{"id":1255,"date":"2020-04-24T17:38:17","date_gmt":"2020-04-24T15:38:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1255"},"modified":"2020-04-24T17:38:17","modified_gmt":"2020-04-24T15:38:17","slug":"licenziamento-collettivo-discriminazione-eta-corte-dappello-firenze-sentenza-6-settembre-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/24\/licenziamento-collettivo-discriminazione-eta-corte-dappello-firenze-sentenza-6-settembre-2016\/","title":{"rendered":"Licenziamento collettivo e Discriminazione per et\u00e0, Corte d\u2019Appello di Firenze, sentenza 6 settembre 2016"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Corte d\u2019Appello di Firenze<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione Lavoro<\/strong><\/p>\n<p>composta dai magistrati<\/p>\n<p><strong>dott. Simonetta Liscio presidente <\/strong><\/p>\n<p><strong>dott. Roberta Santoni Rugiu consigliera <\/strong><\/p>\n<p><strong>dott.ssa Elisabetta Tarquini consigliera rel. <\/strong><\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nella causa iscritta al N. RG. \u2026. discussa all\u2019udienza del 6.9.2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>pendente <\/strong><\/p>\n<p>tra <strong>\u2026.<\/strong><\/p>\n<p>Avv. Cesare Pucci<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>e <\/strong><\/p>\n<p>U A s.p.a.<\/p>\n<p>Avv.ti Giacinto Favalli, Paola Lonigro e Marina Ercoli<\/p>\n<p>Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza 409\/2016 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 3.5.2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE <\/strong><\/p>\n<p>A R, odierno reclamante, \u00e8 stato licenziato da U As.p.a. con lettera datata 26.5.2015, al termine di una procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla societ\u00e0 con comunicazione ex artt. 4 e 24 della L. 223\/1991 il 4.3.2015, nella quale la reclamata, dopo avere riferito di una condizione di eccedenza di personale gi\u00e0 coinvolgente il complesso aziendale in conseguenza della realizzazione di un progetto di integrazione societaria, e degli accordi sindacali precedentemente raggiunti e diretti, per quanto interessa, a promuovere forme di mobilit\u00e0 volontaria dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici, rappresentava la persistenza, pur in esito a dette procedure, di \u201c<em>esigenze tecniche, organizzative e produttive riferite alle unit\u00e0 organizzative dei Centri di liquidazione sinistri<\/em>\u201d ubicati in diverse sedi nominativamente indicate, esigenze che assumeva tali da determinare esuberi tra il personale preposto alle attivit\u00e0 di liquidazione sinistri, tra i responsabili della liquidazione territoriale e tra i dipendenti addetti all\u2019attivit\u00e0 amministrativa sinistri, per un totale di 53 unit\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare erano indicati come eccedenti nella tabella allegata alla comunicazione de qua 15 dipendenti con mansioni di profilo \u201camministrativo sinistri\u201d, 4 con funzioni di \u201cresponsabili liquidazione territoriale\u201d e 34 \u201cliquidatori sinistri\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La procedura ex lege 223\/1991 si concludeva con accordo 16.4.2015 (sottoscritto solo da una delle sigle sindacali presenti in azienda, della cui rappresentativit\u00e0 non vi \u00e8 comunque questione) nel quale le parti collettive convenivano di \u201c<em>identificare i lavoratori in esubero \u2013 a prescindere dalla sede di lavoro, dalla collocazione aziendale e dal profilo professionale \u2013 nel personale non dirigente di ogni ordine e grado in servizio presso UnipolSai che \u2013 dai dati a disposizione della Societ\u00e0 \u2013 sia gi\u00e0 in possesso oppure maturi entro il 30 giugno 2015 i requisiti di legge per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio, con esclusione di coloro che avrebbero un trattamento pensionistico inferiore a \u20ac 1.500,00 netti mensili per 13 mensilit\u00e0, del personale disabile occupato obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni di legge e di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di contribuzione alla data del 30 giugno 2015<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In effetto la societ\u00e0 procedeva a 25 licenziamenti.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico che il reclamante sia stato incluso tra i licenziandi in applicazione del criterio di scelta appena detto, n\u00e9 vi \u00e8 questione in ordine alla circostanza che egli avesse titolo per l\u2019accesso a pensione e che non rientrasse nelle ipotesi eccettive previste dall\u2019accordo gestionale.<\/p>\n<p>Il lavoratore ha impugnato il provvedimento espulsivo di fronte al Tribunale di Firenze censurandone la legittimit\u00e0 sotto due profili (correttamente riassunti a pag. 2 del reclamo):<\/p>\n<p>1) in ragione della dedotta inesistenza di qualsiasi nesso di pertinenza tra l\u2019oggetto della comunicazione di avvio della procedura (che avrebbe fatto riferimento a una condizione di eccedenza di personale circoscritta ad alcuni centri liquidazione sinistri e a specificate posizioni professionali) e l\u2019oggetto dell\u2019accordo sindacale conclusivo della procedura medesima, nel quale invece gli esuberi erano individuati in tutti i lavoratori aventi determinati requisiti contributivi indipendentemente da ruoli e mansioni;<\/p>\n<p>2) assumendo \u201dl\u2019effetto discriminatorio\u201d (cos\u00ec testualmente il reclamo) che il criterio dell\u2019anzianit\u00e0 avrebbe prodotto nella specie, in quanto utilizzato, non per selezionare i licenziandi nell\u2019ambito di posizioni professionali eccedenti previamente individuate in relazione alle esigenze produttive aziendali, ma immediatamente per delimitare l\u2019area dell\u2019eccedenza di personale. Nella specie poi un tale criterio sarebbe valso anche ad espellere lavoratori sindacalizzati e in gran parte aderenti (come Casini) alle sigle sindacali dissenzienti in ordine alla gestione della procedura di licenziamento collettivo e che non ne avevano sottoscritto l\u2019accordo conclusivo.<\/p>\n<p>Il primo giudice in sede sommaria ha condiviso la prospettazione attrice quanto alla prima delle due censure, ritenendo che l\u2019accordo conclusivo della procedura fosse effettivamente del tutto scollegato rispetto al piano di ristrutturazione individuato dalla societ\u00e0 con la comunicazione iniziale del procedimento e che il difetto di un qualsiasi nesso di pertinenza tra i due atti costituisse violazione delle garanzie apprestate dall\u2019art. 4 della L. 223\/1991.<\/p>\n<p>Secondo il giudice della fase sommaria infatti la comunicazione di avvio della procedura, individuando i soggetti interessati alla dichiarata eccedenza di personale, delimiterebbe altres\u00ec l\u2019ambito della procedura medesima, giacch\u00e9 \u00e8 sulla possibilit\u00e0 di reimpiego del personale in esubero come individuato dalla comunicazione iniziale che, secondo il comma 5 dell\u2019art. 4, deve svolgersi l\u2019interlocuzione con le organizzazioni dei lavoratori. Cos\u00ec che, per quanto il contenuto della comunicazione non sia immutabile, \u201cil punto di riferimento\u201d del contraddittorio tra le parti collettive sarebbe comunque costituito dalle \u201cragioni tecniche produttive e organizzative di cui all\u2019art. 5 della L. 223\/1991\u201d (come previamente individuate dal datore di lavoro), \u201ccon le quali ogni variazione deve essere razionalmente coerente\u201d (cos\u00ec la decisione della fase sommaria pag. 3).<\/p>\n<p>Nella specie in contrario, a fronte di una situazione di dichiarata eccedenza di personale concentrata in uno specifico settore dell\u2019azienda e coinvolgente specificate figure professionali, l\u2019accordo conclusivo della procedura avrebbe consentito inammissibilmente l\u2019espulsione dei lavoratori sulla base di un criterio trasversale del tutto indipendente dai profili professionali e settori di appartenenza.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha infine qualificato procedurale la ritenuta violazione e riconosciuto al lavoratore, ex art. 5 comma 3 della L. 223\/1991 (come modificato dall\u2019art. 1 comma 46 della L. 92\/2012) l\u2019indennit\u00e0 risarcitoria nella misura di 16 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il giudice dell\u2019opposizione, adito da U, \u00e8 andato di contrario avviso e con la decisione impugnata ha ritenuto:<\/p>\n<ol>\n<li>a) in primis che vi fosse la lamentata discrasia tra contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e oggetto dell\u2019accordo gestionale conclusivo, in quanto la comunicazione avrebbe riferito la situazione di eccedenza di personale all\u2019intera struttura aziendale;<\/li>\n<li>b) comunque sarebbe stata legittima, in accordo con la giurisprudenza di legittimit\u00e0, la determinazione delle parti stipulanti l\u2019accordo 16.4.2015 di applicare il criterio unico di accesso al pensionamento in relazione all\u2019intero complesso aziendale;<\/li>\n<li>c) non vi sarebbe in atti alcun elemento di fatto per ritenere utilizzato un tale legittimo criterio per discriminare i lavoratori anziani e\/o gli iscritti alle sigle sindacali dissenzienti. Da un lato infatti i licenziamenti avrebbero riguardato anche lavoratori iscritti ad altri sindacati o non iscritti ad alcuna sigla, dall\u2019altra, pur avendo la societ\u00e0 effettivamente programmato future assunzioni, esse avrebbero riguardato competenze ad alta specializzazione non altrimenti reperibili, cos\u00ec che una simile determinazione non sarebbe stata indicativa della volont\u00e0 di espellere dall\u2019organizzazione aziendale i lavoratori anziani in quanto tali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il lavoratore soccombente ha reclamato la decisione de qua davanti a questa Corte assumendone l\u2019erroneit\u00e0 in fatto nella parte in cui essa afferma l\u2019esistenza nella specie di un nesso di pertinenza tra la comunicazione di avvio della procedura e l\u2019accordo conclusivo della stessa, e ribadendo per il resto le difese gi\u00e0 svolte di fronte al Tribunale, in ordine alla necessaria relazione, secondo la disciplina della L. 223\/1991, tra oggetto della preventiva comunicazione ed eventuale successivo accordo di gestione della procedura di licenziamento collettivo, nonch\u00e9 quanto all\u2019effetto discriminatorio in fatto determinato dall\u2019adozione del criterio dell\u2019accesso a pensione se utilizzato per l\u2019individuazione della platea degli esuberi, come sarebbe avvenuto nella specie.<\/p>\n<p>Il reclamante ha concluso per la declaratoria di illegittimit\u00e0 del recesso, in tesi (e quindi ove qualificata l\u2019invalidit\u00e0 come nullit\u00e0) con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui ai primi due commi dell\u2019art. 18 della L. 300\/1970 (come modificato dalla L. 92\/2012), in via gradata con reintegrazione e indennizzo ridotto (in caso di ritenuta violazione dei criteri di scelta) e in ulteriore ipotesi con condanna della societ\u00e0 al pagamento del solo indennizzo.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 ha resistito, argomentando innanzi tutto l\u2019inammissibilit\u00e0 del primo motivo di reclamo.<\/p>\n<p>Secondo la sua prospettazione la controparte infatti non avrebbe rettamente inteso il contenuto della pronuncia impugnata sul punto di interesse giacch\u00e9 il Tribunale non avrebbe affatto affermato la necessit\u00e0 di un nesso di pertinenza tra comunicazione di avvio della procedura ex lege 223\/1991 e accordo conclusivo della stessa (per ritenere poi in fatto nella specie esistente un tale nesso), ma avrebbe in contrario mostrato di aderire alla giurisprudenza di legittimit\u00e0 favorevole all\u2019applicazione del criterio unico dell\u2019accesso a pensione con riferimento all\u2019intero complesso aziendale e non ai soli settori interessati dalla crisi.<\/p>\n<p>E poich\u00e9 un tale argomento (asseritamente assorbente rispetto alle osservazioni di fatto riportate in sentenza) non avrebbe formato oggetto di censura, il motivo di reclamo sarebbe irrilevante, in quanto in ogni caso inidoneo a superare la statuizione della sentenza gravata.<\/p>\n<p>Il motivo sarebbe comunque infondato, sia in quanto il Tribunale avrebbe esattamente interpretato il contenuto della comunicazione di avvio della procedura, sia comunque perch\u00e9 non si darebbe alcun necessario collegamento tra posizioni in esubero dichiarate nella lettera di apertura di una procedura ex lege 223\/1991 e ambito di applicazione dei criteri legali e convenzionali di scelta dei licenziandi.<\/p>\n<p>Del pari infondato sarebbe il secondo motivo, poich\u00e9 il possesso dei requisiti pensionistici non integrerebbe alcuno dei fattori di discriminazione previsti dalla legge, mentre il criterio di selezione della prossimit\u00e0 al pensionamento sarebbe stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Infine gli elementi di fatto assunti dal lavoratore come indizianti della 5<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>discriminatoriet\u00e0 del recesso (quali la determinazione dell\u2019azienda di procedere a nuove assunzioni o la presenza tra licenziati di numerosi sindacalisti) sarebbero del tutto irrilevanti, come correttamente argomentato dal giudice dell\u2019opposizione con affermazioni non specificamente censurate dal reclamante.<\/p>\n<p>In ogni caso la contestata discriminatoriet\u00e0 del recesso sarebbe esclusa dalla concorrenza di un certo motivo lecito (l\u2019esistenza pacifica degli esuberi).<\/p>\n<p>La resistente ha quindi concluso in tesi per il rigetto del reclamo ed in ipotesi comunque della domanda di reintegra. In via ulteriormente gradata, e quindi per il caso di reintegrazione, ha chiesto detrarsi dal risarcimento in ipotesi riconosciuto a Casini l\u2019aliunde perceptum e percipiendum.<\/p>\n<p>Cos\u00ec riassunta la presente vicenda processuale e le ragioni delle parti, il collegio ritiene in primo luogo che non si dia alcuna inammissibilit\u00e0 dei motivi di reclamo.<\/p>\n<p>Infatti dal contenuto complessivo dell\u2019atto introduttivo del reclamante si rileva inequivocamente come la parte, non solo critichi le osservazioni in punto di fatto del Tribunale, relative alla dedotta esistenza nella specie di una relazione tra l\u2019ambito degli esuberi rappresentato nella comunicazione di avvio della procedura ex lege 223\/1991 e quello identificato dalle parti nell\u2019accordo conclusivo, ma pi\u00f9 radicalmente censuri la legittimit\u00e0 del criterio di scelta dei licenziandi come adottato nella specie. E sul punto il reclamante assume con chiarezza di ritenere necessario, al fine di garantire la trasparenza, e quindi la legittimit\u00e0 della procedura ex lege 223\/1991, l\u2019esistenza di un \u201crapporto di pertinenza\u201d tra contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e accordo conclusivo, pertinenza che il Tribunale afferma esistere in concreto nella specie, ma mostra di ritenere comunque non necessaria ai fini della legalit\u00e0 della procedura.<\/p>\n<p>Cos\u00ec che le censure del reclamante si appuntano evidentemente, non solo sulle osservazioni in fatto dell\u2019ultimo capoverso di pag. 4 della decisione, ma, contrariamente a quanto assume la reclamata, anche su quelle in diritto di pag. 5.<\/p>\n<p>Tutti gli argomenti del reclamante devono quindi essere esaminati nel merito.<\/p>\n<p>E nel merito la Corte non condivide la lettura data dal giudice dell\u2019opposizione della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui \u00e8 causa, quanto all\u2019individuazione dell\u2019area degli esuberi.<\/p>\n<p>Infatti \u00e8 indubitabile che ivi la societ\u00e0 ripercorra le vicende successive alla fusione tra Unipol e Sai, assumendo l\u2019esistenza, in esito a quella integrazione societaria, di una consistente eccedenza di personale nell\u2019intera struttura aziendale, alla cui riduzione sarebbero stati finalizzati gli accordi sindacali (anch\u2019essi separati come quello che qui rileva) denominati \u201cAccordo di fusione\u201d del dicembre 2013-gennaio 2014 e Integrazione dell\u2019Accordo sindacale di Fusione, sottoscritto il 29.12.2014, che prevedevano, per quanto interessa, un piano di mobilit\u00e0 volontaria diretto ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici (o che li acquisissero entro date predeterminate).<\/p>\n<p>Non di meno \u00e8 un fatto che in quella stessa comunicazione la reclamata, dopo 6<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>avere affermato l\u2019insufficienza delle procedure di esodo volontario a eliminare integralmente gli esuberi giacch\u00e9 sarebbero risultati ancora in servizio 53 lavoratori aventi i requisiti per l\u2019adesione al piano di esodo volontario e che non avevano inteso aderirvi, affermi poi come eccedenti in effetto appunto 53 posizioni lavorative, ma concentrate in uno specifico settore aziendale, in alcune nominate sedi e in alcuni profili professionali, espressamente motivando l\u2019impossibilit\u00e0 di reimpiego limitatamente a tale personale.<\/p>\n<p>Cos\u00ec che una piana lettura del contenuto della comunicazione impone di ritenere che la societ\u00e0, a fronte dell\u2019insufficienza del piano di mobilit\u00e0 volontaria a ridurre l\u2019organico nella misura desiderata, si sia determinata a pervenire alla dimensione occupazionale ritenuta ottimale a mezzo della soppressione di alcune specifiche posizioni lavorative collocate in un\u2019area produttiva (la liquidazione sinistri) in cui si sarebbe data una consistente riduzione delle attivit\u00e0 (in conseguenza della contrazione del numero dei sinistri denunciati) e nella quale inoltre sarebbero state possibili le maggiori economie di scala a mezzo dell\u2019integrazione delle strutture organizzative delle due societ\u00e0 oggetto della fusione<\/p>\n<p>Cos\u00ec individuata la condizione di eccedenza, in contrario, come gi\u00e0 detto, nell\u2019accordo conclusivo della procedura i licenziandi sono identificati nei \u201c<em>lavoratori in esubero \u2013 a prescindere dalla sede di lavoro, dalla collocazione aziendale e dal profilo professionale \u2013 nel personale non dirigente di ogni ordine e grado in servizio presso UnipolSai che \u2013 dai dati a disposizione della Societ\u00e0 \u2013 sia gi\u00e0 in possesso oppure maturi entro il 30 giugno 2015 i requisiti di legge per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio, con esclusione di coloro che avrebbero un trattamento pensionistico inferiore a \u20ac 1.500,00 netti mensili per 13 mensilit\u00e0, del personale disabile occupato obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni di legge e di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di contribuzione alla data del 30 giugno 2015<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Gli esuberi sono quindi in concreto identificati sulla base di un criterio trasversale del tutto indifferente sia all\u2019area di manifestazione (rectius di permanenza) dell\u2019eccedenza di personale, sia ai profili professionali ritenuti superflui all\u2019atto di avvio della procedura, mentre la reclamata neppure afferma (ed \u00e8 certo da escludersi attesa la natura dell\u2019attivit\u00e0 aziendale) la completa fungibilit\u00e0 tra tutte le figure professionali impiegate nella sua organizzazione di impresa.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto in fatto, deve allora valutarsi se, a fronte di una situazione di eccedenza cos\u00ec identificata, la scelta dei licenziandi sulla base di un criterio convenzionale del tutto indipendente dalla collocazione e dal profilo professionale dei lavoratori interessati risponda alle garanzie procedimentali imposte dalla L. 223\/1991.<\/p>\n<p>Ora come \u00e8 noto l\u2019art. 4 della L. 223\/1991 dispone, per quanto interessa, che la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo debba contenere \u201c<em>indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del <\/em>7<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonch\u00e9 del personale abitualmente impiegato<\/em>\u201d e che \u201c<em>entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione \u2026, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l&#8217;eccedenza del personale e le possibilit\u00e0 di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell&#8217;ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidariet\u00e0 e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La lettera della legge impone allora di ritenere (come correttamente aveva ritenuto il giudice della fase sommaria) che la situazione di esubero rappresentata nella comunicazione di avvio del procedimento delimiti l\u2019oggetto dell\u2019interlocuzione con le parti sindacali: in ordine a tale situazione deve svolgersi infatti \u201cl\u2019esame congiunto\u201d, del personale eccedente, da essa individuato, deve valutarsi il reimpiego.<\/p>\n<p>Il senso della disposizione non \u00e8 all\u2019evidenza quello di stabilire una relazione di statica corrispondenza tra contenuto della comunicazione e contenuto di un eventuale accordo conclusivo della procedura, e pi\u00f9 specificamente tra area aziendale interessata dall\u2019eccedenza di personale e ambito di applicazione dei criteri di scelta dei licenziandi.<\/p>\n<p>Piuttosto la norma obbliga le parti a garantire una necessaria coerenza tra la situazione di eccedenza e la sua soluzione come rappresentata nell\u2019accordo, giacch\u00e9 solo una tale coerenza, in un sistema in cui il controllo giudiziale di legittimit\u00e0 del licenziamento \u00e8 limitato al rispetto della procedimentalizzazione di legge, assicura dell\u2019effettivit\u00e0 della relazione causale tra i singoli licenziamenti e la situazione di eccedenza rappresentata (per la natura del controllo giudiziale in materia di licenziamenti collettivi, da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03\/07\/2015, n. 13794).<\/p>\n<p>In altri termini, limitato dalla legge il controllo giudiziale di legittimit\u00e0 dei licenziamenti collettivi alla verifica della regolarit\u00e0 della procedura di consultazione sindacale, \u00e8 indispensabile che la procedura rappresenti in maniera trasparente l\u2019intera sequenza compresa tra l\u2019individuazione da parte del datore di lavoro della situazione di eccedenza e i licenziamenti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che non si d\u00e0 nel caso in cui, individuato l\u2019ambito degli esuberi in una specifica area dell\u2019azienda e quanto a determinati profili professionali, la scelta dei licenziandi avvenga in base ad un criterio convenzionale che prescinda completamente da quell\u2019area e da quelle figure professionali e senza che si dia conto specificamente delle ragioni per cui il criterio medesimo consentirebbe una selezione idonea a eliminare la condizione di eccedenza rappresentata. In tal caso infatti risulta impossibile qualsiasi verifica effettiva della relazione tra la ragione produttiva o organizzativa posta dal datore di lavoro a fondamento della procedura e singoli licenziamenti, proprio in quanto una tale verifica (da parte dei lavoratori o di soggetti collettivi in ipotesi estranei all\u2019accordo gestionale e poi dal giudice in caso di contestazione giudiziale dei provvedimenti espulsivi) non pu\u00f2 farsi che per il tramite del controllo sulla necessaria procedimentalizzazione delle scelte datoriali.<\/p>\n<p>Ne deriva, per converso, che non sussiste alcuna meccanica corrispondenza tra 8<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>area della crisi (o comunque dell\u2019esigenza produttiva e organizzativa) rappresentata nella comunicazione di avvio del procedimento e ambito di applicazione dei criteri di scelta, purch\u00e9 resti comunque esplicitata la relazione tra criterio di scelta, sua applicazione e situazione di eccedenza posta a fondamento della procedura.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che tipicamente potrebbe accadere in caso di applicazione trasversale di un criterio di scelta convenzionale quale l\u2019accesso a pensione nel caso in cui dagli atti della procedura risulti formalizzata la fungibilit\u00e0 delle posizioni professionali eccedenti con altre (anche con tutte le altre) esistenti in azienda. Che \u00e8 quanto risulta essersi dato nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia 14170\/2014, richiamata dalle parti, il cui decisum non pu\u00f2 all\u2019evidenza essere esaminato prescindendo dal caso in concreto sottoposto alla cognizione dei supremi giudici, non potendo ritenersene la pertinenza a fronte di una condizione di fatto, sul punto che interessa, del tutto diversa.<\/p>\n<p>Facendo allora applicazione dei principi appena detti nella specie deve ribadirsi come, a fronte di una situazione di eccedenza riferita a una specificata area dell\u2019azienda e ad alcune definite figure professionali, la selezione dei licenziandi sia avvenuta sulla base di un criterio convenzionale trasversale (l\u2019accesso a pensione) esteso all\u2019intera platea dei dipendenti non dirigenti e del quale non risulta formalizzata alcuna relazione con l\u2019eccedenza rappresentata. Come gi\u00e0 detto, infatti, non \u00e8 neppure affermata la fungibilit\u00e0 delle posizioni professionali soppresse con quelle gi\u00e0 ritenute eccedenti, n\u00e9 l\u2019accordo gestionale esplicita altrimenti il nesso di pertinenza tra le eccedenze e le posizioni lavorative soppresse, limitandosi ad un generico riferimento alla necessit\u00e0 di ridurre l\u2019impatto sociale dei licenziamenti.<\/p>\n<p>Una considerazione questa che, come si dir\u00e0 pi\u00f9 ampiamente oltre, giustifica l\u2019applicazione del criterio come strumento di selezione tra pi\u00f9 posizioni lavorative gi\u00e0 assunte come eccedentarie, ma che nulla dice ex se in ordine al prius rappresentato dall\u2019individuazione degli esuberi e quindi non vale a stabilire alcuna relazione causale tra crisi aziendale posta a fondamento della procedura e posizioni lavorative soppresse, a meno che gli esuberi siano riferiti all\u2019intero ambito aziendale e a tutte le posizioni lavorative o queste ultime siano tra loro tutte fungibili, ci\u00f2 che si \u00e8 detto non essere avvenuto nella specie.<\/p>\n<p>In contrario l\u2019adozione di un simile criterio, gi\u00e0 utilizzato ai fini della dell\u2019accesso alle procedure di esodo volontario con esito solo parzialmente satisfattivo delle aspettative della societ\u00e0, offre un qualche fondamento alla deduzione del reclamante secondo cui ad esso si sarebbe fatto ricorso al fine di ottenere, a mezzo della procedura ex lege 223\/1991, non la soppressione di astratte posizioni lavorative eccedentarie, ma l\u2019espulsione di tutti o almeno di alcuni dei lavoratori aventi astrattamente titolo alla mobilit\u00e0 volontaria, ma che non avevano inteso accettarla.<\/p>\n<p>Deve pertanto concludersi per l\u2019illegittimit\u00e0 dei licenziamenti in conseguenza della violazione delle garanzie procedurali imposte dalla L. 223\/1991, quanto alla necessaria coerenza del criterio di scelta convenzionale con la situazione di eccedenza 9<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>posta dalla societ\u00e0 a fondamento della disposta mobilit\u00e0, mentre nessun effetto sanante pu\u00f2 attribuirsi all\u2019accordo conclusivo della procedura, in quanto il vizio determinativo dell\u2019illegalit\u00e0 della procedura attiene ad altro che alla comunicazione di avvio del procedimento medesimo, della cui esaustivit\u00e0 non vi \u00e8 alcuna questione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto deve apprezzarsi quali siano le conseguenze sanzionatorie della ritenuta violazione.<\/p>\n<p>In proposito \u00e8 noto come l\u2019art. 3 comma 5 della L. 223\/1991, come modificato dalla L. 92\/2012, disponga che \u201c<em>qualora il licenziamento sia intimato senza l&#8217;osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all&#8217;articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all&#8217;articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18<\/em>\u201d, mentre l\u2019applicazione della piena tutela reintegratoria e risarcitoria al licenziamento discriminatorio (quale che sia il motivo addotto e quindi evidentemente anche ove il recesso avvenga nell\u2019ambito di una procedura di licenziamento collettivo) \u00e8 affermata dai primi due commi del testo novellato dell\u2019art. 18 L. 300\/1970.<\/p>\n<p>Nella specie deve escludersi, ad avviso della Corte, che si sia data una qualche violazione dei criteri di scelta. Il criterio convenzionale \u00e8 stato infatti correttamente applicato, mentre il vizio della procedura si colloca piuttosto a monte della scelta in concreto attuata.<\/p>\n<p>E\u2019 certo in contrario che la violazione attenga alla procedura di cui all\u2019art. 4 della L. 223\/1991.<\/p>\n<p>Deve tuttavia valutarsi se al detto profilo formale di lesione (che darebbe ingresso alla sola tutela risarcitoria, riconosciuta infatti dal giudice dell\u2019opposizione) non si accompagni un pregiudizio sostanziale a posizioni giuridiche tutelate dal divieto di discriminazione, come assume in tesi il reclamante, individuando i fattori protetti nell\u2019et\u00e0 e, seppure con argomentazione pi\u00f9 concisa, nell\u2019affiliazione sindacale.<\/p>\n<p>Ora quanto all\u2019et\u00e0, \u00e8 ben noto l\u2019orientamento della Suprema Corte che ritiene non discriminatorio il criterio di selezione dei licenziandi fondato sull\u2019accesso a pensione.<\/p>\n<p>Quell\u2019indirizzo consolidato deve essere tuttavia rettamente inteso.<\/p>\n<p>Si legge infatti nella motivazione di Cass. 26.4.2011, n. 9348 richiamata anche dalla difesa della reclamata e tra le molte adesive al citato orientamento, che: \u201c<em>in primo luogo, il criterio concordato tra l&#8217;azienda e le organizzazioni sindacali non \u00e8 basato sull&#8217;et\u00e0 in s\u00e9, ma sulla presenza dei requisiti per andare in pensione. Non \u00e8 affatto detto che i lavoratori cos\u00ec individuati siano i pi\u00f9 anziani. Possono aversi casi di lavoratori pi\u00f9 anziani di et\u00e0, che a causa della loro storia lavorativa non presentano i requisiti per andare in pensione, che invece hanno lavoratori meno anziani di loro. <\/em><\/p>\n<p><em>In secondo luogo, una volta accertato che sussisteva la necessit\u00e0 di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i lavoratori da licenziare in coloro che avevano i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che <\/em>10<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fonti di reddito, \u00e8 una scelta di cui \u00e8 difficile negare la ragionevolezza<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Corte di nomofilachia, quindi, nel primo passaggio della sua motivazione esclude senz\u2019altro che il criterio di scelta dei licenziandi fondato sull\u2019accesso a pensione realizzi una discriminazione diretta per ragioni di et\u00e0 (intesa la discriminazione diretta, secondo la previsione dell\u2019art. 2 del D.L.vo 216\/2003, come la condizione per cui \u201c<em>per religione, per convinzioni personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento sessuale, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>Si tratta di una conclusione all\u2019evidenza del tutto condivisibile giacch\u00e9 l\u2019et\u00e0 non \u00e8 affatto il criterio discretivo per la selezione quando essa avvenga in relazione al possesso dei requisiti pensionistici, dipendendo l\u2019accesso a pensione anche da altri fattori (la storia lavorativa, il genere, talune particolari condizioni di salute ecc.).<\/p>\n<p>Tuttavia \u00e8 difficile negare che, ove si selezionino i licenziandi a mezzo del criterio della titolarit\u00e0 dei requisiti pensionistici, le possibilit\u00e0 dei dipendenti di rientrare nel novero degli esuberi crescano con il crescere dell\u2019et\u00e0: in altri termini il criterio dell\u2019accesso a pensione \u00e8 idoneo a porre i lavoratori anziani in una condizione di particolare svantaggio rispetto alla generalit\u00e0 dei dipendenti, giacch\u00e9 l\u2019et\u00e0 \u00e8 uno dei requisiti di accesso a pensione.<\/p>\n<p>Ora, secondo la direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (attuata nel nostro ordinamento dal gi\u00e0 citato D.Lvo 216\/ 2003) si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di un genere, di una particolare et\u00e0 o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno chetale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalit\u00e0 legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari(in particolare il testo della norma di trasposizione definisce la discriminazioneindiretta nei seguenti termini: \u201c<em>quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare et\u00e0 o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone<\/em>\u201d, mentre dispone quanto alle cause di giustificazione testualmente come segue: \u201c<em>Nel rispetto dei princ\u00ecpi di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza e purch\u00e9 la finalit\u00e0 sia legittima, nell&#8217;\u00e0mbito del rapporto di lavoro o dell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell&#8217;articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all&#8217;handicap, all&#8217;et\u00e0 o all&#8217;orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello <\/em>11<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 medesima\u201d)<\/em>.<\/p>\n<p>Ne deriva che il criterio dell\u2019accesso a pensione come strumento di selezione dei licenziandi pu\u00f2 essere (e anzi \u00e8 generalmente) un criterio idoneo a porre il gruppo dei lavoratori anziani in condizione di particolare svantaggio, ma ci\u00f2 non ne implica ex se l\u2019illiceit\u00e0, giacch\u00e9, facendosi questione di discriminazione indiretta, esso pu\u00f2 trovare giustificazione in una finalit\u00e0 legittima.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 quanto assume la Suprema Corte nella citata motivazione: per quanto possa essere (pi\u00f9) svantaggioso per i lavoratori anziani un tale criterio, esso \u00e8 comunque ragionevole (e quindi giustificato) dalla finalit\u00e0, senz\u2019altro legittima, di ridurre l\u2019impatto sociale di provvedimenti espulsivi, consentendo <em>\u201cuna volta accertato che sussisteva la necessit\u00e0 di licenziare parte dei lavoratori\u201d <\/em>di \u201c<em>individuare i lavoratori da licenziare in coloro che avevano i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fonti di reddito\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Si tratta di una conclusione che questo collegio convintamente condivide, cos\u00ec che non pu\u00f2 dubitarsi della legittimit\u00e0 del criterio di scelta dell\u2019accesso a pensione quando esso serva alla selezione tra pi\u00f9 posizione lavorative giudicate eccedenti.<\/p>\n<p>Nella specie tuttavia si \u00e8 detto come la concreta formalizzazione della procedura impedisca di ritenere l\u2019esistenza di una relazione causale tra eccedenza rappresentata e singoli licenziamenti, poich\u00e9 il criterio dell\u2019accesso a pensione \u00e8 stato esteso anche a posizioni lavorative delle quali non risulta la relazione con l\u2019eccedenza dichiarata (perch\u00e9 l\u2019eccedenza non \u00e8 stata riferita all\u2019intera azienda, perch\u00e9 le posizioni lavorative non risultano tutte tra loro fungibili e in particolare fungibili con quelle originariamente dichiarate in esubero).<\/p>\n<p>In altri termini nella specie il criterio dell\u2019accesso a pensione \u00e8 stato utilizzato, come correttamente argomentato dalla difesa del reclamante, non per scegliere i licenziandi tra pi\u00f9 posizioni gi\u00e0 individuate come eccedenti, ma ex se per delimitare l\u2019area degli esuberi senza alcuna relazione formalizzata (che \u00e8 quanto rileva) con la situazione produttiva e organizzativa di eccedenza.<\/p>\n<p>In questo caso allora la violazione formale della procedura (l\u2019assenza di un nesso di pertinenza tra eccedenza rappresentata e criterio di scelta adottato) si traduce sul piano sostanziale in una situazione di particolare svantaggio per i lavoratori anziani, che non trova giustificazione nella necessit\u00e0 di scegliere tra loro e altri lavoratori, tutti comunque potenzialmente destinatari dei provvedimenti espulsivi, in quanto tutti eccedentari.<\/p>\n<p>L\u2019adozione nei detti termini del criterio convenzionale in forza del quale il reclamante \u00e8 stato licenziato determina allora, oltre alla violazione della procedura ex lege 223\/1991, anche una lesione del principio paritario, una lesione che l\u2019ordinamento sanzione con la nullit\u00e0 del licenziamento indipendentemente dall\u2019intento soggettivo dell\u2019agente (per il carattere funzionale e obiettivo dei divieti di discriminazione da ultimo cfr. Cass. 6575\/2016). 12<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il giudizio deve quindi chiudersi con la declaratoria di tale nullit\u00e0 e la societ\u00e0 deve essere condannata a reintegrare il reclamante nel posto di lavoro e a corrispondergli l\u2019indennit\u00e0 risarcitoria di legge a norma dei primi due commi del nuovo testo dell\u2019art. 18 della L. 300\/1970 e quindi nella misura di tutte le mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto che egli avrebbe maturato dal licenziamento alla reintegra.<\/p>\n<p>Resta assorbita ogni altra difesa del reclamente quanto alla dedotta discriminazione per ragioni di affiliazione sindacale.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 non vi \u00e8 questione in ordine alla circostanza che il lavoratore abbia acquisito il diritto a pensione entro il 30.6.2015 e quindi immediatamente dopo il licenziamento (tale infatti \u00e8 la ragione dell\u2019inclusione di Corsini nel novero dei licenziandi), non vi \u00e8 luogo ad alcuna indagine in ordine all\u2019esistenza di somme da lui percepite aliunde a titolo di reddito da lavoro nel periodo successivo al licenziamento e che debbano essere detratte dal dovuto risarcimento.<\/p>\n<p>Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono seguire la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte, definitivamente decidendo ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento di cui \u00e8 causa e condanna UnipolSai Assicurazioni s.p.a. a reintegrare Casini Alessandro nel posto di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno nelle misura di tante mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto quante ne decorrono dal licenziamento alla reintegra, maggiorato il dovuto di rivalutazione monetaria e interessi legali (calcolati gli interessi sul capitale mensilmente rivalutato) dalle singole scadenze a decorrere dalla data del licenziamento e fino al saldo.<\/p>\n<p>Condanna la societ\u00e0 alla regolarizzazione della posizione previdenziale del reclamante.<\/p>\n<p>Condanna la societ\u00e0 reclamata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi giudizio che liquida in complessivi \u20ac 8.343,00 per compenso di avvocato ex DM 55\/2014, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6.9.2016 La Presidente<\/p>\n<p>Dott. Simonetta Liscio<\/p>\n<p>La Consigliera est.<\/p>\n<p>Dott. Elisabetta Tarquini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La Corte d\u2019Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Simonetta Liscio presidente dott. 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