{"id":1282,"date":"2020-05-20T16:45:41","date_gmt":"2020-05-20T14:45:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1282"},"modified":"2020-05-20T16:45:41","modified_gmt":"2020-05-20T14:45:41","slug":"1282","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/05\/20\/1282\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 di maternit\u00e0, discriminazione diretta di genere, Tribunale di Firenze, 6 febbraio 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>\u00a0Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA<\/p>\n<p>nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3859\/2011 promossa da:<\/p>\n<p>O. M. (C.F.), CONSIGLIERA DI PARITA\u2019 PROVINCIA DI FIRENZE con il patrocinio dell\u2019avv. CAPPONI MARINA e dell\u2019avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 39 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CAPPONI MARINA<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Parte ricorrente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Contro<\/p>\n<p>\u00a0INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell\u2019avv. PETRILLO MARISA e dell\u2019avv. TOMBA RENATA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 8 00193 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA M. BUFALINI 7 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. PETRILLO MARISA<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Parte resistente .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione<\/p>\n<p>Con atto di ricorso depositato il 7.9.2011, O M, assistente di volo della compagnia aerea \u2026., e la Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Firenze proponevano opposizione ai sensi dell&#8217;art. 38 comma 3 del D. Lgs.vo 198\/2006 avverso il decreto del Tribunale di Firenze -sezione lavoro- del 22.08.2011 che respingeva il ricorso presentato dalle opponenti in data 22.06.2011.<\/p>\n<p>M rappresentava che erroneamente il giudice aveva escluso la natura discriminatoria del comportamento tenuto dall&#8217;INAIL e consistente nell&#8217;aver adottato penalizzanti criteri di liquidazione dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 nei confronti della lavoratrice. Detta indennit\u00e0 era stata determinata utilizzando una base retributiva di riferimento calcolata secondo i parametri di cui all&#8217;art. 12 comma 10 della Legge 153 del 1969 e 48 TUIR -oggi art. 51 a seguito della rinumerazione disposta dal D. Lgs.vo n. 344\/2003- suggeriti dalla circolare INAIL n. 10 del 2006. In sostanza, l&#8217;INAIL avrebbe corrisposto alla lavoratrice l&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0, dovuta nella misura dell&#8217;80% della \u201cretribuzione globale media\u201d (cos\u00ec gli artt. 22 e 23 del D.Lgs.vo 15\/2001 \u2013 Testo unico maternit\u00e0), applicando i parametri di determinazione della \u201cretribuzione imponibile ai fini fiscali\u201d, cos\u00ec imputando a detto calcolo solo il 50% dell&#8217;indennit\u00e0 di volo percepita dalla donna (art. 51, comma 6, del TUIR).<\/p>\n<p>Previa revoca del decreto opposto, insisteva nella richiesta di accertamento della natura oggettivamente discriminatoria del comportamento mantenuto dall&#8217;Istituto, nonch\u00e9 di condanna dello stesso alla corresponsione della differenza rispetto alla indennit\u00e0 di maternit\u00e0 accertata dovuta ma negata alla lavoratrice (pari ad \u20ac 11. 688,90), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente (ex art. 38 commi 1 e 6 del D. Lgs.vo 198\/2006).<\/p>\n<p>Parte resistente si costituiva con memoria di comparsa eccependo, in via preliminare, l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto della lavoratrice alla corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 e, nel merito, rivendicando la correttezza della relativa liquidazione e dunque l&#8217;insussistenza di qualsivoglia comportamento discriminatorio nei confronti della madre-lavoratrice. Chiedeva pertanto la conferma del decreto opposto. L&#8217;INAIL non contestava le circostanze di fatto dedotte dalla controparte; esse, pertanto, debbono ritenersi pacificamente ammesse e definitivamente accertate.<\/p>\n<p>Si premette che l&#8217;eccezione di prescrizione, non rilevabile d&#8217;ufficio e sollevata dalla parte solo nella fase introduttiva del presente giudizio di opposizione e dunque ben oltre i termini di cui all&#8217;art. 416 c.p.c., deve ritenersi preclusa.<\/p>\n<p>In ogni caso, si osserva che la causa petendi ed il petitum del giudizio, instaurato ex artt. 36 e 38 del D. Lgs.vo 198 del 2006, consistono rispettivamente nella responsabilit\u00e0 da comportamento discriminatorio mantenuto dall&#8217;INAIL e nella pretesa di cessazione della condotta ed eliminazione dei relativi effetti.<\/p>\n<p>Nella specie, dunque, l&#8217;oggetto dell&#8217;azione esercitata non consiste tanto nel diritto della lavoratrice alla corresponsione della prestazione previdenziale negata -in parte qua- dall&#8217;INAIL (per il quale varrebbe la breve prescrizione di un anno), quanto nella pretesa al ripristino della condizione di uguaglianza sostanziale ed all&#8217;eliminazione degli effetti pregiudizievoli subiti.<\/p>\n<p>Dunque, la natura ripristinatoria e restitutoria della pretesa vantata dall&#8217;opponente esclude che ad esso si applichi il termine prescrizionale breve previsto dall&#8217;art. 6 ult. comma della legge 138\/1943 ed invocato da parte resistente. Per tale ragione l&#8217;eccezione di prescrizione appare oltre che tardiva anche infondata.<\/p>\n<p>Nel merito, la domanda dell&#8217;opponente deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.<\/p>\n<p>Orbene, la disciplina di cui al D.Lgs.vo 151\/2001 stabilisce che la lavoratrice ha diritto ad un&#8217;indennit\u00e0 pari \u201call&#8217;80% della retribuzione\u201d per tutto il periodo del congedo di maternit\u00e0 (art. 22) e che per retribuzione si intende la \u201cretribuzione globale media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternit\u00e0..(omissis). Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilit\u00e0 oltre agli altri trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice\u201d (art. 23).<\/p>\n<p>Inoltre, la norma chiarisce che concorrono a formare la retribuzione gli \u201cstessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione della prestazione dell&#8217;assicurazione obbligatoria per l&#8217;indennit\u00e0 economica di malattia\u201d (art. 23 comma 3). Ci\u00f2 posto, si deve rilevare che l&#8217;INAIL ha interpretato la sopracitata disciplina nel senso di dover considerare la base retributiva di calcolo della prestazione previdenziale in oggetto quale \u201cretribuzione imponibile\u201d ai fini fiscali (circolare n. 10\/2006) e conseguentemente, ha computato solo nella misura del 50% (e non integralmente) l&#8217;indennit\u00e0 di volo percepita dalla lavoratrice nel periodo in considerazione. Ci\u00f2 in applicazione di quanto previsto ai fini della determinazione della retribuzione imponibile per le compagnie aeree ex art. 51 comma 6 del D. Lgs.vo 314\/1997 TU Imposte sui redditi (\u201cle indennit\u00e0 di volo costituiscono base imponibile nella misura del 50% del loro ammontare\u201d). Il richiamo operato dal comma 3 dell&#8217;art. 23 \u201cagli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione della indennit\u00e0 di malattia\u201d costituirebbe la principale conferma della correttezza di tale opzione interpretativa. Ed infatti l&#8217;art. 27 del D.P.R. 797\/1955 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi) stabilisce, in sostanza, che la retribuzione parametro dell&#8217;indennit\u00e0 di malattia corrisponde alla retribuzione imponibile ai fini contributivi (comma 10: \u201cla retribuzione imponibile \u00e8 presa a riferimento per il calcolo di prestazioni a carico delle gestioni di previdenza ed assistenza sociale interessate\u201d) e che la retribuzione imponibile ai fini contributivi corrisponde a quella imponibile ai fini fiscali (comma 2: \u201cper il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell&#8217;art. 48 del TUIR\u201d).<\/p>\n<p>Tale complesso susseguirsi di rinvii normativi legittimerebbe l&#8217;allineamento del reddito imponibile ai fini fiscali-contributivi con quello posto a base di calcolo per l&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 ai fini assistenziali.<\/p>\n<p>Tale interpretazione non appare condivisibile. Ed infatti, sotto il profilo sistematico, si evidenzia che la disciplina di cui agli artt. 22 e 23 del D. Lgs.vo 151\/2001 costituisce normativa speciale e successiva -e pertanto prevalente secondo i generali criteri che regolano i rapporti tra le fonti del diritto- rispetto alla disciplina di cui agli art 51 del TUIR e art. 27 del D.P.R. 797\/1955. Inoltre dette norme non rinviano minimamente al concetto di retribuzione imponibile ai fini fiscali-contributivi nell&#8217;indicare la base di calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 ma fanno espresso riferimento, piuttosto, al diverso concetto di \u201cretribuzione globale\u201d e di \u201cretribuzione media\u201d, non presupponendo un collegamento tra le due nozioni. L&#8217;interpretazione letterale della norma, dunque, non giustifica l&#8217;opzione ermeneutica sostenuta dall&#8217;INPS secondo la quale vi sarebbe un totale allineamento della base imponibile ai fini assistenziali e fiscalicontributivi.<\/p>\n<p>Inoltre l&#8217;art. 23 comma 3 nel prescrivere che \u201cconcorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione della indennit\u00e0 di malattia\u201d deve essere inteso esclusivamente come rinvio alle medesime voci retributive che concorrono a determinare tale indennit\u00e0, nulla dicendo circa i criteri e la base di calcolo di detti elementi (Corte appello Firenze n. 958\/2013).<\/p>\n<p>Appare pertanto illegittima la lamentata decurtazione dalla retribuzione media globale della lavoratrice della indennit\u00e0 di volo, calcolata nella misura del 50% e non integralmente. Detta voce ha infatti natura integralmente retributiva, essendo corrisposta in virt\u00f9 della prestazione particolarmente gravosa che connota, per le specificit\u00e0 che la caratterizzano, la tipologia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (assistenza al volo).<\/p>\n<p>Peraltro, l&#8217;indennit\u00e0 in questione connota una quota determinante della retribuzione delle \u201cassistenti di volo\u201d poich\u00e9 i presupposti stessi dell&#8217;indennit\u00e0 coincidono materialmente con la prestazione oggetto del rapporto. Sarebbe pertanto del tutto illogico ed ingiustificato che detta indennit\u00e0 non fosse imputata integralmente ai fini della liquidazione dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 che, per sua natura, \u00e8 diretta a compensare l&#8217;astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice assicurandole un emolumento che consenta alla madre di mantenere un tenore di vita, compatibilmente con le esigenze dell&#8217;azienda, analogo a quello precedente alla maternit\u00e0 (determinato in misura non inferiore all&#8217;80% della retribuzione media globale percepita nel periodo anteriore all&#8217;astensione obbligatoria dal lavoro) (Corte appello Firenze n. 927\/2012). Dunque, ai fini della determinazione della base di calcolo della indennit\u00e0 di maternit\u00e0, gi\u00e0 decurtata del 20% rispetto alla retribuzione \u201cglobale\u201d media, non si ravvisa alcuna ratio che giustifichi l&#8217;imputazione della voce retributiva \u201cindennit\u00e0 di volo\u201d solo nella quota del 50%.<\/p>\n<p>Inoltre, parte resistente contesta che l&#8217;erronea liquidazione della indennit\u00e0 di maternit\u00e0 possa integrare un trattamento discriminatorio di genere (come tale idoneo a giustificare il ricorso al rito speciale adito).<\/p>\n<p>Si premette che costituisce un comportamento discriminatorio ai sensi dell&#8217;art. 25 comma 2 bis del D. Lgs.vo 198\/2006 \u201cogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonch\u00e9 di maternit\u00e0 o paternit\u00e0\u201d. Sul punto, non si pu\u00f2 che constatare che la condotta dell&#8217;Inail ha determinato un pregiudizio alla lavoratrice a causa del suo stato di gravidanza e di maternit\u00e0. N\u00e9 si pu\u00f2 superare una tale constatazione, come fa il giudice di prime cure, facendo ricorso all&#8217;argomento secondo il quale, nel caso di specie, il diritto alla prestazione previdenziale, \u201csorgendo esclusivamente in ragione della fruizione del congedo di maternit\u00e0, non verrebbe erogata a soggetti che non si trovino in tale situazione\u201d; con la conseguenza che non sarebbe \u201cravvisabile alcun trattamento differenziato riconducibile alla sussistenza o meno dello stato di maternit\u00e0\u201d<\/p>\n<p>In realt\u00e0 a nulla rileva che manchi un termine di comparazione della presunta disparit\u00e0 di trattamento, ovverosia un lavoratore non in stato di gravidanza o maternit\u00e0 favorito o comunque non penalizzato nell\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 (condizione impossibile, dato che l\u2019indennit\u00e0 viene erogata solo a coloro che si trovano in detta condizione). Infatti, essendo lo stato di maternit\u00e0 biologicamente connesso ad una condizione di genere non \u00e8 necessario perch\u00e9 il trattamento penalizzante possa ritenersi anche discriminatorio che vi siano soggetti nella stessa condizione favoriti, essendo sufficiente che detto trattamento sia deteriore \u201cin assoluto\u201d, ovverosia che determini la compressione o negazione di un diritto in ragione ed a causa della condizione. Si consideri inoltre che l&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 \u00e8 diretta ad assicurare alla donna lavoratrice pari diritti a parit\u00e0 di condizioni di lavoro e consentirle l&#8217;adempimento dell&#8217;essenziale funzione familiare nonch\u00e9 assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37 Cost).<\/p>\n<p>E nel caso di specie non si pu\u00f2 negare che, attraverso un&#8217;interpretazione fuorviante della disciplina normativa in materia di indennit\u00e0 di maternit\u00e0, di fatto l&#8217;Ente abbia recato pregiudizio alla madre lavoratrice erogando una prestazione previdenziale sotto il minimo di legge. Cos\u00ec l&#8217;illegittima decurtazione dell&#8217;indennit\u00e0 ha finito per non garantire alla madre lavoratrice (ex lege obbligata ad astenersi dal lavoro per un lungo periodo di tempo per gravidanza e puerperio e a subire cos\u00ec una decurtazione di stipendio del 20 %, obbligo che -diversamente- non grava sui padri lavoratori) il tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza, potenzialmente compromettendo lo svolgimento delle funzioni familiari e genitoriali.<\/p>\n<p>Detto comportamento, pertanto, integra a tutti gli effetti un pregiudizio determinato dalla condizione di donna e di madre ex art 25 comma 2 bis del D. Lgs. Vo 198\/2006.<\/p>\n<p>In ragione delle sopra esposte argomentazioni, deve condannarsi parte resistente a cessare il comportamento discriminatorio ed a provvedere al pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 dovuta, per la porzione non effettivamente corrisposta, indicata nella somma di \u20ac 11.688,90. Le modalit\u00e0 di calcolo, effettuato dall&#8217;opponente sulla base dei suddetti parametri di computo (cft. pag. 4 e 5 ricorso), non \u00e8 stato oggetto di specifica contestazione dalla parte resistente e pertanto deve ritenersi accertato in maniera definitiva (Cass. civ. Sez. lavoro n. 85\/2003). In relazione, infine, al danno non patrimoniale lamentato dall&#8217;opponente quale conseguenza del comportamento discriminatorio suddetto, si osserva che l&#8217;istante, onerato di fornire una prova congrua, non ha dedotto circostanze che consentano di ravvisare un pregiudizio ingiustamente subito, diverso da quello derivante dalla decurtazione di quota della indennit\u00e0 di maternit\u00e0 dovuta. La domanda, in questa parte, deve essere dunque rigettata<\/p>\n<p>L\u2019esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da O M nei confronti di INAIL, in accoglimento dell&#8217;opposizione, rigettata ogni altra pretesa:<\/p>\n<p>-accertata la natura discriminatoria del comportamento di INAIL gi\u00e0 IPSEMA nella determinazione dell&#8217;indennit\u00e0 di maternit\u00e0 spettante alla ricorrente, ordina al medesimo INAIL di cessare detto comportamento e di eliminarne gli effetti e, di conseguenza, lo condanna al pagamento della somma di \u20ac 11.688,90 oltre rivalutazione ed interessi come per legge.<\/p>\n<p>Compensa le spese di giudizio<\/p>\n<p>Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. Dr.ssa Erica Battaglia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro \u00a0Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1283,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11,12],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Indennit\u00e0 di maternit\u00e0, discriminazione diretta di genere, Tribunale di Firenze, 6 febbraio 2014<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"l&#039;erronea liquidazione della indennit\u00e0 di maternit\u00e0 integra una discriminazione di genere, in quanto lo stato di maternit\u00e0 \u00e8 biologicamente connesso ad una condizione di genere\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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