che trasferiscono la propria residenza dall\u2019estero, l\u2019art. 14 impone una ulteriore verifica ovvero il possesso di un passaporto o un documento di natura equipollente.1.<em>Chi trasferisce la residenza dall&#8217;estero deve comprovare all&#8217;atto della dichiarazione di cui all&#8217;art. 13, comma 1, lettera a), la propria identit\u00e0 mediante l&#8217;esibizione del passaporto o di altro documento equipollente.<\/em>\n<ul>\n<li><u>Sull\u2019art 6 del d.lgs. 286\/1998<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Compiuto lo scrutinio della normativa in materia di anagrafe deve ora passarsi all\u2019esame dell\u2019art. 6 del d.lgs. 286 del 1998, norma parimenti richiamata dall\u2019art. 4 comma 1 <em>bis <\/em>d.lgs. 142\/2015 oggi oggetto di esame.<\/p>\n<p>L\u2019art. 6 del T.U. immigrazione recita quanto segue al comma 7:<\/p>\n<p><em>Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero\u00a0 regolarmente\u00a0 soggiornante\u00a0 sono\u00a0 effettuate\u00a0 alle\u00a0 medesime\u00a0 condizioni\u00a0 dei cittadini italiani con\u00a0 le\u00a0 modalit\u00e0\u00a0 previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la\u00a0 dimora\u00a0 dello straniero si considera\u00a0\u00a0 abituale anche in caso di documentata ospitalit\u00e0 da pi\u00f9 di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell&#8217;avvenuta iscrizione o <\/em><em>variazione l&#8217;ufficio d\u00e0 comunicazione alla questura territorialmente competente.<\/em><\/p>\n<p>La disposizione pone quindi i seguenti principi:<\/p>\n<ul>\n<li>lo straniero ha diritto alle iscrizioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano;<\/li>\n<li>affinch\u00e9 ci\u00f2 avvenga lo straniero deve essere regolarmente soggiornante;<\/li>\n<li>la dimora dello straniero si considera abituale quando \u00e8 documentata la sua permanenza per pi\u00f9 di tre mesi presso un centro di<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Sull\u2019interpretazione dell\u2019art. 4 comma <em>1 bis <\/em>lgs. <em>142\/2015 <\/em>alla luce dei richiami normativi<\/u> Chiarito il portato normativo richiamato dall\u2019art. 4 co 1 <em>bis <\/em>d.lgs. 142\/2015, si pu\u00f2 ora tornare allo scrutinio della norma per comprenderne meglio il significato:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l&#8217;iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell&#8217;articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio<\/em><\/p>\n<p><em>1998, n. 286.<\/em><\/p>\n<p>Dall\u2019esame delle norme richiamate si evince che le medesime non richiedono espressamente\u00a0 alcun \u201ctitolo\u201d ai fini della loro operativit\u00e0.<\/p>\n<p>La normativa in materia di anagrafe, infatti, pone quali presupposti ai fini dell\u2019operativit\u00e0 dell\u2019iscrizione delle \u201cdichiarazioni\u201d che sono ricognitive di uno stato di fatto (nel caso di specie, l\u2019avvenuto trasferimento dall\u2019estero) e richiede \u201caccertamenti\u201d quale quello della dimora abituale. A sua volta, la norma del T.U. immigrazione specifica quando la dimora di uno straniero possa definirsi abituale e a quali condizioni lo straniero possa ottenere l\u2019iscrizione anagrafica.<\/p>\n<p>A ben vedere, tuttavia, entrambe le normative hanno\u00a0 un\u00a0 minimo\u00a0 comun denominatore,\u00a0 che\u00a0 si\u00a0 pone quale presupposto indefettibile per l\u2019operativit\u00e0 delle stesse, e cio\u00e8 che lo straniero sia regolarmente soggiornante sul territorio e che sia in possesso di un documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>La regolarit\u00e0 del soggiorno \u00e8 infatti richiesta:<\/p>\n<ul>\n<li>per l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019art. 6 T.U. immigrazione e cio\u00e8 per ottenere\u00a0 l\u2019iscrizione\u00a0 anagrafica\u00a0 alle stesse condizioni del cittadino italiano;<\/li>\n<li>per ottenere l\u2019iscrizione stessa, dal momento che l\u2019art. 7 co. 7 D.P.R. 223\/1989 impone\u00a0 allo straniero di rinnovare gli adempimenti al rinnovo del permesso di<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il possesso di un documento di riconoscimento \u00e8 richiesto: D.P.R. 2237\/1989.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tanto premesso, e rimanendo sul piano di una interpretazione letterale, \u00e8 evidente che l\u2019espressione \u201c<em>il permesso\u00a0 di\u00a0 soggiorno\u00a0 non\u00a0 costituisce\u00a0 titolo\u201d\u00a0 <\/em>si\u00a0 colora\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 immediato\u00a0 significato\u00a0 e\u00a0 cio\u00e8\u00a0 il\u00a0 permesso di<\/p>\n<p>soggiorno non prova, a quei fini, la regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero in Italia e non costituisce documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>Questa interpretazione letterale \u00e8 avallata dall\u2019intero dettato normativo dell\u2019articolo in cui \u00e8 inserito il comma in discussione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 del d.lgs. 142\/2015 si occupa, infatti, di descrivere il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, circoscrivendone la valenza.<\/p>\n<p>Da una parte, lo stesso \u00e8 titolo di legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale, dall\u2019altra \u00e8 un equipollente del documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>La disposizione, dopo aver fissato la validit\u00e0 del permesso per la durata di sei mesi, rinnovabile alle condizioni ivi richiamate, statuisce che il permesso\u00a0 di\u00a0 soggiorno\u00a0 va\u00a0 considerato\u00a0 documento\u00a0 di riconoscimento ai sensi di legge (comma 1).<\/p>\n<p>L\u2019introduzione della disposizione oggetto di esame al\u00a0 comma\u00a0 1<em>bis<\/em>,\u00a0 allora,\u00a0 collocazione\u00a0 che\u00a0 non\u00a0 pu\u00f2 essere casuale, non pu\u00f2 che confermare quanto gi\u00e0 \u00e8 evidente e cio\u00e8 che ai soli fini della disciplina dell\u2019iscrizione all\u2019anagrafe il permesso di soggiorno non attesta la regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero<\/p>\n<p>sul territorio e non costituisce documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>Se ci\u00f2 \u00e8 abbastanza evidente alla stregua di una interpretazione letterale, trova ulteriore e decisivo avallo sullo scorta dell\u2019interpretazione teleologica.<\/p>\n<p>E\u2019 noto a questo giudicante che il criterio letterale \u00e8 solo il primo dei canoni ermeneutici alla stregua del quale va ricercato il significato delle parole, non considerate isolatamente, ma\u00a0 secondo\u00a0 la\u00a0 loro connessione e, anche in presenza di un significato chiaro, l\u2019interpretazione della norma va\u00a0 effettuata\u00a0 anche alla luce del criterio funzionale fondato sul riferimento alla ragione della legge.<\/p>\n<p>E\u2019 parimenti noto che con intenzione del legislatore non debba intendersi la volont\u00e0 soggettiva di chi ha concorso ad emanare la norma, ma l\u2019intenzione obiettivizzata nella legge, alla stregua del tramonto della teoria della volont\u00e0 soggettiva a favore di quella oggettiva.<\/p>\n<p>Orbene, ai fini dell\u2019individuazione dell\u2019intenzione del legislatore deve farsi riferimento alla\u00a0 <em>ratio\u00a0 <\/em>della norma, cio\u00e8 lo scopo al quale la norma risulta\u00a0 funzionalizzata,\u00a0 la\u00a0 sua\u00a0 ragione,\u00a0 l\u2019interesse\u00a0 specifico tutelato. A tale fine, i lavori preparatori o\u00a0 le\u00a0 relazioni\u00a0 di\u00a0 accompagnamento\u00a0 delle\u00a0 leggi\u00a0 offrono argomenti dai quali inferire la ragione obiettiva della norma.<\/p>\n<p>La relazione di accompagnamento al d.l.\u00a0 113\/2018\u00a0 espressamente\u00a0 statuisce\u00a0 sul\u00a0 punto\u201c:<em>il\u00a0 <\/em><em>permesso\u00a0 di soggiorno per richiesta asilo non consente l\u2019iscrizione\u00a0 all\u2019anagrafe\u00a0 dei\u00a0 residenti,\u00a0 fermo\u00a0 restando\u00a0 che\u00a0 esso\u00a0 costituisce documento di riconoscimento (\u2026) l\u2019esclusione dell\u2019iscrizione anagrafica si giustifica per la\u00a0 precariet\u00e0\u00a0 del\u00a0 permesso per\u00a0 richiesta asilo e risponde alla necessit\u00e0 di definire preventivamente la condizione giuridica dello straniero\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Il legislatore \u00e8 giunto quindi ad esplicitare la <em>ratio <\/em>di una tale scelta di politica legislativa e la stessa risiede nell\u2019esigenza di definire quale sia la condizione giuridica dello straniero e se cio\u00e8 abbia diritto o meno alla permanenza sul territorio nazionale a seguito del riconoscimento di una delle forme di protezione<\/p>\n<p>internazionale. Pertanto, il legislatore ha deliberatamente postergato il diritto all\u2019iscrizione anagrafica, all\u2019esito del vaglio della richiesta di protezione dello straniero.<\/p>\n<p>Tale assunto \u00e8 ulteriormente confermato dalla circolare del Ministero dell\u2019interno del 18.10.2018 che, un qualche rilievo, seppure <em>ad abundantiam <\/em>riveste.<\/p>\n<p>Infatti, la stessa, sebbene mero atto interno dell\u2019apparato amministrativo, non costituente fonte\u00a0 del\u00a0 diritto, e sebbene non coeva all\u2019emanazione della norma di legge, promana dal medesimo organo costituzionale che ha esercitato la potest\u00e0 legislativa in via d\u2019urgenza mediante un decreto legge che \u00e8<\/p>\n<p>stato poi convertito dal titolare formale del potere legislativo e fatto proprio. La circolare espressamente statuisce: \u201c<em>il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all\u2019art. 4, comma 1, del citato d.lgs. 142\/2015 non potr\u00e0 consentire l\u2019iscrizione anagrafica\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Si richiama, sempre a corroborazione esterna di un risultato interpretativo che si fonda in via prioritaria sul dato letterale, il dossier n. 66\/2 del 9 novembre 2018 redatto dal Servizio Studi Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura del Senato della Repubblica (Dossier reperibile dal sito web del<\/p>\n<p>Senato della Repubblica) che, sebbene non assuma alcuna rilevanza normativa, n\u00e9 vincoli l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019interprete, documenta l\u2019attivit\u00e0 degli organi parlamentari.<\/p>\n<p>Orbene, si cita quanto nello stesso\u00a0 riportato, nel\u00a0 rispetto di quanto\u00a0 statuito in premessa dallo stesso dossier (\u201c<em>la documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica\u00a0 e\u00a0 della\u00a0 Camera\u00a0 dei\u00a0 deputati\u00a0 \u00e8 destinata alle esigenze di documentazione interna per l\u2019attivit\u00e0 degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina<\/em><\/p>\n<p><em>ogni responsabilit\u00e0 per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non\u00a0 consentiti\u00a0 dalla\u00a0 legge.\u00a0 I\u00a0 contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che ne sia citata la fonte\u201d<\/em>).<\/p>\n<p>Il dossier da pag. 126 a pag. 129 esamina le modifiche in materia di iscrizione anagrafica mettendo in evidenza, dopo i richiami normativi che \u201c<em>la disposizione in esame deroga al principio espresso nel testo unico per i titolari di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Secondo la relazione illustrativa, l\u2019esclusione\u00a0 dell\u2019iscrizione anagrafica si giustifica per la precariet\u00e0 del permesso di soggiorno per richiesta asilo e risponde alla necessit\u00e0 di definire in via preventiva la condizione giuridica del richiedente. In relazione alle modifiche previste dalla disposizione in esame, va richiamato che l\u2019iscrizione anagrafica \u00e8 comunque il presupposto per l\u2019esercizio di alcuni diritti sociali (\u2026)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il risultato a cui conduce la mera attivit\u00e0 di interpretazione letterale e teleologica \u00e8 chiaro: il permesso di soggiorno per richiedenti asilo non attesta la regolarit\u00e0 del soggiorno ai fini dell\u2019iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente.<\/p>\n<p>Acclarato il significato della disposizione, in seconda battuta,\u00a0 si\u00a0 pu\u00f2\u00a0 poi\u00a0 discutere\u00a0 in\u00a0 ordine\u00a0 alla legittimit\u00e0 costituzionale di una tale previsione normativa che con una operazione\u00a0 di\u00a0 ortopedia\u00a0 va\u00a0 a privare \u2013 solo a taluni fini, appunto quelli dell\u2019iscrizione\u00a0 all\u2019anagrafe\u00a0 &#8211;\u00a0 il\u00a0 permesso\u00a0 di\u00a0 soggiorno dell\u2019effetto ontologicamente riconnesso al suo rilascio ovvero quello\u00a0 di\u00a0 attestare\u00a0 la\u00a0 regolarit\u00e0\u00a0 del soggiorno dello straniero in Italia.<\/p>\n<p>Appare impedito a questo giudice il ricorso ad altri canoni interpretativi in quanto lo stesso sarebbe finalizzato a riconnettere alla disposizione un significato diverso da quello che appare palese alla luce del testo della norma e della intenzione del legislatore.<\/p>\n<p>Una tale operazione finirebbe inevitabilmente per dare luogo ad una <em>interpretatio abrogans <\/em>in palese contrasto con l\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa in capo all\u2019organo a ci\u00f2 deputato.<\/p>\n<p>Ogni forma di interpretazione infatti non pu\u00f2 mai disancorarsi dal dato letterale e pu\u00f2, al pi\u00f9, giungere ad individuare un risultato che, seppur <em>prima facie <\/em>non appariva riconducibile alla lettera della norma, lo diventa ad una analisi pi\u00f9 profonda.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Sul tentativo di una \u201cinterpretazione costituzionalmente orientata\u201d<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata \u00e8 stato condotto da alcuni tribunali di merito.<\/p>\n<p>Il percorso logico seguito dal Tribunale di Bologna\u00a0 con\u00a0 l\u2019ordinanza\u00a0 del\u00a0 2.5.2019,\u00a0 dal\u00a0 Tribunale\u00a0 di Firenze con l\u2019ordinanza del 18.3.2019, dal Tribunale di Genova con l\u2019ordinanza del\u00a0 22.5.2019\u00a0 e\u00a0 poi ribadito da altre corti di primo grado segue sostanzialmente il seguente ragionamento: per l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe ma \u00e8 mera prova della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero sul territorio;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>il d.lgs. 142\/2015 all\u2019art. 5 <em>bis <\/em>\u2013 come introdotto dalla l. 46\/2017 e poi abrogato dal\u00a0 l. 113\/2018 \u2013 aveva introdotto una procedura semplificata di iscrizione\u00a0 all\u2019anagrafe\u00a0 del richiedente asilo:<\/li>\n<\/ul>\n<p>Art. 5-bis Iscrizione anagrafica.<\/p>\n<ol>\n<li><u>Il richiedente protezione internazionale<\/u> ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 \u00e8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <u>\u00a0<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p><u>iscritto nell&#8217;anagrafe della popolazione<\/u> residente ai sensi dell&#8217;articolo 5 del regolamento di cui al<\/p>\n<p>decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,\u00a0 n.\u00a0 223,\u00a0 ove\u00a0 non\u00a0 iscritto individualmente.<\/p>\n<ol>\n<li><u>E&#8217; fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe<\/u> entro venti\u00a0 giorni\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 in\u00a0 cui\u00a0 si\u00a0 sono verificati i<\/li>\n<li>La comunicazione, da parte\u00a0 del\u00a0 responsabile\u00a0 della\u00a0 convivenza\u00a0 anagrafica,\u00a0 della\u00a0 revoca\u00a0 delle misure di accoglienza o dell&#8217;allontanamento\u00a0 non\u00a0 giustificato\u00a0 del\u00a0 richiedente\u00a0 protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con\u00a0 effetto\u00a0 immediato,\u00a0 fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma\n<ul>\n<li>tale procedura, in deroga alla disciplina ordinaria di iscrizione all\u2019anagrafe, prevedeva che fosse il responsabile del centro di accoglienza che ospitava il migrante ad effettuare una comunicazione all\u2019ufficio dell\u2019anagrafe e dunque che non fosse il diretto interessato a richiedere l\u2019iscrizione;<\/li>\n<li>il d.l. 113\/2018 dunque, da una parte ha abrogato tale procedura di iscrizione\u00a0 semplificata, dall\u2019altra, con la norma oggi <em>sub iudice<\/em>, avrebbe ribadito che non\u00a0 vi\u00a0 \u00e8\u00a0 alcun\u00a0 automatismo\u00a0 tra rilascio del permesso di soggiorno e iscrizione all\u2019anagrafe (automatismo che era posto\u00a0 a fondamento dell\u2019art. 5 <em>bis <\/em>sopra richiamato);<\/li>\n<li>la soluzione sarebbe avallata dal fatto che non vi \u00e8 stata modifica all\u2019art. 6 T.U. immigrazione in tema di parificazione tra stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani ai fini dell\u2019iscrizione all\u2019anagrafe.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale interpretazione, che tiene conto anche dell\u2019evoluzione normativa, canone ermeneutico sicuramente valido, non pu\u00f2 essere condivisa.<\/p>\n<p>A parere di questo giudice, la stessa priva di significato la portata innovativa della norma e conduce ad una interpretazione abrogante, per le ragioni di seguito indicate:<\/p>\n<ul>\n<li>la procedura di iscrizione semplificata \u00e8 stata abrogata con una norma apposita, pertanto, non vi era la necessit\u00e0 di ribadire il difetto di automatismo tra rilascio del permesso di soggiorno ed iscrizione all\u2019anagrafe con una ulteriore disposizione. Tra tutti i possibili significati riconducibili ad una norma, infatti, si deve optare per quello che riconnette alla medesima un qualche effetto, se esistente;<\/li>\n<li>in ogni caso, pur assumendo quello indicato dai giudici di merito richiamati come il significato<\/li>\n<\/ul>\n<p>della norma, non si comprende quale sia il senso del richiamo all\u2019art.\u00a0 6\u00a0 T.U. immigrazione, laddove si afferma che il permesso di soggiorno non \u00e8 titolo ai sensi di quella norma\u00a0 (la disposizione non si occupa affatto dell\u2019automatismo tra rilascio del permesso di soggiorno ed iscrizione all\u2019anagrafe, ma pone semplicemente la regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero quale condizione per la parificazione al cittadino ai fini dell\u2019applicazione della disciplina);<\/p>\n<ul>\n<li>la mancata modifica dell\u2019art. 6 T.U. immigrazione, che viene evocata a riprova dell\u2019applicazione della disciplina ordinaria in materia di iscrizione all\u2019anagrafe anche al richiedente asilo titolare del permesso di soggiorno, non rileva in alcun modo. Anzi, \u00e8 proprio l\u2019art. 4 comma 1 <em>bis d.lgs. <\/em>142\/2015 che, quale norma di pari rango e posteriore, introducendo una deroga, sottrae uno spazio applicativo all\u2019art. 6 T.U. immigrazione, escludendo che il permesso per richiesta asilo sia prova della regolarit\u00e0 del soggiorno ai fini della sua<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per tutto quanto esposto non si pu\u00f2 condividere l\u2019interpretazione prospettata nelle pronunce richiamate, secondo la quale la norma in questione \u201c<em>sancisce l\u2019abrogazione, non della possibilit\u00e0 di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017, che introduceva l\u2019istituto della convivenza anagrafica, svincolando l\u2019iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residente e per i cittadini italiani\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>In ordine alla chiarezza del portato normativo si \u00e8 espresso recentemente anche il Tribunale di Trento, con ordinanza dell\u201911.6.2019, statuendo che l\u2019attuale assetto normativo preclude l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe al richiedente asilo titolare del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p>Il provvedimento, in aderenza a quanto fino ad ora\u00a0 argomentato,\u00a0 arriva\u00a0 addirittura\u00a0 ad\u00a0 affermare la \u201c<em>palese chiarezza della relativa normativa richiamata, di cui all\u2019art. 4 comma 1 bis della legge 142\/2015, cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 13 del d.l. 113\/2018, che esclude, per tabulas, la possibilit\u00e0 per il richiedente protezione di ottenere l\u2019iscrizione anagrafica nel comune, ove \u00e8 di fatto residente\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>La corte di merito, inoltre, richiama il palese significato della norma quale limite per l\u2019interprete: \u201c<em>Inoltre, si deve osservare che una interpretazione della suddetta norma, in senso costituzionalmente orientato, pu\u00f2 effettuarsi alla condizione che il testo normativo da applicare non venga del tutto stravolto, nel suo significato palese, altrimenti effettuare operazioni di tal fatta, equivarrebbe a rendere non applicabili norme, espungendole di fatto dall\u2019ordinamento giuridico, atto questo vietato all\u2019operatore giuridico, dovendo, semmai, il giudice sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale, per violazione dei parametri della Carta fondamentale\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Chiarita l\u2019interpretazione della disposizione e chiarita l\u2019impossibilit\u00e0 di riconnettere\u00a0 alla\u00a0 stessa\u00a0 un significato diverso ed opposto a quello che conduce alla preclusione all\u2019iscrizione anagrafica, pena lo stravolgimento del dettato normativo, deve essere effettuato un esame circa la compatibilit\u00e0 della norma con l\u2019impianto costituzionale, tenuto conto che l\u2019odierno resistente ha invitato il giudice a sollevare eccezione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma, sebbene limitandosi a richiamare i parametri violati.<\/p>\n<p>Alla\u00a0 luce\u00a0 dell\u2019attuale\u00a0 assetto\u00a0 normativo\u00a0 la\u00a0 domanda\u00a0 cautelare\u00a0 dovrebbe\u00a0 essere\u00a0 rigettata\u00a0 per\u00a0 difetto di<\/p>\n<p><em>fumus boni iuris, <\/em>essendo legittimo il diniego di iscrizione anagrafica opposto dal Comune di Ancona. Tuttavia, laddove si dovesse ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal resistente, si dovrebbe andare ad indagare il rapporto tra tutela cautelare e sospensione del processo per rimessione della questione alla Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Prima di passare allo scrutinio della legittimit\u00e0 costituzionale della norma e della possibilit\u00e0 di sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale nell\u2019ambito del giudizio cautelare, appare utile soffermarsi sulla sussistenza del <em>periculum in mora <\/em>della tutela cautelare e ci\u00f2 per due evidenti ragioni:<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><u>S<\/u><\/strong><strong><u>UL PERICULUM IN MORA<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Come risulta dalla ricostruzione dello svolgimento del processo, cui si rimanda, il ricorrente ha argomentato la sussistenza di un <em>periculum in mora <\/em>dalla impossibilit\u00e0 di esercitare diritti e facolt\u00e0, che presuppongono l\u2019avvenuta iscrizione all\u2019anagrafe dei residenti, impossibilit\u00e0 che dunque sarebbe foriera di un pregiudizio non ristorabile per equivalente all\u2019esito della definizione di un eventuale giudizio di merito volto all\u2019accoglimento della domanda.<\/p>\n<p>Nel ricorso introduttivo i pregiudizi sono stati indicati in via astratta e con il richiamo a quanto asserito dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la mancata\u00a0 iscrizione\u00a0 anagrafica\u00a0 rischi\u00a0 di impedire l\u2019esercizio effettivo di diritti di rilievo costituzionale che potrebbero subire un pregiudizio irreparabile:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>apertura di un conto corrente su cui il datore di lavoro possa versare il salario;<\/em><\/li>\n<li><em>ottenimento della patente di guida ex art, 118 bis 1 d.s.;<\/em><\/li>\n<li><em>determinazione valore ISEE per accedere a determinate prestazioni sociali;<\/em><\/li>\n<li><em>decorrenza dei termini per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo;<\/em><\/li>\n<li><em>decorrenza dei termini per l&#8217;ottenimento della cittadinanza italiana ex art. 9, 1 lett. f) L. 91\/92 ecc<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella memoria autorizzata il ricorrente ha meglio argomentato in ordine al caso concreto circa la sussistenza del <em>periculum in mora, <\/em>che, alla luce delle deduzioni, nel caso di specie, appare pacifico.<\/p>\n<p>Infatti, sotto il profilo del <em>periculum <\/em>non ci si deve interrogare n\u00e9 in ordine alla legittimit\u00e0 o meno del diniego di iscrizione anagrafica, n\u00e9 in ordine alla legittimit\u00e0 o meno della preclusione all\u2019esercizio dei diritti che ne conseguono, ma si deve valutare se tale diniego stia impedendo <em>medio tempore <\/em>ed in attesa del giudizio di merito l\u2019esercizio di diritti o di facolt\u00e0 che non siano ristorabili per equivalente all\u2019esito di un eventuale giudizio di merito che stabilisca la illegittimit\u00e0 del rifiuto.<\/p>\n<p>La risposta in ordine alla ristorabilit\u00e0 per equivalente dei diritti e facolt\u00e0 compromessi, nel\u00a0 caso concreto, \u00e8 negativa.<\/p>\n<p>Allo stato attuale, la mancata iscrizione all\u2019anagrafe \u2013 se legittima o meno \u00e8 profilo distinto \u2013 preclude al ricorrente di accogliere un\u2019offerta lavorativa concreta, che presuppone che il medesimo apra una partita<\/p>\n<p>i.v.a. e consegua la patente di guida, incombenti preclusi dalla mancata iscrizione all\u2019anagrafe. L\u2019impedimento all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, finalizzata, da una parte, al mantenimento del ricorrente\u00a0 e,\u00a0 dall\u2019altra,\u00a0 al\u00a0 suo\u00a0 processo\u00a0 di\u00a0 integrazione,\u00a0 produce\u00a0 sicuramente\u00a0 un\u00a0 pregiudizio non ristorabile per equivalente e non meramente patrimoniale.<\/p>\n<p>La mancata iscrizione impedisce, inoltre, di stipulare contratti di lavoro occasionale, ai sensi del\u00a0 d.l. 50\/2017, in quanto al lavoratore \u00e8 richiesta una registrazione al portale dell\u2019I.N.P.S. che presuppone l\u2019inserimento dei dati relativi alla residenza, dichiarazione che non pu\u00f2\u00a0 essere\u00a0 resa\u00a0 dallo\u00a0 straniero in difetto di iscrizione anagrafica. Di conseguenza, risulta precluso un canale di accesso al lavoro.<\/p>\n<p>Si deve rilevare, peraltro, come al ricorrente sia applicabile la normativa in materia\u00a0 di\u00a0 protezione umanitaria, nell\u2019ambito della quale lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa costituisce un indicatore del processo di integrazione della persona.<\/p>\n<p>La mancata iscrizione all\u2019anagrafe impedisce, inoltre, la decorrenza del termine di dieci anni <em>ex <\/em>art. 9 l. 91\/1992 ai fini dell\u2019ottenimento della cittadinanza italiana. Non \u00e8 errata l\u2019affermazione del ricorrente laddove si evidenzia che ogni giorno di mancata iscrizione anagrafica \u00e8 sottratto al progressivo maturare del requisito temporale.<\/p>\n<p>Tanto premesso, va chiarito che la difesa del resistente ha argomentato l\u2019insussistenza di un <em>periculum in mora <\/em>dalla norma posta dall\u2019art. 5 comma 3 del d.lgs. 142\/2015, come modificato dal d.l. 113\/2018 che recita:<\/p>\n<p><em>l&#8217;accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti \u00e8 assicurato\u00a0\u00a0\u00a0 nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.<\/em><\/p>\n<p>Secondo la prospettazione del resistente la suddetta norma sarebbe utile a garantire l\u2019accesso a tutte le prestazioni erogate sul territorio nazionale dalla pubblica amministrazione ma anche dai soggetti privati.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di merito ha gi\u00e0 evidenziato come tale norma sembra \u201c<em>presentare un tratto meramente declamatorio e non consentire comunque di coprire tutte le facolt\u00e0 e le possibilit\u00e0 che in vari campi vengono ricondotte alla residenza, anche al di fuori dei servizi pubblici. Appare ragionevole, allo stato, ipotizzare la sua soccombenza di fronte alle disposizioni di pari ragno che, invece, continuano a richiedere il requisito della residenza anagrafica per l\u2019accesso ai benefici di volta in volta previsti\u201d <\/em>(Tribunale Firenze del 18.3.2019); \u201c<em>la locuzione servizi previsti dal presente decreto e erogati sul territorio nazionale non esaurisce infatti i diritti individuali fruibili dagli individui in connessione con la loro\u00a0<\/em><em>residenza sul territorio nazionale e rende comunque ingiustificatamente pi\u00f9 gravoso il loro esercizio\u201d\u00a0 <\/em>(Tribunale\u00a0 di Bologna del 2.5.2019).<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>La tesi sostenuta dai richiamati tribunali di merito appare condivisibile in quanto il riferimento ai\u00a0 \u201cservizi\u201d limita di molto la portata precettiva della norma e se, da una parte, assicura l\u2019accesso a servizi fondamentali quali quelli di tutela della salute, dall\u2019altra, non consente di surrogare il luogo di domicilio<\/p>\n<p>a quello di residenza per ogni eventuale diritto o facolt\u00e0 a questa riconnesso dalla legge.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><u>S<\/u><\/strong><strong><u>ULLA QUESTIONE DI LEGITTIMIT\u00c0 COSTITUZIONALE DELL\u2019<\/u><\/strong><strong><u>ART. 13 <\/u><\/strong><strong><u>COMMA 1 <\/u><\/strong><strong><u>LETT. <\/u><\/strong><strong><u>A) <\/u><\/strong><strong><u>N. 2) <\/u><\/strong><strong><u>DEL D.<\/u><\/strong><strong><u>L. 113\/2018 <\/u><\/strong><strong><u>CONVERTITO IN LEGGE N. 132\/2018, <\/u><\/strong><strong><u>CHE HA INTRODOTTO IL COMMA 1 <\/u><\/strong><strong><u>BIS DELL\u2019<\/u><\/strong><strong><u>ART. 4 <\/u><\/strong><strong><u>D.<\/u><\/strong><strong><u>LGS. 142\/2015<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><u>Sulla rilevanza della questione<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ritenuto sussistente il requisito del <em>periculum <\/em>richiesto dall\u2019art. 700 c.p.c., la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. dell\u2019art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) del\u00a0 d.l.\u00a0 113\/2018\u00a0 che\u00a0 ha\u00a0 introdotto\u00a0 l\u2019art.\u00a0 4 comma 1 <em>bis <\/em>d.lgs. 142\/2015 diviene rilevante nel presente giudizio.<\/p>\n<p>Il ricorrente, infatti, ha adito l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria a seguito del rigetto della domanda di iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente pronunciato dall\u2019ufficiale dell\u2019anagrafe del Comune di Ancona, il quale ha fatto applicazione della norma sospettata di illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>Nella presente fase cautelare, quindi, il giudice \u00e8 chiamato a pronunciare provvedimenti\u00a0 opportuni, facendo applicazione di quella norma. Alla luce di tutto quanto sopra enunciato, si dovrebbe giungere al rigetto della domanda cautelare per carenza del <em>fumus boni iuris<\/em>, in applicazione della norma sospettata di illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>Tuttavia, proprio il fondato dubbio sulla legittimit\u00e0 costituzionale della norma, legittima il giudice che deve farne applicazione a sollevare la relativa questione.<\/p>\n<p>Se, da un lato, la rilevanza della questione appare pacifica, dall\u2019altro, occorre soffermarsi sul rapporto tra tutela cautelare e questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata in via incidentale\u00a0 nell\u2019ambito\u00a0 del relativo giudizio.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente, infatti, che l\u2019ontologica celerit\u00e0 del rito cautelare entra in collisione con il meccanismo di sospensione del processo per rimessione della questione al vaglio della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>L\u2019interferenza tra i due giudizi non pu\u00f2 essere risolta accedendo alla soluzione che opta per la assoluta incompatibilit\u00e0 tra tutela cautelare e giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale, in quanto \u00e8 evidente che la soluzione pecca per eccessivo formalismo ed obbliga il giudice della cautela \u2013 deputato per sistema a fornire una tutela a fronte di situazioni minacciate da pregiudizio \u2013 a negare la tutela, facendo applicazione di una norma sospettata di illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>Allo stesso tempo, in un sistema giuridico\u00a0 di\u00a0 sindacato\u00a0 costituzionale\u00a0 accentrato,\u00a0 non\u00a0 appare percorribile neanche la soluzione diametralmente opposta e cio\u00e8 quella\u00a0 del\u00a0 giudice\u00a0 che\u00a0 concede\u00a0 la tutela, disapplicando la norma sospettata di illegittimit\u00e0 costituzionale. La richiamata\u00a0 soluzione\u00a0 eleverebbe il giudice di merito a giudice delle leggi, dando spazio ad una vistosa anomalia del sistema: si assisterebbe ad un esercizio di un potere costituzionale riservato ad altro organo e l\u2019efficacia <em>inter partes <\/em>della pronuncia avrebbe dei riflessi in tema di trattamento\u00a0 diversificato\u00a0 sul\u00a0 territorio.\u00a0 Si\u00a0 aggiunga, inoltre, che alla luce della idoneit\u00e0 del provvedimento <em>ex <\/em>art. 700 c.p.c. a conservare la sua efficacia, rientrando lo stesso nel novero dei provvedimenti cautelari a strumentalit\u00e0 attenuata, non vi sarebbe la garanzia di un successivo giudizio di merito nel quale la questione possa essere portata al vaglio della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>Una soluzione al problema, che\u00a0 questo\u00a0 giudicante\u00a0 ritiene\u00a0 di\u00a0 condividere,\u00a0 trova\u00a0 origine\u00a0 nella giurisprudenza amministrava. Si tratta della c.d.\u00a0 tutela\u00a0 cautelare\u00a0 a\u00a0 tempo\u00a0 ovvero\u00a0 la\u00a0 misura\u00a0 cautelare viene concessa, in via provvisoria, condizionandone la conferma o la revoca all\u2019esito del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>La soluzione, che prevede la scomposizione della fase cautelare in una\u00a0 fase\u00a0 interinale,\u00a0 nella\u00a0 quale\u00a0 il giudice concede la cautela fino alla decisione della Corte Costituzionale, ed una seconda fase nella quale<\/p>\n<p>il giudice si pronuncia in via definitiva, tenendo conto dell\u2019esito del giudizio costituzionale, consente, da un lato, di preservare l\u2019effettivit\u00e0 e l\u2019immediatezza della tutela cautelare e, dall\u2019altro, di scongiurare una\u00a0 pronuncia di inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale per esaurimento della <em>potestas iudicandi <\/em>del giudice rimettente.<\/p>\n<p>D\u2019altronde la scomposizione del giudizio in due fasi non \u00e8 estranea neanche al processo civile: si pensi al meccanismo di cui all\u2019art. 669 <em>sexies <\/em>comma 2 c.p.c..<\/p>\n<p>La compatibilit\u00e0 tra tutela cautelare e giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale, nei termini anzidetti,\u00a0 ha superato il vaglio della stessa Corte Costituzionale, la quale ha\u00a0 ritenuto\u00a0 ammissibili\u00a0 questioni\u00a0 di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate in via incidentale nell\u2019ambito di giudizi cautelari, sul presupposto che la tutela sia stata concessa in via provvisoria proprio in ragione della non manifesta infondatezza della questione.<\/p>\n<p>Si richiama a tal fine un passaggio argomentativo della ordinanza n. 25 del 2006 della Corte Costituzionale: \u201c<em>deve respingersi l&#8217;eccezione di inammissibilit\u00e0 della questione sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che, avendo emesso il provvedimento cautelare richiestogli con l&#8217;appello proposto avverso l&#8217;ordinanza\u00a0<\/em><em>di diniego del TAR, il Consiglio di Stato avrebbe esaurito\u00a0 la\u00a0 potestas\u00a0 judicandi,\u00a0 quale\u00a0 ad\u00a0 esso\u00a0 compete\u00a0 nella\u00a0 sede cautelare; che questa Corte ha pi\u00f9 volte statuito che il giudice amministrativo ben pu\u00f2 sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purch\u00e9 tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte\u00a0 a\u00a0 suo\u00a0 fondamento,\u00a0 nel\u00a0 definitivo\u00a0 esaurimento\u00a0 del\u00a0 potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce: con la conseguenza che la questione di\u00a0 legittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 inammissibile &#8211; oltre che, ovviamente, se la misura \u00e8 espressamente negata (ordinanza n. 82 del 2005) &#8211;\u00a0<\/em><em>quando essa sia concessa sulla base di ragioni, quanto al fumus boni\u00a0 juris,\u00a0 che\u00a0 prescindono\u00a0 dalla\u00a0 non\u00a0 manifesta infondatezza della questione stessa (sentenza n. 451 del 1993); che\u00a0 la\u00a0 potestas\u00a0 judicandi\u00a0 non\u00a0 pu\u00f2\u00a0 ritenersi\u00a0 esaurita quando la concessione della misura cautelare \u00e8 fondata, quanto al fumus boni juris, sulla non manifesta infondatezza\u00a0<\/em><em>della questione di legittimit\u00e0 costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell&#8217;efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l&#8217;incidente di legittimit\u00e0 costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 444 del 1990; n. 367 del 1991; numeri 24, 30 e 359 del 1995; n. 183 del\u00a0<\/em><em>1997; n. 4 del 2000)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Tanto premesso, il principio enunciato dalla Corte Costituzionale, sebbene relativo ad ipotesi nelle quali la tutela cautelare era di tipo sospensivo, si ritiene applicabile anche ai casi di cautela di natura anticipatoria, come quella <em>sub iudice<\/em>.<\/p>\n<p>Infatti, nel caso di specie, verrebbe concessa la misura cautelare mediante l\u2019ordine di iscrivere il ricorrente all\u2019anagrafe della popolazione residente, con riserva di confermare il provvedimento o caducarlo, ordinando quindi la cancellazione dell\u2019iscrizione, all\u2019esito del giudizio di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Non vi sarebbe alcun ostacolo normativo, dal momento che l\u2019art. 700\u00a0 c.p.c.,\u00a0 peraltro,\u00a0 attribuisce\u00a0 al giudice il potere di adottare \u201c<em>i provvedimenti d\u2019urgenza che appaiono, secondo le circostanze pi\u00f9 idonei\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La concessione del provvedimento anticipatorio, inoltre, per la natura dell\u2019iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente, non determinerebbe effetti irreversibili \u2013 non suscettibili di successiva modifica &#8211; ma garantirebbe l\u2019iscrizione almeno fino all\u2019esito del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale, momento nel quale si stabilir\u00e0 se confermare definitivamente la misura o disporne la cancellazione.<\/p>\n<p>In applicazione del principio avallato dalla Consulta, pertanto, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sarebbe ammissibile poich\u00e9 la misura cautelare verrebbe provvisoriamente concessa proprio sul presupposto esclusivo secondo cui si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p>Va rilevato, infine, che l\u2019eventuale esclusione della c.d. tutela cautelare a tempo per le misure cautelari di natura anticipatoria determinerebbe un irragionevole discrimine rispetto a quelle di natura sospensiva, che non si giustificata alla luce delle ragioni richiamate.<\/p>\n<p>Si evidenzia, tra l\u2019altro, che la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, con pronunce risalenti, si \u00e8 pronunciata in modo favorevole rispetto all\u2019analoga ipotesi della possibilit\u00e0 per i giudici che sollevano rinvio pregiudiziale di adottare misure cautelari provvisorie durante il tempo necessario alla pronuncia della Corte, evidenziando come tale possibilit\u00e0 fosse\u00a0 da\u00a0 estendere\u00a0 anche\u00a0 alle\u00a0 misure\u00a0 di\u00a0 natura anticipatoria (Cfr. CGUE 9 settembre 1995 C-465\/93).<\/p>\n<ul>\n<li><u>Sulla non manifesta infondatezza<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Occorre premettere che il resistente, nel presente giudizio, ha eccepito l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma limitandosi ad indicare la disposizione di legge viziata da illegittimit\u00e0 costituzionale e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate. In particolare, il Comune di Ancona ha individuato i seguenti parametri: 3, 10, 16, 77, 97, 117 e 118 Cost..<\/p>\n<p>L\u2019art. 23 della l. 87 del 1953, al comma secondo, peraltro, consente anche al giudice di sollevare <em>ex officio\u00a0<\/em>questione di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme che \u00e8 chiamato ad applicare.<\/p>\n<p>Sotto il primo profilo la non manifesta infondatezza costituisce un filtro e comporta per il giudice che la questione debba essere sollevata ogni qualvolta non si presenti, cos\u00ec come dedotta dalle parti, palesemente infondata.<\/p>\n<p>Nel caso del rilievo <em>ex officio <\/em>l\u2019integrazione della non manifesta infondatezza non si risolve in un filtro tra le parti e la Corte Costituzionale ma coincide con l\u2019impossibilit\u00e0 di dare una interpretazione compatibile con la Costituzione.<\/p>\n<p>Tanto premesso, si ritiene la questione non manifestamente infondata.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 43 c.c. la residenza \u00e8 il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cio\u00e8 il luogo in cui il soggetto vive la quotidianit\u00e0 dei suoi interessi e della propria famiglia. L\u2019atto con il quale si stabilisce la residenza \u00e8 un atto giuridico in senso stretto nel quale cio\u00e8 l\u2019elemento soggettivo non rileva in s\u00e9 ma si deve manifestare in un comportamento che, alla stregua della valutazione sociale, corrisponde\u00a0 ad effettiva abitazione abituale in un certo luogo (\u201c<em>La residenza di una persona \u00e8 determinata dalla sua abituale e\u00a0<\/em><em>volontaria dimora in un determinato luogo, cio\u00e8 dall&#8217;elemento obiettivo della permanenza in tale\u00a0 luogo\u00a0 e dall&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita\u00a0 e\u00a0 dallo\u00a0 svolgimento\u00a0 delle\u00a0 normali relazioni sociali\u201d <\/em>Cass. n. 1738\/1986).<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione al pubblico registro anagrafico tenuto presso ogni comune ha mero valore pubblicitario e, senz\u2019altro, non costitutivo in quanto \u00e8 noto che l\u2019effettiva residenza di una persona pu\u00f2 essere accertata con ogni mezzo, anche contro le risultanze anagrafiche.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione anagrafica pertanto ha mero valore ricognitivo di una situazione di fatto che esiste a prescindere dalla sua manifestazione formale. La preclusione all\u2019iscrizione, pertanto, si risolve in un ostacolo ad ottenere la pubblicizzazione di uno stato di fatto, che si pone a presupposto di esercizio di\u00a0 una molteplicit\u00e0 di diritti e di facolt\u00e0, sia nell\u2019ambito del settore pubblico, che nell\u2019ambito del settore privato.<\/p>\n<p>Se da una parte l\u2019iscrizione anagrafica, in quanto priva di valore costitutivo, pu\u00f2 apparire\u00a0 una\u00a0 mera formalit\u00e0 senza rilievo, dall\u2019altra, nel fondare la presunzione di corrispondenza alla realt\u00e0 effettiva circa il luogo di stabile dimora di un soggetto, assurge a strumento di primaria importanza, laddove, tanto nel settore pubblico, quanto nel settore privato, si consente di dare prova della propria residenza mediante il richiamo alla dichiarazione anagrafica.<\/p>\n<p>La preclusione all\u2019iscrizione, allora, \u00e8 ostacolo dapprima alla pubblicit\u00e0 di una situazione di fatto e, secondariamente, alla possibilit\u00e0 di fornirne la relativa prova ai fini dell\u2019esercizio di diritti e facolt\u00e0 o dell\u2019accesso a servizi pubblici o privati.<\/p>\n<p>La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che lo strumento dell\u2019anagrafe \u201c<em>\u00e8 <\/em><em>predisposto nell\u2019interesse\u00a0 sia\u00a0 della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l\u2019interesse dell\u2019amministrazione ad avere\u00a0 una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione (\u2026) ma anche l\u2019interesse dei privati ad\u00a0<\/em><em>ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l\u2019esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia\u201d <\/em>(Cass. n. 449\/2000).<\/p>\n<p>Tanto premesso, si rammenta che la preclusione all\u2019iscrizione anagrafica \u00e8 stata giustificata dalla relazione illustrativa al decreto legge con la precariet\u00e0 del soggiorno del migrante e con la necessit\u00e0 di definire in via prioritaria la sua condizione giuridica.<\/p>\n<p>La medesima argomentazione \u00e8 stata recepita dell\u2019ordinanza del Tribunale di\u00a0 Trento che\u00a0 ha\u00a0 escluso\u00a0 profili di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma proprio con il richiamo alla diversa condizione dello straniero.<\/p>\n<p>La considerazione se, <em>prima facie, <\/em>pu\u00f2 apparire condivisibile, ad un esame pi\u00f9 attento non lo \u00e8.<\/p>\n<p>Il soggiorno dello straniero richiedente asilo, legittimato dal rilascio del relativo permesso, \u00e8 pacificamente non di breve durata. I tempi di accertamento delle condizioni che costituiscono presupposto del riconoscimento della protezione internazionale che includono il procedimento dinanzi alle commissioni territoriali, l\u2019eventuale impugnativa dinanzi al Tribunale e poi in Cassazione sono di gran lunga superiori al tempo minimo necessario per poter definire il luogo in cui lo straniero ha fissato la propria dimora come abituale.<\/p>\n<p>Tra i parametri di legge che si possono utilizzare al fine di riconoscere l\u2019abitualit\u00e0 di una dimora, vi \u00e8 sicuramente l\u2019art. 6 T.U. immigrazione che fissa a tal fine il termine di tre mesi.<\/p>\n<p>Di conseguenza, se da una parte \u00e8 vero che la condizione del richiedente asilo \u00e8 precaria, dall\u2019altra, \u00e8 parimenti vero che il suo soggiorno si protrae legittimamente sul territorio per tempi\u00a0 che\u00a0 superano\u00a0 sempre almeno la durata annuale, tempi nei quali viene impedita la pubblicizzazione e la prova di una residenza che, di fatto, viene acquisita.<\/p>\n<p>E\u2019 noto che al legislatore \u00e8 consentito dettare norme che regolino l\u2019ingresso\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 permanenza\u00a0 dei cittadini extracomunitari nel nostro paese purch\u00e9 non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali. Sul punto, la Corte Costituzionale ha pi\u00f9 volte ribadito il principio secondo cui<\/p>\n<p>il legislatore pu\u00f2 subordinare l\u2019erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che lo straniero sia soggiornante con un titolo non episodico e non di breve durata (Cfr. Corte costituzionale n. 306\/2008). Nel caso in esame, il legislatore sembra aver riservato un trattamento deteriore in riferimento ad uno straniero, legalmente soggiornante ma con titolo che non \u00e8 n\u00e9 episodico, n\u00e9 di breve durata.<\/p>\n<p>I dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale della norma censurata appaiono quindi non manifestamente infondati con riferimento ai seguenti parametri costituzionali.<\/p>\n<p>Il primo parametro rispetto al quale si ritiene fondato il dubbio di legittimit\u00e0 \u00e8 rappresentato dall\u2019art. 2 della Costituzione.<\/p>\n<p>L\u2019impossibilit\u00e0 per lo straniero richiedente asilo di ottenere la certificazione anagrafica in ordine alla sua dimora abituale comporta, per le ragioni enunciate, una condizione di minorazione generale della sua persona la quale si vede impossibilitata a dare prova di una condizione di fatto\u00a0 esistente\u00a0 (la dimora abituale).<\/p>\n<p>Tale limite si traduce in una preclusione all\u2019accesso a tutti quei diritti, facolt\u00e0 e servizi che elevano tale prova a requisito costitutivo, interponendo quindi seri ostacoli allo sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali.<\/p>\n<p>In secondo luogo, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale appare non manifestamente infondata con riferimento all\u2019art. 3 della Costituzione sotto plurimi aspetti.<\/p>\n<p>Appare violato, in primo luogo, il principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore con\u00a0 la\u00a0 norma censurata ha privato, al solo fine di impedire l\u2019iscrizione anagrafica,\u00a0 il\u00a0 \u201cpermesso\u00a0 di\u00a0 soggiorno\u201d, documento deputato al precipuo fine di attestare la regolarit\u00e0\u00a0 del\u00a0 soggiorno\u00a0 di\u00a0 uno\u00a0 straniero\u00a0 sul territorio, della sua ontologica natura ovvero della sua capacit\u00e0 di provare la legittima permanenza sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>Il principio di ragionevolezza pu\u00f2 dirsi rispettato solo laddove esista una \u201ccausa normativa\u201d della suddetta differenziazione che, nel caso di specie, non pu\u00f2 essere ravvisata nella \u201cprecariet\u00e0 della condizione giuridica dello straniero\u201d in quanto tale precariet\u00e0 non corrisponde ad un soggiorno di breve durata.<\/p>\n<p>La soluzione adottata dal legislatore appare quindi sproporzionata rispetto al fine: il legislatore avrebbe dovuto selezionare i diritti ed i servizi rispetto ai quali si legittima una preclusione all\u2019accesso da parte del richiedente asilo e non anche precludere indiscriminatamente ogni facolt\u00e0 \u2013 in ambito pubblico e privato &#8211; che si riconnette al possesso della residenza anagrafica, etichettando il soggiorno del richiedente asilo come \u201csoggiorno irregolare\u201d solo a taluni fini.<\/p>\n<p>L\u2019intervento sproporzionato rispetto al fine perseguito \u00e8 rivelato da una contraddizione in cui \u00e8 caduto lo stesso legislatore, palesando un ulteriore profilo di irragionevolezza.<\/p>\n<p>Da un lato infatti, il legislatore ha previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attivit\u00e0 lavorativa\u00a0 (Cfr.\u00a0 art.\u00a0 22\u00a0 d.lgs.\u00a0 142\/2015\u00a0 \u201c<em>Il\u00a0 permesso\u00a0 di\u00a0 soggiorno\u00a0 per\u00a0 richiesta\u00a0 asilo di cui all&#8217;articolo 4 consente\u00a0 di\u00a0 svolgere attivit\u00e0\u00a0 lavorativa,\u00a0 trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se \u00a0il\u00a0\u00a0<\/em><em>procedimento di esame della domanda non \u00e8 concluso ed il ritardo non\u00a0 pu\u00f2 essere attribuito al richiedente\u201d<\/em>) \u2013 riconoscendo quindi l\u2019importanza di tale profilo non solo ai fini del sostentamento dello straniero, ma anche ai fini della sua integrazione nel tessuto sociale \u2013 dall\u2019altro, con la preclusione all\u2019iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente, ha impedito al titolare di permesso di soggiorno di interloquire con l\u2019ente deputato alla gestione ed alla ricerca di occasioni lavorative. La mancata\u00a0 iscrizione\u00a0 all\u2019anagrafe, infatti, preclude l\u2019accesso alle politiche attive del lavoro di cui all\u2019art. 11 d.lgs. 150\/2015, politiche riservate per espressa previsione di legge ai residenti sul territorio (Cfr. art. 11 co. 3 lett. c) d.lgs. 150\/2011), cos\u00ec come preclude l\u2019inserimento del titolare del permesso per richiesta\u00a0 asilo nel\u00a0 sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che prevede la formazione di\u00a0 una\u00a0 scheda anagrafica del lavoratore (Cfr. art. 13 d.lgs. 150\/2011). Allo stesso tempo, \u00e8 preclusa la possibilit\u00e0 di stipulare contratti di lavoro di prestazione di lavoro occasionale, come disciplinati dal d.l. 50\/2017 e dal d.l. 87\/2018, in quanto al lavoratore privo di residenza \u00e8 preclusa la registrazione al portale telematico dell\u2019I.N.P.S..<\/p>\n<p>In definitiva, quindi, il diritto al lavoro che \u00e8\u00a0 stato\u00a0 riconosciuto\u00a0 anche\u00a0 ai\u00a0 titolari\u00a0 di\u00a0 permesso\u00a0 di soggiorno per richiesta asilo risulta compromesso dagli ostacoli che la norma <em>sub iudice <\/em>&#8211; impedendo l\u2019acquisizione di una residenza formale &#8211; frappone tra il lavoratore e i canali di accesso alle occasioni lavorative, con evidenti profili di irragionevolezza.<\/p>\n<p>Appare poi violato il principio di eguaglianza e non discriminazione, <em>sub specie <\/em>di diversit\u00e0 di trattamento a fronte di situazioni eguali.<\/p>\n<p>L\u2019impossibilit\u00e0 per il richiedente asilo di ottenere la ricognizione anagrafica, a fronte della sussistenza del requisito costitutivo della residenza ovvero la dimora abituale, si\u00a0 estrinseca\u00a0 in\u00a0 un\u00a0 trattamento deteriore non giustificato rispetto al cittadino italiano ma anche e soprattutto rispetto allo straniero regolarmente soggiornante con altro titolo.<\/p>\n<p>La \u201cprecariet\u00e0\u201d della sua condizione giuridica, infatti, non pare giustificare il diverso trattamento, dal momento che, per le ragioni gi\u00e0 individuate, tale precariet\u00e0 non equivale ad una\u00a0 breve\u00a0 durata\u00a0 del soggiorno legittimo sul territorio nazionale e pertanto non inficia il presupposto posto a base della residenza e cio\u00e8 la dimora abituale nel suo elemento oggettivo e soggettivo.<\/p>\n<p>La discriminazione \u00e8 ancora pi\u00f9 evidente rispetto agli altri stranieri regolarmente soggiornanti e cio\u00e8 muniti di permesso di soggiorno di altro tipo. Rispetto a quest\u2019ultimi, addirittura, l\u2019ingiustificato trattamento deteriore pu\u00f2 risultare pi\u00f9 marcato poich\u00e9 gli stessi non incontrano limitazioni nell\u2019accesso alle iscrizioni anagrafiche e possono ottenerle con il decorso del tempo\u00a0 minimo\u00a0 necessario\u00a0 a\u00a0 considerare la loro dimora come abituale, anche a fronte di\u00a0 un\u00a0 soggiorno\u00a0 temporalmente\u00a0 ridotto rispetto a quello dei richiedenti asilo.<\/p>\n<p>La precariet\u00e0 della condizione giuridica dello straniero richiedente asilo \u00e8 senz\u2019altro un elemento discretivo rispetto alla condizione del cittadino o di un altro straniero titolare di un permesso di altro tipo, ma la stessa pu\u00f2 e deve avere un peso esclusivamente rispetto a questioni nelle quali la suddetta precariet\u00e0 entra in collisione con gli effetti di una situazione giuridica da riconoscere.<\/p>\n<p>Rispetto al diritto a vedersi riconosciuta mediante certificazione anagrafica la propria dimora abituale, la precariet\u00e0 della condizione giuridica non esplica nessuno effetto e non giustifica l\u2019impossibilit\u00e0 di ottenere prova di una residenza che \u00e8 effettivamente abituale e che pu\u00f2 protrarsi anche per anni.<\/p>\n<p>Peraltro, non possono invocarsi neanche esigenze di certezza delle risultanze anagrafiche, poich\u00e9 l\u2019art 7 co. 3 D.P.R. 223\/1989 \u2013 laddove pone l\u2019obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e statuisce che l\u2019ufficiale dell\u2019anagrafe aggiorna la scheda anagrafica dello straniero \u2013 assicura un meccanismo di cancellazione della residenza laddove il permesso di soggiorno non dovesse essere rinnovato.<\/p>\n<p>Infine, dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale si avanzano anche in\u00a0 riferimento\u00a0 alla\u00a0 violazione dell\u2019art. 117 comma 1 della Costituzione in relazione all\u2019art. 2 protocollo n. 4\u00a0 della\u00a0 Convenzione Europea dei diritti dell\u2019Uomo in base al quale \u201c<em>chiunque si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libert\u00e0 di movimento e alla libert\u00e0 di scelta della residenza in quel territorio<\/em>\u201d nonch\u00e9 all\u2019art. 117 comma 1 in relazione all\u2019art. 12 del Patto sui diritti internazionali civili e politici \u201c<em>Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libert\u00e0 di movimento e alla libert\u00e0 di scelta della residenza in quel territorio<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/h3>\n<p><strong>O<\/strong><strong>RDINA <\/strong>all\u2019ufficiale dell\u2019anagrafe del Comune di Ancona di iscrivere il ricorrente all\u2019anagrafe della popolazione residente del Comune di Ancona, in via provvisoria, riservando all\u2019esito dell\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 la decisione definitiva in ordine alla domanda cautelare.<\/p>\n<p><strong>D<\/strong><strong>ICHIARA <\/strong>rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento\u00a0 gli\u00a0 artt.\u00a0 2\u00a0 Cost.,\u00a0 3\u00a0 Cost.,\u00a0 117 Cost. in riferimento all\u2019art. 2 protocollo addizionale alla C.e.d.u. n. 4, 117 Cost. in riferimento all\u2019art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018 convertito in legge n. 132\/2018.<\/p>\n<p><strong>D<\/strong><strong>ISPONE <\/strong>la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla eccellentissima Corte Costituzionale e sospende il giudizio.<\/p>\n<p><strong>M<\/strong><strong>ANDA <\/strong>alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u00e9 per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.<\/p>\n<p>Ancona, 29 luglio 2019<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>dott.ssa Martina Marinangeli<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3081\/2019 promosso da: COMUNE DI ANCONA Il<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1117,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Questione di legittimit\u00e0 costituzionale art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018, infatti, non inserire il nome nel registro equivale a negare diversi diritti: la stipula di un contratto lavorativo, la patente di guida, l&#039;accesso alla cittadinanza.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Questione di legittimit\u00e0 costituzionale art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018, infatti, non inserire il nome nel registro equivale a negare diversi diritti: la stipula di un contratto lavorativo, la patente di guida, l&#039;accesso alla cittadinanza.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-08-05T15:24:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/questione-di-legittimit\u00e0-costituzionale-ddl-salvini.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"327\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"154\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"49 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/questione-di-legittimit\\u00e0-costituzionale-ddl-salvini.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/questione-di-legittimit\\u00e0-costituzionale-ddl-salvini.jpg\",\"width\":327,\"height\":154,\"caption\":\"tribunale ancona, ordinanza 29 luglio 2019\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/\",\"name\":\"Questione di legittimit\\u00e0 costituzionale art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2019-08-05T15:24:07+00:00\",\"dateModified\":\"2019-08-05T15:24:07+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"Sollevata questione di legittimit\\u00e0 costituzionale dell\\u2019art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018, infatti, non inserire il nome nel registro equivale a negare diversi diritti: la stipula di un contratto lavorativo, la patente di guida, l'accesso alla cittadinanza.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/08\/05\/tribunale-ordinario-di-ancona-ordinanza-del-29-luglio-2019-questione-di-legittimita-costituzionale\/\",\"name\":\"Questione di legittimit\\u00e0 costituzionale art. 13 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 113\/2018, Tribunale ordinario di Ancona, ordinanza del 29 luglio 2019.\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1116"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1116"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1116\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1119,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1116\/revisions\/1119"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1117"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}