{"id":1798,"date":"2022-03-10T18:28:33","date_gmt":"2022-03-10T17:28:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1798"},"modified":"2022-03-10T18:28:34","modified_gmt":"2022-03-10T17:28:34","slug":"sede-di-concorso-e-gravidanza-a-rischio-tar-lazio-28-marzo-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/03\/10\/sede-di-concorso-e-gravidanza-a-rischio-tar-lazio-28-marzo-2017\/","title":{"rendered":"Sede di concorso e gravidanza a rischio, Tar Lazio, 28 marzo 2017"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">(Sezione Terza Bis)<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso numero di registro generale 8032 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br>Laura Stella Pepe, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Giuseppe Caltabiano, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;<\/p>\n\n\n\n<p>contro<\/p>\n\n\n\n<p>Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, Usr \u2013 Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall\u2019Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<\/p>\n\n\n\n<p>nei confronti di<\/p>\n\n\n\n<p>A C, non costituita in giudizio;<\/p>\n\n\n\n<p>per l\u2019annullamento<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cbuona scuola\u201d \u2013 d.m. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016 ( medie \u2013 superiori);<\/p>\n\n\n\n<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e di Usr \u2013 Ufficio Scolastico Regionale Per Campania;<\/p>\n\n\n\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n\n\n\n<p>Relatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">FATTO e DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 con il bando del 23.2.2016 pubblicato in G.U. in data 26 febbraio 2016 n. 16, serie concorsi ed esami, il M.I.U.R. ha indetto il concorso pubblico, per titoli e esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell\u2019organico dell\u2019autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, al quale la ricorrente ha chiesto di partecipare presentando regolare domanda di ammissione online tramite il sito M.I.U.R.;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 a seguito della pubblicazione del calendario delle prove di esame, avvenuto con pubblicazione su G.U. del 12.04.2016, la ricorrente \u00e8 venuta a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto svolgere la prova a Caserta il 09.05.2016, data di espletamento della prova relativa alla sua classe di concorso AC24 e AC25;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 con lettera inviata tramite pec in data 21.4.2016, la ricorrente, essendo in stato di gravidanza a rischio di minaccia di parto pretermine (parto poi avvenuto in data 17.5.2016), ha chiesto, allegando certificazione medica, l\u2019avvicinamento della sede concorsuale o, in alternativa di potere svolgere una prova suppletiva in data successiva al parto;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 con la nota del 3.5.2016, 1\u2019U.S.R. Campania \u2013 Ufficio VI ha comunicato alla ricorrente che le era stato concesso lo spostamento di sede della prova scritta da Caserta a Napoli;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 quest\u2019ultimo spostamento, tuttavia, non risolveva il problema della ricorrente, che \u00e8 rimasta nella stessa impossibilit\u00e0 di sostenere la prova di esami non potendosi spostare sia per la gravidanza a rischio sia perch\u00e9 per le donne in gravidanza \u00e8 possibile viaggiare (se munite di certificato medico) sino alla 36\u00b0 settimana, mentre superato tale termine (36\u00b0 settimana in poi) scatta il cosiddetto \u201cdivieto di decollo\u201d, per evitare il pericolo che il piccolo venga alla luce in aereo e in questo caso non \u00e8, dunque, possibile viaggiare in aereo neppure se si \u00e8 in possesso del certificato medico e, alla data fissata per la prova, la ricorrente non avrebbe mai potuto raggiungere la sede di esame proprio in quanto la stessa si sarebbe trovata gi\u00e0 ben oltre la 36\u00b0 settimana di gravidanza;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 con la lettera inviata tramite pec in data 1.6.2016, la ricorrente \u2013 venuta a conoscenza della necessit\u00e0 di fissare una nuova sessione per lo svolgimento delle prove con riserva dei docenti che avevano presentato ricorso \u2013 ha reiterato la richiesta di ammissione alla sessione suppletiva \/straordinaria, senza per\u00f2 ricevere riscontro alcuno da parte del M.I.U.R.;<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato che, con il ricorso in trattazione, la ricorrente ha dedotto che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 gli artt. 3 e 51 della Costituzione garantiscono a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, la possibilit\u00e0 di accesso agli uffici pubblici, e ci\u00f2 in ragione del pi\u00f9 generale principio di uguaglianza sancito dalla carta costituzionale e questi fondamentali principi hanno trovato riconoscimento non solo in sede nazionale con l\u2019art. l del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna) ma anche sul piano della normativa comunitaria e in particolare nella direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76\/207\/CEE, relativa all\u2019applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne l\u2019accesso al lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 l\u2019esclusione della candidata incinta ovvero l\u2019impedire alla stessa di potere svolgere le prove perch\u00e9 in stato di gravidanza \u00e8 in palese contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 la condizione di maternit\u00e0 impone, alle pubbliche amministrazioni, di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternit\u00e0 e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parit\u00e0 effettiva con gli altri candidati;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 nel caso di specie, l\u2019invocato spostamento della prova selettiva non sarebbe stato impossibile in quanto una nuova data doveva, e deve ancora, essere fissata per i docenti ricorrenti;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 in via meramente cautelativa, per l\u2019ipotesi in cui risultasse necessario ai fini dell\u2019annullamento dell\u2019impugnato diniego, l\u2019illegittimit\u00e0 parziale del bando alla clausola art. 7, comma 4, nella parte in cui prescrive che: \u201cperde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo, ora stabiliti\u201d in quanto tale previsione non \u00e8 applicabile alla ricorrente che ha comunicato diverso tempo prima della data prevista per la prova, con lettera inviata tramite pec in data 21.04.2016, di essere in stato di gravidanza a rischio di minaccia di parto pretermine (doc. 4) \u2013 (parto poi avvenuto in data 17.05.2016) e ha chiesto, tempestivamente e motivatamente (allegando certificazione medica), l\u2019avvicinamento della sede concorsuale o, in alternativa di potere svolgere una prova suppletiva in data successiva al parto;<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato che il ricorso, a conferma della disposta sospensione cautelare, \u00e8 fondato e merita accoglimento sulla base dell\u2019assorbente considerazione che, sebbene in un momento successivo alla prima richiesta della ricorrente di spostamento della sede e di differimento della data, comunque il M.I.U.R. aveva fissato, o comunque era tenuto a fissare, le date suppletive per l\u2019espletamento delle prove scritte da parte dei concorrenti ammessi con riserva in sede giurisdizionale;<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato che, attesa la peculiariet\u00e0 della vicenda, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l\u2019effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<\/p>\n\n\n\n<p>Spese compensate.<\/p>\n\n\n\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l\u2019intervento dei magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Riccardo Savoia, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore<\/p>\n\n\n\n<p>Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1799,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Sede di concorso e gravidanza a rischio, Tar Lazio, 28 marzo 2017<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00c8 illegittima la condotta della commissione che 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