{"id":1606,"date":"2021-03-03T10:44:26","date_gmt":"2021-03-03T09:44:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1606"},"modified":"2021-03-03T10:44:26","modified_gmt":"2021-03-03T09:44:26","slug":"criteri-discriminatori-laccesso-alle-case-popolari-corte-costituzionale-sentenza-numero-9-del-12-gennaio-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/03\/03\/criteri-discriminatori-laccesso-alle-case-popolari-corte-costituzionale-sentenza-numero-9-del-12-gennaio-2021\/","title":{"rendered":"Criteri discriminatori per l\u2019accesso alle case popolari. Corte Costituzionale, Sentenza numero 9 del 12 gennaio 2021"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana<\/p>\n<p>SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,<\/p>\n<p>Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano<\/p>\n<p>PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, commi 1, lettera d), e 4, 2, comma 1, 4, comma 1, e 8, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante \u00abModifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative\u00bb, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-8 gennaio 2020, depositato in cancelleria l\u20198 gennaio 2020, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u2019anno 2020.<\/p>\n<p>Visto l\u2019atto di costituzione della Regione Abruzzo;<\/p>\n<p>udito nell\u2019udienza pubblica del 12 gennaio 2021 il Giudice relatore Daria de Pretis;<\/p>\n<p>uditi l\u2019avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u2019avvocato Felice Giuffr\u00e8 per la Regione Abruzzo, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<\/p>\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1.\u2013 Con ricorso notificato il 3-8 gennaio 2020 e depositato l\u20198 gennaio 2020 (reg. ric. n. 1 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, commi 1, lettera d), e 4, 2, comma 1, 4, comma 1, e 8, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante \u00abModifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative\u00bb, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettere g) e h), della Costituzione.<\/p>\n<p>1.1.\u2013 Il ricorrente ha impugnato il comma 1, lettera d), e il comma 4 dell\u2019art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 per violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1, comma 1, lettera d), ha sostituito la lettera g-bis) del comma 1 dell\u2019art. 2 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione). In particolare, la norma impugnata amplia il novero dei reati ostativi alla partecipazione a bandi per l\u2019assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevedendo, tra i requisiti, quello di \u00abnon avere riportato, l\u2019intestatario della domanda di assegnazione e\/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3- bis e\/o 380 del codice di procedura penale, dall\u2019articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonch\u00e9 per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l\u2019amministrazione della giustizia, contro l\u2019ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e\/o sfruttamento della prostituzione, gioco d\u2019azzardo, detenzione e\/o porto abusivo di armi, traffico di armi\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 ha aggiunto, dopo il comma 7 dell\u2019art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, il comma 7-bis, secondo cui \u00ab[i]l requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione\u00bb.<\/p>\n<p>A fronte del contenuto delle due disposizioni impugnate, il ricorrente rileva come l\u2019art. 2, comma 1, lettera b-bis), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 preveda, quale ulteriore requisito per l\u2019assegnazione degli alloggi, il \u00abnon avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell\u2019articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni\u00bb.<\/p>\n<p>Inoltre, la lettera g-ter) del comma 1 dell\u2019art. 2 della medesima legge regionale stabilisce che \u00abla domanda \u00e8 ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonch\u00e9 per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all\u2019articolo 633 del Codice penale\u00bb.<\/p>\n<p>Dal quadro normativo riportato emergerebbe l\u2019irragionevolezza della disciplina regionale impugnata, ben potendo le cause ostative previste dall\u2019art. 2, comma 1, lettera b-bis), coincidere con quelle di cui alla lettera g-bis) (ad esempio, nel caso di delitti non colposi rientranti nell\u2019elenco di cui alla lettera g-bis e puniti con pena superiore nel massimo a due anni di reclusione), ma anche divergere significativamente. Quest\u2019ultima ipotesi si verificherebbe, ad esempio, per il delitto di peculato, rientrante in entrambe le categorie, in ragione del fatto che per i reati di cui alla lettera gbis) \u2013 ma non anche per quelli di cui alla lettera b-bis) \u2013 la preclusione opera senza limitazioni temporali e per le sole sentenze di condanna (e non anche per quelle di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.). Inoltre, essa riguarda anche i componenti del nucleo familiare del condannato e non vale in caso di intervenuta riabilitazione.<\/p>\n<p>L\u2019irrazionalit\u00e0 del sistema previsto dall\u2019indicata normativa regionale si evincerebbe anche in relazione ai reati rientranti nel solo gruppo di cui alla lettera g-bis) in ragione, ad esempio, della natura colposa del reato. In questo caso, infatti, troverebbe applicazione il regime di favore che attribuisce rilevanza alla riabilitazione ma, al tempo stesso, anche quello di maggior rigore riservato ai reati di cui alla lettera g-bis) rispetto a quelli di cui alla lettera b-bis), sotto il profilo della rilevanza temporale della causa ostativa.<\/p>\n<p>Per le ragioni anzidette le norme regionali impugnate non risponderebbero a criteri di ragionevolezza e quindi sarebbero in contrasto con l\u2019art. 3 Cost. 1.2.\u2013 Il ricorrente ha, inoltre, impugnato il comma 1 dell\u2019art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 18 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE), come modificato dall\u2019art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all\u2019art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<\/p>\n<p>La disposizione impugnata ha integrato la disciplina contenuta all\u2019art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4.1 e 4.2.<\/p>\n<p>Il comma 4.1 stabilisce che, \u00ab[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell\u2019articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004\/83\/CE recante norme minime sull\u2019attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch\u00e9 norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altres\u00ec, presentare, ai sensi del combinato disposto dell\u2019articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell\u2019articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u2019articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza\u00bb.<\/p>\n<p>Il comma 4.2 dispone che, \u00ab[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell\u2019articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251\/2007, devono, altres\u00ec, presentare, ai sensi del combinato disposto dell\u2019articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445\/2000 e dell\u2019articolo 2 del D.P.R. 394\/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza\u00bb.<\/p>\n<p>La norma regionale che ha introdotto gli anzidetti commi 4.1 e 4.2 \u00e8 impugnata in quanto determinerebbe \u00abuna disparit\u00e0 di trattamento tra cittadini italiani\/comunitari e cittadini non comunitari, poich\u00e9 viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l\u2019accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica\u00bb. Sono richiamati al riguardo gli artt. 2, comma 5, e 43, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in virt\u00f9 dei quali, rispettivamente, \u00ab[a]llo straniero \u00e8 riconosciuta parit\u00e0 di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell\u2019accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge\u00bb e \u00abcostituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l\u2019ascendenza o l\u2019origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l\u2019effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l\u2019esercizio, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica\u00bb.<\/p>\n<p>Le norme impugnate, introducendo per i soli cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea \u00abun controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato ai fini ISEE\u00bb, determinerebbero \u00abun aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata\u00bb.<\/p>\n<p>Il ricorrente aggiunge che l\u2019Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) \u00ab\u00e8 lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate\u00bb (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante \u00abRegolamento concernente la revisione delle modalit\u00e0 di determinazione e i campi di applicazione dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente \u2013 ISEE\u00bb).<\/p>\n<p>Questo strumento di valutazione prevede la denuncia (sia per i cittadini italiani sia per gli stranieri) di redditi e patrimoni anche posseduti all\u2019estero, mediante la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). L\u2019ISEE \u00e8 calcolato, oltre che sulle informazioni raccolte con la DSU, anche sulla base di quelle disponibili negli archivi dell\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell\u2019Agenzia delle entrate (art. 2, comma 6, del d.P.C.m. n. 159 del 2013).<\/p>\n<p>Pertanto, la discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0 risulterebbe contraria all\u2019art. 3 Cost. e agli artt. 18 TFUE e 14 CEDU (\u00e8 richiamata in proposito la sentenza n. 187 del 2010).<\/p>\n<p>1.3.\u2013 Oggetto dell\u2019impugnativa statale \u00e8 anche l\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 24 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE.<\/p>\n<p>La disposizione impugnata ha inserito, dopo la lettera c) del comma 2 dell\u2019art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, la lettera c-bis), la quale individua un\u2019ulteriore condizione per l\u2019attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, questa ulteriore condizione consiste nella \u00absituazione connessa all\u2019anzianit\u00e0 di residenza in Comuni della regione Abruzzo\u00bb e prevede l\u2019attribuzione di un punto \u00abper ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti\u00bb.<\/p>\n<p>In altre parole, la norma impugnata porrebbe un \u00abrequisito aggiuntivo regionale\u00bb rispetto ai punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, nonch\u00e9 rispetto ai criteri di priorit\u00e0 riferiti al livello di gravit\u00e0 del bisogno abitativo.<\/p>\n<p>Secondo il ricorrente l\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 si porrebbe in contrasto con l\u2019art. 3 Cost., poich\u00e9 non sussisterebbe \u00abalcuna ragionevole correlabilit\u00e0 tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza\u00bb.<\/p>\n<p>La norma impugnata avrebbe un carattere discriminatorio \u00abnon soltanto nei confronti di cittadini italiani che risiedono nella Regione Abruzzo da meno di dieci anni, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri dell\u2019U.E., che versano nella medesima situazione, ai quali \u00e8 attribuita la parit\u00e0 di trattamento con i cittadini degli Stati membri in cui risiedono ai sensi dell\u2019art. 24 della direttiva 2004\/39\/CE [\u2026] recepita con d.lgs. 30\/2007\u00bb.<\/p>\n<p>Per le ragioni anzidette sarebbe violato anche il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p>1.4.\u2013 Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l\u2019art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) e h), Cost.<\/p>\n<p>La disposizione in esame ha sostituito il testo delle lettere e-ter) ed e-quater) all\u2019art. 34, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, introducendo due ulteriori cause di decadenza dall\u2019assegnazione dell\u2019alloggio.<\/p>\n<p>In particolare, dopo l\u2019entrata in vigore della norma impugnata, tale decadenza \u00e8 pronunciata dal sindaco del Comune territorialmente competente anche nei casi in cui l\u2019assegnatario \u00abe\/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all\u2019assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e\/o 380 del codice di procedura penale, dell\u2019articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309\/1990, nonch\u00e9 per i reati di usura, favoreggiamento e\/o sfruttamento della prostituzione, gioco d\u2019azzardo, detenzione e\/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite\u00bb (lettera e-ter), e nei casi in cui l\u2019assegnatario \u00ababbia ospitato stabilmente presso l\u2019alloggio uno o pi\u00f9 soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e\/o 380 del codice di procedura penale, dell\u2019articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309\/1990, nonch\u00e9 per i reati di usura, favoreggiamento e\/o sfruttamento della prostituzione, gioco d\u2019azzardo, detenzione e\/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite\u00bb (lettera e-quater).<\/p>\n<p>In sostanza, la norma impugnata amplia il novero dei reati per i quali \u00e8 prevista la decadenza dall\u2019assegnazione riproducendo il nuovo elenco dell\u2019art. 2, comma 1, lettera g-bis), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, introdotto dall\u2019art. 1, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, oggetto della prima questione di legittimit\u00e0 costituzionale promossa con l\u2019odierno ricorso.<\/p>\n<p>Anche l\u2019art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 incorre \u2013 secondo il ricorrente \u2013 nel vizio di irragionevolezza, gi\u00e0 lamentato in relazione all\u2019art. 1, comma 1, lettera d), della medesima legge. In particolare, sarebbe irragionevole l\u2019aver previsto, quali cause di decadenza, l\u2019avvenuto arresto di un soggetto stabilmente ospitato presso l\u2019alloggio \u2013 e quindi a prescinder\u00a0\u00a0dall\u2019accertamento definitivo della sua colpevolezza \u2013 (lettera e-quater) e, al contempo, la condanna penale passata in giudicato per l\u2019assegnatario e\/o per uno dei componenti del suo nucleo familiare (lettera e-ter).<\/p>\n<p>Alla luce di questo quadro normativo, l\u2019assegnatario conserver\u00e0 l\u2019alloggio nel caso in cui egli stesso o un componente del suo nucleo familiare dovessero essere sottoposti ad arresto in flagranza di reato, mentre lo perder\u00e0 se l\u2019arresto dovesse riguardare un soggetto da lui stabilmente ospitato.<\/p>\n<p>L\u2019irragionevolezza della norma impugnata deriverebbe anche dalla mancata considerazione del possibile esito assolutorio del conseguente giudizio e dal far dipendere da \u00abun evento posto al di fuori della responsabilit\u00e0 e del controllo del beneficiario, conseguenze decadenziali per lo stesso beneficiario\u00bb.<\/p>\n<p>La norma di cui alla lettera e-quater) \u2013 \u00abnon solo per la tipologia di informazioni in parola [relative all\u2019arresto in flagranza], ma altres\u00ec per il sottinteso meccanismo di comunicazione delle stesse\u00bb \u2013 violerebbe, inoltre, la competenza legislativa statale in materia di \u00abordine pubblico e sicurezza\u00bb di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<\/p>\n<p>E ancora, \u00ab[i]l generico riferimento ai soggetti \u201ccolti in flagranza di reato\u201d e, soprattutto, le concrete modalit\u00e0 tramite le quali il sindaco verrebbe a conoscenza della [\u2026] causa di decadenza dall\u2019assegnazione dell\u2019alloggio si prest[erebbero] altres\u00ec ad una difficile e dubbia applicazione\u00bb. In proposito, la difesa statale sottolinea come la flagranza di reato sia uno status normativamente determinato (art. 382 cod. proc. pen.), in presenza del quale sorgono obblighi (art. 380 cod. proc. pen.) o facolt\u00e0 (art. 381 cod. proc. pen.) di arresto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.<\/p>\n<p>Il ricorrente rileva, inoltre, che le informazioni relative all\u2019esecuzione della misura in questione sono inserite nel centro elaborazione dati di cui all\u2019art. 6 della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell\u2019Amministrazione della pubblica sicurezza) e che il Comune e la polizia municipale non possono accedere ai dati contenuti nel centro di cui sopra (salvo quanto previsto dall\u2019art. 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante \u00abDisposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u00e9 misure per la funzionalit\u00e0 del Ministero dell\u2019interno e l\u2019organizzazione e il funzionamento dell\u2019Agenzia nazionale per l\u2019amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u00e0 organizzata\u00bb, convertito, con modificazioni, nella legge 1\u00b0 dicembre 2018, n. 132). Pertanto, la norma regionale impugnata sembrerebbe presupporre l\u2019onere per gli operatori di polizia di comunicare al sindaco l\u2019eventuale esecuzione di arresti in flagranza di reato, con conseguente previsione di \u00abcompetenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di Polizia\u00bb. Ci\u00f2 comporterebbe la violazione della competenza legislativa statale in materia di \u00abordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali\u00bb di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.<\/p>\n<p>2.\u2013 La Regione Abruzzo si \u00e8 costituita in giudizio chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate infondate.<\/p>\n<p>2.1.\u2013 Quanto alla questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, commi 1, lettera d), e 4, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, la difesa regionale rileva, preliminarmente, che le disposizioni di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 sono state introdotte con la legge della Regione Abruzzo 23 luglio 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, recante \u00abNorme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione\u00bb) e non sono state impugnate dal Governo. Da ci\u00f2 la resistente deduce \u00abche, in linea di principio, l\u2019esclusione dal diritto all\u2019assegnazione a seguito di sentenze penali di condanna sia stat[a] sempre ritenut[a] legittim[a] dal Governo che oggi ricorre\u00bb.<\/p>\n<p>La difesa regionale \u2013 dopo aver sottolineato che analoghe previsioni sono presenti nelle leggi di altre Regioni, anch\u2019esse non impugnate \u2013 precisa che la disciplina oggetto dell\u2019odierno giudizio ha inteso correggere alcune distorsioni dei meccanismi di assegnazione degli alloggi, evitando che questi ultimi possano finire \u00abnella disponibilit\u00e0 di soggetti che, per la tipologia e l\u2019entit\u00e0 delle condanne subite, non presentano quei requisiti di \u201conorabilit\u00e0\u201d tali da farli apparire meritevoli dell\u2019assegnazione di un alloggio popolare\u00bb. Tali distorsioni minerebbero \u00abquel rapporto di mutua fiducia tra cittadini e istituzioni su cui si fonda la reciprocit\u00e0 insita in ogni vincolo solidaristico in campo politico, economico e sociale (art. 2 Cost.)\u00bb.<\/p>\n<p>Con la legge regionale n. 34 del 2019 il legislatore abruzzese sarebbe intervenuto sulla disciplina preesistente sotto un duplice profilo.<\/p>\n<p>Innanzitutto, avrebbe eliminato \u00abuna imprecisione\u00bb della disposizione regionale previgente; infatti, con altra norma non impugnata (art. 1, comma 1, lettera a, che ha modificato l\u2019art. 2, comma 1, lettera b-bis, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996), ha abbassato il limite della pena da cinque a due anni e ha chiarito che la pena detentiva rilevante ai fini della preclusione \u00e8 quella inferiore \u00abnel massimo edittale\u00bb a due anni.<\/p>\n<p>Sotto un secondo profilo, oggetto delle censure statali, avrebbe soddisfatto \u00abl\u2019esigenza di distinguere \u2013 secondo ragionevolezza e, dunque, legalmente differenziando situazioni personali obiettivamente diverse \u2013 i cittadini che non hanno assunto comportamenti ritenuti dal legislatore antisociali, da quelli che, invece, lo hanno fatto e che, ciononostante, spesso scavalcano i primi nelle graduatorie per l\u2019assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare\u00bb. Questo secondo obiettivo sarebbe stato raggiunto ampliando la tipologia di reati per i quali la relativa condanna preclude l\u2019assegnazione degli alloggi.<\/p>\n<p>2.2.\u2013 Quanto alle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, la difesa regionale rileva che la norma impugnata troverebbe \u00abpuntuale fondamento nella normativa statale di settore\u00bb e costituirebbe \u00abnaturale svolgimento sul piano della disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza regionale\u00bb, richiamando in proposito l\u2019art. 3, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)\u00bb e l\u2019art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u2019articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Pertanto, il legislatore regionale avrebbe \u00abinteso rendere pienamente aderente al quadro normativo nazionale in materia di documentazione amministrativa e certificazioni la disciplina regionale della legge n. 96 del 1996\u00bb. In particolare, la ratio della norma impugnata risiederebbe nell\u2019esigenza di \u00abevitare vere e proprie \u201cdiscriminazioni alla rovescia\u201d, che, nel vigore della disciplina previgente, si concretizzavano in oneri probatori meno gravosi per il cittadino extracomunitario rispetto al cittadino italiano\/europeo\u00bb.<\/p>\n<p>La norma in esame consentirebbe, dunque, alle amministrazioni competenti di verificare effettivamente la veridicit\u00e0 delle autodichiarazioni rese dal cittadino extracomunitario, al fine di prevenire \u00ababusi e gravi disparit\u00e0 di trattamento\u00bb in danno dei cittadini italiani ed europei (in proposito \u00e8 richiamata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Milano, 31 gennaio 2019, n. 208, secondo cui \u00abla parit\u00e0 di trattamento tra lo straniero e il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione\u00bb non preclude la possibilit\u00e0 di \u00abun onere documentale aggiuntivo\u00bb per il primo).<\/p>\n<p>La difesa regionale aggiunge che gli strumenti previsti dalla normativa statale per la verifica della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (ISEE e DSU, oltre alle informazioni disponibili negli archivi dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate) si rivelano, con riferimento allo straniero extracomunitario, \u00abdel tutto inadeguat[i] a fornire gli elementi necessari a dimostrare i requisiti richiesti per accedere all\u2019edilizia popolare\u00bb, sia perch\u00e9 si tratta di informazioni non verificabili senza la collaborazione delle autorit\u00e0 del paese di provenienza, sia perch\u00e9 i dati presenti negli archivi dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate non consentono di acquisire tutte le informazioni reddituali e patrimoniali relative agli stranieri extracomunitari.<\/p>\n<p>Infine, nel senso di escludere ogni intento discriminatorio della disciplina impugnata deporrebbero \u00able numerose e rilevanti deroghe\u00bb previste dalla medesima normativa al fine di evitare che lo straniero extracomunitario sia destinatario di adempimenti sostanzialmente inesigibili in ragione della sua particolare condizione (\u00ab[\u2026] status di rifugiato o di protezione sussidiaria [\u2026]\u00bb) o della situazione del Paese di provenienza (\u00ab[\u2026] cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza [\u2026]\u00bb).<\/p>\n<p>Infine, per le medesime ragioni sarebbero infondate anche le questioni promosse in relazione all\u2019art. 18 TFUE e all\u2019art. 14 CEDU.<\/p>\n<p>2.3.\u2013 In merito all\u2019asserita illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, la difesa regionale ritiene che le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri facciano leva su principi affermati da questa Corte in relazione a disposizioni di portata del tutto differente da quelle oggetto dell\u2019odierno giudizio.<\/p>\n<p>In particolare, la previsione normativa contestata, che assegna un punto per ogni anno di residenza a partire dal decimo e fino a un massimo di sei, non costituirebbe un requisito per l\u2019accesso alle misure di assistenza abitativa, a differenza di quanto previsto gi\u00e0 nell\u2019originario art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, che individua nella residenza anagrafica da almeno cinque anni uno dei requisiti.<\/p>\n<p>La disposizione impugnata avrebbe, quindi, introdotto \u00absolo un meccanismo premiale, volto ad assegnare [\u2026] punti aggiuntivi ai soggetti che possano dimostrare un pi\u00f9 incisivo radicamento sul territorio e ci\u00f2 a prescindere dalla cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria\u00bb. La difesa regionale muove dall\u2019assunto che il principio di solidariet\u00e0 (ex art. 2 Cost.) costituisca \u00abun motore di integrazione politica, sociale ed economica operante a \u201ccerchi concentrici\u201d\u00bb, ai quali corrisponderebbe la \u00abdiversa intensit\u00e0 del vincolo che stringe dapprima i cittadini e, di seguito, questi agli stranieri nel segno dei diritti fondamentali\u00bb.<\/p>\n<p>Alla luce di questa ricostruzione sarebbe \u00abdel tutto ragionevole\u00bb che le procedure di assegnazione valorizzino \u00abelementi sintomatici di un percorso di integrazione della persona con la comunit\u00e0 locale\u00bb. Questi elementi sarebbero dati dallo \u00abstabile collegamento territoriale\u00bb che, nel caso di specie, avrebbe una \u00abragionevole correlabilit\u00e0\u00bb con gli altri presupposti necessari per il riconoscimento del diritto in questione.<\/p>\n<p>Il punteggio aggiuntivo previsto dalla norma impugnata sarebbe, infatti, attribuito solo a partire dal decimo anno di residenza, sicch\u00e9, in presenza del requisito minimo di residenza quinquennale stabilito dalle altre disposizioni, cittadini italiani, cittadini dell\u2019Unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti sarebbero \u00abtutti posti sullo stesso piano\u00bb.<\/p>\n<p>2.4.\u2013 Infine, quanto alle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, la difesa regionale sottolinea preliminarmente come la ratio della nuova disciplina introdotta dalla disposizione impugnata sia la stessa di quella prevista nell\u2019art. 1, commi 1, lettera d), e 4, della medesima legge regionale e oggetto della prima questione di legittimit\u00e0 costituzionale. In altre parole, anche in questo caso il legislatore abruzzese sarebbe intervenuto sul testo dell\u2019art. 34 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, come introdotto dalla legge reg. Abruzzo n. 18 del 2018, ampliando il novero dei casi di decadenza dall\u2019assegnazione dell\u2019alloggio, al fine di \u00ab\u201cpremiare\u201d quei cittadini onesti, molto spesso scavalcati nelle graduatorie da soggetti condannati in via definitiva per reati di vario genere\u00bb.<\/p>\n<p>Pertanto, le norme di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) dell\u2019art. 34, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, nel testo introdotto dalla disposizione impugnata, perseguirebbero l\u2019obiettivo di sanzionare \u00abcolui il quale, pur avendo ricevuto prestazioni di assistenza abitativa a carico della collettivit\u00e0 [\u2026] non ricambia l\u2019impegno solidaristico di cui ha beneficiato\u00bb.<\/p>\n<p>Infondate sarebbero quindi tutte le questioni prospettate dal ricorrente, anche in ragione del fatto che la disciplina impugnata non implicherebbe, n\u00e9 presupporrebbe obblighi di comunicazione a carico degli operatori di polizia.<\/p>\n<p>3.\u2013 In data 25 febbraio 2020, l\u2019Associazione Unione Inquilini ha depositato un\u2019opinione come amicus curiae, ai sensi dell\u2019art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo che questa Corte dichiari l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme impugnate per le ragioni indicate nel ricorso e per altre illustrate nell\u2019opinione.<\/p>\n<p>Il Presidente della Corte costituzionale, rilevata la conformit\u00e0 dell\u2019opinione ai criteri previsti dal citato art. 4-ter, l\u2019ha ammessa con decreto dell\u201911 dicembre 2020.<\/p>\n<p>4.\u2013 In data 21 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in conformit\u00e0 alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 giugno 2020, relativamente alle questioni promosse con riferimento all\u2019art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, in ragione della sua sopravvenuta abrogazione ad opera dell\u2019art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, recante \u00abRiconoscimento della legittimit\u00e0 dei debiti fuori bilancio ai sensi dell\u2019articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166\/2018.<\/p>\n<p>Dipartimento Sviluppo Economico &#8211; Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46\/2019, 22\/2014, 48\/2019, 96\/1996, 34\/2019, 18\/2001, 45\/2001, 1\/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente\u00bb.<\/p>\n<p>5.\u2013 In pari data, la Regione Abruzzo ha depositato una memoria con la quale ha accettato la suddetta rinuncia.<\/p>\n<p>La difesa regionale ha, altres\u00ec, chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni promosse avverso le norme di cui ai commi 1, lettera d), e 4 dell\u2019art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, in ragione della loro abrogazione e modificazione, ad opera della medesima normativa sopravvenuta, e della loro mancata applicazione nel periodo di vigenza. Al riguardo, la resistente ha allegato alla memoria una nota del Dipartimento Territorio &#8211; Ambiente della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2020 dalla quale risulta che, nel periodo di vigenza delle norme impugnate, non \u00e8 pervenuta (all\u2019ufficio scrivente) \u00abalcuna comunicazione di indizione di bandi di concorso per l\u2019assegnazione alloggi di ERP ai sensi dell\u2019art. 3 della vigente L.R. 96\/1996\u00bb.<\/p>\n<p>In merito all\u2019art. 2, comma 1, e all\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 la resistente ha insistito nelle conclusioni gi\u00e0 rassegnate nell\u2019atto di costituzione, chiedendo che le relative questioni siano dichiarate infondate.<\/p>\n<p>6.\u2013 In data 7 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato un ulteriore atto di rinuncia al ricorso, come da delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 dicembre 2020, relativamente alle questioni promosse con riferimento ai commi 1, lettera d), e 4, dell\u2019art. 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, in ragione, rispettivamente, della loro sopravvenuta abrogazione e modifica ad opera dell\u2019art. 5, commi 1 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2020.<\/p>\n<p>La Regione Abruzzo ha accettato la suddetta rinuncia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Considerato in diritto<\/p>\n<p>1.\u2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, commi 1, lettera d), e 4, 2, comma 1, 4, comma 1, e 8, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante \u00abModifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative\u00bb, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettere g) e h), della Costituzione.<\/p>\n<p>Le norme impugnate intervengono sul testo della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996,\u00a0(Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), modificandolo e integrandolo.<\/p>\n<p>2.\u2013 Nelle more del presente giudizio \u00e8 stata approvata la legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, recante \u00abRiconoscimento della legittimit\u00e0 dei debiti fuori bilancio ai sensi dell\u2019articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166\/2018. Dipartimento Sviluppo Economico &#8211; Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46\/2019, 22\/2014, 48\/2019, 96\/1996, 34\/2019, 18\/2001, 45\/2001, 1\/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente\u00bb, entrata in vigore il 12 marzo 2020.<\/p>\n<p>L\u2019art. 5 di questa legge regionale, che non \u00e8 stata impugnata dal Governo, ha: a) al comma 1, lettera b), abrogato la lettera g-bis) dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 (nel testo introdotto dall\u2019impugnato art. 1, comma 1, lettera d); b) al comma 3, sostituito il comma 7-bis dell\u2019art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 (introdotto dall\u2019impugnato art. 1, comma 4); c) al comma 4, abrogato l\u2019impugnato art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019.<\/p>\n<p>A seguito del sopravvenuto mutamento del quadro normativo regionale, il Consiglio dei ministri ha deliberato, nella seduta del 25 giugno 2020, la rinuncia al ricorso limitatamente alle censure promosse nei confronti dell\u2019art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, e, nella seduta del 18 dicembre 2020, la rinuncia al ricorso limitatamente alle censure promosse nei confronti dell\u2019art. 1, commi 1, lettera d), e 4.<\/p>\n<p>Per entrambe le rinunce \u00e8 pervenuta l\u2019accettazione da parte della Regione Abruzzo.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall\u2019accettazione della controparte costituita, comporta l\u2019estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 266 e n. 241 del 2020).<\/p>\n<p>Deve essere pertanto dichiarata l\u2019estinzione del processo limitatamente alle censure promosse nei confronti dell\u2019art. 1, commi 1, lettera d), e 4, e dell\u2019art. 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019.<\/p>\n<p>3.\u2013 Il comma 1 dell\u2019art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 \u00e8 impugnato per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 18 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE), come modificato dall\u2019art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all\u2019art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<\/p>\n<p>3.1.\u2013 La disposizione impugnata ha integrato la disciplina contenuta all\u2019art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4.1 e 4.2.<\/p>\n<p>Il comma 4.1 stabilisce che, \u00ab[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell\u2019articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria [\u2026] devono, altres\u00ec, presentare, ai sensi del combinato disposto dell\u2019articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell\u2019articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u2019articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza\u00bb; e che \u00ab[l]a disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza\u00bb.<\/p>\n<p>Il comma 4.2 dispone che, \u00ab[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell\u2019articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251\/2007, devono, altres\u00ec, presentare, ai sensi del combinato disposto dell\u2019articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445\/2000 e dell\u2019articolo 2 del D.P.R. 394\/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale\u00bb; e che \u00ab[l]a disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza\u00bb.<\/p>\n<p>La norma impugnata ha quindi previsto un duplice onere documentale aggiuntivo per \u00abi cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria\u00bb, nel senso che essi sono tenuti a produrre anche:<\/p>\n<p>&#8211; la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza (comma 4.1), ai fini della verifica della \u00abnon titolarit\u00e0 di diritti di [propriet\u00e0, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o pi\u00f9 alloggi, ubicati all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero\u00bb (art. 2, comma 1, lettera d, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996);<\/p>\n<p>&#8211; la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (comma 4.2), ai fini della verifica della \u00abcondizione economica del nucleo familiare\u00bb (art. 2, comma 1, lettera f, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996).<\/p>\n<p>\u00c8 previsto inoltre che la disposizione non si applichi nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.<\/p>\n<p>3.2.\u2013 Secondo il ricorrente, la norma determinerebbe \u00abuna disparit\u00e0 di trattamento tra cittadini italiani\/comunitari e cittadini non comunitari, poich\u00e9 viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l\u2019accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica\u00bb.<\/p>\n<p>A sostegno della lamentata illegittimit\u00e0 sono richiamati gli artt. 2, comma 5, e 43, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in virt\u00f9 dei quali, rispettivamente, \u00ab[a]llo straniero \u00e8 riconosciuta parit\u00e0 di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell\u2019accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge\u00bb, e \u00abcostituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l\u2019ascendenza o l\u2019origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l\u2019effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l\u2019esercizio, in condizioni di parit\u00e0, dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica\u00bb.<\/p>\n<p>Nel caso di specie si sarebbe disposto \u00abun controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato ai fini ISEE\u00bb e si sarebbe, di riflesso, in presenza di \u00abun aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata\u00bb.<\/p>\n<p>Il ricorrente ricorda che l\u2019Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) \u00ab\u00e8 lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate\u00bb (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante \u00abRegolamento concernente la revisione delle modalit\u00e0 di determinazione e i campi di applicazione dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente \u2013 ISEE\u00bb). Questo strumento di valutazione prevede la denuncia (sia per i cittadini italiani sia per gli stranieri) di redditi e patrimoni anche posseduti all\u2019estero, mediante la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). L\u2019ISEE \u00e8 calcolato, oltre che sulle informazioni raccolte con la DSU, anche sulla base di quelle disponibili negli archivi dell\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell\u2019Agenzia delle entrate (art. 2, comma 6, del d.P.C.m. n. 159 del 2013).<\/p>\n<p>La Regione si difende osservando che la norma impugnata troverebbe \u00abpuntuale fondamento nella normativa statale di settore\u00bb e costituirebbe \u00abnaturale svolgimento sul piano della disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza regionale\u00bb, richiamando in proposito l\u2019art. 3, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)\u00bb, e l\u2019art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u2019articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).<\/p>\n<p>In particolare, la ratio della disposizione risiederebbe nell\u2019esigenza di \u00abevitare vere e proprie \u201cdiscriminazioni alla rovescia\u201d, che, nel vigore della disciplina previgente, si concretizzavano in oneri probatori meno gravosi per il cittadino extracomunitario rispetto al cittadino italiano\/europeo\u00bb. Essa consentirebbe, infatti, alle amministrazioni competenti di verificare la veridicit\u00e0 delle autodichiarazioni rese dal cittadino extracomunitario, al fine di prevenire \u00ababusi e gravi disparit\u00e0 di trattamento\u00bb in danno dei cittadini italiani ed europei.<\/p>\n<p>La difesa regionale aggiunge che gli strumenti previsti dalla normativa statale per la verifica della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (ISEE e DSU, oltre alle informazioni disponibili negli archivi dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate) si rivelano, con riferimento allo straniero extracomunitario, \u00abdel tutto inadeguat[i] a fornire gli elementi necessari a dimostrare i requisiti richiesti per accedere all\u2019edilizia popolare\u00bb, sia perch\u00e9 si tratta di informazioni non verificabili senza la collaborazione delle autorit\u00e0 del paese di provenienza, sia perch\u00e9 i dati presenti negli archivi dell\u2019INPS e dell\u2019Agenzia delle entrate non consentono di acquisire tutte le informazioni reddituali e patrimoniali relative agli stranieri extracomunitari.<\/p>\n<p>3.3.\u2013 In ragione del differente contenuto e del diverso ambito di riferimento dei commi 4.1 e 4.2, introdotti dalla norma impugnata, l\u2019unitaria censura statale deve essere esaminata disgiuntamente.<\/p>\n<p>3.3.1.\u2013 La questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo\u00a0del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell\u2019art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>La norma impugnata, la quale obbliga \u00abi cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea\u00bb a presentare \u00abla documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza\u00bb, si inserisce in una cornice normativa, quella della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, che gi\u00e0 da prima prevedeva, come requisito per la partecipazione al bando di concorso per l\u2019assegnazione degli alloggi, la \u00abnon titolarit\u00e0 di diritti di [propriet\u00e0, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o pi\u00f9 alloggi, ubicati all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero\u00bb (art. 2, comma 1, lettera d, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996), da asseverare mediante apposita dichiarazione (art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della medesima legge regionale) resa nei modi previsti dall\u2019art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nel frattempo abrogata e sostituita dall\u2019art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.<\/p>\n<p>L\u2019onere di rendere questa dichiarazione circa la non titolarit\u00e0 di diritti su alloggi di qualsiasi tipo in Italia o all\u2019estero grava su chi intende partecipare al bando per l\u2019assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a prescindere dallo status di cittadino italiano o di altro Paese dell\u2019Unione europea o di Paesi extraeuropei.<\/p>\n<p>La norma oggetto dell\u2019odierno giudizio si rivolge, invece, solo ai \u00abcittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea\u00bb e solo a costoro richiede di presentare, \u00ab[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell\u2019articolo 2\u00bb, \u00abla documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019onere documentale cos\u00ec introdotto riguarda una situazione diversa da quella oggetto della previsione generale di cui all\u2019art. 2, comma 1, lettera d), legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996: mentre infatti quest\u2019ultima disposizione concerne la titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso ed abitazione su uno o pi\u00f9 alloggi (quindi a prescindere dalla loro \u201cadeguatezza\u201d), ubicati all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero (dunque, non solo nel Paese di origine o di provenienza), la norma censurata fa riferimento al possesso di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza.<\/p>\n<p>Il suo ambito di applicazione non comprende invero n\u00e9 gli alloggi di cui il richiedente non abbia il possesso, pur essendo titolare di diritti su di essi, n\u00e9 gli alloggi ubicati in Paesi extraeuropei diversi da quello di origine o di provenienza, n\u00e9 infine alloggi che non siano \u201cadeguati\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce di queste precisazioni, l\u2019onere procedimentale prescritto dalla disposizione in esame risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosit\u00e0 del requisito che mira a dimostrare. Se, infatti, lo scopo della normativa nella quale la disposizione impugnata si colloca \u00e8 di garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza in Regione a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge, il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante. Non lo \u00e8 sotto il profilo dell\u2019indicazione del bisogno, giacch\u00e9, intesa l\u2019espressione \u201calloggio adeguato\u201d come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, \u00e8 evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l\u2019effettivo bisogno di un alloggio in Italia. E non lo \u00e8 nemmeno come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, per la quale non offre alcun significativo elemento aggiuntivo rispetto a quanto gi\u00e0 si desume dalla generale attestazione di non titolarit\u00e0 di diritti su alloggi all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero, prevista dall\u2019art. 2, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996.<\/p>\n<p>Oltre che irragionevole per le ragioni appena esposte, la previsione risulta altres\u00ec discriminatoria. Tale carattere dell\u2019onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari \u2013 sul presupposto (indimostrato) che a essi sarebbero riservati \u00aboneri probatori meno gravosi\u00bb di quelli imposti ad altri cittadini \u2013 appare evidente, solo che si consideri il fatto che le asserite difficolt\u00e0 di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell\u2019Unione europea, i quali invece sono esclusi dall\u2019ambito di applicazione della normativa impugnata.<\/p>\n<p>Si tratta, dunque, di un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli \u00abostacoli di ordine pratico e burocratico\u00bb che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019).<\/p>\n<p>Per le ragioni anzidette deve essere dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell\u2019art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996.<\/p>\n<p>3.3.2.\u2013 La questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo\u00a0del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell\u2019art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, non \u00e8 invece fondata, nei termini di seguito indicati.<\/p>\n<p>Della disposizione impugnata, che impone ai soli cittadini extracomunitari di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (comma 4.2), ai fini della verifica della \u00abcondizione economica del nucleo familiare\u00bb (art. 2, comma 1, lettera f, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996), e che potrebbe per questo essere sospettata di loro irragionevole discriminazione, \u00e8 infatti possibile un\u2019interpretazione in senso conforme alla Costituzione per due distinti e concorrenti profili.<\/p>\n<p>Per un primo aspetto, essa deve essere intesa nel senso che l\u2019onere aggiuntivo prescritto opera solo se il richiedente (che, per accedere al bando, deve avere la residenza anagrafica in Italia da almeno cinque anni) ha la residenza fiscale in un Paese diverso dall\u2019Italia (comma 4.2). Solo in questo caso, infatti, l\u2019obbligo di produzione della prescritta ulteriore documentazione pu\u00f2 avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilit\u00e0 di controllo delle autorit\u00e0 italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materia.<\/p>\n<p>Sotto un secondo profilo, la previsione \u2013 ugualmente contenuta nella disposizione impugnata \u2013 che l\u2019onere in questione non trova applicazione, tra l\u2019altro, \u00abqualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l\u2019impossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza\u00bb, deve essere interpretata in modo da non far gravare sul richiedente le conseguenze del ritardo o delle difficolt\u00e0 nell\u2019acquisire la documentazione in parola, ci\u00f2 che la renderebbe costituzionalmente illegittima in quanto irragionevolmente discriminatoria. Solo assimilando all\u2019\u00abimpossibilit\u00e0 di acquisire tale documentazione\u00bb anche l\u2019estrema difficolt\u00e0 di acquisirla ovvero la mancata risposta entro un termine congruo da parte delle autorit\u00e0 competenti, infatti, si pu\u00f2 ritenere che al cittadino extracomunitario, al quale per regola non pu\u00f2 essere riservato, nei rapporti con l\u2019amministrazione, un trattamento meno favorevole di quello riservato agli altri cittadini, non sia imposto un aggravio procedimentale vessatorio. Resta fermo, ovviamente, che spetta al richiedente dimostrare di aver fatto quanto necessario secondo l\u2019ordinaria diligenza per procurarsi la documentazione o di non essere riuscito comunque ad ottenerla.<\/p>\n<p>Cos\u00ec complessivamente interpretata, la norma regionale denunciata si sottrae alle censure di illegittimit\u00e0 costituzionale formulate dal ricorrente, con la conseguenza che, nei detti termini, la relativa questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>4.\u2013 L\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 \u00e8 impugnato per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 24 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.<\/p>\n<p>La disposizione in esame ha inserito, dopo la lettera c) del secondo comma dell\u2019art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, la lettera c-bis), che individua un ulteriore elemento rilevante per l\u2019attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pi\u00f9 precisamente essa d\u00e0 rilievo all\u2019\u00abanzianit\u00e0 di residenza in Comuni della regione Abruzzo\u00bb, prevedendo l\u2019attribuzione di un punto \u00abper ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti\u00bb.<\/p>\n<p>4.1.\u2013 Secondo il ricorrente, la norma introdurrebbe un \u00abrequisito aggiuntivo regionale\u00bb rispetto a quelli valutabili ai fini dell\u2019attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, nonch\u00e9 rispetto ai criteri di priorit\u00e0 riferiti al livello di gravit\u00e0 del bisogno abitativo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 violerebbe cos\u00ec l\u2019art. 3 Cost., poich\u00e9 non sussisterebbe \u00abalcuna ragionevole correlabilit\u00e0 tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza\u00bb.<\/p>\n<p>La norma impugnata avrebbe un carattere discriminatorio \u00abnon soltanto nei confronti dei cittadini italiani che risiedono nella Regione Abruzzo da meno di dieci anni, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri dell\u2019U.E., che versano nella medesima situazione, ai quali \u00e8 attribuita la parit\u00e0 di trattamento con i cittadini degli Stati membri in cui risiedono ai sensi dell\u2019art. 24 della direttiva 2004\/39\/CE [\u2026] recepita con d.lgs. 30\/2007\u00bb.<\/p>\n<p>La Regione Abruzzo si difende sostenendo che le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri fanno leva su principi affermati da questa Corte in relazione a disposizioni di portata del tutto diversa da quella delle norme oggetto dell\u2019odierno giudizio. In particolare, la norma regionale contestata, che assegna un punto per ogni anno di residenza a partire dal decimo e fino a un massimo di sei, non avrebbe previsto un requisito per l\u2019accesso alle misure di assistenza abitativa, a differenza di quanto stabilisce invece l\u2019originario art. 2, comma 1, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, che individua nella residenza anagrafica da almeno cinque anni nel bacino di utenza del Comune che emana il bando un vero e proprio requisito di accesso al servizio.<\/p>\n<p>La disposizione impugnata avrebbe introdotto \u00absolo un meccanismo premiale, volto ad assegnare [\u2026] punti aggiuntivi ai soggetti che possano dimostrare un pi\u00f9 incisivo radicamento sul territorio e ci\u00f2 a prescindere dalla cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria\u00bb.<\/p>\n<p>4.2.\u2013 La questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>4.2.1.\u2013 Questa Corte ha gi\u00e0 avuto modo di soffermarsi, ai fini della valutazione della sua legittimit\u00e0, sul possibile rilievo dell\u2019anzianit\u00e0 di residenza in un determinato territorio in funzione dell\u2019assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, muovendo dalla generale considerazione che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).<\/p>\n<p>In particolare, nella sentenza n. 44 del 2020, ha affermato che \u00ab[i]l giudizio sulla sussistenza e sull\u2019adeguatezza di tale collegamento \u2013 fra finalit\u00e0 del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari \u2013 \u00e8 operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell\u2019art. 3, primo comma, Cost., che muove dall\u2019identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto\u00bb. Nella pronuncia \u00e8 precisato inoltre che, \u00ab[m]entre si possono immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la funzione \u2013 l\u2019esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che dispongono gi\u00e0 di un proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua ratio, che \u00e8 appunto quella di dotare di un alloggio chi ne \u00e8 privo \u2013 risulta con essa incongrua l\u2019esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare\u00bb, con l\u2019effetto che l\u2019accesso all\u2019ERP sarebbe negato \u00aba prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)\u00bb; conseguenza, questa, \u00abincompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l\u2019art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000)\u00bb.<\/p>\n<p>Questa Corte ha altres\u00ec affermato che \u00ab[l]a previa residenza ultraquinquennale non \u00e8 di per s\u00e9 indice di un\u2019elevata probabilit\u00e0 di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben pi\u00f9 significativi altri elementi sui quali si pu\u00f2 ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialit\u00e0\u00bb, osservando che \u00abla rilevanza conferita a una condizione del passato, quale \u00e8 la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il \u201crischio di instabilit\u00e0\u201d del beneficiario dell\u2019alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilit\u00e0 di permanenza per il futuro\u00bb.<\/p>\n<p>Nello stesso contesto, \u00e8 stato chiarito che il \u00ab\u201cradicamento\u201d territoriale, quand\u2019anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno\u00bb, essendo irragionevole che \u00ab[d]ata la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica [\u2026] anche i soggetti pi\u00f9 bisognosi siano esclusi a priori dall\u2019assegnazione degli alloggi solo perch\u00e9 non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>Cosicch\u00e9, se \u00ab[l]a prospettiva della stabilit\u00e0 pu\u00f2 rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria [\u2026]\u00bb, essa \u00abnon pu\u00f2 costituire una condizione di generalizzata esclusione dall\u2019accesso al servizio, giacch\u00e9 ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell\u2019edilizia residenziale pubblica\u00bb; di conseguenza, le norme che prevedono come requisito la residenza protratta per un certo periodo devono essere \u00abvagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell\u2019accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza\u00bb (sentenza n. 107 del 2018).<\/p>\n<p>4.2.2.\u2013 Nel presente giudizio non sono impugnate le norme regionali che prevedono, come requisito per la partecipazione, la residenza protratta per almeno cinque anni nel territorio nazionale e nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando (art. 2, comma 1, lettere a e b, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996). Viene invece in rilievo la previsione, introdotta dalla legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, che, come correttamente osserva la Regione, introduce, non un requisito di accesso, ma un meccanismo premiale in ragione della residenza prolungata per almeno dieci anni in comuni della Regione Abruzzo.<\/p>\n<p>Questa Corte \u00e8 quindi chiamata a valutare \u00abin concreto\u00bb (come indica la stessa sentenza n. 44 del 2020) se l\u2019assegnazione di un determinato punteggio alla residenza protratta per un certo periodo sia coerente con il fine perseguito (di garanzia di un\u2019adeguata stabilit\u00e0 nell\u2019ambito della Regione), e se ci\u00f2 non sia discriminatorio.<\/p>\n<p>La previsione deve dunque essere sottoposta a uno scrutinio che ne valorizzi gli elementi di contesto in relazione ai profili indicati: in altri termini essa deve essere valutata all\u2019interno del sistema costituito dalle norme che stabiliscono i punteggi da assegnare ai richiedenti in ragione delle loro condizioni soggettive e oggettive, e da quelle che definiscono i requisiti di accesso al servizio.<\/p>\n<p>Muovendo da questa prospettiva, dalla disciplina regionale si deduce che il punteggio massimo da attribuire alle condizioni soggettive (reddito e numero dei componenti il nucleo familiare) \u00e8 di 5 punti; quello per le condizioni oggettive (gravit\u00e0 del disagio abitativo) \u00e8 di 9 punti; quello per le \u00abcondizioni aggiuntive regionali\u00bb \u00e8 di 5 punti; infine, quello per la residenza protratta (di cui alla norma impugnata) \u00e8 di 6 punti.<\/p>\n<p>Se si considera, dunque, il complessivo punteggio attribuibile ai fini della selezione degli assegnatari, e se solo si raffronta il punteggio massimo assegnabile per le condizioni soggettive del richiedente con quello massimo ottenibile in base alla residenza protratta, non si pu\u00f2 non constatare l\u2019evidente \u201csopravvalutazione\u201d, operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all\u2019anzianit\u00e0 di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che pi\u00f9 rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio. In applicazione dei criteri anzidetti, infatti, si perverrebbe, solo per fare un esempio, all\u2019irragionevole conseguenza che un nucleo familiare numeroso, dotato di un alloggio inadeguato o fatiscente, ma non in grado di far valere il punteggio aggiuntivo connesso alla residenza ultradecennale, verrebbe sopravanzato in graduatoria da un nucleo composto da una o due persone, dotato di analogo alloggio, solo perch\u00e9 in grado di vantare una durata di residenza idonea a produrre tutti i sei punti aggiuntivi a tale scopo assegnati.<\/p>\n<p>Emerge quindi un assetto normativo che tende a \u201csopravvalutare\u201d una \u00abcondizione del passato\u00bb (sentenza n. 44 del 2020) rispetto alle condizioni (soggettive e oggettive) del presente, senza peraltro che dalla residenza protratta per almeno dieci anni possa trarsi alcun ragionevole indice di probabilit\u00e0 della permanenza nel futuro.<\/p>\n<p>Nella pi\u00f9 volte richiamata sentenza n. 44 del 2020, questa Corte ha precisato che il legislatore regionale ben pu\u00f2 dare rilievo, ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di accesso, alla \u00abprospettiva della stabilit\u00e0\u00bb, ma tale aspetto, se pu\u00f2 concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralit\u00e0 dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti.<\/p>\n<p>E quale potrebbe invece essere, in ipotesi, un\u2019\u201canzianit\u00e0 di presenza\u201d del richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacch\u00e9 questa circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del radicamento con quello dello stesso bisogno.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga, che, come ricordato, la stessa residenza protratta costituisce solo un indice debole di quella stessa \u00abprospettiva della stabilit\u00e0\u00bb, alla quale, nei termini anzidetti, pu\u00f2 essere dato legittimo rilievo in ponderata concorrenza con i fattori che dimostrano invece l\u2019effettivo grado di necessit\u00e0 dell\u2019alloggio da parte dei richiedenti.<\/p>\n<p>In conclusione, il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel pi\u00f9 generale punteggio per l\u2019assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalit\u00e0 del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell\u2019indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilit\u00e0, concorrono a determinare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della previsione in esame, in quanto fonte di discriminazione di tutti coloro che \u2013 siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari \u2013 risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, coglie nel segno l\u2019argomentazione del ricorrente che, nel censurare la norma impugnata, sottolinea come la normativa riguardante l\u2019assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia finalizzata a soddisfare un bisogno della \u00abpersona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza\u00bb. \u00c8 il \u00abpieno sviluppo della persona umana\u00bb (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l\u2019azione del legislatore, sia statale sia regionale, specie quando \u00e8 chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell\u2019individuo, come quello abitativo. Ogni tentativo di far prevalere sulle condizioni soggettive e oggettive del richiedente valutazioni diverse, quali in particolare quelle dirette a valorizzare la stabile permanenza nel territorio, sia nazionale sia comunale, deve essere quindi oggetto di uno stretto scrutinio di costituzionalit\u00e0 che verifichi la congruenza di siffatte previsioni rispetto all\u2019obiettivo di assicurare il diritto all\u2019abitazione ai non abbienti e ai bisognosi.<\/p>\n<p>Per le ragioni anzidette deve essere dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>1) dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante \u00abModifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative\u00bb, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell\u2019art. 5 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l\u2019assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione); 2) dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019;<\/p>\n<p>3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell\u2019art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 18 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE), come modificato dall\u2019art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all\u2019art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p>4) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, commi 1, lettera d), e 4, e 8, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) e h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.<\/p>\n<p>F.to:<\/p>\n<p>Giancarlo CORAGGIO, Presidente<\/p>\n<p>Daria de PRETIS, Redattore<\/p>\n<p>Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<\/p>\n<p>Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2021.<\/p>\n<p>Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n<p>F.to: Roberto MILANA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1607,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[76,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Criteri discriminatori per l\u2019accesso alle case popolari. 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