{"id":1121,"date":"2019-10-09T18:18:49","date_gmt":"2019-10-09T16:18:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1121"},"modified":"2019-10-09T18:18:49","modified_gmt":"2019-10-09T16:18:49","slug":"1121","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/10\/09\/1121\/","title":{"rendered":"Discriminazione orientamento sessuale,  Corte d\u2019appello di Trento, sentenza del 23 febbraio 2017"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:<\/p>\n<ol>\n<li>Dott.ssa Maria Grazia Zattoni Presidente<\/li>\n<li>Dott.ssa Laura Paolucci Consigliere<\/li>\n<li>Dott.ssa Anna Luisa Terzi Consigliere Rel.<\/li>\n<\/ol>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 01.09.2016 al n. 63\/2016 R.G. LAVORO promossa con atto di citazione in appello notificato in data 22.06.2016<\/p>\n<p>DA<\/p>\n<p>XXXXXXXXXXXXXXX e ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI, con sede in Roma XXXXXXX, rappresentata dal Segretario e legale rappresentante p.t. XXXXXXX, nato a il C.F. XXXXXXXXXXX, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alexander Schuster del Foro di Trento, giusta procure con atto telematico separato e unito alla busta telematica del ricorso di primo grado, presso il quale hanno eletto domicilio, anche telematico,<\/p>\n<p>e da<\/p>\n<p>CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO DEL TRENTINO (C.G.I.L Trentino), nella persona del legale rappresentante segretario generale p.t. XXXXXXXXX con sede in 38122 Trento, C.F. XXXXXXXX, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alexander Schuster e dall\u2019avv. Stefano Giampietro del Foro di Trento, presso il quale ultimo ha eletto domicilio, anche digitale, giusta procura con atto telematico separato e unito alla medesima busta telematica del ricorso di primo grado;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTI \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GES\u00d9 (C.F.: XXXXXXX), in persona del suo legale rappresentante pro tempo-re, XXXXXXXXXXXX, avente sede legale in Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Damoli, Alessandra Testi e Enrico Togni del Foro di Verona tutti procc. e domm. in Trento, in via Grazioli n. 99, per mandato a margine della comparsa di risposta<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATO \u2013 APPELLANTE INCIDENTALE<\/p>\n<p>OGGETTO: Altre ipotesi.<\/p>\n<p>Appello avverso l\u2019ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Rovereto d.d. 21.06.2016<\/p>\n<p>Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti<\/p>\n<p>CONCLUSIONI<\/p>\n<p>DI PARTE APPELLANTE:<\/p>\n<p>voglia l\u2019Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento dell\u2019atto di appello, in parziale riforma dell\u2019ordinanza,<\/p>\n<ol>\n<li>accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condotte realizzate e delle dichiarazioni rese dalla parte appellata e consistenti nell\u2019avere in pi\u00f9 occasioni nel periodo 16 luglio \u2013 24 ottobre 2014 affermando privatamente e pubblicamente di non voler assumere e mettere a contatto con minori docenti omosessuali o sospettati tali;<\/li>\n<li>accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condotte a danno della appellante XXXXXX, consistite nella negata riassunzione o comunque discriminazione nella valutazione professionale della stessa e della condotta autonoma e indipendente di natura discriminatoria e ritorsiva consistita nell\u2019averne pubblicamente leso l\u2019onore attribuendole fatti falsi o comunque diffamatori;<\/li>\n<li>per gli effetti, ordinare ex art. 28, c. 7, d.lgs. n. 150\/2011 all\u2019Istituto appellato di dare adeguata pubblicit\u00e0 alla decisione giudiziale tramite la pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura nazionale di un estratto, in formato idoneo a garantire un\u2019adeguata visibilit\u00e0, dell\u2019emanando provvedimento di condanna;<\/li>\n<li>ordinare alla convenuta di disporre un piano di rimozione ai sensi dell\u2019art. 28, 5\u00b0 comma, d.lgs. n. 150\/11, con fissazione, ai sensidell\u2019art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento;<\/li>\n<li>ordinare all\u2019Istituto appellato di formulare un\u2019offerta di lavoro a tempo indeterminato in favore della XXXXXX aventi le caratteristiche dell\u2019ultimo contratto a tempo determinato ovvero, alternativamente alla proposta di assunzione, che le sia riconosciuta una indennit\u00e0 pari a quindici mensilit\u00e0 calcolate sugli importi dell\u2019ultimo contratto di lavoro, pari a \u20ac 25.344,00, o di importo equitativamente determinato da codesta Corte;<\/li>\n<li>condannare l\u2019Istituto appellato al pagamento in favore della XXXXXX a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla stessa per il periodo 1\u00b0 settembre 2014 \u2013 31 agosto 2015, della somma pari a \u20ac 10.293,27, e per il periodo dal 1\u00b0 settembre 2015 fino alla proposta di assunzione da parte della convenuta di una somma pari a \u20ac 56,32 per giorno, oltre alle contribuzioni accessorie dovute dal datore di lavoro, o per quegli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia;<\/li>\n<li>condannare la parte appellata al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e ex art. 28, c. 5 e 6, d.lgs. 150\/2011, in favore della ricorrente XXXXXX da quantificarsi rispettivamente in \u20ac 16.000,00 per la condotta discriminatoria ai fini della riassunzione, e in \u20ac 72.000,00 per gli atti discriminatori consistenti nell\u2019attribuzione di fatti falsi e comunque diffamatori a mezzo stampa lesivi dell\u2019onore della ex dipendente XXXXXX, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;<\/li>\n<li>condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e ex art. 28, c. 5, d.lgs. 150\/2011 in favore di CGIL del Trentino e di Associazione radicale Certi diritti di una somma quantificarsi in via equitativa in \u20ac 12.000 a ciascuna organizzazione, ovvero in una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;<\/li>\n<\/ol>\n<p>nonch\u00e8 alle spese e competenze anche del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.<\/p>\n<p>In via istruttoria chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli attinenti alle circostanze in appresso, tutti da intendersi preceduti da \u00abvero che\u00bb:<\/p>\n<ol>\n<li>La sig.ra YYYYY YYYYY, nota altres\u00ec come Suor YYYYY , all\u2019incontro del 17 luglio 2014 con i rappresentanti dell\u2019ArciGay Trento ha dichiarato quanto riportato nel comunicato pubblicato sul sito www.arcigaytrento.it in data 21 luglio 2014.<\/li>\n<li>In particolare, la YYYYYYY ha esplicitamente affermato all\u2019incontro del 17 luglio 2014 di non aver mai saputo di voci su discorsi \u00absballati\u00bb sulla sessualit\u00e0 rivolti agli alunni dalla XXXXXX a scuola o ricevuto altrimenti lamentele in merito alla sua attivit\u00e0 di docente?<\/li>\n<li>La YYYYYYY, in quell\u2019incontro, ha dichiarato di non ritenere persone omosessuali idonee a svolgere l\u2019attivit\u00e0 di insegnante o comunque attivit\u00e0 lavorative a contatto con minori?<\/li>\n<li>La YYYYYYY ha affermato in quell\u2019occasione che ove un insegnante del suo Istituto, anche con contratto a tempo indeterminato, si sapesse fosse omosessuale, riterrebbe di valutare la situazione dal punto di vista lavorativo?<\/li>\n<li>Nel corso dell\u2019anno scolastico 2013-2014 l\u2019amministrazione dell\u2019Istituto Sacro Cuore di Trento ha prospettato in pi\u00f9 occasioni al sig. ZZZZZ ZZZZZZ la prospettiva di un rinnovo del contratto di docenza per l\u2019anno scolastico 2014-2015?<\/li>\n<li>Nel corso di rassicurazioni in merito al rinnovo contrattuale per l\u2019anno successivo 2014-2015, si \u00e8 altres\u00ec rassicurato il ZZZZZ ZZZZZZ in merito all\u2019intenzione, non appena questo conseguisse l\u2019abilitazione all\u2019insegnamento, di assumerlo con contratto a tempo indeterminato?<\/li>\n<li>ZZZZZ ZZZZZZ \u00e8 stato riassunto quale docente per l\u2019anno scolastico 2014-2015 nonostante nel corso dell\u2019anno lo stesso avrebbe superato la durata massima di contratti a tempo determinato consentiti dal contratto collettivo di settore e norme di settore?<\/li>\n<li>Nella primavera 2015 ZZZZZ ZZZZZZ ha conseguito l\u2019abilitazione all\u2019insegnamento delle materie musicali ed \u00e8 stato assunto, quindi, con contratto a tempo indeterminato quale docente dal convenuto Istituto Sacro cuore?<\/li>\n<li>Nel corso dell\u2019anno scolastico 2013-2014 anche XXXXXX XXXXXX aveva colloqui con l\u2019amministrazione dell\u2019Istituto Sacro Cuore in vista della riassunzione per l\u2019anno scolastico successivo o comunque in vista di una stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato, una volta conseguita l\u2019abilitazione?<\/li>\n<li>Nel corso dell\u2019anno scolastico 2013-2014 la XXXXXX e Ferrari si confrontavano sulle informazioni ricevute dall\u2019Istituto convenuto in merito alle prospettive di lavoro presso lo stesso per l\u2019anno scolastico successivo?<\/li>\n<\/ol>\n<p>Indicando a testi:<\/p>\n<p>XXXXXXXXX<\/p>\n<p>XXXXXXXXX<\/p>\n<p>XXXXXXXXX<\/p>\n<p>Con ogni pi\u00f9 ampia riserva.<\/p>\n<p>DI PARTE APPELLATA \u2013 APPELLANTE INCIDENTALE:<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso i sottoscritti procuratori, nel rinviare per ogni altro aspetto qui considerato e non ed in relazione a tutti i motivi di appello e di appello incidentale, nonch\u00e9 a quanto precisato circa la riproposizione delle domande di primo grado, anche per gli aspetti trattati sotto forma di appello incidentale, esaminate e non, in quanto assorbite dal Giudice di I grado, a quanto gi\u00e0 dedotto, eccepito ed argomentato nelle difese di I grado, cos\u00ec<\/p>\n<p><strong>c o n c l u d o n o<\/strong><\/p>\n<p>affinch\u00e9, in accoglimento dei motivi di appello incidentale sopra formulati e, dunque, in totale riforma della ordinanza impugnata pronunciata in data 21 giugno 2016 dal Tribuna-le di Rovereto, sez. Lavoro, nel procedimento n\u00b0 484\/2015 R.G., previa anche conseguente reiezione dell\u2019appello avversario, vengano accolte integralmente tutte le conclusioni &#8211; sia di merito che istruttorie &#8211; gi\u00e0 formulate in primo grado e qui di seguito riproposte:<\/p>\n<p>In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell\u2019Associazione Radicale Certi Diritti e della C.G.I.L. del Trentino<\/p>\n<p>Nel merito: respingersi integralmente, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande ex adverso proposte nei confronti dell\u2019Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9 in quanto infondate in fatto ed in diritto.<\/p>\n<p>Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A..<\/p>\n<p>In via istruttoria: senza inversione alcuna dell\u2019onere della prova, ove gravante sulla ricorrente, e subordinatamente alla ritenuta ammissibilit\u00e0 anche parziale delle istanze di prova avversarie, premesso che ci si oppone alle stesse in quanto irrilevanti, generiche e valutative, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui alla parte narrativa della memoria di costituzione in primo grado, numerate da 1) a 66), da considerarsi quali capitoli di prova, premessa la locuzione \u201cVero che\u201d.<\/p>\n<p>Si indicano a testi, sia per la prova diretta che per quella contraria, le seguenti persone:<\/p>\n<p>XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX<\/p>\n<p>Ci si oppone ai capitoli di prova formulati in primo grado da controparte, in quanto generici e contenenti giudizi non demandabili a testi ed, in parte, irrilevanti; si chiede, comunque, sin d\u2019ora di essere eventualmente abilitati a prova contraria sui capitoli di prova avversari ritenuti rilevanti ed ammissibili dal giudice;<\/p>\n<p>conseguentemente, si chiede che le parti appellanti principali siano condannate a restituire all\u2019 Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9 tutte le somme alle stesse corrisposte dallo stesso appellato appellante incidentale in ottemperanza a quanto disposto dall\u2019ordinanza impugnata;<\/p>\n<p>con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con ricorso al Tribunale di Rovereto XXXXXX XXXXXX, unitamente all\u2019Associazione Radicale Certi Diritti e alla CGIL del Trentino, esponeva:<\/p>\n<p>di essere stata assunta dall\u2019Istituto Sacro Cuore di Trento con contratto a tempo determinato da settembre a giugno per cinque anni consecutivi dall\u2019anno 2009\/10, per la materia di educazione artistica e quale insegnante di sostegno, con rapporto di lavoro passato da tempo parziale a tempo pieno in ragione dell\u2019apprezzamento delle sue capacit\u00e0 professionali;<\/p>\n<p>di avere avuto molteplici rassicurazioni, nel corso dell\u2019anno scolastico 2013\/14, sul rinnovo del contratto anche per l\u2019anno successivo, con futura trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, appena conseguita l\u2019abilitazione attraverso il percorso PAS al quale era iscritta (poi in effetti conseguita il 14 novembre 2014), in ragione del limite massimo dei rinnovi dei contratti a termine previsti dalla legislazione italiana e dalla contrattazione collettiva e in ragione dell\u2019interesse dell\u2019Istituto ad inserire stabilmente nel corpo docente gli insegnanti di comprovata qualit\u00e0, secondo gi\u00e0 precedente prassi e come avvenuto nel corso dell\u2019anno scolastico 2014\/14 per il collega insegnante di musica ZZZZZ ZZZZZZ, che si era trovato nella sua stessa situazione;<\/p>\n<p>di essere stata convocata il 16 luglio 2014 alle ore 10.30 dalla dirigente dell\u2019Istituto YYYYY YYYYY, suor YYYYY , per un colloquio, secondo una modalit\u00e0 non infrequente, seguita per concordare aspetti contrattuali od organizzativi in vista del futuro anno scolastico;<\/p>\n<p>di essere stata ricevuta in una stanza appartata, lontana dagli uffici, e, dopo avere ricevuto complimenti e conferma della bont\u00e0 della sua attivit\u00e0 didattica, di essersi sentita chiedere di smentire \u201cvoci\u201d sul suo orientamento sessuale e sulla sua convivenza con altra donna, venendo subordinato alla smentita il rinnovo del contratto di lavoro;<\/p>\n<p>di avere opposto un rifiuto all\u2019indagine sul suo orientamento sessuale, illecita e non rilevante ai fini lavorativi, e di avere cercato di allontanarsi, venendo per\u00f2 fermata dalla dirigente, che le aveva dichiarato di voler soprassedere alla richiesta di una smentita e alla interruzione del rapporto di lavoro, purch\u00e9 si impegnasse a risolvere il problema, \u201ccurando\u201d il suo orientamento affettivo;<\/p>\n<p>di essersi allontanata sconvolta dal colloquio, finito con un duro scambio di parole, di avere incontrato una collega che le aveva offerto di accompagnarla in Questura e di essersi risolta a rivolgersi al sindacato CIGL per essere tutelata, iniziativa alla quale era seguita la divulgazione della vicenda con ampia risonanza sui mezzi di informazione, ai quali dapprima l\u2019Istituto aveva inviato un comunicato nel quale veniva sostanzialmente negato l\u2019episodio e ai quali per\u00f2 nei giorni successivi la dirigente aveva rilasciato varie interviste in cui non solo ammetteva il colloquio e il contenuto del colloquio, ma ne dava giustificazione con la natura cattolica dell\u2019Istituto e del connesso progetto educativo;<\/p>\n<p>che ai mezzi di informazione veniva poi inviato un secondo comunicato dell\u2019Istituto nel quale si riconosceva il colloquio ma lo si spiegava con riferimento alla compatibilit\u00e0 della sua persona con il progetto educativo, facendo riferimento a discorsi che lei avrebbe fatto agli alunni sulla sessualit\u00e0, inopportuni, fuori luogo e non pertinenti all\u2019insegnamento scolastico;<\/p>\n<p>di avere quindi a sua volta rilasciato interviste alla stampa e a trasmissioni radiofoniche sui canali nazionali per difendere il suo onore, mantenendo l\u2019anonimato e negando recisamente di avere mai parlato di sessualit\u00e0 ai sui alunni.<\/p>\n<p>Tanto premesso ed evidenziate le contraddizioni nelle dichiarazioni rese da YYYYY YYYYY nel corso dell\u2019istruttoria aperta dalla Provincia per il rinnovo della convenzione per l\u2019erogazione di contributi pubblici, nonch\u00e9 l\u2019assegnazione della cattedra ad altra insegnante a smentita della affermazione della riduzione delle ore di insegnamento e la conferma del collega in situazione equiparabile ZZZZZ ZZZZZZ, che aveva ottenuto l\u2019abilitazione nel maggio 2015, illustravano le ricorrenti le ragioni in diritto della legittimazione delle associazioni Certi Diritti e CGIL del Trenino a partecipare al giudizio, le norme interne, del diritto dell\u2019Unione e della CEDU che vietavano la discriminazione posta in essere dall\u2019Istituto Sacro Cuore nell\u2019accesso all\u2019occupazione e nelle condizioni di lavoro e che consentivano di identificare nella fattispecie una discriminazione non solo individuale, ma, considerate le dichiarazioni rilasciate dalla dirigente responsabile dell\u2019Istituto, anche collettiva. Chiedevano quindi la condanna dell\u2019Istituto convenuto: a) al risarcimento del danno in favore delle associazioni ricorrenti, b) al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito da XXXXXX XXXXXX anche per le ingiurie e la diffamazione a mezzo stampa, c) alla rimozione degli effetti della discriminazione attraverso una proposta di assunzione dell\u2019insegnante con contratto di lavoro analogo a quello non rinnovato, d) alla predisposizione di un apposito piano di rimozione degli effetti della discriminazione collettiva mediante inoltro di circolare di riconoscimento e impegno a non discriminare insegnanti e studenti per orientamento sessuale, e) alla pubblicazione della sentenza su giornali a carattere nazionale.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio L\u2019Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9 eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell\u2019Associazione Radicale Certi Diritti e della CGIL del Trentino a proporre una autonoma domanda di risarcimento del danno, essendo l\u2019intervento delle associazioni consentito in nome e per conto o ad adiuvandum del soggetto leso dall\u2019atto discriminatorio, eccependo il difetto del consenso del soggetto leso in assenza di volont\u00e0 espressa per atto pubblico o scrittura privata autenticata e negando i presupposti per l\u2019applicazione dell\u2019azione sussidiaria ex art. 5 comma 2 d. legisl. n 216\/03 non essendo ravvisabile una discriminazione collettiva per essere stato identificato il soggetto leso. Nel merito deduceva l\u2019appellato che nel corso del 2013 in relazione a una riorganizzazione amministrativa per il contenimento e la razionalizzazione dei costi di gestione era stato previsto che le domande di riassunzione per gli insegnanti a tempo determinato dovessero essere presentate entro la fine dell\u2019anno scolastico e dunque entro il 30.6.14 e che in ogni caso non vi era mai stato alcun automatismo nel rinnovo dei contratti essendovi al contrario ogni anno un elevato ricambio pari circa alla met\u00e0 dei contratti di insegnamento. Deduceva quindi che le ragioni del non rinnovo erano<\/p>\n<p>connesse al superamento del tetto massimo dei 60 mesi di rapporto di lavoro a termine previsto dalla contrattazione collettiva, alla preferenza accordata agli insegnanti in possesso di abilitazione e alla mancata presentazione della domanda di rinnovo, ragioni tutte per le quali XXXXXX XXXXXX non poteva vantare nemmeno una legittima aspettativa alla riconferma per l\u2019anno successivo, con conseguente venir meno di una situazione giuridicamente apprezzabile gi\u00e0 entrata nel patrimonio di quest\u2019ultima rispetto alla quale potesse essere anche solo rappresentata una discriminazione. Osservava che XXXXXX XXXXXX si era venuta a trovare nella stessa identica situazione in cui si erano trovati gli altri insegnanti assunti a termine, con impossibilit\u00e0 quindi di poter invocare a suo favore la disciplina dell\u2019inversione dell\u2019onere della prova, che inoltre la stessa non aveva all\u2019epoca l\u2019abilitazione n\u00e9 certezza di conseguirla, che non aveva presentato domanda di rinnovo del contratto nel termine stabilito dall\u2019Istituto, che non poteva avere quindi alcuna pretesa rispetto a una offerta di lavoro e che non poteva essere avanzata alcuna domanda risarcitoria fondata su una mora credendi del datore di lavoro. Allegava di avere rinnovato per pi\u00f9 anni l\u2019incarico di insegnamento in quanto non vi erano stati insegnanti della materia abilitati e disponibili per l\u2019Istituto, a cui in base alla norme sul riconoscimento delle scuole paritarie e di contratto collettivo avrebbe dovuto essere data la precedenza e che XXXXXX XXXXXX al termine dell\u2019anno scolastico 2013\/14 aveva maturato 53 mesi e dieci giorni di contratti a termine con impossibilit\u00e0 quindi di un rinnovo che avrebbe prolungato il rapporto oltre i 60 mesi consentiti dalla contrattazione collettiva. Allegava che nel corso del 2014, a differenza che per la materia insegnata da ZZZZZ ZZZZZZ, era stata presentata una domanda da una docente abilitata nella materia, a cui necessariamente avrebbe dovuto essere data la preferenza, venendo diversamente la scuola a trovarsi in una situazione di assoluta irregolarit\u00e0. Affermava di non essere mai stato posto a conoscenza della iscrizione della ricorrente al PAS per il conseguimento della abilitazione. Rilevava che a seguito della sproporzionata reazione avuta, delle condotte tenute e delle manifestazioni di avversione rispetto al progetto educativo e agli scopi della scuola seguite al colloquio avuto il 16.7.14 con suor YYYYY , con pubblico clamore, era in ogni caso venuto meno il presupposto fiduciario per un rapporto di lavoro. Deduceva il carattere religioso dell\u2019istituzione, con un preciso progetto educativo di ispirazione cristiano-cattolica, al quale il personale docente era chiamato ad aderire, che caratterizzava l\u2019Istituto scolastico come organizzazione di tendenza, senza possibilit\u00e0 di distinguere tra mansioni neutre, quale in ogni caso non era l\u2019insegnamento, e mansioni connesse all\u2019ideologia della organizzazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 sull\u2019applicazione dell\u2019art. 4 L n. 108\/90. Invocava quindi l\u2019art. 3 commi 3 e 5 d . legisl n. 216\/03. Negava la discriminazione per orientamento sessuale nei confronti di XXXXXX XXXXXX, essendo al contrario in considerazione solo il suo impegno, oggetto del colloquio con suor YYYYY , ad aderire ed attuare il progetto educativo a ispirazione religiosa, al quale gli insegnanti delle scuole paritarie cattoliche, a cui \u00e8 riconosciuta piena autonomia, sono chiamati a dare adesione al momento della stipulazione del contratto di lavoro, impegno che implicava necessariamente la condivisione del principio fondamentale della famiglia fondata sul sacramento del matrimonio, definito come patto tra uomo e donna. Invocava l\u2019art. 4 comma 1 della direttiva 2000\/78\/CE e il conseguente limite al principio di parit\u00e0 di trattamento e l\u2019art. 33 della Costituzione sulla piena libert\u00e0 delle scuole cattoliche come ribadita nell\u2019Accordo con la Santa Sede del 14.2.84 ratificato con la L 121\/85, comprensiva della libert\u00e0 di scegliere docenti che aderiscano all\u2019orientamento della scuola e di rifiutare quelli che se ne discostano, anche in considerazione degli impegni presi con le famiglie degli alunni. Contestava che l\u2019oggetto del colloquio fosse quello riferito da XXXXXX XXXXXX, essendo invece stato diretto l\u2019incontro a verificare le voci e le proteste provenienti da studenti e genitori su comportamenti e affermazioni dell\u2019insegnante, durante le lezioni, non in sintonia con il progetto educativo e i principi della religione cattolica e quindi in definitiva a verificare la sua capacit\u00e0 ed attitudine ad adempiere all\u2019impegno contrattualmente preso. Contestava infine l\u2019esistenza dei presupposti per il risarcimento del danno morale da diffamazione e dei presupposti della fattispecie della discriminazione collettiva.<\/p>\n<p>Con ordinanza in data 21.6.16 il Tribunale di Rovereto accertata la condotta discriminatoria individuale e collettiva dell\u2019Istituto a decorrere dal 16.7.14 lo condannava al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di XXXXXX XXXXXX liquidato in \u20ac 25.000,00, al risarcimento del danno in favore delle due associazioni liquidato in \u20ac 1.500,00 ciascuna e a pubblicizzare adeguatamente l\u2019ordinanza sui quotidiani L\u2019Adige e Trentino.<\/p>\n<p>Con atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello XXXXXX XXXXXX, l\u2019Associazione Radicale Certi Diritti e la CGIL lamentando l\u2019erronea liquidazione sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale subito da XXXXXX XXXXXX non proporzionato al pregiudizio economico realmente sofferto e provato e alla gravit\u00e0 della discriminazione e della condotta ritorsiva e diffamatoria dell\u2019ex datore lavoro; rilevando l\u2019inidoneit\u00e0 del solo risarcimento per equivalente a rimuovere gli effetti della discriminazione e insistendo per la condanna a inoltrare una proposta di lavoro a tempo indeterminato; censurando la liquidazione irrisoria del danno riconosciuto alle due associazioni; censurando l\u2019omessa pronuncia sulla adozione di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione e l\u2019inidoneit\u00e0, sotto questo profilo, dell\u2019ordine di pubblicazione solo su quotidiani locali, avendo la vicenda avuto ampio spazio e risonanza sui mezzi di informazione nazionali.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio l\u2019appellato replicando in fatto e in diritto agli argomenti svolti a sostegno dell\u2019impugnazione e proponendo appello incidentale contro l\u2019accertamento della natura discriminatoria della condotta dell\u2019Istituto, di cui lamentava l\u2019erroneit\u00e0 per le ragioni ampiamente illustrate nelle difese di primo grado che riproponeva, nonch\u00e9 contro il capo di sentenza con il quale si era proceduto alla liquidazione del danno di cui lamentava l\u2019eccessivit\u00e0 e contro l\u2019affermazione della legittimazione attiva delle due associazioni e della sussistenza di una discriminazione collettiva.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 15.12.16, precisate le conclusioni, la causa \u00e8 stata assegnata in decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>L\u2019eccezione di difetto di legittimazione attiva delle due associazione, di natura processuale preliminare, \u00e8 infondata e non \u00e8 correttamente posta dall\u2019Istituto appellato. I mandati rilasciati ai difensori hanno per oggetto una domanda per discriminazione diretta (XXXXXX XXXXXX) e una domanda per discriminazione collettiva (le due associazioni) e abilitano i difensori a una azione congiunta (e sotto questo profilo non vi sono contestazioni). Lo stesso Istituto d\u00e0 per presupposto che sussistendo gli elementi costitutivi dell\u2019illecito\/discriminazione collettiva le due associazioni sarebbero legittimate all\u2019azione. La questione non attiene dunque alla legittimazione processuale ma alla esistenza del titolo della domanda quale prospettato in giudizio e dunque al merito della controversia.<\/p>\n<p>Con l\u2019appello incidentale vengono riproposte questioni relative alla valutazione dei fatti che attengono alla sussistenza della condotta discriminatoria e alla sua legittimit\u00e0, che costituiscono quindi un antecedente logico rispetto all\u2019esame della impugnazione principale, avente per oggetto la liquidazione del danno.<\/p>\n<p>Ritiene la Corte preliminare all\u2019esame del merito delle varie questioni enucleare i principi che regolano la ripartizione dell\u2019onere della prova e quindi i criteri di valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti.<\/p>\n<p>I divieti di discriminazione introdotti nel nostro ordinamento a pi\u00f9 riprese, in modo un po\u2019 frammentario, trovano oggi una sistemazione organica per la parte sostanziale nei d. legislativi n. 286\/98, n. 215\/03, n. 216\/03, n. 198\/06 L n. 67\/06 e per la parte processuale nell\u2019art. 28 decreto legislativo n. 150\/11. E bench\u00e9 non vi sia stata uniformit\u00e0 nel corso del tempo per quanto riguarda la disciplina della prova1 il riferimento obbligato \u00e8 attualmente, per le discriminazioni<\/p>\n<p>1 V. art. 44 comma 8 d. legisl. n. 286\/98 richiama l\u2019art. 2729 cod. civ.; art. 4 comma 4 d. legisl. n. 216\/03, non richiama l\u2019art. 2729 cod. civ. ma ne riproduce il contenuto, cos\u00ec come l\u2019 art. 4 comma 3 del d. legisl.n. 215\/03; art. 4 d. legisl. 216 modificato dalla L n. 101\/08 a seguito di procedura di infrazione che aggiunge l\u2019inversione dell\u2019onere della prova; analogamente art. 4 comma 3 del d. legisl. n. 215\/03 modificato dalla L n. 101\/08 che aggiunge \u201celementi di fatto, desunti anche da elementi di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori\u201d, senza pi\u00f9 dunque il riferimento alla gravit\u00e0 degli indizi; art. 3 comma 2 della L n. 67\/06 richiama l\u2019art. 2929 cod. civ.; art. 40 d. legisl. n. 198\/06 (che segue l\u2019art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125) prevede l\u2019inversione dell\u2019onere della prova come il d. legisl 215 modificato; art. 28 d. legisl. n. 150\/11, che per orientamento sessuale, l\u2019art. 28 che dispone: \u201cQuando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti da dati anche di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l\u2019onere di provare l\u2019insussistenza della discriminazione\u2026\u201d.<\/p>\n<p>La formulazione della norma non \u00e8 del tutto chiara, non essendo specificato quale sia il confine che segna il passaggio dell\u2019onere della prova dall\u2019una all\u2019altra parte, ma poich\u00e9 si tratta dell\u2019attuazione di un principio enunciato in tutte le direttive contro la discriminazione e ritenuto fondamentale dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia per l\u2019effettivit\u00e0 del diritto antidiscriminatorio, \u00e8 necessario attuare una interpretazione conforme e quindi una interpretazione che comporti una effettiva agevolazione probatoria per chi agisce per ottenere tutela contro una discriminazione e una inversione dell\u2019onere a danno del convenuto.<\/p>\n<p>Le direttive si esprimono nei considerando in modo simile evidenziando la necessit\u00e0 di un trattamento di agevolazione effettiva e, in particolare, il considerando 31 della direttiva 78\/2000 cos\u00ec si esprime: \u201cLe norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso dovrebbe sostituire tutte le norme richiamate ad eccezione dell\u2019art. 40 d. legisl. n. 198\/06, che prevede \u201cQuando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti da dati anche di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l\u2019onere di provare l\u2019insussistenza della discriminazione\u2026\u201d in cui tale situazione si verifichi, l&#8217;effettiva applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento richiede che l&#8217;onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l&#8217;et\u00e0 o l&#8217;orientamento sessuale dell&#8217;attore.\u201d La disciplina dell\u2019onere della prova \u00e8 poi oggetto dell\u2019art. 10: \u201cGli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorch\u00e9 persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parit\u00e0 di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un&#8217;altra autorit\u00e0 competente, fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento.\u201d<\/p>\n<p>L\u2019art. 10 della direttiva e l\u2019art. 28 del d. legisl. n. 150\/11 richiamano dunque la prova per presunzioni, che viene in considerazioni nelle ipotesi in cui la fattispecie concreta di discriminazione non pu\u00f2 essere dimostrata (come invece ben potrebbe accadere) con una prova diretta, senza necessit\u00e0 di ricorrere all\u2019agevolazione dell\u2019inversione dell\u2019onere probatorio. E\u2019 conseguentemente al ragionamento presuntivo che si deve fare riferimento per risolvere il quesito di quale sia l\u2019oggetto della inversione dell\u2019onere della prova.<\/p>\n<p>Ritiene questa Corte che vada condiviso e fatta applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14206\/13 coerente con le indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia (tra le altre sentenze 17.7.08, C303\/06 Colemann, 10.7.08 C\u201154\/07 Feryn, 16.7.15 C- 83\/14 Chez).<\/p>\n<p>I cardini del ragionamento per presunzioni sono delineati negli artt. 2727 e 2729 cod. civ.<\/p>\n<p>Il procedimento attraverso il quale da un fatto conosciuto si passa, sul piano logico, a ritenere provato un altro fatto non conosciuto \u00e8 oggetto dell\u2019art. 2727 cod. civ. ma non \u00e8 descritto: vengono indicati solo i due poli, di partenza e di arrivo, costituiti entrambi da fatti e quindi da circostanze apprezzabili sul piano fenomenico, diverse da affermazioni di principi o regole generali.<\/p>\n<p>Si tratta di un procedimento complesso che implica il passaggio attraverso le regole di esperienza richiamate dall\u2019ultima parte dell\u2019art. 115 cpc: nel fatto noto vengono identificati elementi caratterizzanti corrispondenti a una regola di esperienza, viene poi considerata la riferibilit\u00e0 di questi elementi anche al fatto ignoto o alla correlazione tra l\u2019esistenza del fatto noto e l\u2019esistenza del fatto ignoto e se la risposta \u00e8 affermativa si ritiene provato come esistente anche quest\u2019ultimo. Il ragionamento presuntivo si fonda quindi su massime di esperienza, sia perch\u00e9 le cd regole di validit\u00e0 generale sono fondate sull\u2019esperienza empirica e costituiscono astrazioni dotate di particolare forza di resistenza sotto questo profilo, sia perch\u00e9 l\u2019enucleazione degli elementi significativi che consentono il passaggio dal fatto conosciuto al fatto non conosciuto si fonda a sua volta su una valutazione di certezza o probabilit\u00e0 circa la ricorrenza di tali elementi significativi nel fatto ignoto o circa la correlazione degli stessi con la sua esistenza, sempre secondo l\u2019esperienza empirica.<\/p>\n<p>La regola espressa dall\u2019art. 2729 cod. civ. delimita l\u2019ambito di validit\u00e0 del ragionamento presuntivo. Premesso che l&#8217;oggetto della valutazione nel ragionamento presuntivo \u00e8 il fatto e che la presunzione \u00e8 invece il risultato di questo ragionamento qualora abbia esito positivo (art. 2727 cod. civ.), per le presunzioni semplici, il giudice deve basarsi su elementi di fatto che siano \u201c gravi precisi e concordanti\u201d.<\/p>\n<p>Per precisione si intende la completezza della conoscenza del \u201cfatto noto\u201d per gli aspetti che lo caratterizzano sotto il profilo che interessa e che costituisce la base del ragionamento presuntivo. Il fatto base del ragionamento presuntivo deve essere allegato, conosciuto o dimostrato, nei suoi aspetti o caratteristiche essenziali in modo esaustivo.<\/p>\n<p>Per concordanza si intende la corrispondenza di significato che si pu\u00f2 trarre da ogni elemento di fatto considerato, di modo che vi sia una indicazione coerente circa l\u2019esistenza del fatto ignoto. Per quanto riguarda questo aspetto va osservato che la giurisprudenza ha pi\u00f9 volte sottolineato che la concordanza pu\u00f2 e deve essere desunta attraverso l&#8217;esame incrociato dei vari elementi di fatto disponibili, in modo da individuare negli stessi, tra molteplici significati che ciascun elemento pu\u00f2 avere, quello solo che non \u00e8 incompatibile con la concomitante presenza degli altri elementi di valutazione. In altri termini se a un elemento di fatto possono essere attribuiti pi\u00f9 significati possibili \u00e8 corretto selezionare quel solo significato che \u00e8 compatibile con la presenza degli altri elementi di fatto e che ne rafforza la concordanza di significato.<\/p>\n<p>Il requisito della gravit\u00e0, spesso svalorizzato e fatto erroneamente coincidere con la concordanza, esprime invece l\u2019intersezione tra procedimento cognitivo e procedimento valutativo, ovvero il significato che in base alle massime di esperienza viene attribuito a un fatto una volta che ne sia accertata l\u2019esistenza.<\/p>\n<p>Vi sono fatti, circostanze, comportamenti che una volta dimostrati come esistenti (aspetto fenomenico) hanno un significato immediato, per i quali l\u2019aspetto fenomenico, il significante e il significato coincidono, senza che sia possibile la distinzione di un momento valutativo: l\u2019esperienza empirica \u00e8 per alcuni ambiti (per alcuni fatti, circostanze, comportamenti) talmente sedimentata nel suo aspetto di significato per cui vi \u00e8 un automatismo nella valutazione. Gli ambiti e l\u2019estensione di questo automatismo sono i pi\u00f9 diversi: si spazia dalle leggi della fisica alla percezione del corpo umano, dalla sfera emotiva alla dinamica delle relazioni interpersonali.<\/p>\n<p>Al di fuori di questi casi in cui ai fatti, circostanze, comportamenti sono correlati automatismi valutativi, per i quali il giudizio di cui all\u2019art. 2727 cod. civ. \u00e8 in realt\u00e0 una finzione, essendo possibile solo aposteriori scomporre, sul piano logico, il momento cognitivo del fatto nel suo aspetto fenomenico dal significato che a quel fatto viene spontaneamente attribuito in base alle regole di esperienza, in tutti gli altri casi nel rapporto fra procedimento cognitivo e procedimento valutativo la correlazione fra aspetto fenomenico e significato \u00e8 variabile da un valore nullo a un valore massimo di quasi certezza secondo il grado di compatibilit\u00e0 del fatto considerato con possibili differenti cause, finalit\u00e0, contingenze.<\/p>\n<p>Il requisito della gravit\u00e0 degli indizi di cui all\u2019art. 2729 cod. civ. esprime quindi l\u2019intensit\u00e0 di significato del fatto noto ovvero la capacit\u00e0 dimostrativa del fatto noto rispetto al fatto ignoto secondo le massime di esperienza (Cass. n. 3646\/04).<\/p>\n<p>La prova del fatto ignoto richiede che gli elementi di fatto noti siano precisi, siano fra loro concordanti e che, unitamente considerati, siano fortemente indicativi, in base alle regole di esperienza, dell\u2019esistenza del fatto ignoto. In altri termini il giudizio finale in cui consiste la gravit\u00e0 \u00e8 quello della certezza o molto elevata probabilit\u00e0 dell\u2019esistenza del fatto ignoto in quanto fatto maggiormente compatibile, rispetto a ogni altro, con la presenza dei fatti noti. Gli indizi non sono gravi se sono ugualmente compatibili con pi\u00f9 fatti tra loro diversi o con diverso significato e sono quindi equivoci, con la conseguenza che in questo caso l\u2019onere della prova non si pu\u00f2 ritenere soddisfatto.<\/p>\n<p>La regola di agevolazione dell\u2019onere della prova per le vittime di atti discriminatori, regola nuova e originale rispetto al panorama normativo e giurisprudenziale interno, deve essere temperata con l\u2019esigenza sottostante all\u2019art. 2697 co. civ. e quindi con l&#8217;impossibilit\u00e0 di addossare al convenuto un compito particolarmente gravoso a contenuto negativo, anche nell&#8217;ottica di non consentire azioni infondate e strumentali. I considerando e gli articoli delle direttive sopra richiamate si riferiscono, come detto, al ragionamento presuntivo, ma, perch\u00e9 possano realizzare la finalit\u00e0 che si propongono di rendere effettiva l\u2019applicazione del principio di \u201cparit\u00e0 di trattamento\u201d, attraverso un\u2019agevolazione probatoria, \u00e8 necessario che l\u2019inversione dell\u2019onere si collochi in un punto del ragionamento presuntivo \u201canteriore\u201d rispetto alla completa realizzazione di tutto il procedimento fin qui illustrato, diversamente verrebbe in ogni caso addossata a chi agisce per la tutela la prova piena del fatto discriminatorio ancorch\u00e9 raggiunta per via presuntiva. Nella laconicit\u00e0 dell\u2019art. 28 del d. legisl. n. 150\/11, argomenti interpretativi possono essere tratti dagli artt. art. 4 d. legisl. 216 e 4 d. legisl. n. 215\/03 come modificati dalla L n. 101\/08 a seguito di procedura di infrazione aperta per non aver attuato l\u2019inversione dell\u2019onere della prova (poi sostituiti dall\u2019art. 28) e, per ragioni di carattere sistematico, dall\u2019art. 40 del codice delle pari opportunit\u00e0, non potendo ritenersi che, a fronte di direttive con contenuto precettivo analogo e con medesima ratio, siano introdotte discipline dell\u2019onere<\/p>\n<p>della prova differenti. Queste disposizioni prevedono l\u2019inversione dell\u2019onere quando la parte che si assume discriminata fornisce \u201celementi di fatto, desunti anche da elementi di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori\u201d. L&#8217;idoneit\u00e0 dei fatti allegati a fondare la presunzione di discriminazione \u00e8 dunque normativamente individuata nella \u201cprecisione\u201d e \u201cconcordanza\u201d delle circostanze, senza che sia necessaria la \u201dgravit\u00e0\u201d ex art. 2729 codice civile.<\/p>\n<p>Gli elementi di fatto a cui ci si riferisce devono quindi essere precisi e concordanti e avere un significato intrinseco che autorizzi a ritenere plausibile la discriminazione. Non \u00e8 invece necessario che questi fatti esauriscano ogni possibile significato e siano incompatibili con una diversa conclusione. La prova semi piena a cui \u00e8 abilitata la parte che si assume discriminata consiste in questo: il possibile diverso significato dei fatti allegati (e provati se contestati) deve essere dimostrato dal soggetto indicato quale autore della discriminazione. La prova della \u201cgravit\u00e0\u201d individua e delimita l\u2019ambito della inversione dell\u2019onere della prova, dovendo essere il convenuto a dimostrare la presenza di altre circostanze (anteriori, concomitanti ecc.), che tolgono, neutralizzano, impediscono di attribuire ai fatti allegati il significato che viene ad essi ascritto e che \u00e8 compatibile con il dato di esperienza. Se quest\u2019onere non viene assolto, l\u2019atto discriminatorio va ritenuto provato bench\u00e9 gli elementi di fatto allegati non integrino una prova piena ma lascino un margine di incertezza e quindi siano suscettibili di essere diversamente interpretati. In altri termini, il soggetto che chiede tutela ha l\u2019onere di allegare, e se contestati di provare, fatti che possono costituire discriminazione illegittima, il soggetto che si afferma essere autore della discriminazione ha l\u2019onere di dimostrare che ricorrono circostanze univocamente incompatibili con quel significato, onere tanto pi\u00f9 difficile da superare quanto pi\u00f9 gli elementi di fatto allegati dal primo si approssimano al massimo grado di automatismo valutativo. Il requisito della \u201cgravit\u00e0\u201d di cui all\u2019art. 2729 cod. civ. attiene all\u2019onere della prova del soggetto che si afferma essere autore della discriminazione, in quanto l\u2019inversione dell\u2019onere della prova comporta che l\u2019assenza di univocit\u00e0 di significato debba essere valutata non in relazione ai fatti allegati da chi agisce per la tutela ma in relazione ai fatti che l\u2019autore della condotta afferma essere ostativi alla configurazione di una discriminazione.<\/p>\n<p>Il riferimento ai dati statistici quale fonte di prova conferma questa impostazione. La statistica esprime in termini matematici\/percentuali la ricorrenza di un fenomeno e la sua correlazione con altri fenomeni non secondo valori assoluti, ma orientativi e tendenziali, pur avendo un forte valore evocativo di alta probabilit\u00e0 di correttezza del giudizio quando la valutazione di probabilit\u00e0 di correlazione tra i fenomeni considerati sia particolarmente elevata. E, contrariamente a quanto sostiene l\u2019Istituto appellato, il ricorso a dati statistici (come del resto si desume chiaramente dalla formulazione delle direttive e dalle disposizioni di legge richiamate) \u00e8 solo una delle possibili fonti di prova e non \u00e8 affatto necessario e imprescindibile ai fini della prova del fatto discriminatorio.<\/p>\n<p>In base ai principi enucleati si devono quindi valutare i fatti allegati e provati dalle parti, con riferimento ai motivi di impugnazione, che ripropongono peraltro tutti gli argomenti svolti in primo grado e li ripropongono sovrapponendo indistintamente, quanto ai primi tre motivi di appello incidentale, aspetti che attengono a questioni che si muovono su piani diversi. Per questa ragione le censure mosse all\u2019ordinanza del Tribunale di Rovereto quanto alla prova della condotta discriminatoria e della sua legittimit\u00e0 vengono trattate secondo un ordine logico, diverso da quello proposto, coerente con il disposto normativo, distinguendo quelle inerenti alla affermazione della condotta discriminatoria dedotta da XXXXXX XXXXXX e dalle due associazioni (art. 2 d. legisl. n. 216\/03) da quelle inerenti alla legittimit\u00e0 della condotta una volta ritenuta sussistente (art. 3 commi 3 e 5 d. legisl. n. 216\/03).<\/p>\n<p>Il fattore di rischio che \u00e8 correlato al trattamento discriminatorio non \u00e8 contestato: bench\u00e9 vi sia sempre stato il reciso rifiuto dell\u2019insegnante di ammetterlo o negarlo per una questione di principio di assoluta tutela della propria privacy, l\u2019Istituto afferma l\u2019orientamento omosessuale e, quand\u2019anche non fosse vero o dimostrato, l\u2019orientamento sessuale \u00e8 stata la ragione per la quale, secondo l\u2019assunto di parte appellante, \u00e8 stata negata la stipulazione di un nuovo contratto.<\/p>\n<p>XXXXXX XXXXXX ha allegato: di aver lavorato per cinque anni scolastici, con contratto a tempo determinato, quale insegnante di educazione artistica per l\u2019Istituto Sacro Cuore di Trento; di avere sempre ricevuto apprezzamenti per le sue capacit\u00e0 professionali; di avere avuto molteplici rassicurazioni, nel corso dell\u2019anno scolastico 2013\/14, sul rinnovo del contratto anche per l\u2019anno successivo, con futura trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, una volta conseguita l\u2019abilitazione attraverso il percorso PAS, poi in effetti conseguita il 14 novembre 2014; di essere stata convocata il 16 luglio 2014 alle ore 10.30 dalla dirigente dell\u2019Istituto YYYYY YYYYY, suor YYYYY , per un colloquio, secondo una modalit\u00e0 non infrequente seguita per concordare aspetti contrattuali od organizzativi in vista del futuro anno scolastico; di essere stata ricevuta in un locale destinato ai colloqui con i genitori, diverso da quello usualmente utilizzato per colloqui con il personale docente, lontano dagli uffici; di essersi sentita chiedere di smentire \u201cvoci\u201d sul suo orientamento sessuale e sulla sua convivenza con altra donna, venendo subordinato il rinnovo del contratto di lavoro alla smentita o all\u2019impegno a risolvere il problema \u201ccurando\u201d il suo orientamento affettivo. Ha poi allegato quale termine comparativo per il trattamento discriminatorio il trattamento ricevuto dal collega insegnante di musica ZZZZZ ZZZZZZ, che si era trovato nella sua stessa situazione lavorativa, che era stato confermato per l\u2019anno successivo e poi stabilizzato una volta conseguita l\u2019abilitazione nella primavera del 2015.<\/p>\n<p><strong>I fatti allegati sono immediatamente indicativi di una discriminazione diretta, anche ridotti al nucleo essenziale, non potendo esservi dubbio sulla natura discriminatoria della richiesta di informazioni sull\u2019orientamento sessuale in violazione dell\u2019art. 8 L n. 300\/70 3 e della subordinazione della conclusione di un contratto di lavoro<\/strong> (che nella fattispecie si configurava poi sostanzialmente come una prosecuzione del rapporto di lavoro) al non praticare un orientamento sessuale diverso da quello eterosessuale o all\u2019affrontare il proprio orientamento sessuale come una malattia da curare. Si tratta di condizioni che compendiano un trattamento diverso e limitativo di diritti fondamentali, che non sarebbe mai stato imposto a un insegnante eterosessuale e da cui sarebbe stato fatto discendere un trattamento sfavorevole quanto all\u2019accesso al lavoro (decisione di non stipulare il contratto per il successivo anno scolastico e di non consentire la prospettata stabilizzazione) poich\u00e9 rifiutate. E la discriminazione, se dimostrata, si \u00e8 perfezionata il 16 luglio quando il rifiuto ha determinato l\u2019impossibilit\u00e0 di verificazione della condizione a cui la stipula del nuovo contratto era stata subordinata.<\/p>\n<p>Rispetto a questi fatti l\u2019Istituto Sacro Cuore ha contestato direttamente e indirettamente, da un lato, attraverso l\u2019allegazione di elementi inerenti l\u2019organizzazione dell\u2019istituto scolastico incompatibili con precedenti promesse o rassicurazioni, l\u2019esistenza di condizioni per un affidamento sulla stipulazione di un contratto anche per l\u2019anno scolastico successivo, con prospettive di stabilizzazione; dall\u2019altro, il contenuto del colloquio, che avrebbe avuto principalmente la finalit\u00e0 di verificare l\u2019adesione dell\u2019insegnante al progetto educativo. Ha contestato inoltre la comparabilit\u00e0 della diversa posizione dell\u2019insegnante ZZZZZ ZZZZZZ e infine ha allegato quale ragione legittima di discriminazione (art. 3 commi 3 e 5 d. legisl. n. 216\/03) il carattere religioso dell\u2019istituto scolastico e l\u2019impegno contrattuale ad attuare il correlato progetto educativo.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 dettagliatamente, per quanto riguarda la sussistenza materiale della condotta discriminatoria, con l\u2019impugnazione incidentale si lamenta che non siano stati adeguatamente valutati dal giudice di primo grado l\u2019obbligo per l\u2019Istituto di assumere sulla stessa cattedra l\u2019insegnate abilitata che nel frattempo aveva presentato una domanda di assunzione, l\u2019assenza di una domanda scritta per la propria riassunzione da parte di XXXXXX XXXXXX e il reale contenuto delle dichiarazioni rese nell\u2019interrogatorio libero dalle parti, dalle quali sarebbe emerso che l\u2019oggetto del colloquio non era stato quello allegato dall\u2019insegnante.<\/p>\n<p>Cos\u00ec delineate le due diverse prospettazioni in fatto, reputa la Corte che i fatti allegati da XXXXXX XXXXXX, ritenuti provati dal Tribunale e nemmeno contestati, se si eccettua il contenuto esatto del colloquio, siano precisi e concordanti: la convocazione ad anno scolastico terminato e a contratto scaduto non \u00e8 contestata ed \u00e8 sufficientemente indicativa, secondo la comune esperienza, della finalizzazione a un colloquio di contenuto lavorativo; l\u2019immediata reazione dell\u2019insegnante, il giorno stesso, di ricorso al sindacato per essere tutelata \u00e8 indicativa di un colloquio nel corso del quale \u00e8 stato discusso il suo futuro lavorativo con esisti per lei negativi; la circostanza che l\u2019esito negativo del colloquio sia avvenuto in relazione a un rapporto di lavoro gi\u00e0 \u201cin corso\u201d da cinque anni e rispetto al quale non era in precedenza stato svolto alcun rilievo sulla attivit\u00e0 didattica \u00e8 indicativa di un fatto sopravvenuto non attinente alla qualit\u00e0 della stessa. Queste circostanze unitamente considerate rendono del tutto plausibile che il contenuto del colloquio sia stato quello allegato dalla appellante e quindi la correlazione del diniego di un nuovo contratto all\u2019orientamento sessuale.<\/p>\n<p>Era quindi a carico dell\u2019Istituto appellato l\u2019onere di dimostrare circostanze incompatibili con il fatto di discriminazione dedotto dall\u2019insegnante, ossia incompatibili con il contenuto o il significato del colloquio allegato dall\u2019insegnante (i.e. correlazione della decisione di non stipulare il contratto con l\u2019orientamento sessuale).<\/p>\n<p>Gli elementi offerti dall\u2019appellato sono invece, come gi\u00e0 ritenuto dal Tribunale di Rovereto, contraddittori, incongruenti e soprattutto incompatibili con i documenti prodotti dalle parti e sugli stessi, per le ragioni che si vanno ad esporre, non pu\u00f2 essere ammessa alcuna prova testimoniale, rispetto alla quale, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nell\u2019appello principale, non si \u00e8 verificata alcuna rinuncia o decadenza per aver concluso l\u2019Istituto in primo grado chiedendo che la causa venisse decisa con accoglimento delle eccezioni preliminari.<\/p>\n<p>La vicenda ha avuto ampia risonanza sulla stampa e nella informazione radiofonica e televisiva locale e nazionale, subito dopo il fatto, e YYYYY YYYYY (suor YYYYY ), direttrice responsabile e legale rappresentante dell\u2019Istituto, ora deceduta, ha, nell\u2019immediatezza e nei mesi successivi, firmato comunicati, rilasciato interviste e risposto con precise dichiarazioni alle domande che le sono state rivolte nel corso dell\u2019istruttoria aperta dalla Provincia Autonoma per accertare quanto accaduto e verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere la parit\u00e0 scolastica dell\u2019Istituto. Ritiene quindi la Corte che queste dichiarazioni e quelle virgolettate delle interviste rilasciate a vari soggetti e organi di stampa, mai smentite, possano essere utilizzate come prova delle circostanze rilevanti ai fini della decisione (art. 2735 cod. civ. Cass. 4608\/00, 3989\/03, 12463\/03).<\/p>\n<p>YYYYY YYYYY dopo una precisazione nel comunicato in data 17.7.14 con la quale si \u00e8 smentito che vi fosse stato un licenziamento (trattandosi di un contratto a termine scaduto) in risposta al modo scorretto con il quale era stata diffusa la notizia della discriminazione per orientamento sessuale, ha dichiarato, in successione, agli organi di stampa: che non c\u2019era disponibilit\u00e0 di ore (ribadita anche nel comunicato del 21.7), che il suo intento nel colloquio era solo quello di informarsi se l\u2019insegnante avesse problemi personali o vivesse con serenit\u00e0 la sua situazione (formandosi quindi l\u2019opinione, per come si era svolto, che fosse una persona non serena e problematica), che l\u2019Istituto non discriminava nessuno avendo accolto la domanda di iscrizione di due bambini figli di due pap\u00e0, che l\u2019insegnante aveva introdotto in modo improprio argomenti di natura sessuale nelle classi del corso delle medie inferiori creando turbamento tra i giovani allievi (v. doc. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32 e file audio dichiarazioni a TGR Trentino prodotti dagli appellanti). Ha inoltre in altre interviste riconosciuto che l\u2019attivit\u00e0 didattica dell\u2019insegnante era stata sempre apprezzata, ma che l\u2019orientamento sessuale era condizione rilevante per una scuola cattolica, tenuto conto della tipologia delle famiglie che iscrivevano i propri figli presso l\u2019Istituto, che un insegnante omosessuale, secondo la sua opinione, non poteva essere messo vicino ai bambini e che l\u2019omosessualit\u00e0 avrebbe potuto essere tollerata se vissuta con discrezione (doc. 26, 27, 28).<\/p>\n<p>Le dichiarazioni rese nell\u2019istruttoria svolta dalla Provincia, in risposta a precise domande e mirate al solo fatto rilevante della discriminazione, confermano da un lato che l\u2019insegnante era apprezzata per l\u2019attivit\u00e0 didattica e che per questo motivo le era stata prospettata per l\u2019anno successivo l\u2019assegnazione anche di ore nel corso delle superiori, dall\u2019altro che il colloquio del 16 luglio aveva avuto per oggetto l\u2019orientamento sessuale di XXXXXX XXXXXX al fine di \u201cfugare alcuni dubbi su voci sentite sul conto dell\u2019insegnante nello specifico sull\u2019esistenza di una compagna\u201d e che, per il rifiuto indignato e veemente dell\u2019insegnante di dare informazioni sul suo orientamento sessuale, la direttrice si era rafforzata nel convincimento \u201cche si trovava di fronte a una persona con problemi\u2026che si poteva intravedere una difficolt\u00e0 anche rispetto al ruolo di educatore\u201d. Dalla verbalizzazione dell\u2019istruttoria risulta inoltre che, alla domanda su quale sarebbe stata la posizione della scuola se l\u2019insegnante avesse confermato la propria omosessualit\u00e0, YYYYY YYYYY ha risposto di condividere il pensiero di Ratzinger secondo il quale \u201cla tendenza omosessuale \u00e8 un disordine oggettivo e richiama una preoccupazione morale\u201d ragione per la quale \u201cnon \u00e8 ingiusta discriminazione tenere conto della tendenza sessuale\u2026nell\u2019assunzione di insegnanti\u201d, considerato che la scuola, nella persona dell\u2019insegnante\/educatore, propone e attua un progetto educativo cristiano.<\/p>\n<p>La diversit\u00e0 delle versioni rese in successione sulla finalit\u00e0 del colloquio o sulle ragioni dell\u2019Istituto, l\u2019incongruenza e la contraddittoriet\u00e0 delle stesse (un colloquio disposto per aiutare l\u2019insegnante e darle altre possibilit\u00e0 di lavoro, ma in assenza di ore di insegnamento disponibili; la volont\u00e0 di non discriminare ma con la convinzione che una persona omosessuale non potesse essere un buon insegnante per i bambini e che fosse corretta la scelta di non confermarla; la rilevanza dell\u2019omosessualit\u00e0 ma solo se non vissuta con discrezione) e l\u2019aperta ammissione che l\u2019oggetto del colloquio era stato l\u2019orientamento sessuale dell\u2019insegnante, come da subito riferito da XXXXXX XXXXXX, impediscono di ritenere provati elementi precisi, gravi e concordanti che indichino che nel colloquio non fosse stata posta quale condizione per il rinnovo del contratto quella della smentita della omosessualit\u00e0 o della assunzione di iniziative per \u201crisolvere il problema\u201d, condizione, per quanto gi\u00e0 detto, oggettivamente discriminatoria.<\/p>\n<p>Nessun argomento in senso contrario pu\u00f2 essere tratto, come si sostiene con l\u2019appello incidentale, dal libero interrogatorio delle parti, nel corso del quale XXXXXX XXXXXX ha riferito coerentemente la sua versione del colloquio avuto con suor YYYYY e nel corso del quale la nuova rappresentante legale dell\u2019Istituto, essendo nel frattempo YYYYY YYYYY deceduta, non ha potuto fare altro che spiegare quali siano le prassi e la posizione della scuola in via del tutto generale sulle procedure di assunzione, essendo sostanzialmente venuta a conoscenza della vicenda solo attraverso la stampa.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto contesta di avere in ogni caso trattato XXXXXX XXXXXX \u201cmeno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga\u201d a causa dell\u2019orientamento sessuale deducendo, quali ragioni comunque ostative a un nuovo contratto, non adeguatamente considerate dal giudice di primo grado, l\u2019omissione della domanda scritta per la riassunzione, la mancanza della abilitazione quale condizione per l\u2019assunzione a tempo indeterminato, la durata dei precedenti rapporti a termine da non abilitata pari a 53 mesi che avrebbe determinato il superamento, con un nuovo contratto, del limite massimo consentito dal contratto collettivo, con trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato senza abilitazione o con possibili sanzioni nei confronti della scuola e l\u2019obbligo per la scuola di assumere l\u2019insegnante abilitata che nel frattempo aveva presentato domanda.<\/p>\n<p>Premesso che sono irrilevanti (con conseguente inammissibilit\u00e0 della prova testimoniale dedotta) tutte le allegazioni e deduzioni sulla prassi della scuola di assegnare le cattedre solo a settembre, essendo pacifico e riconosciuto che la cattedra di XXXXXX XXXXXX alle scuole medie inferiori non aveva e non ha avuto alcuna prospettiva di riduzione e che la finalit\u00e0 del colloquio e la discriminazione in essa insita si sono realizzate a prescindere dalla modalit\u00e0 e dai tempi di organizzazione delle ore sulle varie cattedre dei corsi dell\u2019Istituto, per quanto riguarda la mancanza di una domanda scritta va osservato quanto segue.<\/p>\n<p>Dato anche per ammesso che l\u2019Istituto nel corso dell\u2019anno scolastico 2013\/14 abbia comunicato agli insegnati interessati la necessit\u00e0 di presentazione della domanda entro il 30.6, l\u2019assenza della stessa al 16\u00a0 luglio, quando a XXXXXX XXXXXX \u00e8 stata posta la \u201ccondizione\u201d per la sua riassunzione, non era sicuramente stata considerata un ostacolo insormontabile a un nuovo contratto, per l\u2019intervenuta scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza. Alla necessit\u00e0 di questa domanda YYYYY YYYYY non ha mai fatto alcun accenno nelle sue interviste e nelle dichiarazioni rese nell\u2019istruttoria della PAT e nemmeno nella lettera 24.7.14 con la quale \u00e8 stata data risposta alla richiesta di informazioni sulla vicenda inoltrata dalla Provincia in pari data (nonostante fosse una comoda via d\u2019uscita in una situazione sempre pi\u00f9 imbarazzante sia con la Provincia Autonoma che con il Ministero, doc. 10 e 11, file audio Radioanch\u2019io e Baobab), n\u00e9 lo ha fatto l\u2019Istituto prima della costituzione nella presente controversia. Non vi \u00e8 alcun documento che attesti la comunicazione agli insegnanti della nuova formalit\u00e0, come ragionevolmente si pu\u00f2 ritenere sarebbe stato fatto se si fosse trattato di un termine di decadenza. Non vi \u00e8 alcuna norma di legge o regolamentare che impedisca a una scuola paritaria di assumere un insegnante in assenza di una domanda scritta ex art. 19 contratto collettivo o di una domanda scritta presentata entro un termine. Non avrebbe avuto alcun senso convocare per un colloquio di lavoro un\u2019insegnante decaduta dalla possibilit\u00e0 di essere assunta. La circostanza che al 16 luglio, quando si \u00e8 realizzato l\u2019atto discriminatorio, non fosse stata presentata alcuna domanda \u00e8 quindi irrilevante.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019impossibilit\u00e0 di assumere personale non abilitato a tempo indeterminato, la precedente durata dei rapporti di lavoro a termine, il superamento dei 60 mesi e l\u2019assenza di abilitazione, \u00e8 sufficiente richiamare quanto dichiarato dalla direttrice nell\u2019istruttoria della Provincia: pur attenta alla regolarit\u00e0 dei titoli, la scuola ha fatto eccezioni e l\u2019abilitazione non \u00e8 stato l\u2019unico criterio per l\u2019assunzione, ci sono state stabilizzazioni (assunzioni a tempo indeterminato) anche di insegnanti senza abilitazione, l\u2019iscrizione al PAS era considerato elemento utile ma non determinante per l\u2019assunzione. A seguito di queste dichiarazioni la Provincia non ha mosso alcuna contestazione, anzi ha confermato i requisiti per la parit\u00e0, rilevando che la vicenda avrebbe potuto comportare conseguenze solo nell\u2019ambito del rapporto di lavoro. Non vi era alcuna impossibilit\u00e0, dunque, alla prosecuzione del rapporto con l\u2019insegnante e nemmeno alcuna necessit\u00e0 di dare preferenza a una insegnante abilitata (le scuole paritarie ex L n. 62\/00 e n. 333\/01 sono libere di scegliere gli insegnanti senza rispettare le graduatorie e il requisito di cui all\u2019art. 1 lett. g) L n. 62\/00 \u00e8 solo tendenziale, con possibilit\u00e0 di deroga, come risulta evidente dalla valutazione della stessa Provincia, soprattutto se si tratta di personale a tempo determinato). In ogni caso l\u2019atto di discriminazione si \u00e8 consumato prima (16 luglio) e a prescindere dalla successiva domanda, presentata per iscritto solo nell\u2019agosto 2014, dall\u2019insegnante abilitata. Non solo, ma la circostanza che l\u2019Istituto, e per esso la direttrice, fosse a conoscenza della iscrizione di XXXXXX XXXXXX al PAS e del quasi sicuro conseguimento della abilitazione nei mesi immediatamente successivi (con possibile stabilizzazione, senza sforamento dunque del 60 mesi, a cui peraltro non sarebbe conseguita alcuna sanzione), risulta indirettamente dalle dichiarazioni rilasciate alla Provincia, nelle quali la direttrice \u201cconferma\u201d le informazioni elencate dai funzionari che svolgono l\u2019accertamento, tra le quali vi \u00e8 quella della iscrizione dell\u2019insegnante al PAS, e afferma inoltre \u201cdi avere chiesto i titoli alla professoressa perch\u00e9 voleva valutare anche la possibilit\u00e0 di inserimento alle superiori, partendo da una considerazione positiva rispetto all\u2019operato nella scuola\u201d. Sarebbe infatti del tutto inverosimile che in un tale contesto XXXXXX XXXXXX avesse immotivatamente tenuto celata la sua iscrizione al PAS e il prossimo conseguimento della abilitazione. Non solo, ma lo stesso colloquio del 16 luglio non avrebbe avuto alcun senso se non nella prospettiva di una possibile prosecuzione del rapporto di lavoro, possibilit\u00e0 che quindi era gi\u00e0 stata valutata con esito positivo.<\/p>\n<p>L\u2019appellante principale ha allegato quale trattamento di comparazione quello del collega ZZZZZ ZZZZZZ, insegnante di musica, che trovandosi nella sua stessa situazione di precedenti rapporti a termine e di conseguimento della abilitazione nei mesi successivi \u00e8 stato riassunto, nonostante la prossima scadenza dei 60 mesi, e stabilizzato a seguito della abilitazione (conseguita oltretutto mesi dopo rispetto all\u2019appellante). I fatti non sono contestati, la diversit\u00e0 di situazione dei due insegnanti dedotta dall\u2019appellato\/appellante incidentale sotto il profilo della esistenza di una domanda di riassunzione da parte di ZZZZZ ZZZZZZ e della inesistenza di domande di insegnanti abilitati sulla sua cattedra \u00e8, per quanto appena esposto, insussistente e conseguentemente i fatti impeditivi fin qui esaminati sono irrilevanti e la discriminazione per orientamento sessuale va ritenuta provata.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto Sacro Cuore censura, in particolare, con il secondo motivo di impugnazione, l\u2019erronea valutazione di circostanze che dovrebbero dimostrare l\u2019inidoneit\u00e0 di XXXXXX XXXXXX a insegnare in un Istituto religioso cattolico, soprattutto nella scuola media inferiore, in quanto significative di comportamenti (convivenza con altra donna) e opinioni in materia di morale sessuale ed etica della famiglia non compatibili con il progetto educativo offerto dall\u2019Istituto e accettato dall\u2019insegnante. Si tratta di circostanze che paiono essere riferite e che comunque appaiono pertinenti all\u2019art. 3 commi 3 e 5 d. legisl. n. 216\/03 (l\u2019onere della sussistenza delle quali \u00e8 interamente a carico del soggetto che si afferma autore della discriminazione), sotto il profilo del perseguimento di una finalit\u00e0 legittima e della mancanza di un requisito essenziale e determinante, secondo criteri di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza (comma 3) per l\u2019esecuzione della prestazione o un requisito essenziale, legittimo e giustificato (comma 5) ai fini dello svolgimento della attivit\u00e0 di insegnamento nel contesto della scuola gestita da un ordine religioso cattolico. Partendo dalle fonti di conoscenza, che avrebbero una loro autonoma rilevanza per giustificare l\u2019intervento e le decisioni della direttrice, sostiene l\u2019Istituto che a Suor YYYYY sono state riportate da genitori \u201cvoci\u201d circa la convivenza di XXXXXX XXXXXX con una compagna, la sua omosessualit\u00e0 e l\u2019esposizione durante le lezioni di sue opinioni contrarie ai principi che le famiglie si aspettano vengano insegnati in una scuola religiosa come il Sacro Cuore. Queste lamentele\/rimostranze\/ segnalazioni sarebbero state riferite alla direttrice anche da due ex docenti della scuola che le avrebbero a loro volta ricevute da conoscenti.<\/p>\n<p>In merito vanno svolti due ordini di considerazioni, che si muovono su piani diversi, ma che portano entrambi ad escludere la rilevanza di queste allegazioni.<\/p>\n<p>Un primo ordine di considerazioni attiene <strong>all\u2019incidenza che questa circostanza pu\u00f2 avere sulla legittimit\u00e0 di una differenza di trattamento nell\u2019accesso al lavoro basata sull\u2019orientamento sessuale o sulla professione di determinate convinzioni personali che siano reputate essenziali al fine dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di insegnamento nell\u2019Istituto in quanto istituto religioso. Questa incidenza non pu\u00f2 che esser nulla<\/strong>, non corrispondendo alla finalit\u00e0 della normativa cogente di divieto di discriminazione per i fattori di rischio indicati nel d. legisl. n. 216\/03, di attuazione della direttiva 2000\/78\/CE, un\u2019interpretazione che fondi la valutazione circa l\u2019esistenza di una ragione legittima sulla opinione, per quanto condivisa all\u2019interno dell\u2019utenza della scuola, della giustificazione della discriminazione, qualora la discriminazione non sia oggettivamente giustificata dalla natura dell\u2019attivit\u00e0 da svolgere in relazione al contesto in cui deve essere svolta. Al contrario, lo scopo del diritto antidiscriminatorio \u00e8 esattamente quello della prevenzione e rimozione di trattamenti differenziati sfavorevoli in ragione di fattori di rischio che risultano essere nei pi\u00f9 vari contesti sociali, anche per radicate convinzioni, causa di discriminazioni oggettivamente non giustificate. Da ci\u00f2 consegue che la discriminazione attuata o \u00e8 in s\u00e9 legittima ex art. 3 comma 3 o 5 cit., oppure \u00e8 vietata e le circostanze dedotte in ordine a lamentele, segnalazioni, espressioni di riprovazione provenienti dai genitori degli alunni sono irrilevanti (risolvendosi anzi il seguito dato dall\u2019Istituto in una ulteriore accentuazione di uno stigma illecito).<\/p>\n<p>Un secondo ordine di considerazioni attiene invece alla ammissibilit\u00e0 della prova testimoniale dedotta su queste circostanze, che sarebbero dirette, oltre che a dimostrare la reazione di alcuni genitori (che compendierebbe il pubblico scandalo rispetto alla convivenza con una compagna), anche un comportamento non consono e incompatibile rispetto al progetto educativo della scuola. L\u2019ammissibilit\u00e0 va esclusa sia per l\u2019irrilevanza delle circostanze sotto il profilo appena esaminato (lamentele), sia per il contenuto di queste deduzioni, prive di indicazioni in ordine al tempo, al luogo, alla identit\u00e0 dei genitori e degli allievi che si sarebbero lamentati o sarebbero rimasti turbati, nonch\u00e9 al tempo al luogo e al contenuto delle condotte che sarebbero state tenute da XXXXXX XXXXXX. Non \u00e8 ammissibile una prova testimoniale \u201cde relato\u201d su voci correnti senza identificare la fonte di queste \u201cvoci\u201d e le circostanze specifiche sulle quali quelle \u201cvoci\u201d si sarebbero espresse (cfr anche la genericit\u00e0 delle precisazioni rese a verbale ex art. 244 cpc all\u2019udienza del 22.3.16).<\/p>\n<p>Va poi osservato che in realt\u00e0 le generiche affermazioni di condotte incompatibili con il progetto educativo e con la natura religiosa dell\u2019Istituto sono ridotte all\u2019interno della stessa narrazione dell\u2019appellato a tre episodi specifici (richiamati attraverso le istanze istruttorie con riferimento ai capitoli dedotti in primo grado), nessuno dei quali riguarda discorsi, affermazioni o lezioni tenute da XXXXXX XXXXXX nelle classi delle scuole medie inferiori.<\/p>\n<p>Passando agli argomenti svolti per evidenziare l\u2019incompatibilit\u00e0 con il progetto educativo della scuola (doc. 2 appellato\/appellante incidentale), al quale con il contratto di lavoro l\u2019appellante aveva dichiarato di aderire (doc. 4 e 5 appellato\/appellante incidentale) va rilevato che esso contiene una serie di affermazioni sulla relazione educativa, la sua reciprocit\u00e0, il rispetto reciproco che la fonda, il rispetto per la diversit\u00e0, l\u2019assunzione di responsabilit\u00e0, il rispetto delle regole, la corresponsabilit\u00e0 educativa genitori\/docenti, la costruzione della identit\u00e0 personale e cos\u00ec via da tutti e del tutto condivisibili. Questi principi e scopi sono declinati autonomamente quale corpo centrale del progetto mentre il riferimento alla natura religiosa della scuola (al punto \u201cIl pensiero della fondatrice Santa Teresa Verzeri\u201d) \u00e8 circoscritto (\u201cL\u2019Istituto\u2026 \u00e8 una comunit\u00e0 educante cattolica ispirata alla parola e all\u2019esperienza della fondatrice\u201d), al collegamento con la necessit\u00e0 di insegnare con l\u2019esempio pi\u00f9 che con le parole, favorendo una crescita individuale armoniosa, ciascuno secondo le proprie positive inclinazioni, basata sul riconoscimento del proprio valore, sulla formazione della coscienza, sulla ricerca della verit\u00e0, sull\u2019apertura alla trascendenza. Il modello che viene proposto (punto \u201cIl patto di corresponsabilit\u00e0\u201d) \u00e8 esplicitamente quello fondato sull\u2019 \u201cappartenenza ad un gruppo costruttivo, che valorizza i diversi punti di vista, le differenti inclinazioni e capacit\u00e0 mettendole in relazione proficua con quelle degli altri, accoglie le differenze e gestisce le conflittualit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Non vi \u00e8 quindi nel progetto educativo, accettato dall\u2019insegnante, alcuna richiesta di appartenenza confessionale alla chiesa cattolica e di adesione alle regole del catechismo quale tratto caratterizzante e il progetto educativo non ha alcun profilo per il quale si possa affermare che tale appartenenza confessionale e la stretta osservanza, escluso ovviamente che per l\u2019insegnamento della materia di religione, siano necessarie per la sua fedele attuazione (a prescindere da ogni considerazione sulla legittimit\u00e0 di una simile condizione). L\u2019educazione \u201creligiosa\u201d (intesa in senso lato e non come materia<\/p>\n<p>specifica) \u00e8 inserita in un progetto complessivo che si caratterizza per principi e contenuti che non richiedono per essere condivisi e attuati una appartenenza confessionale e nemmeno, come sostiene l\u2019appellato\/appellante incidentale, la pratica dei principi del catechismo della Chiesa cattolica. L\u2019art. 19 del contratto collettivo, che viene invocato a conforto, non prevede affatto n\u00e9 l\u2019appartenenza confessionale, n\u00e9, come invece sostiene l\u2019Istituto, la possibilit\u00e0 di distinguere tra una vita privata del tutto non sindacabile dal datore di lavoro e scelte di vita privata che diventino note anche nel contesto sociale in cui l\u2019insegnante vive e per questo motivo sindacabili: il contratto collettivo richiede unicamente la collaborazione \u201calla realizzazione di detto indirizzo educativo in aderenza con i principi cui si ispira l\u2019Istituzione\u201d. Il criterio \u00e8 quindi quello della collaborazione coerente nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di insegnamento e non esorbita in valutazioni di comportamenti strettamente privati.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto ha poi allegato sempre sotto questo profilo tre episodi dai quali si dovrebbe desumere che XXXXXX XXXXXX ha convinzioni personali connesse al suo orientamento sessuale non compatibili con il progetto educativo e ha tenuto condotte con esso non coerenti in ambito lavorativo.<\/p>\n<p>La prima contestazione (peraltro mai avanzata nel corso del rapporto di lavoro), riguarda il disappunto che sarebbe stato espresso a un ex docente dell\u2019Istituto per il fatto che la scuola invitasse il Movimento per la vita, nota associazione cattolica con posizioni radicali in<\/p>\n<p>materia di aborto ed eutanasia, a parlare agli studenti. Si tratta di una opinione personale rispetto alla funzione educativa che pu\u00f2 essere affidata a un movimento radicale, espressa in ambito del tutto privato, fuori dal contesto scolastico, che non si vede sotto quale profilo possa essere incompatibile con il Patto Educativo appena riportato.<\/p>\n<p>La seconda contestazione riguarda il parere richiesto all\u2019insegnante dalla preside della scuola in ordine ai testi, da destinare alle classi di ogni grado del corso scolastico, predisposti dall\u2019Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunit\u00e0 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto \u201cEducare alla diversit\u00e0 a scuola\u201d (il caso, che ha occupato le cronache dei giornali, \u00e8 stato oggetto di polemiche e ha portato il Ministero a ritirare la proposta a seguito delle proteste della stampa cattolica e di alcune associazioni di genitori). Nell\u2019occasione l\u2019insegnate ha espresso un parere positivo circa il modo in cui i testi spiegavano correttamente l\u2019affettivit\u00e0 in relazione alla possibile diversit\u00e0 di orientamento sessuale, ma ha anche rappresentato (circostanza questa non riportata dall\u2019Istituto) che non le parevano appropriati rispetto all\u2019impostazione e all\u2019utenza della scuola gestita dall\u2019Istituto (file audio Radioanch\u2019io).<\/p>\n<p>Anche questa contestazione non appare dunque in alcun modo confliggente con il Patto Educativo, n\u00e9 per quanto riguarda il parere professionale esplicitamente richiesto e dato in relazione all\u2019affidamento dello specifico incarico da parte della preside di valutare i testi inviati per il corso scolastico delle medie inferiori (cfr file audio Radioanch\u2019io e dichiarazioni di YYYYY YYYYY nell\u2019istruttoria svolta dalla Provincia) con il quale \u00e8 stato espresso un giudizio positivo sul contenuto didattico rispetto allo scopo perseguito con il progetto (e che i testi ponessero una correlazione tra fede cattolica e odio omofobico \u00e8 un\u2019asserzione dell\u2019Istituto del tutto priva di riscontro), n\u00e9, tanto meno, per quanto riguarda la perplessit\u00e0 sull\u2019introduzione di quei testi nelle scuole dell\u2019Istituto. Sotto il primo profilo va osservato che si \u00e8 trattato di un\u2019attivit\u00e0 strettamente professionale richiesta e che non ha in alcun modo interferito con la didattica nelle ore di insegnamento, sotto il secondo profilo va sottolineata, caso mai, la \u201cfedelt\u00e0\u201d alla impostazione della scuola.<\/p>\n<p>La terza contestazione riguarda la discussione avvenuta in una quinta classe delle superiori, durante una supplenza, discussione iniziata dagli studenti in relazione all\u2019assegnazione del compito di realizzare una fotografia su un tema a scelta di rilievo sociale, portato a termine da alcuni di loro con la rappresentazione di una coppia omosessuale con un bambino. Si sarebbe trattato di una discussione accesa nel corso della quale XXXXXX XXXXXX avrebbe contrastato l\u2019opinione degli studenti contrari alla adozione da parte di coppie omosessuali. Dando per ammessi i fatti cos\u00ec come narrati dall\u2019Istituto, la contestazione si risolve nell\u2019avere l\u2019insegnante espresso un\u2019opinione diversa da quella preferita dall\u2019Istituto medesimo, non essendo seriamente sostenibile che possa essere contraria a un qualsiasi progetto educativo una discussione con quei contenuti intervenuta con soggetti maggiorenni, titolari del diritto politico di voto, rispetto a un tema oggetto di discussione in Parlamento (da notare che l\u2019Istituto non rappresenta nemmeno in modo compiuto quale sia stato il contenuto delle opinioni espresse dall\u2019insegnante con riferimento alle ragioni per le quali si sarebbe dichiarata favorevole all\u2019adozione).<\/p>\n<p>Ed \u00e8 in definitiva questo, una volta escluso che siano state tenute condotte incompatibili o non coerenti con il progetto educativo, il vero nucleo delle difese dell\u2019appellato\/appellante incidentale ovvero la legittimit\u00e0, in quanto Istituto di ispirazione religiosa cattolica, di scelte del personale insegnante fondate sulla discriminazione per orientamento sessuale, essendo connesse all\u2019omosessualit\u00e0 convinzioni personali contrarie alla concezione dell\u2019ordine morale propugnata dall\u2019ordine religioso che gestisce la scuola (si tratta di un argomento proposto con tale forza negli atti che la Corte non pu\u00f2 esimersi dall\u2019affrontarlo).<\/p>\n<p>Si tratta innanzi tutto di un\u2019affermazione che non distingue tra orientamento affettivo, regole di comportamento sessuale e principi fondamentali di etica sociale e di relazione a cui \u00e8 ispirato il progetto educativo. In secondo luogo tratta si di un\u2019affermazione suggestiva, non essendovi alcuna necessaria correlazione tra l\u2019una e l\u2019altra cosa (a meno di ritenere che la persona omosessuale non possa avere fede religiosa e che le regole di comportamento sessuale compendino la concezione dell\u2019ordine morale della religione cattolica ed escludano dalla comunit\u00e0 cattolica la persona omosessuale che vive il proprio orientamento affettivo). Non risulta poi nemmeno dedotto che sia mai stata chiesta agli insegnanti eterosessuali l\u2019adesione confessionale alla religione cattolica, alle sue regole di comportamento sessuale o alla sua concezione della famiglia e del matrimonio quale condizione per la loro assunzione, con conseguente mancanza di prova di un trattamento uguale e non meno favorevole connesso all\u2019orientamento sessuale. L\u2019insistenza sulla differenza tra la pratica privata di condotte sessuali difformi da quelle imposte dalle regole della religione cattolica e il fatto notorio di tale pratica non pu\u00f2 inoltre che fondare serie perplessit\u00e0, considerato che se dall\u2019inosservanza di quelle regole dovesse derivare automaticamente una incompatibilit\u00e0 con il progetto educativo, in ragione delle convinzioni personali che implicano, non si vede quale differenza potrebbe fare la conoscenza della condotta da parte del contesto sociale.<\/p>\n<p>E si tratta in ogni caso di una pretesa di discriminazione che non trova fondamento nell\u2019ordinamento scolastico in cui l\u2019Istituto \u00e8 inserito, ragione questa del tutto dirimente e che assorbe ogni altra.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto richiama a fondamento della propria tesi tre precedenti giurisprudenziali, che questa Corte ritiene non pertinenti.<\/p>\n<p>La sentenza n. 12530\/91 della Corte di Cassazione non pu\u00f2 essere un precedente di riferimento se non altro perch\u00e9 resa antecedentemente all\u2019entrata in vigore della direttiva 2000\/78\/CE e del decreto legisl. n. 216\/03, l\u2019interpretazione del cui art. 3 \u00e8 oggetto della controversia.<\/p>\n<p>Le due sentenze della Corte EDU 23.9.10 Obst contro Germania e 3.2.11 Siebenhaar contro Germania si riferiscono rispettivamente a una comunit\u00e0 religiosa della Chiesa Mormone e a una comunit\u00e0 religiosa protestante costituita da una comunit\u00e0 parrocchiale ente gestore di un giardino per l\u2019infanzia. Nel primo caso il sig. Obst era rappresentante della comunit\u00e0 quale responsabile delle pubbliche relazioni, nel secondo caso la sig. ra Siebenhaar era un\u2019insegnate che aveva aderito a un credo religioso i cui \u201cdogmi\u201d erano incompatibili con quello della comunit\u00e0 protestante. I presupposti delle due pronunce, rese tra l\u2019altro l\u2019una sulla base normativa dell\u2019art. 11 e l\u2019altra sulla base normativa dell\u2019art. 9 della Convenzione (e non dunque con riferimento all\u2019art. 14), sono quindi diversi e non estensibili, nemmeno per analogia, al caso in esame.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto Sacro Cuore non \u00e8 infatti una comunit\u00e0 religiosa (e bench\u00e9 si insista nel richiamo alla legge n. 121\/85 non si specifica mai sotto quale profilo debba venire in rilievo in questa controversia), ma \u00e8 una scuola paritaria ex L n. 62\/00 gestita da un ordine religioso. Quale scuola paritaria fa parte del sistema nazionale di istruzione e quale scuola gestita da un ordine religioso gode della libert\u00e0 di cui al comma 4 dell\u2019art. 33 della Costituzione di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico, ma nel rispetto degli altri principi di libert\u00e0 garantiti dalla Costituzione dello Stato italiano (art. 1). Le scuole paritarie, che usufruiscono di finanziamenti pubblici e sono abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale, svolgendo un servizio pubblico devono ricevere le iscrizioni di tutti gli studenti che accettino il progetto educativo, devono consentire l\u2019esonero degli studenti che lo desiderino dalle attivit\u00e0 extra-curriculari che presuppongono o esigono l&#8217;adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa, devono attuare un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione (art. 1).<\/p>\n<p>Essendo dunque questo il contesto in cui deve essere svolta l\u2019attivit\u00e0, va innanzi tutto valutato se rispetto al medesimo un determinato orientamento sessuale dell\u2019insegnante possa essere richiesto quale requisito essenziale, determinante, secondo principi di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa (art. 3 comma 3). E la risposta non pu\u00f2 che essere negativa. Non si vede sotto quale profilo l\u2019orientamento sessuale dell\u2019insegnante, cos\u00ec come la sua vita privata, possano avere rilevanza nell\u2019insegnamento della materia di educazione artistica in una scuola paritaria ancorch\u00e9 gestita da un ordine religioso. L\u2019armonia con i principi costituzionali, compresi l\u2019art. 21 e l\u2019art. 3, declinato quest\u2019ultimo in senso esplicitamente antidiscriminatorio dall\u2019art. 21 Carta di Nizza, implica che la libert\u00e0 di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico riconosciuta alle scuole paritarie non possa comportare anche la libert\u00e0 di attuare discriminazioni per l\u2019accesso al lavoro in base a fattori estranei alla qualit\u00e0 della prestazione lavorativa richiesta. La discriminazione legittima ex art. 3 comma 3 d. legisl. n. 216\/03, quale eccezione al divieto di discriminazione, non pu\u00f2 che essere di stretta interpretazione e applicazione e ad avviso di questa Corte non pu\u00f2 sicuramente trovare applicazione nel caso in esame, nel quale nemmeno sono indicati gli aspetti per i quali l\u2019insegnamento delle materie artistiche implicherebbe quale requisito essenziale un determinato orientamento sessuale (la stretta interpretazione si impone inoltre e a maggior ragione anche in considerazione dei dubbi avanzati da parte della dottrina sulla corretta trasposizione di questa parte della direttiva per la generica formulazione della eccezione, atteso che il considerando 23 prevede che i casi di eccezione debbano essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati alla Commissione).<\/p>\n<p>Non possono nemmeno essere invocate le ragioni legittime di cui all\u2019art. 4.2 della direttiva e all\u2019art. 3 comma 5 del decreto legisl. n. 216\/03 che autorizzano differenze di trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali qualora \u201crequisito essenziale, legittimo e giustificato\u201d per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, per la natura delle attivit\u00e0 professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, tenuto conto dell&#8217;etica dell&#8217;organizzazione. L\u2019attivit\u00e0 professionale dell\u2019Istituto \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 scolastica di scuola paritaria, l\u2019attivit\u00e0 lavorativa all\u2019interno della scuola \u00e8 l\u2019insegnamento delle materie artistiche, l\u2019etica dell\u2019organizzazione rispetto alla attivit\u00e0 scolastica \u00e8 quella del progetto educativo sopra illustrato: non sono quindi ravvisabili ragioni, per quanto fin qui osservato, di non compatibilit\u00e0 dell\u2019insegnante con la fedelt\u00e0 all\u2019etica della scuola. Inoltre, non solo nel caso in esame non pu\u00f2 essere integrato il presupposto del \u201crequisito essenziale, legittimo e giustificato\u201d per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, ma l\u2019eccezione ex art. 3 comma 5 (che si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonch\u00e9 dei principi generali del diritto comunitario) non pu\u00f2 essere invocata perch\u00e9, secondo quanto disposto dalla direttiva, non pu\u00f2 giustificare una discriminazione basata su altri motivi diversi da quelli di religione o convinzioni personali (e dunque sull\u2019orientamento sessuale). E bench\u00e9 questa precisazione non sia riprodotta nel decreto 216, la stessa si deve ritenere implicita nel comma 5 dell\u2019art. 3, sia in virt\u00f9 dell\u2019obbligo di interpretazione conforme, sia in quanto direttamente inerente alla realizzazione della finalit\u00e0 perseguita con la direttiva.<\/p>\n<p>La differente conclusione, che l\u2019Istituto ha sostenuto strenuamente deducendo sostanzialmente che l\u2019orientamento sessuale dell\u2019insegnante e la sua vita privata implicano convinzioni personali incompatibili con un atteggiamento di buona fede e di lealt\u00e0 nei confronti dell&#8217;etica della scuola e del suo progetto educativo (cos\u00ec reintroducendo attraverso un motivo di discriminazione in astratto consentita un diverso motivo di discriminazione), \u00e8 fondata, come detto, su argomenti non condivisibili e su circostanze prive di fondamento: il progetto educativo della scuola non implica alcuna adesione confessionale e pratiche di stretta osservanza e l\u2019insegnante non ha mai tenuto condotte professionali infedeli o anche solo incoerenti con il progetto e con l\u2019etica che lo ispira.<\/p>\n<p>Ritiene la Corte che sussista anche la discriminazione di ordine collettivo allegata dalle due associazioni.<\/p>\n<p>La legale rappresentante dell\u2019Istituto YYYYY YYYYY, con interviste alla stampa e a trasmissioni televisive o radiofoniche, ha ripetutamente affermato, sia pure in una congerie di dichiarazioni fra loro contraddittorie, l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019omosessualit\u00e0 con un rapporto di impiego quali insegnanti della scuola ( ancorch\u00e9 in un caso precisando che un orientamento sessuale diverso da quello etero vissuto con modalit\u00e0 tali da non renderlo noto avrebbe potuto essere accettato) e soprattutto con l\u2019assegnazione di incarichi che implicassero contatti con i bambini.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia, nel procedimento C\u201154\/07 sentenza 10 luglio 2008 Feryn, ha affermato, in fattispecie del tutto analoga, alcuni principi di cui si deve fare applicazione: <strong>le dichiarazioni con cui un datore di lavoro rende pubblicamente noto che, nell\u2019ambito della sua politica di assunzione, non assumer\u00e0 lavoratori dipendenti aventi un determinato fattore di rischio (nella fattispecie si trattava di una certa origine etnica o razziale) possono essere idonei a fondare la presunzione di una politica di assunzione discriminatoria, con la conseguenza che incombe a tale datore di lavoro fornire la prova (inversione dell\u2019onere) di non aver violato il principio della parit\u00e0 di trattamento, in particolare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione dell\u2019impresa non corrisponde a tali dichiarazioni<\/strong> (punti 31, 32, 34). E poich\u00e9 l\u2019Istituto non ha provato una prassi di assunzione non corrispondente a tali dichiarazioni, la discriminazione collettiva va ritenuta provata (nello stesso senso sentenza 25 aprile 2013 causa C-81\/12 Asocia\u021bia Accept).<\/p>\n<p>Le ragioni della sentenza di primo grado, di affermazione della discriminazione diretta e della discriminazione diretta collettiva, bench\u00e9 esposte sinteticamente, non sono quindi affatto frutto, contrariamente a quanto sostenuto dall\u2019appellato\/appellante incidentale, di grossolani errori, sviste, omissioni e fraintendimenti delle disposizioni normative o delle sentenze CEDU, e vanno condivise, intendendosi inoltre assorbita ogni altra questione o argomentazione sollevata o svolta a supporto dei motivi di impugnazione fin qui esaminati.<\/p>\n<p>Ritiene la Corte che siano invece parzialmente fondate le censure mosse alla sentenza di primo grado con l\u2019appello principale, che vanno accolte nei limiti di cui di seguito ( con rigetto di connessi motivi di appello incidentale).<\/p>\n<p>XXXXXX XXXXXX al 16 luglio 2014 aveva insegnato consecutivamente, con soddisfazione reciproca delle parti, per cinque anni. Il suo rapporto di lavoro si era sempre svolto con contratti a termine e, nella sua stessa prospettazione, per l\u2019anno scolastico 2014\/15 vi era una fondata aspettativa di stipula di un nuovo contratto a termine, con un\u2019altamente probabile trasformazione del rapporto a tempo indeterminato una volta conseguita l\u2019abilitazione, cos\u00ec come di prassi in situazioni del tutto analoghe (ed infatti realizzatosi con il collega ZZZZZ ZZZZZZ).<\/p>\n<p>Con l\u2019appello principale viene riproposta la domanda di condanna dell\u2019Istituto a formulare una proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto unico mezzo idoneo a rimuovere le conseguenze della discriminazione. Ritiene la Corte che questa domanda non possa essere accolta.<\/p>\n<p>Al 16 luglio 2014 XXXXXX XXXXXX aveva un diritto a essere valutata per la stipula di un nuovo contratto di lavoro a termine ed aveva una aspettativa con un elevatissimo grado di probabilit\u00e0 ad un esito positivo della valutazione nonch\u00e9, nel corso dell\u2019anno, a una trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, non aveva per\u00f2 alcun diritto soggettivo a ricevere una proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato. L\u2019atto discriminatorio si \u00e8 espresso nel diniego di prendere in considerazione l\u2019insegnante per un nuovo contratto a tempo determinato e l\u2019effetto della discriminazione \u00e8 stato il non essere stata valutata per un nuovo contratto, ancorch\u00e9 si possa ragionevolmente presumere, in base ai fatti acquisiti, che le chances di una conferma, in assenza dell\u2019atto discriminatorio, sarebbero state prossime al 100%.<\/p>\n<p>L\u2019effetto della discriminazione non pu\u00f2 dunque essere eliminato oggi attraverso la condanna a formulare una proposta di lavoro a tempo indeterminato atteso che in questo modo si andrebbe a realizzare un diritto che l\u2019insegnante non aveva (e il rigetto di questa domanda contiene anche quello conseguente della pretesa alla liquidazione di 15 mensilit\u00e0 di retribuzione in analogia con quanto previsto dall\u2019art. 18 L n. 300\/70).<\/p>\n<p>In ragione dell\u2019elevatissima probabilit\u00e0 della stipulazione di un nuovo contratto e della sua trasformazione durante l\u2019anno in un contratto a tempo indeterminato, deve invece essere risarcito integralmente il danno patrimoniale da perdita di chances sopportato, cos\u00ec come chiesto e provato, per avere lavorato l\u2019anno scolastico successivo, 2014\/15, con rapporto a tempo parziale. Il differenziale retributivo giornaliero di \u20ac 28,12 va moltiplicato per 365 e maggiorato ( come chiesto ) della somma di \u20ac 8,40 (29,9%) moltiplicato per 365 per il differenziale contributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il danno viene quindi determinato per la somma capitale in \u20ac 13.329,80. Nessun altro pregiudizio patrimoniale pu\u00f2 essere riconosciuto in assenza di una tempestiva allegazione (accennata solo in comparsa conclusionale) di una minore retribuzione per il periodo successivo e non essendo fondata la domanda, peraltro connessa a quella sopra respinta, di condanna al pagamento di una somma pari alla retribuzione giornaliera percepita presso la scuola fino alla proposta di assunzione da parte dell\u2019Istituto.<\/p>\n<p>Vanno invece disattese le contestazioni di quest\u2019ultimo in ordine all\u2019esistenza di un danno per essere l\u2019insegnante gi\u00e0 iscritta nelle graduatorie provinciali per la docenza nelle scuole pubbliche e per essere venute meno le condizioni, con il clamore sulla stampa e cos\u00ec via, per l\u2019instaurazione di un rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>La mera iscrizione nelle graduatorie provinciali \u00e8 irrilevante. Usualmente tutti gli insegnanti, anche delle scuole paritarie, mantengono l\u2019iscrizione per garantirsi questa possibilit\u00e0 di occupazione (che oltretutto se ottenuta \u00e8 normalmente pi\u00f9 vantaggiosa) e la semplice iscrizione non dimostra affatto che l\u2019anno scolastico successivo XXXXXX XXXXXX avrebbe rifiutato la cattedra nella scuola dell\u2019Istituto per un posto nella scuola pubblica, circostanza anzi positivamente smentita proprio dall\u2019aver dovuto l\u2019insegnante accettare un lavoro a tempo parziale con notevole perdita economica.<\/p>\n<p>Il clamore della vicenda, che viene invocato per dimostrare l\u2019impossibilit\u00e0 della ricostituzione di un rapporto di lavoro, la cui origine \u00e8 rimasta peraltro non conosciuta, \u00e8 successivo alla condotta discriminatoria e ne \u00e8 stata la conseguenza, non si vede quindi come possa avere interrotto il nesso causale tra la condotta, che si \u00e8 perfezionata il 16.7.14, e il danno automaticamente conseguente per il rifiuto definitivo di un possibile nuovo contratto di lavoro non avendo l\u2019insegnante assecondato le richieste della direttrice.<\/p>\n<p>Va altres\u00ec adeguatamente risarcito il danno morale causato sia con la condotta discriminatoria del 16 luglio, di per se stessa considerata, sia con l\u2019attribuzione diffamatoria di comportamenti contrari alla professionalit\u00e0 ed all\u2019etica dovute da un insegnante (l\u2019aver affrontato impropriamente argomenti di natura sessuale durante le ore di lezione con turbamento degli allievi delle scuole medie inferiori), sia infine con l\u2019affermazione della inidoneit\u00e0 all\u2019insegnamento ai bambini (che contiene un implicito quanto gravissimo pregiudizio, profondamente offensivo, di \u201cpericolosit\u00e0\u201d, qualsiasi sia l\u2019implicazione che dalla affermazione si volesse desumere: dal condizionamento, alla corruzione morale, alla pedofilia). Relativamente a questi ultimi profili va infatti ritenuto che bench\u00e9 l\u2019identit\u00e0 dell\u2019appellante sia stata mantenuta coperta dall\u2019anonimato, la riferibilit\u00e0 della vicenda alla sua persona era in ogni caso conosciuta almeno nell\u2019ambito dei colleghi e delle famiglie degli allievi, con conseguente idoneit\u00e0 delle dichiarazioni ad avere effetto diffamatorio.<\/p>\n<p>Si tratta indubbiamente di illeciti dolosi e gravi per la lesione della dignit\u00e0 personale e professionale ad essi connessa, rispetto ai quali non \u00e8 stato affatto dimostrato che il clamore mediatico sia stato volutamente originato da XXXXXX XXXXXX (non \u00e8 emerso in alcun modo quale sia stato il canale attraverso il quale, dalla richiesta di tutela al sindacato, sia filtrata la notizia alle associazioni che l\u2019hanno poi divulgata con iniziative di denuncia pubblica) e rispetto ai quali non pu\u00f2 essere invocata quale causa di giustificazione, che li renderebbe meno gravi (la condotta discriminatoria in s\u00e9) o leciti (le dichiarazioni successive) la circostanza che l\u2019Istituto abbia agito \u201cper reazione\u201d, circostanza che, anzi, ha esattamente per valutazione normativa l\u2019effetto opposto, come si va a esporre.<\/p>\n<p>Sussiste, infatti, anche la ritorsivit\u00e0 cos\u00ec come delineata dall\u2019art. 28 d. legisl., in quanto quelle dichiarazioni sono state rilasciate quale reazione, come deduce lo stesso Istituto, a una precedente attivit\u00e0 del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento, tale essendo la richiesta di tutela al sindacato a cui \u00e8 seguita una denuncia pubblica e a cui sono seguiti gli interventi della Provincia. E\u2019 vero che le dichiarazioni sono state palesemente fatte da YYYYY YYYYY per difendersi in qualche modo dalla pressione dei mezzi di comunicazione e per precostituirsi una giustificazione a fronte di dure critiche, con preannunci di interventi istituzionali e di controllo sulla scuola da parte degli organi pubblici, ma per l\u2019applicazione della disposizione \u00e8 sufficiente che vi sia una correlazione causale sul piano oggettivo tra richiesta di tutela e reazione del soggetto autore della discriminazione, senza che sia necessario l\u2019intento soggettivo di nuocere e tanto meno che questo intento sia unico e determinante. Lo scopo perseguito dalla norma \u00e8 quello di sanzionare pi\u00f9 gravemente le condotte, quali quelle di<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>reazione che pongono oggettivamente il soggetto discriminato in una situazione ulteriormente peggiorativa, che abbiano potenzialmente un effetto deterrente sulla richiesta di tutela.<\/p>\n<p>Non ritiene invece la Corte di ravvisare con riferimento alle dichiarazioni diffamatorie rilasciate alla stampa anche la fattispecie delle molestie perch\u00e9, pur essendo lesive della dignit\u00e0 professionale dell\u2019insegnante, non sono ravvisabili lo scopo o l&#8217;effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo, che devono simultaneamente sussistere e che implicano un contesto condiviso o di continuit\u00e0 di rapporto che nel caso in esame non ricorrono.<\/p>\n<p>L\u2019istanza di produzione di nuovi documenti per dimostrare le sofferenze patite da XXXXXX XXXXXX in relazione alla vicenda di cui si tratta e al contenzioso giudiziario che ne \u00e8 seguito va disattesa in ragione della tardivit\u00e0, in quanto relativa a fatti non tempestivamente dedotti e in quanto formulata non con l\u2019atto di citazione in appello (come ben avrebbe potuto) ma con la comparsa conclusionale.<\/p>\n<p>In ragione della gravit\u00e0 della discriminazione e del discredito connesso alle dichiarazioni diffamatorie si ritiene di liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma di \u20ac 30.000,00.<\/p>\n<p>L\u2019appello principale va accolto anche per quanto riguarda il risarcimento del danno per la discriminazione collettiva. E\u2019 stato pi\u00f9 volte statuito dalla Corte di Giustizia che le sanzioni che devono essere adottate dagli Stati membri per violazione delle direttive devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e il medesimo principio \u00e8 stato ribadito anche nella sentenza Feryn (punto 40) con specifico riferimento alla discriminazione collettiva (\u201cDi conseguenza, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l\u2019art. 15 della direttiva 2000\/43 prescrive che, anche qualora non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive\u201d).<\/p>\n<p>Il risarcimento del danno \u00e8 inoltre la misura generale prevista dall\u2019art. 28 comma 5, che dispone in ordine ai provvedimenti del giudice per ogni tipo di discriminazione, diretta o indiretta, individuale o collettiva. Ne segue, ad avviso della Corte, che il danno deve essere liquidato anche per questa ipotesi in misura proporzionata alla gravit\u00e0 della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva. Questi essendo i criteri di riferimento, ritiene la Corte di liquidare il danno non patrimoniale per lesione degli interessi rappresentati dalle due associazioni, quali enti esponenziali di interessi collettivi, in \u20ac 10.000,00 ciascuna.<\/p>\n<p>L\u2019appello principale va accolto anche per quanto riguarda la pubblicazione del dispositivo della sentenza, in formato idoneo a garantire un\u2019adeguata visibilit\u00e0, omesso il nome della ricorrente, su un quotidiano a tiratura nazionale, cos\u00ec come del resto previsto<\/p>\n<p>dall\u2019ultimo comma dell\u2019art. 28 cit., avendo fra l\u2019altro la vicenda avuto ampia risonanza sulla stampa e nelle trasmissioni radio nazionali (fatto ampiamente dimostrato dai documenti prodotti).<\/p>\n<p>Ritiene invece la Corte di disattendere la richiesta di condanna dell\u2019Istituto ad adottare un piano di rimozione degli effetti della discriminazione collettiva accertata. Va infatti osservato che la sussistenza della discriminazione collettiva \u00e8 stata accertata nel presente procedimento in via presuntiva (sentenza Feryn) e con riferimento alla presa di posizione della direttrice, legale rappresentante, che ha agito in tutta la vicenda in modo autonomo e senza nemmeno consultare il consiglio di amministrazione, come ha pi\u00f9 volte sottolineato l\u2019Istituto nel presente giudizio. Suor YYYYY \u00e8 deceduta 78enne poco dopo la vicenda di cui si tratta e non risulta da alcun elemento che in seguito si siano tenuti da parte dell\u2019Istituto comportamenti finalizzati ad acquisire direttamente o indirettamente notizie sulla vita privata del personale dipendente per operare discriminazioni per orientamento sessuale. La richiesta di produrre dichiarazioni dell\u2019Istituto rilasciate nell\u2019estate del 2016 dopo l\u2019esito del giudizio di primo grado deve essere disattesa trattandosi di produzioni tardive ed in ogni caso il contenuto di queste dichiarazioni cos\u00ec come riportato nella comparsa conclusionale appare diretto a difendere l\u2019Istituto in relazione all\u2019andamento della vicenda giudiziaria (sminuendone le responsabilit\u00e0 e affermando che la vicenda avrebbe potuto terminare dopo il giudizio di primo grado) e non a confermare una politica di assunzioni discriminatoria. Non vi sono dunque elementi per identificare, come sarebbe invece necessario, atti o prassi discriminatorie i cui effetti possano essere rimossi e impediti per il futuro attraverso uno specifico piano che dovrebbe essere a ci\u00f2 diretto, apparendo a tal fine sufficiente la presente condanna, con un ordine di cessare per il futuro la discriminazione e la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale.<\/p>\n<p>L\u2019appello principale va quindi accolto nei limiti esposti.<\/p>\n<p>Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in base al DM n. 55 del 2014 e alla attivit\u00e0 di difesa svolta.<\/p>\n<p>PQM<\/p>\n<p>in parziale riforma della ordinanza in data 21.6.16 del Tribunale di Rovereto, accertata la natura discriminatoria per orientamento sessuale, individuale e collettiva, della condotta posta in essere dall\u2019Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Ges\u00f9 di Trento in ordine alla selezione per l\u2019assunzione degli insegnanti, ordina all\u2019Istituto l\u2019immediata cessazione di tale condotta; ridetermina la somma capitale dovuta a XXXXXX XXXXXX a titolo di danno patrimoniale in \u20ac 13.329,80; ridetermina la somma capitale dovuta a XXXXXX XXXXXX a titolo di danno morale in \u20ac 30.000,00; ridetermina la somma capitale dovuta a titolo di risarcimento del danno a favore di Associazione Radicale Certi Diritti e CGIL in \u20ac 10.000,00 ciascuna;<\/p>\n<p>ordina la pubblicazione del presente dispositivo \u2013 omesso il nome della ricorrente &#8211; sul quotidiano La Repubblica; condanna l\u2019appellato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in favore degli appellanti in \u20ac 8.000,00, di cui \u20ac 2.500,00 per fase di studio, \u20ac 1.500,00 per fase introduttiva e \u20ac 4.000,00 per fase decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie ed accessori come e se per legge dovuti.<\/p>\n<p>Trento 23 febbraio 2017<\/p>\n<p>Il Consigliere Est. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Presidente<\/p>\n<p>(Dott.ssa Anna Luisa Terzi) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (Dott.ssa Maria Grazia Zattoni)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO &nbsp; La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1123,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34,5],"tags":[23],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione orientamento sessuale, Corte d\u2019appello di Trento, sentenza del 23 febbraio 2017<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"illegittimit\u00e0 della 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