{"id":1786,"date":"2022-01-31T17:36:17","date_gmt":"2022-01-31T16:36:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1786"},"modified":"2022-01-31T17:36:20","modified_gmt":"2022-01-31T16:36:20","slug":"esclusione-dai-concorsi-la-donna-in-gravidanza-non-puo-essere-discriminata-consiglio-di-stato-sentenza-del-24-12-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/01\/31\/esclusione-dai-concorsi-la-donna-in-gravidanza-non-puo-essere-discriminata-consiglio-di-stato-sentenza-del-24-12-2021\/","title":{"rendered":"Esclusione dai concorsi: la donna in gravidanza non pu\u00f2 essere discriminata, Consiglio di Stato, sentenza del 24.12.2021"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">R E P U B B L I C A I T A L I A N A<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso numero di registro generale 2421 del 2017, proposto da Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 47; sul ricorso numero di registro generale 7882 del 2021, proposto da Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<\/p>\n\n\n\n<p>contro -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con<\/p>\n\n\n\n<p>domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Safina Marco, Mormile Salvatore, Salvato Salvatore, non costituiti in giudizio;<\/p>\n\n\n\n<p>per la riforma<\/p>\n\n\n\n<p>quanto al ricorso n. 2421 del 2017:<\/p>\n\n\n\n<p>della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il -OMISSIS-, Sede -OMISSIS-, Sezione II ter, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui \u00e8 stato annullato il provvedimento del 5.09.2016 di esclusione dalla procedura di reclutamento dei candidati &#8220;idonei non vincitori&#8221; dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010 &#8211; 2011 e 2012 per un numero di posti pari a 400 unit\u00e0 poich\u00e9 in stato di gravidanza; quanto al ricorso n. 7882 del 2021:<\/p>\n\n\n\n<p>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, Sezione II ter, n. &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>OMISSIS-, resa tra le parti, con cui \u00e8 stata annullata la determinazione n. 117181 del 13<\/p>\n\n\n\n<p>aprile 2017 di approvazione della graduatoria finale.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n\n\n\n<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il Cons. Carmelina Addesso e<\/p>\n\n\n\n<p>udito l\u2019Avv. dello Stato Liborio Coaccioli;<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">FATTO<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con i ricorsi in appello RG 2421\/2017 e RG 7882\/2021 il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze \u2013Comando Generale della Guardia di Finanza \u2013ha impugnato le sentenze n. &#8211; OMISSIS- e n. -OMISSIS- con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, -OMISSIS-, sez. II ter, ha accolto i ricorsi proposti dalla sig.ra -OMISSIS- avverso il provvedimento del 5.09.2016 di esclusione dalla procedura di reclutamento dei candidati &#8220;idonei non vincitori&#8221; dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010 &#8211; 2011 e 2012 per un numero di posti pari a 400 unit\u00e0 poich\u00e9 in stato di gravidanza nonch\u00e9 avverso la determinazione n. 117181 del 13 aprile 2017 di approvazione della graduatoria finale.<\/p>\n\n\n\n<p>2.Con ricorso al Tar -OMISSIS- RG -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS- impugnava la determinazione del 5 settembre 2016 con la quale la Commissione per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici, all\u2019esito della visita medica preliminare, l\u2019ha esclusa dalla procedura di reclutamento dei candidati \u201cidonei non vincitori\u201d dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010, 2011 e 2012 perch\u00e9 in stato di gravidanza.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1 La ricorrente impugnava, altres\u00ec, la determinazione n.160239 del 19 maggio 2016, con la quale il Comandante generale della G.d.F. ha indetto la procedura per il reclutamento dei candidati \u201cidonei non vincitori\u201d dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010, 2011 e 2012, per la parte in cui stabilisce che \u201cle concorrenti che\u2026risultano positive al test di gravidanza\u2026.sono escluse dalla procedura\u2026laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 31 agosto 2016\u201d (art.4, commi 3 e 4).<\/p>\n\n\n\n<p>2.2 Il Tar -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell\u2019art 60 c.p.a, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, annullando il provvedimento di esclusione, unitamente alla norma del bando che dispone l\u2019esclusione dal concorso nei confronti delle candidate che alla data del 31.08.2016 non possono essere sottoposte agli accertamenti sanitari di rito in quanto, in tale data, in stato di gravidanza.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3 Il Giudice di primo grado rilevava, in particolare, come la previsione del bando determinasse, in contrasto con i precetti costituzionali (segnatamente, gli artt. 3 e 51 Cost.) e comunitari (l\u2019art 3 n. 1 della direttiva del Consiglio 76\/207\/CEE del 9 febbraio 1976 sulla parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l\u2019accesso al lavoro), un\u2019inammissibile disparit\u00e0 di trattamento nei confronti di una concorrente che vede cos\u00ec pregiudicata la sua maternit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Con ricorso in appello R.G. 2421\/2017, notificato in data 15 marzo 2017 e depositato in data 5 aprile 2017, il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze ha chiesto la riforma della sopra indicata sentenza per i seguenti motivi:<\/p>\n\n\n\n<p>1) Inammissibilit\u00e0\/irricevibilit\u00e0 del ricorso erroneamente respinta dal giudice di primo grado. Il provvedimento di esclusione \u00e8 stato adottato alla luce di quanto previsto dall\u2019art. 4, comma 4 della determinazione n. 160239\/16, ossia il bando di concorso che avvia e disciplina le modalit\u00e0 di reclutamento dei candidati \u201cidonei non vincitori\u201d dei concorsi per il 2010, 2011 e 2012, con la conseguenza che, attesa la portata immediatamente escludente della clausola del bando, la stessa doveva essere immediatamente impugnata entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (avvenuta il 20.05.2016), senza attender&nbsp; l\u2019adozione del provvedimento di esclusione. Per tale ragione, il ricorso al Tar proposto in data 28.09.2016 \u00e8 certamente tardivo. Il ricorso, inoltre, \u00e8 inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati da identificarsi negli idonei non vincitori posizionati in graduatoria immediatamente dopo la sig.ra -OMISSIS-, la cui definitiva esclusione avrebbe determinato la nomina a vincitori dei predetti.<\/p>\n\n\n\n<p>2) La determinazione n. 160239 del 19.05.2016 nel sancire, all\u2019art 4 comma 4, che le candidate in stato di gravidanza sono escluse dalla procedura laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 31 agosto 2016 ha proceduto ad una puntuale applicazione dell\u2019art 3, comma 2, d.m. 17 maggio 2000, n. 155 (\u201cAccertamento dell\u2019idoneit\u00e0 al servizio nella Guardia di Finanza\u201d), il quale prevede, al comma 3, che \u201cl\u2019accertamento nei riguardi dei candidati [\u2026] \u00e8 effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.\u201d Tale ultima disposizione perimetra, in termini temporali, lo svolgimento della procedura concorsuale che certamente non potrebbe rimanere aperta \u2013 in contrasto con l\u2019art. 97 Cost. \u2013 per un periodo irragionevolmente lungo e non pu\u00f2 essere procrastinato oltre il termine ultimo previsto per la definizione della graduatoria, nel caso di specie fissato al 31.08.2016.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1 In data 24 aprile 2017 si costituiva in giudizio l\u2019appellata, che con successiva memoria del 3 maggio 2017, eccepiva l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per carenza di specifiche doglianze alla sentenza impugnata nonch\u00e9 l\u2019infondatezza nel merito, istando per la reiezione dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2 Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- la IV Sezione di questo Consiglio di Stato chiedeva \u201cchiarimenti documentati in ordine allo stato della procedura di reclutamento, alla individuabilit\u00e0 di controinteressato specifico e determinato al momento della proposizione del ricorso in primo grado -in funzione dell\u2019eventuale formazione e pubblicazione di elenco degli idonei ammessi al prosieguo della selezione, alla formazione di graduatoria finale e quindi alla sua eventuale impugnabilit\u00e0\u201d, fissando in prosieguo l\u2019udienza del 15.11.2018.<\/p>\n\n\n\n<p>3.3 Con deposito del 28.06.2018 Ministero forniva i chiarimenti richiesti, evidenziando che: &#8211; con determinazione n. 117181 in data 13.04.2017 erano stati dichiarati i vincitori della procedura straordinaria per l\u2019arruolamento di 400 allievi finanzieri nell\u2019anno 2016 attraverso lo \u201cscorrimento delle graduatorie\u201d degli idonei non vincitori dei concorsi indetti per gli anni 2010, 2011 e 2012;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; tale determinazione era stata pubblicata telematicamente in data 15.05.2017 sul sito internet dell\u2019Amministrazione all\u2019indirizzo www.gdf.gov.it e nel relativo avviso era stato evidenziato che \u201c\u2026il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni impugnatorie previste dal relativo provvedimento\u2026\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alla data del 21.06.2018 tale provvedimento non risultava essere stato impugnato da parte dell\u2019-OMISSIS- e ci\u00f2 avrebbe potuto determinare l\u2019improcedibilit\u00e0 del contenzioso promosso dall\u2019interessata.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Avverso il suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria, in data 13.09.2018, la sig.ra -OMISSIS- proponeva un nuovo ricorso al Tar (R.G. -OMISSIS-), deducendo che la determina di approvazione della graduatoria era stata pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale della Guardia di Finanza, in contrasto con l\u2019art. 15, co. 5 e 6, del DPR n. 487\/1994 che impone la pubblicazione anche \u201cnel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell\u2019amministrazione interessata\u201d e la notizia di tale pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Poich\u00e9, ai sensi del citato comma 6 dell\u2019art. 15, il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell\u2019avviso sulla Gazzetta Ufficiale, la ricorrente rilevava di essere ancora in termine per l\u2019impugnativa, avendo acquisito conoscenza del provvedimento solo in data 28.06.2018, allorch\u00e9 l\u2019Amministrazione aveva depositato in giudizio i chiarimenti richiesti.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Quarta Sezione: -dichiarava infondata l\u2019eccezione, altrimenti assorbente e riproposta con l\u2019appello, relativa alla tardivit\u00e0 dell\u2019impugnazione della clausola escludente del bando, non essendo essa d\u2019immediata lesivit\u00e0 poich\u00e9, come esattamente osservato dall\u2019appellata, lo stato di gravidanza poteva malauguratamente interrompersi per cause naturali anche prima della visita medica avvenuta il 5 settembre 2016, onde non vi era alcuna certezza sull\u2019effettivit\u00e0 del pregiudizio della clausola escludente;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; rilevava che la definizione del ricorso di primo grado RG -OMISSIS- rivestiva carattere pregiudiziale rispetto all\u2019appello RG 2421\/2017 e disponeva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 comma 1 c.p.a e 295 c.p.c., la sospensione del giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR -OMISSIS-, sez II ter, accoglieva, con condanna dell\u2019Amministrazione alle spese, il ricorso RG -OMISSIS- avverso la determinazione n. 117181 del 13 aprile 2017 di approvazione della graduatoria dei vincitori della procedura straordinaria di arruolamento nell\u2019anno 2016 di 400 allievi finanzieri. Il Tar, in particolare, riteneva tempestiva l\u2019impugnazione, osservando che, nella specifica materia dei concorsi pubblici, vige la regola generale dell\u2019art.15 del d.P.R. n. 487\/1994, che espressamente prevede la decorrenza del termine di impugnazione del bando dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, e che tale regola, attuativa dell&#8217;art. 51, primo comma, e dell&#8217;art. 97, comma terzo, della Costituzione, deve ovviamente valere, per lo stesso principio, per gli altri atti della procedura concorsuale, ed in particolare per le graduatoria conclusiva della procedura.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1 Nel merito, il giudice di primo grado ribadiva le osservazioni gi\u00e0 formulate nella sentenza n. -OMISSIS- in ordine all\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento di esclusione e della relativa clausola del bando.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Con istanza del 4 agosto 2021 la signora -OMISSIS-, in considerazione della definizione del giudizio di primo grado avente ad oggetto l\u2019atto di approvazione della graduatoria, chiedeva, ai sensi dell\u2019art 80 c.p.a., la fissazione dell\u2019udienza per la prosecuzione del giudizio di appello RG 2421\/2017, in precedenza sospeso.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Con ricorso in appello RG 7882\/2021, notificato in data 7.09.2021 e depositato in data 14.09.2021, il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha chiesto la riforma della sentenza del Tar -OMISSIS- n. -OMISSIS- sulla scorta dei seguenti motivi:<\/p>\n\n\n\n<p>1) Il Tar ha errato nel rigettare l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso di primo grado proposta dall\u2019Amministrazione, in quanto le previsioni di cui al D.P.R. n. 487\/1994 non trovano automatica e completa applicazione nelle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di Finanza, che sono soggette ad una normativa speciale. L\u2019art 7 del d. lgs 199\/1995 (recante \u201c\u2026attuazione dell\u2019art.3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza\u201d), nella versione vigente al momento dell\u2019indizione della procedura concorsuale straordinaria per l\u2019arruolamento di 400 allievi finanzieri per il 2016, attribuisce ad un provvedimento del Comandante Generale (ovvero il bando di concorso) la concreta definizione delle modalit\u00e0 di svolgimento delle procedure selettive, ivi comprese le modalit\u00e0 di pubblicazione delle graduatorie di merito e delle determinazioni di nomina dei vincitori (che rappresentano l\u2019atto finale dell\u2019intera procedura concorsuale). Di conseguenza, il comma 6 dell\u2019art 15 del DPR 487\/1994 non poteva trovare applicazione alla procedura concorsuale che ha interessato l\u2019-OMISSIS-, in quanto l\u2019art. 9 del bando prevedeva che \u201culteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all\u2019indirizzo www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi\u201d. Poich\u00e9 l\u2019atto di approvazione della graduatoria \u00e8 stato pubblicato sul sito internet dell\u2019Amministrazione in data 5.05.2017 il ricorso di primo grado, notificato in data 13.09.2018, risulta tardivo;<\/p>\n\n\n\n<p>2) la sentenza impugnata, nel ribadire le conclusioni a cui \u00e8 pervenuta la sentenza n. &#8211; OMISSIS-, non pu\u00f2 essere condivisa in quanto lo stato di gravidanza non pu\u00f2 costituire un impedimento fisiologico all\u2019espletamento dell\u2019intera procedura. Il D.M. 155\/2000, infatti, prevede, da un lato, che lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all\u2019accertamento (comma 2) e, dall\u2019altro lato, che \u201c\u2026l\u2019accertamento nei riguardi dei candidati [\u2026] \u00e8 effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria\u201d (comma 3). La tutela della maternit\u00e0, al pari della tutela della salute, trova sicuramente garanzia nei principi costituzionali e comunitari, ma detti principi devono essere confrontati e contemperati con analoghi principi vigenti nell\u2019ordinamento a tutela dell\u2019azione pubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>8.1 Deduce, infine, il Ministero appellante che la sig.ra -OMISSIS-, a seguito di partecipazione al successivo concorso, \u00e8 stata arruolata in data 12.12.2018 e che, dopo aver frequentato con esito positivo il corso di formazione, presta attualmente servizio nella G.d.F. Tale sopravvenienza non determina, tuttavia, il venire meno dell\u2019interesse dell\u2019amministrazione alla definizione dei giudizi di appello, poich\u00e9, ove fossero respinti, sarebbe tenuta alla ricostruzione giuridica della carriera dell\u2019interessata.<\/p>\n\n\n\n<p>9. In data 29.09.2021 si \u00e8 costituita nel giudizio RG 7882\/2021 l\u2019appellata -OMISSIS-, istando per la reiezione dell\u2019appello.<\/p>\n\n\n\n<p>10. Con ordinanza n. -OMISSIS- questa Sezione respingeva l\u2019istanza di sospensione della sentenza impugnata per difetto di esigenze cautelari ostative all\u2019immissione in servizio, in considerazione del fatto che la sig.ra -OMISSIS- \u00e8 stata arruolata e presta attualmente servizio nella G.d.F.<\/p>\n\n\n\n<p>11. In entrambi i giudizi le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive difese.<\/p>\n\n\n\n<p>12. All\u2019udienza del 14 dicembre 2021 le cause sono state trattenute in decisione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>13. In via preliminare, il Collegio dispone la riunione degli appelli ai sensi dell\u2019art 70 c.p.a., in quanto connessi sul piano oggettivo e soggettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>14. Ci\u00f2 posto, evidenti ragioni di pregiudizialit\u00e0 impongono l\u2019esame, in via prioritaria, del ricorso RG 7882\/2021, proposto dall\u2019Amministrazione appellante avverso la sentenza di n. -OMISSIS- con cui il Tar -OMISSIS- ha accolto il ricorso della sig.ra -OMISSIS- avverso la determina prot. 117181 del 13 aprile 2017 di approvazione della graduatoria dei vincitori, ritenendolo tempestivo in quanto il provvedimento era stato pubblicato esclusivamente sul sito internet dell\u2019Amministrazione, senza avviso sulla Gazzetta Ufficiale, come, invece, previsto dall\u2019art. 15, comma 6, DPR 487\/1994.<\/p>\n\n\n\n<p>15. Con il primo motivo di appello, il Ministero appellante lamenta l\u2019erroneit\u00e0 della sentenza, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, le procedure concorsuali bandite dalla Guardia di Finanza sono soggette alla disciplina speciale contenuta nel d.lgs 199\/1995 che, all\u2019art 7, sancisce che le procedure per l\u2019arruolamento degli allievi finanzieri sono stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Nel caso di specie, il bando di concorso, adottato con determinazione del Comandante Generale in conformit\u00e0 al precetto legislativo, prevedeva espressamente, all\u2019art 9, che ulteriori informazioni sul concorso potevano essere reperite consultando il sito internet del Corpo all\u2019indirizzo www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi. Inoltre, l\u2019art 32, comma 1, l. 69\/2009 prevede espressamente che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicit\u00e0 legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici.<\/p>\n\n\n\n<p>16. Il motivo \u00e8 infondato alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>16.1 L\u2019art 15, commi 6 e 7, del DPR 487\/1994 (Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) sancisce che le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell&#8217;amministrazione interessata e che di tale pubblicazione \u00e8 data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, da cui decorre il termine per le eventuali impugnative.<\/p>\n\n\n\n<p>16.2 L\u2019art. 7 d.lgs 199\/1995, afferente ai concorsi per l\u2019arruolamento degli allievi finanzieri, prevede che i bandi, indetti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, contengano una disciplina completa di tutte le fasi della procedura, con riferimento a: il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso, le modalit\u00e0 e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l&#8217;ammissione al concorso; le modalit\u00e0 e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; la composizione della commissione giudicatrice; le modalit\u00e0 di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; le tipologie e le modalit\u00e0 di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonch\u00e9 l&#8217;ordine di successione delle stesse; i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. La medesima disposizione prevede, altres\u00ec, al comma 3 che, con determinazione del Comandante Generale, sono approvate le graduatorie e sono nominati i vincitori.<\/p>\n\n\n\n<p>16.3 Nessuna previsione \u00e8 dedicata, nell\u2019ambito della disciplina speciale, alle modalit\u00e0 di pubblicazione della graduatoria, una volta approvata, mentre il comma 5, sancisce, in via residuale, che \u201cper quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificit\u00e0 del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalit\u00e0 del medesimo Corpo e di economicit\u00e0 e snellezza dell&#8217;azione amministrativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>16.4 Non si rinviene, pertanto, nella disciplina del concorso per l\u2019arruolamento nel Corpo della G.d.F., una specifica deroga alla modalit\u00e0 di pubblicazione della graduatoria prevista, in via generale, dall\u2019art 15 DPR 487\/1994, ma \u00e8 presente, invece, una norma di chiusura che rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle regole generali dei pubblici concorsi, sempre che siano compatibili con la specificit\u00e0 del Corpo.<\/p>\n\n\n\n<p>16.5 Sotto quest\u2019ultimo profilo, peraltro, non pare ravvisarsi alcuna incompatibilit\u00e0 tra la specialit\u00e0 della procedura di reclutamento e la pubblicazione dell\u2019avviso sulla Gazzetta Ufficiale, n\u00e9 una simile incompatibilit\u00e0 \u00e8 stata dedotta dall\u2019Amministrazione appellante.<\/p>\n\n\n\n<p>16.6 Una deroga alla regola della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avrebbe richiesto una previsione espressa e non pu\u00f2 essere desunta, implicitamente, dalla specialit\u00e0 dell\u2019impiego nelle Forze Armate. E anzi, proprio l\u2019analitica regolazione delle varie fasi della procedura concorsuale per l\u2019arruolamento del Corpo, in chiave derogatoria rispetto a quella contenuta nel DPR 487\/1994, \u00e8 sintomatica della volont\u00e0 del legislatore di sottrare alla disciplina generale del concorso per il pubblico impiego esclusivamente le fasi espressamente regolamentate, con la conseguenza che per i profili non contemplati non pu\u00f2 che riespandersi la regola generale, a cui lo stesso art 7 d.lgs 199\/95, come sopra chiarito, rinvia, sia pure con la clausola di compatibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>16.7 Ne discende che la pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell\u2019Amministrazione, ove prevista nel bando, pu\u00f2 essere aggiuntiva, ma mai sostitutiva di quella sulla Gazzetta Ufficiale, e, soprattutto, \u00e8 inidonea alla decorrenza del termine di impugnazione. Ci\u00f2 anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell\u2019art 41 comma 2 c.p.a, la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine \u00e8 solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicch\u00e9 l&#8217;effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva. La circostanza che la graduatoria definitiva sia stata pubblicata sul sito on line non pu\u00f2, quindi, fondare una presunzione legale di conoscenza, in mancanza di una disposizione di legge che attribuisca valore ufficiale a tale forma di pubblicazione (cfr. Cons. Stato sez. V, 08\/05\/2018 n. 2757 con riferimento alla pubblicazione on line della graduatoria finale sul sito del CSM).<\/p>\n\n\n\n<p>16.8 Per altro verso, anche a voler ritenere che l\u2019art 7 d.lgs 199\/1995 conferisca all\u2019Amministrazione la facolt\u00e0 di disciplinare le modalit\u00e0 di pubblicazione in deroga alla regola generale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, osserva il Collegio che non \u00e8 dato rinvenire, nella lex specialis, alcuna specifica previsione in tal senso. Del tutto inidonea allo scopo, stante la genericit\u00e0 della formulazione, \u00e8 la clausola dell\u2019art 9 che dispone \u201culteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all\u2019indirizzo www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi\u201d (per tale ragione, la fattispecie si distingue da quella esaminata da Cons. Stato sez. IV 16\/01\/2019 n. 401 in cui la pubblicazione era avvenuta sul sito internet della Guardia di Finanza, ma sulla base di una previsione del bando che sanciva espressamente: \u201cparimenti \u00e8 resa disponibile sul citato sito internet la graduatoria unica di merito\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>16.9 E\u2019 chiaro, infatti, che ove l\u2019Amministrazione avesse voluto assegnare ad una disposizione del bando un effetto derogatorio rispetto alla regola generale della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria (a prescindere dai profili afferenti all\u2019individuazione della base legale di una siffatta clausola), sarebbe stato onere della stessa inserire nel bando una chiara previsione in tal senso, piuttosto che una clausola generica e ambigua, sia in considerazione della diretta incidenza sull\u2019esercizio del diritto di difesa, sia alla luce del generale canone di correttezza e buona fede a cui deve essere improntata ogni relazione tra parte pubblica e privata, ivi compresa una procedura selettiva finalizzata all\u2019arruolamento (come si desume dalla previsione generale dell\u2019art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto D.L. 16 luglio 2020, n. 76, secondo cui \u201ci rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princ\u00ecpi della collaborazione e della buona fede\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>17. Privo di rilievo \u00e8 l\u2019assunto difensivo per cui la legittimit\u00e0 della pubblicazione telematica del provvedimento sarebbe in linea con quanto disposto dall\u2019art. 32, comma 1 della legge n. 69\/2009, che dispone \u201c\u2026a far data dal 1\u00b0 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicit\u00e0 legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>17.1 La disposizione non pu\u00f2 essere interpretata nel senso che la pubblicazione telematica degli atti amministrativi produce, in ogni caso e indiscriminatamente, effetti di pubblicit\u00e0 legale, ma si riferisce solo agli obblighi di pubblicazione \u201caventi effetto di pubblicit\u00e0 legale\u201d in forza di specifiche norme di riferimento. In altri termini, al dichiarato scopo di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, il legislatore si \u00e8 limitato a modificare le modalit\u00e0 di pubblicazione degli atti (dalla forma cartacea a quella telematica), senza esplicare effetti innovativi sui singoli regimi previsti per fondare la presunzione di pubblicit\u00e0 legale degli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>17.2 Sotto tale profilo, questo Consiglio di Stato, nel premettere che \u201c la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell&#8217;ente che adotta l&#8217;atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non pu\u00f2 fondare alcuna presunzione legale di conoscenza\u201d ha precisato che \u201cIn questo senso viene inteso il disposto dell&#8217;art. 32 L. n. 69 del 2009 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384), e del tutto conforme \u00e8 la previsione generale contenuta all&#8217;articolo 54, comma 4bis, del Codice dell&#8217;amministrazione digitale 82 del 2005 secondo cui &#8220;la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicit\u00e0 legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall&#8217;ordinamento\u201d. Dunque, la pubblicazione telematica dell&#8217;atto solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative costituisce una forma di pubblicit\u00e0 in grado di integrare di per s\u00e9 gli estremi della conoscenza erga omnes dell&#8217;atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287)\u201d. (Cons Stato Sez. III, Sent., 28-09-2018, n. 5570).<\/p>\n\n\n\n<p>17.3 E\u2019 stato, altres\u00ec osservato che \u201cl&#8217;obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &#8211; previsto dall&#8217;art. 4 del D.P.R. n. 487 del 1994 &#8211; costituisce una regola generale attuativa dell&#8217;art. 51, primo comma, e dell&#8217;art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale regola ha la finalit\u00e0 di consentire la concreta massima conoscibilit\u00e0 della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non \u00e8 stata incisa &#8211; neanche per incompatibilit\u00e0 &#8211; dall&#8217;art. 35, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della &#8220;adeguata pubblicit\u00e0&#8221; in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale. Neppure rileva in contrario l&#8217;art. 32 della L. n. 69 del 2009, poich\u00e9 il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni &#8211; anche di rango secondario &#8211; che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica\u201d. (Cons. Stato Sez. V, 25-01-2016, n. 227; Cons. Stato Sez. V, 12\/11\/2003, n. 7230).<\/p>\n\n\n\n<p>18. per le ragioni sopra indicate il motivo \u00e8 infondato e deve essere respinto.<\/p>\n\n\n\n<p>19. Il secondo motivo \u00e8 sovrapponibile al secondo motivo dell\u2019appello RG 2421\/2017 in quanto volto a censurare i capi della sentenza riproduttivi della sentenza n. -OMISSIS-, sicch\u00e9 pu\u00f2 essere esaminato congiuntamente ad esso.<\/p>\n\n\n\n<p>20. Passando all\u2019esame dell\u2019appello RG 2421\/2017, il Collegio ne rileva l\u2019infondatezza, circostanza che esime dall\u2019esaminare l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 dell\u2019appello per genericit\u00e0 dei motivi di impugnazione formulata dall\u2019appellata -OMISSIS- (memoria depositata in data 3 maggio 2017).<\/p>\n\n\n\n<p>21. Con il primo motivo l\u2019appellante ripropone le eccezioni di irricevibilit\u00e0 e inammissibilit\u00e0 del ricorso gi\u00e0 avanzate in primo grado e disattese dal Tar. Deduce, in particolare, il Ministero che la parte appellata avrebbe dovuto impugnare immediatamente la clausola del bando che prevedeva l\u2019esclusione ove lo stato di gravidanza fosse ancora esistente alla data del 31 agosto 2016, poich\u00e9 di natura immediatamente escludente; deduce, altres\u00ec, che il ricorso di primo grado era inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati da identificarsi negli idonei non vincitori posizionati in graduatoria immediatamente dopo la sig.ra -OMISSIS-.<\/p>\n\n\n\n<p>21.1 Il motivo \u00e8 infondato.<\/p>\n\n\n\n<p>22. Quanto all\u2019irricevibilit\u00e0 per mancata immediata impugnazione della clausola del bando, il profilo \u00e8 gi\u00e0 stato esaminato e respinto, con condivisibili osservazioni, dall\u2019ordinanza della Quarta Sezione di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, con cui \u00e8 stata disposta la sospensione del giudizio di appello per pendenza del ricorso di primo grado RG &#8211; OMISSIS-. In quella sede \u00e8 stata dichiarata \u201cnon fondata l\u2019eccezione, altrimenti assorbente e riproposta con l\u2019appello, relativa alla tardivit\u00e0 dell\u2019impugnazione della clausola escludente del bando, non essendo essa d\u2019immediata lesivit\u00e0 poich\u00e9, come esattamente osservato dall\u2019appellata lo stato di gravidanza poteva malauguratamente interrompersi per cause naturali anche prima della visita medica avvenuta il 5 settembre 2016, onde non vi era alcuna certezza sull\u2019effettivit\u00e0 del pregiudizio della clausola escludente\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>23. Del pari infondata \u00e8 l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati per il rilievo dirimente che, al momento dell\u2019impugnazione del provvedimento di esclusione, non esisteva ancora una graduatoria dei vincitori, essendo stata approvata solo con determina n. 117181 del 13 aprile 2017. 23.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non possono essere qualificati come controinteressati sostanziali -oltre che formali, in quanto non indicati nel provvedimento di esclusione-gli idonei non vincitori postergati alla -OMISSIS- nella graduatoria del concorso 2011, poich\u00e9, al momento della proposizione del ricorso in primo grado, la procedura concorsuale era ancora in corso e non vi era certezza sul se e sul chi di essi sarebbe risultato vincitore.<\/p>\n\n\n\n<p>23.2 Per giurisprudenza costante, prima della formazione della graduatoria dei vincitori non sono configurabili controinteressati in senso tecnico. In tale fase del procedimento concorsuale non si identificano, infatti, situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall&#8217;accoglimento del ricorso (cfr. Cons stato V Sez. III 14-02- 2014, n. 729). E\u2019 stato, altres\u00ec, precisato che \u201ca fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non \u00e8 ravvisabile la qualit\u00e0 di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea pi\u00f9 ristretta di candidati; laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla pi\u00f9 ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della pi\u00f9 efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, \u00e8 conseguentemente pretermesso assieme a quello del candidato escluso\u201d (Cons. Stato Sez. IV Sent., 26\/06\/2012, n. 3774).<\/p>\n\n\n\n<p>23.3 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il motivo \u00e8 infondato e deve essere respinto.<\/p>\n\n\n\n<p>24. Con il secondo motivo di appello, coincidente con il secondo motivo dell\u2019appello RG 7882\/2021, il Ministero appellante censura il capo della sentenza che ha ritenuto illegittimo sia il provvedimento di esclusione sia la relativa clausola del bando che prevede l\u2019esclusione dal concorso laddove lo stato di impedimento dovuto a gravidanza sussista ancora alla data del 31 agosto 2016. Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l\u2019Amministrazione ha proceduto ad una corretta e puntuale applicazione dell\u2019art 3, comma 3, DM 155\/2000 che dispone che l\u2019accertamento nei confronti dei candidati \u00e8 effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria; deduce, altres\u00ec, che le pur legittime esigenze di tutela della maternit\u00e0 devono essere bilanciate con i tempi di svolgimento della procedura a tutela della par condicio dei candidati e del buon svolgimento dell\u2019amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>24.1 Il motivo \u00e8 infondato.<\/p>\n\n\n\n<p>24.2 Osserva il Collegio che il Ministero appellante, pur partendo da una premessa corretta, giunge a conclusioni non condivisibili.<\/p>\n\n\n\n<p>24.3 Sul piano delle premesse, \u00e8 certamente corretta l\u2019affermazione per cui la tutela della situazione soggettiva di una candidata in stato di gravidanza non pu\u00f2 ragionevolmente costituire e determinare un detrimento per la posizione giuridica soggettiva degli altri candidati e l\u2019interesse dell\u2019Amministrazione a definire la procedura selettiva entro termini ragionevolmente contenuti al fine di colmare le vacanze organiche (art. 97 Cost.). Siffatta circostanza, tuttavia, non \u00e8 idonea a giustificare il sacrificio definitivo della prima mediante l\u2019esclusione dal concorso, ma impone il giusto bilanciamento dei contrapposti interessi, in quanto espressione di diritti aventi pari dignit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>24.4 L\u2019esclusione definitiva della candidata in stato di gravidanza contrasta frontalmente sia con il quadro normativo di riferimento che con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza, entrambi volti ad evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parit\u00e0 di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all\u2019accesso al lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>25. Sul piano sovranazionale, viene in rilievo, in primo luogo, la Convenzione ONU sull\u2019eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna adottata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva dall\u2019Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132 che, all\u2019art 11, sancisce \u201cGli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell&#8217;impiego ed assicurare, sulla base della parit\u00e0 tra uomo e donna, gli stessi diritti\u201d, e \u201cper prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternit\u00e0 e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a: (\u2026) d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali \u00e8 stato dimostrato che il lavoro \u00e8 nocivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>25.1 In ambito comunitario, l\u2019art 23 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea dispone che \u201cLa parit\u00e0 fra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione\u201d, mentre l\u2019art 157 (ex art 141 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea prevede, al comma 1, che \u201cCiascuno Stato membro assicura l&#8217;applicazione del principio della parit\u00e0 di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore\u201d e, al comma 3, che \u201cIl Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l&#8217;applicazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parit\u00e0 delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>25.2 La disposizione da ultimo citata ha costituito la base normativa per l\u2019adozione della direttiva 76\/207\/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976, nonch\u00e9 della pi\u00f9 recente direttiva 2006\/54\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relative all\u2019attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. L\u2019art. 2, comma 3, lett. c) della direttiva n. 2006\/54\/CE, riprendendo quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019art 2 comma 7 della direttiva 76\/207\/CEE, precisa che \u201cAi fini della presente direttiva, la discriminazione comprende: (\u2026)qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternit\u00e0 ai sensi della direttiva 92\/85\/CEE\u201d. L\u2019art 14 dispone, altres\u00ec, che \u201c\u00e8 vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attivit\u00e0 e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonch\u00e9 alla promozione\u201d. Infine, il ventitreesimo considerando della medesima direttiva sancisce che \u201cDalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternit\u00e0 costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso. Pertanto, occorre includere esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>25.3 La Corte di Giustizia, nel qualificare come discriminazione diretta fondata sul sesso tanto il rifiuto di assumere una donna a causa del suo stato di gravidanza quanto il licenziamento di una lavoratrice per la medesima ragione (sent. 8 novembre 1990, Dekker, C-177\/88 e Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund, C-179\/88; sent. del 4 ottobre 2001, Jim\u00e9nez Melgar, C-438\/99 e Tele Danmark A\/S, C-109\/00, nonch\u00e8 sent. 30 giugno 1998, Brown, C-394\/96), ha avuto cura di distinguere il caso della lavoratrice che si trova in stato di gravidanza da quella che versi in stato di malattia che sopraggiunga dopo il congedo di maternit\u00e0, osservando che \u201cUn tale stato patologico rientra quindi nel regime generale applicabile alle ipotesi di malattia. Infatti i lavoratori di sesso femminile e maschile sono del pari esposti alle malattie. Anche se \u00e8 vero che taluni disturbi sono specifici dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso, l&#8217;unico problema \u00e8 quindi quello di sapere se una donna viene licenziata per le assenze dovute a malattia nelle stesse condizioni di un uomo; se per entrambi valgono le stesse condizioni non vi \u00e8 discriminazione diretta in ragione del sesso\u201d (sent. Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund, C-179\/88, punti 16 e 17). La Corte ha, altres\u00ec, chiarito che \u201clo stato di gravidanza non \u00e8 in alcun modo assimilabile ad uno stato patologico, a fortiori a un\u2019indisponibilit\u00e0 non derivante da ragioni di salute, situazioni che invece possono motivare il licenziamento di una donna senza che per questo tale licenziamento sia discriminatorio in base al sesso. Nella citata sentenza Hertz, la Corte ha d&#8217; altronde nettamente distinto la gravidanza dalla malattia, anche nel caso di una malattia causata dalla gravidanza ma che sopraggiunga dopo il congedo di maternit\u00e0. Essa ha precisato (punto 16) che non \u00e8 il caso di distinguere tale malattia da qualsiasi altra malattia\u201d (sentenza 14 luglio 1994, Carole Louise Webb C-32\/93, punto 25).<\/p>\n\n\n\n<p>26. Sul piano costituzionale rilevano non solo gli artt. 3 e 51 Cost, richiamati anche dal giudice di primo grado, ma anche l\u2019art 4 Cost. (\u201cla Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto\u201d), l\u2019art. 31 Cost. che qualifica compito della Repubblica l\u2019agevolazione della formazione della famiglia e la protezione della maternit\u00e0, e l\u2019art. 37 Cost. che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l&#8217;adempimento della sua funzione familiare.<\/p>\n\n\n\n<p>26.1 Il legislatore ordinario, dal canto suo, ha dato attuazione ai precetti costituzionali, statuendo che \u00abla parit\u00e0 di trattamento e di opportunit\u00e0 tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell\u2019occupazione, del lavoro e della retribuzione\u201d (art. 1, comma 2, d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 il c.d. Codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna).<\/p>\n\n\n\n<p>26.2 I principi sottesi al quadro normativo sopra richiamato, sono stati puntualizzati e ribaditi dalla Corte costituzionale, la quale ha sancito che \u201cil principio posto dall&#8217;art. 37 &#8211; collegato<\/p>\n\n\n\n<p>al principio di uguaglianza &#8211; impone alla legge di impedire che possano, dalla maternit\u00e0 e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie. Entrambe queste esigenze impongono, per lo stato di gravidanza e puerperio, di adottare misure legislative dirette non soltanto alla conservazione dell&#8217;impiego, ma anche ad evitare che nel relativo periodo di tempo intervengano, in relazione al rapporto di lavoro, comportamenti che possano turbare ingiustificatamente la condizione della donna ed alterare il suo equilibrio psico-fisico, con serie ripercussioni sulla gestazione o, successivamente, sullo sviluppo del bambino \u201c(sentenza n.61 del 1991; cfr. anche 12 settembre 1995 n. 423, la quale ha precisato che il rilievo costituzionale del valore rappresentato dal ruolo di madre della lavoratrice comporta che, nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi n\u00e9 ostacoli, n\u00e9 remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio).<\/p>\n\n\n\n<p>27. L\u2019impianto normativo, sia nazionale che sovranazionale, \u00e8 univoco nell\u2019escludere che lo stato di gravidanza possa rappresentare un ostacolo nell\u2019accesso al lavoro o fonte di discriminazione nell\u2019ambito del rapporto lavorativo. Per tale ragione, il DM 17\/05\/2000, n. 155 (Regolamento recante norme per l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneit\u00e0 al servizio nella Guardia di finanza) non pu\u00f2 che essere letto alla luce delle coordinate sopra richiamate, in quanto volto a garantire l\u2019uguaglianza sostanziale dei candidati che aspirano all\u2019arruolamento in Guardia di Finanza e ad evitare che la gravidanza, di per s\u00e9, possa costituire una causa di esclusione dal concorso, e, quindi, fonte di una discriminazione diretta fondata sul sesso, la cui eliminazione si impone come un obiettivo multilivello.<\/p>\n\n\n\n<p>27.1 L\u2019uguaglianza sostanziale tra i candidati, senza distinzione di genere, sarebbe frustrata in via definitiva se lo stato di gravidanza si trasformasse da impedimento temporaneo all\u2019accertamento a causa definitiva di esclusione. Giova, sotto tale profilo, richiamare i principi espressi dalla Corte di Giustizia, secondo cui il rifiuto d&#8217;assunzione per motivo di gravidanza pu\u00f2 opporsi solo alle donne e rappresenta, quindi, una discriminazione diretta a motivo del sesso (sent. 8 novembre 1990, Dekker, C-177\/88, punto 12).<\/p>\n\n\n\n<p>27.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellante, il comma 3 del citato decreto- secondo cui l&#8217;accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza \u00e8 effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria- non pu\u00f2 essere letto in stretta correlazione con il comma 2, nel senso che l\u2019accertamento nei confronti della candidata in gravidanza \u00e8 precluso definitivamente oltre il termine stabilito dal bando. Osta a siffatta interpretazione la duplice considerazione per cui, sul piano logico, la durata dell\u2019impedimento in questione non pu\u00f2 che essere condizionata dallo sviluppo fisiologico della gravidanza e, sul piano giuridico, la lettura congiunta dei due commi suggerita dalla difesa erariale trasformerebbe l\u2019impedimento da temporaneo in definitivo, configurando una clausola di esclusione non prevista espressamente dal bando e riferita esclusivamente alle candidate di sesso femminile.<\/p>\n\n\n\n<p>27.3 L\u2019opzione ermeneutica sostenuta dal Ministero appellante, lungi dall\u2019attuare un equo bilanciamento degli interessi coinvolti, conferisce natura recessiva alla situazione soggettiva dell\u2019appellata rispetto all\u2019esigenza di contenimento dei tempi della procedura, in contrasto con l\u2019interpretazione non solo letterale, ma anche teleologica del citato art 3, comma 2, DM 155\/2000 che, invece, ha chiaramente indicato nella natura temporanea dell\u2019impedimento lo strumento attraverso cui attuare l\u2019equo bilanciamento tra l\u2019interesse dell\u2019aspirante e quello dell\u2019Amministrazione. Dalla qualificazione della gravidanza come temporaneo impedimento all\u2019accertamento discende, in via conseguenziale, una ammissione con riserva della candidata, come correttamente ritenuto dal Tar.<\/p>\n\n\n\n<p>27.4 Sotto tale profilo, l\u2019art. 2139 comma 1 bis d. lgs 66\/2010 (inserito dall&#8217; art. 28, comma 5, lett. c, d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172), nel prevedere che l\u2019accertamento di idoneit\u00e0 al servizio venga rinviato, per le candidate in stato di gravidanza, e svolto nel primo concorso utile successivo, si limita unicamente a disciplinare e chiarire, sul piano pratico-operativo, la fase posteriore alla cessazione dell\u2019impedimento e le conseguenze dell\u2019esito positivo dell\u2019accertamento successivamente svolto, con riferimento alla frequenza del corso di formazione, agli effetti giuridici ed economici. La citata novella, tuttavia, nulla ha innovato in punto di temporaneit\u00e0 dell\u2019impedimento che, gi\u00e0 sulla base del DM 155\/2000, non poteva che tradursi in una sospensione dell\u2019accertamento dell\u2019idoneit\u00e0 fino alla cessazione della causa impeditiva.<\/p>\n\n\n\n<p>28. Privi di pregio sono gli assunti di parte appellante secondo cui la soluzione accolta dal giudice di primo grado, ove confermata, condurrebbe a esiti irrazionali, quali il differimento sine die delle prove scritte, in caso di gravidanza sussistente in tale data, o degli accertamenti di idoneit\u00e0 fisica, nel caso in cui fosse dedotto non uno stato di gravidanza, ma di infermit\u00e0 del candidato.<\/p>\n\n\n\n<p>28.1 Sul piano letterale, l\u2019art 3 D.M. 155\/2000 qualifica come impedimento temporaneo solo la gravidanza e solo ai fini dell\u2019accertamento dell\u2019idoneit\u00e0 al servizio, non riferendosi n\u00e9 alle prove scritte che, di per s\u00e9, non mettono a rischio la salute della donna e del nascituro, n\u00e9 ad uno stato di infermit\u00e0 la cui durata non \u00e8 suscettibile di predeterminazione, non trattandosi di uno stato fisiologico ma patologico dell\u2019organismo.<\/p>\n\n\n\n<p>28.2 Sul piano sostanziale, \u00e8 chiaro che nel caso di gravidanza al momento delle prove scritte, la tutela non potrebbe essere concessa negli stessi termini, in quanto, da un lato, come gi\u00e0 osservato, la prova in s\u00e9 non costituisce un fattore di pericolo per la salute della donna e del nascituro (in caso contrario, il rischio discenderebbe non dalla prova, ma dallo stato di salute della candidata e integrerebbe una situazione patologica di infermit\u00e0, insuscettibile di apprezzamento diverso da quella che colpisse qualunque altro concorrente) e, dall\u2019altro lato, il differimento delle prove scritte pregiudicherebbe in via definitiva la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell\u2019amministrazione, vanificando la stessa finalit\u00e0 della procedura.<\/p>\n\n\n\n<p>28.3 Sotto tale profilo \u00e8 stato, infatti, osservato che \u201cE&#8217; legittimo il provvedimento con cui la p.a. neghi ad una candidata in stato di gravidanza il differimento delle prove scritte per la partecipazione ad un concorso a pubblici impieghi, per evitarle il pregiudizio derivante dal viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle prove stesse. Infatti, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestivit\u00e0, celerit\u00e0 di espletamento, riconducibili in sintesi al &#8220;buon andamento&#8221; di cui all&#8217;art. 97 cost., comporterebbe un&#8217;insanabile lesione del principio costituzionale d&#8217;imparzialit\u00e0, attesa: 1) l&#8217;inevitabile diversificazione delle prove della candidata e di altri interessati; 2) la riconoscibilit\u00e0 delle prove medesime; 3) il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalit\u00e0 degli elaborati\u201d (Cons. Stato Sez. III, 03\/12\/2002, n. 2155).<\/p>\n\n\n\n<p>28.4 La diversit\u00e0 di situazioni sopra indicate rende ragionevole, pertanto, la diversit\u00e0 di trattamento, e non \u00e8 idonea a giustificare l\u2019estensione alla fattispecie per cui \u00e8 causa dello sbarramento temporale all\u2019accertamento rappresentato dal termine ultimo indicato dal bando.<\/p>\n\n\n\n<p>28.5 La situazione della candidata in gravidanza al momento dell\u2019accertamento \u00e8, del pari, non assimilabile a quella di chi versa nel medesimo momento in condizioni di infermit\u00e0, per la gi\u00e0 ricordata considerazione che la gravidanza \u00e8 una situazione peculiare del sesso femminile, ad evoluzione fisiologica predeterminata e, in linea di massima, prevedibile, mentre l\u2019infermit\u00e0 \u00e8 una condizione comune a entrambi i sessi, la cui durata \u00e8, sul piano prognostico, non predeterminabile. Da ci\u00f2 discende che l\u2019applicazione del limite temporale previsto dall\u2019art 3, comma 3, DM 155\/2000 esclusivamente a chi versi in stato di infermit\u00e0 non evidenzia alcuna irragionevolezza della disciplina, non determinando alcuna discriminazione nell\u2019accesso all\u2019impiego fondata sul sesso che il comma 2 del medesimo articolo 3 mira ad evitare. 29. In conclusione, gli appelli, come sopra riuniti, sono infondati e devono essere respinti.<\/p>\n\n\n\n<p>30. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; riunisce gli appelli RG 2421\/2017 e RG 7882\/2021;<\/p>\n\n\n\n<p>-li respinge entrambi.<\/p>\n\n\n\n<p>Condanna l\u2019amministrazione appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila\/00), oltre a spese generali e accessori di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all\u2019articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 nonch\u00e9 di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Presidente FF<\/p>\n\n\n\n<p>Giancarlo Luttazi, Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>Francesco Frigida, Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>Carla Ciuffetti, Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<\/p>\n\n\n\n<p>Carmelina Addesso Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti<\/p>\n\n\n\n<p>IL SEGRETARIO<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di diffusione omettere le generalit\u00e0 e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1787,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Una donna incinta pu\u00f2 essere esclusa da una graduatoria di un concorso?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Lo stato di gravidanza non pu\u00f2 rappresentare un ostacolo o motivo di discriminazione 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