{"id":1258,"date":"2020-04-29T14:34:47","date_gmt":"2020-04-29T12:34:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1258"},"modified":"2020-04-29T14:34:47","modified_gmt":"2020-04-29T12:34:47","slug":"discr-genere-trib-di-civitavecchia-sentenza-feb-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/04\/29\/discr-genere-trib-di-civitavecchia-sentenza-feb-2020\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 di maternit\u00e0, discriminazione diretta di genere, Tribunale di Civitavecchia, sentenza dell\u2019otto febbraio 2020."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Irene Abrusci, nella causa iscritta al n. RG 1544\/2019 vertente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRA<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">M C<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E<\/p>\n<p>INPS<br \/>\nA S.P.A. in amministrazione straordinaria<br \/>\nA scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 30.01.2020 ha pronunciato il seguente decreto ex art. 38 dlgs. 198 del 2006<br \/>\nCon ricorso depositato in data 28.08.2019 M C, premesso di aver lavorato alle dipendenze di A s.p.a. dal 1.11.2010 e di aver beneficiato di due periodi di congedo per maternit\u00e0 (dal 12.05.2009 al 19.08.2010 e dall\u2019ottobre 2011 al 1.01.2013), assumendo la natura discriminatoria dei criteri adottati da INPS e dal datore di lavoro per la liquidazione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, chiedeva al Tribunale di:<br \/>\n&#8211; accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 25,36 e 38 d.lgs. 198 del 2006, il realizzato comportamento discriminatorio posto in essere dei resistenti, ognuno per le proprie responsabilit\u00e0, ai danni della lavoratrice;<br \/>\n&#8211; per l\u2019effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l\u2019integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennit\u00e0 di maternit\u00e0;<br \/>\n&#8211; per l\u2019effetto, condannare i resistenti, ognuno per le proprie responsabilit\u00e0, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 14.151,83, di cui euro 6.688,19 relativa al periodo della prima maternit\u00e0 ed euro 7.463,64 relativa al secondo periodo di maternit\u00e0, oltre interessi legali e spese di lite;<br \/>\nLa A S.P.A. in amministrazione straordinaria si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti vantati, l\u2019incompetenza funzionale del giudice del lavoro, l\u2019improcedibilit\u00e0\/inammissibilit\u00e0 del ricorso e, nel merito, contestando in toto le avverse censure e chiedendo le reiezione del ricorso.<br \/>\nL\u2019INPS si costituiva in giudizio, eccependo la decadenza sostanziale ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970, la prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943 e, comunque, rilevando l\u2019insussistenza della denunciata condotta discriminatoria.<br \/>\nPrevia concessione di un termine per il deposito di note difensive, all\u2019udienza del 30.01.2020, ascoltata la discussione delle parti, il Giudice si riservava la decisione.<br \/>\nAl fine di esaminare le molteplici eccezioni preliminari sollevate dalle parti, appare opportuno inquadrare correttamente l\u2019azione proposta con il ricorso al vaglio.<br \/>\nEsaminando il tenore complessivo dell\u2019atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente che la ricorrente non ha inteso domandare al Tribunale il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 (in misura maggiore rispetto a quella corrisposta) bens\u00ec ha inteso denunciare il comportamento discriminatorio asseritamente posto in essere sia dal datore di lavoro (chiamato ad effettuare le anticipazioni in busta paga) sia dall\u2019INPS (ente preposto all\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 dovuta, subentrato all\u2019IPSEMA); conseguenza dell\u2019accertamento circa la sussistenza di una condotta discriminatoria \u00e8, poi, la richiesta di rimozione dei relativi effetti (costituita, nel caso di specie, dalla condanna dei resistenti al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 percepita e quella che sarebbe spettata in caso di corretta applicazione dei criteri di legge).<br \/>\nL\u2019aver cos\u00ec individuato la causa petendi (presenza di una condotta discriminatoria) ed il petitum (accertamento della discriminazione e rimozione dei relativi effetti) delle domande attoree permette, immediatamente, di ritenere infondate le eccezioni preliminari sollevare dalle parti resistenti sull\u2019erroneo presupposto che la ricorrente abbia inteso domandare il pagamento di somme a titolo di indennit\u00e0 di maternit\u00e0.<br \/>\nLa decadenza sostanziale ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970 e la prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943 sono, infatti, espressamente riferite rispettivamente alle \u201cazioni giudiziarie aventi ad oggetto l&#8217;adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte\u201d ed all\u2019 \u201cazione per conseguire le prestazioni di cui alla presente legge\u201d, dunque sono applicabili a domande la cui\u00a0causa petendi \u00e8 rappresenta dalla sussistenza del rapporto di assicurazione obbligatoria ed il cui petitum \u00e8 costituito dal pagamento di somme a titolo di indennit\u00e0 di maternit\u00e0.<br \/>\nDel pari, risulta infondata l\u2019eccezione sollevata da A s.p.a. volta a rilevare, con riferimento alla domanda relativa al secondo periodo di maternit\u00e0, la propria carenza di legittimazione passiva, rivestendo il datore di lavoro la mera qualit\u00e0 di adiectus solutionis causa, mentre il debitore della prestazione \u00e8 soltanto l\u2019INPS. Tali considerazioni, a ben vedere, risultano pertinenti soltanto con riferimento alla domanda di pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 (ed infatti le massime giurisprudenziali citate dalla A s.p.a. sono riferite proprio a domande di tal fatta) ma non possono valere ad escludere la legittimazione passiva in capo a parte datoriale a fronte della richiesta di accertamento della condotta discriminatoria, asseritamente discendente dalla azione congiunta del datore di lavoro e dell\u2019INPS.<br \/>\nFondata risulta, invece, l\u2019eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla A s.p.a. con riferimento alla domanda relativa al primo periodo di maternit\u00e0, risultando pacifico che la ricorrente (come dalla stessa affermato nel punto 1 del ricorso) lavora alle dipendenze della societ\u00e0 convenuta in giudizio soltanto dal 1.11.2010, mentre il primo periodo di maternit\u00e0 \u00e8 stato goduto nel lasso temporale dal 12.05.2009 al 19.08.2010.<br \/>\nVale precisare che, con riferimento a tale domanda, non si pone alcuna questione di litisconsorzio necessario con il precedente datore di lavoro della ricorrente, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cassazione civile sez. lav., 22\/01\/2015, n.1172, risultando tale massima giurisprudenziale riferita espressamente alla, sola, \u201cdomanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0\u201d.<br \/>\nPassando all\u2019esame dell\u2019eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del lavoro, vale ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo cui \u201cNel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo &#8220;status&#8221; del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualit\u00e0, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parit\u00e0 tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all&#8217;accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura\u00a0concorsuale\u201d (Cassazione civile sez. lav., 30\/03\/2018, n.7990; per l\u2019applicazione dei medesimi criteri anche in caso di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria v. Cass. civ., sez. lav. , 20\/08\/2013 n. 19271 ove si afferma \u201cQuesta Corte Suprema ha ripetutamente statuito &#8211; con orientamento cui va data continuit\u00e0 &#8211; che non solo in caso di sottoposizione della societ\u00e0 datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in quello di suo assoggettamento ad amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, cos\u00ec come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l&#8217;attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilit\u00e0 o improseguibilit\u00e0 della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell&#8217;amministrazione straordinaria, ferma restando l&#8217;assoggettabilit\u00e0 del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione od impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell&#8217;art. 209 l.f.\u201d).<br \/>\nApplicando tali principi al caso di specie, ritiene il Giudice che la richiesta di accertamento della discriminazione non possa essere considerata una azione meramente strumentale all\u2019insorgenza di un diritto di credito, ben potendo essere volta, soltanto, a richiedere al Tribunale di emanare un ordine di cessazione del comportamento discriminatorio. Invero, l\u2019accertamento della discriminazione risponde ad un interesse anche non patrimoniale del lavoratore e resta, pertanto, estraneo alle finalit\u00e0 di tutela della par condicio creditorum, fondamento della competenza del Tribunale fallimentare.<br \/>\nA ben vedere, devono essere tenute distinte l\u2019azione di mero accertamento del comportamento discriminatorio dalle azioni \u2013 diverse anche se connesse \u2013 volte a richiedere il risarcimento dei danni oppure la rimozione degli effetti che la discriminazione stessa ha cagionato sul patrimonio del lavoratore.<br \/>\nAppare, allora, corretto ritenere che sussista la competenza funzionale del Giudice del lavoro con riferimento all\u2019accertamento del comportamento discriminatorio datoriale nonch\u00e9 all\u2019emissione dell\u2019eventuale ordine di cessazione dello stesso, mentre rientrano nella cognizione del giudice fallimentare e sono improcedibili per tutta la durata della fase di accertamento dello stato passivo le domande volte ad ottenere la condanna del datore di\u00a0lavoro al pagamento di somme a titolo risarcitorio o a titolo di rimozione degli effetti della discriminazione.<br \/>\nDi conseguenza, nel caso di specie, deve essere dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di Alitalia SAI s.p.a. in a.s., dovendo il presente giudizio limitarsi, nei confronti della societ\u00e0 da ultimo citata, al mero accertamento della dedotta discriminazione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, passando al merito delle questioni al vaglio, osserva il Giudice che risulta pacifico, tra le parti, che l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 corrisposta alla ricorrente nei periodi dal 12.05.2009 al 19.08.2010 e dall\u2019ottobre 2011 al 1.01.2013 \u00e8 stata quantificata computando, nella base di calcolo, l\u2019indennit\u00e0 di volo al 50%.<br \/>\nCome recentemente affermato da Cassazione civile sez. lav., 11\/05\/2018, n. 11414, tale modalit\u00e0 di computo dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 risulta in contrasto con la corretta interpretazione delle norme vigenti.<br \/>\nEd, infatti, l\u2019art. 22 D.Lgs n. 151 del 2001 stabilisce che \u201c<em>Le lavoratrici hanno diritto ad un&#8217;indennit\u00e0 giornaliera pari all&#8217;80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternit\u00e0, anche in attuazione dell&#8217;art. 7, comma 6, e art. 12, comma 2. L&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0, comprensiva di ogni altra indennit\u00e0 spettante per malattia, \u00e8 corrisposta con le modalit\u00e0 di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l&#8217;erogazione delle prestazioni dell&#8217;assicurazione obbligatoria contro le malattie.\u201d <\/em>mentre il successivo art. 23 prevede<em> &#8220;Agli effetti della determinazione della misura dell&#8217;indennit\u00e0, per retribuzione s&#8217;intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternit\u00e0. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilit\u00e0 e agli altri premi o mensilit\u00e0 o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell&#8217;assicurazione obbligatoria per le indennit\u00e0 economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l&#8217;importo che si ottiene dividendo per trenta l&#8217;importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo\u2026\u201d<\/em><br \/>\nEbbene, nella citata pronuncia la S. C. ha precisato che il rinvio ai criteri previsti per l&#8217;erogazione delle prestazioni dell&#8217;assicurazione obbligatoria contro le malattie deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l&#8217;indennit\u00e0 di malattia, mentre \u201c<em>Per il resto, l&#8217;indennit\u00e0 di malattia gode di una propria disciplina &#8220;autonoma in ordine alla specifica indicazione dell&#8217;evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all&#8217;avente diritto. Soprattutto, vi \u00e8 differenza tra le due tutele in ragione delle modalit\u00e0 di finanziamento\u201d.<\/em><br \/>\nLa disciplina delle modalit\u00e0 di calcolo del trattamento economico di maternit\u00e0 si rinviene, dunque, esclusivamente nel citato art. 23 che richiama solo le voci retributive che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennit\u00e0 economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilit\u00e0.<br \/>\nDel resto, la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che il parametro da prendere a riferimento per determinare l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 (nella misura dell&#8217;80%) sia costituito dalla \u201cretribuzione media globale giornaliera\u201d, il che appare configgere con la decurtazione del 50% di una delle voci che compongono la retribuzione stessa.<br \/>\nCome evidenziato dalla S.C., tali conclusioni risultano avvalorate anche dalla considerazione che \u201cviene in rilievo la particolare tutela della maternit\u00e0, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 \u00e8 finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30,31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell&#8217;indennit\u00e0 di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive. Ci\u00f2 risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l&#8217;indennit\u00e0 \u00e8 diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilit\u00e0 di vivere l&#8217;evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del 1999) ed, altres\u00ec, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86\/613\/CEE, nr. 92\/85\/CE e nr. 96\/34\/CE) ove da tempo, sia a livello dell&#8217;Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternit\u00e0 pu\u00f2 favorire l&#8217;aumento dell&#8217;occupazione femminile che, a sua volta, pu\u00f2 avere ricadute positive sulla sostenibilit\u00e0 del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povert\u00e0 delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012)\u201d (Cassazione civile sez. lav., 11\/05\/2018, n. 11414).<\/p>\n<p>Assodato, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che sia la A s.p.a. &#8211; nell\u2019effettuare le anticipazioni durante la fruizione, da parte della ricorrente, del secondo periodo di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 &#8211; sia l\u2019INPS (prima IPSEMA) &#8211; nell\u2019effettuare i pagamenti dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 a favore della ricorrente in entrambi i\u00a0periodi di astensione dal lavoro &#8211; hanno errato nell\u2019applicazione delle norme di legge vigenti, occorre passare a verificare se ci\u00f2 configuri una discriminazione.<br \/>\nCome noto, l\u2019art. 25 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 enuclea, nell\u2019ambito della disciplina delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna, una nozione di discriminazione diretta (\u201cqualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonch\u00e8 l&#8217;ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un&#8217;altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga\u201d) ed una nozione di discriminazione indiretta (\u201cSi ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell&#8217;altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, purch\u00e8 l&#8217;obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari\u201d).<br \/>\nEntrambe le nozioni, facendo riferimento ad un \u201ctrattamento meno favorevole\u201d rispetto a quello di altri o ad una posizione di \u201cparticolare svantaggio\u201d rispetto ad altri lavoratori, evidentemente, richiedono un termine di comparazione: proprio nel giudizio relazionale tra lavoratori di entrambi i sessi che versano in situazione analoga emerge, invero, il carattere discriminatorio diretto o indiretto della disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento.<br \/>\nLa norma di legge in esame trae il suo fondamento, oltre che dall\u2019art. 3 della Costituzione, dal diritto dei Trattati (Trattato dell\u2019Unione Europea \u2013 versione consolidata \u2013 Artt. 2 e 3, Trattato sul Funzionamento dell\u2019 Unione Europea art. 157 (1) e (2), Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea) secondo l\u2019interpretazione degli stessi fornita dalla Corte di Giustizia nonch\u00e8 dalle Direttive che ha hanno delineato il divieto di discriminazione sotto diversi profili (es. Direttiva 79\/7\/CEE, Direttiva 2004\/113\/CE, Direttiva 2006\/54\/CE, Direttiva 2010\/41\/UE, in materia di parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne).<br \/>\nEbbene, dall\u2019analisi della evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge una chiara tendenza a ravvisare nei comportamenti lesivi nei confronti di una donna in ragione del suo stato di maternit\u00e0 \u2013 anche in assenza di un termine di comparazione per la medesima situazione fattuale \u2013 una discriminazione diretta in base al sesso (si veda, gi\u00e0 prima della vigenza della Direttiva 92\/85\/CE sulla tutela dei diritti delle lavoratrici madri, Dekker, C &#8211; 177\/1988 ove la Corte ha ritenuto che il rifiuto di assunzione di una donna in\u00a0stato di gravidanza, pur se motivato da ragioni economiche in relazione a circostanze di fatto incomparabili con quelle di altri lavoratori, fosse da ricondurre ad una \u201cdiscriminazione diretta a motivo di sesso\u201d, poich\u00e9 tale rifiuto \u201cpu\u00f2 opporsi solo alle donne\u201d; successivamente v. Tele Danmark C-109\/00 sul licenziamento della lavoratrice madre; Mar\u00eca Gomez C-342\/01 sul godimento delle ferie da parte della donna in maternit\u00e0 nel periodo diverso dal congedo per maternit\u00e0; Mayer C-342\/01 sul mantenimento dei benefici previdenziali nel periodo di maternit\u00e0; Kiiski C-116\/06 sulle modalit\u00e0 di fruizione del congedo parentale della madre di pi\u00f9 figli). Tali approdi giurisprudenziali costituiscono la manifestazione della evidente difficolt\u00e0 nell\u2019individuare un termine di paragone rispetto alla peculiare situazione in cui versa la lavoratrice madre.<br \/>\nTenendo conto di tale stato dell\u2019arte, significativamente la direttiva 2006\/54\/CE (riguardante l&#8217;attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) nel considerando n. 23 richiama l\u2019orientamento della Corte di Giustizia secondo cui <em>\u201cqualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternit\u00e0 costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso\u201d affermando che \u201cPertanto, occorre includere esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva\u201d.<\/em><br \/>\nProprio in attuazione della direttiva in esame, dunque, il quadro normativo interno \u00e8 stato innovato dal d.lgs. n. 5 del 2010 attraverso l\u2019introduzione, nel corpo dell\u2019art. 25 d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, del comma 2-bis, a mente del quale <em>\u201cCostituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonch\u00e8 di maternit\u00e0 o paternit\u00e0, anche adottive, ovvero in ragione della titolarit\u00e0 e dell&#8217;esercizio dei relativi diritti\u201d.<\/em><br \/>\nDalle stesse parole utilizzate dal legislatore risulta evidente la finalit\u00e0 estensiva della nozione di discriminazione enucleata nei primi due commi dell\u2019articolo in esame, non richiedendosi, al fine di configurare una discriminazione vietata ai sensi del comma 2-bis, la comparazione con il trattamento riservato ad altri lavoratori bens\u00ec risultando sufficiente l\u2019esistenza di un \u201ctrattamento meno favorevole\u201d rispetto a quello effettivamente spettante, posto in essere \u201cin ragione\u201d dello stato di gravidanza, maternit\u00e0 o paternit\u00e0 oppure \u201cin ragione\u201d della titolarit\u00e0 dei relativi diritti oppure, ancora, \u201cin ragione dell&#8217;esercizio dei relativi diritti\u201d.<br \/>\nIn altri termini, il trattamento meno favorevole deve, soltanto, porsi in connessione oggettiva \u2013 risultando senza dubbio esclusa la necessit\u00e0 di un collegamento sotto il profilo soggettivo e finalistico dell\u2019azione (per tutte v. Cassazione civile sez. lav., 05\/04\/2016,\u00a0n.6575; Cassazione civile sez. lav., 09\/06\/2017, n.14456) \u2013 con lo stato di gravidanza, maternit\u00e0 o paternit\u00e0 ovvero con la titolarit\u00e0 e l\u2019esercizio dei diritti connessi a tale stato.<br \/>\nDel resto, la ratio dell\u2019inserimento, all\u2019interno dell\u2019art. 25 cit., del comma 2-bis, non pu\u00f2 che essere costituita dalla volont\u00e0 di ricomprendere nella nozione di discriminazione ipotesi non ascrivibili ai casi contemplati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo (che, come visto, presuppongono non solo \u201cun effetto pregiudizievole\u201d o \u201cuno svantaggio\u201d rispetto ad un lavoratore di altro sesso, ma anche l\u2019ipotizzabilit\u00e0 di una \u201csituazione analoga\u201d), cos\u00ec da tutelare l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019esercizio di tutti i diritti connessi allo stato di lavoratrice madre.<br \/>\nA ben vedere, infatti, l\u2019esclusione o la diminuzione di tali diritti costituisce, in s\u00e9, una discriminazione, senza necessit\u00e0 di effettuare alcun giudizio relazionale poich\u00e9 la piena fruizione dei diritti stessi \u00e8 considerata strumento essenziale per garantire una sostanziale parit\u00e0 di trattamento.<br \/>\nCalando tali principi nel caso di specie, occorre considerare che, come noto, nel periodo in cui gode del diritto all\u2019astensione dal lavoro per maternit\u00e0, la lavoratrice donna ha diritto a percepire, con oneri a carico del sistema previdenziale, una indennit\u00e0 tale da mantenere quanto pi\u00f9 possibile il livello retributivo precedente al congedo, al fine di garantirle un tenore di vita analogo. Nella comparazione tra gli interessi in gioco, il legislatore ha stabilito che il livello di garanzia debba essere individuato nella misura dell\u201980% della retribuzione del mese antecedente all\u2019astensione dal lavoro.<br \/>\nStando cos\u00ec le cose, appare evidente che la riduzione delle somme corrisposte alla lavoratrice durante il periodo di congedo per maternit\u00e0 al di sotto del limite previsto dalla legge, configuri un trattamento meno favorevole connesso oggettivamente all\u2019esercizio del diritto di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 e, dunque, una discriminazione.<br \/>\nVa, pertanto, dichiarata la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla A s.p.a. nell\u2019effettuare le anticipazioni durante la fruizione, da parte della ricorrente, del secondo periodo di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 e dall\u2019INPS nell\u2019effettuare i pagamenti dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 a favore della ricorrente, in entrambi i periodi di astensione dal lavoro.<br \/>\nTrattandosi di condotta discriminatoria gi\u00e0 conclusa \u2013 non godendo la ricorrente attualmente del diritto all\u2019astensione dal lavoro per maternit\u00e0 \u2013 non pu\u00f2 essere ordinata la cessazione del comportamento illegittimo, bens\u00ec, soltanto, la rimozione dei relativi effetti, costituiti dal pregiudizio economico subito dalla lavoratrice per effetto della percezione di una indennit\u00e0 inferiore all\u201980% della retribuzione relativa al mese precedente rispetto al congedo.<\/p>\n<p>Tale pregiudizio economico va quantificato nella differenza tra quanto corrisposto alla lavoratrice a titolo di indennit\u00e0 di maternit\u00e0 (ovvero, secondo quanto risulta dagli estratti Ipsema &#8211; Inps depositati da parte ricorrente e non contestati ex adverso, euro 16.061,1, corrispondente alla paga giornaliera di euro 34,54, nel primo periodo di maternit\u00e0 ed euro 15.326,51, corrispondente alla paga giornaliera di euro 38,41, nel secondo periodo di maternit\u00e0, considerando i 399 giorni che risultano dall\u2019estratto conto previdenziale) e quanto sarebbe dovuto essere corrisposto dando corretta applicazione al disposto degli artt. 22 e 23 d.lgs n. 151 del 2001.<br \/>\nA tali fini, la retribuzione media globale giornaliera va determinata in euro 48,92 con riferimento al primo periodo di maternit\u00e0 ed in euro 47,11, con riferimento al secondo periodo di maternit\u00e0, sulla scorta dei conteggi prodotti da parte ricorrente, considerando che i criteri di computo adottati e la corrispondenza delle somme ivi indicate rispetto a quelle erogate a titolo di retribuzione alla lavoratrice nei mesi di aprile 2009 e di settembre 2011 non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti.<br \/>\nEd, infatti, l\u2019INPS si \u00e8 limitato a contestare i conteggi di parte ricorrente \u201cin quanto e laddove muovono da dati difformi dall\u2019estratto contributivo\u201d, cos\u00ec non contestando il computo della retribuzione media globale giornaliera (evidentemente fondato su dati non presenti nell\u2019estratto contributivo) bens\u00ec limitando le proprie doglianze alla quantificazione della indennit\u00e0 di maternit\u00e0 corrisposta e del numero di giornate effettive di astensione dal lavoro (dati indicati nell\u2019estratto contributivo). Di conseguenza, come si \u00e8 sopra detto, ai fini del computo della paga giornaliera corrisposta alla lavoratrice si \u00e8 avuto riguardo ai dati risultanti dall\u2019estratto contributivo e non \u2013 laddove divergenti \u2013 a quelli indicati nei conteggi di parte ricorrente (non supportati da alcun sostegno probatorio).<br \/>\nQuando alla contestazione, sollevata da A s.p.a., secondo cui la ricorrente al tempo della fruizione del secondo congedo per maternit\u00e0 avrebbe seguito un orario di lavoro part-time, la stessa risulta estremamente generica, non essendo stata neppure allegata la presunta percentuale di part-time, il che evidentemente impedisce alla controparte di spiegare una compiuta difesa ad al Giudice di operare una diversa quantificazione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 spettante alla lavoratrice.<br \/>\nIn ogni caso, vale rilevare, per completezza, che non risulta, certo, sufficiente a provare l\u2019effettivo svolgimento della prestazione di lavoro a tempo parziale nel mese antecedente a quello di inizio del congedo per maternit\u00e0 (settembre 2011), il semplice rilievo che nella terza pagina della busta paga di ottobre 2011 sia inserito il codice attivit\u00e0 PT00 n\u00e9 la circostanza che nel gennaio 2013 la retribuzione corrisposta alla lavoratrice sia stata computata su 13\u00a0giorni anzich\u00e9 33 o l\u2019eventualit\u00e0 che nel maggio 2013 le parti abbiamo concordato una variazione dell\u2019orario part-time.<br \/>\nAlla luce di tali considerazioni, l\u2019esatta quantificazione del pregiudizio economico subito dalla ricorrente \u00e8 la seguente: in relazione al primo periodo di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 euro 48,92-34,54 = euro 14,38 x 465 giorni = euro 6.688,19; in relazione al secondo periodo di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 euro 47,11-38,41 x 399 giorni = euro 3.471,3. Al fine di pervenire ad un integrale ristoro del pregiudizio economico subito, tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali, computati mese per mese dal giorno in cui doveva essere pagata l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 fino al momento dell\u2019effettivo soddisfo.<br \/>\nCome sopra precisato, la condanna al pagamento di tale somma in favore della lavoratrice pu\u00f2 essere resa nei soli confronti di INPS, stante la sottoposizione della A s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria.<br \/>\nNei rapporti tra la ricorrente e la A s.p.a. in a.s. la soccombenza reciproca rende equa la compensazione delle spese di lite.<br \/>\nNei rapporti tra la ricorrente e l\u2019INPS, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Ogni altra istanza disattesa, dichiara la carenza di legittimazione passiva della A s.p.a. in a.s. con riferimento alla domanda relativa al primo periodo di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 della ricorrente.<br \/>\nDichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di A s.p.a. in a.s.<br \/>\nDichiara la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla A s.p.a. in a.s. nell\u2019effettuare le anticipazioni durante la fruizione, da parte della ricorrente, del secondo periodo di astensione dal lavoro per maternit\u00e0 e dall\u2019INPS nell\u2019effettuare i pagamenti dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 a favore della ricorrente, in entrambi i periodi di astensione dal lavoro.<br \/>\nCondanna l\u2019INPS alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in favore dalla ricorrente della somma di euro 10.159,49, oltre interessi legali computati secondo i criteri indicati in motivazione.<\/p>\n<p>Nei rapporti tra la ricorrente e la Al s.p.a. in a.s. compensa integralmente le spese di lite.<br \/>\nCondanna l\u2019INPS al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi \u20ac 2.310 di cui \u20ac 2.008,00 per compensi ed \u20ac 302 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.<br \/>\nSi comunichi.<br \/>\nCivitavecchia, 8.02.2020<br \/>\nIl Giudice<br \/>\nDott.ssa Irene Abrusci<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Irene Abrusci, nella<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1261,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11,50],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Indennit\u00e0 di maternit\u00e0, discriminazione diretta di genere, Tribunale di 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