{"id":1356,"date":"2020-07-21T17:44:19","date_gmt":"2020-07-21T15:44:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1356"},"modified":"2020-07-21T17:44:19","modified_gmt":"2020-07-21T15:44:19","slug":"1356","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/07\/21\/1356\/","title":{"rendered":"Molestie, discriminazione di genere, Corte di Cassazione sentenza 15 novembre 2016"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. VENUTI Pietro \u2013 Presidente \u2013<\/p>\n<p>Dott. MANNA Antonio \u2013 rel. Consigliere \u2013<\/p>\n<p>Dott. BALESTRIERI Federico \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n<p>Dott. DE GREGORIO Federico \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n<p>Dott. PATTI Adriano Piergiovanni \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso 1789\/2014 proposto da:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">R.M., C.F. (Ndr: testo originale non comprensibile), in proprio e quale legale rappresentante della LHEXPRESS S.R.L. P.I. (elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE (), presso lo studio dell\u2019avvocato BRUNO NICOLA (), che lo rappresenta e difende unitamente all\u2019avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO, giusta delega in atti; \u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">contro<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Svolgimento del processo<\/p>\n<p>Con sentenza n. 177\/12 il Tribunale di Pistoia dichiarava nullo il licenziamento intimato il 7.10.08 da R.M., legale rappresentante della LH Express S.r.l., a G.D. perch\u00e8 discriminatorio e determinato da motivo illecito determinante (ritorsione dovuta al rifiuto della lavoratrice di sottostare a molestie sessuali). Conseguentemente, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice e condannava parte datoriale a risarcirle i danni e a pagarle le differenze retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Analoghe statuizioni erano adottate \u2013 salvo che per il licenziamento \u2013 in favore di B.M., anch\u2019ella ex dipendente della predetta societ\u00e0, dimessasi per sottrarsi alle molestie sessuali del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Sempre la sentenza di primo grado condannava parte datoriale al risarcimento dei danni in favore dell\u2019Ufficio della Consigliera di Parit\u00e0 della Regione Toscana, anch\u2019esso parte nel giudizio.<\/p>\n<p>Con sentenza depositata il 24.10.13 la Corte d\u2019appello di Firenze rigettava il gravame proposto da R.M. in proprio e quale legale rappresentante della LH Express, che oggi ricorre \u2013 sempre in proprio e nella qualit\u00e0 \u2013 per la cassazione della sentenza affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..<\/p>\n<p>Resistono con controricorso G.D. e B.M. e, con separato atto, l\u2019Ufficio della Consigliera di Parit\u00e0 della Regione Toscana.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Motivi della decisione<\/p>\n<p>1- Con il primo motivo ci si lamenta di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 26 e 40, per avere la sentenza impugnata ritenuto che alle molestie sessuali di cui a detto art. 26, ascritte al ricorrente, si applichi il regime probatorio previsto dal cit. art. 40: a riguardo si obietta in ricorso che l\u2019assimilazione delle molestie alle discriminazioni non comprende anche l\u2019applicazione del particolare regime presuntivo previsto per le seconde e ci\u00f2 perch\u00e8 rispetto alle prime manca la struttura necessaria per applicare il regime probatorio previsto dal cit. art. 40, ossia il trattamento differenziale.<\/p>\n<p>Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, nonch\u00e8 di omesso esame d\u2019un fatto decisivo.<\/p>\n<p>Con il terzo motivo ci si duole di falsa applicazione dell\u2019art. 2729 c.c., e di omesso esame d\u2019un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza delle molestie anche sulla base dell\u2019ordinario regime dell\u2019onere probatorio: in proposito \u2013 prosegue il ricorso \u2013 i giudici di merito hanno apoditticamente qualificato come presunzioni gravi, precise e concordanti fatti sforniti di prova.<\/p>\n<p>Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, per essere stata ordinata la reintegra nel posto di lavoro di G.D. pur in difetto del requisito occupazionale necessario per applicare siffatto tipo di tutela.<\/p>\n<p>2- Preliminarmente, in ordine alle denunce di omesso esame d\u2019un fatto decisivo per il giudizio (astrattamente veicolabili in relazione all\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) cui si accenna (fra l\u2019altro) nel secondo e nel terzo motivo di ricorso (sebbene con sostanziale denuncia di violazione di norme di diritto pi\u00f9 che di omesso esame di fatto decisivo), basti ad ogni modo osservare che esse non sono pi\u00f9 consentite, in caso di doppia pronuncia conforme di merito, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell\u2019art. 348 ter c.p.c., (inserito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito con modificazioni in legge n. 134\/12, applicabile ratione temporis nel caso di specie, ai sensi dello stesso art. 54, comma 2, essendo stato depositato il ricorso in appello in data 26.10.12).<\/p>\n<p>3- I primi due motivi di ricorso \u2013 da esaminarsi congiuntamente perch\u00e8 connessi \u2013 sono da disattendersi.<\/p>\n<p>Si premetta che l\u2019equiparazione fra discriminazioni di genere e molestie sessuali si rinviene, oltre che nel D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 26, comma 2, anche nella nozione di molestie sessuali contenuta nell\u2019art. 2, comma 1, lett. d), stessa direttiva, che a sua volta riprende ed estende il concetto di molestia come discriminazione gi\u00e0 contenuto nell\u2019art. 2, comma 3 della direttiva 2000\/78\/CE. La sentenza impugnata, nel ribadire e fare proprie le motivazioni esposte nella pronuncia di primo grado, ha ravvisato la prova presuntiva delle molestie sessuali ai danni di G.D. e B.M. sulla base di plurime deposizioni che hanno riferito di molestie in loro danno, analoghe a quelle lamentate dalle odierne controricorrenti, poste in essere da R.M. subito dopo l\u2019assunzione di giovani lavoratrici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tali deposizioni sono state considerate corroborate dalla prova statistica fornita dall\u2019Ufficio della Consigliera di Parit\u00e0 della Regione Toscana, costituita da un serrato turn over tra le giovani dipendenti assunte dall\u2019odierno ricorrente, che dopo un breve periodo di lavoro si dimettevano senza apparente ragione.<\/p>\n<p>Si tratta d\u2019un quadro complessivo che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto tale da imporre quell\u2019inversione dell\u2019onere probatorio a carico del datore di lavoro (o mera attenuazione dell\u2019onere gravante su parte attrice: in tal senso v. Cass. n. 14206\/13) prescritta dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, in ipotesi di discriminazione di sesso.<\/p>\n<p>E\u2019 pur vero \u2013 come si obietta in ricorso \u2013 che l\u2019equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni, espressamente prevista in via generale dall\u2019art. 26 stesso D.Lgs., poco si presta, per mancanza del trattamento differenziale, a riflettersi anche sul piano della ripartizione dell\u2019onere della prova.<\/p>\n<p>Ora, qualsiasi giudizio di diversit\u00e0\/uguaglianza fra due gruppi di persone in rapporto ad un determinato standard di misura \u00e8 pur sempre un giudizio ternario, in cui il tertium comparationis \u00e8 dato dal (diverso od uguale) trattamento ricevuto dai due gruppi.<\/p>\n<p>Le discriminazioni (di varia natura) ben possono agevolmente emergere dal tertium comparationis costituito dal trattamento positivamente praticato rispetto ad altre categorie di lavoratori.<\/p>\n<p>Ad esempio, in tema di accesso alle posizioni apicali in seno ad una grande impresa il tertium comparationis costituito dal trattamento differenziale pu\u00f2 evidenziarsi confrontando tra loro percentualmente le promozioni applicate agli uomini e quelle riconosciute alle loro colleghe donne.<\/p>\n<p>Invece, riguardo alle molestie sessuali ai danni delle lavoratrici, il tertium comparationis non \u00e8 che non esista del tutto, ma \u00e8 costituito da un trattamento differenziale negativo (ossia il non avere i lavoratori maschi patito molestie sessuali), che ha una valenza presuntiva, logicamente, minore.<\/p>\n<p>Nondimeno, quella formulata in ricorso \u00e8 un\u2019obiezione (di ordine pratico o di discutibile ragionevolezza della scelta legislativa) che non pu\u00f2 inficiare la doverosit\u00e0 dell\u2019applicazione, anche al caso di specie, della regola probatoria di cui all\u2019art. 40 cit., in favore della quale militano le considerazioni che seguono.<\/p>\n<p>In primo luogo si tenga presente la collocazione della generale equiparazione fra discriminazioni di genere e molestie sessuali sancita nel summenzionato D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 26, comma 2, che precede la disposizione, contenuta nel successivo art. 40, concernente la ripartizione dell\u2019onere probatorio in sede giudiziaria, senza che a tale riguardo il legislatore abbia ritenuto di dover limitare, ridimensionare o diversamente puntualizzare l\u2019equiparazione precedente.<\/p>\n<p>In secondo, si consideri l\u2019art. 19 della direttiva 2006\/54\/CE del 5.7.06, in base al quale, sempre in tema di onere della prova, \u201cGli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinch\u00e8 spetti alla parte convenuta provare l\u2019insussistenza della violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. 2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio pi\u00f9 favorevole alla parte attrice\u201d.<\/p>\n<p>Nello stesso senso era anche l\u2019art. 10 della precedente direttiva 2000\/78\/CE. E ancora: nella sentenza 17.7.08, C-303\/06, Coleman, la Corte di Giustizia (v., in particolare, punti 52-55 e 61) statuisce che, poich\u00e8 le molestie (in generale) sono una forma di discriminazione gi\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2, n. 1, della direttiva 2000\/78\/CE, ad esse sono applicabili le stesse disposizioni in tema di onere della prova, nel senso che, ove risultino fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incombe alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione del divieto di discriminazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova pi\u00f9 favorevoli alle parti attrici.<\/p>\n<p>E\u2019 pur vero che la cit. sentenza Coleman riguardava una discriminazione a causa di disabilit\u00e0. Tuttavia appare chiaro quale sia l\u2019orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia in un\u2019altra ipotesi (molestie ai danni di disabile) di tertium comparationis integrato da un trattamento differenziale meramente negativo (mancanza di analoghe molestie ai danni dei non disabili).<\/p>\n<p>La doverosit\u00e0 d\u2019una esegesi conforme alla normativa euro-unitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia impone di ritenere estesa l\u2019equiparazione delle molestie sessuali alle discriminazioni di genere anche in ordine alla ripartizione dell\u2019onere probatorio.<\/p>\n<p>3- Il rigetto dei primi due motivi di ricorso assorbe la disamina del terzo, risultando ormai vano domandarsi \u2013 una volta stabilito che l\u2019onere probatorio incombe sul datore di lavoro, che nel caso di specie non l\u2019ha in alcun modo soddisfatto \u2013 se e in che misura sia corretta la gravata pronuncia l\u00e0 dove afferma essere stata comunque raggiunta la prova positiva (sia pure mediante presunzioni) del carattere illecito e discriminatorio del licenziamento di G.D..<\/p>\n<p>4- Il quarto mezzo \u00e8 inammissibile, oltre che infondato.<\/p>\n<p>E\u2019 inammissibile perch\u00e8 contiene una denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non fatta valere in appello.<\/p>\n<p>Invero, nel giudizio di cassazione \u00e8 precluso alle parti prospettare nuove questioni che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello. Ove una determinata questione giuridica \u2013 che implichi un accertamento di fatto (nel caso di specie, il requisito dimensionale ex art. 18 Stat.) \u2013 non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimit\u00e0, al fine di evitare una statuizione di inammissibilit\u00e0 per novit\u00e0 della censura, ha l\u2019onere non solo di allegare l\u2019avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per dare modo alla Corte Suprema di controllare ex actis la veridicit\u00e0 di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 20518\/08; Cass. n. 14599\/05).<\/p>\n<p>E\u2019, poi, comunque infondato, dovendosi sempre fare luogo alla tutela reintegratoria di cui all\u2019art. 18 legge n. 300\/70 (nel testo, applicabile ratione\u00a0 temporis, in vigore prima della novella di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, cd. legge Fornero), cos\u00ec come previsto dalla L. n. 108 del 1990, art. 3, e ci\u00f2 in base all\u2019equiparazione al licenziamento discriminatorio di quello ritorsivo o per rappresaglia (per essersi G.D. sottratta alle molestie sessuali del datore di lavoro).<\/p>\n<p>In giurisprudenza tale equiparazione si \u00e8 avuta anche a prescindere da quella operata dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 26, comma 2, e si \u00e8 affermata sulla scorta dell\u2019art. 3 Cost. e delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio, in particolare, nei rapporti di lavoro, a partire dall\u2019introduzione dell\u2019art. 13 nel Trattato CE da parte del Trattato di Amsterdam del 1997.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019area dei singoli motivi vietati L. n. 108 del 1990, ex art. 3, deve ritenersi estesa anche al licenziamento per ritorsione o rappresaglia, intimato quale unica ragione del provvedimento espulsivo \u2013 quale ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore (cfr. Cass. n. 24648\/15; Cass. n. 17087\/11; Cass. n. 6282\/11).<\/p>\n<p>5- In conclusione, il ricorso \u00e8 da rigettarsi.<\/p>\n<p>Le spese del giudizio di legittimit\u00e0, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimit\u00e0, liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.<\/p>\n<p>Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 luglio 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. 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