{"id":1169,"date":"2019-01-07T11:08:03","date_gmt":"2019-01-07T10:08:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1169"},"modified":"2020-01-08T15:21:25","modified_gmt":"2020-01-08T14:21:25","slug":"1169","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/","title":{"rendered":"Licenziamento ritorsivo, Tribunale di Lucca, Ordinanza 26 novembre 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>Nel procedimento ex art.1 comma 48 e ss. l. 92\/2012 iscritto al N.R.G. 246\/2018 promosso da:<\/p>\n<p>M\u00a0 O<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">ricorrente<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p><u>P C <\/u>S.p.a. in persona del l.r p.t.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">resistente<\/p>\n<p>Il Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA ex art. 1, comma 49 L. 92\/2012<\/p>\n<p>rilevato che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di:<\/p>\n<p>-in tesi, dichiarare la nullit\u00e0 del licenziamento intimatole dalla societ\u00e0 resistente perch\u00e9 ritorsivo e con conseguente ordine alla resistente di reintegrarla nel posto di lavoro e condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 18, comma 2, Statuto Lavoratori, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino all\u2019effettiva reintegrazione,<\/p>\n<p>-in subordine, accertare e dichiarare la nullit\u00e0 del licenziamento intimatole perch\u00e9 discriminatorio per handicap e, per l\u2019effetto, condannare la resistente a reintegrarla nel posto di lavoro, con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 18, comma 2, Statuto Lavoratori, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino all\u2019effettiva reintegrazione;<\/p>\n<p>-in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 e\/o annullabilit\u00e0 del licenziamento intimatole dalla ricorrente per insussistenza del fatto contestato e\/o perch\u00e9 il fatto \u00e8 punito con una sanzione conservativa e, per l\u2019effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, Statuto Lavoratori, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino all\u2019effettiva reintegrazione;<\/p>\n<p>-in ogni caso, accertare e dichiarare che il licenziamento, per le modalit\u00e0 con le quali \u00e8 stato comunicato e per il clamore che la vicenda ha avuto in sede locale (e non) in conseguenza di comportamenti scorretti della societ\u00e0 datrice di lavoro, ha carattere ingiurioso e, per l\u2019effetto, condannare la societ\u00e0 convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.<\/p>\n<p>Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.<\/p>\n<p>Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al rimborso delle spese di contributo unificato.<\/p>\n<p>La ricorrente era stata assunta dalla societ\u00e0 resistente nel 2009 e in ultimo era inquadrata con livello di quadro (livello Q1 CCNL Aziende Farmaceutiche Speciali \u2013 Municipalizzate) con mansioni di Direttore Dipartimentale Affari Generali, Amministrazione e Capo del Personale. Il suo licenziamento era stato intimato subito dopo che la dott.ssa C. R.i era stata nominata dal Comune di Camaiore (unico socio della resistente) Amministratore Unico della P. C, al posto del precedente Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p>Con la contestazione disciplinare (doc. 33) si contesta alla ricorrente 1) di aver \u201cforzato la procedura\u201d (che prevede in automatico l\u2019inserimento nel programma delle presenze per effetto della timbratura all\u2019entrata e all\u2019uscita mediante l\u2019inserimento del cartellino nell\u2019orologio marcatempo) nei pomeriggi del 17 e del 24 luglio, facendo figurare comunque che in tali giorni Lei era presente in azienda. \u2026. una indagine interna all\u2019esito della quale \u00e8 emerso che, contrariamente a quanto risultante per effetto delle suddette Sue modifiche, Lei nei pomeriggi di luned\u00ec 17 e 24 luglio 2017, non \u00e8 mai stata presente negli uffici aziendali\u201d. La contestazione prosegue nel senso che \u201c2) avendo rilevato che, anche nel mese di luglio 2017 Lei aveva richiesto di beneficiare, in assoluta prevalenza, dei permessi L. 104\/1992 nelle giornate di sabato (che per la nostra azienda \u00e8 un giorno normalmente lavorativo) e considerato che il giorno 12 agosto da Lei richiesto come permesso ex lege 104\/1992 era immediatamente antecedente all\u2019inizio del Suo periodo di ferie, abbiamo affidato l\u2019incarico -nell\u2019ambito dei controlli difensivi da noi disposti- ad una agenzia investigativa di svolgere indagini in merito alle modalit\u00e0 con le quali Lei ha svolto le attivit\u00e0 di assistenza per le quali la legge consente di beneficiare di tali permessi\u201d e da tali indagini \u201c\u00e8 emerso che Lei, in totale violazione dei suoi doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell\u2019adempimento dell\u2019obbligazione lavorativa, ha fittiziamente usufruito dei permessi ex L. 104\/92 nei suindicati giorni\u201d (i.e. 12 agosto, 26 agosto e 30 agosto);<\/p>\n<p>&#8211; il provvedimento di licenziamento, che ha integralmente richiamato il provvedimento di contestazione disciplinare, \u00e8 stato adottato avendo la societ\u00e0 datrice di lavoro ritenuto che le condotte ascritte fossero tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, che le difese espresse dall\u2019odierna ricorrente in sede di osservazioni e anche di audizione fossero \u201cinveritiere\u201d e, comunque, inidonee a giustificare i comportamenti contestati: il licenziamento \u00e8 stato irrogato con provvedimento del 5.10.2017 e con efficacia dal 5.9.2017, data della lettera di contestazione disciplinare.<\/p>\n<p>La ricorrente deduce la legittimit\u00e0 dei comportamenti a lei ascritti, escludendo forzature del programma che gestisce le presenze del personale in relazione alle attestazioni, da lei fatte, di aver svolto la prestazione lavorativa nelle giornate del 17 e 24 luglio; nega l\u2019utilizzo abusivo dei permessi ex legge 104\/1992 nelle giornate di agosto 2017 a cui fa riferimento la lettera di contestazione e ravvisa nel provvedimento disciplinare un intento ritorsivo, cio\u00e8 di rappresaglia, della neo-nominata Amministratore Unico della <u>P C<\/u>spa, dott.ssa C R, con la quale nel passato erano intercorse tensioni sfociate anche in contenziosi giudiziali, ravvisando in ipotesi la discriminatoriet\u00e0 del licenziamento e, in ulteriore subordine, l\u2019illegittimit\u00e0 e\/o annullabilit\u00e0 del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e\/o perch\u00e9 il fatto \u00e8 punito con una sanzione conservativa, chiedendosi l\u2019ordine alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della medesima al risarcimento del danno ex art 18 comma 4 dello Statuto dei Lavoratori, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino all\u2019effettiva reintegrazione.<\/p>\n<p>La ricorrente chiede, infine, il risarcimento del danno sub\u00ecto per le modalit\u00e0 con cui il licenziamento \u00e8 stato comunicato e per il clamore che esso ha avuto in sede locale, a causa di comportamenti (ritenuti) scorretti della societ\u00e0 datrice di lavoro.<\/p>\n<p>2) Si \u00e8 costituita la societ\u00e0 resistente in sintesi chiedendo il rigetto per infondatezza del ricorso, attesa la responsabilit\u00e0 disciplinare della dott.ssa O per i comportamenti a lei ascritti nella lettera di contestazione e di licenziamento, sia per la falsa attestazione della presenza al lavoro nelle giornate del 17 e 24 luglio, sia per la non riconducibilit\u00e0 all\u2019ambito del concetto di assistenza (sotteso alla corretta fruizione dei permessi ex L. 104\/1992) dei comportamenti posti in essere dalla dott.ssa Orsucci nelle giornate del 12, 26 e 30 agosto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 fondato e meritevole di accoglimento nei termini di quanto segue:<\/p>\n<p>-forzatura del sistema<\/p>\n<p>Come visto nella contestazione disciplinare, integralmente ripresa dalla lettera di licenziamento, si afferma che \u201ccon riferimento al programma che gestisce le presenze del personale in azienda, Lei ha \u2018forzato la procedura\u2019 (che prevede in automatico l\u2019inserimento nel programma delle presenze per effetto della timbratura all\u2019entrata e all\u2019uscita mediante inserimento del cartellino nell\u2019orologio marcatempo) nei pomeriggi di luned\u00ec 17 e 24 luglio, facendo figurare che in tali giorni Lei era presente in azienda. Insospettiti delle modalit\u00e0 con le quali era stato modificato il programma, abbiamo effettuato un\u2019indagine esterna all\u2019esito della quale \u00e8 emerso che, contrariamente a quanto risultante per effetto delle suddette Sue modifiche, Lei nei pomeriggi di luned\u00ec 17 e 24 luglio non \u00e8 mai stata presente negli uffici aziendali\u201d.<\/p>\n<p>La dott.ssa O ha dichiarato di aver lavorato fuori dai locali aziendali nei pomeriggi di cui si tratta e di aver inserito manualmente l\u2019entit\u00e0 oraria della prestazione svolta e non orari di entrata e di uscita: ella dunque non ha attestato una sua presenza nella sede amministrativa o nel suo ufficio, come invece addebitato dalla resistente. La ricorrente ha detto anche di aver cos\u00ec fatto come usualmente da anni era nella prassi e operando in conformit\u00e0 con le indicazioni del datore di lavoro. Ha anche precisato che, allorch\u00e9 la sua prestazione lavorativa avvenisse fuori dai locali dell\u2019azienda, l\u2019orario nei registri delle presenze risultava contrassegnato da un asterisco.<\/p>\n<p>Che la dott.ssa O potesse lavorare anche fuori dai locali aziendali risulta dalla documentazione prodotta: in particolare si richiama il documento 6 di parte ricorrente avente ad oggetto \u201corario di lavoro flessibile\u201d in cui si dice che \u201cin ottemperanza all\u2019art. 7 del Regolamento aziendale dei rilevatori di presenze si dispone che la dott.ssa M O svolga il proprio orario di lavoro in modo flessibile a seconda delle esigenze del \u00a0servizio. La rilevazione elettronica sar\u00e0 effettuata per attestare le ore di servizio rese a fini conoscitivi delle ferie e dei permessi maturati\u201d. Inoltre la dott.ssa O era stata autorizzata per iscritto all\u2019utilizzo del pc portatile di propriet\u00e0 dell\u2019azienda, su richiesta da lei inoltrata \u201cper meglio svolgere\u201d l\u2019attivit\u00e0 lavorativa (doc. 7), e ha fatto presente che la prestazione di lavoro poteva da lei esser svolta in luoghi diversi da quelli della sede aziendale, per esigenze presso altre unit\u00e0 locali della <u>P C<\/u>spa, quali i tanti cimiteri del comune di Camaiore, il Palasport e le tre farmacie.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico e ammesso dalla parte resistente che lei potesse svolgere il proprio lavoro anche da casa, grazie all\u2019installazione del software di gestione del bilancio sul suo computer di casa (vedasi doc. 45 ric.), installazione autorizzata dalla <u>P C<\/u>(la resistente riconosce che la dott.ssa O fosse autorizzata a lavorare da casa per gli incombenti relativi alla redazione del bilancio -punto 21 memoria).<\/p>\n<p>La ricorrente ha specificato che l\u2019effettuazione della prestazione fuori dai locali dell\u2019azienda veniva evidenziata nei registri delle presenze da un asterisco apposto a ridosso dell\u2019orario svolto (orario inserito -necessariamente- in modalit\u00e0 manuale, dato che la lavoratrice, ove avesse lavorato da casa -come autorizzato- neppure entrava nei locali dell\u2019azienda). L\u2019apposizione di asterischi risulta dalla documentazione prodotta anche da parte resistente (doc. 24) e fin dal marzo 2015 (gioved\u00ec 5 marzo) e si osserva che, relativamente a tale simbolo, la societ\u00e0 resistente non offre una diversa plausibile giustificazione, poich\u00e9 fa riferimento a dimenticanze del badge, a brevissimi ritardi, sforamenti autorizzati dalla dott.ssa O per gli altri dipendenti, ma non spiega come avrebbe potuto la ricorrente, nei casi in cui legittimamente svolgeva la propria attivit\u00e0 lavorativa a casa \u201cattestare le ore di effettivo servizio rese\u201d senza avvalersi dell\u2019inserimento manuale dell\u2019orario. Dal ripetersi nel tempo di queste prestazioni all\u2019esterno dei locali dell\u2019azienda, dall\u2019espressa autorizzazione all\u2019uso del pc portatile aziendale e dall\u2019installazione di software di gestione del bilancio della Pluriservizi sul computer di casa, nonch\u00e9, come detto, dall\u2019ammissione -da parte della resistente- che (quantomeno) in materia di bilancio la dott.ssa O poteva lavorare da casa, pu\u00f2 desumersi che l\u2019inserimento manuale non costituisse una forzatura del sistema, ma l\u2019unico modo di inserire nel registro delle presenze le ore di effettivo lavoro svolto (legittimamente) all\u2019esterno dei locali aziendali.<\/p>\n<p>Non sussistendo il fatto addebitato di aver \u201cforzato la procedura\u201d \u00e8 per mero scrupolo -poich\u00e9 il fatto, invero, non costituisce motivo di addebito-, che si procede a verificare se per l\u2019orario inserito manualmente nei pomeriggi dei giorni 17 e 24 luglio sia stato omesso svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Nella giornata del 17 luglio la dott.ssa O ha lavorato da casa su questioni afferenti al bilancio, confrontandosi continuamente con dott.ssa M \u00a0M, allora componente del C.d.A. di <u>P C<\/u>SpA, come \u00e8 provato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, costituita da fotocopie di e-mail intercorse (tra le 12,46 e le 20,42 tra la ricorrente e la sig.a Matteucci: dalla lettura delle e-mail si apprezza che si trattava di confronti funzionali al controllo della nota integrativa (parte del bilancio) per la correzione di errori rilevati e in vista dell\u2019approvazione del bilancio, controlli che ovviamente, non potevano prescindere dall\u2019analisi delle varie voci della nota integrativa, che ben pi\u00f9 tempo richiedono della mera stesura di una e-mail. Nel corso dell\u2019istruttoria \u00e8 stata anche sentita la dott.ssa M M (componente del C.d.A. che si occupava di bilancio -cfr. teste P, a sua volta componente del C.d.A. fino al luglio 2017-) la quale ha specificato che il Collegio sindacale le aveva comunicato la presenza di errori nelle tabelle della nota integrativa che facevano riferimento al bilancio e si erano resi necessari il controllo e la correzione dei dati da parte della dott.ssa O, la quale il 17 luglio aveva provveduto alla verifica e alle correzioni e, nella mattina successiva (18 luglio), aveva trasmesso la nota integrativa con le tabelle corrette (al C.d.A. della <u>P C<\/u>spa).<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 svolta nella giornata del pomeriggio del 24 luglio, a detta della ricorrente, era consistita in lavoro a casa sul bilancio della P spa, in vista dell\u2019assemblea del 26 luglio e in una lunga riunione presso il Palasport (unit\u00e0 locale della P) con il rappresentante sindacale della O.S. UGL, riunione avente ad oggetto l\u2019erogazione del premio di produttivit\u00e0 per il 2016. Con riferimento a questa riunione \u00e8 stato sentito a teste il sig. E A \u00a0che ha confermato che in quel pomeriggio vi era stata una riunione di rappresentanza della UGL al Palasport, con all\u2019ordine del giorno anche il premio di produttivit\u00e0 2016 dei dipendenti della P, riunione a cui aveva partecipato la dott.ssa O, in quanto capo del personale della P e componente della RSA. Il teste ha dichiarato che UGL era \u201centrata nell\u2019azienda\u201d agli inizi del 2017, che -gi\u00e0 dal maggio 2017- vi era uno stato di agitazione del personale e che l\u2019O.S. di cui egli era rappresentante non era gradita dalle altre organizzazioni sindacali alle riunioni (in quanto da esse ritenuta non firmataria di CCNL) e che dunque le riunioni della varie OO.SS con rappresentati del personale della P non la ricomprendevano. Il teste ha inoltre specificato l\u2019attivit\u00e0 che la dott.ssa O aveva svolto nel corso della riunione, con le spiegazioni offerte su varie questioni afferenti al premio di produttivit\u00e0, tra cui tempistica, possibilit\u00e0 di erogazione parziale o meno, nonch\u00e9 ai criteri che erano stati seguiti negli anni precedenti per la quantificazione e erogazione e, inoltre alle problematiche afferenti all\u2019anno 2016. Il teste ha dichiarato che, per quanto emerso nel corso della riunione, era apparso necessario un incontro urgente con l\u2019azienda per un confronto, incontro che per\u00f2 non si era tenuto perch\u00e9, gli era stato detto (il teste non ha ricordato se dalla sig.a P o M) che \u201cdi l\u00ec a pochi giorni vi sarebbe stata l\u2019ultima riunione del C.d.A.\u201d.<\/p>\n<p>Appare dunque confermato quanto dedotto in ricorso circa la partecipazione alla riunione, mentre per l\u2019attivit\u00e0 afferente al bilancio da un lato non risultano contestazioni sul punto e dall\u2019altro \u00e8 verosimile un\u2019attivit\u00e0 in questo senso, stante la prossima riunione del C.d.A.<\/p>\n<p>Tanto appare comprovare che nei pomeriggi considerati la ricorrente aveva svolto l\u2019attivit\u00e0 da lei dedotta, fermo restando che, come visto, ci\u00f2 che si imputa alla ricorrente nel licenziamento \u00e8 la forzatura del sistema per l\u2019inserimento di orario e il non essersi trovata nei locali dell\u2019azienda utilizzo dei permessi ex art. 33 L. 104\/1992<\/p>\n<p>Sono state commissionate dall\u2019 A.U. della <u>P C<\/u>spa ad un\u2019agenzia investigativa indagini volte a verificare il corretto utilizzo dei permessi ex art. 33 L. 104\/1992 da parte della ricorrente.<\/p>\n<p>Da quanto emerso dalle indagini svolte la societ\u00e0 resistente ha desunto che la ricorrente avrebbe fittiziamente usufruito dei permessi richiesti, \u201castenendosi con certezza per la quasi totalit\u00e0 del tempo, dal compiere attivit\u00e0 di assistenza a persona disabile richiamata dalla norma quale scopo precipuo di detti permessi\u201d.<\/p>\n<p>In particolare per la giornata del 12 agosto 2017 (giornata di sabato, con orario di lavoro ridotto dalle 8 alle 13) la resistente sottolinea che: &#8211; alle ore 8,32 era arrivato a casa della ricorrente (convivente con il padre) un uomo che risulta svolgere attivit\u00e0 di assistenza agli anziani anche a domicilio; &#8211; intorno alle 10.30 questa persona aveva portato il padre della ricorrente a fare una passeggiata spingendolo su una sedia a rotelle; &#8211; alle 11.09 il padre (con l\u2019assistente) era rientrato a casa; &#8211; successivamente al rientro a casa della madre della ricorrente (ore 11,55) l\u2019assistente aveva lasciato l\u2019abitazione; &#8211; la ricorrente alle ore 11.09 si era allontanata a bordo di uno scooter guidato dal marito rientrando alle 12.49 dopo aver fatto alcune commissioni.<\/p>\n<p>Posto che: &#8211; la ricorrente non era uscita dalla casa in cui viveva con il padre se non alle 11.09; \u00e8 stato provato a mezzo testi che la mattina del sabato \u00e8 destinata alla cura e alla pulizia (con doccia e barba) del sig. O; -\u00e8 stato provato che la ricorrente, che garantisce assistenza anche notturna al padre, collabora nell\u2019igiene sia del padre, che del letto e degli spazi adibiti alla sua pulizia, con un impegno orario di almeno un\u2019ora, ci\u00f2 che, considerando l\u2019orario in cui il sig. O viene alzato (ore 9.30 cfr dichiarazione teste sig. R G) porta alle ore 10.30 circa, ora in cui l\u2019invalido \u00e8 uscito di casa. Quanto poi alla presenza di persona che coadiuva nell\u2019assistenza del sig. O dalla lettura della documentazione e dagli scambi intercorsi tra la dott.ssa O e la AU dott.ssa R, si evince che la presenza di persone che coadiuvavano nell\u2019assistenza del padre era stata dichiarata espressamente, facendo riferimento alle persone inviate dai Servizi. Ne\u2019 pu\u00f2 ritenersi che in tali casi, ossia quando anche sia stato assoldato qualcuno per collaborare nell\u2019assistenza, vengano meno i presupposti per la fruizione da parte di un familiare che svolga assistenza dei permessi ex art. 33 L. 104\/1992.<\/p>\n<p>Quando all\u2019invero limitato lasso temporale dalle 11.09 alle 12,49 la ricorrente ha chiarito la finalit\u00e0 delle commissioni svolte, funzionali all\u2019anziano sia in quanto fumatore di sigarette elettroniche, che quale proprietario di un animale di affezione. N\u00e9 possono seriamente ritenersi idonee a configurare la fittizia fruizione dei permessi, brevi soste per provvedere a piccole spese, considerando anche la condizione di convivenza tra la ricorrente e il padre invalido.<\/p>\n<p>Giornata di sabato 26 agosto 2017: viene contestata l\u2019uscita della ricorrente in giardino per pochi minuti al fine di annaffiare i cespugli di fronte alla strada e la presenza dalle 9.02 dell\u2019assistente (sig. C) gi\u00e0 indicato nella giornata del 12 agosto, che alle ore 11.38 portava l\u2019invalido in sedia a rotelle a fare una passeggiata, rientrando con lui circa mezz\u2019ora dopo.<\/p>\n<p>Quanto poi alla giornata di mercoled\u00ec 30 agosto 2017 l\u2019indagine aveva riscontrato alle ore 10,48 un\u2019uscita da casa della ricorrente (senza il padre, in quel momento accompagnato all\u2019Ospedale da una donna anziana) che, andata in Viareggio alle 11,00, entrava in un negozio di sigarette elettroniche, ne usciva alle 11.09 e rientrava immediatamente a casa.<\/p>\n<p>In proposito la ricorrente ha dedotto che il padre era un grande fumatore di sigarette di tabacco che ha poi sostituito con quelle elettroniche, talch\u00e9 l\u2019acquisto era stato fatto in funzione dei bisogni di lui: la circostanza che il sig. O utilizzi sigarette elettroniche non \u00e8 stata contestata e, comunque, per quanto fin qui rilevato dalle indagini dell\u2019agenzia investigativa non si ritiene che la ridottissima quantit\u00e0 di tempo riscontrata come eventualmente utilizzata per far fronte anche a un proprio bisogno personale possa escludere la corretta utilizzazione dei permessi.<\/p>\n<p>Resta da considerare il pomeriggio del 30 agosto, cadente nella giornata di mercoled\u00ec in cui, a detta di <u>P C<\/u>spa, la ricorrente avrebbe dovuto svolgere attivit\u00e0 lavorativa pomeridiana (per rientro). In tale pomeriggio la ricorrente si era recata in uno stabilimento balneare. In effetti risulta che alle ore 13,21 la dott.ssa O era uscita da casa, aveva fatto un prelievo allo sportello dell\u2019ATM della Cassa di Risparmio di Lido di Camaiore e, quindi, si era recata ad uno stabilimento balneare (\u2026..) ove era rimasta sdraiata su un lettino da spiaggia fino alle 17,27 per poi rientrare a casa alle 17,36.<\/p>\n<p>Si osserva a riguardo che la documentazione prodotta (fogli presenze \u2013 doc. 23 resistente e ) non attesta affatto che abitualmente la ricorrente facesse rientro al lavoro nel pomeriggio, e non pu\u00f2 dirsi provato che la stessa fosse tenuta al rientro nel pomeriggio di mercoled\u00ec. Tanto basterebbe, considerando anche che l\u2019indicazione dell\u2019orario pomeridiano \u00e8 stato ritenuto erroneo e la dott. O ha chiesto l\u2019immediata correzione di tale orario. Inoltre il fatto che la ricorrente si stesse riposando (\u00e8 rimasta sdraiata sul lettino da spiaggia) a poca distanza da casa mentre il padre riposava a sua volta a casa sua, a poca distanza (fatto non contestato e comunque rispondente a quando dichiarato dal teste R G, genero e convivente con l\u2019invalido), non appare contrastare con il concetto di assistenza a meno che non si voglia assumere che non sia possibile, senza venir meno ai doveri di assistenza al disabile, riposarsi per qualche ora nella giornata in cui il lavoratore ha chiesto di avvalersi dei permessi ex art. 33 L. 104\/1992 e a poche centinaia di metri dalla casa dell\u2019invalido. Diversamente opinando, per\u00f2, sarebbe inesorabile pervenire alla conclusione che sia necessario chiedere i permessi solo su base oraria, limitandoli, cio\u00e8 alle sole ore in cui si dia diretta ed effettiva assistenza, escludendosi da questo concetto la pronta disponibilit\u00e0 a far fronte ad eventuali bisogni della persona invalida, come nel caso in esame, e ulteriormente non comprendendosi quale tipo di attivit\u00e0 debba essere svolta mentre la persona invalida riposa e quale migliore assistenza verrebbe data vegliando la persona invalida.<\/p>\n<p>Ne consegue che non vi \u00e8 stato fittizio utilizzo dei permessi ex art. 33 L. 104\/1992 e i comportamenti tenuti dalla ricorrente sono stati legittimi.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, ritiene questo giudice che sia accoglibile la domanda svolta dalla ricorrente in via principale.<\/p>\n<p>Infatti la ritorsivit\u00e0, a parere di questo giudice, emerge dal quadro complessivo delineato nel ricorso, quadro che ha trovato sufficiente conferma nella documentazione prodotta e in sede istruttoria.<\/p>\n<p>Si ricorda in proposito che la giurisprudenza della Cassazione che questo giudice condivide e dalla quale non ha ragione di discostarsi, \u00e8 univoca nel ritenere che la prova della ritorsivit\u00e0 possa darsi attraverso l\u2019utilizzazione di presunzioni: \u201cposto che il motivo ritorsivo appartiene all\u2019area dei motivi discriminatori, il licenziamento ritorsivo e per rappresaglia \u00e8 nullo qualora il lavoratore provi, anche per mezzo di presunzioni, che il motivo illecito \u00e8 stato esclusivo e determinante\u201d (Cass. Sez. Lavoro, sent. 3.11.2016 n. 22323).<\/p>\n<p>A tal fine si sottolineano, tra gli altri elementi, i precedenti (anche giudiziali) tra la dott.ssa O e la dott.ssa C R; la pubblica notoriet\u00e0 del contrasto tra le stesse (come evidenziato anche dalle notizie pubblicate sui quotidiani locali prima della \u2013prevedibile\u2013 nomina ad AU della dott.ssa R), la tempistica tra l\u2019acquisizione della carica di A.U. della <u>P C<\/u>spa da parte della dott.ssa C R e il conferimento dell\u2019incarico all\u2019agenzia investigativa, conferimento avvenuto addirittura durante un periodo di ferie dell\u2019A.U.; l\u2019inconsueta richiesta fatta dalla P C spa (in persona della AU R) al fine di conoscere in via preventiva i giorni del mese (di agosto) in cui la ricorrente avrebbe usufruito dei permessi ex art. 33 l. 104\/1992; il tono stesso delle conversazioni intercorse tra le parti e in particolare delle richieste della dott.ssa Raffaelli volte ad ottenere dalla dott.ssa O conferme dei giorni di ferie e dei giorni di fruizione dei permessi ex art. 33 L.104\/1992 nel mese di agosto; le accuse d\u2019inefficienza mosse dalla dott. Raffaelli alla dott.ssa O immediatamente dopo la sua nomina ad A.U. (doc. 27 ric.).<\/p>\n<p>Da ultimo, ma non con riferimento al dato temporale e non per minore importanza, sono da soppesare le perplessit\u00e0 espresse nell\u2019assemblea dei soci dalla dott.ssa O (specificamente richiesta sul punto) circa una possibile incompatibilit\u00e0 della R per conflitto di interessi. Si evidenzia in proposito che su tale incompatibilit\u00e0 la dott.ssa O non si era pronunciata in modo positivo, auspicando piuttosto un parere preventivo all\u2019ANAC, parere che non era stato possibile acquisire per la nomina della Raffaelli alla carica, nomina effettuata nel giorno immediatamente successivo. In via incidentale si osserva che tale perplessit\u00e0 manifestata dalla ricorrente, pur nelle diverse interpretazioni legislative e giurisprudenziali, non appare destituita di fondamento e dettata da inimicizia, tenuto conto che la dott.ssa R, in una societ\u00e0 partecipata pubblica, \u00e8 passata senza soluzione di continuit\u00e0 dalla carica di Presidente del collegio sindacale ad A.U. della stessa societ\u00e0.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra questo giudicante ritiene sussistenti i requisiti della gravit\u00e0, precisione e concordanza degli elementi indiziari, tali da far ritenere provata la condotta ritorsiva attuata.<\/p>\n<p>Inammissibile, in ultimo, \u00e8 la domanda di risarcimento dei danni per comportamenti scorretti della societ\u00e0 datrice di lavoro nei confronti dell\u2019O per le modalit\u00e0 con le quali sarebbe stata data pubblicit\u00e0 all\u2019avvenuto licenziamento, in considerazione del rito a cui \u00e8 assoggettato il presente giudizio.<\/p>\n<p>Le spese sono a carico della parte convenuta, stante la sua soccombenza, e sono liquidate in dispositivo ex DM 55\/2014 tenuto conto dei criteri e parametri ivi indicati e dell\u2019attivit\u00e0 svolta<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale, ogni contraria istanza e eccezione disattesa o assorbita, cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>&#8211; dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento intimato alla dott.ssa M O dalla societ\u00e0 resistente perch\u00e9 ritorsivo e, di conseguenza,<\/p>\n<p>&#8211; ordina alla resistente di reintegrarLa nel posto di lavoro e condanna la <u>P C<\/u>S pa in persona del l.r. in carica al risarcimento del danno ex art. 18, comma 2, Statuto Lavoratori, pari alla retribuzione globale di fatto dal d\u00ec del licenziamento sino all\u2019effettiva reintegra, nonch\u00e9 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul suddetto importo dovuto dalla data del licenziamento fino all\u2019effettiva reintegrazione.<\/p>\n<p>Condanna altres\u00ec la societ\u00e0 resistente in persona del l.r. p.t. a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano in \u20ac 7.500,00 oltre a rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, e oltre al rimborso delle spese di contributo unificato.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Lucca,<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott.ssa Alfonsina Manfredini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro Nel procedimento ex art.1 comma 48 e ss. l. 92\/2012 iscritto al N.R.G. 246\/2018<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1170,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[72,73,5],"tags":[40],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Licenziamento ritorsivo, Tribunale di Lucca, Ordinanza 26 novembre 2018<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"il motivo ritorsivo appartiene all\u2019area dei motivi discriminatori, il licenziamento ritorsivo \u00e8 nullo qualora il lavoratore provi che il motivo illecito \u00e8 stato determinante\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Licenziamento ritorsivo, Tribunale di Lucca, Ordinanza 26 novembre 2018\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"il motivo ritorsivo appartiene all\u2019area dei motivi discriminatori, il licenziamento ritorsivo \u00e8 nullo qualora il lavoratore provi che il motivo illecito \u00e8 stato determinante\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-01-07T10:08:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-01-08T14:21:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/licenziamento-ritorsivo.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"996\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"21 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/licenziamento-ritorsivo.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/licenziamento-ritorsivo.jpg\",\"width\":1400,\"height\":996,\"caption\":\"Licenziamento ritorsivo, Tribunale di Lucca, Ordinanza 26 novembre 2018\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/\",\"name\":\"Licenziamento ritorsivo, Tribunale di Lucca, Ordinanza 26 novembre 2018\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2019-01-07T10:08:03+00:00\",\"dateModified\":\"2020-01-08T14:21:25+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"il motivo ritorsivo appartiene all\\u2019area dei motivi discriminatori, il licenziamento ritorsivo \\u00e8 nullo qualora il lavoratore provi che il motivo illecito \\u00e8 stato determinante\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/07\/1169\/\",\"name\":\"Licenziamento ritorsivo, Tribunale di Lucca, Ordinanza 26 novembre 2018\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1169"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1169"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1169\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1171,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1169\/revisions\/1171"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1170"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}