{"id":1789,"date":"2022-02-02T15:18:08","date_gmt":"2022-02-02T14:18:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1789"},"modified":"2022-02-02T15:18:09","modified_gmt":"2022-02-02T14:18:09","slug":"gravidanza-e-differimento-prove-concorsuali-tar-lazio-sentenza-del-21-maggio-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/02\/02\/gravidanza-e-differimento-prove-concorsuali-tar-lazio-sentenza-del-21-maggio-2021\/","title":{"rendered":"Gravidanza e differimento prove concorsuali, Tar Lazio, Sentenza del 21 maggio 2021"},"content":{"rendered":"\n<p>sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Carcione, Erica Lucarelli, con domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Carcione in Roma, piazza Borghese, 3;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ministero dell\u2019Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em>nei confronti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>-OMISSIS-non costituiti in giudizio;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>per l\u2019annullamento:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 del provvedimento n. 0005593 del 20\/12\/2011 del Ministero dell\u2019Interno \u2013 Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, a firma del Dirigente medico Balletta di esclusione dalla riconvocazione all\u2019accertamento dei requisiti di idoneit\u00e0 psico-fisica ed attitudinale;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 della motivazione inoltrata in data 09\/02\/2012 dal Ministero dell\u2019Interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, a firma del Dirigente medico Balletta contenente i motivi di esclusione;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 di ogni altro atto, preordinato e\/o conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto l\u2019atto di costituzione in giudizio di Ministero dell\u2019Interno;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n\n\n\n<p>Relatore nell\u2019udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>FATTO e DIRITTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava il provvedimento n. 5593 del 20.12.2011, con cui il Ministero dell\u2019Interno \u2013 Dipartimento dei vigili del fuoco rifiutava di riconvocarla per le prove di idoneit\u00e0 psico-fisica e attitudinale, nonch\u00e9 della motivazione dell\u2019esclusione comunicatale il 9.2.2012. La ricorrente chiedeva altres\u00ec la condanna al risarcimento del danno.<\/p>\n\n\n\n<p>La ricorrente premetteva che: aveva partecipato al concorso per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con d.m. n. 5140 del 6.11.2008, ed aveva superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale e la prova orale ed era stata convocata, per il 19.1.2011, per le prove di idoneit\u00e0 psico-fisica; ella aveva inviato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza; il Ministero, con nota n. 3420 del 28.7.2011, l\u2019aveva riconvocata per il giorno 14.9.2011; ella aveva inviato un nuovo certificato medico, attestante la necessit\u00e0 che le figlie, nate il 21.5.2011, venissero allattate al seno e assistite dalla madre; il Ministero dell\u2019Interno, con nota n. 4996 del 14.11.2011, aveva riconvocato la ricorrente per il giorno 30.11.2011; ella aveva inviato un nuovo certificato medico attestante la necessit\u00e0 che le figlie venissero allattate al seno e ricevessero cure; il Ministero dell\u2019Interno, con il provvedimento gravato, le aveva comunicato l\u2019insufficienza della documentazione prodotta a giustificare l\u2019assenza e non aveva proceduto a nuova riconvocazione; ella aveva chiesto all\u2019amministrazione di motivare la propria decisione e la stessa, con nota del 9.2.2012, le aveva indicato le relative ragioni.<\/p>\n\n\n\n<p>A fondamento del gravame, la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, 4 e 8 Cost., 8 del d.lgs. n. 151 del 2001, nonch\u00e9 eccesso di potere sotto diversi profili.<\/p>\n\n\n\n<p>Si costituiva in giudizio il Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n\n\n\n<p>Con ordinanza n. 1486 del 2012, il Collegio rigettava la domanda cautelare.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019udienza del 21.5.2021, la causa veniva trattenuta in decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il ricorso \u00e8 infondato e, pertanto, va rigettato.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto di ricorso \u00e8 il provvedimento n. 5593 del 20.12.2011, con cui il Ministero dell\u2019Interno \u2013 Dipartimento dei vigili del fuoco ha rifiutato di riconvocare la ricorrente per le prove di idoneit\u00e0 psico-fisica e attitudinale, relative al concorso per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con d.m. n. 5140 del 6.11.2008.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 9 del bando di concorso prevedeva, per i candidati inseriti in graduatoria, la sottoposizione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, senza alcun riferimento ad eventuali impedimenti dovuti allo stato di gravidanza e\/o puerperio.<\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 rilevato da questo Tribunale, in una fattispecie analoga e comunque relativa alla medesima fattispecie concorsuale (Tar Lazio, Roma, n. 2475 del 2011), \u00e8 evidente che lo stato di gravidanza o di puerperio costituisce obiettivo, temporaneo impedimento alla prova concorsuale o all\u2019accertamento dell\u2019idoneit\u00e0. Tuttavia, \u00e8 regola generale, dettata dai princ\u00ecpi di imparzialit\u00e0 (par condicio), efficienza, concentrazione e buon andamento, che le prove dei candidati che partecipano ai concorsi pubblici e gli accertamenti di idoneit\u00e0 psico-fisica e attitudinali, laddove richiesti per i candidati che si siano collocati utilmente in graduatoria, siano effettuati entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della procedura.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, risponde proprio a detti princ\u00ecpi la fissazione di un termine ultimo perentorio per la conclusione delle procedure concorsuali e, conseguentemente, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti, e ci\u00f2 anche per le ipotesi di temporaneo impedimento quale quella in esame, che non pu\u00f2 comportare la dilazione nell\u2019approvazione della graduatoria n\u00e9 una sua successiva modifica o integrazione a seguito della cessazione della causa dell\u2019impedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, l\u2019Amministrazione ha rinviato gli accertamento di idoneit\u00e0 psico-fisica e attitudinali, su istanza della ricorrente, due volte: prima, a causa del suo stato di gravidanza (dal 19.1.2011 al 14.9.2011); poi (dal 14.9.2011 al 30.11.2011), per esigenza di assistenza e allattamento delle figlie, nate il 21.5.2011. A fronte di una nuova istanza di rinvio della convocazione da parte della ricorrente, il Ministero dell\u2019Interno, invece, le ha comunicato l\u2019insufficienza della documentazione prodotta a giustificazione dell\u2019assenza e non ha proceduto a nuova riconvocazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministero stesso ha chiarito le ragioni di tale diniego, evidenziando la genericit\u00e0 del certificato medico allegato all\u2019istanza di rinvio della ricorrente, che si limitava a manifestare la necessit\u00e0 di cure materne da parte delle neonate e di allattamento al seno, ma non attestava l\u2019impossibilit\u00e0 delle minori di spostarsi dal luogo di residenza e di viaggiare con la madre, anche alla luce del tempo trascorso dal parto (avvenuto sei mesi prima).<\/p>\n\n\n\n<p>Ritiene il Collegio che il comportamento dell\u2019amministrazione \u2013 che ha comunque dilatato i tempi della procedura concorsuale, alla luce delle prescrizioni mediche presentate dalla ricorrente, rinviando la sua convocazione per gli accertamento di idoneit\u00e0 psico-fisica e attitudinali ben due volte e per 11 mesi (da met\u00e0 gennaio a fine novembre 2011) \u2013 non risulta illegittimo, ma anzi risponde a criteri di ragionevolezza ed alle sopra evidenziate esigenze di efficienza e buon andamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, peraltro, ha adeguatamente e sufficientemente motivato le ragioni della propria decisione, alla luce della data del parto e del tempo da esso trascorso, della genericit\u00e0 del certificato medico allegato, della mancata indicazione delle ragioni di impossibilit\u00e0 di spostarsi con le figlie, della mancata richiesta, da parte della candidata, di avvalersi dell\u2019apposita assistenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. La particolarit\u00e0 della fattispecie \u00e8 ritenuta dal Collegio giusta ed eccezionale causa per disporre la compensazione delle spese processuali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<\/p>\n\n\n\n<p>Spese compensate.<\/p>\n\n\n\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all\u2019articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all\u2019articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all\u2019articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all\u2019oscuramento delle generalit\u00e0 nonch\u00e9 di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 21 maggio 2021 con l\u2019intervento dei magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Alessandro Tomassetti, Presidente FF<\/p>\n\n\n\n<p>Marco Poppi, Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Carcione,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1790,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Gravidanza 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