{"id":1497,"date":"2020-11-26T12:09:18","date_gmt":"2020-11-26T11:09:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1497"},"modified":"2020-11-26T12:10:43","modified_gmt":"2020-11-26T11:10:43","slug":"riconoscimento-rapporto-subordinazione-tribunale-palermo-sentenza-del-20-11-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/11\/26\/riconoscimento-rapporto-subordinazione-tribunale-palermo-sentenza-del-20-11-2020\/","title":{"rendered":"Food delivery, Riconoscimento rapporto di subordinazione, Tribunale di Palermo, sentenza del 20.11.2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">S E N T E N Z A<\/p>\n<p>Nella causa civile iscritta al n\u00b0 7283\/2020 R.G.L., promossa<\/p>\n<p>D A<\/p>\n<p>T M, rappresentato e difeso dall\u2019Avv. DE MARCHIS GOMEZ CARLO, dall\u2019avv. BIDETTI MARIA MATILDE, dall\u2019avv. VACIRCA SERGIO e dall\u2019avv. LO MONACO GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest\u2019ultima in Palermo V&#8230;&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">C O N T R O<\/p>\n<p>F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019Avv. PAGANI FEDERICA, dall\u2019avv. TANCA FRANCESCO e dall\u2019avv. CASTRONOVO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in P&#8230;..<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">&#8211; convenuto &#8211;<\/p>\n<p>Sentenza n. 3570\/2020 pubbl. il 24\/11\/2020<\/p>\n<p>RG n. &#8230;&#8230;<\/p>\n<p>Sentenza n. 3570\/2020 pubbl. il 24\/11\/2020<\/p>\n<p>Oggetto: licenziamento individuale<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 20\/11\/2020 i difensori delle parti hanno concluso come in atti<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO E DIRITTO<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 29\/07\/2020, il ricorrente, premesso di avere svolto attivit\u00e0 di ciclofattorino (id est \u201crider\u201d) in favore della F , sin dal 28 settembre 2018, dedusse di avere prestato attivit\u00e0 lavorativa in forma continuativa sino al 3.03.2020, quando venne disconnesso dalla piattaforma e mai pi\u00f9 riconnesso alla medesima, nonostante le sue ripetute fondate richieste, e impugn\u00f2 la condotta datoriale quale licenziamento orale, discriminatorio e ritorsivo, in relazione alle legittime richieste poco prima avanzate nei confronti della societ\u00e0, di fornitura dei DPI e di applicazione di condizioni di lavoro pi\u00f9 trasparenti e favorevoli, minacciando azione giudiziaria; rivendic\u00f2 la natura subordinata del rapporto di lavoro, in ragione delle concrete modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase di esecuzione degli ordini ricevuti. Descritto il modello organizzativo imposto dalla societ\u00e0 convenuta, il ricorrente dedusse, infatti, che F non consente alcuna autonomia in sede di ritiro e consegna dei prodotti e nella determinazione del corrispettivo, dando luogo ad una subordinazione in fase di attuazione del rapporto, e che tutta l\u2019attivit\u00e0 del ciclofattorino \u00e8 caratterizzata dall\u2019assenza di autonomia, da un puntuale e dettagliato coordinamento da parte della convenuta e da sanzioni e penalizzazioni atipiche in caso di scostamenti dal modello organizzativo. Chiese, quindi, in principalit\u00e0 di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato ed in subordine quale collaborazione eteroorganizzata, ex art. 2 del d.lgs 81\/15, che impone, in ragione della equiparazione normativa (Cassazione, 24 gennaio 2020 n. 1663), l\u2019applicazione ed il rispetto della disciplina del lavoro subordinato.<\/p>\n<p>Chiese, quindi, oltre che l\u2019applicazione della normativa sui licenziamenti nulli, altres\u00ec l\u2019applicazione, anche per via equitativa, della disciplina di settore prevista dal CCNL (Trasporti e Logistica o in subordine Commercio e Terziario), nonch\u00e9 il riconoscimento come tempo di lavoro delle frazioni temporali nella quali \u00e8 stato \u201ca disposizione della societ\u00e0\u201d in attesa di ricevere un ordine ovvero \u00e8 stato impegnato in attivit\u00e0 ausiliarie, proponendo domanda di condanna al pagamento di differenze retributive.<\/p>\n<p>Da ultimo il ricorrente richiese l\u2019applicazione della speciale sanzione prevista dall\u2019art. 47 ter d.lgs 81\/15, per il comportamento omissivo della convenuta rispetto alle informazioni essenziali per la tutela dei propri diritti che egli aveva sollecitato.<\/p>\n<p>In particolare, il ricorrente espose in punto di fatto l\u2019organizzazione datoriale, le caratteristiche della piattaforma, le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione da parte dei riders e quelle di svolgimento del proprio rapporto di lavoro, delle quali document\u00f2 in allegato al ricorso gli elementi pregnanti.<\/p>\n<p>Dedusse ed alleg\u00f2 al riguardo:<\/p>\n<p>\u00ab1. F \u00a0\u00e8 una azienda multinazionale spagnola operante con il marchio \u201cG\u201d in Italia dal 2016 che opera nel settore delle consegne per conto di partner convenzionati o non convenzionati (doc. 01) attraverso i ciclofattorini.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>L\u2019attivit\u00e0 \u00e8 effettuata attraverso il coordinamento di una rete di rider la cui prestazione \u00e8 costantemente gestita e diretta dalla piattaforma digitale dalla fase iniziale di accettazione dell\u2019ordine, al suo ritiro (la cd \u201cpresa consegna\u201d), sino al recapito e alla rimessa del denaro.<\/li>\n<li>Il ciclo produttivo della societ\u00e0 si realizza, infatti, attraverso un algoritmo che sulla base di previsioni statistiche calcola il fabbisogno di manodopera necessario per soddisfare la domanda dell\u2019utenza di una determinata area e in una determinata fascia oraria. La convenuta, quindi, individuata un\u2019area nella quale effettuare il servizio \u2013 (id est Roma, Milano, Firenze, Palermo, ecc.), stabilisce nell\u2019arco della settimana, per ciascun giorno e fascia oraria (id est \u201cslot\u201d o turni di lavoro), il numero ottimale di rider che intende avere a sua disposizione per garantire l\u2019effettuazione delle consegne.<\/li>\n<li>La distribuzione del lavoro tra i rider avviene solo attraverso la piattaforma digitale il cui algoritmo provvede a gestire il complesso sistema di pianificazione, distribuzione e gestione dei flussi di lavoro tra i rider.<\/li>\n<li>Tutti i rider della convenuta al fine di svolgere la propria attivit\u00e0, devono infatti, previa registrazione nella piattaforma, installare sul proprio smartphone un software (id est una c.d. \u201capp\u201d) (doc. 02) fornito dalla societ\u00e0 (la cd \u201capp G\u201d) che genera un profilo personalizzato tramite il quale accedono alla piattaforma digitale<\/li>\n<li>L\u2019applicativo che il rider deve installare \u00e8 particolarmente invasivo in quanto controlla a distanza la sua geolocalizzazione e persino il livello di carica della batteria dello smartphone inibendo l\u2019accesso alla sessione di lavoro in caso di carica inferiore al 20% ovvero di geolocalizzazione del lavoratore al di fuori dell\u2019area di lavoro (doc. 03).<\/li>\n<li>I rider sono tenuti ad adeguare la propria prestazione alle indicazioni che ricevono tramite l\u2019applicativo che \u00e8 anche l\u2019unica modalit\u00e0 con la quale possono interagire con la convenuta.<\/li>\n<li>L\u2019applicativo della societ\u00e0 costringe i rider a seguire le istruzioni del software per tutta la durata della prestazione in quanto non \u00e8 possibile svolgere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa senza essere connessi e senza seguire pedissequamente le tempistiche e le fasi imposte dal programma (doc. 04 ).<\/li>\n<li>La convenuta nelle sue istruzioni indica ai rider per ogni citt\u00e0 i cd \u201cpunti caldi\u201d (identificati nelle zone vicine ai locali di catene di fast food) ovvero i luoghi dove si \u201cconsiglia\u201d di recarsi per ricevere il maggior numero di ordini.<\/li>\n<li>I rider utilizzati dalla societ\u00e0 stipulano contratti di lavoro autonomo, sono soggetti a basso reddito e rendono una prestazione ripetitiva e dai contenuti meramente esecutivi.<\/li>\n<li>I rider sono tenuti a monitorare lo smartphone collocato sul manubrio della bicicletta al fine di visualizzare in tempo reale l\u2019arrivo di un ordine (doc. 05), i tempi di consegna (cfr infra doc. 4) e il percorso in base al quale verr\u00e0 calcolata la remunerazione della prestazione (doc. 06).<\/li>\n<li>La societ\u00e0, pertanto, fornisce al rider in occasione della costituzione del rapporto un porta smartphone da collocare sul manubrio le cui caratteristiche tecniche consentono di averlo \u201csempre in vista\u201d e di poterlo utilizzare \u201csenza doverlo estrarre\u201d come consigliato dalla stessa societ\u00e0 (cfr infra doc 5). In caso di richiesta di sostituzione per smarrimento, furto o deterioramento il rider \u00e8 tenuto ad utilizzare moduli predisposti dalla convenuta (cfr infra doc. 5).<\/li>\n<li>La societ\u00e0, inoltre, in occasione dell\u2019avvio del rapporto contrattuale, consegna una borsa termica con il logo dell\u2019azienda, un power bank (ovverosia una batteria esterna di ricarica del cellulare) (cfr infra doc. 5 ) e un manuale comportamentale che indica le istruzioni da seguire puntualmente per ogni fase dell\u2019esecuzione della prestazione (doc. 07 ).<\/li>\n<li>La convenuta predispone nel proprio sito una serie di dettagliate informazioni rivolte ai rider al fine di indicare puntualmente le modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione richiesta. \u2026<\/li>\n<li>Il raggiungimento del numero di rider predeterminato dall\u2019algoritmo per ogni sessione di lavoro, viene ottenuto attraverso uno scaglionamento nel tempo della facolt\u00e0 di prenotare i turni di lavoro; i rider, a seconda del giudizio di produttivit\u00e0 loro riconosciuto, accedono a distinte fasce orarie di prenotazione e man mano saturano i turni lavorativi rendendoli indisponibili agli altri rider che il sistema considera meno produttivi.<\/li>\n<li>L\u2019accesso prioritario del rider alle prenotazioni delle sessioni di lavoro si basa su un modello che penalizza il rider che non si conforma alle regole della societ\u00e0 convenuta; il rider, infatti, viene costantemente profilato dall\u2019algoritmo che, nell\u2019attribuire un punteggio (il cd \u201cparametro di eccellenza\u201d), ne determina l\u2019accesso prioritario nella prenotazione delle sessioni di lavoro.<\/li>\n<li>Il sistema di prenotazione delle sessioni di lavoro attribuisce, infatti, una priorit\u00e0 ai rider con maggior punteggio di \u201ceccellenza\u201d (doc. 08); il rider, pertanto, \u00e8 periodicamente valutato tramite \u201cstatistiche\u201d delle sue prestazioni<\/li>\n<li>Le istruzioni fornite dalla pagina dedicata ai rider di G precisano che le sessioni saranno disponibili prima per i lavoratori con maggior punteggio di eccellenza. Si legge, infatti, nella pagina dedicata alle prenotazioni che \u201cIl calendario diventer\u00e0 disponibile prima ai corrieri con il Punteggio di Eccellenza pi\u00f9 alto\u201d. (doc. 09).<\/li>\n<li>I rider, tuttavia, non sono liberi di prenotare tutte le sessioni disponibili che desiderano in quanto la convenuta impone un tetto (50 sessioni) e richiede, al fine di non applicare penalizzazioni (cfr infra doc. 12), che la prestazione lavorativa avvenga in determinati turni ritenuti di alta domanda (nei fine settimana).<\/li>\n<li>Tutti i rider iscritti nella piattaforma ricevono, quindi, una comunicazione sul proprio smartphone che li informa, in ragione del punteggio di eccellenza posseduto, l\u2019orario a partire dal quale potranno nelle due sole giornate del luned\u00ec e del gioved\u00ec prenotare le sessioni di lavoro per la settimana successiva (doc.10).<\/li>\n<li>Il rider per accedere agli slot disponibili, dopo aver ricevuto la notifica dell\u2019orario a partire dal quale pu\u00f2 prenotare, deve aprire la sezione \u201cProgramma\u201d dell\u2019applicazione, dove si trova il calendario con l\u2019articolazione dei giorni della settimana suddivisa per sessioni orarie di lavoro distinte dai diversi colori: sessioni di lavoro di colore bianco sono quelle disponibili, mentre quelle grigie sono quelle gi\u00e0 complete di prenotazioni. Il rider pu\u00f2 accedere solo alle sessioni bianche che diventano di colore verde una volta prenotate (doc. 11).<\/li>\n<li>I turni messi a disposizione dal sistema vengono pertanto prioritariamente scelti dai lavoratori che hanno un &#8220;Punteggio di Eccellenza\u201d maggiore, mentre i ciclofattorini con \u201cPunteggio di Eccellenza\u201d minore accedono alle prenotazioni in un orario successivo che consente la prenotazione solo dei turni residui ovvero di quelli non saturi ed hanno, quindi, una minore possibilit\u00e0 di scelta e conseguentemente minori possibilit\u00e0 di lavoro venendo man mano estromessi.<\/li>\n<li>Ai fini del punteggio di eccellenza, calcolato in 100\/100, il sistema prevede i seguenti parametri:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Attivit\u00e0 in cd \u201calta domanda\u201d del partner convenzionato che incide nella misura del 35% (doc. 12 )<\/p>\n<p>&#8211; Efficienza che incide nella misura del 35% (doc. 13)<\/p>\n<p>&#8211; Il feedback dell\u2019 utente che incide nella misura del 15% (doc. 14)<\/p>\n<p>&#8211; Esperienza che incide nella misura del 10% (doc.15 )<\/p>\n<p>&#8211; Il feedback dei partner che incide nella misura del 5% (doc 16 ). \u2026<\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>La convenuta esercita un potere sanzionatorio in quanto \u201cpunisce\u201d i rider che non rispettano il modello lavorativo loro imposto ovvero pongono in essere condotte non conformi. La convenuta, infatti, in tali casi opera una diminuzione del punteggio cui consegue la retrocessione nella priorit\u00e0 della prenotazione delle sessioni di lavoro. La convenuta precisa, infatti, che \u201cil punteggio diminuisce quando:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Il numero degli ordini ad alta domanda effettuati negli ultimi 28 giorni diminuisce<\/p>\n<p>&#8211; Ricevi una valutazione negativa (riguardo un comportamento non professionale o un ordine trasportato in maniera errata) da un partner\/cliente<\/p>\n<p>&#8211; Quando non effettui il check-in o lo fai in ritardo<\/p>\n<p>&#8211; Quando sei al di fuori della mappa della tua citt\u00e0 o la connessione del tuo telefono non funziona correttamente\u201d (doc. 17).<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li>Il rider che cancella la prenotazione della sessione di lavoro senza il rispetto del preavviso imposto dalla convenuta (tre ore) subisce una penalizzazione nel punteggio di eccellenza; inoltre, l\u2019eventuale richiesta di riassegnazione dell\u2019ordine ricevuto da parte del corriere, incide negativamente sul punteggio di eccellenza che subisce una notevole diminuzione (doc. 18)<\/li>\n<li>L\u2018assegnazione del nuovo ordine al rider viene effettuata automaticamente sullo smartphone solo allorquando la precedente consegna \u00e8 stata ultimata. \u2026<\/li>\n<li>La convenuta ha procedimentalizzato ogni fase della prestazione del rider imponendogli predeterminati comportamenti per ogni tipo di evento durante le fasi di ritiro\/tragitto\/consegna (cfr infra doc. 04 e doc. 19).<\/li>\n<li>Il giorno e all\u2019ora prenotata (id est \u201cla sessione di lavoro\u201d) il rider deve:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Recarsi nella zona di lavoro<\/p>\n<p>&#8211; effettuare il cd check in (id est il collegamento alla piattaforma 15 minuti prima dell\u2019inizio della sessione) rendendosi in tal modo geolocalizzabile nell\u2019area di lavoro. In caso di mancato check in il sistema sollecita il rider con una notifica sullo smartphone che lo avvisa dell\u2019approssimarsi dell\u2019inizio della sessione e, perdurando l\u2019inerzia, lo sanziona con la perdita di punteggio.<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Il rider \u00e8 tenuto a rispettare la sessione di lavoro nella quale si \u00e8 reso disponibile non potendo decidere di non recarsi nell\u2019area di lavoro se non cancellando con preavviso di tre ore la sessione prenotata (doc 20 ).<\/li>\n<li>Ogni ordine arriva in automatico al rider che, avendo effettuato il check in, sia presente nell\u2019area di lavoro e fino alla sua esecuzione non consente la ricezione un nuovo ordine.<\/li>\n<li>Il software organizza il lavoro del rider indicandogli il percorso ritenuto ottimale o comunque unilateralmente utilizzato dalla convenuta per il calcolo della tariffa kilometrica (cfr infra doc. 6): in caso di ordini raggruppati (id est quelli ritirati in un unico punto ma destinati a diversi clienti) la convenuta non tollera alcuna autonoma determinazione del rider in quanto:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Non consente senza autorizzazione di procedere alla consegna di uno solo degli ordini raggruppati anche in presenza di notevoli ritardi nel punto di ritiro;<\/p>\n<p>&#8211; Non consente l\u2019accettazione separata degli ordini raggruppati;<\/p>\n<p>&#8211; Impone la sequenza delle consegne (doc. 22)<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li>Il programma impone al rider di effettuare gli adempimenti connessi con il ritiro della merce, obbligandolo a fotografare ed inserire a sistema lo scontrino e a fare sottoscrivere la consegna della merce sullo schermo dello smartphone (cfr infra doc. 4 e doc. 19)<\/li>\n<li>La convenuta impone un codice di condotta cui attenersi per qualsiasi problema insorga con il cliente in sede di consegna (doc. 23).<\/li>\n<li>Il rider ha tre canali di interazione con la convenuta (email, chat e assistenza in ufficio) (doc. 24). Durante la sessione di lavoro il rider in caso di difficolt\u00e0 deve accedere al canale \u201cchat\u201d selezionando la casistica predefinita dalla piattaforma (orario, pagamenti, km, minuti, bonus). Si legge, infatti, nelle istruzioni della convenuta \u201cE\u2019 importante contattare la chat SOLO in caso di un problema in tempo reale\u201d. In caso di problemi pi\u00f9 complessi la convenuta consente al rider di accedere all\u2019ufficio per interloquire con un responsabile (il cd \u201cG Specialist\u201d). \u2026<\/li>\n<li>La societ\u00e0 convenuta impone ai rider il tipo di contratto e le condizioni economiche e non prevede nessuna forma di trattativa diretta n\u00e9 di interazione.<\/li>\n<li>Tutti i rider percepiscono un compenso a cottimo predeterminato dalla piattaforma che varia da citt\u00e0 a citt\u00e0, integrato su base chilometrica e da un forfait per i tempi di attesa, senza alcuna possibilit\u00e0 di negoziazione (doc. 25), ( doc. 26) (doc. 27) .<\/li>\n<li>I parametri di calcolo del compenso per la citt\u00e0 di Palermo sono anch\u2019essi standard (doc. 28) e, salvo quelli previsti in caso di promozioni, sono i seguenti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; \u20ac. 1,75 a consegna;<\/p>\n<p>&#8211; \u20ac. 0,45 per ogni kilometro considerando una distanza totale, calcolata in automatico e unilateralmente dal sistema che corrisponde alla somma dei due seguenti itinerari:<\/p>\n<ol>\n<li>A) Il tragitto pi\u00f9 breve tra il punto in cui riceve l\u2019ordine e il punto di ritiro;<\/li>\n<li>B) Il tragitto pi\u00f9 breve tra il punto di ritiro e il punto di consegna (doc. 29)<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; \u20ac. 0,05 per ogni minuto di attesa presso il punto di ritiro con una franchigia di 5 minuti, (per la citt\u00e0 di Palermo oltre il 6 minuto (doc. 30 e cfr infra doc. 28).<\/p>\n<p>&#8211; nelle giornate di pioggia intensa, il ricorrente ha anche percepito in aggiunta al compenso cos\u00ec come sopra calcolato, il cd. bonus pioggia pari ad \u20ac. 1,20 su ogni consegna effettuata;<\/p>\n<p>&#8211; Per gli ordini cd raggruppati sono previste altre tariffe (cfr infra doc. 22)<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li>I rider percepiscono il compenso ogni due settimane tramite accrediti bancari ovvero tramite compensazioni sui pagamenti in contanti da loro incassati presso il cliente (doc. 31).<\/li>\n<li>La convenuta, inoltre, nonostante sia il soggetto debitore del corrispettivo, predispone la fattura di ciascun rider. il sistema, infatti, invia in automatico il documento elaborato sull\u2019account di ciascun rider (doc. 32 ).<\/li>\n<li>La convenuta stipula convenzioni con studi professionali per gli adempimenti dei propri rider (doc. 33). \u2026<\/li>\n<li>I clienti della convenuta possono procedere al pagamento dei beni consegnati dal rider, tramite carta di credito ovvero in contanti nelle mani direttamente del rider (doc. 34).<\/li>\n<li>Il denaro incassato in contanti costituisce il cd \u201csaldo di cassa\u201d (doc. 35) che il rider deve conferire alla societ\u00e0 tramite bonifico. Il sistema impone una procedura di versamento del contante articolata su due settimane scandite da periodici avvisi effettuati (tre sms massimo) con i quali si sollecita il rider al versamento. L\u2019ultimo avviso perviene il luned\u00ec della seconda settimana decorso il quale l\u2019account del rider viene disconnesso (doc. 36). Si legge, infatti, nelle istruzioni della convenuta che \u201cti consigliamo di effettuare il deposito il prima possibile, in questo modo non avrai problemi potrai collaborare senza interruzioni\u201d.<\/li>\n<li>La convenuta impone una dettagliata procedura per la rimessa dei contanti nella disponibilit\u00e0 del rider che stabilisce una serie di adempimenti che \u201cguidano\u201d il rider in \u201c7 passaggi semplicissimi\u201d dalla richiesta al tabaccaio di effettuare il bonifico alla compilazione di un questionario predefinito cui allegare la foto del bonifico effettuato (doc. 36 bis)<\/li>\n<li>La convenuta consente tuttavia al rider di trattenere degli importi dal \u201csaldo di cassa\u201d in due casi:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; Per effettuare gli eventuali pagamenti presso l\u2019esercente all\u2019atto del ritiro della merce per conto dei clienti della piattaforma che pagano alla consegna.<\/p>\n<p>&#8211; Per percepire anticipi sui compensi. Precisano, infatti, le istruzioni della piattaforma che \u201cl\u2019app ti informer\u00e0 (che) potrai usare il tuo saldo di cassa per prelevare dei contanti come pagamento anticipato. In genere, l\u2019app ti comunicher\u00e0 ogni giorno quando avrai raggiunto la fine del tuo orario di collaborazione, ma ci\u00f2 potrebbe non verificarsi sempre. Dipender\u00e0 dal numero di clienti che avranno pagato gli ordini in contanti o, in altre parole, dall\u2019importo in contanti che avrai ricevuto\u201d (cfr infra doc. 35).<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li>Ogni rider, quindi, riceve nella propria email l\u2019importo dei soldi che pu\u00f2 trattenere, determinato unilateralmente dal sistema. L\u2019importo \u00e8 variabile in quanto considera diversi fattori: numero di ordini in contanti generati nella citt\u00e0, \u201cmedia del costo medio\u201d degli ordini in contanti generati, numero di corrieri disponibili (cfr infra doc. 36).<\/li>\n<li>L\u2019ammontare dei contanti percepiti dal rider viene costantemente monitorato dal sistema che predetermina l\u2019importo massimo che pu\u00f2 essere trattenuto. \u2026<\/li>\n<li>Il Sig. M T ha svolto la propria attivit\u00e0 lavorativa in favore della societ\u00e0 convenuta continuativamente dal 5 ottobre 2018 al 4 marzo 2020 con mansioni di rider addetto allo svolgimento delle consegne nella citt\u00e0 di Palermo; l\u2019attivit\u00e0 del ricorrente si \u00e8 svolta osservando le procedure standard sopra dedotte.<\/li>\n<li>Nel corso del periodo di lavoro il ricorrente ha, quindi, dovuto registrarsi, scaricare l\u2019applicativo, prenotare le sessioni, accedendo agli slot in ragione del proprio giudizio di eccellenza posseduto, ed operare conformemente al modello organizzativo sopra descritto.<\/li>\n<li>Il ricorrente ha prestato la propria attivit\u00e0 sulla base di due contratti formalmente qualificati di \u201cprestazione d\u2019opera\u201d; il primo sottoscritto in data 28 settembre 2018 e il secondo, in data 7 ottobre 2019 (doc. 37) previa richiesta da parte della societ\u00e0 resistente di apertura della p.iva.<\/li>\n<li>Il ricorrente ha sempre svolto la propria attivit\u00e0 di rider prenotando le sessioni di lavoro che il sistema gli rendeva disponibili sulla base del giudizio di affidabilit\u00e0 posseduto ed ha assicurato la propria prestazione per il numero dei giorni e delle ore di seguito indicate:\u2026\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In sintesi lo schema descritto in ricorso relativo ai giorni settimanali prenotati e lavorati e all\u2019orario settimanale e mensile di fatto osservato dal ricorrente:<\/p>\n<p>Periodo Giorni settimanali lavorati Orario settimanale Orario mensile<\/p>\n<p>Ottobre \u2013 dicembre 18 3 12 51<\/p>\n<p>Gennaio 2019 5 15 64<\/p>\n<p>Febbraio 2019 5 35 151<\/p>\n<p>Marzo 2019 6 48 207<\/p>\n<p>Dal 1 al 28Aprile 2019 6 36 155<\/p>\n<p>Dal 14.05 al 11.06.2019 6 54 233<\/p>\n<p>Dal 12.06 al 15.09.2019 7 63 272<\/p>\n<p>Dal 16.09.2019 al 02.2020 6 54 233<\/p>\n<p>Marzo 2020 1 9 9.<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li>La societ\u00e0 su richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente ai sensi del regolamento UE679\/2016 ha comunicato le sessioni risultanti nella sua banca dati (doc. 38). \u2026<\/li>\n<li>Il ricorrente, il 30 gennaio 2020 si \u00e8 recato con l\u2019assistenza del Sig. A G, Segretario Generale dell\u2019organizzazione sindacale Nidil Cgil di Palermo, presso i locali, siti in Palermo in via \u2026\u2026\u2026., che la convenuta adibisce periodicamente a luogo di incontro in presenza (il cd terzo canale di comunicazione) con i responsabili della societ\u00e0 (i cd \u201cG Specialist\u201d) al fine di discutere alcune aspetti del suo rapporto di lavoro.<\/li>\n<li>Nel corso dell\u2019incontro con la con la \u201cG Specialist\u201d, Sig.ra P P , il ricorrente lamentava il blocco ingiustificato del suo account per i giorni dal 23 al 26 gennaio 2020 che gli aveva impedito di prenotarsi e di svolgere il lavoro e richiedeva il pagamento di un risarcimento; il Sig. T evidenziava che tale episodio non era isolato, in quanto dal 29 aprile al 13 maggio era rimasto privo di ordini per due settimane consecutive. Nel corso della riunione il ricorrente lamentava inoltre la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale la cui mancanza era stata in precedenza oggetto di comunicati stampa da parte del segretario del Nidil di Palermo (doc. 39).<\/li>\n<li>All\u2019esito dell\u2019incontro, la responsabile assicurava che avrebbe effettuato delle verifiche rispetto alle richieste del ricorrente.<\/li>\n<li>Il ricorrente in data 11 febbraio 2020, unitamente al Segretario Generale Nidil &#8211; Cgil e al Direttore Regionale dell\u2019Inail della Sicilia, partecipava alla trasmissione televisiva \u201cCronache Siciliane\u201d, trasmessa dall\u2019emittente del Giornale di Sicilia, dedicata alle condizioni di lavoro dei rider di Palermo. In detta occasione il ricorrente presente con il suo portavivande in studio denunciava, sia la mancata consegna da parte della convenuta dei DPI che le precarie condizioni di lavoro nelle quali i rider sono costretti a operare (doc. 40).<\/li>\n<li>Il 24 febbraio 2020 il ricorrente, non avendo avuto alcun riscontro alle sue richieste, incontrava nuovamente, la Sig.ra P sempre alla presenza del Segretario Generale Nidil Cgil di Palermo (doc. 41). In tale occasione il responsabile della societ\u00e0 spiegava che il blocco dell\u2019account era da attribuire esclusivamente a inadempienze del ricorrente e che, pertanto, la societ\u00e0 non riconosceva alcun risarcimento.<\/li>\n<li>Tale spiegazione determinava una accesa discussione che si concludeva con la manifestata volont\u00e0 del ricorrente di agire in giudizio. \u2026<\/li>\n<li>Il ricorrente, Domenica 1 marzo 2020, effettuava, nel corso della giornata, numerose consegne accumulando un saldo cassa per un totale \u20ac 215,00. Verso le ore 19:00, la societ\u00e0 convenuta comunicava a tutti i rider di Palermo che riduceva a \u20ac 20,00 il saldo di cassa ingenerando nel ricorrente la convinzione di potere \u201ctrattenere\u201d l\u2019eccedenza del saldo di cassa come anticipo sui compensi futuri conformemente con quanto descritto nel cap. 44 e 45).<\/li>\n<li>Alle ore 21.30 circa della domenica, la convenuta modificava la disposizione precedente e il ricorrente poco dopo alle 3,31 del mattino del luned\u00ec 2 marzo 2020 riceveva un messaggio con cui gli veniva comunicato che aveva \u201cun valore troppo alto di saldo alla mano\u201d e lo invitava ad effettuare un bonifico per motivi di sicurezza, entro le 24 ore dal ricevimento del messaggio, di \u20ac 170,00, onde evitare che il suo account venisse bloccato ( doc. 42 ).<\/li>\n<li>Il marted\u00ec 3 marzo 2020 alle ore 6,03 del mattino il ricorrente riceveva, l\u2019ultimo sms con il quale veniva informato di essere stato sospeso e di essere quindi disconnesso (doc. 43 ).<\/li>\n<li>Il ricorrente provvedeva successivamente a bonificare alla convenuta il contante residuo, con due bonifici e segnatamente il primo bonifico in data 3 marzo 2020 di euro 100,00, il secondo il giorno successivo di euro 200,00 (doc. 44).<\/li>\n<li>Nonostante il pagamento, la convenuta non riattivava l&#8217;account sospeso e il ricorrente rimaneva scollegato senza potere quindi svolgere la propria prestazione lavorativa (doc 45).<\/li>\n<li>La societ\u00e0 riattiva l\u2019account a tutti i rider che provvedono a versare anche il saldo dei contanti dopo la disconessione (doc 46).<\/li>\n<li>A fronte dei numerosi solleciti inviati a mezzo di posta elettronica all\u2019indirizzo \u2026. &#8211; usualmente utilizzato per comunicare con gli operatori messi a disposizione della piattaforma G\u2026 per l\u2019assistenza ai corrieri &#8211; il ricorrente riceveva esclusivamente risposte automatiche nelle quali veniva informato che sarebbe stato ricontattato al pi\u00f9 presto (cfr. doc 47), (doc. 48), (doc. 49).<\/li>\n<li>L\u2019account non \u00e8 stato pi\u00f9 riattivato, il ricorrente che non \u00e8 stato pi\u00f9 ricontattato ed ha tempestivamente impugnato la cessazione del rapporto con comunicazione del 28 aprile 2020 (doc. 50).<\/li>\n<li>Il ricorrente, inoltre, ha richiesto ai sensi del Regolamento UE 679\/2016 di acquisire informazioni essenziali per la tutela dei propri diritti e in particolare di conoscere l\u2019esistenza di un trattamento di dati che ha determinato la decisione di disconnettere il suo account e di non riconnetterlo dopo la richiesta (doc. 51). Tale istanza \u00e8 stata riscontrata dalla convenuta con una comunicazione del tutto generica nella quale si omettevano le indicazioni necessarie per la tutela dei diritti rivendicati nel presente giudizio (cfr infra doc. 38). Il ricorrente ha, quindi, proposto reclamo innanzi all\u2019Autorit\u00e0 Garante per il Trattamento dei Dati personali.<\/li>\n<li>La societ\u00e0 convenuta occupa in Italia oltre 1500 rider che prestano attivit\u00e0 con le medesime modalit\u00e0 descritte nel presente ricorso e oltre 60 lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato con applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (doc. 52 CCNL commercio);<\/li>\n<li>La convenuta dopo la disconnessione del ricorrente ha continuato a stipulare nuovi contratti con rider ai quali ha attivato un nuovo account.<\/li>\n<li>Il ricorrente ha percepito i compensi calcolati sulla base dei parametri descritti nel paragrafo \u201cCondizioni economiche imposte dalla convenuta ai rider\u201d unilateralmente decise dalla convenuta che ha rilasciato le fatture prodotte sub doc. supra 55);<\/li>\n<li>Il ricorrente ha prenotato ed \u00e8 stato disponibile a rendere la prestazione durante le sessioni indicate sub doc. infra 38) il cui tempo non \u00e8 stato compensato dalla convenuta.<\/li>\n<li>Il ricorrente non ha percepito alcun compenso durante le prestazioni ausiliarie di attesa al ristorante ovvero di rimessa dei pagamenti in contanti.<\/li>\n<li>Il ricorrente non ha mai fruito di ferie e permessi previsti dalla contrattazione collettiva.<\/li>\n<li>Il ricorrente non ha percepito le mensilit\u00e0 aggiuntive n\u00e9 il compenso per il lavoro prestato oltre la durata del normale orario di lavoro stabilito dalla contrattazione di categoria.<\/li>\n<li>Il ricorrente dopo la cessazione\/disconnessione non ha percepito alcun indennizzo o trattamento di fine rapporto o indennit\u00e0 legate alla cessazione del rapporto di lavoro.\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Chiedeva conclusivamente il ricorrente:<\/p>\n<p><em>\u00abIn via principale<\/em><\/p>\n<p><em>Accertare e dichiarare la natura subordinata o, in subordine, etero \u2013 organizzata ex art. 2 del d.lgs 81\/2015, del rapporto di lavoro, ovvero dei rapporti di lavoro intercorsi, tra il ricorrente e la societ\u00e0 convenuta nel periodo dal 5 ottobre 2018 al 4 marzo 2020 o altre date di giustizia<\/em><\/p>\n<p><em>e per l\u2019effetto<\/em><\/p>\n<p><em>Ritenuta l\u2019insufficienza del compenso percepito dal ricorrente e la retribuibilit\u00e0 del tempo nel quale il ricorrente era a disposizione per svolgere attivit\u00e0 in favore della convenuta, accertare e dichiarare il diritto dello stesso all\u2019inquadramento nel 5 livello del CCNL logistica e trasporti, ovvero, in subordine, al 6 livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ed in ogni caso, anche ai sensi dell\u2019art. 36 Cost., art. 2099 c.c. ed ex art. 432 c.p.c., condannare per i titoli e le ragioni di cui al ricorso la societ\u00e0 convenuta al pagamento in favore del Sig. M T della somma di \u20ac 14.996,32 ovvero, in subordine, di \u20ac 13.313,41.<\/em><\/p>\n<p><em>nonch\u00e8<\/em><\/p>\n<p><em>Equiparata la ingiustificata disconnessione e\/o il rifiuto di riconnessione ad una misura di effetto analogo al licenziamento ordinare alla societ\u00e0 convenuta, per i motivi di cui al ricorso, la reintegra, ovvero il ripristino, del rapporto di lavoro del ricorrente, e comunque di riattivare la connessione e consentire allo stesso l\u2019accesso alle prenotazioni delle sessioni di lavoro ed in ogni caso condannare, anche per mora accipiendi, la convenuta al pagamento in favore del Sig. M T al risarcimento ovvero al pagamento di un indennizzo ai sensi del d.lgs 23\/15 parametrato sulla retribuzione, ovvero compenso, spettante di \u20ac 1.447,68 mensili in caso di applicazione del CCNL logistica ovvero di \u20ac 1.407,94 o diversa misura, maggiore o minore somma di giustizia da determinarsi anche in via equitativo.<\/em><\/p>\n<p><em>se del caso<\/em><\/p>\n<p><em>Ritenuta applicabile la tutela avverso le risoluzioni illegittime anche ai rapporti di lavoro etero- organizzati ed equiparata la ingiustificata disconnessione e\/o il rifiuto di riconnessione ad una misura di effetto analogo al licenziamento, ordinare alla societ\u00e0 convenuta, per i motivi di cui al ricorso, e comunque per mora accipiendi, la reintegra, ovvero il ripristino, del rapporto di lavoro del ricorrente, e comunque di riattivare la connessione e consentire allo stesso l\u2019accesso alle prenotazioni delle sessioni di lavoro ed in ogni caso condannare la convenuta al pagamento in favore del Sig. M T di un risarcimento ovvero di un indennizzo parametrato sul compenso, spettante di \u20ac 1.447,68 mensili in caso di applicazione del CCNL logistica ovvero di \u20ac 1.407,94 in caso di applicazione del CCNL Terziario distribuzione e servizi o nella maggiore o minore somma di giustizia. In via di estremo subordine ritenuta l\u2019illegittimit\u00e0 della disconnessione e\/o del rifiuto di riconnessione e la conseguente perdita di chances lavorative condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento in favore del ricorrente da determinarsi anche ex art. 432 c.p.c. nella misura del compenso percepito in precedenza nell\u2019anno (\u20ac 12.000,00) fino alla riconnessione.<\/em><\/p>\n<p><em>In ogni caso<\/em><\/p>\n<p><em>Ritenuta l\u2019illegittimit\u00e0 della mancata informativa rispetto alle ragioni della disconnessione e del rifiuto di connessione nonch\u00e9 rispetto alle altre informazioni sollecitate dal ricorrente condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell\u2019indennizzo nella misura di \u20ac 12.000,00 oppure o nella diversa misura di giustizia da determinarsi ex art. 432 c.p.c.<\/em><\/p>\n<p><em>Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali con maggiorazione del 30% in ragione dei collegamenti ipertestuali ai sensi dell\u2019art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55\/2014 da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando e preliminarmente eccependo la decadenza del ricorrente dall\u2019impugnativa di licenziamento.<\/p>\n<p>In punto di fatto, la ricostruzione del sistema di funzionamento della piattaforma \u2026 della convenuta \u00e8 sostanzialmente conforme a quella fatta dal ricorrente, cos\u00ec come sono quelli prodotti dalla convenuta i dati delle ore lavorate dal ricorrente, che questi espressamente non ha contestato, in relazione alle ore relative alle mere consegne effettuate (cui in effetti il prospetto \u00e8 relativo).<\/p>\n<p>Parte convenuta ha contestato in punto di fatto che non vi sarebbero penalizzazioni legate al rifiuto di uno slot in qualsiasi momento anche successivo al termine assegnato dalla societ\u00e0 e che il ricorrente ha continuato a lavorare \u201ctranquillamente\u201d anche dopo aver rifiutato ordini, ci\u00f2 che tuttavia risulta accaduto di fatto, sulla scorta della memoria di costituzione, solo in poche occasioni (indicate da pag. 323 a pag. 325 del doc. 14, che ha 325 pagine), al pari del mancato ceck-in di slot prenotati (indicati da pag. 84 a 87 del doc. 14), a fronte di ordini accettati e regolarmente portati a termine (indicati da pag. 2 a pag. 83 del doc. n. 14).<\/p>\n<p>Parte convenuta ha poi precisato che solo in 36 giorni l\u2019orario relativo alle consegne effettuate dal ricorrente superava le otto ore giornaliere, ma dallo schema prodotto risulta che nel 2019 il ricorrente ha svolto un orario \u00a0in media vicino a otto ore giornaliere o 40 settimanali.<\/p>\n<p>La convenuta ha poi lamentato che il ricorrente inviava mail scurrili e offensive alla societ\u00e0, come si legge in allegato 16 (invero solo nell\u2019ultima parte che segue ai fatti per cui \u00e8 causa) e che il medesimo il 24.02.2020 nell\u2019incontro con la signora P della societ\u00e0 avrebbe dato in escandescenze s\u00ec da dover essere allontanato, esprimendosi in modo quanto meno sconveniente nei confronti della G\u2026 S.. (ci\u00f2 di cui il ricorrente risulta scusarsi con la signora P in uno dei messaggi del doc. 16).<\/p>\n<p>Parte convenuta dedusse che il contratto aveva natura autonoma, come si legge nel medesimo, che il ricorrente sceglieva gli orari in cui prenotarsi per le consegne, che l\u2019ordine della prenotazione degli slot dipende da un algoritmo che si fonda sul punteggio del singolo rider, ma che vi \u00e8 una parte degli slot che si aprono a prescindere dal punteggio, per consentire di lavorare anche a coloro che hanno appena iniziato a collaborare e ancora non hanno punteggio e che il punteggio \u00e8 premiale e non penalizzante.<\/p>\n<p>Chiese quindi il rigetto delle domande relative alla qualificazione del rapporto come subordinato e come collaborazione ex art. 2 D.L.vo 81\/2015, eccependo che peraltro parte ricorrente non aveva dedotto la natura del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa.<\/p>\n<p>Eccep\u00ec che quindi alcun licenziamento era stato intimato, poich\u00e9 la disconnessione venne effettuata per motivi di sicurezza relativi all\u2019importo eccessivo del saldo alla mano del ricorrente e che poi non venne riconnesso per mero errore sino al 12.06.2020, data a partire dalla quale il ricorrente avrebbe potuto lavorare. Eccep\u00ec in ogni caso che parte ricorrente confondeva il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo quanto alle allegazioni e domande e che il licenziamento non era orale, essendo pervenuto al ricorrente pacificamente il messaggio di disconnessione ove non fosse stato effettuato tempestivamente il bonifico \u00a0del contante superiore al limite stabilito per il saldo alla mano.<\/p>\n<p>Eccep\u00ec la decadenza dall\u2019impugnativa del licenziamento (dal 3.03.2020 data del distacco) perch\u00e9 l\u2019impugnativa pervenuta a mezzo pec era priva della sottoscrizione autografa del ricorrente e non erano state rispettate le forme previste per la trasmissione telematica del documento analogico.<\/p>\n<p>Eccep\u00ec che in ogni caso solo due dipendenti della convenuta, tra cui la signora P, erano venuti a conoscenza della trasmissione televisiva Cronache Siciliane e che non ne portavano a conoscenza i vertici aziendali e che non vi era prova della ritorsione attesa la progressione temporale dei fatti dedotti a tal proposito in ricorso, che avevano preceduto la disconnessione del ricorrente del 3.03.2020, peraltro contrattualmente prevista, per motivi inerenti il saldo alla mano non tempestivamente bonificato alla societ\u00e0 dal ricorrente.<\/p>\n<p>Eccep\u00ec, infine, l\u2019inapplicabilit\u00e0 dei CCNL richiamati dal ricorrente in ricorso ed infine l\u2019inapplicabilit\u00e0 al rapporto subordinato o eteroorganizzato della norma dell\u2019art. 47 ter d.l.vo 81\/2015.<\/p>\n<p>Al fine di affrontare e risolvere il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro oggetto di causa, appare opportuno soffermarsi in linea generale e preliminarmente sulle caratteristiche e la natura giuridica delle piattaforme digitali, quale quella della convenuta, attraverso la quale il ricorrente svolgeva la propria prestazione lavorativa, sulla scorta dei contratti in atti, poich\u00e9 questa ha inevitabili conseguenze sulla qualificazione dei rapporti di lavoro che si realizzano mediante il suo utilizzo.<\/p>\n<p>Preliminarmente, quindi, va analizzato e identificato l\u2019obiettivo di tali piattaforme, ed in particolare se esso sia quello di mettere in contatto l\u2019utenza, svolgendo una attivit\u00e0 di mera intermediazione, ovvero se la loro sia una attivit\u00e0 di impresa di trasporto di persone o di distribuzione di cibo e bevande a domicilio.<\/p>\n<p>Nella specie, infatti, la convenuta ha dichiarato come oggetto sociale \u201clo sviluppo di una piattaforma software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro per mettere in relazione tra loro esercizi commerciali, i potenziali clienti ed i fornitori di trasporti a domicilio; la fornitura di servizi per il tramite della piattaforma a favore di esercizi commerciali e dei fornitori di trasporto, finalizzati a metterli in relazione con i potenziali clienti, che per il tramite della piattaforma possono inviare ordini direttamente agli esercizi commerciali ed ai fornitori di servizi di trasporto; la fornitura mediante utilizzo della piattaforma software realizzata di campagne di marketing, pubblicitarie, anche non convenzionali, in prevalenza a beneficio degli esercizi commerciali e dei fornitori di trasporti di cibo a domicilio\u00bb\u201d, e in entrambi i contratti stipulati con il ricorrente ha premesso che \u201ca) la societ\u00e0 ha come attivit\u00e0 principale la gestione di un sito WEB che metta in relazione utenti (consumatori) ed esercizi locali (per lo pi\u00f9 ristoratori) al fine di consentire ai consumatori di acquistare pasti \/ beni presso i ristoratori \/ esercizi locali convenzionati per il tramite della piattaforma, e di ricevere al proprio domicilio i pasti \/ beni acquisiti; b) che la societ\u00e0 come attivit\u00e0 accessoria alla principale si occupa anche dell\u2019attivit\u00e0 di consegna ai consumatori;\u201d.<\/p>\n<p>Orbene, in relazione alle piattaforme digitali, utilizzate per organizzare il trasporto di passeggeri o la distribuzione di cibi e bevande a domicilio, la giurisprudenza internazionale e quella della Corte di Giustizia si sono orientate nel senso di ritenere che il principale oggetto e scopo delle medesime consiste in attivit\u00e0 di impresa di trasporto di persone o di consegna a domicilio di cibo e bevande.<\/p>\n<p>La pronuncia pi\u00f9 significativa per la qualificazione come attivit\u00e0 di impresa delle piattaforme \u00abavent(i) ad oggetto la messa in contatto mediante un\u2019applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell\u2019area urbana\u00bb, si deve alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 dicembre 2017, C-434\/15), nel caso \u00a0che aveva coinvolto la societ\u00e0 di U. S. Spain (societ\u00e0 che si occupa anche della consegna a domicilio di cibo e bevande), citata in giudizio da \u2026. per concorrenza sleale.<\/p>\n<p>In questa occasione la Corte europea afferm\u00f2 che un servizio di intermediazione avente tale oggetto \u00abdeve essere considerato indissolubilmente legato ad un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di servizi nel settore dei trasporti, ai sensi dell\u2019art. 58, paragrafo 1, TFUE\u00bb. La decisione della giurisprudenza europea si inseriva in verit\u00e0 nell\u2019orientamento gi\u00e0 in tal senso espresso dalla giurisprudenza degli ordinamenti interni.<\/p>\n<p>In particolare, vanno menzionate le sentenze del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. spec. impresa, 25 maggio 2015, in Adapt, 15 giugno 2015, n. 23) e di Torino (Trib. Torino, sez. spec. impresa, 1 marzo 2017, n. 1553), ed \u00e8 interessante rilevare che la Corte d\u2019appello di Parigi (Cour D\u2019Appel de Paris, 10 gennaio 2019, n. 18\/08357), ha chiarito che: \u00ab[\u2026le chauffeur\u2026] a ainsi int\u00e9gr\u00e9 un service de prestation de transport cr\u00e9\u00e9 et enti\u00e8rement organis\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 Uber BV, qui n\u2019existe que gr\u00e2ce \u00e0 cette plateforme, service de transport \u00e0 travers l\u2019utilisation duquel il ne constitue aucune client\u00e8le propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d\u2019exercice de sa prestation de transport, qui sont enti\u00e8rement r\u00e9gis par la soci\u00e9t\u00e9 Uber BV\u00bb (traduzione non ufficiale inserita per mera comodit\u00e0 di lettura: [l\u2019autista\u2026] ha cos\u00ec integrato un servizio di trasporto ideato ed interamente organizzato dalla societ\u00e0 U BV, che esiste solo grazie a questa piattaforma, servizio di trasporto per il cui utilizzo non costituisce alcuna clientela propria, non fissa liberamente i propri prezzi o le condizioni per l&#8217;esercizio del proprio servizio di trasporto, che sono completamente regolati da U BV.).<\/p>\n<p>Sul punto, la sentenza della Cour de cassation, Chambre sociale, 4 marzo 2020, n. 374, evidenzia che il prestatore di lavoro non \u00e8 un partner commerciale; al contrario, nel momento della stipulazione del contratto, egli aderisce ad un servizio di trasporto interamente organizzato da U attraverso la piattaforma digitale e i sistemi di elaborazione algoritmici che ne determinano il funzionamento. L\u2019autista che ricorre all\u2019infrastruttura tecnologica non ha la possibilit\u00e0 di crearsi una propria clientela n\u00e9 di determinare liberamente le tariffe da applicare e, in tal modo, colloca la propria attivit\u00e0 lavorativa entro un quadro di regole determinato dall\u2019esterno.<\/p>\n<p>L\u2019argomento principale su cui si fondano le decisioni della giurisprudenza riguarda il fatto che U \u2013 ad esempio \u2013 organizza l\u2019attivit\u00e0, in particolare stabilendo unilateralmente il costo del servizio e le condizioni contrattuali e assumendosi la responsabilit\u00e0 civile, in caso di danno alla clientela (in Brasile, per esempio, U \u00e8 stata condannata a risarcire un cliente che aveva perso l\u2019aereo a causa del ritardo commesso dall\u2019autista che effettuava il trasporto verso l\u2019aereoporto: 8\u00b0 Juizado Especial Civel, 7 novembre 2016, 0801635-32.2016.8.10.0013).<\/p>\n<p>Anche nel recente decreto che ha disposto l\u2019amministrazione giudiziaria di U I srl (T. Milano, Sez. Misure di Prevenzione, 27 maggio 2020, n. 9), \u00e8 stato ravvisato l\u2019accentramento dell\u2019organizzazione del lavoro in capo a U \u2013 nell\u2019articolazione operante nel food delivery \u2013 nonostante la presenza di altri soggetti imprenditoriali che gestivano i contatti con i riders.<\/p>\n<p>La individuazione della natura giuridica delle piattaforme digitali nel senso che esse svolgono attivit\u00e0 di impresa di trasporto o distribuzione determina un effetto assai importante anche sotto il profilo della qualificazione del rapporto di lavoro: se le piattaforme possono considerarsi imprese, si apre, de facto, la possibilit\u00e0 che i suoi collaboratori lavorino per conto (e non semplicemente in nome) della piattaforma stessa e che, dunque, siano inseriti in una organizzazione imprenditoriale, di mezzi materiali e immateriali, di propriet\u00e0 e nella disponibilit\u00e0 della piattaforma stessa e cos\u00ec del suo proprietario o utilizzatore.<\/p>\n<p>Se invece l\u2019attivit\u00e0 delle piattaforme in questione \u00e8 considerata un\u2019attivit\u00e0 di mera intermediazione tra l\u2019utenza, ovvero tra chi esegue il servizio di \u00a0trasporto\/consegna e chi lo acquista, residuerebbe la possibilit\u00e0 che i prestatori lavorino tramite una organizzazione ad essi imputabile.<\/p>\n<p>Ritiene il giudicante di dover aderire all\u2019impostazione sul punto abbracciata dalla Corte di Giustizia e sopra richiamata, certamente riferibile anche al trasporto di beni, oltre che al trasporto di persone, nel senso che l\u2019attivit\u00e0 della piattaforma anche della societ\u00e0 convenuta costituisce in linea principale impresa di trasporto e distribuzione.<\/p>\n<p>Chiarito, quindi, il passaggio prodromico, tuttavia essenziale, della qualificazione dell\u2019attivit\u00e0 della piattaforma, si possono analizzare le altre questioni, inerenti l\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori delle piattaforme digitali ed in particolare quella resa dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Molte sono state le pronunce che, all\u2019estero, nei sistemi di civil law, hanno qualificato il rapporto di lavoro dei drivers (tra le altre 33a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, 14 febbraio 2017, n. 0011359- 34.2016.5.03.0112 RIDL, 2017, II) e dei riders (tra le altre Juzgado de lo Social de Valencia, 1 giugno 2018, n. 244 e la recentissima Sala de lo Social PLENO Sentencia n\u00fam. 805\/2020 Fecha de sentencia: 25\/09\/2020, emessa in sede nomofilattica, in atti) nei termini della subordinazione, ovvero nei termini dell\u2019autonomia (numerose le pronunce cinesi, tra cui Sun Yongling v Beijing Yixin Yixing Automotive Technology Development Services Ltd Labour Dispute Beijing First Intermediate People\u2019s Court, Civil Judgment (2015) Yi Zhong Min zhong Zi di No 176, alcune pronunce dei giudici spagnoli prima della citata sentenza emessa in sede di nomofilachia della Sala de Social, in particolare citate e prodotte dalla convenuta: Juzgado de lo Social n. 39 Refuerzo Madrid n. 284\/2018;<\/p>\n<p>Tribunal Superior de Justicia de Madrid n. 715\/2019); il nodo che la giurisprudenza si \u00e8 trovata a districare, per stabilire se i lavoratori delle principali piattaforme digitali con cui si \u00e8 confrontata fossero lavoratori autonomi o subordinati, ha riguardato il nesso tra la predeterminazione oraria per l\u2019esercizio della loro attivit\u00e0 e la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione. In altri termini, la questione fondamentale \u00e8 verificare se il grado di autonomia dei lavoratori nello stabilire non solo l\u2019an della prestazione, ma anche il quando, sia determinante, ai fini qualificatori, a tal punto da escludere che essi siano subordinati. \u00c8, infatti, noto che l\u2019azienda stabilisce delle fasce orarie (slot nel gergo maggiormente ricorrente tra le piattaforme di consegna di pasti e bevande) all\u2019interno delle quali si inseriscono i riders e i drivers in base a meccanismi di auto assegnazione, influenzati tuttavia (almeno nel caso di specie) anche da scelte dell\u2019impresa, mediante l\u2019applicazione di algoritmi.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di merito italiana finora pronunciatasi sul caso della qualificazione del rapporto dei fattorini (Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778; Trib. Milano, 10 settembre 2018, n. 1853), ha escluso che possa trattarsi di lavoratori subordinati proprio in ragione del fatto che possono scegliere se e quando lavorare. L\u2019opzione interpretativa, peraltro, aveva portato le due sentenze di primo grado citate ad escludere non solo l\u2019applicazione dell\u2019art. 2094 c.c., ma perfino dell\u2019art. 2 D.Lgs. n. 81\/2015, ammessa, invece, dall\u2019ultima pronuncia della Corte di Appello di Torino (Corte d\u2019Appello di Torino, sentenza 4 febbraio 2019, n. 26), sul punto confermata dalla Corte di Cassazione, con la notissima sentenza della Sezione Lavoro n. 1663\/2020. Per i Tribunali di primo grado la libert\u00e0 dei fattorini digitali di decidere se e quando lavorare compromette, ab origine, l\u2019esercizio da parte dell\u2019azienda del potere direttivo e disciplinare, giacch\u00e9 l\u2019ipotesi di accertare il vincolo di subordinazione tra le parti verrebbe completamente svuotato di contenuto a monte, ossia semplicemente guardando alla fase genetica del rapporto.<\/p>\n<p>Operando tale valutazione, tuttavia, i citati Tribunali hanno valutato solo un segmento del rapporto di lavoro con la piattaforma, quello iniziale, omettendo di addentrarsi nella valutazione anche dell\u2019altro segmento, la fase esecutiva della prestazione. In grado di appello, la Corte Torinese, invece, affrontava l\u2019analisi della fase esecutiva del rapporto, rilevando la sussistenza dell\u2019eteroorganizzazione, in quanto i ricorrenti erano integrati funzionalmente nell\u2019organizzazione determinata in via unilaterale dalla committente. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui al primo comma dell\u2019art. 2, D.Lgs. 81\/2015, pur chiarendo che ci\u00f2 non comporta, comunque, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto il fattorino \u00abresta, tecnicamente, autonomo\u00bb nell\u2019esercizio della prestazione di lavoro.<\/p>\n<p>La costruzione della Corte di Torino, nell\u2019affermare che l\u2019art. 2 cit. comporta l\u2019applicazione della disciplina del lavoro subordinato di cui all\u2019art. 2094 c.c., ma resta un terzo genere e, in quanto tale, distinto anche dalle collaborazioni di cui all\u2019art. 409, n. 3, c.p.c., non \u00e8 stata condivisa dalla Corte di Cassazione, che nella citata sentenza (pur confermando la sentenza in mancanza di ricorso da parte dei lavoratori in relazione alle domande relative ai licenziamenti), ha ritenuto che <em>\u201c In una prospettiva cos\u00ec delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, cos\u00ec connotate e di volta in volta offerte dalla realt\u00e0 economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell&#8217;autonomia, perch\u00e9 ci\u00f2 che conta \u00e8 che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l&#8217;ordinamento ha statuito espressamente l&#8217;applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina.\u201d, \u2026 \u201c Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l&#8217;organizzazione del committente, cos\u00ec che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, \u00e8 imposto dall&#8217;esterno, appunto etero-organizzato.<\/em><\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li><em>Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell&#8217;art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell&#8217;accordo (per la rilevata facolt\u00e0 del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalit\u00e0 di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone.\u201d<\/em>, e che <em>\u201cpossa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa\u201d<\/em>, concludendo nel senso che <em>\u201cal verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dall&#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, la legge ricollega imperativamente l&#8217;applicazione della disciplina della subordinazione\u201d<\/em>, tutta intera, senza che si possa distinguere tra normativa applicabile e normativa non applicabile.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha altres\u00ec affermato che <em>\u201cnon pu\u00f2 neanche escludersi che, a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell&#8217;art. 2094 cod. civ., il giudice accerti in concreto la sussistenza di una vera e propria subordinazione (nella specie esclusa da entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori), rispetto alla quale non si porrebbe neanche un problema di disciplina incompatibile; \u00e8 noto quanto le controversie qualificatorie siano influenzate in modo decisivo dalle modalit\u00e0 effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse siano introdotte in giudizio, dai risultati dell&#8217;istruttoria espletata, dall&#8217;apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenere provata la subordinazione; il tutto con esiti talvolta difformi anche rispetto a prestazioni lavorative tipologicamente assimilabili, senza che su tali accertamenti di fatto possa estendersi il sindacato di legittimit\u00e0.\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La libert\u00e0 di decidere se e quando lavorare, che sarebbe attribuita ai fattorini di G secondo la convenuta, ove effettiva, d\u2019altra parte, secondo la Corte di Giustizia, osta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia, invero, da ultimo nella ordinanza del 22.04.2020, C-692\/19, ha stabilito: \u201cLa direttiva 2003\/88 \/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro deve essere interpretata nel senso che preclude una persona assunta dal suo presunto datore di lavoro in virt\u00f9 di un accordo di servizi che stabilisce che egli \u00e8 un appaltatore indipendente occupato dall&#8217;essere classificato come \u201clavoratore\u201d ai fini di tale direttiva, se a tale persona \u00e8 concesso il potere discrezionale:<\/p>\n<p>&#8211; utilizzare subappaltatori o sostituti per eseguire il servizio che si \u00e8 impegnato a fornire;<\/p>\n<p>&#8211; accettare o non accettare i vari compiti offerti dal suo presunto datore di lavoro, o fissare unilateralmente il numero massimo di tali compiti;<\/p>\n<p>&#8211; fornire i propri servizi a terzi, inclusi concorrenti diretti del presunto datore di lavoro, e<\/p>\n<p>&#8211; fissare le proprie ore di \u201clavoro\u201d entro determinati parametri e adattare il suo tempo alle proprie comodit\u00e0 personali piuttosto che esclusivamente agli interessi del presunto datore di lavoro, a condizione che, in primo luogo, l&#8217;indipendenza di tale persona non risulti fittizia e, in secondo luogo, non sia possibile stabilire l&#8217;esistenza di un rapporto di subordinazione tra tale persona e il suo presunto datore di lavoro. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti relativi a tale persona e all&#8217;attivit\u00e0 economica da essa svolta, qualificare lo status professionale di tale persona ai sensi della direttiva 2003\/88.\u201d.<\/p>\n<p>Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte Suprema Spagnola (Tribunal Supremo, Sala de lo Socilal, Pleno), nella sentenza prima citata, n. 805\/2020, pronunciata in sede nomofilattica, ha ritenuto di non essere tenuta, in quanto organo giurisdizionale di ultima istanza, a rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che si era pronunciata su identica questione, avendo del resto accertato nel merito che l\u2019indipendenza del prestatore di lavoro era solo apparente, anche con riferimento alla scelta del come e del quando lavorare, per essere egli assoggettato alla piattaforma nell\u2019organizzazione del proprio lavoro, in relazione al funzionamento dell\u2019algoritmo di assegnazione degli slot, \u00a0funzionale al migliore servizio per il datore di lavoro, e al sistema premiale (punitivo) delle valutazioni.<\/p>\n<p>Osserva il giudicante che tale impostazione della Suprema Corte spagnola (in atti, allegata al ricorso e la cui motivazione si richiama ampiamente in relazione alle considerazioni svolte in ordine ai fatti, comuni alla presente controversia) non pu\u00f2 che condividersi, poich\u00e9 non vi \u00e8 dubbio che la Corte di Giustizia lasci alla valutazione del giudice nazionale di stabilire l\u2019effettivit\u00e0 della libera determinazione del lavoratore in relazione ai tempi di lavoro, che precluderebbe la subordinazione, ed anche di stabilire aliunde la natura subordinata del rapporto (\u201cPor consiguiente, si se llega a la conclusi\u00f3n de que la independencia del actor era meramente aparente y realmente exist\u00eda una subordinaci\u00f3n del demandante a G\u2026., el citado auto del TJUE no impedir\u00e1 la calificaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral a dichos efectos.\u201d, ha affermato la Suprema Corte spagnola, cos\u00ec tradotto per comodit\u00e0 di lettura \u201cDi conseguenza, se si perviene alla conclusione che l\u2019indipendenza dell\u2019attore era meramente apparente ed era di fatto esistita una subordinazione del ricorrente [rispetto] a G\u2026, detta ordinanza della CGUE non impedir\u00e0 la qualificazione del rapporto di lavoro a tali fini\u201d).<\/p>\n<p>Tenuti, quindi, in considerazione i principi espressi dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza (anche straniera, in relazione alla natura internazionale delle piattaforme e del lavoro svolto mediante le stesse), deve valutarsi la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sulla scorta del concreto atteggiarsi del medesimo e non della sua formale qualificazione, come del resto da tempo affermato dalla Corte di Cassazione in ordine alla valutazione che il giudice deve fare della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Il ricorrente ha chiesto in principalit\u00e0 che il suo rapporto di lavoro venga qualificato come subordinato, ex art. 2094 c.c., accertamento che non \u00e8 affatto precluso al giudice dalla formale qualificazione giuridica del contratto come contratto d\u2019opera (secondo contratto) o come prestazione \u00a0occasionale di lavoro autonomo (primo contratto), come ribadito anche dalla sopra ricordata sentenza della Cassazione n. 1663\/2020 (sul caso F), la quale ha rimarcato &#8211; come detto sopra \u2013 che siffatto accertamento sia influenzato \u201cin modo decisivo dalle modalit\u00e0 effettive di svolgimento del rapporto, da come le stesse siano introdotte in giudizio, dai risultati dell&#8217;istruttoria espletata, dall&#8217;apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati, tali da ritenere provata la subordinazione; il tutto con esiti talvolta difformi anche rispetto a prestazioni lavorative tipologicamente assimilabili, senza che su tali accertamenti di fatto possa estendersi il sindacato di legittimit\u00e0.\u201d.<\/p>\n<p>Sulla scorta di quanto sin qui esposto in relazione al lavoro su piattaforma e al fine di determinare la natura subordinata o autonoma del lavoro svolto dal ricorrente, si deve tenere a mente che l\u2019art. 2094 c.c. venne scritto per la prima Rivoluzione Industriale, in cui il modello di lavoro subordinato era quello dell\u2019operaio della fabbrica e del fordismo; esso deve necessariamente essere interpretato in modo evolutivo per applicarlo o escluderne l\u2019applicazione al lavoro su piattaforma digitale, che, in s\u00e9, ben pu\u00f2 essere subordinato, se solo si tenga presente in contenuto dell\u2019ultima direttiva europea in tema di lavoro, che contempla anche il lavoro su piattaforma ed \u00e8 destinata a trovare applicazione nell\u2019ambito dei rapporti di lavoro subordinato (Direttiva 2019\/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in Ue, che dovr\u00e0 essere recepita dall\u2019Italia entro il 1\u00b0 agosto 2022).<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di qualificare detto rapporto come subordinato, del resto, \u00e8 stata riconosciuta dalla citata sentenza n. 1663\/2020, sopra citata, e viene altres\u00ec ribadito nella recentissima circolare emanata dall\u2019Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro ieri 19.11.2020.<\/p>\n<p>Sul punto, vanno altres\u00ec condivise le osservazioni in linea generale contenute nella pi\u00f9 volte citata ultima sentenza della Sala de Social spagnola (in atti di parte ricorrente), che sono in modo evidente comuni \u00a0anche al nostro ordinamento: \u201cEn la sociedad postindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado. Las innovaciones tecnol\u00f3gicas han propiciado la instauraci\u00f3n de sistemas de control digitalizados de la prestaci\u00f3n de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas.\u201d (traduzione per comodit\u00e0 di lettura: \u201cNella societ\u00e0 postindustriale il concetto di dipendenza \u00e8 diventato pi\u00f9 flessibile. Le innovazioni tecnologiche hanno favorito la nascita di sistemi di controllo digitalizzati per la prestazione dei servizi. L\u2019esistenza di una nuova realt\u00e0 produttiva obbliga ad adattare i concetti di dipendenza e alienit\u00e0 alla realt\u00e0 sociale del tempo in cui le norme devono essere applicate.\u201d).<\/p>\n<p>Da tempo la Suprema Corte ha enucleato una eterodirezione attenuata, per adattare la eterodirezione prevista dall\u2019art. 2094 c.c. a forme di lavoro diverse da quella tradizionale sopra ricordata, ma indubbiamente di carattere subordinato (ad esempio per le ipotesi di esercenti professioni subordinati quali medici o giuristi d\u2019impresa), oppure per qualificare attivit\u00e0 meramente esecutive svolte in assenza di autonomia nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione datoriale (vedi sul punto le recentissima ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 23768\/2020, con cui la Corte ha ritenuto che non potesse configurarsi un rapporto di lavoro a progetto in relazione ad attivit\u00e0 di consegna di pizze a domicilio, confermando la sentenza di appello, che aveva ritenuto che il rapporto tra le parti si era caratterizzato per l\u2019assoluta assenza di autonomia dei collaboratori, dovendosi qualificare i rapporti come di lavoro subordinato).<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in passato, poi, proprio nell\u2019ambito dell\u2019opera di adeguamento della normativa alla mutata realt\u00e0, la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 5 febbraio 1996 ha ritenuto che la \u201csubordinazione in senso stretto\u201d \u00e8 un concetto pi\u00f9 pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla subordinazione riscontrabile in altri contratti, come quelli associativi, pur \u00a0coinvolgenti la capacit\u00e0 di lavoro di una delle parti. La differenza \u00e8 determinata, a detta dei giudici costituzionali, dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai congiunte: la prima \u00e8 costituita dall\u2019alienit\u00e0 \u2013 nel senso di destinazione esclusiva ad altri \u2013 del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro \u00e8 utilizzata; mentre la seconda \u00e8 rappresentata dall\u2019alienit\u00e0 dell\u2019organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce (c.d. etero-organizzazione). La conclusione testuale della Consulta \u00e8 la seguente: \u00abQuando \u00e8 integrata da queste due condizioni, la subordinazione non \u00e8 semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma \u00e8 una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l\u2019incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato\u00bb. Quindi, assume rilievo non tanto lo svolgimento di fatto di un\u2019attivit\u00e0 di lavoro connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di interessi cui l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 funzionalizzata e il corrispondente assetto di situazioni giuridiche in cui \u00e8 inserita. In quest\u2019ambito, l\u2019individuazione del regolamento di interessi delle parti costituisce operazione ermeneutica rigorosamente oggettiva, e prescinde dalle eventuali dichiarazioni contrattuali con detto regolamento eventualmente contrastanti.<\/p>\n<p>La tesi del giudice delle leggi risulta espressamente ripresa da un unico precedente di legittimit\u00e0, la sentenza n. 820\/2007 della Corte di Cassazione e, pi\u00f9 di recente, dalla Corte d\u2019Appello di Genova (sentenza del 30.09.2013), la quale sembra voler riprendere pi\u00f9 in generale le tesi argomentative &#8211; in cui si collocano Cass. 9 ottobre 2006, n. 21646 e Cass. 6 settembre 2007, n. 18692 \u2013 tendenti a depotenziare, nell\u2019identificazione della fattispecie del lavoro subordinato, il ruolo dell\u2019eterodeterminazione \u00a0in favore del criterio dell\u2019etero-organizzazione ed addirittura di quello della dipendenza socio-economica del prestatore.<\/p>\n<p>Fatte queste doverose premesse, va esaminato il rapporto controverso.<\/p>\n<p>Nella specie, sulla scorta della sopra esposta ricostruzione del rapporto e delle sue modalit\u00e0 di svolgimento, documentali e sulle quali peraltro le parti in larga parte concordano, risulta provato che il ricorrente nell\u2019anno 2019 ha lavorato sostanzialmente tutti i giorni (salvi periodi di distacco o di mancata assegnazione di ordini che egli aveva lamentato e che parte convenuta attribuisce a non meglio precisata responsabilit\u00e0 del lavoratore) per un numero di ore (esclusivamente di consegna e ad esclusione dei tempi di attesa) mai inferiore a quattro, spesso vicino a otto ore e in alcune giornate (36 calcola la convenuta) superiore a otto ore, mentre nel 2018, nei primi mesi del rapporto, aveva lavorato pure in modo continuativo, quasi tutti i giorni, con orario inferiore a quattro ore al giorno (come connaturato al sistema che seleziona di norma per ultimi i collaboratori senza anzianit\u00e0 per la prenotazione degli slot).<\/p>\n<p>Osserva, quindi, il giudicante che, tenuto conto della qualit\u00e0 sopra ritenuta di imprenditore del settore trasporti, logistica e distribuzione della convenuta in relazione alla piattaforma mediante la quale il lavoro del ricorrente era prestato ed organizzato, peraltro unicamente dalla societ\u00e0 nell\u2019interesse esclusivamente proprio, detta modalit\u00e0 di prestazione quantitativa e prolungata nel tempo, dal 5.10.2018 al 3 marzo 2020, non pu\u00f2 che condurre a ritenere che si tratti di una collaborazione di natura continuativa, non invece occasionale n\u00e9 costituita dall\u2019insieme di singoli innumerevoli contratti, come dedotto dalla societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n<p>Pacificamente, poi, il lavoro del ricorrente veniva gestito e organizzato dalla piattaforma (come detto organizzata unicamente da parte datoriale e nel proprio esclusivo interesse), nel senso che solo accedendo alla medesima e sottostando alle sue regole il ricorrente poteva svolgere le prestazioni di lavoro, cos\u00ec come \u00e8 pacifico che egli non ha pi\u00f9 n\u00e9 avrebbe in alcun modo pi\u00f9 potuto svolgere nessuna prestazione lavorativa dalla data del distacco subito dalla piattaforma stessa il 3.03.2020 e sino al giudizio (o almeno sino al 12.06.2020, quando la piattaforma venne per lui riattivata dalla convenuta, senza tuttavia riceverne alcuna comunicazione).<\/p>\n<p>Dallo stesso contenuto della memoria di costituzione, del resto, si evince che il ricorrente mal sopportava tale sua totale dipendenza dalla connessione alla piattaforma, tanto da scrivere sulla chat in modo scurrile e irriverente (doc. n. 16 della convenuta), e da dare in escandescenze quando, il 24.02.2020, veniva informato dalla responsabile inviata dalla convenuta a Palermo, signora P, che il distacco subito nel precedente mese di gennaio era a lui imputabile, per non meglio precisate ragioni, e che non aveva diritto ad alcun risarcimento. Del pari, \u00e8 documentale il tenore dei messaggi sempre pi\u00f9 spazientiti che il ricorrente inviava per mail al datore di lavoro per sapere la ragione per cui non veniva contattato per la riattivazione del sistema (come gli veniva promesso dal risponditore automatico quando egli vi accedeva dopo aver comunicato il versamento del contante richiestogli e che aveva determinato il distacco del 3.03.2020) e per lamentare la mancanza del promesso contatto, anche con parole scurrili, come dedotto dalla convenuta e desumibile dal testo di un paio di messaggi, in atti.<\/p>\n<p>Risulta, altres\u00ec documentale e pacifico, che l\u2019assegnazione della consegna ai rider in genere e al ricorrente in particolare avveniva e avviene da parte della piattaforma sulla scorta di un algoritmo, che valuta la posizione del rider rispetto al ristorante e\/o al luogo di consegna, al fine di rendere il pi\u00f9 veloce ed efficiente possibile il servizio di consegna. D\u2019altra parte, in fase di prenotazione degli slot (turni di consegna), il rider pure viene selezionato dall\u2019algoritmo, sulla scorta del punteggio posseduto, in guisa che egli di fatto pu\u00f2 prenotare il turno che preferisce sulla scorta delle proprie esigenze (personali, di famiglia, di maggiore redditivit\u00e0 della consegna ecc.) solo ove possegga un punteggio pi\u00f9 elevato di quello degli \u00a0altri rider della medesima citt\u00e0, poich\u00e9 la finestra di prenotazione si apre per lui due volte a settimana (luned\u00ec e gioved\u00ec) solo dopo che esso \u00e8 stato aperto per i rider che hanno un punteggio superiore al suo: tanto pi\u00f9 basso \u00e8 il punteggio del rider e tanto pi\u00f9 \u00e8 probabile che egli, al momento dell\u2019apertura sul suo profilo della piattaforma delle prenotazioni degli slot, trovi i turni migliori o a lui pi\u00f9 graditi gi\u00e0 tutti prenotati dai colleghi che hanno un punteggio pi\u00f9 alto dei suo, sul cui profilo i medesimi vengono aperti prima e quindi da loro prenotati.<\/p>\n<p>Osserva il giudicante che questo fatto accertato comporta, da un lato, che la prestazione dei rider e del ricorrente in particolare risulta completamente organizzata dall\u2019esterno (eteroorganizzata), e, d\u2019altra parte, che la libert\u00e0 del rider, segnatamente del ricorrente, di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione (anche sulla scorta della citata decisione della Corte di Giustizia), non \u00e8 reale, ma solo apparente e fittizia, poich\u00e9, a tutto concedere, il lavoratore pu\u00f2 scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne \u00e8 titolare o ne ha il controllo) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio. Egli, inoltre, per poter realmente svolgere la prestazione, deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l\u2019assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura almeno pari al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev\u2019essere ritirata, poich\u00e9 altrimenti l\u2019algoritmo non lo selezioner\u00e0, bench\u00e9 egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza che, in verit\u00e0, non \u00e8 lui che sceglie quando lavorare o meno, poich\u00e9 le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l\u2019algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale interesse dal lavoratore (nel medesimo senso ha ritenuto la gi\u00e0 citata sentenza della Suprema Corte spagnola, agli atti di parte ricorrente).<\/p>\n<p>La circostanza sopra evidenziata e pure documentale che i turni di prenotazione (slot) si aprono sull\u2019app e possono essere prenotati dai \u00a0lavoratori in ordine di punteggio dai medesimi posseduto e che il punteggio viene assegnato con i criteri sopra precisati e subisce riduzioni in ragione di condotte fra cui annoverare la \u201clibera scelta\u201d del lavoratore di rifiutare un turno prenotato (tanto pi\u00f9 se in ritardo rispetto al termine di tre ore prima del suo inizio in cui il rifiuto pu\u00f2 essere effettuato sull\u2019app) \u2013 come emerge dai documenti in atti bench\u00e9 oggetto di contestazione meramente labiale da parte della societ\u00e0 \u2013 porta, altres\u00ec, a ritenere che il rider, ed in particolare il ricorrente, sia in realt\u00e0 sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione alla cennata serie ordinata di attivit\u00e0 che egli \u00e8 tenuto a svolgere sulla piattaforma per riuscire a svolgere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Ed invero, la circostanza che il punteggio del rider aumenti in modo premiale &#8211; in relazione cio\u00e8 allo svolgimento di attivit\u00e0 in cd \u201calta domanda\u201d del partner convenzionato (35% doc. 12 del ricorrente), all\u2019 efficienza del lavoratore (35% doc. 13 del ricorrente), al feedback dell\u2019 utente (15% doc. 14 del ricorrente), all\u2019esperienza del lavoratore (10% doc.15 del ricorrente) e al feedback dei partner (5% doc 16 del ricorrente) \u2013 non toglie affatto che il suo mancato aumento o la sua riduzione (a causa di condotte che in sostanza corrispondono a una negativa valutazione nei predetti parametri) costituiscano delle vere e proprie sanzioni disciplinari atipiche, sanzionando in sostanza un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialit\u00e0 con una retrocessione nel punteggio e quindi nella possibilit\u00e0 di lavorare a condizioni migliori o pi\u00f9 vantaggiose.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0, poi, di assegnazione degli incarichi di consegna da parte dell\u2019algoritmo (e quindi del datore di lavoro) costringono il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l\u2019assegnazione dello stesso, mediante la connessione all\u2019app con il cellulare carico e la presenza fisica in luogo vicino quanto pi\u00f9 \u00a0possibile ai locali partner di parte datoriale, realizzando cos\u00ec una condotta tipica della subordinazione.<\/p>\n<p>In sostanza, quindi, al di l\u00e0 dell\u2019apparente e dichiarata (in contratto) libert\u00e0 del rider, e del ricorrente in particolare, di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione, l\u2019organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dalla parte convenuta sulla piattaforma digitale nella propria disponibilit\u00e0 si traduce, oltre che nell\u2019integrazione del presupposto della eteroorganizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell\u2019esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c..<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 obiettarsi che dette modalit\u00e0 sono connaturate alla piattaforma e che pertanto non modificano la natura autonoma del rapporto lavorativo pattuita in contratto, perch\u00e9 la piattaforma non \u00e8 un terzo, dovendosi con essa identificare il datore di lavoro che ne ha la disponibilit\u00e0 e che programma gli algoritmi \u2013 peraltro non esibiti in giudizio \u2013 che regolano l\u2019organizzazione del lavoro con le modalit\u00e0 predette e di fatto sovrastano il lavoratore con il subdolo esercizio di un potere di totale controllo sul medesimo, ai fini dell\u2019esecuzione della prestazione lavorativa.<\/p>\n<p>Pertanto, lo svolgimento della prestazione con le modalit\u00e0 suddette \u00e8 connotata dalla subordinazione, sia ove considerata come doppia alienit\u00e0 &#8211; come definita la subordinazione dalla Consulta con la sentenza sopra citata -, sia ove considerata sulla scorta del paradigma della eterodirezione che l\u2019art. 2094 c.c. aveva coniato per i rapporti di lavoro tipici della prima Rivoluzione Industriale, nei quali la natura subordinata del rapporto cos\u00ec definita appare ben pi\u00f9 immediatamente ed evidentemente percepibile, anche sulla scorta degli indici rivelatori studiati per detta tipologia di lavorazioni.<\/p>\n<p>Osserva il giudicante che, inoltre, nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente, si sono verificati alcuni accadimenti che confermano la natura subordinata del suo rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Anzitutto, come accennato, il carattere continuativo con cui \u00e8 stata di fatto resa la prestazione con un orario nell\u2019ultimo anno in media analogo a quello ordinario di un rapporto subordinato con il CCNL Commercio Terziario, applicato dalla convenuta (come pacifico e riconosciuto all\u2019odierna udienza, in cui veniva dalla stessa formulata proposta transattiva di assunzione con detto CCNL, applicato in azienda ad altri lavoratori addetti a diverse mansioni), di otto ore al giorno e 40 ore settimanali.<\/p>\n<p>In secondo luogo, le modalit\u00e0 con cui la prestazione \u00e8 stata svolta, senza margini di autonomia rispetto alla piattaforma, che spesso creava al ricorrente problematiche che non era possibile risolvere neppure contattando la societ\u00e0 con l\u2019apposita chat dedicata (vedi anche il doc. n. 16 di parte convenuta), a mezzo della quale l\u2019operatore in turno spesso non rispondeva ripetutamente alle domande del ricorrente, dicendogli che il proprio compito non era risolvere i suoi dubbi sul funzionamento del sistema, perch\u00e9 ci\u00f2 non sarebbe stato funzionale al suo lavoro. Dai messaggi contenuti nel citato documento 16 di parte convenuta emerge che l\u2019operatore in turno sulla chat evidenziava altres\u00ec che \u201cil sistema fa tutto in automatico\u201d e che assegna gli ordini pure in automatico, sicch\u00e9 in assenza di ordini nello slot prenotato dal ricorrente, egli poteva solo \u201ccambiare zona e muoversi nell\u2019area di servizio\u201d.<\/p>\n<p>Il funzionamento del sistema della piattaforma, automatico &#8211; come ribadito nei messaggi della chat che dovrebbe dare supporto ai rider, prodotti dalla stessa convenuta, \u2013 era organizzato in modo da non fornire risposte alle domande del ricorrente, che, dopo giorni di inattivit\u00e0 per mancata assegnazione di ordini negli slot prenotati, per ragioni ignote, perdeva la pazienza ed inveiva al suo indirizzo e a quello dei suoi organizzatori (doc. 16 di parte convenuta), sentendosi del tutto impotente avverso l\u2019ignota modalit\u00e0 di funzionamento della piattaforma medesima, esattamente come un operaio del secolo scorso rispetto alla modalit\u00e0 di funzionamento della catena di montaggio, sulla quale per\u00f2 verosimilmente il capo operaio poteva fornirgli spiegazioni in tempo reale.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 di funzionamento della piattaforma &#8211; rimaste ignote al ricorrente nel corso del rapporto e anche nella presente causa, in cui non sono stati prodotti gli algoritmi che ne regolano aspetti essenziali, quali lo sblocco degli slot e l\u2019assegnazione degli ordini \u2013 appaiono aver privato del tutto il ricorrente di qualsiasi possibilit\u00e0 di scegliere se e quando lavorare: egli, infatti, pur avendo prenotato i relativi slot ed essendosi posizionato fisicamente in una zona nella quale insistono esercizi commerciali partner della convenuta, non riceveva ordini per molti giorni consecutivi, rimanendo tuttavia nelle giornate e orari dei predetti slot a disposizione della convenuta ed in attesa.<\/p>\n<p>Per alcune giornate, poi, il ricorrente subiva il distacco dell\u2019account della piattaforma, ci\u00f2 di cui chiedeva spiegazioni alla signora P in occasione della sua presenza a Palermo, richiedendo di essere risarcito per il lavoro perso; la P, in occasione della successiva visita a Palermo, il 24.02.2020 rispondeva al ricorrente che i distacchi erano addebitabili a una sua non meglio precisata condotta, provocando nel T uno scoppio d\u2019ira e la minaccia di agire in giudizio.<\/p>\n<p>Nella specie, in ogni caso, secondo la stessa convenuta, il ricorrente era stato temporaneamente disconnesso in ragione di una sua condotta, subendo cos\u00ec una sanzione disciplinare atipica che comportava la sospensione dal lavoro, senza ricevere n\u00e9 una previa contestazione disciplinare e neppure una esauriente spiegazione postuma.<\/p>\n<p>Deve, quindi, concludersi che nella fattispecie il lavoratore \u00e8 stato soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Ulteriore conferma della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo \u00a0e disciplinare del datore di lavoro si ottiene dalle circostanze del distacco del ricorrente dalla piattaforma, che egli ha impugnato quale licenziamento orale e comunque nullo, in quanto discriminatorio e ritorsivo.<\/p>\n<p>Risulta, infatti, provato e pacifico in causa che il ricorrente:<\/p>\n<p>&#8211; il 30 gennaio 2020, con l\u2019assistenza del Sig. A G, Segretario Generale dell\u2019organizzazione sindacale Nidil Cgil di Palermo, incontrava la \u201cG Specialist\u201d, Sig.ra P P , alla quale lamentava i danni subiti in conseguenza delle disfunzioni del sistema cui si \u00e8 pi\u00f9 sopra accennato: il blocco ingiustificato del suo account per i giorni dal 23 al 26 gennaio 2020 &#8211; che gli aveva impedito di prenotarsi e di svolgere il lavoro &#8211; il fatto dal 29 aprile al 13 maggio 2019 era rimasto privo di ordini per due settimane consecutive; condotte per le quali richiedeva un risarcimento. Lamentava inoltre la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale la cui mancanza era stata in precedenza oggetto di comunicati stampa da parte del segretario del Nidil di Palermo (doc. 39 allegato al ricorso). Al termine dell\u2019incontro la sig.ra P assicurava che avrebbe effettuato delle verifiche rispetto alle richieste del ricorrente;<\/p>\n<p>&#8211; in data 11 febbraio 2020, unitamente al Segretario Generale Nidil &#8211; Cgil e al Direttore Regionale dell\u2019Inail della Sicilia, partecipava alla trasmissione televisiva \u201cCronache Siciliane\u201d, trasmessa dall\u2019emittente del Giornale di Sicilia, dedicata alle condizioni di lavoro dei rider di Palermo, ivi, presente con il suo portavivande in studio, denunciava sia la mancata consegna da parte della convenuta dei DPI che le precarie condizioni di lavoro nelle quali i rider sono costretti a operare (doc. 40 allegato al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; in data 24 febbraio 2020 sempre alla presenza del Segretario Generale Nidil Cgil di Palermo (doc. 41 allegato al ricorso), incontrava nuovamente, la Sig.ra P &#8211; che gli riferiva che il blocco dell\u2019account era da attribuire esclusivamente a sue inadempienze e che, pertanto, la societ\u00e0 non riconosceva alcun risarcimento &#8211; e discuteva animatamente con la citata rappresentante della societ\u00e0, manifestando la propria volont\u00e0 di agire Firmato<\/p>\n<p>&#8211; domenica 1 marzo 2020, effettuava, nel corso della giornata, numerose consegne accumulando un saldo cassa per un totale \u20ac 215,00, ritenendo di non dover versate l\u2019eccedenza del saldo di cassa, in conseguenza di messaggio inviato dalla societ\u00e0 a tutti i rider di Palermo, che veniva poi modificato dalla convenuta alle ore 21:30 della stessa domenica;<\/p>\n<p>&#8211; alle ore 3,31 del mattino del luned\u00ec 2 marzo 2020 riceveva un messaggio della societ\u00e0 convenuta con cui gli veniva comunicato che aveva \u201cun valore troppo alto di saldo alla mano\u201d e lo invitava ad effettuare un bonifico per motivi di sicurezza, entro le 24 ore dal ricevimento del messaggio, di \u20ac 170,00, onde evitare che il suo account venisse bloccato (doc. 42 allegato al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; marted\u00ec 3 marzo 2020 alle ore 6,03 del mattino il ricorrente riceveva l\u2019ultimo sms dalla societ\u00e0 convenuta, con il quale veniva informato di essere stato sospeso per motivi di sicurezza, non avendo operato il versamento, e di essere quindi disconnesso (doc. 43 allegato al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; in data 3 marzo 2020 faceva alla societ\u00e0 un bonifico di euro 100,00, e il 4 marzo 2020 un secondo bonifico di euro 200,00 (doc. 44 allegato al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; poich\u00e9 il suo account non veniva riattivato dopo i bonifici, come previsto dalle regole della piattaforma (doc 46 allegato al ricorso), sollecitava pi\u00f9 volte la riattivazione dell\u2019account scrivendo all\u2019indirizzo di posta elettronica \u2026. &#8211; usualmente utilizzato per comunicare con gli operatori messi a disposizione della piattaforma G\u2026 per l\u2019assistenza ai corrieri \u2013 ma riceveva esclusivamente risposte automatiche nelle quali veniva informato che sarebbe stato ricontattato al pi\u00f9 presto (cfr. doc 47, 48, 49 allegati al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; impugnava quindi la cessazione del rapporto con comunicazione del 28 aprile 2020 in allegato a pec del difensore del 30.04.2020 (doc. 50 allegato al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; il 13.05.2020 chiedeva alla societ\u00e0, ai sensi del Regolamento UE 679\/2016, di acquisire informazioni essenziali per la tutela dei propri diritti e in particolare di conoscere l\u2019esistenza di un trattamento di dati che ha determinato la decisione di disconnettere il suo account e di non riconnetterlo dopo la richiesta (doc. 51 allegato al ricorso);<\/p>\n<p>&#8211; in data 13 giugno 2020 riceveva riscontro a detta istanza dalla societ\u00e0, che tuttavia non forniva risposta alle domande relative al distacco dell\u2019account ritenendo che fossero estranee al trattamento di dati personali (doc. 38 allegato al ricorso), s\u00ec da determinarlo a proporre reclamo innanzi all\u2019Autorit\u00e0 Garante per il Trattamento dei Dati personali;<\/p>\n<p>&#8211; in data 29.07.2020 depositava il presente ricorso per impugnativa di licenziamento e pagamento di differenze retributive;<\/p>\n<p>&#8211; in data 12.08.2020 il suo procuratore avv. L M &#8211; cui aveva dato mandato ai fini dell\u2019impugnativa di licenziamento e delle altre richieste inviate alla societ\u00e0 con la nota del 28.04.2020 (pec 30.04.2020) &#8211; riceveva pec dall\u2019avv. F T, con allegata missiva datata 31.07.2020, con cui, in nome e per conto della societ\u00e0, veniva dato come di seguito riscontro alla predetta impugnativa: \u201cGentile collega, ho ricevuto incarico dalla Societ\u00e0 indicata in oggetto di riscontrare la Sua dello scorso 30 aprile per contestarne integralmente il contenuto.<\/p>\n<p>Anzitutto il sig. T non ha mai svolto prestazioni di lavoro subordinato per la mia assistita, posto che il rapporto in essere si \u00e8 svolto con piena libert\u00e0 di entrambe le parti di assegnare incarichi di consegna, sulla base della disponibilit\u00e0 liberamente comunicata dal Suo assistito e di accettare i suddetti incarichi.<\/p>\n<p>In nessun caso, pio, il sig. T ha svolto prestazioni di consegna per \u201calmeno 60 ore settimanali\u201d.<\/p>\n<p>Quanto al blocco dell\u2019account, premesso che la mia assistita non ha alcun obbligo di assegnare incarichi di consegna ai prestatori d\u2019opera occasionale (sicch\u00e9 non ha alcun senso discorrere di cessazione del rapporto di lavoro e tantomeno di licenziamento), come il sig. T ben sa questo \u00e8 avvenuto automaticamente per effetto del mancato tempestivo bonifico delle somme trattenute. Successivamente alla verifiche effettuate, il sig. T \u00e8 stato riattivato.\u201d.<\/p>\n<p>Osserva il giudicante che la esposta ricostruzione dei fatti non \u00e8 oggetto di contestazione tra le parti e che la societ\u00e0 convenuta ha attribuito il prolungamento del distacco dell\u2019account a un non meglio precisato errore del sistema, chiedendo di dimostrare che la signora P e il suo collega non avevano riferito ai vertici societari della partecipazione del ricorrente alla trasmissione televisiva Cronache Siciliane, in cui rivendicava maggiori garanzie per il lavoro dei rider.<\/p>\n<p>Orbene, la ricostruzione della societ\u00e0, oltre che priva di riscontro probatorio (la prova richiesta con la sig. P e altro dipendente sociale non \u00e8 stata ammessa, non potendosi con essa dimostrare che in presenza degli attuali mezzi tecnologici la societ\u00e0 non fosse venuta comunque a conoscenza del contenuto di una trasmissione televisiva sui riders), appare inverosimile.<\/p>\n<p>Ed invero, risulta provato che il ricorrente avesse trasmesso, con le modalit\u00e0 richieste dalla convenuta e regolamentate sulla piattaforma G, i bonifici delle somme richieste, relative al saldo di cassa, senza che il suo account venisse riattivato, come invece previsto dalle regole della piattaforma medesima, ma anche che il ricorrente avesse inviato diverse e-mail (4, 7 e 9 marzo 2020) rappresentando di non essere stato riconnesso, senza ricevere alcuna risposta, nonch\u00e9, successivamente, lettera di impugnativa del licenziamento, ricevuta dalla societ\u00e0 pacificamente in allegato a pec dell\u2019avv. Lo Monaco del 30.04.2020 (riscontrata con pec dall\u2019avv. Tanca solo il 12.08.2020) e richiesta di informazioni sul trattamento dei dati personali del 13.05.2020, ricevendo risposta il 13.06.2020 senza alcuna indicazione in merito al distacco dell\u2019account.<\/p>\n<p>Ove, infatti, si fosse trattato di un mero errore, la societ\u00e0 avrebbe avuto modo di avvedersene immediatamente e avrebbe subito riattivato l\u2019account del ricorrente, invece risulta che l\u2019account sia stato riattivato dalla societ\u00e0 solo il 12.06.2020, dopo quasi un mese e mezzo dalla ricezione dell\u2019impugnativa di licenziamento e dopo tre mesi da quella delle citate e-mail, giusto il giorno precedente all\u2019ultimo utile per fornire risposta in relazione alla richiesta sul trattamento dei dati personali, senza peraltro darne alcuna comunicazione al ricorrente se non dopo il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il laconico \u201cil sig. T risulta riattivato\u201d contenuto nella missiva allegata alla pec dell\u2019avv. Tanca del 12.08.2020 all\u2019avv. Lo Monaco &#8211; privo di alcuna indicazione della data in cui la riattivazione sarebbe avvenuta &#8211; e poi con la memoria di costituzione nel presente giudizio.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 \u00e8 stato accertato in modo pacifico che quella indicata \u00e8 la ricostruzione dei fatti come accaduti, non pu\u00f2 pertanto ritenersi verosimile la deduzione della societ\u00e0 in merito ad un non meglio precisato n\u00e9 documentato errore tecnico relativo alla mancata riattivazione dell\u2019account del ricorrente, dovendosi di conseguenza ritenere al contrario verosimile che, se non il distacco, certamente la mancata riattivazione dell\u2019account del T sia riconducibile alla volont\u00e0 della societ\u00e0 di reagire in tal modo alle provate rivendicazioni di natura sindacale operate dal ricorrente, accompagnato dal proprio rappresentante sindacale, sia in due occasioni di incontro con il G Specialist, che mediante la partecipazione a una trasmissione televisiva, nel mese di febbraio 2020 (l\u2019ultima il 24.02.2020), immediatamente antecedente il distacco del ricorrente in data 3.03.2020 e la sua omessa riconnessione il 4.03.2020.<\/p>\n<p>La sequenza temporale dei fatti \u2013 contrariamente a quanto asserito dalla convenuta \u2013 \u00e8 tanto diretta ed immediata da portare a ritenere assai verosimile l\u2019intento punitivo datoriale.<\/p>\n<p>Il convincimento del giudice sul punto, del resto, non pu\u00f2 che essere rafforzato dalle deduzioni della societ\u00e0 in merito a una condotta offensiva posta in essere dal ricorrente, sia tramite le comunicazioni via chat \u00a0all\u2019indirizzo della societ\u00e0 (doc. n. 16), che a voce all\u2019indirizzo della dipendente societaria signora P nell\u2019ultima della occasioni appena citate (24.02.2020): questa, infatti, avrebbe forse potuto giustificare una contestazione disciplinare da parte della societ\u00e0, che tuttavia non vi \u00e8 stata e che avrebbe obbligato la convenuta a dar prova della giusta causa di licenziamento (non fornita), essendosi al contrario la convenuta limitata a impedire al ricorrente qualsiasi possibilit\u00e0 di svolgimento della prestazione lavorativa, mediante la disconnessione e l\u2019omessa riconnessione del suo account.<\/p>\n<p>Infatti, in mancanza di prova della causale dedotta dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento, deve ritenersi provata l\u2019unicit\u00e0 del motivo di ritorsione dedotto e provato dal lavoratore, come nel caso di specie.<\/p>\n<p>Per tutte le argomentazioni sopra esposte, deve, quindi, anzitutto dichiararsi che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di ciclofattorino di cui al VI livello del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi pacificamente applicato dalla convenuta ai propri dipendenti, dal 5.10.2018, come in parte dispositiva.<\/p>\n<p>Qualificato, cos\u00ec, il rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato, per tutte le ragioni sopra evidenziate, ivi compresa quella consistente nell\u2019esercizio del potere latamente disciplinare esercitato dal datore di lavoro mediante ripetuti distacchi dalla piattaforma, omissione di ordini per periodi prolungati negli orari degli slot prenotati e definitivo distacco dell\u2019account, quest\u2019ultima condotta non pu\u00f2 che qualificarsi come licenziamento, attesa la pacifica impossibilit\u00e0 per il ricorrente di rendere la prestazione lavorativa al di fuori della piattaforma.<\/p>\n<p>Detto licenziamento, del resto, pur dovendosi verosimilmente addebitare esclusivamente a motivo ritorsivo, come detto, \u00e8 stato intimato in forma orale, inidonea a produrre la risoluzione del rapporto.<\/p>\n<p>Ed invero, nessuna comunicazione in alcuna forma \u00e8 mai pervenuta al \u00a0ricorrente dell\u2019intenzione della societ\u00e0 di procedere al distacco del suo account, sicch\u00e9 appare ozioso interrogarsi se la comunicazione pervenuta al ricorrente a mezzo della chat del 3.03.2020 alle ore 6:03 A.M. \u201cIl tuo account G \u00e8 stato messo in pausa per motivi di sicurezza perch\u00e9 non hai effettuato un deposito per ridurre il saldo alla mano\u201d, sia o meno una comunicazione caratterizzata dalla necessaria forma scritta, poich\u00e9 in ogni caso da essa non si desume in alcun modo la volont\u00e0 datoriale di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente, ma solo di sospenderlo in modo temporaneo, soprattutto se essa viene messa in relazione con la precedente comunicazione del 2.03.2020 alle ore 3:31 AM, del seguente contenuto: \u201cHai un valore troppo alto di Saldo alla mano. Per sicurezza deposita 170.00 euro entro 24 ore, altrimenti dovremo mettere in pausa il tuo account G. Dettagli: IBAN: \u2026\u2026.. oppure \u2026\u2026\u2026. intestato a: F Causale \u2026 Deposito in contanti. Per maggiori informazioni consulta Web \u2026. Compila il seguente questionario dopo aver fatto il bonifico\u2026\u2026<\/p>\n<p>Tanto chiarito, nella specie, il licenziamento del ricorrente \u00e8 stato intimato per fatti concludenti, consistenti nella mancata riattivazione del suo account non appena egli comunic\u00f2 nelle forme richieste i bonifici effettuati sull\u2019IBAN della societ\u00e0 sopra indicato, secondo le regole contrattuali indicate dalla piattaforma in generale e al ricorrente in particolare con la citata chat del 2.03.2020.<\/p>\n<p>Pertanto esso non pu\u00f2 che qualificarsi come licenziamento orale, avverso il quale non vi era alcun onere di impugnativa: esso risulta infatti paragonabile a quello, indubbiamente orale, che venisse intimato a un lavoratore subordinato che fosse stato sospeso dal servizio o fosse in aspettativa per qualsivoglia ragione e a cui venga al rientro in servizio fisicamente impedito l\u2019ingresso sul luogo di lavoro (ad esempio cambiando la serratura del suo ingresso, le cui chiavi erano in possesso del lavoratore), senza l\u2019invio di una comunicazione di licenziamento in forma scritta.<\/p>\n<p>Del resto, ove cos\u00ec non fosse, l\u2019eccezione di tardivit\u00e0 dell\u2019impugnativa di licenziamento appare infondata.<\/p>\n<p>Ed invero, da un lato, la pec dell\u2019avv. L M con allegata l\u2019impugnativa sottoscritta dal ricorrente (come egli ha dedotto e come parte datoriale non ha sconfessato tramite la produzione dell\u2019allegato pervenutole privo di sottoscrizione), pur senza l\u2019autenticazione notarile della stessa, venne inviata il 30.04.2020, in periodo di lockdown, in presenza di una normativa ampiamente derogatoria delle regole generali in tema di consegna della corrispondenza, anche a mezzo di posta raccomandata, al fine di prevenire ed evitare il diffondersi del contagio da COVID 19, e che consentiva la trasmissione della medesima a mezzo pec anche in deroga alle regole ordinarie, il cui rigido rispetto avrebbe, del resto, prodotto la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nel rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l\u2019esercizio del diritto all\u2019impugnativa (il cui termine secondo la convenuta scadeva il 2.05.2020).<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, la societ\u00e0 non ha certo disconosciuto che l\u2019impugnativa di licenziamento fosse stata inviata dal ricorrente per il tramite del suo difensore munito di mandato, tanto che con pec del 12.08.2020 dell\u2019avv. Tanca, inviata in suo nome e per suo conto, rispondeva alla stessa, ritenendola infondata.<\/p>\n<p>Appare, quindi, raggiunta la finalit\u00e0 in vista della quale la norma prevede il breve termine decadenziale, di portare, cio\u00e8, a conoscenza del datore di lavoro l\u2019intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento, mediante un atto scritto (vedi anche sul punto Corte d\u2019Appello di Napoli, 4356\/2019 del 5.08.2019 in RG. 560\/2019): ed invero \u00e8 indubbiamente un atto scritto la pec inviata dall\u2019avv. L ,con allegata l\u2019impugnativa della cui provenienza dal lavoratore parte convenuta ha dimostrato di non aver dubitato sino alla costituzione in giudizio, cos\u00ec come della validit\u00e0 \u00a0mandato conferito dal ricorrente al predetto difensore.<\/p>\n<p>Acclarato che il ricorrente \u00e8 stato licenziato oralmente dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto di fatto con la convenuta e ritenuto che siffatto licenziamento \u00e8 inefficace, non essendo idoneo a risolvere il rapporto di lavoro, e che il rapporto non era stato ricostituito di fatto, in assenza di alcuna comunicazione di riconnessione, in particolare quale rapporto di lavoro subordinato come accertato con la presente sentenza, ne consegue l\u2019applicazione in favore del ricorrente della tutela reintegratoria prevista dal d.l.vo 23\/2015 con richiamo all\u2019art. 18, commi dal primo al terzo, St. Lav. nel testo modificato dalla l. n. 92\/2012.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 dovr\u00e0, quindi, essere condannata alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro, oltre che al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria pari alla retribuzione mensile che avrebbe percepito per il rapporto di lavoro accertato come sopra, a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di ciclofattorino di cui al VI livello del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi pacificamente applicato dalla convenuta ai propri dipendenti, come quantificata in parte dispositiva, dal momento del licenziamento, del 4.03.2020 \u2013 data in cui l\u2019account avrebbe dovuto essere riattivato \u2013 sino alla reintegrazione effettiva, oltre contributi previdenziali e assistenziali.<\/p>\n<p>Venendo alla domanda di differenze retributive formulata dal ricorrente, deve rilavarsi che non vi \u00e8 contestazione sulla quantit\u00e0 di ore lavorate dal ricorrente per effettuare le consegne e che, parimenti, non vi \u00e8 contestazione specifica da parte del datore di lavoro in merito al numero delle ore in cui, al di fuori della consegne e al fine di operare le medesime, il lavoratore fu a disposizione del datore di lavoro, ore che nel rapporto di lavoro subordinato vanno retribuite con la retribuzione fissata dal CCNL. L\u2019accertamento sin dall\u2019inizio della natura subordinata del rapporto e del suo svolgimento a tempo pieno comporta l\u2019applicazione all\u2019intero rapporto della retribuzione prevista dall\u2019inquadramento del VI livello del \u00a0CCNL Terziario applicato, laddove \u00e8 pacifico che il ricorrente ha ricevuto una retribuzione inferiore.<\/p>\n<p>Va rilevato, altres\u00ec, che non vi \u00e8 contestazione specifica da parte della societ\u00e0, che avrebbe dovuto formularla in modo preciso nella comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., dei conteggi operati dal ricorrente in allegato al ricorso, sulla scorta del CCNL applicato dalla societ\u00e0 ai suoi dipendenti. La contestazione della convenuta in memoria di costituzione si limita alla debenza delle somme relative agli istituti puramente contrattuali, quali la 14\u00b0 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Osserva il giudicante che l\u2019eccezione di parte convenuta sul punto appare infondata, poich\u00e9 l\u2019accertamento del rapporto di lavoro subordinato da inquadrare sulla scorta di un contratto collettivo gi\u00e0 applicato dalla societ\u00e0 non pu\u00f2 che condurre alla liquidazione della retribuzione dovuta sulla scorta del CCNL applicato dal datore di lavoro, senza decurtazioni.<\/p>\n<p>La convenuta va quindi condannata al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso, di cui in parte dispositiva.<\/p>\n<p>Da ultimo, va esaminata la domanda di indennizzo proposta dal ricorrente ex art. 47 ter d.l.vo 81\/2015.<\/p>\n<p>Osserva il giudicante che la norma da ultimo citata, anche sulla scorta dell\u2019interpretazione normativa fornita con circolare del 19.11.2020 dell\u2019Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, al pari della restante normativa contenuta negli artt. dal 47 bis al 47 septies del citato decreto legislativo, appare finalizzata a regolamentare i casi residuali di lavoro occasionale dei riders, reso nelle forme del lavoro autonomo, poich\u00e9 ai rapporti eteroorganizzati ex art. 2 del medesimo d.l.vo 81\/2015 \u2013 e tanto pi\u00f9 a quelli qualificati come subordinati ex art. 2094 c.c. \u2013 si applica in toto la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, non necessitando gli stessi della tutela minima garantita ai predetti lavoratori autonomi.<\/p>\n<p>La disposizione appare, quindi, inapplicabile al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto tra le parti, sicch\u00e9 non giova indagare \u00a0sull\u2019esistenza dei presupposti di fatto cui la norma in parola ricollega l\u2019indennizzo richiesto in ricorso, la cui domanda non pu\u00f2 per detta ragione trovare accoglimento.<\/p>\n<p>Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui al dispositivo, depositato in forma cartacea a causa del distacco del sistema telematico avvenuto dalle ore 15 della giornata odierna, prima della conclusione dell\u2019udienza di discussione, anche in relazione alle spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza assolutamente prevalente della societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n<p>La complessit\u00e0 della motivazione giustifica l\u2019assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, dichiara che tra il ricorrente T M e la F \u00a0intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 5.10.2018, con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di ciclofattorino addetto alla consegna di merci, cibi e bevande, a domicilio, da inquadrare nel VI livello del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi.<\/p>\n<p>Dichiara inefficace il licenziamento oralmente intimato al ricorrente dalla societ\u00e0 convenuta mediante il suo perdurante distacco dalla piattaforma G dal 3.03.2020 in poi e sino al 12.06.2020 e condanna la F , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con l\u2019inquadramento e le mansioni sopra indicati, nonch\u00e9 al pagamento in suo favore di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria pari all\u2019ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. che avrebbe dovuto percepire, pari a \u20ac 1.407,94 mensili, dal 4.03.2020 sino all\u2019effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali e assistenziali.<\/p>\n<p>Condanna la societ\u00e0 convenuta F , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 5.10.2018 al 4.03.2020, della somma complessiva di \u20ac 13.313,41.<\/p>\n<p>Condanna F , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi \u20ac 16.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dei suoi procuratori costituiti, antistatari.<\/p>\n<p>Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Palermo, 20\/11\/2020 .<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>Paola Marino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1499,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin 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