{"id":1734,"date":"2021-10-29T16:55:14","date_gmt":"2021-10-29T14:55:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1734"},"modified":"2021-10-29T16:59:26","modified_gmt":"2021-10-29T14:59:26","slug":"barriere-architettoniche-discriminazione-indiretta-disabilita-cassazione-civile-sent-feb-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/10\/29\/barriere-architettoniche-discriminazione-indiretta-disabilita-cassazione-civile-sent-feb-2020\/","title":{"rendered":"Barriere architettoniche, Discriminazione indiretta disabilit\u00e0 Cassazione civile sez. III, Sentenza del 13 febbraio 2020, n.3691"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SEZIONE TERZA CIVILE<\/p>\n\n\n\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. TRAVAGLINO Giacomo \u2013 Presidente \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. SCARANO Luigi Alessandro \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. IANNELLO Emilio \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. GIANNITI Pasquale \u2013 Consigliere \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. GUIZZI Stefano Giaime \u2013 rel. Consigliere \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso 15088\/2018 proposto da:<\/p>\n\n\n\n<p>COMUNE DI &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, in persona del Sindaco pro tempore<\/p>\n\n\n\n<p>B.S., elettivamente domiciliato in &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;, presso lo studio dell\u2019avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dall\u2019avvocato ANTONIO MASTRI;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">\u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>G.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato<\/p>\n\n\n\n<p>ALESSANDRO GERARDI;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">\u2013 controricorrente \u2013<\/p>\n\n\n\n<p>avverso la sentenza n. 1710\/2017 della CORTE D\u2019APPELLO di ANCONA, depositata il 14\/11\/2017;<\/p>\n\n\n\n<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15\/10\/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;<\/p>\n\n\n\n<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l\u2019accoglimento del 2 motivo di ricorso;<\/p>\n\n\n\n<p>udito l\u2019Avvocato ANDREA DEL VECCHIO per delega;<\/p>\n\n\n\n<p>udito l\u2019Avvocato ALESSANDRO GERARDI;<\/p>\n\n\n\n<p>Fatto<\/p>\n\n\n\n<p>FATTI DI CAUSA<\/p>\n\n\n\n<p>1. Il Comune &#8230;.ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1710\/17, del 14 novembre 2017, della Corte di Appello di Ancona, che \u2013 accogliendo il gravame esperito da G.L. contro ordinanza resa dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, il 26 giugno 2013 \u2013 ha ritenuto, in riforma dell\u2019impugnato provvedimento, che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche, ostative all\u2019accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare del predetto Comune, costituisca discriminazione indiretta, della&nbsp;L. 1 marzo 2006, n. 67, ex art. 2,&nbsp;comma 3, condannando, pertanto, il predetto Comune al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in Euro 15.000,00.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Riferisce, in punto di fatto, l\u2019odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio da G.L., persona riconosciuta disabile ai sensi della&nbsp;L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3,&nbsp;comma 3, gi\u00e0 consigliere del medesimo Comune di San Paolo di Jesi, la quale si doleva di non poter accedere, autonomamente, agli uffici amministrativi e alla sala consiliare del predetto ente municipale.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l\u2019allora attrice lamentava che, in assenza di un ascensore per disabili \/o di un servoscala, ella doveva farsi \u201cguidare\u201d e \u201ctrasportare\u201d dal personale comunale lungo due rampe di scale, per essere messa su una specie di \u201ctrattorino\u201d o \u201cmontascale\u201d. Chiedeva, pertanto, che l\u2019adita autorit\u00e0 giudiziaria ordinasse la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, condannando il convenuto sia alla pronta realizzazione di un ascensore e\/o di un servoscala, o comunque alla realizzazione delle opere ritenute pi\u00f9 idonee, sia al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019opposizione del Comune, il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, rigettava la domanda attorea, viceversa accolta dalla Corte marchigiana, all\u2019esito di gravame esperito dalla G..<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice d\u2019appello, infatti, riteneva integrata la fattispecie della cd. \u201cdiscriminazione indiretta\u201d, posto, innanzitutto, che la&nbsp;L. n. 67 del 2006, ne ha accolto una nozione che prescinde da ogni volont\u00e0 o intenzione discriminatoria del soggetto agente. Evidenziava, inoltre, come la presenza del \u201ctrattorino\u201d non fosse stata affatto adeguata fino alla (tardiva) realizzazione dell\u2019ascensore per disabili \u2013 a consentire il superamento della barriera architettonica. D\u2019altra parte, poi, la circostanza che alla G. non fosse garantito l\u2019accesso alla sala consiliare e agli uffici comunali risultava confermata dalla decisione del Comune di spostare le riunioni del consiglio nella palestra della scuola elementare, proprio per consentire la pi\u00f9 agevole partecipazione dell\u2019interessata, salvo poi \u2013 una volta preso atto delle sue dimissioni da consigliere \u2013 tornare a svolgere le riunioni nella sede istituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Di qui, pertanto, la condanna del Comune al (solo) risarcimento del danno, essendo \u201cmedio tempore\u201d cessata la condotta discriminatoria, attraverso la realizzazione dell\u2019ascensore per disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Avverso la sentenza della Corte anconetana ricorre per cassazione il Comune di San Paolo di Jesi, sulla base \u2013 come detto di due motivi.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1. Il primo motivo deduce \u2013 ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) \u2013 violazione e falsa applicazione della&nbsp;L. 1 marzo 2006, n. 67, art. 2;&nbsp;L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1;&nbsp;D.M. 14 giugno 1989, n. 236, art. 1;&nbsp;L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;&nbsp;D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 1&nbsp;e del&nbsp;D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel premettere che la costruzione del palazzo municipale risale ai primi anni \u201950 del secolo scorso, il ricorrente nega che sussistano, nella specie, i presupposti per ritenere integrata una discriminazione indiretta.<\/p>\n\n\n\n<p>Difatti, la L. n. 13 del 1999, art. 1, dettata per il superamento delle barriere architettoniche, si applica solo ai \u201cprogetti di nuovi edifici\u201d, ovvero alla \u201cristrutturazione di interi edifici\u201d, come anche specificato dal regolamento di attuazione alla legge stessa, visto che \u2013 ai sensi del&nbsp;D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1,&nbsp;commi 3, 4 e 5 \u2013 le norme suddette si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti, qualora sottoposti a ristrutturazione. Viceversa agli edifici e spazi pubblici gi\u00e0 esistenti, debbono essere solo apportati tutti quegli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilit\u00e0 da parte dei disabili, prevedendosi, in particolare, che \u2013 in attesa del predetto adeguamento \u2013 ogni edificio sia dotato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire, alle persone con ridotta capacit\u00e0 motoria o sensoriale, la fruibilit\u00e0 dei servizi espletati.<\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, il ricorrente \u2013 non senza previamente rilevare come le norme summenzionate abbiano solo natura programmatica \u2013 ritiene che tale condizione fosse stata soddisfatta nel caso di specie, in attesa della realizzazione dell\u2019ascensore, attraverso un montascale (definito dalla G. come \u201ctrattorino\u201d), del tutto regolamentare, il quale consentiva al disabile di giungere agli spazi di relazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, sarebbe stato documentato, secondo il ricorrente, come esso si fosse tempestivamente attivato per l\u2019installazione dell\u2019ascensore, ci\u00f2 che rivelerebbe, allora, l\u2019erroneit\u00e0 della affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, laddove si assume che la condotta posta in essere da esso Comune, bench\u00e8 non diretta esplicitamente a discriminare o danneggiare, avrebbe comunque integrato un comportamento di omesso adeguamento alla normativa. Di qui, pertanto, l\u2019errata interpretazione della L. n. 67 del 2006,. art. 2.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2. Il secondo motivo deduce \u2013 ai sensi dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) \u2013 violazione e falsa applicazione della&nbsp;L. 1 marzo 2006, n. 67, art. 2&nbsp;e del&nbsp;D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28.<\/p>\n\n\n\n<p>Si evidenzia come, nel caso di specie, \u201cpalese\u201d sarebbe \u201cla violazione o errata interpretazione della normativa in epigrafe\u201d, laddove la sentenza impugnata \u201cminimizzando la valenza della misura provvisoria assunta (l\u2019installazione del cd. \u201ctrattorino\u201d) prescinde del tutto dalla valutazione dell\u2019elemento soggettivo dell\u2019azione del Comune volta al superamento della barriera architettonica\u201d, giacch\u00e8 l\u2019adozione di tale misura dimostrerebbe l\u2019insussistenza di \u201cuna condotta negligente o colposa\u201d o, tantomeno, di \u201cuna volont\u00e0 discriminatoria\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto, infine, alla violazione del&nbsp;D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 28, commi 5 e 6, il ricorrente rileva come la condanna risarcitoria a carico di chi abbia posto in essere la discriminazione indiretta sia puramente facoltativa e che, nella specie, \u00e8 mancata del tutto quella condotta intenzionalmente discriminatoria che avrebbe potuto giustificare la pesante sanzione risarcitoria comminata (visto che del citato art. 28, comma 6, individua uno dei criteri in base ai quali commisurare l\u2019entit\u00e0 il risarcimento del danno proprio nel fatto che il comportamento discriminatorio costituisca \u201critorsione ad una precedente azione giudiziale\u201d, ovvero \u201cuna ingiusta reazione ad una precedente attivit\u00e0 nel soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento\u201d), avendo la Corte marchigiana riconosciuto che la condotta di esso Comune non era \u201cdiretta esplicitamente a discriminare e danneggiare\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ha proposto controricorso la G., per resistere all\u2019avversaria impugnazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In via preliminare, la controricorrente rileva come il Comune &#8230;.non abbia mai eccepito, nel corso del giudizio di appello, che il palazzo municipale risalisse ai primi anni \u201950 del secolo scorso, sicch\u00e8 risulterebbe inammissibile la deduzione per la prima volta, in sede di legittimit\u00e0, di tale circostanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, comunque, si assume la non fondatezza del primo motivo di ricorso, visto che, proprio sulla base di quanto stabilito dal&nbsp;D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1,&nbsp;comma 4, risulterebbe evidente come l\u2019odierno ricorrente non abbia mai ha apportato gli accorgimenti idonei a migliorare la fruibilit\u00e0 negli uffici comunali e della sala consiliare da parte dei soggetti disabili, dal momento che il cosiddetto \u201ctrattorino\u201d non ha mai avuto le caratteristiche tipiche di un montascale regolamentare, come accertato \u2013 con apprezzamento di fatto, non sindacabile in questa sede \u2013 dalla Corte marchigiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Immune da vizi, inoltre, sarebbe la valutazione effettuata dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della cd. \u201cdiscriminazione indiretta\u201d, almeno fino all\u2019avvenuta installazione dell\u2019ascensore, dal momento che a tale fattispecie sono riconducibili anche comportamenti apparentemente neutri, a prescindere dalla presenza di una intenzione o volont\u00e0 discriminatoria in capo a chi li realizzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, anche il secondo motivo di ricorso risulterebbe non fondato, poich\u00e8 la sentenza impugnata non avrebbe affatto \u201cminimizzato\u201d \u2013 come ipotizzato dal ricorrente \u2013 la valenza della misura provvisoria adottata dal Comune, avendo le risultanze istruttorie confermato che esso non aveva affatto le caratteristiche regolamentari di un \u201cservoscala\u201d, risultando, pertanto, insicuro e non utilizzabile autonomamente da persona disabile.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, nessuna censura potrebbe rivolgersi anche in relazione alle modalit\u00e0 con cui il giudice ha ritenuto di avvalersi del proprio potere discrezionale di liquidare il danno da condotta discriminatoria, trattandosi di potere ad esso riservato in via equitativa, nonch\u00e8 esercitato attraverso una decisione che risulta sorretta da motivazione immune da vizi logici o errori di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il ricorrente ha depositato memoria,&nbsp;ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando ai rilievi avversari.<\/p>\n\n\n\n<p>Diritto<\/p>\n\n\n\n<p>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>6. Il ricorso va rigettato.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1. In particolare, il primo motivo \u00e8 in parte non fondato e in parte inammissibile.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.1. La censura \u00e8, in particolare, non fondata, laddove pretende di attribuire natura programmatica alle norme che impongono l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche.<\/p>\n\n\n\n<p>Giova premettere, al riguardo, come questa Corte abbia gi\u00e0 affermato che l\u2019esistenza di \u201campia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilit\u00e0 rende la normativa sull\u2019obbligo dell\u2019eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilit\u00e0, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime\u201d, consentendo loro \u201cil ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l\u2019accessibilit\u00e0 sia impedita o limitata\u201d ci\u00f2, a prescindere, \u201cdall\u2019esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi\u201d (cos\u00ec, in motivazione&nbsp;Cass. Sez. 3, sent. 23 settembre 2016, n. 18762, Rv. 642103-02).<\/p>\n\n\n\n<p>Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessit\u00e0 di assicurare alla normativa suddetta un\u2019interpretazione conforme a Costituzione, se \u00e8 vero che \u2013 come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale \u2013 l\u2019accessibilit\u00e0 \u201c\u00e8 divenuta una \u201cqualitas\u201d essenziale\u201d perfino \u201cdegli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell\u2019affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici\u201d (cos\u00ec, Corte Cost., sent. n. 167 del 1999; nello stesso senso,&nbsp;Corte Cost. sent. n. 251 del 2008).<\/p>\n\n\n\n<p>Del pari, si \u00e8 sottolineato come \u201cil superamento delle barriere architettoniche \u2013 tra le quali rientrano, ai sensi del&nbsp;D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1,&nbsp;comma 2, lett. b), gli \u201costacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti\u201d \u2013 \u00e8 stato previsto (L. n. 118 del 1971, art. 27,&nbsp;comma 1) \u201cper facilitare la vita di relazione\u201d delle persone disabili\u201d, evidenziandosi che tali principi \u201crispondono all\u2019esigenza di una generale salvaguardia della personalit\u00e0 e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignit\u00e0 della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest\u2019ultima nel significato, proprio dell\u2019art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica\u201d (cos\u00ec, nuovamente,&nbsp;Corte Cost. sent. n. 251 del 2008).<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.2. Il motivo \u00e8, invece, addirittura inammissibile laddove il ricorrente deduce di aver ottemperato al dovere di apportare all\u2019edificio municipale \u201ctutti quegli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilit\u00e0 da parte dei disabili\u201d, attraverso la messa disposizione del \u201ctrattorino\u201d, lamentando, cos\u00ec, la violazione, in particolare, del&nbsp;D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1,&nbsp;comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec prospettata, infatti, la censura fuoriesce dalla portata applicativa dell\u2019art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e ci\u00f2 alla stregua del principio secondo cui \u201cil vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un\u2019erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l\u2019allegazione di un\u2019erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa\u201d \u2013 che \u00e8 quanto si lamenta nel caso di specie, dal momento che ci si duole del fatto che il \u201ctrattorino\u201d non sia stato ritenuto accorgimento idoneo ad migliore la fruibilit\u00e0 dell\u2019edificio municipale in attesa dell\u2019installazione dell\u2019ascensore \u2013 \u201c\u00e8, invece, esterna all\u2019esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimit\u00e0\u201d (da ultimo, \u201cex multis\u201d,&nbsp;Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03, nonch\u00e8&nbsp;Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso \u00e8 a dirsi della dedotta errata interpretazione della L. n. 67 del 2006, art. 2, giacch\u00e8 la censura \u00e8 basata sull\u2019assunto che esso Comune si sarebbe tempestivamente attivato per l\u2019installazione dell\u2019ascensore, ovvero su una valutazione fattuale, preclusa in questa sede, essendo inammissibile il motivo di ricorso per cassazione \u201ccon cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realt\u00e0, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cos\u00ec da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimit\u00e0 in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito\u201d (da ultimo,&nbsp;Cass. Sez. 3, ord. 4 aprile 2017, n. 8758, Rv. 643690-01).<\/p>\n\n\n\n<p>6.2. Il secondo motivo \u00e8 anch\u2019esso in parte non fondato e in parte inammissibile.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.1. Va, innanzitutto, esaminata la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe omesso del tutto \u201cla valutazione dell\u2019elemento soggettivo dell\u2019azione del Comune volta al superamento della barriera architettonica\u201d, e ci\u00f2 minimizzando l\u2019installazione del cd. \u201ctrattorino\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, deve osservarsi \u2013 nel ribadire, peraltro, che il riconoscimento del carattere discriminatorio di \u201cuna disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri\u201d in ogni caso \u201cpresuppone la verifica della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell\u2019illecito aquiliano ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c., al quale va ricondotta la fattispecie prevista dalla&nbsp;L. n. 67 del 2006, art. 3,&nbsp;comma 3\u201d (cfr.&nbsp;Cass. Sez. 3, sent. n. 18762 del 2016, cit.) \u2013 che tale censura, ancora una volta, finisce con il risolversi nella richiesta di un apprezzamento di fatto sulla idoneit\u00e0 del \u201ctrattorino\u201d a garantire l\u2019accessibilit\u00e0 all\u2019edificio municipale, non consentita in questa sede, donde la sua inammissibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.2. Quanto, invece, alla censura che investe la determinazione del risarcimento del danno, va evidenziato \u2013 nel senso, questa volta, della non fondatezza \u2013 come quello previsto dalla norma in esame sia uno sistema equitativo di liquidazione del danno.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, trovano applicazione i principi secondo cui \u201cl\u2019esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non \u00e8 suscettibile di sindacato in sede di legittimit\u00e0\u201d, purch\u00e8 a condizione \u2013 soddisfatta nel caso che occupa \u2013 che \u201cla motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell\u2019uso di tale facolt\u00e0, indicando il processo logico e valutativo seguito\u201d (da ultimo,&nbsp;Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, n. 24070, Rv. 645831-01; in senso analogo&nbsp;Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090, Rv. 639029-01), restando, poi, inteso che \u201cal fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo\u201d, occorre che il giudice indichi, anche solo \u201csommariamente e nell\u2019ambito dell\u2019ampio potere discrezionale che gli \u00e8 proprio, i criteri seguiti per determinare l\u2019entit\u00e0 del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al \u201cquantum\u201d (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), senza per\u00f2 che egli sia \u201ctenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialit\u00e0 di ciascuno degli elementi esaminati e l\u2019ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata\u201d (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822-01).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, la Corte marchigiana, nell\u2019operare la quantificazione, ha dichiarato di aver \u201ctenuto conto della destinazione d\u2019uso del fabbricato interessato, della qualifica rivestita all\u2019epoca dall\u2019istante, nonch\u00e8 del periodo di tempo per il quale si \u00e8 protratta la situazione di inadempienza dell\u2019ente territoriale\u201d, cos\u00ec indicando i criteri seguiti nella determinazione del \u201cquantum\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>8. A carico del ricorrente sussiste l\u2019obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del&nbsp;D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,&nbsp;comma 1-quater.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PQM<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte rigetta il ricorso, condannando il Comune &#8230;.a rifondere a G.L. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, pi\u00f9 Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi del&nbsp;D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla&nbsp;L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma ello stesso art. 13, comma 1-bis.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, all\u2019esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. 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