{"id":112,"date":"2015-10-14T15:21:40","date_gmt":"2015-10-14T13:21:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=112"},"modified":"2016-01-20T17:54:03","modified_gmt":"2016-01-20T16:54:03","slug":"tribunale-di-bergamo-ordinanza-del-6-agosto-2014","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/14\/tribunale-di-bergamo-ordinanza-del-6-agosto-2014\/","title":{"rendered":"Discriminazione orientamento sessuale, Tribunale di Bergamo, ordinanza del 6 agosto 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">IL TRIBUNALE DI BERGAMO<br \/>\nSEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di\u00a0Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 21 maggio 2014, ha\u00a0pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>nel procedimento ex art. 28 d.lgs. 150\/2011 promosso da Associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI Rete Lenford, con i proc. avv. C. Caput, M. G. Sangalli e A. Guariso<br \/>\nricorrente \u2013<br \/>\ncontro<br \/>\nXxxxxxxxx con i proc. avv. P Giuliani e G. Taormina<br \/>\nconvenuto \u2013<br \/>\n<strong>Svolgimento del processo<\/strong><br \/>\nCon ricorso promosso ai sensi dell\u2019art. 28 d.lgs. 150\/11 e art. 702 bis c.p.c. l\u2019Associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI Rete Lenford conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, Xxxxxxxxxx per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle dichiarazioni dal medesimo rese e consistenti nell\u2019aver in pi\u00f9 occasioni affermato, nel corso di un\u2019intervista durante la puntata del programma radiofonico \u201cLa zanzara\u201d, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e\/o lavoratori omosessuali e per sentir ordinare di dare adeguata pubblicit\u00e0 alla decisione giudiziale tramite la pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale di un estratto, in formato idoneo a garantire una adeguata visibilit\u00e0, della emananda ordinanza; nonch\u00e9 per sentirlo condannare al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad \u20ac 15.000; nonch\u00e9 per sentir disporre un piano di rimozione ai sensi dell\u2019art. 28, comma 5, d.lgs. 150\/11, con fissazione, ai sensi dell\u2019art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento.<\/p>\n<p>A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva che il convenuto, esercente la professione di avvocato ed iscritto all\u2019Ordine degli Avvocati di Latina, il 16.10.2013, ospite della trasmissione \u201cLa zanzara\u201d su Radio 24, aveva reso plurime dichiarazioni\u00a0circa la non volont\u00e0 di assumere lavoratori omosessuali nel proprio studio professionale.<br \/>\nL\u2019associazione ricorrente evidenziava il carattere discriminatorio di tali affermazioni, ai sensi dell\u2019art. 2 d.lgs. 216\/03, in quanto atte ad integrare un\u2019ipotesi di discriminazione diretta ed agiva pertanto in giudizio per conseguire la tutela legale in materia di discriminazione. Il convenuto, regolarmente citato, si costituiva in giudizio, chiarendo come si fosse in presenza di affermazioni meramente astratte e facete e come pertanto non potesse essere invocata alcuna discriminazione, posto che nella trasmissione si era fatto riferimento a casi ipotetici.<br \/>\nIl convenuto negava, infatti, che presso il suo studio fosse in corso alcuna selezione per l\u2019assunzione di personale (avvocati e\/o collaboratori e\/o segretarie), precisando di aver reso le dichiarazioni incriminate non come datore di lavoro, ma come privato cittadino nell\u2019esercizio del proprio diritto di pensiero e di opinione. Concludeva per il rigetto delle domande.<br \/>\nLa causa, istruita solo documentalmente, \u00e8 stata trattenuta per la decisione.<br \/>\n<strong>Motivi della decisione<\/strong><br \/>\nLa domanda \u00e8 fondata.<br \/>\nVa preliminarmente respinta l\u2019eccezione di nullit\u00e0 del ricorso introduttivo del giudizio sollevata dal convenuto per l\u2019asserita violazione dell\u2019art. 702 bis, primo comma, c.p.c. in relazione agli artt. 163, secondo comma, n. 7 c.p.c., essendosi la parte convenuta ampiamente difesa nel merito.<br \/>\nPassando quindi ad analizzare il contenuto della domanda, i fatti sono pacifici, non essendo contestata n\u00e9 la legittimazione attiva dell\u2019associazione ricorrente, n\u00e9 le dichiarazioni del convenuto. Quest\u2019ultimo, ospite della trasmissione radiofonica \u201cLa zanzara\u201d del 16.10.2013, ha reso una serie di affermazioni inerenti l\u2019omosessualit\u00e0, quali \u201cse la tenga lei l\u2019omosessualit\u00e0, io non ne ho alcune, n\u00e9 simpatia, n\u00e9 antipatia, non me ne frega niente, l\u2019importante \u00e8 che non mi stiano intorno\u201d\u2026 \u201cmi danno fastidio\u201d\u2026 (v. doc. 2 fasc.<br \/>\nricorrente).<br \/>\nAlla replica del conduttore, \u201cma lei \u00e8 circondato da omosessuali, lei purtroppo \u00e8 circondato, purtroppo per lei, perch\u00e9 la quota di popolazione \u00e8 sempre quella\u201d, il convenuto ha risposto \u201cintanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada\u201d (v. doc. 2 fasc. ricorrente).<br \/>\nAlla domanda del conduttore \u201ccio\u00e8, non ho capito, lei, se uno \u00e8 omosessuale, non lo assume nel suo studio?\u201d il convenuto ha risposto \u201cah sicuramente no, sicuramente no\u201d (v. doc. 2 fasc. ricorrente).<br \/>\nEd all\u2019affermazione \u201cma professore, questa \u00e8 discriminazione, \u00e8 discriminazione questa roba qua\u201d, il convenuto ha replicato \u201cbeh, vabb\u00e8 sar\u00e0 discriminazione, a me non me ne frega niente\u201d (v. doc. 2 fasc. ricorrente).<br \/>\nNel prosieguo della conversazione il convenuto ha nuovamente ribadito di non volere persone omosessuali all\u2019interno del proprio studio professionale (v. doc. 2 fasc. ricorrente, Cruciani: \u201cognuno stia a casa sua, d\u2019accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non pu\u00f2 mettere il paletto &lt;&gt;\u201d \u2013 Xxxxxxxx: \u201cno, no, io metto questo paletto s\u00ec\u201d.<br \/>\nEd ancora Parenzo, co-conduttore della trasmissione, \u201carriva nell\u2019ufficio del prof. Xxxxxxxx un signore, chi \u00e8 ? sono Francesco, prego avanti, salve sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza per\u00f2 sono omosessuale, che dice Xxxxxxxx, non lo prende, il miglior avvocato del mondo?\u201d \u2013 Xxxxxxxx \u201cperch\u00e9 lo devo prendere, faccia l\u2019avvocato se \u00e8 cos\u00ec bravo e cos\u00ec, diciamo, cos\u00ec capace di fare l\u2019avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non\u2026 mi dispiace turberebbe l\u2019ambiente, sarebbe una situazione di grande difficolt\u00e0\u201d).<br \/>\nCos\u00ec ricostruiti i fatti, va richiamata la direttiva 2000\/78\/CE del 27.11.2000 che ha stabilito un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.<br \/>\nIn particolare, secondo il suo articolo 1 la direttiva \u201cmira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l\u2019et\u00e0 o le tendenze sessuali, per quanto concerne l\u2019occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parit\u00e0 di trattamento\u201d.<br \/>\nIl d.lgs. 216\/03 ha dato attuazione alla direttiva stabilendo all\u2019art. 2, comma 1, che \u201cper principio di parit\u00e0 di trattamento si intende l\u2019assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell\u2019et\u00e0 o dell\u2019orientamento sessuale\u201d e si ha \u201cdiscriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento\u00a0 sessuale, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga\u201d (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 216\/03).<br \/>\nInoltre, \u201cil principio di parit\u00e0 di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di et\u00e0 e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed \u00e8 suscettibile di tutela giurisdizionale\u201d (art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. 216\/03).<br \/>\nFatte queste premesse, occorre precisare che \u201cla qualificazione di discriminatoriet\u00e0 pu\u00f2 essere attribuita a un qualsiasi atto che determini un\u2019oggettiva disparit\u00e0 di trattamento, avendosi riguardo agli effetti pregiudizievoli o di particolare svantaggio del trattamento meno favorevole e prescindendo dalle intenzioni del responsabile della discriminazione\u201d (Trib. Bergamo, 24.4.2013, Corte App. Torino 23.1.2013).<br \/>\nInoltre, il d.lgs. 216\/03, nel definire la discriminazione diretta (\u201cuna persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga\u201d) introduce sia una comparazione attuale, che una meramente ipotetica.<br \/>\nDel resto, come chiarito dalla Corte di Giustizia, \u00ab l\u2019esistenza di una discriminazione diretta, ai sensi dell\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000\/78 non presuppone che sia identificabile un denunciante che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione \u00bb (cos\u00ec, par. 36 causa C-81\/12 Associatia Accept, nonch\u00e9 par. 23 causa C-54\/07).<br \/>\nCi\u00f2 significa che \u00e8 atta ad integrare discriminazione anche una condotta che, solo sul piano astratto, impedisce o rende maggiormente difficoltoso l\u2019accesso all\u2019occupazione, come nei casi analoghi sottoposti all\u2019esame della Corte di Giustizia (causa C-81\/12 Associatia Accept, nonch\u00e9 causa C-54\/07).<br \/>\nIn particolare, nell\u2019ambito della causa C-81\/12 (cd. Associatia Accept), non era in discussione che alle dichiarazioni incriminate (rese da un\u2019azionista di una squadra di calcio per il quale sarebbe stato pereferibile ingaggiare un calciatore della squadra giovanile, piuttosto che un calciatore presentato come omosessuale) fossero applicabili gli articoli 1 e 3, paragrafo 1, della direttiva 2000\/78 \u00ab che riguardano, in materia di occupazione e condizioni di lavoro, dichiarazioni relative &lt;<\/p>\n<p>Analoghe considerazioni si\u00a0posssono svolgere rispetto alle dichiarazioni in esame, con cui il convenuto, in pi\u00f9 passaggi, ha preso le distanze dalle persone omosessuali, ribadendo varie volte di non volerle all\u2019interno del proprio studio professionale e di fare, a tal fine, una \u00ab cernita adeguata in modo tale che questo non accada \u00bb (v. doc. 2 fasc. ricorrente).<br \/>\nSi tratta, all\u2019evidenza, di espressioni idonee a dissuadere determinati soggetti dal presentare le proprie candidature allo studio professionale dell\u2019avv. Xxxxxxxx e quindi atte ad ostacolarne l\u2019accesso al lavoro od a renderlo maggiormente difficoltoso.<br \/>\nPeraltro, nella situazione in esame, il convenuto \u00e8 avvocato di nota fama sul territorio nazionale, il che attribuisce maggiore risonanza, rilievo e dissuasivit\u00e0 alle dichiarazioni in questione. Queste ultime, il cui significato \u00e8 inequivocabile, sono idonee a distogliere sia avvocati che praticanti (oltre che impiegati) dal\u2019invio del curriculum vitae allo studio professionale del convenuto e ci\u00f2, di per s\u00e8, integra una limitazione delle condizioni di accesso all\u2019occupazione e al lavoro.<br \/>\nDel resto \u00e8 noto che, nello specifico settore professionale in cui il convenuto opera, l\u2019assunzione di un avvocato, come pure l\u2019iscrizione presso il proprio studio di un praticante avvocato, non necessariamente avviene tramite una formale selezione pubblicizzata dal datore di lavoro.<br \/>\nSpesso, molto pi\u00f9 semplicemente, l\u2019avvocato si limita ad attingere ai curriculum vitae che periodicamente riceve presso il suo studio.<br \/>\nEd allora \u00e8 evidente come in presenza di simili dichiarazioni molte persone potranno astenersi dall\u2019inviare la propria candidatura, avendo la certezza che questa non sar\u00e0 presa in considerazione.<br \/>\nPertanto, come sostenuto dall\u2019avvocato generale nella causa C-54\/07, dichiarazioni simili a quelle in esame hanno \u00ab un effetto tutt\u2019altro che ipotetico \u00bb, avendo piuttosto un impatto demoralizzante e dissuasuivo nei confronti di quelle persone che aspirerebbero ad essere assunte presso lo studio professionale del convenuto.<br \/>\nInfine, su quest\u2019ultimo aspetto, pacificamente gravava sul convenuto l\u2019onere di provare l\u2019insussistenza della discriminazione, che nella fattispecie \u00e8 stata negata sul presupposto per cui tali espressioni sarebbero state proferite come privato cittadino, come libera manifestazione del proprio pensiero, non essendovi in corso alcuna procedura di assunzione.<br \/>\nTale assunto \u00e8 per\u00f2 rimasto sfornito di dimostrazione, non essendo stati forniti sul punto n\u00e8 prove documentali, n\u00e8 richieste di prove testimoniali.<br \/>\nIl convenuto neppure ha offerto di dimostrare che la prassi effettiva di assunzioni presso il suo studio non corrisponde al contenuto delle sue dichiarazioni.<br \/>\nPertanto, rimangono le inequivoche affermazioni circa la volont\u00e0 delll\u2019avv. Xxxxxxxx di non voler assumere nel proprio studio persone omosessuali e di fare a tal fine una \u00ab adeguata cernita \u00bb affinch\u00e8 ci\u00f2 non accada.<br \/>\nA tali dichiarazioni, per le complessive ragioni gi\u00e0 esposte, deve essere attribuita natura discriminatoria integrando un\u2019ipotesi di discriminazione diretta ed una chiara limitazione delle condizioni di accesso all\u2019occupazione e al lavoro in violazione dell\u2019art. 3, comma 1, lett. A) d.lgs. 216\/03.<br \/>\nPer quanto riguarda la tutela e le sanzioni applicabili, piano di rimozione compreso (art. 28, comma 5, d.lgs. 150\/11), va evidenziato come, per le modalit\u00e0 attraverso le quali la discriminazione \u00e8 stata attuata (dichiarazioni rese nel corso di un\u2019intervista radiofonica), l\u2019ambito di intervento \u00e8 assai limitato, non essendo possibile ordinare ad un soggetto estraneo al giudizio (la emittente radiofonica) l\u2019eventuale rimozione della registrazione della trasmissione dal proprio archivio, se presente, n\u00e8 ordinare al\u00a0convenuto di tenere comportamenti incoercibili.<br \/>\nL\u2019unica concreta modalit\u00e0 attraverso la quale \u00e8 possibile la rimozione della condotta discriminatoria \u00e8 quella di dare adeguata pubblicit\u00e0 al presente provvedimento, anche in considerazione dell\u2019eco che le dichiarazioni hanno avuto, sia per il fatto di provenire da un professionista pubblicamente molto noto, sia per la diffussione nazionale della trasmissione nel corso della quale sono state rese.<br \/>\nPertanto, va ordinata al convenuto la pubblicazione, a sue spese, di un estratto del presente provvedimento, in formato idoeno a garantirne adeguata pubblicit\u00e0, su \u00ab Il Corriere della Sera \u00bb, autorizzando l\u2019associazione ricorrente, in caso di inottemperanza, a provvedere direttamente alla pubblicazione, con diritto di rivalsa nei confronti del convenuto per le spese sostenute.<br \/>\nPer quanto attiene, infine, al profilo risarcitorio, va richiamata l\u2019esistenza di un ampio filone giurisprudenziale, che riconosce un autonomo risarcimento del danno non patrimoniale (2059 c.c.) poich\u00e9 interesse tipizzato gi\u00e0 in via legislativa ed a protezione di situazioni giuridiche costituzionalmente protette (v. Trib. Milano, 23 settembre 2009).<br \/>\nDel resto, secondo le direttive in materia di diritto antidiscriminatorio, anche qualora non via siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione delle direttive debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive, poich\u00e8 una sanzione meramente simbolica non pu\u00f2 essere considerata compatibile con un\u2019attuazione corretta ed efficace delle direttive stesse (causa C-81\/12 Associatia Accept, nonch\u00e9 causa C-54\/07).<br \/>\nNella situazione in esame, l\u2019ampia diffusione mediatica che le dichiarazioni hanno avuto (dimostrata dagli estratti dei quotidiani on-line depositati dalla parte ricorrente), la ferma reiterazione delle affermazioni, il contenuto, la forza offensiva e mortificante delle stesse, la notoriet\u00e0 del convenuto ed il fatto, infine, che quest\u2019ultimo non abbia inteso fare ammenda, inducono a ritenere non adeguatamente dissuasivo l\u2019ordine di pubblicazione del presente provvedimento, rendendo opportuna la condanna al pagamento di una somma di denaro che, tenuto conto degli elementi appena rappresentati, pu\u00f2 equitativamente essere determinata in \u20ac 10.000,00.<br \/>\nLa domanda pu\u00f2 dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.<br \/>\nLe spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del<br \/>\nLavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 791\/14 r.g.:<br \/>\n1) dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da Xxxxxxxx per aver pi\u00f9 volte affermato, nel corso dell\u2019intervista radiofonica alla trasmissione \u201cLa zanzara\u201d di non voler assumere nel proprio studio persone omosessuali; 2) ordina a Xxxxxxxx la pubblicazione, a sue spese, di un estratto del presente provvedimento, in formato idoneo a garantirne adeguata pubblicit\u00e0, su \u00abIl Corriere della Sera\u00bb, autorizzando l\u2019Associazione ricorrente, in caso di inottemperanza, a provvedere direttamente alla pubblicazione, con diritto di rivalsa nei confronti del convenuto per le spese sostenute;<br \/>\n3) condanna Xxxxxxxx al pagamento, nei confronti della Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI \u2013 Rete Lenford, a titolo di risarcimento del danno, della somma di \u20ac 10.000;<br \/>\n4) condanna Xxxxxxxx alla refusione, nei confronti della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi \u20ac 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.<br \/>\nBergamo, 6 agosto 2014<br \/>\nIl Giudice del Lavoro<br \/>\nDott.ssa Monica Bertoncini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di\u00a0Giudice del Lavoro,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":120,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34,5],"tags":[23,20,21],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - 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