{"id":1547,"date":"2020-12-29T11:33:03","date_gmt":"2020-12-29T10:33:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1547"},"modified":"2020-12-29T11:33:03","modified_gmt":"2020-12-29T10:33:03","slug":"liberta-nelle-convinzioni-personali-e-liberta-di-religione-tar-lazio-sentenza-del-25-settembre-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2020\/12\/29\/liberta-nelle-convinzioni-personali-e-liberta-di-religione-tar-lazio-sentenza-del-25-settembre-2020\/","title":{"rendered":"Libert\u00e0 nelle convinzioni personali, e libert\u00e0 di religione ,  TAR LAZIO,  sentenza del 25 settembre 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">R E P U B B L I C A I T A L I A N A<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(Sezione Terza Bis)<\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2013, proposto da<\/p>\n<p>Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti &#8211; UAAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Corvaja e Francesca Leurini, con domicilio eletto presso la sede nazionale dell\u2019UAAR, in \u2026\u2026\u2026;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>Ministero dell&#8217;Istruzione dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via \u2026\u2026\u2026\u2026.;<\/p>\n<p>per l&#8221;annullamento, previa sospensione dell\u2019efficacia della circolare del MIUR del 17 dicembre 2012, n. 96 recante \u201cIstruzioni relative alle iscrizioni alle scuole dell\u2019infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l\u2019a.s. 2013\/2014\u201d, limitatamente alla parte in cui dispone che la scheda C recante \u201cModulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell\u2019insegnamento della religione cattolica\u201d sia consegnata ad inizio anno scolastico.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO<\/p>\n<p>L\u2019Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (in sigla UAAR) ha impugnato, con richiesta cautelare, la circolare del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca del 17 dicembre 2012, n. 96, prot. 8293, avente ad oggetto &#8220;Iscrizioni alle scuole dell&#8217;infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l&#8217;anno scolastico 2013\/2014&#8221;, nella parte in cui prevede che l\u2019esercizio dell\u2019opzione in ordine alla decisione di avvalersi o meno dell&#8217;insegnamento della religione cattolica avvenga all\u2019atto dell\u2019iscrizione, mentre la scelta specifica delle attivit\u00e0 alternative sia operata da parte degli interessati all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico.<\/p>\n<p>In particolare ha censurato la disposizione ministeriale con due motivi di ricorso lamentando 1) la violazione del principio del buon andamento della P.A. (artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241 del 1990) e l\u2019eccesso di potere per manifesta irragionevolezza in quanto le singole scuole si trovano a dover organizzare le attivit\u00e0 alternative all&#8217;insegnamento della religione cattolica (IRC) &#8211; sia le attivit\u00e0 formative, sia l&#8217;assistenza nello studio individuale, sia la sorveglianza &#8211; quando l&#8217;anno scolastico e la didattica sono gi\u00e0 iniziati con inevitabili ritardi nel relativo avvio e con frequentissimi e diffusissimi inadempimenti nell&#8217;obbligo di predisporle per carenza di personale, e 2) la violazione dell&#8217;art. 310 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell&#8217;art. 7, comma 28, del d.l. n. 92 del 2012, dell&#8217;art. 3 bis della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 1 della legge n. 281 del 1986 e dell&#8217;art. 310 del d.lgs. n. 297 del 1994 stante la conseguente discriminazione tra coloro che si avvalgono dell&#8217;insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituito il Ministero dell\u2019Istruzione contestando la legittimazione della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza deducendo -) che, per come chiarito dalla Corte Costituzionale, doverosa \u00e8 la scissione tra la scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attivit\u00e0 alternative, &#8211; ) la rilevanza meramente organizzativa di queste ultime, -) che eventuali ritardi nell\u2019avvio della formazione alternativa sono imputabili agli istituti scolastici, consentendo le istruzioni ministeriali il tempestivo avvio, &#8211; ) che le procedure previste non implicano alcuna discriminazione per motivi religiosi.<\/p>\n<p>Con ordinanza n. 1308\/2013, non appellata, \u00e8 stata rigettata l\u2019istanza cautelare per difetto di periculum in mora.<\/p>\n<p>Nella fase di merito, acquisiti i documenti prodotti, la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione all\u2019esito della discussione all\u2019udienza pubblica del 25 settembre 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DIRITTO<\/p>\n<ol>\n<li>In via preliminare deve affermarsi la legittimazione a ricorrere della ricorrente in quanto ente collettivo preposto alla tutela degli interessi dei non credenti, ed in specie per la loro tutela dal contrasto da ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto anche in campo scolastico, interessi che si assumono incisi dall\u2019atto ministeriale impugnato, con stabile attivit\u00e0 a livello nazionale, come si desume dallo Statuto (v. art. 3) e dall\u2019iscrizione dell\u2019Unione come associazione di promozione sociale iscritta nell\u2019apposito elenco ministeriale (v. docc. 3 e 4 fascicolo ricorrente) (cfr. per tutte Consiglio di Stato sez. III, 20\/11\/2018, n. 6557 e Ad. Plen. n. 6\/20).<\/li>\n<li>Osserva preliminarmente ancora il Collegio che sussiste l\u2019interesse a ricorrere della ricorrente nonostante l\u2019impugnazione sia rivolta a circolare relativa all\u2019anno scolastico 2013\/2014, ormai decorso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ha dimostrato, infatti, l\u2019Uaar con la produzione delle circolari ministeriali di anni successivi (v. docc. 36-38, circolari relative agli anni scolastici 2014\/15, 2019\/2020, 2020\/2021) che la disposizione impugnata viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico, dal che si evince che l\u2019ente associativo ha fatto valere nel giudizio gli interessi dei rappresentati non solo collegati all\u2019immediata utilit\u00e0 per l\u2019anno scolastico in cui il ricorso \u00e8 stato proposto, ma che agisce, in termini pi\u00f9 ampli, a difesa degli interessi di tutela dei valori di carattere morale, spirituale e\/o confessionale toccati dall\u2019organizzazione scolastica per gli anni a venire (cfr. Tar Lazio n. 7076\/2009 e Cons. St.. 2749\/2010).<\/p>\n<p>Mira, dunque, la ricorrente anche agli effetti conformativi derivanti dall\u2019annullamento della disposizione della circolare impugnata per la programmazione degli anni scolastici futuri, atteso che, come noto, la sentenza del G.A. in ipotesi di provvedimento con effetti limitati nel tempo, ma destinato ad essere reiterato per contenuto da provvedimenti successivi, non si esaurisce nel solo annullamento dell&#8217;atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l&#8217;Amministrazione deve attenersi nel futuro (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 891; Consiglio di Stato sez. IV, 01\/02\/2001, n. 398).<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Venendo al merito deva accogliersi il ricorso per fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se \u00e8 vero che al fine di non condizionare dall&#8217;esterno la coscienza individuale nell\u2019esercizio di una libert\u00e0 religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attivit\u00e0 alternative (v. C. Cost. 13\/1991, punto 4 della motivazione in diritto), questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0 didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento.<\/p>\n<p>Il rinvio della seconda opzione all\u2019incipit dell\u2019anno scolastico contrasta con la possibilit\u00e0 di tempestiva organizzazione ed idonea offerta delle attivit\u00e0 alternative, con conseguente inizio ad anno scolastico ormai avviato e con soluzioni formative inadeguate o inesistenti che possono portare all\u2019effettiva frustrazione del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento (v. Tar Lazio n. 7076\/2009 e Cons. St. n. 2749\/2010).<\/p>\n<p>Ha dimostrato, infatti, la ricorrente che l\u2019attuale notevole scissione della tempistica comporta -) notevole ritardo nella raccolta (a volte) dell\u2019apposito modulo (v. doc. 19 in cui la raccolta \u00e8 prevista per l\u2019inizio di ottobre), nella programmazione ed attivazione delle attivit\u00e0 didattiche alternative (v. raccolta disponibilit\u00e0 da ottobre inoltrato a novembre, docc. 10, 11, 13, 45, 47, 48 ed assegnazione degli insegnanti a fine novembre doc. 17), -) situazione di provvisoriet\u00e0 nei mesi di attivazione delle attivit\u00e0 alternative degli studenti che hanno scelto di non frequentare la scuola durante l\u2019ora di religione, i quali vengono inviati in biblioteca o in altri locali senza progetto o in altre classi (v. docc. 12, 14, 47, 48) o (addirittura) con disposizione di permanenza nella propria classe durante l\u2019ora di religione che loro hanno espresso non voler frequentare (v. doc. 18, 25, 42, 43, 44), -) a volte la rinuncia della scuola alla formazione, con previsione, senza alternative l\u2019uscita da scuola degli studenti non frequentanti L\u2019IRC (v. doc. 23).<\/p>\n<p>In conclusione, deve annullarsi la disposizione indicata in epigrafe della circolare impugnata con obbligo conformativo della p.a. per gli anni scolastici a venire.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Le spese di lite, in ragione della delicatezza degli interessi in gioco e delle difficolt\u00e0 organizzative degli Istituti, possono essere compensate.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il contributo unificato, ai sensi dell\u2019art. 13 co. 6 bis.1 TUSG, \u00e8, tuttavia, interamente dovuto dalla parte resistente soccombente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, cos\u00ec<\/p>\n<p>provvede:<\/p>\n<p>1) Accoglie il ricorso e per l\u2019effetto annulla la disposizione indicata in epigrafe della circolare del MIUR del 17 dicembre 2012, n. 96, con obbligo conformativo per il Miur per gli anni scolastici a venire;<\/p>\n<p>2) Compensa le spese di giudizio;<\/p>\n<p>3) Pone a carico del Miur le spese del contributo unificato.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Giuseppe Sapone, Presidente<\/p>\n<p>Claudia Lattanzi, Consigliere<\/p>\n<p>Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore<\/p>\n<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Francesca Goggiamani<\/p>\n<p>Giuseppe Sapone<\/p>\n<p>IL SEGRETARIO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN 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