{"id":1172,"date":"2019-01-14T10:42:10","date_gmt":"2019-01-14T09:42:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1172"},"modified":"2019-12-26T19:44:56","modified_gmt":"2019-12-26T18:44:56","slug":"1172","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2019\/01\/14\/1172\/","title":{"rendered":"Collocamento mirato disabili, Tribunale di Benevento, sentenza 19.04.2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Tribunale Ordinario di Benevento<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio<\/p>\n<p>nella causa iscritta al n. 4116\/2017R. G. Aff. Cont. Lavoro<\/p>\n<p>TRA<\/p>\n<p>*** , elettivamente domiciliato in atti\u00a0\u00a0 presso lo studio dell\u2019avv. PERIFANO LUIGI DIEGO, che la rappresenta e difende unitamente all\u2019avv. Carmine Lombardi in virt\u00f9 di procura a margine del ricorso; \u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n<p>CONTRO<\/p>\n<p>A O \u201cG.R\u201d elettivamente domiciliato presso CORSO\u00a0\u00a0 UMBERTO\u00a0\u00a0 I,\u00a0\u00a0 35\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 NAPOLI,\u00a0\u00a0 rappresentato\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 difeso\u00a0\u00a0 dall\u2019avv. BIAMONTE ALESSANDRO giusta delega in atti; \u2013 resistente \u2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>all\u2019udienza\u00a0 del\u00a0 19\/04\/2018\u00a0 ha\u00a0 pronunciato\u00a0 la\u00a0 seguente\u00a0 sentenza,\u00a0 mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO E DIRITTO<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 3.8.17 parte ricorrente esponeva di essere iscritto nell\u2019elenco provinciale degli invalidi civili presso la DTL di Benevento; che, a seguito di concorso pubblico\u00a0\u00a0 per titoli ed esami bandito dalla resistente con delibera n.\u00a0 524\u00a0 del\u00a0 17.4.15 per\u00a0 la\u00a0 copertura di\u00a0 *** a tempo pieno e indeterminato interamente riservato all\u2019inserimento dei disabili di cui all\u2019art. 1 legge n. 68.99, si collocava al primo posto e veniva dichiarato vincitore; che con delibera del 29.3.17 la resistente, a seguito dell\u2019accertamento delle condizioni di veridicit\u00e0 delle dichiazioni lo dichiarava decaduto dal diritto di assunzione per non aver alla data del bando il requisito della disoccupazione. Concludeva chiedendo \u201cPRELIMINARMENTE e solo nella denegata ipotesi che l\u2019On.le Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie la normativa di cui alla L. 68\/99 nella parte in cui richiede il requisito\u00a0 della\u00a0 disoccupazione\u00a0 per\u00a0 l\u2019assunzione\u00a0 del\u00a0 disabile\u00a0 vincitore\u00a0 di concorso, dichiarare non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalit\u00e0 ut supra formulate , e , conseguentemente, sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, della legge L. 68\/99 nella parte in cui, per effetto del loro combinato disposto, prevedono, per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione tramite procedura concorsuale, che i lavoratori disabili, vincitori di concorso, risultino iscritti nell\u2019apposito elenco dei disoccupati tenuto presso il competente centro per\u00a0\u00a0 l\u2019impiego, in quanto per tutte le ragioni ampliamente esposte nei motivi di ricorso che precedono, le suddette disposizioni risultano in contrasto con gli artt. 2, 4, 10, 35, 38, 97 e 117 della Carta Costituzionale.\u00a0\u00a0 IN VIA PRINCIPALE, PREVIA DISAPPLICAZIONE: a)della Delibera del D.G. dell\u2019A.O. G. R di Benevento, n. 196 del 28 aprile 2017, avente ad oggetto: &lt;&lt;Concorso pubblico, per titoli ed esami, per nr. ***, riservato ex art. 8 Legge n. 68-99 \u2013 approvazione graduatoria. Non immissione in servizio dei primi due candidati in graduatoria&gt;&gt; ; b)del Bando di concorso pubblicato sul BUR Campania n. 33 del 25 maggio 2015\u00a0\u00a0 per la copertura di nr. 3 posti di Collaboratore Amministrativo \u2013 cat. D, riservati alla categoria dei disabili ex Legge n. 68\/99, nella parte in cui prevede che &lt;&lt; I candidati appartenenti alla categoria dei disabili dovranno essere iscritti all\u2019elenco di cui all\u2019art. 8 della Legge 68\/1999 sia al momento della partecipazione\u00a0\u00a0 al \u00a0\u00a0concorso,\u00a0\u00a0 sia\u00a0\u00a0 al\u00a0\u00a0 momento\u00a0\u00a0 dell\u2019assunzione&gt;&gt;\u00a0 siccome illegittimi, invalidi e niuno producente effetto giuridico 1. accertare e dichiarare il\u00a0 diritto\u00a0 del\u00a0 ricorrente\u00a0 ad\u00a0 essere\u00a0 assunto,\u00a0 alle\u00a0 dipendenze\u00a0 dall\u2019A.O.\u00a0 \u201cG. R\u201d di Benevento con contratto a tempo indeterminato nel posto di ***, in quanto in possesso dei requisiti di legge e vincitore, quale primo classificato nella graduatoria finale di merito, del concorso riservato alle categorie protette, indetto dall\u2019Azienda Ospedaliera \u201cG. R\u201d con\u00a0 Bando\u00a0 pubblicato sul\u00a0 BURC\u00a0 n.\u00a0 33\u00a0 del\u00a0 25\u00a0 maggio 2015,\u00a0 con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso o con la diversa decorrenza che risulter\u00e0 di giustizia;\u00a0 2. condannare l\u2019A.O. G. R in persona del l.r.p.t. ad adottare e a dare esecuzione a tutti gli atti di competenza per l\u2019assunzione a tempo indeterminato del ricorrente nel suddetto ruolo di Collaboratore amministrativo cat. D con la decorrenza di cui sopra; 3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero morali, biologici, psicologici ed esistenziali, subiti\u00a0 e\/o\u00a0 subendi\u00a0 in\u00a0 conseguenza della\u00a0 mancata\u00a0 immissione in servizio, a seguito della vincita di pubblico concorso, alle dipendenze dell\u2019Azienda Ospedaliera G. R di Benevento, con conseguente condanna dell\u2019Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni di cui\u00a0 al chiesto accertamento, nella misura che risulter\u00e0 di giustizia, anche a seguito di CTU o di liquidazione in via equitativa da parte dell\u2019On.le Giudicante;\u00a0\u00a0\u00a0 IN TUTTI I CASI\u00a0\u00a0 condannare\u00a0\u00a0 l\u2019Azienda\u00a0\u00a0 ospedaliera\u00a0\u00a0 \u201cG.\u00a0\u00a0 R\u201d\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 Benevento\u00a0\u00a0 al pagamento di\u00a0 spese e\u00a0 compensi professionali, con\u00a0 distrazione in\u00a0 favore dei sottoscritti difensori antistatari\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del proposto ricorso e comunque la reiezione della proposta domanda risarcitoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019odierna controversia ha ad oggetto la legittimit\u00e0 o meno dell\u2019esclusione del ricorrente dalla graduatoria del concorso de quo ed in particolare l\u2019atto con il quale l\u2019ente convenuto ha negato al ricorrente il diritto all\u2019assunzione, per non essere in possesso \u201cdei requisiti necessari per l\u2019assunzione, ossia l\u2019iscrizione negli elenchi provinciali dei disabili disoccupati di cui all\u2019art. 8 della Legge 68\/99\u00a0 sia\u00a0 alla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 scadenza del\u00a0 bando\u00a0 sia\u00a0 all\u2019atto\u00a0 di\u00a0 assunzione come previsto dal bando e dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 38 Cost., lo Stato deve garantire ad ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il mantenimento e l\u2019assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0 e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all\u2019educazione e all\u2019avviamento professionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata a garantire \u201cla promozione dell\u2019inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato\u201d (art.1), ha determinato nella tutela degli invalidi un salto di qualit\u00e0 rispetto alla L. 2 aprile, poich\u00e9, come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ad un sistema che risentiva della concezione volta a configurare l\u2019inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, se ne \u00e8 sostituito altro, volto a coniugare la valorizzazione delle capacit\u00e0 professionali del disabile con la funzionalit\u00e0 economica delle imprese stesse.<\/p>\n<p>La\u00a0 normativa,\u00a0 inoltre,\u00a0 manifesta\u00a0 rispetto\u00a0 al\u00a0 passato\u00a0 una\u00a0 pi\u00f9\u00a0 accentuata sensibilit\u00e0 del legislatore verso la persona affetta da disabilit\u00e0, resa evidente dal riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri paesi europei, nonch\u00e9 dalla equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati, con la perdita da parte dei primi del privilegio, accordato dall\u2019art. 12 della L. n. 482 del 1968, di subordinare l\u2019assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico ( Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4110).<\/p>\n<p>Anche nell\u2019UE e nell\u2019ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre pi\u00f9 pregnante. La Carta dei diritti fondamentali dell\u2019UE\u00a0 \u2013 proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adottata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 \u2013 all\u2019art. 26 (intitolato \u201cInserimento dei disabili\u201d) stabilisce che: \u201cL\u2019Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese\u00a0 a\u00a0 garantirne\u00a0 l\u2019autonomia,\u00a0 l\u2019inserimento\u00a0 sociale\u00a0 e\u00a0 professionale\u00a0 e\u00a0 la partecipazione alla vita della comunit\u00e0\u201d. A questa Carta l\u2019art. 6, del Trattato di Lisbona ha attributo il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa\u00a0 \u00e8\u00a0\u00a0 stato\u00a0 riconosciuto\u00a0 \u201ccarattere\u00a0 espressivo\u00a0 di\u00a0\u00a0 principi\u00a0 comuni\u00a0 agli ordinamenti Europei\u201d avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo. Inoltre,\u00a0 la\u00a0 Convenzione\u00a0 delle\u00a0 Nazioni\u00a0 Unite\u00a0 sui\u00a0 diritti\u00a0 delle\u00a0 persone\u00a0 con disabilit\u00e0, adottata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall\u2019Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, all\u2019art. 27, statuisce che \u201cgli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilit\u00e0, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un\u00a0 lavoro liberamente scelto o\u00a0 accettato in\u00a0 un\u00a0 mercato del\u00a0 lavoro e\u00a0 in\u00a0 un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l\u2019inclusione e l\u2019accessibilit\u00e0 alle persone con disabilit\u00e0\u2026diritto che deve essere garantito, anche attraverso l\u2019adozione di \u201cappropriate iniziative\u201d volte, fra l\u2019altro, a favorire l\u2019assunzione delle persone con disabilit\u00e0 nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato\u201d.<\/p>\n<p>In particolare l\u2019art. 3 della legge 68.99 impone, ai datori di lavoro pubblici e privati\u00a0 di\u00a0 assumere\u00a0 alle\u00a0 proprie\u00a0 dipendenze\u00a0 lavoratori\u00a0 appartenenti\u00a0 alle categorie protette, nel rispetto delle quote indicate dal comma 1, e detto obbligo risulta particolarmente accentuato per le pubbliche amministrazioni, alle quali non si applica la limitazione prevista dal 2\u00b0 comma e, pertanto, anche qualora occupino alle\u00a0 proprie dipendenze meno di\u00a0 35\u00a0 dipendenti, sono\u00a0 obbligate al rispetto della quota, a prescindere dalla necessit\u00e0 di procedere a nuove assunzioni. Quanto alle modalit\u00e0 di avviamento al lavoro, va detto che il legislatore ha tenuto conto delle peculiarit\u00e0 del lavoro pubblico contrattualizzato rispetto\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 quello\u00a0\u00a0 privato,\u00a0\u00a0 ed\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 particolare\u00a0\u00a0 dell\u2019insuperabile\u00a0\u00a0 principio dell\u2019accesso mediante concorso, fissato dall\u2019art. 97 della Carta fondamentale e a pi\u00f9 riprese ribadito dalla Consulta come cardine di portata generale, derogabile solo in casi eccezionali dalla legge, nei limiti della ragionevolezza.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7, pertanto, mentre al comma 1 ha stabilito che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici adempiono l\u2019obbligo imposto dall\u2019art. 3 \u201d mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all\u2019art. 11\u2033, al comma 2 ha previsto distinte ipotesi di assunzione per le pubbliche amministrazioni, che tengono conto delle diverse modalit\u00e0 di reclutamento disciplinate dall\u2019art. 36 del d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, poi trasfuso nell\u2019art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001.<\/p>\n<p>La norma, infatti, dopo avere richiamato il comma 2 dell\u2019art. 36 (che testualmente recita: Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all\u2019articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall\u2019articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilit\u00e0 della invalidit\u00e0 con le mansioni da svolgere), del quale prevede l\u2019applicazione salva l\u2019ipotesi disciplinata dall\u2019art. 11 della stessa legge n. 68 dei 1999 ( che riguarda le \u201cconvenzioni di integrazione lavorativa\u201d), aggiunge che per le assunzioni effettuate tramite procedure selettive \u201d i lavoratori disabili iscritti nell\u2019elenco dei cui all\u2019articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d\u2019obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso\u201d.<\/p>\n<p>In tal modo il legislatore ha inteso armonizzare la disciplina del collocamento dei disabili con il principio, fissato dall\u2019art. 36 del d.lgs n. 29 del 1993, nel testo vigente a\u00a0 seguito delle modifiche apportate dal d.lgs n. 80 del 1998, e poi ribadito dall\u2019art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001, secondo cui \u00e8 consentito alle pubbliche amministrazioni il ricorso all\u2019avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento solo per le qualifiche e i profili per i quali \u00e8 richiesto il requisito della scuola dell\u2019obbligo. Per le qualifiche pi\u00f9 elevate, invece, \u00e8 necessaria la procedura concorsuale, in occasione della quale l\u2019ente, ove non abbia gi\u00e0 adempiuto l\u2019obbligo del necessario rispetto delle quote, \u00e8 tenuto ad osservare la riserva in favore del disabile, che sia incluso nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 8 della legge, nel quale possono essere iscritte \u201cle persone di cui al comma 1 dell\u2019art. 1 che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacit\u00e0 lavorative\u201d.<\/p>\n<p>Nel sistema della legge, finalizzata in via principale (ma non esclusiva) a garantire l\u2019inserimento nel mondo del\u00a0 lavoro del disabile, la\u00a0 riserva opera, quindi, innanzitutto in favore del portatore di handicap che, oltre ad essere affetto da disabilit\u00e0, sia anche privo di occupazione.<\/p>\n<p>Il legislatore, peraltro, aveva aggiunto, all\u2019art. 16 comma 2, che \u201ci disabili che abbiano conseguito le idoneit\u00e0 nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo di cui all\u2019art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 25, comma 9 bis, D.L. n. 90\/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. n. 114\/2014 ed inserito in fase di conversione, ha novellato il secondo comma dell\u2019articolo 16 della L. n. 68\/1999 abolendo l\u2019inciso relativo alla disoccupazione, per cui la nuova formulazione del comma \u00e8 la seguente: \u201cI disabili che abbiano conseguito le idoneit\u00e0 nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo di cui all\u2019articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso\u201d.<\/p>\n<p>Con l\u2019entrata in vigore della nuova norma (19 agosto 2014), non vi \u00e8 pi\u00f9 dubbio che il disabile per poter usufruire delle quote di riserva debba essere iscritto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 68\/1999, negli elenchi dei disoccupati sia al momento della partecipazione al\u00a0 concorso sia\u00a0 soprattutto al\u00a0 momento della stipulazione del contratto di lavoro.<\/p>\n<p>Probabilmente il Legislatore \u00e8 stato mosso oltre che dall\u2019esigenza di comporre la difformit\u00e0\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 opinioni\u00a0\u00a0 sul\u00a0\u00a0 tema,\u00a0\u00a0 anche\u00a0\u00a0 dall\u2019intento\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 sanare\u00a0\u00a0 quella contraddizione interna\u00a0 alla\u00a0 L.\u00a0 n.\u00a0 68\/1999\u00a0 che\u00a0 per\u00a0 certi\u00a0 versi,\u00a0 nel\u00a0 dibattito giurisprudenziale (v. Cons. Stato n. 380\/2012), ha condotto ad una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell\u2019art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell\u2019assunzione) sull\u2019art. 7 (il quale richiede in modo espresso l\u2019iscrizione del candidato che partecipa alla procedura concorsuale negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).<\/p>\n<p>Infatti, mentre il comma 2 dell\u2019art.7 richiede in modo espresso l\u2019iscrizione del candidato dei concorsi pubblici negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati, il comma 2\u00a0 dell\u2019art.16, invece, prevedeva\u00a0 essere\u00a0 indifferente il mancato possesso dello stato di disoccupazione ai fini dell\u2019assunzione dei vincitori di detti concorsi pubblici.<\/p>\n<p>Venendo al caso di specie, parte ricorrente sostiene la illegittimit\u00e0 e l\u2019inapplicabilit\u00e0 della normativa di riferimento, superata a suo dire dalla normativa comunitaria e dalla legge di ratifica n.18.09, in quanto violativa del principio di tutela del diritto alla progressione di carriera dei soggetti appartenenti alle categorie protette.<\/p>\n<p>Invero, come da tempo affermato proprio dalla Corte Costituzionale, la tutela delle categorie protette, accordata consentendo un pi\u00f9 agevole reperimento di un\u2019occupazione, deve essere ragionevolmente contemperata con l\u2019interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione volti alla provvista di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni. D\u2019altra parte, nella Costituzione non \u00e8 rinvenibile una tutela delle categorie protette estesa dall\u2019ingresso nel mondo del lavoro allo sviluppo di carriera, prescindendo dall\u2019interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad entrarvi, oltre che dall\u2019interesse dell\u2019amministrazione. L\u2019art. 38 Cost. si limita a stabilire che \u00abgli inabili ed i minorati hanno diritto all\u2019educazione e all\u2019avviamento professionale\u00bb e non attribuisce un diritto incondizionato a posizioni\u00a0 di\u00a0 favore\u00a0 nell\u2019ambito\u00a0 dei\u00a0 percorsi\u00a0 professionali\u00a0 ed\u00a0 a\u00a0 favorire\u00a0 lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati (peraltro occupati) in danno dei disabili disoccupati.<\/p>\n<p>Non appare dunque conforme a\u00a0 Costituzione una previsione che, muovendo dall\u2019intento di favorire tale sviluppo, sacrifichi irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di soggetti meritevoli di tutela all\u2019interno dell\u2019impiego pubblico, l\u2019interesse della stessa amministrazione pubblica, oltre che dei disabili disoccupati.<\/p>\n<p>Peraltro nel caso in esame non siamo di fronte ad un\u2019ipotesi di concorso finalizzato alla progressione della carriera bens\u00ec di un concorso riservato a disabili disoccupati finalizzato all\u2019assunzione degli stessi cos\u00ec come previsto dalla legge.<\/p>\n<p>L\u2019assunto\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 parte\u00a0\u00a0 ricorrente\u00a0\u00a0 non\u00a0\u00a0 pu\u00f2\u00a0\u00a0 essere\u00a0\u00a0 condiviso\u00a0\u00a0 anche\u00a0\u00a0 perch\u00e9 contrasterebbe con molteplici parametri costituzionali: con l\u2019art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri soggetti; con l\u2019art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l\u2019esercizio del diritto al lavoro; con l\u2019art. 38, perch\u00e9 promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, si supererebbero gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidariet\u00e0 che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico e con l\u2019art. 97 Cost., in quanto violando i canoni di buon andamento e imparzialit\u00e0, mediante la compressione dell\u2019esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei\u00a0 soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilit\u00e0, si travalica il quantum di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost. (v. sentenza 190.06).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 consegue che alcuna questione di legittimit\u00e0 costituzionale pu\u00f2 porsi. Parte ricorrente sostiene altres\u00ec che la norma in questione ovvero la legge 68\/99, (l\u2019art. 7, che richiede l\u2019iscrizione dei lavoratori disabili nell\u2019elenco di cui al successivo art.\u00a0 8,\u00a0 comma 2,\u00a0 ovvero\u00a0 nell\u2019elenco, con\u00a0 unica\u00a0 graduatoria, dei disabili\u00a0 che\u00a0 risultino\u00a0 disoccupati)\u00a0 riguarderebbe\u00a0 esclusivamente\u00a0 i\u00a0 concorsi pubblici\u00a0 in\u00a0 cui\u00a0 sia\u00a0 prevista\u00a0 la\u00a0 riserva\u00a0 dei\u00a0 posti\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 disabili,\u00a0 mentre\u00a0 non troverebbe applicazione nei concorsi, quale quello che ne occupa, interamente destinati a soggetti appartenenti alle categorie protette e ci\u00f2 perch\u00e9 nei concorsi in cui opera la quota di riserva, vi \u00e8 la necessit\u00e0 di armonizzare la tutela del disabile, imposta dall\u2019art. 38 della Costituzione, dal Diritto dell\u2019Unione Europea e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano con altri valori di rilievo costituzionale, quali sono quelli consacrati nell\u2019art. 97 della Costituzione, che\u00a0 postulano\u00a0 la\u00a0 necessit\u00e0\u00a0 di\u00a0 preservare,\u00a0 nelle\u00a0 procedure\u00a0 di\u00a0 assunzione\u00a0 di pubblici dipendenti, l\u2019integrit\u00e0 del principio secondo il quale la selezione deve avvenire in base al merito e nel rispetto del criterio della par condicio dei partecipanti, ovvero dell\u2019eguaglianza di trattamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche tale doglianza risulta infondata; proprio dalla lettera della norma non si evince alcun distinguo tra concorso riservato ai disabili in via esclusiva e non. Invero la ratio della Legge n. 68\/1999 \u00e8 quella di favorire l\u2019inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Venendo meno la disoccupazione (e dunque l\u2019iscrizione nelle liste), non vi \u00e8 pi\u00f9 tutela da accordare secundum legem a chi non rientri pi\u00f9 negli elenchi dell\u2019art. 8 cit..<\/p>\n<p>E\u2019\u00a0 indubbio\u00a0 infatti\u00a0 che\u00a0 \u201cla\u00a0 legge\u00a0 attribuisca\u00a0 la\u00a0 qualit\u00e0\u00a0 di\u00a0 \u201criservista\u201d\u00a0 alla persona disabile in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 8, alla quale l\u2019assunzione deve essere garantita, ove ritenuta idonea all\u2019esito del concorso pubblico.<\/p>\n<p>Diversamente, aderendo alla tesi attorea, si creerebbe un favor per il soggetto non\u00a0 pi\u00f9\u00a0 iscritto (in\u00a0 quanto medio tempore \u00aboccupato\u00bb) ai\u00a0 danni degli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione (e\u00a0 iscritti\u00a0 nelle cd. liste speciali), pervenendosi all\u2019effetto distorsivo di consolidamento della posizione lavorativa del soggetto non pi\u00f9 inoccupato in spregio all\u2019aspirazione dell\u2019inserimento lavorativo di tutti gli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione e perci\u00f2 iscritti nelle liste ex art. 8 L. 68\/1999. E\u2019 proprio la permanenza dell\u2019iscrizione al\u00a0\u00a0 momento\u00a0\u00a0 dell\u2019assunzione\u00a0\u00a0 (e\u00a0\u00a0 dunque\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 perdurare\u00a0\u00a0 dello\u00a0\u00a0 stato\u00a0\u00a0 di disoccupazione) ad assolvere alla funzione di garanzia dell\u2019interesse tutelato dalla norma speciale e non l\u2019opposto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 consegue che il comportamento tenuto dalla resistente \u00e8 legittimo e conforme alla normativa soprarichiamata.<\/p>\n<p>Il ricorso pertanto deve essere rigettato.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 della materia e delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese di lite.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il\u00a0 Giudice,\u00a0 Dott.ssa\u00a0 Marina\u00a0 Campidoglio,\u00a0 definitivamente pronunciando\u00a0 sul ricorso proposto da\u00a0 *** nei confronti dell\u2019Azienda Ospedaliera \u201cG. R\u201d in persona del l.r.p.t. cosi provvede:<\/p>\n<p>1)\u00a0 rigetta il ricorso<\/p>\n<p>2) dichiara interamente compensate le spese di lite. Cos\u00ec deciso in Benevento,<\/p>\n<p>19\/04\/2018<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Dott.ssa Marina Campidoglio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro &nbsp; Il Giudice designato, dr. 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