{"id":157,"date":"2015-10-12T16:49:46","date_gmt":"2015-10-12T14:49:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=157"},"modified":"2016-01-21T11:28:38","modified_gmt":"2016-01-21T10:28:38","slug":"tribunale-di-genova-ordinanza-24-settembre-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/12\/tribunale-di-genova-ordinanza-24-settembre-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, mancata concessione dell\u2019assegno nucleo familiare ai cittadini extracomunitari, Tribunale di Genova, ordinanza 24 settembre 2012"},"content":{"rendered":"<p>a scioglimento della riserva, visti gli atti ed esaminate le opposte deduzioni delle parti, osserva quanto segue<\/p>\n<p>E. H. \u00e8 cittadino marocchino residente in Savignone (GE). Ha chiesto accertarsi il carattere discriminatorio delle condotte dell\u2019Amministrazione di questo Comune nonch\u00e9 dell\u2019INPS che gli hanno negato il diritto all\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli, di cui all\u2019art. 65 l. 448\/98, per la ragione che egli non \u00e8 cittadino italiano o comunitario.<\/p>\n<p>Le questioni sul rito e sull\u2019azione proposta.<\/p>\n<p>Ha pertanto agito nei confronti dei due enti predetti qualificando la procedura introdotta sulla base delle norme di cui agli artt. 702-bis c.p.c., 44 D.Lgs. 286\/98, 4 D.Lgs. 215\/2003. Dovendosi ritenere effettivamente incompatibile col rito del lavoro \u2014 \u00e8 quanto ha eccepito INPS \u2014 il procedimento sommario di cognizione introdotto con la legge 69\/2000, risulta corretto l\u2019inquadramento del presente giudizio nello speciale procedimento disciplinato dall\u2019art. 44 D.Lgs. 286\/98, richiamato del resto anche dall\u2019art. 4, primo comma, D.Lgs. 215\/2003. La sua disciplina \u00e8 ormai da ritenersi integrata dall\u2019art. 28 D.Lgs. 150\/ 2011 e dalle norme processuali in questo richiamate.<\/p>\n<p>Ulteriore eccezione di rilievo pregiudiziale concerne l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019azione cos\u00ec qualificata. L\u2019INPS ha ritenuto infatti che non possa predicarsi per s\u00e9 \u2014 ma il rilievo \u00e8 evidentemente riferibile anche al Comune di Savignone \u2014 un comportamento discriminatorio quando esso sia adottato nella mera esecuzione di norme di legge.<\/p>\n<p>L\u2019eccezione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 43, secondo comma, D.Lgs. 286\/98, \u201ccostituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all\u2019adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d.<\/p>\n<p>La norma riprende la nozione di derivazione comunitaria che censura una disposizione, un criterio od una prassi che, apparentemente neutri, determinino di fatto nelle persone a cui sia riferibile uno dei motivi tipizzati, una posizione di particolare svantaggio. Pertanto, in virt\u00f9 di quanto affermato anche dalla giurisprudenza comunitaria [sul punto cfr. gi\u00e0 CGUE 23 maggio 1996, causa C-237\/94, O\u2019Flynn c. Adjudication Officer,], saldamente ancorata ad una concezione funzionale dell\u2019illecito discriminatorio, a rilevare \u00e8 unicamente l\u2019effetto pregiudizievole che discende da atti e comportamenti, prescindendo dunque dalla motivazione addotta cos\u00ec come dall\u2019intenzione di chi li adotta.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in generale, pu\u00f2 ormai dirsi acquisita nel nostro ordinamento una nozione oggettiva di discriminazione (sia diretta che indiretta) che ascrive rilevanza decisiva al risultato delle azioni, tra cui \u00e8 compresa l\u2019applicazione delle norme positive. \u00c8 quanto si desume\u00a0dall\u2019avvenuto recepimento delle direttive dell\u2019Unione 2000\/43, 2000\/78 e 2002\/73, rispettivamente ad opera dei d.lgs. 215 e 216\/2003 e 145\/2005.<\/p>\n<p>Nel caso in esame il ricorrente ha subito un indiscutibile pregiudizio dall\u2019 applicazione delle norme \u2014 ritenuta dalle parti convenute aderente al loro contenuto dispositivo \u2014 che vieterebbero il riconoscimento dell\u2019emolumento rivendicato a cittadini stranieri. Pertanto sussiste in via astratta la discriminazione che legittima all\u2019azione ex art. 44 D.Lgs. 286\/98.<\/p>\n<p>Stabilita l\u2019ammissibilit\u00e0 della domanda volta a rimuovere gli ostacoli alla percezione dell\u2019assegno per gli anni tra il 2010 ed il 2012, occorre accertarne la proponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Va in premessa rilevato che nella discussione orale la difesa attrice vi ha rinunciato per l\u2019anno 2010, a seguito dell\u2019avvenuto riconoscimento da parte del Comune di Savignone (che aveva ricevuto dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0, da parte del ricorrente, circa la nazionalit\u00e0 italiana di lui e dei componenti il proprio nucleo familiare \u2014 all. 3 alla memoria di costituzione del Comune). La rinuncia, che equivale a riduzione della domanda con sua conseguente parziale reiezione [cfr. Cass., sez. II, 8 luglio 1981, n. 4488], rende irrilevante l\u2019indagine sulla proponibilit\u00e0 per l\u2019assegno di quell\u2019anno.<\/p>\n<p>Quanto agli anni successivi, va precisato che la l. 388\/2000, art. 80, comma nono, riconosce il diritto all\u2019assegno al richiedente \u201cche ne abbia fatto annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione\u201d. L\u2019art. 16, primo comma, DM 452\/2001 prescrive che essa sia \u201cpresentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell\u2019anno successivo a quello per il quale \u00e8 richiesto il beneficio\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 tra le parti pacifico il fatto che il ricorrente abbia avanzato una sola domanda, successiva a quella di cui si \u00e8 detto, spedita l\u201911 e pervenuta al Comune di Savignone il 12.4.2012 [all. 12 e 13 al ricorso]. Essa \u00e8 pertanto tardiva rispetto al termine stabilito per l\u2019anno 2011. \u00c8 da ritenersi invece tempestiva per l\u2019anno 2012, poich\u00e9 la norma di riferimento, fissando la scadenza entro cui richiedere il beneficio, non ha precluso la facolt\u00e0 di proporne istanza anticipata in corso di periodo (salvo rimettere evidentemente all\u2019Amministrazione la facolt\u00e0 di valutarne la fondatezza nel merito).<\/p>\n<p>La difesa attrice ha sostenuto che la domanda non sarebbe stata proposta per il 2011 per il rifiuto opposto dal personale comunale di consegnargli l\u2019apposito modulo. Il diniego, unitamente alla constatazione che anche il sito internet dell\u2019INPS riportava il requisito di cittadinanza per accedere al beneficio, l\u2019avrebbe dissuaso dalla formulazione dell\u2019istanza, diversamente da quanto fatto poi l\u2019anno successivo.<\/p>\n<p>Dovendosi dunque addebitare alla condotta delle parti convenute, il ricorrente consererebbe, a suo giudizio, il diritto all\u2019assegno o, quanto meno, ad un risarcimento d\u2019importo equivalente.<\/p>\n<p>La tesi non \u00e8 fondata per ragioni di diritto e di fatto.<\/p>\n<p>Dal primo punto di vista, occorre considerare che, data la natura assistenziale dell\u2019assegno, la domanda assolve alla funzione di avviare il procedimento amministrativo preliminare alla controversia giudiziale, ai sensi dell\u2019art. 443 c.p.c.; in difetto, pertanto, l\u2019azione \u00e8 improponibile [Cass., sez. lav., 28 dicembre 2011, n. 29236].<\/p>\n<p>Secondariamente, la tesi pretende di giustificare mediante una prospettazione di fatto e meramente soggettiva un\u2019omissione ad un adempimento di legge, trascurando, tra l\u2019altro, il fatto che l\u2019anno prima (e l\u2019anno dopo) il ricorrente abbia avuto modo di depositare l\u2019istanza.<\/p>\n<p>Il diritto fatto valere.<\/p>\n<p>Il ricorso proposto da A. E. H va di conseguenza esaminato esclusivamente con riguardo all\u2019anno 2012. In questi limiti \u00e8 nel merito fondato.<\/p>\n<p>\u00c8 pacifico tra le parti ed \u00e8 comunque documentato il fatto che \u00a0E. H. sia titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo [all. 7] e che in data 21.12.2009 sia nata la sua terza figlia. Neppure \u00e8 controverso il requisito economico [all. 9-10] per accedere al beneficio.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 previsto dalla legge 448\/98 che l\u2019ha introdotto all\u2019art. 65, con effetto dall\u20191.1.99, \u201cin favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o pi\u00f9 figli tutti con et\u00e0 inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell\u2019indicatore della situazione economica (ISE)..\u201d. L\u2019art. 80, quinto comma, l. 388\/2000 ha esteso il diritto anche ai nuclei familiari composti da cittadini comunitari.<\/p>\n<p>Il ricorrente fonda la propria domanda sulla disciplina di fonte sovranazionale che, vietando discriminazioni nei confronti di cittadini stranieri e, prima ancora, di cittadini soggiornanti di lungo periodo, imporrebbe un\u2019interpretazione conforme o, altrimenti, la disapplicazione delle disposizioni interne limitative del diritto sotto questo profilo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/UE del 25.11.2003 (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), in particolare, stabilisce che \u201cil soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (..) le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale\u201d (primo comma). Riconosce agli Stati membri la facolt\u00e0 di \u201climitare la parit\u00e0 di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali\u201d (quarto comma).<\/p>\n<p>Il tredicesimo considerando della stessa direttiva precisa che, \u201ccon riferimento all\u2019assistenza sociale, la possibilit\u00e0 di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l\u2019assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l\u2019assistenza parentale e l\u2019assistenza a lungo termine..\u201d.<\/p>\n<p>Essa \u00e8 stata trasposta nel nostro ordinamento interno col D.Lgs. 3\/2007, che ha modificato il D.Lgs. 286\/98 (cd. t.u. sull\u2019immigrazione). Con l\u2019art. 9, comma 12, lett. c), lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo \u00e8 stato tra l\u2019altro ammesso a godere \u201cdelle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale .. salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l\u2019effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale\u201d.<\/p>\n<p>Orbene, il nostro legislatore non ha introdotto le limitazioni che l\u2019art. 11, quarto comma, della direttiva consentiva. Il principio del tredicesimo considerando fa comprendere come l\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli rientri tra quelli essenziali secondo i principi dell\u2019Unione, poich\u00e9 \u00e8 diretto al sostegno per il reddito ed all\u2019assistenza familiare. Riconosce diritti strumentali a rapporti che hanno tutela diretta nella nostra legge fondamentale (artt. 29, primo comma, e 31, primo comma, Cost.).<\/p>\n<p>La Corte di giustizia europea [grande sezione, 24 aprile 2012, causa C-571\/10, Kam- beraj] ha del resto affermato che, \u201cdal momento che l\u2019integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parit\u00e0 di trattamento nei settori elencati all\u2019art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003\/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente\u201d [punto 86]; tale deroga pu\u00f2 essere invocata \u201cunicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l\u2019attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l\u2019intenzione di avvalersi della deroga suddetta\u201d [p. 87]; qualora un sussidio risponda alla finalit\u00e0 enunciata nell\u2019art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione, \u201cnon pu\u00f2 non essere considerato, nell\u2019ambito del diritto dell\u2019Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell\u2019art. 11, paragrafo 4, della direttiva 2003\/109\u201d [p. 92].<\/p>\n<p>Va rammentato che l\u2019art. 6 del Trattato UE \u2014 cos\u00ec com\u2019\u00e8 stato riformulato dal Trattato di Lisbona in vigore dall\u20191.12.2009 \u2014 riconosce i diritti, le libert\u00e0 e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali adottata il 12.12.2007. Si \u00e8 detto che, pur nei limiti prefissati delle competenze definite nei trattati dell\u2019Unione, la Carta \u00e8 stata comunitarizzata.<\/p>\n<p>All\u2019art. 34 essa riconosce, in conformit\u00e0 al diritto dell\u2019Unione, il \u201cdiritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali\u201d a chiunque risieda o si sposti all\u2019interno dei suoi Stati membri (comma secondo) nonch\u00e9 \u201cil diritto all\u2019assistenza sociale .. volta a garantire un\u2019esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti\u201d (comma terzo).<\/p>\n<p>In quanto fondato sulla limitatezza delle risorse economiche dell\u2019avente diritto, l\u2019assegno su cui si controverte persegue dunque le finalit\u00e0 enunciate in queste disposizioni dell\u2019art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019UE. Ci\u00f2 d\u00e0 conferma del fatto che esso rientra tra le prestazioni essenziali, relativamente alle quali lo Stato italiano non poteva (e, si \u00e8 visto, di fatto non ha inteso) avvalersi della facolt\u00e0 di deroga prevista dall\u2019art. 11, quarto comma, della direttiva 2003\/109.<\/p>\n<p>Pertanto, un\u2019interpretazione del combinato disposto degli artt. 65 l. 448\/98 ed 80, quinto comma, l. 388\/2000 in senso di esclusione dei cittadini non comunitari lungo soggiornanti nel territorio dello Stato si porrebbe in contrasto non solo con le regole dell\u2019Unione, ma anche con la disciplina interna che le ha trasposte.<\/p>\n<p>Occorre verificare se, rispetto a queste, sia possibile una lettura delle disposizioni predette conforme per risolvere tale possibile antinomia. Tale operazione si fonda sull\u2019obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguirne il risultato sulla base del testo e dello scopo [v. gi\u00e0 Corte giust., 10 aprile 1984, causa C-14\/83, Van Colson e Kamann; pi\u00f9 recentemente, tra le tante, 13 novembre 1990, causa C-106\/89, Marleasing, 15 maggio 2003, causa C-160\/01, Mau, e 4 luglio 2006, causa C-212\/04, Adeneler].<\/p>\n<p>La Corte di giustizia dell\u2019Unione, in particolare, chiede al giudice interno di adottare la presunzione per cui lo Stato, avvalendosi della discrezionalit\u00e0 riconosciutagli dall\u2019art. 288 del Trattato fondativo U.E., abbia avuto l\u2019intenzione di adempiere pienamente gli obblighi della direttiva considerata nel caso di specie.<\/p>\n<p>Il principio dell\u2019interpretazione conforme richiede che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi interpretativi riconosciuti da quest\u2019ultimo [cfr. anche Corte giust., 15 aprile 2008, causa C-268\/06, Impact, p. 100].<\/p>\n<p>A questo proposito, se il diritto nazionale, mediante l\u2019applicazione di metodi di interpretazione da esso riconosciuti, in determinate circostanze consente di interpretare una norma dell\u2019ordinamento giuridico interno in modo tale da evitare un conflitto con un\u2019altra norma di diritto interno o di ridurre a tale scopo la portata di quella norma applicandola solamente nella misura compatibile con l\u2019altra, il giudice ha l\u2019obbligo di utilizzare gli stessi metodi al fine di ottenere il risultato perseguito dalla direttiva\u201d [cfr. CGUE, 5 ottobre 2004, C-397 e 403\/01, Pfeiffer, p. 105 e 106 segg.].<\/p>\n<p>Nel caso in esame, la trasposizione della direttiva 109, avvenuta col D.Lgs. 3\/2007, \u00e8 successiva alla disciplina di legge sull\u2019assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli. \u00c8 cos\u00ec possibile ritenere che il legislatore nazionale abbia inteso allargarne ulteriormente l\u2019area dei beneficiari, estendendola, dopo i cittadini dell\u2019Unione, anche ai titolari di permesso di lungo soggiorno. Questa soluzione ermeneutica \u00e8 del tutto aderente ai canoni interpretativi del nostro ordinamento e rende il combinato disposto degli artt. 65 l. 448\/98 ed 80, quinto comma, l. 388\/2000 compatibile con la disciplina di carattere antidiscriminatorio, eliminandone il contrasto.<\/p>\n<p>La portata decisiva degli argomenti esposti determina l\u2019irrilevanza delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti resistenti.<\/p>\n<p>La riferita conclusione comporta il diritto del ricorrente all\u2019assegno richiesto per l\u2019anno 2012, nei limiti delle quote gi\u00e0 maturate mensilmente.<\/p>\n<p>La legittimazione passiva dell\u2019INPS e la responsabilit\u00e0 dei convenuti.<\/p>\n<p>Il ricorrente ha assunto le proprie conclusioni nei confronti di entrambi i soggetti convenuti, qualificando l\u2019Istituto come ente pagatore ed il Comune responsabile della raccolta degli elementi per accertare il diritto del cittadino richiedente.<\/p>\n<p>L\u2019INPS ha tuttavia eccepito la propria carenza di legittimazione, invocando in particolare le disposizioni del DM 452\/2000 che ha dettato le modalit\u00e0 di attuazione delle norme di legge in materia di assegno per il nucleo familiare.<\/p>\n<p>L\u2019art. 14, quarto comma, del decreto conferma che, come gi\u00e0 stabilito dal secondo comma dell\u2019art. 65 l. 448\/98, l\u2019assegno \u00e8 \u201cconcesso\u201d dall\u2019Amministrazione comunale; il successivo art. 18 precisa i contenuti del \u201cprovvedimento\u201d con cui essa ne determina la spettanza e dell\u2019accertamento preventivo sulla titolarit\u00e0 dei requisiti da parte del soggetto che ne abbia fatto richiesta.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 19 dello stesso DM, per\u00f2, l\u2019INPS \u00e8 non soltanto l\u2019ente pagatore (primo comma), presso cui sono trasferite apposite risorse finanziarie (art. 22), ma il soggetto cui \u00e8 demandato l\u2019accertamento di un eventuale cumulo con altri benefici ed \u00e8 rimessa la segnalazione al Comune dell\u2019eventuale incompatibilit\u00e0 perch\u00e9 provveda alla revoca (secondo comma).<\/p>\n<p>Questa duplice funzione porta ad escludere che l\u2019Istituto convenuto sia un mero adiectus solutionis causa, cos\u00ec come ha sostenuto la sua difesa. N\u00e9 pu\u00f2 ascriversi rilievo decisivo contrario alla norma dell\u2019art. 18, terzo comma, DM 452\/2000, che qualifica il<\/p>\n<p>Comune \u201cente erogatore\u201d ai soli fini del controllo sulla variazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari sul proprio territorio (art. 3 D.Lgs. 109\/98).<\/p>\n<p>A riprova della sua responsabilit\u00e0 v\u2019\u00e8 l\u2019incontestata predisposizione, da parte dell\u2019INPS, di pubbliche informative che negano il diritto all\u2019assegno in favore dei cittadini non comunitari; tra questi il ricorrente ha indicato specificamente il suo sito internet, di cui ha depositato un estratto cartaceo [all. 11 ric.].<\/p>\n<p>In ragione dei riferiti elementi l\u2019accertamento del diritto del ricorrente \u00e8 stato chiesto correttamente anche nei confronti dell\u2019INPS. Va dunque condannato al pari del Comune di Savignone a corrispondere l\u2019assegno per l\u2019anno 2012, con gli interessi legali dalla data di maturazione e sino al saldo.<\/p>\n<p>I due soggetti pubblici sono tenuti a provvedere nell\u2019ambito delle rispettive funzioni in materia. In questo modo viene rimosso il risultato della posizione discriminatoria tenuta nei confronti del ricorrente, al quale si deve porre fine.<\/p>\n<p>Oltre all\u2019eccezione di difetto di legittimazione passiva va disattesa anche la domanda proposta dall\u2019INPS in manleva verso l\u2019ente comunale, giacch\u00e9 l\u2019Istituto ha pienamente resistito in causa ed \u00e8 il soggetto tenuto al pagamento.<\/p>\n<p>La parziale soccombenza di entrambe le Amministrazioni comporta che esse siano tenute a rifondere il ricorrente delle spese del presente procedimento nella misura dei 2\/3, misura che si liquida come da dispositivo, in importo da ritenersi gi\u00e0 comprensivo della percentuale forfetaria (12,5%) per spese generali. Esso va distratto a favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatali.<\/p>\n<p>La frazione residua si compensa tra tutte le parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<ol>\n<li>dichiara il diritto di A E H a percepire per l\u2019anno 2012 l\u2019assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli condanna il Comune di Savignone e l\u2019INPS a corrisponderle, nei limiti delle rispettive competenze, per le quote gi\u00e0 maturate, cessando la condotta discriminatoria nei suoi confronti;<\/li>\n<li>respinge le domande del ricorrente relative agli anni 2010 e 2011 e la domanda di risarcimento del danno;<\/li>\n<li>condanna il Comune di Savignone e l\u2019INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere il ricorrente delle spese del procedimento nella misura dei 2\/3, misura liquidata in complessivi E 2.700,00, oltre a IVA e cpa, con distrazione a favore degli avv. A. Guariso e L. Neri;<\/li>\n<li>compensa tra le parti la frazione residua.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a scioglimento della riserva, visti gli atti ed esaminate le opposte deduzioni delle parti, osserva quanto segue E. 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