{"id":1624,"date":"2021-03-19T11:29:20","date_gmt":"2021-03-19T10:29:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1624"},"modified":"2021-03-19T11:29:20","modified_gmt":"2021-03-19T10:29:20","slug":"licenziamento-nullo-discriminazione-motivi-sindacali-sentenza-del-tribunale-firenze-3-marzo-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/03\/19\/licenziamento-nullo-discriminazione-motivi-sindacali-sentenza-del-tribunale-firenze-3-marzo-2021\/","title":{"rendered":"Licenziamento nullo, Discriminazione per motivi sindacali, sentenza del Tribunale di Firenze, 3 marzo 2021"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<strong>REPUBBLICA ITALIANA <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione Lavoro<\/p>\n<p>Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA <\/strong><\/p>\n<p>nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. <strong>2559\/2020 <\/strong>promossa da:<\/p>\n<p><strong>A A <\/strong>(C.F. \u2026\u2026\u2026), con il patrocinio dell\u2019avv. DEL PINTO MARCO e dell\u2019avv. , elettivamente domiciliato in VIA \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 presso il difensore avv. DEL PINTO MARCO<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Parte ricorrente<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p><strong>XXXXXX <\/strong>(C.F\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..), con il patrocinio dell\u2019avv. PINTO GIAN LUCA e dell\u2019avv. , elettivamente domiciliato in \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.presso il difensore avv. PINTO GIAN LUCA<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Parte resistente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione <\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso ex art 1 comma 48 l. 92\/12 depositato il 1 agosto 2020 A A impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa comunicatole da XXXX con lettera del 17 maggio 2019 in relazione alle violazioni disciplinari contestate con nota del 26 aprile 2019 e cio\u00e8 aver dolosamente tentato di sottrarre, senza pagare, merce della datrice ( nella specie 3 uova di cioccolato, un hamburger e una confezione di insalata del complessivo valore di \u20ac. 43,62).<\/p>\n<p>In via principale, la A sosteneva la nullit\u00e0 del recesso in quanto discriminatorio o comunque ritorsivo costituendo lo stesso illecita reazione alla sgradita attivit\u00e0 di sindacalista svolta dalla lavoratrice.<\/p>\n<p>In subordine sosteneva l\u2019illegittimit\u00e0 dello stesso negando l\u2019esistenza della condotta contestata o comunque l\u2019irrilevanza disciplinare per assenza di dolo ed in ulteriore subordine per assenza della giusta causa di recesso Concludeva dunque chiedendo, in tesi, la tutela reintegratoria piena di cui ai commi I e II art 18 stat lav, in ipotesi, la tutela reintegratoria attenuata di cui al IV comma ed in ulteriore ipotesi gradata, la tutela indennitaria forte di cui al successivo V comma.<\/p>\n<p>XXXXX si costituiva, sostenendo la piena legittimit\u00e0 del licenziamento alla luce della gravit\u00e0 violazioni disciplinari poste in essere, aventi rilievo anche penale, e chiedendo l\u2019integrale rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Il giudice della fase sommaria, all\u2019esito dell\u2019istruttoria testimoniale svolta, ritenuta la violazione disciplinare contestata sussistente e di gravit\u00e0 tale da integrare la giusta causa di recesso, rigettava il ricorso<\/p>\n<p>Avverso tale provvedimento propone opposizione A A riproponendo le difese gi\u00e0 svolte in fase sommaria e rassegnando le medesime conclusioni.<\/p>\n<p>XXXX, costituitati nel giudizio di opposizione, ribadisce quanto gi\u00e0 allegato e argomentato nella precedente fase del giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Cos\u00ec sintetizzate le opposte posizioni delle parti e le vicende processuali nelle quali si inserisce la presente decisione si espongono di seguito le ragioni del convincimento del giudice.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La violazione disciplinare contestata <\/strong><\/p>\n<p>La condotta sulla quale si fonda il recesso consiste nell\u2019aver tentato di sottrarre 3 uova di cioccolato, un hamburger e una confezione di insalata.<\/p>\n<p>I fatti rilevanti possono essere cos\u00ec ricostruiti alla luce della istruttoria svolta.<\/p>\n<p>Nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella contestazione degli addebiti (il 17 aprile 2019, intorno alle 17.50 presso il punto vendita della convenuta situato in Montevarchi) la A, agendo fuori dall\u2019orario di lavoro ma all\u2019interno del punto vendita ove svolgeva la sua attivit\u00e0 lavorativa, aveva prelevato dagli scaffali i prodotti suiindicati e aveva scelto di pagare tramite cassa fast cio\u00e8 una cassa automatica senza cassiere (fatto pacifico).<\/p>\n<p>Aveva passato la carta socio ( fatto pacifico) e, quindi aveva registrato tutti i prodotti acquistati mentre chiacchierava con la collega T ( in quel momento in servizio quale addetta al controllo casse Fast cfr testi T e S) . Al termine della registrazione aveva chiesto alla collega S (in quel momento anch\u2019ella addetta al controllo delle casse fast) una shopper , che la S le aveva consegnato ( cfr testi S e T) . Quando la S le aveva chiesto se oltre alla shopper, voleva anche i bollini (cui avrebbe avuto diritto se avesse superato un certo tetto di spesa) aveva dichiarato di averli gi\u00e0 ricevuti dalla T ( cfr teste S). Quindi, mostrando di non trovare lo scontrino (necessario per poter aprire, tramite lettore ottico, il cancelletto automatico che chiude la zona delle casse Fast) aveva ottenuto ( con modalit\u00e0 che le testi presenti riferiscono in maniera difforme) che la collega S le aprisse manualmente il cancello e, quindi, si era allontanata, portando con s\u00e9 i prodotti ( cfr testi S e T).<\/p>\n<p>Quando le addette al controllo delle casse, dopo qualche minuto si accorgevano che la cassa 29, utilizzata fino a quel momento dalla A, era bloccata perch\u00e9 non era stato effettuato il pagamento , cercavano prima di rintracciare la collega, che si era appena allontanata ( cfr teste S) quindi chiedevano al box informazioni di chiamare l\u2019A tramite altoparlante ( cfr testi S e T). Ascoltato l\u2019annuncio, la ricorrente, dopo qualche minuto, si ripresentava alle casse (senza passare dal box informazioni) e pagava il dovuto ( cfr testi T, S P).<\/p>\n<p>Essendo pacifico l\u2019iniziale mancato pagamento, la questione controversa tra le parti riguarda esclusivamente l\u2019elemento psicologico che ha sorretto l\u2019omissione (dolo secondo la datrice, mera colpa secondo la lavoratrice).<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di chiarire che, essendo il dolo elemento costitutivo della violazione disciplinare posta alla base del recesso ( il tentativo colposo di appropriazione di merce aziendale non n\u00e9 penalmente n\u00e8 disciplinarmente rilevante ) l\u2019onere della prova del carattere volontario e consapevole della condotta \u00e8 interamente a carico della datrice.<\/p>\n<p>A sostegno della intenzionalit\u00e0 del mancato pagamento XXXX valorizza le seguenti circostanze:<\/p>\n<ol>\n<li>a) La ricorrente avrebbe <strong>falsamente <\/strong>dichiarato alla S di aver gi\u00e0 ricevuto i bollini dalla T al solo fine di evitare di mostrare alla collega lo scontrino ( che sapeva di non avere), conscia della regola organizzativa interna che prevede che i bollini siano consegnati solo previa \u201cflaggatura\u201d dello scontrino.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La tesi, pur suggestiva, non risulta avvalorata dalle prove portate all\u2019attenzione del giudice.<\/p>\n<p>In particolare la circostanza ( centrale rispetto alla connotazione dolosa della condotta) che la A abbia mentito nel dichiarare di aver ricevuto i bollini, non solo non \u00e8 dimostrata (nessun teste la riferisce n\u00e9 alcun documento la attesta) ma \u00e8 smentita dalle dichiarazioni della teste T, ritenute attendibili ( sul punto) dalla stessa datrice che ha sanzionato la suddetta lavoratrice per aver consegnato i bollini in violazione della regola organizzativa sopra menzionata ( fatto pacifico).<\/p>\n<ol>\n<li>b) La ricorrente avrebbe utilizzato l\u2019espediente della (falsa) ricerca dello scontrino per indurre in errore la S e farsi aprire il cancelletto. La natura fraudolenta dell\u2019espediente viene desunta dalla mera circostanza (riferita dalla sola teste S) secondo cui sarebbe stata proprio la A a chiederle di aprire il cancelletto. Reputa il giudicante che la tesi, oltre ad essere fondata sulle dichiarazioni di un teste \u201cinteressato\u201d ( \u00e8 evidente infatti che la S , avendo posto in essere una grave violazione delle regole interne per aver consentito ad un cliente di uscire senza mostrare lo scontrino, ha tutto l\u2019interesse a sminuire la sua responsabilit\u00e0, escludendo di essersi spontaneamente offerta di aprire il varco ) non sia convincente. Ed in effetti, non risulta che la A avesse validi motivi per confidare nel fatto che la S , su sua semplice richiesta, avrebbe posto in essere un comportamento gravemente contrario ai suoi obblighi contrattuali. A tal fine non poteva bastare il semplice fatto che la ricorrente fosse una sindacalista conosciuta e stimata, in assenza di stretti rapporti di amicizia o di frequentazione ( pacificamente inesistenti tra le due). Sarebbe certamente stato pi\u00f9 facile per la A (qualora effettivamente avesse architettato il piano ipotizzato dalla opposta) aspettare che il varco fosse presidiato dalla collega e amica T, sicuramente pi\u00f9 ben disposta nei suoi confronti rispetto alla S.<\/li>\n<li>c) La circostanza \u2013 pacifica- secondo cui la A, ascoltato l\u2019annuncio che richiedeva la sua presenza al box informazioni, si sia recata direttamente alle casse , varrebbe a dimostrare che era ben consapevole del motivo della chiamata. Anche in questo caso la tesi prova troppo, essendo possibili interpretazioni alternative dell\u2019accaduto . Ed in effetti dall\u2019istruttoria svolta \u00e8 emerso che allorquando la T e la S si sono accorte che la A non aveva pagato , prima hanno cercato di ritracciarla (cfr testi S e T) e poi hanno avvertito il box informazioni. Entrambe le addette alle casse fast erano chiaramente in ansia , in quanto consapevoli dei possibili risvolti disciplinari della vicenda (anche nei loro confronti) e quindi presidiavano visivamente il corridoio che divide le casse fast dal box informazioni ( cfr foto doc 39 ricorrente fase sommaria) aspettando l\u2019arrivo dell\u2019A \u201c<em>Dopo poco ho visto arrivare A dalla galleria ed \u00e8 venuta diretta verso le casse veloci. Prima mi ha chiesto \u201cche \u00e8 successo?\u201d, io le ho detto \u201c\u00e8 successo che prima non trovavi lo scontrino perch\u00e9 non avevi pagato\u201d ed ho aggiunto \u201cA questo giro ci licenziano entrambe\u201d e poi le ho aperto <\/em>cos\u00ec teste S). Non pu\u00f2 dunque escludersi che la A, diretta al box informazioni, intercettando lo sguardo ansioso della S, abbia compreso che era successo qualcosa di grave di cui la S era informata, e si sia diretta istintivamente verso di lei per conoscere l\u2019accaduto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ne consegue che le circostanze portate all\u2019attenzione del giudicante non appaiono sufficienti a provare il dolo.<\/p>\n<p>Non solo. Al contrario, a favore della buona fede della lavoratrice, milita la circostanza che la stessa ( pur avendone la possibilit\u00e0) non ha fatto nulla per passare inosservata, ma ha strisciato la carta socio prima di registrare gli acquisti ( in tal modo rendendosi identificabile dal sistema elettronico della cassa) e si \u00e8 intrattenuta con entrambe le addette ai controllo, che in tal modo hanno potuto memorizzare il numero della cassa da lei utilizzata.<\/p>\n<p>Tale circostanza \u00e8 particolarmente significativa alla luce del fatto ( pacifico e sicuramente noto anche alla A ) che le casse fast sono dotate di un dispositivo sonoro e luminoso che allerta le addette al controllo tutte le volte che le operazioni subiscono variazioni anomale , quali ad esempio il mancato pagamento .<\/p>\n<p>Ne consegue che, essendo del tutto prevedibile che il blocco della cassa sia notato nel giro di pochi minuti (come peraltro avvenuto nel caso di specie) l\u2019acquirente in mala fede che sia riuscito ad uscire senza pagare, ha un\u2019unica speranza di non essere scoperto e cio\u00e8 che non si riesca a collegarlo alla cassa in blocco, cosa nella quale invece la A non poteva sicuramente contare, per quanto sopra detto.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di sottolineare come la tesi della convenuta secondo cui \u201c<em>qualora l\u2019operatore rilevi una transazione sospesa, si limita ad annullare la transazione, buttare lo scontrino e sbloccare la cassa<\/em>\u201d ( cfr pag 23 della memoria di costituzione) senza effettuare altre verifiche, non solo non risulta fornita da alcun supporto probatorio (la norma di comportamento descritta non risulta riportata in alcun regolamento o ordine di servizio) ma appare inverosimile (poich\u00e9 contraria alle regole di buona amministrazione) e contraddetta da quanto avvenuto nel caso di specie ( \u201c <em>a quel punto mi rigiro, dopo qualche secondo vedo la luce rossa sopra la cassa e andando davanti al monitor ho visto che era bloccata, la sblocco e vedo che la schermata era ferma al pagamento da effettuare per una somma di circa 40 euro. Mi rendo conto che A non aveva pagato<\/em>.\u201d cos\u00ec teste S). e nei precedenti simili attestati dalla documentazione in atti ( cfr doc 4 e 5 ric opposizione)<\/p>\n<p>Tanto basta ad escludere l\u2019esistenza della violazione contestata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Carattere discriminatorio del recesso <\/strong><\/p>\n<p>Come affermato dalla Corte di Cassazione \u201c \u201c<em>La nullit\u00e0 del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l&#8217;art. 4 della l. n. 604 del 1966, l&#8217;art. 15 st. lav. e l&#8217;art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonch\u00e9 di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76\/207\/CEE sulle discriminazioni di genere, sicch\u00e9, diversamente dall&#8217;ipotesi di licenziamento ritorsivo, non \u00e8 necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., n\u00e9 la natura discriminatoria pu\u00f2 essere esclusa dalla concorrenza di un&#8217;altra finalit\u00e0, pur legittima, quale il motivo economico<\/em>.\u201d\u201d(Cass. sent. n.6575\/2016).<\/p>\n<p>In generale, pare utile ricordare che ai sensi dell&#8217;art. 15 Legge 300\/1970, \u201c\u00e8 nullo qualsiasi patto od atto diretto a:&#8230; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivit\u00e0 sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.<\/p>\n<p>Sussiste una discriminazione diretta quando, sulla base di uno dei fattori protetti, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stato o sarebbe trattato un terzo comparabile.<\/p>\n<p>La discriminazione rileva oggettivamente, sicch\u00e9 \u00e8 del tutto irrilevante &#8211; ai fini del riconoscimento della discriminatoriet\u00e0 di un atto &#8211; l&#8217;intento soggettivo dell&#8217;agente: ci\u00f2 che la legislazione prende in considerazione \u00e8 l&#8217;effetto oggettivamente considerato del trattamento discriminatorio, che \u00e8 anche ci\u00f2 che intende evitare.<\/p>\n<p>L&#8217;onere della prova in punto di discriminazione grava sul lavoratore che, nelle ipotesi di discriminazione diretta, \u00e8 chiamato a dimostrare la ricorrenza di uno dei fattori di protezione (la cui elencazione \u00e8 tipica e tassativa), il trattamento meno favorevole assunto nei suoi confronti, l&#8217;insussistenza del fattore di rischio in capo ai soggetti che avrebbero beneficiato del trattamento pi\u00f9 favorevole, la compatibilit\u00e0 del trattamento meno favorevole con il fattore medesimo.<\/p>\n<p>La ricorrente deduce di aver patito un trattamento discriminatorio in ragione della sua condizione di sindacalista in quanto la sua attivit\u00e0 di delegato sindacale avrebbe indotto parte datoriale ad irrogare la sanzione del licenziamento, pur in assenza dei presupposti.<\/p>\n<p>Nel caso di specie la condizione di attivista sindacale della ricorrente \u00e8 pacifica.<\/p>\n<p>Il trattamento sfavorevole (licenziamento in assenza di violazione disciplinare) risulta disposto esclusivamente nei suoi confronti. .<\/p>\n<p>Appare inoltre innegabile la correlazione tra il suddetto trattamento sfavorevole e l\u2019attivit\u00e0 sindacale svolta dalla ricorrente, alla luce ;<\/p>\n<ol>\n<li>a) della sproporzione tra fatto contestato (tentato furto di merce del valore di \u20ac. 40) e sanzione (vedi precedente relativo alla dipendente C D B, la quale ha sub\u00ecto la mera sospensione di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione per aver pagato solo n. 2 dame d\u2019olio da 5 lt , avendone invece prelevate 10 cfr doc 40 ric);<\/li>\n<li>b) dell\u2019esistenza di una precedente sanzione conservativa nei confronti della lavoratrice, anch\u2019essa annullata in sede giudiziale<\/li>\n<\/ol>\n<p>Gli elementi qui fin qui indicati, valgono come indizi della dedotta discriminatoriet\u00e0 del recesso e non appaiono superati da alcuna prova contraria fornita dalla datrice.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di chiarire, infatti, che i licenziamenti disciplinari citati dalla convenuta nelle sue difese appaiono irrilevanti perch\u00e9 nei casi indicati \u2013 diversamente dal caso di specie- la sanzione, per stessa ammissione della convenuta, risulta irrogata in presenza di una violazione disciplinare accertata e non solo supposta.<\/p>\n<p>Tanto basta per ritenere nullo il licenziamento, con assorbimento di ogni altra doglianza.<\/p>\n<p>Alla declaratoria di nullit\u00e0 consegue il diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dovuta dal recesso alla effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>in riforma dell\u2019ordinanza impugnata dichiara la nullit\u00e0 del recesso in quanto discriminatorio e per l\u2019effetto condanna XXXX :<\/p>\n<p>&#8211; alla reintegra di A A nel posto di lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal recesso alla reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata;<\/p>\n<p>&#8211; al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.;<\/p>\n<p>&#8211; al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio determinati in \u20ac 3.500 oltre iva cpa e spese generali per la fase sommaria ed \u20ac 3000 per la presente fase.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza resa a seguito di discussione scritta disposta ai sensi dell\u2019art. 1, comma 3, lett. a) e b) n. 7 del dl 125\/2020,<\/p>\n<p>Firenze, 3 marzo 2021<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott. Anita Maria Brigida Davia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; \u00a0REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1626,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[35,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Licenziamento nullo, Discriminazione per motivi sindacali, sentenza del Tribunale di Firenze, 3 marzo 2021<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00e8 nullo qualsiasi atto diretto a licenziare un lavoratore a causa della sua attivit\u00e0 sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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