{"id":125,"date":"2015-10-11T19:23:13","date_gmt":"2015-10-11T17:23:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=125"},"modified":"2015-12-28T21:23:57","modified_gmt":"2015-12-28T20:23:57","slug":"trib-pisa-sent-marzo-2009","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/11\/trib-pisa-sent-marzo-2009\/","title":{"rendered":"Discriminazione di Genere,Tribunale di Pisa, sentenza del 3 marzo 2009"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">In Nome del Popolo Italiano<\/p>\n<p>Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, dr. Roberta Santoni Rugiu,<br \/>\nall\u2019udienza del 3 marzo 2009 ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nella causa iscritta al n. 238 \/ 2008 RG<br \/>\npromossa da<br \/>\nR. S.<br \/>\nCONSIGLIERA DI PARITA\u2019 DELLA PROVINCIA DI PISA<br \/>\nrappresentate e difese dalle avvocata Chiara Federici, con domicilio eletto presso il suo studio in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, per procura a margine del ricorso introduttivo<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>srl F. Toscana. (gi\u00e0 srl F. Pisa)<br \/>\nin persona del legale rapp.te sig. A. R.<br \/>\nrappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cerrai e Agnese Bertini, con domicilio eletto presso loro studio del primo in Pisa, via Oberdan n. 41, per procura a margine della memoria di costituzione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Svolgimento Del Processo<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 3.3.2008,R S e la CONSIGLIERA DI PARITA\u2019 DELLA PROVINCIA DI PISA convenivano la srl F. avanti al Giudice del Lavoro di Pisa.<br \/>\nEsponeva la difesa delle ricorrenti che la R era stata dipendente della societ\u00e0 convenuta dal 7.1.2004, inquadrata al 4\u00b0 livello CCNL Studi Professionali con mansioni impiegatizie che consistevano nell\u2019attivit\u00e0 di personal trainer, assistenza clienti e consulenza presso il Centro F. di Pisa.<br \/>\nLamentava che, nonostante il contratto collettivo prevedesse un orario settimanale di 40 ore, di fatto la sua prestazione ammontava a complessive 44 ore distribuite su 5 giorni (dalle 10 alle 20 dal luned\u00ec al gioved\u00ec, e dalle 10 alle 14 il venerd\u00ec), in assenza di una effettiva pausa per il pranzo che per contratto nei primi 4 giorni della settima avrebbe dovuto essere di un\u2019ora. Aggiungeva altres\u00ec che era regola generale quella secondo la quale le dipendenti dovevano presentarsi al lavoro entro le 9,45 nonostante che l\u2019apertura al pubblico avveniva sempre alle 10.<br \/>\nInoltre deduceva che la lavoratrice, in gravidanza dal dicembre 2004 ed assente per maternit\u00e0 anticipata dal marzo 2005 ai sensi dell\u2019a. 17 D. Lg.vo 151\/01, in data 10.9.05 aveva partorito una bambina purtroppo affetta da problemi di salute, di modo che in seguito la madre aveva usufruito prima dell\u2019interdizione dal lavoro fino ai sette mesi di et\u00e0 della figlia ai sensi degli aa. 11 e 12 D. Lg.vo 151\/01 ed infine, rientrata al lavoro nell\u2019aprile 2006, dei riposi giornalieri per allattamento di cui all\u2019a. 39 D. L.gvo 151\/01 fino all\u2019anno di et\u00e0 della figlia.<br \/>\nAffermava che, in coincidenza con la ripresa del servizio dopo la maternit\u00e0 e per l\u2019ulteriore corso del rapporto, la lavoratrice aveva avvertito un radicale mutamento del comportamento datoriale nei suoi confronti, che qualificava come discriminatorio in relazione alla propria condizione di madre, per di pi\u00f9 aggravata dal fatto di essere una donna single che si occupava da sola di una figlia nata con difficolt\u00e0 all\u2019apparato respiratorio, aiutata esclusivamente dalla madre e dal marito di lei. Denunciava in particolare di avere subito in progressione le seguenti condotte discriminatorie, culminate infine nel licenziamento dell\u2019ottobre 2007:<br \/>\n1) dalla ripresa dell\u2019attivit\u00e0 ad aprile 2006 e per l\u2019intero periodo, fino al settembre 2006, nel quale aveva usufruito dei riposi per allattamento di cui all\u2019a. 39, era stata demansionata ovvero adibita in modo esclusivo a mansioni di promozione che consistevano nella mera distribuzione di materiale pubblicitario all\u2019esterno del Centro, compiti non equivalenti a quelli svolti costantemente prima della maternit\u00e0 ed inerenti invece l\u2019attivit\u00e0 di personal trainer, assistenza clienti e consulenza all\u2019interno del medesimo Centro, i quali le venivano riassegnati solo dal settembre 2006. Aggiungeva che, pochi giorno il rientro dell\u2019aprile 2006, le responsabili L e G l\u2019avevano convocata per chiederle di firmare una di-chiarazione precompilata la quale conteneva appunto la richiesta di assegnazione alle mansioni dequali-ficate, documento che essa aveva rifiutato di sottoscrivere. Diceva infine che per l\u2019intero periodo nei continui spostamenti necessari a distribuire il materiale in vari punti della citt\u00e0 aveva dovuto utilizzare il mezzo proprio senza ricevere alcun rimborso dalla datrice;<br \/>\n2) inoltre, assente dal lavoro per qualche mese in seguito ad un infortunio alla spalla verificatosi nel febbraio 2007, la ricorrente era stata ripetutamente sollecitata a rientrare in servizio durante il periodo di malattia, ogni volta per trattenersi qualche ora nel Centro per svolgere lavori di amministrazione o telefonate alle clienti o comunque per partecipare a riunioni di lavoro o meeting;<br \/>\n3) nel giugno 2007, approssimandosi la chiusura estiva dell\u2019asilo della figlia ed in concomitanza a problemi di salute della madre che la aiutava nella gestione della situazione familiare, la ricorrente aveva comunicato alla datrice che nei successivi mesi di luglio ed agosto si sarebbe avvalsa del congedo parentale (astensione facoltativa) di cui all\u2019a. 32 D. Lg.vo 151\/01. Ne era seguito un incontro con la Direttrice F., la commercialista C. e le responsabili L. e G., durante il quale la ricorrente aveva subito una vera aggressione verbale a proposito del fatto che la maternit\u00e0 l\u2019aveva resa un peso per l\u2019azienda, una presenza inaffidabile ed indesiderata;<br \/>\n4) per di pi\u00f9, il giorno successivo a tale incontro, la ricorrente aveva ricevuto due contestazioni disciplinari datate entrambe 13.6.2007, in seguito alle quali aveva fornito le proprie difese e nessuna sanzione era applicata. Di conseguenza, attesa la gravit\u00e0 della reazione aziendale la lavoratrice aveva rinunciato all\u2019idea di chiedere il congedo parentale ed otteneva dalla datrice di usufruire delle ferie arretrate;<br \/>\n5) per l\u2019intero periodo del servizio al rientro dalla maternit\u00e0, lamentava inoltre che la datrice aveva smesso di corrisponderle il premio collegato al raggiungimento di una soglia minima di fatturato, ricevuto invece con costanza nel periodo precedente;<br \/>\n6) al rientro dalle ferie estive il 20.9.07 la ricorrente si era determinata nuovamente a chiedere il congedo parentale (astensione facoltativa) di cui all\u2019a. 32 D. Lg.vo 151\/01 e di conseguenza dopo pochi giorni aveva ricevuto lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 2.10.07, motivata con ridotta affluenza di clientela che avrebbe imposto risparmio sui costi di gestione. Per contro, a smentire la causale nel periodo immediatamente successivo la datrice aveva assunto tre nuove persone destinate allo stesso Centro con le stesse mansioni della ricorrente;<br \/>\n7) infine, quale dato esterno alla propria vicenda, ma di significativo riscontro del generale atteggiamento discriminatorio della convenuta rispetto alle lavoratrici madri, menzionava analoghi comportamenti che la datrice aveva tenuto nel tempo anche nei confronti di altre dipendenti nella medesima condizione.<br \/>\nIn diritto, premessa la concorrente legittimazione attiva della Consigliera provinciale di Parit\u00e0 nell\u2019azione individuale, la difesa delle ricorrente affermava in tesi la nullit\u00e0 del licenziamento ai sensi dell\u2019a. 3 L. 108\/90 perch\u00e9 determinato da ragioni discriminatorie fondate sulla maternit\u00e0 ai sensi dell\u2019a. 25 D. Lg.vo 198\/06, ribadendo che il medesimo atteggiamento ostile e persecutorio nei confronti delle lavoratrici madri era avvalorato da dati statistici relativi all\u2019ambiente aziendale ove il rapporto si era svolto. In ipotesi, affermava la nullit\u00e0 del medesimo licenziamento ai sensi dell\u2019a. 54 comma 6 D. Lg.vo 151\/01 non foss\u2019altro perch\u00e9 causato dalla domanda di fruire del congedo parentale (punto 6).<br \/>\nE, per i due casi di nullit\u00e0 del recesso, chiedeva che fosse disposta, rispettivamente, la reintegra o la riammissione della ricorrente nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino a quello della effettiva reintegra o riammissione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.<br \/>\nIn ipotesi ulteriormente subordinata deduceva ancora l\u2019illegittimit\u00e0 del recesso per mancanza di giustifi-cazionenel merito, negando che nel periodo di riferimento fosse diminuita la clientela o la complessiva attivit\u00e0 lavorativa, chiedendo che fosse ordinata in tesi la reintegra nel posto di lavoro con le relative tutele di cui all\u2019a. 18 L. 300\/70 o in ipotesi la riassunzione di cui all\u2019a. 8 L. 604\/66.<br \/>\nIn tutti i casi, chiedeva la condanna della convenuta sia al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della complessiva condotta datoriale secondo la previsione speciale di cui al D. Lg.vo 198\/06 (a. 37 comma 3, a. 38 comma 1) quantomeno nella misura di \u20ac. 10 mila, sia al pagamento delle differenze di retribuzione per la prestazione straordinaria (orario di 44 ore settimanali in luogo delle 40 contrattuali per assenza di pausa pranzo ed ingresso anticipato rispetto all\u2019orario di inizio della prestazione), quest\u2019ultima quantificata in \u20ac. 1.948,21.<br \/>\nLa srl F. TOSCANA (gi\u00e0 srl F Pisa) si costituiva con memoria, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.<br \/>\nNegava le affermazioni di controparte relative al carattere discriminatorio della condotta datoriale e, ripercorsa nel dettaglio la scansione delle condotte discriminatorie denunciate dalla ricorrente, affermava piuttosto che:<br \/>\n1) il mutamento di mansioni realizzato dopo il rientro dalla maternit\u00e0 era dovuto alla necessit\u00e0 di garantire la continuit\u00e0 personale dell\u2019assistenza offerta alle clienti del Centro, nella lunga assenza della ricorrente seguite da altre operatrici. Del resto le nuove mansioni di promozione erano congeniali sia alla ricorrente, la quale aveva dichiarato di gradirle, anche perch\u00e9 meglio le consentivano di fruire delle pause per l\u2019allattamento di cui godeva in quello stesso lasso di tempo, sia alle esigenze aziendali poich\u00e9 nell\u2019arco dell\u2019anno il suo rientro in servizio in autunno era coinciso con il periodo nel quale, tradizionalmente, maggiore spazio era dedicato alla promozione;<br \/>\n2) i contatti intrattenuti con la ricorrente per periodo della sua assenza per infortunio erano dovuti alla necessit\u00e0 di informarsi sulle sue condizioni di salute in funzione di organizzare gli appuntamenti con le clienti nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019intera struttura, mentre la partecipazione ad un meeting di formazione era ispirata solo al fornirle il dovuto aggiornamento professionale;<br \/>\n3) nel giugno 2007 si era effettivamente svolto l\u2019incontro fra la ricorrente e le sue superiori, ma nell\u2019occasione la discussione, svoltasi con modi e termini civili, aveva riguardato piuttosto il fatto che la ricorrente si volesse avvalere dei congedi parentali a fronte di ricaduta nei postumi dell\u2019infortunio del precedente mese di febbraio; in tale occasione la datrice l\u2019aveva invece inviata a mettersi, pi\u00f9 corretta-mente, in malattia oppure a richiedere le ferie arretrate, come poi era avvenuto;<br \/>\n5) il premio non era stato pi\u00f9 corrisposto alla ricorrente per il semplice motivo che essa non aveva pi\u00f9 raggiunto gli obiettivi posti a base di tale riconoscimento;<br \/>\n6) il licenziamento si era imposto per la necessit\u00e0 di ridurre i costi di gestione, a sua volta riflesso della considerevole riduzione dell\u2019affluenza di clienti realizzatasi durante il periodo dell\u2019estate 2007, senza che nella scelta della ricorrente avesse avuto alcuna rilevanza n\u00e9 la sua qualit\u00e0 di lavoratrice madre, n\u00e9 la richiesta di congedi parentali del settembre 2007. Non era vero nemmeno che dopo il recesso la convenuta avesse assunto tre nuove persone, dal momento che mentre due addette avevano un contratto a termine con societ\u00e0 collegata e pur essendo destinate ad altri Centri F erano solo state distaccate in via temporanea a quello di Pisa, la terza era stata assunta sempre a termine dalla convenuta al solo fine di sostituire prima la dipendente V., che aveva gi\u00e0 anticipato le proprie dimissioni ma che nel frattempo era assente per infortunio, e poi la dipendente N. anch\u2019essa dimissionaria.<br \/>\nIn tutti i casi, qualora fosse stata ritenuta l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, la difesa della convenuta affer-mava, e provava per documenti, il mancato superamento del requisito dimensionale della tutela reale.<br \/>\nContestava inoltre il richiesto risarcimento del danno sia per la legittimit\u00e0 del recesso sia per l\u2019assenza di un evento qualificabile come illecito ai sensi dell\u2019a. 2043 cc, rimarcando in ultimo il difetto di allegazione e prova a base della domanda.<br \/>\nInfine, quanto alla pretesa relativa allo straordinario, negava che la ricorrente avesse mai superato l\u2019orario contrattuale di 40 ore, dal momento che dal luned\u00ec al gioved\u00ec la prestazione distribuita dalle 10 alle 20 prevedeva effettivamente un\u2019ora di pausa pranzo (mentre il venerd\u00ec la prestazione era continuata e l\u2019uscita alle 14), mentre l\u2019orario di ingresso era richiesto di anticipare la presenza dei soli pochi minuti necessari a completare la vestizione quali operatrici del Centro.<br \/>\nTentata invano la conciliazione, la causa era istruita con l\u2019esame dei testi V.P., C. R., C. R., C. S. (ud. 7.10.08), G. C., N.B., L. B. (ud. 19.11.08) e B. I. (ud. 9.12.08) .<br \/>\nQuindi depositate note conclusive di entrambe le parti, all\u2019udienza odierna la causa era discussa e decisa con lettura del dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Motivi della decisione<\/p>\n<p>In via preliminare di rito, nessuna questione si \u00e8 posta in ordine alla legittimazione attiva in controversie individuali della Consigliera provinciale di parit\u00e0, la quale in questo giudizio ha esercitato la generale facolt\u00e0 di ricorrere al giudice del lavoro su delega dell\u2019interessata ovvero di intervenire nei giudizi proposti dalla stessa (a. 36 comma 2 D. Lg.vo 198\/06), in concreto agendo congiuntamente con la lavoratrice al fine di ottenere la tutela contro il licenziamento, il risarcimento del danno alla persona e la condanna al pagamento di differenze di retribuzione.<br \/>\nPassando al merito, la vicenda va cos\u00ec sintetizzata.<br \/>\nLa ricorrente era assunta dalla convenuta in data 7.1.2004, come impiegata di 4\u00b0 livello CCNL Studi Professionali e mansioni di personal trainer, assistenza clienti e consulente presso il Centro F. di Pisa (docc. 1 e 2 ric.).<br \/>\nNel corso del rapporto, la lavoratrice si era assentata in corrispondenza di una maternit\u00e0, in particolare per il periodo dal marzo 2005, in congedo di cui all\u2019a. 17 lett. a) D. Lg.vo 151\/01 per gravi complicanze della gravidanza (doc. 4 ric.) fino al parto del 10.9.05 (docc. 6,7 ric.) e ancora continuativamente per gli ulteriori sette mesi di vita della figlia corrispondenti all\u2019interdizione al lavoro di cui agli aa. 11 e 12 dello stesso D. Lg.vo 151\/01 (doc. 5 ric.).<br \/>\nRientrata in servizio nell\u2019aprile 2006, da quel momento fino al compimento dell\u2019anno di vita della figlia avvenuto il 10.9.2006 aveva goduto dei riposi giornalieri per allattamento di cui all\u2019a. 39 D. Lg.vo 151\/01.<br \/>\nIn seguito, aveva subito un infortunio alla spalla sinistra nel febbraio 2007, per il quale eramancata dal lavoro per alcuni mesi, e ancora nel corso dell\u2019estate del 2007 era stata assente per un periodo che corrispondeva al godimento delle ferie maturate in quell\u2019anno nonch\u00e9 delle ferie arretrate.<br \/>\nIn data 20.9.07 aveva richiesto il congedo parentale (o astensione facoltativa) di cui all\u2019a. 32 D. Lg.vo 151\/01 ed il 2.10.07 era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con la seguente motivazione \u201crisparmi sui costi di gestione della struttura a cui, considerata la riduzione della frequenza delle clienti, non \u00e8 pi\u00f9 possibile rinunciare\u201d (doc. 15 ric.).<br \/>\nPer la comprensione della vicenda lavorativa \u00e8 essenziale considerare la \u2013 strettamente intrecciata &#8211; condizione personale e familiare della ricorrente quale madre nubile, unico genitore coinvolto nell\u2019allevamento della figlia nata nel settembre 2005 (doc. 8 ric.), la quale per di pi\u00f9 soffriva dalla nascita di complicanze polmonari (doc. 6 e 7 ric.).<br \/>\nSituazione che, a sua volta, era stata il motivo per cui la ricorrente aveva ottenuto l\u2019interdizione al lavoro di cui agli aa. 11 e 12 (da settembre 2005 ad aprile 2006, fino ai 7 mesi di et\u00e0 della figlia), nonch\u00e9 i riposi giornalieri per allattamento di cui all\u2019a. 39 (da aprile a settembre 2006) ed infine richiesto di congedo parentale (astensione facoltativa) di cui all\u2019a. 32 D. Lg.vo 151\/01 il 20 settembre 2007, a ridosso del licenziamento del successivo 2 ottobre.<br \/>\nCon la presente domanda la ricorrente affermava l\u2019illegittimit\u00e0 del recesso, che diceva essere:<br \/>\nin tesi, discriminatorio ai sensi dell\u2019a. 25 D. Lg.vo 198\/06 in quanto intimatole \u2013 peraltro al culmine di un complessivo trattamento ostile e persecutorio subito dal rientro in servizio dell\u2019aprile 2006 \u2013 a causa della propria condizione di lavoratrice madre;<br \/>\nin ipotesi, nullo ai sensi dell\u2019a. 54 comma 6 D. L.go 151\/01 perch\u00e9 intimatole a causa della richiesta di astensione facoltativa del settembre 2007;<br \/>\nin tutti i casi, infondato nel merito per difetto di giustificato motivo oggettivo ai sensi dell\u2019a. 8. L. 604\/66.<br \/>\nCONDOTTA DISCRIMINATORIA<br \/>\nE allora la prima questione da affrontare \u00e8 quella relativa al carattere disciminatorio della complessiva condotta datoriale, e quindi del licenziamento nel quale sarebbe culminata.<br \/>\nLa verifica va condotta in relazione alla nozione di \u201cdiscriminazione diretta\u201d enunciata dall\u2019a. 25 comma 1 D. Lg.vo 198\/06, relativa a qualsiasi \u201catto, patto comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un\u2019altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga\u201d.<br \/>\nLa ricostruzione del trattamento discriminatorio \u00e8 improntata al criterio di riparto degli oneri di cui all\u2019a. 40 D. Lg.vo 198\/06, in base al quale \u201cquando il lavoratore fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi ad assunzioni, regimi retributivi, assegnazione a mansioni e qualifiche, trasfe-rimenti, progressione in carriera e licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al datore di lavoro l\u2019onere della prova dell\u2019insussistenza della discriminazione\u201d.<br \/>\nIn concreto, la dimostrazione della discriminazione inflitta alla ricorrente in ragione del sesso (nel cui ambito \u00e8 paradigmatica la maternit\u00e0) si \u00e8 ottenuta in modo lampante esaminando gli indici, numerosi ed univoci, relativi alla sua posizione (infra, punti da 1 a 6), nonch\u00e9 gli ulteriori dati cd statistici relativi ad altre dipendenti della datrice, nel contempo parimenti discriminate in quanto madri (infra, punto 7).<br \/>\nInfatti, il tutto ha descritto un quadro nel quale il comportamento datoriale, letto nella sua oggettivit\u00e0 e con sguardo di insieme, si dimostrava essere trattamento sfavorevole inflitto a sanzionare l\u2019esercizio dei diritti di lavoratrice madre di cui al D. Lg.vo 151\/01.<br \/>\n1) Demansionamento<br \/>\nLa denuncia della discriminazione partiva dal primo giorno di rientro in servizio dalla maternit\u00e0 avvenuto nell\u2019aprile 2006, momento dal quale \u00e8 pacifico che, per l\u2019intero periodo fino al settembre 2006, la ricorrente fosse stata adibita in modo esclusivo alla promozione esterna (distribuzione di materiale pubblicitario in vari punti della citt\u00e0), in luogo che alle consuete mansioni di personal trainer, assistenza clienti e consulenza all\u2019interno del Centro per le quali era stata assunta e che aveva svolto fino alla gravidanza.<br \/>\nL\u2019arco di tempo del dedotto demansionamento coincideva peraltro esattamente con quello fino al compimento dell\u2019anno di vita della figlia, in corrispondenza del quale la ricorrente aveva usufruito dei riposi giornalieri per allattamento di cui all\u2019a. 39 D. lg.vo 151\/01.<br \/>\nSosteneva la ricorrente che l\u2019esclusiva destinazione esterna a per 5 mesi consecutivi svolgere compiti di nessuno spessore professionale, priva di contatti con la clientela e le colleghe addette alle attivit\u00e0 inerenti il dimagrimento, per di pi\u00f9 sostenendo le spese di spostamento con mezzi propri, avesse rappresentato una sorta di ritorsione contro il suo rientro in servizio limitato dalle ore di riposo quotidiano, per l\u2019appunto venuta meno solo con il cessare del relativo diritto.<br \/>\nLa convenuta riconosceva che le nuove mansioni erano state le uniche svolte per l\u2019intera durata dei riposi per allattamento, affermando piuttosto che si trattava di decisione tesa nel contempo a tutelare sia l\u2019esigenza della clientela di continuit\u00e0 nell\u2019assistenza da parte delle colleghe della ricorrente, iniziata durante la sua lunga assenza per maternit\u00e0, sia quella della stessa ricorrente alla quale la promozione esterna non solo era esplicitamente gradita, ma anche congeniale alla necessit\u00e0 contingente di godere di pause per allattamento.<br \/>\nLa mera descrizione dei compiti mostrava, di per s\u00e9, come la distribuzione del materiale pubblicitario ai passanti non possa essere assimilata alla, pi\u00f9 complessa e qualificata, prestazione di personal trainer, assistenza clienti e consulenza in un centro di dimagrimento, motivo per cui ai sensi dell\u2019a. 2103 cc il demansionamento emergerebbe comunque sotto il profilo della mancata equivalenza delle nuove man-sioni rispetto alle ultime effettivamente svolte, ed in modo indipendente dal fatto che entrambe le presta-zioni potessero essere astrattamente ricondotte alla declaratoria del livello di inquadramento contrattuale spettante alla lavoratrice.<br \/>\nCi\u00f2 premesso, ai fini che qui interessano si trattava altres\u00ec di verificare se il temporaneo mutamento dei compiti fosse da un lato stato richiesto dalla stessa lavoratrice e dall\u2019altro imposto da oggettive esigenze aziendali, aspetti entrambi sui quali le difesa della convenuta hanno trovato smentita.<br \/>\nIn primo luogo, la datrice non aveva replicato in alcun modo a quanto dedotto dalla ricorrente sul fatto che negli stessi giorni del rientro essa aveva rifiutato di firmale una dichiarazione che le era stata sottoposta dalle responsabili L. e G. nella quale risultava la stessa lavoratrice a chiedere di essere assegnata ai nuovi compiti (cos\u00ec testualmente nei capitoli 25 e 26 del ricorso).<br \/>\nOra, in base al principio della non contestazione, il fatto deve darsi per pacifico, motivo per cui di conse-guenza viene ad essere smentita la deduzione (logicamente contraddittoria) svolta in memoria nel senso che i nuovi compiti fossero invece graditi e congeniali alla ricorrente, al punto tale da essere stati da lei espressamente richiesti al rientro in servizio.<br \/>\nVa ribadito peraltro come (dal tenore degli atti introduttivi) sia pacifico che l\u2019attivit\u00e0 promozionale fosse l\u2019unica alla quale la ricorrente era stata destinata nel periodo aprile \/ settembre 2006.<br \/>\nNe discende che nessun credito pu\u00f2 essere attribuito alla diversa, e inconciliabile, ricostruzione in fatto operata dalla convenuta nelle note conclusive, tesa piuttosto a dimostrare come nei mesi da aprile a settembre 2006 l\u2019attivit\u00e0 promozionale non fosse l\u2019unica svolta dalla ricorrente, dal momento che nel contempo essa sarebbe stata reinserita in modo progressivo nel ruolo di personal trainer all\u2019interno del Centro (teste G.).<br \/>\nPassando poi all\u2019ulteriore argomento della datrice, \u00e8 difficile capire come mai la continuit\u00e0 nell\u2019assistenza alle clienti valesse per estromettere in toto la ricorrente nel periodo da aprile a settembre 2006, quando invece in seguito da un giorno all\u2019altro la ricorrente fu reintegrata a tempo pieno all\u2019interno del centro \u2013 e ci\u00f2 a maggior ragione una volta escluso che nel primo periodo si fosse realizzato il progressivo reinserimento nel contatto con la clientela preteso solo nelle note conclusive della convenuta.<br \/>\nVa notata infine una significativa inesattezza contenuta in memoria, laddove, nello sforzo di dimostrare come al rientro in servizio della ricorrente la promozione fosse una tale priorit\u00e0 da dedicarvi in modo esclusivo un\u2019addetta, si diceva che tale rientro sarebbe avvenuto in autunno (momento nel quale fletten-dosi la pi\u00f9 intensa attivit\u00e0 estiva \u00e8 essenziale il rilancio per i successivi mesi invernali), laddove \u00e8 invece pacifico che sia avvenuto in primavera.<br \/>\nOra, senza negare che anche in primavera le esigenze aziendali prevedessero ulteriore promozione (valorizzando appunto l\u2019imminente necessit\u00e0 di mettersi in costume, teste G), pi\u00f9 in generale va detto come nel nostro caso si discuta di tutt\u2019altro rispetto ad eventuali picchi stagionali di attivit\u00e0.<br \/>\nInfatti, \u00e8 pacifica l\u2019adibizione esclusiva di una dipendente a distribuzione esterna di materiale pubblicitario per 5 mesi consecutivi, attivit\u00e0 questa che alcuna allegazione e prova della datrice hanno dimostrato corrispondere, in nessun periodo dell\u2019anno, ad effettiva necessit\u00e0 commerciale o comunque a prassi organizzative del Centro di Pisa.<br \/>\n2) Pressioni per il rientro in servizio durante la malattia<br \/>\nE\u2019 pacifico che, in seguito all\u2019infortunio alla spalla sinistra del febbraio 2007, la ricorrente era stata assente dal lavoro per qualche mese, periodo durante il quale per circa 45 giorni aveva portato un\u2019ingessatura che bloccava il braccio sinistro in posizione sollevata, impedendole fra l\u2019altro la guida di veicoli, ed in seguito aveva dovuto fare la relativa riabilitazione.<br \/>\nSosteneva la ricorrente che, nel contempo, il comportamento persecutorio della datrice era proseguito sotto forma di ripetuti perentori solleciti perch\u00e9 essa si recasse comunque al lavoro per attivit\u00e0 varie da svolgere all\u2019interno del Centro, cosa che sarebbe poi avvenuta in pi\u00f9 occasioni sia per effettuare telefonate alle clienti e svolgere lavori di segreteria, sia per partecipare a riunioni o meeting aziendali.<br \/>\nLa convenuta negava di avere mai esercitato pressioni in tal senso, tuttavia senza contestare che singoli rientri fossero avvenuti durante la malattia, ed anzi dicendo che la ricorrente era stata contattata dalla societ\u00e0 per \u201cinformarsi sulla sua eventuale disponibilit\u00e0 lavorativa\u201d al fine di \u201corganizzare gli appuntamenti con le clienti e, pi\u00f9 in generale, l\u2019attivit\u00e0 della struttura\u201d. Aggiungeva che la lavoratrice nello stesso periodo di malattia era stata invitata a partecipare alle stesse riunioni di lavoro e meeting destinati all\u2019aggiornamento di tutte le dipendenti (alludendo ad una preoccupazione aziendale di favorire la crescita professionale della ricorrente che mal si conciliava con il demansionamento di cui al punto 1).<br \/>\nInsomma, al di l\u00e0 degli eufemismi, \u00e8 certo che in pi\u00f9 occasioni la ricorrente fosse rientrata al lavoro su espressa richiesta della convenuta per non meglio specificate necessit\u00e0 di gestione delle sue clienti, le quali non si capisce perch\u00e9 fossero cos\u00ec urgenti e soprattutto non potessero essere svolte dalle altre addette del Centro, come tutto il resto dell\u2019attivit\u00e0 aziendale.<br \/>\nIn concreto, le testi B e N confermavano di avere visto la ricorrente, anche nel periodo in cui ancora indossava l\u2019ingessatura voluminosa e scomoda, passare qualche ora a fare telefonate o commissioni varie, senza tuttavia seguire le clienti in sala.<br \/>\nE allora, una volta appurato che i rientri corrispondevano a precise richieste datoriali e non certo ad iniziative della ricorrente, diviene del tutto irrilevante stabile nel dettaglio quali compiti le sarebbero stati assegnati nelle stesse occasioni &#8211; tema sul quale nelle note conclusive la convenuta finiva per sostenere che si sarebbe trattato di pochissimi episodi, in occasione dei quali nessuna direttiva sarebbe stata impartita alla lavoratrice, come a dire che nemmeno si capirebbe per quale motivo essa si fosse recata al centro.<br \/>\nInfine, per connotare il tratto persecutorio delle richieste datoriali, vanno ricordate le circostanze riferite dalla madre della ricorrente e dal marito di lei (testi C R e C S), quali avevano assistito alle chiamate datoriali con richiesta urgente di recarsi al centro, alle proteste della lavoratrice che da sola non poteva guidare e non sapeva a chi lasciare la figlia, e che alla fine in pi\u00f9 occasioni erano stati costretti ad accompagnarla con la loro auto.<br \/>\nPrecisavano peraltro entrambi i testi che tali richieste erano avvenute anche nel periodo in cui la ricor-rente, portando ancora il gesso, si era trasferita a vivere nella loro abitazione con la figlia poich\u00e9 da sola non le era possibile la cura della casa e della bambina, aggiungendo che ogni volta che si era recata al lavoro si era trattenuta del tempo, di modo che chi dei due la accompagnava era rientrato a casa, ove fra l\u2019altro rimaneva la bambina da accudire, e dopo qualche ora era tornato a riprenderla.<br \/>\nInsomma, a parte il fatto che nello stesso periodo la ricorrente abbia partecipato anche a meeting di formazione (teste C, consulente della convenuta la quale, con solerzia e di sua iniziativa, ha sotto-lineatocome la partecipazione non fosse obbligatoria, ed il pranzo addirittura offerto dalla societ\u00e0), \u00e8 indubbio che in ulteriori occasioni sia stata richiamata in modo perentorio al Centro, per ragioni produttive che sono rimaste del tutto indistinte quanto a urgenza ed eccezionalit\u00e0 che non consentivano di affidarle ad altri, e ci\u00f2 nonostante l\u2019evidente disagio fisico di spostarsi con l\u2019ingessatura che la affliggeva e l\u2019inevitabile necessit\u00e0 di farsi accompagnare dai propri familiari.<br \/>\n3) Pressioni per non chiedere il congedo parentale (astensione facoltativa)<br \/>\nSi tratta dell\u2019episodio clou della denuncia di discriminazione, sostenendo la ricorrente che la sua intenzione di avvalersi del diritto di cui all\u2019a. 32 D. Lg.vo 151\/01 era sempre stata osteggiata dalla convenuta, al punto tale che quando l\u2019aveva prospettata per la prima volta nel giugno 2007 ne era seguita violenta discussione, ed addirittura quando nel settembre 2007 aveva esercitato lo stesso diritto era stata licenziata.<br \/>\nE\u2019 pacifico che nel mese di giugno 2007 all\u2019interno del Centro, ed in particolare nell\u2019ufficio di fronte alla reception, si era svolto un incontro fra la ricorrente, la direttrice F, la responsabile Ge le consulenti aziendali C e L, all\u2019esito del quale la ricorrente aveva chiesto di usufruire di un lungo periodo di ferie, maturate in quell\u2019anno ed arretrate.<br \/>\nLe versioni delle parti divergono radicalmente sul contenuto e sui modi dell\u2019incontro.<br \/>\nDa un lato, la ricorrente affermava di avere nell\u2019occasione fatto presente che la chiusura dell\u2019asilo della figlia ed i problemi di salute della madre (unica persona che, insieme al marito, la aiutava quotidianamente nella cura della bambina, all\u2019epoca minore di due anni) le imponevano di avvalersi del congedo di cui aveva ancora diritto, venendo quindi aggredita da tutte le esponenti aziendali che avrebbero alzato la voce accusandola di essere, con la sua maternit\u00e0, un peso per la societ\u00e0.<br \/>\nDall\u2019altro lato, secondo la convenuta la lavoratrice avrebbe invece lamentato risentimenti dell\u2019infortunio del precedente mese di febbraio, rifiutando tuttavia di mettersi in malattia, come sarebbe stato logico, pur di non vincolarsi alle fasce orarie di presenza in casa, motivo per cui all\u2019esito di pacata conversazione alla fine sarebbero state decise le sue ferie.<br \/>\nLa versione della ricorrente ha trovato riscontro nella teste V. che, presente all\u2019interno del Centro, riferiva di avere notato che la riunione si protraeva per circa un ora, sentendo provenire dall\u2019ufficio voci di conversazione animata, senza distinguere per\u00f2 le parole. Aggiungeva inoltre di avere visto la ricorrente appena uscita dalla stanza, notandone la faccia molto provata, e di avere chiesto cosa era successo sentendosi rispondere che le avevano \u201cdetto di tutto\u201d, in particolare \u201cdi essere un peso per l\u2019azienda\u201d (a questo proposito vedi infra al punto 7 quanto al trattamento riservato in analoghe situazioni alla stessa dipendente V.).<br \/>\nE ancora, la teste B riferiva che in quei giorni, parlando al telefono con la ricorrente del fatto che le avevano rifiutato il congedo imponendole invece le ferie, aveva sentito che questa era assai arrabbiata soprattutto per il fatto che \u201cla discussione era stata molto animata\u201d.<br \/>\nLa versione della convenuta era oggetto invece della deposizione delle testi C a G, le quali al contrario riferivano di una conversazione pacata relativa alle sole difficolt\u00e0 della lavoratrice di fare le terapie per la spalla senza vincolarsi alle fasce orarie della malattia.<br \/>\nMa quest\u2019ultima versione non convince affatto.<br \/>\nVa ricordato infatti come la riunione si fosse tenuta nel mese di giugno, periodo nel quale notoriamente gli asili chiudono per oltre due mesi, imponendo alle famiglie di organizzare altrimenti la cura dei figli (e va ricordato come per la ricorrente limitate fossero le soluzioni, essendo essa genitore unico che, nor-malmente, poteva contare solo sull\u2019aiuto della madre e del marito di questa).<br \/>\nPer di pi\u00f9 \u00e8 confermato (teste C) che, nello stesso mese di giugno, la madre della ricorrente avesse altres\u00ec propri problemi di salute che, per lungo tempo, le avrebbero impedito la cura della nipote.<br \/>\nOra, a fronte di questo scenario \u00e8 veramente incredibile che la discussione vertesse sulle pretese ricadute dell\u2019infortunio (teste G), eventualmente in aggiunta alle difficolt\u00e0 di salute della madre della ricorrente (teste C), e non anche la chiusura dell\u2019asilo &#8211; visto che quest\u2019ultimo evento introduceva fondamentali necessit\u00e0, al momento non demandabili ad altri, di accudire la bambina per l\u2019intera giornata, esigenze che a loro volta non potevano non essere la preoccupazione centrale della lavoratrice.<br \/>\nFra l\u2019altro, nel ribadire che non si pu\u00f2 credere alle deposizioni C a G, va evidenziato come entrambe ricordassero benissimo il tema di conversazione relativo alle pretese ricadute dell\u2019infortunio, la sola Canche quello dell\u2019intervento chirurgico della madre della ricorrente, ma nessuna delle due avesse alcuna memoria di avere parlato altres\u00ec della chiusura dell\u2019asilo e della conseguente difficolt\u00e0 della ricorrente di collocare la figlia.<br \/>\nE, ripetutamente richieste dal giudice di precisare la loro dichiarazione sul punto, entrambe le testi si attestavano su un diplomatico \u201cnon ricordo\u201d, tuttavia ed in modo assai eloquente senza spingersi a negare che l\u2019argomento fosse stato affrontato. Soluzione questa del \u201cnon ricordo\u201d del tutto implausibile, considerato come, anche a fronte dei diritti di cui al D. Lg.vo 151\/01 lungamente (e legittimamente) goduti in precedenza, nell\u2019ambiente di lavoro fosse ben nota a tutti la condizione della ricorrente, madre single di bambina malata.<br \/>\nIn conclusione, smentita la versione della convenuta quanto al contenuto del colloquio, quella della ricorrente viene ad essere ulteriormente avvalorata anche quanto ai modi della conversazione, svoltasi per un\u2019ora ponendo la lavoratrice nella spinosa condizione, 4 contro 1, di tentare di esercitare un diritto soccombendo all\u2019altrui rabbiosa reazione.<br \/>\n4) Contestazioni disciplinari<br \/>\nUlteriore riprova del carattere disciminatorio della complessiva condotta datoriale, ed in particolare del contenuto fortemente conflittuale del colloquio di cui al punto 3), emerge dal fatto che il giorno immedia-tamente successivo la ricorrente riceveva ben due contestazioni disciplinari datate 13.6.2007 (docc. 10 e 11 ric.), con le quali le si contestavano infrazioni rispettivamente commesse in data 1 e 4.6.07.<br \/>\nVa premesso che la, pacifica, concomitanza temporale la diceva lunga sul carattere ritorsivo e strumentale della duplice iniziativa disciplinare il giorno dopo il litigio, considerato altres\u00ec che le due lettere si riferivano a fatti a loro volta avvenuti da circa 10 giorni e che quindi, se ritenuti in s\u00e9 di effettivo disvalore, ben avrebbero potuto essere contestati prima.<br \/>\nPer di pi\u00f9, entrambi gli addebiti non solo si preservavano di scarso rilievo ma erano smentiti in radice dalle giustificazioni della lavoratrice, alle quali infine \u2013 significativamente \u2013 nessun provvedimento faceva seguito.<br \/>\nIn particolare, le contestazioni si riferivano al fatto che il 1.6.07 la ricorrente non avrebbe avuto con s\u00e9 le chiavi per aprire il Centro, imponendo quindi un\u2019attesa di 15 minuti alle prime clienti della giornata, ed il 4.6.07 essa avrebbe avvisato della sua assenza per motivi di salute una collega invece che personal-mente la direttrice.<br \/>\nLe giustificazioni della ricorrente chiarivano bene che nulla le poteva essere rimproverato.<br \/>\nInfatti, nel primo caso lei non disponeva delle chiavi che aveva piuttosto la collega N, laddove aprire il Centro non era mai stato un suo compito (doc. 12 ric.), e nel secondo caso essa aveva cercato di parlare personalmente con la responsabile F ma la collega Vle aveva detto che era in riunione e quindi aveva preso la comunicazione del suo impedimento per motivi di salute (doc. 13 ric.)<br \/>\nEscluso quindi che le due contestazioni rappresentassero una genuina iniziativa disciplinare, \u00e8 inevitabile concludere come anche tale strumento fosse affidato il messaggio datoriale di contrariet\u00e0 verso la condotta della dipendente che, appena il giorno prima, aveva manifestato l\u2019intenzione di avvalersi di un diritto che le spettava quale madre.<br \/>\n5) Premio<br \/>\nLe genericit\u00e0 delle allegazioni e prova poste dalla ricorrente a base dell\u2019affermazione del carattere ritor-sivo del mancato pagamento del premio impediva di ricollegare con certezza tale circostanza alla natura discriminatoria del complessivo atteggiamento datoriale, evidente invece da tutti gli altri punti di vista denunciati.<br \/>\nTuttavia \u00e8 vero che il mancato pagamento \u00e8 in s\u00e9 fatto pacifico, e che, quantomeno per il periodo di demansionamento da aprile a settembre 2006, la destinazione a sola promozione esterna presumibil-mente era di per s\u00e9 motivo che impediva il raggiungimento della soglia minima di fatturato.<br \/>\n6) Licenziamento<br \/>\nPrima di tutto il recesso si presenta illegittimo per totale infondatezza della motivazione addotta nella lettera del 2.10.07 (doc. 15 ric.).<br \/>\nTale motivazione faceva sintetico riferimento ad una ridotta frequenza delle clienti, di cui non si specifi-cava n\u00e9 l\u2019entit\u00e0 n\u00e9 il periodo, che avrebbe imposto di rinunciare ad una posizione lavorativa per rispar-miare sui costi di gestione.<br \/>\nLa ricorrente contestava l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019argomento, negando che si fosse mai verificata alcuna riduzione della clientela in s\u00e9, ed evidenziava come la pretesa motivazione fosse stata smentita dal fatto che immediatamente dopo il suo licenziamento la datrice aveva assunto ben tre dipendenti altre addette al Centro di Pisa con le stesse mansioni che le erano state proprie.<br \/>\nLe difese svolte sul punto dalla convenuta non erano in grado di assolvere l\u2019onere di allegazione e prova che ricade suldatore di lavoro, motivo per cui indipendentemente dal suo carattere discriminatorio il recesso avrebbe comunque dovuto essere ritenuto illegittimo.<br \/>\nPrima di tutto era generica l\u2019affermazione tesa a dimostrare il nucleo di fatto della motivazione, (ridotta affluenza della clientela), poich\u00e9 le allegazioni e richieste di prova orale della memoria replicavano sostanzialmente la stessa sommariet\u00e0 della lettera di recesso, limitandosi a riferire che nel corso dell\u2019estate 2007 (ovvero quando la ricorrente era stata lungamente in ferie, vedi punto 3) si sarebbe verificata una flessione di attivit\u00e0 la quale, risultata da una verifica dei bilanci e del fatturato, aveva imposto la riduzione dei costi del personale.<br \/>\nPer di pi\u00f9 la convenuta ammetteva, quale fatto che di per s\u00e9 avrebbe smentito ogni pretesa necessit\u00e0 di contrazione del personale, che immediatamente dopo il recesso nello stesso Centro di Pisa erano giunte ben tre nuove lavoratrici con mansioni analoghe alla ricorrente, argomentando l\u2019irrilevanza ai fini della verifica in ordine al giustificato motivo soggettivo a fronte del fatto che due di loro fossero dipendenti della srl F International e solo temporaneamente distaccate a Pisa, e la terza fosse stata assunta a termine dalla convenuta per sostituire la dimissionaria V.<br \/>\nOra, mentre la prova orale dedotta dalla convenuta non era ammessa in quanto generica, la documen-tazione prodotta dalla datrice finiva da un duplice punto di vista per smentire in radice suoi stessi argomenti.<br \/>\nDa un lato, i dati che emergevano dal registro dei corrispettivi (doc. 2 convenuta) non provavano alcuna riduzione di incassi nei mesi precedenti il recesso, anzi al contrario per i mesi di giugno e luglio 2007 risultando dati superiori a quelli del corrispondente mese dell\u2019anno precedente. N\u00e9 del resto erano forniti riscontri di sorta che sorreggessero l\u2019affermata riduzione di clientela, quale dato eventualmente diverso da quello della correlativa diminuzione dei corrispettivi, come detto smentita dalla contabilit\u00e0 aziendale.<br \/>\nDall\u2019altro lato, le due dipendenti della collegata societ\u00e0 srl F International,B. E.e B. V., erano state assunte entrambe a termine per il periodo dal 22.11.07 al 31.12.2007 e, in corrispondenza all\u2019assunzione, subito distaccate a Pisa \u201cfino a nuova comunicazione\u201d (docc. 4, 5,6,7 convenuta).<br \/>\nSi trattava quindi di due rapporti brevissimi, presumibilmente per l\u2019intera loro durata di un mese svolti in forma di distacco a Pisa, mostrandosi quindi come tale collocazione fosse la vera ragione dell\u2019assunzione delle due lavoratrici e non certo un mero incidente in un pi\u00f9 ampio percorso di lavoro.<br \/>\nAncora pi\u00f9 significativa \u00e8 l\u2019assunzione di V. M. da parte della convenuta, dal momento che la motivazione del contratto a termine del 5.10.07 riportava testualmente la seguente indicazione dei motivi \u201ccausa maggiore afflusso di clientela rispetto all\u2019ordinario\u201d (doc. 3).<br \/>\nInsomma, a distanza di soli tre giorni dal licenziamento della ricorrente per riduzione della clientela, la stessa datrice di lavoro smentiva clamorosamente s\u00e9 stessa assumendo nuovo personale con le mede-sime mansioni e la \u2013 contraddittoria \u2013 causale dell\u2019aumento di clientela.<br \/>\nN\u00e9 \u00e8 possibile sostenere, come invece ha preteso fare la difesa della convenuta, che la motivazione dell\u2019assunzione della V. sarebbe stata ben altra, guarda caso del tutto estranea alla dizione con-trattuale ma compatibile con la motivazione del licenziamento della ricorrente.<br \/>\nInfatti, non solo in generale non si pu\u00f2 provare per testi che la causale del contratto sarebbe stata ben altra rispetto a quella esplicitata nel testo dell\u2019accordo, ma in particolare va considerata l\u2019importanza che la disciplina legale assegna alla specificazione delle ragioni del contratto a termine (a. 1 comma 2 D. Lg.vo 368\/01, secondo il quale il termine \u00e8 privo di effetto se non risulta da atto scritto che specifichi le ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive di cui al comma 1), dato quest\u2019ultimo che certo a nessun fine consente di obliterarne il contenuto.<br \/>\nIn conclusione va detto come non solo il recesso dovrebbe ritenersi comunque illegittimo, ma quanto appurato in ordine alla sua infondatezza nel merito finisca per avvalorare ancora una volta le conclusioni relative alla sua natura discriminatoria, poich\u00e9 il carattere smaccatamente non veritiero della sua moti-vazione rifletteva inevitabilmente la ricerca di un pretesto oggettivo a copertura di ben diversi, soggetti ed illeciti, motivi di allontanamento della lavoratrice (come detto analogamente a come la convenuta aveva operato in relazione alla dipendente Bani).<br \/>\nE l\u2019ultima notazione sul licenziamento che, in linea con quanto gi\u00e0 emerso ai punti 1), 2) e 3) e 4), ne evidenziava definitivamente il carattere ritorsivo \u00e8 quella relativa al fatto che la sua intimazione era seguita di pochi giorni alla richiesta di congedo parentale del 20.9.07 (doc. 14 ric.).<br \/>\n7) Analoghe vicende di altre dipendenti<br \/>\nLa speciale disciplina in materia antidiscriminatoria consente di dare valore ad elementi cd. statistici estrinseci al rapporto di lavoro dedotto in giudizio (a. 40 D. Lg.vo 198\/06).<br \/>\nLa causa ne fornisce quasi un caso di scuola, riferito addirittura a due posizioni distinte di dipendenti della convenuta, collocate entrambe in tempi sovrapponibili al periodo in esame.<br \/>\nLa dipendente V P riferiva di essere madre di una bambina nata nel luglio 2004, per accudire la quale aveva incontrato serie resistenze da parte della convenuta laddove aveva chiesto di assentarsi dal lavoro sia in occasione di un ricovero ospedaliero della figlia nei mesi di novembre e dicembre 2006, sia per seguirne di persona l\u2019inserimento all\u2019asilo nel settembre 2007.<br \/>\nIn particolare, riferiva la teste che sia la responsabile del Centro di Empoli al quale era addetta all\u2019epoca, sia il legale rapp.te della societ\u00e0 R A le avevano rinfacciato le lunghe assenze godute in corri-spondenza della maternit\u00e0 affermando che un maggior senso di responsabilit\u00e0 le avrebbe imposto di scegliere di lavorare piuttosto che di fare la mamma, \u201cstrascicando\u201d un rapporto di lavoro, costellato da continue assenze dovute ai motivi di salute della figlia, che si imponeva come un peso alla datrice di lavoro.<br \/>\nInfine, la V riferiva che in occasione di una delle ennesime discussioni con la responsabile F a causa delle sue assenze dal lavoro, la superiore le aveva anticipato che l\u2019avrebbe destinata alla promo-zione pubblicitaria da svolgere all\u2019esterno, piuttosto che alle ordinarie mansioni interne al Centro, dal momento che \u201cnon mi voleva pi\u00f9 vedere\u201d, avvalorandosi la conclusione (vedi sopra punto 1) che tale tipo di demansionamento fosse consueto strumento aziendale di ritorsione nei confronti di chi \u201cabusava\u201d dei diritti di lavoratrice madre.<br \/>\nNon vi \u00e8 bisogno di argomentare l\u2019analogia fra i tratti salienti del trattamento riservato alla V rispetto a quello della ricorrente, cos\u00ec come sopra ricostruito.<br \/>\nAltrettanto emblematica \u00e8 la storia della dipendente I. B.<br \/>\nLa teste riferiva di essere dipendente della convenuta dal 2005, di essersi sposata nel maggio 2007, di essere stata assente fino ad agosto 2007 per una gravidanza a rischio che poi si era interrotta e di essere quindi stata licenziata per giustificato motivo oggettivo nell\u2019ottobre 2007.<br \/>\nA quel punto, impugnato stragiudizialmente il recesso perch\u00e9 intimato entro l\u2019anno dal matrimonio, aveva ottenuto dalla datrice il ripristino del rapporto.<br \/>\nVa notato come la difesa della convenuta nulla abbia contestato quanto alla ricostruzione della vicenda operata dall\u2019interessata, la quale peraltro riferiva sotto giuramento quale teste.<br \/>\nRiemerge ancora una volta la strumentalit\u00e0 con la quale la convenuta utilizzava pretesi profili oggettivi per risolvere rapporti di lavoro (vedi punto 6) laddove la vera motivazione era palesemente la maternit\u00e0, giungendo a liberarsi di dipendente che avendo appena subito l\u2019interruzione di una gravidanza, a fronte della giovane et\u00e0 e del recente matrimonio, faceva presumere che a breve avrebbe potuto essere di nuovo in gravidanza.<br \/>\nA conclusione della rassegna dei, numerosi e univoci, dati di fatto relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente (e di altre colleghe) si impone quindi di qualificare come discriminatorio per ragioni di sesso l\u2019intero trattamento datoriale culminato nel licenziamento, che va quindi ritenuto nullo.<br \/>\nIn accoglimento della domanda di tesi, la nullit\u00e0 dell\u2019atto comporta a sua volta l\u2019applicazione della tutela reale di cui all\u2019a. 18 L. 300\/70, il quale al comma 1 espressamente menziona in caso di nullit\u00e0 del licen-ziamento, con conseguente condanna della convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro nonch\u00e9 al risarcimento del danno con il pagamento di un\u2019indennit\u00e0 commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, oltre accessori come in dispositivo (nonch\u00e9, come richiesto in ricorso, con ogni altra conseguenza di legge, fra cui il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi allo stesso periodo dal licenziamento alla reintegra ai sensi dell\u2019a. 18 comma 5).<br \/>\nE\u2019 frutto di errore materiale la condanna espressa nel dispositivo letto in udienza in termini di \u201criammissione in servizio\u201d in luogo di quella di \u201creintegra nel posto di lavoro\u201d.<br \/>\nL\u2019erronea dizione, a sua volta, discendeva dall\u2019avere utilizzato la terminologia delle conclusioni formulate dalla ricorrente per l\u2019ipotesi di nullit\u00e0 del medesimo licenziamento ai sensi dell\u2019a. 54 comma 6 D. Lg.vo 151\/01 perch\u00e9 causato dalla domanda di fruire del congedo parentale, rispetto a quella relativa alla diversa ipotesi di nullit\u00e0 del licenziamento perch\u00e9 determinato da ragioni discriminatorie fondate sulla maternit\u00e0 ai sensi dell\u2019a. 25 D. Lg.vo 198\/06, avendo la lavoratrice, per i due casi, chiesto che fosse disposta, rispettivamente, la riammissione o la reintegra.<br \/>\nDel resto, il fatto che il contenuto effettivo della pronuncia espressa dal dispositivo letto in udienza fosse riferito invece alla disciplina di cui all\u2019a. 18 L. 300\/70 \u00e8 avvalorato dalla complessiva formulazione testuale del provvedimento laddove, partendo dalla premessa di accoglimento della domanda di tesi e di con-seguenza dalla dichiarazione del licenziamento come discriminatorio, fino alla condanna della datrice al risarcimento del danno commisurato secondo i criteri legali della tutela reale per numero di retribuzioni globali cui commisurarlo, detrazione dell\u2019aliundeperceptum ecc.<br \/>\nPer quanto riguarda infine l\u2019importo del risarcimento del danno patrimoniale conseguente al recesso, nonostante la mancanza di qualsiasi allegazione e prova in proposito da parte della convenuta (come invece sarebbe imposto dal rito, Cass. n. 17606\/07 e n. 14131\/06), ma essendo emersi elementi in tal senso dei quali tenere conto d\u2019ufficio, \u00e8 stata effettuata la detrazione per aliundeperceptum risultante dall\u2019avere la ricorrente nel suo interrogatorio libero riconosciuto successive occupazioni lavorative di tipo interinale, al momento esaurite, dalle quali aveva ricavato complessivamente un compenso di \u20ac. 4.500,00.<br \/>\nRISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE<br \/>\nLa ricorrente ha diritto ad un ulteriore risarcimento a fronte del danno non patrimoniale subito per essere stata oggetto di condotta discriminatoria per l\u2019intero anno che aveva preceduto il licenziamento, in parti-colare a fronte del fatto che &#8211; nella condizione personale e familiare pi\u00f9 volte sottolineata di madre single di bambina malata nata nel settembre 2005 &#8211; nel periodo dal settembre 2006 al settembre 2007 aveva subito nell\u2019ordine:<br \/>\n&#8211; i primi 5 mesi di demansionamento che l\u2019avevano all\u2019allontanata da clientela e colleghe, destinandola a mansioni prive di spessore professionale, nonch\u00e9 a sopportare il disagio ed il costo di continui spostamenti con mezzi propri;<br \/>\n&#8211; ripetute pressioni per rientrare in servizio durante la malattia conseguente all\u2019infortunio del febbraio 2007, che per intere mezze giornate l\u2019avevano costretta a recarsi al Centro seppur costretta in ingessatura fonte di grande disagio e privata perci\u00f2 dell\u2019autonomia negli spostamenti;<br \/>\n&#8211; rabbiosa reazione datoriale alla richiesta del giugno 2007 di fruire di astensione facoltativa, che l\u2019aveva costretta a rinunciare al proposito usufruendo piuttosto delle sole ferie, e quindi restringendo il tempo complessivo da dedicare alla cura della figlia che avrebbe goduto qualora avesse potuto usufruire altres\u00ec del congedo;<br \/>\n&#8211; due contestazioni disciplinari infondate nello stesso giorno del 13 giugno 2007;<br \/>\n&#8211; licenziamento pochi giorni dopo la decisione del settembre 2007 di fruire effettivamente della medesima astensione facoltativa.<br \/>\nSecondo la nuova nozione unitaria introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972\/08, il danno non patrimoniale \u00e8 categoria ampia ed omnicomprensiva, per quanto qui interessa, da riferire a lesioni di diritti di rilievo costituzionale, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti, senza duplicazioni inammissibili di voci che impongano di liquidare separatamente biologico, morale ed esistenziale.<br \/>\nVa precisato altres\u00ec che il danno non patrimoniale non discende in modo automatico da ogni inadempimento datoriale, e quindi nemmeno dalla discriminazione, richiedendosi comunque in ricorso specifiche allegazioni su natura e caratteri dei pregiudizi di cui si chiede il risarcimento, la cui prova pu\u00f2 discendere da presunzioni (Cass. sez. lav. n. 29832\/08).<br \/>\nIn concreto, il danno non patrimoniale era espressamente richiesto nelle conclusioni del ricorso (pag. 14), mentre i relativi fatti costitutivi erano esplicitati in narrativa (pag. 11\/13) con riferimento alla complessiva condizione di, intenso e protratto, disagio fisico e psichico che la condotta datoriale aveva procurato alla lavoratrice in conseguenza alle condotte di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), dando luogo non solo ad un pregiudizio interiore di tipo emotivo, ma anche ad alterazioni della vita di relazione derivanti dall\u2019avere indotto scelte personali e familiari diverse, e deteriori, rispetto a quelle che sarebbero state espressive della personalit\u00e0 della lavoratrice qualora avesse potuto godere liberamente e senza ritorsioni dei suoi diritti quale madre.<br \/>\nEmergeva come la sottoposizione al trattamento palesemente discriminatorio, reiterato in numerosi e gravi episodi per un intero anno prima del recesso, aveva inflitto alla lavoratrice sofferenze personali dovute alla mortificazione professionale sul luogo di lavoro nonch\u00e9 limitazioni oggettive per gli ostacoli frapporti sia alla cura della propria salute di lavoratrice infortunata sia alla cura della figlia (la cui gravit\u00e0 esige di richiamare, ancora una volta, la particolarit\u00e0 della condizione familiare della ricorrente).<br \/>\nSul punto, basta richiamare da un lato le deposizioni delle colleghe di lavoro V., N. e B. quanto al disagio fisico e psichico manifestato dalla ricorrente in conseguenza al demansionamento, alle pressioni per il rientro in servizio con il gesso, al rifiuto di congedo parentale, e dall\u2019altro lato la deposizione della madre C. R. quanto alla protratta condizione di afflizione che ne aveva debilitato il fisico e, nei momenti peggiori, le impediva perfino di occuparsi della figlia.<br \/>\nIn conclusione, emergendo una vicenda lesiva dell\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale del lavoratore di cui all\u2019a. 2087 cc fino al nucleo, di indubbio rilievo costituzionale, della tutela dei diritti della lavoratrice madre, a fronte delle circostanze del caso, si stima equo quantificare il danno nella misura di \u20ac. 10.000,00 in moneta attuale, oltre accessori come in dispositivo.<\/p>\n<p>RETRIBUZIONE STRAORDINARIA<br \/>\nLa domanda della ricorrente va rigettata per quanto riguarda il solo ultimo capo relativo alle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, essendo mancata una prova risolutiva del preteso superamento dell\u2019orario ordinario di 40 ore settimanali (distribuite dalle 10 alle 20 nei giorni dal luned\u00ec al gioved\u00ec e dalle 10 alle 14 il venerd\u00ec).<br \/>\nIn particolare, l\u2019affermazione della prestazione ulteriore era svolta dalla lavoratrice negando che nei giorni dal luned\u00ec al gioved\u00ec fosse stata effettiva l\u2019ora di pausa per il pranzo prevista per contratto (che invece la convenuta affermava essere sempre stata interamente goduta dalle dipendenti, ricorrente compresa).<br \/>\nPer di pi\u00f9, la lavoratrice lamentava che tutti i giorni lavorativi essa, come tutte le altre colleghe, sarebbe stata costretta ad entrare almeno 15 minuti prima delle 10, aggiungendo quindi che tale ingresso antici-pato finiva per compensare il limitato tempo concesso ad ognuna di loro per mangiare un panino negli intervalli fra una cliente e l\u2019altra.<br \/>\nIn conclusione, le 10 ore continuative di prestazione dal luned\u00ec al gioved\u00ec unite alle 4 ore del venerd\u00ec avrebbero fatto raggiungere all\u2019orario settimanale la misura di 44 ore, di cui 4 straordinarie (l\u2019ingresso anticipato compensando invece la pausa panino).<br \/>\nTuttavia non si pu\u00f2 dire assolto l\u2019onere della prova che in proposito gravava sulla lavoratrice, a fronte del carattere variegato, e non componibile ad unit\u00e0, delle versioni fornite dalle testi su entrambi i profili del godimento della pausa pranzo e dell\u2019ingresso anticipato.<br \/>\nInfatti, mentre le testi dedotte dalla convenuta riferivano di un\u2019ora effettiva di pausa pranzo usufruita dalle dipendenti seppur con modalit\u00e0 di tempo adattate alla presenza della clientela (C., G.), le testi dedotte dalle ricorrente comunque riferivano che un lasso di tempo era riservato al pasto (anche 30 minuti secondo N., anche 30 minuti oltre una pausa per il caff\u00e8 secondo V.).<br \/>\nAnalogamente, per quanto riguarda l\u2019anticipo di ingresso, mentre le testi dedotte dalla convenuta riferi-vano di pochi muniti destinati a completare la preparazione della divisa da lavoro (C., G.), le testi dedotte dalle ricorrente neppure concordavano fra di loro (passando dai 30 minuti rigidamente imposti secondo N., ai 15 muniti prima secondo V.).<br \/>\nSPESE<br \/>\nLe spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta sui capi fon-damentali della domanda (licenziamento e risarcimento del danno), laddove la soccombenza della ricorrente sul capo residuale relativo allo straordinario discendeva dalla sola applicazione dell\u2019onere della prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>in accoglimento della domanda di tesi, dichiara il carattere discriminatorio del licenziamento intimato il 2.10.07, e condanna la convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente R nonch\u00e9 al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell\u2019effettiva riammissione, detratto l\u2019aliundeperceptum di complessivi \u20ac. 5.400,00, e maggiorato il capitale di rivalutazione monterai ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalle singole scadenze al saldo;<br \/>\nin accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente R. della somma di \u20ac. 10.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalla presente decisione al saldo;<br \/>\nrespinge per il resto il ricorso;<br \/>\ncondanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, liquidiate complessi-vamente in \u20ac. 2.000,00 di diritti ed \u20ac. 3.500,00 di onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.<br \/>\nPisa, 3 marzo 2009.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, dr. 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