{"id":1177,"date":"2020-01-16T15:44:15","date_gmt":"2020-01-16T14:44:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1177"},"modified":"2020-04-15T22:35:30","modified_gmt":"2020-04-15T20:35:30","slug":"personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/","title":{"rendered":"Personale docente a tempo determinato, Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre 2019"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>sul ricorso 2220-2017 proposto da:<\/p>\n<p>MINISTERO\u00a0\u00a0 DELL&#8217;ISTRUZIONE,\u00a0\u00a0\u00a0 DELL &#8216; UNIVERSIT\u00c0 &#8216; E DELLA RICERCA , in persona del Ministro <em>pro\u00a0 tempo r e,\u00a0<\/em>rappresentato\u00a0 e difeso dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE\u00a0\u00a0\u00a0 DELLO STATO\u00a0\u00a0 presso i cui Uffici domicilia <em>ex <\/em><em>lege <\/em>in &#8230;&#8230;&#8230;..<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; <strong><em>ricorrente <\/em><\/strong>&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p><u>XXXXX\u00a0 \u00a0<\/u>domiciliata <em>ex <\/em><em>lege <\/em>in\u00a0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/p>\n<p>PIAZZA\u00a0 CAVOUR\u00a0\u00a0 presso\u00a0 la\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cancelleria\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 della CORTE DI CASSAZIONE , rappresentata\u00a0\u00a0\u00a0 e difesa dagli\u00a0\u00a0 Avvocati\u00a0\u00a0 WALTER\u00a0\u00a0 MICELI\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 NICOLA ZAMPIERI;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; <strong><em>controricorrente <\/em><\/strong>&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>nonch\u00e8 contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p>FEDERAZIONE\u00a0\u00a0 GILDA\u00a0 &#8211;\u00a0 UNA MS,\u00a0 in\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 persona\u00a0 del legale rappresentante\u00a0<em>pro\u00a0<\/em><em>tempo r e,\u00a0<\/em>elettivamente domiciliata\u00a0\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 &#8230;&#8230;&#8230;.\u00a0 presso\u00a0\u00a0\u00a0 lo\u00a0\u00a0\u00a0 studio dell&#8217;Avvocato SERGIO\u00a0\u00a0\u00a0 GALLEANO, che\u00a0rappresenta\u00a0\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 difende\u00a0\u00a0\u00a0 unitamente\u00a0\u00a0\u00a0 agli Avvocati\u00a0 TOMMASO\u00a0\u00a0 DE\u00a0 GRANDIS\u00a0 e\u00a0 VINCENZO\u00a0\u00a0 DE MICHELE;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FEDERAZIONE\u00a0\u00a0 CISL\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SCUOLA\u00a0\u00a0 UNIVERSITA&#8217; RICERCA &#8211; FSUR (EX CISL SCUOLA), in \u00a0persona del\u00a0\u00a0 legale\u00a0\u00a0 rappresentante\u00a0\u00a0\u00a0 <em>pro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><em>tempor e <\/em><em>,\u00a0<\/em>elettivamente\u00a0 domiciliata\u00a0 in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u00a0 \u00a0presso\u00a0\u00a0 lo\u00a0 studio dell&#8217;Avvocato MAURIZIO\u00a0\u00a0\u00a0 RIOMMI , che\u00a0\u00a0\u00a0 la rappresenta e difende;<\/p>\n<p>FLC\u00a0 CGIL\u00a0 &#8211;\u00a0 FEDERAZIONE\u00a0\u00a0 LAVORATORI\u00a0\u00a0 DELLA CONOSCENZA,<\/p>\n<p>in\u00a0\u00a0\u00a0 persona del\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 legale rappresentante\u00a0\u00a0 <em>pro <\/em><em>tempore<\/em><em>,\u00a0\u00a0 <\/em>elett ivamente domiciliata in\u00a0 &#8230;&#8230;&#8230;\u00a0presso lo\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 studio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dell&#8217;Avvocato\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ISETTA MAUCERI\u00a0 BARSANTI,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 che\u00a0 la\u00a0 rappresenta e difende\u00a0 unitamente\u00a0 all&#8217;Avvocato\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 FRANCESCO AMERICO;<br \/>\nUIL\u00a0 SCUOLA\u00a0\u00a0 NAZIONALE,\u00a0 in\u00a0 persona\u00a0\u00a0 del legale\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0rappresentante\u00a0\u00a0 \u00a0<em>pro\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><em>tempore<\/em><em>, <\/em>elett ivamente domiciliata in\u00a0&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. presso lo studio dell&#8217;Avvocato DOMENICO NASO, che la rappresenta e difende;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; <strong><em>resistenti <\/em>con <em>mandato <\/em><\/strong>&#8211;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n . 24 6\/2016 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata 1 &#8216; 08 \/ 07 \/ 201 6 R.G.N. 98 \/ 201 6 ;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta \u00a0nella pubblica\u00a0\u00a0\u00a0 udienza\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0\u00a0 15\/10\/2019<\/p>\n<p>dal\u00a0\u00a0Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;<\/p>\n<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.\u00a0 ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;<\/p>\n<p>uditi gli Avvocati PAOLA DE NUNTIS e\u00a0 GIOVANNI GRECO (per Avvocatura dello Stato);<\/p>\n<p>uditi\u00a0 gli\u00a0 Avvocati WALTER\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 MICELI,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 NICOLA ZAMPIERI;<\/p>\n<p>uditi gli Avvocati SERGIO GALLEANO, TOMMASO DE GRANDIS;<br \/>\nudito l&#8217;Avvocato MAORIZIO RIOMMI anche\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per delega verbale degli Avvocati DOMENICO NASO, MAOCERI BARSANTI, FRANCESCO AMERICO.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>FATTI DI CAUSA<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>La Corte d&#8217;Appello di Genova ha rigettato l&#8217;appello del Ministero dell&#8217;Istruzione Universit\u00e0 e Ricerca avverso la sentenza\u00a0 del Tribunale\u00a0 della stessa sede che aveva\u00a0 accolto\u00a0 \u00a0il ricorso di\u00a0 XXXX docente di ruolo dal 1997 della scuola secondaria di secondo grado, e, dichiarato il diritto della stessa alla \u00abprogressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione\u00a0 dei contratti di lavoro a termine di cui agli atti\u00bb, aveva\u00a0 condannato\u00a0\u00a0\u00a0 il Ministero al pagamento delle differenze retributive come da conteggio allegato al\u00a0 \u00a0ricorso.<\/p>\n<p>La Corte territoriale ha premesso che l&#8217;originaria ricorrente aveva domandato il riconoscimento di 10 anni di servizio di insegnamento preruolo prestato a far tempo dall&#8217;anno scolastico 1986\/1987 e la domanda era stata solo parzialmente accolta dall&#8217;Ufficio\u00a0 scolastico,\u00a0 che con decreto del 16\/1\/2008 aveva riconosciuto 9 anni di\u00a0 servizio\u00a0 a\u00a0 fini\u00a0 giuridici\u00a0 ed\u00a0 economici, inquadrando la docente nella terza, anzich\u00e9 nella quarta, posizione stipendiale del <strong>CCNL <\/strong><strong>8.1996.<\/strong><\/p>\n<p>Il giudice d&#8217;appello ha escluso che fosse giustificato da ragioni obiettive l&#8217;abbatti mento previsto dall&#8217;art. 485 d.lgs. 297 \/1994 e conseguentemente ha disapplicato la disposizione, perch\u00e9 in contrasto con la clausola 4 dell&#8217;accordo quadro allegato alla direttiva 1999\/70\/CE. Ha precisato al riguardo che quest&#8217;ultima pu\u00f2 essere invocata anche dai lavoratori a tempo indeterminato che rivendicano il riconoscimento, ai fini dell&#8217;anzianit\u00e0, del servizio prestato sulla base di contratti a termine ed ha ritenuto non rilevante che le annualit\u00e0 si riferissero ad anni antecedenti l&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 direttiva,\u00a0 atteso\u00a0 che\u00a0 nella\u00a0 specie\u00a0 si\u00a0 discuteva\u00a0 di ricostruzione di\u00a0 carriera richiesta nell&#8217;anno 2008.<\/p>\n<p>Infine la Corte territoriale ha precisato che ai fini del calcolo dell&#8217;anzianit\u00e0 complessiva dovevano essere considerati anche i contratti a termine\u00a0 stipulati,\u00a0 ex art.\u00a0 4 lett.\u00a0 c)\u00a0 \u00a0 n.\u00a0 124\/ 19 99,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 sostituire personale\u00a0 \u00a0di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ruolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 assente.\u00a0\u00a0\u00a0 Ha\u00a0\u00a0 rilevato\u00a0\u00a0 al \u00a0riguardo\u00a0 \u00a0che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, l&#8217;attivit\u00e0 era stata pressoch\u00e9 continuativa ed aveva\u00a0\u00a0 interessato\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 gli\u00a0\u00a0\u00a0 interi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 anni\u00a0\u00a0\u00a0 scolastici,\u00a0\u00a0\u00a0 salve\u00a0 \u00a0brevi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0\u00a0 sporadiche interruzioni prevalentemente coincidenti con le festivit\u00e0 scolastiche.<\/p>\n<p>S. Per la cassazione della sentenza\u00a0 ha proposto\u00a0 ricorso il\u00a0 MIUR sulla\u00a0 base di\u00a0 un\u00a0\u00a0\u00a0 unico motivo,\u00a0 illustrato\u00a0 da\u00a0 memoria\u00a0 ex\u00a0 art.\u00a0 380\u00a0\u00a0 bis\u00a0 cod. proc. civ..\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ha \u00a0notificato\u00a0tardivamente controricorso, chiedendo di essere informata\u00a0 della data di\u00a0 fissazione dell&#8217;udienza di discussione.<\/p>\n<p>La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sezione Sesta, \u00e8 stata rimessa a questa Sezione con ordinanza del 17 aprile 2018, in ragione della novit\u00e0 e dell&#8217;importanza delle questioni giuridiche<\/p>\n<p>Successivamente hanno notificato e depositato memoria\u00a0 di\u00a0 intervento\u00a0 ex art. 64 \u00a0lgs 165\/2001 la FSUR &#8211; Federazione Cisl Scuola Universit\u00e0 Ricerca -, la FLC CGIL &#8211; Federazione Lavoratori della Conoscenza, la UIL Scuola\u00a0 Nazionale,\u00a0 la\u00a0 Federazione\u00a0 GILDA UNAMS.<\/p>\n<p>Hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la controricorrente e le organizzazioni<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n<ol>\n<li>Con l&#8217; unico motivo di ricorso il Ministero denuncia \u00abviolazione e falsa applicazione della direttiva 1999\/70\/ CE e dell&#8217;Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, in particolare dell&#8217;art. 2 della Direttiva e della clausola 4\u00a0 dell&#8217;allegato\u00a0 Accordo,\u00a0 degli \u00a0 485 e 489 del d.lgs. n. 297\/1994, dell&#8217;art . 11 Disposizioni sulla Legge, in relazione all&#8217;art. 360, 1\u00b0 comma, n. 3 c.p.c.\u00bb . Rileva che nella specie la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile la direttiva, venendo in rilievo rapporti a termine instaurati fra le parti in data antecedente il 10 luglio 2001, termine assegnato agli Stati Membri per il recepimento della direttiva stessa. Aggiunge che anche l&#8217;immissione in ruolo era gi\u00e0 avvenuta al momento della scadenza di detto termine e richiama i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 22552\/2016 in tema di utilizzo abusivo degli incarichi a termine. Assume che, in ogni caso, non poteva nella specie essere ravvisata una discriminazione, in\u00a0 quanto\u00a0 la\u00a0 disciplina\u00a0 dettata\u00a0 in tema di ricostruzione della carriera dall&#8217;art. 485 d.lgs. n. 297\/1994 \u00e8 giustificata da ragioni oggettive, essendo evidente la diversit\u00e0 fra l&#8217;attivit\u00e0 prestata\u00a0 dal\u00a0 docente\u00a0 a\u00a0 tempo indeterminato e quella richiesta all&#8217;insegnante incaricato della sostituzione per pochi\u00a0 giorni\u00a0 o pochi mesi. Rileva, inoltre, che la norma sopra citata\u00a0 va letta in combinato disposto\u00a0 con\u00a0 l&#8217;art .\u00a0 11,\u00a0 comma\u00a0 14,\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 n.\u00a0 124\/1999,\u00a0 che\u00a0 equipara\u00a0 il\u00a0 servizio\u00a0 non\u00a0 di\u00a0 ruolo\u00a0 prestato per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1\u00b0 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio a quello riguardante l&#8217;intero anno scolastico e, pertanto, il trattamento complessivo riservato agli assunti a tempo determinato non pu\u00f2 essere ritenuto di minor favore rispetto a quello del quale godono i docenti di ruolo.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Devono essere dichiarati inammissibili gli atti di intervento notificati in date 30.11.2018 (quanto alla Federazione GILDA-UNAMS) e 27.2019 (quanto alla Federazione CISL &#8211; Scuola Universit\u00e0 e Ricerca &#8211; FSUR, alla FLC CGIL &#8211; Federazione Lavoratori della Conoscenza &#8211; ed alla UIL Scuola Nazionale), non potendo trovare applicazione nella fattispecie l&#8217;art. 64 del d.lgs. n. 165\/2001, invocato dalle organizzazioni intervenienti. La norma in parola disciplina la procedura di \u00abaccertamento pregiudiziale sull&#8217;efficacia, validit\u00e0 ed interpretazione dei contratti collettivi\u00bb, che negli intenti del legislatore avrebbe dovuto\u00a0 assicurare\u00a0 un\u00a0 contenimento\u00a0 del\u00a0 contenzioso,\u00a0 specie\u00a0 di\u00a0 quello a carattere seriale,\u00a0 attraverso la sollecitazione ad opera del giudice del potere di interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali del settore pubblico, riconosciuto all&#8217;ARAN ed alle organizzazioni firmatarie, e, in mancanza dell&#8217;esercizio di detto potere, per mezzo dell&#8217;anticipazione della funzione nomofilattica attribuita alla Corte d\u00ec Cassazione (Cass. S.U. n.\u00a0\u00a0 22427\/2006). La Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 199\/2003) ha evidenziato che il procedimento, finalizzato alla rimozione <em>erga omnes <\/em>della situazione di incertezza interpretativa posta in evidenza dalla controversia, tiene conto delle peculiarit\u00e0 del contratto collettivo nel pubblico impiego \u00abfunzionale all&#8217;interesse pubblico di cui\u00a0 all&#8217;art. 97 Cost.\u00bb\u00a0 e \u00abinderogabile\u00a0 sia in\u00a0 <em>pejus <\/em>che in <em>melius\u00bb, <\/em>peculiarit\u00e0 che giustificano la prima fase,\u00a0 comportante\u00a0 un\u00a0 diretto\u00a0 coinvolgimento degli agenti negoziali,\u00a0 i quali possono pervenire ad una soluzione chiarificatrice\u00a0\u00a0 o anche ad una modifica della disposizione contrattuale \u00a0dubbia. E&#8217; in ragione del ruolo fondamentale assegnato alle parti collettive nel procedimento che si giustifica la previsione, contenuta nel comma 5 della norma In commento, di un potere di intervento nel processo dell&#8217;ARAN e delle organizzazioni sindacali, alle quali \u00e8 anche consentito, seppure non intervenute, di \u00abpresentare memorie nel giudizio di merito ed in quello di cassazione\u00bb, con la finalit\u00e0 di fornire, di propria iniziativa, le informazioni che nel giudizio ordinario possono essere date dalle stesse associazioni su sollecitazione della parte\u00a0 e\u00a0 del giudice ex art. 425 cod. proc. \u00a0civ.. Si tratta, quindi, di un potere strettamente correlato alla peculiare natura e struttura del procedimento, sicch\u00e9 \u00e8 da escludere che il comma 5 dell&#8217;art. 64 del d.lgs. n. 165\/2001 possa essere invocato dalle organizzazioni firmatarie del contratto a prescindere dall&#8217;attivazione del meccanismo processuale, pacificamente non avvenuta nella\u00a0 fattispecie. Ne\u00a0 discende\u00a0 che\u00a0 l&#8217;intervento\u00a0 della cui ammissibilit\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 qui\u00a0 si\u00a0 discute\u00a0 resta regolato dalle norme del codice di rito e, pertanto, trova applicazione l&#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza\u00a0 di\u00a0 questa\u00a0 Corte \u00a0secondo \u00a0cui\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00abnon\u00a0 \u00e8\u00a0 consentito\u00a0 nel\u00a0 giudizio \u00a0di \u00a0legittimit\u00e0 l&#8217;intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile\u00a0 nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l&#8217;art . 105 cod. proc. civ., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimit\u00e0 costituzionale\u00a0 della\u00a0 norma\u00a0 disciplinante\u00a0 l&#8217;intervento\u00a0 volontario,\u00a0 come sopra interpretata, con riferimento all&#8217;art. 24 Cast., giacch\u00e9 la legitt imit\u00e0 della\u00a0 norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione\u00bb ( Cass. n.\u00a0 10813\/2011 che richiama Cass. S.U. n. 1254\/2004; cfr. anche Cass. S.U. n.\u00a0 \u00a011387\/2016).<\/li>\n<li>\u00a0Il Collegio \u00e8 chiamato a pronunciare sulla conformit\u00e0 al\u00a0 diritto\u00a0 dell&#8217;Unione\u00a0 della\u00a0 disciplina interna relativa alla ricostruzione della\u00a0 carriera del\u00a0 personale\u00a0 docente\u00a0 della scuola, nei casi in cui l&#8217;immissione\u00a0 in ruolo sia stata preceduta\u00a0 da rapporti a \u00a0termine.\u00a0 La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia,\u00a0 in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l&#8217;anzianit\u00e0 svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta\u00a0 vengano in gioco valutazioni comparative\u00a0 dei \u00a0docenti. Ci\u00f2 spiega perch\u00e9 il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell&#8217;istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un <em>unicum <\/em>rispetto ad altri settore dell&#8217;impiego pubblico e che si giustifica in ragione della\u00a0 peculiarit\u00e0\u00a0 del\u00a0 sistema\u00a0 scolastico,\u00a0 nel\u00a0 quale,\u00a0 pur\u00a0\u00a0 nella\u00a0 diversit\u00e0\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 forme\u00a0\u00a0 \u00a0di reclutamento succedutesi nel tempo, l&#8217;immissione\u00a0 definitiva\u00a0 nei ruoli dell&#8217;amministrazione\u00a0 \u00e8 sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi pi\u00f9 o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.<br \/>\n4. Tralasciando, perch\u00e9 non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che gi\u00e0 con il d.l. n. 370\/1970, convertito con modificazioni dalla 576\/1970, il legislatore aveva previsto, all&#8217;art. 3, che <em>\u00abAl personale insegnante il servizio di cui ai <\/em><em>precedenti <\/em><em>articoli <\/em><em>viene riconosciuto <\/em><em>agli effetti <\/em><em>giuridici <\/em><em>ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purch\u00e9 prestato con il possesso, ove richiesto, <\/em><em>del <\/em><em>titolo <\/em><em>di <\/em><em>studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio <\/em><em>eccedente <\/em><em>i <\/em><em>quattro anni <\/em><em>viene valutato in aggiunta a quello <\/em><em>d<\/em><em>i <\/em><em>cui al precedente comma <\/em><em>agli <\/em><em>stessi effetti nella misura di un <\/em><em>terzo, <\/em><em>e ai soli <\/em><em>fini <\/em><em>economici per i restanti due terzi. <\/em><em>I <\/em><em>diritti economici derivanti dagli <\/em><em>ultimi <\/em><em>due <\/em><em>terzi <\/em><em>di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.\u00bb.<\/em>Tralasciando, perch\u00e9 non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che gi\u00e0 con il d.l. n. 370\/1970, convertito con modificazioni dalla 576\/1970, il legislatore aveva previsto, all&#8217;art. 3, che <em>\u00abAl personale insegnante il servizio di cui ai <\/em><em>precedenti <\/em><em>articoli <\/em><em>viene riconosciuto <\/em><em>agli effetti <\/em><em>giuridici <\/em><em>ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purch\u00e9 prestato con il possesso, ove richiesto, <\/em><em>del <\/em><em>titolo <\/em><em>di <\/em><em>studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio <\/em><em>eccedente <\/em><em>i <\/em><em>quattro anni <\/em><em>viene valutato in aggiunta a quello <\/em><em>d<\/em><em>i <\/em><em>cui al precedente comma <\/em><em>agli <\/em><em>stessi effetti nella misura di un <\/em><em>terzo, <\/em><em>e ai soli <\/em><em>fini <\/em><em>economici per i restanti due terzi. <\/em><em>I <\/em><em>diritti economici derivanti dagli <\/em><em>ultimi <\/em><em>due <\/em><em>terzi <\/em><em>di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.\u00bb\u00a0<\/em>L&#8217;art. 4 aggiungeva che<em> \u00ab Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento \u00e8 da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validit\u00e0 dell&#8217;anno, dall&#8217;ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.\u00bb.<\/em><\/li>\n<li>1 Con il lgs n. 297\/1994 di \u00abApprovazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e\u00a0 grado\u00bb\u00a0 le\u00a0 richiamate\u00a0 disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell&#8217;art. 485 secondo cui <em>\u00ab1.<\/em><em>AI <\/em><em>personale <\/em><em>docente <\/em><em>delle scuole di istruzione secondaria\u00a0 ed artistica, il servizio\u00a0 prestato\u00a0 presso\u00a0 le predette scuole statali e pareggiate<\/em><em>, <\/em><em>comprese quelle all&#8217;estero, in qualit\u00e0 di docente <\/em><em>non di <\/em><em>ruolo, <\/em><em>\u00e8 <\/em><em>riconosciuto come servi<\/em><em>z<\/em><em>io di ruolo, <\/em><em>ai <\/em><em>fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonch\u00e9\u00a0 ai\u00a0 soli\u00a0 fini\u00a0 economici per il rimanente terzo. <\/em><em>I <\/em><em>diritti economici derivanti <\/em><em>da <\/em><em>detto riconoscimento sono conservati e\u00a0 valutati in\u00a0 tutte le classi di\u00a0 stipendio successive a quella attribuita\u00a0 <\/em><em>al <\/em><em><em>momento\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0<\/em><\/em><em>riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, \u00e8 riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualit\u00e0 di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, <\/em>o <em><em>parificate, comprese quelle dei predetti educandati e\u00a0 quelle\u00a0 a\/l&#8217;estero, nonch\u00e9 nelle scuole popolari, sussidiate o \u00a0sussidiarie.\u00a0<\/em><\/em><em>Al personale docente delle scuole elementari <\/em><em>\u00e8 riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualit\u00e0 di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali <\/em>o <em>degli educandati femminili statali, <\/em>o <em>parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali <\/em>o <em>pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate <\/em>o <em>sussidiarie, nonch\u00e9 i servizi di ruolo e non di\u00a0 ruolo prestati nelle scuole materne statali <\/em>o\u00a0\u00a0 <em>comunali.\u00bb.\u00a0<\/em>A sua volta l&#8217;art . 489 ripete la\u00a0 formulazione\u00a0 dell&#8217;art .\u00a0 4\u00a0 del\u00a0 ci.I. 370\/1970,\u00a0 stabilendo\u00a0 che\u00a0<em>\u00abAi fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli <\/em><em>il servizio di insegnamento <\/em><em>\u00e8 da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validit\u00e0 dell&#8217;anno dall&#8217;ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.\u00bb.\u00a0<\/em>La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l&#8217;art. 11, comma 14, della legge n. 124\/1999 secondo cui \u00ab <em>Il comma 1 dell&#8217;art.\u00a0 489 del testo unico\u00a0 \u00e8 da intendere\u00a0 nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a\u00a0 decorrere\u00a0 dall&#8217;anno scolastico\u00a0 1974 -1975\u00a0 \u00e8\u00a0 considerato\u00a0 come anno scolastico\u00a0 intero se ha avuto\u00a0 la\u00a0 durata\u00a0 di\u00a0 almeno\u00a0 \u00a0180\u00a0<\/em><em>giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 <\/em>\u00b0 <em>febbraio fino al termine\u00a0<\/em><em>delle operazioni di scrutinio\u00a0 finale.\u00bb.\u00a0<\/em>Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297\/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all&#8217;art . 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che <em>\u00abLe disposizioni inserite nel presente <\/em><em>testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.\u00bb.\u00a0<\/em>Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince\u00a0 che,\u00a0 a\u00a0 partire\u00a0 dalla\u00a0 pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano\u00a0 ad applicarsi nei limiti sopra \u00a0indicati.\u00a0 In questo\u00a0 contesto\u00a0 si\u00a0 \u00e8\u00a0 inserita,\u00a0 a\u00a0 seguito\u00a0 della\u00a0 contrattualizzazione\u00a0 \u00a0dell&#8217;impiego\u00a0 pubblico, la contrattazione collettiva che nell&#8217;ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all&#8217;applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165\/2001, nelle\u00a0 diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni\u00a0 speciali\u00a0 contenute\u00a0 nello\u00a0 stesso decreto.<br \/>\nCon il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all&#8217;art. 66, comma 6, che \u00ab <em>Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. <\/em>576, <em>e successive modificazioni e integrazioni, nonch\u00e9 le relative disposizioni di\u00a0 applicazione,\u00a0 <\/em>cos; <em>come definite dall&#8217;art.\u00a0 4 del D.P.R.\u00a0 \u00a023\u00a0<\/em><em>agosto 1988, n. 399\u00bb.<\/em>Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all&#8217;art. 18, che <em>\u00abLe norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibm.\u00bb.<\/em>Di seguito il CCNL 24 .7 . 2003, all&#8217;art . 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione <em>\u00abl&#8217;art . <\/em>66, <em>commi <\/em>6 <em>e <\/em>7, <em>del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo <\/em>e <em>insegnanti di religione)\u00bb <\/em>ed analoga disposizione \u00e8 stata inserita nell&#8217;art. 146\u00a0 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perch\u00e9, al contrario, gli stessi devono riteners i espressamente richiamati, sia\u00a0 pure attraverso la tecnica del rinvio, anzich\u00e9 direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.L&#8217;art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall&#8217;art. 676 del d.lgs. n. 297\/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d. l. n. 370\/1970 &#8220;e successive modificazioni e integrazioni&#8221;, ricomprende in s\u00e9 il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente\u00a0 disapplicate dalla contrattazione.<\/p>\n<p>Occorre\u00a0 ancora\u00a0 evidenziare\u00a0 che l&#8217;art. 66, nel rinviare\u00a0 alle disposizioni\u00a0 di\u00a0 applicazione\u00a0\u00a0 del d.l. n. 370\/1970, richiama espressamente anche l&#8217;art . 4 del d.P.R. n. 399\/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che <em>\u00abAl compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo <\/em><em>anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l&#8217;anzianit\u00e0 utile ai soli fini economici \u00e8 interamente valida ai fini dell&#8217;attribuzione delle successive posizioni stipendiali\u00bb.<\/em><\/li>\n<li>Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione,\u00a0 osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamata e si evince, dunque, \u00a0che\u00a0nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall&#8217;origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perch\u00e9 se, da un lato, la norma \u00e8 chiara nel prevedere un abbattimento dell&#8217;anzianit\u00e0 sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio; dall&#8217;altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attivit\u00e0 l&#8217;insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1\u00b0 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto Il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all&#8217;insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell&#8217;insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.5.2. E&#8217; poi utile sottolineare che l&#8217;abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianit\u00e0, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di\u00a0 cui\u00a0 sopra\u00a0 si \u00e8 detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari\u00a0 di\u00a0 lunga data, non gi\u00e0 quelli che ottengano l&#8217;immissione in ruolo entro il limite massimo\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 quale opera il principio della totale valorizzazione del \u00a0servizio.La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552\/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto &#8220;doppio canale&#8221; che, oltre a prevedere l&#8217;immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all&#8217;esito delle modifiche apportate all&#8217;art. 400 dalla legge n. 124\/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l&#8217;abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perch\u00e9 quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai pi\u00f9 meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicit\u00e0 dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell&#8217;amministrazione scolastica.E&#8217; noto,\u00a0 per\u00f2,\u00a0 e\u00a0 della\u00a0 circostanza\u00a0 si\u00a0 \u00e8\u00a0 dato\u00a0 atto\u00a0 nelle\u00a0 plurime\u00a0 pronunce\u00a0 della\u00a0 Corte\u00a0 di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimit\u00e0 della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non\u00a0 sono avvenute in\u00a0 passato\u00a0 con la periodicit\u00e0 originariamente pensata dal legislatore e ci\u00f2 ha determinato,\u00a0 quale conseguenza, che i docenti &#8220;stabilizzati&#8221;, per effetto sia della legge n. 107\/2015 sia degli\u00a0 interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non \u00e8 mai stata\u00a0 del\u00a0 tutto sospesa,\u00a0 si sono trovati\u00a0 per la maggior\u00a0 parte a vantare,\u00a0 al\u00a0 momento\u00a0 dell&#8217;immissione in\u00a0 \u00a0ruolo,\u00a0 un&#8217;anzianit\u00e0 di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianit\u00e0 che \u00e8 stata oggetto dell&#8217;abbattimento della cui conformit\u00e0 al diritto dell&#8217;Unione qui\u00a0 si discute.<\/li>\n<li>Occorre dire subito che l&#8217;applicabilit\u00e0 alla fattispecie della clausola 4 dell&#8217;Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999\/70\/CE non pu\u00f2 essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilit\u00e0 attraverso la definitiva immissione in ruolo, perch\u00e9 la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo della clausola 4, infatti, non pu\u00f2 essere fornita un&#8217;interpretazione restrittiva poich\u00e9 l&#8217;esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato\u00a0 viene in rilievo anche qualora\u00a0 il rapporto\u00a0 \u00a0a termine, seppure non pi\u00f9 in essere, venga fatto valere ai fini dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa c- 177\/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giust izia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302\/11 a C-305\/11, Valenza ed altri, punto 36). Ci\u00f2 premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce pi\u00f9 recenti ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa c-\u00a0 72\/18\u00a0 Ustariz\u00a0 Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29\/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018,\u00a0 causa\u00a0 e- 619\/17,\u00a0 De\u00a0 Diego Porras; 5.6.2018, causa C &#8211;\u00a0 677\/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell&#8217;Accordo\u00a0 \u00a0Quadro \u00e8 stata pi\u00f9 volte oggetto di interpretazione da parte\u00a0 del\u00a0 giudice\u00a0 eurounitario,\u00a0 che\u00a0 anche\u00a0 in dette pronunce ha ribadito i principi gi\u00e0 In precedenza\u00a0 affermati, sulla base dei quali questa\u00a0 Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le pi\u00f9 recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918\/2019 quest&#8217;ultima relativa al personale ATA) nonch\u00e9 agli effetti della ricostruzione della carriera dei\u00a0 ricercatori\u00a0 stabilizzati\u00a0 dagli\u00a0 enti\u00a0 di\u00a0 ricerca\u00a0 (\u00a0 Cass.\u00a0 n.\u00a0 27950\/2017,\u00a0 Cass.\u00a0 n. 7112\/ 2018, Cass. nn.\u00a0 3473 e 6146 del 2019).<\/li>\n<\/ol>\n<p>6.1 Nei precedenti citati si \u00e8 evidenziato che:<\/p>\n<p>a)la clausola 4 dell&#8217;Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicch\u00e9 la stessa ha carattere incondizionato e pu\u00f2 essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l&#8217;obbligo di applicare il diritto\u00a0 dell&#8217;Unione e\u00a0 di\u00a0 tutelare\u00a0 i diritti che quest&#8217;ultimo\u00a0 attribuisce,\u00a0 disapplicando,\u00a0 se\u00a0 necessario,\u00a0 qualsiasi\u00a0 contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268\/06, Impact; 9.2007, causa C-307\/ 05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011,\u00a0 causa C-177\/ 10 Rosado Santa na)<\/p>\n<p>b) il principio di non discriminazione non pu\u00f2 essere interpretato in modo restrittivo, per\u00a0 cui la riserva in\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 retribuzioni contenuta\u00a0 nell&#8217;art. 137 n.\u00a0 5 del Trattato\u00a0 (\u00a0 oggi 153 n.\u00a0 5), &#8220;non pu\u00f2 impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorch\u00e9 proprio l&#8217;applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza\u00a0 di retribuzione&#8221;\u00a0 (\u00a0 Del Cerro\u00a0 Alonso, cit., punto 42)<\/p>\n<p>c)le maggiorazioni retributive che derivano dall&#8217;anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego al sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza\u00a0 di\u00a0 una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177\/14,\u00a0 Regojo\u00a0 Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi \u00a0richiamata);<\/p>\n<p>d) a tal fine non \u00e8 sufficiente che la diversit\u00e0 di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, n\u00e9 rilevano la natura pubblica\u00a0 del datore di\u00a0 lavoro\u00a0 e la distinzione fra impiego di ruolo e non di\u00a0 ruolo,\u00a0 perch\u00e9\u00a0 la\u00a0 diversit\u00e0\u00a0 di\u00a0 trattamento\u00a0 pu\u00f2 essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalit\u00e0 di lavoro e che attengano alla natura ed\u00a0 alle\u00a0 caratteristiche\u00a0 delle\u00a0 mansioni\u00a0 espletate ( Regojo Dans, , punto 55; negli stessi termi ni Corte\u00a0 di\u00a0 Giustizia\u00a0 5.6.2018, in\u00a0 causa C-677\/16, Montero\u00a0 Mateos, punto 57\u00a0 e con\u00a0 riferimento ai rapporti\u00a0 non di\u00a0 ruolo degli\u00a0 enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10. 2012, cause C-302\/11 e C-305\/11, Valenza; 7.3.2013,\u00a0 causa\u00a0 C-393\/11, Bertazzi);<\/p>\n<p>e) la clausola <strong>4 <\/strong>\u00abosta ad una normativa nazionale, &#8230; la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un\u00a0 lavoratore\u00a0 a\u00a0 tempo\u00a0 determinato\u00a0 alle\u00a0 dipendenze\u00a0 di un&#8217;autorit\u00e0 pubblica siano presi in considerazione per determinare l&#8217;anzianit\u00e0 del\u00a0 lavoratore\u00a0 stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorit\u00e0, come dipendente di ruolo nell&#8217;ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive &#8230;. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i\u00a0 suddetti\u00a0 periodi\u00a0 di\u00a0 servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere\u00bb ( Corte di Giustizia 10.2012 in cause riunite\u00a0 da\u00a0 C-302\/11 a\u00a0 C- 305\/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia\u00a0 4.9.2014 in causa C- 152\/ 14 \u00a0Bertazzi).<\/p>\n<p>7\u00a0I richiamati\u00a0 principi\u00a0 non sono stati smentiti\u00a0 dalla\u00a0 sentenza\u00a0 9.2018,\u00a0 in\u00a0 causa c- 466\/17, Motter, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell&#8217;Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall&#8217;art. 485 del d.lgs. n. 297\/1994, che \u00ab ai fini dell&#8217;inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione\u00a0 in\u00a0 base ai titoli come dipendente\u00a0 pubblico\u00a0 di\u00a0 ruolo, tenga\u00a0 conto dei periodi \u00a0di\u00a0 servizio prestati nell&#8217;ambito\u00a0 di contratti\u00a0 di lavoro a\u00a0 tempo determinato\u00a0 in misura\u00a0 integrale\u00a0 fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza\u00a0 dei due terzi &gt;&gt;.<\/p>\n<p>E&#8217; significativo osservare che a detta conclusione la Corte \u00e8 pervenuta\u00a0 dopo\u00a0 avere\u00a0 dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuit\u00e0 con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell&#8217;anzianit\u00e0, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisivit\u00e0 delle diverse\u00a0 forme\u00a0 di\u00a0 reclutamento\u00a0 e\u00a0 della natura\u00a0 temporanea del rapporto, e la statuizione \u00e8 stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva\u00a0 fatto\u00a0 leva sul criterio di\u00a0 favore previsto dall&#8217;art .\u00a0 489 del d.lgs. n.\u00a0 \u00a0297\/1994, come integrato dalla legge n. 124\/1999, nonch\u00e9 sulla necessit\u00e0\u00a0 di\u00a0 raggiungere\u00a0 \u00ab\u00a0 un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialit\u00e0 e di efficacia dell&#8217;amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso\u00bb\u00a0 ( punto\u00a0\u00a0 51).<\/p>\n<p>Particolare\u00a0 rilievo assumono, dunque, per comprendere\u00a0 la <em>ratio <\/em>della decisione,\u00a0 i punti\u00a0 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva \u00abgli obiett ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiarle differenze nell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall&#8217;altro nell&#8217;evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale\u00bb, obiettivi che possono essere legittimamente considerati\u00a0 rispondenti\u00a0 a\u00a0 una \u00a0reale \u00a0necessit\u00e0 \u00abfatte\u00a0 salve\u00a0 le\u00a0 verifiche \u00a0rientranti \u00a0nella competenza esclusiva del giudice del rinvio\u00bb.<\/p>\n<p>Poich\u00e9, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il Ministero ricorrente\u00a0 nel\u00a0 corso\u00a0 della\u00a0 discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisivit\u00e0 della diversa forma\u00a0 di\u00a0 reclutamento\u00a0 ed\u00a0 alla\u00a0 necessit\u00e0\u00a0 che\u00a0 la\u00a0 disparit\u00e0\u00a0 di\u00a0 trattamento\u00a0 sia\u00a0 giustificata\u00a0\u00a0\u00a0 da \u00abelementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi\u00bb, sicch\u00e9 la verifica che il giudice nazionale, nell&#8217;ambito della cooperazione istituita dall&#8217; art . 267 TFUE, \u00e8 chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell&#8217;Accordo Quadro, ivi compresa l&#8217;effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>8\u00a0 Quanto alla comparabilit\u00e0 degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni gi\u00e0 espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l&#8217;ordinanza n. 20015\/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni\u00a0\u00a0 contrattuali\u00a0\u00a0 che\u00a0 si\u00a0\u00a0 riferiscono\u00a0\u00a0 alla\u00a0\u00a0 funzione\u00a0\u00a0 docente,\u00a0\u00a0 ha\u00a0 ritenuto\u00a0\u00a0 di \u00a0dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all&#8217;attivit\u00e0 prestata, la retribuzione professionale docenti.<\/p>\n<p>In quelle pronunce si \u00e8 evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparit\u00e0\u00a0 di trattamento non pu\u00f2 essere giustificata dalla natura non di ruolo del\u00a0 rapporto di\u00a0 impiego, dalla novit\u00e0 di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalit\u00e0 di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad \u00a0assicurare.<\/p>\n<p>N\u00e9 la comparabilit\u00e0\u00a0 pu\u00f2 essere esclusa per i supplenti\u00a0 assunti ai sensi dell&#8217;art. 4, comma\u00a0 \u00a03, della legge n. 124\/1999 facendo leva sulla temporaneit\u00e0 dell&#8217;assunzione, perch\u00e9 la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro\u00a0 nella\u00a0 disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, \u00abcon la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l&#8217;anzianit\u00e0 maturata nei primi quattro anni di esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale dei docenti a tempo determinato\u00bb ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo\u00a0 in\u00a0 cui,\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 peculiarit\u00e0 del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano pi\u00f9 le supplenze temporanee, che quelle annuali\u00a0 o\u00a0 sino al\u00a0 termine\u00a0 delle attivit\u00e0 didattiche.<\/p>\n<p>E&#8217;, pertanto, da escludere che la disciplina\u00a0 dettata\u00a0 dall&#8217;art.\u00a0 485\u00a0 del\u00a0 d.lgs.\u00a0 n.\u00a0 297\/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilit\u00e0 delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza\u00a0 di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.<\/p>\n<p>9.\u00a0Pi\u00f9 complessa \u00e8 l&#8217;ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all&#8217;obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni \u00aballa rovescia\u00bb in danno dei docenti assunti <em>ab origine <\/em>con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del Ministero ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall&#8217;abbattimento, perch\u00e9 in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all&#8217;art. 489 lgs. n. 297\/1994, potrebbe ottenere un&#8217;anzianit\u00e0 pari a quella dell&#8217;assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest&#8217;ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.<\/p>\n<p>L&#8217;argomento non \u00e8 privo di pregio, ma non pu\u00f2 essere ritenuto decisivo per affermare <em>tout <\/em><em>court <\/em>la conformit\u00e0 alla direttiva della norma\u00a0 di diritto\u00a0 interno, innanzitutto\u00a0 perch\u00e9\u00a0 la verifica\u00a0 non pu\u00f2 essere condotta in astratto, bens\u00ec deve tener conto della specificit\u00e0 del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l&#8217;applicazione della disposizione sopra indicata,\u00a0\u00a0 sulla\u00a0 quale\u00a0 la\u00a0 Corte\u00a0 di\u00a0 Giustizia\u00a0 ha\u00a0 fatto\u00a0 leva\u00a0 nell&#8217;affermare\u00a0 che\u00a0 l&#8217;abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del <em>pro rata\u00a0 temporis.<\/em><\/p>\n<p>Si \u00e8 gi\u00e0 detto, infatti, che la clausola <strong>4 <\/strong>dell&#8217;Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che pu\u00f2 essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non pu\u00f2 essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio \u00e8 che la denunciata\u00a0 discriminazione deve essere\u00a0 verificata\u00a0 in\u00a0 relazione alla\u00a0 fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima\u00a0 la\u00a0 diversit\u00e0\u00a0 di\u00a0 trattamento\u00a0 si\u00a0 leghi,\u00a0 nell&#8217;intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si pu\u00f2 escludere che la medesima\u00a0 norma\u00a0 possa\u00a0 essere\u00a0 ritenuta discriminatoria in un caso e non nell&#8217;altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bens\u00ec con riferimento al singolo rapporto.<\/p>\n<p>9.1\u00a0L&#8217;applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento\u00a0 spettante\u00a0 al\u00a0 preteso &#8220;discriminato&#8221;; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l&#8217;eventuale\u00a0 disparit\u00e0 sia giustificata da una ragione<\/p>\n<p>Nel rispetto di queste fasi perch\u00e9 il docente si possa dire discriminato dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 485 d.lgs. n. 297\/1994, che, si \u00e8 gi\u00e0 detto al punto 5,\u00a0 \u00e8\u00a0 la\u00a0 risultante di elementi di\u00a0 sfavore e di favore, deve emergere che l&#8217;anzianit\u00e0 calcolata ai sensi della norma speciale sia\u00a0 inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l&#8217;insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ci\u00f2 implica che il trattamento riservato all&#8217;assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo\u00a0fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l&#8217;incidenza dello strumento di compensazione\u00a0 favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell&#8217;anzianit\u00e0, da effettuarsi sull&#8217;intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la\u00a0 paventata discriminazione alla rovescia rispetto al\u00a0 docente \u00a0comparabile.<\/p>\n<p>In altri termini un problema di trattamento discriminatorio pu\u00f2 fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l&#8217;anzianit\u00e0 effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297\/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297\/1994, perch\u00e9 solo in tal caso l&#8217;attivit\u00e0 svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all&#8217;assunto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>9.2\u00a0 Nel calcolo dell&#8217;anzianit\u00e0 occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo\u00a0 prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l&#8217;assenza \u00e8 giustificata\u00a0 da\u00a0 una ragione che non comporta decurtazione di anzianit\u00e0 anche per l&#8217;assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternit\u00e0 e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati n\u00e9 gli intervalli fra la cessazione di\u00a0 un\u00a0 incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, n\u00e9, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da\u00a0 tempo\u00a0 ha\u00a0 escluso\u00a0 la\u00a0 spettanza\u00a0 del\u00a0 diritto\u00a0 alla\u00a0 retribuzione\u00a0\u00a0 (Cass.\u00a0 \u00a0 21435\/2011,\u00a0 Cass.\u00a0 n.\u00a0 3062\/2012,\u00a0 Cass. n.\u00a017892\/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del\u00a0 completamento\u00a0 delle\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 di scrutinio.<\/p>\n<p>Si dovr\u00e0, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall&#8217;art. 485, perch\u00e9 il medesimo beneficio \u00e8 riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall&#8217;uno all&#8217;altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.<\/p>\n<p>9.3\u00a0Qualora, all&#8217;esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l&#8217;applicazione dei criteri di cui all&#8217;art. 485 del d.lgs. n. 297\/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all&#8217;insegnante assunto a tempo indeterminato, perch\u00e9 l&#8217;abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell&#8217;Unione.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola\u00a0 4\u00a0 dell&#8217;accordo\u00a0 quadro\u00a0 ha\u00a0 effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tute la giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell&#8217;Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l&#8217;interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a\u00a0\u00a0 56).<\/p>\n<p>Non \u00e8 consentito, invece, all&#8217;assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio pi\u00f9 favorevole dettato dal T.U. e,\u00a0 dall&#8217;altro, l&#8217;eliminazione del solo abbattimento,\u00a0 perch\u00e9\u00a0 la disapplicazione non pu\u00f2 essere parziale n\u00e9 pu\u00f2 comportare l&#8217;applicazione di una disciplina diversa da quella della quale pu\u00f2 giovarsi l&#8217;assunto a tempo indeterminato\u00a0\u00a0 \u00a0comparabile<\/p>\n<p>10.\u00a0Nella fattispecie non osta all&#8217;applicazione\u00a0 dei\u00a0 richiamati\u00a0 principi\u00a0 la\u00a0 circostanza\u00a0 che l&#8217;or iginaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della\u00a0 ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all&#8217;entrata\u00a0 in vigore della\u00a0 direttiva 1999\/70\/CE.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22552\/2016 perch\u00e9 in quel caso si discuteva della legittimit\u00e0 della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base\u00a0 della\u00a0 normativa\u00a0 europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall&#8217;Ufficio Scolastico nel gennaio 2008, nella vigenza della direttiva.<\/p>\n<p>11.\u00a0La sentenza impugnata non \u00e8 conforme ai principi di diritto sopra enunciati perch\u00e9, pur avendo la Corte\u00a0 territoriale correttamente\u00a0 richiamato\u00a0 la\u00a0 giurisprudenza della\u00a0 Corte\u00a0 di\u00a0 Giustizia formatasi in relazione all&#8217;interpretazione della clausola 4, non risulta che nella quantificazione dell&#8217;anzianit\u00e0 riconoscibile alla Capurro abbia tenuto conto dei periodi di interruzioni dei rapporti\u00a0 a termine,\u00a0 che, seppure &#8220;brevi e sporadici&#8221;,\u00a0 non potevano\u00a0\u00a0 concorrere\u00a0\u00a0 a determinare l&#8217;anzianit\u00e0\u00a0 complessiva della docente.<\/p>\n<p>Il ricorso va pertanto accolto in detti limiti e la sentenza impugnata\u00a0 deve essere\u00a0 cassata\u00a0 con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che proceder\u00e0 ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base di quanto osservato nei punti che precedono, di seguito si enunciano:<\/p>\n<p>a)\u00a0l&#8217;art. 485 del d. n. 297\/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell&#8217;amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell&#8217;Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999\/70\/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l&#8217;anzianit\u00e0 risultante dall&#8217;applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall&#8217;art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall&#8217;art. 11, comma 14, della legge n. 124\/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto <em>ab origine <\/em>a tempo indeterminato;<\/p>\n<p>b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovr\u00e0 comparare il trattamento riservato all&#8217;assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente <em>ab origine <\/em>a tempo indeterminato e ci\u00f2 implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l&#8217;altro, n\u00e9 potr\u00e0 essere applicata la regola dell&#8217;equivalenza fissata dal\u00a0 richiamato\u00a0 489;<\/p>\n<p>c)\u00a0l&#8217;anzianit\u00e0 da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell&#8217;art. 485 del d.lgs. n.297\/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l&#8217;assunto a tempo.<\/p>\n<p>12.\u00a0Alla Corte territoriale \u00e8 demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimit\u00e0, ad eccezione di quelle relative al rapporto processuale con gli intervenienti, in relazione alle quali va disposta l&#8217;integrale compensazione in ragione della novit\u00e0 e della complessit\u00e0 della questione<\/p>\n<p>Non\u00a0 sussistono\u00a0 le\u00a0 condizioni\u00a0 richieste\u00a0 dall&#8217;art .\u00a0\u00a0 13,\u00a0 comma\u00a0 1\u00a0 quater,\u00a0 del\u00a0 d.P.R.\u00a0\u00a0 \u00a0n. 115\/2002 per il raddoppio del contributo unificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Cassa la sentenza Impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimit\u00e0, quanto al rapporto processuale fra le parti principali, alla Corte d&#8217;Appello di Genova in diversa\u00a0 composizione.<\/p>\n<p>Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimit\u00e0 relative agli intervenienti. Roma, cos\u00ec deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENTENZA sul ricorso 2220-2017 proposto da: MINISTERO\u00a0\u00a0 DELL&#8217;ISTRUZIONE,\u00a0\u00a0\u00a0 DELL &#8216; UNIVERSIT\u00c0 &#8216; E DELLA RICERCA , in persona del Ministro<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1182,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[42,5],"tags":[31,17],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Personale docente a tempo determinato, Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre 2019 - Osservatorio Sulle Discriminazioni<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"per accertare la discriminazione personale docente a tempo determinato la verifica non pu\u00f2 essere condotta in astratto, bens\u00ec deve tener conto della specificit\u00e0 del caso concreto, e occorre \u201caccertare se l\u2019eventuale disparit\u00e0 sia giustificata da una ragione obiettiva&quot;\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Personale docente a tempo determinato, Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre 2019 - Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"per accertare la discriminazione personale docente a tempo determinato la verifica non pu\u00f2 essere condotta in astratto, bens\u00ec deve tener conto della specificit\u00e0 del caso concreto, e occorre \u201caccertare se l\u2019eventuale disparit\u00e0 sia giustificata da una ragione obiettiva&quot;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-01-16T14:44:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-04-15T20:35:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/personale-a-tempo-determina-discriminazione.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"700\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"32 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/personale-a-tempo-determina-discriminazione.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/personale-a-tempo-determina-discriminazione.jpg\",\"width\":1200,\"height\":700,\"caption\":\"discriminazione pre ruolo docenti\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/\",\"name\":\"Personale docente a tempo determinato, Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre 2019 - Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-01-16T14:44:15+00:00\",\"dateModified\":\"2020-04-15T20:35:30+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"per accertare la discriminazione personale docente a tempo determinato la verifica non pu\\u00f2 essere condotta in astratto, bens\\u00ec deve tener conto della specificit\\u00e0 del caso concreto, e occorre \\u201caccertare se l\\u2019eventuale disparit\\u00e0 sia giustificata da una ragione obiettiva\\\"\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/01\/16\/personale-docente-a-tempo-determinato-corte-di-cassazione-sentenza-15-ottobre-2019\/\",\"name\":\"Personale docente a tempo determinato, Corte di Cassazione, sentenza 15 ottobre 2019\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1177"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1177"}],"version-history":[{"count":7,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1230,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1177\/revisions\/1230"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1182"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}