{"id":1719,"date":"2021-06-14T10:16:43","date_gmt":"2021-06-14T08:16:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1719"},"modified":"2021-06-14T10:16:45","modified_gmt":"2021-06-14T08:16:45","slug":"licenziamento-lavoratore-disabile-obbligo-di-adottare-i-ragionevoli-accomodamenti-tribunale-di-verona-sentenza-del-6-agosto-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/06\/14\/licenziamento-lavoratore-disabile-obbligo-di-adottare-i-ragionevoli-accomodamenti-tribunale-di-verona-sentenza-del-6-agosto-2020\/","title":{"rendered":"Licenziamento lavoratore disabile, obbligo di adottare i ragionevoli accomodamenti, Tribunale di Verona, sentenza del 6 agosto 2020."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">&nbsp;REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Verona &#8211; Sezione Lavoro,<\/p>\n\n\n\n<p>nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 13.06.2019<\/p>\n\n\n\n<p>DA<\/p>\n\n\n\n<p><strong>F V <\/strong>, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv. Gianluca Spolverato e Francesca Marchesan per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Padova, Via Rismondo n. 2\/e<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">CONTRO<\/p>\n\n\n\n<p><strong>R Q<\/strong>, comparso in causa a mezzo degli avv.ti Gianfranco Magalini ed Elisa Fav\u00e8, per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Lungadige Capuleti n. 1\/a<\/p>\n\n\n\n<p>OGGETTO: opposizione a ordinanza c.d. Legge Fornero<\/p>\n\n\n\n<p>UDIENZA DI DISCUSSIONE: 09.06.2020<\/p>\n\n\n\n<p>CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:<\/p>\n\n\n\n<p>Piaccia al Tribunale di Verona &#8211; Sezione lavoro, ogni contraria domanda e istanza respinta,<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; riformare e\/o annullare l\u2019ordinanza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13 maggio 2019, adottata nel procedimento R.G. n. 781\/2018 e, in accoglimento della proposta opposizione<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in via principale, accertare e dichiarare per le ragioni indicate in ricorso, la legittimit\u00e0 del licenziamento impugnato e, comunque, rigettare le domande proposte dal sig. R Q perch\u00e9 infondate in fatto e in diritto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, a) applicare l\u2019art. 18, comma 9, Statuto Lavoratori e, in via ulteriormente subordinata, l\u2019art. 18, comma 7, Statuto Lavoratori; b) detrarre dalla somma riconosciuta l\u2019aliunde perceptum aut percipiendum per altre attivit\u00e0 lavorative, nella misura che emerger\u00e0 in corso di causa.<\/p>\n\n\n\n<p>Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali, c.p.a. e IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:<\/p>\n\n\n\n<p>In via principale<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Per tutti i motivi di cui al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all\u2019art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300\/70, dichiararsi ed accertarsi la nullit\u00e0 del licenziamento nella presente sede impugnato in quanto discriminatorio ed ordinarsi alla societ\u00e0 convenuta F V , in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione del ricorrente sig. R Q nel posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Condannarsi, per l\u2019effetto, la societ\u00e0 convenuta F V , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente stabilendo un\u2019indennit\u00e0 in misura pari all&#8217;ultima retribuzione globale di fatto, pari ad \u20ac 2.324,55, oltre rateo di Tfr di \u20ac 172,18 (oltre ad aumenti contrattuali) maturata dal giorno del licenziamento, 27\/06\/2017, sino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione nonch\u00e9, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali<\/p>\n\n\n\n<p>In subordine, a conferma dell\u2019ordinanza reclamata<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Per tutti i motivi di cui al ricorso, ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300\/70, annullarsi il licenziamento comminato dalla societ\u00e0 convenuta al ricorrente e confermarsi la condanna della societ\u00e0 convenuta F V &nbsp;in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Confermarsi la condanna, per l\u2019effetto, della convenuta F V &nbsp;in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto, pari<\/p>\n\n\n\n<p>ad \u20ac 2.324,55, oltre rateo di Tfr di \u20ac 172,18, dal giorno del licenziamento, 27\/06\/2017, sino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilit\u00e0 per il periodo precedente l\u2019ordinanza reclamata, nonch\u00e9 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati di interessi nella misura legale<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 co. 3, cpc,<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Con integrale rifusione di spese, CU e compensi di causa, oltre a contributo forfetario 15%, Iva e Cpa.<\/p>\n\n\n\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n\n\n\n<p>Con ricorso depositato ai sensi dell\u2019art. 1 comma 51 legge 92\/12 F V &nbsp;ha convenuto in giudizio R Q e ha proposto opposizione, svolgendo le conclusioni sopra riportate, avverso l\u2019ordinanza emessa il 13.5.2019 da questo Tribunale all\u2019esito della fase sommaria del rito speciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 costituito nel giudizio di opposizione il lavoratore R Q ed ha svolto le conclusioni in epigrafe.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice ritenuto che la causa di opposizione non richiedeva nuovi approfondimenti istruttori rispetto alle prove testimoniali e documentali acquisite nella fase sommaria, ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, fissava l\u2019udienza di discussione all\u2019esito della quale tratteneva la causa per la decisione ai sensi dell\u2019art. 1 comma 57 L. 92\/12.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019opposizione svolta dalla F V &nbsp;\u00e8 infondata e deve essere disattesa integralmente. Si richiamano e si confermano le motivazioni, di seguito riportate, dell\u2019ordinanza emessa da questo Giudice all\u2019esito della fase sommaria:<\/p>\n\n\n\n<p><em>Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza 05\/02\/2019 osserva quanto segue<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Con ricorso proposto ai sensi dell\u2019articolo 1 comma 48 legge 92\/12 R Q conveniva in giudizio la societ\u00e0 F V. esponendo: che la convenuta era azienda siderurgica con centinaia di dipendenti; di essere stato assunto il 01\/08\/2005; di avere sempre svolto prestazione presso la sede legale e produttiva della societ\u00e0 convenuta, con inquadramento da ultimo al quarto livello del C.C.N.L. metalmeccanica; di avere svolto sino al gennaio 2009 mansioni di addetto al carro ponte; di essere stato giudicato inidoneo a tale mansione e pertanto di essere stato adibito alla officina meccanica, con le limitazioni prescritte dal medico competente; di essere stato sottoposto nel dicembre 2009 ad un intervento chirurgico per l\u2019impianto di un defibrillatore sottocutaneo; di essere stato riconosciuto all\u2019esito della visita in data 08\/07\/2009 invalido civile all\u201980% in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104\/92, con riduzione della capacit\u00e0 lavorativa oltre 45% ai sensi dell\u2019articolo 1 n. 68\/99; che al rientro in azienda nel gennaio 2010 il medico competente aveva sottoposto il ricorrente a visita di accertamento di idoneit\u00e0 alla mansione anche lo scopo di valutare la possibilit\u00e0 di interferenze con campi magnetici dei magneti presenti in officina e sulle gru; che pertanto la societ\u00e0 convenuta, esaminati i valori di esposizione a campi magnetici nella postazione di lavoro del ricorrente e nelle altre possibili destinazioni, tenuto conto della prescrizione del cardiologo e delle indicazioni del produttore del defibrillatore, aveva individuato, a partire dal gennaio 2010, nel laboratorio qualit\u00e0 e nella mansione di addetto alle prove fisiche la postazione lavorativa e la mansione compatibile con le condizioni di salute; che nelle successive visite mediche periodiche il ricorrente, ininterrottamente addetto al laboratorio qualit\u00e0, era stato dichiarato idoneo allo svolgimento delle mansioni ivi assegnate; di essere stato addetto all\u2019interno del laboratorio all\u2019uso del pendolo, registrando i dati ottenuti su apposito file, e della macchina broccatrice; che nel dicembre 2017 la societ\u00e0 convenuta aveva inserito nel laboratorio qualit\u00e0 un nuovo macchinario, denominato smagnetizzatore, utilizzato per smagnetizzare i campioni utilizzati per le prove; che si trattava di un macchinario di dimensioni ridotte e facilmente trasportabile in altro luogo dello stabilimento; che l\u2019utilizzo di tale macchinario impegnava non pi\u00f9 di 10 minuti al giorno; che per lo specifico dispositivo impiantato al ricorrente le linee guida del produttore indicavano in 1mT il valore di esposizione a interferenze elettromagnetiche, oltre il quale dispositivo avrebbe potuto non funzionare correttamente; che sulla base delle prove effettuate in data 20\/01\/2017 il superamento di tale valore era stato misurato solamente in prossimit\u00e0 del centro della \u201cbocca\u201d dello smagnetizzatore, mentre nell\u2019area circostante erano stati misurati valori di molto inferiori; che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aveva trasmesso a mezzo e-mail il rapporto della prova ai dirigenti aziendali ed al medico competente, con il suo personale parere di incompatibilit\u00e0 dei portatori di defibrillatore nella mansione di addetto al laboratorio prove qualit\u00e0; che il medico competente a seguito di visita del 30\/01\/2017 aveva ritenuto che il ricorrente non potesse accedere per la sua sicurezza all\u2019area presa in considerazione, tenuto conto dell\u2019impossibilit\u00e0 di modificare l\u2019organizzazione del lavoro e della impossibilit\u00e0 di isolare il rischio all\u2019interno del laboratorio vista la presenza di due macchinari, smagnetizzatore e spettrometro-scintilligrafo, che possono dare interferenze elettromagnetiche; di avere impugnato il giudizio medico competente ai sensi dell\u2019articolo 41 dlg 81\/2008; che la competente commissione medica, acquisita la relazione di visita specialistica ed il parere degli ingegneri della ditta costruttrice del dispositivo impiantato al ricorrente, aveva modificato il parere del medico competente ritenendo il lavoratore idoneo alla mansione di addetto al controllo qualit\u00e0 nel laboratorio di analisi fisiche, purch\u00e9 venisse adibito a mansioni e utilizzo di macchinari che comportassero esposizione a valori di campo magnetico statico e dinamico inferiori a 1mT, rimettendo al datore di lavoro l\u2019individuazione in concreto di mansioni compatibili; che il RSSP aveva espresso parere di inesistenza di compiti assegnabili al ricorrente e compatibili con le sue condizioni di salute; che la societ\u00e0 convenuta con lettera del 01\/06\/2017 aveva comunicato ai sensi dell\u2019articolo 7 legge 604\/66 la propria determinazione di procedere al licenziamento del ricorrente; dopo il mancato raggiungimento un accordo tra le parti, la societ\u00e0 convenuta aveva comunicato con lettera del 22\/06\/2017 il licenziamento \u201ca fronte della accertata ridotta idoneit\u00e0 della mansione di addetto al laboratorio qualit\u00e0 e dell\u2019inesistenza-anche alla luce della perizia effettuata dal ns RSSP -di altre posizioni anche di livello inferiore all\u2019interno dell\u2019azienda in cui Lei possa essere utilmente collocato\u201d; che la societ\u00e0 convenuta aveva ritenuto, sulla base della relazione del responsabile RSPP del 30\/05\/2017, che non esistessero mansioni idonee a garantire un\u2019esposizione a valori di campo magnetico inferiori a quelli indicati dalla commissione della ULSS9; di avere impugnato il licenziamento con lettera del 09\/08\/2017.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il ricorrente deduceva la nullit\u00e0 del licenziamento per violazione della normativa antidiscriminatoria per regione di handicap, con particolare riferimento al decreto legislativo 216\/2003, con il quale era stata data attuazione alla direttiva 2000\/78\/CE, che disciplina la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione di condizioni di lavoro, individuando tra i fattori di rischio anche la condizione di handicap fisico. Il ricorrente sosteneva infatti che la scelta organizzativa di introdurre un nuovo macchinario, cio\u00e8 lo smagnetizzatore, e di collocarlo proprio nella postazione lavorativa del ricorrente, aveva avuto l\u2019effetto di introdurre una \u201cbarriera\u201d che aveva precluso la partecipazione lavorativa del disabile in condizioni di parit\u00e0 con gli altri lavoratori. Infatti sino all\u2019introduzione dello smagnetizzatore il ricorrente era stato perfettamente idoneo allo svolgimento della mansione affidata, tenuto conto anche dei valori di magnetismo dei macchinari presenti sino ad allora nel laboratorio qualit\u00e0. Il ricorrente sosteneva che lo smagnetizzatore poteva essere collocato in ambiente diverso in quanto confinato in una delle stanze presenti all\u2019interno del laboratorio. In ogni caso, tenuto conto del fatto che il superamento dei valori limite era stato misurato solamente a pochi centimetri di distanza dallo smagnetizzatore, il fattore di rischio poteva essere eliminato semplicemente affidando l\u2019uso di tale macchinario a un lavoratore diverso. Pertanto il ricorrente chiedeva che fosse accertata la nullit\u00e0 del licenziamento per violazione del divieto di discriminazione previsto dall\u2019articolo 3 comma tre bis DLG 216\/2003e che fosse applicata la tutela prevista dal comma 1 dell\u2019articolo 18 legge 300\/70.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In via subordinata la parte ricorrente chiedeva che il licenziamento fosse annullato e che fosse applicata la tutela prevista dall\u2019articolo 18 commi 4 e 7 legge 300\/70.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Si costituiva in giudizio la societ\u00e0 convenuta e chiedeva l\u2019integrale rigetto delle domande di parte ricorrente esponendo che lo smagnetizzatore era stato introdotto poich\u00e9 era stata verificata una imprevedibile ed anomala magnetizzazione del pendolo di Charpy, utilizzato giornalmente anche dal ricorrente. Il RSSP aveva ritenuto che nel laboratorio qualit\u00e0 vi erano superiori ai LA nelle immediate vicinanze dello smagnetizzatore e che vi erano livelli inferiori ai LA anche in vari punti interno dei locali del laboratorio che quindi non si poteva escludere che i lavoratori addetti al laboratorio portatori di AIMD potessero anche per distrazione o errore sostare in zone pericolose. Il RSSP aveva evidenziato che, in base alla normativa contenuta nelle direttive europee sulla sicurezza e salute in materia di esposizione del lavoratore al rischio derivante da agenti fisici, dovevano essere adottate, per i lavoratori con stimolatori cardiaci, adeguate precauzioni misure anche in presenza di livelli inferiori rispetto ai LA (livelli di azione). La societ\u00e0 convenuta valorizzava la relazione specialistica acquisita dalla commissione investita del riesame del giudizio di idoneit\u00e0 del medico competente, nella quale si evidenziava che vi erano rischi non trascurabili di interferenze elettromagnetiche, che potevano comportare il non corretto funzionamento del dispositivo medicale. Inoltre la convenuta evidenziava il fatto che il rischio non era determinato soltanto dalla possibilit\u00e0 che il ricorrente si avvicinasse in maniera imprudente o per distrazione al smagnetizzatore o dallo scintillografo, infatti, nel laboratorio qualit\u00e0 vi erano rischi imprevisti come in particolare dimostrato dalla magnetizzazione del pendolo per effetto dei campioni proveniente dall\u2019officina qualit\u00e0. Inoltre i campi magnetici erano prodotti anche dagli stessi materiali ferrosi trattati. La societ\u00e0 convenuta esponeva che non era possibile spostare lo smagnetizzatore in altro luogo dello stabilimento e che non vi erano altre mansioni compatibili con l\u2019inquadramento del ricorrente e la sua professionalit\u00e0 disponibili in azienda; la societ\u00e0 convenuta esponeva inoltre che era stato proposto al ricorrente un reimpiego presso la societ\u00e0 che aveva l\u2019appalto del servizio di pulizia per gli uffici, ma tale ricollocazione non era stata accettata dalla parte ricorrente. La convenuta sosteneva inoltre che nel caso in questione non poteva essere configurata una discriminazione del lavoratore disabile, poich\u00e9 doveva trovare applicazione la prima eccezione prevista al comma 2 dell\u2019articolo 2 della direttiva 2000\/78, il quale prevede che vada esclusa la ricorrenza di un\u2019ipotesi di discriminazione indiretta qualora la disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificato da una finalit\u00e0 legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Nel caso in esame la finalit\u00e0 legittima quella della protezione della vita del ricorrente. In via subordinata, la societ\u00e0 convenuta chiedeva l\u2019applicazione dell\u2019articolo 18 comma 7, con la tutela prevista dall\u2019articolo 18 comma quarto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La causa \u00e8 stata istruita mediante l\u2019assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti. \u00c8 stata fissata udienza di discussione con termine per note difensive, all\u2019esito della quale il giudice si riservava la decisione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>***<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate devono essere accolte nei termini di seguito precisati.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nella lettera di licenziamento la societ\u00e0 convenuta ha preso atto del giudizio espresso dalla commissione medica a seguito del ricorso proposto al lavoratore avverso il giudizio di inidoneit\u00e0 espresso dal medico competente in data 30\/01\/2017. La commissione aveva infatti ritenuto il lavoratori idoneo alla mansione di addetto al controllo di qualit\u00e0 nel laboratorio di analisi fisica \u201cpurch\u00e9 il lavoratore venga adibito a mansioni di utilizzo di macchinari che comportino esposizione a valori di campo magnetico statico e dinamico inferiori a 1 mt\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La societ\u00e0 convenuta nella comunicazione di recesso ha richiamato la relazione del responsabile di servizio sicurezza in data 30\/05\/2017 secondo la quale \u201call\u2019interno del laboratorio qualit\u00e0-n\u00e9 comunque in altre postazioni aziendali-non esistono mansioni che possono garantire un\u2019esposizione a valori di campo magnetico inferiori a quelli indicati dalla commissione ULSS9\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il RSSP E ha redatto la relazione in questione (DOC 21 di parte ricorrente) sulla base di quanto indicato dalla commissione, la quale ha demandato al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e con il responsabile del servizio di prevenzione protezione, di provvedere ad individuare compiti compatibili con lo stato di salute del ricorrente, tenuto conto della inidoneit\u00e0 a mansioni che comportino esposizione a valori di campo magnetico statico e dinamico superiori a 1 mT<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il RSSP ha esposto le possibili fonti di campi magnetici all\u2019interno dell\u2019azienda e in particolare ha evidenziato la presenza di campi magnetici nei materiali metallici che venivano utilizzati per effettuare le prove fisiche nell\u2019ambito del laboratorio a cui era addetto il ricorrente. Tali valori di campo magnetico statico possono avere valori vicini o superiori al limite individuato dalla commissione della Ulss9.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La necessit\u00e0 di smagnetizzare sia le barre di prova che la stessa macchina per prove di resilienza (pendolo), secondo l\u2019autore della relazione, sarebbe \u201cla prova lampante che tale fenomeno esiste maniera significativa e non \u00e8 percepibile se non attraverso apposite particolari misurazioni\u201d. Il RSSP suggeriva pertanto adottare il principio della \u201cmassima precauzione possibile\u201d allo scopo di prevenire qualsiasi rischio di interferenza tra il defibrillatore del ricorrente e i campi magnetici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La parte ricorrente, in particolare nelle note difensive autorizzate, ha correttamente evidenziato che gli accertamenti che hanno portato alla valutazione di inidoneit\u00e0 da parte del medico competente e alla successiva modifica di tale giudizio da parte della commissione medica su ricorso del lavoratore, sono stati determinati dalla introduzione nel laboratorio dello smagnetizzatore.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Infatti, come stato confermato anche dai testi S ed E, il cosiddetto pendolo, in sede di misurazione dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici nell\u2019ambiente di lavoro, non aveva mai fornito valori anomali. La magnetizzazione residua del pendolo \u00e8 stata causata dal fatto che i campioni metallici vengono preparati da una macchina a controllo numerico che si trova nell\u2019officina qualit\u00e0 e che genera un magnetismo residuo elevato. Verificata l\u2019impossibilit\u00e0 di procedere alla smagnetizzazione della macchina a controllo numerico, si era deciso di procedere dapprima alla smagnetizzazione del pendolo e poi all\u2019utilizzo di un\u2019apposita macchina denominata smagnetizzatore per potere trattare le \u201cprovette\u201d prima di utilizzarle per le prove di resilienza con il pendolo (teste S).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il sig. S aveva comunicato all\u2019azienda con Mail del 24.11.2016 che l\u2019utilizzo dello smagnetizzatore avrebbe risolto maniera definitiva il problema della magnetizzazione del pendolo poich\u00e9 l\u2019apparecchiatura in questione produceva una \u201cperfetta smagnetizzazione\u201d delle provette\u201d (DOC 4 convenuta).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il teste E ha riferito che \u201clo smagnetizzatore tuttavia non elimina del tutto il magnetismo dei campioni e quindi il pendolo subisce comunque una magnetizzazione quindi periodicamente viene chiamata una ditta esterna specializzata che provvede alla bonifica\u201d \u201cper quanto riguarda il pendolo il problema \u00e8 potenziale e non facilmente riscontrabile perch\u00e9 l\u2019emissione di campi magnetici \u00e8 variabile e non facilmente predeterminabile\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il sig. S, sentito come teste ha precisato \u201cil problema dei campi magnetici dipende comunque anche dal pendolo che tende a magnetizzarsi in maniera non esattamente misurabile e prevedibile, anche se non in maniera esagerata tenuto conto dell\u2019utilizzo dello smagnetizzatore. Periodicamente misuriamo il magnetismo del pendolo ogni due settimane per effettuare le prove. Ci sono dei limiti se vengono superati si sospende la prova\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La commissione medica non ha ritenuto idoneo il ricorrente al lavoro in assenza di qualunque campo elettromagnetico ma soltanto nel caso in cui l\u2019esposizione superi il valore limite di 1mT. \u00c8 pacifico che lo smagnetizzatore sia stato introdotto proprio per ridurre al minimo l\u2019involontaria magnetizzazione del pendolo utilizzato per le prove di resilienza, con la precisazione che la magnetizzazione in questione stata rilevata sul pendolo, poich\u00e9 essa comportava anomalie nei risultati delle prove e non per valutare l\u2019esposizione campi magnetici degli addetti al laboratorio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>I testimoni di parte convenuta hanno riferito che lo smagnetizzatore non elimina del tutto il problema della formazione di campi magnetici nelle provette quindi anche nel pendolo. Tuttavia nel corso della causa non vi sono state allegazioni o produzioni dirette a documentare l\u2019accertamento nell\u2019ambiente in cui opera il ricorrente di campi magnetici derivanti dal funzionamento del pendolo superiori o prossimi ai valori limite individuati dalla commissione. Il Documento di Valutazione Rischi (doc. 22 convenuta) riporta per il pendolo il valore massimo di 0,740 mT, inferiore al limite previsto dalla Commissione e comunque il pendolo non \u00e8 stato individuato come fonte di campi magnetici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La societ\u00e0 convenuta ha allegato come documento 23 alle note difensive autorizzate per la discussione la documentazione attestante la misurazione di valori di magnetismo residuo del pendolo nel gennaio 2019. All\u2019udienza del 05\/02\/2019 la difesa di parte convenuta ha eccepito l\u2019irritualit\u00e0 di tale produzione, avente peraltro ad oggetto fatti sopravvenuti non solo al licenziamento del ricorrente ma anche alla instaurazione della causa. L\u2019eccezione di parte ricorrente \u00e8 fondata sia sotto il punto di vista processuale sia sotto il profilo della rilevanza probatoria. In primo luogo, pur tenendo conto della specialit\u00e0 del rito, non si ritiene ammissibile la produzione di un documento diretto a far emergere, fase di discussione della causa, nuovi temi di prova, che richiedono nuove difese e ulteriori approfondimenti istruttori. In secondo luogo, tenuto conto dei rispettivi oneri probatori, gravava sulla societ\u00e0 resistente la prova dei presupposti dell\u2019inidoneit\u00e0 del ricorrente alle mansioni assegnate nel laboratorio qualit\u00e0 nel momento in cui \u00e8 stato deciso e comunicato il licenziamento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ci\u00f2 premesso pertanto la parte ricorrente ha correttamente individuato nella introduzione dello smagnetizzatore l\u2019elemento che ha determinato l\u2019azienda a sollecitare il parere di idoneit\u00e0 del medico competente, successivamente modificato dalla commissione su ricorso del lavoratore. In particolare, la commissione ha effettuato la propria valutazione sulla base della relazione specialistica a firma della dottoressa V (DOC 19 ricorrente). Il medico specialista ha espresso le proprie valutazioni sulla base delle misure del campo statico e dinamico, esaminate anche degli ingegneri della ditta costruttrice del defibrillatore. La dottoressa V ha ritenuto che i valori di campo magnetico statico e dinamico superassero i limiti di sicurezza indicati dalle linee guida solamente in prossimit\u00e0 (2 cm) dello smagnetizzatore.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>L\u2019intensit\u00e0 del campo magnetico a distanza di 50 cm dallo smagnetizzatore veniva ritenuta di basso rischio di interferenza, sebbene il rischio tuttavia non fosse considerato trascurabile, e pertanto il medico specialista ha ritenuto che anche a tale distanza non era garantito il corretto funzionamento degli defibrillatore. Invece le restanti misurazioni fatte in altri punti della fabbrica mostrano \u201cbasso\/trascurabile di rischio di IEM\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La parte ricorrente conviene sul fatto che il posizionamento dello smagnetizzatore nel laboratorio, all\u2019interno di un locale attualmente privo di una porta o comunque di chiusura che possa impedire un avvicinamento anche involontario del lavoratore al dispositivo, costituisca attualmente un ostacolo per la valutazione di idoneit\u00e0 del ricorrente alla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 nel laboratorio qualit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La parte ricorrente invoca la previsione contenuta nell\u2019articolo 3 comma 3 bis del decreto legislativo n. 216\/2003 secondo la quale \u201cAl fine di garantire il rispetto del principio della parita&#8217; di trattamento delle persone con disabilita&#8217;, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita&#8217;, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita&#8217; la piena eguaglianza con gli altri lavoratori\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione \u201c una interpretazione della L. n. 216 del 2003, costituzionalmente orientata nonch\u00e8 valutata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Europea porta a ritenere che il diritto del lavoratore disabile all&#8217;adozione di accorgimenti che consentano l&#8217;espletamento della prestazione lavorativa trova un limite nell&#8217;organizzazione interna dell&#8217;impresa e, in particolare, nel mantenimento degli equilibri finanziari dell&#8217;impresa stessa (cfr. gi\u00e0 Corte Cost. n. 78 del 1958, Corte Cost. n. 316 del 1990, Corte Cost. n. 356 del 1993) nonch\u00e8 nel diritto degli altri lavoratori alla conservazione delle mansioni assegnate e, in ogni caso, di mansioni che ne valorizzino l&#8217;esperienza e la professionalit\u00e0 acquisita.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Dall\u2019istruttoria \u00e8 emerso che il ricorrente pu\u00f2 continuare ad operare con esposizione a valori di esposizione nei limiti indicati dalla Commissione all\u2019interno del laboratorio mediante l\u2019adozione di soluzioni organizzative ragionevoli, in quanto non comportanti eccessivi oneri di natura economica ed organizzativa. Infatti testimoni sentiti hanno riferito che lo smagnetizzatore non viene utilizzato in maniera continua durante l\u2019intera giornata lavorativa ma soltanto per pochi minuti prima che inizino le vere propria prove mediante le apparecchiature esistenti nel laboratorio. Il teste S ha riferito che la macchina smagnetizzatrice viene utilizzata circa 20 minuti al giorno cio\u00e8 \u201cin genere la mattina dopo i dipendenti sono andati in officina ritirare campioni\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il teste B da ritenere maggiormente attendibile in quanto addetto proprio alle mansioni di inserimento dei campioni nello smagnetizzatore, ha parlato di un funzionamento in complesso non superiore a tre minuti. Pertanto si pu\u00f2 ritenere che, potendo ragionevolmente determinare una durata media tra i cinque e dieci minuti al giorno, la prevenzione di rischi per la salute del ricorrente possa essere garantita efficacemente mediante una diversa modulazione dell\u2019orario di lavoro, concordando l\u2019inizio del lavoro del ricorrente una volta terminate le operazioni di magnetizzazione. Inoltre i testimoni hanno confermato che lo smagnetizzatore si trova in una delle quattro stanze pi\u00f9 piccole all\u2019interno del laboratorio qualit\u00e0. I rischi di una disposizione anche involontaria del ricorrente a campi magnetici derivanti dallo smagnetizzatore possono essere adeguatamente prevenuti mediante installazione di una porta e di meccanismi di chiusura e di una regolamentazione degli accessi che comporti il divieto di ingresso da parte di soggetti portatori di dispositivi medicali soggetti ad interferenze con i campi elettromagnetici.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il datore di lavoro pertanto non ha dimostrato la non praticabilit\u00e0 degli adattamenti necessari per consentire al lavoratore disabile di proseguire l\u2019attivit\u00e0 lavorativa all\u2019interno dell\u2019azienda compatibilmente con la professionalit\u00e0 gi\u00e0 acquisita.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La parte ricorrente ha chiesto in via principale dichiararsi la nullit\u00e0 del licenziamento in quanto discriminatorio nei confronti del lavoratore disabile, con l\u2019applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all\u2019art. 18 primo e terzo comma L. 300\/70.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ad avviso dello scrivente non vi sono i presupposti per configurare il licenziamento discriminatorio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Infatti, come ha condivisibilmente evidenziato parte della dottrina, il legislatore ha voluto espressamente mantenere una previsione di tutela reintegratoria attenuata per i casi in cui il licenziamento sia stato motivato da una inidoneit\u00e0 sopravvenuta del lavoratore, sulla base della costante giurisprudenza che ha identificato il licenziamento per inidoneit\u00e0 sopravvenuta con il recesso per giustificato motivo oggettivo. Diversamente ragionando, si dovrebbe concludere che la mancata prova della adozione di \u201caccomodamenti\u201d ragionevoli comporti automaticamente la natura discriminatoria del recesso e quindi anche la sostanziale abrogazione della norma contenuta nel comma 7 dell\u2019art. 18 legge 300\/70.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nel caso in esame il recesso \u00e8 stato motivato dall\u2019introduzione di un macchinario che non pu\u00f2 essere qualificato come una \u201cbarriera\u201d che impedisce il lavoro del disabile, poich\u00e9 la sua installazione \u00e8 stata motivata da oggettive esigenze produttive.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Pertanto, in accoglimento delle domande svolte in via subordinata dalla parte ricorrente, il licenziamento impugnato deve essere annullato deve essere ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente con la condanna della societ\u00e0 convenuta al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, nei limiti delle 12 mensilit\u00e0, la retribuzione globale di fatto \u00e8 stata indicata dalla parte ricorrente in \u20ac 2324,55, oltre rateo TFR di 172,18 euro. Il quantum della retribuzione globale di fatto non \u00e8 stato contestato dalla parte convenuta.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La parte convenuta allega che nel corso delle trattative successive alla valutazione di non idoneit\u00e0 da parte del medico competente, l\u2019azienda aveva ottenuto da parte della societ\u00e0 H, appaltatrice del servizio di pulizia e stabilimento, la disponibilit\u00e0 all\u2019assunzione del ricorrente. Tuttavia il ricorrente non aveva accettato di firmare la lettera predisposta dalla societ\u00e0 H, dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento con il quale era stato modificato il giudizio di non idoneit\u00e0 espresso dal medico competente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La condotta tenuta dal ricorrente non pu\u00f2 sicuramente essere qualificata come colpevole rifiuto di in una occasione lavorativa idonea a ridurre il danno derivante da licenziamento. In primo luogo, l\u2019offerta \u00e8 stata formulata prima che la societ\u00e0 convenuta comunicasse l\u2019intenzione di procedere al licenziamento, in secondo luogo le condizioni lavorative offerte erano palesemente difformi rispetto a quelle del rapporto di lavoro con la convenuta (veniva offerto un contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di sei mesi e con orario di lavoro a part-time 52, 5% in mansioni di addetto al servizio mensa e lavaggio); in terzo luogo il lavoratore aveva gi\u00e0 ottenuto la modifica da parte dello S del giudizio di inidoneit\u00e0 formulato dal medico competente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando in via analogica i valori medi dei compensi previsti dai parametri vigenti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile e complessit\u00e0 bassa (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>P.Q.M.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento comunicato al ricorrente con lettera del 22.6.2017 e condanna la societ\u00e0 convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto (\u20ac 2324,55 oltre rateo TFR 172,18 mensili) dal giorno del licenziamento sino all\u2019effettiva reintegrazione e nei limiti delle dodici mensilit\u00e0, oltre agli interessi sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti sino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, che liquida per l\u2019intero in \u20ac 5.535 per compensi e \u20ac 259 per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% e condanna la parte convenuta a rifondere la quota residua<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Verona,12\/05\/2019<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nella fase sommaria la decisione sulla legittimit\u00e0 del licenziamento \u00e8 stata adottata sulla base di una approfondita istruttoria sia documentale che testimoniale e le parti hanno potuto sviluppare le proprie argomentazioni in fatto e diritto nella fase di discussione anche mediante deposito di note scritte. Nella presente fase a cognizione piena la F V &nbsp;non ha allegato prove documentali o testimoniali idonee a mutare il quadro probatorio gi\u00e0 delineato compiutamente nella fase sommaria. Le nuove deduzioni riguardano fatti ed accertamenti tecnici che sono successivi al licenziamento e che quindi non possono essere valutati in quanto estranei alla motivazione del recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte ricorrente insiste invece nelle domande svolte in via principale, dirette ad ottenere la dichiarazione di nullit\u00e0 del licenziamento per discriminatoriet\u00e0 ai danni di una lavoratore disabile, con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria \u201cpiena\u201d prevista dall\u2019art. 18 primo comma legge 300\/70.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza deve essere confermata anche su questo punto. Infatti la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che si \u00e8 pronunciata sui casi regolati dall\u2019art. 18 nel testo modificato dalla Legge Fornero, ha ritenuto che anche nell\u2019ipotesi di licenziamenti del disabile intimati senza la previa verifica degli \u201caccomodamenti ragionevoli\u201d, si applichi la tutela reintegratoria attenuata prevista dal quarto comma dell\u2019art. 18 quarto comma (cfr. Cass. n. 26675\/2028; n. 32158\/2018). Deve infatti essere valorizzato il dato letterale costituito dalla previsione contenuta nell\u2019art. 2 comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2015, n. 23. Per i contratti stipulati dal 7.3.2015 il legislatore ha ritenuto infatti di contemplare espressamente la tutela reintegratoria piena nell&#8217;ipotesi di &#8220;difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i minimi previsti dai parametri vigenti (causa indeterminabile di media complessit\u00e0) e con adeguata riduzione dei compensi per la limitata fase di trattazione\/istruttoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata<\/p>\n\n\n\n<p>1) rigetta l\u2019opposizione e conferma l\u2019ordinanza emessa all\u2019esito della fase sommaria;<\/p>\n\n\n\n<p>2) condanna la societ\u00e0 opponente F V. a rifondere le spese della fase di opposizione liquidate in \u20ac 5000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%.<\/p>\n\n\n\n<p>Verona, 6.8.2020<\/p>\n\n\n\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n\n\n\n<p>dott. Antonio Gesumunno<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Verona &#8211; Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. 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