{"id":1344,"date":"2020-07-08T13:00:46","date_gmt":"2020-07-08T11:00:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1344"},"modified":"2020-07-08T13:00:46","modified_gmt":"2020-07-08T11:00:46","slug":"1344","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/07\/08\/1344\/","title":{"rendered":"limitazione accesso buoni spesa agli stranieri senza permesso di soggiorno, Discriminazione razziale,  Tribunale di Brescia, decreto del 28 aprile 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA<\/p>\n<p>Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini<\/p>\n<p>dell\u2019UE<\/p>\n<p>Nella causa promossa<\/p>\n<p>da<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">FONDAZIONE GUIDO PICCINI ONLUS (C.F. &#8230;..), con sede in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Damiano Galletti parte di<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL\u2019IMMIGRAZIONE (&#8230;&#8230;&#8230;..), con sede legale in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;,in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore\u00a0 avv. Lorenzo Trucco<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Parti rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Guariso (&#8230;..) e Livio Neri (&#8230;..)ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi a &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>COMUNE DI BONATE SOPRA in persona del sindaco pro tempore<\/p>\n<p>OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c.<\/p>\n<p>ha pronunciato il seguente<\/p>\n<p>DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON PROVVEDIMENTO INAUDITA<\/p>\n<p>ALTERA PARTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RILEVATO CHE<\/p>\n<p>Con ricorso &#8211; depositato in data 14 aprile 2020 e assegnato alla sottoscritta in data 27 aprile 2020 \u2013<\/p>\n<p>la FONDAZIONE GUIDO PICCINI ONLUS e l\u2019 A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL\u2019IMMIGRAZIONE esponevano che: a) il Comune di Bonate Sopra con delibera di Giunta n. 33 del 6\/4\/2020 pubblicata in data 10\/4\/2020 ( ved allegato doc.3 fascicolo ricorrente) aveva approvato le modalit\u00e0 per l\u2019erogazione delle somme assegnate al Comune di Bonate Sopra nell\u2019ambito delle risorse da destinare a misure urgenti di solidariet\u00e0 alimentare sotto forma di &#8220;buoni spesa&#8221; stanziate con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020; b) tale erogazione era attuata mediante la stesura di una graduatoria stilata sulla base di specifici criteri individuati nell\u2019allegato 1 di detta delibera, rubricato \u201cDisciplinare per la concessione del buono spesa di cui all\u2019OCDPC n.658 del 29\/03\/2020\u201d, che al suo art. 4 cos\u00ec dispone: <em>\u201cI beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria stilata dal Servizio Sociale sulla base del presente disciplinare che fissa i criteri generali, approvati dalla Giunta Comunale, di seguito elencati: <\/em><strong>a. residenza nel Comune di Bonate Sopra, ivi compresi cittadini stranieri con premesso di soggiorno illimitato o di lungo periodo ;<\/strong><em>b. contributi pubblici percepiti; c. reddito familiare; d. giacenza conto corrente e. attuale situazione lavorativa f. presenza di minori g. abitazione\u201d ; c) <\/em>eccetto che per il criterio <em>sub <\/em>a), tutti gli altri garantiscono, ai sensi del comma 2 del cit. articolo 4, l\u2019assegnazione di un differente punteggio (da 2 a 12 punti) atto alla costruzione della predetta graduatoria; d) al comma 3 del cit. articolo 4, \u00e8 altres\u00ec disposto che:\u201c<strong>Sono automaticamente esclusi dall\u2019inserimento in graduatoria e quindi dall\u2019assegnazione del buono spesa <\/strong><em>coloro che presentano le seguenti condizioni: <\/em>&#8211; <strong>cittadini residenti privi di permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validit\u00e0<\/strong>\u201d; d) i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati dal Comune nel periodo 9 \u201313 aprile ( ved art. 3 in allegato 1 fascicolo ricorrente); e) del contenuto delle descritte condizioni di accesso \u00e8 stato dato pubblico avviso, in data 7\/4\/2020, mediante il sito web del Comune al link:http:\/\/www.comune.bonatesopra.bg.it\/servizi\/notizie\/notizie_fase02.aspx?ID=10459(ved. allegato doc.4) poi rimosso una volta spirato il termine per le domande; f)alla luce di tale limitazione sono esclusi dal sussidio tutti i cittadini stranieri domiciliati nel Comune che non siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che verosimilmente si aggiravano sulle 200 persone, dato desumibile dalla applicazione della percentuale dei titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sul numero di stranieri presenti nel territorio del Comune convenuto.<\/p>\n<p>Quanto al <em>fumus boni juris<\/em>, ad avviso di parte ricorrente:<\/p>\n<p>&#8211; la delibera impugnata violava l\u2019OCDPC n. 658\/2020, nonch\u00e9 gli artt. 2 e 41 TU immigrazione nonch\u00e9 la Costituzione e diverse norme sovranazionali che riconoscevano a tutte le persone i diritti fondamentali, fra i quali rientra appunto il diritto all&#8217;alimentazione;<\/p>\n<p>&#8211; infatti detto provvedimento, all\u2019articolo 2 co. 6 vincola i Comuni a individuare i beneficiari \u201c<em>tra i nuclei familiari pi\u00f9 esposti agli effetti economici derivanti dall&#8217;emergenza\u00a0epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti ed essenziali con priorit\u00e0 per quelli non gi\u00e0 assegnatari di sostegno pubblico\u201d. <\/em>Sicch\u00e9 i Comuni godono quindi di una discrezionalit\u00e0 limitata entro i criteri prefissati (esposizione agli effetti dell\u2019emergenza e stato di bisogno) restando cosi esclusa qualsiasi possibilit\u00e0 di fare riferimento ad altri criteri e in particolare alla cittadinanza o al titolo di soggiorno<strong>; <\/strong><\/p>\n<p>&#8211; il criterio indicato dal Comune, oltre a essere precluso dall\u2019Ordinanza, \u00e8 anche privo di ragionevole correlabilit\u00e0 con la finalit\u00e0 della prestazione, ove si consideri che la titolarit\u00e0 del permesso di lungo periodo richiede requisiti di reddito (reddito minimo e alloggio idoneo \u2013 cfr. art. 9 TU immigrazione). Ne segue che, quindi, i soggetti privi di tale permesso sono necessariamente quelli in condizione economica pi\u00f9 precaria;<\/p>\n<p>&#8211; la condizione di emergenza riguardava evidentemente tutti i soggetti presenti sul territorio a prescindere dalla regolarit\u00e0 o meno del soggiorno ed il contributo economico era stato disposto a garanzia di diritti essenziali e bisogni primari;<\/p>\n<p>-la disposizione era pertanto discriminatoria e in palese violazione dell\u2019art. 2 e 41 TUI ;<\/p>\n<p>che l\u2019atto comunale escludeva persino i titolari di protezione internazionale o nazionale ed i richiedenti asilo con ulteriore e manifesta violazione di legge. Infatti :1) i titolari di protezione internazionale, oltre ad essere protetti dal citato art. 41 TU, hanno diritto alla parit\u00e0 di trattamento nelle prestazioni sociali anche ai sensi dell\u2019art. 27 D.Lgs 251\/2007 (\u201c<em>diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale<\/em>\u201d); 2) i titolari di protezione umanitaria o di protezione per casi speciali hanno diritto alla parit\u00e0 di trattamento perch\u00e9 il relativo permesso di soggiorno ha durata non inferiore all\u2019anno; 3) i richiedenti asilo, bench\u00e9 non iscritti all\u2019anagrafe hanno diritto \u2013 ai sensi dell\u2019art. 5, comma 3, dlgs cit. \u2013 ai \u201c<em>servizi comunque erogati sul territorio<\/em>\u201d nel luogo di domicilio come risultante dal permesso di soggiorno, dalla eventuale successiva comunicazione alla Questura o dall\u2019accoglienza in una struttura.<\/p>\n<p>Quanto al <em>periculum in mora <\/em>le associazioni ricorrenti evidenziavano che il termine indicato dal Comune per la presentazione delle domande per il sussidio era gi\u00e0 spirato e che l\u2019elaborazione della graduatoria e l\u2019erogazione del sussidio avverr\u00e0 necessariamente nel giro di pochi giorni: una volta distribuite le somme, i soggetti lesi dal provvedimento non potrebbero rivalersi se non tardivamente e secondo i rimedi indicati nelle conclusioni di merito;<\/p>\n<p>Concludevano pertanto chiedendo di adottare, con decreto <em>inaudita altera parte <\/em>stante l\u2019estrema urgenza di provvedere, il provvedimento cautelare ritenuto pi\u00f9 idoneo a rimuovere gli effetti che doveva essere effettivo proporzionale e dissuasivo e quindi tale da porre i soggetti discriminati nella condizione in cui si sarebbero trovati in assenza della discriminazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OSSERVA<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>&#8211; che sussiste la giurisdizione dell\u2019AGO ai sensi dell\u2019art. 44 TUI indipendentemente dal fatto che la discriminazione sia posta in essere nell\u2019esercizio di una attivit\u00e0 amministrativa perch\u00e9 \u00e8 la stessa norma che la consente in qualsiasi ipotesi in cui la parte lamenti di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio \u201c<em>Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice per\u00f2, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione<\/em>.\u201d ( ved. comma 1 articolo 44 TU). Sicch\u00e9, com\u2019\u00e8 noto, dovendo il giudice valutare la ammissibilit\u00e0 dell\u2019azione sulla base della prospettazione della parte ricorrente, non pu\u00f2 esservi dubbio che, avendo la parte lamentato la sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte del Comune di Bonate Sopra a motivo della nazionalit\u00e0, il rimedio in esame \u00e8 pacificamente esperibile ( ved. Cass. 25011\/14 e pi\u00f9 di recente Trib. Milano 22.1.19 );<\/p>\n<p>&#8211; che, del pari, sussiste la legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti perch\u00e9 i criteri di accesso al sussidio, adottati con Delibera di Giunta dal Comune, determinando uno svantaggio nei confronti di un numero indeterminato di soggetti non identificabili, costituiscono atto di discriminazione collettiva ( ved articolo 5 D. Lgs. 215\/2003) ed entrambe le Associazioni sono iscritte nell\u2019elenco previsto dal sopracitato articolo, approvato con D. M. via via modificato e approvato da ultimo D.M. 13.03.2013 ( ved. allegato sub. doc.9 fascicolo ricorrente). Inoltre si ricorda che diverse pronunce della Corte di Cassazione hanno affermato che la legittimazione attiva di cui al citato articolo 5 deve intendersi riferita anche alla nazionalit\u00e0 ( ved. Corte di Cassazione N 11165 e n. 11166 del 2017 e n. 28745 del 2019).<\/p>\n<p><strong>Quanto al <em>fumus boni juris <\/em><\/strong>:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019OCDPC n. 658\/2020, recante \u201cUlteriori interventi di protezione civile in relazione all\u2019emergenza relativa al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili\u201d ha assegnato ai Comuni italiani un contributo per un totale di 400 milioni di Euro per misure urgenti di solidariet\u00e0 alimentare. Il comma 6 dell\u2019art 2 precisa che l\u2019ufficio dei servizi sociali di ciascun comune \u201cindividua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari pi\u00f9 esposti agli effetti economici derivanti dall&#8217;emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti ed essenziali con priorit\u00e0 per quelli non gi\u00e0 assegnatari di sostegno pubblico;<\/p>\n<p>&#8211; il buono spesa \u00e8 stato istituito nell\u2019emergenza sanitaria in atto per garantire alle persone pi\u00f9 vulnerabili la possibilit\u00e0 di soddisfare un bisogno primario e un diritto fondamentale quale il diritto all\u2019alimentazione;<\/p>\n<p>&#8211; come esattamente rilevato dalle Associazioni ricorrenti i Comuni godono di una discrezionalit\u00e0 limitata entro i criteri prefissati (esposizione agli effetti dell\u2019emergenza e stato di bisogno) dalla sopra citata disposizione, restando cosi esclusa qualsiasi possibilit\u00e0 di fare riferimento ad altri criteri e in particolare alla cittadinanza o al titolo di soggiorno<strong>;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; <\/strong>a ci\u00f2 deve aggiungersi che non si discute dell\u2019accesso a prestazioni assistenziali \u201cordinarie\u201d, ma dell\u2019accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficolt\u00e0 dei soggetti pi\u00f9 vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall\u2019emergenza sanitaria in atto;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di specie si tratta del diritto all\u2019alimentazione che costituisce il presupposto per poter condurre un\u2019esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute, quindi che appartiene a quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali;<\/p>\n<p>&#8211; non possono, quindi essere poste condizioni, quale la tipologia del permesso di soggiorno che di fatto limitano la platea degli aventi diritto e che, peraltro, non sono previste dall\u2019OCDPC n. 658\/2020 come sopra gi\u00e0 rilevato;<\/p>\n<p>&#8211; come noto la situazione venutasi a creare nel nostro paese, con la chiusura di molteplici attivit\u00e0 e le limitazioni alla libert\u00e0 di spostamento, ha aggravato la vulnerabilit\u00e0 di persona che vivevano in condizioni gi\u00e0 precarie;<\/p>\n<p>&#8211; la delibera del Comune di Bonate Sopra viola gli articoli 2 l\u2019art. 2, comma 1 e 2 TU immigrazione nonch\u00e9 l\u2019articolo 41 TU e, per quanto concerne invece i titolari di protezione internazionale o nazionale ed i richiedenti asilo, gli articoli 5 comma 3 e 27 D.Lgs 251\/2007;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di specie sussiste il comportamento discriminatorio in relazione al fattore della nazionalit\u00e0 (cfr. art. 14 CEDU e art. 43 TU immigrazione). In particolare si ricorda che l\u2019 art. 43 TU immigrazione, a norma del quale commette in ogni caso un atto di discriminazione \u201c<em>chiunque illegittimamente imponga condizioni <\/em>pi\u00f9 svantaggiose o si rifiuti di fornire l\u2019accesso<em>\u2026ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto a causa della sua condizione di straniero\u201d <\/em>essendo, nel caso di specie, stati discriminati gli stranieri pur regolarmente soggiornati sul territorio nazionale se privi del titolo di soggiorno individuato nella delibera nonch\u00e9 gli stranieri irregolari. A quest\u2019ultimo riguardo si ricorda che anche lo straniero irregolarmente soggiornante gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana come in pi\u00f9 occasioni ribadito anche dalla Corte Costituzionale ( ved. Corte Cost. sent. n. 198 del 2000, sent. n. 269\/2010, 299\/2010, n. 61\/2011). In particolare si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che \u201c<em>per quanto gli interessi incidenti sulla materia dell\u2019immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati<\/em>\u201d non pu\u00f2 risultare scalfito il carattere universale dei diritti fondamentali stessi (Corte cost., sent. n. 161 del 2000; cfr. anche sent. n. 148 del 2008) essendovi un nucleo \u201cminimo\u201d di questi diritti che non pu\u00f2 essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarit\u00e0 del soggiorno sul territorio italiano perch\u00e9 siffatti diritti inviolabili spettano <em>\u00abai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunit\u00e0 politica, ma in quanto esseri umani<\/em>\u00bb (sentenza n. 105 del 2001);<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 quindi appena il caso di rilevare che, nella pi\u00f9 recente sentenza n. 44\/2020, la Corte Costituzionale ha sottolineato che se una provvidenza risponde direttamente alla finalit\u00e0 di uguaglianza sostanziale fissata dall\u2019art. 3, secondo comma Cost., essa deve rispondere alla situazione di disagio che si intende supportare e non far riferimento a criteri ad essa estranei. Vi deve, quindi, essere un collegamento fra i criteri adottati dal legislatore e la funzione del beneficio ai fini del giudizio di ragionevolezza ex art 3 della Costituzione;<\/p>\n<p>&#8211; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo prevede che tutti i diritti previsti nella CEDU devono essere garantiti dagli Stati parte, come stabilito all\u2019art. 1, \u201cad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione\u201d: in altri termini, siffatti diritti vanno garantiti non solo ai cittadini o a determinati stranieri ma a qualsiasi persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato, compresi gli immigrati irregolari;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea (CDFUE) stabilisce che la dignit\u00e0 umana \u00e8 inviolabile e che sar\u00e0 rispettata e protetta. Il rispetto della dignit\u00e0, ed il nucleo di diritti fondamentali che la garantiscono, \u00e8 quindi garantita a ogni persona.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quanto al <em>periculum in mora<\/em>: <\/strong>non vi \u00e8 dubbio che sussista l\u2019estrema urgenza di provvedere in considerazione della situazione di irreparabile pregiudizio alla quale sono esposti gli stranieri presenti sul territorio del Comune convenuto privi di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed in particolare coloro che non hanno i mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari di sussistenza e sono nell\u2019impossibilit\u00e0 di procurarseli in ragione dell\u2019emergenza sanitaria in atto.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso cautelare pu\u00f2 essere accolto e stante la urgenza di provvedere va accolta la richiesta di pronuncia <em>inaudita altera parte <\/em>,<\/p>\n<p>In merito alla successiva fase di conferma modifica o revoca del provvedimento adottato in assenza di contraddittorio, considerata l\u2019attuale fase di emergenza sanitaria e visti i provvedimenti organizzativi assunti dal Presidente del Tribunale di Brescia, in applicazione dell\u2019art 83 comma 7 lett. h) D.L. 18\/20 e visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, si dispone l\u2019instaurazione di contraddittorio meramente cartolare, secondo le sequenze indicate in dispositivo. Le spese di lite dovranno essere liquidate all\u2019esito con l\u2019ordinanza cautelare.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M. <\/strong><\/p>\n<p>Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il Tribunale accoglie il ricorso e per l\u2019effetto:<\/p>\n<p><strong>accerta <\/strong>il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Bonate Sopra e per esso dalla sua Giunta Comunale, consistente nell\u2019avere emanato la delibera n. 33 del 6\/4\/2020 (pubblicata in data 10\/4\/2020) con la quale sono stati adottati criteri e modalit\u00e0 di selezione delle domande per l\u2019erogazione delle risorse da destinare a misure urgenti di solidariet\u00e0 alimentare sotto forma di \u201cbuoni spesa\u201d, ai sensi della Ordinanza della Protezione civile 658\/2020, nella parte in cui tali criteri contengono, per gli stranieri extra UE, il requisito del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell\u2019art. 9 TU immigrazione (art. 4, commi 1 e 3dell\u2019Allegato 1) anzich\u00e9 dei soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale;<\/p>\n<p><strong>ordina <\/strong>al Comune di Bonate Sopra in persona del Sindaco <em>pro tempore <\/em>di riformulare i criteri e le modalit\u00e0 in questione di cui all\u2019Allegato 1 della delibera n. n. 33 del 6\/4\/2020 (pubblicata in data 10\/4\/2020) senza le clausole di cui sopra, consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando termine idoneo e attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti che si trovassero nella medesima condizione applicando per gli uni e per gli altri i medesimi criteri; &#8211; visto l\u2019art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c.,<\/p>\n<p><strong>dispone <\/strong>che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso \u2013 a cura di parte ricorrente \u2013 entro il 5 maggio 2020 a controparte ;<\/p>\n<p>che, entro il 10 maggio 2020, le parti depositino telematicamente note scritte con le loro richieste e conclusioni (allegando eventuali documenti), ed entro il 14 maggio 2020 depositino con le stesse modalit\u00e0 eventuali repliche.<\/p>\n<p>Si riserva di provvedere sulla conferma modifica o revoca del presente provvedimento alla scadenza dei termini sopra indicati;<\/p>\n<p>Spese al definitivo<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Brescia, 28\/04\/2020<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>dott. Mariarosa Pipponzi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell\u2019UE Nella causa promossa da<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1345,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Costituisce una discriminazione la limitazione accesso buoni spesa introdotti a seguito dell\u2019OCDPC n. 658\/2020<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00e8 discriminatorio il comportamento di alcuni comuni che hanno limitato l\u2019accesso ai buoni spesa agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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