{"id":1820,"date":"2022-03-02T18:15:55","date_gmt":"2022-03-02T17:15:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1820"},"modified":"2022-03-02T22:22:40","modified_gmt":"2022-03-02T21:22:40","slug":"risarcimento-del-danno-da-discriminazione-tribunale-di-napoli-sentenza-del-26-novembre-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/03\/02\/risarcimento-del-danno-da-discriminazione-tribunale-di-napoli-sentenza-del-26-novembre-2021\/","title":{"rendered":"Risarcimento del danno da discriminazione, Tribunale di Napoli, sentenza del 26 novembre 2021."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>TRIBUNALE DI NAPOLI NORD<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em>SEZIONE LAVORO<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. Marco Bottino, ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Sentenza<\/p>\n\n\n\n<p>nel procedimento iscritto al n 5274\/2020 R.G, vertente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>TRA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>XXX rappresentata e difesa, in virt\u00f9 di procura in calce al ricorso introduttivo , dall&#8217;avv.to Francesco Andretta<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">CONTRO<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comune di Napoli<\/strong>, in persona del Sindaco p.t., , rappr. e dif. come in atti,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>Con ricorso ex art. 28 d. lgs. 150\/11) depositato il 21.5.20, la ricorrente XXX- portatrice di handicap grave ex L. 104\/92, attualmente in trattamento chemioterapico; vedova; con una figlia minore a carico; priva della madre defunta, senza rapporti da oltre 20 anni con il padre, con un fratello residente in Spagna ed un altro fratello padre di due figlie minori, in stato di disoccupazione volontaria per ragioni di assistenza familiare &#8211; allegando che la dipendente del comune di Napoli YYY , sua zia, fosse l\u2019unica persona in grado di prestargli assistenza familiare e che la stessa in data 17.4.20 aveva richiesto un congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs n. 151\/2001 per gg. 120 dal 4.5.20 al 31.8.20, negato dalla resistente con provvedimento PG\/2020\/290901 del 24.4.20, concludeva come da ricorso introduttivo:<\/p>\n\n\n\n<p>confermare la sussistenza delle discriminazioni dirette per handicap e disabilit\u00e0 lamentate dalla ricorrente a proprio danno ed a danno della sig.ra XXX \u00a0e per l\u2019effetto conferma l\u2019ordinanza endo processuale con la quale viene asseverato&#8230; <em>il diritto di XXXX<\/em><img width=\"8\" height=\"6\" src=\"\"><em>\u00a0congedo Straordinario ex art 42, comma 5 d.lgs. 151\/2001 dal 29.5.20 al 31.8.20 <\/em>con tutte le conseguenze che vi sono connaturate e che ne discendono per legge; e, per l\u2019effetto, condannare le parti resistenti al risarcimento, in favore dell&#8217;istante , della sanzione che assorbe in s\u00e9 anche il danno da discriminazione patito dalla ricorrente (quale violazione del diritto assoluto soggettivo a non essere discriminati) sulla scorta dei richiamati criteri della effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e dissuasivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17 della Direttiva 78\/2000\/CE e dell\u2019articolo 28 co da 5 a 7, D.Lgs. 150\/2011 nella misura minima pari ad euro 20.000,00 (evidentemente sottostimata alla luce degli indici ristoratori evidenziati e di cui all\u2019art 11 L 689\/81) ovvero, gradatamente, in quella misura superiore e\/o inferiore determinata secondo il comune apprezzamento del giudice e dei criteri equitativi, in solido tra di loro, o per come di ragione;<\/p>\n\n\n\n<p>disporre per la pubblicazione del provvedimento&nbsp; edittale su un quotidiano o giornale a tiratura nazionale ai sensi del co 7 dell\u2019art 28 cit. (Quando accoglie la domanda proposta, il giudice pu\u00f2 &nbsp;ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale<img width=\"14\" height=\"17\" src=\"\">.<\/p>\n\n\n\n<p>Vittoria di spese<\/p>\n\n\n\n<p>Parte convenuta si \u00e8 costituita deducendo che sebbene l\u2019amministrazione avesse accolto con riserva l\u2019istanza, mancasse ancora il requisito della convivenza presso la residenza della persona da assistere, elemento indefettibile al fine di un accoglimento definitivo dell\u2019istanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Va confermata in questa sede la sussitenza di tutti i requisiti previsti dall\u2019art 42,comma 5, d. lgs. n. 151\/2001 per ottenere il congedo straordinario.<\/p>\n\n\n\n<p>La richiedente congedo straordinario \u00e8 la sorella della madre della portatrice di handicap e risulta pacifico dalle allegazioni delle parti che sia attualmente l\u2019unica persona in grado di fornire assistenza familiare alla parente.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina di cui all\u2019art 42, comma 5, d. lgs n. 151\/2001, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale in materia di fruizione dei congedi straordinari ( da ultimo sentenza n. 232\/18 ) ed alla luce della giurisprudenza civile in materia di risarcimento del danno per illecito civile extracontrattuale (cfr cass. sezione III n. 7128\/13) che ha esteso il concetto di convevenza anche alle famiglie di fatto, prive del vincolo della coabitazione, il requisito della convivenza, non deve essere necessariamente consistere nella coabitazione inteso come mera coincidenza dell\u2019indirizzo di residenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dato della convivenza, in senso giuridico, sussiste in presenza di un legame stabile ( nel caso di specie le allegazioni del ricorrente soccorrono alla configurazione di uno stabile legame di assistenza intrafamiliare tra XXX e XXX che pu\u00f2 prescindere dal dato della coabitazione<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte delle allegazioni del ricorrente, l\u2019amministrazione ha emesso con riserva la dipendente YYY al congedo , subordinando l\u2019ammissione definitiva all\u2019ulteriore allegazione di un un cambio di residenza quale unico dato idoneo a dimostrare la convivenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta dalle allegazioni che la YYY gi\u00e0 nel 2018 aveva goduto, per le medesime finalit\u00e0 di assistenza alla XXXX, di congedo straordinario senza indennizzo dal 8.10.18 al 31.10.18.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 induce a ritenere che la YYY abbia fornito negli ultimi anni assistenza in via continuativa nei confronti della nipote, abitando a tre minuti di automobile dal luogo in cui la XXXX vive, dimorando con la stessa per finalit\u00e0 di assistenza.<\/p>\n\n\n\n<p>La sussistenza di tali elementi di fatto non contestati dalla resistente risultano idonei, senza la necessit\u00e0 di procedere ad un cambio di residenza a dimostrare l\u2019esistenza di una relazione di assistenza continua e sostegno familiare a soggetto portatore di handicap qualificabile come convivenza, viste le finalit\u00e0 di tutela strettamente connesse agli artt. 2; 29; 30 e 32 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Atteso l\u2019accertamento innegabile, dunque, nel carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal Comune di Napoli, di matrice diretta in ragione del fattore di protezione della disabilit\u00e0\/handicap posseduto dalla ricorrente, che, come specificato dalla pronuncia della Grande Sezione della CGUE 303\/06 in data 17.07.2008, risulta essere estensibile anche alla persona che presta assistenza al soggetto disabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il danno da discriminazione si configura come un danno-evento, derivante dalla lesione del diritto soggettivo assoluto (cfr. Cass., Sez. Un., ord. n. 7186\/2011 e n. 3670\/2011) a non essere discriminato (divieto derivante dal fondamentale principio costituzionale di parit\u00e0&nbsp; di cui all\u2019 3 Cost.) in ragione delle caratteristiche di protezione, della nazionalit\u00e0, handicap, della razza o etnia, religione, convinzioni personali, di genere e orientamento sessuale, da ritenersi esemplificative (cfr. Cass. sent. n. 1\/2020, capo 9.3) e da interpretarsi in chiave estensiva: tale ultima lettura \u00e8 d\u2019altronde suggerita dall\u2019enunciazione del principio di non discriminazione cos\u00ec come dettato dall\u2019articolo 21 della CDFU ( principio su cui si basa la disciplina in materia di divieto di disparit\u00e0 di trattamento dettata dalle Direttive 43\/2000, 78\/2000 e 54\/2006). Invero, il carattere non esaustivo e rigido dell\u2019elencazione dei fattori di protezione si desume dal tenore letterale della norma da ultimo richiamata. Difatti, nella disposizione di cui all\u2019art 21 CDFUE \u00e8 presente, prima dell\u2019indicazione dei CD fattori di protezione, la locuzione \u201cin particolare\u201d che testimonia il mero tentativo di sintesi operato dal legislatore europeo con l\u2019individuazione&nbsp; di particolari fattori di protezione (per una lettura di tal fatta, cfr. Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 1\/2020).<\/p>\n\n\n\n<h6>Aderendo ad una tale lettura dei cd. fattori di protezione ed operando una ricostruzione del fenomeno della discriminazione diretta per handicap come ricomprensivo anche della disparit\u00e0 di trattamento perpetrata nei confronti del soggetto che assiste il disabile (come nel caso di specie; <strong><em>cfr.<\/em><\/strong>, sul punto, CGUE, Grande Sezione, sent. del 17.07.2008, causa C-303\/06), non pu\u00f2 revocarsi in dubbio che nel caso di specie vada risarcito il danno da discriminazione. Tale forma di danno, direttamente derivante dall\u2019accertamento della violazione del divieto di &nbsp;discriminare, obbliga il soggetto discriminante al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dal soggetto discriminato. &nbsp;<\/h6>\n\n\n\n<h6><img width=\"3\" height=\"4\" src=\"\">La risarcibilit\u00e0 del danno da discriminazione \u00e8 nello specifico regolamentato dall\u2019articolo 17 della&nbsp; Direttiva 2000\/78\/CE; oltre che dall\u2019art 44 comma 7 D.lgs 286 \/1998e dell\u2019art 28 co&nbsp; 5 a 7, del D. Lgs 150\/2011.<\/h6>\n\n\n\n<p>Quanto al risarcimento dei danni causati dalla condotta discriminatoria, va rilevato che il danno-evento pu\u00f2 comportare, come si \u00e8 detto, sia un danno-conseguenza patrimoniale (es. spese sostenute per prepararsi ad un ad un concorso dal quale si \u00e8 stati esclusi in ragione della nazionalit\u00e0) che un danno- conseguenza non patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto relativo alla corretta quantificazione e conseguente liquidazione del danno da discriminazione va rilevato che ( come l\u2019art 15 direttiva 2000\/43) , l\u2019articolo 17 della direttiva 2000\/78 sancisce che la misura del risarcimento dei danni originante dalla condotta discriminatoria debba essere tale che il ristoro garantito al lavoratore discriminato risulti effettivo, proporzionato e connotato da una componente sanzionatoria di dissuasivit\u00e0 intesa ad evitare la perpetrazione della condotta discriminante.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 significa, dunque, che il risarcimento del danno da discriminazione, oltre ad esercitare una funzione reintegratoria del pregiudizio subito dal soggetto discriminato (tale da consentire il ripristino dello <em>status quo ante <\/em>pregiudicato dalla condotta: effettivit\u00e0), abbia altres\u00ec una funzione eminentemente sanzionatoria, volta ad evitare che il soggetto discriminante ponga in essere ulteriori comportamenti suscettibili di integrare un\u2019effettiva disparit\u00e0 di trattamento<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle forme di tutela antidiscriminatoria, la componente sanzionatoria del risarcimento del danno deve poi essere anche proporzionalmente commisurata (proprio per essere effettiva e dissuasiva) alla personalit\u00e0 dell\u2019agente, resosi autore della condotta antidiscriminatoria (ad es. se la sanzione viene commisurata a 10.000,00 euro ed il soggetto discriminante ha un reddito annuale di 1.000.000,00 di euro, la misura della sanzione non sar\u00e0, del tutto ovviamente, connaturata da alcuna capacit\u00e0 dissuasiva, perch\u00e9 non risulta essere proporzionata; diversamente dal caso in cui il soggetto discriminante abbia un reddito annuo di 100.000,00 euro).<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce della natura non esclusivamente ripristinatoria dello status quo ante attribuibile al risarcimento da danno da discriminazione ( parzialmente causticato dall\u2019ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio e dalla nomina di un&nbsp; commissario ad acta per l\u2019ottemperanza della prima delle due cautele edittali), vanno evidenziati i plurimi parametri in base ai quali liquidare la pretesa risarcitoria, avendo riguardo ai caratteri di proporzionalit\u00e0 ed effettivit\u00e0, nonch\u00e9 di dissuasivit\u00e0 cui il risarcimento deve necessariamente tendere.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla scorta di tali osservazioni, non pu\u00f2 revocarsi in dubbio che, stigmatizzando il carattere di sanzione (di cui il risarcimento del danno da discriminazione si correda), vada operata una liquidazione dello stesso tenendo anche conto dei principi generali dettati in materia sanzionatoria dalla normativa interna, non sussistendo, allo stato attuale, n\u00e9 normative di dettaglio sulla corretta quantificazione del danno da discriminazione, n\u00e9 giurisprudenza univoca sul punto.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal uopo, viene in evidenza, in particolar modo, il dettato dell\u2019art 11 della L 689\/1981, disciplinante i criteri da adottare nella liquidazione delle sanzioni a carattere pecuniario.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma detta chiaramente un principio di portata generale ed interdisciplinare, come pu\u00f2 evincersi anche dalla collocazione della norma tra i <em>\u201cPrincipi Generali\u201d&nbsp;<\/em>di cui alla Sez. I del Capo I della stessa<\/p>\n\n\n\n<p>Legge citata, emanata con il preciso scopo di operare un riordino dell\u2019intero sistema &nbsp;sanzionatorio interno, specie avendo riguardo alla corretta determinazione quantitativa delle sanzioni a carattere pecuniario.<\/p>\n\n\n\n<p><img width=\"7\" height=\"5\" src=\"\">Nel regolare i parametri in base ai quali determinare il <em>quantum <\/em>dell\u2019obbligazione sanzionatoria&nbsp;citato art. 11, L. 689\/19, stabilisce che : <em>Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo <strong><u>alla gravit\u00e0 della violazione, all&#8217;opera svolta<\/u> <u>dall&#8217;agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonch\u00e9 alla<\/u> <u>personalit\u00e0 dello stesso e alle sue condizioni economiche<\/u> <\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, va chiarito che anche la sanzione discendente dalla corretta ed integrale liquidazione del danno da discriminazione \u00e8 chiaramente una sanzione pecuniaria, stante il suo carattere di risarcimento del danno per equivalente, quantificato in base ai criteri equitativi ai sensi dell\u2019articolo 1226 cc attesa l\u2019impossibilit\u00e0 di prevedere un risarcimento in forma specifica capace di ristorare a pieno il soggetto discriminato dei plurimi pregiudizi sofferti sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ci\u00f2 deriva l\u2019evidente appplicabilit\u00e0 al caso di specie dei principi dettati dal citato art. 11 nel definire la corretta portata della sanzione irrogabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Indicazioni precise con riguardo alla corretta individuazione dei criteri cui ancorare la liquidazione del risarcimento del danno da discriminazione vengono offerte anche dalla recentissima Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 28646\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale ultima pronuncia, la S.C. sottolinea come il risarcimento del danno originante da fattispecie di responsabilit\u00e0 civile (quale certamente \u00e8 quella originante dalla perpetrazione di condotte discriminatorie) abbia una funzione non solo reintegratoria della sfera patrimoniale del soggetto leso, ma anche una funzione deterrente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dissuasiva. Sulla scorta di tale principio, la Corte ritiene corretta, nel caso sottoposto alla sua attenzione, la quantificazione del risarcimento del danno da discriminazione operata dalla Corte di Appello. Sul punto, gli Ermellini osservano che appare corretto liquidare il danno sulla base di parametri quali la qualit\u00e0 personale del soggetto discriminante, il comportamento di questi tenuto, l\u2019intensit\u00e0 del pregiudizio, e la gravit\u00e0 della condotta: tutti parametri gi\u00e0 indicati da codesta difesa argomentando a partire dal disposto normativo di cui all\u2019art.11 della L&nbsp; 689\/1981.<\/p>\n\n\n\n<p><img width=\"8\" height=\"6\" src=\"\"><img width=\"8\" height=\"6\" src=\"\">Sul punto, si rimarca quanto rilevato dalla Corte di Cassazione nella succitata sentenza, l\u00ec dove si legge: <em>Invero, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel vigente ordinamento, <strong><u>alla<\/u> <u>responsabilit\u00e0 civile non \u00e8 assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto<\/u> <u>che ha sub\u00ecto la lesione poich\u00e9, accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo-<\/u> <u>riparatoria dell&#8217;istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza), \u00e8 emersa anche una natura<\/u> <u>polifunzionale che si proietta verso pi\u00f9 aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o<\/u> <u>deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva (Sez. Un., 05\/07\/2017, n. 16601)<\/u><\/strong>. Nel panorama normativo, molteplici sono le disposizioni che dimostrano la funzione lato sensu sanzionatoria della responsabilit\u00e0 civile. <strong><u>Tra queste, pu\u00f2 essere menzionato proprio l&#8217;art. 28 del d.lgs<\/u> <u>n. 150\/2011 sulle controversie in materia di discriminazione<\/u><\/strong>, che d\u00e0 facolt\u00e0 al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l&#8217;atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivit\u00e0 del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento (cfr. Sez. Un., 05\/07\/2017, n. 16601 cit.). <strong><u>Inoltre &#8211; e il rilievo appare dirimente &#8211; la Corte<\/u> <u>d&#8217;Appello (pagine 34-35 della sentenza impugnata) ha s\u00ec dato rilievo al prestigio e alla pubblica<\/u> <u>notoriet\u00e0 del dichiarante, ma solo nella prospettiva, del tutto corretta in termini di apprezzamento<\/u> <u>dell&#8217;intensit\u00e0 del pregiudizio, della risonanza mediatica e della propagazione delle sue dichiarazioni;<\/u> <u>ne ha valutato la portata in linea oggettiva, in termini di chiarezza e offensivit\u00e0; ha considerato<\/u> <u>altres\u00ec l&#8217;atteggiamento soggettivo del dichiarante che non le aveva mai smentite, dimostrando una<\/u> <u>certa pervicacia nella sua condotta; in buona sintesi, ha dato conto in modo lineare e comprensibile<\/u> <u>degli elementi soppesati ai fini della liquidazione, tutti congrui, pertinenti e dotati di attitudine<\/u> <u>inferenziale<\/u><\/strong>: le critiche del ricorrente scivolano inevitabilmente pertanto sul versante del merito insindacabile in sede di legittimit\u00e0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. SUL CARATTERE OMNICOMPRENSIVO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DISCRIMINAZIONE: DANNO MORALE E DANNO ESISTENZIALE.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I criteri di proporzionalit\u00e0 ed effettivit\u00e0 che devono necessariamente informare la quantificazione del danno da discriminazione, cos\u00ec come prescritto dall\u2019art 15 della Direttiva 200\/43\/CE e dall\u2019art 17 della Direttiva 2000\/78\/CE, impongono al Giudice di effettuare una liquidazione omnicomprensiva dello stesso ricomprendente anche gli aspetti non patrimoniali del pregiudizio subito.<\/p>\n\n\n\n<p>Significativa sul punto appare essere la pronuncia di merito adottata dal Tribunale di Varese, sezione distaccata di Luino con Ordinanza n. 31 del 23.04.2012, est. dr. G. Buffone, con la quale si afferma che il risarcimento del danno da discriminazione debba essere diretto a ristorare tutti i pregiudizi a carattere non patrimoniale subiti dal soggetto discriminato, compreso quello derivante dalla lesione del suo autonomo diritto a non essere discriminato, che il G.L. considera voce autonoma del danno in aggiunta a quello biologico, morale ed esistenziale.<\/p>\n\n\n\n<p>In merito, infatti, nella citata ordinanza si legge \u201cGiova ricordare che il divieto di duplicazione risarcitoria, che si infrange contro l\u2019utilizzo indiscriminato&nbsp; di etichette liquidatorie ( morale, biologico, esistenziale) non modifica, nemmeno in minima parte, il principio costituzionale di riparazione integrale, soprattutto l\u00e0 dove siano arrecate lesioni a situazioni giuridiche soggettive diverse, coperte da protezione costituzionale. Orbene, nel caso di specie, effettivamente, accanto ad una lesione del benessere psicofisico del danneggiato l\u2019atto di violenza ha pure violato, in modo gravemente offensivo e serio, un altro bene giuridico a protezione costituzionale, ovvero quello all\u2019identit\u00e0 &nbsp;culturale e personale, quale risvolto applicativo del diritto a non subire discriminazioni (\u2026.)<\/p>\n\n\n\n<p>La lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e, dunque, autonomo deve essere il ristoro. In ragione del richiamato principio costituzionale di riparazione integrale del danno (sul punto, v. Corte Cost. sent. N 233\/2003 in merito all\u2019interpretazione costituzionalmente orientata dell\u2019art 2059 c.c nonch\u00e9, Cass. Civ. Sez. Unite sentt. n. 8827\/2003 e 8828\/2003), va altres\u00ec sottolineato che il pregiudizio non patrimoniale debba essere risarcito, ai sensi dell\u2019articolo 2059 cc, in maniera \u00a0omnicomprensiva, tenendo conto di tutte le sofferenze psico\u00a0fisiche subite dal danneggiato in ragione dell\u2019illecito commesso. Ci\u00f2 significa che le voci del c.d. danno morale ed il c.d. danno esistenziale pur non potendo costituire (per pacifica giurisprudenza di legittimit\u00e0 e di merito) categorie autonome di danno distinte da quella del danno non patrimoniale, debbano comunque essere prese in considerazione nella liquidazione del pregiudizio a carattere non patrimoniale subito come aspetti separati dello stesso, finendosi, viceversa, per garantire\u00a0 un ristoro solo parziale a fronte dell\u2019insieme delle sofferenze patite.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019autonomia delle categorie&nbsp; del danno morale e di quello esistenziale&nbsp; rispetto al danno biologico si evince , d\u2019altronde, dalla definizione che la giurisprudenza da di tali specifici aspetti del pregiudizio&nbsp; non patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il danno morale viene definito come \u201cl\u2019ingiusto turbamento dello stato d\u2019animo del \u00a0danneggiato o anche nel patema d&#8217;animo o stato d&#8217;angoscia transeunte generato dall&#8217;illecito (cfr. Cass. Civ. Sent n.10393\/2002), mentre il danno esistenziale viene classificato come \u201c pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l&#8217;illecito (nella specie, del datore di lavoro) abbia cagionato sul fare a- reddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l&#8217;espressione e la realizzazione della sua personalit\u00e0 nel mondo esterno( cfr Cass, Civ. Sez. Unite sent n 6572\/2006 che tra l\u2019altro assevera espressamente la risarcibilit\u00e0 del danno esistenziale in aggiunta alle voci del danno biologico e morale)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 significa che la liquidazione di queste due voci di danno tende a ristorare la lesione di diversi aspetti della personalit\u00e0 del soggetto discriminato lesi dalla disparit\u00e0 di trattamento perpetrata dal soggetto discriminante. Difatti, mentre il danno morale tende a concretarsi in turbamento dello stato d\u2019animo (con preciso riferimento alla sfera motiva e interiore del soggetto leso) il danno esistenziale tende a sostanziarsi in un pregiudizio arrecato alla sfera dinamico relazionale della personalit\u00e0 del soggetto leso; con ci\u00f2 escludendosi che una liquidazione congiunta delle due voci di danno possa tradursi in un\u2019indebita duplicazione risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tal guisa non pu\u00f2 revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, l\u2019ingiusta negazione della misura &nbsp;assistenziale alla dipendente comunale, parente della disabile, si sia tradotto in una perturbazione dello stato d\u2019animo della ricorrente vistasi esposta al rischio di rimanere priva di assistenza dell\u2019unico&nbsp; familiare capace di rimanerle accanto in uno stadio terminale della patologia oncologica, con una figlia minore accanto.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la negazione del trasferimento ha inciso in maniera decisiva sulla sfera dinamica relazionale,<\/p>\n\n\n\n<p>nonch\u00e9 familiare, della ricorrente, peggiorando indubbiamente il suo stile di vita rispetto a quello che avrebbe potuto adottare se le fosse stata garantita un\u2019assistenza piena ed effettiva con la concessione della misura del congedo straordinario all\u2019unica parente capace di prestarle sostegno in un momento decisamente critico dell\u2019evoluzione della propria patologia.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il diniego espresso dal Comune di Napoli a fronte della richiesta di concessione del congedo straordinario avanzata dalla lavoratrice si \u00e8 infatti tradotto in un indebito ostacolo frapposto dall\u2019amministrazione al pieno godimento del diritto alla salute della ricorrente ma soprattutto al pieno godimento dei diritti di assistenza ed alla famiglia costituzionalmente garantiti.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, la pluralit\u00e0 di aspetti della vita della ricorrente sui quali ha inciso negativamente il contegno discriminatiorio tenuto dall\u2019amministrazione comunale non pu\u00f2 non portare ad una liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto che tenga in debito conto ogni singola voce di danno risarcibile e dei vari aspetti che il risarcimento di tale forma di danno deve contribuire a ristorare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>* * *&nbsp;&nbsp;&nbsp; * *&nbsp;&nbsp;&nbsp; * * *<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Facendo applicazione dei criteri teste elencati appare equo un risarcimento del danno da discriminazione (patrimoniale e non patrimoniale) nella misura, ritenuta sufficientemente congrua, di 12.000,00 euro<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese di lite seguono la soccombenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PQM<\/p>\n\n\n\n<p>conferma la sussistenza delle discriminazioni dirette per handicap e disabilit\u00e0 lamentate dalla ricorrente a proprio danno e a danno della sig.ra \u00a0YYYY e per l\u2019effetto, condanna la parte resistente al risarcimento, in favore dell\u2019istante , della somma di euro 12.000,00<\/p>\n\n\n\n<p>condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.428,00 con attribuzione.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1822,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>la liquidazione del danno da discriminazione secondo criteri oggettivi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"il danno da discriminazione va calcolato secondo criteri oggettivi, applicando in via analogica i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa previsti 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