{"id":1695,"date":"2021-05-13T17:28:13","date_gmt":"2021-05-13T15:28:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1695"},"modified":"2021-05-13T17:28:16","modified_gmt":"2021-05-13T15:28:16","slug":"indennita-di-maternita-discriminazione-di-genere-corte-di-cassazione-sentenza-16-novembre-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/05\/13\/indennita-di-maternita-discriminazione-di-genere-corte-di-cassazione-sentenza-16-novembre-2017\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 di maternit\u00e0, discriminazione di genere, Corte di Cassazione, Sentenza 16 novembre 2017"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">Fatti di causa<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019avvocata M.B., iscritta all\u2019Albo degli avvocati ed anche insegnante scolastico di ruolo part-time, lamentava avanti il Giudice del lavoro di Arezzo il rigetto della domanda di corresponsione da parte della Cassa forense dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0, a seguito del parto avvenuto il 15 settembre 2004, motivato dalla circostanza che tale indennit\u00e0 era gi\u00e0 stata erogata dall\u2019INPDAP in virt\u00f9 del rapporto di lavoro con il M.I.U.R.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda e la Corte d\u2019appello di Firenze, con sentenza del 5.5.2011, accoglieva l\u2019appello proposto dalla Cassa limitatamente alla condanna al pagamento degli accessori sul credito mediante il cumulo di interessi e rivalutazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte territoriale rilevava che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 71 nel richiedere all\u2019iscritta alla Cassa di dichiarare l\u2019inesistenza di altro trattamento per maternit\u00e0 non intendeva di certo escludere la possibilit\u00e0 di un cumulo delle prestazioni o che la prestazione non dovesse essere concessa alla lavoratrice che avesse percepito il trattamento da parte di altro Ente in virt\u00f9 d\u00ec altro rapporto di lavoro autonomo o dipendente; la Corte aggiungeva che questa era l\u2019unica interpretazione ammissibile sul piano costituzionale giacch\u00e9 la Corte costituzionale aveva posto in evidenza la necessit\u00e0 di garantire alla gestante la massima sicurezza economica e tale fine, in caso di impiego part- time, legittimava una doppia erogazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Cassa con unico motivo illustrato da memoria. M.B. ha depositato procura speciale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Motivi della decisione<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con unico ed articolato motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 70 e 71 giacch\u00e9 tali disposizioni, ad avviso della Cassa ricorrente, implicano necessariamente il divieto di cumulo tra prestazioni, come dimostrano sia l\u2019obbligo di autocertificare il non godimento di altro trattamento per lo stesso titolo, che la peculiare modalit\u00e0 di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 prevista per le libere professioniste con la previsione di una soglia minima e massima non compatibile con la contemporanea erogazione di ulteriori prestazioni di maternit\u00e0 e l\u2019insussistenza di una garanzia costituzionale spinta sino al mantenimento dell\u2019intero reddito durante il periodo di astensione obbligatoria; dunque, l\u2019interpretazione offerta dalla Corte territoriale delle norme prima ricordate si manifesta non coerente con le indicazioni della Corte di cassazione e della Corte delle leggi. L\u2019interpretazione offerta dalla Corte territoriale della normativa in materia, ad avviso della ricorrente, \u00e8 pure in contrasto con la formulazione letterale del citato D.Lgs. del 2001, art. 71 che non consente alla Cassa di erogare il trattamento di maternit\u00e0 allorch\u00e9 la lavoratrice abbia gi\u00e0 goduto per lo stesso titolo di un trattamento a carico di altro ente previdenziale come nel caso di specie, avendo l\u2019Avv.to B. gi\u00e0 ottenuto la provvidenza in parola dall\u2019INPDAP in virt\u00f9 di un rapporto di lavoro part-time nel comparto scuola.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il motivo, come gi\u00e0 affermato da questa Corte con le sentenze nn. 15072 e 15731\/2013, appare fondato e pertanto va accolto. Il thema decidendum \u00e8 la retta interpretazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 71 che cos\u00ec recita al comma 1; \u201cl\u2019indennit\u00e0 di cui all\u2019art. 70 \u00e8 corrisposta, indipendentemente dall\u2019effettiva astensione dell\u2019attivit\u00e0 \u201cdalla competente cassa\u201d a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto\u201d. Al comma 2 si aggiunge \u201cla domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonch\u00e9 dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l\u2019inesistenza del diritto alle indennit\u00e0 di maternit\u00e0 di cui al Capo 2 ed al Capo 11\u201d. Ora, alla luce delle due norme, il diritto in parola pu\u00f2 essere richiesto a condizione che la lavoratrice ne faccia domanda, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione ad hoc l\u2019inesistenza di altro trattamento di maternit\u00e0 come lavoratrice pubblica o autonoma. Si tratta, sotto quest\u2019ultimo profilo, di un requisito essenziale per l\u2019erogazione della prestazione posto che l\u2019art. 71 dispone che la domanda \u201cdeve essere corredata\u201d: la finalit\u00e0 della norma \u00e8 in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di pi\u00f9 enti previdenziali per lo stesso evento e cio\u00e8 la situazione di maternit\u00e0, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale.<\/p>\n\n\n\n<p>3. La formulazione della norma appare del tutto chiara ed univoca e non consente una interpretazione diversa dall\u2019impossibilit\u00e0 di godere del trattamento previsto dall\u2019art. 70 nel caso in cui la richiedente goda gi\u00e0 di una prestazione di altro ente in quanto, diversamente opinando, la disposizione sarebbe inutiliter data e non avrebbe alcuna utilit\u00e0; l\u2019argomento per cui l\u2019art. 70 non implicherebbe alcun divieto di cumulo tra prestazioni erogate da pi\u00f9 enti per lo stesso titolo \u00e8 privo di pregio in quanto l\u2019art. 70 definisce i termini della prestazione, mentre l\u2019art. 71 regola in dettaglio le condizioni di erogazione tra le quali, in particolare, che si documenti \u2013 attraverso una autocertificazione \u2013 l\u2019insussistenza di prestazioni per la maternit\u00e0 gi\u00e0 concessi in virt\u00f9 di diversi rapporti assicurativi.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Infine non possono condividersi i dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale della norma in discorso, una volta interpretata alla luce del suo univoco significato letterale e sistematico, in relazione all\u2019art. 3 Cost. e art. 31 Cost., comma 2, (ed anche in riferimento agli artt. 32 e 37 Cost.) i posto che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 \u201cserve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilit\u00e0 di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare che alla maternit\u00e0 si ricolleghi una stato di bisogno economico\u201d (Corte cost. nn. 1\/1987, n. 276\/88, n. 332\/88, n. 61\/91, n. 132\/91, n, 423\/95; n. 3\/98), ma che l\u2019orientamento della Corte delle leggi cos\u00ec come ricostruito nello stesso provvedimento impugnato parla di una \u201cradicale\u201d riduzione del tenore dello vita, nonch\u00e9 di uno stato di bisogno, situazioni che quindi certamente non coincidono automaticamente con una determinazione dell\u2019indennit\u00e0 in una misura ridotta rispetto alla precedente retribuzione goduta prima dello stato di gravidanza. Lo stesso concetto di \u201ctenore di vita\u201d (cfr. sentenza n. 3\/1998) non \u00e8 sovrapponibile a quello di livello retributivo goduto in senso stretto, essendo valutabile nel suo complesso e tenuto conto di plurimi elementi di giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Peraltro, non \u00e8 neppure automaticamente estensibile al caso in esame la giurisprudenza formatasi in gran parte in ordine alle prestazioni di maternit\u00e0 godute in relazione ad una singola professione o ad un singolo -il rapporto di lavoro autonomo o subordinato, poich\u00e9, nel presente giudizio, si discute del vantato cumulo tra prestazioni per maternit\u00e0 provenienti da enti diversi per tipologie di lavoro diverso (professionale e di dipendenza pubblica).<\/p>\n\n\n\n<p>6. Si deve anche ricordare che questa Corte, in relazione proprio all\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 dovuta alle libere professioniste, ha osservato che la determinazione del sistema indennitario \u201crientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore che \u00e8 libero di modulare diversamente nel tempo e a seconda delle categorie di lavoratrici madri, il livello di tutela della maternit\u00e0 con misure di sostegno legate a fattori di variabilit\u00e0 incidenti ora sulla salvaguardia del livello di reddito delle fruitrici dell\u2019indennit\u00e0 ora ad esigenze di bilancio, tenuto conto dell\u2019incidenza quantitativa delle erogazioni che, per quanto riguarda la professione legale, \u00e8 mutata rispetto ai primi anni di applicazione della legge\u201d (Cass. n. 22023\/2010).<\/p>\n\n\n\n<p>7. L\u2019evoluzione della medesima normativa in esame per effetto della legge n. 289\/2003 mostra peraltro, essendo stata introdotta una misura massima per le l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 in favore delle libere professioniste, la mancanza di correlazione stretta tra livelli retributivi goduti (e contributi erogati) e la misura della prestazione di maternit\u00e0. Infine, la considerazione per cui la lavoratrice in concreto abbia subito una riduzione molto sensibile del tenore di vita precedentemente goduto in quanto ha ottenuto la sola prestazione a carico dell\u2019INPDAP in relazione ad un rapporto part-time, non appare risolutiva per decidere la presente controversia in quanto ci\u00f2 \u00e8 avvenuto per scelta della stessa ricorrente che non ha optato per il trattamento offerto dalla Cassa, ma per quello dell\u2019ente di previdenza pubblico, senza quindi usufruire degli ingenti (secondo la difesa della lavoratrice) contributi professionali versati. Ma questa conseguenza \u00e8 stato il frutto di una decisione della stessa lavoratrice che \u2013 secondo la decisione impugnata \u2013 ha presentato domanda alla Cassa dopo aver gi\u00e0 ottenuto il trattamento INPDAP e quindi senza una preventiva informazione sulla normativa del settore che avrebbe, con ogni probabilit\u00e0, evitato questa penalizzante soluzione.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Si deve quindi cassare la sentenza impugnata e, non necessitando la controversia ulteriori approfondimenti istruttori, pu\u00f2 decidersi la causa nel merito con il rigetto della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Stante l\u2019assenza di precedenti di legittimit\u00e0 all\u2019epoca di proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti dell\u2019intero processo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell\u2019intero processo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatti di causa L\u2019avvocata M.B., iscritta all\u2019Albo degli avvocati ed anche insegnante scolastico di ruolo part-time, lamentava avanti il Giudice<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1696,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Indennit\u00e0 di maternit\u00e0, Corte di Cassazione, Sentenza 2017<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La sentenza ha ad oggetto una controversia tra una avvocata anche insegnante che lamenta la mancata corresponsione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 da parte della Cassa forense\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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