{"id":1341,"date":"2020-07-07T16:12:27","date_gmt":"2020-07-07T14:12:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1341"},"modified":"2020-07-07T16:17:03","modified_gmt":"2020-07-07T14:17:03","slug":"discriminazione-razziale-limitazione-accesso-buoni-spesa-agli-stranieri-senza-permesso-soggiorno-tribunale-roma-decreto-del-21-aprile-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/07\/07\/discriminazione-razziale-limitazione-accesso-buoni-spesa-agli-stranieri-senza-permesso-soggiorno-tribunale-roma-decreto-del-21-aprile-2020\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, limitazione accesso buoni spesa agli stranieri senza permesso di soggiorno Tribunale di Roma, decreto del 21 aprile 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE<\/p>\n<p>In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 18957 del ruolo generale dell\u2019anno 2020, vertente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRA<\/p>\n<p>\u2026\u2026 nato nelle Filippine il (C.F. ), dimorante in Roma, in , con il patrocinio dell\u2019Avv.to SALVATORE FACHILE;<\/p>\n<p>&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E<\/p>\n<p>ROMA CAPITALE &#8211; COMUNE DI ROMA, in persona della Sindaca p.t.;<\/p>\n<p>avente ad OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c.<\/p>\n<p>ha pronunciato il seguente<\/p>\n<p>DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE<\/p>\n<p>Esponeva parte ricorrente che era giunto in Italia nel settembre del 2016 insieme alla compagna, sig.ra \u2026. , cittadina filippina, e ai due figli di quest\u2019ultima (nato nelle Filippine, ), e (nata nelle Filippine, il ), il cui padre, cittadino filippino, era deceduto; che il ricorrente e la sig.ra Cosino avevano una relazione di convivenza stabile da 13 anni ed i figli di lei erano cresciuti con loro; che il ricorrente aveva di fatto svolto le funzioni genitoriali paterne in quanto Il padre naturale dei due minori si era allontanato dal nucleo familiare ancor prima che la seconda figlia compisse il secondo anno di et\u00e0, senza mai ottemperare ai propri doveri genitoriali, interrompendo presto qualunque tipo di contatto con entrambi i minori; che il ricorrente e la sig.ra\u2026. avevano avuto un figlio , nato in Italia il \u2026.; che in seguito all\u2019ultima gravidanza della sig.ra \u2026., entrambi i genitori del nascituro erano divenuti titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell\u2019art. 19, co. 2, lett. d), del d.lgs. 286\/1998, scaduto dopo il sesto mese di et\u00e0 del bambino e per legge non convertibile; che il ricorrente e la sua famiglia erano da anni domiciliati nel Comune di Roma dove erano integrati in particolare nel Municipio XIV in cui abitavano; che avevano sempre svolto attivit\u00e0 lavorativa con regolare contratto fino alla scadenza del permesso di soggiorno; che il sig. era aiuto cuoco in un ristorante sito in zona Prati a Roma e badante presso una persona anziana nel proprio Municipio, e la sig.ra \u2026.era baby sitter e addetta alle pulizie domestiche; che i figli maggiori frequentavano le scuole superiori presso l\u2019Istituito di Roma; che i genitori si stavano attivando per promuovere innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma un ricorso ai sensi dell\u2019art. 31, co. 3, d.lgs. 286\/98; che a causa del sopraggiungere dell\u2019emergenza sanitaria, il nucleo familiare, allo stato sprovvisto di permesso di soggiorno, si era trovato in una situazione di forte precariet\u00e0 e indigenza avendo dovuto interrompere la propria attivit\u00e0 lavorativa senza tuttavia godere di alcun ammortizzatore sociale o altra garanzia; che il nucleo familiare, essendo domiciliato nel Comune di Roma, rientrava certamente tra i potenziali beneficiari del \u201cbuono spesa\u201d essendo ricompreso tra i soggetti maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall\u2019emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno; che in data 07.04.2020 il sig. \u2026.aveva inoltrato online al Municipio XIV, competente in relazione al domicilio, l\u2019apposito modulo con la richiesta del buono spesa indicando la composizione del proprio nucleo familiare e il proprio stato di bisogno, e il 14.04.2020 aveva inviato una seconda email specificando meglio la propria peculiare situazione \u2013 ovvero l\u2019assenza di permesso di soggiorno e di residenza anagrafica \u2013 e ribadendo il proprio indirizzo di domicilio nonch\u00e9 la propria assoluta condizione di disagio economico; che la mancanza del regolare permesso di soggiorno e conseguentemente della residenza, requisiti espressamente richiesti dal Comune di Roma, escludeva di fatto il ricorrente e la sua famiglia dai potenziali beneficiari del buono spesa producendo nei suoi confronti una illegittima discriminazione; che con la diffusione della pandemia da Covid-19 si era provveduto alla chiusura delle frontiere in entrata e in uscita (tranne che per casi eccezionali), impedendo a chiunque si trovasse anche temporaneamente o irregolarmente sul territorio nazionale di potersi spostare o di essere espulso; che attualmente il ricorrente e la sua famiglia non riuscirebbero neppure a regolarizzarsi essendo al momento chiusi gli Uffici Immigrazione delle Questure e sospese le procedure di rilascio dei permessi; che le misure urgenti di solidariet\u00e0 alimentare sotto forma di \u201cbuoni spesa\u201d stanziate con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, all\u2019articolo 2 co. 6 vincolano i Comuni a individuare i beneficiari \u201ctra i nuclei familiari pi\u00f9 esposti agli effetti economici derivanti dall\u2019emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti ed essenziali con priorit\u00e0 per quelli non gi\u00e0 assegnatari di sostegno pubblico\u201d; che il Comune di Roma aveva introdotto l\u2019ulteriore requisito della residenza che presupponeva anche per gli stranieri il possesso di un permesso di soggiorno, escludendo tra i potenziali beneficiari anche tutti i cittadini extracomunitari domiciliati nel Comune di Roma che, sebbene in una situazione di estremo disagio economico e sociale e impossibilitati al momento a spostarsi o ad essere espulsi, erano privi attualmente di un permesso di soggiorno, attuando cos\u00ec una illegittima discriminazione nel godimento di una misura finalizzata a soddisfare le esigenze urgenti di solidariet\u00e0 alimentare; che la condizione di emergenza riguardava evidentemente tutti i soggetti presenti sul territorio a prescindere dalla regolarit\u00e0 o meno del soggiorno e il contributo economico era stato disposto a garanzia di diritti essenziali e bisogni primari; che la disposizione era pertanto discriminatoria e in palese violazione dell\u2019art 2 TUI; che la nostra Costituzione e diverse norme sovranazionali riconoscevano a tutte le persone i diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto all\u2019alimentazione, ed in questo caso il comportamento discriminatorio era particolarmente grave perch\u00e9 erano coinvolti anche tre minori e che il nucleo familiare fosse domiciliato nel Comune di Roma, in via , nel Municipio XIV, risultava dalla documentazione scolastica e sanitaria dei minori.<\/p>\n<p>Chiedeva, pertanto, adottare con decreto inaudita altera parte, stante l\u2019estrema urgenza di provvedere, il provvedimento cautelare ritenuto pi\u00f9 idoneo ad ammettere il ricorrente e l\u2019intero nucleo familiare al beneficio del buono spesa per famiglie in difficolt\u00e0 introdotto dal Comune di Roma mediante Avviso Pubblico approvato dal Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 31.03.2020, poi modificata e integrata con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 02.04.2020 nella misura ivi prevista.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* * *<\/p>\n<p>L\u2019OCDPC n. 658\/2020, recante \u201cUlteriori interventi di protezione civile in relazione all\u2019emergenza relativa al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili\u201d ha assegnato ai Comuni italiani un contributo per un totale di 400 milioni di Euro per misure urgenti di solidariet\u00e0 alimentare. Il comma 6 dell\u2019art 2 precisa che l\u2019ufficio dei servizi sociali di ciascun comune \u201cindividua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari pi\u00f9 esposti agli effetti economici derivanti dall&#8217;emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti ed essenziali con priorit\u00e0 per quelli non gi\u00e0 assegnatari di sostegno pubblico\u201d.<\/p>\n<p>Con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 31.03.2020, poi modificata e integrata con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 02.04.2020, il Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma, ha approvato l\u2019Avviso Pubblico recante \u201cAssegnazione del contributo economico a favore di persone e\/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19)\u201d, regolando i criteri e le modalit\u00e0 per la concessione dei buoni spesa.<\/p>\n<p>I destinatari del contributo economico ricomprendono \u201c<u>le persone e le famiglie in condizione di assoluto e\/o momentaneo disagio, privi della possibilit\u00e0 di approvvigionarsi dei generi di prima necessit\u00e0<\/u>. La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sar\u00e0 individuata tra i nuclei familiari pi\u00f9 esposti agli effetti economici derivanti dall\u2019emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti ed essenziali con priorit\u00e0 per quelli non gi\u00e0 assegnatari di sostegno pubblico. Possono beneficiare del contributo anche i cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza.\u201d<\/p>\n<p><u>La residenza nel territorio comunale, ovvero l\u2019impossibilit\u00e0 per i non residenti a raggiungere il proprio luogo di residenza, \u00e8 dunque un requisito per usufruire del buono spesa, con la conseguenza che i cittadini extracomunitari non attualmente in possesso di permesso di soggiorno non possono usufruirne, essendo impossibilitati ad effettuare l\u2019iscrizione anagrafica<\/u>.<\/p>\n<p>Attualmente i cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale sono impossibilitati ad effettuare le pratiche amministrative necessarie alla regolarizzazione in quanto gli uffici immigrazione della Questura sono chiusi, come previsto dalla circolare del Ministero dell\u2019Interno n. 0020359 del 9 marzo 2020 e dalla circolare del 2 aprile 2020 che ha prorogato la chiusura. Inoltre, i termini per la conclusione dei procedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza che riguardano anche i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri sono stati sospesi dai D.L. n. 9\/2020 del 2 marzo 2020, n. 18\/2020, del 17 marzo 2020 e da ultimo n. 23\/2020 dell\u20198 aprile 2020. A seguito dell\u2019emergenza sanitaria in corso anche i procedimenti di espulsione e rimpatrio sono sostanzialmente bloccati.<\/p>\n<p>Il buono spesa \u00e8 stato istituito nell\u2019emergenza sanitaria in atto per garantire alle persone pi\u00f9 vulnerabili la possibilit\u00e0 di soddisfare un bisogno primario e un diritto fondamentale quale il diritto all\u2019alimentazione.<\/p>\n<p>La situazione venutasi a creare nel nostro paese, con la chiusura di molteplici attivit\u00e0 e le limitazioni alla libert\u00e0 di spostamento, ha aggravato la vulnerabilit\u00e0 di persona che vivevano in condizioni gi\u00e0 precarie, in particolare di coloro che svolgevano attivit\u00e0 lavorativa senza un regolare contratto, quindi senza diritti e garanzie, che si trovano ora nell\u2019impossibilit\u00e0 oggettiva di reperire i mezzi necessari alla soddisfazione di un bisogno vitale, quale l\u2019alimentazione.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale, sin dalle decisioni pi\u00f9 risalenti, ha disatteso una interpretazione letterale delle disposizioni costituzionali, che, cio\u00e8, si limiti a verificare i termini utilizzati: \u201ccittadini\u201d, \u201ctutti\u201d o \u201clavoratori\u201d per individuare i destinatari dei diritti ivi sanciti. Il punto di riferimento fondamentale \u00e8 il principio personalistico sancito dall\u2019art. 2 della Costituzione secondo cui \u201cLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u201d, ulteriormente rafforzato dall\u2019apertura internazionale del nostro ordinamento, che sin dall\u2019origine aveva previsto all\u2019art. 10, c. 2 il vincolo della legislazione sugli stranieri al rispetto della disciplina internazionale (\u201cLa condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali\u201d), vincolo che dopo la riforma dell\u2019art. 117 della Costituzione ha assunto un carattere generale. Di particolare rilievo \u00e8 ovviamente la Cedu, che introduce un catalogo di diritti che gli Stati parte si impegnano a riconoscere a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale in una serie di note \u2013 e ormai risalenti \u2013 pronunce in tema di stranieri e diritti afferma che nel sancire il principio di eguaglianza, il riferimento dell\u2019art. 3 Cost. ai <em>cittadini <\/em>non debba essere interpretato letteralmente e l\u2019art. 3 debba essere letto \u201cin connessione con l\u2019art. 2 e con l\u2019art. 10, secondo comma, Cost.\u201d. \u201cPerch\u00e9, se \u00e8 vero che l\u2019art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, \u00e8 anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali\u201d, cio\u00e8 quei \u201cdiritti inviolabili dell\u2019uomo, garantiti allo straniero anche in conformit\u00e0 dell\u2019ordinamento internazionale\u201d. In tema di diritti fondamentali non sono, dunque, ammissibili discriminazioni (v. Corte cost., sent. n. 120 del 1967, Corte cost., sent. n. 104 del 1969). Esiste una \u201ccomunit\u00e0 di diritti e di doveri, pi\u00f9 ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto\u201d, che \u201caccoglie e accomuna tutti coloro che \u2026 ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall\u2019art. 2 della Costituzione l\u00e0 dove, parlando di diritti inviolabili dell\u2019uomo e richiedendo l\u2019adempimento dei corrispettivi doveri di solidariet\u00e0, prescinde del tutto, per l\u2019appunto, dal legame stretto di cittadinanza\u201d (Corte cost., sent. n. 172 del 1999).<\/p>\n<p>Lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana (Corte cost., sent. n. 198 del 2000), ed in particolare in ordine al diritto alla salute la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che esiste un \u201cnucleo irriducibile\u201d di tale diritto, che \u201cquale diritto fondamentale della persona deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l\u2019ingresso ed il soggiorno nello Stato\u201d (Corte cost., sent. n. 252 del 2001). Principio ribadito anche in altre occasioni, investita della questione di legittimit\u00e0 costituzionale di norme regionali in materia di assistenza sanitaria, la Corte ha precisato che vi \u00e8 \u201cun nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignit\u00e0 umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l\u2019attuazione di quel diritto\u201d (sent. n. 269\/2010, 299\/2010, n. 61\/2011).<\/p>\n<p>E in altra occasione ha affermato che \u201cper quanto gli interessi incidenti sulla materia dell\u2019immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati\u201d non pu\u00f2 risultare scalfito il carattere universale dei diritti stessi (Corte cost., sent. n. 161 del 2000; cfr. anche sent. n. 148 del 2008).<\/p>\n<p>La giurisprudenza costituzionale afferma, quindi, con la migliore dottrina, il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e che esiste un nucleo \u201cminimo\u201d di questi diritti che non pu\u00f2 essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarit\u00e0 del soggiorno sul territorio italiano (per il diritto alla salute c\u2019\u00e8 una previsione esplicita nell\u2019art 35 TUI, cos\u00ec come per il diritto all\u2019istruzione nell\u2019art 38).<\/p>\n<p>Anche nella disciplina dei diritti sociali, nella quale pure la discrezionalit\u00e0 del legislatore \u00e8 molto pi\u00f9 ampia che nella disciplina dei diritti di libert\u00e0 \u2013 perch\u00e9 sono richiesti l\u2019uso e la allocazione di risorse scarse &#8211; il diverso trattamento deve essere giustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleo di diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti \u201cinviolabili\u201d.<\/p>\n<p>La Corte, come si \u00e8 visto, ha in pi\u00f9 occasioni affermato che i diritti inviolabili spettano \u00abai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunit\u00e0 politica, ma in quanto esseri umani\u00bb (sentenza n. 105 del 2001), e che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. Il principio costituzionale di uguaglianza non tollera, infatti, discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell\u2019uomo (v., fra le tante, la sentenza n. 62 del 1994).<\/p>\n<p>I diritti sociali richiamano un intervento pi\u00f9 complesso della Corte nel momento in cui pongono con maggiore immediatezza la questione del costo dei diritti e delle conseguenti esigenze di bilanciamento (e di bilancio). Anche in questo ambito, per\u00f2, la Corte individua dei diritti connaturati alla persona, che spettano a tutti e quindi anche agli stranieri indipendentemente dalla regolarit\u00e0 del soggiorno (\u00e8 il caso del diritto all\u2019istruzione, come ribadito dalle convenzioni internazionali: per tutte l\u2019art. 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, cos\u00ec come del nucleo essenziale del diritto alla salute &#8211; v. le sentenze sopra citate).<\/p>\n<p>La normativa del nostro paese, soprattutto regionale, sembra distinguere pi\u00f9 livelli di riconoscimento dei diritti sociali in ragione della mera presenza dello straniero sul territorio, della residenza (pi\u00f9 o meno prolungata), del possesso di un determinato titolo di soggiorno o della cittadinanza (italiana o comunitaria), secondo un progressivo incremento delle prestazioni riconosciute che vede fortemente limitate quelle riservate allo straniero non regolarmente soggiornante (si pensi alle cure urgenti ed essenziali rispetto alla generalit\u00e0 delle prestazioni attinenti al diritto alla salute) per arrivare a prestazioni ulteriori riservate ad una platea pi\u00f9 ristretta di beneficiari (si pensi a certe erogazioni assistenziali o all\u2019accesso all\u2019edilizia residenziale pubblica, riservato al titolare del permesso CE). Molte delle sopramenzionate discipline sono state oggetto di giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale ed hanno permesso alla Corte costituzionale di delineare uno \u201cstatuto\u201d dei diritti sociali dello straniero, alla luce soprattutto del principio di uguaglianza e di quello di ragionevolezza, di cui all\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p>In relazione ai diritti sociali, nonostante la questione dei costi, la Corte da un lato ha cercato di individuare un nucleo duro di diritti spettanti alla persona in quanto tale (anche se si tratta di un definizione molto discussa dalla dottrina costituzionalista che si domanda quale sia il fondamento costituzionale della distinzione tra parte \u201cdura\u201d e parte \u201cmolle\u201d o \u201ccedevole\u201d di un diritto fondamentale) e dall\u2019altro ha cercato di svolgere un articolato controllo di ragionevolezza delle scelte del legislatore rispetto alle prestazioni che possono essere oggetto di differenziazione (sentenza 252\/2001, 269 e 299\/2010 e 61\/2011 cit., sent. n. 166 del 2018 ove si ribadisce che ogni norma che impone \u201cdistinzioni fra varie categorie di persone in ragione della cittadinanza e della residenza per regolare l\u2019accesso alle prestazioni sociali deve pur sempre rispondere al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost\u201d e da ultimo la sent. n. 44 2020 ove la Corte ha ritenuto l\u2019irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell\u2019alloggio ERP\u201d, in quanto esso non rivela alcuna condizione significativa attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente).<\/p>\n<p>In una nota sentenza, la n. 275 del 2016, la Corte Costituzionale ha affermato che \u201c\u00e8 la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione\u201d.<\/p>\n<p>Nella sentenza n. 44\/2020 (ed anche nella sentenza n. 107\/2018) la Corte afferma che se una provvidenza risponde direttamente alla finalit\u00e0 di uguaglianza sostanziale fissata dall\u2019art. 3, secondo comma Cost., essa deve rispondere alla situazione di disagio che si intende supportare e non far riferimento a criteri ad essa estranei. Questa recentissima pronuncia della Corte \u00e8 particolarmente importante perch\u00e9 fonda il giudizio di \u201cirragionevolezza\u201d della legge sulla circostanza che viene preso in considerazione, quale presupposto per l\u2019accesso alla provvidenza ivi prevista, un elemento (la residenza prolungata) estraneo alla logica ed alla finalit\u00e0 della provvidenza stessa. Viene, cio\u00e8, chiaramente individuata dalla Corte la necessit\u00e0 di un collegamento fra i criteri adottati dal legislatore e la funzione del beneficio ai fini del giudizio di ragionevolezza ex art 3 della Costituzione.<\/p>\n<p>Alla condizione della mera presenza sul territorio dello stato consegue il riconoscimento di un novero di prestazioni strettamente connesse alla tutela della vita umana.<\/p>\n<p>In particolare, sempre nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, si fa riferimento al carattere di urgenza ed essenzialit\u00e0 delle prestazioni strettamente connesse all\u2019ambito della dignit\u00e0 umana, fondamento ultimo del riconoscimento di ogni diritto inviolabile (v. sentenza n. 148 del 2008). Nella successiva sentenza 306\/2008, la Corte afferma che il legislatore italiano pu\u00f2 subordinare, non irragionevolmente, l\u2019erogazione di determinate prestazioni alla luce del carattere non episodico e di non breve durata del titolo di soggiorno dello straniero, purch\u00e9 esse non siano inerenti a rimediare gravi situazioni di urgenza.<\/p>\n<p>Da un lato, la stabilit\u00e0 della presenza nel territorio pu\u00f2 essere vista come un elemento importante per l\u2019integrazione, per l\u2019appartenenza alla comunit\u00e0 politica, cui si connette il godimento dei diritti sociali, dall\u2019altro, la stessa pu\u00f2 diventare \u2013 laddove i limiti posti dalla normativa siano troppo rigidi e soprattutto abbiano riguardo a diritti fondamentali \u2013 un elemento di discriminazione. La Corte ha affermato che \u201canche una persona priva di tale status pu\u00f2 aver maturato \u201cun forte legame con la comunit\u00e0 presso la quale risiede e di cui sia divenuta parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, la cui tutela non \u00e8 certamente anomala alla luce dell\u2019ordinamento giuridico vigente\u201d (Corte cost., sent. 222 del 2013).<\/p>\n<p>Inoltre, la Corte approfondisce la connessione tra\u00a0 criteri di riconoscimento di un beneficio e condizioni strettamente attinenti alla persona. In particolare, a parere della Corte, tali tipologie di provvidenze, per la loro stessa natura, \u201cnon tollerano distinzioni basate n\u00e9 sulla cittadinanza, n\u00e9 su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti pi\u00f9 esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalit\u00e0 eminentemente sociale\u00bb (sent. n. 40\/2010). Nel caso esaminato le condizioni di ammissibilit\u00e0 al beneficio risultavano, secondo la Corte, del tutto incoerenti con le situazioni di bisogno e di disagio che costituiscono il presupposto per l\u2019accesso alle prestazioni di natura sociale, riferibili direttamente alla persona in quanto tale.<\/p>\n<p>La Corte nella successiva sentenza 187\/2010 chiarisce che ci\u00f2 che assume valore dirimente, ai fini della possibile differenziazione tra cittadini e stranieri, risiede nel concreto atteggiarsi delle prestazioni cos\u00ec da verificarne la relativa \u201cessenzialit\u00e0\u201d agli effetti della tutela dei valori coinvolti. Se cio\u00e8 la prestazione \u201cintegri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che \u00e8 compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perch\u00e9 garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto\u201d.<\/p>\n<p>\u201cE\u2019 la visione solidaristica della nostra Costituzione, che colloca la persona (e i diritti che valgono a definirla) al centro dell\u2019apparato istituzionale tracciato dal Costituente, ad esprimere \u00abun limite estremo: il \u201cpunto di non ritorno\u201d al di l\u00e0 del quale \u2013 ormai anche per obblighi internazionali \u2013 il legislatore (qualsiasi legislatore) non pu\u00f2 spingersi, neppure in presenza di particolari o eccezionali circostanze\u201d (relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008 del Presidente della Corte)<\/p>\n<p>Tale principi sono stati consacrati nel nostro ordinamento anche dall\u2019art 2 comma 1 del D.lvo n. 286\/98 (TUI) laddove si stabilisce che allo straniero <em>comunque <\/em>presente sul territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.<\/p>\n<p>E dagli artt 43 e 44 del TUI ove, anticipando anche la disciplina comunitaria che di l\u00ec a poco sarebbe stata adottata (direttiva 2000\/43, sulla parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall\u2019origine etnica, recepita con il d.lgs. 251\/2003, e alla direttiva 2000\/78, sulla parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e lavoro, recepita con il d.lgs. 216\/2003), si definisce discriminatorio \u201cogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l\u2019ascendenza o l\u2019origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l\u2019effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l\u2019esercizio, in condizione di parit\u00e0, dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica\u201d.<\/p>\n<p>Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d\u2019Europa, Nils Mui\u017enieks, nel \u201cHuman Rights Comment\u201d, pubblicato il 20 agosto 2015 ha dichiarato che \u201cIl fatto che i migranti irregolari siano sprovvisti di documenti non significa che non debbano avere dei diritti. Ogni persona \u00e8 titolare di diritti umani, indipendentemente dal suo status. \u00c8 facile comprendere che il divieto di tortura si applica a tutti, ma dobbiamo anche essere coscienti dell\u2019universalit\u00e0 dei diritti sociali minimi, poich\u00e9 il godimento di questi ultimi \u00e8 un prerequisito essenziale per la dignit\u00e0 umana. I 47 Stati membri del Consiglio d\u2019Europa devono quindi rispettare i loro obblighi e proteggere i diritti sociali minimi di tutte le persone sotto la loro giurisdizione, tra cui rientrano anche i migranti in situazione irregolare \u2026 Nel caso in cui il rientro in patria o l\u2019espulsione si rivela impossibile o particolarmente difficile, gli Stati dovrebbero trovare soluzioni per consentire all&#8217;interessato di rimanere nel paese in condizioni che contribuiscono a soddisfare le sue esigenze sociali di base e rispettare la sua dignit\u00e0 (vitto, alloggio, assistenza medica di emergenza e abbigliamento).\u201d.<\/p>\n<p>Se, cio\u00e8, i diritti fondamentali possono essere definiti in termini di bisogni elementari della persona necessari al fine di poter condurre un\u2019esistenza \u201clibera e dignitosa\u201d, nessun dubbio pu\u00f2 aversi a riguardo del fatto che essi sono di tutti gli esseri umani.<\/p>\n<p>La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo prevede che tutti i diritti previsti nella CEDU devono essere garantiti dagli Stati parte, come stabilito all\u2019art. 1, \u201cad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione\u201d: in altri termini, siffatti diritti vanno garantiti non solo ai cittadini o a determinati stranieri ma a qualsiasi persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato, compresi gli immigrati irregolari (anche se anche nella giurisprudenza della CEDU si fa per la verit\u00e0 riferimento a un nucleo minimo di diritti fondamentali che non possono subire compressioni).<\/p>\n<p>L\u2019art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea (CDFUE) stabilisce che la dignit\u00e0 umana \u00e8 inviolabile e che sar\u00e0 rispettata e protetta. Il rispetto della dignit\u00e0, ed il nucleo di diritti fondamentali che la garantiscono, \u00e8 quindi garantita a ogni persona.<\/p>\n<p>Vi sono poi numerose norme sovranazionali che impongono agli stati di tutelare i diritti fondamentali delle persone che si trovino sul loro territorio, in particolare, per quello che qui interessa, il diritto all\u2019alimentazione e ad una vista dignitosa.<\/p>\n<p>L\u2019art 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell\u2019Uomo, adottata dall\u2019Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, sancisce che: \u201cOgni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all\u2019alimentazione, al vestiario, all\u2019abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidit\u00e0, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volont\u00e0\u201d<\/p>\n<p>L\u2019art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Italia con legge n. 881\/1977, dispone: \u201c1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per s\u00e9 e per la propria famiglia, che includa un\u2019alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati \u2026 . 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libert\u00e0 dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure &#8230;\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso di specie non si discute dell\u2019accesso a prestazioni assistenziali \u201cordinarie\u201d, ma dell\u2019accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficolt\u00e0 dei soggetti pi\u00f9 vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall\u2019emergenza sanitaria in atto.<\/p>\n<p>Si tratta del diritto all\u2019alimentazione che costituisce il presupposto per poter condurre un\u2019esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute. Non vi \u00e8 dubbio, quindi, che si tratta di quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali.<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 del \u201cbuono spesa\u201d \u00e8 proprio quella di far fronte alla situazione di grave indigenza nella quale si sono trovati i soggetti pi\u00f9 vulnerabili a causa della situazione sanitaria in atto. Non possono, quindi essere poste condizioni, quale la residenza anagrafica, che di fatto limitano la platea degli aventi diritto e che, peraltro, non sono previste dalla norma che lo ha previsto (L\u2019OCDPC n. 658\/2020). Se senz\u2019altro \u00e8 possibile individuare un necessario legame con il territorio del comune tenuto all\u2019erogazione, esso pu\u00f2 e deve essere limitato alla abituale dimora dell\u2019avente diritto.<\/p>\n<p>Nel caso di specie \u00e8 stata data ampia dimostrazione in ordine alla effettiva dimora del nucleo familiare del ricorrente nel territorio del Comune di Roma, attraverso la documentazione scolastica e le certificazioni vaccinali dei figli minori.<\/p>\n<p>Si \u00e8 dimostrato, inoltre, che il ricorrente aveva un lavoro presso un\u2019attivit\u00e0 di ristorazione, attualmente chiusa in ossequio alle note restrizioni per l\u2019emergenza sanitaria, che era regolare quando egli era in possesso del permesso di soggiorno (v. buste paga depositate in atti), poi proseguita senza regolare contratto in attesa della regolarizzazione. E\u2019 evidente, pertanto, che il ricorrente non pu\u00f2 beneficiare di nessuna delle prestazioni (come la cassa integrazione) previste per i lavoratori dipendenti presso attivit\u00e0 commerciali provvisoriamente chiuse.<\/p>\n<p>Inoltre i minori coinvolti nella descritta situazione di disagio economico e sociale corrono un serio e concreto pericolo legato alla sfera del loro diritto alla vita, all\u2019integrit\u00e0 personale, all\u2019alimentazione e al sano e completo sviluppo psicofisico.<\/p>\n<p>l\u2019art. 27 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989, resa esecutiva in Italia con la l. 176\/91, di New York, afferma che \u201cGli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. \u2026 Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un\u2019assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l\u2019alimentazione, il vestiario e l\u2019alloggio\u201d.<\/p>\n<p>I principi della Convenzione hanno fornito la base per le disposizioni europee a tutela dei minori, come ad esempio quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea che enuclea all\u2019art. 24 il principio secondo cui \u201cI bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere\u201d e la regola per la quale \u201cIn tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorit\u00e0 pubbliche o da istituzioni private, l&#8217;interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente\u201d (in ossequio all\u2019art 3 della Convenzione di New York).<\/p>\n<p>Negare il buono spesa al nucleo familiare del ricorrente equivarrebbe, quindi, a negare un diritto fondamentale anche ai tre figli minori in ragione della condizione irregolare dei genitori, attualmente privi del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p>Non vi \u00e8 dubbio che sussista l\u2019estrema urgenza di provvedere in considerazione della situazione di irreparabile pregiudizio alla quale \u00e8 esposto il nucleo familiare, ed in particolare i tre minori coinvolti, che non ha i mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari di sussistenza ed \u00e8 nell\u2019impossibilit\u00e0 di procurarseli in ragione dell\u2019emergenza sanitaria in atto.<\/p>\n<p>Il ricorso deve, pertanto essere accolto, dichiarando il diritto del ricorrente e l\u2019intero nucleo familiare al beneficio del buono spesa per famiglie in difficolt\u00e0 introdotto dal Comune di Roma mediante Avviso Pubblico approvato dal Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 31.03.2020, poi modificata e integrata con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 02.04.2020 nella misura ivi prevista.<\/p>\n<p>In merito alla successiva fase di conferma modifica o revoca del provvedimento adottato in assenza di contraddittorio, considerata l\u2019attuale fase di emergenza sanitaria e visti i provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale di Roma della Presidente di Sezione, in applicazione dell\u2019art 83 comma 7 lett. h) D.L. 18\/20 e visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, si dispone l\u2019instaurazione di contraddittorio meramente cartolare, secondo le sequenze indicate in dispositivo.<\/p>\n<p>Le spese di lite dovranno essere liquidate all\u2019esito con l\u2019ordinanza cautelare.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M. <\/strong><\/p>\n<p>Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l\u2019effetto:<\/p>\n<p>&#8211; dichiara il diritto del ricorrente e dell\u2019intero nucleo familiare, composto dalla compagna e tre figli minori, a percepire il \u201cbuono spesa\u201d per famiglie in difficolt\u00e0 introdotto dal Comune di Roma mediante Avviso Pubblico approvato dal Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 31.03.2020, poi modificata e integrata con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 02.04.2020 nella misura ivi prevista;<\/p>\n<p>&#8211; visto l\u2019art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., dispone che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso \u2013 a cura di parte ricorrente \u2013 entro il 27 aprile 2020; dispone che entro il 5 maggio 2020 le parti depositino telematicamente note scritte con le loro richieste e conclusioni (allegando eventuali documenti), ed entro il 12 maggio 2020 depositino con le stesse modalit\u00e0 eventuali repliche;<\/p>\n<p>&#8211; si riserva di provvedere sulla conferma modifica o revoca del presente provvedimento alla scadenza dei termini sopra indicati;<\/p>\n<p>&#8211; spese al definitivo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 21\/04\/2020<\/p>\n<p>la giudice designata<\/p>\n<p>d.ssa Silvia Albano<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1343,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Costituisce una discriminazione la limitazione all&#039;accesso buoni spesa introdotti a seguito dell\u2019OCDPC n. 658\/2020<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il beneficio dei buoni spesa \u00e8 di misura emergenziale introdotta a tutela di un diritto fondamentale, tra cui quello all\u2019alimentazione e alla vita stessa, che non ammette discriminazioni e che pertanto bisogna riconoscere e garantire a 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