{"id":1164,"date":"2019-12-30T10:12:59","date_gmt":"2019-12-30T09:12:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1164"},"modified":"2020-04-15T22:33:46","modified_gmt":"2020-04-15T20:33:46","slug":"discriminazione-pre-ruolo-docenti-corte-dappello-laquila-sentenza-del-14-marzo-2019","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/12\/30\/discriminazione-pre-ruolo-docenti-corte-dappello-laquila-sentenza-del-14-marzo-2019\/","title":{"rendered":"Discriminazione pre ruolo docenti, Corte d&#8217;appello l&#8217;Aquila, sentenza del 14 marzo 2019"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO\u00a0ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE DI APPELLO\u00a0\u00a0DI AQUILA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA<\/p>\n<p><em>All &#8216;udienza del 14_03.2019, ha pronunciato la seguente\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>SENTENZA<\/em><\/p>\n<p><em>Con motivazione contestuale dell&#8217; art. 281 sexies cpc<\/em><\/p>\n<p><em>Nella cause in grado d&#8217;appello iscritta al n. 207\/2018 ruolo generale, promossa dal <\/em><em>MINISTERO\u00a0\u00a0DELL&#8217; ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSIT\u00c0\u00a0E DELLA RICERCA \u2014 UFFICIO <\/em><em>SCOLASTICO REGIONALE\u00a0PER L&#8217;ABRUZZO \u2014 UFFICIO IV \u2014 AMBITO\u00a0<\/em>TERRITORIALE\u00a0<em>PESCARA-CHIETI <\/em><\/p>\n<p><em>dando <\/em><em>lettura, all&#8217;esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle<\/em><em>\u00a0ragioni di facto e di diritto poste a fondamento\u00a0della decisione<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>OGGETTO: <\/em><\/strong><em>Appello contro la sentenza n. 137 pronunciata dal Tribunale di Chieti in\u00a0<\/em><em>data 10.04.2018<\/em><\/p>\n<p><strong><em>CO<\/em><\/strong><strong><em>N<\/em><\/strong><strong><em>CIS<\/em><\/strong><strong><em>A E<\/em><\/strong><strong><em>SPOSIZIO<\/em><\/strong><strong><em>N<\/em><\/strong><strong><em>E D<\/em><\/strong><strong><em>E<\/em><\/strong><strong><em>LLE RAG<\/em><\/strong><strong><em>I<\/em><\/strong><strong><em>O<\/em><\/strong><strong><em>N<\/em><\/strong><strong><em>I I<\/em><\/strong><strong><em>N <\/em><\/strong><strong><em>FATTO E DIRI<\/em><\/strong><strong><em>T<\/em><\/strong><strong><em>TO.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il M I.UR. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale \u00e8 stata accolta la domanda proposta da <strong><u>C\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u><\/strong>, docente di scuola secondaria in servizio con contratto \u00a0a \u00a0tempo \u00a0indeterminato \u00a0presso \u00a0l &#8216;Istituto \u00a0Comprensivo \u00a0di\u00a0 &#8230;., \u00a0diretta all&#8217;accertamento dell &#8216;illegittimit\u00e0 del parziale riconoscimento dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio pre -ruolo ed alla declaratoria del suo diritto alla ricostruzione della carriera, mediante integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento in suo favore delle correlate differenze retributive nei limiti del quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.<\/p>\n<p>L&#8217;appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver fatto errata interpretazione e falsa applicazione della clausola 4 dell&#8217;accordo quadro allegato alla Direttiva 1999170 CE, nonch\u00e9 degli artt. 485,. 489 e 569 del D. Lgs. n. 29711994.<\/p>\n<p>Pertanto, ha chiesto &#8211; in riforma della sentenza gravata &#8211; la reiezione delle domande formulate \u00a0dalla I\u00a0\u00a0 \u00a0[1 con il ricorso introduttivo, \u00a0&#8220;in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto &#8220;, con vittoria delle spese di lite.<\/p>\n<p>La parte appellata si \u00e8 costituita in giudizio ed ha resistito all &#8216;appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l&#8217;infondatezza in fatto ed in diritto.<\/p>\n<p>L&#8217;appello non \u00e8 fondato e, conseguentemente, deve essere disatteso e respinto.<\/p>\n<p>Premesso che con l&#8217;unico (articolato) motivo di gravame, il M I. U.R. ha censurato la sentenza\u00a0 impugnata, denunciandone\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;erroneit\u00e0 per\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8220;Insussistenza\u00a0\u00a0\u00a0 dei presupposti giuridico fattuali per \u00a0il riconoscimento delle pretese fatte \u00a0valere in giudizio da parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell&#8217;accordo quadro allegato alla Direttiva \u00a01999\/ 70CE. Inammissibilit\u00e0 \u00a0delle domande azionate \u00a0in giudizio \u00a0dalla controparte.\u00a0\u00a0\u00a0 Violazione\u00a0\u00a0\u00a0 e\/o \u00a0falsa\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 applicazione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 artt.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 485 e\u00a0\u00a0 489,\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 569 D.Lgs.16\/04\/1994, n. 297. Vizio di motivazione&#8221;, deve darsi atto che questa Corte &#8211; gi\u00e0 pronunciatasi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8220;subiecta \u00a0materia &#8221; (cfr.. \u00a0sentenze\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 n\u00b040712018 \u00a0del\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 07..06.2018 \u00a0e n\u00b030!2019 \u00a0del \u00a024.01.2019) \u00a0&#8211; ritiene \u00a0di poter \u00a0dare \u00a0continuit\u00e0 \u00a0ali &#8216;orientamento \u00a0gi\u00e0 espresso, in senso contrario all&#8217;assunto dell&#8217;Amministrazione, pur essendo nelle more del giudizio intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea in data 20.09.2018 nella causa n. C-466117 (cd sentenza &#8220;Motter&#8221;)<\/p>\n<p>In punto di diritto, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all&#8217;art. 485 del D. Lgs. n. 29711994, la quale stabilisce che &#8220;al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all&#8217;estero,. in qualit\u00e0 di docente non di ruolo, \u00e8 riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente,\u00a0 nonch\u00e9 a solo fini economici per il rimanente terzo&#8221;.<\/p>\n<p>Tale norma, come \u00e8 noto, prevede il pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo solo nei limiti di 4 anni e prevede il riconoscimento dell&#8217;ulteriore periodo per due terzi a.fini giuridici ed economici e per l&#8217;altro terzo a soli fini economici, mentre solo l&#8217;anzianit\u00e0 a fini giuridici ed economici \u00e8 utile per l&#8217;inquadramento e la progressione nelle posizioni e fasce stipendiali.<\/p>\n<p>Questa Corte, nelle sentenza sopra indicate, aveva ritenuto che tale norma creerebbe una disparit\u00e0 di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, sul presupposto che primo sarebbe stato riconosciuto integralmente tutto il servizio prestato, mentre al secondo gli veniva riconosciuto solo per i primi 4 anni, mentre per quelli successivi gli veniva riconosciuto solo parzialmente. Tale disparit\u00e0 si sarebbe tradotta in una incompatibilit\u00e0 della norma interna rispetto alla clausola 4 dell&#8217;accordo quadro allegato alla Direttiva \u00a01999170\/CE.<\/p>\n<p>Nelle more del giudizio, tuttavia, \u00e8 intervenuta la sentenza CGUE &#8220;Motter &#8221; (in data 20.09.2018 nella causa n. C-466117), che, decidendo su una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Trento, ha ritenuto che &#8220;La clausola 4 dell&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato<strong>,<\/strong> concluso il 18 marzo 1999 che figura in allegato alla direttiva 1999170\/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all&#8217;accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell&#8217;inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell&#8217;ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi&#8221;.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia, in particolare, ha motivato tale conclusione evidenziando che,fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, &#8220;gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, talaltro, nell&#8217;evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una \u00abragione oggettiva\u00bb, ai sensi della clausola 4, punti 1 e\/o 4,. dell&#8217;accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessit\u00e0,. siano idonei a ,conseguire l&#8217;obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302111 a C-305111, EU:C:2012:646, punto 62) &#8220;.<\/p>\n<p>Va tuttavia considerato che <strong>la sentenza &#8220;Motter&#8221; ha precisato che l&#8217;esclusione di una parte dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, pu\u00f2, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi solo qualora miri a &#8220;rispecchi are le differenze tra i l&#8217;esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli<\/strong>, a motivo della diversit\u00e0 delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire,. in particolare nell &#8216;ambito di incarichi di sostituzione di \u00a0altri docenti&#8221;[&#8230;] &#8220;fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio&#8221;.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, come emerge dall&#8217;esame della giurisprudenza della CGUE, <strong>i lavoratori a tempo determinato non possono \u00a0ricevere un trattamento che, al di fuori \u00a0di qualsiasi\u00a0\u00a0giustif\u00eccazione obiettiva,\u00a0sia meno favorevo le di quello riservato al riguardo a lavoratori\u00a0<\/strong><strong>a tempo indeterminato comparabili<\/strong>. La nozione di \u00abragione oggettiva\u00bb di cui al punto I della clausola cit. &#8220;dev&#8217;essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest&#8217;ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo&#8221; (v. le sentenze Gaviero T0rres, punti 53, 54; Del Cerro Alonso, punti \u00a042, 47 e 57;Impact, punto\u00a0 e 126).<\/p>\n<p>A tale proposito,\u00a0alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza\u00a0della CGUE,\u00a0si deve ritenere che la clausola 4, punto I della direttiva cit. &#8220;esclude \u00a0in generale \u00a0e in termini non equivoci qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego&#8221; (v. sentenze Gaviero Torres, punto 78, Impact, punto 60, Zentralbetriebsrat der LandesA..rrankenhii.user Tirols, punto 24).<\/p>\n<p>Ebbene,\u00a0nel caso di specie, la disparit\u00e0 di trattamento che viene a crearsi in merito al riconoscimento dell&#8217;attivit\u00e0 di servizio non risulta giustificata dalla sussistenza di alcun preciso e concreto elemento, oggettivamente fondato su caratteristiche obiettive le quali contraddistinguano il rapporto di impiego a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato,. idoneo ad ancorare la legittimit\u00e0 del differente regime di trattamento ad una reale e oggettiva necessit\u00e0, quale ad esempio l&#8217;esigenza di perseguire uno specifico obiettivo della direttiva medesima ovvero una legittima finalit\u00e0 di politica sociale dello Stato membro.<\/p>\n<p>Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparit\u00e0 di trattamento la quale, a\u00a0fronte dell&#8217;omogeneit\u00e0 qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.<\/p>\n<p>In quest&#8217;ordine di concetti, \u00e8 evidente .che, sei\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ) avesse sin dall&#8217;origine ottenuto il riconoscimento dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio maturata nei periodi di assunzione a termine,. avrebbe goduto di ogni beneficio conseguente sotto il profilo sia retributivo, sia dell&#8217;avanzamento di carriera (v. sentenze \u00a0CGUE C- 177120IO, Rosado Santana, nonch\u00e9 C- 302-20512012, Valenza,punti \u00a0da 39 a 49).<\/p>\n<p>In definitiva, la disparit\u00e0 di trattamento tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato pu\u00f2 trovare oggettiva giustificazione &#8211; la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale &#8211; nella circostanza che la professionalit\u00e0 dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuit\u00e0 dell&#8217;esercizio di un particolare insegnamento la quale, quanto meno in linea di principio, \u00e8 in grado di attribuire all&#8217;insegnante di ruolo una qualit\u00e0&#8221; professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita in dell&#8217;insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, invece, non vi sono elementi di fatto\u00a0 sufficienti\u00a0a ritenere che la professionalit\u00e0 dell&#8217;appellata sotto questo particolare punto di vista, sia inferiore alla professionalit\u00e0\u00a0 \u00a0propria\u00a0 \u00a0.del \u00a0corpo \u00a0insegnante\u00a0 \u00a0a \u00a0tempo \u00a0indeterminato,\u00a0 \u00a0n\u00e9 \u00a0emergono elementi di fatto che consentano di ritenere che il curriculum lavorativo della <u>I<\/u> <u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/u>] sia tale da rendere oggettivamente giustificata una disparit\u00e0 di trattamento nel riconoscimento dell&#8217;anzianit\u00e0 professionale anteriore \u00a0alla \u00a0stabilizzazione \u00a0rispetto \u00a0a quella maturata successivamente.<\/p>\n<p>Pertanto, avendo l&#8217;appellata svolto il\u00a0servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi .del personale di ruolo, non sono ravvisabili nella fattispecie ragioni oggettive idonee a giustificare una disparit\u00e0 di trattamento nel computo dell&#8217;anzianit\u00e0 professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p><strong>Ne consegue che l&#8217;art. 485, comma 1,. d lgs. 29711994 deve\u00a0 essere \u00a0disapplicato \u00a0nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell&#8217;incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianit\u00e0 di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminata a parit\u00e0 \u00a0di mansioni.<\/strong><\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 sostenersi, come assume invece il M I. U.R.,. che non pu\u00f2 rilevare il richiamo alla clausola 4, sancendo essa il principio di non discriminazione nell&#8217;utilizzo dei contratti a termine, mentre nel caso di specie non si fa questione di abuso nel! &#8216;utilizzo dei contratti a termine, ma si contestano i criteri normativamente fissati per l&#8217;immissione in ruolo.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 l&#8217;art. 485 anzidetto, nello stabilire un criterio di computo del servizio pre -ruolo in modo penalizzante, viene a realizzare quella disparit\u00e0 di trattamento -tra personale di ruolo, la cui anzianit\u00e0 di servizio viene computata integralmente per tutti gli anni di servizio svolti, e personale non di ruolo, la cui anzianit\u00e0 di servizio viene computata integralmente solo per una parte degli anni di insegnamento &#8211; vietata appunto dalla anzidetta clausola 4 dell&#8217;accordo quadro.<\/p>\n<p>Neppure pu\u00f2 ipotizzarsi una violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 11, comma 14, della L.. n. 12411999,. prevedente per l&#8217;insegnamento non di ruolo che sia considerato come anno scolastico intero quello che ha avuto durata di almeno 180 giorni,. oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1\u00b0 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, sicch\u00e9 i supplenti immessi in ruolo godrebbero di un notevole beneficio, essendo loro sufficiente che abbiano lavorato solo \u00a0180 giorni per vedersi riconoscere un intero anno di anzianit\u00e0.<\/p>\n<p>Invero, non solo \u00a0non pu\u00f2 \u00a0individuarsi \u00a0la \u00a0&#8220;ratio&#8221; ispiratrice \u00a0della \u00a0disposizione \u00a0di \u00a0cui all &#8216;art. 485 citato sulla base di una legge entrata in vigore ben cinque anni dopo, ma deve anche considerarsi come questa situazione di miglior favore \u00a0sia comunque limitata ai primi \u00a04 anni di servizio, e non si estenda agli anni successivi, \u00a0in riferimento \u00a0ai quali l &#8216;anzianit\u00e0 di servizio viene in ogni caso riconosciuta solo in parte, anche nel! &#8216;ipotesi in cui il\u00a0servizio sia stato prestato per \u00a0l &#8216;intero anno.<\/p>\n<p>Ne consegue che &#8211; come gi\u00e0 enunciato &#8211; l &#8216;appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>Le \u00a0spese \u00a0del \u00a0grado \u00a0sostenute \u00a0dall &#8216;appellato, \u00a0in \u00a0applicazione \u00a0del \u00a0principi\u00a0 \u00a0della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero che dovr\u00e0 liquidarle nell&#8217;ammontare indicato in dispositivo.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>La Corte di Appello di L &#8216;Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.03.2018, cos\u00ec decide nel contraddittorio delle parti:<\/p>\n<ul>\n<li>Respinge l&#8217;appello;<\/li>\n<li>Condanna il M U.R. al rimborso delle spese del grado sostenute da parte appellata che si liquidano in complessivi euro 1.890,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M l0.03.2014), I.V.A. e C.A.P., come per legge<\/li>\n<\/ul>\n<p>L &#8216;Aquila 14.03.2019<\/p>\n<p>IL CONSIGLIERE EST.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott.ssa\u00a0Maria Luisa Ciangola\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dott.ssa Rita Sannite<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO\u00a0ITALIANO LA CORTE DI APPELLO\u00a0\u00a0DI AQUILA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA All<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1165,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[42,5],"tags":[31],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>personale docente a tempo determinato, discriminazione art 485 del d.lgs . 297\/1994<\/title>\n<meta name=\"description\" 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