{"id":1771,"date":"2022-01-26T16:29:39","date_gmt":"2022-01-26T15:29:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1771"},"modified":"2022-01-26T16:29:42","modified_gmt":"2022-01-26T15:29:42","slug":"divieto-di-discriminazione-in-ragione-della-razza-e-dellorigine-etnica-tribunale-di-como-16-agosto-2019","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/01\/26\/divieto-di-discriminazione-in-ragione-della-razza-e-dellorigine-etnica-tribunale-di-como-16-agosto-2019\/","title":{"rendered":"Divieto di discriminazione in ragione della razza e dell\u2019origine etnica, Tribunale di Como 16 agosto 2019."},"content":{"rendered":"\n<p>XXX con &nbsp;il &nbsp;patrocinio &nbsp;&nbsp;&nbsp;dell&#8217; avv. MAESTRI ANDREA e dell&#8217;avv. SACCO GIORGIO; elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAESTRI ANDREA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"> RICORRENTE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p><strong>MINISTERO&nbsp;&nbsp;&nbsp; DELL&#8217;INTERNO&nbsp;&nbsp; <\/strong>(C.F.&nbsp;&nbsp; 00000000000)&nbsp;&nbsp; con&nbsp;&nbsp; il&nbsp;&nbsp; patrocinio&nbsp;&nbsp; dell&#8217; AVVOCATURA DELLO STATO&nbsp;&nbsp;&nbsp; MILANO&nbsp;&nbsp;&nbsp; elettivamente&nbsp;&nbsp;&nbsp; domiciliato&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; VIA&nbsp;&nbsp;&nbsp; FREGUGLIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp; &nbsp;MILANO presso AVVOCATURA&nbsp; STATO&nbsp; MILANO &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">RESISTENTI<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice , scaduti i termini per memorie delle parti, assegnati all&#8217;udienza 29\/05\/2019, ha emesso la seguente<\/p>\n\n\n\n<p>ordinanza Con &nbsp;ricorso ex artt. 28 D Lgs &nbsp;150\/2011, 44 D Lgs 286\/1998 &nbsp;e 4 D Lgs 215\/2003, XXX cittadina &nbsp;peruviana &nbsp;in&nbsp; possesso &nbsp;di &nbsp;permesso &nbsp;di&nbsp; soggiorno, &nbsp;che, &nbsp;quale interprete di lingua spagno la, il 28\/1\/2019 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di un mese, con la cooperativa &nbsp;&#8230;.. che,&nbsp; per&nbsp; conto&nbsp; dell&#8217;agenzia&nbsp; europea&nbsp; EASO&nbsp; (European&nbsp;&nbsp; Asylum&nbsp; Support&nbsp;&nbsp; &nbsp;Office), l&#8217; Ufficio europeo indipendente di sostegno per l&#8217;asilo, forniva agli Stati membri e nello specifico, alla&nbsp; Questura&nbsp; di&nbsp; Milano,&nbsp; il&nbsp; necessario&nbsp; supporto&nbsp; per&nbsp; la&nbsp; traduzione&nbsp; con&nbsp; interpreti&nbsp; qualificati&nbsp;&nbsp;&nbsp; -lamentava&nbsp; che&nbsp; con&nbsp;&nbsp; una&nbsp; telefonata&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; 14\/2\/2019,&nbsp;&nbsp; la cooperativa aveva comunicato l &#8216; anticipato recesso unilaterale dal contratto, invitandola a non presentarsi l&#8217;indomani al lavoro, indicazione&nbsp; da&nbsp; lei&nbsp; disattesa,&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; si&nbsp; era&nbsp; recata&nbsp; nella&nbsp; Questura&nbsp; di&nbsp; Milano,&nbsp; ma&nbsp; ne era stata <em>&#8221; allontanata, senza motivazioni, se non l&#8217;indicazione informale di una direttiva <\/em>ad personam <em>giunta in tal senso nientemeno che dal Ministero dell&#8217;Interno&#8221; <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Deduceva pertanto, la violazione del divieto di condotte di contenuto discriminatorio di&nbsp; cui,&nbsp; avendo&nbsp; la&nbsp; cooperativa&nbsp; negato&nbsp; l&#8217;esibizione di copia della nota ministeriale con la quale le era stato inibito l&#8217;ingresso nella Questura di Milano, ipotizzava il collegamento con la pubblicazione del libro <em>Lettera agli italiani come &nbsp;me<\/em> con cui XXXX aveva manifestato il proprio impegno in favore dei cittadini extracomunitari, e chiedeva la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi \u20ac 25.000,00 oltre alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale<\/p>\n\n\n\n<p>Si&nbsp;&nbsp; costituiva &nbsp;la &nbsp;cooperativa&nbsp;che &nbsp;eccepiva l&#8217;incompetenza territoriale di questo Tribunale, in quanto nel ricorso, la residenza della ricorrente veniva indicata in Limbiate e nel merito, l&#8217;infondatezza della domanda, essendosi limitata a dare esecuzione alla richiesta della committente, l&#8217;agenzia EASO &#8211; che a sua volta aveva ricevuto una comunicazione ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di sospensione della collaborazione tra&nbsp;&nbsp;&nbsp; la Questura&nbsp; di Milano,&nbsp; in attesa dei&nbsp; risultati &nbsp;delle indagini avviate nei suoi confronti &#8211; nel rispetto di quanto previsto dal contratto &#8211; essendo stata messa in dubbio l&#8217;affidabilit\u00e0 del suo operato, in un settore particolarmente sensibile, quello della sicurezza nazionale &#8211; e in particolare, dell&#8217;art 7 che, in conformit\u00e0 all&#8217;art 2237 co 1 cc, le consentiva il recesso unilaterale, con il solo obbligo del preavviso minimo di 1O giorni, di cm aveva poi versato la relativa indennit\u00e0 sostitutiva.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si costituiva anche il Ministero dell&#8217;Interno che, oltre a contestare la competenza territoriale di questo Tribunale, eccepiva l&#8217;inammissibilit\u00e0 della domanda, in mancanza un rapporto contrattuale con la ricorrente, che era stata solo messa a disposizione della Questura di Milano dalla cooperativa per<strong> <\/strong>conto di EASO, per il servizio di mediazione linguistico &#8211; culturale in lingua spagnola, in due diversi periodi, nel secondo dei quali, a febbraio 2019, la Questura di Milano aveva &nbsp;riscontrato un notevole aumento&nbsp; degli&nbsp; accessi&nbsp; di&nbsp; richiedenti&nbsp; asilo di nazionalit\u00e0&nbsp; peruviana,&nbsp; non rilevato&nbsp; nei precedenti mesi, senza che la situazione politica del Per\u00f9 potesse giustificarlo, per cui aveva avviato delle verifiche interne e con e-mail del 14\/2\/2019 il funzionario della Questura responsabile della&nbsp; IV Sezione Rifugiati aveva chiesto alla Direzione Centrale dell&#8217;immigrazione&nbsp; e della Polizia&nbsp; &nbsp;delle Frontiere&nbsp; del&nbsp; Ministero&nbsp; l&#8217;immediata&nbsp; sostituzione &nbsp;della&nbsp; ricorrente,&nbsp; poi accordata&nbsp; in&nbsp; pari&nbsp; data \u00b7&#8230;., negando pertanto, di aver mai espresso valutazioni di gradimento o meno nei confronti della stessa, anche in relazione a eventuali ipotesi di incompatibilit\u00e0 con l&#8217;attivit\u00e0 da lei svolta all&#8217;esterno della Questura di Milano, di cui era venuto a conoscenza solo successivamente, dalle&nbsp; notizie apparse sulla stampa e sui <em>socia! network<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In udienza la ricorrente ha depositato il proprio certificato di residenza dimostrando cos\u00ec che quella di&#8230;&#8230;,, indicata nel ricorso era frutto di&nbsp; un mero errore,&nbsp; ragion&nbsp; per cui&nbsp; la cooperativa <strong>a <\/strong>ha poi formalmente&nbsp; rinunciato a detta eccezione, Di conseguenza, il procedimento risulta correttamente instaurato nel foro previsto dall&#8217;art 28 co 2 D Lgs 150\/2011 La&nbsp; causa&nbsp; pu\u00f2 essere&nbsp; decisa senza&nbsp; dar corso all&#8217;istruttoria,&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; le circostanze&nbsp; di&nbsp; fatto sono sostanzialmente pacifiche.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda di&nbsp;&nbsp;XXX ha per oggetto&nbsp; l&#8217; accertamento della discriminazione subita, la sua cessazione e il risarcimento del danno.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;effettiva ragione che ha indotto la Questura di Milano a chiedere e ottenere da EASO, l&#8217; agenzia europea committente della cooperativa l&#8217;immediata sostituzione della ricorrente dal servizio di mediazione linguistico &#8211; culturale in lingua spagnola, \u00e8 emersa solo a seguito della costituzione&nbsp; del Ministero,&nbsp; che&nbsp; ha&nbsp; precisato&nbsp; che&nbsp; il&nbsp; giorno&nbsp; dopo&nbsp; detta&nbsp; sostituzione,&nbsp; il&nbsp; 15\/ 2\/2019,&nbsp; la&nbsp; Dirigente dell&#8217; Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, dr.ssa I J , aveva informato la Direzione Centrale&nbsp; dell&#8217;Immigrazione e della&nbsp; Polizia&nbsp; delle&nbsp; Frontiere&nbsp; del&nbsp; Ministero&nbsp; dell&#8217;Interno&nbsp; di&nbsp; aver rilevato un ingiustificato aumento degli accessi dei richiedenti asilo di nazionalit\u00e0 peruviana , a decorrere dal 2\/1\/2019, proprio in coincidenza con il servizio svolto dalla ricorrente, perch\u00e9 <em>&#8220;nel mese di gennaio 2018 si era presentato un solo richiedente peruviano a fronte di ben 68 nel gennaio di quest&#8217;anno. Nell&#8217;intero mese di periodo 2018 sono stati registrati 1O accessi, mentre al 5 febbraio 2019 gli accessi registrati sono gi\u00e0 14.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Al riguardo, giova rilevare che dai report EASO risulta che nell&#8217;anno 201<\/em><em>7 <\/em><em>nell&#8217;Unione Europea sono state registrate 51<\/em><em>O <\/em><em>richieste di prote<\/em><em>z<\/em><em>ione internazionale di stranieri&nbsp; di&nbsp; nazionalit\u00e0 peruviana, a dimostrazione che i numeri rilevati presso la Questura di Milano appaiono eccessivi rispetto alla situa<\/em><em>z<\/em><em>ione complessiva&nbsp; a livello europeo<\/em><em>&#8221;&nbsp; <\/em>(e-mail&nbsp; 15\/2\/2019 &#8211; doc 3&nbsp; Ministero).<\/p>\n\n\n\n<p>Non vi sono elementi per sostenere &#8211; come ritenuto invece dalla ricorrente &#8211; che tale motivazione, per il solo fatto di essere successiva alla sua sospensione, peraltro di un solo giorno appena, sia un espediente, ideato al solo fine di celarne la vera ragione, di natura politica e ideologica &#8211; per il suo impegno culturale e sociale per il riconoscimento della nazionalit\u00e0 italiana ai cittadini extracomunitari, ormai integrati nello Stato &#8211; anche perch\u00e9 all&#8217;epoca, nessuna iniziativa era stata ancora intrapresa dalla ricorrente per contestare tale decisione, per cui non vi era ancora l&#8217;esigenza per il Ministero, di precostituirsi un&#8217; eventua le motivazione &#8220;di comodo&#8221;, da ritenere come tale, del tutto inattendibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Paradossalmente \u00e8 proprio l &#8216; in consistenza della motivazione &#8221; ufficiale &#8221; a rivelarne l&#8217; autenticit\u00e0 (perch\u00e9 per sviare eventuali sospetti da quella effettiva, se ne sarebbe adottata un&#8217; altra, sicuramente pi\u00f9 convincente)&nbsp; e la natura discriminatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, anche a voler ritenere esatti i dati contenuti nella e-mail del 15\/2\/2019, il Ministero, oltre a non rivelare quali esito abbiano poi avuto le verifiche interne, dirette ad accertare un eventuale coinvolgimento di&nbsp;XXX nell&#8217; incremento delle domande di asilo di cittadini peruviani alla Questura di Milano, nonostante i mesi ormai trascorsi, non ha tantomeno indicato se, dopo il suo allontanamento, tali domande si siano eventualmente ridotte in misura sensibile.<\/p>\n\n\n\n<p>li&nbsp; Ministero&nbsp; non&nbsp; ha neppure ritenuto opportuno&nbsp; indicare se il dato rilevato all&#8217;inizio del 2019&nbsp; per  Milano, rispetto a quello dell&#8217;anno precedente, fosse del tutto anomalo, anche rispetto a quello di altre grandi citt\u00e0 d&#8217;Italia, non sembrando significativo il dato complessivo rilevato nel 2017 per l&#8217;intera Comunit\u00e0 Europea, cio\u00e8 due anni prima, per l&#8217;incostanza dei flussi migratori.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, non \u00e8 stato neanche dedotto che le domande dei cittadini peruviani fossero pure inammissibili e quindi, avessero ingiustificatamente aggravato il carico di lavoro dell&#8217;Ufficio Immigrazione (circostanza comunque non provata).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;inconsistenza dei sospetti sulla condotta della ricorrente, rivelatisi del tutto&nbsp; inidonei&nbsp; a giustificarne l&#8217; allontanamento , ne svela anche la reale natura discriminatoria perch\u00e8 tale provvedimento si \u00e8 basato sul sillogismo, del tutto indimostrato, che l&#8217;incremento delle domande di asilo dei cittadini peruviani era stato favorito unicamente dall&#8217;illegittimo interessamento di un&#8217;altra persona, che operava necessariamente all&#8217;interno dell&#8217;Ufficio Immigrazione e aveva la loro medesima&nbsp; nazionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva,&nbsp; la Questura&nbsp; di Milano&nbsp; ha chiesto l&#8217;immediata&nbsp; sostituzione di&nbsp;&nbsp; XXX solo perch\u00e9 aveva la stessa nazionalit\u00e0 peruviana di coloro che, a suo giudizio , avevano presentato&nbsp; un numero di domande di asilo superiore al passato ma del&nbsp; tutto&nbsp; ingiustificatamente, valutazione&nbsp; questa, non solo indimostrata , ma neppure sostenibile a livello indiziario, stante l&#8217;assoluta inconsistenza dei sospetti sul suo corretto operato come mediatrice linguistico &#8211; culturale di lingua spagnola.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 quindi trattato d\u00ec una decisione sicuramente discriminatoria perch\u00e9 in ragione della nazionalit\u00e0, \u00e8 stato riservato alla sola ricorrente un trattamento diverso e peggiore, rispetto a quello degli altri interpreti, reclutati dalla cooperativa , per conto dell&#8217; agenzia EASO.<\/p>\n\n\n\n<p>Come noto in fatti, il divieto di discriminazioni in ragione della razza e dall&#8217;origine etnica, che trova il suo fondamentale presidio nell&#8217;art 3 cost., \u00e8 stato poi esplicitato ne ll&#8217; art 43 co 1 O Lgs 286\/1998 TU Immigrazione, di contenuto generale, non limitato ai soli lavoratori, e quindi nel D Lgs 215\/2003 di attuazione della direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica che &#8211; a differenza del successivo D Lgs 216\/2003, di attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro &#8211; \u00e8 finalizzato a colpire tali discriminazioni indipendentemente dal contesto in cui si verificano, mentre il secondo, ha un &#8216; applicazione ristretta al mondo del lavoro, in riferimento alle discriminazioni per ragioni relative alla religione, alle convinzioni personali, agli hand icap , all&#8217;et\u00e0 e all&#8217;orientamento sessuale del lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l&#8217;art&nbsp; 2 col&nbsp; lett.&nbsp; b) D.Lgs. 215\/2003&nbsp; qualifica&nbsp; come discriminazione diretta&nbsp; l&#8217;ipotesi&nbsp; in cui <em>&#8221; per la razza o l&#8217;origine etnica, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in situazione analoga&#8221; <\/em>e il co 4 precisa&nbsp; che&nbsp; <em>&#8220;l&#8217;ordine&nbsp; di discriminare persone a causa della razza o dell&#8217;origine etnica \u00e8 considerato una discriminazione&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, della richiesta di immediata sostituzione della ricorrente rivolta dal Ministero all&#8217;agenzia EASO, a cui la cooperativa ITC ha dato poi esecuzione, risponde esclusivamente il Ministero, non solo perch\u00e9 la cooperativa non aveva possibilit\u00e0 di opporsi, non avendo certo il&nbsp; potere di imporre la presenza nell&#8217;Ufficio Immigrazione della Questura di un&#8217;interprete&nbsp; a questa &#8220;non gradita&#8221;, ma soprattutto perch\u00e9, come riconosciuto dalla stessa ricorrente , l&#8217;agenzia europea EASO, dopo essere venuta a conoscenza delle indagini in corso, le aveva proposto, sempre tramite la cooperativa \u2022 altre posizioni dove svolgere la&nbsp; stessa&nbsp; funzione,&nbsp; condotta&nbsp; indicativa&nbsp; che&nbsp; entrambe non condividevano assolutamente la decisione della Questura, che in definitiva, l&#8217;ha loro ordinata e imposta.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ha alcun rilievo infatti, l&#8217;assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente e il Ministero dell&#8217;Interno, perch\u00e9, come si \u00e8 detto, il divieto di discriminazioni per l&#8217;origine etnica prescinde dall&#8217;esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, per cui vale ed \u00e8 quindi efficace, in qualsiasi contesto delle relazioni sociali<\/p>\n\n\n\n<p>Passando all&#8217;esame delle conseguenze sanzionatorie, cominciando dalla domanda di&nbsp; cessazione della condotta discriminatoria, essendo ormai scaduto al 28\/2\/2019 il termine del contratto di collaborazione coordinata e continuativa concluso con la cooperativa &#8211;&nbsp; gi\u00e0&nbsp; al&nbsp; momento&nbsp; del deposito del ricorso (3\/4\/2019), pu\u00f2 solo disporsi, per il futuro, la revoca, ove fosse stata disposta&nbsp; dal Ministero resistente, del divieto al rinnovo di incarichi alla ricorrente presso qualsiasi Questura&nbsp; o altro ufficio pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Per&nbsp; quanto&nbsp; concerne&nbsp;&nbsp; il&nbsp; risarcimento&nbsp;&nbsp; del &nbsp;danno, &nbsp;avendo&nbsp;&nbsp;XXX  gi\u00e0 &nbsp;ottenuto &nbsp;dalla cooperativa&nbsp; lii&nbsp; il&nbsp; pagamento&nbsp; dell&#8217;indennit\u00e0&nbsp; sostitutiva&nbsp; del&nbsp; mancato&nbsp; preavviso&nbsp; del&nbsp; recesso &nbsp;(10 giorni) di\u20ac 840,25, le spetta la somma di\u20ac 336,1O che avrebbe percepito se le fosse stato consentito di continuare a lavorare fino al 28\/2\/2019, data di scadenza del contratto, cio\u00e8 anche nei quattro giorni successivi al termine del preavviso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessuna somma pu\u00f2 esserle liquidata per la perdita di ulteriori occasioni di lavoro,&nbsp; neppure&nbsp; indicate, comunque da escludere per il futuro, per effetto dell&#8217;imposizione del precedente divieto.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche il danno non patrimoniale o morale, peraltro dedotto in modo assolutamente generico, non \u00e8 stato in alcun modo provato.<\/p>\n\n\n\n<p>Appare comunque opportuno osservare che l&#8217;art 28 co 6 D Lgs 150\/201 I consente al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche tenendo conto del fatto che l&#8217;atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione a una precedente azione giudizi ale , ovvero ingiusta reazione a una precedente attivit\u00e0 del soggetto leso volta, ad ottenere il rispetto&nbsp; del principio della parit\u00e0 di trattamento ipotesi che Cass SU 16601\/2017 ricomprende tra i casi tipizzati dei cd. risarcimenti punitivi, ma che non risulta essersi concretamente verificata nella vicenda in esame, come implicitamente desumibile &nbsp;anche dalla mancanza di un&#8217;esplicita&nbsp; richiesta al&nbsp;&nbsp; riguardo  della ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, in base al successivo co 7 dell&#8217;art 28 cit. dev&#8217;essere ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, a cura della ricorrente ma a spese del Ministero resistente, sul quotidiano <em>il Corriere della Sera.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Appare corretto compensare le spese del procedimento tra la ricorrente e la cooperativa mentre quelle tra la ricorrente e il Ministero, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza di quest&#8217;ultimo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PQM<\/p>\n\n\n\n<p>visti gli artt 28 D Lgs 150\/2011, 44 D Lgs 286\/1998, 4 D Lgs 215\/2003 e 702 cpc<\/p>\n\n\n\n<p>dichiara<\/p>\n\n\n\n<p>il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero dell&#8217;Interno, per aver richiesto e ottenuto dalla cooperativa  l&#8217;immediata sostituzione di XXX&nbsp;mediatrice linguistico &#8211; culturale in lingua spagnola alla Questura di Milano e conseguentemente,<\/p>\n\n\n\n<p>ordina<\/p>\n\n\n\n<p>al Ministero del!&#8217; Interno di cessare l&#8217;eventuale reiterazione della condotta discriminatoria;<\/p>\n\n\n\n<p>condanna<\/p>\n\n\n\n<p>il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento di \u20ac 336, I O a&nbsp; titolo&nbsp; di&nbsp; risarcimento&nbsp; danni,&nbsp; oltre&nbsp; interessi&nbsp; legali&nbsp; dal 28\/2\/2019&nbsp; al saldo;<\/p>\n\n\n\n<p>ordina<\/p>\n\n\n\n<p>la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, a cura della ricorrente ma a spese del Ministero resistente, sul quotidiano <em>il Corriere della Sera;<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e la cooperativa &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>condanna<\/p>\n\n\n\n<p>il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento del spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, da distrarre in favore dei suoi difensori, che hanno dichiarato di averle anticipate, liquidate in complessivi \u20ac 2.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.<\/p>\n\n\n\n<p>Si comunichi.<\/p>\n\n\n\n<p>Como, 16\/8\/2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>XXX con &nbsp;il &nbsp;patrocinio &nbsp;&nbsp;&nbsp;dell&#8217; 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