{"id":1559,"date":"2021-01-15T12:21:15","date_gmt":"2021-01-15T11:21:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1559"},"modified":"2021-01-15T12:21:15","modified_gmt":"2021-01-15T11:21:15","slug":"automatica-ammissione-al-gratuito-patrocinio-per-i-reati-violenza-sessuale-sentenza-corte-costituzionale-numero-1-dell11-gennaio-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/01\/15\/automatica-ammissione-al-gratuito-patrocinio-per-i-reati-violenza-sessuale-sentenza-corte-costituzionale-numero-1-dell11-gennaio-2021\/","title":{"rendered":"Automatica ammissione al gratuito patrocinio per i reati violenza sessuale, sentenza Corte Costituzionale numero 1 dell\u201911 gennaio 2021"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>Nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u00bb, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli sull\u2019istanza proposta da A. C., con ordinanza del 13 dicembre 2019, iscritta la n. 48 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, dell\u2019anno 2020.<\/p>\n<p>Visto l\u2019atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n<p>udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<\/p>\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Ritenuto in fatto <\/em><\/p>\n<p>1.\u2212 Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u00bb, nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l\u2019automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonch\u00e9, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalit\u00e0 valutativa al giudice.<\/p>\n<p>2.\u2212 Il rimettente premette che, in data 20 maggio 2019, nell\u2019ambito di un giudizio per il reato di cui all\u2019art. 609-bis cod. pen., veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della persona offesa, senza la corredata dichiarazione \u2013 prevista dall\u2019art. 79, comma<\/p>\n<p>1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, a pena di inammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza \u2013 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito stabilite come requisito per l\u2019ammissione stessa.<\/p>\n<p>Il GIP del Tribunale di Tivoli, con ordinanza interlocutoria notificata al difensore, sospendeva l\u2019esame della domanda di ammissione al beneficio, invitando ad integrarla con l\u2019indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dell\u2019istante. Il difensore depositava una nota in cui osservava che il reato di cui all\u2019art. 609-bis cod. pen. \u00e8 \u00abtra quelli per i quali il patrocinio a spese dello Stato \u00e8 sempre concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali\u00bb e che, di conseguenza, \u00able richieste del giudice [&#8230;] non appaiono motivate rispetto al procedimento in quanto nessuna analisi delle condizioni reddituali dell&#8217;istante deve compiere il giudice, a differenza dei procedimenti ordinari, in quanto il requisito non \u00e8 richiesto nella particolare fattispecie della vittima del reato di violenza sessuale\u00bb.<\/p>\n<p>3.\u2212 Tanto premesso in punto di rilevanza \u2013 assumendo il giudice rimettente che la procedura instaurata con il deposito dell\u2019istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimit\u00e0 costituzionale \u2013, in punto di non manifesta infondatezza, viene affermato che l\u2019art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, per come interpretato dalla Corte di cassazione, contrasta con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p>4.\u2212 La Suprema Corte ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito, che, dunque, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o attestazione ai sensi del successivo art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale lettura sarebbe imposta dalla ratio della norma, \u00abposto che la finalit\u00e0 della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuit\u00e0 dell\u2019assistenza legale\u00bb (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 marzo 2017, n. 13497, successivamente recepita anche dalla Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 23 novembre 2018, n. 52822).<\/p>\n<p>Siffatte ripetute affermazioni del giudice di legittimit\u00e0, in assenza di decisioni di segno diverso, \u2013 a parere del rimettente \u2013 rendono \u201cdiritto vivente\u201d la descritta interpretazione dell\u2019art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, ponendo il giudice dinanzi all\u2019alternativa di uniformarvisi o di rendere un provvedimento difforme e di segno negativo, verosimilmente destinato all\u2019annullamento o alla riforma.<\/p>\n<p>Ricorda, dunque, il giudice a quo, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, invocare l\u2019intervento del giudice delle leggi \u00e8 possibile anche allorquando il giudice remittente ha l\u2019alternativa di \u00abadeguarsi ad un\u2019interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata\u00bb (sentenza n. 240 del 2016). Ed infatti, \u00ab[p]ur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo per il giudice di merito di conformarsi agli orientamenti della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), \u00e8 altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza \u2013 al punto da acquisire i connotati del \u201cdiritto vivente\u201d \u2013 \u00e8 ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimit\u00e0 dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalit\u00e0, poich\u00e9 la norma vive ormai nell\u2019ordinamento in modo cosi radicato che \u00e8 difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l\u2019intervento del legislatore o di questa Corte\u00bb (sentenza n. 350 del 1997).<\/p>\n<p>5.\u2212 Tale interpretazione \u2013 che esclude qualsiasi margine di valutazione giudiziale, imponendo l\u2019ammissione automatica al beneficio e qualificando come superflua l\u2019autocertificazione reddituale pur tuttora richiesta dal combinato delle disposizioni vigenti \u2013 istituisce un automatismo legislativo poich\u00e9, al solo verificarsi del suo presupposto (e cio\u00e8 assumere l\u2019istante la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla norma) determina una conseguenza inderogabile, ossia l\u2019ammissione al beneficio.<\/p>\n<p>Ne deriverebbero pertanto, a parere del GIP del Tribunale di Tivoli, come per ogni forma di automatismo, ricadute negative sul principio di uguaglianza, poich\u00e9 verrebbero assimilate tra di loro situazioni diverse e non equiparabili.<\/p>\n<p>L\u2019ammissione indiscriminata al beneficio de quo di qualsiasi persona offesa non consente alcun margine di valutazione al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali (al punto da vietargli di richiedere la relativa dichiarazione pur prescritta dall\u2019art. 79, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 115 del 2002) e preclude ogni verifica giudiziale circa il possibile ricorrere, o la sicura assenza, di ostacoli e remore di indole economica che la norma intende rimuovere trasferendo sulla collettivit\u00e0 i costi della difesa tecnica.<\/p>\n<p>Rammenta il rimettente che, nella giurisprudenza costituzionale al riguardo, \u00e8 frequente il riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l\u2019individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u00e0 di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.<\/p>\n<p>6.\u2212 In tale prospettiva di salvaguardia dell\u2019equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia, il giudice rimettente evoca anche l\u2019art. 24, terzo comma, Cost., il quale si porrebbe \u00abnon solo come primario strumento di garanzia per assicurare ai non abbienti l\u2019effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche quale presidio diretto ad evitare che gli oneri che ne conseguono siano aggravati da improprie e ingiustificate estensioni dei benefici a soggetti non ragionevolmente definibili \u201cnon abbienti\u201d e pertanto non bisognosi del sostegno economico della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>7.\u2212 Nel giudizio \u00e8 intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.<\/p>\n<p>7.1.\u2212 La questione sarebbe inammissibile in quanto il giudice a quo non considererebbe la ratio e l\u2019ambito applicativo della norma censurata, al fine di valutarne la ragionevolezza; inoltre richiederebbe \u201cil sindacato nel merito di una scelta legislativa di promozione di valori costituzionalmente tutelati in mancanza di un\u2019irragionevolezza delle modalit\u00e0 individuate\u201d.<\/p>\n<p>Il primo profilo di inammissibilit\u00e0 investe la mancanza di un\u2019analisi sulle ragioni del trattamento differenziato introdotto dalla norma ai fini della valutazione dell\u2019asserita irragionevolezza della previsione. A parere dell\u2019Avvocatura, nell\u2019ordinanza di rimessione non verrebbe in alcun modo valutato se la tipologia dei reati (sotto il profilo oggettivo) e delle persone istanti (sotto il profilo soggettivo) per i quali il beneficio \u00e8 accordato giustifichi un trattamento differenziato. Il giudice a quo, pur invocando quale parametro di costituzionalit\u00e0 l\u2019art. 3 Cost., non svolgerebbe alcuna valutazione sulla ragionevolezza della previsione censurata, anche nell\u2019interpretazione fatta propria dalla Corte di cassazione, cos\u00ec omettendo altres\u00ec di dare un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della norma.<\/p>\n<p>Il secondo profilo di inammissibilit\u00e0 deriverebbe dall\u2019insindacabilit\u00e0 delle scelte discrezionali affidate al legislatore, il quale deve essere libero \u2013 salvo il limite dell\u2019irragionevolezza, in questo caso non superato \u2013 di tutelare valori costituzionali, quali la libert\u00e0 personale, la salute e l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale, attraverso norme incentivanti, idonee a far emergere episodi di criminalit\u00e0 odiosi in danno di vittime fisiologicamente vulnerabili o divenute tali in conseguenza del crimine.<\/p>\n<p>7.2.\u2212 Secondo l\u2019Avvocatura generale, la questione sarebbe comunque infondata.<\/p>\n<p>7.2.1.\u2212 Innanzitutto, la prospettata violazione del principio di uguaglianza non sarebbe dal giudice rimettente rinvenuta nella limitazione del beneficio solo alle persone offese dai reati indicati nella norma, ma nella mancata considerazione della diversa situazione reddituale sussistente all\u2019interno di tale categoria.<\/p>\n<p>Posto che la regola \u00e8 che il beneficio competa ai non abbienti, cio\u00e8 ai soggetti che percepiscano un reddito inferiore al limite posto dal comma 1 del censurato art. 76, occorrerebbe valutare se sia possibile prevedere che vi accedano anche soggetti \u2013 senza difficolt\u00e0 reddituali \u2013 che siano persone offese di determinati reati indicati nella disposizione medesima.<\/p>\n<p>Ed invero, l\u2019eccezione introdotta dal legislatore non solo non sarebbe irragionevole, ma avrebbe una precisa motivazione, valutabile positivamente, e cio\u00e8 quella di tutela di soggetti vulnerabili, prima o in dipendenza del crimine, che potrebbero, per tale stato, avere delle remore a denunciare e a difendersi nei procedimenti penali nei confronti dei loro aggressori.<\/p>\n<p>Alla tutela di persone deboli si aggiungerebbe, in senso pi\u00f9 ampio, una finalit\u00e0 di prevenzione di crimini odiosi, dato che vengono in rilievo reati abituali o facilmente ripetibili in ragione dell\u2019attitudine di alcuni soggetti a ricreare in futuro situazioni analoghe.<\/p>\n<p>Quanto, poi, al profilo specificamente legato alla sussistenza di un automatismo nel riconoscimento del beneficio, che precluderebbe al giudice di valutare la peculiarit\u00e0 della fattispecie concreta, l\u2019Avvocatura generale esclude la prospettata violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p>E ci\u00f2 in quanto l\u2019automatismo si regge su una presunzione, che pu\u00f2 ritenersi immune da censure di irragionevolezza se risponde all\u2019id quod plerumque accidit. Pertanto, fermo restando che ogni automatismo, proprio perch\u00e9 regola meccanica che attinge la propria ratio alla sussistenza di un fatto presunto sulla base di una massima di esperienza, porta inevitabilmente con s\u00e9 l\u2019assimilazione di situazioni che nella realt\u00e0 possono invece non corrispondere, deve essere considerato irragionevole solo se smentita a livello empirico, cosa che in questo caso non avverrebbe.<\/p>\n<p>7.2.2.\u2212 A parere dell\u2019Avvocatura generale sarebbe infondata anche la censura relativa all\u2019art. 24, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p>Rileva quest\u2019ultima che se \u00e8 ben vero che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, \u00e8 cruciale l\u2019individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u00e0 di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, la ricerca di tale punto di equilibrio competerebbe, comunque, al legislatore e rientrerebbe nella sua discrezionalit\u00e0, nel delicato contemperamento con la tutela delle vittime di reati particolarmente odiosi, efferati e frequenti, e con la tutela dell\u2019effettivit\u00e0 della risposta sanzionatoria e di prevenzione di determinati reati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Considerato in diritto <\/em><\/p>\n<p>1.\u2212 Con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli solleva questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u00bb, nella parte in cui, secondo l\u2019interpretazione della Corte di cassazione assurta a \u201cdiritto vivente\u201d, dispone l\u2019ammissione automatica \u2013 a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l \u2013 al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonch\u00e9, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.<\/p>\n<p>Il rimettente assume il contrasto della disposizione censurata con l\u2019art. 3 della Costituzione in quanto istituisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalit\u00e0 valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico; nonch\u00e9 con l\u2019art. 24, terzo comma, Cost., in quanto l\u2019ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati porta a includere anche soggetti di eccezionali capacit\u00e0 economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell\u2019equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.<\/p>\n<p>2.\u2212 Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilit\u00e0, formulate dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, per carenza, nell\u2019ordinanza di rimessione, di una adeguata considerazione della ratio e dell\u2019ambito applicativo della norma censurata, come sarebbe stato<\/p>\n<p>invece necessario per valutare la ragionevolezza della scelta ivi introdotta rispetto alla regola del limite reddituale posta dal comma 1, e per la richiesta di un \u00absindacato nel merito di una scelta legislativa di promozione di valori costituzionalmente tutelati in mancanza di un\u2019irragionevolezza delle modalit\u00e0 individuate\u00bb.<\/p>\n<p>2.1.\u2212 Quanto al primo profilo, non sussiste alcun difetto di motivazione, posto che il giudice a quo argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere \u2013 come sembra invece adombrare l\u2019Avvocatura generale \u2013 nel mancato esperimento del tentativo di un\u2019interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata.<\/p>\n<p>Infatti, il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Corte di cassazione e ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, invocare l\u2019intervento del giudice delle leggi \u00e8 possibile anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l\u2019alternativa \u00abdi adeguarsi ad un\u2019interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata\u00bb (sentenza n. 240 del 2016).<\/p>\n<p>Effettivamente, questa Corte ha chiarito che, anche in \u00abdifetto di un vero e proprio diritto vivente, si deve tenere conto della circostanza che un\u2019eventuale pronuncia di dissenso\u00bb da parte del rimettente lo espone ad una assai probabile riforma della propria decisione da parte del giudice di ultimo grado: \u00ab[i]n tale ipotesi, quindi, la via della proposizione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale costituisce l\u2019unica idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima\u00bb in quanto, \u00abse il giudice non si determinasse a sollevare la questione di legittimit\u00e0 costituzionale, l\u2019alternativa sarebbe dunque solo adeguarsi ad una interpretazione che non si condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata\u00bb (sentenza n. 240 del 2016).<\/p>\n<p>Queste considerazioni inducono a escludere anche un\u2019ipotesi di inammissibilit\u00e0 della questione per la richiesta a questa Corte di un avallo interpretativo. In sostanza, riprendendo le argomentazioni della gi\u00e0 citata sentenza n. 240 del 2016, la soluzione prescelta dal rimettente \u2013 cio\u00e8 di ritenere l\u2019interpretazione data dalla Corte di cassazione \u201cnon altrimenti superabile\u201d (tanto pi\u00f9, allo stato, in assenza di pronunce contrarie) \u2013 non pare implausibile e non lascia spazio in concreto alla sperimentazione di altre opzioni, dato che in ogni caso tutte verrebbero a confliggere con quella fatta propria dal giudice di ultimo grado.<\/p>\n<p>2.2.\u2212 Quanto al secondo profilo di inammissibilit\u00e0, esso sembra investire la presunta insindacabilit\u00e0 delle scelte discrezionali affidate al legislatore.<\/p>\n<p>Tale profilo, per\u00f2, tocca il merito della questione, alla cui trattazione si rimanda.<\/p>\n<p>3.\u2212 La questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>4.\u2212 Come da ultimo ribadito da questa Corte, \u00ab\u201dla giurisprudenza costituzionale ha in pi\u00f9 occasioni ricondotto l\u2019istituto del patrocinio a spese dello Stato nell\u2019alveo della disciplina processuale (sentenza n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012), nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalit\u00e0, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u00e0 delle scelte adottate (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019)\u201d\u00bb (sentenza n. 80 del 2020, in linea con la sentenza n. 47 del 2020 e l\u2019ordinanza n. 3 del 2020).<\/p>\n<p>5.\u2212 La scelta effettuata con la disposizione in esame \u2013 che va, appunto, ricondotta nell\u2019alveo della disciplina processuale \u2013 rientra nella piena discrezionalit\u00e0 del legislatore e non appare n\u00e9 irragionevole n\u00e9 lesiva del principio di parit\u00e0 di trattamento, considerata la vulnerabilit\u00e0 delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.<\/p>\n<p>Nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, \u00e8 stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta pi\u00f9 efficace verso i reati contro la libert\u00e0 e l\u2019autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilit\u00e0 culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volont\u00e0 di approntare un sistema pi\u00f9 efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell\u2019emersione e nell\u2019accertamento delle condotte penalmente rilevanti.<\/p>\n<p>Ed infatti, nel preambolo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch\u00e9 in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009, che ha introdotto la disposizione in esame, si richiama \u00abla straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivit\u00e0, a fronte dell\u2019allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una pi\u00f9 concreta tutela delle vittime dei suddetti reati\u00bb. Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch\u00e9 in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame \u00e8 rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l\u2019obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilit\u00e0 \u00e8 accentuata dalla particolare natura dei reati di cui \u00e8 vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verit\u00e0. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalit\u00e0 da parte del legislatore.<\/p>\n<p>6.\u2212 A queste argomentazioni sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di accordare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza, va aggiunta la considerazione che nel nostro ordinamento sono presenti altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto l\u2019ammissione a tale beneficio a prescindere dalla situazione di non abbienza.<\/p>\n<p>Questa Corte ha affermato in proposito che \u00abtale scelta [di porre a carico dell\u2019erario l\u2019onorario e le spese spettanti all\u2019avvocato e all\u2019ausiliario del magistrato] rientra nella piena discrezionalit\u00e0 del legislatore e non appare n\u00e9 irragionevole n\u00e9 lesiva del principio di parit\u00e0 di trattamento, considerata la peculiarit\u00e0 del procedimento di espulsione dello straniero e la necessit\u00e0 di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine\u00bb (ordinanza n. 439 del 2004).<\/p>\n<p>Valutazioni di analogo tenore possono, dunque, svolgersi per la disciplina di cui al censurato comma 4-ter.<\/p>\n<p>7.\u2212 Quanto, specificamente, al profilo di censura calibrato sull\u2019automatismo del patrocinio a spese dello Stato quale presunzione assoluta, il giudice a quo segnala che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la presunzione legislativa \u00e8 immune da censure di legittimit\u00e0 costituzionale e resiste al vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia \u00absolida rispondenza all\u2019id quod plerumque accidit\u00bb (cos\u00ec tra le altre, sia pure relative a ipotesi decisamente distanti da quelle in esame, sentenza n. 191 del 2020); e che \u00ab\u201cle presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cio\u00e8 se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell\u2019id quod plerumque accidit\u201d (sentenza n. 268 del 2016; in precedenza, sentenze n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982). In particolare, l\u2019irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.\u00bb (sentenza n. 253 del 2019).<\/p>\n<p>E per\u00f2, il rimettente non coglie nel segno richiamando questa giurisprudenza, posto che, per quanto sin qui esposto, il beneficio non \u00e8 legato ad una presunzione di non abbienza delle persone offese dai reati indicati dalla norma censurata e ha tutt\u2019altre giustificazioni.<\/p>\n<p>La verifica della regola dell\u2019id quod plerumque accidit dovrebbe, piuttosto, concernere la vulnerabilit\u00e0 delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter, in ordine alla cui sussistenza convergono significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici.<\/p>\n<p>8.\u2212 Per quel che concerne, infine, la prospettata violazione dell\u2019art. 24, terzo comma, Cost., ci si limita a evidenziare che il parametro evocato impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.<\/p>\n<p>Esso non pu\u00f2, dunque, essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l\u2019accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u00bb, nella parte in cui determina l\u2019automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.<\/p>\n<p>F.to:<\/p>\n<p>Giancarlo CORAGGIO, Presidente e Redattore<\/p>\n<p>Filomena PERRONE, Cancelliere<\/p>\n<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;11 gennaio 2021.<\/p>\n<p>Il Cancelliere<\/p>\n<p>F.to: Filomena PERRONE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1561,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO 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