{"id":1632,"date":"2021-03-30T11:49:44","date_gmt":"2021-03-30T09:49:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1632"},"modified":"2021-03-30T11:49:44","modified_gmt":"2021-03-30T09:49:44","slug":"discriminazione-nellacceso-agli-alloggi-edilizia-popolare-corte-dappello-firenze-sentenza-del-2-giugno-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/03\/30\/discriminazione-nellacceso-agli-alloggi-edilizia-popolare-corte-dappello-firenze-sentenza-del-2-giugno-2020\/","title":{"rendered":"Discriminazione nell\u2019acceso agli alloggi di edilizia popolare, Corte D\u2019Appello di Firenze, sentenza del 2 giugno 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<strong>REPUBBLICA ITALIANA <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CORTE DI APPELLO DI FIRENZE <\/strong><\/p>\n<p>La Corte di Appello di Firenze, Sezione PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:<\/p>\n<p>dott. Domenico Paparo Presidente<\/p>\n<p>dott. Giovanni Sgambati Consigliere<\/p>\n<p>dott. Isabella Mariani Consigliere Relatore<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA <\/strong><\/p>\n<p>nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. <strong>\u2026\u2026\u2026\u2026. <\/strong>promossa da:<\/p>\n<p><strong>T I <\/strong>(C.F. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.), con il patrocinio dell\u2019avv. \u2026\u2026\u2026\u2026.. e dell\u2019avv\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.; elettivamente domiciliato in \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. presso il difensore avv. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/p>\n<p>APPELLANTE<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p><strong>XXXXX <\/strong>(C.F. 00176820512), con il patrocinio dell\u2019avv. \u2026\u2026\u2026\u2026 e dell\u2019avv. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 \u00a0VIA \u2026\u2026\u2026\u2026.; elettivamente domiciliato in \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. presso il difensore avv. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONCLUSIONI <\/strong><\/p>\n<p>All\u2019udienza collegiale del 16\/06\/2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:<\/p>\n<p><strong>Per la parte appellante: <\/strong><\/p>\n<p>Voglia la Corte d\u2019Appello,<\/p>\n<p>disattesa ogni contraria istanza ed eccezione<\/p>\n<p>in riforma dell\u2019ordinanza impugnata e previo ogni opportuno provvedimento ivi compreso il rinvio alla Corte Costituzionale per l\u2019esame della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 32 LR 31.3.15 n. 41 che ha modificato la tabella A allegata alla L. 96\/12 secondo quanto esposto in atto di appello al par. 9<\/p>\n<p><strong>Nel merito, <\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>a) <strong>Accertare e dichiarare <\/strong>il carattere discriminatorio del comportamento del XXX consistente nella esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva del bando E.R.P. indetto il 02.10.2017 e successiva integrazione, motivata dalla mancata produzione di documentazione non richiesta ai coniugi italiani di cittadini italiani o comunque non richiesta ai cittadini italiani e in particolare dalla mancata produzione di documentazione attestante la assenza di diritti di propriet\u00e0 su immobili in Bangladesh da parte del coniuge:<\/li>\n<li>b) <strong>Ordinare <\/strong>all\u2019amministrazione comunale convenuta di cessare immediatamente la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti e pertanto :<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>&#8211; <\/strong>di <strong>collocare <\/strong>il sig. I T in graduatoria secondo il punteggio documentato alla data della domanda, a parit\u00e0 di condizioni con i cittadini italiani non aventi stranieri nel proprio nucleo familiare e pertanto attribuendo il punteggio previsto per il nucleo familiare che non sia titolare di propriet\u00e0, uso, usufrutto o diritto di abitazione di immobili n\u00e9 in Italia n\u00e9 all\u2019estero e pertanto al punteggio 12, o a quello diverso che risulter\u00e0 dovuto;<\/p>\n<p><strong>&#8211; <\/strong>di <strong>assegnare <\/strong>al sig. I T un alloggio ERP qualora un richiedente collocato in graduatoria nella medesima posizione di punteggio 12 (o nell\u2019altra che risulter\u00e0) sarebbe spettata allo stesso sig, T, abbia nelle more ottenuto un alloggio ERP;<\/p>\n<ol>\n<li>c) <strong>Condannare <\/strong>l\u2019amministrazione convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da discriminazione (nella misura del 50% per ciascuno dei due titoli o nella diversa misura ritenuta di giustizia) , la somma di <strong>euro 50 per ogni giorno <\/strong>intercorso tra la data in cui il ricorrente, ove utilmente inserito sin dall\u2019inizio in graduatoria, avrebbe potuto usufruire di un alloggio ERP e la data in cui detto alloggio sar\u00e0 effettivamente assegnato, ovvero liquidare al medesimo titolo una diversa somma onnicomprensiva equitativamente determinata;<\/li>\n<li>d) <strong>Ordinare <\/strong>al XXX la pubblicazione dell\u2019emanando provvedimento sul proprio sito, con modalit\u00e0 tali da garantirne una adeguata pubblicit\u00e0, nonch\u00e9 su un quotidiano che la Corte vorr\u00e0 indicare;<\/li>\n<li>e) <strong>Disporre<\/strong>, ove ritenuto opportuno, un piano di rimozione ex art. 28 d.lgs. 150\/11 delle discriminazioni accertate al fine di prevenirne la ripetizione e a tal fine adottare ogni opportuno provvedimento, ivi compreso l\u2019ordine alla amministrazione di non inserire e\/o di depennare la clausola in contestazione nei bandi successivi a quello del 2017, consentendo che italiani e stranieri possano documentare l\u2019assenza di propriet\u00e0 immobiliari con le medesime modalit\u00e0.<\/li>\n<li>f) <strong>Condannare <\/strong>il Comune appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, <strong>con distrazione a favore dei procuratori antistatari<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>In estremo subordine, in caso di rigetto delle domande che precedono <\/strong><\/p>\n<p><strong>g) Riformare <\/strong>l\u2019impugnata sentenza per quanto riguarda il capo di condanna alla refusione delle spese, disponendo <strong>la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. <\/strong><\/p>\n<p><strong>In via istruttoria, <\/strong>senza inversione dell\u2019onere della prova, si chiede, per quanto occorra, nel solo caso in cui la Corte ritenga di non poter accogliere le domande sub b) cosi come formulate e la domanda sub c) mediante liquidazione equitativa, ordinarsi all\u2019amministrazione convenuta ex art. 210 cpc copia dei provvedimenti di assegnazione alloggi intervenuti sulla base della graduatoria 2017 con indicazione della corrispondenza con i numeri riportati nella graduatoria stessa.<\/p>\n<p>In ogni caso, ove ritenuto rilevante, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo \u201c<em>Vero che n\u00e9 la moglie, n\u00e9 i figli del sig. I T sono titolari in Bangladesh di diritti di propriet\u00e0 o altri diritti reali su immobili siti nel paese ?<\/em>\u201d : si indica a teste l\u2019ambasciatore del Bangladesh in Italia o suo delegato.\u201d<\/p>\n<p><strong>Per la parte appellata: <\/strong><\/p>\n<p><strong>Nel merito <\/strong><\/p>\n<p>Voglia l\u2019Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, respingere l\u2019appello proposto da I T avverso l\u2019ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. D.Lgs. 150\/2011 del Tribunale di Arezzo del 08.10.2019 e per l\u2019effetto rigettare le domande tutte di parte appellante perch\u00e9 infondate in fatto ed in diritto.<\/p>\n<p><strong>In via istruttoria <\/strong><\/p>\n<p>Il XXX si oppone ai mezzi istruttori riproposti dal Sig. I Tin sede di appello e gi\u00e0 respinti in primo grado con ordinanza del 04.02.2019.<\/p>\n<p>In particolare ci si oppone all&#8217;istanza di ordinare all&#8217;amministrazione opposta l&#8217;esibizione della graduatoria <em>\u201ccon l&#8217;indicazione della posizione che il ricorrente avrebbe acquisito ove fosse stata considerata l&#8217;insussistenza di propriet\u00e0 in capo alla moglie\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado non pu\u00f2 essere imposta alla parte, ex art. 210 c.p.c. un&#8217;attivit\u00e0 diversa e ulteriore rispetto a quella di mera esibizione di documenti gi\u00e0 formati.<\/p>\n<p>Il XXX si oppone altres\u00ec all&#8217;istanza di esibizione relativa ai provvedimenti di assegnazione in quanto genericamente riferita a tutti quelli intervenuti fino alla data dell&#8217;udienza e comunque irrilevante ai fini di causa.<\/p>\n<p>Si contesta altres\u00ec la richiesta di ammissione della prova per testi in quanto non rilevante ai fini della decisione e volta ad accertare una circostanza che non pu\u00f2 essere provata se non documentalmente, in conformit\u00e0 a quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento e a quanto previsto dal bando di concorso.<\/p>\n<p>Con riserva di ulteriormente dedurre.<\/p>\n<p>Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria delle spese e competenze di lite.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO <\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale di Arezzo pronunciava ordinanza ex art. 28 decreto legislativo 150\/2011 con la quale rigettava la domanda di I , volta all\u2019 accertamento del carattere discriminatorio del comportamento dell\u2019amministrazione comunale di Arezzo per non avere potuto provare mediante autocertificazione che la moglie, cittadina del Bangladesh, facente parte del nucleo familiare, non era titolare di immobili all\u2019estero, subendo cos\u00ec un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per coloro che non hanno nel proprio nucleo familiare, cittadini stranieri.<\/p>\n<p>La censura aveva ad oggetto la esclusione dalla graduatoria definitiva del bando ERP indetto il 2017 motivata dalla mancata produzione di documenti attestanti l\u2019assenza di propriet\u00e0 immobiliari in Bangladesh da parte della moglie del ricorrente, cittadina Bangladesh e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari. Dal provvedimento di esclusione emesso dall\u2019amministrazione, emergeva che l\u2019istante aveva presentato domanda il 22\/12\/2017 nel cui modulo era indicato \u201cper l\u2019inserimento in graduatoria dei cittadini non UE, il sottoscritto \u00e8 impegnato a produrre le relative certificazioni entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.\u201d. Entro tale termine non era stata prodotta la relativa certificazione n\u00e9 il ricorrente aveva chiesto di poter riprodurre un\u2019autocertificazione. La commissione aveva quindi disposto l\u2019esclusione dell\u2019istante per mancanza della documentazione attestante l\u2019assenza di propriet\u00e0 immobiliari all\u2019estero, Bangladesh, da parte del coniuge convivente.<\/p>\n<p>Il tribunale riteneva il ricorso non fondato. Il principio di uguaglianza tra cittadini trova fondamento costituzionale nell\u2019articolo 3 Cost. e piena applicazione anche per gli stranieri quando siano in questione diritti fondamentali della persona garantiti dall\u2019art. 2 Cost.. La differenza tra cittadino e straniero, il primo avente un rapporto originario permanente con lo Stato, il secondo uno acquisito e generalmente temporaneo, pu\u00f2 tuttavia giustificare trattamenti differenziati che devono comunque soddisfare il canone della ragionevolezza, canone che quindi costituisce metro di valutazione per verificare se il trattamento differenziato sia giustificato dall\u2019esigenza di tutelare valori di pari rango a quelli che vengono compressi.<\/p>\n<p>Nel caso di specie non era dato ravvisare alcuna diversit\u00e0 di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in ordine al requisito sostanziale richiesto dal bando. All\u2019articolo 1D era prevista \u201cLa assenza di titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano all\u2019estero\u201d ed erano solo diversi i modi per dimostrare l\u2019integrazione del requisito, autocertificazione per i cittadini italiani e certificato dello Stato di origine per i cittadini extracomunitari. N\u00e9 poteva ritenersi che l\u2019obbligo di presentazione della certificazione di Stato estero ostacoli in concreto la partecipazione al bando da parte di cittadini extra comunitari poich\u00e9 il bando era rimasto aperto per due mesi e comunque anche dopo la presentazione della domanda era stato assegnato il congruo termine di 60 giorni. N\u00e9 il ricorrente aveva allegato o provato di essersi tempestivamente attivato e di avere trovato delle difficolt\u00e0, dovendosi escludere che l\u2019onere imposto dall\u2019ente avesse in concreto impedito al ricorrente di partecipare al bando in condizioni di parit\u00e0 con altri candidati. Anche a volere ritenere che il principio di eguaglianza e non discriminazione riguardi i requisiti \u00a0procedurali ovvero l\u2019iter burocratico, la richiesta di diverse tipologie da parte del XXX a seconda della qualit\u00e0 di cittadino o di straniero non violava il canone di ragionevolezza ma aveva una oggettiva giustificazione.<\/p>\n<p>L\u2019autocertificazione consente di realizzare l\u2019interesse generale alla certezza della sicurezza dei rapporti economici e sociali valorizzando il dato della semplicit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa : esaminando le fattispecie di cui agli articoli 46 e 47 d.p.r. 445\/2000 si presumeva trattarsi di stati, qualit\u00e0 personali e fatti di cui il dichiarante deve essere a conoscenza, ma di cui il soggetto destinatario \u00e8 potenzialmente ed autonomamente a conoscenza e la cui veridicit\u00e0 \u00e8 controllabile. Il ricorso all\u2019autocertificazione da parte del cittadino straniero \u00e8 possibile solo se ed in quanto garantisce la certezza pubblica consentendo alla pubblica amministrazione italiana modalit\u00e0 operative, di controllo e sanzionatorie identiche rispetta alla dichiarazione resa in Italia da cittadino italiano rispondendo al principio affermato dall\u2019articolo 3 comma due del d.p.r. 445\/2000 a tenore del quale i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli limitatamente a stati, qualit\u00e0 personali e fatti certificati o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, essendo negli altri casi necessaria l\u2019attestazione rilasciata da competente autorit\u00e0 dello Stato estero corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall\u2019autorit\u00e0 consolare attestante la conformit\u00e0 all\u2019originale.<\/p>\n<p>A sostegno della propria tesi, parte ricorrente affermava che anche i cittadini italiani avrebbero in realt\u00e0 la possibilit\u00e0 di autocertificazione in relazione a immobili di propriet\u00e0 all\u2019estero pur non avendo la p.a. alcuna possibilit\u00e0 di controllo. Tuttavia ci\u00f2 non era corretto poich\u00e9 al cittadino straniero non veniva richiesto di produrre certificazioni provenienti da Stati diversi da quello di provenienza cos\u00ec come tale onere non \u00e8 previsto per il cittadino italiano cosicch\u00e9 non vi \u00e8 alcuna disparit\u00e0 di trattamento. N\u00e8 era fondata la argomentazione che l\u2019autorit\u00e0 amministrativa italiana non avrebbe alcuna possibilit\u00e0 di controllo neppure per l\u2019autocertificazione del cittadino italiano poich\u00e9 la semplificazione amministrativa \u00e8 condizionata al fatto che sia sempre possibile il potere di controllo della p.a. come da articolo 71 d.p.r. 445\/2000: \u00e8 infatti lo Stato di origine il soggetto pi\u00f9 idoneo a verificare la situazione patrimoniale del proprio cittadino per la maggiore vicinanza della prova e poich\u00e9 \u00e8 ragionevolmente in possesso di maggiori informazioni rispetto allo Stato estero per il rapporto originario permanente con il proprio cittadino.<\/p>\n<p>Quanto alla violazione dell\u2019articolo 3 testo unico immigrazione anche essa non si era verificata, poich\u00e9 anche al cittadino extracomunitario era possibile ricorrere all\u2019autocertificazione quando \u00e8 assicurato un controllo perlomeno potenziale da parte di soggetti pubblici italiani sui requisiti dichiarati. La circostanza che i cittadini italiani possono fare uso pi\u00f9 diffuso della autocertificazione deriva da circostanze di fatto e non da compressione dei diritti del cittadino straniero da parte dello Stato. Non vi era pertanto contrasto tra l\u2019articolo 3 del d.p.r. 445\/2000 e l\u2019articolo 2 del testo unico immigrazione in quanto la disposizione regolamentare non limita dal punto di vista sostanziale i diritti del cittadino straniero come quello di presentare istanza alla p.a. italiana ovvero di partecipare a bandi e procedure concorsuali, venendo dettate esclusivamente le modalit\u00e0 applicative con cui ci\u00f2 deve avvenire, tenendo conto delle oggettive diversit\u00e0 tra le due categorie. La limitazione del ricorso all\u2019auto certificazione costituisce una mera precisazione che \u00e8 insita nel sistema stesso della semplificazione amministrativa per cui pur essendo contenuta in una fonte secondaria non appare ravvisabile la violazione della riserva di legge di cui all\u2019articolo 2 citato.<\/p>\n<p>Veniva anche meno il presupposto della lamentata violazione della normativa sovranazionale ed in particolare della direttiva 2000\/43 poich\u00e9 sia i cittadini italiani che quelli extra comunitari con carta di soggiorno UE possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente a fatti per i quali le autorit\u00e0 amministrative italiane possono esercitare un potenziale controllo non essendovi quindi alcuna forma di discriminazione diretta in quanto il cittadino straniero non \u00e8 trattato meno favorevolmente. N\u00e9 poteva parlarsi di discriminazione indiretta tenendo in conto che l\u2019amministrazione aveva assegnato congruo termine per ottenere la certificazione e non erano stati rappresentati particolari ostacoli. La direttiva consente di derogare al divieto di discriminazioni dirette quando le disposizioni siano oggettivamente giustificate da una finalit\u00e0 legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, presupposto ricorrente nel caso di specie poich\u00e9 la esigenza di ricorrere alla autocertificazione era giustificata da esigenze di certezza e dall\u2019impossibilit\u00e0 da parte della p.a. di esercitare in modo efficace un controllo analogo a quello che potrebbe svolgere lo Stato di cittadinanza.<\/p>\n<p>Altrettanto inconferente il richiamo al DPCM 159\/2013 in materia di ISEE, norme aventi ad oggetto il requisito reddituale che non trovano applicazione in riferimento allo specifico requisito dell\u2019assenza di propriet\u00e0 di beni immobili adibiti ad uso abitativo. Del resto in relazione a tale istituto la p.a. non attesta la veridicit\u00e0 di quei componenti soltanto auto dichiarati che infatti possono essere sottoposti a verifiche e controlli.<\/p>\n<p>N\u00e8 appariva pertinente la doglianza relativa alla legge regionale Toscana laddove richiede l\u2019assenza di titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0 usufrutto e abitazione su immobili ad uso abitativo nel territorio italiano e all\u2019estero senza riguardo all\u2019effettiva adeguatezza di tali immobili trattandosi di requisito richiesto sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri. Ne\u2019 era rilevante la dedotta questione di costituzionalit\u00e0 poich\u00e9 non si discuteva sulle caratteristiche degli immobili del cittadino extracomunitario dei familiari conviventi ma sulla mancata produzione dei documenti richiesti dal bando.<\/p>\n<p>Infine sull\u2019ultima questione trattata nelle note conclusionali secondo cui nello specifico la richiesta del XXX sarebbe inammissibile perch\u00e9 con il Bangladesh esiste un adeguato scambio di informazioni, il riferimento al decreto legislativo 239\/96 articolo 6 come aggiornato con decreto 23\/3\/2017 non era fondato per la diversit\u00e0 dell\u2019oggetto avente a riferimento solo nell\u2019ambito degli strumenti finanziari.<\/p>\n<p>Seguivano le spese di lite.<\/p>\n<p>Impugna I Tsulla base delle seguenti censure:<\/p>\n<p>1-la erronea considerazione della nozione di discriminazione e la omessa considerazione delle norme che garantiscono al familiare di cittadino e comunque al titolare di permesso unico lavoro, parit\u00e0 di trattamento nell\u2019accesso all\u2019alloggio. In sintesi: al cittadino europeo e quindi al cittadino italiano non pu\u00f2 essere richiesto e non viene richiesto alcun documento aggiuntivo; il familiare del cittadino europeo dunque dell\u2019italiano, gode dello stesso diritto alla parit\u00e0 di trattamento anche se di nazionalit\u00e0 extra europea (articolo 24 direttiva CE 2004\/38); dunque anche il familiare non pu\u00f2 essere sottoposto a regimi documentali diversi da quelli del richiedente cittadino. In ogni caso con riguardo alla sola condizione della moglie varrebbe il riferimento all\u2019articolo 40 comma 6 testo unico immigrazione e dell\u2019articolo 12 direttiva 2011\/98.<\/p>\n<p>2-la erroneit\u00e0 della asserita giustificazione del diverso regime rinvenuta nella ratio dell\u2019autocertificazione che contempla la semplificazione amministrativa e esigenza di certezza. Inoltre, il rilievo per cui al cittadino straniero non viene richiesto di produrre certificazione proveniente da Stati diversi da quello di provenienza cos\u00ec come tale onere non \u00e8 previsto per il cittadino italiano, si ometteva di considerare che rispetto al requisito dell\u2019assenza di immobili di propriet\u00e0 all\u2019estero, per il cittadino italiano comunque la p.a. non poteva svolgere alcuna attivit\u00e0 di controllo. La discriminazione per nazionalit\u00e0 sussiste poich\u00e9 non ha senso ripartire ammessi ed esclusi in base alla nazionalit\u00e0 potendo un cittadino italiano provenire da altro paese mentre un cittadino straniero pu\u00f2 non provenire da alcun paese. Erroneo il riferimento alla pronuncia della Corte di appello di Brescia.<\/p>\n<p>3-la erronea ritenuta inapplicabilit\u00e0 dell\u2019articolo 3 d.p.r. 445\/00 laddove l\u2019accesso la prestazione prevede una valutazione della situazione reddituale patrimoniale mediante Isee. La tesi del giudicante era erronea poich\u00e9 l\u2019Isee comporta gi\u00e0 una verifica della esistenza di immobili all\u2019estero e conferma che la circostanza \u00e8 attestabile dalla p.a. e dunque non trova applicazione l\u2019esclusione di cui all\u2019articolo 3 d.p.r. 445\/00. L\u2019Isee \u00e8 una dichiarazione dell\u2019amministrazione che muove da una dichiarazione dell\u2019interessata cosiddetta DSU, conseguendo che l\u2019amministrazione dispone gi\u00e0 di un\u2019attestazione pubblica che \u00e8 appunto l\u2019ISEE ne\u2019 conta che l\u2019una sia rilasciata per determinare la condizione economica complessiva e l\u2019altra sia finalizzata a stabilire la propriet\u00e0 o meno di immobili nel paese di origine.<\/p>\n<p>4-l\u2019assenza di immobili all\u2019estero \u00e8 attestata dalla p.a. italiana e dunque \u00e8 attestabile ex articolo 3 d.p.r. 445\/00 per le ragioni che si erano esposte.<\/p>\n<p>5-non \u00e8 applicabile un regime documentale differenziato in presenza di una disciplina fiscale identica per italiani e stranieri e comunque laddove con il paese di provenienza esista un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle norme sul monitoraggio fiscale. Secondo la normativa fiscale tutti soggetti residenti in Italia italiani o stranieri sono tenuti a dichiarare la propriet\u00e0 di immobili all\u2019estero al fine di informar di ci\u00f2 l\u2019amministrazione ed assoggettare il relativo valore all\u2019IVIE. Inoltre ci\u00f2 andava raccordato con la costruzione di un sistema di collaborazione tra Stati al fine di combattere le evasioni fiscali. Con l\u2019articolo 6 decreto legislativo 239\/96 come modificato dal decreto legislativo 147\/2015 \u00e8 stata istituita a carico dei residenti una imposta del 12,5% da riscuotersi mediante ritenuta alla fonte da parte della banca depositaria mentre i soggetti non residenti sono esentati a condizione che risiedano in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni. L\u2019elenco comprende da molti anni il Bangladesh. Non era rilevante che la normativa si riferisse a un ambito specifico non avendo tenuto conto che la cosiddetta White List ha assunto una portata pi\u00f9 generale rispetto all\u2019ordinamento tributario.<\/p>\n<p>Richiamava la ulteriore argomentazione relativa al contrasto tra il bando e gli articoli 2 e 3 della costituzione e l\u2019articolo 34 CDFUE con riferimento alla specifica situazione del ricorrente trattandosi di soggetto in condizione di povert\u00e0 assoluta secondo i parametri adottati ufficialmente dall\u2019Istat. In via subordinata chiedeva sollevarsi questione di legittimit\u00e0 costituzionale della legge regionale 96\/12 come modificato dall\u2019articolo 32 legge regionale 41\/15. La legge regionale Toscana era l\u2019unica a richiedere l\u2019assenza di propriet\u00e0 immobiliari nel territorio di origine (con la legge regionale due\/2019 la norma era stata riformata abbandonando l\u2019illogica previsione). La questione era gi\u00e0 stata affrontata dalla Corte costituzionale con sentenza 176\/2000 in materia di affitto calmierato.<\/p>\n<p>6-chiedeva la condanna dell\u2019amministrazione al pagamento di un risarcimento danno patrimoniale non patrimoniale da discriminazione e impugnava anche la condanna alle spese.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituito il XXX il quale ha concluso per la reiezione dell\u2019appello avendo il giudice di primo grado accertato l\u2019assenza di condotta discriminatoria nella procedura per l\u2019accesso agli alloggi ERP. Richiamava due recenti pronunce del Tar Lombardia. Ribadiva che la normativa fiscale aveva ad oggetto solo contribuenti residenti fiscalmente in Italia e ci\u00f2 ne determinava la irrilevanza ai fini della decisione del caso di specie, non essendo la moglie dell\u2019I, soggetto autonomo fiscalmente come viceversa il marito. Allo straniero extracomunitario non era preclusa la possibilit\u00e0 di presentare istanza alla p.a. rispetto ai cittadini comunitari ma veniva semplicemente chiesta la documentazione amministrativa originale a fronte di omogeneit\u00e0 di risultato rispetto ad una procedura documentale amministrativa. Inconferente il richiamo fatto per dimostrare l\u2019adeguato scambio di informazioni tra Italia e Bangladesh, riferendosi la normativa alla tassazione. N\u00e9 la produzione della certificazione determinava svantaggio per il cittadino extracomunitario essendo il bando rimasto aperto per due mesi ed essendo stato assegnato un termine congruo di 60 giorni per produrre certificazione da parte dell\u2019autorit\u00e0 competente. Recente giurisprudenza consente in via del tutto eccezionale di ritenere valida la autocertificazione in caso di impossibilit\u00e0 o di difficolt\u00e0 di reperire la documentazione richiesta. Inconferente il richiamo alla disciplina in materia di Isee. L\u2019attestazione serve solo a calcolare sulla base dei valori economici del richiedente, l\u2019indicatore della situazione economica e nessun\u2019altra finalit\u00e0 pu\u00f2 essere attribuita a tale certificazione tantomeno quella di accertamento per ogni componente del nucleo familiare dell\u2019esistenza di un patrimonio immobiliare in Italia all\u2019estero come dimostrato dalla sottoscrizione in calce alla DSU. Chi riceve la DSU non accerta la veridicit\u00e0 di quanto contenuto in essa n\u00e9 l\u2019assenza di immobili all\u2019estero.<\/p>\n<p>Anche la questione di legittimit\u00e0 costituzionale era infondata non essendo tra l\u2019altro vero che la Toscana era l\u2019unica regione con una disposizione qual \u00e8 quella oggetto di lite presente anche in Piemonte Lombardia Veneto Friuli ed Abruzzo. La domanda di risarcimento danni era infondata.<\/p>\n<p>Le parti hanno concluso alla udienza del 16 giugno 2020 con concessione di termine per il deposito di note conclusionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>La ricostruzione degli atti e norme che interessano la fattispecie \u00e8 la seguente.<\/p>\n<p>Il bando di concorso indetto dal XXX per gli alloggi di edilizia popolare richiama la legge regionale toscana 96\/1996 ( modificata dalla l.r. 41\/2015 ) e il Regolamento di \u2026\u2026\u2026 per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di residenza popolare.<\/p>\n<p>L\u2019allegato A della normativa regionale prevede(va) d) <em>assenza di titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0 , usufrutto , uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all\u2019estero <\/em>(la legge \u00e8 stata abrogata dalla l. r 2\/2019 e attualmente prevede all\u2019allegato A quanto segue <em>: d1) assenza di titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0 o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato ubicato ad una distanza alle esigenze del nucleo familiare pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui \u00e8 presentata la domanda di assegnazione&#8230;.d2) \u2026 ) <\/em><\/p>\n<p>All\u2019art. 2 il bando prevede la autocertificazione per il patrimonio immobiliare solo per i cittadini UE stabilendo ai sensi dell\u2019art. 3 DPR 445\/2000 il ricorso alla autocertificazione per i cittadini non UE regolarmente soggiornanti solo nel caso di fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o per il vigore di convenzioni tra Stati.<\/p>\n<p>Negli altri casi la documentazione ai sensi degli artt. 46 e 47 medesimo DPR doveva provenire dalla competente autorit\u00e0 dello Stato estero.<\/p>\n<p>L\u2019impugnante era cittadino italiano ma la moglie pur soggiornante legittimamente non lo era, essendo cittadina del Bangladesh. Essa pertanto non aveva potuto autocertificare la assenza di abitazioni nel proprio stato di origine, requisito richiesto per tutto il nucleo familiare che chiedeva di accedere alla edilizia agevolata.<\/p>\n<p>L\u2019appellante assume il contenuto discriminatorio del comportamento del XXX consistente nella sua esclusione dalla graduatoria per la mancata certificazione di cui sopra.<\/p>\n<p>La norma procedurale invocata \u00e8 l\u2019art. 28 d.lgls. 115\/2011 a tenore della quale<\/p>\n<ol>\n<li><em> Le controversie in materia di discriminazione di cui all&#8217;articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all&#8217;articolo 3 della legge 1\u00b0 marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all&#8217;articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. <\/em><\/li>\n<li><em> \u00c8 competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. <\/em><\/li>\n<li><em> Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. <\/em><\/li>\n<li><em> Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l&#8217;esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all&#8217;assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell&#8217;azienda interessata. <\/em><\/li>\n<li><em> Con l&#8217;ordinanza che definisce il giudizio il giudice pu\u00f2 condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell&#8217;atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice pu\u00f2 ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano \u00e8 adottato sentito l&#8217;ente collettivo ricorrente. <\/em><\/li>\n<li><em> Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l&#8217;atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivit\u00e0 del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento. <\/em><\/li>\n<li><em> Quando accoglie la domanda proposta, il giudice pu\u00f2 ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell&#8217;ordinanza \u00e8 data comunicazione nei casi previsti dall&#8217;articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall&#8217;articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall&#8217;articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le norme positive che sanciscono il divieto di discriminazione per provenienza geografica sono l\u2019art. 2 e l\u2019art. 44 D.lgs. 286\/1998 (art. 2 \u201c\u2026. 2 <em>Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l&#8217;Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit\u00e0, essa \u00e8 accertata secondo i criteri e le modalit\u00e0 previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell&#8217;OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit\u00e0 di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. <\/em><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><em> Allo straniero \u00e8 riconosciuta parit\u00e0 di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell&#8217;accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.; <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Art. 44 <em>1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, \u00e8 possibile ricorrere all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione<\/em>. ).<\/p>\n<p>Si richiama anche il DLT 09\/07\/2003 n. 2151 Attuazione della direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica: \u201cart. <em>2 Ai fini del presente decreto, per principio di parit\u00e0 di trattamento si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell&#8217;origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cos\u00ec come di seguito definite: <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) discriminazione diretta quando, per la razza o l&#8217;origine etnica, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in situazione analoga; <\/em><\/li>\n<li><em>b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. <\/em><\/li>\n<li><em> Alle controversie previste dal presente articolo si applica l&#8217;articolo 28 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150.\u201d <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Oltrech\u00e8 all\u2019evidenza l\u2019art 10 Cost..<\/p>\n<p>La questione che \u00e8 posta attiene pertanto non al possesso di beni in territorio non nazionale ma alla possibilit\u00e0 di autocertificare tale mancato possesso.<\/p>\n<p>\u00c8 pertanto irrilevante la questione di costituzionalit\u00e0 come posta dall\u2019impugnante nel caso di specie non essendo l\u2019oggetto del decidere il differente trattamento tra proprietari e non, di alloggi in Italia e all\u2019estero ( dato per il quale non esiste(va) differente trattamento tra cittadini italiani e non , come dalla stessa parte appellante affermato) , ma della possibilit\u00e0 di dimostrare tale mancato possedimento tra cittadini UE e non, questione su cui si basa il dedotto discriminatorio comportamento del XXX.<\/p>\n<p>Venendo all\u2019esame della prospettata discriminazione tra cittadini UE e non, alla luce degli argomenti del Tribunale di Arezzo come censurati dalla parte impugnante cui ha replicato il XXX.<\/p>\n<p>Si rinvengono i seguenti precedenti a cui si ritiene di dare seguito.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Milano 27 luglio 2020 <em>9. L\u2019art. 7, comma 1, lettera d) del regolamento in esame dispone che: \u201cI cittadini di stati non appartenenti all\u2019Unione Europea devono possedere in<\/em> <em>sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all\u2019articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma te ria di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza\u201d. La norma regolamentare regionale richiama, a fondamento della richiesta di documentazione differenziata per italiani e stranieri, l\u2019art. 3 DPR 445\/00. Secondo detta norma il cittadino extra UE regolarmente soggiornante pu\u00f2 utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all\u2019art. 46 dello stesso DPR (compresa quindi, ai sensi della lettera a) dello stesso art. 46 la \u201csituazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali\u201d) soltanto \u201climitatamente agli stati, alle qualit\u00e0 personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani\u201d. Sulla questione in esame, questo giudice condivide integralmente le motivazioni contenute nell\u2019ordinanza del 20.3.2020, con cui il Tribunale di Milano ha (I sezione civile, doc. 24 allegato da parte ricorrente) dichiarato la natura discriminatoria della clausola contenuto nel bando del Comune di Sesto San Giovanni (in forza della disposizione contenuta nel regolamento regionale in esame). In particolare, nella predetta decisione \u2013sulla quale la Regione Lombardia nelle note scritte nulla ha argomentato -si legge: \u201cLa previsione pone pacificamente a carico degli stranieri un onere documentale non richiesto ai cittadini italiani. La richiesta rivolta ai soli stranieri rende non solo maggiormente oneroso per costoro l\u2019accesso al bando e dunque agli alloggi, ma altres\u00ec \u2013quanto meno per una considerevole parte di stranieri \u2013impossibile l\u2019assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale. E\u2019 infatti certo che vi siano Stati non appartenenti all\u2019Unione nei quali non \u00e8 possibile acquisire la documentazione riferita al patrimonio immobiliare che il Comune di Sesto San Giovanni richiede, tanto che il decreto 21.10.2019 (emanato dal ministro del Lavoro di concerto con il ministro degli Affari Esteri) in materia di reddito di cittadinanza elenca (proprio con riferimento agli indicatori sulla propriet\u00e0 immobiliare) Stati o territori nei quali non \u00e8 possibile acquisire la documentazione riferita al patrimonio immobiliare per assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura\u201d. Con riferimento alle disposizioni di cui al DPR 445\/2000, nell\u2019ordinanza in esame, il giudice ha affermato che: \u201cNon vi \u00e8 dubbio che il D.P.R. 445\/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) raccolga al suo interno norme di rango primario e disposizioni regolamentari di rango secondario. In particolare l\u2019art. 3 \u00e8 norma di natura meramente regolamentare e come tale non pu\u00f2 porsi in contrasto con le disposizioni di rango superiore sopra richiamate in materia di parit\u00e0 di trattamento degli stranieri e di diritto dello straniero di accesso all\u2019alloggio. La previsione dell\u2019art. 3 non consente cio\u00e8 di superare il principio di pari trattamento dello straniero rispetto all\u2019italiano fissato dalle norme sovranazionali e nazionali (di rango primario) sopra richiamate&#8230;.<strong>Cos\u00ec la scelta dell\u2019amministrazione di non consentire allo straniero di provare attraverso un\u2019autocertificazione il requisito di non possidenza, non pu\u00f2 tradursi in una limitazione o addirittura in una preclusione all\u2019accesso all\u2019edilizia residenziale pubblica. Se per un verso la richiesta di documentazione supplementare aggrava l\u2019iter burocratico per il solo straniero, d\u2019altra parte tale richiesta pone lo straniero in una situazione di stallo non superabile in assenza di adeguati strumenti che consentano di ovviare all\u2019eventuale impossibilit\u00e0 di ottenere, dall\u2019autorit\u00e0 estera, i documenti richiesti dal bando\u201d. \u2026\u2026..Cos\u00ec la situazione di impossidenza immobiliare all\u2019estero -che costituisce requisito per l\u2019assegnazione dell\u2019alloggio sia per l\u2019italiano che per lo straniero -, pur non potendo essere verificata dall\u2019amministrazione con riferimento alla posizione di alcun richiedente, si traduce in un ostacolo all\u2019accesso alla graduatoria e all\u2019assegnazione dell\u2019alloggio per soli i cittadini stranieri, tenuto anche conto del fatto che ai cittadini italiani \u00e8 data la possibilit\u00e0 di documentarla mediante semplice dichiarazione sostitutiva. In definitiva la richiesta di documentazione supplementare rivolta al solo cittadino straniero non \u00e8 sostenuta da alcuna norma di rango primario, n\u00e9 pu\u00f2 ritenersi legittima o ragionevole alla luce delle considerazioni appena svolte. Tale condotta, ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente pi\u00f9 svantaggiosa rispetto a quella dell\u2019italiano, costituisce discriminazione diretta ai danni degli stranieri. \u2026.\u201d <\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Corte appello Milano 1598\/2018 \u201c<em>In ogni caso si osserva che l\u2019art. 3, co. 2, DPR n. 445\/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede: \u2026.Gli artt. 46 e 47 del DPR 445\/2000 richiamati dall\u2019art. 3 stabiliscono: \u2026\u2026.La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilit\u00e0 di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualit\u00e0 personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall\u2019art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui \u201cAllo straniero \u00e8 riconosciuta parit\u00e0 di trattamento con il cittadino\u2026nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell\u2019accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge\u201d. La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non pu\u00f2 essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445\/2000). \u201c <\/em><\/p>\n<p>Alla stregua della ricognizione legislativa sopra effettuata pu\u00f2 affermarsi:<\/p>\n<p>che la discriminazione se esistente \u00e8 tout court tale, e impedisce la valutazione di una asserita ragionevolezza del sistema di divaricazione tra posizioni sostanziali del cittadino italiano e UE e cittadino straniero;<\/p>\n<p>che \u00e8 innegabile una discriminazione di tipo indiretto secondo quanto sopra descritto dall\u2019art. 2 della Direttiva CE 43\/2000 come recepita in Italia. Il bando prevede tra i requisiti la assenza di patrimonio immobiliare in Italia e all\u2019estero. Il cittadino UE \u00e8 ammesso alla autocertificazione, il cittadino non UE, no, come si evince con chiarezza dall\u2019art. 2 del Bando laddove la autocertificazione \u00e8 prevista per il patrimonio immobiliare con la specifica solo per i cittadini UE. Ed infatti prosegue l\u2019art. 2 prevedendo per gli stranieri la possibilit\u00e0 di autocertificazione nei limiti di cui ai richiamati artt. 3 46 e 47 del DLGSL 445\/2000. Consegue quindi che il cittadino UE autocertifica la impossidenza in stati stranieri rispetto alla Stato in cui chiede l\u2019accesso alla edilizia pubblica. Similmente \u00e8 negato fare al cittadino straniero, rispetto alla identica richiesta di accesso alla edilizia popolare nello stato italiano in cui \u00e8 legittimamente residente. Rispetto al possesso di immobili siti in territorio diverso dal territorio Italiano la posizione del cittadino italiano \/UE e del cittadino straniero \u00e8 ineguale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 costituisce evidente discriminazione nella preferibile accezione di discriminazione indiretta derivante da una fonte normativa di tipo neutro che nella applicazione concreta, comporta trattamento deleterio dello straniero al quale la norma relativa alla necessit\u00e0 di certificare mediante accesso agli organi statuali dello Stato di provenienza comporta difficolt\u00e0 od impossibilit\u00e0 di accesso a servizi offerti dalla PA a soggetti ugualmente non abbienti.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque assente qualsiasi giustificazione alla differenza di trattamento poich\u00e9 la possibilit\u00e0 di controllo della assenza di possidenza di beni immobili all&#8217;estero \u00e8 identica per lo Stato italiano sia che il possessore di eventuale bene non dichiarato sia italiano che straniero.<\/p>\n<p>Consegue che l\u2019appello deve essere accolto e accertata la discriminazione derivate dalla formulazione del bando di concorso che esclude dalla autocertificazione la moglie del richiedente.<\/p>\n<p>Alla stregua dei poteri riconosciuto dall\u2019ordinamento al Giudice ordinario dall\u2019art. 28 sopra citato, si dispone che il XXX collochi l\u2019appellante in graduatoria secondo la sua posizione con i provvedimenti eventualmente a ci\u00f2 conseguenti.<\/p>\n<p>Quanto al danno patrimoniale richiesto esso non \u00e8 accertabile in questa sede essendo assente la prova del diritto all\u2019accesso alla abitazione a canone agevolato e la misura dello stesso. Se astrattamente si potrebbe procedere ad una condanna generica ai sensi dell\u2019art. 278 c.p.c. \u00e8 tuttavia assente la specifica domanda di parte necessaria per procedere.<\/p>\n<p>Quanto al danno non patrimoniale non vi \u00e8 parimenti alcuna allegazione certa sull\u2019an e sul quantum non essendovi certezza in ordine al diritto all\u2019accesso dell\u2019appellante alla abitazione di cui al contestato bando.<\/p>\n<p>N\u00e9 vi \u00e8 spazio per la pubblicazione della sentenza attesa la evoluzione intervenuta nella legislazione anche regionale sul punto.<\/p>\n<p>L\u2019esito complessivo della causa tenuto conto della assoluta particolarit\u00e0 della fattispecie, comporta la compensazione delle spese dei due gradi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Dichiara irrilevante la questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 32 LR 31.3.15 n. 41 che ha modificato la tabella A allegata alla L. 96\/12 .<\/p>\n<p>In accoglimento dell\u2019appello proposto da I , accerta il comportamento discriminatorio tenuto dal XXX nei confronto dello stesso, in relazione al bando per l\u2019assegnazione degli alloggi ERP 2.10.217 e 31.10.2017 e ordina al XXX di inserire I T nella graduatoria a seguito del detto bando nella posizione derivante dalla possibilit\u00e0 di autocertificazione della moglie I M di assenza di possidenza di immobili all\u2019estero con i provvedimenti eventualmente conseguenti .<\/p>\n<p>Respinge le ulteriori domande avanzate.<\/p>\n<p>Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<\/p>\n<p>Firenze 2 giugno 2020<\/p>\n<p>il Consigliere estensore il Presidente<\/p>\n<p>Isabella Mariani Domenico Paparo<\/p>\n<p><strong>Nota <\/strong><\/p>\n<p>La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell&#8217;ambito strettamente processuale, \u00e8 condizionata all&#8217;eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE La Corte di Appello di Firenze, Sezione PRIMA<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1633,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione nell\u2019acceso agli alloggi di edilizia popolare, Corte D\u2019Appello di Firenze, sentenza del 2 giugno 2020<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La richiesta di documentazione supplementare al cittadino straniero per accedere agli alloggi di edilizia popolare costituisce discriminazione diretta\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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