{"id":1236,"date":"2020-04-22T14:47:42","date_gmt":"2020-04-22T12:47:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1236"},"modified":"2020-04-22T14:50:22","modified_gmt":"2020-04-22T12:50:22","slug":"discriminazione-di-genere-e-a-causa-dellidentita-di-genere-tribunale-di-tento-ordinanza-del-31-7-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/22\/discriminazione-di-genere-e-a-causa-dellidentita-di-genere-tribunale-di-tento-ordinanza-del-31-7-2018\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere e a causa dell&#8217;identit\u00e0 di genere, Tribunale di Trento ordinanza del 31.7.2018"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE<\/h3>\n<p>Il giudice, a scioglimento della riserva assunta nella causa promossa con rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss c.p.c.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: right;\">D A<\/h4>\n<p>XXXXXXX, residente in Levico Terme, XXXXXXX, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Alexander Schuster<\/p>\n<h4 style=\"text-align: right;\">RICORRENTE<\/h4>\n<h4 style=\"text-align: center;\">C O N T R O<\/h4>\n<p>YYYYYYYY, con sede in Trento, via del Ponte n\u00b0 15, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall\u2019avv. +++++++++<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>CONVENUTA<\/strong><\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\">O R D I N A N Z A<\/h4>\n<p>Premesso, fra l\u2019altro, di essere \u201c<em>persona transgender, ovvero persona di sesso biologico maschile che percepisce e afferma un\u2019identit\u00e0 di genere di tipo femminile<\/em>\u201d; di svolgere un\u2019attivit\u00e0 professionale tramite la *******, start-up nell\u2019ambito dell\u2019innovazione, sviluppo e ricerca; di aver avuto l\u2019intenzione, nell\u2019estate 2016, di trasferirsi da Levico Terme a Trento per ragioni personali e lavorative; di essersi, quindi, all\u2019epoca attivata con un\u2019amica, WWWWWW, per reperire un\u2019abitazione comune al fine di condividere le spese di locazione, con ricorso ex art. 55 <em>quinquies<\/em>, d.lgs. n\u00b0 198\/2006, XXXXXXX esponeva che:<\/p>\n<p>letto un annuncio relativo ad alloggi per studenti, dottorandi o ricercatori rinvenuto su un noto portale web, il 16 agosto 2016 aveva contattato il recapito telefonico ivi riportato, con ci\u00f2 mettendosi in comunicazione con l\u2019agenzia CCCCCCC (di seguito, per brevit\u00e0, solo CCCCCCC), nella persona dell\u2019amministratrice e legale rappresentante PPPPPPP PPPPPPP, a cui aveva manifestato il proprio interesse e quello dell\u2019amica WWWWWW all\u2019abitazione<\/p>\n<ul>\n<li>pubblicizzata, facendole presente nel contempo di svolgere attivit\u00e0 lavorativa, e non di studio;<\/li>\n<li>la PPPPPPP, dopo aver contattato la propriet\u00e0, l\u2019aveva richiamata per dirle che la detta \u201c<em>condizione di non studentessa<\/em> <em>non era ostativa alla conclusione del contratto<\/em>\u201d, tant\u2019\u00e8 che in seguito le aveva comunicato via mail le istruzioni per \u201c<em>bloccare la stanza<\/em>\u201d, trasmettendole la relativa planimetria e gli estremi dell\u2019offerta, nonch\u00e9 un modulo &#8211; qualificato come \u201c<em>preliminare<\/em>\u201d &#8211; da compilare;<\/li>\n<li>ribadito alla PPPPPPP di non essere studentessa e, quindi, di non poter allegare documentazione attestante l\u2019iscrizione universitaria, come richiesto nelle istruzioni del detto modulo, le era stato risposto di inviare un contratto di lavoro e, in difetto, una visura relativa alla societ\u00e0 di cui era socia;<\/li>\n<li>aveva, quindi, successivamente provveduto a sottoscrivere e a trasmettere il contratto preliminare, unitamente alla prova del pagamento degli importi ivi indicati (\u20ac 1.042,00 in favore di YYYYYYYY, a titolo di \u201ccaparra\u201d pari al triplo del canone di locazione, oltre alle spese di registrazione; \u20ac 402,60 a favore di CCCCCCC a titolo di \u201c<em>costi una tantum<\/em>\u201d), alla carta d\u2019identit\u00e0 del 2012 (ove era ritratta con sembianze maschili) e alla visura relativa alla societ\u00e0 *******;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>avendo conseguito il 13 settembre un nuovo documento d\u2019identit\u00e0, recante foto che la raffigurava con apparenze femminili, tre giorni dopo, in vista dell\u2019immissione in possesso dei locali, ne aveva trasmesso per email copia alla YYYYYYYY, in persona della responsabile amministrativa GGGGGG (la quale aveva risposto a una sua precedente comunicazione inviata a FFFFFFF), ricevendone nella stessa giornata varia documentazione in vista del successivo perfezionamento del contratto di locazione relativo alla \u201cstanza D.3\u201d;<\/li>\n<li>il 26 settembre aveva ricevuto dalla CCCCCCC la fattura per la provvigione relativa al contratto n. 3000 dd. 16.8.2016 avente a oggetto \u201c<em>locazione di stanza singola in appartamento Via VVVVVV n. 39 \u2013 38122 Trento<\/em>\u201d e da FFFFFFF comunicazione di consegna della stanza per il successivo 1\u00b0 ottobre;<\/li>\n<li>tre giorni dopo, quindi il 29 settembre, aveva reso nota la propria condizione di transgender alla PPPPPPP, allorch\u00e9 costei le aveva telefonato per dirle che in YYYYYYYY erano sorte perplessit\u00e0 sul fatto che vi fossero \u201c<em>due persone diverse<\/em>\u201d sulla vecchia e sulla nuova carta d\u2019identit\u00e0;<\/li>\n<li>nella circostanza la PPPPPPP le aveva fatto presente che alla YYYYYYYY tendevano a essere selettivi e che il FFFFFFF era persona \u201c<em>all\u2019antica<\/em>\u201d e, temendo un uso improprio del locale, aveva manifestato dubbi sull\u2019assenza della condizione di studentessa;<\/li>\n<li>nel corso di un incontro a tre effettuato nella stessa giornata, il FFFFFFF si era effettivamente concentrato sulla qualifica di studentessa, tant\u2019\u00e8 che al termine della discussione le era stato proposto dalla PPPPPPP un alloggio alternativo, ma l\u2019affare non era andato a buon fine per la mancanza di disponibilit\u00e0 della proprietaria;<\/li>\n<li>al fine di indurre YYYYYYYY alla stipulazione del contratto, la PPPPPPP le aveva, quindi, suggerito di iscriversi a singoli corsi universitari, pur non celandole il timore di esporla a una spesa che non le avrebbe assicurato con certezza l\u2019alloggio voluto;<\/li>\n<li>anche YYYYYYYY, per il tramite del FFFFFFF, le aveva proposto soluzioni alternative, che non aveva accettato avendo all\u2019epoca interesse a conseguire proprio il locale oggetto del contratto preliminare di locazione stipulato con la detta societ\u00e0, nella circostanza rappresentata dalla CCCCCCC;<\/li>\n<li>la successiva mancata stipulazione del contratto definitivo non era stata causata dall\u2019assenza dello <em>status<\/em> di studente, gi\u00e0 desumibile dalla documentazione utilizzata per la stesura del regolamento contrattuale inviato il 16\/9, ma dalla propria condizione di persona trans;<\/li>\n<li>del resto nello stesso annuncio relativo al locale in oggetto, essendosi fatto riferimento anche a \u201c<em>dottorandi<\/em>\u201d e \u201c<em>ricercatori<\/em>\u201d, non era stata richiesta la sola veste di studente, oltretutto neppure menzionata nel contratto definitivo che le era stato sottoposto per la firma;<\/li>\n<li>YYYYYYYY aveva, dunque, tenuto una condotta discriminatoria di tipo diretto in suo danno, avendole impedito l\u2019accesso a un bene, ossia l\u2019alloggio promesso in locazione, soltanto perch\u00e9 portatrice di un\u2019identit\u00e0 di genere contrastante con il sesso cromosomico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tanto premesso, XXXXXXX concludeva chiedendo di:<\/p>\n<p>A accertare il proprio diritto alla locazione (per una durata di dodici mesi) della stanza D.3 dell\u2019immobile sito in Trento, Via VVVVVV, 39, di propriet\u00e0 della YYYYYYYY, e l\u2019obbligo di quest\u2019ultima di concludere il contratto definitivo di locazione di cui alla mail di data 16.09.2016; di pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 2932 cod. civ., una sentenza d&#8217;esecuzione in forma specifica dell&#8217;obbligo di concludere il contratto di locazione, che tenesse luogo dell&#8217;inadempimento della YYYYYYYY e producesse gli effetti del contratto non concluso;<\/p>\n<p>B accertare e dichiarare il carattere discriminatorio degli atti posti in essere in suo danno da YYYYYYYY nei rapporti contrattuali e nelle trattative per una locazione a uso abitativo nel periodo settembre 2016 e mesi successivi \u201c<em>per motivo di genere e identit\u00e0 di genere<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>C condannare YYYYYYYY, ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale, pari a \u20ac 500,00 per ogni mese d\u2019indisponibilit\u00e0 dell\u2019alloggio a decorrere dal 1\u00b0 ottobre 2016 e fino a un massimo di dodici mesi;<\/p>\n<p>D condannare YYYYYYYY al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c., 28, c. 5, d.lgs. 150\/2011, da quantificare in \u20ac 35.000,00, oltre accessori;<\/p>\n<p>E disporre la pubblicazione, sul sito Internet di YYYYYYYY per un periodo di almeno due anni, di dichiarazione della stessa di adottare, nell\u2019offerta dei propri servizi e dei propri beni, una \u00ab<em>politica di non discriminazione<\/em>\u00bb, con espressa menzione dell\u2019identit\u00e0 di genere quale motivo di non discriminazione, ordinando, nel contempo, che un richiamo o banner a tale sezione\/pagina del sito fosse presente sulla home-page per almeno un anno;<\/p>\n<p>F disporre la pubblicazione a spese di YYYYYYYY di un estratto di almeno 2500 caratteri (spazi inclusi) della pronuncia giudiziale, con contenuto da concordarsi, o in alternativa la pubblicazione dell\u2019ordinanza integrale su un quotidiano di tiratura nazionale.<\/p>\n<p>G in subordine alla domanda sub A, accertare, ai sensi dell\u2019art.1337 c.c., la violazione della buona fede nella fase di trattativa in ordine alla locazione del detto immobile, posta in essere da YYYYYYYY nel mese di settembre, con conseguente condanna al risarcimento ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c. e dell\u2019art. 2059 c.c..<\/p>\n<p>Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, YYYYYYYY, premesso che la CCCCCCC, rappresentata da PPPPPPP PPPPPPP, non era propria mandataria, avendo solo la facolt\u00e0 di procacciarle clienti e che in tale veste, a met\u00e0 agosto 2016, le aveva segnalato XXXXXXX e WWWWWW, come persone interessate a due stanze nello studentato denominato \u201cResidenza universitaria 2.0\u201d, rappresentava, fra l\u2019altro, che:<\/p>\n<ul>\n<li>a dire della PPPPPPP, XXXXXXX aveva asserito di aver terminato un corso di laurea triennale e di non essere iscritto al biennio, ma di essersi riservato di farlo in seguito;<\/li>\n<li>preso atto di ci\u00f2, si era fatto presente alla PPPPPPP che la stanza poteva essere bloccata, ferma restando la necessit\u00e0 di successiva iscrizione universitaria non oltre il 1\u00b0 ottobre 2016, data prevista per l\u2019immissione in possesso del locale;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>allorch\u00e9 il 29 settembre 2016 era stato accertato, in base alla nuova carta d\u2019identit\u00e0, che XXXXXXX era \u201c<em>programmatore di software<\/em>\u201d, era stato ribadito che la stanza non poteva essere assegnata in difetto di iscrizione all\u2019universit\u00e0, e nel contempo era stata manifestata la disponibilit\u00e0 a tenerla bloccata ove XXXXXXX avesse provveduto alla detta iscrizione, offrendo comunque anche un alloggio alternativo;<\/li>\n<li>controparte non aveva provato la dichiarata qualit\u00e0 di \u201cpersona transgender\u201d;<\/li>\n<li>le disposizioni di cui al d.lgs. n\u00b0 198\/2006, costituendo legislazione speciale diretta a reprimere comportamenti discriminatori fra uomo e donna a tutela del genere femminile, non erano applicabili nella fattispecie in esame;<\/li>\n<li>controparte non aveva offerto elementi sufficienti per beneficiare dell\u2019inversione dell\u2019onere della prova prevista dall\u2019art. 55 bis del detto decreto legislativo;<\/li>\n<li>il locale oggetto di causa, come tutti quelli compresi nella stessa struttura, erano destinati unicamente a studenti, non rilevando la pi\u00f9 ampia indicazione rinvenibile nell\u2019annuncio pubblicitario menzionato in ricorso, in quanto riferibile a iniziativa unilaterale della PPPPPPP e contrastante con quanto riportato nel sito di essa convenuta;<\/li>\n<li>non avendolo sottoscritto, l\u2019accordo denominato \u201cpreliminare\u201d da parte ricorrente non le era opponibile;<\/li>\n<li>sin dal primo contatto relativo alla coppia WWWWWW\/XXXXXXX, si era fatto presente alla PPPPPPP che la mancata iscrizione universitaria sarebbe stata un problema ove si fosse protratta in prossimit\u00e0 della data fissata per la consegna del locale;<\/li>\n<li>soltanto il 29 settembre il proprio dipendente FFFFFFF si era avveduto che la prima carta d\u2019identit\u00e0 di XXXXXXX riportava la dicitura \u201cstudente\u201d e la nuova quella di \u201csviluppatore software\u201d, il che lo aveva indotto a supporre che XXXXXXX avesse definitivamente deciso di non iscriversi all\u2019universit\u00e0;<\/li>\n<li>nel corso dell\u2019incontro tenuto nella stessa giornata al fine di chiarire la situazione, FFFFFFF aveva ribadito a XXXXXXX la necessit\u00e0 di procedere all\u2019iscrizione universitaria, per poi far presente che in difetto la stanza non poteva essere concessa in locazione, non mancando comunque di formulare proposte alternative, non accettate da XXXXXXX;<\/li>\n<li>il diniego alla locazione dell\u2019alloggio preteso era stato, dunque, causato dalla sola mancanza dello status di studente, e non certo dall\u2019asserita qualit\u00e0 di transgender di parte ricorrente;<\/li>\n<li>le domande ex art. 2932 c.c. e di accertamento di condotta discriminatoria erano inammissibili e comunque infondate, al pari di quella proposta ex art. 2043 c.c., per aver controparte prospettato una responsabilit\u00e0 contrattuale o precontrattuale; &#8211; parte ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei dedotti pregiudizi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo aver formulato una proposta transattiva ex art. 91 c.p.c., YYYYYYYY concludeva chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria.<\/p>\n<p>1 Sulle domande di accertamento dell\u2019inadempimento, da parte di YYYYYYYY, dell\u2019obbligo di concludere il contratto definitivo di locazione di cui alla mail dd. 16.9.2016 e di risarcimento del relativo danno<\/p>\n<p>Come emerge dalla parte espositiva che precede, sul presupposto di aver stipulato con la convenuta un contratto preliminare di locazione relativamente alla stanza D.3 dell\u2019immobile sito in Trento, via VVVVVV 39, in ricorso XXXXXXX ha chiesto di pronunciare, ai sensi dell\u2019art. 2932 c.c., sentenza che producesse gli stessi effetti del contratto definitivo non stipulato per l\u2019inadempienza di controparte.<\/p>\n<p>Nella successiva memoria difensiva dd. 5.5.2017, parte ricorrente, tenuto conto che in ragione dei tempi processuali la detta eventuale declaratoria non l\u2019avrebbe comunque posta nelle stesse condizioni del contratto non concluso, relativo a una locazione annuale a decorrere dal 1\u00b0 ottobre 2016, ha manifestato il proposito di \u201c<em>convertire la condanna all\u2019adempimento degli obblighi del preliminare di locazione in una domanda di risarcimento per equivalente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale domanda, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, \u00e8 ammissibile, non risolvendosi in un\u2019irrituale <em>mutatio libelli<\/em>.<\/p>\n<p>Al riguardo va, infatti, considerato che quando \u201c<em>l\u2019esecuzione specifica di un preliminare\u2026si riveli impossibile\u2026la richiesta di reintegrazione per equivalente pecuniario \u00e8 da ritenersi implicita nella domanda di esecuzione della quale non trascende i limiti, onde non costituisce domanda nuova<\/em>\u201d, e ci\u00f2 in quanto \u201c<em>la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, mediante la restituzione dell\u2019eadem res debita<\/em>\u201d (cos\u00ec in motivazione Cass., n\u00b0 2613\/2001).<\/p>\n<p>In applicazione di tale condivisibile principio di diritto (affermato in ordine a un preliminare di vendita relativo a immobile ceduto a terzi dal promittente venditore, ma suscettibile di estensione anche a un preliminare di locazione, quando sia, di fatto, divenuta impossibile la conduzione del bene nel ristretto lasso temporale ivi considerato), devesi, dunque, ritenere insussistente l\u2019eccepito indebito mutamento di domanda.<\/p>\n<p>Tanto premesso, ritiene il giudicante che le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la YYYYYYYY ebbe ad assumere, con la stipulazione di un contratto preliminare, l\u2019obbligo di stipulare un contratto definitivo di locazione con XXXXXXX relativamente al detto alloggio.<\/p>\n<p>Tenuto conto che l\u2019art. 1, co. 4, legge n\u00b0 431\/98 richiede la forma scritta <em>ad substantiam<\/em> per la locazione a uso abitativo (\u201c<em>il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 \u00e8 affetto da nullit\u00e0 assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d&#8217;ufficio, attesa la &#8220;ratio&#8221; pubblicistica del contrasto all&#8217;evasione fiscale; fa eccezione l&#8217;ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto \u00e8 affetto da nullit\u00e0 relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore<\/em>\u201d cos\u00ec Cass., sez. un., n\u00b0 18214715), anche il dedotto contratto preliminare, stante il disposto dell\u2019art. 1351 c.c., doveva essere stipulato per iscritto a pena di nullit\u00e0, ci\u00f2 significando che la relativa stipulazione non la si pu\u00f2 desumere dal comportamento concludente di uno o di entrambe le parti.<\/p>\n<p>Nel caso di specie difetta il detto requisito formale, visto che il regolamento negoziale (v. doc. n\u00b0 6 di parte ricorrente), in tesi, corrispondente all\u2019accordo preliminare inadempiuto (che, invero, pone a carico del solo firmatario, con il versamento della \u201c<em>caparra<\/em>\u201d, \u201c<em>l\u2019impegno a firmare il contratto di locazione<\/em>\u201d, di talch\u00e9 appare fondato qualificarlo come preliminare unilaterale di locazione, con cui l\u2019obbligazione di stipulare \u00e8 assunta da una sola parte) non risulta sottoscritto da YYYYYYYY, e neppure dalla CCCCCCC in persona della sua amministratrice e legale rappresentante PPPPPPP PPPPPPP, la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, nella vicenda avrebbe agito quale rappresentante della societ\u00e0 convenuta o comunque come <em>falsus procurator<\/em>, il cui operato sarebbe stato poi ratificato dalla YYYYYYYY.<\/p>\n<p>Tali assunti non risultano provati ed appaiono comunque contraddetti dall\u2019avvenuto pagamento (da parte di XXXXXXX) dell\u2019importo di \u20ac 402,60 oggetto della fattura n\u00b0 27\/2016 dd. 17.8.2016 emessa dalla CCCCCCC, da intendersi, in sostanza, quale corrispettivo dell\u2019attivit\u00e0 di mediazione dalla stessa svolta per la locazione del locale per cui \u00e8 causa, dunque nell\u2019espletamento di attivit\u00e0 riconducibile nel campo applicativo dell\u2019art. 1754 c.c., e non come mandataria di YYYYYYYY.<\/p>\n<p>Al riguardo va peraltro tenuto presente che \u201c<em>il mandato con o senza rappresentanza a concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta &#8220;ad substantiam&#8221; deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullit\u00e0<\/em>\u201d (cos\u00ec Cass., n\u00b0 7453\/92; nello stesso senso v. Cass., n\u00b0 13212\/2014) e che lo stesso dicasi per quanto attiene alla ratifica, dovendo anch\u2019essa parimenti \u201c<em>rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal &#8220;falsus procurator<\/em>&#8221; (cos\u00ec Cass., n\u00b0 27399\/09; v. anche Cass., n\u00b0 12308\/11, secondo cui \u201c<em>la ratifica di un contratto per il quale la legge prevede la redazione per iscritto &#8220;ad substantiam&#8221; (nella specie, contratto preliminare di compravendita immobiliare) pu\u00f2 anche essere contenuta in un atto avente formale diverso contenuto, ma non pu\u00f2 essere desunta da una serie di condotte o documenti complessivamente indicati come convergenti verso la dimostrazione dell&#8217;avvenuta ratifica, perch\u00e9 in questa ipotesi si tenderebbe a fornire non la prova indiretta, ma quella per presunzioni, espressamente vietata dall&#8217;art. 2729, II comma, cod. civ.<\/em>\u201d), il che induce a non attribuire rilievo, con riguardo ai profili qui in esame (ossia relativamente al mandato che YYYYYYYY avrebbe conferito alla PPPPPPP e alla dedotta ratifica dell\u2019operato di costei da parte della societ\u00e0 convenuta), che la stanza richiesta da XXXXXXX sia stata \u201c<em>bloccata da met\u00e0 agosto<\/em>\u201d da parte di YYYYYYYY e che quest\u2019ultima abbia incassato l\u2019importo di \u20ac 1.042,00 a titolo di \u201c<em>caparra<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019evidenziata carenza di forma scritta non appare superabile neppure con il riferimento ai documentati messaggi telefonici e di posta elettronica, sia perch\u00e9 non intercorsi tra parte ricorrente e soggetto in grado di manifestare la volont\u00e0 della societ\u00e0 convenuta e di vincolarla sul piano negoziale, sia per il loro stesso contenuto.<\/p>\n<p><em>In parte qua<\/em> non \u00e8 poi valorizzabile la particolare ripartizione dell\u2019onere probatorio di cui agli artt. 55 <em>sexies<\/em> D.Lgs. n\u00b0 196\/2007 e 28, D.Lgs. n\u00b0 150\/2011, sia perch\u00e9 tali disposizioni, essendo riferibili, rispettivamente a \u201c<em>elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di discriminazione<\/em>\u201d e alla \u201c<em>esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori<\/em>\u201d, sono applicabili alle sole domande dirette all\u2019accertamento della denunciata condotta discriminatoria e al risarcimento dei relativi danni, e non a quelle fondate su un preteso inadempimento dell\u2019obbligo a contrarre; sia perch\u00e9 in relazione al profilo sopra esaminato viene in rilievo un requisito formale richiesto a pena di nullit\u00e0, e non <em>ad probationem<\/em>.<\/p>\n<p>Aggiungasi a ci\u00f2, con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria, riferita al disposto dell\u2019art. 2043 c.c. al punto C delle conclusioni rassegnate in ricorso, e alle conseguenze dell\u2019inadempimento del dedotto obbligo di contrarre di cui al punto C delle conclusioni formulate nella memoria difensiva dd. 5.5.2017, che comunque non sono stati acquisiti oggettivi elementi di prova da cui inferire che dalla mancata conclusione del contratto di locazione relativamente all\u2019alloggio oggetto di causa sia derivato a parte ricorrente uno specifico pregiudizio patrimoniale in termini di danno emergente e\/o lucro cessante; in particolare, non consta che l\u2019indisponibilit\u00e0 del detto immobile le abbia comportato spese o precluso il conseguimento di un qualche guadagno, o comunque un pregiudizio, quantomeno in termini di perdita di chance, e neppure \u00e8 stato provato che per effetto della sistemazione abitativa nel centro cittadino XXXXXXX avrebbe avuto modo di svolgere pi\u00f9 proficuamente la propria attivit\u00e0 lavorativa rispetto a quanto le era consentito dalla sua collocazione residenziale dell\u2019epoca a Levico Terme e, quindi, di incrementare i relativi ricavi.<\/p>\n<p>Le domande formulate ai punti A e C delle conclusioni articolate nella memoria dd. 5.5.2017 non possono, dunque, trovare accoglimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2. Sulla domanda di accertamento del carattere discriminatorio degli atti posti in essere dalla convenuta in danno di XXXXXXX<\/p>\n<p>a) La normativa di riferimento<\/p>\n<p>Al riguardo occorre in primo luogo individuare le norme di diritto positivo applicabili nella fattispecie in esame e, quindi, verificare se, come prospettato in ricorso, le domande ivi formulate siano effettivamente riconducibili nel campo applicativo del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n\u00b0 198 (\u201c<em>Codice delle parti opportunit\u00e0 tra uomo e donna a norma dell\u2019articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246<\/em>\u201d), come modificato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 196 (\u201c<em>Attuazione della direttiva 2004\/113\/CE che attua il principio della parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l\u2019accesso a beni e servizi e la loro fornitura<\/em>\u201d), che vi ha introdotto il Titolo II 2-bis (\u201c<em>parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne nell\u2019accesso a beni e servizi e loro fornitura<\/em>\u201d), ove figurano disposizioni recanti le nozioni e il divieto di discriminazioni (artt. 55 <em>bis<\/em> e 55 <em>ter<\/em>), nonch\u00e9 la disciplina della tutela giudiziaria cui pu\u00f2 accedere il soggetto discriminato \u201c<em>a causa del suo sesso<\/em>\u201d (artt. 55 <em>quinquies<\/em> e 55 <em>sexies<\/em>).<\/p>\n<p>A tal fine, avendo parte ricorrente sostenuto di essere \u201c<em>persona transgender, ovvero persona di sesso biologico maschile, tale risultante ancora allo stato civile, che tuttavia percepisce e afferma un identit\u00e0 di genere di tipo femminile<\/em>\u201d (v. pag. 2 del ricorso), nonch\u00e9 di essere intenzionata a \u201c<em>porre in essere nel breve termine un\u2019operazione chirurgica e conseguire la rettificazione anagrafica<\/em>\u201d (v. pag. 3 della memoria dd. 5.5.2017), e di aver subito proprio a causa della detta condizione soggettiva un trattamento discriminatorio nel reperimento di immobile a uso di abitazione, dunque nell\u2019accesso a un bene, occorre innanzi tutto stabilire se la tutela accordata dalla citata normativa riguarda le sole discriminazioni dovute all\u2019appartenenza all\u2019uno o all\u2019altro sesso, ossia fondate sul fatto che una persona sia una donna o un uomo, o anche quelle attinenti al genere, s\u00ec da risultare applicabile anche in relazione a disparit\u00e0 di trattamento riferibili al mutamento del sesso e alla \u201c<em>identit\u00e0 di genere<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In proposito va in primo luogo considerato che il principio di uguaglianza sancito dall\u2019art. 3 Cost., imponendo di escludere privilegi e disposizioni discriminatorie, anche in base al sesso, in ragione della garanzia effettiva del valore primario della pari dignit\u00e0 sociale di fronte alla legge, costituisce il fondamento del divieto di qualunque forma di discriminazione, ossia di ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento, e che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana il precedente art. 2 riconosce e garantisce anche il diritto all&#8217;identit\u00e0 personale, che \u00e8 espressione della dignit\u00e0 del soggetto e del suo diritto a essere riconosciuto nell\u2019ambito sociale di riferimento per quello che si \u00e8 (v. Corte Cost. n\u00b0 13\/1984) e che comprende anche l\u2019identit\u00e0 sessuale, per la cui identificazione, come chiarito dalla Corte Costituzionale con specifico riguardo all\u2019impianto normativo della legge 14 aprile 1982, n\u00b0 164 (\u201cnorme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso\u201d), \u201c<em>viene conferito rilievo non pi\u00f9 esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero \u2018naturalmente\u2019 evolutisi, sia pure con l\u2019ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale<\/em>\u201d, derivando da ci\u00f2 una \u201c<em>concezione del sesso come dato complesso della personalit\u00e0, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato e ricercato l\u2019equilibrio, privilegiando il od i fattori dominanti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Del resto, com\u2019\u00e8 noto, il dato biologico pu\u00f2 discostarsi dalla componente psicologica, potendosi verificare che un soggetto, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere, sente in modo profondo di appartenere all\u2019altro genere, del quale tende ad assumere gli aspetti esteriori e ad adottare i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.<\/p>\n<p>Il che richiama il concetto d\u2019identit\u00e0 di genere, ritenuta costituita da tre componenti, ossia il corpo, l\u2019autopercezione e il ruolo sociale (v. Trib. Messina 11.11.2014 e Cass., n\u00b0 15138\/15), e comunemente definita come l\u2019esperienza intima e personale che ogni persona ha del sesso, che corrisponda o non al sesso attribuito alla nascita, compresa la consapevolezza personale del corpo (che pu\u00f2 comportare, se frutto di una libera scelta, la modificazione dell\u2019aspetto fisico o delle funzioni fisiche mediante interventi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre espressioni del genere, tra cui l\u2019abbigliamento, il linguaggio e l\u2019atteggiamento.<\/p>\n<p>L\u2019identit\u00e0 di genere, che, dunque, non \u00e8 necessariamente corrispondente al sesso anatomico di nascita, costituisce \u201c<em>un profilo rilevantissimo, anzi costitutivo dell\u2019identit\u00e0 personale<\/em>\u201d (cos\u00ec in motivazione Cass., n\u00b0 15138\/2015, che da tale qualificazione ha tratto la conseguenza che lo Stato non pu\u00f2 limitarne l\u2019esplicazione \u201c<em>a meno che non vi siano interessi superiori da tutelare<\/em>\u201d), come tale \u201c<em>rientrante a pieno titolo nell\u2019ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)<\/em>\u201d (v. Corte Cost. n\u00b0 221\/15).<\/p>\n<p>Devesi, nel contempo, considerare, per quanto qui rileva, che nell\u2019ordinamento comunitario, che da tempo prevede disposizioni sul principio della parit\u00e0 di trattamento, sancito dall\u2019art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione e considerato dalla Corte di Giustizia (caso Glatzel) \u201c<em>principio generale del diritto dell\u2019Unione<\/em>\u201d, di cui ne \u00e8 \u201c<em>particolare espressione<\/em>\u201d il principio di non discriminazione enunciato all\u2019art. 21, paragrafo 1 della Carta, si \u00e8 assistito a un progressivo ampliamento della tutela antidiscriminatoria in una dimensione sociale, e non in quella esclusivamente economica, che ha caratterizzato l\u2019iniziale impostazione del Trattato <em>in parte qua<\/em>.<\/p>\n<p>Sul presupposto che l\u2019eliminazione di ogni discriminazione \u00e8 parte dei principi generali di cui deve garantire l\u2019osservanza per il conseguimento di un\u2019uguaglianza effettiva e non meramente formale, la Corte di Giustizia ha effettuato un\u2019opera di graduale estensione dell\u2019ambito applicativo della normativa antidiscriminatoria, come tutela della dignit\u00e0 umana, intesa come valore assoluto, con ci\u00f2 anticipando gli orientamenti degli altri organismi comunitari e influenzandone l\u2019operato.<\/p>\n<p>Tale interpretazione estensiva \u00e8 riscontrabile, fra l\u2019altro, anche in ordine alle discriminazioni subite da persone transessuali, che, in quanto fondate sul \u201cgenere\u201d, la Corte di Giustizia ha ricondotto a quelle vietate dalla normativa europea in materia di discriminazioni tra uomo e donna.<\/p>\n<p>Al riguardo viene in rilievo la sentenza nella causa C-13\/94 P.c.S. e Cornwall County Council, in cui la Corte di Giustizia, tenuto conto che la direttiva europea n. 76\/207\/CEE (poi rifusa nella direttiva 2006\/54\/CE), sulla parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne nell\u2019accesso al lavoro era l\u2019espressione, nella materia considerata, del principio di uguaglianza e che \u201c<em>il diritto di non essere discriminato in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana<\/em>\u201d, ha affermato che l\u2019applicazione della detta direttiva non poteva \u201c<em>essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all\u2019appartenenza all\u2019uno o all\u2019altro sesso<\/em>\u201d e che, in ragione dello scopo e dei diritti che mirava a proteggere, poteva \u201c<em>applicarsi anche alle discriminazioni che hanno origine, come nella fattispecie, nel mutamento di sesso dell\u2019interessata<\/em>\u201d, evidenziando che \u201c<em>siffatte discriminazioni si basano essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell\u2019interessato<\/em>\u201d e che, quindi, \u201c<em>una persona, se licenziata in quanto ha l\u2019intenzione di sottoporsi o si \u00e8 sottoposta ad un cambiamento di sesso, riceve un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di detta operazione<\/em>\u201d, per poi sostenere che \u201c<em>il tollerare una discriminazione del genere equivarrebbe a violare, nei confronti di siffatta persona, il rispetto della dignit\u00e0 e della libert\u00e0 alle quali essa ha diritto e che la Corte deve tutelare<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale impostazione interpretativa (seguita in due successivi giudizi: Causa C-117\/01<\/p>\n<p>K.B. v. National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health e Causa C423\/04, Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for work and pensions), che, dunque, consente di includere nell\u2019ambito operativo della tutela contro le discriminazioni fondate sul sesso, non solo le persone che hanno ultimato l\u2019iter medico\/giudiziario\/amministrativo di mutamento del sesso, ma anche quelle che hanno intenzione di darvi inizio, \u00e8 stata espressamente richiamata nella direttiva 2006\/54CE (riguardante l\u2019attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e attuata in Italia con il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5, che ha modificato alcune disposizioni del D.lgs. n\u00b0 198\/2006), visto che al considerando n. 3 si legge \u201cl<em>a Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d\u2019applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all\u2019uno o all\u2019altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che \u00e8 inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Un rilievo sostanzialmente analogo \u00e8 riscontrabile nel verbale della riunione n. 2606 del Consiglio dell\u2019Unione europea tenutasi il 4.10.2004 durante i lavori preparatori della direttiva 2004\/113\/CE relativa all\u2019accesso dei beni e servizi (recepita nell\u2019ordinamento interno con il D.Lgs. n\u00b0 196\/07, che, come detto, ha modificato il D.Lgs. n\u00b0 198\/2006), ove si legge \u201c<em>riguardo all\u2019art. 3 e alla sua applicazione alle persone transessuali, il Consiglio e la Commissione ricordano la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso C-13\/94 P.c. S. e Cornwall, ove la corte ha ritenuto che il diritto a non essere discriminati sulla base del sesso non pu\u00f2 essere limitato alle discriminazioni fondate sul fatto che una persona sia dell\u2019uno o dell\u2019altro sesso, ma deve includere le discriminazioni derivanti dal cambiamento di sesso di una persona<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Convergente nella medesima direzione interpretativa appare la Relazione dd. 5.5.2015 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull\u2019applicazione della direttiva 2004\/113\/CE, il cui punto 3.3 recita \u201c<em>conformemente alla giurisprudenza della Corte, il campo di applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne e il divieto delle discriminazioni fondate sul sesso si applicano anche alle discriminazioni che hanno origine dal cambiamento di sesso di una persona\u2026Sinora la Corte si \u00e8 pronunciata soltanto sul cambiamento di sesso. Non esiste una giurisprudenza riguardo all\u2019identit\u00e0 di genere in termini pi\u00f9 generali, inclusa nella protezione dalla discriminazione fondata sul sesso, ma la Commissione ritiene che l\u2019approccio da seguire dovrebbe essere sostanzialmente simile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il che, valutato unitamente al dichiarato scopo della direttiva 2004\/113\/CE (\u201c<em>istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l\u2019accesso a beni e servizi<\/em>\u201d), che ne fa espressione del principio di uguaglianza, induce a ritenere innanzi tutto che le stesse considerazioni svolte dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia in ordine all\u2019operativit\u00e0 della direttiva sulla parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne nell\u2019accesso al lavoro valgono a estendere la sfera di applicazione della direttiva 2004\/113\/CE anche alle discriminazioni subite per il fatto di aver ottenuto la rettificazione anagrafica del sesso o anche solo per aver manifestato l\u2019intenzione di conseguirla e, quindi, iniziato l\u2019espletamento delle incombenze a ci\u00f2 necessarie.<\/p>\n<p>Nel valutare poi l\u2019effettiva incidenza delle menzionate sentenze della Corte di Giustizia sulla questione interpretativa in esame, va considerato, da un lato, che esse risalgono a un\u2019epoca in cui si riteneva che per la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile fosse obbligatorio l\u2019intervento chirurgico demolitorio e\/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, il che invece, per quanto riguarda l\u2019ordinamento interno, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n\u00b0 221\/15, non \u00e8 pi\u00f9 un \u201c<em>prerequisito<\/em>\u201d per accedere a detto procedimento, ma \u201c<em>solo una delle possibili tecniche per realizzare l\u2019adeguamento dei caratteri sessuali<\/em>\u201d (come gi\u00e0 in precedenza statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n\u00b0 15138\/15; analoga evoluzione interpretativa \u00e8 riscontrabile nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale nella causa A.P., Garcon et Nicot c. Francia, ric. N. 79885\/12 ha stabilito che riconoscere l\u2019identit\u00e0 di genere delle persone transgender solo in caso di compimento di un\u2019operazione o di un trattamento di sterilizzazione, a cui non si vuole essere sottoposti, significa subordinare l\u2019esercizio del diritto alla rinuncia al pieno esercizio del diritto della integrit\u00e0 fisica e che richiedere l\u2019irreversibilit\u00e0 della trasformazione integra violazione, da parte dello Stato, di un suo obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata, con conseguente violazione dell\u2019art. 8 Cedu); e dall\u2019altro che i pronunciamenti della Corte di Giustizia, avendo, di fatto, qualificato come discriminazione fondata sul \u201csesso\u201d anche quella subita da una persona a causa del mutamento di sesso o dell\u2019intenzione di conseguirlo per il fatto di avvertire una marcata incongruenza tra le sue caratteristiche sessuali primarie e secondarie e la percezione di appartenenza all\u2019altro genere, inducono a un\u2019interpretazione della nozione di \u201csesso\u201d non ancorata al dato biologico dell\u2019appartenenza sessuale &#8211; potendosi del resto ritenere la sessualit\u00e0 umana quale espressione di molteplici componenti, essendo al contempo \u201c<em>genetica, fenotipica, endocrinica, psicologica, culturale e sociale<\/em>\u201d (come precisato da Trib. Trento ordinanza n. 228 dd. 20.8.2014 con cui \u00e8 stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale l\u2019art. 1, 1\u00b0 co., legge n. 164\/82) &#8211; e in termini tali da ricondurre nel novero dei fattori proibiti di discriminazione anche l\u2019identit\u00e0 di genere.<\/p>\n<p>Del resto il diritto al cambiamento di sesso \u00e8 espressione del diritto ad autodeterminarsi in ordine all\u2019identit\u00e0 di genere, che, come detto, rientra nel catalogo aperto dei diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2, 3, 32 Cost. e art. 8 CEDU (cos\u00ec anche Cass., n\u00b0 15138\/15, che sul punto richiama Corte Cost. n\u00b0 161\/1985) e che nel suo 30\u00b0 considerando la direttiva 2011\/95\/UE (recante norme sull\u2019attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonch\u00e9 sul contenuto della protezione riconosciuta) ha espressamente incluso tra gli aspetti connessi al sesso.<\/p>\n<p>Va poi tenuto presente (i) che il <em>dictum<\/em> della Corte di Giustizia costituisce una regola <em>iuris<\/em> applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass., n\u00b0 17994\/15; Cass., n\u00b0 1917\/12; Cass., n\u00b0 4466\/05); (ii) che l\u2019interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia <em>ultra partes<\/em>, sicch\u00e9 alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validit\u00e0 di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino <em>ex novo<\/em> norme comunitarie, bens\u00ec in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia <em>erga omnes<\/em> nell\u2019ambito della Comunit\u00e0 (v. Cass., n\u00b0 22577\/12); e che (iii) nell\u2019interpretare la normativa di recepimento di una direttiva UE, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno e utilizzare tutti i metodi a esso riconosciuti per addivenire a un risultato conforme a quello voluto dall\u2019ordinamento comunitario.<\/p>\n<p>Pertanto, una lettura della direttiva 2004\/113\/CE coerente con l\u2019evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria (che ha progressivamente inteso il principio di non discriminazione da regola strumentale all\u2019osservanza del diritto di libera circolazione a diritto fondamentale della persona) e un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n\u00b0 196\/2007 che l\u2019ha recepita (avuto riguardo ai principi affermati negli artt. 2 e 3 Cost. nei termini sopra indicati, con riferimento ai quali non appare giustificabile l\u2019esclusione, dal novero delle discriminazioni fondate sul sesso, di quelle riguardanti l\u2019identit\u00e0 di genere, profilandosi sul punto la necessit\u00e0 di un trattamento omogeneo da garantire con il controllo di ragionevolezza) inducono a ravvisare una discriminazione fondata sul sesso (da intendersi non soltanto nei suoi elementi strettamente biologici, ma anche in quelli psicologici e giuridico-sociali) anche in quella che ha origine nelle questioni riguardanti il genere e che, quindi, possano beneficiare della tutela assicurata dalla citata normativa, oltre che le persone discriminate in ragione dell\u2019aver conseguito la rettificazione del sesso anagrafico, anche quelle che lo sono per aver iniziato la transizione diretta all\u2019acquisizione di una nuova identit\u00e0 di genere e quelle che, pur sentendo di non appartenere al sesso biologico loro assegnato alla nascita, abbiano costruito una diversa identit\u00e0 di genere, limitandosi ad adeguare in modo significativo l\u2019aspetto corporeo e a presentarsi nelle relazioni sociali come appartenente al sesso percepito, senza, quindi, modificare i caratteri sessuali primari, tanto pi\u00f9 ove si consideri che proprio nella fase di transizione, nonch\u00e9 nei casi in cui l\u2019incongruenza tra la percezione interiore e il dato biologico non viene ricondotta, con il cambiamento di sesso, a uno dei due termini della dualit\u00e0 uomo\/donna, che \u00e8 maggiore l\u2019esposizione a disapprovazione sociale e, quindi, pi\u00f9 elevata \u00e8 la probabilit\u00e0 di trattamenti sfavorevoli nelle relazioni con i terzi, ivi compreso, per quanto qui rileva, l\u2019accesso a beni e servizi (sul punto v. le conclusioni rassegnate nella menzionata causa C-13\/94 P.c. S. e Cornwall County Council dall\u2019Avvocato generale, il quale nella circostanza ebbe ad affermare che \u201c<em>\u00e8 necessario superare la tradizionale classificazione e riconoscere che, in aggiunta alla dicotomia uomo\/donna, esiste uno spettro di caratteristiche, ruoli e comportamenti condivisi tra uomini e donne, cosicch\u00e9 il sesso stesso dovrebbe essere piuttosto concepito come un continuum. Da questo punto di vista \u00e8 chiaro che sarebbe ingiusto continuare a trattare come illegittimi solamente gli atti di discriminazione fondati sul sesso che sono riferiti agli uomini e donne nel significato tradizionale attribuito a questi termini e rifiutare nel contempo di proteggere coloro che sono trattati in maniera svantaggiosa proprio in ragione del loro sesso e\/o della loro identit\u00e0 sessuale<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>Del resto, se l\u2019identit\u00e0 di genere si riferisce all\u2019intima e profonda percezione che ogni persona ha del sesso e di s\u00e9 come appartenente a un certo genere, una disparit\u00e0 di trattamento che ha origine in tale percezione e nelle sue manifestazioni esteriori per forza di cose si traduce in una discriminazione fondata sul sesso.<\/p>\n<p>Alla luce dei rilievi svolti non vi \u00e8, dunque, ragione di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE di cui al verbale di udienza dd. 17.5.2018.<\/p>\n<p>Per quanto poi attiene all\u2019effettiva riferibilit\u00e0 dell\u2019azionata tutela antidiscriminatoria alla condizione soggettiva di parte ricorrente, devesi rilevare che quest\u2019ultima non si \u00e8 limitata a dedurre il proprio essere transgender, ossia persona di sesso biologico maschile, ma che sente di appartenere al genere femminile, ma ha altres\u00ec dimostrato un\u2019effettiva esteriorizzazione della percepita dimensione identitaria.<\/p>\n<p>Risulta <em>per tabulas<\/em> che a met\u00e0 settembre 2016 XXXXXXX ebbe a inviare per posta elettronica alla YYYYYYYY copia della sua nuova carta d\u2019identit\u00e0 recante una fotografia che, diversamente da quella allegata al documento d\u2019identit\u00e0 trasmesso a controparte a met\u00e0 agosto, ne raffigurava sembianze femminili, e che nella documentata corrispondenza intrattenuta <em>ante causam<\/em>, per il tramite del proprio legale, con XXXXXXX, la YYYYYYYY ne ha sempre declinato al femminile la persona (le allegate missive risultano inviate, fra l\u2019altro, alla \u201c<em>gentile signora dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX<\/em>\u201d), ci\u00f2 di per s\u00e9 attestando l\u2019assunzione, da parte ricorrente, di un\u2019immagine corrispondente a quella del sesso di appartenenza nell\u2019ambito delle relazioni sociali.<\/p>\n<p>Inoltre nel certificato dd. 16.1.2016 a firma di un medico psichiatra in servizio alla ASL 3 di Genova (la cui produzione in prima udienza &#8211; peraltro dipesa dalla inattesa, perch\u00e9 contrastante con la detta corrispondenza, contestazione svolta da YYYYYYYY nel suo primo scritto difensivo in ordine alla qualit\u00e0 di \u201c<em>persona transgender<\/em>\u201d di controparte &#8211; va ritenuta tempestiva in difetto di specifiche preclusioni processuali [v. Cass., n\u00b0 25547\/15] e del cui contenuto non vi \u00e8 ragione di dubitare, stante la provenienza da struttura del servizio pubblico nazionale, oltretutto in epoca anteriore alla vicenda oggetto di causa, ci\u00f2 significando che non ne \u00e8 stato chiesto e conseguito il rilascio in funzione del presente giudizio) si attesta che XXXXXXX \u201c<em>a circa 7\/8 anni si sentiva si identificava come una femmina, affermando una difficolt\u00e0 nella percezione del proprio corpo<\/em>\u201d e che presenta \u201c<em>disturbo d\u2019identit\u00e0 di genere<\/em>\u201d in difetto di \u201c<em>aspetti psicopatologici significativi o tali da controindicare l\u2019inizio del trattamento ormonale<\/em>\u201d, il che, valutato in uno al \u201c<em>referto specialistico ambulatoriale<\/em>\u201d dd. 29.11.2016, ove viene fatto riferimento a un \u201c<em>trattamento ormonale<\/em>\u201d per disforia di genere, induce a ritenere che parte ricorrente abbia da tempo iniziato un percorso medico-psicologico funzionale al ricongiungimento tra \u2018<em>soma e psiche\u2019<\/em>, il cui momento conclusivo \u201c<em>\u00e8 individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera pi\u00f9 esclusiva della personalit\u00e0<\/em>\u201d (cos\u00ec la gi\u00e0 citata Cass., n\u00b0 15138\/15), e che comunque gi\u00e0 all\u2019epoca dei fatti le fosse effettivamente riferibile quella condizione soggettiva che, secondo la prospettazione esposta nell\u2019atto introduttivo, avrebbe originato il denunciato trattamento discriminatorio.<\/p>\n<p>b la ripartizione dell\u2019onere probatorio<\/p>\n<p>Per le ragioni esposte nel caso di specie sono, dunque, applicabili le disposizioni di cui al D.lgs. n\u00b0 198\/2006, ivi compreso l\u2019art. 55 <em>sexies<\/em>, che recita \u201c<em>quando il ricorrente, anche nei casi di cui all&#8217;articolo 55-septies, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all&#8217;articolo 55-ter, spetta al convenuto l&#8217;onere di provare che non vi \u00e8 stata la violazione del medesimo divieto<\/em>\u201d; di analogo tenore \u00e8 il 4\u00b0 co. dell\u2019art. 28 (\u201c<em>delle controversie in materia di discriminazione<\/em>\u201d), Decreto Legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n\u00b0 150, ove si stabilisce che \u201c<em>quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l&#8217;esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza della discriminazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tali disposizioni risultano cos\u00ec formulate in ragione di quanto riportato nel \u201cconsiderando\u201d n\u00b0 22 della direttiva 2004\/113\/CE (che recita \u201c<em>le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione e per l&#8217;effettiva applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento; l&#8217;onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata<\/em>\u201d) e del contenuto dell\u2019art. 9, par. 1, della medesima direttiva, per effetto del quale \u201c<em>gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorch\u00e9 le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parit\u00e0 di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un&#8217;altra autorit\u00e0 competente, fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Le citate disposizioni interne vanno, dunque, interpretate in termini tali da assicurare un\u2019effettiva agevolazione probatoria al soggetto che denuncia una condotta discriminatoria.<\/p>\n<p>Al riguardo nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 (v. Cass., n\u00b0 14206\/13) si \u00e8 ritenuto, in ordine ad altra analoga norma (v. art. 40 D.lgs. n\u00b0 198\/06 \u201c<em>Codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna, a norma dell\u2019art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246<\/em>\u201d), che il preteso discriminato beneficia di un \u201c<em>alleggerimento del carico probatorio<\/em>\u201d, nel senso che lo stesso \u00e8 tenuto ad allegare elementi di fatto da cui possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, ci\u00f2 solo comportando per la parte convenuta l\u2019onere di dimostrarne l\u2019insussistenza.<\/p>\n<p>Considerato poi che sul punto in questione talune disposizioni di testi normativi che recepiscono direttive comunitarie contro le discriminazioni si riferiscono alle presunzioni di cui all\u2019art. 2729 c.c. (v. art. 4, D.Lgs. n\u00b0 215\/03 e art. 4, D.Lgs. n\u00b0 216\/03); che per effetto dell\u2019art. 40 D.Lgs. n\u00b0 198\/06 l\u2019onere del convenuto di provare l\u2019insussistenza della discriminazione \u00e8 ravvisabile \u201c<em>quando il ricorrente fornisce elementi di fatto\u2026idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori<\/em>\u201d; che, venendo in rilievo direttive comunitarie con contenuto precettivo analogo e medesima <em>ratio<\/em>, \u00e8 opportuno interpretare le varie disposizioni in modo da individuare un\u2019uniforme disciplina della ripartizione dell\u2019onere probatorio, appare pienamente condivisibile, avuto riguardo alla finalit\u00e0 del legislatore comunitario di garantire all\u2019asserito discriminato un\u2019effettiva agevolazione probatoria, l\u2019impostazione interpretativa adottata da recente giurisprudenza di merito (Corte Appello Trento n\u00b0 14 dd. 23.2.2017, fondatamente richiamata e allegata da parte ricorrente), secondo cui \u201c<em>l\u2019idoneit\u00e0 dei fatti allegati a fondare la presunzione di discriminazione \u00e8 dunque normativamente individuata nella \u2018precisione\u2019 e nella \u2018concordanza\u2019 delle circostanze, senza che sia necessaria la \u2018gravit\u00e0\u2019 ex art. 2729 c.c.<\/em>\u201d; l\u2019inversione dell\u2019onere si colloca, pertanto, in un punto del ragionamento presuntivo \u201c<em>anteriore<\/em>\u201d rispetto alla completa realizzazione di tutto l\u2019iter imposto dalla citata disposizione codicistica, giacch\u00e9, diversamente opinando, \u201c<em>verrebbe in ogni caso addossata a chi agisce per la tutela la prova piena del fatto discriminatorio, ancorch\u00e9 raggiunta per via presuntiva<\/em>\u201d; gli elementi di fatto dedotti dal preteso discriminato \u201c<em>devono quindi essere precisi e concordanti e avere un significato intrinseco che autorizzi a ritenere plausibile la discriminazione<\/em>\u201d, non risultando, invece, necessario che tali fatti esauriscano \u201c<em>ogni possibile significato e siano incompatibili con una diversa conclusione<\/em>\u201d; di conseguenza, \u201c<em>il possibile diverso significato dei fatti allegati (e provati se contestati) deve essere dimostrato dal soggetto indicato quale autore della discriminazione<\/em>\u201d, restando a carico di quest\u2019ultimo l\u2019onere di \u201c<em>dimostrare la presenza di altre circostanze (anteriori, concomitanti ecc.), che tolgono, neutralizzano, impediscono di attribuire ai fatti allegati il significato che viene ad essi ascritto e che \u00e8 compatibile con il dato di esperienza. Se quest&#8217;onere non viene assolto, l&#8217;atto discriminatorio va ritenuto provato bench\u00e9 gli elementi di fatto allegati non integrino una prova piena ma lascino un margine di incertezza e quindi siano suscettibili di essere diversamente interpretati\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>c i rapporti intercorsi tra le parti<\/p>\n<p>I fatti allegati in ricorso e documentati nei relativi allegati appaiono effettivamente rappresentativi di una connotazione discriminatoria della condotta tenuta da YYYYYYYY nell\u2019ambito delle trattative intercorse con parte ricorrente tra l\u2019agosto e il settembre 2016 in vista della conclusione di un contratto di locazione relativo alla stanza D.3 dell\u2019immobile sito in Trento, via VVVVVV n\u00b0 39 di propriet\u00e0 della convenuta.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 esposto nell\u2019iniziale parte narrativa, XXXXXXX ha dedotto di aver contattato, a met\u00e0 agosto 2016, l\u2019agenzia CCCCCCC, in persona di PPPPPPP PPPPPPP, perch\u00e9 interessata, unitamente all\u2019amica WWWWWW, alla conduzione in locazione del detto alloggio; di avere nella circostanza fatto presente di essere sviluppatrice di software e di aver espressamente chiesto se ci\u00f2 impediva la stipulazione del contratto alla PPPPPPP; di esserle stato assicurato dalla PPPPPPP, dopo consultazione con la propriet\u00e0, che la mancanza dello status di studentessa non era condizione ostativa alla conclusione dell\u2019affare; di aver successivamente seguito le istruzioni per bloccare la stanza, provvedendo alla compilazione, alla sottoscrizione e all\u2019invio di un modulo denominato \u201c<em>preliminare<\/em>\u201d, allegandovi sia la prova documentale del pagamento dell\u2019importo \u20ac 1.042,00 alla YYYYYYYY a titolo di caparra e dell\u2019importo di \u20ac 402,60 alla CCCCCCC come \u201c<em>costi una tantum<\/em>\u201d, sia (su indicazione della PPPPPPP) la visura camerale relativa alla propria societ\u00e0, il tutto dopo aver nuovamente ribadito di non essere studentessa; di aver inviato il 16 settembre alla YYYYYYYY copia della carta d\u2019identit\u00e0 rilasciatale qualche giorno prima, cui era allegata una foto che la ritraeva con apparenze femminili, a differenza di quella riportata nel documento trasmesso in precedenza alla detta societ\u00e0, ove era raffigurata con sembianze maschili; di aver ricevuto dalla YYYYYYYY nella stessa giornata il contratto di locazione con i propri dati, oltre a varia documentazione accessoria; di essere stata informata, dieci giorni dopo, quindi il 26 settembre, che la consegna dell\u2019alloggio sarebbe stata effettuata il 1\u00b0 ottobre; di aver ricevuto il 29 settembre una telefonata dalla PPPPPPP, da cui nella circostanza apprendeva che in YYYYYYYY aveva suscitato perplessit\u00e0 il fatto che le due foto allegate ai detti documenti d\u2019identit\u00e0 raffigurassero \u201cpersone diverse\u201d; di aver allora reso noto il proprio status di persona transgender alla PPPPPPP, la quale le aveva fatto presente che alla YYYYYYYY tendevano a essere selettivi e che FFFFFFF, responsabile commerciale della societ\u00e0, era persona \u201call\u2019antica\u201d e temeva un uso improprio del locale, per poi aggiungere che il predetto aveva altres\u00ec rilevato l\u2019assenza di iscrizione universitaria; di aver il giorno stesso incontrato il FFFFFFF, il quale nell\u2019occasione aveva fatto esclusivo riferimento alla mancanza della detta iscrizione, chiedendo se fosse possibile effettuarla; di non aver poi conseguito la materiale disponibilit\u00e0 dell\u2019alloggio soltanto in ragione della propria condizione di persona trans, e non per l\u2019assenza di iscrizione universitaria.<\/p>\n<p>Tale prospettazione &#8211; secondo la quale, quindi, YYYYYYYY si sarebbe determinata a non stipulare il contratto di locazione in ragione della detta condizione soggettiva di XXXXXXX, il che, risolvendosi in un trattamento di sfavore rispetto a quello che sarebbe stato riservato a persona non portatrice di contrasto tra l\u2019identit\u00e0 di genere e il sesso cromosomico, \u00e8 qualificabile in termini discriminazione diretta fondata sul sesso per le ragioni sopra esposte &#8211; trova conforto nel documentato contenuto di alcuni messaggi whatsapp intercorsi nell\u2019agosto e nel settembre 2016 tra XXXXXXX e PPPPPPP PPPPPPP, sia in ordine all\u2019assunto secondo cui sino al 29 settembre l\u2019iscrizione universitaria non era stata ritenuta essenziale ai fini della stipulazione del contratto di locazione, sia in relazione al fatto che a fine settembre la condizione di transgender di XXXXXXX \u00e8 stata oggetto di discussione tra la stessa parte ricorrente e la PPPPPPP, nonch\u00e9 tra quest\u2019ultima e FFFFFFF, responsabile commerciale di YYYYYYYY.<\/p>\n<p>Con riguardo alla prima questione va tenuto presente che:<\/p>\n<ul>\n<li>nel rispondere a XXXXXXX, che alle ore 16,09 del 16 agosto, in relazione alle istruzioni da seguire per la locazione dell\u2019alloggio oggetto di causa, chiedeva \u201c<em>\u2026Se mi conferma che le stanze sono ancora libere e che non \u00e8 un <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>problema riguardo all\u2019iscrizione all\u2019universit\u00e0, proseguiamo col pagamento<\/em>\u201d, la PPPPPPP rispondeva \u201c<em>certo! Procedi pure. Segui le indicazioni nel preliminare!!<\/em>\u201d (v. doc. n\u00b0 5 di parte ricorrente);<\/p>\n<ul>\n<li>a fronte della successiva domanda di XXXXXXX \u201c<em>iscrizione all\u2019universit\u00e0 quindi non la allego ?<\/em>\u201d, la PPPPPPP rispondeva \u201c<em> Mettici un contratto di lavoro se lo hai<\/em>\u201d, per poi rispondere \u201c<em>ok<\/em>\u201d a XXXXXXX che scriveva \u201c<em>ho una SRL semplificata. Allego la visura ok ?<\/em>\u201d (v. doc. n\u00b0 5 di parte ricorrente);<\/li>\n<li>alle ore 7,45 del 30\/9 XXXXXXX chiedeva \u201c<em>e riguardo alla loro risposta quando avevi inoltrato la mia domanda se ci fossero problemi per via della mia non iscrizione ?<\/em>\u201d; alle ore 8,16 PPPPPPP rispondeva \u201c<em>all\u2019inizio non avevano detto nulla del fatto che non \u00e8 arrivata la tua iscrizione ma la visura, ieri sera non mi hanno detto pi\u00f9 nulla ma ho pensato cosa potrebbero dire se ti iscrivi solo a un corso singolo\u2026direbbero che \u00e8 fatto apposta e che serve per l\u2019iscrizione x per il tempo del contratto\u2026<\/em>\u201d (v. doc. n\u00b0 5 di parte ricorrente);<\/li>\n<li>la conversazione proseguiva poi sull\u2019opportunit\u00e0 di procedere a un\u2019iscrizione a singoli corsi universitari, di cui si valutavano fattibilit\u00e0 e costi, ci\u00f2 significando che sino ad allora nei contatti XXXXXXX\/PPPPPPP la detta iscrizione non era stata ritenuta condizione imprescindibile per acquisire la disponibilit\u00e0 dell\u2019alloggio (v. doc. n\u00b0 23 di parte ricorrente);<\/li>\n<li>nel messaggio delle ore 15,45 del 30\/9 PPPPPPP, con riguardo alla possibilit\u00e0 che XXXXXXX optasse per una diversa soluzione abitativa prospettata da YYYYYYYY in alternativa all\u2019immobile oggetto di causa, asseriva \u201c<em>pretendi che faccia un prezzo pi\u00f9 basso di quello che propone, visto che \u00e8 lui<\/em> [FFFFFFF, n.e.] <em>che cambia le carte in tavola<\/em>\u201d) (v. doc. n\u00b0 22 di parte ricorrente), con ci\u00f2 evidentemente alludendo a una considerazione &#8211;\u00a0 imprevista e differente rispetto a quella precedente &#8211; ascritta da YYYYYYYY all\u2019iscrizione universitaria, essendo incontroverso che la mancanza di tale iscrizione \u00e8 stata l\u2019unica condizione ostativa alla stipulazione del contratto espressamente dedotta da parte convenuta, di talch\u00e9 \u201cil cambio di carte in tavola\u201d menzionato dalla PPPPPPP non pu\u00f2 che essere consistito nella richiesta della detta iscrizione, ritenuta superflua dalla societ\u00e0 convenuta sino al 29 settembre;<\/li>\n<li>nello stesso depone il messaggio delle ore 20,40 del 29\/9 (\u201c<em>quindi se trovi un modo di dichiararti studente loro non hanno pi\u00f9 carte da giocare<\/em>\u201d), in quanto sembra sottintendere una contrariet\u00e0 di YYYYYYYY alla conclusione dell\u2019affare per un motivo ulteriore e diverso da quello della mancanza dell\u2019iscrizione universitaria, ma non spendibile <em>apertis verbis<\/em>, ragion per cui appare attestare la natura sostanzialmente cavillosa della rilevata lacuna.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel corso della sua seconda testimonianza del 17.5.2018 la PPPPPPP non ha indicato validi e convincenti elementi contrari ai detti rilievi, atteso che, in ordine ai citati messaggi,\u00a0 si \u00e8 limitata ad affermare \u201c<em>non ricordo cosa intendevo dire<\/em>\u201d, con ci\u00f2 rendendo una dichiarazione che appare assai poco credibile e, quindi, reticente, ove solo si considerino le particolari modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019intera vicenda, le conseguenze che ne sono derivate e anche il suo diretto coinvolgimento.<\/p>\n<p>Il tenore degli acquisiti messaggi (in nessuno dei quali la PPPPPPP ha fatto presente a parte ricorrente di averla sin dall\u2019inizio resa edotta della necessit\u00e0 dell\u2019iscrizione universitaria e che, quindi, non aveva alcuna ragione di dolersi della contrariet\u00e0 di YYYYYYYY alla formalizzazione dell\u2019accordo in difetto della detta iscrizione) va valutato in uno alla condotta della societ\u00e0 convenuta, la quale ebbe a incassare e a trattenere la somma di \u20ac 1.042,00 versatale da XXXXXXX quale \u201c<em>caparra affitto appartamento TN_VNN39_D3-preliminare 3000<\/em>\u201d (con ci\u00f2 consentendo a parte ricorrente di assumere l\u2019impegno \u201c<em>a firmare il contratto di locazione<\/em>\u201d, secondo quanto riportato nel modulo cd. \u201cpreliminare\u201d) nella piena consapevolezza che, al momento dell\u2019espletamento dei veri incombenti indicati dalla PPPPPPP, XXXXXXX difettava dello status di studente (la circostanza \u00e8 incontroversa), tant\u2019\u00e8 che in luogo della richiesta certificazione d\u2019iscrizione universitaria, aveva allegato una visura camerale che, documentandone la veste di socio e amministratore unico di srl costituita il 23.1.2013, dunque in epoca successiva al rilascio della carta d\u2019identit\u00e0, parimenti allegata, ne attestava la qualit\u00e0 di soggetto dedito ad attivit\u00e0 lavorativa da oltre tre anni, con conseguente irrilevanza, ai fini per cui si procede, della veste di studente riportata nel detto documento d\u2019identit\u00e0 risalente al 2012.<\/p>\n<p>Il contenuto di alcuni messaggi whatsapp documentato in atti induce altres\u00ec a ritenere che prima dell\u2019incontro del 29 settembre era stato realmente oggetto di discussione il fatto che nella fotografia allegata alla carta d\u2019identit\u00e0 inviata alla YYYYYYYY a met\u00e0 agosto XXXXXXX aveva un aspetto maschile, mentre nella fotografia della carta d\u2019identit\u00e0 trasmessa alla convenuta dopo circa un mese appariva senza barba e con un\u2019acconciatura di capelli decisamente femminile.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 lo si desume in primo luogo dalla conversazione telematica intercorsa tra XXXXXXX e PPPPPPP dalle ore 7,46 e alle ore 8,25 del 30 settembre.<\/p>\n<p>A fronte delle domande di XXXXXXX (\u201c<em>riguardo la \u2018foto e riguardo l\u2019attivit\u00e0 \u2018impropria degli spazi\/il decoro cos\u2019aveva detto?<\/em>\u201d; \u201c<em>e riguardo la loro risposta quando avevi inoltrato la mia domanda se ci fossero problemi per via della mia non-iscrizione<\/em>\u201d), la PPPPPPP affermava \u201c<em>all\u2019inizio non avevano detto nulla del fatto che non \u00e8 arrivata la tua iscrizione ma la visura<\/em>\u201d, con ci\u00f2 rispondendo, quindi, in ordine all\u2019iscrizione; subito dopo aggiungeva, nello stesso messaggio, \u201c<em>ieri sera non mi hanno detto pi\u00f9 nulla ma ho pensato cosa potrebbero dire se ti iscrivi solo a un corso singolo\u2026direbbero che \u00e8 fatto apposta e che serve l\u2019iscrizione x per il tempo del contratto<\/em>\u201d, intendendo verosimilmente fare riferimento con il primo periodo (\u201c<em>ieri sera non mi hanno detto pi\u00f9 nulla<\/em>\u201d) a una questione (ulteriore e diversa da quella relativa all\u2019iscrizione) non dibattuta la sera prima, ma evidentemente discussa in precedenza, il cui oggetto appare identificabile, sia pure non in termini del tutto chiari, nella \u201c<em>foto<\/em>\u201d menzionata da XXXXXXX, visto che questa costituiva l\u2019unico ulteriore oggetto dell\u2019altra domanda che era stata posta alla teste.<\/p>\n<p>La scarsa chiarezza della risposta spiega l\u2019immediata ripetizione della domanda sulla \u201c<em>foto<\/em>\u201d da parte di XXXXXXX (\u201c<em>e sul fatto che non ero la stessa persona della carta d\u2019identit\u00e0\u2019?<\/em>\u201d), a cui la PPPPPPP risponde \u201c<em>non hanno ribadito, solo che non sei pi\u00f9 studente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Stante il significato del verbo \u201c<em>ribadire<\/em>\u201d e la virgola che lo segue a separarlo dalle parole successive, la teste intese verosimilmente confermare quanto gi\u00e0 detto qualche minuto prima, ossia che la sera precedente non si era pi\u00f9 parlato della \u201c<em>foto<\/em>\u201d e che, quindi, il personale YYYYYYYY (da individuare nel responsabile commerciale FFFFFFF che curava la pratica) nulla aveva \u201c<em>ribadito<\/em>\u201d, ossia riaffermato, sul punto; il che porta a credere che della questione si era, invece, parlato in precedenza, tant\u2019\u00e8 che, a fronte del riferimento da parte di XXXXXXX alla \u201c<em>foto<\/em>\u201d (di tutta evidenza individuabile in quella allegata al documento d\u2019identit\u00e0 trasmesso a met\u00e0 settembre, non ravvisandosi elementi di fatto a sostegno di diversa e altrettanto ragionevole interpretazione), la PPPPPPP non manifest\u00f2 alcuna sorpresa, mostrando di aver ben compreso di quale foto si trattasse, a conferma, quindi, che ella ne aveva gi\u00e0 discusso sia con XXXXXXX, sia (ancora prima) con il FFFFFFF (nella cui materiale disponibilit\u00e0 erano i due documenti di identit\u00e0 inviati da parte ricorrente).<\/p>\n<p>Di conseguenza, va ritenuta reticente la PPPPPPP allorch\u00e9, nel deporre all\u2019udienza del 17 maggio 2018, ha dichiarato \u201c<em>non ricordo invece a cosa intese fare riferimento XXXXXXX\u00a0\u00a0<\/em><em>XXXXXXX con la domanda sulla foto<\/em>\u201d; dopo una breve sospensione dell\u2019incombente istruttorio disposta in ragione del disagio emotivo palesato in quel frangente e attestato in verbale, la teste, con riguardo al proprio messaggio in cui ha scritto \u201c<em>non hanno ribadito, solo che non sei pi\u00f9 studente<\/em>\u201d, ha affermato \u201c<em>secondo me \u00e8 un errore, forse intendevo scrivere \u2018no, hanno ribadito solo che non sei pi\u00f9 studente\u2019; a leggerlo oggi mi viene da dire cos\u00ec, non so all\u2019epoca cosa ho voluto dire<\/em>\u201d, cos\u00ec dandone un\u2019interpretazione che, per sua stessa ammissione, non \u00e8 fondata su uno specifico attuale ricordo del fatto e che presuppone il compimento di errori ortografici, sintattici e di punteggiatura.<\/p>\n<p>Parimenti di assai dubbia veridicit\u00e0 risulta la deposizione della PPPPPPP nella parte in cui ha dichiarato che la domanda di XXXXXXX relativa alla \u201c<em>attivit\u00e0 impropria degli spazi<\/em>\u201d riguard\u00f2 \u201c<em>il fatto che per YYYYYYYY non andava bene che dell\u2019immobile potesse essere fatto un uso promiscuo, come abitazione, come ufficio<\/em>\u201d, avendo con ci\u00f2 la teste fatto riferimento a una destinazione dell\u2019alloggio per ufficio che non risulta essere mai stata ipotizzata da XXXXXXX, n\u00e9 censurata da YYYYYYYY, di talch\u00e9 \u00e8 plausibile collegare la preoccupazione della societ\u00e0 convenuta per l\u2019\u201c<em>uso<\/em>\u201d dell\u2019immobile, implicitamente confermata dalla PPPPPPP, alla condizione soggettiva di parte ricorrente, verosimilmente venuta in rilievo allorch\u00e9 in YYYYYYYY fu notata la differenza fra la foto della carta d\u2019identit\u00e0 inviata a met\u00e0 agosto e quella allegata alla carta d\u2019identit\u00e0 trasmessa a met\u00e0 settembre.<\/p>\n<p>In tal senso depongono, oltre ai citati messaggi della mattina del 30 settembre, altri tre messaggi inviati dalla PPPPPPP a parte ricorrente il pomeriggio dello stesso giorno &#8211; quello delle ore 15,39 (\u201c<em>Andrea, non aver timore, e pretendi rispetto!<\/em>\u201d); quello di due minuti dopo (\u201c<em>Non rispondere se ti fa domande personali, rimettilo al suo posto<\/em>\u201d); e quello delle ore 15,50 (\u201c<em>E poi per\u00f2 se lo prendi ricordati che io ho garantito x voi\u2026gli ho detto che con i vostri comportamenti responsabili sarete voi stesse a dimostrare loro quanto si stanno sbagliando<\/em>\u201d) &#8211; atteso che, letti anche in relazione alla questione \u201cfoto\u201d, appaiono tutti allusivi, in difetto di elementi di segno contrario, a modi di essere e di agire ragionevolmente riferibili, nelle intenzioni della mittente, al fatto che in precedenza fosse stata presa in considerazione la condizione di transgender di XXXXXXX, desumibile dal confronto fra le due fotografie allegate ai due documenti d\u2019identit\u00e0 trasmessi a YYYYYYYY.<\/p>\n<p>Tale collegamento logico, con riguardo al messaggio delle ore 15,41, \u00e8 stato, di fatto, confermato dalla PPPPPPP nel corso della deposizione del 28 settembre 2017, sia pure in relazione non gi\u00e0 a quanto in precedenza espostole sul punto dal FFFFFFF (nella circostanza la PPPPPPP ha, infatti, sostenuto \u201c<em>su tale condizione soggettiva<\/em> [quella di transgender, n.e.] <em>di <\/em><em>XXXXXXX il FFFFFFF non mi ha mai detto nulla<\/em>\u201d; e ci\u00f2 ha ribadito anche nella deposizione del 17 maggio 2018), ma per quanto riferitole dalla stessa parte ricorrente, avendo la teste affermato di averlo scritto \u201c<em>perch\u00e9 XXXXXXX mi aveva fatto credere di essersi trovata, nella vicenda oggetto di causa, in una situazione di svantaggio solo a causa della sua condizione personale di transgender<\/em>\u201d; affermazione, questa, che per\u00f2 appare poco credibile, ove si consideri che i contatti con il FFFFFFF che hanno poi portato all\u2019incontro a tre (FFFFFFF\/PPPPPPP\/XXXXXXX) del 29\/9 sono stati tenuti dalla PPPPPPP (la circostanza \u00e8 incontroversa), la quale, di conseguenza, doveva essere edotta delle reali ragioni impeditive della consegna dell\u2019alloggio per YYYYYYYY e, quindi, era senz\u2019altro nelle condizioni di confutare la detta convinzione di XXXXXXX, ove effettivamente infondata; ci\u00f2 nondimeno nessun messaggio della PPPPPPP, fra quelli documentati in atti, appare diretto a persuadere parte ricorrente dell\u2019insussistenza di qualsivoglia connotazione discriminatoria nella determinazione di YYYYYYYY, in persona del suo responsabile commerciale FFFFFFF, di non addivenire alla conclusione dell\u2019affare in difetto di iscrizione universitaria.<\/p>\n<p>Parimenti poco credibile appare la PPPPPPP quando ha spiegato il citato messaggio delle ore 15,50, affermando che intese riferirsi \u201c<em>al fatto che FFFFFFF aveva detto che non erano affidabili<\/em> [XXXXXXX e l\u2019amica WWWWWW, n.e.], <em>perch\u00e9 dicevano una cosa e ne facevano un\u2019altra con riferimento all\u2019iscrizione universitaria<\/em>\u201d, visto che sotto questo profilo alcuna criticit\u00e0 \u00e8 mai emersa in ordine alla WWWWWW, n\u00e9 consta che parte ricorrente abbia mai garantito la sua iscrizione universitaria; di talch\u00e9, tenuto conto dei menzionati messaggi della mattinata del 30\/9 relativi alla foto, appare molto pi\u00f9 ragionevole ritenere che la \u201cgaranzia\u201d della PPPPPPP si riferisse ai timori manifestati dal FFFFFFF in ordine alle modalit\u00e0 d\u2019utilizzazione dell\u2019immobile, probabilmente connessi a quei ricorrenti pregiudizi sociali nei confronti degli individui che non si conformano alle tradizionali norme del sesso e del genere.<\/p>\n<p>In sostanza, una valutazione delle menzionate risultanze istruttorie in coordinazione tra loro induce a ritenere che la condizione di transgender di XXXXXXX sia stata oggetto di discussione tra FFFFFFF e PPPPPPP e che, quindi, sia di dubbia veridicit\u00e0 la deposizione di quest\u2019ultima laddove ha affermato \u201c<em>su tale condizione personale di XXXXXXX il FFFFFFF non mi ha mai detto nulla<\/em>\u201d, di talch\u00e9, avuto riguardo anche alle altre incongruenze sopra evidenziate, vi \u00e8 ragione di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, che provveder\u00e0 a valutare se la testimonianza <em>de qua<\/em> sia riconducibile nel campo applicativo dell\u2019art. 372 c.p.c..<\/p>\n<p>Considerato poi che i contatti preparatori dell\u2019incontro del 29\/9 sono stati tenuti dalla PPPPPPP con il FFFFFFF (la circostanza \u00e8 incontroversa); che dalle menzionate risultanze documentali pu\u00f2 desumersi che nel corso di quei contatti fu oggetto di discussione, in relazione alla programmata stipulazione del contratto di locazione, il fatto che nelle fotografie allegate alle due diverse carte d\u2019identit\u00e0 inviate a YYYYYYYY parte ricorrente fosse raffigurata con sembianze maschili in quella pi\u00f9 risalente e con apparenze femminili in quella pi\u00f9 recente; che, nel deporre in udienza, il FFFFFFF ha dichiarato \u201c<em>avevo notato che ai due documenti di identit\u00e0 erano allegate due foto diverse, ma non avevo dato alcun peso al fatto che in una XXXXXXX avesse i capelli corti e nell\u2019altra i capelli lunghi<\/em>\u201d, con ci\u00f2 implicitamente negando che sia stato lui a innescare la successiva discussione sul punto in questione con la PPPPPPP, come, invece, sembra desumersi da una complessiva valutazione delle menzionate risultanze documentali, si impone la trasmissione, all\u2019organo inquirente per le determinazioni di competenza, anche del verbale della deposizione resa dal predetto teste.<\/p>\n<p>Per tutto quanto esposto pu\u00f2, dunque, ritenersi che, come richiesto dall\u2019art. 28 D.lgs. n\u00b0 150\/11 e dall\u2019art. 55 sexies del D.lgs. n\u00b0 198\/06, XXXXXXX ha dedotto e provato elementi di fatto da cui desumere che la mancata sua iscrizione universitaria, essendo nota <em>ab initio<\/em> a YYYYYYYY e non ritenuta da questa ostativa alla conclusione dell\u2019affare per tutto il corso delle trattative, sia stata dedotta a fine settembre solo pretestuosamente quale condizione impeditiva della consegna dell\u2019alloggio e che, in realt\u00e0, il contratto di locazione non sia stato stipulato per la propria condizione di transgender, con conseguente violazione del divieto di discriminazione di cui all\u2019art. 55 ter del citato D.Lgs. n\u00b0 198\/06.<\/p>\n<p>Di conseguenza, spettava alla societ\u00e0 convenuta provare l\u2019insussistenza della detta violazione.<\/p>\n<p>Tale onere probatorio non appare adeguatamente assolto.<\/p>\n<p>Devesi in primo luogo rilevare che a sostegno della prospettazione svolta da parte convenuta in comparsa di costituzione non sovvengono le deposizioni dei testi FFFFFFF e PPPPPPP, sia perch\u00e9 la ritenuta dubbia veridicit\u00e0 delle dichiarazioni da loro rese in ordine all\u2019effettiva rilevanza attribuita nel corso delle trattative alle fotografie di XXXXXXX allegate alle due carte d\u2019identit\u00e0 ne inficia irrimediabilmente la credibilit\u00e0 soggettiva anche in ordine\u00a0 alle altre circostanze di fatto (e in particolare laddove l\u2019uno ha riferito di aver fatto presente alla PPPPPPP a met\u00e0 agosto che \u201c<em>l\u2019iscrizione era necessaria solo al momento della sottoscrizione del contratto e che quindi in quel momento la mancanza non impediva la prosecuzione della trattativa<\/em>\u201d e che \u201c<em>la successiva persistente mancanza di iscrizione non avrebbe per\u00f2 consentito la stipulazione del contratto, in quanto si trattava di alloggi riservati soltanto a studenti<\/em>\u201d; e nella parte in cui l\u2019altra ha dichiarato di aver detto a XXXXXXX \u201c<em>che si poteva andare avanti nella trattativa se si fosse iscritto all\u2019universit\u00e0<\/em>\u201d, affermazione che peraltro contrasta, come sopra evidenziato, con i documentati messaggi whatsapp), sia perch\u00e9 la loro intrinseca attendibilit\u00e0 \u00e8 oltretutto significativamente minata dal comune diretto coinvolgimento nella vicenda oggetto di causa, ove si consideri (i) che, stando alla prospettazione svolta in ricorso, fu proprio il FFFFFFF a esprimere \u201c<em>perplessit\u00e0<\/em>\u201d alla PPPPPPP in ordine alla condizione soggettiva di XXXXXXX desumibile dalle dette foto (assunto che sembra confermato dagli elementi probatori sopra esaminati), il che di per s\u00e9 gli attribuiva un interesse che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione al presente giudizio quale eventuale ulteriore destinatario dell\u2019azionata pretesa risarcitoria, oltre che renderlo comunque passibile di eventuali azioni di regresso o anche soltanto di provvedimenti disciplinari da parte di YYYYYYYY; (ii) che parimenti la PPPPPPP appare tutt\u2019altro che disinteressata all\u2019esito del procedimento, potenzialmente foriero di ripercussioni negative sul suo rapporto professionale con YYYYYYYY, potendo esserle imputata un\u2019imperita e negligente gestione della trattativa contrattuale oggetto di causa.<\/p>\n<p>Va poi considerato, da un lato, che, come fondatamente eccepito dalla difesa di parte ricorrente, lo status di studente universitario del conduttore non era elemento essenziale del contratto di locazione, n\u00e9 sul piano soggettivo, non risultando espressamente menzionato nel regolamento negoziale tipo predisposto da YYYYYYYY, n\u00e9 sul piano oggettivo, stante l\u2019espresso riferimento ivi contenuto al 1\u00b0, e non al 2\u00b0 co., dell\u2019art. 5 (\u201c<em>contratti di natura transitoria<\/em>\u201d), legge n\u00b0 431\/98; e dall\u2019altro che, diversamente da quanto esposto dalla YYYYYYYY sul proprio sito (ove l\u2019utenza era limitata ai soli \u201c<em>studenti<\/em>\u201d), le unit\u00e0 immobiliari ubicate nel fabbricato di via VVVVVV denominato \u201cResidenza Universitaria 2.0\u201d erano destinate, secondo l\u2019annuncio pubblicitario predisposto dalla PPPPPPP, ma indirettamente riferibile anche a YYYYYYYY (in quanto quest\u2019ultima, che si avvaleva dell\u2019operato dell\u2019agenzia CCCCCCC per il reperimento di potenziali conduttori, era a conoscenza del detto annuncio, come si desume dalla deposizione della teste GGGGGG, e, per quanto consta, non ebbe mai ad attivarsi per conseguirne una modifica nella parte relativa all\u2019indicazione della \u201c<em>utenza<\/em>\u201d, con ci\u00f2, di fatto, condividendone l\u2019ampliamento effettuato dalla detta agenzia), anche a \u201c<em>dottorandi<\/em>\u201d e \u201c<em>ricercatori<\/em>\u201d, locuzione, quest\u2019ultima, non accompagnata dall\u2019aggettivo \u201cuniversitari\u201d, sicch\u00e9 idonea a indicare un\u2019ampia categoria a cui, poteva essere ricondotta anche la figura professionale di XXXXXXX (\u201csviluppatore di software\u201d e titolare di impresa artigiana, iscritta al registro imprese \u201c<em>nell\u2019apposita sezione speciale in qualit\u00e0 di start-up innovativa<\/em>\u201d e dedita, fra l\u2019altro, a \u201c<em>gestione processi di informatizzazione e innovazione delle tecniche di gestione aziendale<\/em>\u201d, stando all\u2019oggetto sociale riportato nell\u2019allegata visura camerale in disponibilit\u00e0 di YYYYYYYY sin dalla met\u00e0 di agosto 2016) in base a un\u2019interpretazione estensiva della nozione di ricercatori riportata nella \u201c<em>raccomandazione della Commissione dell\u201911 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l\u2019assunzione dei ricercatori<\/em>\u201d, ove sono definiti come \u201c<em>professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Non appare poi ascrivibile decisivo rilievo contrario alla prospettazione svolta in ricorso al fatto che nell\u2019allegato testo contrattuale fosse fatto riferimento a un uso dell\u2019immobile da parte del conduttore \u201c<em>per motivi di studio<\/em>\u201d, sia perch\u00e9 nulla avrebbe impedito di modificare tale causale dello schema contrattuale tipo all\u2019atto della stipulazione per adeguarlo all\u2019effettiva situazione personale di parte ricorrente; sia perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 di quest\u2019ultima poteva effettivamente anche rientrare in una ampia nozione di studio e ricerca e, quindi, essere ugualmente valorizzata, con il supporto di documentazione in grado di attestarne le modalit\u00e0 di svolgimento in un determinato arco temporale, quale causa giustificativa di un uso transitorio dell\u2019immobile; sia comunque perch\u00e9 YYYYYYYY non aveva ragione di credere che XXXXXXX fosse \u201cstudente\u201d, visto che gi\u00e0 ad agosto ne aveva ricevuto una visura camerale che ne attestava lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa da oltre tre anni (quindi in epoca successiva al rilascio della carta d\u2019identit\u00e0 risalente al 2012, ove era fatto riferimento alla detta veste), e non anche certificazione idonea a documentarne l\u2019iscrizione universitaria (che, peraltro, secondo le \u201c<em>istruzioni per bloccare appartamento<\/em>\u201d riportate nel modulo predisposto dalla PPPPPPP, doveva essere trasmessa, unitamente ad altra documentazione, \u201c<em>entro due giorni<\/em>\u201d dal versamento degli importi richiesti).<\/p>\n<p>Avendo, ci\u00f2 nonostante, YYYYYYYY incassato e trattenuto la caparra &#8211; il cui versamento impegnava il cliente a stipulare il contratto di locazione, secondo quanto riportato nel detto modulo, ove si precisava altres\u00ec che, in caso di diversa determinazione, la somma non sarebbe stata restituita, di talch\u00e9 dalla sottoscrizione del modulo derivavano effetti giuridici anche per YYYYYYYY, nella misura in cui le consentiva di trattenere l\u2019importo nell\u2019eventualit\u00e0 in cui il potenziale conduttore non avesse tenuto fede all\u2019-, inviato prima il contratto tipo, poi quello personalizzato con i dati di parte ricorrente, e soprattutto garantito l\u2019\u201c<em>effetto prenotativo<\/em>\u201d dell\u2019invio del modulo e del pagamento degli importi richiesti, nel senso che l\u2019alloggio venne effettivamente riservato a XXXXXXX e all\u2019amica WWWWWW, tant\u2019\u00e8 che a fine settembre vennero anche indicati i tempi della relativa consegna, il tutto senza aver ricevuto <em>medio tempore<\/em> alcuna assicurazione che prima della stipulazione del contratto sarebbe sopravvenuta l\u2019iscrizione universitaria, vi \u00e8 ragione di ritenere che la societ\u00e0 convenuta ebbe, di fatto, a considerare non decisiva tale iscrizione; come peraltro affermato in epoca non sospetta dalla PPPPPPP nei messaggi sopra menzionati del pomeriggio del 16\/8 (in cui spiegava a XXXXXXX che non fosse necessaria l\u2019iscrizione universitaria, tant\u2019\u00e8 che la sollecitava prima ad allegare \u201c<em>un contratto di lavoro<\/em>\u201d e poi la visura camerale della \u201c<em>SRL semplificata<\/em>\u201d di cui parte ricorrente era socia), di quello delle ore 8,16 del 30\/9 (\u201c<em>all\u2019inizio non avevano detto nulla del fatto che non \u00e8 arrivata la tua iscrizione ma la visura\u2026<\/em>\u201d, il che contrasta con la versione esposta in udienza, secondo cui \u201c<em>sin dall\u2019inizio FFFFFFF aveva detto che fosse necessaria l\u2019iscrizione al momento della stipulazione del contratto<\/em>\u201d), e di quello delle ore 15,45 del 30\/9 (\u201c<em>pretendi che faccia un prezzo pi\u00f9 basso di quello che propone, visto che \u00e8 lui<\/em> [FFFFFFF, n.e.] <em>che cambia le carte in tavola<\/em>\u201d), tutti allusivi a un\u2019intesa per la successiva formalizzazione del contratto di locazione indipendentemente dall\u2019iscrizione universitaria.<\/p>\n<p>Il che peraltro appare coerente con la condotta tenuta dalla societ\u00e0 convenuta in vista della locazione degli altri alloggi del fabbricato sito in via VVVVVV.<\/p>\n<p>Infatti, per quanto emerso in corso di causa, svariati conduttori (***************************************) hanno documentato la loro iscrizione universitaria soltanto nell\u2019anno 2017 e oltretutto su espressa richiesta inviata da YYYYYYYY dopo la notificazione del ricorso introduttivo, ci\u00f2 significando che all\u2019epoca della sottoscrizione dei detti contratti e nei mesi immediatamente successivi la societ\u00e0 convenuta non aveva acquisito alcuna prova documentale della loro iscrizione all\u2019universit\u00e0, n\u00e9 (una volta ritenuta inattendibile la deposizione del teste FFFFFFF) risulta provato <em>aliunde<\/em> che la sussistenza di tale requisito fosse accertata in altro modo prima della formalizzazione dell\u2019accordo negoziale.<\/p>\n<p>A riprova che l\u2019iscrizione universitaria del conduttore non era condizione imprescindibile per la locazione dell\u2019unit\u00e0 abitativa e che prima della sottoscrizione del regolamento negoziale la societ\u00e0 convenuta non effettuava specifici accertamenti sul punto sovviene la documentazione in atti relativa a tale BBBBB che, sollecitata, come gli altri conduttori, con mail del febbraio 2017 dal personale YYYYYYYY, a documentare la detta iscrizione, rispose di frequentare ancora l\u2019istituto di scuola media superiore, della qual cosa evidentemente YYYYYYYY non era edotta.<\/p>\n<p>Di conseguenza non pu\u00f2 dirsi dimostrato che l\u2019occupazione dei detti alloggi da parte di soli studenti, attestata dalla teste GGGGGG, sia stata il risultato di un\u2019effettiva e accurata verifica da parte della societ\u00e0 convenuta in ordine all\u2019avvenuta iscrizione universitaria, il che ridimensiona la valenza probatoria del dato in questione, non apparendo ascrivibile sul punto decisivo rilievo neppure alle mail allegate da parte convenuta al fine di dimostrare il rigetto delle richieste di locazione proveniente da tre soggetti non studenti, ove si consideri che nulla consta in ordine alla risposta di YYYYYYYY alle richieste di informazioni prodotte come doc. nn. 14 e 15, che, quindi sono sostanzialmente neutre, e che appare parimenti poco significativo il diniego opposto a tale Carmela, trattandosi di pensionata necessitante di alloggio per motivi familiari, dunque di soggetto non riconducibile all\u2019utenza menzionata negli annunci pubblicitari dedotti in atti.<\/p>\n<p>In definitiva, considerato che al 29 settembre la veste di persona dedita ad attivit\u00e0 lavorativa di XXXXXXX non costituiva circostanza nuova e diversa rispetto alla situazione di fatto palesata a met\u00e0 agosto, quando YYYYYYYY, pur sapendo, in ragione della visura camerale che le era stata trasmessa, che parte ricorrente aveva un\u2019occupazione lavorativa e non era iscritta all\u2019universit\u00e0 (tale consapevolezza la si desume anche dalla deposizione del FFFFFFF), consent\u00ec l\u2019espletamento delle operazioni necessarie per \u201cbloccare\u201d l\u2019alloggio (senza aver, per quanto consta, n\u00e9 ricevuto alcuna rassicurazione che l\u2019iscrizione sarebbe stata effettuata prima della consegna dell\u2019unit\u00e0 abitativa, n\u00e9 rimarcato la necessit\u00e0 dell\u2019incombente in questione ai fini della stipulazione del contratto) e che, invece, il <em>quid novi<\/em> venuto in rilievo a fine settembre, allorch\u00e9 YYYYYYYY ritenne che in difetto di iscrizione universitaria non si potesse procedere alla conclusione del contratto, \u00e8 rappresentato unicamente dalla conoscenza della condizione soggettiva di transgender di XXXXXXX, che, quindi, in via presuntiva assurge a unico elemento effettivamente ostativo per YYYYYYYY alla locazione dell\u2019alloggio, pu\u00f2 ritenersi, alle luce dei rilievi sopra svolti, che la societ\u00e0 convenuta, gravata dall\u2019onere di provare l\u2019insussistenza della denunciata discriminazione per le ragioni innanzi esposte, non abbia adeguatamente dimostrato che in una situazione analoga, ovvero a un paio di giorni dalla pattuita consegna del locale e dopo una trattativa nel corso della quale la detta iscrizione non era stata ritenuta essenziale, la stessa decisione sarebbe stata assunta anche nei confronti di persona non transgender, con profilo professionale simile a quello del XXXXXXX, non del tutto incompatibile con la tipologia di utenti (come sopra\u00a0 individuata) cui era destinato l\u2019alloggio in questione; il che consente di ritenere integrata una discriminazione diretta riconducibile nel campo applicativo dell\u2019art. 55 bis, 1\u00b0 co., D.Lgs. n\u00b0 198\/06, che la ravvisa \u201c<em>quando, a causa del suo sesso, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un\u2019altra persona in una situazione analoga<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nel richiedere espressamente soltanto nella fase finale della trattativa l\u2019iscrizione universitaria di controparte, non ritenuta decisiva sino a quel momento, deducendone, quindi, la mancanza in termini di condizione ostativa alla stipulazione del contratto, con la conseguenza di porre parte ricorrente nella necessit\u00e0 di effettuare la detta iscrizione per la formalizzazione dell\u2019accordo locatizio e, quindi, di prendere in breve termine una decisione che verteva su questione rilevante (quale senz\u2019altro \u00e8, anche sul piano economico, la prosecuzione degli studi dopo il conseguimento di una laurea triennale e in concomitanza con lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa) e che XXXXXXX non aveva programmato di assumere in quel momento, YYYYYYYY ha, di fatto, frapposto un ostacolo all\u2019accesso al bene-abitazione alla controparte, con ci\u00f2 tenendo una condotta che, per quanto detto, appare in rapporto causale con la condizione soggettiva di transgender di XXXXXXX, senza che siano ravvisabili adeguati elementi di prova da cui desumere che, in presenza delle medesime circostanze, analogo contegno sarebbe stato tenuto anche nei confronti di persona priva della detta condizione.<\/p>\n<p>Appare, dunque, fondato, in difetto di idonea prova contraria, addivenire alla conclusione che l\u2019assenza di iscrizione universitaria sia stata solo pretestuosamente indicata quale causa giustificativa del diniego opposto alla conclusione dell\u2019affare e che, non essendosi in precedenza considerata la detta iscrizione come <em>condicio sine qua non<\/em> per la consegna dell\u2019alloggio, non sia valorizzabile a sostegno della prospettazione di parte convenuta la disponibilit\u00e0 della stessa a stipulare il contratto di locazione ove fosse sopravvenuto il detto requisito mancante nel termine all\u2019uopo assegnato a controparte.<\/p>\n<p>Per tutto quanto detto si deve accertare e dichiarare, in ragione della disposizione normativa da ultimo citata, la natura discriminatoria della condotta tenuta da YYYYYYYY in danno di XXXXXXX nel corso delle trattative dirette alla locazione a uso abitativo di locale all\u2019interno dell\u2019immobile sito in Trento, via VVVVVV n\u00b0 39.<\/p>\n<h5>d.la quantificazione del danno<\/h5>\n<p>Il 5\u00b0 co., dell\u2019art. 28, D.lgs. n\u00b0 150\/11 dispone che con l\u2019ordinanza che definisce il giudizio, il giudice pu\u00f2 condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale.<\/p>\n<p>Il 27\u00b0 \u201cconsiderando\u201d della direttiva 2004\/113\/CE recita \u201c<em>Gli stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La condotta tenuta da YYYYYYYY ha senz\u2019altro arrecato un pregiudizio non patrimoniale alla parte ricorrente, avendone leso il diritto alla parit\u00e0 di trattamento nell\u2019accesso a un bene essenziale, qual \u00e8 l\u2019abitazione,<\/p>\n<p>Avuto riguardo, quindi, alla rilevanza di tale bene, diretto a soddisfare una primaria esigenza di vita, all\u2019apprezzabile efficienza lesiva della dignit\u00e0 personale ascrivibile alla ritenuta condotta discriminatoria, alla valenza dissuasiva attribuibile all\u2019importo risarcitorio in ragione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento, stimasi equo quantificare all\u2019attualit\u00e0 nella misura omnicomprensiva di \u20ac 10.000,00 la somma dovuta da YYYYYYYY a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Sulle domande sub E ed F<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tenuto conto che la denunciata condotta illecita ha cessato i suoi effetti e che non ne risultano reiterazioni e considerate le concrete modalit\u00e0 di svolgimento della vicenda, si ritiene che non sussistano le condizioni per l\u2019adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori richiesti da parte ricorrente ai punti E ed F delle conclusioni rassegnate nell\u2019atto introduttivo.<\/p>\n<p>4.Sulla domanda subordinata sub G<\/p>\n<p>Non consta, infine, che la condotta tenuta da YYYYYYYY nel corso delle trattative contrattuali, seppure non conforme al disposto dell\u2019art. 1337 c.c. (apparendo ingiustificato per quanto esposto il rifiuto di sottoscrivere il contratto di locazione, sulla cui stipulazione parte ricorrente aveva, invece, riposto un affidamento, da ritenere ragionevole alla luce degli acquisiti elementi probatori), abbia arrecato a XXXXXXX un danno non patrimoniale ulteriore e diverso da quello sopra liquidato; e neppure vi \u00e8 prova di un danno patrimoniale, in relazione al quale valgono le argomentazioni svolte per le domande sub A e C.<\/p>\n<p>La pretesa risarcitoria sub G va, dunque, rigettata.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Le spese di lite<\/li>\n<\/ol>\n<p>La novit\u00e0 dell\u2019esaminata questione di diritto, l\u2019oggettiva controvertibilit\u00e0 delle acquisite risultanze istruttorie e l\u2019accoglimento soltanto parziale delle domande di parte ricorrente sono valorizzabili ai fini di una parziale compensazione delle spese di lite, in misura che appare congruo quantificare in \u00bd; la parte restante, liquidata come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal DM n\u00b0 55\/14 per le cause di valore indeterminabile (tale essendo quella introdotta con domanda di accertamento della sussistenza di condotta discriminatoria), segue la soccombenza e, pertanto, deve gravare sulla societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, cos\u00ec provvede:<\/p>\n<ul>\n<li>accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta da YYYYYYYY in danno di XXXXXXX nel corso delle trattative dirette alla locazione a uso abitativo di locale all\u2019interno dell\u2019immobile sito in Trento, via VVVVVV n\u00b0 39;<\/li>\n<li>per l\u2019effetto condanna YYYYYYYY a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a XXXXXXX la somma di \u20ac 10.000,00;<\/li>\n<li>rigetta le altre domande di parte ricorrente;<\/li>\n<li>compensa in misura di \u00bd le spese di lite e condanna YYYYYYYY a rifondere a XXXXXXX la parte restante, che liquida in \u20ac 3.627,00 per compenso, \u20ac 143,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>dispone che copie dei verbali delle udienze del 28.9.2017 e del 17.5.2018, nelle parti relative alle deposizioni rese dai testi PPPPPPP PPPPPPP e FFFFFFF, siano trasmesse, a cura della cancelleria, al Pubblico Ministero in sede per le determinazioni di competenza.<\/li>\n<\/ul>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"774\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalit\u00e0 e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di parte ricorrente (art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196). Si comunichi.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Trento in data 31.7.2018<\/p>\n<p>Il giudice dr. G. Barbato<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il giudice, a scioglimento della riserva assunta nella causa promossa con rito sommario di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[74],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione Transgender, discriminazione di genere e per identit\u00e0 di genere mancata stipula contratto di locazione definitivo a causa della condizione di transessuale della lavoratrice.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"la mancata stipulazione del contratto definitivo non era stata causata dall\u2019assenza dello status di studente, ma dalla condizione di persona transgender\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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