{"id":1317,"date":"2020-06-11T11:02:15","date_gmt":"2020-06-11T09:02:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1317"},"modified":"2020-06-11T11:02:15","modified_gmt":"2020-06-11T09:02:15","slug":"1317","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/06\/11\/1317\/","title":{"rendered":"Discriminazione lavoratori a termine, diritto al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata con i contratti a temine, Corte di Cassazione sentenza del  22 marzo 2018"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">RILEVATO IN FATTO<\/p>\n<p>Che:<\/p>\n<ol>\n<li>La Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da B.L. e G.A., dipendenti a tempo indeterminato in qualit\u00e0 di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rispettivamente presso l\u2019Istituto di cristallografia e l\u2019Istituto Nazionale di fisica della materia, poi confluito nel CNR, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 maturata nei rapporti di lavoro a termine precedentemente intercorsi tra le parti.<\/li>\n<li>Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Trieste aveva accertato tale diritto ai fini della progressione stipendiale dei ricorrenti B. e G. rispettivamente dal 3 febbraio 1997 al 1 settembre 2001 e dal 1 aprile 2002 al 14 aprile 2008 e condannato l\u2019Amministrazione alla ricostruzione della posizione contributiva e retributiva, nonch\u00e9 al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 23 agosto 2005, stante l\u2019intervenuta prescrizione per il periodo anteriore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2.1. Il primo giudice, pur ritenendo che l\u2019assunzione conseguente al superamento del concorso ovvero alla stabilizzazione ex lege avesse dato origine ad un nuovo rapporto di lavoro e non costituisse mera trasformazione del pregresso rapporto a tempo determinato, aveva ritenuto applicabile il principio di non discriminazione previsto dall\u2019Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999\/70 CE, osservando che il dipendente che aveva lavorato per la stessa Amministrazione in un arco temporale con contratti a tempo determinato non poteva essere trattato in maniera deteriore, in carenza di ragioni oggettive (tra l\u2019altro, non provate n\u00e9 ancor prima allegate), rispetto all\u2019altro lavoratore che avesse lavorato nello stesso periodo in forza di un\u2019assunzione a tempo indeterminato.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nel respingere i motivi di gravame formulati dal CNR avverso tale pronuncia, la Corte di appello, richiamata la direttiva europea 1999\/70\/CE del 28 giugno 1999 e rilevato che secondo la giurisprudenza comunitaria le \u201cragioni oggettive\u201d \u2013 che secondo la clausola 4, punto 1, dell\u2019accordo quadro possono legittimare un trattamento diverso del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato \u2013 si riferiscono a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attivit\u00e0 e pertanto tali da giustificare, in un determinato contesto, l\u2019utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato, ha osservato che non era stata allegata alcuna ragione oggettiva \u201cdal momento che identiche mansioni venivano conferite ad entrambe le categorie di lavoratori tra l\u2019altro sottoposte medesimi obblighi e doveri\u201d e che \u201cl\u2019invocata esistenza di norme interne che impedirebbe il riconoscimento di periodi di servizio prestati nel caso di successiva assunzione a tempo indeterminato, si tradurrebbe in ogni caso \u2013 alla stregua la citata giurisprudenza comunitaria\u2026- in una ingiustificata discriminazione del lavoratore a tempo determinato\u201d.<\/li>\n<li>Per la cassazione di tale sentenza il CNR ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Resistono i lavoratori con controricorso, seguito da memoria nei termini di cui all\u2019art. 380-bis c.p.c., comma 1, come introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONSIDERATO IN DIRITTO<\/p>\n<p>Che:<\/p>\n<ol>\n<li>Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva n. 1999\/70\/CE e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 36, in relazione all\u2019art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per avere la sentenza:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1. omesso di considerare che detta direttiva \u00e8 stata recepita nell\u2019ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 368 del 2001 e non ci sono pronunce di infrazione a carico dell\u2019Italia per l\u2019adempimento non conforme alla direttiva in relazione alla clausola 4;<\/p>\n<p>1.2. erroneamente adottato un\u2019interpretazione estensiva della direttiva quanto ai soggetti destinatari della tutela, i quali sono esclusivamente i lavoratori a tempo determinato in quanto tali e non invece i lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendano far valere diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro di diversa natura;<\/p>\n<p>1.3. omesso di motivare in ordine all\u2019eccezione sollevata dal CNR secondo cui l\u2019unificazione, ai fini dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio, in un unico vincolo obbligatorio dei periodi di lavoro prestati in ragione di plurimi contratti a termine prima della effettiva immissione in ruolo pu\u00f2 essere riconosciuta solo se ci\u00f2 sia previsto da un\u2019apposita norma;<\/p>\n<p>1.4. omesso di motivare in ordine alle eccezioni e deduzioni sollevate dal CNR volte a dimostrare l\u2019esistenza di \u201cragioni oggettive\u201d, tali da escludere comunque l\u2019applicabilit\u00e0 al caso di specie della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle seguenti circostanze: a) l\u2019instaurazione del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo indeterminato del CNR \u00e8 sempre preceduta da un periodo, almeno triennale, di esperienza maturata con rapporti di lavoro a termine di vario genere e tali attivit\u00e0 di ricerca post-laurea sono ontologicamente diverse, per loro natura, dalle attivit\u00e0 svolte nel periodo di ruolo, in quanto tendono ad una fase formativa del ricercatore che, attraverso l\u2019esperienza maturata con l\u2019attivit\u00e0 di ricerca svolta nel triennio di dottorato e\/o attraverso altre forme di lavoro specificamente previste e puntualmente disciplinate dall\u2019ordinamento, crea i presupposti per potere accedere ai ruoli; b) sono differenti le professionalit\u00e0 presupposte, le modalit\u00e0 di selezione e l\u2019utilizzo del ricercatore all\u2019interno della struttura organizzativa dell\u2019ente; infatti, il lavoro svolto da un ricercatore in virt\u00f9 di un contratto a termine \u00e8 ancorato allo sviluppo di un determinato progetto scientifico e non pu\u00f2 ritenersi identico e nemmeno simile a quello svolto ricercatore nell\u2019ambito del rapporto a tempo indeterminato, in ragione delle diverse qualifiche e competenze richieste nei due casi dalla legge per poter accedere alle due diverse posizioni; c) sussistono concrete e precise ragioni oggettive, che sono rinvenibili nella natura stessa delle attivit\u00e0 di ricerca per singoli programmi e con specifici requisiti professionali, come rinvenibili nell\u2019assunzione ai sensi della L. n. 266 del 1997, art. 5, comma 2.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. In tal senso si \u00e8 gi\u00e0 espressa questa Corte in controversie analoghe (v la recente sentenza n. 27950 del 2017).<\/li>\n<li>La clausola 4, punto 1 dell\u2019accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999\/70\/CE stabilisce: \u201cPer quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive\u201d. Tale disposizione ha trovato attuazione nell\u2019ordinamento interno, nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta (tra l\u2019altro) \u201c\u2026ogni altro trattamento in atto nell\u2019impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili\u201d (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) \u201cin proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine\u201d. Nell\u2019interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la suddetta direttiva, relativa all\u2019accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e l\u2019accordo quadro ad essa allegato si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esigono che sia esclusa qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparit\u00e0 di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell\u2019accezione di cui alla clausola 4, punto 1 di detto accordo quadro (Corte giust. UE 8 settembre 2011, in causa C-177\/10). E la nozione di \u201cragioni oggettive\u201d richiede che la disparit\u00e0 di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparit\u00e0 risponda ad una reale necessit\u00e0, sia idonea a conseguire l\u2019obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307\/05).<\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1. Come pi\u00f9 volte affermato da questa Corte, la clausola 4 dell\u2019Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale \u2013 CES, CEEP e UNICE \u2013 e recepito dalla Direttiva 99\/70\/CE), riguardante il principio di non discriminazione, va tenuta distinta dalla clausola 5 dell\u2019Accordo, che riguarda il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine. Tale distinzione si rileva anche dagli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a \u201cmigliorare la qualit\u00e0 del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione\u201d; dall\u2019altro a \u201ccreare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato\u201d.<\/p>\n<p>3.2. L\u2019obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato \u201ccondizioni di impiego\u201d che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all\u2019assunto a tempo indeterminato \u201ccomparabile\u201d, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimit\u00e0 del termine apposto al contratto, giacch\u00e9 detto obbligo \u00e8 attuazione, nell\u2019ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parit\u00e0 di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono \u201cnorme di diritto sociale dell\u2019Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela\u201d (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177\/14, Regojo Dans, punto 32).<\/p>\n<p>3.3. La clausola 4 dell\u2019Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gi\u00e0 risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), \u00e8 stata pi\u00f9 volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>In particolare la Corte ha evidenziato che:<\/p>\n<p>a) la clausola 4 dell\u2019Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicch\u00e9 la stessa ha carattere incondizionato e pu\u00f2 essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l\u2019obbligo di applicare il diritto dell\u2019Unione e di tutelare i diritti che quest\u2019ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268\/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307\/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177\/10 Rosado Santana);<\/p>\n<p>b) il principio di non discriminazione non pu\u00f2 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell\u2019art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), \u201cnon pu\u00f2 impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorch\u00e9 proprio l\u2019applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione\u201d (D.C.A., cit., punto 42);<\/p>\n<p>c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177\/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);<\/p>\n<p>d) a tal fine non \u00e8 sufficiente che la diversit\u00e0 di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, n\u00e9 rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perch\u00e9 la diversit\u00e0 di trattamento pu\u00f2 essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalit\u00e0 di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302\/11 e C-305\/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393\/11, Bertazzi).<\/p>\n<p>3.4. Segnatamente, con la sentenza emessa nelle cause riunite da C-302\/11 a C-305\/11 Valenza + altri, la CGUE ha escluso che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro si limiti a vietare qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori precari in costanza del rapporto di lavoro a termine, in quanto ci\u00f2 significherebbe limitare in spregio all\u2019obiettivo assegnato a detta clausola 4 \u2013 l\u2019ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un\u2019interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). La CGUE ha affermato che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un\u2019autorit\u00e0 pubblica siano presi in considerazione per determinare l\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorit\u00e0, come dipendente di ruolo nell\u2019ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da \u201cragioni oggettive\u201d ai sensi dei punti 1 e\/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sent. cit.; v. pure causa C-393\/11, Bertazzi).<\/p>\n<p>3.5. Questa Corte ha gi\u00e0 affermato che l\u2019interpretazione delle norme eurounitarie \u00e8 riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che pu\u00f2 e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validit\u00e0 di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto dell\u2019Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bens\u00ec in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell\u2019ambito dell\u2019Unione (fra le pi\u00f9 recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Fatte tali premesse, occorre rilevare l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione \u2013 non specificamente trattata dalla sentenza impugnata ed introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione \u2013 della ritenuta necessit\u00e0 di periodi di formazione nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di ricerca.<\/li>\n<li>Del pari, non ha formato oggetto di accertamento giudiziale \u2013 e quindi per gli stessi motivi, \u00e8 da ritenere nuova e, come tale, inammissibile \u2013 la questione relativa alle specifiche tipologie (e alla relativa disciplina giuridica) dei contratti a termine intercorsi prima della assunzione in ruolo degli odierni controricorrenti. Sono quindi inammissibili tutte le questioni di diritto che muovono da assunti fattuali (es. pregresso svolgimento di un rapporto di dottorato) che non trovano riscontro nell\u2019accertamento compiuto dai giudici di merito, tanto pi\u00f9 che non \u00e8 neppure prospettato un vizio processuale di omessa pronuncia su specifici motivi di appello (in ipotesi) formulati dal CNR avverso la sentenza di primo grado in ordine alla natura dei rapporti a termine intercorsi tra le parti prima dell\u2019assunzione in ruolo.<\/li>\n<li>\u00c8 invecce assorbente considerare che, secondo il medesimo accertamento di fatto (non suscettibile di riesame in questa sede), la Corte territoriale ha rilevato che identiche mansioni venivano conferite e svolte, durante il rapporto di lavoro a termine, dagli odierni resistenti rispetto agli altri lavoratori assunti a tempo indeterminato e che i primi erano sottoposti ai medesimi doveri ed obblighi dei secondi.<\/li>\n<li>Per il resto, la Corte territoriale ha deciso in conformit\u00e0 ai principi del diritto dell\u2019Unione laddove ha rilevato che la disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto, attraverso la norma legislativa o regolamentare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato non costituirebbe la ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento differenziato in ordine al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<\/li>\n<li>Per tali assorbenti motivi, il ricorso va rigettato. L\u2019onere delle spese del giudizio di legittimit\u00e0 resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.<\/li>\n<li>Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dell\u2019Amministrazione ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilit\u00e0 2013).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il C.N.R. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RILEVATO IN FATTO Che: La Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1318,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[42,5],"tags":[31],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione lavoratori a termine, diritto al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata con i contratti a temine, Corte di Cassazione sentenza del 22 marzo 2018<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discriminazione lavoratori a termine, diritto al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata con i 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