{"id":1731,"date":"2021-10-22T18:45:48","date_gmt":"2021-10-22T16:45:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1731"},"modified":"2021-10-22T18:45:52","modified_gmt":"2021-10-22T16:45:52","slug":"part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/","title":{"rendered":"Part time e discriminazione indiretta, Corte di Cassazione, sentenza numero 21801 del 29 luglio 2021"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;sul ricorso \u2026. proposto da:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0\u2026\u2026\u2026\u2026.., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROBERTO MARAFFA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ALBERTO BISCARO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&#8211; ricorrente \u2013<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">&nbsp;contro<\/p>\n\n\n\n<p>\u2026\u2026\u2026\u2026., in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&nbsp;&#8211; controricorrente \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>nonch\u00e8<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&nbsp;&#8211; intimata \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>avverso la sentenza n. 551\/2016 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 18\/10\/2016 R.G.N. 6001\/2015;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23\/02\/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;<\/p>\n\n\n\n<p>il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO<\/p>\n\n\n\n<p>visto l&#8217;art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">FATTI DI CAUSA<\/p>\n\n\n\n<p>1.Con sentenza in data 18 ottobre 2016 nr. 551 la Corte d&#8217;appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l&#8217;effetto, respingeva la domanda proposta da \u2026\u2026\u2026\u2026. dipendente della A E\u2014 inquadrata come funzionario di III area Fl\u2014 per l&#8217; accertamento della discriminazione indiretta di genere operata dal datore di lavoro nella selezione per la progressione economica alla posizione F2, in ragione del bando pubblicato in data 30 dicembre 2010 ed in relazione al criterio di computo del punteggio per \u00abesperienza di servizio maturata\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La Corte territoriale esponeva che il bando, per effetto delle successive note del direttore centrale del personale negli anni 2011\/2012, prevedeva che la \u00abesperienza di servizio\u00bb venisse calcolata per i lavoratori part time riproporzionando i periodi di servizio alla minore attivit\u00e0 lavorativa svolta.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In dissenso dal Tribunale, riteneva che la regola non producesse un effettivo svantaggio per i lavoratori di genere femminile, in quanto il criterio del riproporzionamento del punteggio si applicava a tutti i lavoratori part-time, indipendentemente dal genere.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Sin dal ricorso introduttivo la parte aveva allegato che dei 303 dipendenti che si erano collocati in posizione utile nella procedura gestita dalla direzione generale del Piemonte solo 14 avevano il contratto part time e che soltanto il 30,62% dei partecipanti con contratto part time aveva ottenuto la progressione rispetto al 55,28% dei partecipanti con contratto a tempo pieno; tali percentuali non erano rilevanti, in quanto configuravano uno squilibrio tra lavoratori part tinge e lavoratori a tempo pieno, prospettiva questa, diversa da quella posta a base della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nella prospettiva corretta, nell&#8217;ambito della direzione regionale Piemonte partecipavano alla procedura 81 dipendenti part time, di cui l&#8217;82% donne (67 donne); di questi avevano ottenuto la progressione 33 dipendenti, dei quali il 91% donne (30 donne), il che escludeva la discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Era pur vero che, nell&#8217;ambito del gruppo dei lavoratori part time, le donne escluse dalla progressione erano in numero maggiore degli uomini ma ci\u00f2 non era l&#8217;effetto, diretto o indiretto, del criterio di selezione contestato ma del fatto che all&#8217;interno del gruppo dei lavoratori part time le donne erano in percentuale di gran lunga maggiore (oltre 1&#8217;80%).<\/p>\n\n\n\n<p>7. Le pretese erano state prospettate unicamente con riferimento alla discriminazione di genere.<\/p>\n\n\n\n<p>8. In ogni caso, poich\u00e9 le difese della A E riguardavano anche il principio di non discriminazione di cui all&#8217;articolo 4 D.Ls nr.61\/2000, per ragioni di completezza, il giudice dell&#8217;appello escludeva anche la discriminazione in danno dei dipendenti part time, per la legittima applicazione del criterio del pro rata temporis e per la diversit\u00e0 delle situazioni nelle quali le assenze, in forza di legge o per accordo sindacale, erano equiparate dal bando della selezione ad un periodo lavorato.<\/p>\n\n\n\n<p>9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza \u2026., articolato in due motivi.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;10. Alla udienza camerale del 26 febbraio 2020, in relazione alla quale la ricorrente depositava memoria, la causa \u00e8 stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso alla A E, invalidamente avvenuta presso l&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato. All&#8217;esito dell&#8217;adempimento la A E si \u00e8 costituita con controricorso; la controinteressata ELISA I \u00e8 rimasta intimata.<\/p>\n\n\n\n<p>11.La causa \u00e8 stata fissata per la trattazione in pubblica udienza, in relazione alla quale la ricorrente ha depositato nuova memoria.<\/p>\n\n\n\n<p>12. Il PM ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso, respinto il primo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto \u2014 ai sensi dell&#8217;articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.\u2014 nullit\u00e0 della sentenza o del procedimento per violazione dell&#8217;articolo 112 cod.proc.civ., addebitando al giudice dell&#8217;appello la modifica del reale oggetto della domanda, che consisteva nella discriminazione indiretta di genere del criterio selettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>2. IL motivo \u00e8 infondato.<\/p>\n\n\n\n<p>3.La Corte territoriale non ha deciso su una domanda diversa rispetto a quella proposta dalla parte ma si \u00e8 espressa sulla denuncia di una discriminazione indiretta per genere, che ha ritenuto infondata.<\/p>\n\n\n\n<p>4.Ci\u00f2 che la parte lamenta nel motivo, in realt\u00e0, non \u00e8 un vizio di attivit\u00e0 del giudice, ma, piuttosto, la adozione in sentenza di un erroneo criterio di verifica della discriminazione indiretta e, dunque, un errore di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;5. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato \u2014 ai sensi dell&#8217;articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.\u2014 violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 40 D.Lgs. nr. 198\/2006, dell&#8217;articolo 4 D.Lgs nr. 61\/2000 e dell&#8217;accordo per la procedura selettiva del 22 dicembre 2010 e del 19 aprile 2011. 6. In particolare, si deduce che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; rientrano nella nozione di discriminazione indiretta\u2014 di cui all&#8217;articolo 25, comma due, D.Lgs. nr. 198\/2006\u2014 i criteri di selezione dei lavoratori suscettibili di produrre un effetto sperequato in danno di un genere rispetto all\u2019 altro, nonostante la neutralit\u00e0 del criterio adottato. Sotto questo profilo, l&#8217;istituto del part time \u00e8 collegato in misura preponderante al genere femminile, che se ne avvale quale modalit\u00e0 di lavoro pi\u00f9 compatibile con le necessit\u00e0 familiari; pertanto la scelta di ridurre il punteggio per il lavoro part time incideva astrattamente su entrambi i sessi ma realizzava una discriminazione indiretta di genere.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&#8211; il Collegio d&#8217;appello aveva ritenuto applicabile la regola del pro rata temporis, di cui all&#8217;articolo 4 D.Lgs nr. 61\/2000, che aveva ad oggetto i soli istituti economici e non anche la progressione professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nella sentenza si affermava che in alcuni casi di assenze (aspettativa per mandato elettorale, per dottorato di ricerca o borsa di studio, per permessi sindacali, per servizio militare o nel casi di distacchi) la riduzione dell&#8217;esperienza di servizio era esclusa in forza della legge o del contratto collettivo; tuttavia tali norme si riferivano al computo della anzianit\u00e0 di servizio e non anche agli istituti collegati al servizio effettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i parametri della \u00abesperienza di servizio maturata\u00bb e dei \u00abtitoli di studio, culturali e professionali\u00bb non avevano lo stesso peso: il punteggio per i titoli era attribuito una sola volta in base al titolo pi\u00f9 elevato; quello per la esperienza aumentava in ragione di ciascun anno di servizio sicch\u00e9 la sua riduzione per il part time non poteva essere compensata dai titoli posseduti.<\/p>\n\n\n\n<p>7.Il motivo \u00e8 fondato, nei limiti di cui segue.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Giova premettere che le censure sono ammissibili nella sola parte in cui colgono la statuizione che ha negato la esistenza di una discriminazione di genere e non anche laddove contestano la statuizione con cui \u00e8 stata esclusa la discriminazione del lavoro part time.<\/p>\n\n\n\n<p>9.La Corte territoriale ha dato atto che la domanda della lavoratrice vedeva unicamente sulla discriminazione di genere e che la sua insussistenza era decisiva del giudizio; ha tuttavia impropriamente svolto ulteriori ed articolate considerazioni sulla inesistenza di una discriminazione in danno dei lavoratori part time, \u00abper ragioni di completezza\u00bb, ispirate dalle difese svolte dalla A E.<\/p>\n\n\n\n<p>10.Trattasi, dunque, di motivazione ad abundatiam, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cassazione civile sez. I, 10\/04\/2018, n.8755; Cassazione civile sez. lav., 22\/10\/2014, n.22380 e giurisprudenza ivi citata), essendo priva di alcuna influenza sul dispositivo della sentenza, non pu\u00f2 essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Il motivo di ricorso, cos\u00ec delimitato nell&#8217;ammissibilit\u00e0, \u00e8 fondato.<\/p>\n\n\n\n<p>12.L&#8217; indagine svolta dalla Corte di merito per escludere la discriminazione di genere, che ha valorizzato il fatto che a tutti i dipendenti part time fosse stato riservato un trattamento identico, indipendentemente dal genere, \u00e8 pertinente alla discriminazione diretta.<\/p>\n\n\n\n<p>13.Nella fattispecie di causa, tuttavia, la lavoratrice non denunciava una discriminazione diretta ma una discriminazione indiretta\u2014 caratterizzata proprio dal carattere apparentemente neutro della disposizione censurata e dall&#8217;effetto di particolare svantaggio da essa prodotto per i titolari del fattore protetto\u2014 sicch\u00e9 la verifica non andava compiuta avendo riguardo al \u00abtrattamento\u00bb ma all&#8217; \u00abeffetto\u00bb discriminatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>14. In coerenza con la definizione di discriminazione indiretta contenuta nelle fonti interne ed internazionali, l&#8217;articolo 25, comma 2, D.Lgs. 198\/2006 ravvisa una discriminazione indiretta di genere \u00abquando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell&#8217;altro sesso&#8230;\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>15. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, l&#8217;esistenza di detta posizione di particolare svantaggio nella discriminazione indiretta di genere pu\u00f2 essere dimostrata provando che una disposizione colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell&#8217;altro sesso (tra le tante: Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 in causa C-274\/18 Schuch-Ghannadan, punto 45; Corte di Giustizia, sent. 8 maggio 2019, in causa C 161\/18, Vi.Vi.La, punto 38; Corte di Giustizia, sent. 12 ottobre 2004 in causa C 313\/02 Wippel, punti 43 e 55; Corte di Giustizia, sent.23 ottobre 2003 in cause C 4\/02 e C5\/02 Schonheit e Becker, punto 69).<\/p>\n\n\n\n<p>16. La sentenza impugnata\u2014 dopo avere erroneamente valorizzato il fatto che il criterio di selezione colpiva tutti i lavoratori part time, indipendentemente dal genere\u2014 ha verificato l&#8217;\u00abeffetto discriminatorio\u00bb, con il criterio dei dati statistici ma all&#8217;interno della sola categoria dei dipendenti part-time, giungendo ad affermare che, tra i dipendenti part time, le donne non erano state svantaggiate rispetto agli uomini dal criterio di selezione.<\/p>\n\n\n\n<p>17. Anche in questo caso la metodologia di indagine non \u00e8 corretta.<\/p>\n\n\n\n<p>18. Al fine di verificare la esistenza di una discriminazione indiretta di genere il giudice, nel caso in cui disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione l&#8217;insieme dei lavoratori assoggettati alla disposizione di cui si dubita; il miglior metodo di comparazione consiste, poi, nel confrontare tra loro: le proporzioni rispettive di lavoratori che sono e che non sono \u00abcolpiti\u00bb dall&#8217;asserita disparit\u00e0 di trattamento all&#8217;interno della manodopera di sesso maschile (rientrante nel campo di applicazione della disposizione) e le medesime proporzioni nell&#8217;ambito della mano d&#8217;opera femminile (Corte di Giustizia, sent. 24.9.2020 in causa C 223\/2019 YS, punto 52; sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 47;sent. 8 maggio 2019 cit., punto 39 ).<\/p>\n\n\n\n<p>19. Nella fattispecie di causa andava in primo luogo individuato l&#8217;insieme dei lavoratori destinatari della disposizione. La Corte di merito ha limitato l&#8217;indagine ai lavoratori della direzione regionale del Piemonte che avevano partecipato alla progressione economica dal livello Fl al livello F2.<\/p>\n\n\n\n<p>20. La procedura, tuttavia, era stata avviata dalla direzione centrale e non risulta territorialmente limitata alla Regione Piemonte.<\/p>\n\n\n\n<p>21. Inoltre, sempre sotto il profilo dei destinatari, mentre il bando era diretto a tutti i dipendenti della Agenzia delle Entrate in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione, le note successive, degli anni 2011\/2012, erano evidentemente rivolte ai soli lavoratori che avevanoeffettivamente presentato la domanda di partecipazione nel termine previsto dal bando. Di qui la necessit\u00e0 di individuare la specifica disposizione censurata come discriminatoria ( se il bando del 30.12.2010 o le note successive, emanate tra il settembre 2011 ed il marzo 2012) e l&#8217;ambito completo dei destinatari, anche in relazione ad eventuali progressioni diverse ed ulteriori rispetto a quella dal livello Fl al livello F2 .<\/p>\n\n\n\n<p>22. Una volta individuati i destinatari della disposizione denunciata, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere con il metodo comparativo, tenendo conto che i lavoratori \u00abcolpiti\u00bb dalla disposizione erano tutti i lavoratori part time, ai quali veniva ridotto il punteggio riconosciuto dal bando per ciascun anno di servizio, in proporzione alla riduzione della prestazione oraria.<\/p>\n\n\n\n<p>23. Per applicare correttamente il metodo di comparazione\/ il giudice avrebbe dovuto, dunque, individuare, nell&#8217;ambito dei destinatari della disposizione, come sopra fissato: in quale percentuale dei lavoratori di sesso maschile vi erano soggetti colpiti (in quanto part time ) o non colpiti (in quanto full time) dalla disposizione ed in quale percentuale delle lavoratrici di sesso femminile vi erano dipendenti colpite (part time) o non colpite (full time) dalla disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>24. All&#8217;esito del raffronto tra le rispettive percentuali, l&#8217;effetto discriminatorio emergerebbe se i dipendenti part time colpiti dal criterio di selezione fossero costituti in percentuale significativamente prevalente da donne.<\/p>\n\n\n\n<p>25. In detta eventualit\u00e0, spetterebbe al datore di lavoro provare la sussistenza della causa di giustificazione prevista dall&#8217; articolo 25, comma 2, D.Lgs. nr. 198\/2006 ovvero: che la disposizione adottata riguardava requisiti essenziali allo svolgimento della attivit\u00e0 lavorativa; che essa rispondeva ad un obiettivo legittimo; che i mezzi impiegati per il suo conseguimento erano appropriati e necessari.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;26. A tale riguardo, l&#8217;esperienza di servizio costituisce un requisito essenziale per il riconoscimento della progressione economica, ai sensidell&#8217;articolo 82, comma 1, e dell&#8217;articolo 83,comma 6, CCNL del Comparto Agenzie fiscali 2002\/205. Il sistema di sviluppo economico \u00e8, infatti, correlato al diverso grado di abilit\u00e0 professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell&#8217;area e del profilo di appartenenza; tra i criteri oggettivi di valutazione per i passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale figura l&#8217; esperienza professionale maturata.<\/p>\n\n\n\n<p>27. Dunque, l&#8217;obiettivo di apprezzare in misura puntale l&#8217; esperienza di servizio \u00e8 in s\u00e9 legittimo. Occorre, tuttavia, rammentare, in relazione al giudizio di adeguatezza e necessit\u00e0 dei mezzi impiegati, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, \u00abl&#8217;affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un&#8217;attivit\u00e0 professionale e l&#8217;acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l&#8217;anzianit\u00e0 vada di pari passo con l&#8217;esperienza, l&#8217;obiettivit\u00e0 di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l&#8217;esperienza che l&#8217;esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate\u00bb (in termini: Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39).<\/p>\n\n\n\n<p>28. Il giudice del merito, nell&#8217;ipotesi di accertato \u00abeffetto discriminatorio\u00bb, dovr\u00e0 dunque valutare se nel contesto specifico degli impieghi interessati dalla disposizione ed, in particolare, delle mansioni svolte dalla parte ricorrente, esista o meno un nesso tra l&#8217;esperienza acquisita con l&#8217;esercizio della funzione ed il numero delle ore di lavoro svolte (Corte di Giustizia, sent. da ultimo citata, punto 40 e punto 50), con onere della prova a carico dell&#8217;INPS.<\/p>\n\n\n\n<p>29. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e la causa rinviata alla Corte d&#8217;Appello di Torino in diversa composizione affinch\u00e8 effettui una nuova indagine sull&#8217;esistenza della denunciata discriminazione indiretta digenere, anche nell&#8217;esercizio dei suoi poteri istruttori ex articolo 437 comma due cod.proc.civ., avvalendosi, in caso di utilizzo del criterio statistico, del metodo sopra indicato.<\/p>\n\n\n\n<p>30. Il giudice del rinvio provveder\u00e0, altres\u00ec, alla disciplina delle spese del presente grado<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PQM<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia\u2014 anche per le spese\u2014 alla Corte d&#8217;Appello di Torino in diversa composizione. <\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, alla udienza del 23 febbraio 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;sul ricorso \u2026. proposto da: \u00a0\u2026\u2026\u2026\u2026.., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato ROBERTO MARAFFA, che<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1732,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[55,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Part time e discriminazione indiretta , sentenza Corte di Cassazione 2021<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"l\u2019attribuzione di un punteggio proporzionato al part time ai fini di una promozione pu\u00f2 costituire una forma di discriminazione indiretta se colpisce solo una categoria di dipendenti (quelle di sesso femminile)\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Part time e discriminazione indiretta , sentenza Corte di Cassazione 2021\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"l\u2019attribuzione di un punteggio proporzionato al part time ai fini di una promozione pu\u00f2 costituire una forma di discriminazione indiretta se colpisce solo una categoria di dipendenti (quelle di sesso femminile)\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-10-22T16:45:48+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-10-22T16:45:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/pexels-shvets-production-7191988-min-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1707\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"2560\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"12 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/pexels-shvets-production-7191988-min-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/pexels-shvets-production-7191988-min-scaled.jpg\",\"width\":1707,\"height\":2560,\"caption\":\"l\\u2019attribuzione di un punteggio proporzionato al regime orario ai fini di una promozione pu\\u00f2 costituire una forma di discriminazione indiretta se, nella sua concreta applicazione, colpisce solo una categoria di dipendenti (quelle di sesso femminile)\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/\",\"name\":\"Part time e discriminazione indiretta , sentenza Corte di Cassazione 2021\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2021-10-22T16:45:48+00:00\",\"dateModified\":\"2021-10-22T16:45:52+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"l\\u2019attribuzione di un punteggio proporzionato al part time ai fini di una promozione pu\\u00f2 costituire una forma di discriminazione indiretta se colpisce solo una categoria di dipendenti (quelle di sesso femminile)\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/22\/part-time-e-discriminazione-indiretta-corte-di-cassazione-sentenza-numero-21801-del-29-luglio-2021\/\",\"name\":\"Part time e discriminazione indiretta, Corte di Cassazione, sentenza numero 21801 del 29 luglio 2021\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1731"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1731"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1731\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1733,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1731\/revisions\/1733"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1732"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}