{"id":1351,"date":"2020-07-15T09:51:59","date_gmt":"2020-07-15T07:51:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1351"},"modified":"2020-07-15T09:51:59","modified_gmt":"2020-07-15T07:51:59","slug":"discriminazione-lavoratori-tempo-determinato-diritto-al-riconoscimento-dellanzianita-servizio-maturata-contratti-temine-corte-cassazione-sentenza-del-28-05-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/07\/15\/discriminazione-lavoratori-tempo-determinato-diritto-al-riconoscimento-dellanzianita-servizio-maturata-contratti-temine-corte-cassazione-sentenza-del-28-05-2020\/","title":{"rendered":"Discriminazione lavoratori a tempo determinato, diritto al riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata con i contratti a temine Corte di Cassazione, sentenza del 28.05.2020"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. NAPOLETANO Giuseppe \u2013 Presidente \u2013<\/p>\n<p>Dott. TORRICE Amelia \u2013 rel. Consigliere \u2013<\/p>\n<p>Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n<p>Dott. MAROTTA Caterina \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n<p>Dott. SPENA Francesca \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso 11669-2015 proposto da:<\/p>\n<p>MINISTERO DELL\u2019ISTRUZIONE, DELL\u2019UNIVERSITA\u2019 E DELLA RICERCA, in\u00a0 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall\u2019AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>BU.PA., N.L., T.S.,<\/p>\n<p>C.A.G., BA.SI., B.S., L.M.,<\/p>\n<p>P.M.;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u2013 intimati \u2013<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 39\/2015 della CORTE D\u2019APPELLO di ANCONA, depositata il 29\/01\/2015 R.G.N. 543\/2014;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28\/01\/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;<\/p>\n<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;<\/p>\n<p>udito l\u2019Avvocato PAOLA DE NUNTIS.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Fatto<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTI DI CAUSA<\/p>\n<ol>\n<li>La Corte d\u2019Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l\u2019appello del Ministero dell\u2019Istruzione Universit\u00e0 e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva accolto il ricorso degli odierni intimati, docenti assunti con contratti a tempo determinato di durata annuale, in dichiarata applicazione della clausola 4 dell\u2019Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999\/70\/CE, e aveva condannato il Ministero dell\u2019Istruzione, Universit\u00e0 e Ricerca al pagamento delle differenze retributive derivanti dall\u2019applicazione, in misura pari a quelle dei colleghi assunti a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all\u2019anzianit\u00e0 maturata, computata con riferimento a tutti i periodi di prestazione a tempo determinato nel limite della prescrizione.<\/li>\n<li>La Corte territoriale, richiamati i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto all\u2019interpretazione della clausola 4 dell\u2019Accordo quadro allegato alla direttiva 1999\/70\/CE, ha ritenuto non giustificata da ragioni oggettive la disparit\u00e0 di trattamento ed ha respinto anche il motivo di appello con il quale il Ministero aveva censurato il mancato accoglimento dell\u2019eccezione di prescrizione.<\/li>\n<li>Ha qualificato di natura risarcitoria la domanda proposta dagli originari ricorrenti e ne ha tratto la conseguenza dell\u2019applicabilit\u00e0 del termine ordinario decennale di prescrizione.<\/li>\n<li>Avverso questa sentenza il Ministero dell\u2019Istruzione, Universit\u00e0 e Ricerca, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">Diritto<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva 1999\/70\/Ce, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485, 489 e 526, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18 come convertito con modd. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL comparto scuola 29.11.2007, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 36 e 45\u2033.<\/li>\n<li>Assume, in sintesi, che il ricorso al contratto a termine nell\u2019ambito scolastico risponde ad esigenze oggettive e temporanee e, pertanto, in assenza della necessaria continuit\u00e0 del rapporto, non pu\u00f2 essere valorizzata a fini retributivi l\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<\/li>\n<li>Aggiunge che la contrattazione collettiva ha equiparato il personale assunto a tempo determinato a quello stabilmente immesso in ruolo quanto alle ferie, alle festivit\u00e0, ai permessi, ai congedi ordinari e straordinari, all\u2019aspettativa, alla malattia e dalla maternit\u00e0, sicch\u00e8 \u00e8 da escludere l\u2019ipotizzata discriminazione. Invoca poi la disciplina dettata dal T.U. in tema di ricostruzione della carriera per sostenere che il riconoscimento integrale dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio prestato in forza di contratti a termine comporterebbe una discriminazione alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato.<\/li>\n<li>Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 2947 c.c., dell\u2019art. 2948 c.c., della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5.<\/li>\n<li>Il Ministero sostiene, in sintesi, che la domanda con la quale l\u2019assunto a tempo determinato rivendica il medesimo trattamento economico riservato al dipendente a tempo indeterminato non ha natura risarcitoria bens\u00ec retributiva e pertanto il termine di prescrizione \u00e8 quello quinquennale previsto dall\u2019art. 2948 c.c..<\/li>\n<li>Aggiunge che nella specie non pu\u00f2 venire in rilievo l\u2019omessa trasposizione della direttiva, perch\u00e8 quest\u2019ultima \u00e8 stata recepita con il D.Lgs. n. 368 del 2001 e precisa che, in ogni caso, anche cos\u00ec qualificata l\u2019azione sarebbe soggetta al termine quinquennale fissato dalla L. n. 183 del 2011, art. 4.<\/li>\n<li>Infine, richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 573\/2003 e sostiene che in caso di successione di pi\u00f9 contratti a termine tra le stesse parti, ciascuno dei quali illegittimo ed efficace, il termine dei crediti retributivi inizia a decorrere per quelli che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale momento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>Il primo motivo di ricorso \u00e8 infondato, perch\u00e8 la sentenza impugnata \u00e8 conforme all\u2019orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui \u201cnel settore scolastico, <u>la clausola 4 dell\u2019Accordo quadro<\/u> sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999\/70\/CE, di diretta applicazione, <u>impone di riconoscere la anzianit\u00e0 di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, <\/u>sicch\u00e8 vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianit\u00e0 maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato\u201d.<\/li>\n<li>All\u2019affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass.n. 30573, 20918, 19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte \u00e8 pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che:<\/li>\n<li>a) <u>la clausola 4 dell\u2019Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato<\/u>, sicch\u00e8 la stessa ha carattere incondizionato e pu\u00f2 essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l\u2019obbligo di applicare il diritto dell\u2019Unione e di tutelare i diritti che quest\u2019ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268\/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307\/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177\/10 Rosado Santana);<\/li>\n<li>b) il principio di non discriminazione non pu\u00f2 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell\u2019art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), \u201cnon pu\u00f2 impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorch\u00e8 proprio l\u2019applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione\u201d (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);<\/li>\n<li>c) <u>le maggiorazioni retributive che derivano dall\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva<\/u> (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177\/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);<\/li>\n<li>d) a tal fine <u>non \u00e8 sufficiente che la diversit\u00e0 di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta<\/u>, di legge o di contratto, <u>n\u00e8 rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perch\u00e8 la diversit\u00e0 di trattamento pu\u00f2 essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalit\u00e0 di lavoro<\/u> e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677\/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302\/11 e C305\/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393\/11, Bertazzi).<\/li>\n<li>I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C-72\/18, Ustariz Arostegui, secondo cui \u201cla clausola 4, punto 1, dell\u2019accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un\u2019integrazione salariale agli insegnanti assunti nell\u2019ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l\u2019unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale\u201d.<\/li>\n<li>Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo \u00e8 stata recentemente decisa la questione, che presenta analogie con quella oggetto di causa, relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine ed anche in quel caso \u00e8 stato ribadito che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all\u2019assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019).<\/li>\n<li>Non si ravvisano, pertanto, ragioni che possano indurre il Collegio a rimeditare l\u2019orientamento gi\u00e0 espresso, al quale va data continuit\u00e0, perch\u00e8 anche in questa sede il Ministero sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell\u2019Accordo quadro, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo.<\/li>\n<li>Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge gi\u00e0 dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore Eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a \u201cmigliorare la qualit\u00e0 del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione\u201d; dall\u2019altro a \u201ccreare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato\u201d.<\/li>\n<li>L\u2019obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato \u201ccondizioni di impiego\u201d che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all\u2019assunto a tempo indeterminato \u201ccomparabile\u201d, sussiste, quindi, anche a fronte della legittima apposizione del termine al contratto, giacch\u00e8 detto obbligo \u00e8 attuazione, nell\u2019ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parit\u00e0 di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono \u201cnorme di diritto sociale dell\u2019Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela\u201d (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177\/14, Regojo Dans, punto 32).<\/li>\n<li>Le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate e fanno leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novit\u00e0 di ogni singolo contratto rispetto al precedente, gi\u00e0 ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversit\u00e0 di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d) del punto n. 13 di questa sentenza), nonch\u00e8 sulle modalit\u00e0 di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell\u2019Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si \u00e8 gi\u00e0 detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.<\/li>\n<li>Non vale, poi, ad escludere la violazione del principio di non discriminazione la circostanza che ad altri fini (ferie, festivit\u00e0, permessi, malattia, congedi) siano riconosciute al personale supplente le medesime garanzie delle quali godono gli assunti a tempo indeterminato, perch\u00e8 la clausola 4 impone l\u2019equiparazione in tutte le condizioni di impiego, ad eccezione di quelle che siano oggettivamente incompatibili con la natura a termine del rapporto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>Il primo motivo, pertanto, va rigettato.<\/li>\n<li>Il secondo motivo \u00e8 inammissibile per le ragioni gi\u00e0 indicate da questa Corte in pi\u00f9 pronunce, rese in controversie analoghe e decise all\u2019esito dell\u2019adunanza camerale del 16.2.2017 (cfr. fra le tante Cass. n. 9055, 9698, 9732, 9733, 9740 del 2017).<\/li>\n<li>E\u2019 consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l\u2019interesse all\u2019impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all\u2019utilit\u00e0 concreta che la parte pu\u00f2 ricavare dall\u2019eventuale accoglimento del gravame, e non pu\u00f2 consistere in un mero interesse astratto ad una pi\u00f9 corretta soluzione di una questione giuridica, sicch\u00e8 va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all\u2019emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n. 20689\/2016, Cass. n. 15253\/2010, Cass. n. 13373\/2008; Cass. n. 11844\/2006).<\/li>\n<li>Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificit\u00e0 imposti dall\u2019art. 366 c.p.c., il ricorrente \u00e8 tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l\u2019utilit\u00e0 che potrebbe derivare dall\u2019accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.<\/li>\n<li>L\u2019esposizione dei fatti di causa richiesta dal richiamato art. 366 c.p.c., n. 3 \u00e8, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimit\u00e0 nella condizione di esercitare correttamente i poteri\/doveri di cui all\u2019art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a s\u00e8 il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attivit\u00e0 processuale.<\/li>\n<li>A tanto il Ministero non ha provveduto perch\u00e8 non ha precisato a quale periodo la domanda di ciascuno degli originari ricorrente si riferisse e in quale arco temporale si fossero svolti i rapporti a termine dedotti in giudizio, sicch\u00e8 il motivo deve essere dichiarato inammissibile.<\/li>\n<li>Ferma la dichiarazione di inammissibilit\u00e0, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per una pronuncia d\u2019ufficio ai sensi dell\u2019art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il motivo inammissibile di ricorso propone, poich\u00e8 sulla natura dell\u2019azione e sul termine di prescrizione alla stessa applicabile non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno l\u2019esercizio della funzione nomofilattica, consentito dalla citata disposizione del codice di rito, perch\u00e8 la giurisprudenza di merito ha espresso al riguardo orientamenti difformi.<\/li>\n<li>Da un lato si \u00e8 ritenuto che la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell\u2019anzianit\u00e0, per gli assunti a tempo indeterminato, abbia natura retributiva e soggiaccia, in quale tale, al termine quinquennale previsto dall\u2019art. 2948 c.c., n. 4; dall\u2019altro che con la stessa si faccia valere una pretesa di natura risarcitoria, basata sulla violazione del diritto dell\u2019Unione, e pertanto debbano valere i medesimi principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di responsabilit\u00e0 dello Stato conseguente alla mancata o tardiva attuazione di direttive Eurounitarie, responsabilit\u00e0 che \u00e8 stata qualificata di natura contrattuale e ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Non ritiene il Collegio che quest\u2019ultima opzione interpretativa possa essere condivisa, in quanto l\u2019orientamento citato opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela \u201cuna congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarit\u00e0 di un diritto in conseguenza della violazione dell\u2019ordinamento comunitario\u201d (Cass. S.U. n. 9147\/2009).<\/li>\n<li>Non \u00e8 questa l\u2019ipotesi che ricorre nella fattispecie giacch\u00e8, come si \u00e8 detto al punto n. 10 lett. a) di questa sentenza, la clausola 4 dell\u2019Accordo quadro, nell\u2019escludere in via generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ha carattere incondizionato e pu\u00f2 essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l\u2019obbligo di applicare il diritto dell\u2019Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all\u2019assunto a termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato.<\/li>\n<li>Ci\u00f2 implica che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l\u2019azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l\u2019assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.<\/li>\n<li>Ne discende che, quanto alla prescrizione, non pu\u00f2 essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall\u2019art. 2948 c.c., n. 4 per \u201ctutto ci\u00f2 che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi\u00f9 brevi\u201d, e dal n. 5 in relazione alle \u201cindennit\u00e0 spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro\u201d, perch\u00e8 \u00e8 quest\u2019ultimo il termine che vale per l\u2019obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perch\u00e8, diversamente, si verificherebbe una discriminazione \u201calla rovescia\u201d, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento pi\u00f9 favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.<\/li>\n<li>Al riguardo va precisato che \u00e8 alla normativa dettata dal codice civile che occorre fare riferimento perch\u00e8, sebbene nella fattispecie vengano in rilievo crediti di natura retributiva fatti valere dal dipendente nei confronti dello Stato, non pu\u00f2 trovare applicazione la disciplina speciale dettata dal R.D.L. n. 295 del 1939, art. 2 nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1985, art. 2 e tuttora vigente per il personale in regime di diritto pubblico, perch\u00e8 la norma, in ragione del suo carattere di specialit\u00e0, \u00e8 divenuta inapplicabile all\u2019impiego pubblico contrattualizzato D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69. La disposizione, infatti, detta regole che non possono essere qualificate di contabilit\u00e0 pubblica, giacch\u00e8 incidono direttamente sui diritti soggettivi che scaturiscono dal rapporto di impiego.<\/li>\n<li>Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, risolvendo il contrasto sorto sull\u2019applicabilit\u00e0 ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2948 c.c., n. 4, sul presupposto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 63\/1966 presuppone l\u2019instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilit\u00e0, hanno affermato che \u201cnel caso che tra le stesse parti si succedano due o pi\u00f9 contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui all\u2019art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo \u2013 ai fini della decorrenza della prescrizione \u2013 i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la \u201ctassativit\u00e0\u201d della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilit\u00e0 di estendere tali cause al di l\u00e0 delle fattispecie da quest\u2019ultime norme espressamente previste\u201d (Cass. S.U. n. 575\/2003).<\/li>\n<li>Con la richiamata pronuncia (alla quale \u00e8 stata data continuit\u00e0 da Cass. n. 20918\/2019; Cass. n. 8996\/2018; Cass. n. 14827\/2018; Cass. n. 12161\/2017; Cass. n. 22146\/2014) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale, presuppone l\u2019esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuit\u00e0 e, pertanto, quanto al rapporto a termine, \u00e8 ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, \u201cseppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere \u2013 alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale \u2013 la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo\u201d. Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poich\u00e8 il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l\u2019eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non \u00e8 configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilit\u00e0 reale.<\/li>\n<li>Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell\u2019ambito dell\u2019impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 anche nell\u2019ipotesi di contratti a termine affetti da nullit\u00e0 debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perch\u00e8, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non \u00e8 riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia \u201cil timore del recesso, cio\u00e8 del licenziamento, che spinge o pu\u00f2 spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti\u201d (Corte Cost. n. 63\/1966).<\/li>\n<li>Va detto, inoltre, che il giudice delle leggi, chiamato a pronunciare sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale R.D.L. n. 295 del 1939, richiamato art. 2 oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63\/1966, ha evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non \u00e8 configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perch\u00e8 l\u2019impiegato \u00e8 assistito da garanzie contro l\u2019arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perch\u00e8 la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un \u201cevento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual \u00e8 il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato\u201d (Corte Cost. n. 143\/1969).<\/li>\n<li>L\u2019applicabilit\u00e0 degli effetti della pronuncia n. 63\/1966 ai soli rapporti di lavoro privati \u00e8 stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115\/1975, con la quale si \u00e8 escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perch\u00e8 in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di \u201ccause precise e determinate\u201d (Corte Cost. n. 115\/1975).<\/li>\n<li>Dalle pronunce citate emerge che ci\u00f2 che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non \u00e8 la mera precariet\u00e0 in s\u00e8 del rapporto stesso quanto l\u2019esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perch\u00e8 l\u2019azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialit\u00e0, \u00e8 astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell\u2019impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalit\u00e0 \u00e8 vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che pu\u00f2 esercitare il datore privato.<\/li>\n<li>In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, va enunciato ex art. 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto: \u201cNell\u2019impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l\u2019assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall\u2019art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimit\u00e0 del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento\u201d.<\/li>\n<li>L\u2019infondatezza del primo motivo e l\u2019inammissibilit\u00e0 della seconda censura comportano il rigetto del ricorso.<\/li>\n<li>Non occorre provvedere sulle spese del giudizio in quanto gli originari ricorrenti non hanno svolto alcuna attivit\u00e0 difensiva (sono rimasti intimati).<\/li>\n<li>Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perch\u00e8 la norma non pu\u00f2 trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualit\u00e0 soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938\/2014; Cass. n. 1778\/2016; Cass. n. 28250\/2017).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte:<\/p>\n<p>rigetta il ricorso.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. 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