{"id":1347,"date":"2020-08-05T12:41:42","date_gmt":"2020-08-05T10:41:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1347"},"modified":"2020-08-05T12:41:42","modified_gmt":"2020-08-05T10:41:42","slug":"tribunale-di-ferrara-decreto-29-aprile-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/08\/05\/tribunale-di-ferrara-decreto-29-aprile-2020\/","title":{"rendered":"limitazione accesso buoni alimentari agli stranieri senza permesso di soggiorno, Discriminazione razziale,Tribunale di Ferrara, decreto 29 aprile 2020"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tribunale Ordinario di Ferrara<\/strong><\/p>\n<p>Nella causa civile iscritta al n. R.G&#8230;..<strong>\u00a0<\/strong>promossa da:<\/p>\n<p>ASGI<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<h3><strong>\u00a0<\/strong><strong>COMUNE DI FERRARA\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>e con l&#8217;intervento di<\/p>\n<p><strong>ASSOCIAZIONE CULTURALE UMANITA&#8217; UILFERRARA<\/strong><\/p>\n<p><strong>CAMERA SINDACALE TERRITORIALE, UNIONE ITALIANA DEL LAVORO<\/strong><\/p>\n<p><strong>CISL<\/strong><\/p>\n<p><strong>FERRARA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>UNIONE\u00a0\u00a0\u00a0 SINDACALE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TERRITORIALE,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>CONFEDERAZIONE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>ITALIANA <\/strong><strong>SINDACATO LAVORATORI<\/strong><\/p>\n<p><strong>CONFEDERAZIONE <\/strong><strong>GENERALE ITALIANA DEL LAVORO <\/strong><strong>CGIL <\/strong><strong>FERRARA <\/strong><strong>CAMERA <\/strong><strong>DEL <\/strong><strong>LAVORO TERRITORIALE DI FERRARA<\/strong><\/p>\n<p><strong>ALTRO DIRITTO ONLUS &#8211; <\/strong><strong>CENTRO <\/strong><strong>DI DOCUMENTAZIONE SU <\/strong><strong>CARCERE, <\/strong><strong>DEVIANZA E <\/strong><strong>MARGINALITA&#8217;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">INTERVENUTI<\/p>\n<p>Il Giudice,<\/p>\n<p>sciogliendo la riserva assunta in data 30 aprile 2020 ha emesso la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p>&#8230;&#8230;la ASGI (associazione degli Studi Giuridici sulla Immigrazione) &#8211; quest&#8217;ultima esercitando una azione di tutela collettiva, ai sensi dell&#8217;art. 5 del d.lgs. 215\/2003 &#8211; hanno proposto un ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 700 c.p.c. &#8211; in corso di causa, introdotta con le forme di cui all&#8217;art. 702 <em>bis <\/em>c.p.c. ai sensi dell&#8217;art. 28 del d.lgs.150\/2011 &#8211; al fine di ottenere l&#8217;accertamento della natura discriminatoria della delibera n. GC-2020-113-Prot. Ge n. N. PG-20 20-371 9 2 del 1 aprile 2020 con la quale il Comune di Ferrara ha adottato le linee di indirizzo per l&#8217;erogazione delle risorse da destinare a misura urgenti di solidariet\u00e0 alimenta re sotto forma di &#8220;buoni spesa&#8221; <em>una tantum <\/em>&#8211; in attuazione della Ordinanza della Protezione Civile n. 658\/2020 &#8211; nella parte in cui \u00e8 imposto, per poter accedere ai buoni spesa, agli stranieri non appartenenti alla UE il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all&#8217;art. 9 d.lgs 286\/1998 (TUI) e la residenza nel Comune ed \u00e8 previsto un ordine di\u00a0 priorit\u00e0\u00a0 a\u00a0 favore\u00a0 dei\u00a0 cittadini\u00a0 italiani, quindi\u00a0 appartenenti\u00a0 all&#8217;Unione\u00a0 Europea \u00a0infine ai cittadini non appartenenti alla UE, con condanna del Comune alla riformulazione delle linee di indirizzo (senza le predette clausole discriminatorie) , consentendo la presentazione di nuove domande in un termine congruo e applicazione di una sanzione, ai\u00a0 sensi dell&#8217;art. 614 <em>bis <\/em>c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell&#8217;adempimento del provvedimento giudiziale, con domanda subordinata di risarcimento del danno subito.<\/p>\n<p>Parte ricorrente ha evidenziato come i criteri stabili dal Comune abbiano l&#8217;effetto di escludere:<\/p>\n<ol>\n<li>i titolari di permesso unico di lavoro ;<\/li>\n<li>i titolari di permesso di lavoro autonomo;<\/li>\n<li>i titolari di protezione internazionale o nazionale;<\/li>\n<li>i titolari di permesso di studio;<\/li>\n<li>i richiedenti asilo e tutti gli altri stranieri presenti sul territorio<\/li>\n<\/ol>\n<p>rappresentando sia la violazione della fonte delegante (Ordinanza della Protezione Civile n. 658\/2020), sia degli artt. 2 e 41 delTUI.<\/p>\n<p>Il Giudice ha fissato l&#8217;udienza del 24 aprile 2020 per la trattazione scritta, con termine sino al 20 aprile 2020 per la costituzione della parte resistente.<\/p>\n<p>Il Comune di Ferrara si \u00e8 tempestivamente costituito eccependo:<\/p>\n<p>a)l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso per carenza di interesse ad agire, avendo i richiedenti ottenuto i &#8220;buoni spesa&#8221; in data 14 aprile 2020;<\/p>\n<p>b)l&#8217;assenza di <em>periculum in mora <\/em>(per le stesse ragioni);<\/p>\n<p>c)il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo, sia perch\u00e9 controversia inerente un atto amministrativo, sia perch\u00e9 avente ad oggetto interessi legittimi, sia, infine, in virt\u00f9 della dedotta giurisdizione esclusiva del A. ai sensi dell&#8217;art. 133 lett. C del d.lgs 104\/2010 (c.d. C.P.A.)<\/p>\n<p>d)il difetto di legittimazione attiva della AGSI posto che l&#8217; 5 del d.lgs 215\/ 2003 limita la facolt\u00e0 di esercizio dell&#8217;azione collettiva alle sole ipotesi di discriminazioni per motivi razziali o etnici e non di nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Ha inoltre rivendicato la legittimit\u00e0 della scelta effettuata attraverso l&#8217;utilizzo del criterio del radicamento territoriale, quale criterio oggettivamente giustificato di differente trattamento in situazioni emergenziali e di insufficienza economica per la\u00a0soddisfazione di tutti i richiedenti, fondando la propria scelta sull&#8217;art. 80, XIX comma della I. n. 388\/2000 (che attribuisce, tra le altre, le provvidenze economiche agli stranieri che siano titolari di carta d\u00ec soggiorno &#8211; sostituita dal\u00a0 permesso di soggiorno\u00a0 di lungo periodo &#8211; o di un permesso d\u00ec soggiorno di durata non inferiore ad un anno).<\/p>\n<p>La difesa d\u00ec parte resistente ha evidenziato una prevalenza dell&#8217;art. 80 della I. n. 388\/2000 rispetto all&#8217;art. 41 TUI in forza del principio L<em>ex posterior derogat priori<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>In relazione alle altre categorie di stranieri ha chiarito<\/p>\n<p>a) che i titolari d\u00ec protezione internazionale dovevano essere ritenuti inclusi tra i soggetti beneficiar i dello strumento d\u00ec solidariet\u00e0 sociale;<\/p>\n<p>b) che i permessi d\u00ec soggiorno per ragioni umanitarie sono stati abrogati dall&#8217;art. 1, lett. B) n. 2 del d.!. 113\/ 2018;<\/p>\n<p>c) che i richiedenti asilo dovevano ritenersi esclusi posto che l&#8217;art. 4, I comma del d.lgs 142\/2015 si riferisce ai servizi erogati e non alle provvidenze economiche;<\/p>\n<p>precisando come in fase d\u00ec attuazione il Comune avesse dato una applicazione difforme rispetto al contenuto della deliber a, non applicando alcuna priorit\u00e0 all&#8217;intern o delle categorie beneficiarie delle provvidenze economiche elargite .<\/p>\n<p>In data 16 aprile 2020 sono intervenuti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (titolare di permesso d\u00ec soggiorno di breve periodo) e la &#8220;Associazione Culturale Umanit\u00e0&#8221;, rispettivamente con intervento autonomo e adesivo, suffragando &#8211; attraverso richiami legisla tivi e giurisprudenziali &#8211; la prospettazione della parte ricorrente.<\/p>\n<p>In data 20 aprile 2020 sono intervenuti in giudizio la CGIL, CISL, UIL,\u00a0 nonch\u00e9 &#8230;&#8230;(titolare d\u00ec permesso d\u00ec soggiorno per richiesta d\u00ec asilo),&#8230;&#8230;.(operaio con permesso di soggiorno per motivi d\u00ec lavoro con durata ultrannuale), &#8230;..(titolare d\u00ec permesso di soggiorno per ragioni umanitarie),&#8230;&#8230;.precario con permesso d\u00ec soggiorno per i casi speciali di cui al d.!. 11 3\/ 2018),&#8230;&#8230;..(lavoratore, &#8230;&#8230;(lavoratore con permesso di soggiorno per casi speciali),\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (titolare di permesso di\u00a0 soggiorno\u00a0 per ragioni \u00a0umanitarie),\u00a0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;(titolare\u00a0 di\u00a0 permesso\u00a0 di\u00a0 soggiorno per motivi d\u00ec lavoro),\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8230;&#8230;\u00a0 (titolare\u00a0 d\u00ec permesso di soggiorno\u00a0 per\u00a0 attesa occupazione),&#8230;.. (titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo) e&#8230;&#8230;.. (studentessa, titolare di permesso per motivi di studio), deducendo la violazione degli artt. 2, 41 TUI, 27 d.lgs 251\/2007 e 5 d.lgs 142\/2015 e, in ultima analisi, la discriminatoriet\u00e0 della delibera n. GC-20 20- 11 3- Prot. Ge n. N. PG-2020-37192 del 1 aprile 2020, con condanna del Comune di Ferrara alla riformulazione delle linee di indirizzo per\u00a0 l&#8217;erogazione\u00a0 delle risorse da destinarsi a misura urgente di solidariet\u00e0\u00a0 alimentare sotto forma di\u00a0 buone spesa <em>una tantum <\/em>con eliminazione delle clausole discriminatorie evidenziate.<\/p>\n<p>In data 22 aprile 2020 \u00e8 intervenuta lo &#8220;Alt ro Consumo-Centro di documentazione su Carcere, Devianza e Marginalit\u00e0&#8221; al fine di valorizzare le tesi e le domande formulate dai ricorrenti.<\/p>\n<p>Tenutasi l&#8217;udienza in data 24 aprile 2020 &#8211; nelle forme di cui all&#8217;art. 83 VII comma lett h del d.l. 18\/2020 &#8211; \u00e8 stato concesso un rinvio all&#8217;udienza del 30 a pr ile 2020 al fine di consentire al Comune di Ferrara di prendere posizione sugli interventi<\/p>\n<p>Il Comune di Ferrara con memoria depositata il 28 aprile 2020 ha rilevato:<\/p>\n<p>a) il difetto di legittimazione attiva della CGL, CISL e UIL ai sensi degli artt. 5 d.lgs 216\/2003 e 44 TUI;<\/p>\n<p>b)il difetto di legittimazione attiva della &#8220;L&#8217;Altro Diritto Onlus&#8221; in quanto la iscrizione al registro di cui all&#8217;art. 6 del lgs 215 \/2003 non riguarderebbe le discriminazioni per nazionalit\u00e0 evidenziando altres\u00ec la mancata produzione della iscrizione nel registro di cui all&#8217;art. 5;<\/p>\n<p>c) il difetto di legittimazione attiva della &#8220;Associazione Culturale Umanit\u00e0 &#8221; posto che nello Statuto sarebbe prevista solo il perseguimento di scopi culturali e di ricerca;<\/p>\n<p>d)\u00a0 l&#8217;inammissibilit\u00e0 degli interventi autonomi dispiegati<\/p>\n<p>e) l&#8217;invalidit\u00e0 della costituzione della Associazione Cultura e Umanit\u00e0 , e degli altri stranieri associati all&#8217;intervento dei sindacati per conflitto di interessi tra\u00a0\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 parti perch\u00e9\u00a0 soggetti\u00a0\u00a0 sarebbero\u00a0 \u00a0antagonisti\u00a0 \u00a0nell&#8217;ottenimento\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 della provvidenza<\/p>\n<p>f) l&#8217;inammissibilit\u00e0 della richiesta di assegnazione delle provvidenze in via cautelare ottenendosi diversamente un illegittimo e arbitrario beneficio rispetto agli altri richiedenti aventi titolo, data la natura limitata delle poste attive distribuibili sotto forma di &#8220;buoni spesa&#8221;;<\/p>\n<p>g) l&#8217;inammissibilit\u00e0 della domanda formulata ai sensi dell&#8217;ar 614 <em>bis <\/em>c.p.c..<\/p>\n<p>All&#8217;udienza del 30 aprile \u00e8 stata assunta la riserva.<\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\">***<\/h1>\n<h3>I)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO<\/h3>\n<p>Il\u00a0 Comune\u00a0 di\u00a0 Ferrara\u00a0 ha\u00a0 eccepito\u00a0 il\u00a0 difetto\u00a0 di\u00a0 giurisdizione\u00a0 a\u00a0\u00a0 favore\u00a0 del\u00a0 Giudice Amministrativo sulla scorta del divieto di annulla mento di un provvedimento amministrativo, nonch\u00e9 del divieto di determinazione del contenuto di un provvedimento amministrativo da parte del Giudice ordina rio.<\/p>\n<p>Il resistente ha altres\u00ec rivendicato la giurisdizione amministrativa sulla scorta della posizione giuridica tutelata (interesse legittimo) e\u00a0 della\u00a0 previsione\u00a0 di\u00a0 una\u00a0 giurisdizione\u00a0 esclusiva\u00a0 a favore del G.A. ai sensi dell&#8217;a rt. 133, I comma lett. C de l C.P.A.<\/p>\n<p>Rileva il Giudice come, difformemente da quanto asserito dalla parte resistente, la giurisdizione del Giudice Ordinario in <em>subiecta materia <\/em>derivi espressamente dalla previsione dell&#8217;art. 28 del d.lgs 150\/2011 a mente del quale: <em>&#8220;Le controversie in materia di discriminazione di cui a\/l&#8217;articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, <\/em><em>n. <\/em><em>286 [&#8230;} sono regolate dal rito sommario di cognizione<\/em><em>,<\/em> <em>ove non diversamente disposto dal presente articolo<\/em><em>.<\/em> <em>E<\/em><em>&#8216; <\/em><em>competente <\/em><em>il <\/em><em>tribunale del luogo in cui <\/em><em>il <\/em><em>ricorrente ha <\/em><em>il <\/em><em>domicilio&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Orbene , da un lato la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che gli artt. 44 TUI e 28 d.lgs 150\/2011 si applicano anche quando la discriminazione \u00e8 realizzata attraverso l&#8217;attivit\u00e0 amministrativa (cfr. Cass ., 25 novembre 2014, n. 25011), dall&#8217;altro, il potere di &#8220;invasione&#8221; <em>nell&#8217;agere <\/em>amministrativo \u00e8 espressamente attribuito dal legislatore al Giudice ordinario (art. 28, V comma d.lgs 150\/2011: <em>&#8220;Con l&#8217;ordinanza che definisce <\/em><em>il giudizio <\/em><em>il giudice pu\u00f2 condannare <\/em><em>il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell&#8217;atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, <\/em><em>il giudice pu\u00f2 ordinare di adottare, entro <\/em><em>il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate&#8221;)<\/em><\/p>\n<p>In ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito come la giurisdizione del Giudice ordinario, in mater ia di atti e comportamenti discriminatori, spetti al Giudice Ordinario anche allorch\u00e9 la posizione giuridica tutelata sia qualificabile come interesse legittimo (cfr. Cass ., 30 marzo 2011, n. 7186: <em>&#8220;In tema di azione ai sensi dell&#8217;art. 44 del <\/em><em>T.U. sull&#8217;immigrazione (d.lgs. <\/em><em>n. 286 del <\/em><em>1998), <\/em><em>il legislatore, al fine di garantire parit\u00e0 di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per &#8220;ragioni di razza ed origine etnica&#8217;: ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un&#8217;area di libert\u00e0 e potenzialit\u00e0 del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell&#8217;ambito di procedimenti per <\/em><em>il riconoscimento, da parte della P.A., di utilit\u00e0 rispetto a cui <\/em><em>il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo <\/em><em>il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilit\u00e0 del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di &#8220;ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione&#8221;), <\/em>vieppi\u00f9 ove &#8211; come nel caso di specie &#8211; le norme censurate\u00a0 sono finalizzate ad assicurare la tutela giurisdizionale non di interessi legittimi, bens\u00ec di diritti individuali di rilievo costituzionale e sovranazionale (cfr. Cass. S.U.15 febbraio 2011, n. 3670).<\/p>\n<h3>II)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA<\/h3>\n<p>Deve premettersi che devono distinguersi tre astratte posizioni giuridiche dei soggetti attivi coinvolti nel prese nte giudizio cautelare :<\/p>\n<p>a)gli stranieri non cittadini dell&#8217;Unione Europea che vantano una posizione autonoma;<\/p>\n<p>b) le associazioni che hanno esercitato l&#8217;azione collettiva ai sensi dell&#8217;ar t. 5 del lgs n. 215\/2003;<\/p>\n<p>c) le associazioni che sono intervenute <em>ad adiuvandum <\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>E&#8217; altres\u00ec necessario chiarire come sia condivisibile l&#8217;orientamento\u00a0 giurisprudenziale\u00a0 che avalla la legittimit\u00e0 dell&#8217;intervento nella fase cautelare negli stessi termini in cui \u00e8 previsto dal codice di rito per il giudizio ordinario, non essendovi preclusioni normative e rispondendo tale lettura ad una piena tutela delle posizioni giuridiche, nonch\u00e9 di attuazione del principio di economia processuale, nel pieno rispetto degli artt. 24 e 111 della Carta Costituzionale (cfr . Tribunale\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Brescia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 15\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 marzo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2003\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in <a href=\"http:\/\/www.interlex.it\/testi\/giurisprudenza\/bs030315.htm\"><u>http<\/u><u>:<\/u><u>\/\/ <\/u><u>www.interlex<\/u><u>.i<\/u><u>t\/ <\/u><u>testi\/ giu<\/u><u>r<\/u><u>isprudenza <\/u><u>\/ bs03031 5<\/u><u>.<\/u><u>htm<\/u>: <\/a>Tribunale Verona 28.03.1995 in <em>Giur. <\/em><em>lt. <\/em>96 I, sez . II, 186; Tribunale Torre Annunziata 5.5.2000 in <em>G. Mer. 2001).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ci\u00f2 doverosamente\u00a0 premesso si\u00a0 rileva\u00a0 come i ricorrenti e &#8230;. , pur essendo legittimati all&#8217;ese rcizio dell&#8217;azione, non abbiano pi\u00f9 interesse ad agire, ai\u00a0 sensi\u00a0 dell&#8217;art.\u00a0 100\u00a0 c.p.c.,\u00a0 in\u00a0 quanto\u00a0 sono\u00a0 stati loro\u00a0 attribuiti,\u00a0 dopo\u00a0 il deposito del ricorso, i &#8220;buoni spesa&#8221;.<\/p>\n<p>Gli altri stranieri non cittadini della Unione Europea che sono intervenuti sono legittimati dall&#8217;interesse diretto ed immediato all&#8217;accoglimento dell&#8217;azione collettiva proposta dalla AGSI, al fine\u00a0 di\u00a0 poter\u00a0 accedere\u00a0 alla\u00a0 tutela\u00a0 assistenziale\u00a0 attraverso\u00a0 il\u00a0 deposito\u00a0 della\u00a0 domanda\u00a0 esaminabile dal Comune di Ferrara sulla scorta di diversi presupposti di ammissibilit\u00e0.<\/p>\n<h5>La legittimazione attiva della AGSI ad agire con l&#8217;azione collettiva trova conforto normativo nell&#8217;art. 5 del d.lgs n. 215\/ 20031.<\/h5>\n<p>Si rileva come la ricorrente risulti, infatti, iscritta nell&#8217;apposito albo (cfr. doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente).<\/p>\n<p>Deve esse re rigettata la contestazione proposta dal Comune di Ferrara secondo la quale il difetto di legittimazione deriverebbe dalla natura della presunta discriminazione &#8211;\u00a0 fondata\u00a0 sulla nazionalit\u00e0 e non sulla razza o sulla etnia &#8211; poich\u00e9 la tutela normativa deve essere estesa\u00a0 ad ogni forma di discriminazione (posto il richiamo all&#8217;art. 43 TUI da parte degli artt. 2 e 4 del d.lgs 215\/ 2003), anche fondata sulla nazionalit\u00e0, come chiaramente enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 8 maggio 201 7, n. 111 65: <em>&#8221; <\/em><em>Nelle dis<\/em><em>c<\/em><em>riminazioni coll<\/em><em>e<\/em><em>ttiv<\/em><em>e <\/em><em>in ragione d<\/em><em>e<\/em><em>l fattore della nazionalit\u00e0<\/em><em>, <\/em><em>ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. <\/em><em>215 del 2003 ed art. 43 del d<\/em><em>.<\/em><em>lgs. n. <\/em><em>286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle as<\/em><em>s<\/em><em>ociazioni ed agli enti pr<\/em><em>e<\/em><em>visti dall<\/em><em>&#8216;<\/em><em>art. 5 d.lgs. n. <\/em><em>215 d<\/em><em>e<\/em><em>l<\/em> <em>2003&#8243;; <\/em>conf. Cass., 7 novembre 2019, n. 28745; Tribunale di Firenze 26 giugno 2018 in www.agsi.it).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legittimazione deriva, infine, da quanto disposto dall&#8217;art. 5 (I e II comma) del d.lgs. 216\/2003 (attuativo dell&#8217;art. 9 della direttiva 2000\/ 78\/ CE del Consiglio, del 27 novembre 2000) in forza del quale: <em>&#8220;le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso <\/em>[&#8230;] <em>sono altres\u00ec legittimati ad a<\/em><em>gire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione<\/em><\/p>\n<p>La Suprema Corte ha, sul punto, precisato che, ai fini dell&#8217;accertamento della legittimazione dell&#8217;ente\u00a0\u00a0 collettivo\u00a0\u00a0 (senza\u00a0\u00a0 necessit\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 iscrizione\u00a0\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0\u00a0 un\u00a0\u00a0\u00a0 albo),\u00a0\u00a0 occorre\u00a0\u00a0\u00a0 verificare\u00a0\u00a0\u00a0 la rappresentativit\u00e0 dell&#8217;associazione rispetto all&#8217;interesse dedotto in causa\u00a0 attraverso <em>&#8220;l&#8217;esame <\/em><em>dello statuto associativo, il quale dovr\u00e0 univocamente contemplare la tutela de\/l&#8217;interesse collettivo assunto a scopo dell&#8217;ente, che di esso <\/em>si <em>ponga quale esponenziale: deve, dunque, trattarsi di un interesse proprio de\/l&#8217;associazione, perch\u00e9 in connessione immediata <\/em><em>con <\/em><em>il fine statutario, cosicch\u00e9 la produzione degli effetti del comportamento controverso <\/em>si <em>risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell&#8217;ente, <\/em><em>il <\/em><em>quale contempli <\/em><em>e <\/em><em>persegua un fine ed un interesse, assunti nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto dell&#8217;ente stesso&#8221; <\/em>(cfr. Cass. , 20 luglio 2018, n. 19443).<\/p>\n<p>In virt\u00f9 di quanto premesso deriva non solo la legittimazione attiva della AGSI, ma anche della CGL, CSL, UIL della &#8220;L&#8217;Alt ro diritto Onlus&#8221; (in virt\u00f9 della documentazione prodotta che attesta i predetti requisiti).<\/p>\n<p>Si rileva, in ogni caso, come ai fini caute lari qualsiasi difforme valutazione circa l&#8217;ammissibilit\u00e0 degli interventi dispiegati o sulla legittimazione degli intervenienti non inciderebbe sulla decisione, posto che il legittimo esercizio dell&#8217;azione collettiva da parte della AGSI sarebbe di per s\u00e9 sufficiente a consentire la disamina della problema tica sottoposta al vaglio del Tribunale.La Associazione Culturale Umanit\u00e0 , invece, ha tra i suoi scopi statutari solo funzioni di ampliamento della conoscenza della cultura multirazziale e di ogni problematica attinente, da realizzarsi attraverso attivit\u00e0 culturali e pubblicazioni sul web (artt. 3 e 4 dello Statuto; doc. 5); alcuna previsione di tutela giudiziaria collettiva \u00e8 prevista nello Statuto con la conseguenza che &#8211; in applicazione dei predetti principi giurisprudenziali &#8211; deve essere esclusa la sua legittimazione attiva.<\/p>\n<p>L&#8217;accoglimento, nei termini di seguito esplicitati, poi esclude <em>in nuce <\/em>possibili conflitti interni tra le parti, posto che non vi \u00e8 riconoscimento del diritto alla percezione dei &#8220;buoni spesa&#8221;, ma solo la previsione di rideterminazione delle modalit\u00e0 di accesso; ogni profilo inerente la suddivisione delle risorse a disposizione &#8211; non sufficienti alla copertura della domanda degli aventi diritto &#8211; resta, pertanto, esclusa dal sindacato giudiziale<\/p>\n<h2>III)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IN ORDINE ALLE LAMENTATE DISCRIMINAZIONI<\/h2>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Le fonti normative che riconoscono il diritto alla assistenza sociale quale garanzia della dignit\u00e0 umana e di sostentamento minimo so no plurime, sia di carattere interno (artt. 2,3e 38 della Carta Costituzionale), sia di carattere internazionale (richiamate ex art. 10, II comma della Costituzione, artt. 1,14 e 26 della CEDU) sia infine di tipo comunitario (art. 34 della Carta dei diritti dell&#8217;Unione Europea 2) .<\/p>\n<p>L&#8217;assistenza e la solidariet\u00e0 sociale devono, dunque, essere riconosciute non solo al cittadino, ma anche allo Straniero; nei limiti in cui poi si rifletta sul diritto alla alimentazione, quale bisogno primario di ogni essere umano, la disciplina normativa finisce per incidere &#8211; e come tale ad essere valutata &#8211; su quel &#8220;nucleo irriducibile&#8221; di diritti fondamentali della persona che lo Stato deve riconoscere a tutti (come sancito dall&#8217;art. 2 del TUI3), indipendentemente\u00a0 dalle\u00a0 norme\u00a0 che\u00a0 regolano\u00a0 il soggiorno\u00a0 nello\u00a0 Stato\u00a0 (cfr.\u00a0 Corte Cost.252\/2001: e.e. 1 05 \/ 2001; \u00a0e.e. 1 61 \/ 2000: \u00a0e.e. 1 98 \/ 2000: \u00a0e.e. 269\/2010; e.e. 299\/2010: e.e. 61 \/ 2011)<\/p>\n<p>Come opportunamente e acutamente affermato dalla recentissima giurisprudenza di merito occupatasi del tema: <em>&#8220;non si discute de\/l&#8217;accesso a prestazioni assistenziali &#8220;ordinarie&#8217;:\u00a0 ma\u00a0 de \/l&#8217;accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficolt\u00e0 dei soggetti pi\u00f9 vulnerabili a soddisfare <\/em>i <em>propri <\/em><em>bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata da\/l&#8217;emergenza sanitaria in atto. Si tratta del diritto a\/l&#8217;alimentazione che costituisce il presupposto per poter condurre un&#8217;esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute. Non vi <\/em><em>\u00e8 dubbio, quindi, che <\/em>si <em>tratta di quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali&#8221; <\/em>(Tribunale Roma n. 12835\/2020 del 22 aprile 2020 reperibile su <em>www.asgi.it).<\/em><\/p>\n<h4>La presente controversia si incentra sulla legittimit\u00e0 o meno della scelta del Comune di\u00a0Ferrara di subordinare l&#8217;accesso allo strumento assistenziale (cos\u00ec come sopra tratteggiato) da parte dello straniero non appartenente alla Unione Europea al possesso di un permesso di lungo soggiorno, oltre che subordinare il contributo alla residenza anagrafica, stabilendo una gradazione interna per la ripartizione delle risorse (prima gli italiani, poi i cittadini comunitari ed infine gli stranieri extracomunitari con permesso di lungo soggiorno).<\/h4>\n<p>La prospettata discriminazione &#8211; ai sensi degli artt. 2 e 43 TUI &#8211; presuppone una riflessione sul corretto esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 discrezionale demandata al Comune dalla ordinanza della Protezione Civile.Ferrara di subordinare l&#8217;accesso allo strumento assistenziale (cos\u00ec come sopra tratteggiato) da parte dello straniero non appartenente alla Unione Europea al possesso di un permesso di lungo soggiorno, oltre che subordinare il contributo alla residenza anagrafica, stabilendo una gradazione interna per la ripartizione delle risorse (prima gli italiani, poi i cittadini comunitari ed infine gli stranieri extracomunitari con permesso di lungo soggiorno).<\/p>\n<p>E&#8217;, infatti, evidente dalla lettura della Ordinanza della Protezione Civile n. 658\/2020 che il solo criterio contenuto nel provvedimento di determinazione sulle modalit\u00e0 di riconoscimento del beneficio assistenziale \u00e8 la condizione economica del richiedente, ovvero lo stato di bisogno per soddisfare le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti con priorit\u00e0 per quelli non gi\u00e0 assegnatari di sostegno pubblico (art. 2, VI comma 4) .<\/p>\n<p>Alcun elemento ulteriore \u00e8 ivi contenuto : ci\u00f2 sarebbe di per s\u00e9 sufficiente a fondare un giudizio di illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto amministrativo adottato dal Comune.<\/p>\n<p>Tuttavia appare opportuno sottoporre ad ulteriore vaglio\u00a0 il contenuto\u00a0 della delibera\u00a0 n. GC-\u00a0 20 20 -11 3-Pro t. Gen. N. PG-2020-37192 del 1 aprile 2020.<br \/>\nCi\u00f2 posto, \u00e8 evidente che la <em>ratio <\/em>normativa che si evince dalla Ordinanza della Protezione Civile n. 658\/2020 \u00e8 quella di soddisfare le esigenze primarie &#8211; inerenti la salute psico-fisica e la dignit\u00e0 della persona &#8211; dei beneficiar i.La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che la valutazione &#8211; per verificare se la disposizione esaminata in materia di assistenza sociale sia discriminatoria o meno &#8211; <em>deve <\/em>fondarsi sul principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3, II comma della Carta Costituzionale: &#8220;i Costituzionale: &#8220;i <em>criteri adottati dal <\/em><em>legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio&#8221; <\/em>sicch\u00e9 il controllo <em>deve deve <\/em>operarsi identificando la <em>ratio <\/em>normativa e verificando poi la coerenza della scelta con il con il filtro selettivo dedotto dalla <em>ratio <\/em>(cfr. Corte Cost. 44\/2020; in applicazione di tale principio la Corte Cost. nella sentenza n. 166\/2018, in tema di accesso al Fondo &#8220;sostegno\u00a0 affitti&#8221;, ha affermato : <em>&#8221; non <\/em>si <em>potrebbe ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra la durata durata della residenza prevista dalla disposizione impugnata per <\/em>i <em>soli immigrati <\/em>e <em>la situazione situazione di disagio economico che <\/em><em>il contributo in questione mira ad alleviare&#8221;, <\/em>precisando che che il principio di ragionevolezza potrebbe<em>&#8220;in astratto consistere nella richiesta di un titolo che che dimostri il carattere non episodico o di breve durata della permanenza sul territorio dello dello Stato<\/em><em>&#8220;, <\/em>ma <em>&#8220;occorre che la distinzione non <\/em>si <em>traduca mai nell&#8217;esclusione del non cittadino cittadino dal godimento di diritti fondamentali che attengono ai <\/em><em>&#8220;bisogni primari&#8221; della persona, persona, indifferenziabili <\/em>e <em>indilazionabili, riconosciuti invece ai cittadini&#8221; )<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>Ci si deve, dunque, interrogare sul fatto che il possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, la &#8220;classificazione &#8221; dei beneficiari e la scelta del collegamento residenziale rispondano ai predetti requisiti.<\/p>\n<p>No n pare\u00a0 seriamente\u00a0 dubitabile\u00a0 una\u00a0 palese\u00a0 violazione\u00a0 della\u00a0\u00a0 <em>ratio\u00a0 <\/em>istitutiva\u00a0\u00a0 del\u00a0 beneficio assistenziale se attuato con le modalit\u00e0 di cui alla delibera n. GC-2020- 1 1 3-Prot. Ge n. N. PG- 2020-37192 del 1 aprile 2020; baster\u00e0, infatti, osservarsi come l&#8217;ottenimento del per messo di soggiorno di lunga durata richieda requisiti minimi di reddito, sicch\u00e9 proprio\u00a0 i\u00a0 soggetti\u00a0 pi\u00f9 deboli e colpiti &#8211; destinatari astratti del provvedimento assistenziale &#8211; saranno i\u00a0 primi\u00a0 esclusi dalla tutela apprestata. Analoghe considerazioni valgono\u00a0 per\u00a0 soggetti\u00a0 che\u00a0 non\u00a0 possono allontanarsi da Ferrara, proprio in virt\u00f9 delle limitazioni\u00a0 di\u00a0 movimento\u00a0 imposte\u00a0 ovvero\u00a0 che non hanno potuto iscrivere la propria residenza.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 farsi ricorso all&#8217;art. 80, XIX comma della I. n. 388\/2000, sia perch\u00e9 la disposizione non ha abrogato l&#8217;art. 41 TUI, sia perch\u00e9 la stessa disposizione prevede che per le <em>&#8220;prestazioni e servizi sociali l&#8217;equiparazione con <\/em>i <em>cittadini italiani \u00e8 consentita a favore degli stranieri che\u00a0<\/em><em>siano almeno titolari di permesso di <\/em><em>soggiorno <\/em><em>di durata non inferiore ad un <\/em><em>anno&#8221;, <\/em>sia, infine, perch\u00e9 disposizione &#8220;martoriata&#8221; dalle continue pronunce della Corte Costituzionale<\/p>\n<p>La illogicit\u00e0 del provvedimento comunale e quindi la sua illegittimit\u00e0 per violazione della normativa delegante \u00e8, pertanto, ontologica; ma integra anche la violazione degli artt. 2 e 415 415 TUI (quanto meno per i titolari di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno), anno), poich\u00e9 vi \u00e8 una disparit\u00e0 di trattamento fondata sulla nazionalit\u00e0 che \u00e8,\u00a0 a\u00a0 mente dell&#8217;art. 43 TUI6, un fattore discriminante.<\/p>\n<p>I titolari di protezione internazionale, nazionale e richiedenti asilo poi sono equiparati ai cittadini in materia di assistenza sociale, ai sensi dell&#8217;ar t. 27 de l d.lgs. 251 \/ 2007 7, sicch\u00e9 la loro esclusione appare del tutto ingiustificata; i titolari di protezione umanitaria\u00a0 o\u00a0 di protezione per casi speciali hanno diritto alla parit\u00e0 di\u00a0 trattamento\u00a0 perch\u00e9\u00a0 il\u00a0 relativo permesso di soggiorno ha durata non inferiore all&#8217;anno.<\/p>\n<p>Alla luce delle considerazioni giuridiche svolte il ricorso caute lare, proposto con azione collettiva, deve essere accolto imponendosi al Comune di\u00a0 Ferrara di provvedere a riformulare i criteri e le modalit\u00e0 in questione di cui alla delibera n. GC-2020-113-Prot. Gen. N. PG-2020- 37192 del 1 aprile 2020, senza le clausole discriminatorie legate al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell&#8217;art. 9 TUI (art. 4, commi 1 e 3 dell&#8217;Allegato 1) anzich\u00e9 dei soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale, consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando termine idoneo e attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti che si trovassero nella medesima condizione, applicando per gli uni e per gli altri i medesimi criteri (conf. Tribunale Brescia, 1559 del 28 aprile 2020, reperibile in www.asgi.it).<\/p>\n<p>Ogni ulteriore determinazione \u00e8 riservata al merito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si evidenzia come non si ritenga applicabile la misura coercitiva di cui all&#8217;art. 614 <em>bis<\/em><\/p>\n<p>c.p.c. all&#8217;ipotesi in esame poich\u00e9 la disciplina speciale ricomprende gi\u00e0 gli strumenti giudiziari repressivi, non facoltizzando l&#8217;applicazione analogica della norma invocata.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/h2>\n<ol>\n<li>ACCERTA il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Fer rara e per esso dalla sua Giunta Comunale, consistente nell&#8217;avere emanato la delibera n. GC-2020-113- Prot. Ge n. PG-20 20-371 9 2 del 1 aprile 2020 con la quale sono stati adottati criteri e modalit\u00e0 di selezione delle domande per l&#8217;erogazione delle risorse da destinare a misure urgenti di solidariet\u00e0 alimentare sotto forma di &#8220;buoni spesa&#8221;, ai sensi della Ordinanza della Protezione civile 658 \/ 2020, nella par te in cui tali criteri contengono, per gli stranieri extra UE, il requisito del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell&#8217;art. 9 TU immigrazione (art. 4, commi 1 e 3 dell&#8217;Allegato 1) anzich\u00e9 dei soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale, nonch\u00e9 nella parte in cui \u00e8 previsto un ordine di priorit\u00e0 a favore dei cittadini italiani, quindi degli appartenenti all&#8217;Unione Europea e, infine, ai cittadini non appartenenti alla UE;<\/li>\n<li>ORDINA al Comune di Ferrara, in persona del Sindaco <em>pro tempore<\/em><em>,<\/em> di riformulare i criteri e le modalit\u00e0 in questione di cui alla delibera GC-20 20-1 1 3-Prot. Ge n. N. PG-2020-37192 del 1 aprile 2020 senza le clausole di cui sopra, consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando termine idoneo e attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti che si trovassero nella medesima condizione applicando per gli uni e per gli altri i medesimi criteri.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ferrara, 29 aprile 2020<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale Ordinario di Ferrara Nella causa civile iscritta al n. 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