{"id":1739,"date":"2021-11-06T15:23:44","date_gmt":"2021-11-06T14:23:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1739"},"modified":"2021-11-06T15:23:47","modified_gmt":"2021-11-06T14:23:47","slug":"il-green-pass-non-crea-discriminazioni-tra-vaccinati-e-non-vaccinati-tribunale-ue-provvedimento-del-29-ottobre-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2021\/11\/06\/il-green-pass-non-crea-discriminazioni-tra-vaccinati-e-non-vaccinati-tribunale-ue-provvedimento-del-29-ottobre-2021\/","title":{"rendered":"Il green pass non crea discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati, Tribunale UE provvedimento del 29 ottobre 2021"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">29 ottobre 2021<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abProcedimento sommario \u2013 Regolamento (UE) 2021\/953 \u2013 Certificato COVID digitale dell\u2019UE \u2013 Domanda di sospensione dell\u2019esecuzione \u2013 Insussistenza dell\u2019urgenza\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>Nella causa T\u2011527\/21 R,<\/p>\n\n\n\n<p>S \u00a0A e, residente in \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.., e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentate da M. Sandri, avvocato,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">ricorrenti,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio, J. Rodrigues e P. L\u00f3pez-Carceller, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">e<\/p>\n\n\n\n<p>Consiglio dell\u2019Unione europea, rappresentato da M. Moore e S. Scarpa Ferraglio, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">convenuti<\/p>\n\n\n\n<p>avente ad oggetto una domanda, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell\u2019esecuzione dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021\/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell\u2019UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1),<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ha emesso la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Ordinanza<\/p>\n\n\n\n<p>Fatti, procedimento e conclusioni delle parti<\/p>\n\n\n\n<p>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I ricorrenti, la sig.ra S A e le altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato, sono cittadini dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per limitare la diffusione della sindrome respiratoria acuta grave SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sull\u2019esercizio, da parte dei cittadini dell\u2019Unione, del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali restrizioni all\u2019ingresso o l\u2019obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l\u2019infezione da SARS-CoV-2.<\/p>\n\n\n\n<p>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per facilitare l\u2019esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio dell\u2019Unione europea hanno deciso di istituire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione in relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), la cui causa \u00e8 la SARS-CoV-2. Detto quadro comune dovrebbe agevolare, ove possibile, sulla base di prove scientifiche, la graduale revoca delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato, tenuto conto della revoca delle restrizioni all\u2019interno del loro territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tal fine il Parlamento e il Consiglio hanno adottato, il 14 giugno 2021, il regolamento (UE) 2021\/953, su un quadro per il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell\u2019UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1; in prosieguo: il \u00abregolamento impugnato\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo il considerando 13 del regolamento impugnato, sebbene quest\u2019ultimo lasci impregiudicata la competenza degli Stati membri nell\u2019imporre restrizioni alla libera circolazione, conformemente al diritto dell\u2019Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, esso dovrebbe contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato prevede che il quadro del certificato interoperabile contenente informazioni sulla vaccinazione, sul risultato di un test o sulla guarigione del loro titolare, rilasciato nel contesto della pandemia di COVID-19 (in prosieguo: il \u00abcertificato COVID digitale dell\u2019UE\u00bb) consente il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati: un certificato comprovante che al titolare \u00e8 stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato, denominato \u00abcertificato di vaccinazione\u00bb (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento impugnato), un certificato comprovante che il titolare \u00e8 stato sottoposto a un test effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui \u00e8 stato effettuato e il risultato del test, denominato \u00abcertificato di test\u00bb (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento impugnato), e un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un\u2019infezione da SARS-CoV-2, denominato \u00abcertificato di guarigione\u00bb (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento impugnato).<\/p>\n\n\n\n<p>7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto, in particolare, all\u2019annullamento totale o parziale del regolamento impugnato.<\/p>\n\n\n\n<p>8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2021, i ricorrenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiedono che il presidente del Tribunale voglia:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in via pregiudiziale immediata e provvisoria, sospendere l\u2019applicazione dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento impugnato;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in via principale, annullare il regolamento impugnato nella sua interezza;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in via principale alternativa, annullare l\u2019articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento impugnato;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in subordine, per contemperare le esigenze concrete delle parti, modificare parzialmente il regolamento impugnato prevedendo, in sostituzione del suo articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l\u2019obbligo, per il rilascio del certificato COVID digitale dell\u2019UE, per ciascun cittadino dell\u2019Unione, di sottoporsi, nelle situazioni indicate in tale regolamento, al tampone salivare e, in caso di risultato positivo di quest\u2019ultimo, di attenersi, per l\u2019effettiva verifica di un caso confermato di SARS-CoV-2 di Covid-19, ai protocolli dettati dall\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; condannare tutti i convenuti alle spese.<\/p>\n\n\n\n<p>9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2021, il Consiglio chiede che il presidente del Tribunale voglia:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; respingere la domanda di sospensione cautelare in quanto manifestamente irricevibile;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in subordine, respingere la domanda di sospensione cautelare in quanto manifestamente infondata;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; condannare i ricorrenti, congiuntamente e in solido, alle spese.<\/p>\n\n\n\n<p>10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2021, il Parlamento chiede che il presidente del Tribunale voglia:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; respingere la richiesta di sospensione dell\u2019esecuzione;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; condannare i ricorrenti alle spese.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;In diritto<\/p>\n\n\n\n<p>11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell\u2019articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall\u2019altro, risulta che il giudice del procedimento sommario, ove reputi che le circostanze lo richiedano, pu\u00f2 ordinare la sospensione dell\u2019esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, e ci\u00f2 in applicazione dell\u2019articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, l\u2019articolo 278 TFUE sancisce il principio dell\u2019effetto non sospensivo dei ricorsi, poich\u00e9 gli atti adottati dalle istituzioni dell\u2019Unione godono di una presunzione di legittimit\u00e0. Pertanto, \u00e8 solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario pu\u00f2 ordinare la sospensione dell\u2019esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio\/Commissione, T\u2011131\/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).<\/p>\n\n\n\n<p>12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L\u2019articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare \u00abl\u2019oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonch\u00e9 gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto, la sospensione dell\u2019esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se \u00e8 comprovato che la loro concessione \u00e8 giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte una volta che non ricorre uno dei suddetti requisiti. Il giudice del procedimento sommario procede altres\u00ec, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa\/Commissione, C\u2011162\/15 P-R, EU:T:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nell\u2019ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed \u00e8 libero di stabilire, considerate le particolarit\u00e0 del caso di specie, il modo in cui vadano accertate le varie condizioni in questione nonch\u00e9 l\u2019ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessit\u00e0 di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras\/Consiglio, C\u2011110\/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].<\/p>\n\n\n\n<p>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viste le circostanze del caso di specie, occorre esaminare anzitutto se sia soddisfatto il requisito relativo all\u2019urgenza.<\/p>\n\n\n\n<p>17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per verificare se i provvedimenti provvisori richiesti siano urgenti, occorre ricordare che la finalit\u00e0 del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell\u2019Unione. Per raggiungere quest\u2019obiettivo, l\u2019urgenza dev\u2019essere valutata, in generale, alla luce della necessit\u00e0 di emettere una decisione provvisoria per evitare un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la protezione provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non pu\u00f2 attendere l\u2019esito del procedimento pendente sul merito della controversia senza subire un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a.\/ Commissione, C\u2011517\/15 P-R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u00c8 alla luce di questi criteri che \u00e8 necessario esaminare se i ricorrenti riescano a dimostrare l\u2019urgenza.<\/p>\n\n\n\n<p>19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel caso di specie, al fine di dimostrare il carattere grave e irreparabile del danno lamentato, i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il regolamento impugnato opererebbe in pratica una discriminazione tra vaccinati e non vaccinati e, di conseguenza, tra i cittadini dell\u2019Unione in sede di esercizio dei loro diritti fondamentali, che li colpirebbe direttamente.<\/p>\n\n\n\n<p>20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la grave violazione dei loro diritti fondamentali, causata dal contenuto inammissibile del regolamento impugnato, che sarebbe palesemente in contrasto con qualsiasi norma scientifica, dovrebbe cessare immediatamente in considerazione dei danni materiali e, soprattutto, morali che esso infliggerebbe loro in modo diretto e immediato, privandoli cos\u00ec della possibilit\u00e0 di condurre una vita sociale normale.<\/p>\n\n\n\n<p>21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Parlamento e il Consiglio sostengono, per parte loro, che i ricorrenti non sarebbero riusciti a dimostrare che il requisito relativo all\u2019urgenza sia soddisfatto.<\/p>\n\n\n\n<p>22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A questo riguardo, in primo luogo, quanto all\u2019argomento dei ricorrenti secondo il quale il regolamento impugnato creerebbe, in pratica, una discriminazione tra i cittadini dell\u2019Unione in sede di esercizio dei loro diritti fondamentali, occorre ricordare, in primo luogo, che il giudice del procedimento sommario non pu\u00f2 procedere a un\u2019applicazione meccanica e rigida del requisito collegato al carattere irreparabile del danno \u2013 n\u00e9, del resto, al carattere grave del danno lamentato \u2013, ma deve tener conto delle circostanze che contraddistinguono ogni caso (v., in tal senso, ordinanza del 25 luglio 2014, Deza\/ECHA, T\u2011189\/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:686, punto 105 e giurisprudenza ivi citata), tanto pi\u00f9 che detto criterio, di origine puramente giurisprudenziale, che non compare n\u00e9 nei trattati n\u00e9 nel regolamento di procedura, dev\u2019essere lasciato inapplicato quando \u00e8 inconciliabile con l\u2019esigenza imperativa di una tutela provvisoria effettiva [v., in tal senso, ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione\/Vanbreda Risk &amp; Benefits, C\u201135\/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 30].<\/p>\n\n\n\n<p>23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In secondo luogo, la facolt\u00e0 di disporre una sospensione dell\u2019esecuzione o di adottare provvedimenti provvisori sul mero fondamento dell\u2019illegittimit\u00e0 manifesta dell\u2019atto impugnato non \u00e8 esclusa, per esempio quando quest\u2019ultimo difetta persino dell\u2019apparenza di legalit\u00e0 e occorre, pertanto, sospenderne senza indugio l\u2019esecuzione (v., in tal senso, ordinanze del 7 luglio 1981, IBM\/Commissione, 60\/81 R e 190\/81 R, EU:C:1981:165, punti 7 e 8, e del 26 marzo 1987, Hoechst\/Commissione, 46\/87 R, EU:C:1987:167, punti 31 e 32).<\/p>\n\n\n\n<p>24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In terzo luogo, tuttavia, anche se, come risulta dal punto 110 dell\u2019ordinanza del 23 febbraio 2001, Austria\/Consiglio (C\u2011445\/00 R, EU:C:2001:123), il carattere particolarmente serio del fumus boni iuris non \u00e8 privo di influenza sulla valutazione dell\u2019urgenza, si tratta tuttavia, conformemente alle disposizioni di cui all\u2019articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura, di due requisiti distinti che condizionano la concessione di una sospensione dell\u2019esecuzione. Pertanto, spetta alla parte che chiede i provvedimenti provvisori dimostrare l\u2019imminenza di un danno grave e difficilmente riparabile, se non addirittura irreparabile, e la semplice dimostrazione dell\u2019esistenza di un fumus boni iuris, perfino se particolarmente serio, non pu\u00f2 rimediare alla completa mancanza di una dimostrazione dell\u2019urgenza, salvo che in circostanze del tutto particolari (v., in tal senso, ordinanza del 2 maggio 2007, IPK International \u2013 World Tourism Marketing Consultants\/Commissione, T\u2011297\/05 R, non pubblicata, EU:T:2007:118, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel caso di specie, del resto, nessun argomento dei ricorrenti dimostra, prima facie, il carattere manifesto della presunta violazione.<\/p>\n\n\n\n<p>26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per quanto riguarda l\u2019argomento dei ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto alla libert\u00e0 di circolazione, qualora non si sottopongano a trattamenti medici invasivi contrari alla loro volont\u00e0, comporterebbe una limitazione diretta della loro libert\u00e0 personale, quale prevista dall\u2019articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, nonch\u00e9 della loro libert\u00e0 professionale e del loro diritto al lavoro, quali previsti dall\u2019articolo 15 della medesima, si deve constatare anzitutto che il possesso dei certificati previsti dal regolamento impugnato non costituisce una condizione preliminare per l\u2019esercizio del diritto di libera circolazione, come risulta dall\u2019articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inoltre, i ricorrenti non producono nessun elemento che consenta di concludere che il regolamento impugnato abbia causato un peggioramento delle loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore. In effetti, il regolamento impugnato mira proprio a facilitare l\u2019esercizio del diritto alla libera circolazione all\u2019interno dell\u2019Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione di certificati COVID digitali dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p>28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In secondo luogo, per quanto riguarda l\u2019argomento dei ricorrenti secondo il quale la violazione dei loro diritti fondamentali avrebbe causato loro danni materiali, occorre ricordare che, salvo circostanze eccezionali, un danno di carattere economico non pu\u00f2 essere considerato irreparabile o anche solo difficile da riparare dato che, come regola generale, esso pu\u00f2 costituire oggetto di un successivo risarcimento finanziario (v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV\/Consiglio, T\u2011542\/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vero \u00e8 che, anche in caso di danno di carattere puramente pecuniario, un provvedimento provvisorio si giustifica ove risulti che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere a repentaglio la propria sopravvivenza finanziaria, poich\u00e9 non disporrebbe di una somma che dovrebbe normalmente permetterle di far fronte a tutte le spese indispensabili per sopperire ai propri bisogni elementari sino al momento in cui intervenga una pronuncia sul ricorso principale (v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV\/Consiglio, T\u2011542\/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, per poter valutare se il danno lamentato presenti un carattere grave e irreparabile e giustifichi quindi la sospensione, in via eccezionale, dell\u2019esecuzione dell\u2019atto impugnato, il giudice del procedimento sommario deve disporre, in ogni caso, di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati che dimostrino la situazione finanziaria della parte che chiede il provvedimento provvisorio e consentano di valutare le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancanza dei provvedimenti richiesti [v. ordinanza del 27 aprile 2010, Parlamento\/U, T\u2011103\/10 P(R), EU:T:2010:164, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].<\/p>\n\n\n\n<p>31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno omesso di fornire informazioni concrete e precise, suffragate da documenti certificati dettagliati.<\/p>\n\n\n\n<p>32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di conseguenza, in tali condizioni, il giudice del procedimento sommario non \u00e8 in grado di valutare se il presunto danno possa essere qualificato grave e irreparabile.<\/p>\n\n\n\n<p>33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inoltre, quanto all\u2019affermazione dei ricorrenti, secondo la quale la violazione dei loro diritti fondamentali infliggerebbe loro danni morali in modo diretto e immediato, basti ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, anche ipotizzando che i suddetti danni siano effettivamente provocati dal regolamento impugnato, l\u2019annullamento di quest\u2019ultimo al termine del procedimento principale costituirebbe un risarcimento adeguato del danno morale lamentato (v., in tal senso, ordinanza del 20 luglio 2016, Direttore generale dell\u2019OLAF\/Commissione, T\u2011251\/16 R, non pubblicata, EU:T:2016:424, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il presunto danno morale non pu\u00f2 essere considerato irreparabile.<\/p>\n\n\n\n<p>34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da tutto quanto precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori dev\u2019essere respinta in assenza di prove a dimostrazione dell\u2019urgenza, che spettava ai ricorrenti produrre, senza che sia necessario esaminare la sua ricevibilit\u00e0, pronunciarsi sul fumus boni iuris o effettuare una ponderazione degli interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ai sensi dell\u2019articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, occorre riservare la decisione sulle spese.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questi motivi,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE<\/p>\n\n\n\n<p>cos\u00ec provvede:<\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La domanda di provvedimenti provvisori \u00e8 respinta.<\/p>\n\n\n\n<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le spese sono riservate.<\/p>\n\n\n\n<p>Lussemburgo, 29 ottobre 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 29 ottobre 2021 \u00abProcedimento sommario \u2013 Regolamento (UE) 2021\/953 \u2013 Certificato COVID digitale dell\u2019UE \u2013<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1741,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Il green pass non crea discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il regolamento UE sul green pass non crea discriminazioni tra persone vaccinate e non vaccinate e non comporta una violazione della libert\u00e0 personale\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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