{"id":1777,"date":"2022-01-20T12:14:22","date_gmt":"2022-01-20T11:14:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1777"},"modified":"2022-01-20T12:19:44","modified_gmt":"2022-01-20T11:19:44","slug":"accoglienza-alunni-disabili-scuola-statale-e-paritaria-tribunale-di-milano-ordinanza-del-19-febbraio-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/01\/20\/accoglienza-alunni-disabili-scuola-statale-e-paritaria-tribunale-di-milano-ordinanza-del-19-febbraio-2020\/","title":{"rendered":"Accoglienza alunni disabili scuola statale e paritaria, Tribunale di Milano, ordinanza del 19 febbraio 2020"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">Tribunale di Milano<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PRIMA CIVILE<\/p>\n\n\n\n<p>IlTribunale, nella persona del giudice unico Dott. Orietta Micciche&#8217;<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ORDINANZA<\/p>\n\n\n\n<p>nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13751\/2019 R.G. promossa da:<\/p>\n\n\n\n<p>XXXX con il patrocinio degli avvocati GAETANO DE LUCA, ALBERTO GUARISO (\u2026.), NERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LIVIO (\u2026.), con&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; domicilio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIA SPARTACO, 19 20135 MJLANO, presso l&#8217;avv. DE LUCA GAETANO<\/p>\n\n\n\n<p>contro:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2026\u2026..&nbsp; SOCIETA&#8217;&nbsp; COOPERATIVA&nbsp;&nbsp; SOCIALE&nbsp; ONLUS,&nbsp; (C.F. \u2026..)<\/p>\n\n\n\n<p>con&nbsp; il&nbsp; patrocinio&nbsp; dell&#8217;avv. MARCO MAS&nbsp; e&nbsp;&nbsp; con elezione di&nbsp; domicilio&nbsp; in&nbsp; VIA SAN VITALE, 40\/3\/A 40125 BOLOGNA, presso e nello studio dell&#8217;avv. MARCO MASI;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">RESISTENTE<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Con ricorso ex artt. 3 L. 67\/2006, 28 D.Lgs. n. 150\/2011 e 702bis cpc in proprio e in rappresentanza del figlio minore hanno convenuto in giudizio la societ\u00e0 cooperativa \u2026.. Onlus per chiedere che fosse accertata la condotta discriminatoria tenuta da quest&#8217;ultima.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare i ricorrenti allegano le seguenti circostanze di fatto:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>un bambino con disabilit\u00e0, certificato minore invalido in ragione di un disturbo da deficit dell&#8217;attenzione ed iperattivit\u00e0 di tipo combinato, disturbo del linguaggio espressivo e livello cognitivo borderline in sindrome da microduplicazioneXq25, portatore di handicap in stato di gravit\u00e0 ed individuato come alunno in situazione di handicap (cfr., docc. nn. 2, 3, 4, 5 ricorrenti);<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>ha frequentato la scuola materna privata paritaria gestita da \u2026\u2026 negli anni scolastici 2016\/2017 e 20l7\/2018, scelta in&nbsp; quanto&nbsp; garantiva&nbsp; la possibilit\u00e0 di un percorso continuo e integrato tra la&nbsp; scuola&nbsp; per&nbsp; l&#8217;infanzia&nbsp; e&nbsp; la scuola primaria;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li> in&nbsp;&nbsp; vista&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; passaggio&nbsp;&nbsp; alla&nbsp; scuola&nbsp;&nbsp; primaria, , in data 28\/09\/2017, ha provveduto a formalizzare online la domanda di pre-iscrizione di XXX alla prima classe della scuola primaria di Via \u2026. a&nbsp; Milano, gestita dalla resistente (cfr., doc. n. IO ricorrenti);<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>&nbsp; nonostante&nbsp; le&nbsp; rassicurazioni&nbsp; della .&nbsp; direttrice&nbsp; nel&nbsp; corso&nbsp; del&nbsp; colloquio&nbsp; in&nbsp; sede&nbsp; di pre-iscrizione, il 21\/12\/2018 (recte&nbsp; 2017)&nbsp; la&nbsp; stessa&nbsp; comunicava&nbsp; telefonicamente che per il bimbo non ci sarebbe stato pi\u00f9 posto, a causa dell&#8217;iscrizione di altri due alunni con disabilit\u00e0 certificata e la presenza di due sole&nbsp; sezioni&nbsp; di&nbsp; prima elementare;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>la motivazione della decisione di non accogliere XXX&nbsp;&nbsp; in ragione della presenza di altri due alunni, uno per classe, con disabilit\u00e0 certificata, veniva ribadita a mezzo email sia dalla direttrice della scuola primaria che dalla direttrice&nbsp; della&nbsp; materna .,e&nbsp;&nbsp; veniva&nbsp; confermato&nbsp; nonostante le rimostranze della ricorrente (cfr., docc. nn. 13, 14 e 16 ricorrenti);<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>i&nbsp;&nbsp; genitori&nbsp; di XXXX pertanto, erano costretti a cercare velocemente una scuola per l&#8217;iscrizione del figlio, trovando disponibilit\u00e0 presso una scuola statale;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>la decisione della scuola di non consentire al minore di continuare il percorso scolastico iniziato insieme ai compagni ha comportato un grave disagio e lo ha messo in una condizione di forte svantaggio, poich\u00e9 \u00e8 stato costretto a ricostruire una sene di nuovi rapporti senza avere pi\u00f9 nessun riferimento relazionale;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li> anche i genitori hanno subito un forte disagio, consistente nel doversi dedicare alla ricerca di una diversa scuola e nel dover dedicare molto tempo al figlio per tenerlo all&#8217;oscuro delle reali motivazioni dell&#8217;esclusione dalla scuola di Via \u2026.. e minimizzare gli effetti dannosi della discriminazione. In particolare, ]a madre, per gestire il disagio subito dal bambino durante le prime settimane de] nuovo anno scolastico, \u00e8 stata costretta a ridurre il suo orario di lavoro, ricorrendo a periodi di aspettativa e di ferie.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>I&nbsp; ricorrenti&nbsp;&nbsp; hanno&nbsp; quindi&nbsp; chiesto&nbsp; l&#8217;accertamento&nbsp; del&nbsp; carattere&nbsp; discriminatorio&nbsp; della condotta della cooperativa \u2026.consistente&nbsp; nell&#8217;aver escluso XXX dalla possibilit\u00e0 di frequentare&nbsp; la prima classe&nbsp; presso&nbsp;&nbsp; la&nbsp; scuola&nbsp;&nbsp; primaria&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; Via&nbsp;&nbsp; \u2026.&nbsp; e&nbsp; la condanna della resistente a risarcire ai ricorrenti, in proprio e in qualit\u00e0 di genitori esercenti&nbsp; la&nbsp; responsabilit\u00e0 genitoriale \u2026..il danno non patrimoniale subito in conseguenza de1la citata condotta, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura,, non inferiore a \u20ac 10.000 ,00, nonch\u00e9&nbsp; a&nbsp; risarcire&nbsp; ai&nbsp; ricorrenti&nbsp; il&nbsp; danno patrimoniale nella&nbsp; misura&nbsp; di\u20ac&nbsp; 4.680,00&nbsp; (o&nbsp; nella&nbsp; misura,&nbsp; maggiore&nbsp; o&nbsp; minore,&nbsp; ritenuta&nbsp; di&nbsp; giustizia).&nbsp; Hanno&nbsp; richiesto,&nbsp; infine,&nbsp; di&nbsp; ordinare&nbsp; ex&nbsp; art.&nbsp; 3&nbsp; L.&nbsp;&nbsp; 67\/2006,&nbsp;&nbsp; la pubblicazione del provvedimento a spese della convenuta su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 costituita in giudizio \u2026.. che ha contestato di aver adottato una condotta&nbsp;&nbsp; discriminatoria&nbsp; nei confronti&nbsp; di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e eccepito in via preliminare, il difetto dei poteri di rappresentanza del minore in capo ai genitori, per violazione dell&#8217;art. 320, 3\u00b0 comma, c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito ha dedotto che:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>\u2026.. gestisce (per&nbsp; quanto&nbsp; interessa),&nbsp; oltre&nbsp; alla&nbsp; scuola&nbsp; dell\u2019infanzia frequentata dal minore&nbsp; in&nbsp; Piazzale&nbsp; \u2026. e&nbsp; alla&nbsp; scuola&nbsp; primaria&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; \u00e8&nbsp; causa in Via \u2026.., anche una scuola primaria in Via \u2026.;<\/li><li>l&#8217;accoglienza di studenti diversamente abili nelle sue scuole&nbsp; ha rappresentato da sempre un fattore distintivo di \u2026.., tanto che l&#8217;incidenza di alunni disabili nelle scuole primarie gestite dalla cooperativa \u00e8 superiore alla media nazionale;<\/li><li>la&nbsp; direttrice&nbsp; non&nbsp; aveva&nbsp; mai&nbsp; garantito&nbsp; ai&nbsp; genitori&nbsp; di XXX l&#8217;iscrizione alla prima elementare nella scuola di&nbsp; Via \u2026.,&nbsp; riferendo&nbsp; anzi&nbsp; di&nbsp; voler tenere in sospeso l&#8217;iscrizione fino a quando non si fosse chiarita la situazione complessiva dei bambini con disabilit\u00e0 certificata frequentanti la scuola dell&#8217;infanzia di Piazzale \u2026., precisando altres\u00ec alla famiglia che la scuola avrebbe dovuto&nbsp; ricevere&nbsp; la&nbsp; Diagnosi&nbsp; Funzionale&nbsp; aggiornata&nbsp; del&nbsp; minore (peraltro mai consegnata dai genitori);<\/li><li>per l&#8217;anno scolastico 2018\/2019, l&#8217;ente ha accolto due bambini affetti da disabilit\u00e0 (uno per classe in ragione della disabilit\u00e0 dei singoli), preferiti a XXX&nbsp; in quanto frequentanti da pi\u00f9 tempo la scuola dell&#8217;infanzia di Piazzale Brescia. Per l&#8217;anno scolastico di cui \u00e8 causa, la scuola di Via C\u2026. non avrebbe, infatti, potuto accogliere pi\u00f9 di un alunno disabile per classe in &nbsp;ragione delle difficolt\u00e0 dei minori accertate in sede di pre-iscrizione, diversamente presentandosi il rischio di non garantire un percorso formativo efficace a tutti gli alunni;<\/li><li>La \u2026.. aveva&nbsp; comunque&nbsp; proposto&nbsp; ai&nbsp; genitori&nbsp; del&nbsp; minore&nbsp; l&#8217;iscrizione&nbsp;&nbsp; presso l &#8216; altro istituto di Via \u2026., ma gli stessi non avevano accolto l&#8217;invito.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>ln punto di danno lamentato, la resistente ha contestato l&#8217;assenza di allegazione e prova dei danni non patrimoniali e patrimoniali in tesi subiti dai ricorrenti e del nesso di causalit\u00e0 con le condotte addebitate a \u2026., rilevando le seguenti ulteriori circostanze di fatto:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la scuola primaria di Via \u2026.. non era sita nel medesimo edificio della scuola dell&#8217;infanzia di Piazzale \u2026., frequentata dal minore<\/li><li>i bambini frequentanti la scuola dell&#8217;infanzia del minore, poi iscritti alla prima elementare in Via \u2026.., erano solo 4 su 26 alunni nella Sezione A e 5 su 26 alunni nella Sezione B (cfr., docc. nn. 1O, 11, 12 resistente).<\/li><li>Ha chiesto in via principale, il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti e, in via subordinata, nell&#8217;ipotesi di accoglimento delle domande avversa ri e, la condanna al risarcimento in misura ridotta rispetto a quella prospettata.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>In via preliminare deve essere rigettata l\u2019eccezione di \u2026. di difetto di rappresentanza del minore XXX in capo ai signori \u2026. fondata sull &#8216; assunto che l &#8216; azione promossa costituirebbe atto eccedente l &#8216; ordinaria amministrazione e, pertanto, avrebbe richiesto l &#8216; autorizzazione del giudice tutelare ai sensi de ll &#8216; art. 320, 3\u00b0 comma, e.e..<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 320 e.e., nel porre la distinzione tra atti di &#8221; ordinaria &#8221; e &#8221; straordinaria&#8221; amministrazione,&nbsp;&nbsp; si&nbsp;&nbsp; riferisce&nbsp;&nbsp; esclusivamente&nbsp;&nbsp; all\u2019amministrazione&nbsp;&nbsp; ad&nbsp;&nbsp; opera&nbsp;&nbsp; dei genitori, dei &#8221; beni&#8221; dei figli e alla relativa rappresentanza in atti aventi contenuto patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame , l&#8217;azione proposta dai genitori anche quali rappresentanti del minore, \u00e8 diretta alla tutela di interessi non patrimoniali del figlio e, pertanto, non appare pertinente il richiamo all&#8217;autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall&#8217;art. 320, 3\u00b0 comma, e.e. per gli atti di straordinaria amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, l &#8216; azione proposta, oltre a non avere un contenuto economico particolarmente elevato e a non presentare profili di&nbsp; rischio&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; patrimonio&nbsp; del&nbsp; minore (rischio che, tuttalpi\u00f9, consisterebbe nella condanna&nbsp; alla&nbsp; rifusione&nbsp; alla controparte delle spese di lite, ma che, agendo i genitori anche&nbsp; in&nbsp; proprio,&nbsp; potrebbe essere integralmente sopportata da questi ultimi), \u00e8 diretta (anche) ad ottenere il risarcimento del danno subito dal minore e, come tale, essendo finalizzata al miglioramento del suo patrimonio, pu\u00f2 essere proposta dai genitori esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale senza autorizzazione del giudice tutelare (cfr., Cass.&nbsp; n. 734\/2012; Cass. n. 59\/1989; Cass. n. 3977\/1983).<\/p>\n\n\n\n<p>Non sussiste, in definitiva, alcun difetto di rappresentanza in capo ai genitori di XXX per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione proposta nel presente giudizio anche in&nbsp; nome e per conto del figlio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di affrontare il merito della questione, pare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento per la risoluzione della controversia.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; possibile ricavare la&nbsp; nozione&nbsp; di&nbsp; discriminazione&nbsp; dall&#8217;art.&nbsp; 2&nbsp; della&nbsp; L. 67\/06&nbsp; (&#8220;&#8216;Misure per&nbsp; la&nbsp; tutela&nbsp; giudiziaria&nbsp; delle&nbsp; persone&nbsp; con&nbsp; disabilit\u00e0&nbsp; vittime&nbsp; di&nbsp;&nbsp; discriminazioni&#8221;),&nbsp;&nbsp; il quale dispone che: <em>&#8220;Il principio di parit\u00e0 di trattamento comporta che non pu\u00f2 essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilit\u00e0. Si ha discriminazione diretta quando<\/em><em>, per motivi connessi alla disabilit\u00e0, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non&nbsp;&nbsp; disabile&nbsp;&nbsp; in&nbsp; situazione&nbsp;&nbsp; analoga.&nbsp; Si&nbsp; ha&nbsp;&nbsp; discriminazione&nbsp; indiretta&nbsp;&nbsp; quando una <\/em>disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilit\u00e0 in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. [&#8230;}&#8221;.<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Una definizione di discriminazione \u00e8&nbsp; offerta&nbsp; anche&nbsp; dalla&nbsp; Convenzione&nbsp; delle&nbsp; Nazioni Unite sui diritti&nbsp; delle&nbsp; persone&nbsp; con&nbsp; disabilit\u00e0&nbsp; del&nbsp; 13&nbsp; dicembre&nbsp; 2006&nbsp; (che&nbsp; ha&nbsp; assunto rango primario neJla gerarchia della fonti dell&#8217;ordinamento giuridico&nbsp; i tali ano ,&nbsp; essendo stata&nbsp; ratificata&nbsp; con&nbsp; L.&nbsp; 18\/09,&nbsp; contenente&nbsp; il&nbsp; relativo&nbsp; ordine&nbsp; di&nbsp; esecuzione),&nbsp; che&nbsp; stabilisce (cfr. art. 2) che la: <em>&#8220;Discriminazione sulla base della disabilit\u00e0 &#8221; indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilit\u00e0 che abbia lo scopo o l&#8217;effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l&#8217;esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con particolare riferimento al diritto all&#8217;istruzione delle persone disabili (che costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato &#8211; cfr., artt. 34\u00a0\u00a0 e\u00a0 38\u00a0 Cost.-\u00a0 ed\u00a0 oggetto\u00a0 specifico\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 presente\u00a0\u00a0 controversia),\u00a0 l &#8216; art.\u00a0\u00a0 12\u00a0 della\u00a0\u00a0 L. I 04\/92 riconosce espressamente il diritto dell&#8217;alunno con\u00a0 disabilit\u00e0\u00a0 all&#8217;integrazione scolastica <em>(&#8221; E&#8217; garantito il diritto all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie&#8221; ).<\/em> Anche l &#8216; a t. 24 della citata Convenzione ONU del 13\/12\/2006\u00a0 stabilisce\u00a0 che\u00a0<em> &#8220;gli\u00a0 Stati Parti\u00a0 riconoscono\u00a0 il\u00a0\u00a0 diritto\u00a0 all&#8217;istruzione\u00a0 delle\u00a0 persone\u00a0\u00a0 con\u00a0 disabilit\u00e0\u00a0\u00a0 e,\u00a0 in\u00a0 particolare: &#8221; Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunit\u00e0, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l&#8217;arco della vita, finalizzati: a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignit\u00e0 e dell&#8217;autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libert\u00e0 fondamentali\u00a0 e\u00a0 della diversit\u00e0 umana;(..) c) a porre le persone con disabilit\u00e0 in condizione di partecipare effettivamente a una societ\u00e0 libera. 2. Nell&#8217;attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(..) b) le persone con disabilit\u00e0 possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all&#8217;interno delle comunit\u00e0 in cui vivono, ad un&#8217;istruzione primaria, di qualit\u00e0 e libera ed all&#8217;istruzione secondaria; c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; d) le persone con disabilit\u00e0 ricevano il sostegno necessario, all&#8217;interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all&#8217;obiettivo della piena integrazione.(.) 5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilit\u00e0 possano avere accesso all&#8217;istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all&#8217;istruzione per adulti ed all&#8217;apprendimento continuo lungo tutto l&#8217;arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilit\u00e0 un accomodamento ragionevole.&#8221;<\/em> Per quanto qui interessa, l&#8217;organizzazione della rete scolastica e, in particolare, delle classi con alunni in situazione di disabilit\u00e0, \u00e8 disciplinata dall&#8217;art. 5, 2\u00b0 comma, del D.P.R. 81\/2009: <em>&#8220;Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell&#8217;infanzia che accolgono alunni con disabilit\u00e0 sono costituite, di norma, con non pi\u00f9 di 20 alunni, purch\u00e8 sia esplicitata e motivata la necessit\u00e0 di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purch\u00e8 il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, da\/l&#8217;insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola[. ]&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla ricostruzione dal quadro normativo emerge che il diritto all&#8217;istruzione delle persone disabili deve essere garantito mediante il loro inserimento nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (cfr., art. 12 L. 104\/1992). A tale disposizione (che assume carattere imperativo in ragione della natura dei diritti fondamentali &#8211; all&#8217;eguaglianza e all&#8217;istruzione- che mira a tutelare) \u00e8 obbligata a conformarsi non solo l&#8217;amministrazione scolastica statale, ma anche quella delle scuole paritarie, secondo quanto disposto dalla L. 62\/2000 che (dopo aver qualificato le predette istituzioni scolastiche come svolgenti un pubblico servizio), stabilisce che esse, da un lato, sono tenute ad accogliere chiunque, compresi gli studenti con handicap, dall&#8217;altro, sono soggette ali &#8216;applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap (cfr., art. 1, comma 3 e 4).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217; obbligo di accoglienza di studenti con disabilit\u00e0 nelle scuole statali (e, conseguentemente, in quelle paritarie) non \u00e8 soggetto ad alcun limite numerico rigidamente prestabilito .<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217; art. 5 del D.P.R. 81\/2009 (disposizione, per il vero, nemmeno invocata da parte resistente), infatti, stabilendo che &#8220;di norma &#8221;&nbsp; le&nbsp; classi&nbsp; che&nbsp; accolgono&nbsp; alunni&nbsp; disabili&nbsp; sono costituite da non pi\u00f9 di 20 alunni , non impedisce l\u2019inserimento di pi\u00f9&nbsp; alunni disabili&nbsp; nella&nbsp; stessa&nbsp; classe&nbsp;&nbsp; (facendo&nbsp;&nbsp; riferimento&nbsp;&nbsp; esclusivamente&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp; numero complessivo&nbsp; degli&nbsp; studenti&nbsp; per&nbsp; classe&nbsp; che&nbsp; ospiti&nbsp; alunni&nbsp; disabili),&nbsp; n\u00e9,&nbsp; in&nbsp; ogni&nbsp; caso, preclude, in modo&nbsp; assoluto,&nbsp; il&nbsp; superamento&nbsp; del&nbsp; limite&nbsp; di&nbsp; 20&nbsp; alunni&nbsp; per&nbsp; le&nbsp; classi ospitanti alunni disabili (cfr. TAR Toscana sentenza n. 439\/2018). Queste considerazioni in ordine al numero degli studenti &#8211; anche disabili &#8211; per classe appaiono condivise da \u2026. la quale nell &#8216; anno s colasti co 2018 \/ 19 ha composto classi nelle sezioni di prima elementare (plesso di Via C\u2026) ospitanti alunni disabili&nbsp; di&nbsp; 26 alunni&nbsp; ciascuna (cfr., p. 12 memoria&nbsp; resistente).&nbsp; Ancora, la&nbsp; resistente&nbsp; ha dichiarato di aver accolto nell&#8217; a.s. 2018\/2019 i 3 bambini con disabilit\u00e0 certifcati su 10 classi (cfr., p. 6 memoria resistente).<\/p>\n\n\n\n<p>Venendo al caso in esame, \u00e8 pacifico che \u2026.&nbsp; non abbia consentito, per l&#8217; anno scolastico&nbsp; 2018\/19&nbsp; , l&#8217;iscrizione di XXX alla classe prima elementare della scuola di Via C\u2026. in ragione della sua disabilit\u00e0, rifiutandone la domanda in considerazione dell\u2019 avvenuta iscrizione di due altri alunni&nbsp; portatori&nbsp; di&nbsp; handicap, inseriti uno in ciascuna sezione di prima elementare.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale condotta si presenta come discriminatoria in quanto il rifiuto di iscrizione risulta direttamente connesso alla condizione di disabilit\u00e0 del minore e dunque apparentemente contraria all&#8217;obbligo di parit\u00e0 di trattamento degli alunni disabili e normodotati.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp; \u2026..&nbsp; ,&nbsp; onerata&nbsp; ex&nbsp; art.&nbsp; 28&nbsp; d.lgs.&nbsp; 150 \/2011&nbsp;&nbsp; della&nbsp; prova&nbsp;&nbsp; dell\u2019insussistenza&nbsp;&nbsp; della discriminazione, ha giustificato la propria condotta con l\u2019impossibilit\u00e0&nbsp; di accogliere pi\u00f9&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; un&nbsp;&nbsp; alunno&nbsp;&nbsp; disabile&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; ciascuna&nbsp;&nbsp; sezione&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; prima&nbsp;&nbsp; elementare&nbsp;&nbsp;&nbsp; costituita nell\u2019anno scolastico 2018 \/19, in ragione delle difficolt\u00e0 dei minori accertate in sede di pre-iscrizione, tali che la compresenza in classe di pi\u00f9 bambini disabili&nbsp; avrebbe messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha inoltre sostenuto che la natura discriminatoria del comportamento sarebbe da escludere in considerazione dell&#8217;offerta, non accolta dai genitori, di iscrivere XXX &nbsp;nel plesso scolastico di Via \u2026(parimenti gestito dalla societ\u00e0 resistente) e, comunque, della generale attenzione de \u2026 all\u2019accoglienza di alunni portatori di handicap.<\/p>\n\n\n\n<p>Le argomentazioni difensive della resistente non convincono.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; rimasta indimostrata la circostanza per cui, in ragione di esigenze organizzative e formative e, in particolare, per garantirne il pieno successo formativo, per l&#8217;a.s. 2018\/2019 potessero essere accolti nella prima elementare di Via \u2026. solo due alunni disabili in ragione delle specifiche disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche a voler considerare la citata circostanza come astrattamente idonea ad escludere la natura illecita della condotta della scuola, la resistente non ha provato, n\u00e9 chiesto di provare che sia stata eseguita un&#8217;effettiva valutazione comparativa delle disabilit\u00e0 dei tre aspiranti all\u2019iscrizione (XXX e i due bambini ammessi in prima elementare), volta ad accertare la compatibilit\u00e0 con le esigenze educative della compresenza di quei bambini disabili nella medesima classe.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, si rileva che i documenti prodotti sub nn.&nbsp; 7-8&nbsp; dalla&nbsp; resistente,&nbsp; citati&nbsp; a&nbsp; corredo&nbsp; delle&nbsp; richiamate&nbsp; difese,&nbsp; sono&nbsp; costituiti&nbsp; dai&nbsp; piani&nbsp; educativi&nbsp;&nbsp; individualizzati (P.E.I.) riguardanti esclusivamente&nbsp; i&nbsp; due&nbsp; bambini&nbsp; poi&nbsp; ammessi&nbsp; in&nbsp; prima&nbsp; elementare&nbsp; (e non XXX) e, comunque, oltre a&nbsp; non&nbsp; contenere&nbsp; alcuna &nbsp;valutazione&nbsp; comparativa, risalgono&nbsp; all&#8217;ottobre\/novembre&nbsp; 20 I 8,&nbsp; mentre&nbsp; il&nbsp;&nbsp; rifiuto&nbsp;&nbsp; dell&#8217;iscrizione&nbsp;&nbsp; risale&nbsp;&nbsp; al&nbsp; dicembre 2017\/gennaio 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Detti documenti appaiono quindi irrilevanti ai fini della prova delle relative circostanze dedotte da ,,,, e, cio\u00e8, che sia stata in effetti eseguita una valutazione comparativa tra gli aspiranti iscritti e che la stessa abbia dato l&#8217;esito riferito dalla resistente.<\/p>\n\n\n\n<p>Irrilevante, invece, \u00e8 l&#8217;allegazione di \u2026.secondo la quale i genitori di XXX non avrebbero mai consegnato la Diagnosi Funzionale aggiornata del minore. Pur prescindendo dalla considerazione che i ricorrenti hanno contestato che tale diagnosi fosse loro stata richiesta (cfr., verbale ud. del 29.01.2020), La Zolla non ha mai giustificato l&#8217;esclusione del minore in ragione della mancata ricezione di documentazione, bens\u00ec in ragione degli esiti delle &#8220;valutazioni&#8221; di cui si \u00e8 detto sopra (cfr., anche docc. nn. 13, 16 e 17 ricorrente, non contestati da \u2026).<\/p>\n\n\n\n<p>Si rileva inoltre che, mentre \u2026. &#8211; come pi\u00f9 sopra accennato &#8211; appare ritenere&nbsp; che non esistano obblighi normativi con riferimento al numero massimo di alunni disabili per classe, d&#8217;altra parte la &#8211; comunque discutibile &#8211; necessit\u00e0 di contenimento del numero di alunni disabili non risulta neppure esplicitata in regolamentazioni interne alla scuola, che, stabilendo a priori le modalit\u00e0 e i criteri di valutazione degli alunni con disabilit\u00e0, possano consentire all&#8217;utenza una piena e consapevole scelta. In&nbsp; mancanza di&nbsp; un atto regolamentare&nbsp; il&nbsp; rifiuto dell&#8217;iscrizione si &nbsp;prospetta come arbitrario.<\/p>\n\n\n\n<p>Scarso rilievo nella valutazione della condotta della resistente ha poi la circostanza che sia stata proposta l&#8217;iscrizione presso l&#8217;altra scuola primaria gestita dalla cooperativa \u2026..<\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica che giustificassero il mancato accoglimento della domanda di &nbsp;iscrizione di- alla scuola di Via \u2026., il rifiuto all&#8217;iscrizione del bambino &#8211; fondato sulla sola circostanza della disabilit\u00e0 &#8211; e l&#8217;indicazione di altro istituto (sito in via \u2026.), diverso da quello prescelto, assume di per s\u00e9 carattere discriminatorio, in quanto si risolve in un trattamento diverso e deteriore, in ragione della disabilit\u00e0, rispetto a quello riservato ai compagni normodotati accolti nel plesso scolastico desiderato.<\/p>\n\n\n\n<p>Irrilevante, infine, \u00e8 che la scuola dimostri (mediante l&#8217;allegazione delle &#8220;tabelle&#8221; sull&#8217;incidenza degli alunni disabili nelle classi degli istituti scolastici statali e paritarie cfr., p. 5 memoria resistente) la propria generica attenzione nei confronti dei bambini portatori di handicap, avendo rilievo nel presente giudizio esclusivamente la condotta tenuta con il piccolo<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto sopra, va dunque affermata la natura discriminatoria della condotta, tenuta da \u2026..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da XXX(ravvisato nell&#8217;umiliazione e nella condizione di forte disagio sofferta dal minore per essere stato separato dai compagni e costretto a ricostruire nuovi rapporti nella nuova scuola) e dai genitori (consistente nel disagio di dover cercare una nuova scuola per il figlio e di dedicare a lui pi\u00f9 tempo per &#8220;farlo soffrire il meno possibile&#8221;), oltre che del danno patrimoniale subito dai ricorrenti (individuato nella riduzione della retribuzione in busta paga e nell&#8217;incidenza negativa su tredicesima e TFR della madre, che avrebbe rinunciato ali &#8216;attivit\u00e0 lavorativa per assistere XXXX nel passaggio alla nuova scuola).<\/p>\n\n\n\n<p>Va escluso che, nel nostro ordinamento, possa ritenersi sussistente un danno <em>in re<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>ipsa <\/em>automaticamente conseguente all&#8217;illecito discriminatorio, l&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria presupponendo che il danneggiato rigorosamente fornisca la prova dei danni-conseguenza causalmente riconducibili all&#8217;illecito subito.<\/p>\n\n\n\n<p>In materia di risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nelle note sentenze di San Martino nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) ha stabilito che la citata categoria di danno \u00e8 risarcibile quando:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>la legge preveda espressamente la risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale o, in mancanza, il fatto illecito abbia vulnerato un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione;<\/li><li>la lesione al diritto costituzionalmente tutelato sia grave, nel senso che l&#8217;offesa superi una soglia minima di tollerabilit\u00e0 imposta dalla convivenza civile;<\/li><li>iI danno non sia futile, ossia non consista in meri disagi o fastidi<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Anche il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato dal danneggiato, con esclusione di qualsivoglia automatismo risarcitorio (cfr., anche Cass. n. 75 I 3\/20 I 8). Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i ricorrenti&nbsp; non&nbsp; abbiano&nbsp; fornito&nbsp; sufficiente prova del danno non patrimoniale (danno-conseguenza) subito dal piccolo XXX quale conseguenza&nbsp; dell&#8217;accertata condotta discriminatoria.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>I ricorrenti non hanno dimostrato che in seguito alla mancata frequenza presso la scuola di via \u2026.,abbia&nbsp; concretamente&nbsp; patito&nbsp; le&nbsp; sofferenze&nbsp; prospettate,&nbsp; o&nbsp; abbia&nbsp; incontrato nella nuova scuola difficolt\u00e0 causalmente riconducibili al rifiuto di \u2026 di accoglierlo nell &#8216; istituto di Via \u2026. o, comunque, al cambiamento di ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale carenza probatoria non pu\u00f2 essere colmata a mezzo di presunzioni e ci\u00f2 m considerazione dell&#8217;improbabile &#8220;continuit\u00e0&#8221; (che, se rispettata, nella tesi dei ricorrenti, avrebbe evitato il danno) tra l&#8217;esperienza della scuola materna e quella della&nbsp; scuola&nbsp; elementare&nbsp; anche ove XXXX fosse stato ammesso al plessi di Via C\u2026.. Come evidenziato dalla resistente la scuola elementare di Via \u2026.. si trova in un edificio diverso da quello della scuola materna e comunque, anche ove fosse stato ammesso avrebbe goduto della compagnia solo di 4 compagni dell&#8217;asilo nella Sezione A o di 5 nella Sezione B, compagni rispetto ai quali i ricorrenti non hanno nemmeno specificato quali fossero i rapporti con il bambino.<\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente, se \u00e8 pur vero che dal P.E.I. predisposto per l&#8217; a.s. 2018\/2019 dalla nuova scuola risulta che il bambino mostri &#8221; notevoli difficolt\u00e0 relazionali e comunicative con i pari&#8221; , non \u00e8 stato in alcun modo dimostrato che tale atteggiamento costituisca diretta conseguenza della discriminazione (o del cambio di scuola). Manca, quindi, ancora, la prova del nesso causale tra la discriminazione e il danno.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al danno&nbsp; non patrimoniale&nbsp; lamentato dai genitori di XXX lo stesso non appare risarcibile secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte nella giurisprudenza innanzi richiamata. I genitori di XXX, infatti, oltre a non aver personalmente subito&nbsp; alcuna&nbsp; discriminazione,&nbsp; non&nbsp; hanno &nbsp;&nbsp;allegato&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; provato&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; aver&nbsp; subito un &#8216; apprezzabile lesione di un proprio diritto costituzionalmente tutelato. Peraltro, \u00e8 da escludersi la risarcibilit\u00e0 del danno di entit\u00e0 almeno apprezzabile quali meri disagi e fastidi come quelli allegati dai ricorrenti e consistenti nella ricerca di una nuova scuola per XXXX.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine non \u00e8 risarcibile nemmeno l\u2019allegato danno patrimoniale in tesi subito da in assenza di prova del nesso <em>di <\/em>causalit\u00e0 tra&nbsp; la condotta&nbsp; de \u2026. e la scelta della ricorrente di assentarsi dal lavoro. Non \u00e8 stato in alcun modo dimostrato che le assenze (peraltro, solo parzialmente documentate) siano state determinate dall &#8216; esigenza di gestire il (comunque indimostrato) \u00b7&#8217;particolare&#8221; disagio di XXXX nelle prime settimane del nuovo anno scolastico conseguente&nbsp; al&nbsp; cambio della scuola.<\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di prova del danno subito dai ricorrenti e considerata la&nbsp; funzione riparatoria della pubblicazione, deve essere rigettata anche la domanda di condanna della resistente alla pubblicazione a sue spese del provvedimento<\/p>\n\n\n\n<p>Non si ravvisano elementi di gravit\u00e0 tale condurre alla pubblicazione della presente ordinanza.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accoglimento della domanda di accertamento della condotta discriminatoria della resistente giustifica in ogni caso la condanna di \u2026. al pagamento&nbsp; delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e eccezione, cos\u00ec decide:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li>accerta la condotta discriminatoria tenuta da \u2026&nbsp; societ\u00e0&nbsp; cooperativa sociale ONLUS nei confronti di XXXX<ol><li>rigetta le domande di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali svolte dai ricorrenti nei confronti di \u2026. societ\u00e0 cooperativa sociale ONLUS;<\/li><\/ol><ol><li>condanna \u2026. societ\u00e0 cooperativa sociale ONLUS, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, <\/em>a pagare le spese processuali sostenute dai Signori , in proprio e in rappresentanza del figlio minore liquidate in complessivi euro 4.786,00 (di cui euro 286,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi), oltre al rimborso delle spese generaJi pari al 15%, nonch\u00e9 IVA e CPA.<\/li><\/ol><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Si comunichi.<\/p>\n\n\n\n<p>Milano, 19 febbraio 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale di Milano PRIMA CIVILE IlTribunale, nella persona del giudice unico Dott. 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