{"id":1408,"date":"2020-10-06T11:38:18","date_gmt":"2020-10-06T09:38:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1408"},"modified":"2020-10-06T11:38:18","modified_gmt":"2020-10-06T09:38:18","slug":"crocifisso-aula-discriminazione-indiretta-corte-cassazione-ordinanza-interlocutoria-rimessione-della-questione-alle-sezioni-unite-del-18-settembre-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/06\/crocifisso-aula-discriminazione-indiretta-corte-cassazione-ordinanza-interlocutoria-rimessione-della-questione-alle-sezioni-unite-del-18-settembre-2020\/","title":{"rendered":"Crocifisso in aula, discriminazione indiretta, Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria di rimessione della questione alle sezioni unite del 18 settembre 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALINA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA INTERLOCUTORIA<\/p>\n<p>sul ricorso 11794-2015 proposto da:<\/p>\n<p>C F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio<\/p>\n<p>dell&#8217;avvocato SIMONETTA CRISCI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato FABIO CORVAJA;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>&#8211; MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA&#8217; RICERCA, in 2020 persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO<\/p>\n<p>1356 PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALESSANDRO CASAGRANDE TERNI, in persona del legale<\/p>\n<p>rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA\u00a0 GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ape legis;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; controricorrenti &#8211;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 165\/2014 della CORTE D&#8217;APPELLO di PERUGIA, depositata il 19\/12\/2014, R.G.N.<\/p>\n<p>105\/2013;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22\/07\/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">RILEVATO CHE<\/p>\n<ol>\n<li>la Corte d&#8217;Appello di Perugia ha respinto l&#8217;appello proposto da F C, docente di ruolo di materie letterarie, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;insegnamento per trenta giorni, inflitta al C dall&#8217;Ufficio Scolastico Provinciale il 16 febbraio 2009, ed aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal dirigente scolastico, il quale aveva imposto a tutti i docenti di attenersi al deliberato dell&#8217;assemblea degli studenti e, quindi, di consentire che nell&#8217;aula assegnata alla classe III A dell&#8217;Istituto professionale di Stato &#8220;Alessandro Casagrande&#8221; rimanesse affisso durante lo svolgimento delle lezioni un crocifisso;<\/li>\n<li>la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia e ricostruiti gli avvenimenti che avevano dato luogo all&#8217;instaurazione del procedimento disciplinare, ha evidenziato, in sintesi, che il C, invocando la libert\u00e0 di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, aveva sistematicamente rimosso il simbolo prima di iniziare la lezione, ricollocandolo al suo posto solo al termine della stessa, ed aveva anche proferito frasi ingiuriose nei confronti del dirigente, che pretendeva il rispetto delle disposizioni impartite in conformit\u00e0 al deliberato dell&#8217;assemblea di classe;<\/li>\n<li>il giudice d&#8217;appello ha escluso che la condotta tenuta dal dirigente scolastico potesse essere qualificata discriminatoria, innanzitutto perch\u00e9 l&#8217;ordine di servizio era stato indirizzato all&#8217;intero corpo docente e, quindi, non era stata realizzata alcuna disparit\u00e0 di trattamento;<\/li>\n<li>ha precisato, inoltre, che l&#8217;esposizione del crocifisso non aveva limitato la libert\u00e0 di insegnamento e che il ricorrente non aveva titolo per dolersi dell&#8217;asserita violazione del principio di buon andamento ed imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione nonch\u00e9 di quello di laicit\u00e0 dello Stato, perch\u00e9 gli stessi danno origine, non a diritti soggettivi dei singoli bens\u00ec ad interessi diffusi, la cui tutela \u00e8 affidata agli enti esponenziali della collettivit\u00e0 nel suo complesso e solo nei casi di espressa previsione di legge ad associazioni o enti collettivi che di quegli interessi sono portavoce;<\/li>\n<li>la Corte territoriale ha aggiunto che nell&#8217;ambito del rapporto di impiego il dipendente pu\u00f2 azionare il potere di autotutela solo per far valere diritti soggettivi inviolabili e pertanto nella fattispecie il Coppola, invocando la laicit\u00e0 dello Stato, non poteva disobbedire all&#8217;ordine, perch\u00e9 ritenuto illegittimo;<\/li>\n<li>il giudice d&#8217;appello ha rilevato, inoltre, che l&#8217;esposizione del crocifisso non \u00e8 lesiva di diritti inviolabili della persona n\u00e9 \u00e8, di per s\u00e9 sola, fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose ed ha richiamato la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo il 18 marzo 2011 per sostenere che il simbolo \u00e8 essenzialmente passivo e la sua esposizione nel luogo di lavoro, cos\u00ec come \u00e8 stata ritenuta non idonea ad influenzare la psiche degli allievi, a maggior ragione non \u00e8 sufficiente a condizionare e comprimere la libert\u00e0 di soggetti adulti e ad ostacolare l&#8217;esercizio della funzione docente;<\/li>\n<li>ha precisato al riguardo che il dirigente scolastico aveva imposto agli insegnanti solo di tollerare l&#8217;affissione del crocifisso nell&#8217;aula, non certo di prestare ossequio ai valori della religione cristiana e di partecipare a cerimonie con funzioni di carattere religioso, sicch\u00e9 il comportamento del ricorrente non poteva essere giustificato dalla mera percezione soggettiva di una violazione dei diritti di libert\u00e0;<\/li>\n<li>infine la Corte territoriale ha evidenziato che non possono trovare applicazione negli istituti scolastici secondari superiori le disposizioni regolamentari che prescrivono l&#8217;affissione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari e medie inferiori, ma da ci\u00f2 non si pu\u00f2 desumere un divieto e, pertanto, non pu\u00f2 essere ritenuto illegittimo il provvedimento del dirigente scolastico che aveva ritenuto di impartire una direttiva conforme al deliberato della assemblea di classe;<\/li>\n<li>quest&#8217;ultima non aveva il potere di stabilire quali dovessero essere gli arredi dell&#8217;aula ma la circostanza non spiegava alcuna incidenza causale sulla legittimit\u00e0 della sanzione disciplinare, inflitta al C in ragione della reiterata e plateale violazione degli ordini impartiti dal superiore gerarchico;<\/li>\n<li>il ricorso di F C domanda la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, ai quali oppongono difese il MIUR e l&#8217;Istituto Professionale di Stato per i servizi &#8220;Alessandro Casagrande&#8221; di Terni;<\/li>\n<li>la Procura Generale con atto depositato il 22 giugno 2020 ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ..<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">CONSIDERATO CHE<\/p>\n<ol>\n<li>con il primo motivo, formulato ai sensi dell&#8217;art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. il ricorrente denuncia \u00abviolazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 216 del 2003; nullit\u00e0 della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in riferimento alla lamentata violazione dell&#8217;art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003 e dell&#8217;art. 2087 cod. civ.\u00bb e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che il carattere discriminatorio dell&#8217;ordine di servizio potesse essere escluso per il solo fatto che lo stesso si rivolgesse all&#8217;intero corpo docente, senza considerare che quell&#8217;ordine, apparentemente neutro, in realt\u00e0 aveva determinato una situazione di svantaggio degli insegnanti non aderenti alla religione cattolica; 1.1. aggiunge che il giudice d&#8217;appello non si \u00e8 pronunciato sulla sussistenza della discriminazione nella forma delle molestie, espressamente denunciata sia in primo grado che nell&#8217;atto di gravame, con il quale era stato rappresentato anche che il datore di lavoro, violando il precetto di cui all&#8217;art. 2087 cod. civ., anzich\u00e9 tutelare la personalit\u00e0 morale del lavoratore gli aveva imposto un comportamento contrario alla sua coscienza, ed aveva esercitato pressioni, anche attraverso la minaccia di iniziative disciplinari, poi effettivamente intraprese;<\/li>\n<li>la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la \u00abviolazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 33 Cost., nonch\u00e9 dell&#8217;art. 1 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297\u00bb perch\u00e9, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d&#8217;appello, la presenza del crocifisso in classe \u00e8 lesiva del diritto alla libert\u00e0 negativa di religione e alla libert\u00e0 di coscienza dell&#8217;insegnante;<\/li>\n<\/ol>\n<p>2.1. il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il rifiuto di prestare obbedienza all&#8217;ordine di servizio doveva essere ritenuto manifestazione della libert\u00e0 di coscienza e della libert\u00e0 di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>con la terza critica si denuncia la \u00abviolazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,7,8,19 e 20 Cost. e del principio costituzionale supremo di laicit\u00e0 dello Stato\u00bb e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo leva su una lettura errata della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5924\/2011, ha escluso che si potessero ravvisare nella fattispecie diritti soggettivi;<\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1. il ricorrente evidenzia che con quella pronuncia era stato esaminato un caso non sovrapponibile a quello oggetto di causa, perch\u00e9 il magistrato incolpato, che aveva rifiutato di tenere udienza in aule prive del crocifisso, pretendeva, facendo leva sulla laicit\u00e0 dello Stato, che il simbolo fosse rimosso da tutti i locali, e pertanto l&#8217;affermazione contenuta nella pronuncia si riferiva a quest&#8217;ultima pretesa, con la quale, in effetti, si faceva valere un interesse diffuso e non un diritto soggettivo;<\/p>\n<p>3.2. aggiunge che il principio di laicit\u00e0 impone equidistanza e imparzialit\u00e0 verso tutte le confessioni ed \u00e8 sicuramente leso dalla preferenza accordata ad un unico simbolo, perch\u00e9 in tal modo viene privilegiata una religione rispetto agli altri culti;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>con il quarto motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 33 Cost., del principio di laicit\u00e0, degli artt. 9, 14 e 53 della CEDU, nonch\u00e9 dell&#8217;art. 2 del primo protocollo addizionale, il ricorrente insiste nel sostenere che l&#8217;esposizione del crocifisso \u00e8 lesiva delle libert\u00e0 del docente e critica la sentenza impugnata per avere fatto leva sulla pronuncia della Corte EDU 18.3.2011 Lautsi senza verificare quali fossero le garanzie offerte dal diritto interno e senza considerare che l&#8217;intervento della Corte europea era stato provocato dai genitori di un alunno e non da un docente;<\/li>\n<\/ol>\n<p>4.1. precisa al riguardo che se per il discente il simbolo pu\u00f2 essere considerato &#8220;passivo&#8221;, non altrettanto pu\u00f2 dirsi per l&#8217;insegnante che \u00abvede la propria voce coperta o autorata da un simbolo confessionale posto sopra di s\u00e9\u00bb;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>la quinta critica addebita al giudice d&#8217;appello la \u00abviolazione degli artt. 23,97 e 113 Cost., del principio di legalit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa e dei principi dello Stato di diritto\u00bb perch\u00e9 la posizione del titolare di un ufficio pubblico non pu\u00f2 essere ricostruita in termini di libert\u00e0, atteso che gli organi dello Stato sono titolari di poteri, retti dal principio di legalit\u00e0, con la conseguenza che non poteva nella fattispecie la Corte ritenere che l&#8217;atto con il quale era stata imposta l&#8217;affissione fosse legittimo solo perch\u00e9 non vietato;<\/li>\n<li>il sesto motivo denuncia la \u00abviolazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 494 del d.lgs. n. 297 del 1994; errata e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela del lavoratore\u00bb giacch\u00e9 l&#8217;illegittimit\u00e0 delle determinazioni datoriali legittimava la loro violazione e, quindi, la condotta tenuta dal docente non poteva essere ritenuta egoistica e non rispettosa dei diritti degli alunni, in quanto finalizzata a difendere diritti propri e dei dissenzienti che, in occasione dell&#8217;assemblea di classe, non avevano approvato l&#8217;affissione;<\/li>\n<li>in subordine il ricorrente eccepisce la \u00abnullit\u00e0 della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullit\u00e0 della sanzione disciplinare per difetto dell&#8217;elemento soggettivo e violazione di legge per violazione dei principi in materia di illecito disciplinare\u00bb ed addebita alla Corte territoriale di avere omesso di considerare che il convincimento del docente in merito alla sussistenza di un suo diritto soggettivo integra una causa di giustificazione putativa che esclude la sanzionabilit\u00e0 disciplinare;<\/li>\n<li>con l&#8217;ottavo motivo, rubricato \u00abdomanda di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 2003, da determinarsi in via equitativa\u00bb il ricorrente sostanzialmente ripropone la domanda sulla quale la Corte non ha pronunciato, perch\u00e9 assorbita dalla ritenuta insussistenza della denunciata discriminazione;<\/li>\n<li>il ricorso prospetta questioni di massima che il Collegio ritiene essere di particolare rilevanza, innanzitutto perch\u00e9 sollecita una pronuncia sul bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libert\u00e0 ed i diritti tutelati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297\/1994, che, garantendo, da un lato, la libert\u00e0 di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (art. 1) e, dall&#8217;altro, \u00abil rispetto della coscienza civile e morale degli alunni\u00bb ( art. 2), portano ad interrogarsi sui modi di risoluzione di un eventuale conflitto e sulla possibilit\u00e0 di far prevalere l&#8217;una o l&#8217;altra libert\u00e0 nei casi in cui le stesse si pongano in contrasto fra loro;<\/li>\n<li>vengono inoltre in rilievo temi pi\u00f9 generali perch\u00e9, come si \u00e8 evidenziato nello storico di lite, la vicenda \u00e8 stata innescata dalla richiesta, formulata dagli alunni, di ostensione nell&#8217;aula scolastica di un crocifisso, e, pertanto, la risposta da dare all&#8217;interrogativo di cui al punto che precede deve necessariamente tener conto delle diverse posizioni espresse da questa Corte, dalla giurisprudenza amministrativa, dal Giudice delle leggi, dalle Corti europee in relazione al significato del simbolo, al principio di laicit\u00e0 dello Stato, alla tutela della libert\u00e0 religiosa, al carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione del credo, pongano un lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri;<\/li>\n<\/ol>\n<p>10.1. la rilevanza di detti temi non pu\u00f2 essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente, oltre a rimuovere il crocifisso, abbia pronunciato frasi irriguardose nei confronti del dirigente scolastico, e ci\u00f2 sia perch\u00e9 il \u00a0C aveva agito in giudizio, con distinti ricorsi poi riuniti, denunciando non solo l&#8217;illegittimit\u00e0 della sanzione, ma anche e soprattutto il carattere discriminatorio delle direttive impartite e dei provvedimenti adottati dal dirigente, sia in quanto in sede disciplinare, come evidenziato nella pronuncia gravata, si era tenuto conto principalmente dell&#8217;inottemperanza alle disposizioni del superiore gerarchico che recepivano la volont\u00e0 espressa dalla maggioranza degli alunni;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>occorre premettere che l&#8217;esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non \u00e8 imposta da disposizioni di legge ma solo da regolamenti, risalenti nel tempo, applicabili alle scuole medie inferiori, per le quali l&#8217;art. 118 del r.d. n. 965\/1924 prevedeva che \u00abogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l&#8217;immagine del Crocifisso e il ritratto del Re\u00bb, ed alle scuole elementari, i cui arredi erano elencati nella tabella C allegata al r.d. n. 1297\/1928, richiamata dall&#8217;art. 119 del regolamento;<\/li>\n<\/ol>\n<p>11.1. su questi regolamenti hanno fatto, poi, leva atti amministrativi pi\u00f9 recenti (direttiva del MIUR del 3.10.2002 n. 2667) con i quali si \u00e8 richiamata l&#8217;attenzione dei dirigenti scolastici sull&#8217;esigenza di adottare \u00abiniziative idonee ad assicurare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche\u00bb;<\/p>\n<p>11.2. il Consiglio di Stato, dapprima in sede consultiva e poi in sede giurisdizionale (C.d.S. II parere n. 63\/1988; C.d.S. VI n. 556\/2006), oltre ad escludere che le disposizioni regolamentari in parola siano state abrogate dalla legislazione sopravvenuta per incompatibilit\u00e0 con la stessa ( questo aspetto, peraltro, non \u00e8 determinante nella fattispecie giacch\u00e9 la vicenda interessa un istituto di scuola media superiore) ha anche affermato, ed \u00e8 il principio che specificamente rileva in questa sede, che il crocifisso, a seconda del luogo nel quale \u00e8 esposto, pu\u00f2 assumere significati diversi ed in ambito scolastico pu\u00f2 svolgere una funzione simbolica educativa nei confronti degli alunni, credenti e non credenti, perch\u00e9 richiama valori laici, quantunque di origine religiosa, quali sono quelli della tolleranza, del rispetto reciproco, della valorizzazione della persona, con la conseguenza che la sua esposizione non assume un significato discriminatorio sotto il profilo religioso n\u00e9 la decisione delle autorit\u00e0 scolastiche di tenere esposto il simbolo si pone in contrasto con il principio della necessaria laicit\u00e0 dello Stato;<\/p>\n<p>11.3. le conclusioni alle quali la giurisprudenza amministrativa \u00e8 pervenuta non sono state condivise da questa Corte che, sia pure pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo l&#8217;utilizzo dell&#8217;aula scolastica per lo svolgimento delle operazioni elettorali, ha ritenuto quelle disposizioni regolamentari frutto del principio, sancito dall&#8217;art. 1 dello statuto albertino, della religione cattolica come unica religione dello Stato, ed ha posto l&#8217;accento sulla natura esclusivamente religiosa del simbolo nonch\u00e9 sulla impossibilit\u00e0 di giustificare, attraverso il richiamo alla coscienza sociale, una scelta che si pone in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. in quanto, disponendo l&#8217;esposizione del solo crocifisso, viola il\u00a0 divieto di \u00abdiscipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l&#8217;appunto la religione\u00bb ( Cass. Pen. IV n. 4273\/2000 che richiama Corte Cost. n. 329\/1997);<\/p>\n<p>11.4. le Sezioni Unite che, pronunciando in sede di regolamento di giurisdizione, avevano evidenziato il valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana del crocifisso (Cass. S.U. n. 15614\/2006), di quel valore non hanno dubitato nell&#8217;affrontare la diversa questione dell&#8217;esposizione del simbolo nelle aule giudiziarie ed hanno escluso, in quel caso, che fosse stata lesa la libert\u00e0 religiosa del magistrato, incolpato di avere illegittimamente rifiutato di esercitare la giurisdizione, non perch\u00e9 in assoluto non si potesse ravvisare nell&#8217;ostensione una lesione di diritti soggettivi inviolabili ed una violazione del principio di laicit\u00e0 dello Stato, bens\u00ec perch\u00e9 in quella fattispecie la contestazione si riferiva ad un rifiuto opposto nonostante che fosse stata messa a disposizione del magistrato, per lo svolgimento della funzione sua propria, un&#8217;aula dalla quale il simbolo era stato rimosso ( Cass. S.U. n. 5924\/2011);<\/p>\n<p>11.5. le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite nella decisione da ultimo citata, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di poter richiamare nella sentenza qui gravata, attengono alla pretesa fatta valere dall&#8217;incolpato di veder rimuovere il crocifisso da tutte le aule dell&#8217;ufficio giudiziario nonch\u00e9 a quella di esposizione di un simbolo rappresentativo di un diverso credo religioso, e, quindi, non appaiono risolutive in questa sede nella quale, invece, viene in rilievo la condotta del docente che non ha rifiutato la prestazione, bens\u00ec ha ritenuto legittimo esercizio del potere di autotutela, fondato sulla lesione del suo diritto di libert\u00e0 religiosa, la momentanea rimozione del simbolo dall&#8217;aula nella quale era chiamato a svolgere la sua attivit\u00e0 di insegnamento;<\/p>\n<p>11.6. il ricorso prospetta una questione sulla quale le Sezioni Unite non hanno avuto modo di pronunciare perch\u00e9, in ragione del contenuto dell&#8217;incolpazione, hanno ritenuto inammissibili le censure inerenti la tutela di diritti inviolabili della persona, rilevando che solo qualora fosse stato imposto al magistrato \u00abdi esercitare la giurisdizione sotto la tutela simbolica del crocifisso, ci\u00f2 poteva mettere in discussione il suo diritto soggettivo di libert\u00e0 religiosa e di opinione\u00bb;<\/p>\n<p>11.7. sul significato da attribuire all&#8217;ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche \u00e8 intervenuta la Corte EDU che, con la sentenza della Grande Camera del 18.3.2011, Lautsi ed altri contro Italia, ribaltando le conclusioni alle quali era pervenuta una Camera della stessa Corte, dopo aver dato atto del valore religioso del simbolo nonch\u00e9 delle posizioni divergenti assunte in proposito dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione (punto 68 della pronuncia), ha escluso la denunciata violazione dell&#8217;art. 9 della Convenzione perch\u00e9 dalla sola esposizione di un \u00absimbolo essenzialmente passivo\u00bb non deriva la violazione del principio di neutralit\u00e0 dello Stato ed all&#8217;ostensione, che deve essere &#8220;relativizzata&#8221;, non pu\u00f2 essere riconosciuta un&#8217;influenza sull&#8217;educazione degli allievi paragonabile a quella di un discorso didattico o della partecipazione ad attivit\u00e0 religiose\u00a0 allorquando lo stesso Stato non assuma alcun comportamento intollerante nei confronti di alunni che aderiscano ad altri credi religiosi;<\/p>\n<p>11.8. queste argomentazioni sono state fatte proprie dalla Corte territoriale, sebbene la fattispecie non sia in tutto sovrapponibile a quella valutata dalla Corte di Strasburgo perch\u00e9, come evidenzia il ricorrente, in questo caso viene in rilievo il valore del simbolo in relazione non all&#8217;utente del servizio bens\u00ec al soggetto che \u00e8 chiamato a svolgere la funzione educativa, di tal ch\u00e9 si potrebbe dubitare dell&#8217;asserito &#8220;ruolo passivo&#8221; qualora all&#8217;esposizione del simbolo si attribuisse il significato di evidenziare uno stretto collegamento fra la funzione esercitata ed i valori fondanti il credo religioso che quel simbolo richiama;<\/p>\n<p>11.9. in tal caso, infatti, il docente della scuola pubblica, non confessionale, potrebbe fondatamente sostenere che quel collegamento si pone in contrasto con il principio di laicit\u00e0 dello Stato, inteso \u00abnon come indifferenza di fronte all&#8217;esperienza religiosa, bens\u00ec come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libert\u00e0 di tutti, secondo criteri di imparzialit\u00e0\u00bb ( Corte Cost. n. 67\/2017) e ravvisare nell&#8217;esposizione del simbolo una lesione della sua libert\u00e0 di coscienza e di religione, minata dal richiamo di valori propri di un determinato credo religioso a fondamento dell&#8217;attivit\u00e0 pubblica prestata;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>la risposta da dare all&#8217;interrogativo posto nei punti che precedono incide anche sull&#8217;ulteriore questione che il ricorso pone della denunciata violazione della disciplina dettata in tema di discriminazioni dal d.lgs. n. 216\/2003, emanato in attuazione della direttiva 2000\/78\/CE, disciplina che la Corte territoriale ha ritenuto non violata valorizzando la circostanza che gli atti adottati dal dirigente scolastico, sulla base della volont\u00e0 espressa dall&#8217;assemblea di classe, si riferissero indistintamente a tutti i docenti, e, quindi, non operassero alcuna disparit\u00e0 di trattamento fondata sul credo religioso;<\/li>\n<\/ol>\n<p>12.1. la sentenza impugnata non affronta la questione della configurabilit\u00e0 nella fattispecie di una discriminazione indiretta, rispetto alla quale rilevano i principi affermati dalla Corte di Giustizia nelle recenti sentenze del 14.3.2017 in cause C-157\/15, Achbita, e C- 188\/15, Buougnaoui, con le quali, in relazione al divieto imposto dal datore di lavoro di indossare simboli identificativi dell&#8217;adesione ad un credo religioso, la Corte ha, da un lato, escluso che il divieto stesso, in quanto riferito indifferentemente a tutti i prestatori, possa costituire una discriminazione diretta, ma, dall&#8217;altro, ha ritenuto che l&#8217;atto possa integrare una discriminazione indiretta qualora determini \u00abun particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia\u00bb rispetto ai lavoratori che a detta religione o ideologia non aderiscono, ed ha precisato che in tal caso, affinch\u00e9 possa dirsi giustificata una restrizione della libert\u00e0 religiosa, \u00e8 necessario che ricorra una finalit\u00e0 legittima e che i mezzi impiegati per il perseguimento di detta finalit\u00e0 siano appropriati e necessari;<\/p>\n<p>12.2. sebbene la fattispecie che qui viene in rilievo non sia sovrapponibile a quella esaminata dal giudice eurounitario, tuttavia si potrebbe sostenere che l&#8217;esposizione del crocifisso, sempre che alla stessa si ricolleghi il particolare significato di cui si \u00e8 discusso nei punti che precedono, pone il docente non credente o aderente ad un credo religioso diverso da quello cattolico, in una situazione di svantaggio rispetto all&#8217;insegnante che a quel credo aderisce, perch\u00e9 solo il primo si vede costretto a svolgere l&#8217;attivit\u00e0 di insegnamento in nome di valori non condivisi, con conseguente lesione di quella libert\u00e0 di coscienza che il datore di lavoro \u00e8 tenuto a salvaguardare ogniqualvolta la prestazione possa essere utilmente resa con modalit\u00e0 diverse, che quella libert\u00e0 garantiscano;<\/p>\n<p>12.3. dalla astratta configurabilit\u00e0 di una discriminazione indiretta, sulla cui ricorrenza la Corte territoriale non si \u00e8 interrogata, discende l&#8217;ulteriore questione della valutazione sulla sussistenza o meno di una finalit\u00e0 legittima che giustifichi la compressione del diritto di libert\u00e0 religiosa del docente, questione che nella fattispecie si ricollega a quella indicata in premessa, perch\u00e9 porta ad interrogarsi sulla possibilit\u00e0 di comprimere il diritto dell&#8217;insegnante valorizzando la volont\u00e0 manifestata dall&#8217;assemblea di classe e, quindi, dando prevalenza al rispetto della coscienza degli alunni, espressamente tutelata dall&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 297\/1994;<\/p>\n<p>12.4. in tal senso si rinvengono precedenti nella giurisprudenza amministrativa ( TAR Brescia n. 603\/2006) ed \u00e8 questa la soluzione adottata in altro ordinamento dell&#8217;unione europea ( legge bavarese del 23.12.1995 art. 7) che, appunto, in ragione delle caratteristiche proprie della comunit\u00e0 scolastica, ha ritenuto di dover valorizzare, quanto all&#8217;esposizione di simboli religiosi, la volont\u00e0 espressa dalla maggioranza degli alunni, dei genitori e del personale docente;<\/p>\n<p>12.5. a questa tesi, per\u00f2, si potrebbe obiettare che la soluzione finisce per porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale secondo cui in materia di religione nessun rilievo pu\u00f2 essere attribuito al criterio quantitativo, perch\u00e9 si impone la \u00abpari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza\u00bb (Corte Cost. n. 440\/1995 richiamata da Corte Cost. n. 329\/1997), con la conseguenza che il conflitto fra la volont\u00e0 espressa dagli alunni e quella del docente che nel simbolo non si riconosce, andrebbe risolto valorizzando il principio della laicit\u00e0 dello Stato, da intendere nei termini sopra indicati, che implica l&#8217;impossibilit\u00e0 di operare discriminazioni fra le diverse fedi e fra credenti e non credenti;<\/p>\n<p>12.6. d&#8217;altro canto, e l&#8217;interrogativo rileva anche ai fini dell&#8217;indagine che il diritto antidiscriminatorio richiede sull&#8217;appropriatezza del mezzo utilizzato rispetto alla finalit\u00e0 perseguita, ci si pu\u00f2 chiedere se, a fronte della volont\u00e0 manifestata dalla maggioranza degli alunni e dell&#8217;opposta esigenza resa esplicita dal docente, l&#8217;esposizione del simbolo fosse comunque necessaria o se non si potesse realizzare una mediazione fra le libert\u00e0 in conflitto, consentendo, in nome del pluralismo, proprio quella condotta di rimozione momentanea del simbolo della cui legittimit\u00e0 qui si discute, posta in essere dal ricorrente sull&#8217;assunto che la stessa costituisse un legittimo esercizio del potere di autotutela;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>in via conclusiva ritiene il Collegio che, in ragione della natura dei diritti che vengono in rilievo, le questioni poste dal ricorso possano essere ricondotte a quelle \u00abdi massima di particolare importanza\u00bb di cui all&#8217;art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., e che sia pertanto opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>La cassazione rinvia al Primo Presidente per un eventuale esame da parte delle Sezioni Unite<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 22 luglio 2020<\/p>\n<p>Depositato in cancelleria il 18 settembre 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11794-2015 proposto da: C<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1409,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[39],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Crocifisso in aula, discriminazione indiretta, Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria di rimessione della questione alle sezioni unite del 18 settembre 2020<\/title>\n<meta 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