{"id":1476,"date":"2020-11-17T15:52:48","date_gmt":"2020-11-17T14:52:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1476"},"modified":"2020-11-17T15:52:48","modified_gmt":"2020-11-17T14:52:48","slug":"nozione-di-accomodamento-ragionevole-discriminazione-per-motivi-di-handicap-tribunale-di-firenze-sezione-lavoro-sentenza-del-19-marzo-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/11\/17\/nozione-di-accomodamento-ragionevole-discriminazione-per-motivi-di-handicap-tribunale-di-firenze-sezione-lavoro-sentenza-del-19-marzo-2020\/","title":{"rendered":"Nozione di accomodamento ragionevole , discriminazione per motivi di handicap, Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza del 19 marzo 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI FIRENZE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sentenza 19 marzo 2020, n. 150<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">R.G. N. \u2026\u2026\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nella causa civile di I Grado, di opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., L. 92\/2012, iscritta al n. r.g. 2046\/2019, promossa da:<\/p>\n<p>X SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. OMISSIS), in persona del Presidente Dott. Francesco Clementi, con il patrocinio degli avv.ti FALSINI Marco (C.F. &#8230;..) e FERI Michele (C.F. &#8230;&#8230;&#8230;..), elettivamente domiciliata nello studio del primo in Firenze, via \u2026\u2026\u2026.;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; parte opponente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">C. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio degli avv.ti STRAMACCIA Andrea (C.F. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;) e CALVANI Lorenzo (C.F. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, viale S. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; parte opposta e opponente in via incidentale &#8211;<\/p>\n<p>Udienza di discussione: 3.3.2020<\/p>\n<p>Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione<\/p>\n<p>1.- Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92\/2012, la X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di seguito, anche solo \u201cla X.\u201d o \u201cla COOPERATIVA\u201d) ha proposto opposizione avverso l\u2019ordinanza n. 5229\/2019 del 23.7.2019 con la quale, in esito alla fase sommaria del presente giudizio, era stato accolto il ricorso del P. avverso il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo \u2013 in particolare, a seguito dell\u2019aggravamento delle sue condizioni di salute e della impossibilit\u00e0 di adibirlo a mansioni adeguate a soddisfare le particolari esigenze derivanti da tale aggravamento \u2013.<\/p>\n<p>2.- Di seguito, in sintesi, i fatti di causa.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 opponente \u00e8 una cooperativa di tipo B che opera per favorire la creazione di percorsi di inserimento lavorativo per persone deboli sul mercato del lavoro. Ha \u2013 per dichiarazione non contestata della parte opposta \u2013 oltre 700 dipendenti dei quali circa 160 svantaggiati. Tra questi vi \u00e8 il sig. P. \u2013 socio dipendente inquadrato come operaio livello B1 CCNL Cooperative Sociali \u2013 il quale, avendo una invalidit\u00e0 (inizialmente del 60%, successivamente del 70% e, infine, del 75%; cfr. doc. 12 opponente) per una grave patologia polmonare (comportante una riduzione della capacit\u00e0 respiratoria), era stato assunto in qualit\u00e0 di persona svantaggiata ex art. 4 L. 381\/1991 (cfr. doc. 2 opponente). Il contratto, inizialmente a termine, era stato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.3.2015 (doc. 1 opponente).<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno precisare anche che (per dichiarazione non contestata) il sig. P. \u00e8 padre di quattro figli, dei quali uno invalido (cfr. doc. 6) e che egli \u00e8 tenuto a pagare il canone di locazione dell\u2019appartamento in cui abita nonch\u00e9 una somma (pari a euro 350,00 mensili) alla precedente compagna per il mantenimento di un figlio.<\/p>\n<p>Dal febbraio 2016 e fino alla data del licenziamento, il sig. P. aveva svolto mansioni di portiere alla Residenza per Studenti \u2026\u2026\u2026\u2026 (in \u2026\u2026\u2026\u2026), presso cui la X. aveva (ed ha), in appalto con la E\u2026\u2026\u2026.. S.r.l. (di seguito anche solo \u201cla Committente\u201d), la gestione del servizio di portierato. Tale servizio, come previsto nel contratto di appalto (doc. 14 opponente), \u00e8 attivo 24 ore su 24 ed \u00e8 articolato in tre turni (dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 6:00) svolti, oltrech\u00e9 dal sig. P. (prima del suo licenziamento), da altri tre lavoratori. I compiti del portiere consistono nel controllare l\u2019ingresso dello stabile (munito di tornello presso il quale passare un apposito badge), nonch\u00e9 nel ricevere e smistare la posta e nel visionare su un monitor le immagini fornite dalle telecamere a circuito chiuso (cfr. doc. 8 opponente).<\/p>\n<p>A seguito di un peggioramento del suo stato di salute nel settembre 2018, il medico competente aveva giudicato il sig. P. idoneo al lavoro \u201ccon limitazioni\u201d, in particolare, dettando la seguente prescrizione: \u201cadibire a turni lavorativi fissi diurni (8-17), evitare qualunque movimentazione manuale carichi e sforzi lavorativi gravosi, evitare ambienti umidi e polverosi\u201d (cfr. certificato medico sub doc. 6 opponente).<\/p>\n<p>Il lavoratore, conseguentemente, aveva richiesto alla X. (anche mediante sollecitazione della E\u2026.) di inserire i turni della sua prestazione lavorativa esclusivamente in tale fascia oraria (cfr. doc. 13 opposto). La X., con comunicazione del 28.9.2018, aveva proposto al P. di ridurre il contratto ad un part time di 15 ore mensili, con turni 11:00-16:00 per tre volte al mese, con conseguente diminuzione della retribuzione (doc. 12 opposto). Secondo la COOPERATIVA, infatti, tale soluzione sarebbe stata l\u2019unica praticabile per \u201cvenire incontro\u201d alle esigenze del P.. Quest\u2019ultimo, tuttavia, aveva immediatamente rifiutato la proposta della Societ\u00e0, dichiarandosi disponibile anche \u201ca lavorare in altro luogo rispettando le ore di contratto in corso\u201d (doc. 14 opposto).<\/p>\n<p>Al rifiuto di accettare la riduzione oraria proposta dalla COOPERATIVA, avevano quindi fatto seguito il licenziamento (doc. 15 opposto) e \u2013 dopo la sua contestazione in sede stragiudiziale (doc. 16 opposto) \u2013 la sua impugnazione ex art. 1 comma 47 L. 92\/2012 (doc. A opposto).<\/p>\n<p>3.- Ci\u00f2 premesso, il licenziamento \u00e8 stato impugnato, essenzialmente, per tre ordini di motivi:<\/p>\n<p>i in quanto discriminatorio poich\u00e9, in considerazione della condizione di handicap del sig. P. \u2013 certificata dalla competente Commissione (cfr. doc. 12 opponente) \u2013, il datore di lavoro avrebbe dovuto modificare i suoi turni lavorativi in modo conforme alle prescrizioni mediche (in base alle quali egli avrebbe potuto lavorare solo nella fascia oraria 8:00-17:00);<\/p>\n<p>ii poich\u00e9, a fronte della sua assunzione mediante collocamento mirato, il suo licenziamento sarebbe stato legittimo solo in caso di perdita totale della capacit\u00e0 lavorativa (dovendo peraltro essere un\u2019apposita Commissione a certificarlo);<\/p>\n<p>iii. poich\u00e9, comunque, il giudizio del medico competente era un giudizio di idoneit\u00e0 al lavoro per cui il licenziamento era illegittimo per carenza di giusta causa e giustificato motivo, potendo egli continuare a svolgere le mansioni di portiere con un cambio di orario o con spostamento presso altri appalti facenti capo alla Societ\u00e0 resistente.<\/p>\n<p>3.1.- Si era costituita la COOPERATIVA chiedendo, previo accertamento della legittimit\u00e0 del recesso, di rigettare il ricorso perch\u00e9 infondato in fatto e in diritto.<\/p>\n<p>In sintesi, la COOPERATIVA deduceva le seguenti circostanze:<\/p>\n<p>&#8211; preliminarmente, che il P. non era stato assunto ex L. 68\/1999 ma quale lavoratore svantaggiato ex art. 4, comma 3, L. 381\/1991 e che, dunque, i riferimenti (fatti dal ricorrente) alle disposizioni comunitarie e alla giurisprudenza in materia di discriminazione non erano pertinenti; aggiungeva che il P. le aveva comunicato l\u2019aggravamento dello stato di salute solo successivamente al licenziamento;<\/p>\n<p>&#8211; che la E aveva manifestato in pi\u00f9 occasioni la propria contrariet\u00e0 alla ristrutturazione dei turni e che, dunque, non era stato possibile venire incontro alla richiesta del lavoratore;<\/p>\n<p>&#8211; che quest\u2019ultimo aveva rifiutato la proposta datoriale di modifica del contratto con riduzione oraria e retributiva;<\/p>\n<p>&#8211; che non era stato possibile ricollocare il lavoratore in appalti diversi da quello con EVERGREEN , non essendovi impieghi compatibili con le limitazioni derivanti dal suo stato di salute.<\/p>\n<p>3.2.- Il giudice della fase sommaria, anzitutto, ha evidenziato come il P. sia \u201cpersona portatrice di handicap ex L. n. 104\/1992 nonch\u00e9 invalido al 75%\u201d. A ci\u00f2 ha ricollegato l\u2019applicabilit\u00e0 al caso di specie dell\u2019art. 3, comma 3-bis D.lgs. 216\/2002, in forza del quale \u201c\u2026 al fine di garantire il rispetto della parit\u00e0 di trattamento delle persone con disabilit\u00e0, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare \u201caccomodamenti ragionevoli\u201d, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilit\u00e0 la piena eguaglianza con gli altri lavoratori \u2026\u201d. Ha poi evidenziato, anche attraverso il richiamo della pertinente giurisprudenza di legittimit\u00e0, che \u201cLa nozione di \u201caccomodamento ragionevole\u201d che impone al datore di lavoro di modificare la propria organizzazione per salvaguardare il diritto dei dipendenti a svolgere mansioni compatibili con il proprio stato di salute implica che tale modifica non deve essere tale da imporre al medesimo datore di lavoro modifiche di tale entit\u00e0 da sconvolgere l\u2019assetto organizzativo dell\u2019impresa\u201d.<\/p>\n<p>Peraltro, ha specificato che, nel caso di specie, i \u201cragionevoli accomodamenti\u201d dovessero tenere conto della circostanza che la mansioni del sig. P. erano svolte nell\u2019ambito dell\u2019appalto tra la X. ed E e che, in particolare, \u201cvi \u00e8 un committente che ha appaltato un determinato servizio, richiedendo determinati orari e modalit\u00e0 di prestazione\u201d e, quindi, \u201cche l\u2019appaltatore \u00e8 tenuto a garantire tale servizio al committente con le caratteristiche fatte oggetto del contratto di appalto, non potendo costituire accomodamento ragionevole quello teso ad incidere sul contenuto dell\u2019appalto, ogni modifica unilaterale potendo determinare una risoluzione dello stesso per inadempimento dell\u2019appaltatore\u201d. Su tale presupposto, rilevato che la E avesse richiesto un\u2019articolazione del servizio di portierato su tre turni dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 6:00, \u201ce che tale articolazione fosse essenziale al servizio\u201d, ha rilevato che la modifica dei turni richiesta dal sig. P. non potesse pretendersi dal datore di lavoro (evidentemente sul presupposto che si trattasse di un onere organizzativo eccessivo e, dunque, non rientrante nella nozione di \u201caccomodamenti ragionevoli\u201d).<\/p>\n<p>A fronte di ci\u00f2, il giudice della fase sommaria ha poi ritenuto che la COOPERATIVA, anzich\u00e9 licenziare il lavoratore, potesse ricollocarlo presso altri appalti e, in particolare, presso quello con il Consorzio per la Cooperazione e Solidariet\u00e0 per la gestione del Museo della Torre del Chianti di San Casciano in Val di Pesa, nonch\u00e9 presso quello con l&#8217;Azienda USL Toscana Nord Ovest-Area di Massa e Carrara. Presso, essendo emerso che entrambi richiedessero mansioni che, anche in termini di orari, apparivano compatibili con le limitazioni imposte al sig. P..<\/p>\n<p>La COOPERATIVA, quindi, avrebbe dovuto (in quanto avrebbe potuto) ricollocare il lavoratore presso uno di questi appalti anzich\u00e9 licenziarlo.<\/p>\n<p>Il giudice, pertanto, ritenuto che il licenziamento fosse stato intimato in assenza di giustificato motivo oggettivo con conseguente applicazione dell\u2019art. 18, comma 7, L. 300\/1970, ha cos\u00ec concluso: \u201cannulla il licenziamento intimato al ricorrente [sig. P. n.d.r.] e, per l\u2019effetto, ordina alla resistente [X. n.d.r.] la reintegra del ricorrente al posto di lavoro, con condanna al pagamento nei suoi confronti di una indennit\u00e0 pari all\u2019ultima retribuzione globale di fatto, dal licenziamento alla reintegra, nei limiti delle 12 mensilit\u00e0, oltre interessi e rivalutazione, oltre al pagamento di contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo (in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 77\/2018) che sussistessero ragioni gravi ed eccezionali in tal senso, valorizzando la circostanza che il sig. P. avesse manifestato la propria disponibilit\u00e0 a svolgere attivit\u00e0 lavorativa anche fuori dal territorio fiorentino solamente nel corso del giudizio (e non anche in precedenza, ossia prima del licenziamento).<\/p>\n<p>4.- Con il ricorso in opposizione introduttivo della presente fase del giudizio, la COOPERATIVA ha dedotto la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo del licenziamento ed ha chiesto di dichiarare la legittimit\u00e0 del licenziamento medesimo sul presupposto che, in sintesi, esso sia stato intimato a causa del rifiuto del P. di svolgere le uniche mansioni disponibili sul territorio fiorentino.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019opponente ha rinviato alle argomentazioni della memoria della fase sommaria (riportata integralmente nell\u2019atto di opposizione), e si \u00e8 poi limitata \u201ca contestare i punti salienti dell\u2019ordinanza, senza tornare a ripetere le confutazioni [sintetizzate supra al punto 3.1. del presente provvedimento n.d.r.] dell\u2019impostazione avversaria in tema di asserita discriminatoriet\u00e0 del recesso e di obblighi del datore di lavoro di adottare accomodamenti che comportassero modifica dei turni dei servizi presso l\u2019appalto Evergreen [\u2026]\u201d.<\/p>\n<p>Su tale premessa, poi, ha dedotto le seguenti circostanze:<\/p>\n<p>&#8211; il giudice della fase sommaria ha omesso di considerare che il lavoratore \u201cnon \u00e8 stato licenziato perch\u00e9 non gli sono state reperite mansioni compatibili, ma perch\u00e9 gli orari ridotti presso l\u2019appalto E che la datrice era riuscita a reperirgli non erano stati accettati dal lavoratore\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; la Societ\u00e0 \u201cinfatti aveva verificato che per le limitazioni del P. nell\u2019ambito del territorio dove questi voleva lavorare per la sua manifestata indisponibilit\u00e0 a prestare la propria opera fuori da Firenze, aveva a disposizione [solamente n.d.r.] le poche ore settimanali indicate nella lettera del settembre 2018; cio\u00e8 presso Evergreen\u201d; indisponibilit\u00e0 che risulterebbe da \u201cla mail 3.9.2015 del P., non contestata, in cui questo tornava a chiedere alla datrice di essere assegnato a Firenze\u201d (doc. 16 opponente);<\/p>\n<p>&#8211; quindi, il Giudice della fase sommaria ha sbagliato ad affermare che la Societ\u00e0 potesse assegnare il sig. P. ad altri incarichi al di fuori del territorio fiorentino, in particolare, a San Casciano e a Carrara;<\/p>\n<p>&#8211; \u201cda allora il P. ha sempre opposto rifiuto a lavorare fuori da Firenze ed \u00e8 sulla scorta di questa presupposizione che le mansioni alternative sono sempre state ricercate in appalti nell\u2019area metropolitana fiorentina\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; in ogni caso, \u00e8 contestato che la Societ\u00e0, al tempo del licenziamento, avesse in essere gli appalti presi in considerazione nella fase di merito per sostenre che non c\u2019era giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n<p>4.1.- Si \u00e8 costituito il lavoratore-opposto il quale, ribadendo quanto gi\u00e0 sostenuto in sede sommaria, ha chiesto il rigetto dell\u2019opposizione principale e ha proposto opposizione incidentale. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:<\/p>\n<p>\u201cin tesi, previo rigetto dell\u2019opposizione proposta, voglia accogliere l\u2019opposizione incidentale e riformare l\u2019ordinanza n.5229\/2019 e per l\u2019effetto accertare e dichiarare la nullit\u00e0 del licenziamento perch\u00e9 ritorsivo per i motivi esposti e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento alla reintegra calcolata sulla base dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1876,38, oltre rivalutazione e interessi. Condanni la convenuta alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa per il periodo dal licenziamento alla reintegra. Condanni la convenuta al risarcimento derivante dalla natura discriminatoria del recesso, nella misura di Euro 10.000,00 o la diversa di giustizia. In ipotesi, previo rigetto dell\u2019opposizione proposta, voglia confermare l\u2019ordinanza n. 5229\/2019 del 22.07.2019 RG n. 3167\/2018 e per l\u2019effetto confermare l\u2019annullamento del licenziamento intimato al ricorrente con diritto alla reintegra del P. al posto di lavoro e con condanna al pagamento nei suoi confronti di una indennit\u00e0 pari all\u2019ultima retribuzione globale di fatto, dal licenziamento alla reintegra, nei limiti delle 12 mensilit\u00e0, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre il pagamento di contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali. Con vittoria di spese\u201d.<\/p>\n<p>A seguito dell\u2019udienza del 5.11.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l\u2019udienza di discussione per il 3.3.2020 in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* * *<\/p>\n<p>Premesso quanto sopra, l\u2019opposizione principale (della X.) \u00e8 infondata e deve quindi essere rigettata, dovendo invece trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, l\u2019opposizione incidentale proposta dal lavoratore \u2013 opposizione incidentale che, in quanto logicamente assorbente rispetto a quella principale, deve essere trattata prioritariamente \u2013.<\/p>\n<p>A.- In via pregiudiziale, per quanto (correttamente) nulla sia stato eccepito in proposito da parte della X., si rileva l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019opposizione incidentale tardiva esperita dal lavoratore. Ci\u00f2 in linea con l\u2019ormai consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, secondo la quale \u201cNel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l&#8217;altra parte pu\u00f2 riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessit\u00e0 di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell&#8217;art. 418 c.p.c., atteso che l&#8217;opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l&#8217;oggetto dell&#8217;originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale\u201d (cfr. Cass., sez. lavoro, n. 30443\/2018; conf. Cass., sez. lavoro, n. 5993\/2019; Cass. n. 3836\/2016; Cass., sez. lavoro, n. 21156\/2018; da ultimo, Cass., sez. lavoro, ord. 13025\/2019).<\/p>\n<p>B.- Ci\u00f2 detto, l\u2019opposizione incidentale, oltrech\u00e9 ammissibile, risulta fondata, dovendosi condividere le argomentazioni del lavoratore in ordine alla lamentata discriminatoriet\u00e0 del licenziamento e, correlativamente, non potendosi accogliere le difese che sul punto sono state svolte dalla X..<\/p>\n<p>B.1.- Come noto, secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, \u201cla nozione di \u201chandicap\u201d deve essere intesa nel senso che si riferisce ad una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, pu\u00f2 ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Inoltre, dall\u2019articolo 1, secondo comma, della Convenzione dell\u2019ONU [sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 del 26.11.2009 n.d.r.] risulta che le menomazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali debbano essere durature\u201d (C.G.U.E., 11.4.2013, C-335\/11 e C-337\/11, richiamata, ex multis, da Cass., sez. lav., 19.3.2018, n. 6798).<\/p>\n<p>Nel caso di specie, la circostanza che il sig. P. sia (e fosse al tempo del licenziamento) portatore di handicap pu\u00f2 considerarsi pacifico, non essendo contestata (e, comunque, essendo documentale).<\/p>\n<p>Si tratta di circostanza rilevata ed affermata anche dal giudice della fase sommaria e che, infatti, non \u00e8 stata oggetto di \u201ccensure\u201d da parte della Societ\u00e0 in sede di opposizione.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, tale circostanza ha rappresentato il presupposto stesso dell\u2019assunzione del sig. P. il quale, come risulta dal contratto di lavoro e come espressamente affermato anche dalla Societ\u00e0, \u00e8 stato assunto quale soggetto svantaggiato (proprio in ragione della sua condizione di invalidit\u00e0).<\/p>\n<p>B.2.- Alla riconduzione della condizione del sig. P. a quella delle persone con disabilit\u00e0 \u2013 secondo la nozione sopra delineata \u2013 consegue l\u2019applicabilit\u00e0 al caso di specie, dell\u2019art. 3, comma 3-bis D.lgs. 216\/2002 (attuativo della Direttiva 2000\/78 CE) in forza del quale qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, \u201cal fine di garantire il rispetto della parit\u00e0 di trattamento delle persone con disabilit\u00e0\u201d e la loro piena eguaglianza rispetto agli altri lavoratori, ha l\u2019obbligo di \u201cadottare \u201caccomodamenti ragionevoli\u201d, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18\u201d.<\/p>\n<p>In relazione a questo profilo, anzitutto, non pu\u00f2 essere accolta la difesa della X. secondo la quale la normativa appena richiamata non potrebbe applicarsi al caso del sig. P. poich\u00e9 la sua \u201cassunzione non \u00e8 avvenuta ai sensi della L. 68\/\u201999\u201d ma in forza dell\u2019art. 4 L. 381\/1991. Ci\u00f2 che, infatti, rileva ai fini dell\u2019operativit\u00e0 della disciplina di tutela dei lavoratori disabili non \u00e8 il dato formale costituito dal \u201ctitolo\u201d di assunzione, bens\u00ec il dato sostanziale costituito dalla condizione di concreta ed effettiva disabilit\u00e0 del lavoratore \u2013 condizione, come detto, sussistente e neppure contestata nel caso de quo \u2013. Il che \u00e8 pienamente in linea con la tendenza, tipica del legislatore europeo, a privilegiare la sostanza rispetto alla forma.<\/p>\n<p>Oltretutto, lo stesso art. 4 L. 381\/1991 \u2013 ossia quello su cui \u201cfa leva\u201d la tesi difensiva dell\u2019opponente \u2013 qualifica come \u201cpersone svantaggiate\u201d, tra gli altri, \u201cgli invalidi fisici\u201d. Tra questi ultimi rientrano certamente le persone portatrici di handicap secondo la nozione sopra delineata. Per cui la difesa della Societ\u00e0 \u00e8 infondata anche per questa ragione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 chiarito, ai sensi dell\u2019art. 2 della Convenzione dell\u2019ONU richiamata dall\u2019art. 3, comma 3-bis, D.lgs. 216\/2003 (sopra riportato), per \u201caccomodamenti ragionevoli\u201d si intendono \u201cle modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessit\u00e0 in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilit\u00e0 il godimento e l\u2019esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libert\u00e0 fondamentali\u201d.<\/p>\n<p>In relazione al concetto di \u201caccomodamento ragionevole\u201d e al modo in cui \u00e8 stato poi concretamente declinato, merita di essere richiamata l\u2019ordinanza oggetto di opposizione, in particolare, nella parte in cui si afferma che \u201cLa nozione di \u201caccomodamento ragionevole\u201d che impone al datore di lavoro di modificare la propria organizzazione per salvaguardare il diritto dei dipendenti a svolgere mansioni compatibili con il proprio stato di salute implica che tale modifica non deve essere tale da imporre al medesimo datore di lavoro modifiche di tale entit\u00e0 da sconvolgere l\u2019assetto organizzativo dell\u2019impresa\u201d.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha, infatti, avuto modo ci precisare che \u201c[\u2026] l\u2019assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all\u2019attuale attivit\u00e0, ad attivit\u00e0 diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra equivalente, o anche a mansione inferiore, pu\u00f2 essere rifiutata legittimamente dall\u2019imprenditore se comporti (non meri aggravi organizzativi come statuito da Cass. S.U. n. 7755 del 1998, bens\u00ec) oneri organizzativi eccessivi (da valutarsi in relazione alle peculiarit\u00e0 dell\u2019azienda ed alle relative risorse finanziarie) e, in particolare, se derivi, a carico di singoli colleghi dell\u2019invalido, la privazione o l\u2019apprezzabile modificazione delle modalit\u00e0 di svolgimento della loro prestazione lavorativa che comportino l\u2019alterazione della predisposta organizzazione aziendale\u201d (Cass., sez. lav., n. 27243\/2018).<\/p>\n<p>B.3.- Ci\u00f2 posto, nel corso del giudizio \u00e8 emerso che, nel caso di specie, per consentire al sig. P. di continuare a lavorare presso E compatibilmente con le limitazioni mediche a lui imposte (in ragione della sua condizione di salute), sarebbe stato sufficiente \u2013 come da lui suggerito e richiesto \u2013 modificare la turnazione oraria del servizio di portierato, semplicemente posticipando di due ore l\u2019inizio di ciascun turno (cosicch\u00e9 il turno mattutino sarebbe iniziato, anzich\u00e9 alle 6:00, alle 8:00, quello pomeridiano, anzich\u00e9 alle 14:00, alle 16:00 e quello serale alle 24:00, invece che alle 22:00), senza in alcun modo intaccare la continuit\u00e0 del servizio 24 ore su 24.<\/p>\n<p>In proposito, preliminarmente, non pu\u00f2 essere condivisa la difesa della Societ\u00e0 basata sulla circostanza che una tale modifica nella turnazione oraria sarebbe stata preclusa a causa della contrariet\u00e0 manifestata da parte della societ\u00e0 Committente.<\/p>\n<p>La definizione dell\u2019orario di lavoro dei propri dipendenti, infatti, costituisce un profilo estraneo alla sfera di possibile ingerenza del committente, trattandosi di aspetto strettamente inerente alla organizzazione dei mezzi dell\u2019appaltatore, a meno di uno sconvolgimento dell\u2019istituto dell\u2019appalto di lavoro. Si tratta, infatti, di un aspetto che \u00e8 (e deve essere) oggetto dell\u2019autonomia organizzativa dell\u2019appaltatore.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica, si sottolinea che ci\u00f2 che contraddistingue l\u2019appalto di lavoro, oltre all\u2019assunzione del rischio di impresa da parte dell\u2019appaltatore, \u00e8 \u201cl\u2019organizzazione dei mezzi necessari da parte dell\u2019appaltatore\u201d (cfr. art. 29 D.lgs. 276\/2003): in altri termini, l\u2019appaltatore \u00e8 un imprenditore la cui attivit\u00e0 consta nel fornire al committente un\u2019opera o un servizio, mediante la propria organizzazione di mezzi o anche soltanto mediante l\u2019impiego di lavoratori da lui organizzati e diretti. Altrimenti, viene in rilievo il (diverso) istituto della somministrazione di lavoro in cui l\u2019agenzia di somministrazione si limita a fornire ad altra impresa mere prestazioni di lavoro mediante lavoratori da essa assunti e retribuiti, ma diretti ed organizzati dall\u2019impresa che li utilizza.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, \u00e8 stata la E stessa a riferire che la definizione della turnazione oraria dei portieri non rientra(va) nella propria competenza bens\u00ec in quella della X. (cfr. doc. 13 opposto, dal quale risulta che il direttore di E stessa abbia affermato: \u201cIl sottoscritto non pu\u00f2 (n\u00e9 deve) decidere alcunch\u00e9 delle tue personali vicende lavorative cos\u00ec come di quelle di ogni persona dipendente dalle aziende esterne che svolgono servizi per E\u201d; cfr. inoltre doc. 10 opponente nel quale il medesimo direttore si limita ad esprimere un \u201cparere contrario\u201d alla ristrutturazione dei turni anche se precisa che la \u201cquestione\u201d del sig. P. \u201cesula dalla [sua] competenza\u201d).<\/p>\n<p>\u00c8 vero, infatti, che nel contratto di appalto (e in particolare nell\u2019allegato 1 ad esso: doc. 14 opponente) si fa riferimento anche alla turnazione oraria (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00), ma si tratta di un aspetto che, riguardando il rapporto di lavoro tra la X. e i singoli portieri (suoi dipendenti), non pu\u00f2 essere ritenuto vincolante, pena la violazione delle norme imperative in materia di appalto di lavoro.<\/p>\n<p>Per quanto sopra, quindi, la E non aveva alcun titolo per ingerirsi nella vicenda che ha condotto all\u2019instaurazione del presente giudizio. N\u00e9, tanto pi\u00f9, la X. poteva validamente invocare il dissenso della E per giustificare la mancata modifica richiesta dal sig. P. nell\u2019orario della turnazione del servizio.<\/p>\n<p>A riprova ed a rafforzamento di tale conclusione, si consideri che la stessa X. nella memoria difensiva della fase sommaria (integralmente riportata nell\u2019atto di opposizione) afferma che \u201cDa sempre sono gli addetti a quel servizio che si gestiscono da soli le relative sostituzioni [\u2026] senza che questo sia imposto dalla datrice\u201d (punto 11 della memoria).<\/p>\n<p>Ad ulteriore riprova dell\u2019infondatezza della posizione sostenuta dalla Societ\u00e0, si consideri ancora che la stessa proposta che la X. aveva fatto al sig. P. \u2013 ossia quella di lavorare solo per 15 ore mensili \u2013 non rispettava la turnazione oraria 6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00 (indicata nell\u2019allegato 1 al contratto di appalto), basandosi invece sulla seguente turnazione: 6:00-11:00, 11:00-16:00, 16:00-21:00, 21:00-6:00 (cfr. doc. B11 opposto e doc.13 opponente).<\/p>\n<p>B.4.- Pertanto, date le circostanze concrete, \u00e8 da ritenere che quanto richiesto dal P. fosse \u2013 in modo evidente \u2013 un \u201cadattamento ragionevole\u201d, trattandosi di una soluzione che non avrebbe certamente comportato uno sconvolgimento dell\u2019assetto organizzativo o tantomeno un onere organizzativo eccessivo per la X. e per i colleghi del sig. P.; in altri termini, un adattamento pienamente esigibile (anche solo sulla base dei generali principi di buona fede e correttezza nell\u2019esecuzione del contratto) dal sig. P. nei confronti della X..<\/p>\n<p>Si trattava, infatti, solo di posticipare di due ore l\u2019inizio dei turni, senza in alcun modo incidere sulla continuit\u00e0 del servizio di portierato n\u00e9 modificare le sue caratteristiche. Il che vale ad accentuare la non giustificabilit\u00e0 della condotta tenuta dal datore di lavoro nonch\u00e9, al contempo, a dimostrare la pretestuosit\u00e0 delle giustificazioni addotte a fondamento del licenziamento e, in ultima analisi, anche a provare (o comunque a gravemente indiziare del) l\u2019intento soggettivamente discriminatorio del datore di lavoro medesimo o, in ogni caso, (del)l\u2019assenza di una reale volont\u00e0 di trovare effettivamente una soluzione per venire incontro alle esigenze del P..<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, non ha nessuna rilevanza la circostanza \u2013 eccepita da parte opponente e, peraltro, contestata da parte opposta \u2013 che il sig. P. abbia comunicato alla Societ\u00e0 l\u2019aggravamento della propria condizione di invalidit\u00e0 solamente dopo il licenziamento. La Societ\u00e0, infatti, aveva l\u2019obbligo di adottare le misure organizzative suddette, a prescindere dalla conoscenza di tale aggravamento, semplicemente sulla base delle limitazioni imposte dal medico competente, limitazioni di cui la Societ\u00e0 era stata immediatamente notiziata (cosa che non \u00e8 oggetto di contestazione).<\/p>\n<p>B.5.- La mancata adozione, in violazione del D.lgs. 216\/2003 (attuativo della Direttiva 2000\/78 CE), delle misure organizzative di cui sopra costituisce di per s\u00e9 violazione del principio di disparit\u00e0 di trattamento nei confronti del portatore di handicap, cosicch\u00e9 il licenziamento conseguente \u00e8 da qualificarsi come discriminatorio, a prescindere dalla circostanza che sussista effettivamente un intento soggettivo discriminatorio da parte del datore di lavoro \u2013 intento soggettivo di cui, peraltro, nel caso di specie, date le circostanze, si ravvisano almeno gravi indizi \u2013.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 deriva l\u2019applicabilit\u00e0 al caso di specie della tutela di cui all\u2019art. 18, commi 1 e 2, L. 300\/1970 con conseguenti:<\/p>\n<p>&#8211; declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento irrogato nei confronti del P.;<\/p>\n<p>&#8211; obbligo di reintegrarlo nel posto di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; obbligo di corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra calcolata sulla base dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.876,38 (non oggetto di contestazione), oltre rivalutazione e interessi (non vi \u00e8 prova della percezione, fino alla data odierna, di ulteriori redditi da parte del P. dopo il licenziamento);<\/p>\n<p>&#8211; obbligo di regolarizzazione previdenziale e assicurativa per il periodo medesimo.<\/p>\n<p>C.- Fondata \u00e8 anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della natura discriminatoria del licenziamento.<\/p>\n<p>In via pregiudiziale, deve rilevarsi l\u2019ammissibilit\u00e0 di detta domanda nell\u2019ambito del \u201crito Fornero\u201d, trattandosi di domanda che (in coerenza con quanto richiesto dall\u2019art. 1, comma 48, L. 92\/2012) si basa sui medesimi fatti costitutivi di quelli posti a fondamento della tutela di cui all\u2019art. 18 L. 300\/1970, in quanto fondata anch\u2019essa sull\u2019esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sull\u2019invalidit\u00e0 del recesso datoriale (nello stesso senso, vd. Trib. Pisa, ord., 16.4.2015 in atti).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, la direttiva comunitaria 2000\/78 CE dispone che gli Stati membri determinino, \u201cin caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva\u201d, \u201csanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili\u201d, \u201cche possono prevedere il risarcimento dei danni\u201d (cfr. considerando n. 35 e art. 17 della Direttiva). In attuazione di tale previsione europea, il legislatore interno (D. lgs. 216\/2003, art. 4 comma 3, ora abrogato, e il D.lgs. 150\/2011, art. 28) ha previsto delle ipotesi espresse di risarcimento del danno non patrimoniale.<\/p>\n<p>In ragione della funzione non esclusivamente compensativa ma anche (come detto) sanzionatoria e dissuasiva del risarcimento de quo e tenendo conto del comportamento tenuto dalla X., il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale invocato dal lavoratore deve ritenersi sussistente quanto all\u2019an.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che invece riguarda il quantum di tale diritto, in considerazione delle circostanze del caso di specie \u2013 in particolare: delle dimensioni aziendali della COOPERATIVA nonch\u00e9 del suo giro d\u2019affari e della sua natura di organizzazione non lucrativa; delle modalit\u00e0 del comportamento serbato dalla COOPERATIVA, anche tenendo conto della ridetta natura non lucrativa nonch\u00e9 delle condizioni familiari del sig. P. \u2013, si ritiene congrua la somma di euro 5.000,00, al cui pagamento la convenuta deve quindi essere condannata, oltre interessi .<\/p>\n<p>D.- Le ragioni di cui sopra, che giustificano l\u2019accoglimento dell\u2019opposizione incidentale, comportano al tempo stesso l\u2019infondatezza dell\u2019opposizione principale che, pertanto, deve essere rigettata.<\/p>\n<p>E.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si precisa che, stante la particolare struttura del c.d. \u201crito Fornero\u201d \u2013 caratterizzato dall\u2019articolazione bifasica del giudizio di primo grado che, ciononostante, mantiene la sua unitariet\u00e0 \u2013 la statuizione in ordine alle spese processuali inerisce tanto alla (precedente) fase sommaria quanto alla (presente) fase a cognizione piena.<\/p>\n<p>In proposito, si rileva come la circostanza che il giudice della fase sommaria aveva posto a fondamento della decisione di compensare integralmente le spese \u2013 ossia che il sig. P. avesse manifestato la propria disponibilit\u00e0 a svolgere attivit\u00e0 lavorativa anche fuori dal territorio fiorentino solamente nel corso del giudizio (e non anche in precedenza, ossia prima del licenziamento) \u2013, \u00e8 assorbita dall\u2019accertato carattere discriminatorio del licenziamento del sig. P., in quanto profilo logicamente antecedente (e, appunto, assorbente) ai fini del decidere.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>1) rigetta l\u2019opposizione principale proposta da X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;<\/p>\n<p>2) accoglie l\u2019opposizione incidentale di C. P. e, per l\u2019effetto, in riforma dell\u2019ordinanza n. 5229\/2019 del 23.7.2019 emessa all\u2019esito della fase sommaria del presente giudizio:<\/p>\n<p>&#8211; dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento intimato al sig. C. P., in quanto discriminatorio;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a reintegrare il sig. C. P. nel posto di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a corrispondere al sig. C. P. la retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento all\u2019effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze a decorrere dalla data del licenziamento e fino al saldo (indicata la retribuzione-parametro in euro 1.876,38 al mese), detratto l\u2019eventuale aliunde perceptum percepito dal P.;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del sig. C. P. per il periodo dal licenziamento all\u2019effettiva reintegra;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS al risarcimento del danno non patrimoniale (derivante dal carattere discriminatorio del licenziamento) nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila\/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dalla data del licenziamento e fino al saldo;<\/p>\n<p>3) condanna la X. SOCIET\u00c0 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a rimborsare al sig. C. P. le spese processuali, che si liquidano in euro 5.973,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, iva e cpa.<\/p>\n<p>Firenze, 19 marzo 2020<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott. Tommaso Maria Gualano<\/p>\n<p>Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Federico Falco,<\/p>\n<p>Magistrato Ordinario in Tirocinio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro Sentenza 19 marzo 2020, n. 150 R.G. 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