{"id":1217,"date":"2020-04-01T17:06:51","date_gmt":"2020-04-01T15:06:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1217"},"modified":"2020-04-01T17:06:51","modified_gmt":"2020-04-01T15:06:51","slug":"1217","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/","title":{"rendered":"Molestie, Discriminazione razziale, Tribunale di Milano, ordinanza del 24.01.2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE\u00a0 ORDINARIO di MILANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro CIVILE<\/p>\n<p>Il Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia,<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva assunta all&#8217;esito dell&#8217;udienza in data 20 gennaio 2020,, cos\u00ec provvede:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Con\u00a0 ricorso\u00a0 promosso ai\u00a0 sensi\u00a0 degli\u00a0 artt. 44\u00a0 Dlgs 286\/98\u00a0 e 4\u00a0 Dlgs 215\/03, i signori X , Z e\u00a0 Y\u00a0 si\u00a0 sono rivolti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, denunciando il carattere discriminatorio dei comportamenti meglio descritti nel proprio atto, hanno domandato:<\/p>\n<p>l&#8217;accertamento di quanto dedotto e l&#8217;addebitabilit\u00e0 delle condotte sia alla societ\u00e0\u00a0 V\u00a0 sia \u00a0al \u00a0convenuto\u00a0 \u00a0 M ;<\/p>\n<p>l&#8217;ordine \u00a0di\u00a0 immediata cessazione di quanto lamentato e l&#8217;adozione di provvedimenti volti alla rimozione degli effetti, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.<\/p>\n<p>A tal fine hanno dedotto:<\/p>\n<p>-di\u00a0 essere\u00a0 dipendenti \u00a0della societ\u00e0\u00a0 V\u00a0,\u00a0 impiegati,\u00a0 a\u00a0 diverso\u00a0 titolo\u00a0 e con diverse\u00a0\u00a0 mansioni, \u00a0presso \u00a0il\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 situato\u00a0 \u00a0all&#8217;interno \u00a0della Stazione\u00a0 Centrale\u00a0 di Milano<\/p>\n<p>dopo\u00a0 un\u00a0 periodo\u00a0 di\u00a0 tirocinio, 1&#8217;8 dicembre\u00a0 \u00a0 \u00a0 X\u00a0 2018 \u00e8 stato assunto con contratto di apprendistato di 36 mesi ed assegnato al reparto denominato \u00a0&#8220;bottega&#8221;;\u00a0 \u00a0Y,\u00a0 anch&#8217;ella\u00a0\u00a0 apprendista\u00a0\u00a0 dal\u00a0\u00a0 1\u00a0\u00a0 luglio 2017, \u00a0svolge mansioni di cameriera;\u00b7\u00a0 \u00a0 Z prima tirocinante\u00a0 dal mese\u00a0 di novembre\u00a0 2017 \u00a0\u00e8 poi divenuto apprendista dal 15 maggio 2018 con qualifica e mansioni di apprendista pizzaiolo).<\/p>\n<p>A tal fine hanno dedotto:<\/p>\n<p>-di essere vittime di comportamenti discriminatori a motivo della loro razza (si tratta\u00a0 di\u00a0 cittadini\u00a0 di\u00a0 origine\u00a0 africana\u00a0 e \u00a0di colore);\u00a0 X\u00a0 ha\u00a0 lamentato\u00a0 di\u00a0 essere \u00a0stato insultato da-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 _ _(responsabile del reparto bottega) e da &#8230;. che lo avrebbe anche picchiato unitamente a-&#8230;&#8230;., ha\u00a0 riferito\u00a0 di\u00a0 insulti\u00a0 da\u00a0 \u00a0parte \u00a0di\u00a0 \u00a0 &#8230;.\u00a0della collega\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0&#8230;. \u00a0e del diniego, da parte dei cuochi, di\u00a0 servirle\u00a0 il\u00a0 pranzo, ancora\u00a0 di\u00a0 trattamenti\u00a0 diversi\u00a0 da\u00a0 parte\u00a0 del\u00a0 sig. M (coordinatore\u00a0\u00a0 dei\u00a0 camerieri)\u00a0\u00a0 nella\u00a0\u00a0 distribuzione \u00a0dei \u00a0compiti quotidiani.<\/p>\n<p>Si<strong>\u00a0\u00a0 <\/strong>\u00e8\u00a0\u00a0 costituita\u00a0 \u00a0la \u00a0societ\u00e0\u00a0 \u00a0 \u00a0V\u00a0 che,\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 via\u00a0\u00a0 preliminare,\u00a0 \u00a0ha \u00a0eccepito l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso in quanto non preceduto\u00a0 dal\u00a0 tentativo\u00a0 di conciliazione; nel merito, quanto agli insulti ed alle botte, ha respinto ogni accusa contestando la veridicit\u00e0 degli assunti avversari; quanto all&#8217;episodio del 26 gennaio 2019, ha preso le distanze individuando nei signori\u00a0&#8230;.. e\u00a0M\u00a0 \u00a0gli unici responsabili.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituito anche il sig.\u00a0 \u00a0M , che ha eccepito l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso per difetto di legittimazione passiva a suo dire assente per totale insussistenza di condotte discriminatorie che, avuto riguardo agli insulti e percosse, neppure si sarebbero realizzate, mentre quanto all&#8217;episodio del 26 gennaio 2019, sarebbe avvenuto in un contesto giocoso e goliardico.<\/p>\n<p>Dopo l&#8217;escussione dei testi ammessi, all&#8217;udienza del 20 gennaio 2020 si \u00e8 svolta la discussione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>Il ricorso pu\u00f2 essere accolto, ma nei limiti e per le ragioni di seguito\u00a0 illustrate.<\/p>\n<p>Come anticipato, i ricorrenti hanno lamentato di essere stati vittima di reiterate condotte, sia verbali che fisiche, poste in essere con finalit\u00e0 discriminatorie a ragione della loro etnia.<\/p>\n<p>L&#8217;istruttoria\u00a0 svolta ha dato conferma delle espressioni\u00a0 verbali\u00a0 ai danni dei ricorrenti\u00a0 X\u00a0 e\u00a0 \u00a0 \u00a0Z ; al contrario,\u00a0 le offese verso \u00a0la ricorrente\u00a0 \u00a0Y e le percosse \u00a0non hanno avuto riscontro probatorio.<\/p>\n<p>Il teste-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (dipendente di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0_\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dal\u00a0 febbraio\u00a0 al \u00a0novembre \u00a02017 quale\u00a0 addetto\u00a0 al\u00a0 take\u00a0 way)\u00a0 ha\u00a0 confermato\u00a0 che \u00a0il sig.\u00a0 \u00a0M\u00a0 era\u00a0 solito chiamare i ragazzi di colore con l&#8217;appellativo &#8220;Africani di merda&#8221;. Ha aggiunto\u00a0 che\u00a0 lo stesso\u00a0 era anche uso\u00a0 offendere\u00a0 tutti\u00a0 nel\u00a0 senso\u00a0 che,\u00a0 per\u00a0 ciascuno,\u00a0 trovava\u00a0 l&#8217;epiteto\u00a0 pi\u00f9\u00a0 congeniale.<\/p>\n<p>Il Teste\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(dipendente della societ\u00e0 dal dicembre 2017 per \u00a0circa un anno e mezzo quale addetto al reparto bottega) ha confermato di\u00a0\u00a0 \u00a0aver sentito dire a\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0X\u00a0 \u00a0e frasi oggetto del punto 17 del ricorso (&#8220;negro di\u00a0\u00a0 \u00a0merda&#8221;, &#8220;sei brutto come\u00a0 la morte&#8221; &#8220;ti\u00a0 rimando\u00a0 in Africa&#8221;\u00a0 ) e, nei confronti\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Z\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 , le frasi \u00a0indicate al punto 31 (&#8220;negro di merda&#8221;, &#8220;Perch\u00e9 siete venuti in Italia&#8221; &#8220;ti\u00a0 rimando\u00a0 in\u00a0 Africa&#8221; &#8220;devo comperare il deodorante per \u00a0voi&#8221;).<\/p>\n<p>Ha escluso, invece , l&#8217;espressione &#8220;morto di fame&#8221;.<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;( direttore del ristorante dal 2011\u00a0 al novembre\u00a0 2018) ha riferito di non aver sentito\u00a0 \u00a0M\u00a0 proferire\u00a0 le espressioni\u00a0 addebitategli, n\u00e9 di aver \u00a0assistito alle percosse ai danni di Y<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230; (tuttora dipendenti\u00a0 della societ\u00e0) nulla hanno visto n\u00e9 \u00a0sentito.<\/p>\n<p>&#8230;.\u00a0ha raccontato\u00a0 di non aver mai \u00a0sentito offendere\u00a0 \u00a0X<u>\u00a0\u00a0<\/u>e Z riportando solo di una sua abitudine a dare nomignoli\u00a0 a tutti.\u00a0 Ha\u00a0 riferito\u00a0 di non aver mai visto gesti violenti verso i\u00a0\u00a0 dipendenti.<\/p>\n<p>A fronte del racconto reso dai testi<i>\u00a0&#8230;&#8230;..\u00a0<\/i>che hanno confermato le offese verbali, le altre deposizioni, pur non in linea con le deduzioni di parte ricorrente, non offrono una prova\u00a0 positiva che sconfessi quanto \u00a0denunciato.<\/p>\n<p>Le stesse non sono la dimostrazione che le offese denunciate non vi sono state, ma si sostanziano in un contributo neutro e, come tale, inidoneo sia a\u00a0 dimostrare\u00a0 la sussistenza di\u00a0 un fatto sia a negarne \u00a0l&#8217;esistenza.<\/p>\n<p>Il fatto di\u00a0 non aver\u00a0 visto n\u00e9 sentito\u00a0 \u00a0 \u00a0M proferire\u00a0 le frasi o tenere\u00a0 le condotte denunciate non vale quale prova dell&#8217;insussistenza delle allegazioni, quanto come esclusione che le frasi ed i gesti siano avvenuti sotto la percezione dei testi.<\/p>\n<p>La prova positiva pu\u00f2 essere,\u00a0 invece,\u00a0 come detto,\u00a0 ricavata dalla deposizione\u00a0 dei testi.<\/p>\n<p>Nulla esclude che, in un momento diverso, vuoi per assenza del teste o per sua distrazione, certi fatti possano\u00a0 essere\u00a0 accaduti.<\/p>\n<p>Con\u00a0 riguardo\u00a0 al\u00a0 primo va precisato\u00a0 che\u00a0 lo stesso\u00a0 ha riferito\u00a0 di un&#8217;abitudine\u00a0 del sig. M;\u00a0 ad appellare in tal modo i dipendenti\u00a0 di colore.<\/p>\n<p>La\u00a0 sua\u00a0 deposizione\u00a0 vale,\u00a0 quindi,\u00a0 a\u00a0 corroborare\u00a0 quella del teste\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in quanto dimostra\u00a0\u00a0 quale\u00a0 fosse\u00a0\u00a0 il\u00a0 disprezzo\u00a0\u00a0 che\u00a0 il\u00a0 \u00a0sig. -M avesse\u00a0\u00a0 nei \u00a0confronti \u00a0dei lavoratori\u00a0 di colore.<\/p>\n<p>Le loro deposizioni\u00a0 paiono sincere e genuine e, come tali, \u00a0attendibili.<\/p>\n<p>Il\u00a0 loro\u00a0 rapporto\u00a0 di\u00a0 lavoro,\u00a0 diversamente\u00a0\u00a0 dalla\u00a0 situazione\u00a0 degli\u00a0 altri\u00a0 testi\u00a0\u00a0\u00a0 (eccetto\u00a0uno) \u00e8 cessato; i medesimi non risultano\u00a0 aver ragioni\u00a0 di credito\u00a0 verso la societ\u00e0 o altri motivi di astio e ci\u00f2 neppure \u00a0verso\u00a0la societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il teste\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 _\u00a0\u00a0 , _ ha inteso escludere, tra la gamma degli epiteti,\u00a0 l&#8217;espressione\u00a0 \u00a0&#8221;morto di fame&#8221; dimostrando cos\u00ec di non essersi limitato\u00a0 a\u00a0 confermare\u00a0 quanto\u00a0 gli\u00a0 veniva letto, ma di aver vagliato i singoli appellativi, confermando solo quelli sentiti senza alcuna volont\u00e0 di\u00a0 infierire.<\/p>\n<p>Quanto a\u00a0 \u00a0&#8230;., la sua attuale\u00a0 posizione\u00a0 di\u00a0 ex dipendente\u00a0 lo sottrae\u00a0 da sospetti di possibile compiacenza, ma anche per lo stesso, si ritiene, valga\u00a0 il\u00a0 giudizio\u00a0 gi\u00e0\u00a0 pi\u00f9 sopra espresso ovvero che il non aver sentito non esclude la sussistenza di\u00a0 fatti\u00a0 accaduti, ma non \u00a0percepiti.<\/p>\n<p>Quanto sopra detto vale, seppur limitatamente alle offese verbali, per le condotte denunciate dai ricorrenti<\/p>\n<p>I testi escussi non hanno, invece, confermato n\u00e9 le violenze n\u00e9 le allegazioni della ricorrente.<\/p>\n<p>Quest&#8217;ultima\u00a0 ha\u00a0 lamentato\u00a0 che\u00a0 \u00a0il sig.\u00a0 M,\u00a0\u00a0rivolgendosi\u00a0 a-\u00a0, avesse proferito la frase: &#8220;come fai a far lavorare una ragazza cos\u00ec brutta?&#8221;, l&#8217;espressione \u00e8\u00a0 stata\u00a0 smentita dal teste\u00a0 \u00a0&#8230;.. \u00a0 e\u00a0 confermata dal teste &#8230;.<em>,\u00a0 <\/em>ma rispetto alla stessa non paiono, tuttavia, esservi profili discriminatori, ma semmai\u00a0 un\u00a0 mero\u00a0 giudizio estetico. N\u00e9 dal contesto, come ha preteso fare la difesa, possono ricavarsi elementi in tal senso.<\/p>\n<p>Ugualmente\u00a0\u00a0\u00a0&#8230;ha\u00a0 escluso\u00a0 che la \u00a0signora&#8230;si\u00a0 fosse\u00a0 lamentata\u00a0 di una pacca sulla schiena datale da M<br \/>\nNessuno dei testi ha confermato il rifiuto dei cuochi di preparare un piatto\u00a0 alla\u00a0 predetta o di aver sentito proferire frasi del tipo &#8220;sei una negretta di merda,\u00a0 non ti\u00a0 posso fare da mangiare&#8221; o trattamenti\u00a0 diversi\u00a0 nell&#8217;assegnazione\u00a0 dei\u00a0 compiti\u00a0 quotidiani seguii dall&#8217;espressione &#8220;non ti do il pass cucina per non farti mettere le tue dite nere sul cibo&#8221;<\/p>\n<p>Il teste&#8230;.. per\u00f2 ha precisato che la richiesta era stata fatta quando ancora il locale era aperto e i pizzaioli intenti a evadere gli\u00a0 ordini.<\/p>\n<p>Solo il teste\u00a0 &#8230;.\u00a0ha raccontato che, in un&#8217;occasione,\u00a0 la ricorrente,\u00a0 che \u00a0aveva chiesto ai pizzaioli una pizza, fu fatta attendere cos\u00ec tanto tempo che alla fine decise di rinunciare al piatto.<\/p>\n<p>Quanto,\u00a0 infine,\u00a0 al litigio\u00a0 con\u00a0 la collega chiamata\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0&#8230;..,\u00a0 il fatto \u00e8 acclarato, ma nessuno dei testi ha potuto riferire quale sia stata la ragione dell&#8217;alterco\u00a0 n\u00e9 se, nel corso dello stesso, siano state proferite, ai danni della\u00a0 ricorrente,\u00a0 frasi razziste quali &#8220;africana di merda..&#8221;.<\/p>\n<p>Al litigio, invero, hanno preso parte solo le due contendenti\u00a0 senza testimoni\u00a0 oculari.<\/p>\n<p>Nessuna\u00a0 importanza\u00a0 pu\u00f2\u00a0 avere\u00a0 l&#8217;episodio\u00a0 riferito\u00a0 \u00a0dal \u00a0teste\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ,\u00a0 \u00a0(ovvero quando avrebbe\u00a0 fatto\u00a0 cadere la signora&#8230;) in<strong>\u00a0<\/strong>quanto\u00a0 non\u00a0 oggetto\u00a0 di allegazione di parte.<\/p>\n<p>Per\u00a0 contro,\u00a0 seppur\u00a0 sempre\u00a0 con\u00a0 riferimento ai ricorrenti\u00a0 \u00a0X e Z ,\u00a0 il video prodotto in atti risulta sufficientemente eloquente ed esplicativo di quanto accaduto il 26 gennaio 2019,.<\/p>\n<p>Nelle immagini,\u00a0 si\u00a0 vede il sig.\u00a0 M\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0che, con in\u00a0 mano\u00a0 un deodorante, \u00a0chiama al suo cospetto, uno per volta, tre dipendenti, due dei quali gli odierni ricorrenti, ordina loro di alzare la maglietta e di alzare le braccia, spruzza sotto le ascelle e sul corpo il prodotto e poi se ne va.<\/p>\n<p>Al secondo, (ovvero a\u00a0 \u00a0 &#8230;) chiede anche se in casa\u00a0 non\u00a0 hanno\u00a0 il deodorante \u00a0e gli impedisce di potersi coprire e sottrarre alla ripresa con una cassetta di plastica che gli impone di depositare.<\/p>\n<p>L&#8217;improvvisato cameramen (ovvero il sig&#8230;.. ), prima di terminare la ripresa,\u00a0\u00a0 dice:&#8221;Oh Oh disinfestazione&#8221;.<\/p>\n<p>Questi i fatti.<\/p>\n<p>In diritto, i ricorrenti invocano il dlgs 215\/2003 sia per quanto concerne la qualificazione delle condotte tenute (a loro dire sussumibili nel concetto di molestie) che per quanto riguarda la tutela applicabile.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2 dlgs 215\/2003 &#8220;Attuazione della direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica) recita:<\/p>\n<p><em>&#8220;1. <\/em><em>Ai .fini del presente decreto, per principio di parita&#8217; di trattamento si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell&#8217;origine etnica. Tale principio comporta che <\/em><em>non\u00a0<\/em><em>sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi&#8217; come di seguito\u00a0 <\/em><em>de finite<\/em><em>: <\/em><\/p>\n<p><em>a)<\/em><em>discriminazione diretta quando, per la razza o l&#8217;origine etnica, una persona e&#8217; trattata meno favorevolmente di\u00a0 quanto\u00a0 sia,\u00a0 sia\u00a0 stata\u00a0 o\u00a0 sarebbe\u00a0 trattata\u00a0\u00a0 un&#8217;altra\u00a0 in\u00a0 situazione\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0analoga;<\/em><\/p>\n<p><em>b)<\/em><em><em>\u00a0<\/em>discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, <\/em><em>1111 <\/em><em>atto<\/em><em>, <\/em><em>un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre <\/em><em>E&#8217; fatto salvo il disposto dell&#8217;articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle di.\\posizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, di seguito denominato: \u00abtesto unico\u00bb.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Sono, altresi&#8217;, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1<\/em><em>, <\/em><em>anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica<\/em><em>, <\/em><em>aventi lo scopo o l&#8217;effetto di violare la dignit\u00e0\u00a0<\/em><em>&#8216; <\/em><em>di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e ( offensivo <\/em>&#8220;.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Confrontando il dettato normativo con le risultanze probatorie raccolte, ritiene questo giudice\u00a0 che,\u00a0 quantomeno\u00a0 nei\u00a0 confronti dei ricorrenti-\u00a0 \u00a0 \u00a0X \u00a0 e Z\u00a0 \u00a0 ,\u00a0 le condotte tenute dal sig. M\u00a0 integrino appieno le molestie di cui al citato art. 2, comma\u00a0 \u00a03.<\/p>\n<p>Gli appellativi utilizzati (chiaramente riferiti alla razza e che accostano all&#8217;etnia vari generi di offese) costituiscono, senza dubbio, comportamenti sgraditi, offensivi e umilianti.<\/p>\n<p>E&#8217; sufficiente invocare il comune sentire, la\u00a0 comune\u00a0 sensibilit\u00e0\u00a0 per\u00a0 comprendere\u00a0 come appellativi quali &#8220;negro di merda&#8221;, &#8220;ti rimando in Africa&#8221; realizzino forme di offesa verso persone appartenenti ad altra etnia ed\u00a0 esprimano\u00a0 non\u00a0 solo\u00a0 disprezzo\u00a0 verso\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 razza\u00a0\u00a0 (&#8216;&#8221;negro\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 merda&#8221;),\u00a0\u00a0\u00a0 ma\u00a0\u00a0\u00a0 un\u00a0\u00a0 sentimento\u00a0\u00a0 \u00a0del\u00a0\u00a0 tutto\u00a0\u00a0 \u00a0contrario all&#8217;accoglienza dello straniero anzi espressivo di un atteggiamento di rifiuto (&#8220;ti rimando in Africa&#8221;) che, senza dubbio, ha contribuito a creare un clima di ostilit\u00e0 nell&#8217;ambiente lavorativo.<\/p>\n<p>Certamente umiliante \u00e8 poi l&#8217;episodio avvenuto il 26 gennaio 2019.\u00a0 I fatti sono chiari e comprovati dalle riprese.<\/p>\n<p>Al contrario, non vi \u00e8 prova dello spirito goliardico\u00a0 \u00a0che, a dire del sig-M,\u00a0 ha animato il gesto, n\u00e9 si comprende l&#8217;attinenza\u00a0 con un&#8217;asserita discussione\u00a0 tra tifoserie, di cui, comunque, non vi \u00e8 prova idonea.<\/p>\n<p>Le immagini, ma anche il sonoro ritraggono e mostrano \u00a0il sig.\u00a0 M\u00a0che, con fare e modi assolutamente poco cortesi, chiama al suo cospetto, uno alla volta, i tre\u00a0 dipendenti di colore e li sottopone ad un trattamento umiliante e degradante.<\/p>\n<p>Non si limita ad un gesto, gi\u00e0 di per s\u00e9 censurabile, ovvero quello di spruzzare loro il deodorante, ma ordina di alzare la maglietta e le braccia in un crescendo di atteggiamenti e richieste sempre pi\u00f9 offensive.<\/p>\n<p>Al\u00a0 sig.\u00a0 che, per pudore,\u00a0 vistosi\u00a0 ripreso,\u00a0 aveva\u00a0 cercato di\u00a0 schermarsi\u00a0 con\u00a0 una\u00a0 cassetta, ha ordinato,\u00a0 in\u00a0 maniera\u00a0 ancora\u00a0 una volta\u00a0 poco\u00a0 carina,\u00a0 di\u00a0 abbassare\u00a0 il riparo\u00a0 in modo che la scena potesse essere ripresa nella sua totalit\u00e0 e l&#8217;umiliazione essere registrata,\u00a0 cristallizzata e,\u00a0 come\u00a0 poi\u00a0 \u00e8\u00a0 avvenuto, divulgata.<\/p>\n<p>Che il deprecabile gesto abbia, anche in questo caso, avuto intenti razzisti \u00e8 evidente dal\u00a0 fatto\u00a0 che,\u00a0 bench\u00e8\u00a0 fossero\u00a0 al\u00a0 lavoro\u00a0 anche\u00a0 altri\u00a0 dipendenti, \u00a0il sig.\u00a0 M ha chiamato a rassegna solo i tre di colore; a loro si \u00e8 rivolto chiedendo se\u00a0 a\u00a0 casa tenessero il deodorante; a loro ha chiesto perch\u00e9 non se lo mettessero.<\/p>\n<p>Va poi escluso che l&#8217;episodio sia avvenuto in un contesto di\u00a0 gioco.<\/p>\n<p>Il\u00a0 teste&#8230;.. ha\u00a0 raccontato\u00a0 che,\u00a0 \u00a0quel \u00a0giorno,\u00a0 \u00a0 \u00a0M \u00a0 \u00a0lo\u00a0 mand\u00f2\u00a0 a \u00a0prendere \u00a0il deodorante, prima lo utilizz\u00f2 per s\u00e9 e poi lo spruzz\u00f2 sui ragazzi.<\/p>\n<p>La circostanza comprova poco; evidente \u00e8 la differenza tra un gesto personale e volontario, quale \u00e8 quello fatto su se stesso rispetto ad un&#8217;imposizione quale \u00e8 quella subita dai ricorrenti.<\/p>\n<p>L&#8217;imposizione\u00a0 poi, sottolineando il mancato utilizzo di un dispositivo igienico, aveva\u00a0 il chiaro intento di evidenziare un difetto di pulizia personale che, vero o falso che fosse, era del tutto inopportuno e che, per i modi utilizzati, ha avuto quale unico\u00a0 intento quello\u00a0 di\u00a0 umiliare i signori\u00a0 \u00a0 Z\u00a0 \u00a0 e\u00a0 \u00a0X\u00a0 \u00a0e\u00a0 non\u00a0 certo di salvaguardare l&#8217;ambiente lavorativo.<\/p>\n<p>Va poi escluso che il gesto sia avvenuto nell&#8217;ambito di una discussione tra contrapposte tifoserie (tifosi del Milan o Inter contro\u00a0 \u00a0 M\u00a0tifoso del Napoli).<\/p>\n<p>La\u00a0 circostanza\u00a0 \u00a0riferita \u00a0da\u00a0 \u00a0&#8230;., secondo\u00a0 il\u00a0 quale\u00a0 gli\u00a0 stessi\u00a0 \u00a0ricorrenti \u00a0gli avrebbero\u00a0 raccontato\u00a0\u00a0 che,\u00a0 prima\u00a0\u00a0 del\u00a0 video\u00a0 trasmesso,\u00a0 \u00a0sarebbero \u00a0stati\u00a0 \u00a0 \u00a0Z e X\u00a0 \u00a0 e a spruzzare il deodorante a\u00a0 \u00a0M\u00a0 \u00a0che avrebbe dovuto recarsi allo stadio per assistere alla partita del Napoli, non risulta credibile.<\/p>\n<p>Anzitutto,\u00a0 sorprende\u00a0 che\u00a0 \u00a0il sig. M non\u00a0 ne\u00a0 faccia\u00a0 cenno\u00a0 nella\u00a0 sua\u00a0 difesa; \u00a0inoltre, il teste-&#8230; ha riferito che, dopo aver eseguito l&#8217;ordine di andare a comperare il deodorante,\u00a0\u00a0 fu lo stesso<u> <\/u>a mettersi\u00a0 il prodotto;\u00a0 il teste ha poi escluso \u00a0che i ricorrenti fossero usi discutere di calcio con il\u00a0 convenuto.<\/p>\n<p>La\u00a0 reazione\u00a0 avuta\u00a0 dai\u00a0 ricorrenti\u00a0 dopo\u00a0 essere\u00a0 stati\u00a0 chiamati\u00a0 al\u00a0 cospetto\u00a0 del\u00a0 sig.\u00a0 \u00a0M il fatto che siano stati richiamati uno alla volta esclude poi che il tutto sia sorto in un contesto di gioco.<\/p>\n<p>Seppur\u00a0 le tre\u00a0 persone\u00a0 ritratte\u00a0 sorridono,\u00a0 \u00e8 evidente\u00a0 che\u00a0 sollevano\u00a0 la maglietta\u00a0 e le braccia in quanto comandati di farlo e l&#8217;estremo \u00a0tentativo di\u00a0 \u00a0 Z\u00a0 \u00a0di coprirsi denota uno stato di imbarazzo e umiliazione ben poco compatibili con uno spirito\u00a0 giocoso.<\/p>\n<p>Le considerazioni sopra svolte valgono, senza dubbio, a ricondurre le condotte esaminate nell&#8217;alveo delle molestie di cui all&#8217;art. 2, comma 3, dlgs\u00a0\u00a0 215\/03.<\/p>\n<p>Quanto alla loro ascrivibilit\u00e0, non vi \u00e8 dubbio che\u00a0 le\u00a0 stesse\u00a0 siano\u00a0 soggettivamente riconducibili\u00a0 a\u00a0 \u00a0M \u00a0 in\u00a0 quanto\u00a0 autore materiale.<\/p>\n<p>Nel presente giudizio \u00e8 chiamata a rispondere, tuttavia, anche la societ\u00e0\u00a0 V, datrice di lavoro dei ricorrenti e del \u00a0predetto.<\/p>\n<p>In diritto, l&#8217;art. 2087 e.e. fa obbligo al datore di lavoro di adottare\u00a0 le\u00a0 misure necessarie a tutelare l&#8217;integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di \u00a0lavoro.<\/p>\n<p>Non vi \u00e8 dubbio che tra gli obblighi che la norma impone vi sia anche quello di assicurare ai propri dipendenti un ambiente lavorativo nel quale la persona non sia vittima di soprusi, trattamenti degradanti, umilianti e\u00a0 discriminatori.<\/p>\n<p>V avrebbe quindi dovuto adottare misure atte a evitare comportamenti del genere di quelli qui denunciati.<\/p>\n<p>Al riguardo, la stessa ha prodotto il proprio regolamento che, al punto 2.2., annovera tra gli obblighi dei dipendenti: un atteggiamento inclusivo, il ripudio di ogni forma di emarginazione e\/o discriminazione diretta o indiretta e che al successivo punto 6.2, sanziona gli atti di discriminazione quale che essa\u00a0 siano.<\/p>\n<p>Fermo il regolamento, che denota la condanna della societ\u00e0 verso certi\u00a0 comportamenti, non \u00e8 dato sapere quali siano state le misure adottate dalla societ\u00e0 per verificare il rispetto dei predetti precetti da parte dei lavoratori.<\/p>\n<p>Certamente indifferenti sono, a riguardo, sia le iniziative benefiche del fondatore, di cui vi \u00e8 allegazione, sia la presenza di numerosi lavoratori stranieri anche di colore. Invero, ci\u00f2 che si contesta non \u00e8 una condotta materialmente posta in essere dalla societ\u00e0, rispetto alla quale potrebbero valere gesti di contenuto e segno diversi, bens\u00ec le condotte dei suoi dipendenti sulle quali avrebbe avuto un obbligo di\u00a0 vigilanza\u00a0 al fine di assicurare un ambiente lavorativo idoneo per tutti \u00a0indiscriminatamente.<\/p>\n<p>Obbligo di vigilanza che, avendo accertato i fatti di cui si \u00e8 detto, risulta non essere stato, quantomeno, efficace.<\/p>\n<p>N\u00e9 la societ\u00e0 ha allegato quali indagini abbia svolto allorch\u00e9 , in occasione dei questionari\u00a0 sottoposti\u00a0 ai dipendenti\u00a0 il 31 gennaio 2019, tre di loro (cfr. doc. 51, 52\u00a0\u00a0 e 53) hanno riferito che la signora &#8230;., confidandosi con loro,\u00a0 si era lamentata di un ambiente lavorativo razzista e aveva fatto espresso riferimento a condotte, a suo dire, non consone, tenute da M<\/p>\n<p>Tali informazioni, pur acquisite dopo i fatti qui denunciati, avrebbe dovuto indurre la societ\u00e0 alle opportune verifiche di cui, per\u00f2, non \u00e8 dato riscontro.<\/p>\n<p>Il \u00a0fatto \u00a0che \u00a0una \u00a0persona \u00a0(il \u00a0sig.\u00a0 \u00a0 M), \u00a0al \u00a0di \u00a0l\u00e0 \u00a0del \u00a0suo \u00a0ruolo \u00a0(i \u00a0testi \u00a0lo \u00a0hanno identificato come il responsabile della pizzeria), reiteratamente, fosse uso utilizzare appellativi certamente razzisti, ma non solo (risulta accertato che\u00a0 fosse\u00a0 avvezzo\u00a0 assegnare nomignoli a tutti), denota come\u00a0 il rispetto\u00a0 del\u00a0 regolamento\u00a0 non fosse\u00a0 prassi per tutti e non\u00a0 lo fosse\u00a0 specie\u00a0 per chi,\u00a0 formalmente\u00a0 o\u00a0 informalmente,\u00a0 ma, certamente, di\u00a0 fatto, aveva\u00a0 un\u00a0 ruolo di\u00a0 responsabile\u00a0 (cfr. le deposizioni).<\/p>\n<p>Bench\u00e9 non sia emerso che i ricorrenti si siano\u00a0 mai\u00a0 lamentati\u00a0 delle condotte tenute dal signor\u00a0 M, silenzio le cui ragioni appaiono intuibili e che, \u00a0comunque ha\u00a0 poi\u00a0 riferito\u00a0 al\u00a0 teste ..\u00a0 \u00a0(dipendente\u00a0 \u00a0della \u00a0societ\u00e0 V a \u00a0attraverso \u00a0la quale\u00a0 i ricorrenti\u00a0 hanno\u00a0 conosciuto\u00a0 la societ\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0&#8230;.,\u00a0 \u00a0a cui\u00a0 ha\u00a0 detto che aveva paura\u00a0 d\u00ec\u00a0 perdere\u00a0 il\u00a0 lavoro),\u00a0 pare\u00a0 difficile\u00a0 pensare\u00a0 che\u00a0 l&#8217;abitudine\u00a0 del\u00a0 \u00a0signor- M non sia mai stata percepita.<\/p>\n<p>Il suo comportamento, che avuto poi il suo acme nell&#8217;episodio del 26 gennaio 2019, pare espressione di un suo atteggiamento abituale, ovvero quello di sottolineare, deridere e ridicolizzare alcune caratteristiche proprie di alcune persone.<\/p>\n<p>Se verso alcuni utilizzava espressioni\u00a0 pi\u00f9 neutre (Milanese o Milanista), verso altri era meno gentile (&#8220;cecato&#8221; verso chi, evidentemente, aveva problemi di vista) e verso\u00a0\u00a0 i dipendenti di colore, addirittura, spregevole.<\/p>\n<p>La reiterazione delle condotte pare difficile crede, possa essere passata\u00a0\u00a0\u00a0 inosservata.<\/p>\n<p>Certamente la stessa ha contributo\u00a0 a generare\u00a0 un ambiente\u00a0 lavorativo\u00a0 non inclusivo,\u00a0 di non accoglienza,\u00a0 respingente\u00a0 verso alcune persone.<\/p>\n<p>Di questo la societ\u00e0 deve\u00a0 rispondere.<\/p>\n<p>Nessuno rilevanza ha poi la reazione assunta all&#8217;indomani del video e la presa\u00a0 di distanza (comunicato\u00a0 stampa).<\/p>\n<p>Si tratta, invero, di condotta postuma che, in quanto condanna dell&#8217;operato altrui, pu\u00f2 ritenersi significativa di una mancata partecipazione ai fatti, ma che non assolve da eventuali omissioni che le sono imputate.<\/p>\n<p>Inoltre che pu\u00f2 essere stata giustificata da ragioni\u00a0 economico\u00a0\u00a0 commerciali.<\/p>\n<p>In sede di discussione, il difensore ha sottolineato come la diffusione del video abbia danneggiato\u00a0 l&#8217;immagine\u00a0 della\u00a0 societ\u00e0\u00a0 non\u00a0 solo\u00a0 in\u00a0 Italia,\u00a0 ma anche\u00a0 oltre oceano; era, quindi,\u00a0 interesse\u00a0 di\u00a0 \u00a0V \u00a0prendere\u00a0 le\u00a0 distanze\u00a0 dal\u00a0 comportamento\u00a0 del \u00a0suo dipendente per salvare la propria \u00a0immagine.<\/p>\n<p>Tentativo che ha cercato di fare anche nel presente giudizio escludendo che il sig. M avesse qualche ruolo di responsabile<\/p>\n<p>La circostanza, del tutto smentita dai testi, risulta, comunque del tutto irrilevante in quanto, anche per quello che si dir\u00e0 nel prosieguo, lo stesso era un dipendente della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Ugualmente del tutto irrilevanti sono le richieste da parte della societ\u00e0 ai ricorrenti e finalizzate a sapere quali rimedi la stessa avrebbe potuto\u00a0 prendere per soddisfare\u00a0 le\u00a0 loro pretese di tutela.<\/p>\n<p>Invero, si tratta di domande intervenute dopo i fatti, quindi al pi\u00f9 rilevanti per un\u00a0 bonario componimento,\u00a0 comunque, che non possono\u00a0 colmare le precedenti\u00a0 omissioni\u00a0 e neppure possono valere, come sembra aver voluto fare la difesa in\u00a0 sede\u00a0 di\u00a0 discussone, a far ricadere la colpa sui ricorrenti che\u00a0 non\u00a0 hanno\u00a0 dato\u00a0 alcuna\u00a0 indicazione\u00a0 a riguardo.<\/p>\n<p>Non spetta certo ai dipendenti suggerire al datore di lavoro quali misure preventive o repressive dover adottare per evitare situazioni pericolose\u00a0 per la loro\u00a0\u00a0 salute.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 trova fondamento giuridico anche nel disposto dell&#8217;art. 2049\u00a0c.c<\/p>\n<p>La norma, come insegna la Suprema Corte, introduce un&#8217; ipotesi di responsabilit\u00e0 indiretta e postula l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro tra preponente e preposto oltre\u00a0 che il fatto illecito si sia consumato in presenza di un\u00a0 nesso\u00a0 di\u00a0 occasionalit\u00e0\u00a0 necessaria tra il lavoro svolto dal dipendente e l&#8217;illecito stesso. Si chiede cio\u00e8 che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo ( in questo\u00a0 senso\u00a0 Cass.\u00a0 n.\u00a0 7403\u00a0 del 2013, Cass. n. 12283\/16 e Cass. n. \u00a010445\/19).<\/p>\n<p>Nel caso in esame, i fatti sono accaduti sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento dello stesso; la posizione (non \u00e8 dato sapere se assegnatagli o auto-attribuitasi) di responsabile\u00a0 del\u00a0 reparto\u00a0 pizzeria\u00a0 ha, senza dubbio, posto\u00a0 \u00a0il sig.M\u00a0 in una condizione di supremazia gerarchica rispetto ai ricorrenti che, come si vede nel video, gli obbediscono.<\/p>\n<p>Se tra lui\u00a0 e\u00a0 i due\u00a0 ricorrenti\u00a0 non\u00a0 vi\u00a0 fosse\u00a0 stato\u00a0 una disparit\u00e0\u00a0 di\u00a0 grado,\u00a0 difficilmente e\u00a0 \u00a0 \u00a0 X e Z\u00a0 avrebbero\u00a0 accettato di sottostare all&#8217;umiliazione di essere cosparsi di deodorante e di denudarsi.<\/p>\n<p>La societ\u00e0, come detto, ha, pi\u00f9 volte escluso qualsivoglia\u00a0 ruolo\u00a0 di\u00a0 responsabile\u00a0 in capo a\u00a0\u00a0M.<\/p>\n<p>La circostanza, invece, \u00e8 stata confermata da parte dei\u00a0\u00a0 testi.<br \/>\nProprio tale suo ruolo di vertice gli ha reso possibile fare quanto qui\u00a0 gli\u00a0 viene\u00a0 imputato.<\/p>\n<p>Ora, sulla base di quanto raccontato, qualora si volesse prestare fede a quanto riferito dalla difesa convenuta, non si potrebbe che concludere che la societ\u00e0 non si \u00e8 neppur premurata di verificare quanto accadeva nel proprio ristorante,\u00a0 ovvero\u00a0 che\u00a0 un\u00a0 semplice pizzaiolo si \u00e8 arrogato il ruolo di responsabile (capo come lo chiamavano) e che proprio in forza di tale suo ruolo si permetteva\u00a0 di dare ordini ai \u00a0colleghi.<\/p>\n<p>Trattandosi\u00a0 di fatti\u00a0 illeciti\u00a0 commessi\u00a0 nell&#8217;esercizio delle sue mansioni\u00a0 o di quelle che la societ\u00e0\u00a0 ha tollerato \u00a0che fossero,\u00a0 \u00a0 \u00a0 V\u00a0 va ritenuta\u00a0 responsabile\u00a0 dei\u00a0 fatti ed atti commessi dal sig. M in forza del disposto dell&#8217;art. 2049\u00a0\u00a0c.c<\/p>\n<p>Quanto alla tutela accordabile ai ricorrenti l&#8217;art 4 dlgs 215 citato recita:<\/p>\n<p><em>&#8216; <\/em><em>1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e <\/em>i <em>comportamenti di cui all&#8217;articolo 2 si <\/em><em>svolge <\/em><em>nelle fanne previste dall&#8217;articolo 44, commi da 1 a 6, <\/em><em>8 e 11, <\/em><em>del testo unico.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all&#8217;articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti <\/em><em>collettivi, <\/em><em>puo&#8217; promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell&#8217;articolo 410 del codice di procedura civile o, nell&#8217;ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell&#8217;articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, <\/em> <em>165, anche tramite le associazioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 1.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>li ricorrente, al fine\u00a0di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, pu\u00f2&#8217; dedurre in <\/em><em>giudizio, <\/em><em>anche sulla base di dati statistici, <\/em><em>elementi <\/em><em>di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell&#8217;articolo 2729, primo comma, del codice <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a04\u00a0<\/em><em>Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell&#8217;atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche&#8217; la rimozione degli effetti. Al\u00a0fine di impedirne la ripetizione, il giudice pu\u00f2&#8217; ordinare, entro il termin ef\u00ecssato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a05.\u00a0<\/em><em>Il giudice tiene conto, ai .fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l&#8217;atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente clfti vita<\/em><em>&#8216; <\/em><em>del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parila&#8217; di trattamento <\/em><\/p>\n<p><em>6.<\/em><em>Il giudice puo&#8217; ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 <\/em><em>e <\/em><em>5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale&#8221;<\/em><\/p>\n<p>La disposizione consente, anzitutto, di ritenere\u00a0 infondata\u00a0 l&#8217;eccezione\u00a0 di\u00a0 improponibilit\u00e0 dell&#8217;azione giudiziale per mancato esperimento della procedura di conciliazione\u00a0 attesa la natura di facolt\u00e0 e non di obbligo di tale\u00a0 \u00a0percorso.<\/p>\n<p>Quanto, invece, ai rimedi, non pare efficace un provvedimento che ordini la cessazione del comportamento, trattandosi, quanto alle condotte \u00a0del sig.\u00a0 M di gesti non pi\u00f9 reiterabili per le sue dimissioni e, quanto all&#8217;episodio del 26 gennaio 2019, di fatto isolato<\/p>\n<p>Piuttosto, deve essere ordinato alla societ\u00e0 di adottare misure atte\u00a0 a\u00a0 rimuovere\u00a0 gli effetti ed a prevenire ulteriori\u00a0 comportamenti\u00a0 e quindi\u00a0 a sensibilizzare la\u00a0 coscienza\u00a0 dei dipendenti\u00a0 verso tematiche di tutela dei colleghi di diversa\u00a0 \u00a0etnia.<\/p>\n<p>A tal fine, pu\u00f2 essere indicata la realizzazione di un corso al quale siano chiamati a partecipare, obbligatoriamente, tutti i dipendenti e che, con l&#8217;intervento di esperti, avvicini gli stessi alle tematiche razziali al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino quale che ne sia la sua provenienza o etnia.<\/p>\n<p>Insufficiente risulta, per contro, la divulgazione di qualsiasi comunicato stante il contenuto\u00a0 del regolamento gi\u00e0 in vigore.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 e il sig.\u00a0 \u00a0 M\u00a0\u00a0vanno poi condannati al risarcimento dei \u00a0danni.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 essere messo in dubbio, invero, che il comportamento illecito del primo ha cagionato un danno morale ai due ricorrenti, ovvero\u00a0 una sofferenza\u00a0 psichica\u00a0 dovuta alle umiliazione ed ai soprusi\u00a0 patiti.<\/p>\n<p>L&#8217;essere, reiteratamente apostrofato con appellativi pesantemente offensivi e di matrice razzista, l&#8217;essere additato come persona che ha scarsa cura della propria igiene personale e che, per tale ragione, viene messo alla berlina, costretto a subire la &#8220;disinfestazione&#8221;, come l&#8217;ha chiamata l&#8217;improvvisato regista e, comunque,\u00a0 a diventare protagonista di una clip spregevole ed umiliante sono fatti che, certamente, non possono che lasciare traccia in qualsiasi persona di media sensibilit\u00e0-<\/p>\n<p>Quanto al quantum si ritiene di applicare il criterio equitativo e di utilizzare, quale parametro\u00a0 una percentuale\u00a0 della\u00a0 retribuzione\u00a0 mensile per\u00a0 il periodo\u00a0 intercorso tra\u00a0\u00a0 la loro assunzione\u00a0 e il 26 gennaio 2019\u00a0 (ultimo\u00a0 gesto \u00a0denunciato); per\u00a0 \u00a0 &#8230;..\u00a0\u00a0\u00e8,\u00a0 \u00a0che ha lavorato prima come tirocinante e poi come apprendista dal giugno 2018, pu\u00f2 essere riconosciuta la somma di \u20ac2800 corrispondente alla percentuale del 50% del sua retribuzione mensile moltiplicata per sette \u00a0mesi.<\/p>\n<p>Uguale criterio pu\u00f2 essere\u00a0 utilizzato\u00a0 per\u00a0 \u00a0&#8230;.. al quale, per\u00f2 vantando\u00a0 un rapporto\u00a0 pi\u00f9 lungo,\u00a0 pu\u00f2 essere riconosciuta la somma di\u20ac\u00a0 \u00a05600.<\/p>\n<p>Nessun risarcimento pu\u00f2 essere accordato alla ricorrente Y stante\u00a0 il\u00a0 difetto di prova dei fatti denunciati.<\/p>\n<p>Non avendo acclarato una responsabilit\u00e0 commissiva della societ\u00e0 non si ritiene di dover ordinare la pubblicazione della\u00a0 sentenza.<\/p>\n<p>Le spese tra i ricorrenti\u00a0 \u00a0X\u00a0e Z\u00a0e i convenuti seguono la soccombenza.<\/p>\n<p>Tra la ricorrente\u00a0 \u00a0Y e i convenuti sussistono giuste ragione per la\u00a0 \u00a0compensazione.<\/p>\n<p>Accoglie il ricorso e, per gli effetti, accertati i comportamenti discriminatori posti in essere dal convenuto\u00a0 \u00a0 M nei confronti \u00a0dei ricorrenti\u00a0 \u00a0\u00a0Z e X.<\/p>\n<p>Condanna,\u00a0 in va tra loro solidale,\u00a0 la societ\u00e0\u00a0V \u00a0e il sig M\u00a0 \u00a0a risarcire ai \u00a0ricorrenti\u00a0 \u00a0 \u00a0 Z e X\u00a0 \u00a0 \u00a0i\u00a0 danni\u00a0\u00a0 patiti\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 la\u00a0 corresponsione\u00a0 al \u00a0primo \u00a0della somma\u00a0 di\u20ac\u00a0\u00a0 600 ed al secondo\u00a0 di E 1200.ordina alla societ\u00e0 resistente di predisporre un piano di rimozione degli effetti avente per oggetto la realizzazione di un corso obbligatorio per tutti i dipendenti che, con la partecipazione di esperti, avvicini gli stessi\u00a0 alle tematiche\u00a0 razziali\u00a0 al fine di educarli al doveroso rispetto di ogni cittadino quale che ne sia la sua provenienza o\u00a0 \u00a0etnia.<\/p>\n<p>Rigetta il ricorso proposto da Y<\/p>\n<p>Condanna i convenuti\u00a0\u00a0 alla\u00a0 rifusione\u00a0 delle\u00a0 spese processuali\u00a0 sostenute dai ricorrenti e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 )\u00a0 che\u00a0 vengono\u00a0 liquidate\u00a0 in\u00a0 complessivi\u00a0 \u20ac\u00a0 4000\u00a0 oltre\u00a0 accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari.<\/p>\n<p>Compensa le spese di lite tra la ricorrente\u00a0 \u00a0Y e i convenuti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Milano il\u00a0 23 gennaio 2020<\/p>\n<p>Il Giudice del lavoro dott.ssa Sara Manuela\u00a0 Moglia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE\u00a0 ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro CIVILE Il Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia, sciogliendo la riserva assunta all&#8217;esito dell&#8217;udienza in<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1220,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[53,8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Molestie, origine etnica, Discriminazione razziale, Tribunale di Milano, ordinanza del 24.01.2020<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Molestie reiterate nei confronti del Responsabile di un esercizio di ristoro nei confronti di lavoratori di origine africana aventi ad oggetto offese e comportamenti lesivi della dignit\u00e0 personale, basate solo sull&#039;origine etnica\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Molestie, origine etnica, Discriminazione razziale, Tribunale di Milano, ordinanza del 24.01.2020\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Molestie reiterate nei confronti del Responsabile di un esercizio di ristoro nei confronti di lavoratori di origine africana aventi ad oggetto offese e comportamenti lesivi della dignit\u00e0 personale, basate solo sull&#039;origine etnica\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-04-01T15:06:51+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/discriminazione-etnia.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"634\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"295\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"22 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/discriminazione-etnia.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/discriminazione-etnia.jpg\",\"width\":634,\"height\":295,\"caption\":\"Molestie reiterate nei confronti del Responsabile nei confronti di lavoratori di origine africana aventi ad oggetto offese e comportamenti lesivi della dignit\\u00e0 personale, basate solo sull\\u2019origine etnica.\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/\",\"name\":\"Molestie, origine etnica, Discriminazione razziale, Tribunale di Milano, ordinanza del 24.01.2020\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-04-01T15:06:51+00:00\",\"dateModified\":\"2020-04-01T15:06:51+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"Molestie reiterate nei confronti del Responsabile di un esercizio di ristoro nei confronti di lavoratori di origine africana aventi ad oggetto offese e comportamenti lesivi della dignit\\u00e0 personale, basate solo sull'origine etnica\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/01\/1217\/\",\"name\":\"Molestie, Discriminazione razziale, Tribunale di Milano, ordinanza del 24.01.2020\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1217"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1217"}],"version-history":[{"count":4,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1217\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1222,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1217\/revisions\/1222"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1220"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}