{"id":1428,"date":"2020-10-13T11:24:34","date_gmt":"2020-10-13T09:24:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1428"},"modified":"2020-10-13T11:24:34","modified_gmt":"2020-10-13T09:24:34","slug":"maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/","title":{"rendered":"Maggiorazione per lavoro notturno, Discriminazione lavoratori part time, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">Suprema Corte di Cassazione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">sezione lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">sentenza 14 novembre 2014, n. 24333<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. VIDIRI Guido \u2013 Presidente<\/p>\n<p>Dott. BANDINI Gianfranco \u2013 rel. Consigliere<\/p>\n<p>Dott. NAPOLETANO Giuseppe \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. DORONZO Adriana \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. PATTI Adriano Piergiovanni \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>sul ricorso 11603\/2012 proposto da:<\/p>\n<p>(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia\u2019 elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u2013 controricorrente \u2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 345\/2011 della CORTE D\u2019APPELLO di MILANO, depositata il 06\/05\/2011 r.g.n. 338\/2009;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08\/10\/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>udito l\u2019Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS) e (OMISSIS);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>udito l\u2019Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Milano, con sentenza del 26.1-6.5.2011, confermo\u2019 quella di prime cure che, accogliendo il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti della datrice di lavoro (OMISSIS) spa, aveva:<\/p>\n<p>\u2013 accertato <u>il diritto della lavoratrice, impiegata a part-time verticale, con prestazione lavorativa secondo turni continuativi e avvicendati, a vedersi applicati, nell\u2019indicato periodo di riferimento, le maggiorazioni del 40% per il lavoro notturno e dell\u201980% per il lavoro notturno festivo<\/u> previste all\u2019articolo 11, punto 10 del CCNL;<\/p>\n<p>\u2013 <u>dichiarato la nullita\u2019 dell\u2019articolo 24, comma 5, CCNL (prevedente l\u2019applicazione del divisore 170 per i lavoratori part time applicato ad attivita\u2019 lavorative in turni<\/u>), con condanna della parte datoriale al pagamento delle conseguenze differenze retributive.<\/p>\n<p>La Corte territoriale, a sostegno del decisum, ritenne che:<\/p>\n<p>\u2013 in base alle previsioni del CCNL doveva ritenersi che <u>la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati<\/u>, ancorche\u2019 con schema di sequenza necessariamente diverso da quello 4 + 2 contrattualmente previsto per i lavoratori a tempo pieno;<\/p>\n<p>\u2013 sussisteva la violazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, in relazione alla diversita\u2019 nell\u2019applicazione del divisore 170 tra lavoratori a tempo pieno (solo per la parte variabile della retribuzione) e lavoratori a tempo parziale (per tutte le voci retributive).<\/p>\n<p>Avverso l\u2019anzidetta sentenza della Corte territoriale, l\u2019 (OMISSIS) spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.<\/p>\n<p>L\u2019intimata (OMISSIS) ha resistito con controricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<ol>\n<li>Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell\u2019articolo 1362 c.c., si duole che la Corte territoriale, nell\u2019interpretazione della normativa contrattuale di riferimento relativa alla maggiorazione per lavoro notturno, si sia discostata dal criterio di interpretazione letterale, da ritenersi, nella specie, sufficiente ed esaustivo. Con il secondo motivo, sempre relativo alla questione della maggiorazione per il lavoro notturno, la ricorrente denuncia, sotto svariati profili, l\u2019insufficiente motivazione della sentenza impugnata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1 I predetti due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.<\/p>\n<p>Giova al riguardo ricordare la normativa contrattuale di riferimento (CCNL per il personale dipendente da societa\u2019 e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000):<\/p>\n<p>\u2013 articolo 9, comma 3: \u201cPer il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l\u2019orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al 5 e al 6 (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14; 14-22.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un\u2019equivalente turnazione diversamente articolata dovra\u2019 concordarla con la RSU\u201d;<\/p>\n<p>\u2013 al riguardo, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale e pacifico in causa, per accordo aziendale (cosiddette lettere aggiuntive) sono state previste anche possibili diverse articolazioni, secondo sequenze di 3-1; 3-2; 2-1;<\/p>\n<p>\u2013 articolo 9, comma 29: \u201cil personale a tempo parziale applicato ad attivita\u2019 lavorative in turni puo\u2019 essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui e avvicendati\u201d;<\/p>\n<p>\u2013 articolo 11, comma 10: \u201cPer il solo personale operante in turni continui e avvicendati, a decorrere dall\u20191.3.00, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell\u201980% della retribuzione di cui al punto 1, articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato (omissis)\u201d.<\/p>\n<p>1.2 Secondo la ricorrente la previsione dell\u2019articolo 9, comma 3, deve ritenersi esaustiva nella individuazione del modo con cui viene realizzato l\u2019orario di lavoro per il personale turnista (cioe\u2019 secondo la sequenza 4+2), con la conseguenza che non vi sarebbe necessita\u2019 di fare ricorso ad altri criteri ermeneutici.<\/p>\n<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento e\u2019 rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto stesso, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volonta\u2019 delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volonta\u2019 diversa; tuttavia il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev\u2019essere peraltro verificato alla luce dell\u2019intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell\u2019articolo 1363 c.c., e dovendosi intendere per \u201csenso letterale delle parole\u201d tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gia\u2019 in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di piu\u2019 clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 28479\/2005; 4176\/2007); inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell\u2019interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all\u2019articolo 1363 c.c., che impone di leggere la volonta\u2019 dei contraenti come manifestata nella globalita\u2019 delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5140\/2005; 15969\/2005).<\/p>\n<p>Del tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha tenuto conto anche della previsione di cui al ricordato articolo 9, comma 29, traendone la logica conclusione che la possibilita\u2019, per il personale a tempo parziale, di essere escluso dallo schema di turni continuativi e avvicendati fa comprendere come dette forme di turnazione possano ricomprendere anche i lavoratori part-time, ancorche\u2019 impiegati secondo sequenze diverse da quella canonica del 4+2 (che, peraltro, come ricordato, anche per i lavoratori a tempo pieno, almeno a livello aziendale, non e\u2019 quella esclusiva).<\/p>\n<p>Al contempo deve considerarsi che per \u201cturni continui e avvicendati\u201d, secondo il significato proprio della parole usate, devono intendersi quei turni che, pur intervallati da giorni di mancata prestazione, tendano a ripetersi con la stessa modalita\u2019 (il che, pacificamente, si verifica nel caso di specie, attraverso uno schema di turnazione che, esauritosi, viene ripetuto con la medesima sequenza). Con la conseguenza che la previsione di cui all\u2019articolo 11, comma 10, non puo\u2019 ritenersi circoscritta al solo personale turnista a tempo pieno, ma si estende, ricorrendone le condizioni fattuali, anche al personale a tempo parziale.<\/p>\n<p>Ne\u2019 tale conclusione puo\u2019 ritenersi contraria alla ratio della normativa, posto che la previsione di una maggiorazione per il lavoro notturno in favore dei lavoratori impiegati in turni continui ed avvicendati, per essere il lavoro notturno una costante della turnazione stessa, non puo\u2019 ritenersi esclusa in presenza di una diversita\u2019 di sequenze (quali previste per i lavoratori a tempo parziale), che tuttavia, nel loro svolgimento, contemplino il lavoro notturno con caratteristiche di costanza.<\/p>\n<p>Per contro una diversa e contraria interpretazione della normativa contrattuale e, in particolare dell\u2019ambito di applicazione dell\u2019articolo 11, comma 10, si porrebbe in contrasto con la previsione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, determinando per il lavoratore turnista a tempo parziale un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, vale a dire quello turnista impiegato secondo la sequenza dettata dall\u2019articolo 9, comma 3.<\/p>\n<p>I motivi all\u2019esame non possono dunque essere accolti.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Con il terzo motivo, relativo alla questione inerente all\u2019ambito di applicazione del divisore 170, la ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata ed altresi\u2019 in un precedente arresto di questa Corte di legittimita\u2019 su un caso analogo, non sarebbe possibile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, operare un distinguo tra le voci elencate nel comma 2, lettera a), di tale disposizione, nel senso che solo per una di queste, vale a dire per la \u201cretribuzione oraria\u201d, si dovrebbe applicare il riproporzionamento di cui alla successiva lettera b), mentre, per le altre, opererebbe la previsione di beneficiare dei medesimi diritti; pertanto, secondo la ricorrente, la ridetta lettera b) non disporrebbe che la retribuzione globale del lavoratore part-time debba essere riproporzionata a quella del lavoratore a tempo pieno nel senso che tra le stesse venga a sussistere una proporzione matematica e il riferimento alla retribuzione oraria e non a quella globale, contenuto nella lettera a), consentirebbe implicitamente la possibile sussistenza di differenze fra le due retribuzioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2.1 L\u2019assunto della ricorrente non risulta convincente, poiche\u2019 proprio il Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, comma 2, lettera b), prevede che il riproporzionamento, in ragione della ridotta entita\u2019 lavorativa, deve avvenire, in particolare, per l\u2019importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, dunque con caratteristiche di esaustivita\u2019.<\/p>\n<p>Il che non puo\u2019 ritenersi che si verifichi laddove, come nel caso di specie, i lavoratore assunti a part-time si vedano applicare il divisore 170 su tutte le voci stipendiali, a differenza dei lavoratori a tempo pieno, cui tale divisore non viene applicato sulle voci fisse dello stipendio, con la conseguenza che il dipendente a tempo parziale viene a percepire una retribuzione non esattamente proporzionale, per il numero di ore lavorate, a quella erogata ai dipendenti impegnati in regime full-time.<\/p>\n<p>Condivisibilmente questa Corte ha gia\u2019 avuto modo di osservare che l\u2019interpretazione della normativa di riferimento qui avversata si salda con il principio contenuto nel medesimo Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, comma 1, per il quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, dovendosi intendersi per tale quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva (cfr, Cass., n. 17726\/2011). Anche il motivo all\u2019esame non puo\u2019 quindi trovare accoglimento.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>In definitiva il ricorso va rigettato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 novembre 2014, n. 24333 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1429,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[55,5],"tags":[56],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Maggiorazione per lavoro notturno, Discriminazione lavoratori part time, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Maggiorazione per lavoro notturno, Discriminazione lavoratori part time, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-10-13T09:24:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/lavoro-notturno.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"724\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"483\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"9 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/lavoro-notturno.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/lavoro-notturno.jpg\",\"width\":724,\"height\":483,\"caption\":\"la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/\",\"name\":\"Maggiorazione per lavoro notturno, Discriminazione lavoratori part time, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-10-13T09:24:34+00:00\",\"dateModified\":\"2020-10-13T09:24:34+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/10\/13\/maggiorazione-lavoro-notturno-discriminazione-lavoratori-part-time-corte-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-14-novembre-2014-n-24333-2\/\",\"name\":\"Maggiorazione per lavoro notturno, Discriminazione lavoratori part time, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1428"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1428"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1428\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1430,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1428\/revisions\/1430"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1429"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}