{"id":1578,"date":"2021-02-10T10:17:04","date_gmt":"2021-02-10T09:17:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1578"},"modified":"2021-02-10T10:17:04","modified_gmt":"2021-02-10T09:17:04","slug":"1578","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/02\/10\/1578\/","title":{"rendered":"Sistema di profilazione dei rider, natura discriminatoria, Tribunale di Bologna, ordinanza del 31 dicembre 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>Nella causa iscritta al n. r.g. 2949\/2019 promossa da:<\/p>\n<p>FILCAMS CGIL BOLOGNA<\/p>\n<p>NIDIL CGIL BOLOGNA<\/p>\n<p>FILT CGIL BOLOGNA<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">D I SRL<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RESISTENTE<\/p>\n<p>Il Giudice dott. Chiara Zomp\u00ec,<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 27.11.2020;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>Con ricorso proposto, in data 16.12.2019, ai sensi dell&#8217;art. 5, 2\u00b0 co D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216, la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti &#8211; Filt Cgil di Bologna, la Filcams Cgil di Bologna e la Nidil Cgil Bologna convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, la societ\u00e0 D I SRL, per l\u2019accertamento della natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale della convenuta.<\/p>\n<p>In particolare le ricorrenti, premesso di essere associazioni sindacali territoriali di categoria, maggiormente rappresentative, con sede in Bologna, operanti rispettivamente nel settore dei trasporti e logistica, della ristorazione e servizi e nell&#8217;ambito dei rapporti di lavoro atipici, di avere iscritti nel territorio nazionale e svolgere da decenni una significativa attivit\u00e0 sindacale, di aderire alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, associazione sindacale confederale maggiormente rappresentativa componente del CNEL e firmataria della Carta dei diritti dei riders di Bologna e di avere tra i propri iscritti lavoratori che svolgono attivit\u00e0 di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano con l&#8217;ausilio di biciclette o ciclomotori tramite piattaforme digitali, esponevano:<\/p>\n<p>&#8211; che D I SRL. \u00e8 una azienda multinazionale operante in Italia dal 2015 nel settore delle consegne del cibo a domicilio che si avvale per lo svolgimento delle proprie attivit\u00e0 di un modello organizzativo basato su una rete di riders, qualificati dalla societ\u00e0 come parasubordinati;<\/p>\n<p>&#8211; che la distribuzione del lavoro tra i riders avviene attraverso una piattaforma digitale che provvede, tramite un complesso sistema di pianificazione, alla distribuzione e gestione dei flussi di lavoro tra coloro che si sono resi preventivamente disponibili prenotando sessioni di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; che dette sessioni di lavoro sono costituite da fasce orarie (cd \u201cslots\u201d), che sono rese disponibili ai riders dalla piattaforma digitale entro il limite del fabbisogno dalla stessa pianificato;<\/p>\n<p>&#8211; che al fine di svolgere la propria attivit\u00e0 i riders devono installare sul proprio smarthphone un software (c.d. \u201capp\u201d) fornito dalla societ\u00e0, che genera un profilo personalizzato tramite il quale gli stessi possono registrarsi e accedere alla piattaforma digitale della convenuta, mediante un sistema selettivo di prenotazione delle sessioni di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; che il sistema di prenotazione delle sezioni di lavoro \u00e8 basato su un punteggio, attribuito dall\u2019algoritmo a ciascun rider ed elaborato su due parametri: affidabilit\u00e0 e partecipazione;<\/p>\n<p>&#8211; che ciascun rider viene quindi periodicamente profilato tramite \u201cstatistiche\u201d elaborate dalla societ\u00e0 che valutano il tasso di rispetto delle ultime 14 giornate di sessioni di lavoro dallo stesso prenotate e non cancellate nel termine di 24 ore previsto dal regolamento di D I SRL;<\/p>\n<p>&#8211; che il rider, una volta prenotata una sessione di lavoro correlata ad una determinata zona di consegna, ove non cancelli la prenotazione nelle 24 ore antecedenti, \u00e8 tenuto obbligatoriamente a recarsi all\u2019interno del perimetro della zona di lavoro prenotata al fine di connettersi (id est \u201cloggarsi\u201d) entro un lasso temporale massimo di 15 minuti, giacch\u00e9 in caso contrario la mancata connessione entro tale termine determina una perdita di punteggio;<\/p>\n<p>&#8211; che, secondo le condizioni di impiego rese pubbliche da D I SRL, qualsiasi \u201ccancellazione\u201d, ovvero annullamento della prenotazione della sessione con un preavviso inferiore alle 24 ore determina per il rider una penalizzazione delle sue statistiche;<\/p>\n<p>&#8211; che detto sistema di prenotazione delle fasce di lavoro per priorit\u00e0 in ragione delle statistiche assegnate al rider \u00e8 stato introdotto dalla convenuta come misura organizzativa in coincidenza con le prime iniziative di astensione dal lavoro attuate dai riders autorganizzati negli anni 2017\/2018;<\/p>\n<p>&#8211; che l\u2019algoritmo, imponendo il rispetto della sessione di lavoro prenotata e la connessione entro 15 minuti dall\u2019inizio della sessione nella zona di lavoro, di fatto penalizza l&#8217;adesione del rider a forme di autotutela collettiva e, in particolare, ad astensioni totali dal lavoro coincidenti con la sessione prenotata;<\/p>\n<p>&#8211; che tale penalizzazione deriva dal fatto che il sistema di prenotazione settimanale consente ai riders con maggior punteggio di prenotare con priorit\u00e0 le sessioni di lavoro (i turni o slots) che man mano si saturano divenendo non disponibili per i riders con minore priorit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211; che, in particolare, tutti i riders iscritti nella piattaforma ricevono ogni domenica pomeriggio una notifica sul proprio smartphone che li informa, in ragione del ranking posseduto, della fascia oraria in cui potranno prenotare, a decorrere dal luned\u00ec successivo, le sessioni di lavoro per la settimana entrante;<\/p>\n<p>&#8211; che le fasce orarie di prenotazione si suddividono in tre blocchi: alla prima fascia delle 11:00, il cui accesso \u00e8 consentito ai riders con ranking reputazionale migliore, segue la seconda fascia e la terza fascia, rispettivamente alle 15,00 e alle 17:00, attribuite a riders con ranking reputazionale inferiore;<\/p>\n<p>&#8211; che pertanto le sessioni disponibili si riducono man mano nel tempo cosicch\u00e9 i riders che possono prenotare solo nelle fasce successive (15,00 e 17,00) alla prima (11,00) hanno sempre pi\u00f9 ridotte occasioni di lavoro.<\/p>\n<p>Su tali premesse, le OOSS ricorrenti lamentavano che l&#8217;algoritmo della societ\u00e0 convenuta, nel sanzionare con perdita di punteggio i riders che non rispettavano le sessioni di lavoro, penalizzava, quindi, tutte le forme lecite di astensione dal lavoro in quanto determinava la retrocessione nella fascia di prenotazione limitando le future occasioni di lavoro.<\/p>\n<p>Proseguivano esponendo che i due parametri punivano, quindi, il rider che non provvedeva a \u201cloggarsi\u201d recandosi nell\u2019area di consegna durante le sue sessioni di attivit\u00e0 per aver aderito ad iniziative di autotutela collettiva coincidenti con il suo turno ovvero nelle ulteriori ipotesi in cui l\u2019astensione dalla sessione dipendeva da altre cause legittime (malattia, esigenze legate ad un figlio minore ecc.).<\/p>\n<p>Concludevano pertanto chiedendo:<\/p>\n<p>\u201c1. &#8211; Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale della convenuta e in particolare dei parametri di elaborazione del ranking c.d. reputazionale che incidono sulla priorit\u00e0 di scelta delle sessioni di lavoro senza considerare la causa che ha dato luogo al mancato rispetto della sessione prenotata per i motivi di cui al ricorso.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>&#8211; Accertare e dichiarare, anche ai sensi delle direttive comunitarie, il carattere discriminatorio della condotta e della prassi aziendale di D I SRL descritte nel presente atto.<\/li>\n<li>&#8211; Ordinare a D I SRL ai sensi dell\u2019art. 28, 5 co. del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 l\u2019adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni ovvero delle prassi che ostacolano l\u2019esercizio dei diritti dei soggetti lesi conformemente al ricorso, sentite le organizzazioni sindacali ricorrenti ed in ogni caso:<\/li>\n<li>&#8211; Ordinare alla convenuta di modificare le condizioni di accesso alle sessioni di lavoro e comunque di prenotazione delle stesse ed in particolare i parametri di elaborazione del ranking reputazionale che assicurano la priorit\u00e0 nella scelta delle sessioni di lavoro attraverso l&#8217;adozione di modifiche al sistema che impediscano gli effetti discriminatori sul diritto di sciopero, sullo stato di malattia legata handicap e condizioni familiari indicati nel ricorso.<\/li>\n<li>&#8211; Ordinare di divulgare l&#8217;emanando provvedimento nelle condizioni di contratto e nell&#8217;area \u201cdomande frequenti\u201d contenute nella piattaforma e comunque disporre che venga comunicato il provvedimento tramite informative indirizzate a tutti i riders registrati che prestano attivit\u00e0 in Italia.<\/li>\n<li>&#8211; Ordinare alla convenuta la pubblicazione a proprie spese del provvedimento richiesto su almeno cinque quotidiani nazionali con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina iniziale del sito della societ\u00e0.<\/li>\n<li>&#8211; Condannare D I SRL in favore delle organizzazioni sindacali ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla descritta condotta discriminatoria, in misura adeguata, proporzionata e dissuasiva da determinarsi in via equitativa.<\/li>\n<li>&#8211; Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il tutto con vittoria di spese.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio la D I SRL Italia srl eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire delle OOSS ricorrenti; nel merito, contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso. In particolare la resistente esponeva:<\/p>\n<ul>\n<li>che il sistema di prenotazione (\u00abSSB\u00bb) delle sessioni era una opzione per il rider e non la condizione \u00abdi accesso alle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale\u00bb, giacch\u00e9 il rider ben poteva accedere al sistema e ricevere proposte anche senza utilizzare il sistema di prenotazione descritto in ricorso;<\/li>\n<li>che la consegna (o meno) anche di un solo ordine non era l\u2019obbligazione del rider assunta con la firma del contratto, contratto che non prevedeva n\u00e9 l\u2019obbligo di rendere servizi n\u00e9 quello, corrispettivo, di essa societ\u00e0 di proporne;<\/li>\n<li>che la cancellazione delle prenotazioni, addirittura fino all\u2019inizio della sessione, non aveva alcun impatto sulle statistiche del rider;<\/li>\n<li>che, diversamente da quanto dedotto da controparte, l\u2019\u00abalgoritmo della societ\u00e0 convenuta, denominato Frank\u00bb era totalmente estraneo al sistema di prenotazione opzionale delle sessioni, essendo Frank un algoritmo di assegnazione, che nulla aveva a che fare con le statistiche;<\/li>\n<li>che il rider poteva astenersi dal lavoro sempre, non esistendo ipotesi in cui il sistema penalizzava chi si astiene, e che il sistema permetteva ai rider di gestire in autonomia il proprio tempo per esigenze di vita e di attivit\u00e0 (anche sindacale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, spese rifuse.<\/p>\n<p>La causa veniva istruita con l\u2019escussione degli informatori indotti dalle parti.<\/p>\n<p>All\u2019esito del deposito telematico di note conclusive scritte, all\u2019udienza del 27.11.2020 il giudice, udite le parti, riservava la decisione.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<ol>\n<li>Deve preliminarmente darsi atto che, nelle note conclusive autorizzate depositate in data 10.11.2020, D I SRL Italia srl ha allegato che \u201cIl sistema (opzionale) di prenotazione per cui \u00e8 causa (\u00abSSB\u00bb con accessi scaglionati nel tempo secondo i parametri pi\u00f9 volte ricordati) non esiste pi\u00f9. Dal 2 novembre 2020 l\u2019accesso differenziato alle fasce di prenotazione del luned\u00ec in base alle statistiche dei rider non avviene n\u00e9 pu\u00f2 avvenire: le prenotazioni stesse scompaiono e le statistiche non hanno pi\u00f9 alcun impatto sull\u2019accesso alle prenotazioni che, se presenti, sono sempre accessibili a qualsiasi rider nel medesimo modo a prescindere da qualunque parametro\u201d , producendo, a supporto del proprio assunto, il comunicato pubblicato sul sito della piattaforma rivolto a tutti i rider ove, fra le altre cose, si legge: \u201ca partire dall\u2019accesso al Calendario del 2 novembre, le statistiche non avranno pi\u00f9 alcun impatto. (\u2026) Le tue statistiche non avranno alcun effetto e non influenzeranno l\u2019orario in cui puoi accedere al Calendario\u201d (doc. 11 res.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La societ\u00e0 resistente ha quindi chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che \u201cil sistema che controparte chiede di dichiarare discriminatorio, infatti, non esiste pi\u00f9 e, pertanto, i provvedimenti richiesti da parte ricorrente non sarebbero pi\u00f9 di alcuna utilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Sul punto tuttavia si osserva che, diversamente da quanto vorrebbe parte resistente, la circostanza dedotta, consistente nella rimozione del sistema delle prenotazioni (SSB) con accessi scaglionati nel tempo, non integra un\u2019ipotesi di sopravvenuta integrale cessazione della materia del contendere.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto l\u2019azione esperita dalle OOSS ricorrenti \u00e8 volta ad ottenere non solo la condanna della societ\u00e0 resistente a modificare il predetto meccanismo di accesso alle sessioni di lavoro, ma anche, ancor prima, ad accertare il carattere discriminatorio del meccanismo stesso, nonch\u00e9 a risarcire il danno conseguenziale.<\/p>\n<p>Pertanto, sia la domanda di accertamento sia quella risarcitoria non appaiono in alcun modo superate dai fatti sopravvenuti in corso di causa, che possono incidere unicamente sull\u2019interesse a coltivare le domande inibitorie originariamente introdotte dalle parti ricorrenti.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, com\u2019\u00e8 noto, la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d&#8217;ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste pi\u00f9 contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi \u00e8 pi\u00f9 la necessit\u00e0 di affermare la volont\u00e0 della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n.2267 del 19\/03\/1990; Cass. n.12844 del 03\/09\/2003; Cass. n.4505 del 28\/03\/2001; Cass. n.1442 del 16\/03\/1981). Ne consegue che &#8220;Non pu\u00f2 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il riconoscimento che il convenuto abbia fatto della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dall&#8217;attore sia subordinato all&#8217;accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti, sia pure con riguardo ad un distinto periodo di tempo, dovendo in tal caso il giudice, anche se ritenga che tale ultimo accertamento sia estraneo a quanto forma oggetto della causa, pronunciare sul merito della domanda dell&#8217;attore&#8221; (Cass. n.10553 del 09\/10\/1995); ovvero quando una delle parti abbia &#8220;&#8230; dato atto che successivamente all&#8217;introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste cos\u00ec dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia&#8221; (Cass. n.622 del 22\/01\/1997; Cass. n.6395 del 01\/04\/2004; Cass. n.27460 del 22\/12\/2006); o ancora quando, pur essendo sopravvenuta nel corso del processo una situazione astrattamente idonea ad eliminare completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessit\u00e0 della decisione, persista comunque l&#8217;interesse di una di esse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato (Cass. n.14144 del 16\/12\/1999) o sussista comunque opposizione di una delle parti (Cass. n.1950 del 10\/02\/2003). In definitiva &#8220;La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l&#8217;allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev&#8217;essere valutata dal giudice&#8221; (Cass. n.16150 del 08\/07\/2010).<\/p>\n<p>Ebbene, nel caso di specie non risulta n\u00e9 \u00e8 stato dedotto che D I SRL abbia modificato le proprie condizioni di accesso alle sessioni di lavoro allo scopo di rimuovere la previa condotta asseritamente discriminatoria, ossia che abbia riconosciuto anche solo per fatti concludenti la fondatezza delle pretese di controparte; al contrario, la societ\u00e0 ha espressamente e reiteratamente contestato, anche in sede di note conclusive autorizzate e di discussione, la fondatezza del ricorso.<\/p>\n<p>Dal canto suo, parte ricorrente ha negato recisamente che la materia del contendere sia cessata, insistendo nelle proprie originarie conclusioni.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, permanendo il contrasto tra le parti sulla natura discriminatoria della condotta per cui \u00e8 causa, di tal che deve pervenirsi ad una pronuncia sul punto.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Ci\u00f2 premesso, nulla quaestio sulla applicabilit\u00e0 della normativa antidiscriminatoria invocata dalle OOSS ricorrenti anche ai riders.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul punto infatti anzitutto si osserva che l\u2019art. 2 del D.lgs. n. 81\/2015, come novellato dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, dispone che \u201cA far data dal 1\u00b0 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalit\u00e0 di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali\u201d.<\/p>\n<p>La Suprema Corte, nel recente arresto n. 1663\/2020, ha chiarito che, con la norma sopra citata \u2013 nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie portata all\u2019attenzione della Corte &#8211; il legislatore ha inteso, in una ottica sia di prevenzione sia &#8220;rimediale&#8221;, selezionare \u201ctaluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori\u201d e \u201cin ogni caso ha, poi, stabilito che quando l&#8217;etero-organizzazione, accompagnata dalla personalit\u00e0 e dalla continuit\u00e0 della prestazione, \u00e8 marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell&#8217;applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato\u201d . La Cassazione ha inoltre osservato che si tratta \u201cdi una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l&#8217;approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di &#8220;debolezza&#8221; economica, operanti in una &#8220;zona grigia&#8221; tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea\u201d aggiungendo che l&#8217;intento protettivo del legislatore appare confermato dalla novella del 2019, \u201cla quale va certamente nel senso di rendere pi\u00f9 facile l&#8217;applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza \u2013 per l&#8217;applicabilit\u00e0 della norma &#8211; di prestazioni &#8220;prevalentemente&#8221; e non pi\u00f9 &#8220;esclusivamente&#8221; personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all&#8217;elemento della &#8220;etero-organizzazione&#8221;, eliminando le parole &#8220;anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro&#8221;, cos\u00ec mostrando chiaramente l&#8217;intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto, alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, non pare oggi potersi dubitare della necessit\u00e0 di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto di lavoro, l\u2019intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina a tutela del lavoratore da ogni forma di discriminazione nell\u2019accesso al lavoro.<\/p>\n<p>Ogni ulteriore approfondimento sul punto e sulla vexata quaestio della qualificazione del rapporto di lavoro tra riders e piattaforma in termini di subordinazione o autonomia, appare del tutto superfluo ove si consideri poi che, per quanto qui interessa, esiste una specifica norma di legge, e cio\u00e8 art. 47 quinquies d.lgs 81\/15, introdotto dal DL 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, che espressamente dispone, al comma 1, che \u201cAi lavoratori di cui all&#8217;articolo 47-bis\u201d, ossia a \u201ci lavoratori autonomi che svolgono attivit\u00e0 di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l&#8217;ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all&#8217;articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali\u201d, \u201csi applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libert\u00e0 e dignit\u00e0 del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l&#8217;accesso alla piattaforma\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, anche il D.lgs. n. 216\/03, recante le disposizioni relative all&#8217;attuazione della parit\u00e0 di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall\u2019et\u00e0 e dall&#8217;orientamento sessuale, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro, prevede espressamente che la disciplina antiscriminatoria si applica \u201ca tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed \u00e8 suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall&#8217;articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione\u201d.<\/p>\n<p>Quanto poi alla possibilit\u00e0 di includere nell&#8217;espressione &#8220;convinzioni personali&#8221;, di cui all&#8217;art. 1 D. Lgs.n.216\/2003, la discriminazione per motivi sindacali, si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte n. 1\/2020 che ha affermato i seguenti principi: \u201cAccedendosi ad una interpretazione delle norme coerente con la ratio della norma comunitaria letta alla luce dei principi fondamentali del Trattato, nel caso specifico pu\u00f2 senz&#8217;altro ritenersi che la direttiva 2000\/78\/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, abbia dato ingresso nell&#8217;ordinamento comunitario al formale riconoscimento (seppure nel solo ambito della regolazione dei rapporti di lavoro) della libert\u00e0 ideologica il cui ampio contenuto materiale pu\u00f2 essere stabilito anche facendo riferimento all&#8217;art. 6 del 1 0 TUE e, quindi, alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo. Infatti, se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, non avrebbe avuto alcun bisogno di differenziare le ipotesi di discriminazione per motivi religiosi da quelle per convinzioni per motivi diversi. Il contenuto dell&#8217;espressione &#8220;convinzioni personali&#8221; richiamato dall&#8217;art. 4 d.lgs. 216\/03 non pu\u00f2 perci\u00f2 che essere interpretato nel contesto del sistema normativo speciale in cui \u00e8 inserito, restando del tutto irrilevante che in altri testi normativi l&#8217;espressione &#8220;convinzioni personali&#8221; possa essere utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali. Sicuramente l&#8217;affiliazione sindacale rappresenta la professione pragmatica di una ideologia di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze suscettibili di tutela in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati. 9.5. Nella giurisprudenza di questa Corte non si rinvengono precedenti specifici, tuttavia in alcune pronunce di legittimit\u00e0, sia pure in fattispecie aventi diverso oggetto, incidenter tantum, l&#8217;espressione convinzioni personali \u00e8 stata qualificata come professione di un&#8217;ideologia di altra natura rispetto a quella religiosa (in tal senso Cass. 10179\/04 e, da ultimo, Cass. 3821\/2011, che definisce la discriminazione per convinzioni personali come quella fondata su ragioni di appartenenza ad un determinato credo ideologico). 9.6. Pertanto, nell&#8217;ambito della categoria generale delle convinzioni personali, caratterizzata dall&#8217;eterogeneit\u00e0 delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, pu\u00f2 essere ricompresa, diversamente da quanto sostiene la societ\u00e0, anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversit\u00e0 di trattamento o un pregiudizio in ragione dell&#8217;affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attivit\u00e0 sindacali.\u201d.<\/p>\n<p>Sulla scorta del citato arresto, da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, non pu\u00f2 dubitarsi della piena sussumibilit\u00e0 della discriminazione per motivi sindacali nell\u2019ambito di operativit\u00e0 della normativa antidiscriminatoria invocata dalle sigle ricorrenti.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Sempre in via preliminare deve essere ora esaminata l\u2019eccezione della societ\u00e0 resistente, di difetto di legittimazione attiva di Filt Cgil Bologna, Filcams Cgil Bologna e Nidil Cgil Bologna.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul punto anzitutto si osserva che ricorrenti fondano la propria legittimazione attiva sulla norma dell\u2019art. 5, co. 2, d.lgs. 216\/2003, che cos\u00ec dispone: \u201cI soggetti di cui al comma 1 sono altres\u00ec legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione\u201d; laddove al comma 1 il medesimo articolo stabilisce che \u201cLe organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullit\u00e0, sono legittimate ad agire ai sensi dell&#8217;articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui \u00e8 riferibile il comportamento o l&#8217;atto discriminatorio\u201d.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 5, comma 2, del d. Igs. 216\/2003 prevede quindi l&#8217;azione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso qualora si intenda far valere una discriminazione collettiva a danno di un gruppo di lavoratori identificati dall&#8217;appartenenza sindacale e, dunque, non individuati nominativamente in modo diretto e immediato quali persone lese dalla discriminazione (cfr. Cass. 20.7. 2018 n. 19443).<\/p>\n<p>Peraltro, l\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 5 deriva dalle modifiche ad esso apportate prima dall\u2019art. 2, d.lgs. 256\/2004 e successivamente dall\u2019art. 8-septies, d.l. 59\/2008 che, rispetto alla normativa previgente, hanno ampliato l\u2019area dei soggetti legittimati ad agire ex art. 4, d.lgs. 216\/2003. In particolare, in precedenza, la legittimazione attiva era prevista esclusivamente a favore delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Attualmente, invece, la medesima legittimazione attiva spetta alle organizzazioni sindacali, alle associazioni ed alle organizzazioni sindacali \u201crappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso\u201d.<\/p>\n<p>Quanto a tale ultima nozione, giova richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 nella recente pronuncia n. 20 luglio 2018, n.19443, ove si legge:<\/p>\n<p>\u201cSulla base della direttiva n. 2000\/78\/CE, come pure della legge nazionale, non tutte le associazioni possono agire per conto altrui oppure vantare una posizione giuridica soggettiva propria: ma soltanto quelle in capo alle quali, sotto il primo profilo, sussista un potere delegato dal titolare del diritto soggettivo, o, sotto il secondo profilo, sia riconoscibile un \u201cinteresse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate\u201d o, ai sensi della terminologia interna, siano &#8216;rappresentative del diritto o dell\u2019interesse leso&#8217;. La tutela, predisposta dalla direttiva e dal provvedimento di attuazione, contro le condotte discriminatorie sul lavoro appartiene dunque al soggetto che le subisca e non alla collettivit\u00e0, non ponendosi come interesse diffuso, onde il primo \u00e8 l\u2019unico legittimato a farla valere, alla stregua delle regole generali. Tuttavia, nel caso in cui la discriminazione risulti attuata verso un\u2019intera categoria di soggetti coinvolti fra quelle cui la disciplina intende offrire tutela, che non sia possibile nominatim individuare dunque verso una &#8216;collettivit\u00e0&#8217; &#8211; subentra l\u2019autonoma fattispecie legittimante ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 216 del 2003. In tal modo la norma, dopo aver contemplato, al primo comma, la figura ordinaria della delega conferita all\u2019associazione perch\u00e9 rappresenti in giudizio l\u2019interesse di un soggetto determinato, ha attribuito ad essa, nel secondo comma, la rappresentanza ex lege per conto di una collettivit\u00e0 indeterminata, postulandone la natura esponenziale degli interessi contro la discriminazione, in tale fattispecie rivolta ad una pluralit\u00e0 di soggetti aventi analoghe caratteristiche.<\/p>\n<p>Il legislatore non ha prescelto di individuare con chiarezza inequivoca &#8211; ad esempio, mediante l\u2019iscrizione in un registro o albo o elenco &#8211; le associazioni rappresentative di dati interessi, sulla base di precisi requisiti: come, invece, ha fatto in altri settori, legittimando all\u2019azione o all\u2019intervento a tutela di interessi collettivi solo le associazioni iscritte in apposito albo (cfr. elenco ex art. 5 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva direttiva 2000\/43\/CE, con riguardo alla discriminazione a causa della razza; art. 52, comma 1, lett. a), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in tema di registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit\u00e0 a favore degli stranieri immigrati; artt. 137 e 139 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, in merito al quale Cass., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23304, ha negato all\u2019associazione di consumatori priva del requisito dell\u2019iscrizione nell\u2019elenco ministeriale la legittimazione attiva) oppure formalmente individuate dalla pubblica amministrazione (v., in materia di danno ambientale, gli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, Istituzione del Ministero dell\u2019ambiente, secondo cui le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell\u2019ambiente, possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa).<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi di associazione privata, occorre, in generale, distinguere il caso in cui l\u2019associazione agisca facendo valere un diritto altrui in forza di una delega dell\u2019interessato, dal caso in cui operi quale portatrice di un interesse collettivo che alla stessa faccia direttamente capo, quale c.d. ente esponenziale, non costituente ex ante una posizione soggettiva in capo ai singoli, ma nato come posizione sostanziale direttamente e solo in capo all\u2019ente, dunque sorta di &#8216;derivazione&#8217; dell\u2019interesse diffuso, per sua natura adespota.<\/p>\n<p>L\u2019esigenza di un interesse qualificato risponde a criteri di selezione razionale dei soggetti che possano far valere un diritto in giudizio, per evitare l\u2019espansione eccessiva dei legittimati, pur quando il fine primario sia propriamente altro, rispetto a quello di farsi portatori di un interesse prima diffuso. (\u2026)<\/p>\n<p>Mancando, nella specie, un sicuro criterio formale di attribuzione della legittimazione attiva, essa va individuata volta per volta.<\/p>\n<p>L\u2019art. 5, comma 2, d.lgs. n. 216 del 2003 prevede una doppia indagine, richiedendo di accertare: a) l\u2019impossibilit\u00e0 di individuare il soggetto o i soggetti singolarmente discriminati; b) la rappresentativit\u00e0 dell\u2019associazione rispetto all\u2019interesse collettivo in questione.<\/p>\n<p>Una volta operato il duplice accertamento, ne deriva la titolarit\u00e0 ex lege della legittimazione ad agire (\u2026).<\/p>\n<p>Il requisito sub a) postula che la discriminazione, in quanto in violazione della parit\u00e0 di trattamento sul lavoro, abbia colpito una categoria indeterminata di soggetti, rientrante nel disposto dell\u2019art. 2 d.lgs. n. 216 del 2003.<\/p>\n<p>Il requisito sub b) va verificato sulla base dell\u2019esame dello statuto associativo, il quale dovr\u00e0 univocamente contemplare la tutela dell\u2019interesse collettivo assunto a scopo dell\u2019ente, che di esso si ponga quale esponenziale: deve, dunque, trattarsi di un interesse proprio dell\u2019associazione, perch\u00e9 in connessione immediata con il fine statutario, cosicch\u00e9 la produzione degli effetti del comportamento controverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell\u2019ente, il quale contempli e persegua un fine ed un interesse, assunti nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto dell\u2019ente stesso.\u201d<\/p>\n<p>I principi sopra affermati dalla Suprema Corte trovano conferma anche nella recente decisione della Grand Chambre della Corte di Giustizia del 23 aprile 2020 C- 507\/18, citata anche da parte ricorrente, la quale, al paragrafo 60, afferma: \u201cAi sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000\/78, gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni di tale direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno di una persona che si ritenga lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all&#8217;esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva suddetta\u201d.<\/p>\n<p>In tale ottica, di conseguenza, al fine di affermare la sussistenza della legittimazione attiva in capo all\u2019ente ricorrente, la Corte di Giustizia ritiene che sia sufficiente che l\u2019organo giudicante accerti che tali associazioni abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della direttiva n. 2000\/78\/CE siano rispettate.<\/p>\n<p>Ebbene, venendo al caso di specie, occorre rilevare che le OOSS ricorrenti, come dalle stesse allegato, nei rispettivi statuti si propongono, in generale, lo scopo di contrastare ogni forma di discriminazione nelle condizioni di lavoro e assicurare la rappresentanza ad ogni forma contrattuale di lavoro<\/p>\n<p>In particolare, nello Statuto Filt Cgil si legge cha detto ente: \u201cPromuove la lotta contro ogni forma di discriminazione, la libera associazione e l\u2019autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, degli autonomi non imprenditori e senza dipendenti, dei disoccupati\u201d. (doc. 2 ric.).<\/p>\n<p>Inoltre, trattandosi di organizzazioni sindacali, \u00e8 in re ipsa la titolarit\u00e0 di un interesse proprio ad agire giudizialmente a tutela del diritto di sciopero, tipica espressione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale, da ogni forma di discriminazione diretta e indiretta conseguente all\u2019esercizio di tale diritto.<\/p>\n<p>Le organizzazioni sindacali, espressamente indicate tra i soggetti legittimati dall\u2019art. 5 co. 2, rientrano quindi sicuramente tra quei soggetti collettivi che operano sul territorio nazionale a difesa dell\u2019effettivit\u00e0 del principio di non discriminazione e che, appunto, si prefiggono di spiegare la loro azione (quantomeno) con riferimento ad uno dei fattori possibile fonte di discriminazione, individuato nella partecipazione ad azioni sindacali.<\/p>\n<p>Sussiste poi l\u2019ulteriore presupposto richiesto dalla norma invocato in quanto la asserita discriminazione, in violazione della parit\u00e0 di trattamento sul lavoro, colpirebbe una categoria indeterminata di soggetti, ossia tutti i rider partecipanti o intenzionati a partecipare a forme di astensione collettiva dal lavoro.<\/p>\n<p>Non paiono invece cogliere nel segno le censure della societ\u00e0 resistente, secondo cui le OOSS ricorrenti \u201cavrebbero dovuto dimostrare l\u2019esistenza di rider iscritti alle loro organizzazioni e darne prova (ad es. a mezzo delle deleghe o delle iscrizioni)\u201d e ci\u00f2 non hanno fatto.<\/p>\n<p>Ed invero, la giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria sopra richiamata afferma che, al fine di ritenere sussistente la legittimazione attiva degli enti esponenziali, non \u00e8 necessario che i soggetti portatori degli interessi lesi siano effettivamente parte delle associazioni che agiscono in giudizio, purch\u00e9 queste ultime abbiano come scopo precipuo quello di tutelare giudizialmente proprio tali interessi.<\/p>\n<p>Neppure occorre a tal fine che parte ricorrente alleghi casi concreti di discriminazione relativi a soggetti specifici, anche perch\u00e9 l\u2019autonoma fattispecie di legittimazione attiva prevista dal comma 2 dell\u2019art. 5 \u00e8 applicabile proprio quando \u00e8 impossibile individuare in maniera diretta e specifica il soggetto o i soggetti portatori dell\u2019interesse leso.<\/p>\n<p>Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione attiva delle OOSS ricorrenti.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Venendo quindi al merito, va premesso che la nozione di discriminazione sia diretta che indiretta \u00e8 stabilita dall&#8217;art. 2 del D. Lgs. 216\/2003, che definisce la prima come riferita alle ipotesi in cui &#8220;per religione, per convinzioni personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento sessuale, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga&#8221; e la seconda con riferimento ai casi in cui &#8220;una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare et\u00e0 o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone&#8221;.<\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 stato osservato che, mentre nel caso di discriminazione diretta \u00e8 la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparit\u00e0 di trattamento, nel caso di discriminazione indiretta la disparit\u00e0 vietata \u00e8 l&#8217;effetto di un atto, di un patto di una disposizione di una prassi in s\u00e9 legittima; di un comportamento che \u00e8 corretto in astratto e che, in quanto destinato a produrre i suoi effetti nei confronti di un soggetto con particolari caratteristiche, che costituiscono il fattore di rischio della discriminazione, determina invece una situazione di disparit\u00e0 che l&#8217;ordinamento sanziona (Cass. 25\/07\/2019, n. 20204). Allo stesso modo, la Corte EDU ha affermato che \u00abuna differenza di trattamento pu\u00f2 consistere nell\u2019effetto sproporzionatamente pregiudizievole di una politica o di una misura generale che, se pur formulata in termini neutri, produce una discriminazione nei confronti di un determinato gruppo\u00bb (Cedu, sentenza 13 novembre 2007, D.H. e a. c. Repubblica ceca [GC] (n. 57325\/00), punto 184; Cedu, sentenza 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia (n. 33401\/02), punto 183. Cedu, sentenza 20 giugno 2006, Zarb Adami c. Malta (n. 17209\/02), punto 80).<\/p>\n<p>E\u2019 stato altres\u00ec chiarito che la discriminazione opera obiettivamente ovvero in ragione dei mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta, e a prescindere dalla volont\u00e0 illecita del datore di lavoro (cfr Cass. 5 aprile 2016 n. 6575).<\/p>\n<p>Inoltre, il d.lgs. 216\/03, nel definire la discriminazione diretta (\u201cuna persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga\u201d) introduce sia una comparazione attuale, che una meramente ipotetica. Come chiarito dalla Corte di Giustizia, \u00abl\u2019esistenza di una discriminazione diretta, ai sensi dell\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000\/78 non presuppone che sia identificabile un denunciante che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione\u00bb (cos\u00ec, par. 36 causa C-81\/12 Associatia Accept, nonch\u00e9 par. 23 causa C-54\/07). Ci\u00f2 significa che \u00e8 atta ad integrare discriminazione anche una condotta che, solo sul piano astratto, impedisce o rende maggiormente difficoltoso l\u2019accesso all\u2019occupazione, come nei casi analoghi sottoposti all\u2019esame della Corte di Giustizia (causa C-81\/12 Associatia Accept, nonch\u00e9 causa C-54\/07).<\/p>\n<p>Va poi rammentato, in punto di distribuzione dell\u2019onere della prova, che ai sensi dell\u2019art. 28, co.4, del D. Lgs 150 del 2011, nelle controversie in materia di discriminazione, fra cui quelle di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, \u201cQuando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l&#8217;esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza della discriminazione.\u201d<\/p>\n<p>Ne discende che nell&#8217;ambito del giudizio antidiscriminatorio l&#8217;attore ha soltanto l&#8217;onere di fornire elementi di fatto, anche di carattere statistico, idonei a far presumere l&#8217;esistenza di una discriminazione: qualora il dato statistico fornito dal ricorrente indichi una condizione di svantaggio per un gruppo di lavoratori, \u00e8 onere del datore di lavoro dimostrare che le scelte sono state invece effettuate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.<\/p>\n<p>Quanto all&#8217;agevolazione probatoria in favore del soggetto che lamenta la discriminazione \u00e8 stato evidenziato (cfr. Cass. 27.9.2018 n. 23338, Cass. 12.10.2018 n. 25543) che le direttive in materia (n. 2000\/78, cos\u00ec come le nn. 2006\/54 e 2000\/43), come interpretate della Corte di Giustizia, ed i decreti legislativi di recepimento impongono l&#8217;introduzione di un meccanismo di agevolazione probatoria o alleggerimento del carico probatorio gravante sull&#8217;attore &#8220;prevedendo che questi alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l&#8217;onere per il datore di lavoro di dimostrare l&#8217;insussistenza della discriminazione&#8221; (cfr. Cass. n. 14206 del 2013, in materia di discriminazione di genere). Ci\u00f2 consente di ritenere, quindi, che, nel regime speciale applicabile nei giudizi antidiscriminatori, si configuri un&#8217;inversione, seppure parziale, dell&#8217;onere probatorio.<\/p>\n<p>Tanto premesso e venendo al caso che occupa, ritiene il giudicante che siano emersi elementi sufficienti a far presumere, sia pure nei limiti della sommaria cognitio che caratterizza il presente procedimento, la discriminatoriet\u00e0 del sistema di accesso alle fasce di prenotazione delle sessioni di lavoro adottato da D I SRL.<\/p>\n<p>Giova anzitutto ricostruire brevemente detto sistema, sulla scorta delle allegazioni delle parti e dalle testimonianze assunte, che appaiono su molti aspetti sostanzialmente concordi.<\/p>\n<p>Il rapporto tra ciascun rider e la piattaforma inizia con la conclusione di un contratto (vedasi contratto-tipo, doc. 2 res.), che deve essere restituito sottoscritto alla societ\u00e0 resistente via e-mail.<\/p>\n<p>Il predetto contratto-tipo, per quanto qui interessa, alla clausola 3.4 cos\u00ec recita: \u201cD I SRL fornisce un servizio flessibile di prenotazione self-service (\u201cSSB\u201d) che pu\u00f2 essere liberamente usato per loggarsi o per prenotare sessioni in cui il Rider vuole ricevere Proposte di Servizio. La prenotazione tramite lo strumento SSB \u00e8 interamente opzionale, ma ove usata e confermata, al Rider sar\u00e0 garantito l\u2019accesso per ricevere proposte di Servizio nelle sessioni prenotate. La disponibilit\u00e0 durante le sessioni prenotate, se non cancellate in anticipo dal rider, e l\u2019attivit\u00e0 durante momenti di particolare traffico potranno essere elemento di preferenza per la prenotazione di sessioni successive\u201d (sottolineatura dell\u2019estensore).<\/p>\n<p>Una volta sottoscritto il contratto quadro, il rider riceve delle credenziali (log-in e password) per accedere all\u2019applicazione (app) scaricata sul proprio smartphone.<\/p>\n<p>Ogni volta che \u00e8 disponibile a ricevere ordini, il rider accede alla app, inserendo le proprie credenziali; quando il rider \u00e8 \u201cloggato\u201d nella app, pu\u00f2 decidere liberamente se accettare o rifiutare qualunque proposta di servizi (cos\u00ec punto 3.5 del contratto &#8211; doc. 2 res).<\/p>\n<p>Per ricevere proposte di servizio, il rider ha \u2013 rectius, aveva prima del 2 novembre u.s. \u2013 due canali alternativi: pu\u00f2 prenotare le sessioni in anticipo, utilizzando il \u201cservizio flessibile di prenotazione self-service\u201d, anche denominato \u201cSSB\u201d (self-service booking), di cui all\u2019estratto del contratto sopra riportato; oppure pu\u00f2 loggarsi in tempo reale con il sistema denominato \u201cfree log-in\u201d.<\/p>\n<p>Il sistema di prenotazione \u00abSSB\u00bb (Self-Service Booking), sul quale si appuntano le censure delle OOSS ricorrenti, prevede la possibilit\u00e0 per i riders, ogni luned\u00ec, di accedere al Calendario della settimana successiva e \u201cprenotare\u201d le sessioni di lavoro (cd slot) in cui intendono ricevere proposte di servizi.<\/p>\n<p>Nell\u2019effettuare la prenotazione, il rider pu\u00f2 scegliere, tra quelli disponili, gli slot orari e l\u2019area o le aree in cui effettuare la sua opera di consegna (la piattaforma suddivide discrezionalmente il territorio nazionale in zone di lavoro, che talvolta coincidono con il perimetro del Comune di riferimento, talvolta no, ben potendosi ripartire il perimetro comunale in pi\u00f9 aree, come avviene ad esempio nel caso delle grandi citt\u00e0, che sono divise in pi\u00f9 di una zona).<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 pacifico, i rider non hanno accesso al Calendario delle prenotazioni tutti nello stesso momento, bens\u00ec in tre orari diversi: a partire dalle ore 11:00 del luned\u00ec, a partire dalle ore 15:00 oppure a partire dalle ore 17:00 dello stesso giorno.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 per il rider di accedere al sistema di prenotazione SSB in uno piuttosto che nell\u2019altro orario dipende da due \u201cindici\u201d di prenotazione, di cui vi \u00e8 sintetica indicazione anche nel contratto tipo predisposto da D I SRL: trattasi dell\u2019indice di affidabilit\u00e0 e di quello di partecipazione nei picchi.<\/p>\n<p>Secondo quanto allegato anche dalla resistente (vedasi pag.12 della comparsa), i valori dei due indici sono determinati, rispettivamente:<\/p>\n<ul>\n<li>dal numero delle occasioni in cui il rider, pur avendo prenotato una sessione, non ha partecipato, dove \u00abpartecipare\u00bb significa loggarsi entro i primi 15 minuti dall\u2019inizio della sessione (indice di affidabilit\u00e0);<\/li>\n<li>dal numero di volte in cui ci si rende disponibili per gli orari (dalle ore 20 alle ore 22 dal venerd\u00ec alla domenica) pi\u00f9 rilevanti per il consumo di cibo a domicilio (indice di partecipazione nei picchi).<\/li>\n<\/ul>\n<p>I valori dei due indici di cui sopra determinano le \u201cstatistiche\u201d di ogni rider, ossia una sorta di \u201cpunteggio\u201d (che le OOSS definiscono \u201cranking reputazionale\u201d) funzionale alla possibilit\u00e0 di accedere al sistema di prenotazione SSB collocandosi in una delle tre diverse fasce di accesso alle prenotazioni.<\/p>\n<p>In particolare, a partire dalle ore 11,00 accede al calendario il 15% dei riders che ha le statistiche migliori; a partire dalle ore 15.00 accede il 25 % dei riders che ha le statistiche progressivamente inferiori; alle 17.00 accedono tutti gli altri riders (vedasi, sul punto, deposizione del teste M M).<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 pacifico tra le parti, le sessioni di lavoro (slot) disponibili per le prenotazioni si riducono progressivamente nel tempo, nel senso che i riders che accedono ad ore 11.00 del luned\u00ec hanno a disposizione tutte le sessioni libere della settimana successiva, che via via prenotano, occupandole; i riders che accedono dalle 15.00 hanno a disposizione le sessioni di lavoro non prenotate dai riders che hanno avuto accesso dalle ore 11.00, ed infine i riders che accedono dalle ore 17.00 hanno a disposizione solo gli slot lasciati liberi dai colleghi che hanno avuto accesso alle ore 11.00 e alle ore 15.00.<\/p>\n<p>E\u2019 pertanto evidente che i riders che hanno accesso al sistema SSB solo nelle fasce orarie (15,00 e 17,00) successive alla prima (11,00) hanno sempre pi\u00f9 ridotte occasioni di lavoro.<\/p>\n<p>Tanto emerge dalle pagine dello stesso sito ufficiale della resistente, ove si legge che \u201c se fai parte di un gruppo prioritario, avrai una possibilit\u00e0 maggiore di ottenere una conferma sulle tue richieste settimanali\u201d e \u201cse fai parte di un gruppo prioritario, avrai una possibilit\u00e0 maggiore di ricevere una notifica prima degli altri riders\u201d (doc. 13 ric.).<\/p>\n<p>La rilevanza per il rider, in termini di potenziali occasioni di lavoro, dell\u2019inserimento nella prima, piuttosto che nella seconda o nella terza fascia \u00e8 stata peraltro concordemente confermata dai testi escussi.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019informatore indotto da parte ricorrente P A, sotto l\u2019impegno di rito, sul punto ha riferito: \u201cper avere accesso agli slot ci sono tre fasce: la prima alle 11 del mattino del luned\u00ec\u2019, che ha pi\u00f9 slot disponibili; poi c\u2019\u00e8 la fascia delle 15 del luned\u00ec che vede disponibili tutti gli slot che residuano dopo le scelte delle 11; e infine c\u2019\u00e8 l\u2019ultima fascia delle 17 che vede disponibili i posti residui dopo le scelte delle 11 e quelle delle 15, praticamente si \u00e8 fortunati se si fanno 2 ore. Io attualmente sono nella fascia delle 17, ma sono stato anche in prima e in seconda fascia. Posso dire che, mediamente, secondo la mia esperienza, in prima fascia si possono prenotare anche 40 ore, in seconda tra le 13 e le 17 ore e in terza fascia si possono prendere una o due ore. Mi \u00e8 anche capitato, trovandomi in terza fascia, di non riuscire a prenotare nessuno slot. Quando ero in seconda fascia riuscivo sempre a trovare qualcosa, almeno sabato sera a domenica sera. In prima fascia si trova quasi tutta la settimana, ovviamente conviene scegliere immediatamente dopo le 11\u201d.<\/p>\n<p>Anche il teste indotto dalla societ\u00e0 resistente, M M, sul punto ha dichiarato: \u201cFar parte della prima fascia \u00e8 incentivante, perch\u00e9 si ha accesso prima alle prenotazioni quindi si hanno pi\u00f9 possibilit\u00e0 di scelta degli slot.\u201d<\/p>\n<p>Cos\u00ec tratteggiato il sistema di accesso alle prenotazioni, si osserva che i sindacati ricorrenti ne lamentano la natura discriminatoria con riguardo allo specifico profilo dell\u2019accesso al lavoro, sul rilievo che dette condizioni di impiego di fatto impediscono \u201cla legittima condotta del rider volta aderire ad una iniziativa sindacale di sciopero in quanto lo espongono inesorabilmente alla perdita di occasioni di lavoro future, emarginandolo nella scelta dei turni\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, le OOSS deducono che la valutazione della affidabilit\u00e0 del rider \u201cin stretta correlazione con le priorit\u00e0 nella scelta delle sessioni di lavoro, inibisce il diritto di sciopero in quanto, ogni eventuale partecipazione ad \u201cazioni collettive\u201d &#8211; a fortiori se intervenute nelle sessioni di maggiore interesse per l&#8217;azienda (venerd\u00ec, sabato e domenica) \u2013 produce per il \u201cworker\u201d una drastica riduzione del suo punteggio che si ripercuote sulle possibili future occasioni di lavoro facendolo retrocedere nelle fasce di priorit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019assunto ha trovato adeguato riscontro nella documentazione in atti e nell\u2019istruttoria svolta.<\/p>\n<p>E\u2019 pacifico, infatti, ed \u00e8 stato confermato dai testi che la mancata partecipazione del rider alla sessione prenotata &#8211; e non previamente cancellata \u2013 incide negativamente sulle statistiche del rider e in particolare sul parametro della affidabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Ed invero, \u00e8 la stessa societ\u00e0 convenuta a riferire che il rider pu\u00f2 cancellare liberamente la sessione prenotata fino al momento del suo inizio e pu\u00f2 \u201cnon loggarsi fino a 14 minuti e 59 secondi dopo l\u2019inizio della sessione\u201d senza che ci\u00f2 impatti negativamente sulle sue statistiche, con ci\u00f2 implicitamente ma chiaramente ammettendo che, al contrario, il mancato log-in oltre i 15 minuti dall\u2019inizio della sessione prenotata incide negativamente sul parametro della affidabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In questo senso anche le concordi dichiarazioni dei testi (teste M: \u201cIl log in ai fini delle statistiche pu\u00f2 essere effettuato in qualunque momento entro i primi 15 minuti dello slot. Se il rider che ha prenotato effettua il log in dopo i primi 15 minuti, ai fini della statistica risulta una sessione non partecipata. Quindi incide in senso peggiorativo sull\u2019indice della affidabilit\u00e0\u201d; teste P: \u201cAnche se uno non si riesce a connettersi entro i primi 15 minuti dell\u2019ora, questo comporta una perdita di affidabilit\u00e0\u201d) e la produzione documentale estratta dal sito web della convenuta (vedasi ad esempio doc. 9 ric., ove si legge: \u201cUna sessione viene conteggiata solo se fai il log in entro 15 minuti dal suo inizio. Se inizi con pi\u00f9 di 15 minuti di ritardo potrai comunque effettuare le consegne ma la sessione verr\u00e0 contata come non lavorata nel calcolo dell\u2019affidabilit\u00e0\u201d; doc. 12 ric. ove \u00e8 chiarito al rider: \u201cper avere una affidabilit\u00e0 sempre al 100% ricordati di svolgere le sessioni prenotate effettuando il log in nei primi 15 minuti della sessione\u201d).<\/p>\n<p>E\u2019 parimenti pacifico ed \u00e8 emerso dall\u2019istruttoria che, per \u201cloggarsi\u201d, il rider debba necessariamente trovarsi all\u2019interno dell\u2019area geografica (zona di lavoro) in relazione alla quale ha prenotato la sessione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, appare provato che l\u2019adesione ad una iniziativa di astensione collettiva dal lavoro \u00e8 idonea a pregiudicare le statistiche del rider, giacch\u00e9 il rider che aderisce ad uno sciopero, astenendosi dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa &#8211; ci\u00f2 in cui consiste il comportamento materiale definibile come sciopero \u2013 e dunque non partecipando ad una sessione prenotata, verr\u00e0 inevitabilmente a subire una diminuzione del suo punteggio sotto il profilo della affidabilit\u00e0, ed eventualmente anche sotto il profilo della partecipazione, laddove la sessione prenotata si collochi nella fascia oraria 20.00-22.00 del fine settimana.<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 darsi rilievo, come invece vorrebbe la societ\u00e0 resistente, al fatto che il rider che sia malato o voglia astenersi dal lavoro pur avendo prenotato una sessione possa \u201cloggarsi e non consegnare neanche un ordine\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto, come gi\u00e0 si \u00e8 detto, per loggarsi il rider deve necessariamente recarsi all\u2019interno della zona di lavoro ove ha prenotato una sessione, in quanto la app ne rileva la posizione geografica grazie ad un sistema di geolocalizzazione.<\/p>\n<p>Dunque per evitare la penalizzazione delle proprie statistiche, il rider che voglia scioperare dovrebbe comunque recarsi all\u2019interno della zona di lavoro entro i primi 15 minuti dall\u2019inizio della sessione prenotata, cio\u00e8 in sostanza dovrebbe necessariamente presentarsi sul luogo di lavoro, il che appare incompatibile con l\u2019esercizio del diritto di sciopero che consiste invece nella totale astensione dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa (e a maggior ragione con l\u2019eventuale stato di malattia o con la necessit\u00e0 di assistere un figlio minore malato, che normalmente presuppongono l\u2019impossibilit\u00e0 di allontanarsi dal proprio domicilio).<\/p>\n<p>Del pari, sembra pregiudicare le statistiche del rider, e dunque le sue future occasioni di lavoro, anche la cd \u201clate cancellation\u201d, ossia la cancellazione della sessione prenotata con preavviso inferiore a quello (di 24 ore prima dell\u2019inizio della sessione) richiesto dal regolamento di D I SRL.<\/p>\n<p>La questione, sulla quale si sono ampiamente soffermate le difese delle parti, rappresenta uno dei pochi fatti di causa oggetto di contestazione.<\/p>\n<p>Ed invero, i sindacati ricorrenti hanno dedotto che qualsiasi \u201ccancellazione\u201d, ovvero annullamento della prenotazione della sessione con un preavviso inferiore alle 24 ore, determinerebbe per il rider un peggioramento delle sue statistiche; la circostanza \u00e8 stata invece negata da D I SRL Italia srl che, nel costituirsi in giudizio, ha espressamente escluso che la cancellazione delle prenotazioni, addirittura fino all\u2019inizio della sessione, abbia alcun impatto sulle statistiche.<\/p>\n<p>Sul punto anzitutto si osserva che la mancata allegazione e prova, da parte della societ\u00e0 resistente, del concreto meccanismo di funzionamento dell\u2019algoritmo che elabora le statistiche dei rider preclude in radice una pi\u00f9 approfondita disamina della questione. Ed invero, in corso di causa la societ\u00e0 \u2013 sulla quale evidentemente gravava l\u2019onere della relativa prova, se non altro sulla base del generale principio di vicinanza della stessa &#8211; non ha mai chiarito quali specifici criteri di calcolo vengano adottati per determinare le statistiche di ciascuna rider, n\u00e9 tali specifici criteri vengono pubblicizzati sulla piattaforma, laddove si rinviene unicamente un generico riferimento agli ormai noti parametri della affidabilit\u00e0 e partecipazione.<\/p>\n<p>In ogni caso, l\u2019assunto difensivo di D I SRL, secondo cui la cancellazione tardiva, quantomeno in Italia, non produrrebbe alcuna conseguenza sulle statistiche, pare smentito dalla stessa documentazione proveniente dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p>Ed invero, gi\u00e0 il contratto-tipo depositato da D I SRL (doc. 2 res.) alla citata clausola 3.4, prevede che la disponibilit\u00e0 durante le sessioni prenotate, \u201cse non cancellate in anticipo\u201d, potr\u00e0 costituire elemento di preferenza per la prenotazione di sessioni successive, cos\u00ec dando espresso rilievo alle necessit\u00e0 di procedere alla eventuale cancellazione anticipata rispetto all\u2019inizio della sessione.<\/p>\n<p>Inoltre, nelle pagine del sito internet della resistente, si legge in pi\u00f9 punti che \u201cpuoi cancellare una prenotazione in qualsiasi momento prima dell\u2019inizio della sessione prenotata. Le sessioni cancellate non incidono sull\u2019affidabilit\u00e0, ma se cancelli una prenotazione con meno di 24 ore di anticipo quel giorno verr\u00e0 considerato nei 14 giorni lavorati per il calcolo delle statistiche\u201d (doc. 16 ric., allegato alle note difensive del 16.6.2020), dal che si evince che la cancellazione tardiva della sessione prenotata non \u00e8 priva di conseguenze sul calcolo delle statistiche stesse.<\/p>\n<p>Sempre il sito di D I SRL, nelle pagine recanti maggiori informazioni, ricorda ai rider che \u201cprenotare una sessione e non partecipare avr\u00e0 un impatto negativo sulle statistiche. Inoltre se cancellerai una prenotazione con meno di 24 ore di anticipo la giornata rientrer\u00e0 nel calcolo dei 14 giorni lavorati e potrebbe causare un abbassamento delle tue statistiche\u201d (doc. 3 allegato alle note difensive di parte ricorrente).<\/p>\n<p>L\u2019incidenza, quanto meno in termini di possibilit\u00e0, della cancellazione tardiva sulle statistiche del rider \u00e8 stata poi confermata dal teste di parte ricorrente P che sul tema ha riferito: \u201cLa cancellazione della sessione prenotata fatta almeno 24 ore prima non penalizza; fatta invece a meno di 24 ore penalizza, lo so perch\u00e9 per questo motivo a luglio sono passato dall\u201986 all\u201981% di affidabilit\u00e0 e questo mi ha passato dalla seconda alla terza fascia, anche perch\u00e9 erano sessioni del week end e quindi la cancellazione tardiva ha inciso negativamente anche sul parametro della partecipazione alle ore di alta intensit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>La circostanza \u00e8 stata confermata, seppure con molte cautele, anche dal teste M il quale, dopo aver inizialmente dichiarato che \u201cai fini della statistica, non fa alcuna differenza se il rider cancella oltre 24 ore prima dell\u2019inizio della sessione prenotata, tra le 24 ore e l\u2019inizio e entro i primi 15 minuti dall\u2019inizio: in tutti i casi, la cancellazione non impatta sull\u2019indice della affidabilit\u00e0 in alcun modo\u201d, ha poi precisato che \u201cper la affidabilit\u00e0 le 24 ore non hanno nessun impatto, quello su cui hanno impatto \u00e8 che se il rider non cancella almeno 24 ore prima, quel giorno viene inserito nei 14 giorni che contribuiscono al calcolo delle statistiche\u201d, per poi concludere che \u201c\u00e8 possibile, ma a mio avviso, non frequente che la cancellazione tardiva impatti sulle statistiche, ma non sotto il profilo della affidabilit\u00e0, bens\u00ec sotto quello della partecipazione\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce del quadro istruttorio come sopra esposto, pertanto, deve ritenersi provato che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, anche la cd \u201clate cancellation\u201d possa penalizzare le statistiche del rider, se non sotto il profilo della affidabilit\u00e0, almeno sotto quello della partecipazione.<\/p>\n<p>Ne discende logicamente che il rider che aderisca ad uno sciopero, e dunque non cancelli almeno 24 ore prima del suo inizio la sessione prenotata, pu\u00f2 quindi subire un trattamento discriminatorio, giacch\u00e9 rischia di veder peggiorare le sue statistiche e di perdere la posizione eventualmente ricoperta nel gruppo prioritario, con i relativi vantaggi.<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 sostenersi che il rider \u2013 allo scopo di evitare gli effetti pregiudizievoli della adesione allo sciopero &#8211; possa\/debba semplicemente cancellare anticipatamente la sessione prenotata, perch\u00e9 cos\u00ec facendo metterebbe la piattaforma in condizioni di sostituirlo, annullando ogni effetto pratico della iniziativa di astensione collettiva e vanificando il diritto di sciopero costituzionalmente garantito anche ai lavoratori autonomi parasubordinati.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo lo sciopero improvviso, cio\u00e8 senza preavviso (Corte Cost. 62\/124; Cass. 23552\/2004), e ci\u00f2 vale vieppi\u00f9 nella fattispecie, in cui il preavviso, come si \u00e8 detto, consentirebbe al datore di lavoro di sostituire agevolmente i rider scioperanti, elidendo o comunque minimizzando quel danno economico che \u00e8 connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso.<\/p>\n<p>Le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione alle ulteriori ipotesi di mancata partecipazione alla sessione prenotata o di cancellazione tardiva della stessa per le altre cause legittime ipotizzate in ricorso (malattia, handicap, esigenze legate alla cure di figli minori, ecc.): in tutti questi casi il rider vede penalizzate le sue statistiche indipendentemente dalla giustificazione della sua condotta e ci\u00f2 per la semplice motivazione, espressamente riconosciuta da D I SRL, che la piattaforma non conosce e non vuole conoscere i motivi per cui il rider cancella la sua prenotazione o non partecipa ad una sessione prenotata e non cancellata.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 proprio in questa \u201cincoscienza\u201d (come definita da D I SRL) e \u201ccecit\u00e0\u201d (come definita dalle parti ricorrenti) del programma di elaborazione delle statistiche di ciascun rider che alberga la potenzialit\u00e0 discriminatoria dello stesso.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il considerare irrilevanti i motivi della mancata partecipazione alla sessione prenotata o della cancellazione tardiva della stessa, sulla base della natura asseritamente autonoma dei lavoratori, implica necessariamente riservare lo stesso trattamento a situazioni diverse, ed \u00e8 in questo che consiste tipicamente la discriminazione indiretta.<\/p>\n<p>Il sistema di profilazione dei rider adottato dalla piattaforma D I SRL, basato sui due parametri della affidabilit\u00e0 e della partecipazione, nel trattare nello stesso modo chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perch\u00e9 sta scioperando (o perch\u00e9 \u00e8 malato, \u00e8 portatore di un handicap, o assiste un soggetto portatore di handicap o un minore malato, ecc.) in concreto discrimina quest\u2019ultimo, eventualmente emarginandolo dal gruppo prioritario e dunque riducendo significativamente le sue future occasioni di accesso al lavoro.<\/p>\n<p>La conclusione trova conforto nella deposizione delle teste S S, dirigente sindacale di una delle sigle ricorrenti, la quale ha riferito delle difficolt\u00e0 incontrate nell\u2019indizione degli scioperi nel settore in quanto i riders sono restii a partecipare a tali forme di protesta perch\u00e9 detta partecipazione pregiudica le loro future occasioni di lavoro (\u201cla mia organizzazione sindacale ha tra i suoi iscritti dei riders, all\u2019interno dell\u2019organizzazione e direttamente con i riders che abbiamo incontrato negli ultimi anni \u00e8 stata oggetto di numerose discussioni la tematica delle statistiche. Sono state riferite delle criticit\u00e0 ogni qual volta noi come OOSS abbiamo proposto ai lavoratori, come modalit\u00e0 di protesta, quella dello sciopero: in quelle occasioni i riders ci hanno rappresentato che scioperare avrebbe comportato non solo la perdita della retribuzione per quella giornata, ma anche una forte penalizzazione nella attivit\u00e0 lavorativa futura. Mi \u00e8 stato spiegato che la problematica nasceva da quello che loro chiamano ranking reputazionale e dal sistema che c\u2019\u00e8 dietro. Questa forte penalizzazione ci \u00e8 stata riferita anche rispetto a casi diversi dallo sciopero, ad esempio nel caso di malattie che hanno impedito la partecipazione alla sessione prenotata. I rider rappresentano il fatto che i due pilastri alla base del ranking, la partecipazione e la affidabilit\u00e0, costituiscono un punteggio e che questo punteggio genera le possibilit\u00e0 di lavoro future.\u201d).<\/p>\n<p>Ma se ne trova indiretta conferma anche nella deposizione del M, unico teste indotto dalla resistente, il quale ha riferito che \u201cgli unici due casi in cui D I SRL prende in considerazione le ragioni della mancata partecipazione alla sessione prenotata sono: se c\u2019\u00e8 stato un sinistro su turni consecutivi di cui si ha evidenza che ha di fatto impedito la prosecuzione del lavoro e se c\u2019\u00e8 stato un problema tecnico del sito che cade, cio\u00e8 che non funziona pi\u00f9. In questi due casi si possono sistemare le statistiche mediante un apposito programma che \u201csimula\u201d la partecipazione alla sezione prenotata, o comunque toglie quella parte che avrebbe potuto avere un impatto negativo. In sostanza, si consente al rider di conservare le statistiche che aveva prima dell\u2019infortunio o del crash del sistema. Questi due casi sono codificati dalle nostre procedure interne e nessun altro caso pu\u00f2 essere preso in considerazione.\u201d<\/p>\n<p>Ebbene, la circostanza che la societ\u00e0 resistente riservi un trattamento \u201cparticolare\u201d alle uniche due ipotesi (quella dell\u2019infortunio su turni consecutivi e quella del malfunzionamento del sistema) in cui evidentemente ritiene meritevole di tutela la ragione della mancata partecipazione alla sessione prenotata dimostra plasticamente come non solo sia materialmente possibile, ma sia anche concretamente attuato, un intervento correttivo sul programma che elabora le statistiche dei rider, e che la mancata adozione, in tutti gli altri casi, di tale intervento correttivo \u00e8 il frutto di una scelta consapevole dell\u2019azienda.<\/p>\n<p>In sostanza, quando vuole la piattaforma pu\u00f2 togliersi la benda che la rende \u201ccieca\u201d o \u201cincosciente\u201d rispetto ai motivi della mancata prestazione lavorativa da parte del rider e, se non lo fa, \u00e8 perch\u00e9 ha deliberatamente scelto di porre sullo stesso piano tutte le motivazioni \u2013 a prescindere dal fatto che siano o meno tutelate dall\u2019ordinamento \u2013 diverse dall\u2019infortunio sul lavoro e dalla causa imputabile ad essa datrice di lavoro (quale evidentemente \u00e8 il malfunzionamento della app, che impedisce il log-in).<\/p>\n<p>Il sistema di accesso alle prenotazioni (SSB) adottato dalla resistente realizza quindi non una discriminazione diretta, ma una discriminazione indiretta, dando applicazione ad una disposizione apparentemente neutra (la normativa contrattuale sulla cancellazione anticipata delle sessioni prenotate) che per\u00f2 mette una determinata categoria di lavoratori (quelli partecipanti ad iniziative sindacali di astensione dal lavoro) in una posizione di potenziale particolare svantaggio.<\/p>\n<p>A fronte di ci\u00f2, era onere della societ\u00e0 convenuta provare la finalit\u00e0 legittima e il carattere di appropriatezza e necessit\u00e0 dei mezzi impiegati per conseguirla (art. 3, co. 6 L. 216\/2003).<\/p>\n<p>Ritiene il giudicante che tale onus probandi non sia stato adeguatamente assolto.<\/p>\n<p>Ed invero, sul punto la societ\u00e0 si \u00e8 limitata ad asserire che \u201cla finalit\u00e0 di D I SRL nel tenere traccia delle ore prenotate ma non cancellate e durante le quali il rider ha deciso di non loggarsi, neppure nei 14 minuti e 59 secondi successivi al momento di inizio della sessione, non pu\u00f2 che ritenersi legittima, trattandosi di un rapporto tra committente e prestatori d\u2019opera autonomi, cos\u00ec come appropriati appaiono i mezzi che &#8211; come ribadito pi\u00f9 volte &#8211; tracciano il dato della cancellazione senza impatto sulle statistiche dei rider e senza in alcun modo tenerne in considerazione i motivi, coerentemente con la natura del rapporto e degli interessi in gioco\u201d.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 tali affermazioni, incentrate sulla pretesa qualificazione del rapporto tra rider e piattaforma in termini di lavoro autonomo &#8211; su cui la pi\u00f9 recente giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Cass. n. 1663\/2020) e di merito (Trib. Palermo Sent. n. 3570\/2020 del 24.11.2020, prodotta dalle ricorrenti all\u2019udienza di discussione) non parrebbe pienamente allineata &#8211; nella loro astrattezza appaiono delle mere petizioni di principio, del tutto sprovviste di concreto riscontro.<\/p>\n<p>Quanto poi al fatto che il sistema SSB sarebbe \u201cun vantaggio ai rider nel loro complesso\u201d in quanto permetterebbe ad altri rider di accedere alla sessione prima prenotata e poi cancellata, basti osservare che qui non si discute della legittimit\u00e0 del sistema in s\u00e9, n\u00e9 del fatto che sia incentivata la cancellazione preventiva delle sessioni prenotate che non si intendono pi\u00f9 utilizzare, ma solo il fatto che l\u2019eventuale cancellazione tardiva o la mancata partecipazione alla sessione non cancellata non possa essere giustificata dal rider sulla base di comprovate ragioni dotate di rilievo giuridico (prima fra tutte, ma non sola, l\u2019esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito).<\/p>\n<p>N\u00e9 la discriminatoriet\u00e0 del sistema di prenotazione (SSB) pu\u00f2 ritenersi esclusa dalla natura opzionale del sistema stesso.<\/p>\n<p>Sul punto infatti si osserva che la circostanza che esista un secondo e diverso canale di accesso alle occasioni di lavoro (quello del cd free log-in) non incide sulla accertata natura discriminatoria del primo.<\/p>\n<p>Inoltre, dall\u2019istruttoria svolta \u00e8 emerso che il sistema del free log-in appare verosimilmente residuale &#8211; quanto meno in alcune realt\u00e0 \u2013 rispetto al sistema delle prenotazioni, giacch\u00e9 le prenotazioni potenzialmente \u201ccoprono\u201d buona parte, se non la totalit\u00e0, delle sessioni disponibili.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, lo stesso sito della resistente chiarisce che il rider pu\u00f2 effettuare il log-in in qualsiasi momento anche senza effettuare la prenotazione, ma soltanto \u201cse in una zona c\u2019\u00e8 una sessione in corso disponibile\u201d (doc. 11 ric.).<\/p>\n<p>Lo stesso teste della resistente, M Martino, sul punto ha dichiarato: \u201cE\u2019 improbabile, ma non mi sento di escluderlo in assoluto, che il sistema di accesso su prenotazione saturi tutti gli slot disponibili in una data zona; un certo numero di slot residui per il free log in dovrebbe esserci sempre. Pu\u00f2 capitare che il luned\u00ec, nel momento in cui si libera la settimana successiva per le prenotazioni, in una data zona alcuna fasce orarie, non necessariamente quelle della sera del week end quanto quelle della mattinata che sono numericamente inferiori, vengano coperte tutte con le prenotazioni\u201d. Il teste di parte ricorrente P ha poi riferito: \u201cIn teoria si pu\u00f2 anche effettuare la consegna senza prima prenotazione della fascia oraria, ma di fatto io non ci sono mai riuscito perch\u00e9 non ho mai trovato la fascia oraria disponibile\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 poi evidente dalla documentazione in atti che la stessa convenuta incentiva i suoi rider a far parte del gruppo prioritario per ottenere dei vantaggi (cfr doc. 13 ric.), sottolineando in pi\u00f9 contesti i \u201cprivilegi\u201d riconosciuti ai rider facenti parte di detto gruppo, con ci\u00f2 evidentemente promuovendo l\u2019utilizzo di quel sistema di prenotazione di cui in questa sede sottolinea invece la natura meramente facoltativa ed opzionale.<\/p>\n<p>Sulla base delle predette motivazioni, va pertanto dichiarata la natura discriminatoria del sistema di prenotazione (\u201cSSB\u201d) delle sessioni di lavoro adottato dalla societ\u00e0 convenuta, come sopra descritto.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Passando alle pronunce consequenziali a quella di accertamento, occorre anzitutto rilevare che, trattandosi di condotta discriminatoria gi\u00e0 conclusa, atteso che D I SRL ha allegato \u2013 e sul punto non vi \u00e8 contestazione \u2013 che il sistema delle prenotazioni SSB \u00e8 ormai dismesso su tutto il territorio nazionale a far data dal 2.11.2020, non pu\u00f2 essere ordinata la cessazione del comportamento illegittimo, bens\u00ec, soltanto, la rimozione dei relativi effetti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A tale scopo, come richiesto dalle OOSS ricorrenti, si ritiene, quale provvedimento idoneo alla rimozione degli effetti, ai sensi dell\u2019art. 28, co. 5 D. Lgs. n.150\/2011, di ordinare a D I SRL la pubblicazione della presente ordinanza sul proprio sito internet e nell\u2019area \u201cdomande frequenti\u201d delle piattaforma gestita dalla convenuta.<\/p>\n<p>Come richiesto in ricorso, ai sensi del citato art. 28, co. 7, D. Lgs. n. 150\/2011 deve altres\u00ec essere ordinata la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento, per una sola volta e a spese della societ\u00e0 convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale, individuato ne \u201cLa Repubblica\u201d.<\/p>\n<p>Quanto alla domanda risarcitoria, si osserva che l\u2019art.28 del d.lgs.150\/2011, al comma 5 dispone che il giudice con l\u2019ordinanza che definisce il giudizio pu\u00f2 condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale, tenendo eventualmente conto del fatto che l&#8217;atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivit\u00e0 del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.16601\/2017), trattasi di una delle varie fattispecie contemplate dall\u2019attuale panorama normativo in cui, accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell&#8217;istituto del risarcimento del danno (che immancabilmente lambisce la deterrenza), ne emerge una natura polifunzionale \u201cche si proietta verso pi\u00f9 aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva\u201d. Nell\u2019occasione le Sezioni Unite hanno avuto modo di rilevare che vi \u00e8 anche un riscontro a livello costituzionale della cittadinanza nell&#8217;ordinamento di una concezione polifunzionale della responsabilit\u00e0 civile, la quale risponde soprattutto a un&#8217;esigenza di effettivit\u00e0 (cfr. Corte Cost. 238\/2014 e Cass. n. 21255\/13) della tutela che in molti casi resterebbe sacrificata nell&#8217;angustia monofunzionale. Va poi segnalato che della possibilit\u00e0 per il legislatore nazionale di configurare &#8220;danni punitivi&#8221; come misura di contrasto della violazione del diritto eurounitario parla Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072.<\/p>\n<p>Nel solco dell\u2019autorevole arresto sopra citato, condivisibile giurisprudenza di merito (Trib Firenze Ord. del 26\/06\/2018) ha configurato il danno previsto dall\u2019art. 28 d.Lgs 150\/2011 come avente natura di danno comunitario, il cui risarcimento deve determinarsi in conformit\u00e0 ai canoni di adeguatezza, effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0, dissuasivit\u00e0 (Cass. sez. L sent. n. 27481\/2014; Cass. Sez L sent. n. 13655\/2015), quale danno presunto e con valenza sanzionatoria (Cass. SS.UU. sent. n. 5072\/2016).<\/p>\n<p>Anche la Corte di Giustizia UE non ha mancato di pronunciarsi sulla dissuasivit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 del risarcimento, per esempio nella sentenza 2.4.2013, causa C-81\/12, Asocia\u0163ia Accept c. Consiliul Na\u0163ional pentru Combaterea Discrimin\u0103rii, in tema di discriminazioni fondate sull&#8217;orientamento sessuale, precisando in relazione ai principi della direttiva 2000\/78 che, per tutte le misure che il diritto nazionale deve contemplare ex art. 17 (e dunque ci\u00f2 vale anche per il rimedio risarcitorio), \u201cuna sanzione meramente simbolica non pu\u00f2 essere considerata compatibile con un&#8217;attuazione corretta ed efficace della direttiva\u201d.<\/p>\n<p>A favore della autonoma azionabilit\u00e0 della domanda risarcitoria da parte dell\u2019ente collettivo va poi ricordata la gi\u00e0 citata Cass. n. 20 luglio 2018, n.19443 ove si specifica che, nell\u2019ipotesi di ricorso promosso ai sensi dell\u2019art. 5 co. 2 D. Lgs 261\/2003, l\u2019azione proposta dal sindacato \u00e8 a diretta tutela dell\u2019interesse collettivo proprio dell\u2019ente esponenziale, legittimato a farne valere la lesione: onde il medesimo avr\u00e0, altres\u00ec, la facolt\u00e0 di richiedere il risarcimento del danno in proprio favore (art. 17 direttiva n. 2000\/78\/CE; art. 4, comma 5, d.lgs. n. 216 del 2003; art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011). In questo senso anche la sentenza della Corte d\u2019Appello di Brescia, sent. n. 328\/2019, citata in atti, che ha accordato la tutela risarcitoria alla organizzazione sindacale ricorrente in un giudizio antidiscriminatorio argomentando che \u201cla sanzione deve essere oltre che dissuasiva, efficace e proporzionata, ed \u00e8 indubbio che la parte convenuta, quale soggetto collettivo esponente degli interessi dei lavoratori che intendano avere un\u2019attivit\u00e0 sindacale, abbia subito un pregiudizio (non patrimoniale) per effetto del comportamento \u2013 pubblico e ripetuto &#8211; della societ\u00e0 appellante, in termini di lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parit\u00e0 di trattamento nell\u2019accesso al lavoro e nel corso del rapporto di lavoro, nonostante l\u2019attivismo sindacale, diritto propugnato e tutelato dallo stesso sindacato\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso si ritiene che, anche nel caso di specie, a fronte di una platea di riders non identificati n\u00e9 identificabili che hanno subito un pregiudizio per effetto della prassi discriminatoria adottata dalla piattaforma resistente, deve potersi dispiegare l\u2019azione autonoma del Sindacato non solo ai fini del piano di rimozione (problema che, nel caso di specie, \u00e8 stato superato dai fatti sopravvenuti in corso di causa), ma anche del risarcimento del danno subito dall\u2019organizzazione legittimata jure proprio, a fronte di condotte che oltre ad incidere sulla sfera soggettiva di ciascuna vittima, sono, come quella in discorso, idonee ad inficiare la capacit\u00e0 rappresentativa dell\u2019Ente in relazione all\u2019interesse protetto e dunque ad indebolirne l\u2019efficacia di azione a scapito dell\u2019intera collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Deve pertanto trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla condotta discriminatoria che si quantifica, in via equitativa, tenuto conto della diffusione su tutto il territorio nazionale della condotta, delle sistematicit\u00e0 della sua attuazione e della pubblicit\u00e0 della stessa, in \u20ac.50.000,00, oltre interessi nella misura di legge dalla presente pronuncia al saldo effettivo.<\/p>\n<p>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55\/2014, valori medi per ogni fase.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Giudice del Tribunale del Lavoro, ogni altra istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso:<\/p>\n<p>&#8211; Accerta e dichiara la discriminatoriet\u00e0 della condotta di D I SRL in relazione alle condizioni di accesso alla prenotazione delle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale, come descritta in atti;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la societ\u00e0 convenuta a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito internet e nell\u2019area \u201cdomande frequenti\u201d della propria piattaforma;<\/p>\n<p>&#8211; ordina la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento, per una sola volta, a cure e spese della societ\u00e0 convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale, individuato ne \u201cLa Repubblica\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la societ\u00e0 convenuta al pagamento a favore delle parti ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, della somma di \u20ac. 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;<\/p>\n<p>&#8211; condanna la societ\u00e0 convenuta alla rifusione in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite che liquida in \u20ac. 7.254,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Bologna, 31\/12\/2020<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott. Chiara Zomp\u00ec<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Lavoro Nella causa iscritta al n. r.g. 2949\/2019 promossa da: FILCAMS CGIL BOLOGNA NIDIL CGIL<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1579,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[35,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>sistema di profilazione dei riders, natura discriminatoria, Tribunale di Bologna, ordinanza del 31 dicembre 2020<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il sistema di profilazione dei riders basato sui parametri della affidabilit\u00e0 e della partecipazione, nel trattare nello stesso modo chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perch\u00e9 sta scioperando o perch\u00e9 \u00e8 malato \u00e8 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